CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2013
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1865-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 2538)
A.C. 1866-A
EMENDAMENTI
S. 1121 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (Approvato dal Senato).

Relatore: ANDREA ROMANO, per la maggioranza; MARCON, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 19 dicembre 2013

ART. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 1 Infrastrutture pubbliche e logistica programma: 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 1. (ex Tab. 10. 5.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 2 Diritto alla mobilità programma: 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 2. (ex Tab. 10. 4.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 2 Diritto alla mobilità programma: 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 3. (ex Tab. 10. 3.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: 4 Ordine pubblico e sicurezza programma: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
   2015:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
   2016:
    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 7 Fondi da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2015:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2016:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
Tab. 10. 4. (ex Tab. 10. 2.) Quaranta, Nardi, Ragosta.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Totale generale della spesa).

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Disposizioni diverse).

(Votazione dell'articolo 17)

A.C. 1865-A
EMENDAMENTI
S. 1120 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (Approvato dal Senato).

Relatore: MARCHI, per la maggioranza; MARCON, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 19 dicembre 2013

ART. 1.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Per il triennio 2014-2016 sono sospesi gli aumenti aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
  4-quater. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 alla lettera a) le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e alla lettera b) le parole: «68 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
  4-quinquies. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, successivamente modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «15 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

  Conseguentemente:
   al comma 285, primo periodo:
    sostituire le parole:
600 milioni con le seguenti: 400 milioni;
    sostituire le parole:
1.310 milioni con le seguenti: 1.060 milioni;
   al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui la Tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1. (vedi 1. 1429.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di natura ambientale aggiungere le seguenti: per l'occupazione.

  Conseguentemente al terzo periodo dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: dei predetti importi 10 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni per l'anno 2015, 200 milioni per l'anno 2016 sono finalizzati al cofinanziamento di interventi a favore dell'occupazione per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 2. (ex 1. 2281.) Airaudo, Migliore, Di Salvo, Placido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione.
1. 3. (ex 1. 2483.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 4. (ex 1. 263.) Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 5. (ex 1. 2479.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: 70 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 30 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 6. (ex 1. 1883.) Busin.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: 85 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 7. (ex 1. 491.) Labriola.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al precedente periodo vengono ripartite a livello territoriale secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del Mezzogiorno.
1. 8. (ex 1. 1879.) Busin.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5.1. Al fine di consentire la promozione delle eccellenze dei prodotti agricoli e agroalimentari della regione Toscana ed in particolare della maremma grossetana, nei mercati esteri, in relazione all'evento Expo 2015, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2014: – 2.000.
1. 9. (vedi 1. 1422.) Faenzi, Parisi.

  Sopprimere il comma 5-quinquies.
1. 10. (ex 0. 1. 5001. 4.) Castelli.

  Sopprimere il comma 5-septies.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies;
   sopprimere il comma 10-bis;
   sopprimere il comma 13-bis;
   sopprimere il comma 26-bis;
   sopprimere il comma 46-bis;
   sopprimere il comma 47-bis;
   sopprimere i commi 49-bis e 49-ter;
   sopprimere il comma 68-bis;
   sopprimere i commi 69-bis e 69-ter;
   sopprimere il comma 130-ter;
   sopprimere il comma 162-bis;
   sopprimere il comma 171-bis;
   al comma 174, sopprimere il quinto periodo;
   sopprimere il comma 207-bis;
   sopprimere i commi 210-bis e 210-ter;
   sopprimere il comma 253-bis;
   sopprimere il comma 317-bis;
   sopprimere il comma 352-bis;
   sopprimere il comma 530-ter.

1. 11. Borghesi, Guidesi, Allasia, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguent: 100 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire e le parole: la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi con le seguenti: e le bonifiche di tutte le aree SIN.
1. 12. (ex 0. 1. 4024. 26.) Zolezzi, Terzoni, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Falconara Marittima.
1. 13. (ex 0. 1. 4024. 1.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Sassuolo-Scandiano.
1. 14. (ex 0. 1. 4024. 28.) Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Fidenza.
1. 15. (ex 0. 1. 4024. 2.) Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Trieste.
1. 16. (ex 0. 1. 4024. 3.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Laguna di Grado e Marano.
1. 17. (ex 0. 1. 4024. 27.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Cogoletto-Stoppani.
1. 18. (ex 0. 1. 4024. 5.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Cerro al Lambro.
1. 19. (ex 0. 1. 4024. 6.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Milano-Bovisa.
1. 20. (ex 0. 1. 4024. 7.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Basse di Stura (Torino).
1. 21. (ex 0. 1. 4024. 8.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Emarese.
1. 22. (ex 0. 1. 4024. 9.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Mardimago-Ceregnano (Rovigo).
1. 23. (ex 0. 1. 4024. 10.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Bolzano.
1. 24. (ex 0. 1. 4024. 11.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Trento Nord.
1. 25. (ex 0. 1. 4024. 12.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Laghi di Mantova e Polo Chimico.
1. 26. (ex 0. 1. 4024. 13.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Venezia-Porto Marghera.
1. 27. (ex 0. 1. 4024. 14.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Casal Monferrato.
1. 28. (ex 0. 1. 4024. 15.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Pitelli-La Spezia.
1. 29. (ex 0. 1. 4024. 16.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Brescia-Caffaro.
1. 30. (ex 0. 1. 4024. 17.) Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Sesto San Giovanni.
1. 31. (ex 0. 1. 4024. 18.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) Balangero.
1. 32. (ex 0. 1. 4024. 19.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Pieve Vergonte.
1. 33. (ex 0. 1. 4024. 20.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Pioltello e Rodano.
1. 34. (ex 0. 1. 4024. 21.) Rondini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Broni.
1. 35. (ex 0. 1. 4024. 22.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Serravalle Scrivia.
1. 36. (ex 0. 1. 4024. 23.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: (SIN) di Brindisi con le seguenti: (SIN) di Cengio e Saliceto.
1. 37. (ex 0. 1. 4024. 24.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire una migliore efficienza l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale.
1. 38. (ex 1. 1445.) Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il «Fondo di sostegno alle Regioni nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi», di seguito denominato «Fondo». Il «Fondo» interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, sia anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 7-ter.
  7-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1990, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   c) pari al 3 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   d) pari all'1 per cento del fatturato fine ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 13.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 39. (ex 1. 2140.) Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 8, dopo le parole: e il Ministero della salute, aggiungere le seguenti: le regioni e gli enti locali.
1. 40. (ex 1. 2486.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.
1. 41. (ex 1. 1898.) Busin.

  Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: In coerenza e in continuità con la strategia nazionale dell’e-government e dell’open-data, le informazioni riguardanti gli interventi pilota, dovranno essere pubblicati e resi disponibili in un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
1. 42. (ex 1. 1132.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano

  Dopo il comma 9 aggiungere l seguenti:
  9.1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle Regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa:
   a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizioni sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220.
   b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle Regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

  9.1.1. Le Regioni di cui alla lettera a) del comma 9.1. possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a).
1. 43. (ex 1. 262.) Distaso, Fucci, Marti.

  Sopprimere i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
1. 44. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri e delle Agenzie preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 è autorizzato il trasferimento del personale, nel numero massimo di 100 unità altamente qualificate per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza, dalle amministrazioni pubbliche che abbiano effettuato la dichiarazione di esuberi di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente sopprimere i commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
1. 45. (ex 0. 1. 3440. 5.) Castelli, Sorial.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzato il comando, per il periodo 2014-2020, di personale già di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni, nel numero massimo di 100 unità, appartenenti all'Area terza. Al comando si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, a cui è demandata la verifica delle qualifiche idonee del personale, che ne faccia richiesta. Per il trattamento economico del personale in comando si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

  Conseguentemente:
   al comma 9-
ter, sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 1.000.000;
   al comma 9-
quinquies, sostituire le parole: 5.520.000 euro con le seguenti: 1.000.000 euro.
1. 46. (ex 0. 1. 3440. 4.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: tempo indeterminato con le seguenti: tempo determinato per la durata di tre anni.

  Conseguentemente:
   al comma 9-ter, sostituire le parole:
e 2015 con le seguenti:, 2015 e 2016;
   sopprimere il comma 9-quinquies.

1. 47. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: tempo indeterminato aggiungere le seguenti: mediante l'espletamento di concorso pubblico.
1. 48. (ex 0. 1. 3440. 1.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: 120 unità con le seguenti: 50 unità.

  Conseguentemente:
   al comma 9-
ter, sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 2.250.000;
   al comma 9-
quinquies, sostituire le parole: 5.520.000 euro con le seguenti: 2.250.000 euro.
1. 49. (ex 0. 1. 3440. 3.) Castelli, Sorial, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: 120 unità altamente qualificate aggiungere le seguenti: individuate prioritariamente all'interno delle liste di mobilità.
1. 50. Polverini.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: eventualmente anche oltre con la seguente: entro.
1. 51. (ex 0. 1. 3440. 2.) Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 9-sexies.
1. 52. (ex 0. 1. 4031. 78.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 9-sexies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di licenziamento o modifiche della tipologia contrattuale del personale stabilizzato di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2017, l'impresa decade dal beneficio, con obbligo di restituzione delle quote già incassate.
1. 53. (ex 0. 1. 4031. 60.) Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo.

  Al comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di autodichiarazioni false o dolosamente inesatte al fine di ottenere l'incentivo di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa ricompresa tra il doppio e il triplo dell'incentivo illecitamente percepito.
1. 54. (ex 0. 1. 4031. 59.) Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo, Marcon, Airaudo.

  Dopo il comma 9-sexies, aggiungere il seguente:
  9-septies. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa.
1. 55. (ex 0. 1. 4031. 56.) Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 9-sexies, aggiungere il seguente:
  9-septies. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa”.
1. 56. (ex 0. 1. 4031. 57.) Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Per la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014.
1. 57. (ex 1. 2220.) Grimoldi, Borghesi, Buonanno.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) sopprimere il comma 132;
   c) dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:

  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confidanti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»;
   d) dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   e) dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;
   f) dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   g) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 58. (vedi 1. 2346. parte ammissibile) Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:

  77-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma, medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Il beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.
  77-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 77-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012.
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254.1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254.1.1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione dalle dichiarazioni in forma congiunta»:
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300.1.1. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300.1.1.1. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300.1.1.1.1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
   d) dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   c) dopo il comma 384, inserire il seguente: 384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   f) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui del periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 206 milioni per Vanno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 59. (vedi 1. 2351.) Fedriga, Caparini, Guidesi, Borghesi

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente
   dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.«
   sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»
1. 60. (vedi 1. 2363.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni

  Sopprimere il comma 10;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
  77-bis. Con effetto dal gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 61. (vedi 1. 2355.) Fedriga, Borghesi, Guidesi, Caparini, Molteni.

   Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   al comma 122, primo periodo, sostituire le parole:
600 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
   sopprimere il comma 132.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.
1. 62. (vedi 1. 2358.) Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Borghesi.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 126 con il seguente:

  126. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
   b) al comma 14, alinea:
    1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,»;
    2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,», sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»
    3) le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
   c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223», sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) al comma 14, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   e) al comma 14, lettera c):
    1) dopo le parole: «3 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
    3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
   f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
   g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   e-quater) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;
   h) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato», sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
   i) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
   sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254.1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254.1.1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: ”di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300.1.1. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014 la spesa annua per consumi intermedi.
  300.1.1.1. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300.1.1.1.1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da e-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 63. (vedi 1. 2360. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 64. (ex 1. 598.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 65. (ex 1. 1974. e 1. 2341) Busin, Fedriga, Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università italiane, di percorsi formativi e di aggiornamento ai dipendenti dell'Agenzia ICE che seguono le piccole attività imprenditoriali nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
1. 66. (ex 1. 1464.) Polidori.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 67. (ex 1. 1662.) Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Sopprimere il comma 10-bis.
1. 68. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini dell'attuazione del piano nazionale della pesca marittima e dell'adozione di misure in materia di credito peschereccio e di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: –6.000;
   2015: –6.000;
   2016: –6.000.
1. 69. (vedi 1. 2691.) Latronico.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I contratti di sviluppo in ambito turistico-finanziario prioritariamente piani integrati di gestione dei servizi all'accoglienza turistica predisposti dai soggetti istituzionalmente competenti e/o da imprese singole o associate, per il miglioramento del loro grado di qualità.
1. 70. (ex 1. 1590.) De Mita.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «stabilimenti balneari» sono inserite le seguenti: «ed i parchi di divertimento».
1. 71. (ex 1. 2216.) Buonanno, Borghesi.

  Al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività.
1. 72. (ex 1. 1604.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 13, dopo la parola: imprese aggiungere la seguente: commerciali;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: che si aggregano con le seguenti: anche aggregate;
   sostituire le parole: strutture associative con le seguenti: strutture anche associative;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta quota è stabilita dal competente Comitato Agevolazioni anche con riferimento all'andamento storico delle domande presentate dalle imprese del settore.
1. 73. (ex 1. 802. e 1. 1657.) Abrignani, Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Al comma 13, dopo le parole: sui mercati esteri, aggiungere le seguenti: dei prodotti di denominazione di origine protetta (DOP) e di origine controllata (DOC).
1. 74. (ex 1. 1431.) Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Sopprimere il comma 13-bis.
1. 75. Lupo.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
    sostituire le parole:
del Mezzogiorno con le seguenti: del Nord Italia.
    sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   al comma 161, sostituire le parole:
283 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 76. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     sopprimere le parole:
del Mezzogiorno;
    sostituire le parole:
2 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   al comma 161, sostituire le parole:
283 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 77. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     dopo le parole:
del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e del Nord Italia;
    sostituire le parole:
2 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   al comma 161, sostituire le parole:
283 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 78. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: del Nord Italia.
1. 79. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
1. 80. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 13-bis, sopprimere la parola: mediterranee.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: e del Nord Italia.
1. 81. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili con conseguenti ricadute economiche positive per le imprese, le famiglie e qualsiasi utente o utilizzatore finale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014. sono definite le modalità attuati ve del presente comma, nonché i tempi e le modalità di erogazione del contributo.

  Conseguentemente al comma 43, alinea:
   sostituire le parole: 151 milioni di euro con le seguenti:101 milioni di euro;
   sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
   sostituire le parole: 71 milioni di euro con le seguenti: 21 milioni di euro.
1. 82. (ex 1. 2106.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili con conseguenti ricadute economiche positive per le imprese, le famiglie e qualsiasi utente o utilizzatore finale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 Euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definite le modalità attuative del presente comma, nonché i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 83. (ex 1. 2108.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Presso il Ministero dell'economia è istituito il «Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili», con una dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità di erogazione del contributo ivi previsto.

  Conseguentemente al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 230 milioni.
1. 84. (ex 1. 2128.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 è abrogato.
1. 85. (ex 1. 2170.) Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al fine di ottimizzare le attività e le sinergie finalizzate all'attrazione degli investimenti diretti esteri sul territorio Italiano, struttura operativa, funzioni e dotazioni finanziarie di Agenzia Invitalia S.p.A. (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), confluiscono interamente in ICE (Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese Italiane). I poteri di controllo e vigilanza dell'ICE sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli Affari esteri per le rispettive competenze, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone pertanto la cessazione di Agenzia Invitalia S.p.A. Sono attribuite all'ICE le funzioni dell'Agenzia Desk Italia previste all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. L'agenzia Desk Italia è soppressa.
1. 86. (ex 1. 1407.) Vallascas, Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

   Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: per essere riassegnate, aggiungere le seguenti: nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 185, sostituire le parole: 5 milioni di euro con: 14 milioni di euro.
1. 87. (ex 1. 1433.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 16, dopo le parole: Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori aggiungere le seguenti:, in possesso di beni agricoli e a vocazione agricola non inferiori al compendio minimo di 3 ettari di superficie agricola, ad esclusione dei terreni montani.
1. 88. (ex 1. 117.) Zaccagnini.

  Al comma 16, dopo le parole: devono essere prioritariamente rivolti aggiungere le seguenti:, nella misura del 50 per cento, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, nella misura del 30 per cento a giovani imprenditori agricoli e ittici per accedere ai fondi in forma di enfiteusi, e.
1. 89. (ex 1. 118.) Zaccagnini.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 «Obiettivo Convergenza».
1. 90. (ex 1. 498.) Labriola.

  Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
  16-bis. Entro il termine perentorio di 30 giorni, l'Agenzia del demanio, individua i terreni agricoli a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, inclusi quelli di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro, L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
  16-ter. L'Agenzia del demanio comunica successivamente al termine di cui al comma precedente, l'elenco dei terreni di proprietà pubblica da rendere disponibili per i giovani imprenditori agricoli al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio di 30 giorni, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis e al presente comma.
1. 91. (ex 1. 1441.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 92. (vedi 0. 1. 4031. 47.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
*1. 93. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
*1. 94. Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, le parole: «senza diritto di detrazione» sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 8.000;
   2015: – 8.000;
   2016: – 8.000.
1. 95. (vedi 1. 3258.) Monchiero, Librandi.

  Sopprimere il comma 17-bis.
1. 96. Marco di Stefano.

  Al comma 17-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 97. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 17-ter.
*1. 100. Liuzzi, Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere il comma 17-ter.
*1. 101. Librandi.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante» e dopo le parole: «superiore a 100.000 euro.» è aggiunto il seguente periodo: «I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 102. (ex 1. 120.) Zaccagnini.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare o cedere in enfiteusi nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 103. (ex 1. 119.) Zaccagnini.

  Al comma 18, capoverso, dopo le parole: i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7, aggiungere le seguenti: sono concessi, nella misura del 50 per cento, a canone agevolato, a cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono esercitare attività agricola, secondariamente, nella misura del 30 per cento, sono concessi in forma di enfiteusi a giovani imprenditori agricoli e ittici, e, infine, nella misura del 20 per cento,.
1. 104. (ex 1. 121.) Zaccagnini.

  Al comma 18, capoverso, dopo le parole: al comma 7 aggiungere le seguenti:, per la quota posta in vendita,

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 105. (ex 1. 122.) Zaccagnini.

  Al comma 19, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le parole:, istituendo, altresì, una graduatoria, che dia priorità ai nuclei familiari con disoccupati e conseguenti parametri ISEE, tra gli esclusi per l'assegnazione di ulteriori terreni resisi disponibili.
1. 106. (ex 1. 123.) Zaccagnini.

  Al comma 19, dopo il capoverso «4-bis» aggiungere il seguente:
  «4-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 4 bis non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 4-bis, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».
1. 110. (ex 1. 1531.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 20, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –20.000;
   2015: –20.000;
   2016: –20.000.

  voce Ministero degli affari esteri
   2014: –27.300;
   2015: –27.300;
   2016: –27.300.
1. 111. (vedi 1. 270.) Catanoso Genoese.

  Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: –20.000;
   2016: –20.000;

  voce: Ministero degli affari esteri
   2015: –12.800;
   2016: –23.700.
1. 112. (vedi 1. 271.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1o gennaio 2015.
  20-ter. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 20-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 20-quater e 20-quinquies.
  20-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»:
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56.82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sorso sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento stilla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   a) per una quota pari al 56, 82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   b) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  20-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 113. (ex 1. 2123.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 21, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole:
110 milioni con le seguenti: 60 milioni;
    sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 40 milioni;

  Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – articolo 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342)
  Rifinanziamento:
   2014:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000.
   2015:
    CP: + 50.000;
    CS: + 50.000.
   2016:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
1. 114. (ex 1. 1273.) Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Artini, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Ai fini dello screening per la prevenzione di malattie collegate all'inquinamento ambientale e per la diagnosi precoce di patologie collegate alla situazione di contaminazione ambientale nei siti di interesse nazionale di Bonifica nonché negli ex SIN declassati nel 2013 a Siti di Interesse Regionale per le Bonifiche, sono concessi due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro dal 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro della Salute, con decreto da emanare antro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore di sanità e la I Conferenza Stato-Regioni, determina le modalità di riparto della somma e quelle di spesa nonché le patologia d'interesse e le metodologie d'indagine, nonché le procedure di aggiornamento in considerazione della durata del contributo.
1. 115. (ex 1. 1609.) Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 116. (ex 1. 379.) Pisicchio.

  Al comma 22, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Parte dei fondi è destinata all'acquisto di tre velivoli da destinare alla flotta del servizio anti-incendio dei Vigili del Fuoco.
1. 117. (ex 1. 2837.) Prataviera, Molteni.

  Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese».
1. 118. (ex 1. 2488.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) al primo periodo, dopo le parole: «di sostegno e dell'economia» sono aggiunte le seguenti: «nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali, così come disciplinato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256».
1. 119. (ex 1. 1884.) Prataviera.

  Al comma 26-bis, primo periodo, sostituire le parole: massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: massimo di 500.000 euro per il 2014.
1. 120. (ex 0. 1. 4004. 2.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 26-bis, aggiungere il seguente:
  26-ter. L'accesso alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano.
1. 121. (ex 1. 2493.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26-bis, aggiungere il seguente:
  26-ter. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
1. 122. (ex 1. 2500.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 26-bis, aggiungere il seguente:
  26-ter. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo n. 99 del 2009 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2011.
1. 123. (ex 1. 465.) Caruso.

  Sopprimere il comma 29.
1. 124. (ex 1. 1131.) Corsaro

  Al comma 29, capoverso 8-quater, primo periodo, dopo le parole: verso piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che non hanno procedure di riduzione del personale in corso e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager e i dirigenti.
1. 125. (ex 1. 147.) Polverini.

  Al comma 31, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è affidata fino a: piccole e medie imprese con le seguenti: e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle banche, delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie imprese commerciali, delle piccole e medie imprese artigiane, nonché dei confidi, indicate dalle stesse associazioni di rappresentanza.
1. 126. (ex 1. 2680.) Latronico.

  Al comma 31, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
1. 127. (ex 1. 1847.) Busin.

  Al comma 31, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il Fondo di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. Il Fondo è destinato alla concessione/ a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a 500 milioni, costituiti dai finanziamenti concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione dei Fondo Progetti di Ricerca e Innovazione, nonché i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, gestione e di escussione della medesima garanzia, le risorse del Fondo «Progetti di ricerca e innovazione» possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 128. (vedi 1. 1135.) Corsaro.

  Al comma 31, lettera c), dopo le parole: efficienza energetica aggiungere le seguenti: nonché alla locazione, e dopo la parola: mutuatario, aggiungere le seguenti: ovvero del conduttore.
1. 129. (ex 1. 2801.) Latronico.

  Al comma 31, lettera c), sostituire le parole: di unità immobiliari, site con le seguenti: di un'unica unità immobiliare, sita.
1. 130. (ex 1. 3207.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 31, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: da parte delle giovani coppie aggiungere le seguenti: oppure delle famiglie numerose.
1. 131. (ex 1. 1790.) Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 31, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:
   d) le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.
   e) al Decreto ministeriale del 17 Dicembre 2010, n.256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso ai credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, all'articolo 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   «d) essere cittadini italiani».

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 10 milioni.
1. 132. (ex 1. 1878.) Prataviera.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  31.1. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione dì 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 31.1.1.
  31.1.1. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  “9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    9) 15. 00 euro se emittente radiofonica locale.
1. 133. (ex 1. 2149.) Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
  31-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni di euro per l'anno 2016.
  31-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficentamento energetico degli edifici.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 600 milioni per l'anno 2016.
1. 134. (ex 1. 1482.) Della Valle, Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Al comma 31-ter, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le commissioni sulle modalità di pagamento di cui al periodo precedente sono detraibili dal reddito ai fini fiscali.
1. 135. Polverini.

  Al comma 32, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1. 136. (ex 1. 2502.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 32, quarto periodo, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
1. 137. (ex 1. 2504.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  32-bis. Al fine di sostenere iniziative di organizzazioni che operano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura e della cooperazione internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di sostegno alla finanza etica» con uno stanziamento pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 91 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, di 11 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 138. (ex 1. 3238.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Lavagno.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 139. (vedi 1. 1716.) Fauttilli.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 140. (vedi 1. 2768.) Rabino, Monchiero, Oliaro, Librandi.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per gli anni 2014, 2015, 2016 dal sistema delle camere di commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 141. (vedi 1. 1803.) Busin, Guidesi.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 200 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate al 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese che, nel corso dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rispondano ai seguenti requisiti:
   1) non abbiano avviato procedure di delocalizzazione dell'attività produttiva, mantenendo inalterati i livelli occupazionali delle relative aziende e tutelando i diritti dei lavoratori;
   2) oppure abbiano investito, con conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali.

  Conseguentemente dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
  33.1. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede, sino a concorrenza dell'importo ivi previsto, secondo quanto stabilito dai successivi commi 33.1.1 e 33.1.1.1.
  33.1.1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»:
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56.82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  33.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 142. (vedi 1. 2160.) Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 143. (vedi 1. 2156.) Marcon, Nardi, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

  Dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
  33.1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.
  33.1. La disposizione di cui al comma 33.1.1. trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1o gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del comma 33-bis può essere adottata entro il 30 giugno 2014.
1. 144. (ex 1. 2908.) Galgano, Librandi.

  Sopprimere il comma 33-ter.
1. 145. (ex 0. 1. 4031. 77.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 33-ter, dopo le parole: su manifattura sostenibile aggiungere le seguenti:, made in Italy.
1. 146. (ex 0. 1. 4031. 50.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-quater.
1. 147. (ex 0. 1. 4031. 75.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-sexies.
1. 148. (ex 0. 1. 4031. 76.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a: «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma direte, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
   b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
    2) le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico»;
    3) le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità imitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.
1. 149. (ex 1. 1667.) Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Sopprimere i commi da 35 a 39.
1. 150. (vedi 1. 2782.) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Zanetti, Tinagli, Catania, Librandi, Sottanelli.

  Al comma 35, sopprimere la lettera c).
1. 151. (ex 1. 2795.) Latronico.

  Al comma 38, ultimo periodo, dopo le parole: al netto delle spese di gestione del servizio aggiungere le seguenti: e di tutte le somme dovute a titolo di onorari.
1. 152. (ex 1. 1233.) Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 38, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli immobili situati nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni pregiudizievoli, anche solo presentate, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti. Si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.
1. 153. (ex 1. 1677.) Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.
1. 154. (ex 1. 1448.) Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  “7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.
1. 155. (ex 1. 1350.) Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 2014» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «10 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 156. (vedi 1. 2127.) Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
  39-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  39-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
  39-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 2.000;
   2015: – 2.000;
   2016: – 2.000.
1. 157. (vedi 1. 2135.) Molteni, Fedriga, Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30.06.2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
  39-ter. Sino alla stessa data del 30.06.2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  39-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma:
  «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000.00 a decorrere dall'anno 2014».
1. 158. (ex 1. 2305.) Abrignani.

   Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: di 335 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: di 315 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 66, primo periodo, le parole: di 600 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: di 620 milioni di euro.
   al comma 66, settimo periodo, le parole: di 30 milioni di euro per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2014;
1. 159. (ex 1. 2849.) Zaccagnini.

  Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 16 Adriatica.
1. 160. (ex 1. 3092.) Di Gioia.

  Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitica.
1. 161. (ex 1. 3098.) Di Gioia.

  Al comma 40, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434-Transpolesana.
1. 162. (ex 1. 3037.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 40, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309-Romea.
1. 163. (ex 1. 3041.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 40, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14-Triestina.
1. 164. (ex 1. 3043.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milioni di euro, per la realizzazione di un programma di interventi, in cofinanziamento, finalizzato a provvedere all'adeguamento delle barriere di ritenuta stradale ai più recenti standard di sicurezza nei tratti di strada ad alto tasso di incidentalità, con sistemi idonei a garantire anche l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2014: – 5.000.
1. 165. (ex 1. 1164.) Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a., integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione.
  Allegato A (all'articolo 1, comma 40-bis)
   1) A90 Grande Raccordo Anulare;
   2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
   3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
   4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
   5) A19 Palermo-Catania;
   6) RA2 Salerno-Avellino;
   7) RA3 Siena-Firenze;
   8) RA6 Bettolle-Perugia;
   9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
   10) RA9 di Benevento;
   11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
   12) RA12 Chieti-Pescara;
   13) RA5 Sicignano-Potenza.
1. 166. (ex 1. 2984.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 41 con i seguenti:
  41. Per la realizzazione del progetto «Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234», sulla SS 9 – via Emilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e di 110 milioni di euro per l'anno 2015.
  41-bis. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016”.
1. 167. (ex 1. 2978.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016; – 32.000.
1. 168. (ex 1. 3107.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016: – 32.000.
1. 169. (ex 1. 3102.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontose» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 72 milioni di euro per l'anno 2014, di 202 milioni di euro per l'anno 2015 e di 152 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 22.000;
   2015: – 32.000;
   2016: – 32.000.
1. 170. (ex 1. 3097.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salemo-Reggio Calabria – tratto tra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – con le seguenti: Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.
1. 171. (ex 1. 3028.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – con le seguenti: della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.
1. 172. (ex 1. 3044.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 41, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni e le parole: 170 milioni con le seguenti: 143,170 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte» – lotto «Lavello», da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 173. (ex 1. 3080.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, per fanno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 1 milione.
1. 174. (ex 1. 2095.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 141 milioni.
1. 175. (ex 1. 2097.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Al Fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada Prov.le n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 98 milioni.
1. 176. (ex 1. 2092.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Nardi, Quaranta.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno – Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti. A decorrere dal 1 gennaio 2014, la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'articolo 19 decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 conv. dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
   a) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B;
   b) 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.
1. 177. (ex 1. 2713.) Latronico.

  Al comma 42, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 – Tor de’ Cenci».
1. 178. (ex 1. 2103.) Zaratti, Zan, Pellegrino, Quaranta, Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 42, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, dopo le parole: «Rho-Monza» sono aggiunte le seguenti: «il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia “Pontremolese”».
1. 179. (ex 1. 2104.) Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Nell'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285/1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3 decreto legislativo n. 152/2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 180. (ex 1. 2703.) Latronico.

  Al comma 43, alinea, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 76 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole:
100 milioni con le seguenti: 50 milioni;
    sostituire le parole:
71 milioni con le seguenti: 21 milioni;
   dopo il comma 49-ter aggiungere il seguente:
  49-quater. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della lirica ferroviaria Spezia-Parma la cosiddetta Pontremolese. È autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 181. (ex 1. 2099.) Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
   2014: – 20.000.
1. 182. (ex 1. 2720.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguenti:
  43.1. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 15.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2015: – 20.000;
   2016: – 40.000.
1. 183. (ex 1. 3090.) Guidesi, Borghesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 «Transpolesana» e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 20.000.
1. 184. (ex 1. 3035.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 12.000;
   2015: – 14.000;
   2016: – 20.150.
1. 185. (ex 1. 3031.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000;
    2015: – 30.000;
    2016: – 30.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 30.000;
    2016: – 50.000.
1. 186. (ex 1. 3027.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4o Lotto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2014: – 20.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2015: – 50.000.
1. 187. (ex 1. 3016.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B:
   voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazione:
    2014: – 20.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
    2015: – 30.000.
1. 188. (ex 1. 3012.) Guidesi, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43.1. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2014: – 20.000;
    2015: – 20.000.
   alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
    2014: – 20.000;
    2015: – 20.000.
   voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
    2015: – 20.000.
1. 189. (vedi 1. 3008.) Grimoldi, Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 190. (ex 1. 2784.) Latronico.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.
1. 191. (vedi 0. 1. 4030. 1.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto.
1. 192. (vedi 0. 1. 4030. 2.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.
1. 193. (vedi 0. 1. 4030. 3.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla realizzazione del progetto «Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234», sulla SS 9 – via Emilia.
1. 194. (vedi 0. 1. 4030. 4.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente alla realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 «Transpolesana» e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55.
1. 195. (vedi 0. 1. 4030. 6.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 – Triestina.
1. 196. (vedi 0. 1. 4030. 7.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 – Romea.
1. 197. (vedi 0. 1. 4030. 8.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 – Transpolesana.
1. 198. (vedi 0. 1. 4030. 9.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 46-bis con il seguente:
  46-bis. Le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.
1. 199. (vedi 0. 1. 4030. 10.) Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 47-bis.
1. 200. (ex 0. 1. 4031. 61.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
  48-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono estese anche alle opere di importo superiore a 100 milioni di euro, fino all'ammontare complessivo di spesa annua per la compensazione del credito d'imposta pari a 500 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al presente comma sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 201. (ex 1. 3002.) Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 49-bis e 49-ter.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 70, 126-
bis, 136-bis, 167-bis, 207-bis e 253-bis.
   le risorse ivi previste sono destinate al fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
1. 202. (ex 0. 1. 4031. 31.) Villarosa, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 49-bis e 49-ter.
*1. 203. (ex 0. 1. 4031. 70. e 0. 1. 4031. 103.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 49-bis e 49-ter.
*1. 204. (ex 0. 1. 4031. 7. e 0. 1. 4031. 23.) Busto, Zolezzi, Terzoni, Segoni, De Rosa, Daga, Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 49-bis, primo periodo, sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con le seguenti: revoca definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
1. 205. (ex 0. 1. 4031. 51.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 49-bis, primo periodo, sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con le seguenti: interruzione definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
1. 206. (ex 0. 1. 4031. 53.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 49-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014.
1. 207. (ex 0. 1. 4031. 46.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 49-ter.
1. 208. (ex 0. 1. 4031. 104.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 49-ter, aggiungere, il seguente:
  49-quater. È data piena attuazione all'assegnazione di 8 milioni di euro per la «SS 172 dei Trulli I stralcio funzionale» disposta per l'anno 2014 con la delibera Cipe 97/2013.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1,2, Art. 1, comma 208, Legge di stabilità n. 228 del 2012. Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (1.2-cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
   Riduzione:
   2014:
    CP: –8.000;
    CS: –8.000.
1. 209. (ex 1. 2101. e 0. 1. 4030. 5.) Pannarale, Nardi, Quaranta, Ragosta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 50 con i seguenti:
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi impegni e pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1 e 50.1.1.1.
  50.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 210. (vedi 1. 708.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Al comma 50, primo periodo, sopprimere la parola: lagunare.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , nonché di vaporetti e ferry-boat.
1. 211. Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 50, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
1. 212. (ex 1. 2572.) Caparini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed j).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 213. (vedi 1. 1160.) De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano, di seguito denominato «Piano». Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al periodo precedente ed ha per oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, nonché interventi di manutenzione finalizzati al rilancio e la riqualificazione delle medesime reti. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 500 milioni di euro l'anno.
  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50.1. si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: »1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole: »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »23 per cento”.
1. 214. (ex 1. 2088.) Nardi, Quaranta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
  «309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50.1 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: »1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole: »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »23 per cento”.
1. 215. (ex 1. 2083.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 216. (ex 1. 700.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50.1.1. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50.1.1.1.
  50.1.1.1. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 217. (ex 1. 698.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  50.1.1. Agli oneri derivanti dal comma 50.1 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50.1.1.1.
  50.1.1.1. A valere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
1. 218. (ex 1. 695.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Sopprimere il comma 50-quater.
1. 219. Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere il comma 51.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 53;
   sopprimere il comma 57;
   sopprimere il comma 65;
   sopprimere il comma 166;
   sopprimere il comma 173;
   sopprimere il comma 177;
   sopprimere il comma 183;
   sopprimere il comma 186;
   sopprimere il comma 193;
   sopprimere il comma 194;
   sopprimere il comma 195;
   sopprimere il comma 213;
   sopprimere il comma 214;
   sopprimere il comma 219;
   sopprimere il comma 248.

1. 220. (vedi 1. 1507.) Villarosa, Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Currò

  Sopprimere il comma 51.
1. 221. (vedi 1. 582.) Corsaro.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione di entrambi lotti della metropolitana M4 di Milano, Linate-Lorenteggio, funzionali all'evento Expo 2015.
1. 222. (ex 1. 2715.) Grimoldi.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del sistema tramviario di Verona.
1. 223. (ex 1. 2726.) Matteo Bragantini.

  Al comma 51, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione della metropolitana di Torino.
1. 224. (ex 1. 2751.) Allasia.

  Al comma 51, secondo periodo, sopprimere le parole da: con priorità fino alla fine del comma.
1. 225. (vedi 1. 1175.) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano.

  Sostituire il comma 52 con il seguente:
  52. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile.
1. 226. (ex 1. 706.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo speciale per il risanamento idrogeologico da ripartire tra le regioni tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2014. per il finanziamento di piani regionali straordinari di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine. Gli interventi dovranno riguardare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato: programmi di intervento a sostegno del servizio di depurazione; attivazione, implementazione ed adeguamento dei depuratori nei sistemi idrici regionali. Per dette finalità si provvede all'approvazione di un documento tecnico-programmatico relativo ai servizi di depurazione regionale quale utile strumento per la successiva fase di programmazione degli interventi nel settore della depurazione, al fine di individuare le forme di cofinanziamento pubblico alle previste attività dei Piani d'Ambito delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. Gli interventi sugli impianti di depurazione devono essere individuati tra quelli non immediatamente finanziati e cantierabili nel prossimo biennio a cura del piano degli investimenti da realizzarsi, ove presenti, dai Gestori del Servizio idrico integrato, in esecuzione delle convenzioni di gestione sottoscritte. Le risorse assegnate dovranno prevedere un cofinanziamento da parte delle Regioni nella misura minima del 30 per cento.
1. 227. (ex 1. 2620.) Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 180 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Al fine di avviare un piano per la realizzazione di interventi anche strutturali di alloggiamento a favore di persone senza fissa dimora o che hanno temporaneamente perso la propria abitazione, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2014. Le risorse non utilizzate nell'anno sono rese disponibili anche per il 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, individua i comuni dove sono più presenti i suddetti soggetti, e in collaborazione con i medesimi comuni, e con gli enti non profit e le associazioni di volontariato già presenti sul territorio, programmano gli interventi a favore dei medesimi soggetti che comprenda servizi di accoglienza di primo livello, a bassa soglia di accesso, e servizi alloggiativi di secondo livello, capaci di dare risposte che possano trasformarsi in interventi stabili e duraturi nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli enti locali, sono tenuti ad avviare una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico sfitto, con particolare attenzione agli edifici non utilizzati del demanio militare, verificandone le condizioni e la possibilità di destinarlo all'accoglienza delle persone senza fissa dimora e al sostegno dell'emergenza abitativa, promuovendo a tal fine appositi accordi con le Regioni e gli Enti locali.
1. 228. (ex 1. 2659.) Piazzoni, Marcon, Melilla, Aiello, Boccadutri, Nicchi.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 67 con il seguente:
  67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario finalizzato ad implementare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee 1991/271/CEE, 2000/60/CE e 1992/43/CE. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati prioritariamente nelle aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura 2000 e, preferibilmente, con l'ausilio della tecnica della fitodepurazione, anche parziale. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
1. 229. (ex 1. 1645.) Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
   221-bis. Al fine di favorire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dai recenti eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014. Nei medesimi territori è altresì sospeso di dodici mesi il pagamento dell'Imposta municipale propria, dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.
1. 230. (ex 1. 2735.) Ricciatti.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 280 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
   221-bis. Al fine di favorire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dai recenti eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2014. Nei medesimi territori è altresì sospeso di sei mesi il pagamento dell'Imposta municipale propria, dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.
1. 231. (ex 1. 2732.) Ricciatti.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 391 con i seguenti:
   391. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione è strutturale della pressione fiscale, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, al quale affluiscono le maggiori entrate, a decorrere dal 2014, derivanti dalle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, e dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 391-bis a 391-octies.
   391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
    b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1o gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014;
    c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
    d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
    e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
    f) al comma 27:
   1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
   2. nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;
    g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
    h) al comma 29, le parole: 1o gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1o gennaio 2014, 31 dicembre 2013;
    i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;
    l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;
    m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.

  391-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento.
  391-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) a comma 491, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. con le seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione., e sostituire le parole: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro con le seguenti: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma e sostituire le parole: ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge con le parole: ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro;
   e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
391-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma 391-quater all'imposta sulle transazioni finanziarie.
391-sexies. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
391-septies. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
391-octies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, 47 per cento.

  391-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di ripartizione delle maggiori entrate e dei risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-bis a 391-octies e destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
   1) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   2) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   3) l'aumento delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il lavoro dipendente e per le pensioni, concentrando il massimo beneficio sui redditi fino a 28.000 euro;
   4) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro.
1. 232. (vedi 1. 3189.) Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

   Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 300 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 522, aggiungere il seguente:
   522.1. Al fine di consentire ai comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 di ultimare le operazioni di ricostruzione del patrimonio edilizio e di compensarli del mancato gettito afferente all'IMU dei fabbricati gravemente danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso, per l'anno 2014 al Fondo di cui al precedente comma 522, lettera b) sono assegnati ulteriori 30 milioni di euro.
1. 233. (ex 1. 664.) Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

   Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 311 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
   123.1. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 234. (ex 1. 3048.) Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 325 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
   150. A decorrere dall'anno 2014, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.
1. 235. (ex 1. 2368.) Lavagno, Pilozzi, Franco Bordo, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 328 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
   86-bis. Nell'ottica di sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, e incentivare i soggetti che si fanno promotori di iniziative tecnologiche innovative nel campo ambientale e turistico, al fine di poter divulgare e trasmettere le peculiarità dei territori con modalità interattive, non più statiche o cartacee, sono concessi contributi in favore dei progetti con caratteristiche di interattività, fruibilità e riproducibilità, in grado di accelerare l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche più avanzate di divulgazione, con particolare riferimento alla conoscenza e la divulgazione naturalistica (botanica e zoologica) e storico-artistica collegata al patrimonio culturale amministrato dagli Enti Locali. Con decreto dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministero per i Beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei suddetti contributi, dando priorità a tutti quei progetti che a partire dai dati già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni sviluppino nuove banche dati per la promozione e la divulgazione del settore ambientale e turistico attraverso l'impiego di tecnologie di terza generazione sulle maggiori piattaforme tecnologiche presenti oggi sul mercato. Con il suddetto decreto interministeriale, sono altresì individuate le opportune procedure semplificate e informatizzate per garantire idonea pubblicità per l'accesso ai contributi di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 2 milioni di euro per il 2014.
1. 236. (ex 1. 2630.) Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 328 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
   68-bis. Al fine di garantire un efficace controllo sanitario nelle aree a maggior rischio ambientale, con particolare riferimento alla «terra dei fuochi» in Campania, sono stanziati per il 2014 2 milioni di euro per l'attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria e l'implementazione dei servizi territoriali di oncologia. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
1. 237. (ex 1. 2739.) Scotto, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano.

  Al comma 52, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da destinare prioritariamente alle strutture societarie risultanti dall'aggregazione delle imprese di autotrasporto, al fine di favorire progetti miranti alla razionalizzazione del trasporto su gomma.
1. 238. (ex 1. 1140.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di cui 30 milioni di euro da destinare ad incentivi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus, per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.
1. 239. (ex 1. 1166.) Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione deve comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate.
1. 240. (ex 1. 2632.) Caparini.

  Sopprimere il comma 52-bis.
1. 241. (ex 0. 1. 4031. 105.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 52-bis con i seguenti:
  52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, è aggiunto il seguente:
   «211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».

  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma”.

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2014: – 5,500;
   2015: – 3,000;
   2016: – 3,000;
1. 242. (vedi 1. 2476.) Andrea Romano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Zanetti, Catania, Sottanelli.

  Al comma 52-bis, primo periodo, dopo le parole: logistici settoriali aggiungere le seguenti: anche attraverso l'obbligo di utilizzare, per la gestione dei dati, un formato di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
1. 243. (ex 0. 1. 4031. 22.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 53.
1. 244. (ex 1. 1172.) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano, Castelli, Sorial.

  Al comma 54, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
56.1. Per i dati derivanti dalle funzioni di cui al comma 56, dovrà essere utilizzato un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni. In linea con la strategia nazionale di Open Government e Open Data perseguita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le informazioni verranno pubblicate (e periodicamente aggiornate) in forma di dataset «grezzo» e rielaborabile e visualizzabili tramite strumenti interattivi navigabili.
1. 245. (ex 1. 1151.) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 54, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4)

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sopprimere le parole:, nel corso degli ultimi dieci anni,
1. 246. (ex 1. 152.) Polverini.

  Sopprimere il comma 56.
1. 247. (ex 1. 1763.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 56, primo periodo, sostituire le parole: la lettera h) è abrogata con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo dopo le parole
: Le funzioni relative aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;
   al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.
1. 248. (ex 1. 591.) Corsaro.

  Al comma 58, sostituire le parole: 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 45,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 167, sostituire la parola:
50 con la seguente: 35;
   sopprimere il comma 193.
1. 249. (ex 1. 1120.) Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58.1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte, infine, le seguenti: «, compreso il collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove 1 e condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri, o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili».
1. 250. (ex 1. 1203.) Bergamini.

  Al comma 60, capoverso 5, sopprimere le parole: ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

  Conseguentemente:
   a) al capoverso 5-
bis sopprimere le parole: del tavolo Lombardia.
   b) al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 122 milioni.
1. 251. (ex 1. 583.) Corsaro.

  Al comma 60-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi,
1. 252. (ex 0. 1. 5004. 5.) De Rosa, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 60-ter, primo periodo, dopo le parole: ai predetti Corpi aggiungere le seguenti:, nonché alle Forze armate impiegato negli interventi di concorso alla salvaguardia della sicurezza pubblica di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione delle relative risorse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, tenendo conto che la stessa per il personale delle Forze armate è operata limitatamente alle risorse tratte dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 60-quater.
1. 253. (ex 0. 1. 5004. 1.) Fauttilli, Rossi.

  Al comma 60-quater sopprimere le parole: 107 milioni di euro per l'anno 2014 e.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 507 milioni.
1. 254. (ex 0. 1. 5004. 4.) Caso.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di accelerare gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza e di bonifica da amianto degli edifici scolastici, le risorse ad essi finalizzati non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità limitatamente alle spese sostenute per i relativi interventi, nel limite di 800 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 525, tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese; Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione Tecnologica, lotta alla contraffazione tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244/2007 articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    C.P: –800.000;
    C.S: –800.000.
   2015:
    C.P: –800.000;
    C.S: –800.000.
   2016:
    C.P: –800.000;
    C.S: –800.000.
1. 255. (ex 1. 2571.) Di Salvo, Giancarlo Giordano, Marcon, Zan, Boccadutri, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

  Sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
1. 256. (vedi 1. 1385.) Centemero, Palese.

  Al comma 62, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota dei predetti stanziamenti è destinata alla ristrutturazione della Certosa di Pavia.
1. 257. (ex 1. 3139. e 1. 2211) Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Buonanno.

  Al comma 62, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
  ”4.1. Quota parte delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 è finalizzata alla riconversione e valorizzazione delle sedi non utilizzate dal Ministero della difesa, con particolare riferimento alle ex caserme dismesse oggetto di accordo interistituzionale fra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indirizzata a nuove sedi per gli Archivi di Stato. Allo scopo di tutelare lo studio e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e politico del nostro Paese, l'assegnazione della suddetta quota è volta ad agevolare una riqualificazione funzionale delle predette sedi in favore degli Archivi di Stato, con particolare riguardo agli Archivi destinatari di rilevanti versamenti documentali anticipati.
1. 258. (vedi 1. 2345.) Bolognesi, Manzi.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64.1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge della legge 6 luglio 2012, n. 96.
1. 259. (ex 1. 1317.) Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 65, aggiungere, in fine, le parole: Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.
1. 260. (ex 1. 264.) Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 65, aggiungere, in fine, le parole: e della Fiera di Padova.
1. 261. (ex 1. 2165.) Zan, Melilla.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di finanziare interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Cagliari è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente sopprimere il comma 69.
1. 262. (ex 1. 3062.) Di Gioia.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-ter. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
  65-quater. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
  65-quinques. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
  65-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-septies. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.
1. 263. (ex 1. 1085.) Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 65, aggiungere i seguenti:
  65-bis. Il presente comma è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
  65-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
  65-quater. Ai fini del presente comma si intende per:
   a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
   b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale;
   c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio;
   d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

  65-quinquies. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
    a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
    b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
    c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
    d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

  65-sexies. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
  65-septies. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
  65-octies. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
  65-novies. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed Il relative provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
  65-decies. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
  65-undecies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.
  65-undecies. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
  65-duodecies. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
  65-terdecies. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
  65-quaterdecies. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
   b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

  65-quinterdecies. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fine della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
  65-sexiesdecies. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
  65-septemdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
  65-duodeviginti. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
  65-undeviginti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
1. 264. (ex 1. 1038.) Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le parole: 695 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
   66-bis.
All'articolo 3 del decreto 13 dicembre 2011 del ministero dello sviluppo economico le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».
1. 300. (vedi 1. 690.) Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole: 130 milioni di euro con le seguenti: 128 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare un apposito fondo con una dotazione di due milioni di euro per la verifica, nel territorio nazionale, di situazioni a rischio idrogeologico, per opere di prevenzione di catastrofi per incuria umana.
1. 301. (vedi 1. 2879.) Zaccagnini.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: con esclusiva priorità delle zone colpite negli ultimi 5 anni da eventi di dissesto idrogeologico.
1. 302. (ex 1. 1228.) Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 66, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010.
1. 303. (ex 1. 3053.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 173 aggiungere il seguente: 173.1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
1. 304. (ex 1. 2507.) Zan, Marcon, Migliore, Melilla, Di Salvo, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino, Piazzoni, Duranti, Piras, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 139 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 132 con il seguente:
   132. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014.
1. 305. (ex 1. 3060.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 33 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 69.
1. 306. (ex 1. 2763.) Rabino, Librandi.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 29 milioni

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
50 milioni o con le seguenti: 48 milioni

  dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
   66-bis. Al fine di favorire immediati interventi di manutenzione, di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione e prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto, colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 307. (ex 1. 2802.) Matarrese, Zanetti, Sottanelli, D'Agostino, Vecchio.

  Al comma 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 308. (ex 1. 3073.) Matteo Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 – del Iago di Como e dello Spluga.
1. 309. (ex 1. 3023.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco.
1. 310. (ex 1. 3066.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.
1. 311. (ex 1. 1849.) Busin.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 312. (ex 1. 2509.) Zaratti, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 67, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi.
1. 313. (ex 1. 3057.) Matteo Bragantini, Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, secondo periodo, dopo le parole: individua gli interventi necessari aggiungere le seguenti:, il responsabile unico.
1. 314. (ex 1. 3086.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 67, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.
1. 315. (ex 1. 3084.) Caparini, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato «Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera» al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 201 milioni di euro per il 2015, 221 milioni per il 2016, e 151 milioni a decorrere dall'anno 2016.
1. 316. (ex 1. 2513.) Pellegrino, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti.

  Sostituire il comma 68 con il seguente:
  68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, assicurando priorità agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi». Il 10 per cento delle risorse di cui al presente comma sono indirizzate, previo accordo con le regioni e le Province autonome, alla mappatura e all'aggiornamento dei siti oggetto di abbandoni e depositi illeciti di rifiuti. I risultati di tali operazioni sono resi noti al pubblico mediante sistemi informativi territoriali facilmente accessibili via WEB. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il piano prevede, altresì, misure di prevenzione di ulteriori abbandoni e depositi illeciti di rifiuti, anche tramite sistemi di sorveglianza in remoto e la chiusura o il traffico regolamentato delle strade di accesso ai siti interessati dalle anzidette operazioni illecite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 170;
   alla tabella A, voce:
Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2015: – 30.000.
1. 317. (vedi 1. 1647.) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Mannino, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 68, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 200 milioni

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole:
piano straordinario aggiungere le seguenti: di interventi sull'emergenza «terra dei fuochi» in Campania e.

  dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
   290.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 70 milioni di euro in ragione annua per gli anni 2014 e 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 318. (ex 1. 2517.) Zan, Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 68, primo periodo, dopo le parole: procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 aggiungere le seguenti: nonché per un piano straordinario di bonifica del territorio noto come «Terre dei fuochi» ricompreso nei comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orta di Atella, Caivano, Acerra, Nola, Marcianise, Succivo, Frattaminore, Frattamaggiore, Mondragone, Castelvolturno e Melito di Napoli delle province di Napoli e Caserta e del Basso Lazio”.
1. 319. (ex 1. 155.) Polverini.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, al fine di finanziare un piano straordinario di messa in sicurezza dei territori noti come «terra dei fuochi» della regione Campania, e di alcune aree delle province della regione Lazio oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti, interessati nel corso degli anni, di smaltimenti illegali di rifiuti. Il fondo di cui al precedente comma, deve finanziare principalmente attività volte all'individuazione e alla perimetrazione delle aree interessate da sversamenti illegali; alla classificazione e caratterizzazione delle aree agricole contaminate; al monitoraggio ambientale e sanitario al fine di salvaguardare la salute pubblica; alle procedure volte alla completa e rapida bonifica delle aree inquinate.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente 
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del venticinque per cento».
1. 320. (ex 1. 2521.) Scotto, Marcon, Migliore, Zaratti, Melilla, Zan, Boccadutri, Pellegrino, Ragosta, Ferrara, Giancarlo Giordano, Pilozzi, Piazzoni, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sforamento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.”.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell1 economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 321. (vedi 1. 3075.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68. 1. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti.

  Conseguentemente sopprimere il comma 69.
1. 322. (ex 1. 3077.) Di Gioia.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68. 1. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi:
   6-bis. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing, l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

  8. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
1. 323. (ex 1. 565.) Caruso.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68. 1. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 66, 67 e 68 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.”.
1. 324. (ex 1. 3064.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
  68.1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).
1. 325. (ex 1. 503.) Caruso.

  Sopprimere il comma 68-bis.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 130-
ter.
   alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 7.000
1. 326. (ex 0. 1. 4031. 21.) Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 68-bis.
1. 327. (ex 0. 1. 4031. 106.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi,.
1. 328. (ex 0. 1. 4031. 72.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale.
1. 329. (ex 0. 1. 4031. 71.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis, primo periodo, sostituire le parole: di produzione della Sicilia orientale con le seguenti: a vocazione agrumicola;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo la parola: agrumi aggiungere le seguenti: ad esclusione del reimpiego in processi di digestione anaerobica.
1. 330. (ex 0. 1. 4031. 28.) Lupo, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 68-bis, aggiungere il seguente:
  68-bis.1. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Capitanata e della Costiera Amalfitana, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.
1. 331. (ex 0. 1. 4031. 15.) Di Gioia.

  Sopprimere il comma 69.

  Conseguentemente, dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
   70. 1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici situati nelle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione e il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, predispongono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi urgenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 332. (ex 1. 510.) Capelli.

  Sopprimere il comma 69.
1. 333. (ex 1. 3088.) Di Gioia.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) al terzo periodo, sopprimere le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 334. (ex 1. 1532.) Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi 69-bis e 69-ter.
1. 335. (vedi 0. 1. 4031. 62.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 69-bis.
1. 336. (vedi 0. 1. 4031. 107.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 69-ter.
1. 337. (vedi 0. 1. 4031. 108.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 69-ter, sopprimere il primo periodo,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di euro 300mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016 con le seguenti: di euro 800 mila per l'anno 2014 e 1.300.000 per gli anni 2015 e 2016.
1. 338. (vedi 0. 1. 4031. 6.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

    Al comma 70, primo periodo, sostituire le parole da: Sardegna fino a: novembre 2013 con le seguenti: Toscana e della regione Sardegna, interessate dagli eventi alluvionali rispettivamente del mese di novembre 2012 e di novembre 2013.
1. 339. (vedi 1. 1409.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 70, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione di cui al presente comma, e per consentire l'espletamento da parte dei lavorato i delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la somma di euro 50 milioni in quota arte delle risorse destinate nell'esercizio 2013 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investi lento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferita alla regione Sardegna per finanziare interventi di lessa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni, degli impianti industriali, agricoli e dell'allevamento a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la medesima regione. I criteri generali per l'utilizzo di tali risorse s no definiti su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, sentiti i Comuni e le Province interessate, con decreto del Presidente d l Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri cl ’l'economia e delle finanze e del lavoro e de le politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 340. Piras, Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan.

  Al comma 70, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma con le seguenti. sono utilizzate le risorse, nel limite massimo di 27,6 milioni di euro, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71.
1. 341. (vedi 0. 1. 4031. 5.) Segoni, Zolezzi, Terzoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Al comma 70 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini relativi ai procedimenti delle autorizzazioni ambientali in ordine agli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e difesa del suolo, di competenza del commissario straordinario, sono ridotti della metà.
1. 342. (vedi 1. 3133.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 70-ter.
1. 343. (vedi 0. 1. 4031. 109.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 70-ter, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un importo pari a 30 milioni di euro è destinato ad interventi in conto capitale nelle zone della Regione Sardegna di cui al comma 70.
1. 344. (vedi 0. 1. 4031. 16.) Di Gioia.

  Sopprimere il comma 70-quater.
1. 345. (vedi 0. 1. 4031. 110.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 73 aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di favorire gli interventi di ricostruzione e di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Basilicata nel mese di dicembre 2013 è assegnata alla regione medesima la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quinquies), introdotta dal comma 71, è aggiunta la seguente: «n-sexies) delle spese effettuate dalla Regione Basilicata per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché di ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del dicembre 2013, nel limite di 10 milioni di euro».
  73-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 73-bis,.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni a decorrere dal 2015.
1. 346. (ex 1. 2657.) Latronico.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 347. (vedi 1. 2607.) Zan, Marcon, Migliore, Pellegrino, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 348. (vedi 1. 2534.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 349. (vedi 1. 1751.) Mazziotti Di Celso, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 74, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto stabilito nel comma 75,

  Conseguentemente, al comma 75, sopprimere il secondo periodo.
1. 350. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica per i soggetti privati che hanno realizzato l'impianto non in qualità di concessionario pubblico.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 75.
1. 351. (ex 1. 1460.) Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio.»;
   al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».
1. 352. (ex 1. 2292.) Abrignani.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;

   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
    254. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
    254. 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: ”di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
    300. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti – dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
    300. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
    300. 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
    300. 4. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta e indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
    325. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
    384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 353. (ex 1. 2436.) Caparini.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

  Conseguentemente:
   al comma 254, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.;
   alla Tabella B:
    voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –20.000;
   2015: –30.000;
   2016: –30.000.
    voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –20.000;
   2016: –70.000.
1. 354. (ex 1. 3118.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente:
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 80 milioni di euro perì ciascuno agli anni 2014, 2015 e 2016.
   alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
    2014: –20.000;
    2015: –20.000;
    2016: –20.000.
1. 355. (ex 1. 3114.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.
1. 356. (ex 1. 2288.) Abrignani.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) 50 euro se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:
   108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
   108-ter. Nel patrimonio mobiliare ai fini dell'imposta mobiliari sono inclusi:
    a) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
   108-quater. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non ché gli immobili destinati ad abitazione principale.
   108-quinquies. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
    1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
    2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
    3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
    4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
    5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

  5. Entro il 28 febbraio 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i criteri e parametri ai fini del calcolo del valore dei patrimoni immobiliari.
   108-sexies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
   109-septies. L'imposta è versata in due rate rispettivamente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.
   110-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità applicative dell'imposta progressiva sui grandi patrimoni.
1. 357. (ex 1. 1041.) Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2014, l'importo del reddito complessivo indicato all'articolo 13, comma 5, lettera a) del testo unico sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è elevato a 6.300 euro.

  Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2015 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi relativi alle maggiori entrate per variazioni di aliquote d'imposta e riduzione delle detrazioni vigenti indicati dal comma 288, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: «di maggiori spese ovvero».
1. 358. (vedi 1. 1654.) Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato, Gelmini, Laffranco.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  76-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.
1. 359. (ex 1. 1566.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
    i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
   290. 1. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
   290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 360. (ex 1. 2197.) Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «millecinquecento euro», con le seguenti: «cinquemila euro»;
    b) dopo le parole: «in favore delle società sportive dilettantistiche», aggiungere le seguenti parole: «e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,».

  Conseguentemente, dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
   290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
   290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 361. (ex 1. 2200.) Buonanno, Borghesi.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 362. (ex 1. 925.) Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 363. (ex 1. 925.) Nardi.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 364. (ex 1. 2938.) Oliaro, Galgano, Causin.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 365. (ex 1. 2473.) Molteni.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 474. (ex 1. 1261.) Biasotti, Chiarelli.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 366. (ex 1. 1192.) Corsaro.

  Al comma 77, sesto periodo, dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 367. (ex 1. 366.) Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 80, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: «pari a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.000 euro» e le parole: «aumentato a 13.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato a 20.000 euro».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;
   al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro;
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254. 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'armo 2015.
  300. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati fomiti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300. 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300. 4. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 368. (ex 1. 2379.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Al comma 80, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: e per i due successivi periodi di imposta con le seguenti: e per i quattro successivi periodi di imposta.
1. 369. (ex 1. 1882.) Busin.

  Al comma 80, lettera a), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento al periodo precedente, la deducibilità del costo del personale non spetta nel caso in cui l'impresa subentrante, pur in mancanza di specifica clausola di salvaguardia, non garantisca la riassunzione di tutto il personale precedentemente impiegato.
1. 370. (ex 1. 159.) Polverini.

    Al comma 80, lettera c) capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;

   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254. 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: »di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta« sono sostituite dalle seguenti: »di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.”
    dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300. 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300. 4. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
    dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
   325. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
   384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 371. (ex 1. 2383.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:
  80-bis. Allo scopo di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, pur nella consapevolezza che la misura prevista non risolve la questione della disoccupazione giovanile, ma nella convinzione che possa contribuire a rinnovare le amministrazioni e le aziende e, comunque, a ridurre il numero dei giovani inoccupati e disoccupati è istituito il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. Allo scopo di favorire il ricorso al meccanismo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabilite misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della entità della rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. La maggior misura delle riduzioni e rimodulazioni previste dal periodo precedente si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con soggetti di età superiore ai 60 anni di età che conseguono entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, grazie al risparmio conseguito, con contratto di lavoro a tempo parziale, e per un tempo lavorativo non inferiore a quello dei lavoratori predetti, due giovani inoccupati o disoccupati di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai ventinove anni compiuti. L'adesione del singolo lavoratore in possesso dei predetti requisiti è su base volontaria, e prevede una riduzione di orario fino al 50 per cento. Ove consentito dalla normativa vigente, uno dei due giovani assunti come previsto ai sensi del terzo periodo del presente comma, deve essere figlio del lavoratore che accetta di andare anticipatamente in pensione.
1. 372. (ex 1. 35.) Formisano, Portas.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
*1. 373. (vedi 1. 273.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo In caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: –10.000;
   2015: –10.000;
   2016: –10.000.
*1. 374. (vedi 1. 3243.) Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Marcon.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano di ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, da concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017. Conseguentemente tale piano prevede l'assunzione di personale ATA relativo ai posti accantonati per le esternalizzazioni. È riconosciuta, altresì, la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del suddetto personale dipendente dalle ditte esterne, assunto anche con contratti di collaborazione, in virtù del servizio prestato presso le scuole, con modalità da definirsi mediante regolamento del MIUR da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  83-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 83-bis, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
1. 375. (ex 1. 1399.) Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 83 aggiungere i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 luglio 1998, n. 230.
*1. 376. (ex 1. 269.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 377. (ex 1. 2698.) Latronico.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 378. (ex 1. 3174.) Di Gioia.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 379. (ex 1. 1703.) Fauttilli.

  Dopo il comma 83 aggiungere i seguenti:
  83-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»
  83-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 83-bis, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
*1. 380. (ex 1. 3051.) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-bis. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 132;
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.;
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 381. (ex 1. 2469.) Molteni.

  Dopo il comma 84 aggiungere il seguente:
  84-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
   b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti svantaggiati ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutato ai sensi del comma 1.
   c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.
   d) all'articolo 72, comma 1, le parole: «carnet di buoni orari», sono sostituite dalle seguenti: «carnet di buoni».
   e) all'articolo 72, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del voucher per la gestione del servizio.
   f) all'articolo 72, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità».
1. 382. (ex 1. 2424.) Vitelli, Librandi, Galgano.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle startup rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 383. (ex 1. 3261.) Quintarelli, Librandi.

    Al comma 87, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
   a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
   b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
   a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
   b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016;
  3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20 del 2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.
1. 384. (ex 1. 448.) Caruso.

  Al comma 87, lettera a), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera a):
   capoverso 1, sopprimere la lettera
b);
   capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016;
   capoverso 2, sopprimere la lettera b);
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a)-bis: all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma: »4. Le suddette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare”.
1. 385. (ex 1. 1181.) Corsaro.

  Al comma 87, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente:
   al capoverso 2, lettera b), sostituire le parole:
dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016, con le seguenti: a decorrere dal 1o luglio 2015.
   dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 386. (ex 1. 2505.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera
a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016;
   alla lettera c):
    capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
    capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».
    dopo il comma 108 aggiungere il seguente: 108-bis. Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87, pari 400 milioni di euro annui a partire dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 387. (ex 1. 1074.) Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 87, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 388. (ex 1. 2516.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015,.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
   290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 389. (ex 1. 2508.) Allasia, Borghesi.

    Al comma 87, lettera c), numero 2), dopo le parole: al comma 1-bis, sono aggiunte le seguenti: primo periodo le parole: «nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3)» e

  Conseguentemente dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
   173. 1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
1. 390. (ex 1. 3210.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 87, lettera c), numero 3), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: di mobili, aggiungere le seguenti: prodotti da aziende artigianali della filiera del «Made in Italy».
1. 391. (ex 1. 2526.) Allasia, Borghesi.

  Al comma 87, lettera c), numero 3), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014, con le seguenti: al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 530-ter, aggiungere il seguente :
   530-bis. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
1. 392. (vedi 1. 2511.) Allasia, Borghesi.

  Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:
  87-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: ”24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
  87-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 393. (ex 1. 2563.) Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Gli interventi di cui al comma 87 sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) all'interno dei centri storici e degli aggregati storici comunque definiti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani territoriali paesaggistici è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetti o terrazze;
   b) è consentito esclusivamente l'uso di tegole fotovoltaiche che non alterino forma, colore e configurazione altimetrica dei tetti;
   c) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 è consentita la realizzazione di impianti solari termici in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'impianto urbanistico di cui ai seguenti punti:
  1. negli edifici a tipologia isolata incidenti nelle zone territoriali B di cui al decreto ministeriale 1444/68 o a tale zone riconducibili, è consentita l'installazione di impianti solari termici non superiore a 20 kw, purché non alterino sagoma, inclinazione e caratteristiche dei tetti esistenti;
  2. negli edifici a tipologia aggregata complessa quali schiere o aggregati stratificati ricadenti nelle zone omogenee B ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, l'impianto solare termico è consentito soltanto se esteso a porzioni omogenee di tali aggregati complessi e comunque sottoposto al rispetto dei coni visuali definiti dai comuni;
  3. nelle aree di nuova edificazione classificate C ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, l'impianto solare termico è consentito nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali;
  4. nelle zone produttive classificate E ai sensi del decreto ministeriale 1444/68, è consentito l'impianto solare termico sui tetti degli annessi rustici esistenti nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali.
1. 394. (ex 1. 1659.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
  290. 1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 395. (ex 1. 2539.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni, di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.;
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 396. (ex 1. 1579.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
1. 397. (vedi 1. 1707.) Fauttilli.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
   290. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
   290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 398. (ex 1. 2552.) Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
1. 399. (ex 1. 3169.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 400. (vedi 1. 443.) Caruso.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 401. (vedi 1. 433.) Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
1. 402. (ex 1. 435.) Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 1, decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:
   1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/91 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo 460/97, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 403. (ex 1. 436.) Caruso.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 15, comma 1-ter, del decreto ministeriale 249/2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».
1. 404. (ex 1. 431.) Caruso.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale 249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013.
1. 405. (ex 1. 595.) Caruso.

  Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
  88-bis. A decorrere dall'esercizio 2014, le risorse derivanti dall'attuazione di interventi di revisione della spesa conseguenti all'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che risultino eccedenti rispetto a quelle derivanti dall'attuazione del comma 285, sono versate con autonoma evidenziazione contabile, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per essere utilizzate al fine di adottare ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale sui costo del lavoro.
1. 406. (ex 1. 107.) Tabacci, Andrea Romano.

  Al comma 89, aggiungere infine il seguente periodo: Per i soggetti di cui al comma 88, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio che risulti approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1. 407. (ex 1. 2686.) Abrignani.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009 sostituire le parole: «30 Giugno 2010» con le seguenti: «31 Dicembre 2014» e le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
  La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 408. (ex 1. 1957.) Busin.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o Luglio 2009 sostituire le parole «30 Giugno 2010» con le parole «31 Dicembre 2014». La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 409. (ex 1. 1956.) Busin.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione. La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
1. 410. (ex 1. 1955.) Busin.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. 411. (ex 1. 1893.) Busin.

  Al comma 93, primo periodo, sostituire le parole: tre rate annuali di pari importo con le seguenti: dodici rate trimestrali di pari importo.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole:, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
1. 475. (ex 1. 1750.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione dei reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
   b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
    c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

  98-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
  98-quater. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 412. (ex 1. 3262.) Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 413. (ex 1. 541.) Caruso.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 414. (vedi 1. 1173.) Corsaro.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 415. (vedi 1. 518.) Caruso.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 416. (vedi 1. 936.) Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 417. (vedi 1. 2562.) Zan, Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Boccadutri, Lacquaniti, Pilozzi.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 418. (vedi 1. 2894.) Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
    «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE». Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 419. (ex 1. 521.) Caruso.

  Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di Conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 7-bis con il seguente:
    «I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1o settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE».
1. 420. (ex 1. 530.) Caruso.

    Sostituire il comma 100 con il seguente:
  100. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia per gli impianti non iscritti che per quegli impianti già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opera connesse agli impianti suindicati ed è concessa anche per quegli impianti non ancora autorizzati ma il cui iter è stato avviato prima dell'evento calamitoso.
1. 421. (ex 1. 3056.) Di Gioia.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 422. (ex 1. 2142.) Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. Al fine di ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica e gas per le famiglie ed imprese, e per evitare che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, per le attività inerenti i meccanismi di sostegno ed incentivazione alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed ai biocarburanti ricadano sui consumatori finali, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto ministeriale definisce i corrispettivi a valere su tutti i soggetti che beneficiano dei suddetti meccanismi, avente l'obiettivo di razionalizzazione e uniformare i vari corrispettivi amministrativi ad oggi applicati ai diversi regimi di incentivazione gestiti dallo stesso Gestore.
  100. 2. Il decreto di cui al comma 100.1 deve, in particolare, prevedere la definizione di un corrispettivo unico, corrisposto dai soli soggetti beneficiari, che si compone di un contributo fisso, inteso a copertura dei costi fissi di istruttoria, e di un contributo annuo, variabile e in funzione del meccanismo di incentivazione, a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo. Per l'emissione di titoli energetici, deve essere previsto un contributo per ciascuna operazione di emissione, ritiro e annullamento effettuata dal Gestore.
  100. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura in ogni caso la copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici, non già coperti dal corrispettivo di cui al comma 100.2, mediante le componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, e garantisce, al contempo, l'equa remunerazione del capitale investito per la gestione delle attività istituzionali affidate al medesimo Gestore.
  100. 4. Le eventuali eccedenze del gettito raccolto, in attuazione del comma 100.2, sono accantonate, su base annuale, dal Gestore dei Servizi Energetici, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di garantire inadempienze da parte dei soggetti beneficiari nel versamento dei corrispettivi, anche al fine di non gravare ulteriormente sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas.
1. 423. (ex 1. 2255.) Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. Il GSE, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio e di erogazione di incentivi alla produzione elettrica ed in particolare dei controlli previsti all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, predispone un'anagrafica unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione con potenza nominale inferiore a 10 MVA. Per tale finalità, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il produttore è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.
  100-ter. Il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i produttori ed i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 1 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
  100-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti per le finalità di cui al comma 100-bis, garantendo una razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE, i gestori di rete e Tema, e determina altresì le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per la gestione del sistema di anagrafica, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.
1. 424. (ex 1. 2265.) Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100.1. Al fine di ridurre il rischio di aumento degli oneri per il sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità con le quali il Gestore dei Servizi Energetici, adotta opportune strategie di vendita sul mercato nazionale ed estero dell'energia elettrica ritirata nell'ambito dei regimi di incentivazione gestiti e degli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03, anche attraverso la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, su mercati a termine ed eventualmente al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di norma utilizzato dallo stesso Gestore. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti, assicura, in ogni caso, l'equilibrio economico del Gestore dei Servizi Energetici mediante specifiche disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
1. 425. (ex 1. 2279.) Abrignani.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 115/2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.
1. 426. (ex 1. 314.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 6, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita».
1. 427. (ex 1. 313.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa.
1. 428. (ex 1. 312.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto infine il seguente punto: 3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
1. 429. (ex 1. 309.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «15 per cento»;
   all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento».
1. 430. (ex 1. 310.) Bruno.

  Dopo il comma 100 aggiungere il seguente:
  100. 1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole: «un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche» sono soppresse.
1. 431. (ex 1. 311.) Bruno.

  Al comma 101, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014;

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
    alla lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 432. (ex 1. 1814.) Busin.

  Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
  103-bis. Al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sostituire le parole da «possono prevedere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».
1. 433. (ex 1. 2124.) Fedriga, Busin.

  Al comma 104, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alle imprese che non hanno procedure di riduzione del personale in corso, escluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali, e che adottano piani di riduzione dei compensi per i manager, garantendo un rapporto massimo di uno a venti con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti del comparto.
1. 434. (ex 1. 162.) Polverini.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Gli eventuali risparmi d'imposta conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 103 a 106 della presente legge devono essere destinati a riserva legale e possono essere utilizzati esclusivamente come impieghi a favore delle piccole e medie imprese e microimprese.
1. 435. (ex 1. 1113.) Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

   Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  ”108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 385, sostituire le parole:
anche in deroga con le seguenti: nel rispetto;
   al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 436. (ex 1. 1063). Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Il relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”.
1. 437. (ex 1. 1297.) Biasotti.

  Dopo il comma 111, aggiungere i seguenti:
  111-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dal 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo si applica limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, con esclusione degli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida».
  111-ter. Il primo periodo del comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  111-quater. Al relativo onere, valutato in 110 milioni per il 2014, 80 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di pane corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”.
1. 438. (ex 1. 5.) Biasotti.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  Al relativo onere, quantificato in 164,8 milioni a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 439. (ex 1. 2994.) Galan.

  Sopprimere il comma 117.
1. 440. (ex 1. 599.) Corsaro.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117. 1. A fini di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri per le imprese, tenuto conto della proposta di modifica formulata dalla Commissione europea degli articoli 250, 251 e 252 della direttiva IVA 2006/112/CE, entro la data del 1o gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le informazioni richieste al contribuente nella dichiarazione IVA entro la soglia di 50 voci, entro la conclusione dell'esercizio fiscale corrente.
1. 441. (ex 1. 2669.) Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. Le somme dovute a seguito della liquidazione di appuramenti per decadenza da agevolazioni fiscali possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 51.645,69 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione. Entro dieci giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio competente ai sensi dell'articolo 4, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la relativa quietanza di pagamento ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.
1. 442. (ex 1. 254.) Balduzzi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. Il comma 1, lettera e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122, non si applica al personale della scuola in riferimento agli incrementi contrattuali disposti attraverso le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010.
1. 443. (ex 1. 824.) Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono soppressi.
1. 444. (ex 1. 3146.) Borghesi, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato, da parte del sostituto di imposta, può avere ad oggetto solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore o del pensionato. Conseguentemente, è fatto divieto assoluto, al sostituto di imposta, pretendere la restituzione delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali operate nei confronti del lavoratore o del pensionato. Il sostituto di imposta regolerà tali ritenute con gli enti impositori. La disposizione si applica anche per i rapporti di restituzione degli indebiti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 445. (ex 1. 3068.) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1. 446. (ex 1. 3072.) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti esercenti le attività professionali possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
1. 447. (ex 1. 3076.) Causin, Librandi.

  Sopprimere il comma 118-bis.
1. 448. (ex 0. 1. 4031. 111.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 118-bis, sostituire le parole: 6.700 euro con le seguenti: 8.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 2 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 449. (ex 0. 1. 4031. 63.) Fedriga, Pini, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i comma 119-bis, 119-ter e 119-quater.
*1. 450. Librandi.

  Sopprimere i comma 119-bis, 119-ter e 119-quater.
*1. 451. Liuzzi, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere il comma 120.
1. 452. (ex 1. 3009.) Boccadutri.

  Al comma 120, premettere le parole: Nelle more della approvazione della normativa in materia di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
1. 453. (ex 1. 168.) Polverini.

  Al comma 120, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 2 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 454. (ex 1. 169.) Polverini.

  Al comma 120, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Nella determinazione dei criteri di cui al periodo precedente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali incentiva in particolare il subentro dei lavoratori dipendenti nella proprietà in caso di fallimento o dismissione della impresa.
1. 455. (ex 1. 171.) Polverini.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti a sostegno delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla ipotesi in cui i lavoratori dipendenti subentrino nella gestione della azienda. Nello specifico, l'intervento della Cassa depositi e prestiti può avvenire sul capitale di rischio, con un investimento fino al doppio del capitale sociale raccolto dai lavoratori.
1. 456. (ex 1. 172.) Polverini.

  Sopprimere il comma 121.
1. 457. (ex 1. 1598.) De Mita.

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  121. 1. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 90 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti, a carattere ambientale, per la manutenzione straordinaria del territorio nelle regioni del Mezzogiorno. Le relative risorse sono assegnate dal CIPE alle Regioni, previa presentazione di progetti immediatamente cantierabili, volti al prioritario utilizzo dei lavoratori già addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie.
1. 458. (ex 1. 902.) Paris, Bonavitacola, Amendola, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Valiante.

  Sopprimere il comma 121-bis.
1. 459. (vedi 0. 1. 4031. 112.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 122 con il seguente:
  122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
   395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
   395-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 395-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
   395-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
   395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
   395-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 395-quinquies e 395-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
   395-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
  395-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 395-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 460. (ex 1. 3109.) Airaudo, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Placido, Melilla.

  Al comma 122, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.
1. 461. (ex 1. 507.) Caruso.

  Dopo il comma 122, aggiungere i seguenti:
  122-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti princìpi:
   a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.
   Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  122-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1 gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: « 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012» e le parole: « 31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», « 31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31 marzo 2012» e le parole: « 16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 marzo 2014», « 16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  122-quater. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  122-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento».
  122-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento».
  122-septies. Le disposizioni di cui al comma 122-bis esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014”.
1. 462. (ex 1. 1679.) Fauttilli, Gigli, Binetti, Sberna, Santerini, De Mita.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: « 2015».
1. 463. (ex 1. 1287.) Giammanco.

  Dopo il comma 122 aggiungere il seguente:
  122-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni.
1. 464. (ex 1. 1289.) Giammanco.

    Al comma 123, sostituire le parole: una somma fino a 30 milioni di euro con le seguenti: la somma specifica di 30 milioni di euro.
1. 465. (vedi 0. 1. 5007. 1.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini del computo di cui al precedente comma i singoli anni lavorati nell'ambito della fascia di età che va da 18 a 40 anni di età anagrafica del singolo lavoratore si intendono raddoppiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
1. 466. (ex 1. 577.) Taglialatela.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni.
1. 467. (ex 1. 2025.) Molteni.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento».
1. 468. Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123. 1. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «9,10» è aggiunta la seguente: «10-bis
1. 469. Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto.

    Al comma 123-ter, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
1. 470. (vedi 0. 1. 4022. 1.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 123-ter, aggiungere il seguente:
  123-ter.1. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
*1. 476. (ex 1. 363.) Nardi.

  Dopo il comma 123-ter, aggiungere il seguente:
  123-ter.1. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.
  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata alla presente legge..
*1. 471. (ex 1. 363.) Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 123-quater.
1. 472. (vedi 0. 1. 4031. 115.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
  126. 1. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017”.
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  126. 2. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126. 1, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 473. (ex 1. 1006.) Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 124 aggiungere il seguente:
  124.1. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.
1. 601. (ex 1. 2946.) Attaguile.

    Al comma 126, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) al comma 235 le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016. a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020» 

  Conseguentemente
   al comma 127-
bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese;
   al comma 127-quinquies sostituire e parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetto fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;
   dopo il comma 173, aggiungere i seguenti:

  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.».
   f-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

  173-ter. Il personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1. 602. (ex 0. 1. 5008. 2.) Pannarale, Boccadutri, Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 126 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020»;

  Conseguentemente al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese. al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetti fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;
  dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati”;
   b-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 603. (ex 0. 1. 5008. 1.) Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 126 aggiungere i seguenti:
  126-bis. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  126-ter. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126-bis, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 604. (ex 1. 1006.) Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
  126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
  126-ter. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) al comma 14, alinea:
  1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,»;
  2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) al comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;

  126-quater. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) le parole: «entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo non superiore a trentasei mesi»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea successiva al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali o della stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo intervenuti ai sensi del primo periodo del presente comma».

  126-quinquies. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:

  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:

  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminaziOne comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP”.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative. al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 605. (ex 1. 2420. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

  Conseguentemente sopprimere il comma 132. al comma 133 sopprimere il primo periodo al secondo periodo sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 220 milioni. dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo li, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare omnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.»
   dopo il comma 384, aggiungere i seguenti:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  384-ter. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7”.
   al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 606. (ex 1. 2403. parte ammissibile). Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013;
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: »di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.”
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative. al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 607. (ex 1. 2370. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
   f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo».

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
  254-bis. «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»
   dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'i per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative”. al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 608. (ex 1. 2367. parte ammissibile) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro. Qualora i soggetti residenti all'estero, che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui presente comma, abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito. Tale recupero è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo”.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.
1. 609. (ex 1. 2382.) Porta, La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Rabino, Tacconi, Caruso.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
   126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  10-bis. Alle lavoratrici che accedono al trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente: dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
   301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.»
  dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 in comma i è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.
  al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall’ abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 610. (ex 1. 2224.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Sopprimere il comma 126-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 611. (ex 0. 1. 4031. 40.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 126-bis.
*1. 612. (ex 0. 1. 4031. 27.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 126-bis.
*1. 613. (ex 0. 1. 4031. 113.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 127, aggiungere in fine le parole: da emanarsi entro 15 giorni dal termine del monitoraggio da parte dell'Inps.
1. 614. (ex 1. 174.) Polverini.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  127-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1 – Tabella F.

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

  Conseguentemente sopprimere il comma 132.
   dopo il comma 254 aggiungere i seguenti:
  254-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta».
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera
lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 615. (ex 1. 2429. parte ammissibile) Fedriga, Matteo Bragantini, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
   127-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al primo comma che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2014: –3.000;
   2015: –3.000;
   2016: –3.000.
1. 616. (ex 1. 1601.) De Mita.

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché la risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a percepire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza del rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.
   al comma 127-quater sostituire le parole: del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, con le seguenti: del limite di copertura richiamato dal comma 127-quinquies;
   al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera b) e 524 come modificati dai presente comma, destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dei 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis, All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «recedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   dopo il comma 399 aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
  2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) sia stato stipulato un contratto verbale
   dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento»;
   al comma 492, sopprimere le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, «, », che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti. Il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento«»;
   dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
1. 617. (ex 0. 1. 5008. 17.) Marcon, Airaudo, Boccadutri, Di Salvo, Melilla, Placido.

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese, con le seguenti: settantaduesimo mese

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché ha risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a prevenire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza dei rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.
1. 618. (ex 0. 1. 5008. 18.) Di Salvo, Melilla, Placido, Marcon, Airaudo, Boccadutri.

  Al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.

  Conseguentemente dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 619. (ex 0. 1. 5008. 3.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera a), sostituire le parole: 6 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 620. (ex 0. 1. 5008. 4.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto;.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 621. (ex 0. 1. 5008. 12.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera b), sostituire le parole: il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di con le seguenti: i lavoratori che, prescindere dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, hanno firmato entro il 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 622. (ex 0. 1. 5008. 13.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) i lavoratori con 65 anni di età e le lavoratrici con 60 anni di età che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contribuzione;.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 623. (ex 0. 1. 5008. 5.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 raggiungano.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 624. (ex 0. 1. 5008. 9.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo, Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 625. (ex 0. 1. 5008. 8.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 626. (ex 0. 1. 5008. 7.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente
   dopo il comma 254, inserire il seguente:

  «254-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: »di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta« sono sostituite dalle seguenti: »di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma«;
   dopo il comma 384, inserire il seguente:
  «384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative«.
1. 627. (ex 0. 1. 5008. 6.) Fedriga.

  Al comma 127-bis, lettera f), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 628. (ex 0. 1. 5008. 14.) Fedriga.

  Al comma 127-quinquies, sostituire le parole: 17.000 soggetti con le seguenti: 25.000 soggetti;

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sostituire le parole:
203 milioni con le seguenti: 225 milioni;
   sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti 285 milioni;
   sostituire le parole: 197 milioni con le seguenti: 215 milioni;
   sostituire le parole: 81 milioni con le seguenti  96 milioni.
   dopo il comma 325, inserire il seguente: «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al

sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
1. 629. (ex 0. 1. 5008. 10.) Fedriga.

  Al comma 128, dopo le parole: ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e dei pazienti post-comatosi.
1. 630. (ex 1. 2901.) Marco Di Stefano.

  Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2014, e 400 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 631. (ex 1. 2415.) Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 128, sostituire le parole: 275 milioni con le seguenti: 375 milioni.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
1. 632. (ex 1. 1185.) Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 128 aggiungere il seguente:
  128-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: ”2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 633. (ex 1. 3173.) Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 125 milioni

  Conseguentemente
   al medesimo comma, dopo le parole:
per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
   sopprimere il comma 246.
1. 634. (ex 1. 2844.) Rondini.

  Al comma 129, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 175 milioni.

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le seguenti: 120 milioni.
1. 635. (ex 1. 2422.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello.

  Al comma 129, dopo le parole: ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica aggiungere le seguenti: e quelle post-comatose.
1. 636. (ex 1. 2906.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  «129-bis. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 200 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016».

  Conseguentemente
   al comma 166, sostituire le parole:
220 con le seguenti: 120.
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi».
1. 637. (ex 1. 2448.) Piazzoni, Melilla, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Aiello.

  Dopo il comma 129 aggiungere i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 60 milioni per il 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del

bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 638. (ex 1. 2452.) Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 129 aggiungere i seguenti:
  129-bis. All'articolo 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessantenni» sono aggiunte le seguenti: «gli inoccupati di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297».

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 300 milioni a decorrere dal 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 639. (ex 1. 2454.) Nicchi, Melilla, Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
  129-bis. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento. 391-quinquies. 391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 640. (ex 1. 2444.) Piazzoni, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  «129-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare».

  Conseguentemente dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  «419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 20 milioni di euro dal 2014».
1. 641. (ex 1. 2425.) Airaudo, Boccadutri, Piazzoni, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 129-bis, primo periodo, dopo le parole: a famiglie aggiungere la seguente: italiane.
1. 642. (ex 0. 1. 5009. 3.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire la parola: residenti con le seguenti: di cittadinanza italiana o comunitaria.
1. 643. (ex 0. 1. 5009. 7.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 129-bis, primo periodo, dopo la parola: residenti aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 20 anni.
1. 644. (ex 0. 1. 5009. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 129-bis, primo periodo, dopo la parola: residenti aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 30 anni.
1. 645. (ex 0. 1. 5009. 4.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 130.
1. 646. (ex 1. 600.) Corsaro.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: di 80 milioni di euro.

  Conseguentemente
   al medesimo comma:
   dopo le parole:
ciascuno degli anni aggiungere le seguenti: 2014,
   aggiungere in fine il seguente periodo:
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.
   al comma 290 aggiungere in fine il seguente periodo: Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 647. (vedi 1. 2139.) Guidesi, Borghesi, Molteni.

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: di 80 milioni di euro Conseguentemente
   al medesimo comma:
   dopo le parole:
ciascuno degli anni aggiungere le seguenti: 2014,
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuate le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2014, e 60 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 648. (vedi 1. 2428.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Melilla, Aiello.

  Sopprimere il comma 130-bis.
1. 649. (ex 0. 1. 4031. 64.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 130-bis con il seguente:
  130-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 650. (ex 0. 1. 4031. 58.) Fratoianni, Pellegrino, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 130-bis, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 300 mila euro.
1. 651. (ex 0. 1. 4031. 48.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 131.
1. 652. (ex 1. 601.) Corsaro.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;
   b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo;».

  Conseguentemente, al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 653. (ex 1. 2432.) Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 131-bis, aggiungere, in fine, le parole: nonché degli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici destinati o adibiti all'erogazione di servizi socio-educativi-assistenziali in favore di minori, anziani e donne in difficoltà.
1. 654. Marco Di Stefano.

  Sopprimere i commi da 132 a 132-octies.
*1. 655. Borghesi, Guidesi, Allasia, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Sopprimere i commi da 132 a 132-octies.
*1. 656. Nuti.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  140-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.
1. 657. (ex 1. 2175.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei bambini privi di famiglia e residenti nelle strutture denominate «case famiglia».
1. 658. (ex 1. 2177.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
1. 659. (ex 1. 2179.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati a sostenere economicamente i figli di famiglie con reddito minimo che intendono proseguire il percorso scolastico terminata la scuola dell'obbligo.
1. 660. (ex 1. 2180.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Dopo di noi», la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro.
1. 661. (ex 1. 2173.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli.
1. 662. (ex 1. 2163.) Rondini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un fondo con una dotazione di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Il Dipartimento dello Sport, di concerto con le regioni interessate, destina contributi a fondo perduto, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'investimento e per quote non superiori a 500 mila euro per ciascun intervento e per ciascun beneficiano, alle ASD dei campionati dilettanti iscritte alle Federazioni aderenti al CONI che abbiano un settore giovanile, per progetti di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi di proprietà di enti locali. Gli enti locali proprietari degli impianti sportivi beneficiari dei contributi di cui al precedente periodo concedono in uso gratuito la struttura per un periodo commisurato all'investimento.
1. 663. (ex 1. 2787.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese destinate a migliorare la qualità vita e fornire assistenza alle persone diversamente abili che restano prive di adeguato sostegno familiare.
1. 664. (ex 1. 2074.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per i costi di personale per l'adeguamento dell'organico delle Polizie locali, preposto al controllo del territorio;.
1. 665. (ex 1. 2063.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per il contrasto all’ accattonaggio minorile.
1. 666. (ex 1. 2077.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
Alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la assistenza domiciliare per persone non autosufficienti o disabili.
1. 667. (ex 1. 2072.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese finalizzate al miglioramento della rete degli asili nido.
1. 668. (ex 1. 2069.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea, sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese con finalità sociali.
1. 669. (ex 1. 2068.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana da parte dei comuni, co-finanziati dalle Regioni, ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.
1. 670. (ex 1. 2066.) Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente al comma 358
   alinea sostituire le parole:
è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti
   aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni e dalle regioni per attività di prevenzione di incidenti stradali e sicurezza sulle strade.
1. 671. (ex 1. 2076.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.
1. 672. (ex 1. 2373.) Fedriga, Molteni, Guidesi, Borghesi, Caparini.

  Sostituire il comma 132 con i seguenti:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
  132-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni che ne facciano domanda, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico dei comuni, per le posizioni attualmente ricoperte dai lavoratori di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni interessate, ripartisce le autorizzazioni ad assumere personale.
  132-ter. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 132-bis gli enti pubblici devono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche a tempo parziale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  132-quater. Le assunzioni di cui al comma 132-bis devono essere effettuate previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono destinate ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 132-bis e 132-ter le autorizzazioni di spesa di cui al comma 132 non impiegate ai sensi dello stesso comma.
1. 673. (ex 0. 1. 5010. 3.) Nuti, Castelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblici utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
1. 674. (ex 0. 1. 5010. 2.) Nuti, Castelli, Cozzolino, D'ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli, Barbanti.

  Sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al periodo precedente che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno di destinazione sono utilizzate per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinarsi ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate di cui al secondo periodo, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.
1. 675. (ex 1. 1535.) Tartaglione.

  Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: 126 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma
   sostituire le parole:
100 milioni con le seguenti 1 milione
   sostituire le parole  25 milioni con le seguenti 1 milione
   sopprimere il comma 132-bis.
1. 676. (ex 0. 1. 5010. 4.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 132 aggiungere i seguenti:
  132-bis. Al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Le attività di cui al comma 1 includono le prestazioni di attività in lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo7»;
   b) al comma 1, lettera d), dell'articolo 2 dopo le parole: «degli edifici a rischio» sono aggiunte le seguenti: «di scuole, università o edifici penitenziari»;
   c) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «5. I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio»;
   d) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato»;
   e) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono esser utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
  Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
  2. L'assegnazione ai progetti di LSU dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o attraverso richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori sono tenuti a rispondere alla convocazione da parte dei soggetti abilitati entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione»;
   f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici»;
   g) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L'Ente utilizzatore o l'Organismo gestore fornisce tutte le informazioni necessarie, includenti il luogo di impiego, la data di inizio del rapporto, la durata del rapporto, la descrizione dell'attività.
  2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».
  132-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 40, 41, 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
  «40. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatario del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospeso dall'attività lavorativa e beneficiano di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:
   a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
   b) di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
   c) non accetti di essere impiegato nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468 del 1997, come modificato dal presente emendamento;
   d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
   e) non riprenda in caso di richiamato in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

  41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
  43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati»;
  44. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
1. 677. (ex 1. 2439.) Vitelli, Librandi, Galgano.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. All'articolo 15, comma 1, primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «personale docente, educativo e ATA», aggiungere le seguenti: «inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili,».
1. 678. (ex 1. 2798.) Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa apertura di un tavolo interistituzionale tra regione Campania, provincia e comune di Napoli, è autorizzato a trasferire le somme accantonate per i progetti occupazionali BROS e I.SO.LA. Ulteriori risorse possono essere individuate a valere sulle somme di cui al comma 132.
1. 679. (ex 1. 177.) Polverini.

  Sopprimere il comma 132-bis.
1. 680. (ex 0. 1. 4031. 114.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo
*1. 681. (ex 1. 2372.) Fedriga, Molteni, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo.
*1. 682. (ex 1. 602.) Corsaro.

  Al comma 133, sostituire il primo periodo con il seguente: I commi da 2 a 5, dell'articolo 3, del decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono soppressi.
1. 683. (ex 1. 2855.) Rondini.

  Al comma 133, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
1. 684. (ex 1. 1850.) Busin.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 685. (vedi 1. 514.) Caruso.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 686. (vedi 1. 2987.)Catania, Santerini, Gigli, Matarrese, Librandi.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 687. (vedi 1. 1472.) Palmieri.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  133-bis. È istituita la «carta della famiglia» per nuclei con almeno tre figli a carico di età non superiore a ventisei anni, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo status della Famiglia previsto al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già possiedono Carte Famiglie o Family Card locali possono utilizzarle come «Carta Famiglia Nazionale» dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto Famigliare) o Gas (Gruppi di acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici turistici e altro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole., ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 688. (ex 1. 1760.) Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n, 39, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 689. (ex 1. 693.) Pilozzi, Kronbichler, Fratoianni, Costantino, Pellegrino, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 135, lettera c), dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: per i soli uffici di loro diretta gestione,
1. 690. (ex 1. 179.) Polverini.

  Sopprimere il comma 136-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 691. (ex 0. 1. 4031. 39.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 136-bis.
1. 692. (ex 0. 1. 4031. 26.) Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge.
1. 693. (ex 1. 547.) Caruso.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati di 121 milioni di euro. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e del regolamento di cui ai commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta sono garantiti, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, dal Ministero della salute. Nel regolamento di cui all'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 24 dicembre 2012, 228, sono altresì definite le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali.
1. 694. (ex 1. 337.) Marazziti, Gianni Farina, Fedi, Fitzgerald Nissoli, Garavini, Picchi, Giuditta Pini, Porta, Rabino, Sberna, Tacconi.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 695. (ex 0. 1. 4031. 29.) Lupo, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 696. (ex 0. 1. 4031. 117.) Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 139 con i seguenti:
  139. All'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   d) al comma 5, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»

  139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 697. (ex 1. 1556.) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 139, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni

  Conseguentemente
   al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:
La provvista del suddetto Fondo posto a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, è stabilita nella misura del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia.
   al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni, con le parole: 175 milioni.
1. 698. (ex 1. 2438.) Piazzoni, Marcon, Melilla, Boccadutri, Nicchi, Aiello, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 139, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte di cui al periodo precedente dovrà essere riservata ad iniziative di contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.
1. 699. (ex 1. 181. ) Polverini.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  139-ter. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento come la gestione della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite di istruzione e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  139-quater. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  139-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 139-bis a 139-quater si provvede quanto a 200 milioni di euro riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 700. (ex 1. 2863.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Al Testo Unico delle imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, del la lettera 1-bis) è abrogata:
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

  139-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
  139-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 701. (ex 1. 2441.) Nicchi, Marcon, Melilla, Piazzoni, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:
   a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 139-ter;
   b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
   c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

  139-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 139-bis.
1. 702. (ex 0. 1. 4031. 30.) Gagnarli, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  «139-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 dei decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

  Conseguentemente al comma 162 sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 414 milioni.
1. 703. (ex 1. 2466.) Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  139-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis del Decreto legislativo n. 368 del 2001.

  Conseguentemente
   dopo il comma 251 aggiungere il seguente:

  251-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: » 1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: » 1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »25 per cento”.
1. 704. (ex 1. 2834.) Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-sexies), sostituire le parole: «non superiore a 2.633 euro» con le seguenti: «non superiore a 4.500 euro».

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni a decorrere dal 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa del le spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 705. (ex 1. 2457.) Piazzoni, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito Fondo denominato «Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile» da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.

  Conseguentemente, al comma 505, lettera b), numero 2), sostituire le parole da:, e delle pertinenze della stessa, fino alla fine del numero, con le seguenti: ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento.
1. 706. (ex 1. 2459.) Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Piazzoni, Aiello.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  139-bis. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.500;
  2015: – 2.000;
  2016: – 2.000.
1. 707. (ex 1. 1379.) Centemero, Palese.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. Per l'anno 2014 il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.
1. 708. (ex 1. 1206.) Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 142, primo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, aggiungere le seguenti: e della sordità infantile

  Conseguentemente al terzo periodo, dopo le parole: affetti da patologie metaboliche ereditarie aggiungere le seguenti: da un membro della Società italiana audiologia e foniatria.
1. 709. (ex 1. 2461.) Nicchi, Marcon, Aiello, Boccadutri, Piazzoni, Melilla.

  Al comma 144, capoverso, comma 4, aggiungere infine le parole: senza maggiori aggravi per il cittadino.
1. 710. (ex 1. 182.) Polverini.

  Sopprimere il comma 145-bis.
*1. 711. (ex 0. 1. 4031. 25.) Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 145-bis.
*1. 711. (ex 0. 1. 4031. 61.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 145-bis.
*1. 712. (ex 0. 1. 4031. 118.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 145-ter.
1. 713. (ex 0. 1. 4031. 119.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 145-ter, primo periodo, sostituire la parola: anche con la seguente: prioritariamente.
1. 714. (ex 0. 1. 4023. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: tenendo conto altresì della necessità di ripartire almeno il 20 per cento della quota premiale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n.42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
1. 715. (ex 0. 1. 4023. 4.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2013 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2013.
1. 716. (ex 0. 1. 4023. 2.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, secondo periodo, dopo le parole: Limitatamente all'anno 2013 aggiungere le seguenti: e 2014.
1. 717. (ex 0. 1. 4023. 1.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 145-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.
1. 718. (ex 0. 1. 4023. 3.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 145-quater.
1. 719. (ex 0. 1. 4031. 73.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 146.
1. 720. (ex 0. 1. 4031. 82.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 146 primo periodo, dopo le parole: deposito e utilizzo degli alimenti, aggiungere le seguenti: nonché registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura,.
1. 721. (ex 0. 1. 4031. 24.) Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 147.
1. 722. (ex 0. 1. 4031. 83.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 148.
1. 723. (ex 0. 1. 4031. 84.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Una somma aggiuntiva nella misura di 300 milioni di euro è destinata favore delle medesime azioni di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 314 milioni.
1. 724. (ex 1. 1674.) Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Grande, Del Grosso, Tacconi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:
  161-bis. L'artico 1o 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
   a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
   b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
   d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
   e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie;
   f) dagli stanziamenti determinati annualmente dalla legge di stabilità, con una autorizzazione di spesa di euro 250.000.000 per l'anno 2014.

  2. Le somme di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di bilancio.
  3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime i finalità».

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 364 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 725. (ex 1. 2761. ) Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Duranti, Fava, Piras.

   Al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 364 milioni

  Conseguentemente, al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,4 per cento.».
1. 726. (ex 1. 283.) Catanoso Genoese.

  Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
  162-bis. Per le Finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 727. (ex 1. 2786.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Piras, Fava, Duranti.

  Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
  162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001. n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 728. (ex 1. 2779.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Fava, Piras, Scotto, Duranti.

  Sopprimere il comma 162-bis.
1. 729. (ex 0. 1. 4031. 49.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 164, primo periodo, dopo le parole: ottobre 2012 in Calabria e Basilicata aggiungere le seguenti: nonché al sisma del maggio 2012 in Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria, la regione Veneto e l'Emilia-Romagna nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata, la Regione Lombardia e l'Emilia-Romagna nei limiti di 1 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.
1. 730. (ex 0. 1. 5013. 2.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 164, primo periodo, dopo la parola: Basilicata aggiungere le parole: e al sisma del 20 maggio 2012 in Emilia-Romagna.
1. 731. (ex 1. 1854.) Busin.

  Dopo il comma 164 aggiungere il seguente:
  164-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 391 aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  391-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6 comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 732. (ex 1. 2860.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 733. (ex 1. 2544.) Zan, Boccadutri, Giancarlo Giordano, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

  Sostituire il comma 165, con il seguente:
  165. Il fondo di finanziamento ordinario dell'Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 734. (ex 1. 1376.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Valente, Di Benedetto, Marzana, Brescia, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 165 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 190 milioni.

  Conseguentemente al comma 246 sostituire le parole 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 735. (ex 1. 2840.) Fratoianni, Costantino, Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 165 aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 736. (ex 1. 1745.) Busin.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 737. (ex 1. 1382.) Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 165-bis.
1. 738. (ex 0. 1. 4031. 86.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 165-ter.
1. 739. Brescia, Vacca, Marzana, Gallo, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Valente.

  Sostituire il comma 166 con i seguenti:
  166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 per le seguenti finalità:
  1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali;
  2) 120 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni delle scuola pubblica.

  166-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce le somme di cui al comma 166 tra gli enti locali. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interna nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 740. (ex 1. 2853.) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17- bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».
1. 741. (ex 1. 1858.) Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, al l'articolo 1, comma 524 aggiungete, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
1. 742. (ex 1. 1863.) Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
1. 743. (ex 1. 2909.) Fratoianni, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo il comma 166 aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

  Conseguentemente dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro nel 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 744. (ex 1. 2912.) Fratoianni, Pannarale, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 167.
1. 745. (ex 1. 603.) Corsaro.

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 746. (ex 1. 2595.) Caparini.

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per lo sviluppo di nuovi sistemi di informazione», con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a 35 anni e free-lance, qualificati nel campo dei nuovi media. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la ripartizione delle risorse. Con le maggiori risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 747. (ex 1. 1380.) Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vacca, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 167, aggiungere seguenti:
  167-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
  167-ter. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: ”A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.
1. 748. (ex 1. 2635.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 70 milioni
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le seguenti: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 749. (ex 1. 2306). Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

  Conseguentemente
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 50 milioni
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 750. (ex 1. 2674.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

  Conseguentemente
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 55 milioni
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 25 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 751. (ex 1. 2675.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.

  Conseguentemente:
   al comma 178, sostituire la parola:
100 milioni con le seguenti: 75 milioni;
   al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le parole: 30 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 752. (ex 1. 2679.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani»
1. 753. (ex 1. 2598.) Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 754. (ex 1. 2195.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 755. (ex 1. 2643.) Caparini, Caon.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 756. (ex 1. 3010.) Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*1. 757. (ex 1. 1106.) Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 758. (ex 1. 2199.) Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
*1. 759. (ex 1. 2890.) Matarrese, Librandi.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
*1. 760. (ex 1. 1110.) Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 18 milioni di euro per ciascuno l'anno 2014 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
*1. 761. (ex 1. 3014) Di Gioia.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
**1. 762. (ex 1. 1091.) Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
**1. 763. (ex 1. 3017.) Di Gioia.

  Sopprimere il comma 167-bis.
*1. 764. (ex 0. 1. 4031. 87.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 167-bis.
*1. 765. Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Valente, Nicola Bianchi, Catalano, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Sostituire il comma 167-bis con il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016”.

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20l5 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 766. (ex 0. 1. 4031. 55.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 167-bis, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 767. (ex 0. 1. 4031. 42.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Al comma 167-bis, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: con 30 milioni.

  Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
1. 768. (ex 0. 1. 4031. 38.) Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Al comma 167-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene Pag. 288l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 769. (ex 0. 1. 4031. 54.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 169, primo periodo, dopo le parole: piano di impiego aggiungere le seguenti: da attuarsi prioritariamente in zone ad alto tasso di criminalità organizzata.
1. 770. (ex 1. 497.) Labriola.

  Al comma 169, ultimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 771. (vedi 1. 1737.) Rossi, Fauttilli.

  Al comma 172, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno è aumentata di 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4, lettera C del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120.
1. 772. (ex 1. 2154.) Molteni.

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentata di 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120.
1. 773. (ex 1. 2157.) Molteni.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173.1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
   al comma 322,
     lettera
b) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;
     lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
1. 774. (ex 0. 1. 3438. 7.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Placido, Di Salvo, Airaudo.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173.1. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  dopo il comma 326 aggiungere i seguenti:
  326.1. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base si quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. Le cessazione del servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30 per cento. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montante.
  326.2. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017.
1. 775. (ex 1. 3025.) Fratoianni, Boccadutri.

  Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   dopo il comma 327 aggiungere il seguente:
  327-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole « 1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
    1) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.«;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   dopo il comma 399, aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti».
   2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera: «c) sia stato stipulato un contratto verbale».
   dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.ooo euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.».
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 776. (ex 1. 2988.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi«.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  «300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014».
   dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  «301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011. l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. 11 restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».
   al comma 322, lettera a) sostituire le parole: a tre volte con le seguenti: a quattro volte.
   al comma 322, lettera b) sostituire le parole: a tre volte e a quattro volte con rispettivamente: a quattro volte e a cinque volte.
   al comma 322, lettera c) sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente: a cinque e a sei volte.
   al comma 322, lettera d) sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.
   dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  «395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1o gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013»:
   f) al comma 27:

  1. Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
  2. Nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate lino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. Per una quota pari al 90,91 percento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5. del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole: 1o gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1o gennaio 2014, 31 dicembre 2013;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;
   l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;
   m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.
  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento.
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008. n. 133. è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 777. (ex 1. 2249.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 2.000.
1. 778. (ex 1. 2773.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Scotto, Fava, Piras.

  Sopprimere il comma 174.
1. 779. (ex 1. 605.) Corsaro.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le parole: euro 40.000.000.
1. 780. (ex 1. 607.) Corsaro.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le seguenti: euro 51.500.000.

  Conseguentemente, al comma 195, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
1. 781. (ex 1. 193.) Polverini.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: euro 56.000.000 con le seguenti: euro 54.000.000.

  Conseguentemente, al comma 194, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni.
1. 782. (ex 1. 191.) Polverini.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire la parola: 2.000.000 con la seguente: 1.750.
1. 783. (ex 0. 1. 4031. 65.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, primo periodo, sostituire la parola: 2.000.000 con la seguente: 2.000.
1. 784. (ex 0. 1. 4028. 1.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, sopprimere il quarto periodo.
1. 785. (ex 1. 1349.) Dadone.

  Al comma 174, sopprimere il quinto periodo.
1. 786. (ex 0. 1. 4031. 91.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, sostituire il quinto periodo con il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, la Presidenza del Consiglio può utilizzare in contingente di personale, nel numero massimo di 10 unità, tra quello che attualmente presta opera presso il dipartimento per le politiche europee.
1. 787. (ex 0. 1. 4031. 10.) Castelli, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

  Al comma 174, sostituire il nono periodo con il seguente. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Delegazione di Presidenza italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente Decreto presso le Amministrazioni centrali dello Stato.
1. 788. (ex 1. 1855.) Busin.

  Al comma 176 sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 1,5 milioni di euro.

  Conseguentemente
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A far data dal 2014 le prestazioni sanitarie assicurate dall'IME sono finanziate con il sistema ordinario previsto dal SSN.
   dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
  284-bis. A decorrere dall'anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del MIUR a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 789. (ex 1. 1794.) Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti, Calabria.

  Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:
  176-bis. Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.

  Conseguentemente, al comma 178 sostituire la parola: 100 con la parola: 50.
1. 790. (ex 1. 1963.) Busin.

  Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
  177-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016. per il finanziamento di contratti di formazione medica specialistica. Sono altresì finanziati per gli anni 2014/2016, con 25 milioni di euro annui. I contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982. n. 162.

  Conseguentemente:
   al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016;
   dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare risorse per 70 milioni di euro per il 2014 e 80 milioni dal 2015.
1. 791. (ex 1. 2434.) Nicchi, Melilla, Marcon, Piazzoni, Boccadutri, Aiello.

  Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
  177-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 792. (ex 1. 2482.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Melilla, Boccadutri, Aiello.

  Sopprimere i commi da 178-bis a 178-septies.
1. 793. Pesco.

  Sopprimere il comma 178.
1. 794. (ex 1. 609.) Corsaro.

  Sostituire il comma 178 con il seguente: 178. Al Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base, istituito presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è assegnato, oltre alla dotazione ordinaria, un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 795. (ex 1. 2678.) Librandi.

   Al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
  190-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al pagamento dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, relativamente all'anno 2012, per un importo pari a 20 milioni di euro.
1. 796. (ex 1. 1415.) Faenzi, Russo.

  Al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 50 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 348 aggiungere il seguente:
  348-bis. Per l'anno 2014, nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. La disposizione opera nel limite complessivo di 50 milioni di euro.
1. 797. (ex 1. 1873.) Busin.

  Al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le parole: 65 milioni.

  Conseguentemente, al comma 179 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
1. 798. (ex 1. 2120.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le parole: rendicontate e pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate.
1. 799. (ex 1. 1138.) Cancelleri, Ruocco, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti, Barbanti.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le parole:, allo scopo di rafforzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.
1. 800. (ex 1. 3226.) Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 178, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte del contributo integrativo di cui al periodo precedente deve essere destinata al personale dipendente di Equitalia spa.
1. 801. (ex 1. 185.) Polverini.

  Sopprimere il comma 178-bis.
1. 802. (ex 0. 1. 4031. 88.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-ter.
1. 803. (ex 0. 1. 4031. 89.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-quater.
1. 804. (ex 0. 1. 4031. 90.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-quinquies.
1. 805. (ex 0. 1. 4031. 92.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-sexies.
1. 806. (ex 0. 1. 4031. 93.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 179, dopo le parole: in materia fiscale, aggiungere le seguenti: da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 2019 con la parola: 2015.
1. 807. (ex 1. 1887.) Busin.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 500.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi da 181-quater a 181-sexies.
  181-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  181-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  181-sexies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 181-quater e 181-quinquies, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono in un «Fondo» istituito a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione dello stesso ministero e finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 808. (ex 1. 709.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche, da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati, nonché gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 100.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 181-quater.
  181-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1. 809. (ex 1. 714.) Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. Il Ministero di giustizia e autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a dar seguito, per le esigenze di supporto funzionale degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, alla convenzione stipulata con la regione Calabria denominata «Patto Calabria Sicura».
  181-ter. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 250.000 mila euro per l'anno 2014.
1. 810. (ex 1. 292.) Bruno.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno, 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  181-ter. All'articolo 14, comma 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: «450» sono sostitute con: «510».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 2.400;
  2015: – 2.400;
  2016: – 2.400.
1. 811. (ex 1. 1530.) Palese.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2014 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 28.000;
  2016: – 28.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 8.000.
1. 812. (ex 1. 867.) Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà , Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti di pena, l'amministrazione competente può procedere, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari, corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, assicurando la priorità agli idonei del concorso da educatore (area C, posizione economica C2), indetto con PDG 23 novembre 2003, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 30 del 16 aprile 2004.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni per gli anni 2015 e 2016.
1. 813. (ex 1. 729.) Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 181-bis.
1. 814. (ex 0. 1. 4031. 94.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:
  182-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, sono estese al Ministero della giustizia, in tutte le sue articolazioni.
  182-ter. Agli oneri derivanti dal comma 182-bis e pari a 150.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi da 181-quater a 181-sexies.
  182-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  182-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 900. (ex 1. 725.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:
  182-bis. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
  8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  182-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 182-bis, pari ad euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 182-quater.
  182-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 901. (ex 1. 718.) Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 182 aggiungere il seguente:
  182-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del Concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008. Pertanto, in base all'articolo 14 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 e successive integrazioni e modifiche, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane viene ampliata da 450 a 510 unità con l'immissione nei ruoli del Personale dei Vincitori di concorso. A tale fine è autorizzata la spesa di 2, 4 milioni di Euro per l'anno 2014, di 2,4 milioni di Euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di Euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:
  2014: – 2.400 migliaia di euro;
  2015: – 2.400 migliaia di euro;
  2016: – 2.400 migliaia di euro.
1. 902. (ex 1. 2176.) Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
  182-bis Al fine di contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, per il solo anno 2014, è consentito il completamento del percorso formativo ai lavoratori interinali impegnati nel progetto Calabria Patto Sicura.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 250.000 mila euro per l'anno 2014.
1. 903. (ex 1. 489.) Bruno.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.
1. 904. (ex 1. 3273.) Palese.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nelle more dell'approvazione di una normativa chiara e congrua volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime, fino alla data del 30 settembre 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione».
  183-ter. Fino alla stessa data del 30 settembre 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 905. (ex 1. 1391.) Ruocco, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Al comma 185, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
1. 906. Caon, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000
1. 907. (ex 1. 1695.) Fauttilli.

  Al comma 186, sopprimere le lettere a), d) e e).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b) sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro;
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
1. 908. (ex 1. 1697.) Di Battista, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial.

  Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole
: 1 milione con le seguenti: 3 milioni;
   al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1,7 milioni di euro;
   al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 500.000 euro.
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 6.400;
  2015: – 3.400;
  2016: – 3.400.
1. 909. (ex 1. 2371.) Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Caruso.

  Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 2 milioni di euro.
1. 910. (ex 1. 306.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera b), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1 milione di euro.
1. 911. (ex 1. 305.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 600.000 euro.
1. 912. (ex 1. 308.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera d), sostituire le parole: pari a 200.000 euro con le seguenti: pari a 400.000 di euro.

  Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 200.000 euro.
1. 913. (ex 1. 304.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera e), sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 200.000 euro.
1. 914. (ex 1. 302.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per un ammontare pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati all'estero.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –2.600;
  2015: –;
  2016: –.
1. 915. (ex 1. 1820.) Marazziti, Fauttilli.

  Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per un ammontare pari a 1.800.000 euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati in italiano e nella principale lingua locale all'estero.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2014: –1.800.
1. 916. (ex 1. 336.) Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Fedi, Garavini, Gianni Farina, Picchi, La Marca.

  Al comma 186, lettera f) sostituire le parole: pari a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cut all'articolo 10, comma 5 , del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 307 del 2004 è ridotto di 1 mifione di euro.
1. 917. (ex 1. 307.) Merlo, Borghese, Bueno.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. La lettera b), dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è sostituita dalla seguente: b) per l'anno 2014 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro.
  186-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 186-bis, pari a 23,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 918. (ex 1. 1269.) Biasotti, Piso.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»; b) al comma 1, dopo la parola: «straniero», sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»; d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis». Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 919. (ex 1. 1547.) Centemero.

  Sopprimere il comma 187.
*1. 920. (ex 1. 2256.) Caon, Guidesi.

  Sopprimere il comma 187.
*1. 921. (ex 1. 1552.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 187, con il seguente:
  187. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dal presente comma, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni del presente comma e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni regione deve indicare al Ministero dello sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri:
   a) l'attività e l'organizzazione si ispirano a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
   b) coincidenza dei dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore, con i bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;
   c) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia, che è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;
   d) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;
   e) previsione delle modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli direttivi;
   f) svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali che compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;
   g) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia. Essi rispondono del loro operato al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi;
   h) definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dai consigli direttivi che comprendono, oltre a quelli previsti dalle disposizioni citate all'articolo 2, comma 2: 1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; 3) l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; 4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
   i) definizione, tramite un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministro dello sviluppo economico, i consigli direttivi e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da concedere all'Agenzia, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
   l) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri autonomi per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera p);
   m) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione tra l'Agenzia e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello sviluppo economico;
   n) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   o) istituzione di un apposito organismo preposto ai controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   p) determinazione di un'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i consigli direttivi, devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione, nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   q) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e di proporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

  Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:
   a) gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tale fine, l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;
   b) assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;
   c) monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;
   d) esecuzione delle forniture dei prodotti agro alimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;
   e) intervento sul mercato agricolo e agro alimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
   f) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi. Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro, recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:
   a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri competenti e dall'AGEA;
   b) mediante le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

  Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
   a) mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti, dalle amministrazioni e dagli organismi di cui al comma 2;
   b) mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;
   c) mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio, relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
1. 922. (ex 1. 2258.) Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
  187-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.
1. 922. 1. (ex 1. 947.) Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'implementazione del fondo crediti nazionale per le imprese agricole di cui di cui alla Decisione della Commissione europea C(2011)2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 923. (ex 1. 1555.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Conseguentemente, dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
  188-bis. Le somme di cui al comma 188 sono destinate per gli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e vengono assegnate agli organismi già operanti nel settore della tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e della acquacoltura e nel contrasto alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica.
1. 924. (ex 1. 1554.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 188, le parole: alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999 sono sostituite dalle seguenti: per l'attivazione entro il 31 marzo 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
1. 925. (ex 1. 3034.) Di Gioia, Mongiello.

  Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
  188-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 3.000.
1. 926. (ex 1. 2942.) Attaguile.

  Al comma 189, primo periodo, sostituire le parole da: con fino a fastidiosa con le seguenti: con particolare riferimento alle fitopatie più rilevanti riscontrate nel territorio nazionale.
1. 927. (ex 1. 1539.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 189, primo periodo, sostituire le parole: dal batterio Xyella fastidiosa con le parole: dalla Flavescenza dorata della vite presente nel nord Italia.
1. 928. (ex 1. 2264.) Caon, Guidesi.

  Al comma 189, dopo la parola: Xylella Fastidiosa aggiungere: la flavescenza dorata.
1. 929. (ex 1. 2267.) Caon, Guidesi.

  Al comma 189, dopo la parola: Xylella Fastidiosa aggiungere le seguenti: e dal marciume nero o black-rot.
1. 930. (ex 1. 2268.) Caon, Guidesi.

  Al comma 189 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il capitolo di spesa di 5 milioni di euro di cui al presente comma, si intende ripartito, per la parte relativa alla ricerca scientifica delle cause del «complesso di disseccamento rapido degli ulivi» (CDRO) tra le varie Università del territorio regionale e nazionale e, che ad esse vengano affiancati osservatori indipendenti non di nomina ministeriale, per indagare le concause nel CDRO dell'utilizzo massiccio di fitofarmaci negli ultimi decenni.
1. 931. (ex 1. 124.) Zaccagnini.

  Dopo il comma 189, aggiungere il seguente:
  189-bis. Al fine di sostenere e tutelare il made Italy con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.
*1. 932. (ex 1. 252.) Distaso, Fucci.

  Dopo il comma 189, aggiungere il seguente:
  189-bis. Al fine di sostenere e tutelare il made Italy con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.
* 1. 933. (ex 1. 1588.) Palese.

  Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
  190.1 Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionali di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2014: – 2.000.
  e voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 2014:
  2014: – 23.000;
  2015: – 25.000;
  2016: – 25.000.
1. 934. (ex 1. 2274.) Caon, Guidesi.

  Sopprimere i commi da 190-bis a 190-quater.
1. 935. Di Benedetto, Battelli, Gallo, Valente, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 191, elenco 1, sopprimere la voce Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10);

  Conseguentemente, alla voce Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206) sostituire la cifra: 1.000.000 con la seguente: 7.000.000
1. 936. (ex 1. 1342.) Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 191, elenco 1, sopprimere la Finalità: Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n, 10);

  Conseguentemente, al comma 258, aggiungere il seguente:
  258. 1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), n. 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 937. (ex 1. 1388.) Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Simone Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 191, elenco 1, nella colonna Finalità è aggiunta la seguente: «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Nella corrispondente colonna 2014 è aggiunto il seguente importo: 3.000.000.

  Conseguentemente, nella colonna Finalità l'importo destinato a: Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è ridotto per 3.000.000 in euro.
1. 938. (ex 1. 1210.) Centemero, Palese.

  Al comma 191, sostituire le parole 24.331.245 euro con le parole 18.631.245 euro, e, conseguentemente, all'elenco 1 sopprimere la voce Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
1. 939. (ex 1. 610.) Corsaro.

  Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni, con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2014, 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni,;

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: sviluppo e.
1. 940. (ex 1. 2690.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Giancarlo Giordano.

  Al comma 192, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,.
1. 941. (ex 1. 2048.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli prioritariamente a società od associazioni sportive che non perseguano fini di lucro,.
1. 942. (ex 1. 2043.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, dopo le parole: dell'esigenza di, aggiungere le parole: garantire una equa ripartizione dei fondi su base regionale e.
1. 943. (ex 1. 2041.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole:, assicurando inoltre che tali interventi non possano in nessun caso configurarsi come contributi a fondo perduto a società od associazioni che perseguano fini di lucro.
1. 944. (ex 1. 2046.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole: destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma.
1. 945. (ex 1. 2051.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al periodo precedente sono indirizzate nella percentuale dell'80 percento verso le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.
1. 946. (ex 1. 189.) Polverini.

  Sopprimere il comma 192-bis.
1. 947. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 192-bis, primo periodo, sostituire le parole: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi con le seguenti: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o il recupero di impianti sportivi esistenti.
  Conseguentemente, al comma 192-ter, sostituire le parole prioritariamente con le seguenti: esclusivamente.
1. 948. (ex 0. 1. 5016. 7.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-bis, lettera a), secondo periodo, sopprimere dalle parole e al raggiungimento fino alla fine del periodo.
1. 949. (ex 0. 1. 5016. 6.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-bis, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli interventi di cui al precedente periodo, devono comunque essere contigui all'impianto sportivo.
1. 950. (ex 0. 1. 5016. 5.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) decorsi inutilmente i termini di cui alle lettere precedenti, l'intervento s'intende respinto. Entro 60 giorni dal respingimento della domanda da parte della Conferenza dei Servizi, l'amministrazione può provvedere nel rispetto della normativa vigente all'espletamento delle pratiche per consentire o meno l'avvio del progetto. Decorsi inutilmente anche tali termini, l'intervento è definitivamente respinto.

  Conseguentemente, dopo il comma 192-ter, aggiungere il seguente:
  192-quater. Gli interventi di cui ai commi 192-bis e 192-ter devono comunque fare salvo il rispetto del piano urbanistico comunale vigente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali presenti, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 951. Valente, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 192-bis, lettera c), sostituire le parole sentito il Comune interessato, con le seguenti: d'intesa con il Comune interessato.
1. 952. (ex 0. 1. 5016. 4.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 192-bis, aggiungere il seguente:
  192. 1. Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati di preferenza mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. I nuovi impianti sportivi e le altre opere di edilizia e di urbanizzazione previsti dal presente comma non possono essere realizzati su terreni agricoli. Ai fini della presente disposizione si considerano terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nonché le aree comunque suscettibili di utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 192-ter.
1. 953. (ex 0. 1. 5016. 11.) Catania, Andrea Romano, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Zanetti, Sottanelli, Librandi.

  Al comma 192-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Detti interventi devono comunque avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
1. 954. (ex 0. 1. 5016. 10.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 192-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la localizzazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi della normativa vigente.
1. 955. (ex 0. 1. 5016. 8.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 192-ter, aggiungere il seguente:
  192-quater. Gli interventi di cui ai commi 192-bis e 192-ter devono comunque fare salvo il rispetto del piano urbanistico comunale vigente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali presenti, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 956. Valente, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Gallo, Marzana, Vacca.

  Sostituire il comma 193, con il seguente:
  193. Dal 1o gennaio 2014 è sospesa la Convenzione in essere tra il Ministero dello Sviluppo economico, il centro di produzione Spa, stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. Dalla stessa data le sedute parlamentari saranno trasmesse dal GR Parlamento della RAI. L'impegno di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 previsto per prorogare la convenzione, sarà riallocato al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 957. (ex 1. 1797.) Gigli, Fauttilli, Crimì, Calabrò.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193. 1. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
1. 958. (ex 1. 414.) Russo.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193. 1. Il comma 2, articolo 73-bis, legge 633 del 22 aprile 1941 è modificato come segue: ”Tale compenso è riscosso in via primaria dalla SIAE e determinato e ripartito secondo le norme del regolamento.
1. 959. (ex 1. 430.) Russo.

  Sopprimere il comma 193-bis.
1. 960. (ex 0. 1. 4031. 95.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 194, dopo le parole: Centenario della prima guerra mondiale, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli eventi previsti per il Centenario 1914-1918 nei territori appartenenti all'ex impero austro-ungarico,.
1. 961. (ex 1. 376.) Ottobre, Nicoletti.

  Al comma 194, aggiungere, in fine, le parole: Tali interventi si attuano secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.
1. 962. (ex 1. 1757.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, costituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», è integrato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni coinvolte dal conflitto, cioè Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, nonché dei Presidenti delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero con loro rappresentanti allo scopo delegati. Tale Comitato dura in carica quattro anni dalla nomina, dopodiché viene rinnovato.
1. 963. (ex 1. 1759.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 195, dopo le parole: attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, aggiungere le seguenti: da organizzare avvalendosi di enti, fondazioni ed associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore della memoria storica della prima guerra mondiale.
1. 964. (ex 1. 2924.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Ferme restando le attribuzioni già previste, il Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale», di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012, è integrato con la partecipazione dei presidenti delle Regioni coinvolte dal conflitto, cioè Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, nonché dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero con loro rappresentanti allo scopo delegati.
1. 965. (ex 1. 1753.) Busin, Buonanno, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 199.
*1. 966. (ex 1. 2899.) Zaccagnini, Labriola.

  Sopprimere il comma 199.
*1. 967. (ex 1. 691.) Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200. 1. Al fine di contrastare l'evasione ai tributi locali attraverso l'omogeneizzazione delle banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione.
  200. 2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».
1. 968. (ex 1. 674.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200. 1. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n, 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  200. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 290 aggiungere il seguente periodo: Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 969. (ex 1. 2369.) Pilozzi, Lavagno, Franco Bordo, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200. 1. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  200. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2014.
1. 970. (ex 1. 675.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 200 aggiungere il seguente:
  200. 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per conto e nell'interesse dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione,»;
   b) le parole: «che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto,» sono soppresse;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate a soddisfare le posizioni creditorie dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi Agrari in conformità al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 dicembre 2010».
1. 971. (ex 1. 2627.) Guidesi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 202, secondo periodo, dopo le parole: della rete idrica aggiungere le seguenti: di realizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione fognaria.
1. 972. (ex 1. 1484.) Mucci, Della Valle, Crippa, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

  Al comma 202, secondo periodo, dopo le parole: Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: è presentato alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni, e successivamente.
1. 973. (ex 1. 3142.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 202, sesto periodo, dopo le parole: che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle risorse già assegnate al Mezzogiorno,.
1. 974. (ex 0. 1. 4003. 4.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 202, aggiungere i seguenti:
  202-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli ATO e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  202-ter. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.
  202-quater. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
1. 975. (ex 1. 689.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Dopo il comma 204 aggiungere il seguente:
  204. 1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatori di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1. 976. (ex 1. 1384.) Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 204-bis.
1. 977. (ex 0. 1. 4031. 96.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 205.
*1. 978. (ex 1. 1765.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 205.
*1. 979. (ex 1. 1765.) Russo.

  Sopprimere il comma 205.
*1. 980. (ex 1. 1765.) Pastorelli.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
  207. 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali, entro il limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal primo gennaio 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 981. (ex 1. 2892.) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
  207.1. La dotazione del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementata di 100 milioni di euro per gli anni 2014-2016.

  Conseguentemente dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare la misura del prelievo erariale unico e per ridurre la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita al fine di ottenere maggiori entrate pari almeno a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 982. (ex 1. 2900.) Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 207 aggiungere il seguente:
  207. 1. L'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
1. 983. (ex 1. 578.) Rampelli.

  Sopprimere il comma 207-bis.
*1. 984. (ex 0. 1. 4031. 97.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 207-bis.
*1. 985. Battelli, Gallo, Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Sostituire il comma 210 con il seguente:
  210. I commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
1. 986. (ex 1. 1453.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 210-bis sostituire le parole: La società EUR SpA con le parole: Qualsiasi Società Pubblica.

  Conseguentemente sopprimere il comma 210-ter.
1. 987. (ex 0. 1. 4021. 1.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
  213-bis. All'articolo 13, comma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 988. (ex 1. 375.) Schullian, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 214, aggiungere il seguente:
  214-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 989. (ex 1. 2895.) Matarrese, Librandi.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
  216. 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
1. 990. (ex 1. 59.) Russo.

  Sopprimere il comma 219.
1. 991. (ex 1. 611.) Corsaro.

  Al comma 220, primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente:
   al comma 221 dopo la lettera
c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;
    c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
  2014: – 20.000.
1. 992. (ex 1. 1481.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 221 lettera b) dopo le parole: Comuni delle Province di aggiungere le seguenti: Taranto del 7 e 8 ottobre 2013 e dopo le parole: 10 e 11 novembre 2013 aggiungere le seguenti: la provincia di Lecce il 20 novembre 2013.
1. 993. (ex 1. 261.) Chiarelli, Marti, Distaso.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: Massa-Carrara, aggiungere la seguente: Grosseto.
1. 994. (ex 1. 1401.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: dal 20 al 24 ottobre 2013, aggiungere le seguenti: e le province di Grosseto e della maremma grossetana nei giorni 11 e 12 novembre 2012.
1. 995. (ex 1. 1405.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: novembre 2013, aggiungere le parole: nonché della regione Veneto nei giorni tra il 31 ottobre ed il 5 novembre 2010;
1. 996. (ex 1. 1823.) Busin.

  Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
1. 997. (ex 1. 135.) Rigoni, Rubinato, Mariani.

  Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:
  225. 1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione del territorio e di ripristino dei danni ai soggetti privati causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte, di cui all'Ordinanza 23 luglio 2013, n. 107, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.1 relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000.
1. 998. (ex 1. 3095.) Allasia, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 226, dopo le parole: per la Regione Molise, aggiungere le parole: e per le Regioni Veneto e Lombardia, e dopo le parole: del novembre 2012, aggiungere le parole: e degli eventi del 20 e 29 Maggio 2012 nei Comuni di Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.
1. 999. (ex 1. 1824.) Busin.

  Al comma 226 dopo le parole: Regione Molise aggiungere le seguenti: la regione Puglia.
1. 1000. (ex 1. 260.) Distaso, Sisto, Fucci.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
  227-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi.
1. 1001. (ex 1. 1826.) Busin.

  Dopo il comma 227, aggiungere il seguente:
  227-bis. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo dopo le parole: dai certificati di conto consuntivo aggiungere le parole: ed ai netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dai Presidente dei Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi alluvionali ed emanate a decorrere dai 31 ottobre 2010. La disposizione opera nei limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1002. (ex 1. 1822.) Busin.

  Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:
  228-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.
  228-ter. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.
  228-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter.
  228-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 228-bis valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1. 1003. (ex 1. 2354.) Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:
   a) hanno rispettato il Patto di Stabilità nell'ultimo triennio;
   b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
   c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

  La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1004. (ex 1. 1958.) Busin.

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233. 1. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 1005. (ex 1. 2718.) Franco Bordo, Palazzotto, Zan, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233. 1. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 1006. (ex 1. 275.) Catanoso Genoese.

  Al comma 237, sostituire le parole: sisma del 2012 in Emilia Romagna con le seguenti: sisma del maggio 2012.
1. 1007. (ex 1. 3128.) Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Sostituire il comma 243 con il seguente: Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro sono attribuite, secondo le competenze sancite dal predetto decreto-legge nonché dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del presidente del Consiglio di ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative di contrasto di situazioni marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
1. 1008. (ex 1. 1561.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Al comma 243, sostituire le parole da: alla provincia dell'Aquila fino alla fine del periodo con le seguenti: agli interventi previsti dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
1. 1009. (ex 1. 1801.) Gigli, Fauttilli.

   Sopprimere il comma 246.

  Conseguentemente, sostituire il comma 247 con il seguente:
  All'articolo 22 comma 6 del legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole da: «Per la» a «n. 311» e sostituirle con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 80 milioni di euro, e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1010. (ex 1. 2846.) Rondini.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostegno alla famiglia, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2015:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2016:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
1. 1011. (ex 1. 2499.) Piazzoni, Marcon, Melilla, Nicchi, Boccadutri, Aiello.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
  Conseguentemente, alla Tabella C allegata, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolo 1 comma 1258, legge 296 del 2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Fondo nazionale Infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2015:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
  2016:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
1. 1012. (ex 1. 2497.) Piazzoni, Melilla, Nicchi, Marcon, Boccadutri, Aiello.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente, al comma 524. Tabella C allegata, alla Missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, voce Ministero dell'ambiente, decreto-legge n. 112 del 2008 articolo 28, comma 1, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: + 15.000;
   CS: + 15.000.
  2015:
   CP: + 15.000;
   CS: + 15.000.
  2016:
   CP: + 15.000;
   CS: + 15.000.
1. 1013. (ex 1. 2604.) Zaratti, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 246. sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora... voce Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, contributi a enti, istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
  2015:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
  2016:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
1. 1014. (ex 1. 2594.) Zan, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 49 milioni di euro per l'anno 2014 e di 29 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora...., voce Ministero dell'ambiente, legge n. 2 del 1993 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
  2015:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
  2016:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
1. 1015. (ex 1. 2599.) Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 248.
1. 1016. (ex 1. 1512.) Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Currò.

   Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.
  Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:
  2014: – 10.000.
1. 1017. (ex 1. 2913.) Guidesi.

   Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro per l'anno 2015.
  Per gli anni 2014 e 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 523, tabella A la voce Ministero dell'economia è così modificata:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000.
1. 1018. (ex 1. 2910.) Guidesi.

  Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  Conseguentemente, al comma 523, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 1019. (ex 1. 2907.) Guidesi.

  Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.
  Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000.
1. 1020. (ex 0. 1. 5013. 4.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 253-bis.
*1. 1021. (ex 0. 1. 4031. 74.) Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 253-bis.
*1. 1022. Battelli, Gallo, Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Vacca.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le 358 censite bande musicali della Lombardia.
1. 1023. (ex 0. 1. 4031. 66.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le 71 censite bande musicali del Friuli Venezia Giulia.
1. 1024. (ex 0. 1. 4031. 67.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.
1. 1025. (ex 0. 1. 4031. 68.) Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutti i gruppi folkloristici rappresentativi dell'identità culturale del territorio.
1. 1026. (ex 0. 1. 4031. 99.) Guidesi, Borghesi, Fedriga.

  Al comma 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli aggiungere le seguenti: ed a tutte le orchestre e teatri lirici del Nord Italia.
1. 1027. (ex 0. 1. 4031. 100.) Guidesi, Borghesi, Fedriga.

  Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:
  255. 1 L'Agenzia del demanio, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, predispone delle linee guida sulla congruità dei contratti di affitto degli enti locali, i quali sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni contenute nelle citate linee guida. I maggiori risparmi conseguiti possono essere indirizzati, previa delibera di Consiglio, verso la contrattazione collettiva integrativa od opere infrastrutturali.
1. 1028. (ex 1. 194.) Polverini.

  Sostituire i commi 256 e 257 con i seguenti:
  256. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

  300-1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 1029. (ex 1. 2817.) Costantino, Giordano, Fratoianni, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire i commi 256 e 257 con i seguenti:
  256. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o rassegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».
1. 1030. (ex 1. 2477.) Aiello, Marcon, Nicchi, Melilla, Boccadutri, Piazzoni.

  Al comma 256, sostituire le parole da: un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della difesa non utilizzati per finalità istituzionali con le seguenti: un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 1031. (ex 1. 2551.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan.

  Al comma 256, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Possono essere ceduti esclusivamente gli immobili del patrimonio disponibile alla data 31 dicembre 2013, a valori non inferiori alla quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Non possono essere ceduti, in nessun caso, i beni immobili di interesse storico, artistico, paesaggistico, archeologico e scientifico. Il Governo provvede ad indicare alle competenti Commissioni parlamentari ed a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli identificativi catastali, i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di proprietà, la dimensione, la destinazione d'uso, il valore catastale, la quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare degli immobili oggetto di cessione.
1. 1032. (ex 1. 1071.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Al comma 256, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
1. 1026. (ex 1. 2558.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati al finanziamento di progetti di recupero degli alloggi popolari ex-Iacp inutilizzati. Sulla base di una ricognizione di tale patrimonio immobiliare, e dei progetti di recupero presentati tramite i Comuni, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1027. (ex 1. 2744.) Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati all'edilizia residenziale sociale pubblica. Il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.
1. 1028. (ex 1. 2741.) Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
  258. 1. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per il biennio 2014-2016, nell'ambito dell'orario di servizio e non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione non inferiore a 20 ore sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1029. (ex 1. 1815.) Santerini, Fauttilli.

  Sopprimere il comma 258-bis.
1. 1030. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 259.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
1. 1031. (ex 1. 622.) Corsaro.

  Al comma 260, capoverso, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: con priorità per le sedi interessate da accorpamenti extraregionali.
1. 1032. (ex 1. 1583.) Iannuzzi, Barbato, Bonavitacola.

  Al comma 263, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose, con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede:
   1) per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, in modo da affiancare nella stessa parte della scheda tutti i partiti o movimenti politici che hanno scelto di inserire nel contrassegno il simbolo del medesimo soggetto riconosciuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, quale partito politico a livello europeo o fondazione politica a livello europeo. In sede di ammissione dei contrassegni di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno ricusa, ai sensi degli articoli 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e 14, terzo comma del testo unico, 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati da un partito politico a livello europeo o da una fondazione politica a livello europeo, alla quale non si aderisce; a tal fine il Ministero dell'interno acquisisce dall'ufficio competente del Parlamento europeo il dato relativo al simbolo depositato in sede di registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, nonché l'elenco delle adesioni nazionali accettate dal partito politico a livello europeo o dalla fondazione a livello europeo. In ogni caso, il deposito del contrassegno di lista, di cui al primo periodo, deve essere effettuato indicando il candidato presidente della Commissione europea del partito politico o della fondazione politica a livello europeo alla quale il partito o movimento politico presentatore del contrassegno aderisce;
  2) per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».
1. 1033. (ex 1. 1007.) Di Lello, Locatelli, Pastorelli, Di Gioia.

  Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
  264-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società «Promuovi Italia Spa», costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di «Promuovi Italia Spa» attualmente in carica decadano dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.
1. 1034. (ex 1. 1516.) Vallascas, Mucci, Prodani, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli.

  Sopprimere il comma 265.
1. 1035. (ex 1. 1725.) Rossi, Fauttilli.

  Sostituire il comma 265 con il seguente:
  265. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 1036. (ex 1. 1115.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
  265. 1. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
   e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.
  265. 2. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione.
1. 1037. (ex 1. 2960.) Attaguile.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è sostituito dal seguente:
  «1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.

  2. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 1, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare», allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
  4. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di «Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana».
  5. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate.
  7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati l'ordinamento ed il funzionamento dell'ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1038. (ex 1. 587.) Corsaro.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
1. 1039. (ex 1. 1498.) Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
1. 1040. (ex 1. 2235.) Borghesi.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265. 1. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
1. 1041. (ex 1. 493.) Caruso.

  Dopo il comma 267 aggiungere il seguente:
  267-bis. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Negli atti di esercizio del poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se non in possesso della documentazione attestante l'inadempimento degli obblighi tributari».
1. 1042. (ex 1. 2794.) Guidesi.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:
  273-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.
  273-ter. Per le finalità di cui al comma 273-bis le amministrazioni interessate possono, nell'ambito dei piani finalizzati a conseguire maggiori e strutturali risparmi, adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.
  21-quater. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 273-bis può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al comma 273-bis. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. 11 dipendente che rifiuta l'assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 273-bis.
1. 1043. (ex 1. 2962.) Attaguile.

  Sopprimere il comma 276.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 1044. (ex 1. 677.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 276.

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1045. (ex 1. 2030.) Molteni.

  Sopprimere il comma 276.
1. 1046. (ex 1. 1500.) Lombardi, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 276 con il seguente:
  276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli stessi, l'articolo 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.
1. 1047. (ex 1. 1642.) Chiarelli.

  Al comma 276, sopprimere le parole:, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
1. 1048. (ex 1. 196.) Polverini.

  Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
  276-bis. Al testo del regolamento ex articolo 21, comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo la parola: «soppressa» sono aggiunte: «con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa dell'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 9 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, secondo il regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in pro rata temporis.
  276-ter. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa».
1. 1049. (ex 1. 862.) Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 277, aggiungere il seguente:
  277-bis. Per le chiamate e prese di servizio degli Idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite al sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli Idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
1. 1050. (ex 1. 2207.) Buonanno, Borghesi.

  Al comma 278, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.
1. 1051. (ex 1. 197.) Polverini.

  Al comma 278, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando i livelli occupazionali.
1. 1052. (ex 1. 199.) Polverini.

  Al comma 281, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1. 1053. (ex 1. 1334.) Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 282.
1. 1054. (ex 1. 612.) Corsaro.

  Al comma 282, dopo le parole: negli enti locali, aggiungere le seguenti: e applicarli a decorrere dal 1o aprile 2014;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: 4 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1 milione per l'anno 2013.
1. 1055. (ex 1. 2033.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 282, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale la società Soluzioni per il sistema economico – SOSE s.p.a. predispone appositi questionari funzionali alla raccolta di dati e informazioni di natura contabile e strutturale per il monitoraggio dell'andamento economico e dell'efficienza tecnica delle società partecipate dagli enti territoriali, sotto qualunque forma costituite. Dette società restituiscono alla SOSE s.p.a. i questionari di cui sopra, unitamente al bilancio, completo dei relativi allegati, entro il termine per il deposito dei bilanci al registro delle imprese. Ferma restando la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 2630, secondo comma del codice civile, la mancata trasmissione è considerata causa di ineleggibilità e decadenza degli amministratori che non hanno provveduto.
1. 1056. (ex 1. 2143.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 282, aggiungere i seguenti:
  282-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro per l'anno 2014, 6 miliardi per l'anno 2015 e 10 miliardi per il 2016.
  282-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2014, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016. Gli enti di cui al comma 282-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del successivo comma 282-septies.
  282-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 282-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  282-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip s.p.a. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 282-quater.
  282-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 282-quater è fissato al 31 marzo 2014 e il termine di cui al comma 282-quinquies è fissato al 30 giugno.
  282-septies. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 282-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip s.p.a. con i criteri di cui ai commi da 282-bis a 282-sexies.
  282-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  282-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, e degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  282-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  282-undecies. I soggetti di cui al comma 282-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 282-bis a 282-decies, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  282-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  282-terdecies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 282-bis a 282-duodecies.
1. 1057. (ex 1. 1558.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 282 aggiungere i seguenti:
  282. 1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesima testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.
  282. 2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.
1. 1058. (ex 1. 2190.) Caparini.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

  Conseguentemente:
   al comma 357, capoverso comma 9-
bis,
   dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il medesimo anno 2014 non sono altresì considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 2.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.;
   secondo periodo, sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: primo e secondo periodo.
1. 1059. (ex 1. 2230.) Abrignani.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.
1. 1060. (ex 1. 2189.) Caparini.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282. 1. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 1061. (ex 1. 2570.) Prataviera.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

  Conseguentemente, il comma 376, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
1. 1062. (ex 1. 2182.) Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282. 1. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
1. 1063. (ex 1. 2184.) Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.
1. 1064. (ex 1. 2185.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 282-bis.
1. 1065. (ex 0. 1. 4031. 79.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 284, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: aperte al pubblico.
1. 1066. (ex 1. 3257.) Monchiero, Binetti, Gigli, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
  284-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse».
1. 1067. (ex 1. 1236.) Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

   Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
1. 1068. (ex 1. 1607.) Squeri, Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 285, primo periodo, dopo le parole: entro il 31 luglio 2014, aggiungere le seguenti:, sentite organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
1. 1069. (ex 1. 201.) Polverini.

   Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle pre-stazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
1. 1070. (ex 1. 1157.) Corsaro.

  Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».
1. 1071. (ex 1. 2765.) Latronico.

  Al comma 287, sostituire le parole: per gli anni 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: per le annualità 2016 e 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 1072. (ex 1. 678.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

  Al comma 287, primo periodo, sostituire le parole: a complessivi 344 milioni di euro con le seguenti: a complessivi 160 milioni di euro

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 287, secondo periodo sostituire le parole da:
assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province con le seguenti: assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province.
   dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290. 1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1073. (ex 1. 679.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Kronbichler.

  Dopo il comma 287 aggiungere il seguente:
  287-bis Agli oneri derivanti dal comma 307-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
   a) dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni»;
   b) le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004.».
1. 1074. (ex 1. 2380.) Franco Bordo, Pilozzi, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  288. 1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1. 1075. (ex 1. 1274.) Sorial.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Entro la data del 1o luglio 2014, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2014. Entro la data del 1o gennaio 2015, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 8.000 milioni di euro per l'anno 2015, 12.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con parte dei risparmi conseguiti con le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, in particolare per un importo di 3.000 milioni di euro per il 2014 e di 5.000 milioni a decorrere dal 2015, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la riduzione del costo del lavoro. A valere su questo fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte le riduzioni di aliquota e le variazioni delle misure di agevolazione e delle detrazioni vigenti relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.
  288. 1. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2014 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2015 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.
1. 1076. (ex 1. 848.) Librandi.

  Sostituire il comma 288 con il seguente:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente:
   al comma 385, sopprimere le parole
: , anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
   sostituire il comma 386 con il seguente:
  386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare gli importi di cui al medesimo comma 385.
1. 1077. (ex 1. 1565.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Al comma 288, primo periodo, dopo le parole: previo parare delle Commissioni parlamentari competenti per materia, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,.
1. 1078. (ex 1. 203.) Polverini.

  Al comma 288, primo periodo, dopo le parole: delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti aggiungere le seguenti:, con l'esclusione di quelle a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.
1. 1079. (ex 1. 3145.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:
   al comma 290, sostituire le parole:
152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1080. (ex 1. 949.) Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1081. (ex 1. 2015.) Molteni, Prataviera.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:
   al comma 290, sostituire le parole:
152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.
   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1082. (ex 1. 2759.) Latronico.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1083. (ex 1. 1603.) Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1084. (ex 1. 1635.) Chiarelli, Biasotti.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1085. (ex 1. 1145.) Corsaro.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente:

  290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1086. (ex 1. 358.) Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente:

   al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

   dopo il comma 290 aggiungere il seguente: 290. 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1087. (ex 1. 2015.) Nardi.

  Al comma 288-bis, alinea, sostituire le parole: Fondo per la riduzione della pressione fiscale con le seguenti: Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni.

  Conseguentemente:
   al comma 288-
ter, sostituire le parole:, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, con le seguenti: da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento,;
   al comma 288-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 1088. (ex 0. 1. 5022. 1.) Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 288-bis, alinea, sostituire le parole: Fondo per la riduzione della pressione fiscale con le seguenti: Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) l'ammontare del maggior gettito afferente dall'aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20 per cento al 23 per cento;
   al comma 288-ter sostituire le parole: in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, con le seguenti: ”da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento,;
   al comma 288-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 1089. (ex 0. 1. 5022. 2.) Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 289, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque invariate le esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per gli anziani. Di conseguenza, la Rai dovrà assicurare risparmi a copertura di quanto iscritto nell'allegato 4 per gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi.
1. 1090. (ex 1. 205.) Polverini.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
  289-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per ciascuno il 2014 e 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1091. (ex 1. 1971.) Busin.

  Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
  289-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1092. (ex 1. 1889.) Busin.

  Al comma 290, primo periodo, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 500 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 471, aggiungere, infine, le parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
1. 1200. (ex 1. 3382.) Schullian.

   Al comma 290, primo periodo, sostituire le parole: di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 172 milioni di euro per l'anno 2014 e di 257 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

   dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309.1. Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione della riserva di cui al medesimo comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

   al comma 310, primo periodo, sostituire le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 con le seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309.1.
1. 1201. (vedi 1. 1129.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5,053 milioni di euro nell'anno 2014 e a 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310.1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito tondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui ai comma 309.
1. 1202. (ex 1. 2588.) Zaratti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  290.2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.
  290.3. All'articolo 5, nota n. 1), della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: «e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso».

  Conseguentemente, dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332.1. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno.
1. 1203. (ex 1. 502.) Capelli.

  Dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  290.2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

  Conseguentemente, dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352.1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 1204. (ex 1. 2658.) Caparini, Caon.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 55 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati che non rientrano al periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».
1. 1205. (ex 1. 3140.) Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla, Capozzolo, Palese, Abrignani, Fedriga, Prodani, Mucci.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, e spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  290.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

  Conseguentemente, al comma 505, lettera b), numero 3), lettera d), dopo le parole: e non concesso in locazione aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.
1. 1206. (ex 1. 3178.) Lavagno, Duranti, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290.1. Oltre a quanto stabilito dal comma 290 al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente alla Tabella C, rubrica Ministero della salute, voce: articolo 1 comma 2 legge 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000;
  2015:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000;
  2016:
   CP: + 5.000;
   CS: + 5.000.
1. 1207. (ex 1. 1487.) Catanoso Genoese, Faenzi.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Giustizia programma: Amministrazione penitenziaria voce: Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Art. 135, comma 4, Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000;
  2015:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000;
  2016:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
1. 1208. (ex 1. 722.) Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 291.
*1. 1209. (ex 1. 2169.) Matteo Bragantini, Caparini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 291.
*1. 1210. (ex 1. 2169.) Pastorelli.

  Sopprimere il comma 291.
*1. 1211. (ex 1. 2169.) Russo.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 1212. (ex 1. 3047.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 1213. (ex 1. 2300.) Caparini.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Ai fini dell'affidamento degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici assegnano comunque quote di riserva e criteri di premialità alle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, in relazione alla sostenibilità ambientale del proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.
1. 1214. (ex 1. 3019.) Guidesi, Grimoldi, Borghesi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
  292-bis. All'articolo 23 del regio-decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, dopo le parole: «in proporzione della loro capacità di produzione» sono aggiunte le seguenti: «Sono esenti dal pagamento del contributo le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.».
1. 1215. (ex 1. 2888.) Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 125 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.»
1. 1216. (ex 1. 2917.) Fratoianni.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 81 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente.»
1. 1217. (ex 1. 2921.) Fratoianni.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
  369-bis. Le spese degli enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
  369-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 369-bis pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal comma 300-bis.
1. 1218. (ex 1. 2344.) Pilozzi, Piazzoni, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio debbo Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole da: per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale, di cui 1.000 milioni di euro sostenuti dalle province e dai comuni e 500 milioni di euro sostenuti dai comuni per interventi di edilizia scolastica nelle zone a rischio sismico.
1. 1219. (ex 1. 2307.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Lavagno.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:
   a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
   b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
   c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
1. 1220. (ex 1. 1050.) Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
  326.1. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è abrogato.
1. 1221. (ex 1. 3011.) Scotto, Melilla, Boccadutri, Marcon.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 327, dopo le parole: della legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1. 1222. (ex 1. 2964.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Marcon.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
  387-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui.
1. 1223. (ex 1. 2809.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, sostituire il comma 389 con il seguente:
  389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta per investimenti in agricoltura di cui al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1075 e comma 1088, di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60, al credito d'imposta per il settore agricolo nelle aree svantaggiate – credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali, di cui legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.
1. 1224. (ex 1. 2999.) Palazzotto, Franco Bordo.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giu
diziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni.».
1. 1225. (ex 1. 1357.) Castelli, Sorial, Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300.1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato ovvero, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati, in via prioritaria, alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e alle predette associazioni.».
1. 1226. (ex 1. 34.) Claudio Fava.

  Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300.1. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  300.2. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 301;

   al comma 303, sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302;
   sopprimere il comma 303.
1. 1227. (ex 1. 2974.) Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Sostituire il comma 301 con il seguente:
  301. All'articolo 16, comma 1, capoverso lettera b) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  301-ter. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   al comma 303, sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302;
   sopprimere il comma 304.
1. 1228. (ex 1. 2970.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Marcon.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:
  327.1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.
  327.2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  327.3. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.
  327.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  327.5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
   dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: «1, L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15,000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250,000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1229. (ex 1. 3149.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:

  327.1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  327.2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  327.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  327.4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
   dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.ooo euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.».
   al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1230. (ex 1. 3136.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido.

   Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. Li violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   al comma 322,
    lettera
b), sostituire le parole: a quattro volte con le seguenti: a cinque volte;
    lettera c), sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente le seguenti: a cinque volte e a sei volte;
    lettera d), sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013», e nell'ultimo periodo le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33, le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1231. (ex 1. 3070.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

  326.1. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 326-sexies in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  326.2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 326-bis e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 326-bis e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
  326.3. Qualora i soggetti di cui al comma 326-bis non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
  326.4. La somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis non costituisce reddito ai fini fiscali.
  326.5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 301-bis, 395-bis, 395-ter e 395-quater, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo.
   dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  395-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1232. (ex 1. 3055.) Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

  308.1. Al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
  308.2. Al fine di consentire la predisposizione del piano di controlli di cui al comma 308-bis del presente articolo, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale».
  308.3. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per ciascun anno. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.
  308.4. Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 308-bis a 308-quater non possono in ogni caso superare il limite massimo annuo di 350 milioni di euro.
1. 1233. (ex 1. 3018.) Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:
  308.1. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 308.4.
  308.2. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 308-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  308.3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 308-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie negli enti utilizzatori la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.
  308.4. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 308.1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi dodici anni, almeno dieci anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed inseriti nell'elenco di cui al comma 308-bis. È fatta salva la possibilità, per i lavoratori di cui al periodo precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.
  308.5. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 308.1, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301.1.
1. 1234. (ex 1. 2926.) Aiello, Marcon.

  Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
  303-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa nell'ambito delle singole amministrazioni pubbliche, in particolare quelli derivanti dalla riduzione delle consulenze esterne, sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello.
1. 1235. (ex 1. 180.) Polverini.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
1. 1236. (ex 1. 2398.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 306 con i seguenti:
  306. I compensi professionali spettanti per effetto di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Il comma in oggetto si applica a tutte le liquidazioni definite con sentenza emessa in data successiva al 1o gennaio 2014.
  306.1. All'articolo 22 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ridotti del trenta per cento per i contratti di lavoro stipulati dopo il 1o gennaio 2014».
1. 1237. (ex 1. 803.) Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 306, primo periodo, sostituire le parole:, esclusi, nella misura del 50 per cento, con le seguenti: a seguito di sentenza, esclusi.
*1. 1238. (ex 1. 596.) Corsaro.

  Al comma 306, primo periodo, sostituire le parole:, esclusi, nella misura del 50 per cento, con le seguenti: a seguito di sentenza, esclusi.
*1. 1239. (ex 1. 3105.) Di Gioia.

  Dopo il comma 307 aggiungere i seguenti:
  307.1. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito all'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  307.2. I valori di turn over previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, assegnati ai singoli atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.
  307.3. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale di spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
  307.4. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  307.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 20.000;
  2016: – 20.000.
1. 1240. (ex 1. 1014.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307.1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, è modificato come segue: all'allinea 12 sostituire: «complessivamente» con: «proporzionalmente».
1. 1241. (ex 1. 2904.) Fratoianni, Pannarale, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308.1. All'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1o gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-bis».
1. 1242. (ex 1. 3042.) Di Salvo, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308.1. I rapporti di lavoro con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato in essere con le pubbliche amministrazioni possono essere prorogati per un periodo di 36 mesi nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna amministrazione.
1. 1243. (ex 1. 3032.) Placido, Airaudo, Di Salvo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 309, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato aggiungere le seguenti: previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e da ultimo 2011, rientrati nella seconda aliquota e per i quali era previsto l'immissione di ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.
1. 1244. (ex 1. 1361.) Castelli, Sorial, Dadone, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Lombardi, Nesci, Parentela.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309.1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di stato; per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.
  309.2. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
   a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
   b) i provvedimenti di cui al comma 10-bis assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenza giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;
   c) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate, senza possibilità di recupero, fino al 31 dicembre 2015;
   d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

  309.3. Per quanto non previsto dal commi 309.1 e 309.2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i relativi provvedimenti attuativi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 25.000;
  2015: – 25.000;
  2016: – 25.000
1. 1245. (ex 1. 3117.) Di Gioia.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309.1. In base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1ì febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede prioritariamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione.
1. 1246. (ex 1. 3123.) Di Gioia.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309.1. I comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti, per le finalità della lotta alla criminalità e per la sicurezza sono autorizzati per l'esercizio 2014 con proprie risorse finanziarie, ad assumere per l'intera copertura del turn over, maturato nel precedente triennio, in forma cumulativa delle percentuali, per il personale del Corpo di polizia locale, urbana e rurale.
1. 1247. (ex 1. 997.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 310 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal primo periodo del presente comma, i posti disponibili per l'anno 2014 per l'Arma dei Carabinieri sono riservati nella misura del 30 per cento al personale che abbia svolto senza demerito, almeno un anno di servizio in qualità di ausiliario dei Carabinieri, Con decreto del Ministro della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di Carabiniere effettivo previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
1. 1248. (ex 1. 1829.) Rossi, Fauttilli, Rabino.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1249. (ex 1. 3412.) Nesci, Dadone, Parentela.

  Al comma 311, dopo le parole: ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo aggiungere le seguenti: e i titolari di trattamento pensionistico.
1. 1250. (ex 1. 2937.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:
  311-bis. I commi 54-55 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22, sono abrogati.
  311-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.».

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62, 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
1. 1251. (ex 1. 829.) Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. 1252. (ex 1. 2413.) Fedriga, Matteo Bragantini, Molteni, Caparini, Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nei conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.
1. 1253. (ex 1. 2416.) Fedriga, Caparini, Matteo Bragantini, Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 313, sostituire le parole da:, fatti salvi fino alla fine del comma con le seguenti: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.
1. 1254. (ex 1. 2796.) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi.

  Dopo il comma 315, aggiungere il seguente:
  315-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole: «gli equilibri economico-finanziari degli enti» e le parole «per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dai patto di stabilità interno».
1. 1255. (ex 1. 1810.) Busin.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 1256. (ex 1. 186.) Polverini.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 1257. (ex 1. 2171.) Guidesi, Molteni, Prataviera.

  Al comma 316, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione non si applica al personale non dirigente delle Forze di polizia.
1. 1258. (ex 1. 2835.) Prataviera, Molteni.

  Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:
  316-bis. La validità delle idoneità conseguite da docenti universitari anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009 n. 1 è prorogata sino al 31 dicembre 2014.
1. 1259. (ex 1. 1729.) Fauttilli.

  Sopprimere il comma 317-bis.
*1. 1260. (ex 0. 1. 4031. 101.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 317-bis.
*1. 1261. Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 320, aggiungere i seguenti:
  320-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dci medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.
  320-ter. Il comma 5-bis articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
  320-quater. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al precedenti commi, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  302-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 320-bis a 320-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1262. (ex 1. 2487.) Nicchi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni, Aiello.

  Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
  320-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 31 ottobre 2013, alla fine del periodo «indirizzando una specifica richiesta alla regione competente» è aggiunto il seguente periodo ”Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni relativi ai processi assunzionali.
1. 1263. (ex 1. 2966.) Attaguile.

  Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
  320-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dopo il comma 9-ter aggiungere il comma 9-quater: «Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato».
1. 1264. (ex 1. 2965.) Attaguile.

  Dopo il comma 321, aggiungere i seguenti:
  321-bis. All'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso;
  321-ter. All'articolo 3, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un Parlamentare della Repubblica.
1. 1265. (ex 1. 1907.) Busin.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
    1) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
    2) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».
1. 1266. (ex 1. 3187.) Di Salvo, Melilla, Airaudo, Marcon.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1, può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, il limite ordinamentale previsto per detto personale in relazione al grado o qualifica di appartenenza, è equiparato al personale tecnico della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337».
1. 1267. (ex 1. 188.) Polverini.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma 3:
  «3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente per le sedi di servizio dell'Amministrazione di appartenenza».
1. 1268. (ex 1. 190.) Polverini.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione nell'ambito dell'amministrazione scolastica di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, al fine di una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
1. 1269. (ex 1. 2826.) Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro».
1. 1270. (ex 1. 3192.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Marcon, Placido, Melilla.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: nonché, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione.
1. 1271. (ex 1. 3194.) Di Salvo, Melilla, Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido.

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 3-bis, lettera b), dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» aggiungere le seguenti: «o di somministrazione lavoro».
1. 1272. (ex 1. 3190.) Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Marcon, Placido, Melilla.

  Al comma 322, lettera a) sostituire le parole: tre volte con le seguenti: cinque volte;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    lettera
b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;
    lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;
    lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette e la parola: sei con la seguente: otto.
   dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili”.
   dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  384.1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1273. (ex 1. 2378.) Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Al comma 322, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  Conseguentemente, dopo il comma 391 aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, dopo le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   b) ai commi 9-10-11 e 12, le parole: Io gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: Io gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
   f) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
1. 1274. (ex 0. 1. 3438. 1.) Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello.

  Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:
  322-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle ferrovie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
  322-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
  322-quater. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle ferrovie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
  322-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 322-bis, 322-ter, e 322-quater del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  322-sexies. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.
1. 1275. (ex 1. 995.) Tripiedi, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 323 con il seguente:
  323. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 324, con il seguente:

  324. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
   c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
   d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
1. 1276. (ex 1. 969.) Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  325.1. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 325 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
  325.2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 325 e 325.1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1277. (ex 1. 585.) Corsaro.

  Sostituire il comma 325 con il seguente:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

  Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.
1. 1278. (ex 1. 2377.) Fedriga, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
   c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  325-bis. Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1279. (ex 1. 1211.) Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.
  325.2. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.
  325.3. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 1280. (ex 1. 984.) Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti commi:
  325.1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, esercenti attività libero-professionale o consulenza ovvero di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.
  325.2. La sospensione di cui al precedente comma è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
1. 1281. (ex 1. 2375.) Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325.1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 1282. (ex 1. 2376.) Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 325-bis, sopprimere le parole: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 1283. (ex 0. 1. 3437. 3.) Guidesi, Borghesi.

  Al comma 325-bis, sostituire le parole da: all'entrata fino alla fine del comma con le seguenti: al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
1. 1284. (ex 0. 1. 3437. 1.) Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 326.
1. 1285. (ex 1. 1508.) Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
  326.1. Per il triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n 335.
  326.2. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 326.1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1286. Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Rostellato.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326.1. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 3.000;
  2015: – 3.000;
  2016: – 3.000.
1. 1287. (ex 1. 1139.) Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
  326.1. Sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa derivanti dalla presente disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS.
1. 1288. (ex 1. 3045.) Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Sostituire il comma 326-bis con i seguenti:
  326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 326-ter e 326-quater, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  326-ter. Il divieto di cumulo di cui al comma 326-bis opera, nei termini di cui al comma 326-quater, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.
  326-quater. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326-bis siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326 bis siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.
  326-quinquies. Ai sensi dei commi 326-bis, 326-ter e 326-quater, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 326-quater, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 326-quater.
  326-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.
  326-septies. La normativa di cui ai commi da 326-bis a 326-quinquies entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.
1. 1289. D'Incà, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò.

  Sostituire il comma 327 con il comma:
  327. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire le parole: «qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151», con le seguenti: «conteggiando nella predetta anzianità contributiva la contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro e quella figurativa».

  Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) all'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole » 1o gennaio 2012« e le parole »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: » 1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole »31 marzo 2012« e le parole »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »25 per cento«.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'im

posta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 1290. (ex 1. 2945.) Di Salvo, Airaudo, Placido, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Boccadutri.

  Al comma 327, sostituire le parole: sono aggiunte con le seguenti: sono sostituite le parole: e di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di riduzione di orario di lavoro per ricorso ai contratti di solidarietà e di percezione di trattamenti di sostegno al reddito e aggiungere:

  Conseguentemente:
   dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:

  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1291. (ex 1. 2955.) Airaudo, Di Salvo, Placido, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Melilla.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, dopo le parole: «per maternità», le seguenti parole: «per i diplomi di laurea regolarmente riscattati».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 3.500;
  2016: – 4.000.
1. 1292. (ex 1. 500.) Capelli.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono sostituiti dai seguenti:
  «51. In via sperimentale per il biennio 2014-2015, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni per l'anno 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 40 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  52. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.
  53. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
1. 1293. (ex 1. 3131.) Boccadutri, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Di Salvo.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 9, sono aggiunti i seguenti:
  «22-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, altresì ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
  22-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2014, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 22-bis.
  22-quater. L'indennità di cui al comma 22-bis è riconosciuta a valere sulle somme di cui al comma 22-ter. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono preordinate le somme di cui ai contributi definiti al comma 22-ter nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso all'indennità di cui al comma 22-bis.
  22-quinquies. Per il solo anno 2014 l'indennità di cui al comma 22-bis è erogata a partire dal 1o gennaio 2015.»
1. 1294. (ex 1. 3108.) Airaudo, Marcon, Melilla, Di Salvo, Boccadutri, Placido.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
1. 1295. (ex 1. 3122.) Di Salvo, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. Sostituire il comma 5 dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 con il seguente:
  25. In via transitoria, le disposizioni previste dai commi 23 e 24 possono essere applicate si ai contratti di collaborazione gradualmente sulla base di quanto definito da accordi fra le parti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 30 giugno 2015.
1. 1296. (ex 1. 3099.) Melilla, Airaudo, Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Placido.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.
1. 1297. (ex 1. 3129.) Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido.

  Al comma 328, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, le parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,» sono soppresse.
1. 1298. (ex 1. 1867.) Busin.

  Dopo il comma 328, aggiungere il seguente:
  328-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 254 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   b) al comma 271 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   c) al comma 272 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   d) al comma 273 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».
1. 1299. (ex 1. 1852.) Busin.

  Al comma 329, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno.
1. 1300. (ex 1. 680.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 329, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1. 1301. (ex 1. 681.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
  329-bis. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 8 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 sono soppresse le parole: «, fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,» sono soppresse.
  329-ter. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso l'ultimo periodo.
1. 1302. (ex 1. 1903.) Busin.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
  330-bis. All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5,000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero.».
1. 1303. (ex 1. 1936.) Busin.

  Sopprimere il comma 333.
1. 1304. (ex 1. 685.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 333 con il seguente:
  333. Sono abrogate, a decorrere dall'esercizio 2014, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 463 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 24 dell'articolo 32 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1305. (ex 1. 686.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 334.
*1. 1306. (ex 1. 687.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 334.
*1. 1307. (ex 1. 1935.) Busin.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
  334.1. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
   n-sexies) delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 1308. (ex 1. 1960.) Busin.

  Al comma 339, quinto periodo, sopprimere le parole: sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia.
1. 1309. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere i commi 342, 343, 344 e 345.
1. 1310. (ex 1. 1483.) Biancofiore, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 342, aggiungere il seguente:
  342-bis. Le modalità di riscossione coattiva previste per gli enti locali possono essere utilizzate anche dalle Regioni a statuto ordinario.
1. 1311. (ex 1. 1816.) Busin.

  Sostituire il comma 343 con il seguente:
  343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

  117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo a Organismo di indirizzo di cui ex commi 118-121 articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 sino a chiusura dei procedimenti, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi».
    2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.
1. 1312. (ex 1. 3058.) Causin, Zanetti, Librandi.

  Sostituire il comma 343 con il seguente:
  343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed un rappresentante dei comuni di confine per ciascuna provincia di confine vengono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

  117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo all'Organismo di indirizzo al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi. Ai sensi del comma 117-bis l'Organismo di indirizzo cessa la sua attività con il termine dei procedimenti di cui al presente comma».
1. 1313. (ex 1. 3063.) Causin, Zanetti, Librandi.

  Sopprimere i commi 346, 347, 348 e 349.

  Conseguentemente:
   a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro;
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.
1. 1314. (ex 0. 1. 5013. 3.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 346, sostituire le parole: secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente con le seguenti: mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

  Conseguentemente, sopprimere la tabella.
1. 1315. (ex 1. 1910.) Busin.

  Dopo il comma 346, aggiungere i seguenti:
  346-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  346-ter. Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  346-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1316. (ex 1. 1927.) Guidesi.

  Dopo il comma 346, aggiungere i seguenti:
  346-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  346-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  346-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1317. (ex 1. 1930.) Guidesi.

  Dopo il comma 348, aggiungere il seguente:
  348-bis Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, non sono considerate le spese di investimento relative ad opere di restauro, conservazione, messa in sicurezza e adeguamento strutturale di edifici e beni architettonici.
  La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare dell'1 per cento per l'anno 2014.
1. 1318. (ex 1. 1872.) Busin.

  Al comma 349, primo periodo, sostituire le parole: e del trasporto pubblico locale con le seguenti:, del trasporto pubblico locale e del settore agricolo.
1. 1319. (ex 1. 2272.) Caon, Guidesi.

  Al comma 349, primo periodo, sostituire le parole: e del trasporto pubblico locale con le seguenti:, del trasporto pubblico locale e dell'evento Expo 2015.
1. 1320. (ex 1. 3006.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Per le regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a 4,747 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni.
1. 1321. (ex 1. 2915.) Guidesi.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per Vanno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1322. (ex 1. 2920.) Guidesi.

  Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:
  350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. 1323. (ex 1. 2250.) Marguerettaz.

  Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:
  351-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a), ultimo periodo della legge 6 settembre 2011, n. 149, le parole «l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2007».
1. 1324. (ex 1. 688.) Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352.1. Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte le seguenti:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
   n-quater) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n, 461.»;
   h) al comma 29, le parole: « 1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  391-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 percento.

  391-octies. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.
  391-decies. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze adotta provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e delle detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2014.
1. 1325. (ex 1. 1522.) Gallinella, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352.1. Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalie seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:

  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,»;
   h) ai comma 29, le parole « 1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare,».

  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 1326. (ex 1. 1514.) Lupo, L'abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 352-bis aggiungere il seguente:

  352-ter. Le Regioni che alla data di cui al comma precedente non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di unità di personale in posizione di comando, possono procedere con risorse proprie e nei limiti dei rispettivi contingenti, all'inquadramento nei rispettivi ruoli, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza, del personale di ruolo delle altre pubbliche amministrazioni rientranti nello stesso comparto di contrattazione in servizio presso le Regioni in posizione di comando alla data del 30 settembre 2013 che ne fa richiesta.
1. 1327. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del medesimo Ministero, l'ANAS Spa e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1328. (ex 1. 4015.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ciascuna Regione e ciascun comune approva un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate, nonché un piano di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni nell'ambito di un bacino utenza di almeno 100.000 abitanti, definendo un cronoprogramma recante i termini per l'attuazione delle misure previste dai predetti piani. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma si provvede, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle misure.
1. 1329. (ex 1. 1560.) Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Al comma 355, al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: per nessun comune aggiungere le seguenti: che abbia rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi e in equilibrio di parte corrente.
1. 1330. (ex 1. 1818.) Busin.

  Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «dall'anno 2013», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'anno 2014,»;

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1331. (ex 1. 2057.) Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 356, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter)
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1332. (ex 1. 1340.) Gregorio Fontana, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 357, capoverso, primo periodo, dopo le parole: i pagamenti in conto capitale aggiungere le parole: sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: della predetta esclusione aggiungere le seguenti: previa ripartizione tra comparti secondo gli obiettivi complessivi ad esso assegnati.
1. 1333. (ex 1. 1772.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 357, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dalle province e dai comuni aggiungere le seguenti: che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012.
1. 1334. (ex 1. 1911.) Busin.

  Al comma 357, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli investimenti in: riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero: interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici: recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale: interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo ragionale e al trasporto su ferro: interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili.
1. 1335. (ex 1. 2311.) Boccadutri, Melilla, Lavagno, Marcon, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 357, capoverso, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: Entro il 31 luglio 2014, gli spazi finanziari, assegnati agli enti locali secondo le procedure di cui ai periodi precedenti, che non risultano utilizzati alla data del 1o luglio 2014 sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore degli enti locali che, alla data del 30 giugno 2014, hanno utilizzato interamente gli spazi assegnati per spese in conto capitale. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel secondo semestre 2014 dandone evidenza mediante 11 monitoraggio di cui al comma 19.
1. 1336. (ex 0. 1. 5013. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:

  «9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), sono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.»
*1. 1337. (ex 1. 2864.) Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:
  «9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), sono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.»
*1. 1338. (ex 1. 3157.) Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 357-bis.
1. 1339. (ex 0. 1. 4031. 98.) Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».
1. 1340. (ex 1. 1369.) Milanato, Palese.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. Dopo il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente:
  «26-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, il comma 26 si applica limitatamente alle lettere c), d) ed e)».
1. 1341. (ex 1. 1371.) Milanato, Palese.

  Al comma 366, alinea, sostituire le parole: dagli enti territoriali con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*1. 1342. (ex 1. 1773.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 366, alinea, sostituire le parole: dagli enti territoriali con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*1. 1343. (ex 1. 1773.) Pastorelli.

  Al comma 366, alinea, sostituire le parole: dagli enti territoriali con le seguenti: da comuni e province.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*1. 1344. (ex 1. 1773.) Russo.

  Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
  366-bis. In deroga al comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute dagli enti territoriali e locali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1345. (ex 1. 3148.) Molteni, Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 367, primo periodo, sopprimere le parole: e le regioni.
*1. 1346. (ex 1. 1775.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 367, primo periodo, sopprimere le parole: e le regioni.
*1. 1347. (ex 1. 1775.) Pastorelli.

  Al comma 367, primo periodo, sopprimere le parole: e le regioni.
*1. 1348. (ex 1. 1775.) Russo.

  Sostituire il comma 368 con il seguente:
  368. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 367, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
1. 1349. (ex 1. 2326.) Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 368, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 1350. (ex 1. 1777.) Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 368, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 1351. (ex 1. 1777.) Pastorelli.

  Al comma 368, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 1352. (ex 1. 1777.) Russo.

  Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:
  368-bis. Per l'anno 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 5.000.
1. 1353. (ex 1. 1821.) Busin.

  Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni della provincia di Parma colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2012, finalizzate al ripristino e restauro di beni storici ed architettonici di proprietà degli enti stessi, i cui danni siano stati accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, sono escluse per il 2014 dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un onere massimo complessivo valutato in 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.000;
  2015: – ;
  2016: – .
1. 1354. (ex 1. 1200.) Bergamini.

  Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da

parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, nei limiti di 300 milioni per il 2014, 1300 milioni nel 2015, e 700 milioni dal 2016.

  Conseguentemente al comma 511, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551. convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.»
1. 1355. (ex 1. 2582.) Lavagno, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 370, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 372;
   al comma 373, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2017;
   al comma 374, sostituire la parola: 2015 con la seguente : 2018;
   al comma 375, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2019 e le parole: quattro dei cinque con le seguenti: due dei cinque.
1. 1356. (ex 1. 207.) Polverini.

  Al comma 370, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché le aziende speciali, istituzioni e fondazioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
1. 1357. (ex 1. 2400.) Zanetti, Causin, Librandi.

  Al comma 370, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 34, comma 38 del decreto-legge 18 ottobre, n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221) si interpreta nel senso che la disciplina prevista per le società quotate dalle disposizioni sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è riferita e, quindi, applicabile alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, secondo le definizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni (TUF).
1. 1358. (ex 1. 2078.) Borghesi.

  Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:
  370-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 370-381 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia.
1. 1359. (ex 1. 2349.) Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 370, aggiungere il seguente:
  370-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma precedente le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia.
1. 1360. (ex 1. 579.) Rampelli.

  Al comma 376, capoverso 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: modalità e con le seguenti: gli indirizzi per la.
1. 1361. (ex 1. 1519.) Palese.

  Al comma 376, capoverso 2-bis, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Quando il controllo societario è condiviso tra una pluralità di enti locali, l'esercizio di tali prerogative e poteri di controllo viene espletato nell'ambito dell'organo assembleare della società.
1. 1362. (ex 1. 1517.) Palese.

  Al comma 376, capoverso comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie con propria gestione diretta o tramite singole aziende speciali e istituzioni, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.
1. 1363. (ex 1. 2188.) Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 376, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB).
1. 1364. (ex 1. 2940.) Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:
  376-bis. Al fine di concorrere al processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono equiparate, nel rispetto dei vincoli sanciti dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni, alla disciplina già prevista per gli enti del servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
1. 1365. (ex 1. 2947.) Marco Di Stefano.

  Al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente:

  a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le società affidatarie in house sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi da 370 a 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno»
1. 500. Ciprini.

  Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
  378-bis. In caso di liquidazione di enti o società interamente posseduti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso. La disposizione opera per il triennio 2014-2016 nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 501. (ex 1. 1993). Matteo Bragantini.

  Al comma 379, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.
1. 502. (ex 1. 2356). Paglia, Marcon, Boccadutri, Lavagno, Melilla.

  Al comma 381, lettera a) dopo le parole: 3-sexies, aggiungere le seguenti: 4, 5,.
1. 503. (ex 1. 2302). Caparini.

  Al comma 381, lettera a), dopo le parole: 3-sexies, aggiungere la seguente: 5.
1. 504. (ex 1. 1525). Palese.

  Al comma 381, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e dopo le parole «di cui due» inserire le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo».

  Conseguentemente dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: «la composizione dovrà assicurare» inserire le seguenti parole: «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e dopo le parole: «La disposizione del presente comma» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione».
1. 505. (ex 1. 2303). Caparini.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. Gli enti locali che mettano in liquidazione le società di gestione di servizi pubblici a partecipazione totalitaria degli enti stessi al fine di gestire direttamente il relativo servizio, sono autorizzati ad assumere il personale dipendente da almeno tre anni dalle predette società. Gli enti locali che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti alla gestione diretta del servizio per almeno cinque anni. Al personale assunto ai sensi del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali.
1. 506. (ex 1. 1122). Taglialatela.

  Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381, lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.
*1. 507. (ex 1. 588). Caruso.

  Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.
*1. 508. (ex 1. 2202). Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.
**1. 509. (ex 1. 2204). Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Di Salvo.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A. è sospesa.
**1. 510. (ex 1. 589. Caruso).

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società.

  Conseguentemente, dopo il comma dopo il comma 300 aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. 511. (ex 1. 2357). Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 381-bis, primo periodo, dopo le parole sulla base di un accordo tra di esse, aggiungere le seguenti: ovvero con gli organi di amministrazione se sottoposte a procedure concorsuali.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di garantire lo svolgimento di funzioni esercitate dalle società sopra indicate è altresì consentito il ricorso, attraverso procedure selettive, a personale in possesso di specifica esperienza maturata alle dipendenze di società firmatarie di accordi di programma con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 512. Valeria Valente.

  Al comma 381-bis, primo periodo, sostituire la parole da senza necessità sino a informativa alle con le seguenti: , processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previo accordo collettivo con le.
1. 513. Polverini.

  Al comma 381-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché tra le società di cui al presente comma aventi sede legale in diversi ambiti regionali o in diversi ambiti provinciali della medesima regione.
1. 514. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 382 inserire il seguente:
  382-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la regione autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 delle legge n. 42 del 2009 e al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006.
1. 515. (ex 1. 509). Capelli.

  Al comma 383 apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.
  3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche»;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
   sostituire la lettera e) con la seguente:
    e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;
   dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:
    f-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob»;
    f-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob».
1. 516. (ex 1. 1201). Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'incà.

  Al comma 383, alla lettera c), in fine, aggiungere le seguenti parole: previa acquisizione del parere tecnico preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 517. (ex 1. 2365). Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 383, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
1. 518. (ex 1. 1782). Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 383, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) 5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazione e le integrazioni contrattuali conseguenti.
1. 519. (ex 1. 1784). Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 383 inserire i seguenti:
  383-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.
  383-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.
  383-quater. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  383-quinquies. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  383-sexies. Entro centottanta giorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 383-bis.
  383-septies. I termini di cui al comma 383-quater sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.
  383-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 383-bis.
1. 520. (ex 1. 1072). Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Sopprimere il comma 383-bis
1. 521. Currò, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà.

  Al comma 383-bis, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246.
1. 522. (ex 0. 1. 4018. 2). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 383-bis, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
1. 523. (ex 0. 1. 4018. 1). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 385, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: , ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, e prevedendo un limite di reddito al di sotto del quale non vengono applicate,.
1. 524. (ex 1. 3150). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 385, sostituire le parole: tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti con le seguenti: escludendo dalla razionalizzazioni di cui al presente comma le detrazioni vigenti in favore di persone invalide, disabili o non autosufficienti.
1. 525. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 386 aggiungere, infine, il seguente periodo: In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera f) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12;

  Conseguentemente al comma 510, lettera b), le parole: situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale sono sostituite dalle seguenti: ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 32 milioni per l'anno 2016.
1. 526. (ex 1. 2634). Latronico.

  Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
  386-bis. 1. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
1. 527. (ex 1. 3160). Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
  386-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.
1. 528. (ex 1. 2878). Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 389 dopo la parola: autotrasportatori aggiungere le seguenti: ed al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 3.000;
   2015: – 3.000;
   2016: – 3.000.
1. 529. (ex 1. 1524). Mucci, Catalano, Vallascas, Crippa, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 390 inserire il seguente:
  390-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 è inserito il seguente: 3-bis. «Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituti penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con il decreto di cui al successivo articolo 4 e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fissate per l'anno 2014 in 1 milione di euro, a condizione che il medesimo credito d'imposta sia utilizzato per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature».

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 4.000;
   2015: – 4.000;
   2016: – 4.000.
1. 530. (ex 1. 1629). Fauttilli, De Mita.

  Al comma 391, lettera a), sopprimere le parole:, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica,
1. 679. (ex 0. 1. 4031. 18.) Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Villarosa, Alberti, Pesco, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura dei 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dei 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole. nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale...», voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
   2014:
    CP: +200.000;
    CS: +200.000;
   2015:
    CP: +400.000;
    CS: +400.000;
   2016:
    CP: +400.000;
    CS: +400.000.
1. 531. (ex 1. 2491). Nicchi, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Aiello.

  Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, articolo 1, comma 2, legge n. 434 del 1998 finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:
   2014:
    CP: +4.000;
    CS: +4.000;
   2015:
    CP: +4.000;
    CS: +4.000.
   2016:
    CP: +4.000;
    CS: +4.000.
1. 532. (ex 1. 2495). Aiello, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 391 aggiungere il seguente:
  391-bis. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sesto periodo della nota 3-ter, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: nella misura minima di euro 34,20 e,.

  Conseguentemente:

  Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b)
all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento.
1. 533. (ex 1. 3208). Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  392-ter. Il decreto di cui al comma 392-bis può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma precedente , rispetto a quello indicato nel Documento di economia e finanza. Il predetto decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 392-bis, abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF.
  392-quater. Il decreto di cui al comma 392-bis, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  392-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 392-bis è adottato qualora le condizioni di cui al successivo comma 392-ter ricorrano entro il 28 febbraio 2014.
1. 534. (ex 1. 3251). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Articolo 15-bisDetrazioni per adozione internazionale – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, (nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».
  392-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
  392-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
  392-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 392-bis a 392-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 535. (ex 1. 3196). Marcon, Boccadutri, Melilla, Nicchi, Lavagno, Paglia.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) al comma 492, sopprimere le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari”.
  392-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  392-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno: al fondo contemplato nell'articolo 1, comma 40:.
1. 536. (ex 1. 2883). Zaccagnini.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'esercizio 2014, finalizzato alla corresponsione , da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1, legge n. 244 del 2007, la cui imposta netta sia pari a zero. Al Fondo affluiscono le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 392-ter e 392-quater, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  392-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  392-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 392-bis, valutati 5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze”.
1. 537. (ex 1. 3215). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  392-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  392-quater. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 392-bis e 392-ter, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono in un «Fondo» istituito a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione dello stesso ministero e finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un bonus annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 244/2007, la cui imposta netta sia pari a zero.
1. 538. (ex 1. 3211). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  392-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 539. (ex 1. 3185). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

   Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. «All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati che non rientrano al periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25”.

  Conseguentemente, dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 392-bis, pari a circa 55 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 527-ter e 527-quater.
  527-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 55 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  527-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 540. (ex 1. 3167). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Il comma 2, dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.
1. 541. (ex 1. 3250). Marcon.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 641 è incrementata del 50 per cento.
1. 542. (ex 1. 3197). Marcon, Paglia, Boccadutri, Lavagno, Melilla.

  Dopo il comma 393 aggiungere il seguente:
  393-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo;
   c) articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.
1. 543. (ex 1. 3188). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, al primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) al comma 492, le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole», che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  395-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-bis all'imposta sulle transazioni finanziarie.
1. 544. (ex 1. 3182). Marcon, Boccadutri, Lavagno, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi. Le limitazioni riguardanti gli assegni bancari e postali, nonché gli assegni circolari, di cui ai commi 5, 8, 12 e 13 del predetto articolo 49 sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento».
1. 545. (ex 1. 1684). Librandi.

  Al comma 397, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, entro i termini stabiliti dal comma 396, l'Agenzia delle entrate non preveda al rimborso o non comunichi l'esito dei controlli effettuati, sulla base del principio del silenzio-assenso il contribuente può detrarre l'intero importo del rimborso dalla dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, relativa all'esercizio fiscale successivo.
1. 546. (ex 1. 2661). Librandi.

  Dopo il comma 399, aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
1. 547. (ex 1. 2401). Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi, Molteni.

  Al comma 400, sostituire la parola: 300.000 con la cifra: 200.000.
1. 548. (ex 1. 1856). Busin.

  Sopprimere il comma 401.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 402 a 406.
1. 549. (ex 1. 624). Corsaro.

  Al comma 408, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 550. (ex 1. 735). Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 409 inserire il seguente:
  409-bis. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
1. 551. (ex 1. 2238). Abrignani.

  Sopprimere i commi 410, 411, 412, 413, 414, 415.
1. 552. (ex 1. 613). Corsaro.

  Al comma 416 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 106-bis (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

  Conseguentemente al comma 524, aggiungere, infine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 553. (ex 1. 2027). Molteni.

  Dopo il comma 417 è inserito il seguente:
  417-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:
  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
   a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898;
   b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
   d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
   e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;
   f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150,000 e fino a euro 260.000;
   g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
   h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;
   i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;
  1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:
   a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;
   b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;
   d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.
  2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.
  2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.
  3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
  4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.
  5. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater lettera f).
  6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;
   a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.
  Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
   b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
   c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;
   d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200,000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;
   e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;
  6-bis. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
   a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
   b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
   c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
   d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
   e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
   f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

  Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. L'articolo 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 417-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  527-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento».
1. 554. (ex 1. 879). Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Sostituire i commi 418 e 419 con il seguente:
  418. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento; se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota ll-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole dell'aliquota del 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
1. 555. (ex 1. 2276). Caon, Guidesi.

  Sostituire i commi 418 e 419 con il seguente:
  418. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 2 per cento; atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 15 per cento; se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota ll-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole dell'aliquota del 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
1. 556. (ex 1. 2278). Caon, Guidesi.

  Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le parole: 15 per cento.
*1. 557. (ex 1. 2280). Caon, Guidesi.

  Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le parole: 15 per cento.
*1. 558. (ex 1. 424). Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Al comma 418 aggiungere infine le seguenti parole: e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 5.000;
   2016: – 5.000.
1. 559. (ex 1. 1687). Fauttilli, Binetti, Sberna.

  Dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis. All'articolo 1 comma 479 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento».
1. 560. (ex 1. 978). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge. n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. 561. (ex 1. 982). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 5 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti, dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
1. 562. (ex 1. 504). Capelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 2 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 2 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
1. 563. (ex 1. 505). Capelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis Il comma 9-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:
  9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n, 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».
1. 564. (ex 1. 976). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 420.
1. 565. (ex 1. 1052). Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 421, sopprimere la lettera f).
1. 566. (ex 1. 2). Palmieri, Centemero, Squeri.

  Sopprimere il comma 421-bis.
1. 567. (ex 0. 1. 4031. 80). Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 421-ter.
1. 568. (ex 0. 1. 4031. 81). Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.
  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.
1. 569. (ex 0. 1. 5031. 1). Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Sottanelli, Tinagli, Catania, Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.
  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.
1. 570. (ex 1. 1711). Zanetti, Andrea Romano, Librandi, De Mita, Sottanelli, Catania, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 425, inserire i seguenti:
  425-bis. La somma prevista dalla lettera a) del comma 424 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.
  425-ter. Nei casi di cui al comma 425-bis, l'atto di cui al comma 425, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 425. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.
1. 571. (ex 1. 590). Taglialatela, Corsaro.

  Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
  425-bis. Per i debitori che intendono avvalersi delle modalità di definizione agevolata di cui al precedente comma, il cui reddito annuo lordo non supera i 28.000 euro, è concessa una rateizzazione della somma di cui al precedente comma 424, lettera a), fino a 36 rate, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di accettazione della definizione di cui al comma 425.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a circa 500 milioni di euro per l'anno 2014, al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del quaranta per cento.
1. 572. (ex 1. 3214). Nicchi, Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica con riferimento ai prodotti da fumo di cui alle lettere a) sigari e b) sigaretti, dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 504 del 1995, testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, per i quali, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di accisa è elevata al 40 per cento.
1. 573. (ex 1. 3232). Marcon, Paglia, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 437 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), sostituire le parole «euro 200.000» con le seguenti: «euro 300.000»;
   b) alla lettera c) sostituire le parole «euro 2.800» con le seguenti: «euro 4.200»;

  Conseguentemente, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. Un terzo della somma raccolta dalle concessioni è destinata al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 574. (ex 1. 1802). Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti, Calabrò.

  Al comma 437, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole «euro 200.000» con le seguenti «euro 500.000»;
   alla lettera c) sostituire le parole «euro 2.800» con le seguenti «euro 5.000», e le parole «euro 1.400» con le parole «euro 2.500»;
   alla lettera e) sostituire le parole «euro 300.000» con le seguenti «euro 600.000».
1. 575. (ex 1. 618). Corsaro.

  Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti:
  439-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre del 1997 n. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 1999» sono sostitute con le seguenti: «30 settembre 2015»;
   b) al comma 2. primo periodo le parole: «30 settembre 1998» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2014».
  439-ter. Agli oneri derivanti dal comma 439-bis si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 439-quater e 439-quinquies.
  439-quater. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91.7, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917. e 6, comma 5, dei decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento dei loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»,
  439-quinquies. All'articolo 4, comma. 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n, 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 576. (ex 1. 2181). Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
  22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:
  «Articolo 62-quinques (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro,
  2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1o gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.
  6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1o gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.
  7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
  8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute”.
1. 577. (ex 1. 1480). Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20,000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2013 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
   a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2014 in unica soluzione;
   b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2014;
   c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2014. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2014 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi, i termini per la costituzione in giudizio;
   d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2014, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2014. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
   e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
   f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

  Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 578. (ex 1. 2186). Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 439, inserire il seguente:
  439-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  17-bis. (Acquisti di servizi per via telematica).
  1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi pervia telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari pervia telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
1. 579. (ex 1. 2857). Zaccagnini.

  Dopo il comma 439, inserire il seguente:
  439-bis. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta delle attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.
1. 580. (ex 1. 2648). Latronico.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 581. (ex 1. 1260). Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma;
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 582. (ex 1. 1258). Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 440, sono aggiunti i seguenti commi:
  440-bis. L'aliquota base della IUC di cui al comma precedente è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili;
  440-ter. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
   a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20,000 euro annui;
   c) degli immobili strumentali;
  440-quater. Le disposizioni di cui ai 440-bis e 440-ter integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.
1. 583. (ex 1. 1837). Busin.

  Sostituire i commi da 442 a 469 con i seguenti:
  442. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
  443. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.
  444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
  445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
  446. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  447. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
  448. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento, Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  449. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  450. Il comune nella commisurazione della tariffa applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4,5 e 6.
  451. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  452. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  453. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla noi illativa vigente.
  454. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  455. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
  456. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
  457. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  458. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  459. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  460. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  461. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  462. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  463. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
1. 584. (ex 1. 1686). Daga, Alberti, Pesco, Barbanti, Busto, Cancelleri, De Rosa, Mannino, Girolamo Pisano, Carla Ruocco, Segoni, Terzoni, Villarosa, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 443, dopo la parola possieda, aggiungere la parola od occupi.
1. 585. (ex 1. 1789). Busin.

  Al comma 443 inserire infine le seguenti parole: Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
1. 586. (ex 1. 452). Caruso.

  Al comma 447, al secondo periodo, dopo le parole: il comune, aggiungere le parole: o il soggetto affidatario del servizio.
1. 587. (ex 1. 1791). Busin.

  Sostituire il comma 450 con i seguenti:
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento o avvio al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto conferimento ad altre imprese autorizzate, in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti grezzi, semilavorati o finiti la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione in genere.
  450-bis. Non sono suscettibili di produrre quantitativi di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, le superfici degli impianti autorizzati che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti ricevuti e prodotti da soggetti terzi, persone fisiche, enti o imprese. L'attività dei predetti impianti è svolta senza alcun aggravio di servizio o costo per il comune ove hanno sede operativa. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 442 rimangono comunque applicabili anche agli impianti del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 452 con il seguente:
  452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

  Conseguentemente, dopo il comma 452, inserire il seguente:
  452-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente «servizi indivisibili» di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

  Conseguentemente
   al comma 454, sostituire la cifra
: «2016» con la seguente: «2015»;
   al comma 455, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 458,»;
   al comma 459, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» inserire le seguenti: «e non domestiche»;
   al comma 461, sopprimere le parole: «che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio,»;
   sopprimere il comma 468.
1. 588. (ex 1. 1161). Corsaro.

  All'articolo 1, il comma 450 è sostituito dal seguente:
  450. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.
1. 589. (ex 1. 2738). Latronico.

  Al comma 450, sopprimere il secondo periodo.
1. 590. (ex 1. 1793). Busin.

  Sostituire il comma 454 con il seguente:
  454. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TARI. I Comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo standard come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TARI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013.
1. 591. (ex 1. 222). Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti.

  Alla fine del comma 457 sono aggiunte le parole: o nel caso in cui il locale sia posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e lo stesso non risulti locato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 20.000;
   2015: – 20.000;
   2016: – 20.000.
1. 592. (ex 1. 2381). La Marca.

  Sostituire i1 comma 460 con il seguente:
  460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:
   a) abitazione occupata da famiglia numerosa;
   b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;
   c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;
   d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;
   e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;
   f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;
   g) abitazioni con unico occupante;
   h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

  Conseguentemente al comma 461, sostituire le lettere da a) ad e) con da a) a k).
1. 593. (ex 1. 211). Polverini.

  Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.
1. 594. (ex 1. 362). Russo.

  Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) abitazioni occupate da famiglie con 3 o più figli a carico di età non superiore a ventisei anni,.
1. 595. (ex 1. 1755). Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 460, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.
1. 596. (ex 1. 2969). Marco Di Stefano.

  Al comma 460, aggiungere infine la seguente lettera:
   e-bis) abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui.
1. 597. (ex 1. 1830). Busin.

  Al comma 460, aggiungere infine la seguente lettera:
   e-bis) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. 598. (ex 1. 1827). Busin.

  Al comma 460 dopo la lettera e) aggiungere il seguente capoverso:
  Resta salvò quanto previsto dagli articoli 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n, 383.
1. 599. (ex 1. 1690). Fauttilli, Binetti, Santerini.

  Al comma 461, aggiungere, in fine, il periodo: Con il medesimo regolamento, il comune dispone un meccanismo premiale per i singoli cittadini e per i condomini, al fine di implementare la raccolta differenziata.
1. 600. (ex 1. 212). Polverini.

  Dopo il comma 461, è aggiunto il seguente:
  461-bis. Con il medesimo regolamento di cui ai comma 461, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare la raccolta differenziata.
1. 601. (ex 1. 1881). Busin.

  Sopprimere il comma 462.
1. 602. (ex 1. 2742). Latronico.

  Dopo il comma 462, aggiungere il seguente:
  462-bis. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al comma 462 sono stabilite dal regolamento comunale della Tari.
1. 603. (ex 1. 1939). Busin.

  Dopo il comma 467 aggiungere i seguenti:
  467-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  467-ter Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il comune deve compilare e inviare alla provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  467-quater. Il comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  467-quinquies. Le disposizioni dei commi 467-bis, 467-ter e 467-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
1. 604. (ex 1. 1786). Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 469, sopprimere il secondo periodo.
1. 605. (ex 1. 3237). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 470, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 10.000
   2015: – 10.000
   2016: – 10.000
*1. 606. (ex 1. 3246). Palazzotto, Franco Bordo, Paglia, Lavagno, Marcon.

  Al comma 470, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 10.000
   2015: – 10.000
   2016: – 10.000
*1. 607. (ex 1. 279). Catanoso Genoese.

  Al comma 471, dopo le parole: detenute o occupate in via esclusiva, aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze»; ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
**1. 608. (ex 0. 1. 4001. 17). Guidesi, Borghesi.

  Al comma 471, dopo le parole: detenute o occupate in via esclusiva aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze», ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
**1. 609. (ex 1. 2850). Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 471, dopo le parole detenute o occupate in via esclusiva aggiungere le seguenti: nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le «Rimanenze», ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
**1. 610. (ex 1. 3152). Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 476, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito della TASI è interamente devoluto ai Comuni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 477.
1. 611. (ex 1. 634). Corsaro.

  Al comma 477 sopprimere le parole: per il 2014.
1. 612. (ex 1. 1107). Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 477, sostituire le parole: per il 2014 con le seguenti: per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 613. (ex 1. 1585). Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Sostituire il comma 478 con il seguente:
  478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:
   a) abitazione occupata da famiglia numerosa;
   b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;

   c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;

   d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;

   e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;

   f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;

   g) abitazioni con unico occupante;

   h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

   i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

   j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

   k) fabbricati rurali ad uso abitativo.
1. 614. (ex 1. 213). Polverini.

  Al comma 478 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) abitazioni occupate da famiglie numerose.
1. 615. (ex 1. 1804). Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 478, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:o in una regione diversa dalla regione nella quale è ubicato l'immobile.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
1. 616. (ex 1. 1086). Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 478, sopprimere la lettera f).
1. 617. (ex 1. 1795). Busin.

  Al comma 478, dopo la lettera f) inserire la seguente:
   f-bis) immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educati-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori.
1. 618. (ex 1. 2973). Marco Di Stefano.

  All'articolo 1, al comma 478, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. 619. (ex 1. 1828). Busin.

  Al comma 478 dopo la lettera f) aggiungere il seguente capoverso: Resta salvo quanto previsto dagli articoli 21 del decreto-legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
1. 620. (ex 1. 1692). Fauttilli, Binetti, Santerini.

  Al comma 479, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.
1. 621. (ex 1. 2387). Lavagno, Paglia, Franco Bordo, Pilozzi, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 479, il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'occupante versa la TASI secondo un importo, stabilito con regolamento comunale, non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477.
1. 622. (ex 1. 3204). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 479 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino al 15.000 euro annui o da un solo reddito di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore.
1. 623. (ex 1. 3239). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.
1. 624. (ex 1. 1813). Binetti, Fauttilli, Gigli, Sberna.

  Al comma 480, alla lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni concernenti gli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori;
1. 625. (ex 1. 2977). Marco Di Stefano.

  Al comma 480, apportare le seguenti modificazioni:
   a) lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possano considerare;»
   b) alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possano considerare.»
1. 626. (ex 1. 1940). Busin.

  Al comma 480, alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) la disciplina delle riduzioni ed eventuali esenzioni concernenti gli immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici adibiti a servizi socio-educativi-assistenziali residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani, disabili, donne vittime di violenza o minori;
1. 627. (ex 1. 2989). Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 480, aggiungere il seguente:
  480-bis. I Comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma precedente, possono altresì stabilire, in luogo delle riduzioni di cui alla lettera b), un'aliquota detraibile dall'imposta medesima per i proprietari che locano abitazioni a canone concordato.
1. 628. (ex 1. 2983). Marco Di Stefano.

  Sostituire il comma 482, con il seguente:
  482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
1. 629. (ex 1. 1990). Caparini.

  Dopo il comma 482, aggiungere il seguente:
  482-bis. Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi.
1. 630. (ex 1. 1942). Busin.

  Al comma 483, dopo le parole: messo a disposizione dal comune aggiungere le seguenti: o dal soggetto affidatario del servizio.
1. 631. (ex 1. 1796). Busin.

  Al comma 486, dopo la parola: interbancari, aggiungere le seguenti: il versamento della IUC, può essere effettuato anche, direttamente alle casse comunali, sul conto corrente postale del Comune, presso gli sportelli adibiti alla riscossione, ovvero in base alle previsioni del regolamento comunale.
1. 632. (ex 1. 3216). Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 486, sostituire le parole da: il versamento effettuato fino alla fine del comma con la seguente: Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
1. 633. (ex 1. 1943). Busin.

  Al comma 486, sostituire le parole: quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre con le parole: in due rate semestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.
1. 634. (ex 1. 1876). Busin.

  Al comma 486, aggiungere dopo le parole: rate di versamento, aggiungere le seguenti: ovvero prevedere altre modalità di pagamento già in uso per il pagamento dei precedenti prelievi TARSU o TIA1, o TIA2 o TARES.
1. 635. (ex 1. 1798). Busin.

  Al comma 486, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il contribuente opti per il numero massimo di rate di versamento non possono comunque essere previsti costi aggiuntivi e/o interessi.
1. 636. (ex 1. 214). Polverini.

  Al comma 487, primo periodo, sostituire la parola: sentita con la parole: d'intesa.
1. 637. (ex 1. 1835). Busin.

  Al comma 487, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: nel caso in cui il Comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI aggiungere le seguenti: oppure laddove si avvalga per l'applicazione e riscossione della TARI dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
1. 638. (ex 1. 1800). Busin.

  Al comma 488, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento è su unico bollettino.
1. 639. (ex 1. 215). Polverini.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
*1. 640. (ex 1. 2147). Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
*1. 641. (ex 1. 3082). Di Gioia.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I comuni possono, in base alle previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 642. (ex 1. 3222). Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione delle tariffe di cui al Comma 468, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o quello di accertamento e riscossione dell'IMU, dell'ICI e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comunque denominato.
1. 643. (ex 1. 2148). Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  489-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 469 e ferma restando la facoltà di cui al comma 489, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
1. 644. (ex 1. 2749). Latronico.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del di n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
1. 645. (ex 1. 1944). Busin.

  Al comma 489, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2014.
1. 646. (ex 1. 3219). Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 489, dopo le parole: riscossione della IUC, aggiungere le parole: per la sola componente della TARI.
1. 647. (ex 1. 1839). Busin.

  Dopo il comma 504, aggiungere i seguente:
  504-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

  505-bis. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
1. 648. (ex 1. 1305). Palese.

  Sostituire il comma 505 con il seguente:
  505. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.
   c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:
  1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;
  6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
   d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:
  9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.

   e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «per l'unità immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,»;

   f) al comma 10, primo periodo, le parole: «euro 200,» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400»;

   g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi.

  Conseguentemente al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 649. (ex 1. 3199). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:
  1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;
  2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.
  L'incremento dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.
   b-ter) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis) L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.”.
1. 650. (ex 1. 1118). Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Al comma 505-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: un contributo di 120,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 651. (ex 0. 1. 4009. 3). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le principali rappresentanze dei Comuni, entro dieci giorni.
1. 652. (ex 0. 1. 4009. 5). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro dieci giorni.
1. 653. (ex 0. 1. 4009. 4). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505, primo periodo, lettera b), numero 2, le parole:, e delle pertinenze della stessa, fino alla fine del periodo sostituite dalle seguenti: ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento.
1. 654. (ex 1. 3191). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, lettera b), numero 2, sostituire le parole:, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 con le seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui al comma 6, maggiorata di 0,3 punti percentuali;.
1. 655. (ex 1. 3236). Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, lettera b), numero 2, dopo le parole:, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6 e la lettera c) è soppressa.
1. 656. (ex 1. 3154). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, lettera b), punto 3), primo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo.
1. 657. (ex 1. 1807). Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 505, lettera b), punto 3), le parole da: prevedendo che l'agevolazione fino a: 15.000 euro annui sono sostituitedalle seguenti: applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
1. 658. (ex 1. 1947). Busin.

  Al comma 505, lettera b) numero 3, capoverso lettera a) aggiungere in fine, le seguenti:, ovvero assegnate in godimento quale dimora a studenti universitari ancorché in deroga al requisito debba residenza anagrafica.

  Conseguentemente, alla Tabella A Ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 160.000 per ciascun anno.
1. 659. (ex 1. 883). Vignali.

  Al comma 505, lettera b), numero 3), capoverso lettera d), dopo le parole: e non concesso in locazione, aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

  Conseguentemente, al primo periodo, lettera b), numero 2, dopo le parole:, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6;.
1. 660. (ex 1. 3162). Paglia, Lavagno, Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:
  8. I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

  Conseguentemente, all'onere relativo pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:
   al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento».
1. 661. (ex 1. 3231). Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  All'articolo 1, al comma 505, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis. All'articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.»
  La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere in fine, le parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 662. (ex 1. 1945). Busin.

  Al comma 505, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) al comma 5, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 165» e le parole «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110».
1. 663. (ex 1. 364). Russo.

  Al comma 505, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base».
1. 664. (ex 1. 367). Russo.

  Dopo il comma 505 inserire i seguenti:
  505-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011. n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.
1. 665. (ex 1. 2392). Franco Bordo, Lavagno, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 509, al capoverso 1), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 40 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 291, sono infine aggiunti i seguenti:
  291-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  291-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
1. 666. (ex 1. 1869). Busin.

  Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
  510-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis dopo le parole «non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –2.000;
   2015: –2.000;
   2016: –2.000.
*1. 667. (ex 1. 3177). Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 510, è aggiunto il seguente:
  510-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis dopo le parole «non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: –2.000;
   2015: –2.000;
   2016: –2.000.
*1. 668. (ex 1. 2830). Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
  510-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
1. 669. (ex 1. 1509). Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 670. (ex 1. 3183). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ”Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.
1. 671. (ex 1. 3180). Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:
  512-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
1. 672. (ex 1. 3193). Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 522, capoverso comma 380, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto, fino a: per i singoli comuni, con le seguenti: prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni.
1. 673. (ex 1. 2790). Mazziotti Di Celso, Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi, Sottanelli.

  Al comma 522, alla lettera c), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: inderogabilmente.
1. 674. (ex 1. 1833). Busin.

  Al comma 522, alla lettera c), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 20 per cento.
1. 675. (ex 1. 1832). Busin.

  Sopprimere i commi 522-bis e 522-ter.
1. 676. Zaratti, Migliore, Marcon, Boccadutri, Melilla, Pellegrino, Zan, Di Salvo.

  Al comma 522-bis, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
1. 677. (ex 0. 1. 4002. 9). Borghesi, Molteni.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) del gettito comunale dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e versato allo Stato;.
1. 678. (ex 0. 1. 5013. 6.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) del valore ICI così come risultante dal rendiconto 2010 di ciascun ente.
1. 700. (ex 0. 1. 5013. 7.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) delle spettanze del Fondo di solidarietà comunale 2013 di ciascun comune.
1. 701. (0. 1. 5013. 8.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 522-bis, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) della quota del gettito complessivo dell'IMU di ciascun comune nel 2013 trattenuta dallo Stato per alimentare le risorse complessive del Fondo di solidarietà comunale.
1. 702. (0. 1. 5013. 9.) Borghesi, Guidesi.

  Sostituire il comma 522-ter con il seguente:
  5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 680. (ex 0. 1. 4025.1.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 522-quater.
1. 681. (ex 0. 1. 4025. 10). Castelli, Sorial.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n.  228/2012.
  522-sexies. La integrazione di cui al comma 522-quinquies è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
  522-septies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.
  522-octies. All'onere di cui al comma 522-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 682. (ex 0. 1. 4025. 5). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 683. (ex 0. 1. 4025. 4). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n.  183.
1. 684. (ex 0. 1. 4025. 6). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 685. (ex 0. 1. 4025. 7). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160». Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n.  228/2012.
1. 686. (ex 0. 1. 4025. 8). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto.
1. 687. (ex 0. 1. 4025. 2). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è differito al 31 marzo 2014.
1. 688. (ex 0. 1. 4025. 3). Borghesi, Guidesi.

   Dopo il comma 522-quater, aggiungere il seguente:
  
522-quinquies. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: ”che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. 689. (ex 0. 1. 4025. 9). Borghesi, Guidesi.

  Al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016”.

  Conseguentemente alla Tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Sostegno alla Famiglia, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: + 10.000;
   2015: + 10.000;
   2016: + 10.000.
1. 690. (ex 1. 3417). Caruso.

  Dopo il comma 529, aggiungere i seguenti:
  529-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 529-ter, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2.1 candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
  529-ter. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1o gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area VII aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
  529-quater. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.
  529-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 529-bis, 529-ter e 529-quater, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
  529-sexies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 529-bis, 529-ter, 529-quater e 529-quinques è autorizzata la spesa di 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quali si provvede:
   a) quanto a euro 300.000 nel 2014 mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio», della missione «istruzione scolastica», e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria», della missione «Istruzione universitaria»;
   b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria», nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

  Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.
1. 691. (ex 1. 3038). Di Gioia.

  Sopprimere il comma 530-bis.
1. 692. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia.

TABELLA A

  Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 15.000;
   2015: – 15.000;
   2016: – 15.000.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 15.000;
    CS: + 15.000;
   2015:
    CP: + 15.000;
    CS: + 15.000.
   2016:
    CP: + 15.000;
    CS: + 15.000.
Tab. A. 1. (ex Tab. A 11 XII Comm.) Brambilla.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 11.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociale e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 11.000;
    CS: + 11.000.
Tab. A. 2. (ex Tab.A. 1). Brambilla, Petrenga, Palmizio, Fucci, Lainati, Savino, Picchi, Russo, Cesaro, Cicu.

  Alla tabella A voce, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: + 10.000;
   2015: + 10.000;
   2016: + 10.000.

  Conseguentemente alla Tabella, C (stanziamenti autorizzati i relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) di cui al, comma 524, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno alla Famiglia – decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia – sono apportate le seguenti modificazioni:
   2014: – 10.000;
   2015: – 10.000;
   2016: – 10.000.
Tab. A. 3. (ex Tab.A. 15). Caruso.

  Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000
   2015: – 6.000
   2016: – 6.000,

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000
   2015: + 6.000
   2016: + 6.000
*Tab. A. 4. (ex Tab.A. 9). Di Gioia.

  Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000
   2015: – 6.000
   2016: – 6.000,

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000
   2015: + 6.000
   2016: + 6.000
*Tab. A. 5. (ex Tab.A. 10). Causin, Librandi.

  Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000
   2015: – 6.000
   2016: – 6.000,

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 6.000
   2015: + 6.000
   2016: + 6.000
*Tab. A. 6. (ex Tab.A. 19). Fauttilli.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
*Tab. A. 7. (ex 0. 1. 4010. 2.) Borghesi, Guidesi.

TABELLA C

  Alla tabella C, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare la seguente variazione:
   2014 – 1000
  Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, Programma:Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:
   2014 + 1000
*Tab. C. 1. Simone Valente, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Alla tabella C missione tutela della salute programma sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, alla voce Ministero della salute, legge 434 del 1998 «finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», apportare le seguenti modifiche:
   2014:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000;
   2015:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000;
   2016:
    CP: + 20.000;
    CS: + 20.000;

  Conseguentemente,
   Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: – 20.000;
    CS: – 20.000;
   2015:
    CP: – 20.000;
    CS: – 20.000;
   2016:
    CP: – 20.000;
    CS: – 20.000;
*Tab. C. 2. (ex Tab.C. 15). Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

TABELLA E

  Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni in riduzione:
   2014:
    CP: – 785.000;
    CS: – 785.000.
   2015:
    CP: – 778.000;
    CS: – 778.000.
   2016:
    CP: – 526.000:
    CS: – 526.000.
Tab. E. 1. (ex Tab.E. 2). Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.