N. 3.
Seduta del 4 dicembre 2013
(Il fascicolo non contiene gli ordini del giorno dichiarati inammissibili)
La Camera,
premesso che:
i due fucilieri «marò», appartenenti al Reggimento della Marina Militare «Brigata San Marco», Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, sono trattenuti in India da oltre 600 giorni per una complessa e delicata vicenda che scaturisce da un incidente accaduto in acque internazionali al largo della costa indiana il 15 febbraio 2012, mentre erano nell'espletamento di funzioni ad essi attribuite e normativamente disciplinate;
richiamata l'audizione informale del Commissario straordinario di Governo, dott. Staffan de Mistura, svoltasi presso le Commissioni Riunite III (Affari Esteri) e
IV (Difesa) della Camera dei deputati il 18 luglio 2013 per la trattazione parlamentare della questione,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le misure utili ad assicurare una idonea soluzione alla vicenda relativa ai due fucilieri di Marina, conforme alle norme del diritto internazionale e degli accordi bilaterali;
ad assumere tutte le iniziative necessarie per ottenere un rapido ed onorevole rientro in Italia dei due «marò» Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.
9/1670-AR/1. Vito, Villecco Calipari, Artini, Cicu, Rossi, Duranti, Scopelliti, Marcolin, La Russa, Pisicchio, Cicchitto, Scanu, Adornato, Amendola, Cera, D'Arienzo, Fabrizio Di Stefano, Fava, Fioroni, Gregorio Fontana, Frusone, Carlo Galli, Garofani, Lainati, Leone, Leva, Manciulli, Marantelli, Marazziti, Antonio Martino, Nastri, Ottobre, Palmizio, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Piras, Sammarco, Scotto, Stumpo, Valeria Valente.
La Camera,
premesso che:
la posizione del Governo italiano sulla vicenda siriana è improntata alla costante ricerca di una soluzione negoziata alla crisi in corso, sulla base del comunicato di Ginevra del giugno 2012, che prevede la formazione di un governo transitorio dotato di pieni poteri e la cui composizione sarà decisa per mutuo consenso delle Parti in conflitto;
il Ministro Bonino ha più volte affermato la necessità che la comunità internazionale si astenga dal fornire ulteriori armi in Siria, una regione già fortemente armata, in una zona di grande conflitto tra sciiti e sunniti e con implicazioni regionali importanti;
l'Italia, in seno al gruppo Amici della Siria, è impegnata nel rafforzamento dell'unità e coesione dell'opposizione democratica siriana, della sua inclusività e efficacia, fornendo un contributo alle sue componenti moderate che sono in favore di una Siria democratica, pluralista, rispettosa dei diritti delle sue diverse comunità costituenti, vuoi religiose, etniche o culturali, anche al fine di propiziarne la responsabile e attiva partecipazione alla conferenza di Ginevra che dovrà creare i presupposti per l'avvio di un processo di transizione politica negoziata;
l'Italia è fortemente impegnata sul fronte umanitario in Siria e nei Paesi vicini e contribuisce alle iniziative di assistenza internazionali sotto l'egida ONU, le quali tuttavia – come evidenziato dal responsabile OCHA Valerie Amos – sono ostacolate dalle parti in conflitto, le quali spesso impediscono l'afflusso degli aiuti alimentari e sanitari ad un gran numero di civili sotto assedio;
l'articolo 6, comma 2, contiene disposizioni volte ad assicurare la presenza di un funzionario del Ministero degli Affari Esteri con sede a Gaziantep (Turchia), dove altri partner internazionali sono presenti con modalità analoghe,
impegna il Governo
a continuare a profondere ogni sforzo diplomatico, incluso a livello ONU e UE, per propiziare lo svolgimento di una conferenza tra le Parti e giungere ad una soluzione politica e non militare del conflitto siriano, basata sul comunicato di Ginevra, facendo anche ricorso alla presenza diplomatica a Gaziantep;
a favorire nel frattempo l'accettazione da parte del Governo siriano e delle forze di opposizione di corridoi umanitari locali che consentano l'afflusso di aiuti a favore delle popolazioni civili intrappolate dai fronti del conflitto.
9/1670-AR/2. Amendola, Bergamini, Marazziti, Rossi, Manciulli.
La Camera,
premesso che:
con la trasformazione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, si intende assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alla iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione fino, al 31 dicembre;
tra le attività di cooperazione, da sempre trova collocazione una particolare forma di cooperazione denominata «CIMIC» individuando con questo acronimo tutta una serie di attività che vengono svolte in collaborazione tra organizzazione non governative, e forze militari presenti nelle varie aree di crisi;
questo tipo di collaborazione si rende ancor più necessario laddove l'attività di cooperazione per potersi realizzare ha bisogno di essere sostenuta da una cornice di sicurezza;
le positive esperienze che questo tipo di attività ha sperimentato portano a ritenerla una componente strategica decisamente utile a realizzare rapporti costruttivi con le popolazioni;
le norme che stiamo approvando non individuano una specifica fonte di finanziamento per questo particolare tipo di attività di cooperazione ritenendola inclusa nelle risorse complessivamente destinate alla cooperazione stessa,
impegna il Governo
considerato il valore strategico che assumono le attività CIMIC, a mettere a disposizione di questa particolare forma di cooperazione le risorse necessarie a garantirne la continuità anche nell'ultima parte dell'anno in corso.
9/1670-AR/3. Giacomelli, Garofani.
La Camera,
premesso che:
la 132a Brigata Corazzata «Ariete» rappresenta uno dei fiori all'occhiello delle Forze Armate della Repubblica Italiana. Ha partecipato infatti alle seguenti missioni internazionali: 1992 – Somalia; 1998/1999 Bosnia; 1999/2000/2001/2002 Kosovo; 2003-2005 Iraq; 2007/2008/2009/2010 Libano; 2011 Iraq, dove tra l'altro a Baku, nel luglio dello stesso anno, ha perso la vita il caporal maggiore Gaetano Tuccillo;
i suoi reparti sono collocati interamente nella provincia di Pordenone, caratterizzata da un'area addestrativa per i mezzi corazzati (poligoni nei fiumi Cellina e Meduna) unica nel suo genere;
il Battaglione logistico «Ariete», formato da circa 400 militari di stanza a Maniago – di cui ha ricevuto la cittadinanza onoraria il 27 maggio 2004 – è alloggiato insieme al 132o reggimento artiglieria «Ariete» all'interno della caserma Ettore Baldassare. Qui ha festeggiato da poco i 50 anni della sua storia gloriosa, interamente trascorsa a Maniago;
il Battaglione logistico opera a stretto contatto con i reparti della Brigata che necessitano di attività di trasporto, di rifornimento di materiali e di riparazioni dei mezzi (specializzati in tutte le riparazioni meccaniche per tutti i mezzi in dotazione alle Forze armate): essi sono dislocati in provincia di Pordenone a Tauriano, Cordenons, Orcenico di Zoppola oltre che nella stessa Maniago, tutte località molto vicine tra loro (massimo 25 chilometri) che insistono sulla strategica area addestrativa delle grave a confluenza dei fiumi Cellina e Meduna, legando imprescindibilmente le sue qualità fondamentali anche alla dislocazione geografica;
in questi ultimi mesi si sono fatte insistenti le voci anche a mezzo stampa che vedrebbero il personale di tale Battaglione logistico smembrato o trasferito, con inevitabile danno per le Forze armate del nostro Paese, che hanno trovato nel tempo un punto di riferimento fondamentale per le missioni internazionali;
tale eventualità genererebbe tra l'altro numerose conseguenze negative per il territorio che ospita il Battaglione, sia di tipo economico che di tipo sociale, tra cui è bene non dimenticare immediatamente l’over capacity dei servizi legati alle famiglie, cui andrebbero a sommarsi le preoccupazioni per una eventuale successiva totale chiusura della caserma Baldassare. Ciò tra l'altro determinerebbe un danno per un territorio che si è fatto carico nel tempo della presenza militare, dato che nel maniaghese insistono servitù militari per oltre 800 ettari che da sempre ne vincolano le potenzialità di sviluppo industriale e agricolo, cui non corrisponderebbero più i benefici economici derivati dalla presenza della comunità militare;
gli oneri del trasferimento – si parla di trasferimento ad Orzano di Remanzacco in provincia di Udine – sarebbero notevoli per le casse del Ministero della difesa. Infatti si devono calcolare:
maggiori oneri logistici legati alle maggiori distanze, sia in termini di percorrenze chilometriche che di lentezze di intervento;
lavori di adattamento della caserma di Remanzacco: sistemazione della parte alloggiativa, bonifica dell'amianto, realizzazione di una nuova officina;
spreco dei notevoli lavori appena svolti presso la caserma di Maniago nella ristrutturazione delle officine, delle palazzine interne e di tre capannoni, nonché del parcheggio adiacente alla caserma;
compensi dovuti al disagio del personale che non dovesse accettare volontariamente il trasferimento;
tale eventuale scioglimento o trasferimento, pertanto, non costituirebbe per le casse dello Stato alcuna riduzione dei costi e viceversa comporterebbe un loro significativo aggravio e soprattutto, con una diversa localizzazione, si disperderebbero le capacità professionali legate anche alla posizione geografica, creando dunque un danno permanente alle missioni italiane che hanno trovato da venti anni un punto di riferimento praticamente stabile nel Battaglione di stanza a Maniago;
a salvaguardia del miglior risultato nelle missioni italiane internazionali,
impegna il Governo
a rinnovare l'impegno che attualmente vede il Battaglione logistico «Ariete» di stanza nella sede di Maniago;
a non porre in essere alcuno smembramento o scioglimento del Battaglione, né alcun trasferimento del personale.
9/1670-AR/4. (ulteriore nuova formulazione) Zanin, Rosato, Blazina.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, prevede disposizioni in materia penale;
in particolare, al comma 1 di tale articolo, si prevede l'applicazione alle missioni internazionali, di cui al decreto-legge in esame, delle disposizioni di cui al comma 1-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
il comma 1-sexies citato disciplina l'ipotesi della scriminante relativamente alla condotta del militare che, nel corso delle missioni, per le necessità delle operazioni militari, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, nell'ambito e in conformità di direttive, regole di ingaggio ovvero ordini legittimamente impartiti;
tale previsione non può prescindere da una chiara specificazione delle direttive, onde evitare la generalizzata applicazione della scriminante de qua che potrebbe avallare abusi, nonché condotte illegittime,
impegna il Governo
a prevedere un riferimento preciso e chiaro nella qualificazione delle direttive richiamate al comma 1-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge n. 197 del 2009.
9/1670-AR/5. Sannicandro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, prevede disposizioni in materia penale;
in particolare, al comma 1 di tale articolo, si prevede l'applicazione alle missioni internazionali, di cui al decreto legge in esame, delle disposizioni di cui al comma 1-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
il comma 1-septies disciplina l'ipotesi dell'eccesso colposo in relazione alla condotta del militare che, nel corso delle missioni, per le necessità delle operazioni militari, in conformità di direttive, regole di ingaggio ovvero ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, in particolare prevedendo che si applichino le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo,
impegna il Governo
nel caso di eccesso colposo ai sensi del comma 1-septies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, a prevedere un'integrazione normativa tesa ad introdurre il riconoscimento, in favore delle vittime del reato, di una somma a titolo di risarcimento danni.
9/1670-AR/6. Daniele Farina.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede, tra le altre misure, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione;
con la legge di stabilità del 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento una imposta sulle transazioni finanziarie;
il gettito di questa imposta, con i pagamenti dal 16 ottobre di quest'anno, si stima intorno ai 200 milioni di euro;
il dibattito internazionale sull'imposta sulle transazioni finanziarie ha più volte evidenziato il legame tra le ragioni e gli obiettivi di questa imposta e la destinazione del suo gettito alla lotta alla povertà in ambito globale,
impegna il Governo
a destinare, a partire dal 2014, il 50 per cento del gettito dell'imposta alla realizzazione di attività, iniziative e progetti previsti dagli articoli 5 e 6 del suddetto decreto e, più in generale, alla realizzazione delle finalità della legge n. 49 del 1987 in materia di cooperazione allo sviluppo.
9/1670-AR/7. Marcon.
La Camera,
premesso che:
secondo il nuovo regolamento per l'utilizzo dei fondi pertinenza statale del fondo «8 per mille» il 25 per cento dei suddetti fondi deve essere impiegato per iniziative legate alla lotta alla fame nel mondo e alle finalità della legge n. 49 del 1987, in materia di cooperazione allo sviluppo;
nei primi mesi di attività del Governo metà di questi fondi (circa 70 milioni di euro) sono stati utilizzati per esigenze di finanza pubblica a copertura di provvedimenti, quali quelli relativi al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, del «Fare» e dell'Ecobonus;
il Governo ha assicurato di voler ripristinare i fondi sottratti al fondo 8 per mille con la legge di stabilità 2014-2016,
impegna il Governo
ad utilizzare i fondi dell'8 per mille per la quota spettante alle attività di cooperazione che saranno ripristinate, come promesso dal Governo, per la realizzazione delle attività previste dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge in esame.
9/1670-AR/8. Aiello.
La Camera,
premesso che:
a partire dalla guerra in Kosovo nel 1999 si è affermata in ambito Nato una modalità operativa (denominata Cimic – Civil Military Cooperation) sperimentata in vari teatri di guerra che lega l'intervento militare a quello umanitario, subordinando quest'ultimo agli obiettivi dell'intervento operativo delle forze militari al campo;
tale modalità operativa ha avuto attuazione in vari teatri di guerra in cui sono stati operativi contingenti italiani, come in Iraq ed in Afghanistan;
nel Codice di comportamento delle organizzazioni umanitarie, inclusa la Croce rossa internazionale, come anche in altri documenti delle principali istituzioni umanitarie internazionali, sono ribaditi – come imprescindibili – i principi dell'imparzialità e la neutralità, che presuppongono la completa indipendenza dagli attori militari sul campo,
impegna il Governo
a prevedere che, nell'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge in esame, sia garantita piena autonomia all'intervento umanitario delle istituzioni e delle Ong italiane in piena indipendenza dall'operatività del contingente militare italiano e dalla componente militare della missione Isaf.
9/1670-AR/9. Duranti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame, al comma 1, autorizza per il periodo 1o ottobre 2013 – 31 dicembre 2013 la spesa di 124.536.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF ed EUPOL;
la NATO, con il summit svoltosi a Chicago nel 2012, ha deliberato sostegno all'Afghanistan con una missione a partire dal 2015, chiamata «Resolute Support», che avrà il compito di assistere e sostenere le Forze di sicurezza nazionale afghane (ANSF);
l'Afghanistan è in una fase cruciale, con all'orizzonte una serie di sfide fondamentali che riguarderanno temi quali la sicurezza, la politica e l'economia. Nel 2014 si svolgeranno le elezioni presidenziali e, allo stato attuale, nelle forze di polizia (ANSF) le donne sono presenti nella esigua misura dell'1 per cento. Lo stesso Ministro dell'interno è alla ricerca di 12.000 donne da integrare per garantire la giusta partecipazione femminile al voto. La difficoltà di questa operazione risiede anche nelle minacce e nei tentativi di omicidio che subiscono le donne Afghane impegnate in polizia e/o che ricoprono incarichi istituzionali;
con la Risoluzione 1324 UNSCR su «Donne, Pace e Sicurezza», approvata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 31 ottobre 2000, si riconosce e sottolinea il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, prevedendone una maggiore partecipazione nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza nazionale,
impegna il Governo
a farsi portavoce delle istanze, ribadite anche dalle ONG europee, volte a promuovere iniziative ONU e EU a tutela delle donne e del proprio ruolo soprattutto in situazioni delicate quale quella in Afghanistan, affinché anche tutti gli elementi del ANSF ricevano adeguata formazione a protezione dei civili e un mentoring in diritti umani, diritto umanitario, stato di diritto e consapevolezza di genere.
9/1670-AR/10. Di Salvo.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge in esame, all'articolo 6, si parla di «sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
l'Afghanistan si trova ad affrontare uno snodo di vitale importanza, con la previsione per il 2014 delle elezioni presidenziali e per il 2015 di quelle parlamentari. Circa l'80 per cento della popolazione, inoltre, si schiera contro il ritiro delle forze internazionali preoccupato del deterioramento delle condizioni di sicurezza e della debolezza del esercito afghano e della possibilità di avanzamento dei Talebani. Ciononostante si è sviluppata una certa contrarietà nel vedere impegnata la NATO nello scenario post 2014 con la missione «Resolute Support», valutando come ipotesi migliore l'istituzione di missioni di polizia internazionale e/o di addestramento delle forze di polizia. Compiti che non risultano completamente compatibili con la suddetta missione «Resolute Support», di stampo prevalentemente militaristico tanto da essere stata ribattezzata da molti osservatori come «Missione ISAF 2.0»;
con la legge 29 novembre 2012, n. 239, si ratifica e si rende esecutivo l'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan (Roma, 26 gennaio 2012), muovendo dal presupposto che il legislatore italiano è «Persuaso del bisogno di continuare ad adoperarsi per la creazione in Afghanistan di istituzioni politiche forti, democratiche, funzionanti e reciprocamente bilanciate; riaffermando la necessità di agire in piena conformità con le norme del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi i diritti delle donne, in linea con la lettera e lo spirito della Costituzione afgana; consapevoli del ruolo positivo che la società civile e i media indipendenti possono ricoprire nella costruzione di un Afghanistan pacifico e sostenibile» (premessa all'articolato della suddetta legge),
impegna il Governo
a rivalutare, a partire dal 1o gennaio 2014, la partecipazione italiana alla Missione ISAF, nonché alla futura Missione «Resolute Support», destinando fondi e risorse umane per la completa applicazione di un concetto di cooperazione così come previsto anche dalla legge n. 239 del 2012, estromettendo le operazioni militari da ogni qualsivoglia addestramento delle forze afghane.
9/1670-AR/11. (nuova formulazione) Pannarale.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si ha la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali;
la base giuridica che legittima la partecipazione delle forze armate italiane alle missioni internazionali risiede nei periodici decreti – successivamente convertiti in legge dal Parlamento – che prorogano di 3, 6, 9 o 12 mesi le precedenti autorizzazioni alla partecipazione del personale militare alle stesse, provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
è consuetudine che tutte le missioni internazionali vengano accorpate in unico decreto;
questa forma di intervento legislativo non permette una analisi reale sullo stato delle missioni e sulla loro efficacia rispetto agli obiettivi, costringendo il Parlamento ad una discussione non puntuale e spesso approssimativa su importanti questioni come la partecipazioni italiana alle missioni internazionali,
impegna il Governo
a proporre, per il prossimo intervento legislativo in materia di rifinanziamento delle missioni internazionali, separati decreti-legge per le diverse missioni in cui è impegnato il nostro Paese.
9/1670-AR/12. Quaranta.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si proroga la partecipazione italiana alle missioni internazionali;
nel suddetto decreto, all'articolo 1, comma 1, si proroga la partecipazione italiana alla missione ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN;
suddette missioni, in campo da più di 11 anni, non stanno producendo i risultati sperati, anche e soprattutto per l'impostazione militaristica assunta;
alla fine del 2014, la missione ISAF sarà da considerarsi conclusa;
diversi osservatori internazionali, e le ONG europee, propendono per l'instaurazione di un processo programmatico che punti principalmente alla stabilizzazione di rapporti diplomatici fra i paesi teatri di guerre ed i membri della NATO, della UE nonché delle Nazioni limitrofe, evidentemente e naturalmente interessate ad una risoluzione pacifica dei conflitti in essere,
impegna il Governo
a proporre una Conferenza internazionale macroregionale incentrata sugli scenari post ISAF, in cui coinvolgere interlocutori come India, Russia, Cina e Iran, dove l'Italia potrebbe svolgere un ruolo fondamentale per la promozione degli auspicabili processi evidenziati in premessa.
9/1670-AR/13. Kronbichler.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si proroga la partecipazione italiana alle missioni internazionali, fra cui, all'articolo 1, comma 1, la missione ISAF per l'Afghanistan;
all'articolo 6 del suddetto decreto, si parla di «sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
per il 2014 sono previste le elezioni presidenziali afgane e per il 2015 quelle parlamentari;
vi è il serio rischio, come paventato fra l'altro dai vari osservatori internazionali, che la libera partecipazione alle suddette elezioni sia molto limitata, riproponendo in sostanza le problematiche emerse nella tornata elettorale del 2009, con ulteriori seri problemi per la sicurezza, in modo particolare per le donne afgane,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché ci sia un sostegno concreto allo svolgimento regolare e trasparente delle elezioni afgane, utilizzando e potenziando tutte le forme di cooperazione internazionale e l'attività delle associazioni che già operano sul campo, piuttosto che continuare sulla scia della «assistenza armata» e militare utilizzata sino ad ora.
9/1670-AR/14. Placido.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge in esame, all'articolo 5, si prevedono «Iniziative di cooperazione allo sviluppo» e, in particolare, al comma 1, «iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan (...)»;
uno dei tre ambiti della dottrina COIN, che risultano essere i pilastri su cui poggiare la transizione completa del potere dalle forze NATO al Governo afgano, riguarda lo sviluppo socio-economico;
in merito al suddetto ambito, lo start-up e la prosecuzione delle iniziative volte ad eseguirlo sono state poste in capo ai «Provincial Recostruction Teams» della NATO;
ad oggi, i «PRT» non hanno prodotto i risultati sperati per diversi motivi, intrinseci ed estrinseci alla natura stessa degli stessi «PRT». Da una parte, vi sono oggettive condizioni di insicurezza territoriali che bloccano sensibilmente la commercializzazione delle risorse del Paese e i derivanti investimenti esteri, dall'altra, il far dipendere le componenti militari dei «PRT» dalla missione ISAF, e quindi dalla NATO, ha fatto sì che i presidi fossero dislocati in maniera poco organica su tutto il territorio del Paese, e che fossero inoltre percepiti come obiettivi sensibili e quindi attaccabili in quanto «formazioni militari estere»,
impegna il Governo
a rilanciare la cooperazione allo sviluppo e ad uscire dall'approccio dei «Provincial Recostruction Teams», evidentemente poco soddisfacente in base agli obiettivi preposti, sottoponendo altresì gli stessi ad attenta analisi e valutazione da parte del Parlamento italiano, e puntando piuttosto alle organizzazioni di cooperazione internazionale già esistenti.
9/1670-AR/15. Paglia.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame, al comma 16 dell'articolo 1, è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata «United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali» (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
l'operazione MINUSMA è stata istituita il 25 aprile 2013 con risoluzione 2100 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, al fine di favorire la stabilizzazione del sistema politico, e con una serie di compiti relativi al mantenimento della sicurezza interna con l'impiego di 11.400 militari e circa 1.400 poliziotti;
la situazione di sicurezza nel Mali ha subito un grave deterioramento all'inizio del gennaio 2013, quando i gruppi di Ansar Dine, il Movimento per l'Unità e la Jihad in Africa Orientale, con il sostegno del gruppo Al-Quaeda del Maghreb islamico sono avanzati verso Sud, infliggendo numerose sconfitte all'esercito del Mali;
tali vicende hanno portato ad un intervento armato della Francia, che ha ristabilito la sicurezza nel Nord del Paese, ma nonostante ciò l'Onu ha dato vita all'operazione MINUSMA;
le problematiche che affliggono il Nord del Paese, al confine con la Libia, sono i rischi di attacchi terroristici, il traffico illegale di armi e droga;
il 19 settembre 2013, il Mali ha visto il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica Ibrahim Boubacar Keita (noto a tutti come IBK), con la presenza del Presidente francese Hollande;
il 5 ottobre 2013, dopo un breve periodo di scontri, le forze dell'opposizione armata, tra cui il MLNA (Movimento di Liberazione nazionale) del Nord, hanno dato disponibilità a riaprire i negoziati ed i colloqui di pace,
impegna il Governo
a riferire in merito all'impegno italiano in Mali con le missioni MINUSMA e EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, finanziato con 726.003 euro, precisando quali percorsi di cooperazione e consolidazione della pace interna stiano portando avanti i militari italiani e dell'Onu;
ad intraprendere le dovute iniziative affinché l'Onu possa ottenere una risoluzione pacifica e non armata delle controversie presenti nel Nord del Mali, per una soluzione negoziata delle rivendicazioni di autonomia delle popolazioni del Nord, come i Tuareg dell'Azawad;
a porre in essere iniziative che possano permettere alle Nazioni Unite e al nostro Paese di dare un contributo per vigilare sulla validità e la democraticità delle prossime elezioni legislative del Mali, che si terranno alla fine del mese di novembre 2013.
9/1670-AR/16. Ferrara.
La Camera,
premesso che:
il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame autorizza, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
è autorizzata altresì, con il comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013;
la missione EUBAM Lybia è promossa dall'Unione Europea, a sostegno della autorità libiche, per stabilizzare la gestione delle frontiere e la sicurezza del Paese;
a quasi tre anni dalla rivoluzione che ha rovesciato Gheddafi, la Libia si presenta ancora come un Paese fragile il cui governo fatica a mantenere il controllo sulle milizie tribali e islamiste che controllano de facto ampie parti del territorio;
il sequestro del primo ministro Ali Zeidan, rilasciato poche ore dopo, ha certificato questa situazione. Il rapimento è stato rivendicato dagli ex ribelli della «Camera dei rivoluzionari di Libia», ma il Governo sospetta anche di un'altra organizzazione, la «Brigata di lotta contro il crimine». Entrambi i gruppi dipendono in teoria dai ministeri della difesa e dell'interno;
sfruttando i salafiti, ideologicamente affini e forti soprattutto nell'Est del paese, Al Qaeda è penetrata e sta cercando di connettere tra loro i gruppi cirenaici responsabili di numerosi attacchi, compresi quello dell'11 settembre scorso costato la vita all'ambasciatore americano Chris Stevens e quello del gennaio scorso dal quale è uscito per fortuna incolume il console italiano Guido De Sanctis,
impegna il Governo:
a riferire in merito alla vicenda del gennaio 2013 in merito all'attacco al consolato italiano di Bengasi, da cui è uscito fortunatamente illeso il console Guido De Sanctis;
a riferire in merito all'impegno delle truppe italiane nella missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), finanziata con 2.547.405 euro a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, su quali siano le attività svolte dai militari italiani in tema di stabilizzazione e gestione delle frontiere libiche.
9/1670-AR/17. Lacquaniti.
La Camera,
premesso che:
l'Italia autorizza la partecipazione di 27 unità di personale militare alla missione in Mali MINUSMA di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 25 aprile 2013;
è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
il governo del Mali e i gruppi ribelli Tuareg del MNLA e dell'Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (Hca) hanno firmato nel giugno 2013 ad Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, un accordo preliminare per tenere le elezioni presidenziali il 28 luglio, che riconosce pienamente anche l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale del Mali, ristabilendo l'amministrazione dello Stato nella regione del Kidal;
l'accordo di Ouagadougou prevede anche ulteriori accordi tecnici in vista del disarmo dei gruppi armati, all'interno di un quadro di colloqui di pace che coinvolgeranno tutte le comunità etniche del Nord del Mali. Tra gli accordi siglati con il Mnla, che rinuncia così alle pretese di indipendenza delle regione del Kidal e di tutto il Mali del nord, è prevista anche l'inclusione dei tuareg nelle scelte economiche e politiche per il futuro del Paese;
gli accordi preliminari di Ouagadougou prevedono il cessate il fuoco immediato tra le parti coinvolte e impegnano le parti a discutere di una pace durevole in Mali;
circa 170.000 profughi del Mali in Burkina Faso, Niger e Mauritania hanno il diritto di tornare in patria per le elezioni legislative di fine novembre,
impegna il Governo
a porre in essere misure che possano attuare in concreto gli accordi di Ouagadougou, visto l'impegno dell'Italia alla missione MINUSMA, lavorando per un definitivo cessate il fuoco ed una progressiva integrazione nel sistema politico e sociale del Mali per i gruppi etnici del Nord del Paese;
a far sì che, attraverso l'impegno delle unità militari italiane e dell'Onu, i 170.000 profughi del Mali possano tornare in patria da Burkina Faso, Niger e Mauritania in tempo per le elezioni legislative di fine novembre, rendendo l'importante momento elettorale democratico, ampio ed esteso a tutte le comunità etniche che fanno parte del Paese africano.
9/1670-AR/18. Lavagno.
La Camera,
premesso che:
al comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
nell'aprile 2012, gli accordi sottoscritti tra Italia e Libia, sono stati contestati dalle organizzazioni per i diritti umani, per il fatto che in Libia c’è la mancanza totale di stato di diritto in cui i cittadini stranieri languono in carcere alla mercé delle milizie che dirigono i centri di detenzione, sottoposti a maltrattamenti, sfruttamento e a lavoro forzato, pertanto un accordo sul contrasto dell'immigrazione illegale comporta rischi di gravi violazioni dei diritti umani;
il documento Italia-Libia prevede inoltre il «Programma di addestramento da parte dei nostri funzionari in favore di ufficiali di polizia libici in vari settori della sicurezza tra cui tecniche di controllo della polizia di frontiera (confini terrestri e aeroporti)», la costituzione di un «centro di individuazione di falso documentale» e di un «centro di addestramento nautico» presso la nostra ambasciata di Tripoli. L'Italia si impegna inoltre a fornire mezzi tecnici e attrezzature al Governo libico;
quello che preoccupa maggiormente però è il punto che prevede la costruzione di un «centro sanitario a Kufra, per garantire i servizi sanitari di primo soccorso a favore dell'immigrazione illegale». La cittadina a Sud della Libia è infatti uno dei principali varchi a cui approdano i flussi di migranti e profughi provenienti da Egitto, Sudan, Ciad e diretti verso il miraggio europeo. Secondo Amnesty International, Kufra non è mai stato un centro sanitario, né tantomeno un centro di accoglienza, ma un centro di detenzione durissimo e disumano. I cosiddetti «centri di accoglienza» di cui si sollecita il ripristino, chiedendo collaborazione alla Commissione europea, hanno a loro volta funzionato come centri di detenzione, veri e propri luoghi di tortura. Ciò, nella situazione attuale, significa che l'Italia offre collaborazione a mettere a rischio la vita delle persone che si trovano in Libia,
impegna il Governo:
a riferire in merito a quali attività vengono svolte dalle truppe italiane impegnate in Libia nelle missioni EUBAM e MIL, con particolare riferimento alle attività di addestramento relative ai controlli di frontiera;
ad assicurare che nel centro sanitario di Kufra sia garantito il rispetto dei diritti umani e civili, visto l'impegno economico e militare che l'Italia fornisce alla Libia per il ripristino dei centri di accoglienza e di primo soccorso per migranti;
a rivedere, avviando un dibattito pubblico e chiaro in Parlamento e nel Paese, gli accordi bilaterali con la Libia in tema di immigrazione clandestina, illegale, e sulla gestione delle frontiere e dei traffici marittimi;
ad avviare un iter legislativo, destinando risorse a cooperazione e politiche per l'integrazione, che preveda forme di protezione internazionale, ed altre forme diverse dall'asilo come la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria per il tempo necessario alla formazione e alla ricerca del lavoro per chi fugge da scenari di guerra e da gravi emergenze alimentari ed umanitarie.
9/1670-AR/19. Palazzotto.
La Camera,
premesso che:
il comma 15 dell'articolo 1 decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114 autorizza, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
la realtà del Sudan e del Sud Sudan resta complessa, con il prorogarsi di scontri e guerre civili dopo l'indipendenza ottenuta dal nuovo Stato del Sud con il referendum del 2011;
il Sudan è inserito nei finanziamenti per la cooperazione, di cui all'articolo 5 comma 1 decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114, per iniziative in argomento tese in particolare ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con la spesa di euro 23.600.000;
tra i contenziosi presenti nel conflitto Sudan-Sudan Sud, per cui l'ONU si impegna con la UNMISS ed altre iniziative di cooperazione, ci sono le proprietà e i diritti sui giacimenti petroliferi e la sovranità sulla provincia che confina tra i due stati, il distretto di Abyei;
Abyei è un'area del Sudan di 10.460 kmq, a cui è concesso uno speciale status amministrativo, contenuto nel Comprehensive Peace Agreement che ha concluso al seconda guerra civile sudanese;
de facto, Abyei è amministrata dal Sudan e rinvendicata dal Sudan del Sud;
nel territorio conteso, sono presenti bacini di idrocarburi, e campi petroliferi;
il Protocollo sulla risoluzione del conflitto di Abyei del gennaio 2005, concedendo lo «speciale status amministrativo» all'area, prevedeva che Abyei avesse il diritto a scegliere tramite referendum se rimanere con il Nord o tornare al Sud;
l'Italia partecipa alla missione UNMISS e ad iniziative di cooperazione negli stati del Sudan e Sudan del Sud,
impegna il Governo
a riferire in merito all'impegno di unità militari italiane nel territorio della provincia di Abyei;
ad intraprendere iniziative volte a risolvere il conflitto sul territorio di Abyei, dando seguito alla richiesta di referendum contenuta nel protocollo sulla risoluzione del conflitto, consentendo agli abitanti del distretto di decidere a quale stato appartenere, rispettando il principio inderogabile dell'autodeterminazione dei popoli;
a garantire il regolare svolgimento del referendum per gli abitanti di Abyei, assicurando l'astensione da parte di terzi, quali milizie organizzate e Stati stranieri.
9/1670-AR/20. Melilla.
La Camera,
premesso che:
con il comma 15 dell'articolo 1 decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114 è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
la realtà del Sudan e del Sud Sudan resta complessa, con il prorogarsi di scontri e guerre civili dopo l'indipendenza ottenuta dal nuovo stato del Sud con il referendum del 2011;
nel luglio 2011, la missione UNMIS è sostituita e di fatto prorogata dalla UNMISS da parte dell'ONU, con la partecipazione diretta dell'Italia;
gli accordi di pace del 2005 firmati a Naivasha, tra il Movimento per la Liberazione del Sudan (poi Sud Sudan) e lo stato del Sudan, oltre a prevedere il referendum sull'indipendenza, hanno siglato una serie di punti per arrivare ad un equilibrio tra i due stati e ad una pace duratura;
in particolare, si è stabilito che i proventi del petrolio saranno divisi equamente tra i due Stati, in quanto le estrazioni avvengono nel Sudan del Sud dove sono presenti l'80 per cento dei giacimenti, e la raffinazione nel Sudan del Nord;
sulle questioni petrolifere si fondano le principali divisioni tra i due Stati, in particolare sul diritto di passaggio per gli oleodotti che dovrebbero portare il petrolio nel Sudan;
sono forti gli interessi delle potenze occidentali e delle multinazionali sulle vicende petrolifere del Sudan, in particolare del Regno Unito, causando un probabile conflitto di interessi con la missione UNMISS nello stato del Sud Sudan;
la risorsa naturale del petrolio è una materia prima che potrebbe dare un forte slancio e sviluppo al Sud Sudan, uno degli Stati più poveri del mondo,
impegna il Governo
a riferire alle Camere una valutazione della missione UNMISS, vista la partecipazione di personale militare italiano, precisando quale sia oggi la situazione politica nei due Stati sudanesi, ove ancora permane un conflitto, nonostante il referendum del 2011;
a promuovere iniziative volte ad assicurare la sovranità del popolo e dello Stato del Sudan del Sud sulle proprie materie prime, come il petrolio, senza l'interferenza delle potenze occidentali;
ad accertarsi e dimostrare che la missione UNMISS e l'impegno occidentale in Sudan siano rivolti alla stabilizzazione della pace, della democrazia e dei diritti tra i due Stati del Sudan, senza conflitti di interessi neocolonialisti dati dalla ingente presenza di giacimenti petroliferi.
9/1670-AR/21. Nardi.
La Camera,
premesso che:
al comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114 in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è autorizzata la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
il territorio del Sahel è prevalentemente desertico e divide l'Africa del Nord dall'Africa nera e sub-sahariana, comprendendo gli stati del Senegal, Sudan, Eritrea, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Mauritania;
gli Stati saheliani sono considerati tra i più poveri del mondo, caratterizzati spesso da vere e proprie crisi umanitarie date da periodi di forte siccità, con circa 15 milioni di abitanti coinvolti in crisi alimentari ed elevati rischi di malnutrizione grave;
l'ONU, nella figura del suo inviato speciale per il Sahel, Romano Prodi, sta predisponendo un piano di rilancio e ricostruzione per il Sahel, per avviare una fase di crescita sostenibile dei Paesi centrali, in modo tale da poter far emancipare la parte più povera e arretrata dell'intero continente africano;
l'ONU richiede un impegno di cooperazione, investimenti e lotta al narcotraffico da parte degli stati europei;
impegna il governo
a riferire in merito all'impegno delle truppe italiane nella regione del Sahel, evidenziando quali attività di cooperazione integrazione e politiche umanitarie di contrasto all'emergenza alimentare si stiano portando avanti con la missione EUCAP Sahel Niger;
ad esporre, in vista della Presidenza di turno del semestre europeo per il 2014, le linee guida per una strategia europea relativa a tutto il Sahel che affronti in maniera innovativa i nodi della sicurezza, dell'integrazione, della governance e della lotta alla povertà;
ad attivare le misure necessarie per un maggiore impegno umanitario e a sostegno delle Ong italiane operanti nelle regioni del Sahel, un'area del mondo povera, ma potenzialmente promettente e vicina.
9/1670-AR/22. Nicchi.
La Camera,
premesso che:
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114, si prevede lo stanziamento di ulteriori cinque milioni di euro per finanziare, fino a dicembre 2013, la missione Active Endeavour, per cui l'Italia ha già speso duecentotrenta milioni di euro;
tale missione doveva originariamente essere incentrata sull'intercettazione di eventuali movimenti navali di cellule fondamentaliste islamiche, con un occhio di riguardo per i trasferimenti di armi chimiche o nucleari;
successivamente il mandato dell'operazione è stato allargato fino a ricomprendere anche tutti i business che arricchiscono i miliziani qaedisti, come il commercio di droga e lo sfruttamento dei migranti;
dal 2008 sono stati anche potenziati la condivisione delle informazioni ed il network elettronico della sorveglianza, fino ad arrivare alla capacità di monitorare oltre diecimila imbarcazioni al giorno, comprese quelle che attraversano la zona calda dei viaggi disperati verso la Sicilia;
nonostante tali interventi, incrociatori, portaelicotteri, sottomarini e velivoli radar coinvolti nell'operazione non hanno mai bloccato un solo peschereccio trasportante profughi;
uno dei quadranti di attività delle cannoniere Nato marca proprio il tragitto tra Libia e Sicilia, dove si sono verificate le stragi più gravi, e un settore di pattugliamento aereo dell'Alleanza militare vigila sulle acque tra Tunisia e Italia, ma né i radar dei più moderni cacciatorpedinieri, né quelli dei ricognitori volanti più sofisticati hanno mai segnalato un barcone in difficoltà o uno scafo di migranti in viaggio,
impegna il Governo
a constatare l'evidente inefficacia della missione Active Endeavour e ad uscirne a partire dal 1o gennaio 2014;
a ricercare soluzioni diverse e più rispettose dei diritti umani.
9/1670-AR/23. (nuova formulazione) Scotto.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui al decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114 sulla missione Active Endeavour, concernenti la proroga di ulteriori tre mesi della stessa con una spesa superiore ai cinque milioni di euro, mostrano uno scenario quanto mai sconfortante;
non risulta essere ancora stato creato un protocollo per trasmettere le informazioni raccolte dalla NATO;
il dossier realizzato nel giugno del 2010 dall’Institute for foreign policy analysis di Ginevra, in collaborazione con la stessa Alleanza Atlantica e con il Governo statunitense, inoltre, evidenzia quanto sia carente il coordinamento nella lotta ai traffici nel Mediterraneo;
vi sono problemi giuridici, dato che molti Paesi non hanno mai previsto lo sfruttamento dei migranti come reato, e la tutela approntata dai Paesi che invece hanno compiuto questa scelta è spesso lacunosa ed insufficiente;
nonostante i proclami dell'Alleanza Atlantica, l'operazione nel Mediterraneo resta a vocazione chiaramente militare: ciò è ampiamente dimostrato dal fatto che, più che ai barconi di migranti e qaedisti, si pensi a mercantili e sommergibili, tanto che una parte dei finanziamenti è stata spesa proprio per esercitazioni nella caccia ai sottomarini, un mezzo che non fa certo parte dell'arsenale terroristico;
anche la nostra Marina ha impiegato parte dei fondi stanziati per questa missione per lunghe crociere dei nostri mezzi di profondità, inclusi gli U-212, costati, ciascuno, trecentocinquanta milioni di euro,
impegna il Governo
sulla scia di quanto esposto in premessa, e considerando, dunque, che non vi sono i margini per approvare un ulteriore impegno relativamente alla missione Active Endeavour, ad interrompere il rifinanziamento della stessa a partire dal 1o gennaio 2014.
9/1670-AR/24. (nuova formulazione) Airaudo.
La Camera,
premesso che:
sono passati oltre dodici anni dall'inizio della guerra in Afghanistan e la situazione è ben lontana da quella che per lungo tempo è stata sbandierata mediaticamente dall'allora Governo americano, guidato da Bush;
il bilancio è drammatico: oltre tremila soldati della coalizione sono morti, tra cui cinquantatre italiani;
siamo, senza ombra di dubbio alcuno, più che mai distanti da qualsivoglia pacificazione del territorio;
molti Paesi coinvolti (dalla Francia all'Australia, e così anche il Canada) anticipano il ritiro del loro contingente; tuttavia l'Italia ancora una volta prevede la proroga di una missione che di umanitario ha mostrato di avere ben poco;
la tragica fine del Capitano dei Bersaglieri Giuseppe La Rosa, avvenuta in data 8 giugno 2013, causata anche dall'assenza di una torretta remotizzata nel VTLM Lince su cui era a bordo, è l'ennesima dimostrazione del fatto che la sicurezza dei nostri militari lì stanziati sia ben lungi dall'essere garantita,
impegna il Governo
ad annullare, a partire dal 1o gennaio 2014, qualsiasi ulteriore proroga della nostra permanenza nella missione internazionale ISAF ed a prevedere in tempi rapidi e ben definiti il rientro di tutti i militari italiani stanziati in Afghanistan.
9/1670-AR/25. (nuova formulazione) Fava.
La Camera,
premesso che:
nei giorni scorsi Museeb Khan, ufficiale delle forze speciali afgane che combattono i talebani, ha disertato, portando con sé mezzi, materiali e armi;
egli ha lasciato la sua squadra di 20 uomini ad Asadabad, capitale del Kunar, dopo averne mandata un parte in licenza, ha caricato tutte le armi e i materiali su un humvee e ha raggiunto il gruppo di suo zio, temuto comandante di Hezb-i-Islami nella Valle Shegal;
non si tratta certo dell'ultimo episodio che investe l'esercito nazionale afgano: basti pensare che solo nell'ultimo mese 10 attacchi alle forze ISAF sono stati portati direttamente da militari afgani, e un quinto dei caduti della coalizione internazionale proviene da simili attacchi;
Hezb-e-Islami, guidato da Gulbuddhin Hekmatyar, un tempo un alleato degli Stati Uniti e del Pakistan nella lotta contro l'occupazione sovietica dell'Afghanistan, è ormai considerato uno dei gruppi di insorti maggiormente anti-americani, ed assieme ai talebani del mullah Omar e alla rete Haqqani, è considerato uno dei tre gruppi più letali;
molti di questi disertori, peraltro, sono stati addestrati da esperti inviati dalla missione ISAF, e quindi, una volta unitisi alle cellule di insorti, essi condividono con i talebani le competenze e le conoscenze fornitegli dalle truppe occidentali, rendendoli ancora più pericolosi,
impegna il Governo
ad annunciare l'immediata uscita del nostro Paese dalla missione ISAF a partire dal 1o gennaio 2014, riportando quanto prima in Italia le truppe impegnate sul terreno, lasciando sul campo solo i militari necessari ad organizzare il rientro del materiale con precise regole d'ingaggio, e di sostituire quanto prima la missione militare con una civile con lo specifico compito di sostenere la popolazione afgana con progetti di sostegno alla cooperazione e di ricostruzione civile del Paese.
9/1670-AR/26. (nuova formulazione) Piras.
La Camera,
premesso che:
dopo dodici anni, il bilancio della guerra in Afghanistan è del tutto negativo, visto che non è stato conseguito nessuno dei grandi obiettivi con cui gli Stati Uniti e la comunità internazionale hanno giustificato l'intervento;
sconfitta del terrorismo internazionale, democratizzazione e ricostruzione del Paese e contrasto reale al narcotraffico sono tutti risultati ben lungi dal potersi dire acquisiti;
in dodici anni nessuno dei problemi sociali e culturali dell'Afghanistan è stato affrontato, la missione non è stata in grado di portare alcun miglioramento dal punto di vista dell'economia, dell'istruzione, delle leggi ed anzi, la situazione è anche peggiorata, allontanando sempre più la popolazione dal nuovo governo sostenuto dall'Occidente;
con la missione ISAF, l'obiettivo era difendere gli afgani; oggi ci ritroviamo, purtroppo, a doverci difendere noi stessi dagli afgani,
impegna il Governo
a prendere in considerazione i pessimi risultati che abbiamo ottenuto finora ed agire nell'unica direzione possibile, ovvero l'annuncio dell'immediata uscita del nostro Paese dalla missione ISAF a partire dal 1o gennaio 2014, con un immediato rientro in Italia delle truppe impegnate sul territorio, e lasciando sul campo solo i militari necessari ad organizzare il rientro del materiale con precise regole d'ingaggio, sostituendo così quanto prima la missione militare con una civile con lo specifico compito di sostenere la popolazione afgana con progetti di sostegno alla cooperazione e di ricostruzione civile del Paese.
9/1670-AR/27. (nuova formulazione) Giancarlo Giordano.
La Camera,
premesso che:
secondo l'ultimo rapporto dell'UNODOC, risulta che nel 2011 in Afghanistan le terre coltivate ad oppio siano 154.000 ettari, con un incremento del 18 per cento rispetto all'anno precedente, con una produzione di 3.700 tonnellate, con un calo del 36 per cento rispetto al 2010 a causa di malattie delle piante e cattive condizioni meteorologiche;
quello dell'oppio è un business che rappresenta fra il 4 ed il 7 per cento del prodotto interno lordo del Paese;
secondo le stime della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, circa il 40 per cento del PIL dell'Afghanistan è imputabile all'oppio, impiegando circa 3,3 milioni di persone su una popolazione di 30 milioni di persone;
gli interessi del narcotraffico a questo business rappresentano una minaccia cruciale per lo sviluppo, la stabilità dello Stato e la sicurezza in Afghanistan, rischiando di generare ulteriori conflitti tra la popolazione civile e in particolare con i contadini impiegati nella produzione di papavero;
l'accesso ai farmaci terapeutici del dolore detti analgesici narcotici è stata fortemente richiesta dalle raccomandazioni finali dalla 12o Conferenza internazionale delle autorità di regolamentazione del settore farmacologico, svoltasi a Seoul nell'aprile del 2006 e la domanda mondiale di medicinali a base di oppiacei come morfina e codeina prevede alcune forme di utilizzo di colture finalizzate a queste produzioni;
esiste già una sperimentazione effettuata in Turchia negli anni ’70 di coltivazione autorizzata con il sostegno degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite che aveva lo scopo di smontare il legame fra narcotrafficanti e contadini di zone rurali poverissime senza arrivare alla pratica dell'eradicazione forzata;
la produzione di farmaci analgesici mondiale è estremamente carente rispetto alla potenziale domanda soprattutto nei Paesi più poveri e per questo più esposti dal punto di vista sanitario alla necessità di ricorrere a farmaci con tali principi attivi proprio per i conflitti bellici di cui spesso sono teatro con conseguenti ripercussioni sulla salute degli abitanti;
la possibilità di far emergere dall'illegalità milioni di persone povere che vedono nella coltura dell'oppio illegale l'unica fonte di sopravvivenza suggerisce di rivedere le politiche aggressive di approccio al tema, per valorizzare invece l'aspetto più umanitario e di prospettiva poiché solo favorendo lo sviluppo e l'integrazione di sistemi economici legali potranno raggiungersi risultati importanti sul fronte della riduzione del narcotraffico;
considerando che l'articolo 23 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 stabilisce le condizioni che disciplinano la coltura, la produzione e la distribuzione di oppio sotto la supervisione di un organismo pubblico e reiterando che il Governo afgano deve soddisfare dette condizioni, in particolare per quanto riguarda le province meridionali del Paese in cui la coltura di oppio è eccessiva,
impegna il Governo
a proporre in sede internazionale l'inserimento dell'Afghanistan nei progetti pilota che prevedono già la coltivazione legale a fini terapeutici del papavero da oppio;
a chiedere la cessazione dell'estirpazione forzata delle colture al fine di non discriminare la popolazione sottoposta a tali pratiche rispetto ad altre e accumulare così motivi di conflitto che acuiscono la difficoltà a trasformare le colture illegali in legali.
9/1670-AR/28. Boccadutri.
La Camera,
premesso che:
sono passati quasi quindici anni dall'operazione della NATO, e più di cinque dalla proclamazione d'indipendenza del Kosovo;
nessuno sembra sapere con esattezza quanti soldi la comunità internazionale abbia speso in un Paese che risulta essere certamente meno problematico di altre regioni, quali l'Afghanistan e l'Iraq;
la missione civile Eulex si è rivelata la più grande e dispendiosa mai intrapresa nella storia dell'Europa comunitaria, ed è stata resa ancor più complicata dal mancato riconoscimento del nuovo Stato indipendente da parte di cinque Paesi membri;
nessun dopoguerra moderno è costato così tanti soldi, in proporzione, eppure ancora adesso un kosovaro su tre è costretto a vivere con trenta euro al mese;
anche la Corte dei conti di Lussemburgo ha deciso recentemente di porre sotto la lente d'ingrandimento tale situazione, finendo col doversi confrontare con uno scenario di stipendi principeschi, risultati quasi nulli, staff in molti casi inadeguati, sterili rivalità con gli Usa, corruzione e connivenza con una classe politica che in gran parte vive di traffici illeciti;
in un simile scenario, l'Italia ha rimesso in piedi nella zona municipalità e macchina statale, ricostruito ferrovie, vigilato sul crimine, mantenendo tuttora un migliaio di militari e di funzionari, ma non vi è ancora traccia, dopo tutti questi anni, dei contratti promessi, delle aziende chiamate a investire, delle vere opportunità di sviluppo, ovvero del ritorno economico e politico di tutti questi sforzi;
la proroga di altri tre mesi, fino al 31 dicembre 2013, della nostra partecipazione alla missione Eulex, graverebbe sulle casse dello Stato per ulteriori ventidue milioni di euro,
impegna il Governo
a fare un bilancio definitivo della partecipazione italiana alla missione Eulex per permettere l'elaborazione di una nuova strategia di sostegno e supporto alla popolazione kosovara.
9/1670-AR/29. Franco Bordo.
La Camera,
premesso che:
l'operazione Cirene è stata varata a Bengasi durante il conflitto libico come consulenza alle forze ribelli, e si è consolidata poi a Tripoli dopo la caduta del regime di Gheddafi per istruire le nuove forze di sicurezza locali;
attualmente, a tal fine, sono lì stanziati circa cento istruttori militari italiani;
ad agosto scorso un gruppo di uomini armati di kalashnikov è penetrato nella base dove tali istruttori militari risiedono;
il loro obiettivo era semplicemente quello di rubare vetture, telefonini, denaro e altri oggetti di valore;
fortunatamente, alcune ore dopo il fatto, è stato possibile individuare e fermare gli autori della rapina e recuperare il materiale sottratto;
tale episodio conferma, tuttavia, le difficili condizioni di sicurezza nelle quali operano i circa cento istruttori militari italiani che compongono l'operazione Cirene;
essi vivono, infatti, in una struttura abbandonata dopo la guerra civile, e non possono provvedere da soli alla sicurezza personale, poiché disarmati, come previsto dall'accordo stipulato con il Governo provvisorio libico;
per tale motivo la loro protezione è affidata non a soldati o poliziotti, a guardie armate libiche private, la cui affidabilità lascia non poco a desiderare, considerato che uomini armati sono potuti entrare ed uscire impunemente dalla base senza venire bloccati, né ostacolati e considerato l'elevato rischio terroristico;
gli unici militari italiani armati sono i carabinieri del reggimento «Tuscania» posti a protezione dell'ambasciata;
impegna il Governo
a farsi portatore di un'operazione civile e diplomatica di pacificazione del contesto libico e ad agire per garantire un'immediata fine dell'operazione Cirene a partire dal 1o gennaio 2014, nonché il rientro degli istruttori militari in Italia.
9/1670-AR/30. (nuova formulazione) Fratoianni.
La Camera,
premesso che:
Libia e stabilità, oggi più che mai, sono realtà antitetiche, e sul terreno la guerra che ha portato alla fine del regime di Muammar Gheddafi, in data 20 ottobre 2011, non si è mai davvero trasformata in pace;
ogni giorno di più la Libia sembra prigioniera di un caos permanente che alimenta non poche riflessioni sull'intervento militare degli alleati e ancor più sul disinteresse generale che ha seguito quella guerra;
attualmente la legge viene fatta e disfatta in continuazione da centinaia di milizie armate fino ai denti, a Bengasi si moltiplicano sempre più attentati e scontri a fuoco tra gruppi locali ed il fondamentalismo jihadista ha messo radici proprio in Cirenaica, divenendo un punto di riferimento per tutte le regioni limitrofe;
si sente il bisogno di correre ai ripari contenendo quanto meglio possibile la crescita dei salafiti in Cirenaica, riportando almeno una parvenza d'ordine a Bengasi, specie dopo l'assassinio dell'ambasciatore Stevens, e cercando di impedire che il territorio e gli arsenali libici mettano a repentaglio l'intero Sahel e Paesi-chiave del Nord Africa come l'Algeria;
ciò dimostra come le modalità con cui l'Italia è presente in Libia si stiano rivelando ogni giorno più inefficaci, quando non addirittura controproducenti,
impegna il Governo
a rivedere completamente la posizione italiana in merito alla situazione libica;
a non prolungare – a partire dal 1o gennaio 2014 – la nostra partecipazione alla missione militare in Libia.
9/1670-AR/31. (nuova formulazione) Costantino.
La Camera,
premesso che:
il 17 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza, con la risoluzione 1973, ha autorizzato la NATO ad intervenire per proteggere i civili e le aree civili sotto minaccia di attacco in Libia;
da quel giorno sono passati più di due anni e mezzo, e all'inizio del 2013 sono stati raccolti i primi dati per verificare il tanto sbandierato successo della missione della NATO;
le cifre raccolte sono impietose, e mostrano un quadro a dir poco inquietante;
nel 2010, in pieno regime di Muammar al-Gaddafi, in Libia c'erano tre milioni e ottocentomila libici e due milioni e mezzo di lavoratori stranieri, per un totale di sei milioni e trecentomila abitanti;
a gennaio del 2013, invece, oltre un milione e seicentomila libici sono stati costretti all'esilio, gli immigrati hanno lasciato il Paese per sfuggire alle aggressioni razziste e solo due milioni e duecentomila persone sono rimaste;
queste cifre non prendono in considerazione il numero di vittime decedute durante l'operazione, la cui valutazione è ancora discussa;
nel corso di quest'anno, poi, la situazione è peggiorata ulteriormente,
impegna il Governo
a non prolungare, a partire dal 1o gennaio 2014, una missione che resta nel solco di un percorso militarista, assolutamente non condivisibile, i cui effetti sono stati finora perlopiù negativi, e che non punta in alcun modo su un'effettiva cooperazione allo sviluppo.
9/1670-AR/32. (nuova formulazione) Piazzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114, al comma 1, autorizza, per il periodo dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 124.536.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF ed EUPOL Afghanistan;
il 7 agosto 2013, a Bruxelles, è stato siglato il Technical Agreement tra Italia e Ucraina per il supporto logistico al personale ucraino inserito nel contingente italiano nell'ambito del Regional Command West (RC-W) di ISAF. Scopo dell'Accordo tecnico, definire le intese, le responsabilità, i principi e le procedure in base alle quali le forze ucraine opereranno con le nostre forze nella missione ISAF. In particolare, l'accordo prevede la somministrazione da parte italiana di una vasta gamma di servizi, quali l'alloggiamento e le prestazioni ad esso connesse, il vettovagliamento, lo smaltimento dei rifiuti, la sicurezza, la manutenzione dei veicoli e la fornitura dei carbolubrificanti;
lo stesso accordo prevede l'erogazione, sempre da parte italiana, di beni e servizi logistici a titolo gratuito, tra i quali il servizio informazioni meteorologiche, le aree per il deposito di munizioni ed equipaggiamento, l'accesso alle infrastrutture per il benessere del personale e il servizio sanitario d'emergenza;
l'Ucraina è un Paese che non aderisce direttamente alla NATO, ma vi figura come partner esterno avendo iniziato un «Intensified Dialogue» con essa solo a partire dal 2005,
impegna il governo
a riferire con un'informativa riguardo alla natura dell'accordo siglato a Bruxelles tra Roma e Kiev, specificando se le risorse economiche utilizzate per il Technical Agreement sono comprese nel comma 1, articolo 1, del decreto-legge n. 10 ottobre 2013 n. 114.
9/1670-AR/33. Pilozzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114, al comma 1 autorizza per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 la spesa di 23.600.00 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987 n. 49. Tale stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e di sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, nonché in Paesi ad essi limitrofi;
in base a quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49, «la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP; essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna; gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare»;
la cooperazione internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la promozione della giustizia e della pace tra i popoli e, per un Paese economicamente avanzato quale l'Italia, un elementare dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56 dallo Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n.848;
il ruolo del nostro Paese sarebbe rafforzato da una politica di cooperazione allo sviluppo congrua, efficace e coerente che dia priorità alla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alla solidarietà verso i più deboli;
alla luce dei mutamenti sulla scena internazionale, dalla fine della guerra fredda allo sviluppo di nuovi processi d'integrazione globale commerciale, economica e finanziaria, dalla ascesa rapida di nuove potenze economiche regionali e macroregionali, all'emergere di nuove problematiche ambientali, sociali e in materia di tutela dei diritti umani fondamentali, è necessario provvedere ad una revisione ed riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo così come prevista dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49,
impegna il Governo
a riferire con un'informativa sulle intenzioni del Governo rispetto ad una riforma e riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo, che tenga in considerazione delle proposte di legge già depositate in questa legislatura alla Camera, a partire dalla n. 832.
9/1670-AR/34. Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114 si ha la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali;
la base giuridica che legittima la partecipazione delle Forze armate italiane alle missioni internazionali risiede nei periodici decreti – successivamente convertiti in legge dal Parlamento – che prorogano di 3, 6, 9 o 12 mesi le precedenti autorizzazioni alla partecipazione del personale militare alle stesse, provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
tale procedura racchiude in se il rischio che nel caso di mancanza di un decreto ad hoc in prossimità della scadenza di quello precedente, si possa verificare la non copertura legale, politica ed economica per i contingenti italiani impiegati all'estero, come accaduto recentemente nel periodo dal 1o al 10 ottobre;
da diverse legislature varie forze politiche richiedono l'approvazione di una legge quadro sulle missioni internazionali, volta a dare coperture durature e non pro tempore alle stesse, ed utile ad avere una visione globale e dettagliata dell'impegno dei nostri contingenti impiegati all'estero,
impegna il Governo
a riferire riguardo alla mancanza della suddetta legge quadro, specificando quali iniziative intenda intraprendere per imbastire un apparato normativo adeguato al fine di supportare gli impegni assunti anche le organizzazioni internazionali in tema di missioni internazionali.
9/1670-AR/35. Ricciatti.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114, all'articolo 6, si parla di «sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge si «autorizza la spesa di 139.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana», che avrà tra l'altro il compito di assicurare un interlocuzione italiana nell'ambito degli «Amici della Siria»;
il conflitto siriano dura ormai da più di due anni e al momento si osserva una forte polarizzazione delle parti in conflitto con, da un lato le forze lealiste, e dall'altro forze che si richiamano al fondamentalismo religioso ed all'Esercito libero siriano (legato al Consiglio Nazionale Siriano). L'opposizione è inoltre al momento estremamente frammentata, e ci sono stati di recente scontri tra l'Esercito Libero siriano e le forze fondamentaliste;
il fronte kurdo si è coalizzato lo scorso luglio e controlla parte del nord del Paese. Continui sono però i combattimenti con le milizie islamiste di Jabat al Nusra ed i bombardamenti da parte dell'esercito del regime di Damasco. In questo contesto tra le vittime del conflitto, oltre a centinaia di migliaia di morti ed a milioni tra rifugiati e sfollati, ci sono anche le forze pacifiche che hanno iniziato le proteste nel marzo 2011, per poi essere schiacciate dalla violenza delle armi. Al momento queste persone protestano egualmente contro il regime di Damasco e contro le milizie islamiste, subendone le dure conseguenze;
la società civile siriana è in ogni caso tutt'ora attiva e cerca interlocutori affinché non prevalgano solo le ragioni della forza e delle armi. Si tratta di giornalisti, associazioni, artisti, gruppi di rifugiati che stanno chiedendo di far ascoltare la propria voce. Un primo incontro ed un appello delle opposizioni non violente fu fatto nell'agosto 2012 presso la comunità di S. Egidio. Il movimento non violento siriano ha però molte attività in corso che riescono a coprire diverse città del Paese. Le radio libere sono attive in tutte le zone liberate come recentemente riportato da un inviato di Repubblica. Numerose sono le associazioni umanitarie e sociali nate tra i siriani rifugiati;
in un recente incontro alla Camera dei Deputati il responsabile esteri del principale partito kurdo siriano, il PYD, ha chiesto il cessate il fuoco, e di poter partecipare al tavolo negoziale nell'eventualità che si tenga la conferenza di Ginevra 2,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché si possa realizzare in Italia un incontro internazionale della società civile siriana e dei gruppi pacifici del Paese, in coerenza con quanto previsto dal decreto missioni in materia di diplomazia preventiva. Tale incontro sarebbe peraltro simile ad iniziative già realizzate dal Ministero degli affari esteri-Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza con alcune componenti civili dell'opposizione siriana (Italia 2012, Iraq 2013) e con il sopra citato incontro realizzatosi presso la Comunità di S. Egidio nel 2012. In tal modo si darebbe l'opportunità all'Italia di ricoprire un ruolo centrale di sostegno alle forze pacifiche della società civile e per costruire concreti ponti di dialogo tra le forze sociali siriane, in quanto le attribuzioni del funzionario diplomatico italiano previste dal decreto-legge 10 ottobre 2013 n. 114, articolo 6, comma 2, risultano insufficienti rispetto alle istanze e necessità delle forze pacifiste attive in Siria;
a dar seguito a questo incontro coordinando e coinvolgendo in future iniziative simili tutte le organizzazioni sociali italiane attive sulla questione siriana da alcuni anni;
a far sì che le forze non violente siriane possano avere uno spazio adeguato all'interno della conferenza di Ginevra 2.
9/1670-AR/36. Zan.
La Camera,
premesso che:
il Sahara occidentale, chiamato Sahara spagnolo fino al 1975, è l'ultima colonia africana. È un territorio di circa 266.000 Kmq, che confina a nord con il Marocco, a sud con la Mauritania, a est con l'Algeria e a ovest con l'Oceano Atlantico;
dopo gli Accordi di Madrid del 1975, attraverso cui la Spagna ha ceduto il Sahara spagnolo ai due Paesi confinanti, l'intero territorio è occupato militarmente dal Marocco a nord e dalla Mauritania a sud. Alla popolazione civile sahrawi non rimane che fuggire con mezzi di fortuna verso la frontiera algerina, sotto la protezione armata del Fronte Polisario, il movimento di liberazione sahrawi, che il 27 febbraio 1976 proclama la Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD) in esilio, oggi membro dell'Unità africana e riconosciuta da più di sessanta Paesi nel mondo;
da questo momento la popolazione sahrawi vive divisa, in parte nei campi di rifugiati in Algeria e parte nel Sahara occidentale occupato dal Marocco, dopo che la Mauritania nel 1979 si è ritirata dal conflitto;
nel 1988 Marocco e Fronte Polisario, sotto l'egida delle Nazioni Unite, sottoscrivono un accordo per lo svolgimento del referendum, che prevede per i Sahrawi la possibilità di scegliere tra indipendenza e annessione al Marocco;
nel 1990 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approva il rapporto del Segretario generale che contiene il testo integrale dell'accordo di pace tra Regno del Marocco e Fronte Polisario;
il 29 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce la MINURSO, la Missione delle Nazioni Unite per il Referendum in Sahara Occidentale alle dipendenze di un Rappresentante speciale e composta da unità civili, militari e di polizia;
nel mese di settembre 1991, è proclamato il cessate il fuoco e le Nazioni Unite inviano la MINURSO con l'incarico di organizzare il referendum, previsto inizialmente nel mese di gennaio 1992. Il quartier generale della missione di pace è fissato a El Aioun, con sedi regionali a nord e a sud del Sahara occidentale e un ufficio di collegamento a Tinfouf, per mantenere i contatti con le autorità algerine e il Fronte Polisario;
il mandato della MINURSO ha i seguenti obiettivi:
monitorare il cessate il fuoco;
verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio;
monitorare il rispetto delle zone assegnate per le truppe marocchine e del Fronte Polisario;
guidare i contatti fra le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti del Sahara Occidentale;
sovrintendere allo scambio dei prigionieri di guerra (attraverso il Comitato Internazionale della Croce Rossa);
organizzare il programma di rimpatrio (attraverso l'ACNUR);
identificare e registrare i votanti;
organizzare ed assicurare un referendum libero ed equo e proclamare i risultati;
sminare il Sahara occidentale;
sostenere le misure di fiducia;
la Missione onusiana termina il difficile e complesso processo di identificazione degli aventi diritto al voto il 31 dicembre 1999, ma il referendum non si realizza. Da allora il Segretario generale, attraverso il suo Rappresentante speciale e, più tardi, il suo Inviato personale, ha proseguito le consultazioni con le parti per cercare una soluzione duratura e condivisa del conflitto del Sahara occidentale;
durante tutto questo periodo, la MINURSO ha continuato a svolgere il proprio mandato monitorando il cessate il fuoco lungo il muro, lungo 2700 chilometri, che divide in due parti il Sahara occidentale e sostenendo il programma di visite incrociate per le famiglie sahrawi separate da quasi quarant'anni e residenti rispettivamente nei campi profughi sahrawi di Tindouf e nei territori occupati del Sahara occidentale, organizzate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR);
il 17 aprile 2013 Philippe Bolopion, direttore delle Nazioni Unite di Human Rights Watch chiede al Consiglio di sicurezza di ampliare il mandato della MINURSO al monitoraggio sui diritti umani, dopo le violazioni dei diritti umani nei confronti dei civili sahrawi in Sahara occidentale, denunciate dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki- Moon nel suo rapporto;
MINURSO è una delle poche missioni di pace delle Nazioni Unite che non avere il mandato di monitorare e di riferire sulla violazione dei diritti umani. Il Regno del Marocco si è sempre opposto a questa proposta, con il supporto della Francia;
il 31 ottobre scorso il Consiglio di sicurezza ha ascoltato il Rappresentante speciale Wolfgang Weisbrod-Weber, che ha riferito sui continui sforzi della Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara Occidentale (MINURSO), che egli dirige;
attualmente il personale della MINURSO è composta da 233 personale in divisa (26 soldati, 201 osservatori militari, 6 agenti di polizia) proveniente anche dall'Italia, che contribuisce con 5 osservatori militari; 95 civili internazionali, 167 civili locali, 13 volontari delle Nazioni Unite,
impegna il Governo
ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, per ampliare il mandato della missione MINURSO al monitoraggio dei diritti umani in Sahara occidentale, incrementare il programma di visite tra famiglie sahrawi e di sminamento del Sahara occidentale;
ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi.
9/1670-AR/37. Zaratti.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge in esame, all'articolo 6, si prevede il «sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
al comma 2 del citato articolo 6 si autorizza «la spesa di 139.872 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana», che avrà tra l'altro il compito di assicurare una interlocuzione italiana nell'ambito degli «Amici della Siria»;
sullo svolgimento della «Conferenza di Pace Ginevra II» grava una pesante spada di Damocle, in quanto l'opposizione siriana non ha ancora sciolto le riserve circa la partecipazione o meno alla stessa, che perderebbe enormemente di valore in caso di defezione. La decisione dovrebbe esser presa il 9 novembre ad Istanbul, data in cui è stata spostata la riunione della Assemblea generale e del comitato politico dell'opposizione, come affermato da un membro della Coalizione, Samir Nashar;
lo spostamento della suddetta Assemblea, prevista inizialmente per il 22 ottobre, si è verificato a causa dello svolgimento, a Londra, della riunione del gruppo dei paesi «Amici della Siria», a cui ha partecipato fra gli altri anche il Segretario di Stato degli USA, John Kerry,
impegna il Governo
a farsi promotore attivo, tramite i canali diplomatici e le associazioni riconosciute, affinché ci sia la maggior partecipazione possibile alla Conferenza di Ginevra II, partendo dalla collaborazione stretta con tutte le forze non violente siriane.
9/1670-AR/38. Ragosta.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese partecipa attivamente alla missione TIPH 2 (Temporary International Presence in the city of Hebron) in Cisgiordania, nella città di Hebron e, ai sensi dell'articolo, 1 comma 6 del decreto-legge in esame, a decorrere dal 1o ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, si prevede uno stanziamento di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare a tale missione, già disciplinata all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
la Missione, regolata da quanto disposto dall'articolo 14 dell’Agreement on the Temporary International Presence in the city of Hebron, è stata voluta dal Governo d'Israele e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995. Tale accordo prevedeva, oltre al ripiegamento dell'esercito israeliano (I.D.F.) da una parte della città di Hebron, anche la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali;
Hebron è una città della Cisgiordania con circa 200.000 abitanti palestinesi e circa 700 abitanti israeliani;
nel 1997 la città è stata divisa in due settori: Hebron 2 (circa il 20 per cento della città), sotto controllo dell'esercito israeliano, e Hebron 1, affidata al controllo dell'Autorità palestinese, in accordo con il cosiddetto Protocollo di Hebron. Per i civili israeliani è legale accedere al 4 per cento del territorio della città di Hebron, mentre i palestinesi sono sottoposti ad uno stretto regime di permessi e controlli per accedere a servizi e abitazioni rimaste nella zona sotto controllo israeliano;
in accordo con il protocollo di Hebron, sia i palestinesi, sia gli israeliani hanno accettato una presenza internazionale, denominata T.I.P.H. (Temporary International Presence in Hebron), con compiti di osservazione, al fine di migliorare la situazione nella città. Alla formazione della TIPH concorrono gli Stati Norvegia, Italia, Danimarca, Svezia, Turchia e Svizzera;
molti osservatori hanno considerato improduttiva la missione TIPH2 ai fini della pace tra Israele e Palestina nella città di Hebron;
recentemente, Yasser Abed Rabbo, negoziatore e segretario generale dell'Organizzazione di liberazione della Palestina (Olp), ha dichiarato che non ci sono progressi reali nel negoziato per la pace tra Israele e Palestina,
impegna il Governo
a riferire in merito all'impegno del personale militare italiano nella città di Hebron, in riferimento al quale si prevedono stanziamenti per euro 285.997, sottolineando quali iniziative svolgano i militari italiani per favorire la pace e la convivenza tra palestinesi ed israeliani nella città;
ad adottare iniziative a livello europeo ed internazionale, anche in vista del semestre di Presidenza italiana dell'UE nel 2014, affinché si possa attivare un processo politico di negoziato e cooperazione per arrivare alla pace tra i due popoli, consentendo alla Palestina di avere uno Stato riconosciuto nei confini definiti dalle risoluzioni ONU 1967 con Gerusalemme capitale.
9/1670-AR/39. Migliore.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, si autorizza, per il periodo dal 1o ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 22.444.777 euro per la proroga della partecipazione di 565 unità di personale militare alle missioni nei Balcani, nello specifico per le missioni «Multinational Specialized Unit» (MSU) – «EULEX KOSOVO» – «Security Force Training Plan in Kosovo» – «Joint Enterprise»;
il precedente decreto-legge di proroga, per il periodo 1o gennaio-30 settembre 2013, aveva previsto per le medesime operazioni una autorizzazione di spesa pari a 52.496.423 euro, a fronte di 465 unità militari impiegate,
impegna il Governo
a riferire con una informativa dettagliata riguardo lo stato di avanzamento delle suddette missioni, anche in relazione alle patologie accusate negli anni dai nostri militari coinvolti in quegli scenari, giustificando le motivazioni che hanno portato ad un impiego maggiore di risorse umane e finanziarie rispetto al passato recente, in modo che il Parlamento possa esprimersi su eventuali cambiamenti di strategia.
9/1670-AR/40. Matarrelli.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati dell'Alto commissariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), il numero di profughi siriani generati da un conflitto che dilania la Siria dal marzo del 2011 e che ha fatto registrare finora oltre 100 mila morti, tra cui almeno 6.500 minori, sarebbe di oltre 2 milioni di persone rifugiatesi negli Stati confinanti; tra questi, un milione sarebbero bambini;
soltanto negli ultimi 12 mesi si è passati da circa 230.671 rifugiati a 1 milione e 800 mila persone e continua a crescere in modo impressionante anche il numero degli sfollati che rimangono in patria, arrivato a circa 4 milioni e 250 mila;
le agenzie dell'ONU hanno a disposizione fondi pari a meno della metà di quanti ne sarebbero necessari per rispondere all'emergenza umanitaria siriana;
al vertice del G20 a San Pietroburgo il Presidente del Consiglio Enrico Letta si è impegnato insieme al Regno Unito, alla Francia, al Canada, al Giappone ad aumentare da subito le risorse per l'emergenza umanitaria e i profughi, ed intervenire sul piano sanitario a sostegno delle vittime degli agenti chimici con lo stanziamento da parte del Governo italiano di 50 milioni di dollari – pari a circa 38 milioni di euro – come ulteriore nostro contributo alla gestione dell'emergenza;
il Presidente Letta ha dichiarato, nel suo intervento alla Camera dell'11 settembre 2013 in merito al parere del Governo sulle mozioni concernenti iniziative in relazione alla crisi siriana, che «se vi sarà lo spazio in Parlamento per rendere questa cifra ancora più consistente, il Governo sarà, ovviamente, favorevole» e che questo stanziamento è «un intervento essenziale per ragioni umanitarie, per evitare il collasso dell'economia e della società di Paesi [quali ad esempio Giordania e Libano] la cui stabilità è preziosa per la sicurezza regionale e mondiale, per la nostra sicurezza»;
l'Italia ha deciso di contribuire allo sforzo della comunità internazionale in quanto «è un grande Paese» che «deve esserci» ed assicurare «un forte incremento dei contributi al piano di risposta umanitario delle Nazioni Unite»;
nel decreto-legge in esame, all'articolo 5, è previsto, per l'ultimo trimestre del 2013, uno stanziamento di 23,6 milioni di euro dedicato alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan e anche Siria;
l'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Tra questi stanziamenti spicca il contributo di 4 milioni di euro all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), finalizzato allo smantellamento del programma chimico siriano,
impegna il Governo
a rispettare l'impegno assunto a sostegno della popolazione civile siriana e dei profughi del conflitto, reperendo nel primo provvedimento utile i restanti fondi per raggiungere la quota di 50 milioni di dollari per la quale l'Italia si è impegnata al G20.
9/1670-AR/41. Mogherini, Amendola, Beni, Fedi, Tidei, Arlotti, Lattuca, Porta, Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga – per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2013 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
l'esame parlamentare dei provvedimenti di finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali costituisce da anni un momento centrale nel dibattito sulle linee guida della nostra politica estera;
l'attenzione sulle tragiche vicende dei migranti di Lampedusa che rischiano di diventare cronaca quotidiana, risulta di particolare interesse ed attenzione;
la missione militare umanitaria che affronti l'emergenza nell'area mediterranea, varata dal Governo sebbene condivisibile, può rivelarsi insufficiente se non è adeguatamente sostenuta attraverso la ricostruzione di una forma di statualità sulla sponda meridionale del Mediterraneo anche per le implicazioni che il traffico di essere umani sembra avere in loco;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rafforzare la presenza della partecipazione militare italiana in prossimità delle aree geografiche della sponda meridionale del Mediterraneo sia per le implicazioni esposte in premessa del traffico di armi, che per evitare il ripetersi di tragedie del mare come quelle accadute di recente.
9/1670-AR/42. Nastri.
La Camera,
premesso che:
sono quasi due anni che nonostante i ripetuti annunci dei governi italiani, non trova soluzione la vicenda dei due ufficiali di Marina trattenuti in India perché accusati di aver ucciso, il 15 febbraio 2012, mentre erano in servizio antipirateria sulla nave commerciale Enrica Lexie, due pescatori locali;
i due militari si sono sempre proclamati innocenti, dichiarando di aver solamente sparato dei colpi di avvertimento così come previsto dalle regole d'ingaggio;
l'Italia ha rivendicato a più riprese la competenza giuridica sul caso, considerato che esso coinvolge organi dello Stato operanti nel contrasto alla pirateria sotto bandiera italiana e in acque internazionali;
nonostante la delicata situazione internazionale venutasi a creare in seguito all'incarcerazione dei due ufficiali, alcun intervento risolutivo a tutela dei militari e in sostegno alla posizione del nostro Paese è stato promosso da parte degli altri Paesi europei ed extraeuropei o di organi internazionali;
l'Italia ciononostante ha continuato ad adempiere con rigore a tutti gli impegni internazionali assunti, anche con riguardo allo specifico tema della lotta alla pirateria e non ha messo in discussione la propria partecipazione ad alcuna missione internazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sospendere la partecipazione dell'Italia alle missioni per il contrasto alla pirateria sino a che il caso dei due marò non trovi una soluzione onorevole ed essi possano far ritorno in Italia;
a prendere in esame, a partire da dicembre, la possibilità di un ampio e progressivo disimpegno nelle missioni per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, perdurando la attuale situazione che oltre ad impedire il ritorno in Italia dei due marò costituisce un vulnus inaccettabile della nostra dignità internazionale.
9/1670-AR/43. Rampelli, La Russa, Cirielli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non destina alcuna risorsa al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale da parte dei contingenti militari in missione, contrariamente a quanto era previsto per i primi nove mesi dell'anno in corso;
tali interventi contribuiscono in modo efficace al miglioramento della situazione sul terreno delle nostre truppe, anche dal punto di vista della sicurezza del loro impiego, contribuendo ad estendere il clima di fiducia tra le parti;
allo stato, non sono state individuate risorse disponibili di bilancio per modificare l'onere complessivo del provvedimento,
impegna il Governo
a garantire la continuità degli interventi in corso per gli ultimi tre mesi dell'anno sulla base dello stanziamento disposto dal decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
a rifinanziare tale tipologia di interventi nel prossimo provvedimento legislativo in materia;
a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare le condizioni di vita della popolazione locale, valorizzando l'elevata professionalità del personale militare in tal senso.
9/1670-AR/44. Cirielli, Nastri.
La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 6 del presente decreto-legge autorizza la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione italiana alla Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) e al Fondo fiduciario InCE istituito presso la BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo);
l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), nata nel 2000 con sede ad Ancona, si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all'Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;
la BERS è un'istituzione finanziaria internazionale che opera in 29 Paesi, dall'Europa centrale all'Asia centrale e sta estendendo il suo mandato ai Paesi nel Sud ed Est del Mediterraneo che stanno riformando il loro assetto politico ed economico, in particolare in Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, dove la Banca ha già iniziato progetti di cooperazione tecnica finanziati da Paesi donatori in vista dell'approvazione da parte dei suoi azionisti del lancio di investimenti nella regione;
la BERS promuove lo sviluppo delle economie di mercato e delle democrazie per perseguire questi obiettivi investe principalmente nel settore privato, ma opera altresì a supporto del settore pubblico sostenendo la privatizzazione, la ristrutturazione delle imprese pubbliche e il miglioramento dei servizi;
tuttavia, come si può facilmente constatare all'indirizzo internet: www.esteri.it/MAE/IT/Politica–Estera/Aree-Geografiche/Europa/OOII/IAI.htm, link relativo allo IAI (identica cosa risulta essere, comunque, anche per i links riguardanti InCE e BERS) l'ultimo aggiornamento di queste iniziative risulta: ultima modifica: 14/12/2011;
quindi, al momento non è dato sapere cosa abbia prodotto lo IAI, quali iniziative abbia portato a compimento, come siano stati utilizzati i fondi messi a disposizione con un precedente decreto di rifinanziamento delle missioni, né tanto meno come intenderà utilizzare la non irrilevante somma sopra menzionata destinata dal decreto-legge in esame,
impegna il Governo
a provvedere, al più presto e periodicamente, a fornire alle Commissioni competenti dati aggiornati sulle iniziative già avviate dallo IAI, sui risultati ottenuti, sulla rendicontazione delle somme erogate e su come e per quali iniziative intenderà utilizzare i fondi accennati in premessa;
a favorire costantemente l'aggiornamento del sito con riferimento soprattutto alle pagine dedicate allo IAI, all'InCE e alla BERS.
9/1670-AR/45. Del Grosso, Tacconi, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni.
La Camera,
valutata la difficoltà economico-sociale che attraversa il nostro Paese e l'eccessiva pressione fiscale a danno di cittadini e imprese,
impegna il Governo
a prevedere il graduale disimpegno internazionale dell'Italia da tutte le missioni che la vedono impegnata militarmente e contestualmente ad alimentare, con il risparmio che ne deriverebbe, il Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare per interventi di riduzione dell'Irap che spesso viene pagata dalle imprese anche in presenza di una perdita di esercizio andando ulteriormente ad aggravarla.
9/1670-AR/46. Sorial, Spadoni, Di Battista, Manlio Di Stefano, Tacconi, Del Grosso, Sibilia.
La Camera,
premesso che:
in attuazione di una risoluzione della Commissione Difesa del Senato (Doc. XXIV n. 24 del 2011), previa indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali, veniva sostanzialmente richiesta l'adozione di un provvedimento che configurasse la possibilità di impiegare a bordo delle navi battenti bandiera italiana team armati della Marina militare, il cui derivante onere finanziario fosse a totale carico degli armatori che ne avessero fatto richiesta;
sempre nell'ambito del medesimo provvedimento, si auspicava una disciplina normativa che autorizzasse comunque l'armatore – qualora lo volesse o lo preferisse – ad avvalersi di servizi di sicurezza privata a bordo delle proprie imbarcazioni, finalizzati alla deterrenza e autodifesa di fronte alla minaccia piratesca;
in tal senso, veniva inserita all'interno del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 («Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Misure urgenti antipirateria»), una specifica norma (l'articolo 5) che prevede l'imbarco sui mercantili in transito per il Golfo di Aden di appositi Nuclei Militari di Protezione (NMP), squadre delle Forze armate dislocate a Gibuti e quindi ospitate sulle navi, dischiudendo di fatto la via all'impiego anche di guardie giurate dipendenti dalle società di sicurezza privata;
tale assetto ha costituito certamente un passo in avanti, tuttavia ancora insufficiente, per assicurare un'adeguata protezione alla totalità del naviglio mercantile a rischio ma il recente, controverso caso dei due militari italiani, attualmente ancora in attesa di processo in India, ha evidenziato problemi di una certa rilevanza soprattutto in materia di catena di comando, come ampiamente sottolineato, il 26 marzo 2013, da tutte le forze politiche presenti alla Camera dei deputati nel corso della informativa del Governo su tale vicenda;
al comma 4 dell'articolo 2 del decreto in esame è previsto che anche al personale di cui all'articolo 5, comma 2, sopra evocato, venga ancora corrisposto un rimborso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario,
impegna il Governo
a prevedere, a partire dal prossimo decreto legge di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, l'inserimento di una specifica norma soppressiva dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
9/1670-AR/47. Sibilia, Tacconi, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Spadoni.
La Camera,
premesso che:
in Afghanistan l'accesso all'acqua potabile e all'elettricità resta ancora privilegio di pochi (un bambino su cinque continua a morire prima del compimento del quinto anno di età), specie nelle campagne, ancora a livelli minimi e la possibilità di accedere a servizi di sanità pubblica, in un Paese che si sta pericolosamente avviando verso la privatizzazione del servizio e che il rapporto sullo sviluppo umano dell'Onu ha classificato al 147o posto tra i Paesi con le performances peggiori;
meno del 15 per cento delle donne afghane sono alfabetizzate, mentre l'87 per cento fra loro è oggetto di diversi tipi di abuso (matrimoni combinati, violenza sessuale eccetera) tra le pareti domestiche;
mediamente, il 90 per cento delle risorse destinate agli aiuti è andato a sostenere l'intervento militare e solo il 10 per cento, e per l'Italia ancora meno, è stato impiegato in progetti di cooperazione civile; di questa somma, inoltre, oltre un terzo è stato speso per garantire la «sicurezza» al progetto stesso;
nonostante le decine di miliardi di dollari di aiuti versati dalla comunità internazionale dal 2001 a oggi, le condizioni di vita della popolazione afghana sono peggiorate rispetto all'inizio della guerra: la povertà assoluta è salita dal 23 al 36 per cento della popolazione, l'aspettativa di vita è scesa da 46 a 44 anni (in Italia, per fare un confronto, è di 81 anni), la mortalità infantile è aumentata dal 147 al 149 per mille (nel nostro Paese è al 3 per mille), il tasso di alfabetizzazione è sceso dal 31 al 28 per cento (mentre in Italia è del 98 per cento);
l'economia afghana, basata quasi esclusivamente sulla produzione di oppio ed eroina, non sarà mai autonoma, perché dipendente dagli aiuti internazionali, gran parte dei quali torna indietro ai Paesi donatori sotto altre forme o ai governanti e funzionari corrotti. Ed è proprio la corruzione che domina anche le forze di polizia locali a oggi ancora incapaci e inadeguate a garantire la sicurezza;
altresì, le associazioni e le organizzazioni internazionali lanciano la forte preoccupazione circa il rischio che il completamento del ritiro delle forze militari si trasformi un totale abbandono del Paese;
le risorse per cooperazione allo sviluppo gestite dal Ministero degli affari esteri hanno conosciuto negli ultimi anni dimezzamenti tali da pregiudicare efficacia e qualità degli interventi previsti dalla legge n. 49 del 1987, facendo registrare solo dal 2012 una inversione di tendenza con un incremento, ancorché insufficiente, del fondo;
il presente provvedimento dispone un aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo che è si un passo avanti, ma non è abbastanza, considerato che questo settore merita più coraggio nelle azioni perché è l'unico modo per favorire il reale rilancio dei paesi occupati e perché questo deve essere il fine ultimo delle nostre missioni internazionali,
impegna il Governo
a stanziare, a partire dall'inizio del ritiro del contingente italiano in Afghanistan, per ogni euro risparmiato per le spese della missione militare, 30 centesimi per interventi di cooperazione civile, ovvero a trasferire a partire dal 2014 il 30 per cento di quanto risparmiato nella spesa militare a investimenti di cooperazione civile.
9/1670-AR/48. Manlio Di Stefano, Di Battista, Tacconi, Del Grosso, Sibilia, Spadoni.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui al decreto in esame, in fase di conversione in legge, si limitano a considerare quasi esclusivamente i teatri di presenza militare italiana, limitando di fatto gli interventi di assistenza sanitaria in una serie di Paesi di rilevanza strategica per l'Italia, anche secondo i parametri indicati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri;
il nostro Paese è inadempiente in relazione agli impegni sottoscritti con il Fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria, che pure continuano a essere emergenze sanitarie a livello mondiale e particolarmente nelle zone interessate da disagi e difficoltà determinatisi dal prolungarsi delle guerre in corso;
per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi del millennio, sottoscritti dall'Italia in sede Onu, il contributo italiano in materia di aiuto pubblico allo sviluppo per la salute rappresenta ormai uno striminzito 0,19 per cento del Pil,
impegna il Governo
a prevedere, a partire dal prossimo decreto di proroga delle missioni, un aumento della quota delle risorse da destinare agli interventi di cooperazione, con particolare riferimento alle iniziative da assumere per l'assistenza sanitaria, per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.
9/1670-AR/49. Tacconi, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede, ai commi 13 e 20 dell'articolo 1, la proroga della missione dell'Unione europea EUBAM Lybia relativa alla partecipazione di personale militare e di Polizia di Stato in attività di assistenza supporto e formazione in Libia;
la legge 6 febbraio 2009, n. 7, che ha sancito l'avvio del «Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista» firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, agli articoli 19 e 20 fa riferimento, rispettivamente, alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina e alla collaborazione nel settore della difesa tra le rispettive Forze armate;
tuttavia, l'attuale situazione politica in Libia, desta non poche preoccupazioni internazionali atteso che lo Stato (in sé già un azzardo lessicale) appare del tutto fuori controllo con l'alto rischio che ciò che è accaduto nel 2011 degeneri in una nuova carneficina;
in quello che è stato un Paese governato per 40 anni da una dittatura si è ora di fronte a un Paese «governato» da milizie armate e gruppi di combattenti rivali che si fronteggiano quotidianamente per le strade di Bengasi come di Tripoli;
nello scorso ottobre 2013, a finire nella rete delle milizie era stato addirittura il premier Ali Zeidan, sequestrato per alcune ore;
a destabilizzare il paese libico è anche l'aspetto economico, visto che la sua produzione di greggio è crollata da oltre 1,5 milioni di barili estratti ai tempi di Gheddafi ai soli 90.000 di oggi;
nel frattempo sembrano sorgere ovunque movimenti indipendentisti, uno dei quali ha dichiarato autonoma la Cirenaica, la regione orientale da dove è partita la rivolta che ha portato alla morte del Raìs;
impegna il Governo
ad adottare le necessarie e opportune iniziative volte a congelare l'applicazione degli articoli citati in premessa attesa la critica situazione che si sta sempre più evidenziando in Libia in termini di insicurezza sociale e confusione politica.
9/1670-AR/50. Di Battista, Tacconi, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni.
La Camera,
premesso che:
nel corso delle scorse legislature è stata più volte riaffermata la necessità di una riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo, la n. 49 del 1987, ma si è sempre proceduto a piccole modifiche attraverso emendamenti inseriti di volta in volta nei decreti di proroga delle missioni internazionali;
dopo la nomina, per la prima volta, di un Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con il governo Monti, su suo impulso si è tenuto, nell'ottobre del 2012 a Milano, un importante Forum della cooperazione internazionale, dal quale erano scaturite proposte e idee per una innovazione della ormai inadeguata e obsoleta legislazione in materia;
tuttavia, da ultimo, nel cosiddetto «decreto del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013), ancora una volta si è voluto emendare la legge che disciplina la cooperazione internazionale allo sviluppo con piccoli aggiustamenti (sostanzialmente nuove norme sul partenariato pubblico/privato) piuttosto che avviare finalmente un percorso di riforma della stessa,
impegna il Governo
a presentare al Parlamento, in tempi brevi, un disegno di legge che riveda radicalmente la materia della cooperazione allo sviluppo, valorizzandola e adeguandola al mutato contesto internazionale e alla pluralità dei soggetti istituzionali che contribuiscono ormai alla sua realizzazione.
9/1670-AR/52. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Sibilia, Del Grosso, Tacconi.
La Camera,
premesso che:
desta perplessità e preoccupazione la decisione della UE di inserire l'ala militare di Hezbollah nella black list delle organizzazioni terroristiche;
l'Italia è impegnata in Libano dal 2006 con 1100 uomini nella missione Unifil dell'Onu, di cui ha anche il comando. Ogni giorno i nostri militari si interfacciano con gli Hezbollah che, per di più, sono forza di governo;
questa decisione della UE rischia di moltiplicare i rischi per il nostro contingente e pregiudicare una missione di pace che fino ad oggi si è sviluppata senza spargimenti di sangue;
è fondamentale che l'attività del contingente dell'Unifil possa agire con il pieno sostegno della comunità internazionale a cominciare dalla UE,
impegna il Governo
a richiedere all'Unione Europea la revoca della decisione – o in alternativa un suo congelamento – d'inserire Hezbollah nella black list delle organizzazioni terroristiche.
9/1670-AR/53. Brescia, Paolo Bernini, Corda, Basilio, Artini, Rizzo, Frusone, Alberti, Tofalo.
La Camera,
premesso che:
al fine di rendere più trasparenti e razionali le indennità di missione del personale civile e militare impiegato in missioni internazionali di cui all'articolo 2 del presente decreto,
impegna il Governo
a riorganizzare i criteri di accesso a tali indennità di missione prevedendo tre fasce di rischio sulle quali tarare la consistenza delle stesse. La scelta per ogni singola missione in una delle tre fasce – pericolo grave, medio e basso – deve essere motivata dal Governo al Parlamento con apposita relazione.
9/1670-AR/54. Basilio, Corda, Artini, Frusone, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
l'impossibilità per il Parlamento di poter votare le autorizzazioni per ogni singola missione internazionale rappresenta una oggettiva limitazione delle prerogative che la Costituzione attribuisce ai deputati e ai senatori;
il persistere nella reiterazione di decreti-leggi onnicomprensivi di tutte le missioni impedisce la libera espressione del voto su missioni differenti tra loro per segno, area geografica, organizzazione internazionale che le promuove e finalità, mettendo così le Camere davanti all'alternativa secca se approvarle tutte o respingerle tutte,
impegna il Governo
ad adottare, prima del prossimo decreto di proroga delle missioni internazionali, ogni iniziativa utile per la definizione di un testo unico di riforma della partecipazione italiana alle missioni internazionali;
a prevedere comunque, in sede di emanazione dei successivi decreti-legge di proroga, decreti-leggi ad hoc per ciascuna delle missioni che comportino un costo annuale pari o superiore ai 200 milioni di euro l'anno.
9/1670-AR/55. Rizzo, Corda, Paolo Bernini, Artini, Frusone, Tofalo, Basilio.
La Camera,
vista la necessità di rendere il bilancio dello Stato sempre più trasparente,
impegna il Governo
ad allocare, per competenza, i fondi stanziati per le missioni internazionali presso l'apposito bilancio del Ministero della difesa – per ciò che concerne le missioni militari – e del Ministero degli affari esteri per ciò che concerne le missioni civili e di cooperazione internazionale.
9/1670-AR/56. Alberti, Corda, Paolo Bernini, Artini, Basilio, Rizzo, Tofalo, Frusone.
La Camera,
premesso che:
il comma 24 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame autorizza il Ministero della difesa, per il 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze Armate della Repubblica del Gibuti 4 veicoli blindati leggeri per la spesa di euro 192.000. Tale cessione a titolo gratuito deriverebbe dagli accordi stipulati dal Governo italiano con la Repubblica del Gibuti per la concessione all'Italia di una base militare;
in data 23 ottobre 2013 il Capo di Stato Maggiore della difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, avrebbe inaugurato tale base militare italiana di Gibuti;
secondo le dichiarazioni dello stesso ammiraglio si tratterebbe della prima, vera base logistico-operativa fuori dai confini nazionali, un'infrastruttura di ben 5 ettari di superficie che ospita i primi cento militari, che saliranno a trecento entro la fine dell'anno quando la base sarà pienamente operativa;
sempre secondo queste dichiarazioni la base sarà il quartier generale dei marò impegnati nella protezione dei cargo dagli attacchi dei pirati, ma anche la base di team di forze speciali pronti a vari tipi di interventi, dall'antiterrorismo alla liberazione di ostaggi;
attualmente il comando della base sarebbe affidato a un colonnello, grado evidentemente troppo elevato per essere un semplice un punto di appoggio logistico;
nella risposta ad un'interrogazione svolta presso la Commissione Difesa il 25 luglio 2013, il sottosegretario Alfano aveva affermato testualmente che la base sarebbe servita a ospitare «personale militare costantemente pronto all'imbarco e all'impiego, nonché della connessa e necessaria struttura info-operativa, di supporto e di sicurezza, destinata ad assicurare una complessiva maggiore efficacia delle azioni di contrasto» al fenomeno della pirateria;
nessun cenno invece alla programmata presenza di unità delle forze speciali, come invece lascia intendere l'ammiraglio Binelli Mantelli e come si evince dal numero di 300 militari presenti a Gibuti, considerando che i Nuclei militari di protezione della Marina Militare sono una decina e sono composti da sei uomini ciascuno,
impegna il Governo
a presentare al più presto al Parlamento l'accordo e/o il protocollo di ratifica tra il Governo italiano e la Repubblica del Gibuti in merito alla concessione alle Forze Armate italiane di una base militare, specificandone il costo e lo status;
ad esplicitare comunque il numero del personale militare e civile impegnato, in quale status giuridico ed economico è inquadrato e sotto quali voci del bilancio dello Stato la base militare in oggetto ricadrà.
9/1670-AR/57. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Tofalo.
La Camera,
premesso che:
dal 12 novembre, per la durata di 6 mesi e un costo di 200 mila euro al giorno, la portaerei Cavour è impegnata in una operazione di «promo» nei mari dell'Africa orientale per poi circumnavigarla con l'obiettivo esplicito, come dichiarato dal Ministro Mauro, di «promuovere il sistema Italia in Africa»;
la nave farà sosta in diversi porti delle monarchie del Golfo (Abu Dhabi, Doha, Kuwait city, Manama ed altri) con l'obiettivo di promuovere e vendere il made in Italy dell'industria bellica nazionale contando sulla volontà di riarmo delle petromonarchie, volontà giustificata con il pretesto di difendersi dall'Iran;
il viaggio della Cavour – accompagnata da altre due navi, la nuovissima fregata lanciamissili Bergamini (tipo FREMM) e la nave logistica Etna – avrà al suo seguito stand di Expo Milano 2015, di Fincantieri, di diverse aziende del Gruppo Finmeccanica, la società missilistica MBDA, l'elicotterista Agusta Westland ed altre ancora. Insomma un vero e proprio «negozio galleggiante» di sistemi d'arma che, dopo i Paesi del Golfo, supererà nuovamente Hormuz spingendosi nell'Oceano Indiano per circumnavigare l'Africa con soste previste in Mozambico e in almeno altri tre Paesi di interesse per la penetrazione commerciale e militare dell'Italia;
gli impegni internazionali del nostro Paese, come dimostra il decreto in approvazione, sono tali da sconsigliare questo tipo d'iniziativa «promo» in alcun modo riconducibile ai compiti istituzionali delle nostre Forze Armate,
impegna il Governo
a cancellare la missione in oggetto della portaerei Cavour e a destinare le risorse risparmiate alla cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto in esame.
9/1670-AR/58. Frusone, Corda, Basilio, Artini, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 114 del 2013, all'articolo 1, comma 6, autorizza la proroga della partecipazione italiana alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron). La missione è stata voluta dal Governo d'Israele e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995. Tale accordo prevedeva oltre al ripiegamento dell'esercito israeliano (IDF) da una parte della città di Hebron, anche la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Tra di essi vi sono 13 unità delle Forze armate italiane;
la città continua ad essere divisa in due: in zona H1 vivono circa 120 mila arabi sotto l'autorità palestinese e in zona H2, sotto l'autorità dello Stato ebraico, risiedono circa 700 israeliani, insieme a 30 mila palestinesi. Ogni entrata e uscita tra le due zone è controllata dai militari dell’Israel Defense Forces (IDF), circa 2 mila militari in tutto;
gli osservatori della TIPH2 svolgono un lavoro prezioso di raccolta delle innumerevoli violazioni dei diritti umani e degli accordi sottoscritti dalle parti, ma troppo spesso questi rapporti rimangono carta straccia senza che la comunità internazionale assuma le iniziative conseguenti;
la situazione sta ulteriormente degenerando e rischia di arrivare ad un punto di deflagrazione definitiva se verranno realizzati i gravi propositi esposti alla Knesset lo scorso 24 ottobre dal ministro israeliano dell'edilizia Uri Ariel (del partito della destra nazionalista «Focolare ebraico») che ha annunciato entro un anno a Hebron la costruzione di 100 nuovi alloggi per coloni, che andranno ad aggiungersi agli 80 già esistenti,
impegna il Governo
a richiedere, da solo o di concerto con gli altri Paesi che aderiscono alla missione TIPH2, al Governo israeliano di cessare la politica degli insediamenti dei coloni nella città di Hebron e di richiedere all'Unesco – anche per tutelare un patrimonio culturale e storico troppo spesso sottoposto a distruzione da parte dell'esercito occupante – di dichiarare la città di Hebron patrimonio mondiale dell'umanità.
9/1670-AR/59. D'Uva, Brescia, Artini, Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
l'esercitazione, denominata «Blue Flag» sul modello di quella della U.S. Air Force, si svolgerà tra due settimane nel Deserto del Negev. Tra le forze aeree partecipanti: quelle di Stati Uniti, Italia e Grecia;
complessivamente parteciperanno alla «Blue Flag» oltre 100 aerei e 1000 militari. Si tratta di una esercitazione a fuoco, con impiego di bombe e missili a guida di precisione. Lo scenario simulerà un attacco in profondità in un territorio nemico dotato di forti difese aeree (come è ad esempio l'Iran): dopo averle neutralizzate, i cacciabombardieri colpiranno gli obiettivi terrestri rappresentati da bersagli disseminati nel deserto. Nei duelli aerei, l'aviazione nemica sarà impersonificata dall’«Aggressor squadron» delle forze aeree israeliane, i cui piloti vengono addestrati a simulare varie tattiche di combattimento, «in particolare quelle delle forze aeree arabe»;
l'annuncio dell'esercitazione è stata accolta con palese disappunto dai Paesi arabi confinanti e meno, che sarebbero oggetto della simulazione di guerra propria dell'esercitazione;
l'Italia è impegnata in quell'area con tre missioni di pace, due delle Nazioni Unite (Libano e Hebron) e una dell'Unione europea (Eupol Copps) e la partecipazione italiana a una esercitazione di guerra con uno dei soggetti (Israele) della nostra interposizione appare inopportuna e sbagliata,
impegna il Governo
al fine di salvaguardare il ruolo «terzo» delle nostre Forze Armate in quello scacchiere, a cancellare la partecipazione dell'aeronautica militare italiana all'esercitazione «Blue Flag».
9/1670-AR/60. Tofalo, Artini, Basilio, Rizzo, Corda, Frusone, Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
il comma 9 dell'articolo 1 del decreto in esame proroga la partecipazione del personale militare italiano alla missione UNFICYP delle nazioni Unite a Cipro con l'impiego di quattro unità;
la missione UNFICYP, che data ormai dal 1964, non è servita ad impedire l'invasione turca di Cipro ed ha, in questa fase, un ruolo marginale nei processi di riunificazione dell'isola;
la vicenda di Cipro e della sua riunificazione deve essere posta tra i punti principali dell'agenda dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite attraverso l'adozione di un piano che consenta il ritiro del contingente internazionale e di tutte le truppe straniere dall'isola,
impegna il Governo
ad assumere una decisa iniziativa nei confronti delle Nazioni Unite e in seno all'Unione Europea – a partire dal semestre di presidenza italiana – per arrivare al più presto ad un piano di riunificazione di Cipro e al contestuale ritiro del personale militare oggi impegnato nell'UNIFICYP.
9/1670-AR/61. Scagliusi, Artini, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (settembre 2013), oggi la Siria conta più di 3 milioni di rifugiati. Si tratta della più grande crisi di rifugiati dell'ultimo ventennio;
prima dello scoppio del conflitto, in Siria vivevano 21,1 milioni di abitanti. Con la guerra un terzo di questi (circa 7 milioni) sono diventati rifugiati politici, di cui 4,5 rifugiati interni;
la metà di coloro che hanno lasciato la Siria sono minori. Di questi, tre quarti sono undicenni che hanno trovato rifugio in Libano, Giordania, Turchia, Iraq e Egitto;
recentemente molti rifugiati hanno raggiunto l'Africa settentrionale e l'Europa;
i rifugiati siriani nella Regione Autonoma del Kurdistan sono 150 mila, arrivati da Damasco, Aleppo, al-Hasaka e Qamishlo;
40 mila di questi sono già rimpatriati a causa delle precarie condizioni di vita nei campi profughi e ogni giorno continuano a tornare dalle 500 alle 1000 persone con malattie infettive qui contratte;
in un'intervista rilasciata al quotidiano The Guardian da Antonio Guterres, Alto Commissario ONU per i rifugiati, in Libano ogni sei abitanti uno è siriano. In Libano vi sono 800 mila rifugiati;
in Turchia sono più di 600 mila, di cui 200 mila nei 20 campi adagiati sul confine, e oltre 200 mila registrati nel Paese in varie città curde e turche. Secondo l'ONU questa cifra potrebbe raggiungere il milione entro la fine dell'anno 2013. Ci sono 14 tendopoli, di cui 4 a Hatay, 2 a Urfa, 3 a Antep e una a Maras, Osmaniya, Adiyaman, Mardin, Adana. Ci sono inoltre 6 campi con container così ripartiti: 2 a Kilis, uno a ciascuno a Urfa, Malatya, Hatay e Antep;
in Giordania, Zaatari è il più grande campo profughi, diventato la quarta città più grande del Paese: in tutto ve ne sono 130 mila;
secondo i dati del Comitato Sanitario dell'Alto Consiglio Curdo, ad Afrin sono arrivati 700 mila rifugiati in cerca di protezione, tra curdi di Aleppo, Till Hassil e Till Aran (dove c’è stato un terribile massacro), e arabi di Idlib, Nablus, Zehra e di Keferzete. La popolazione di Afrin è, pertanto, più che raddoppiata;
a Kobani ci sono circa 200 mila rifugiati, in fuga da Aleppo, Raqqa, Tell Abyad, Ain Isa, Mimbic, Cerablus;
nella Regione di Cizre ci sono tra 800 e 900 mila rifugiati in fuga da Deree, Humus, Aleppo, Hama, Idlib;
gli aiuti sono stati raccolti dai curdi che vivono in Turchia, Iraq e Europa; tramite la Mezza Luna Rossa kurda mandati occasionalmente nelle regioni curde del confine, utilizzando la porta di Dirbasiye e Kubani;
sono arrivati gli aiuti di Medici Senza Frontiere, Medico International e Mezza Luna Rossa sede in Germania;
quest'ultima organizzazione internazionale ha aperto diverse sedi in tutte le città curde, le quali convogliano tutti gli aiuti internazionali per consegnarli alla popolazione civile;
nessun aiuto internazionale è arrivato a destinazione, nonostante queste città abbiano accolto la maggior parte della popolazione civile siriana in cerca di protezione;
il decreto in esame prevede iniziative di sostegno, tra le altre, anche alla popolazione siriana vittima del conflitto e inoltre al comma 2 dell'articolo 6 prevede l'invio di una missione di un diplomatico italiano al confine turco-siriano,
impegna il Governo
ad utilizzare la missione diplomatica di cui al comma 2 dell'articolo 6 anche per ottenere dalla Turchia e dalla Regione autonoma curda (KRG) l'apertura dei valichi per consentire il passaggio degli aiuti umanitari;
ad utilizzare inoltre la presenza del nostro funzionario al confine turco-siriano anche per il coordinamento degli aiuti umanitari italiani ai rifugiati in Turchia e nel Kurdistan iracheno e siriano, oltre che per aprire un canale diplomatico con le autorità della Regione autonoma curda.
9/1670-AR/62. Artini, Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali in esame reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate e di polizia;
oltre alla partecipazione a missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Bosnia-Erzegovina, Sudan, Cipro, Somalia, Hebron, Rafah e altre località del Mediterraneo, negli ultimi dieci anni i militari italiani sono stati impegnati in un numero sempre crescente di interventi e missioni «fuori area»: in Somalia, Mozambico, Albania, Bosnia, Croazia, Timor, Kosovo, Cisgiordania, Sinai, Guatemala, Cambogia, Kuwait, Pakistan, Sahara Occidentale, partecipando a operazioni multinazionali sotto l'egida dell'ONU o della NATO;
l'impegno di 9.500 militari italiani, uomini e donne è un numero inferiore solo a quello delle Forze Armate statunitensi, britanniche e francesi;
il personale militare e di polizia coinvolto in tali missioni opera spesso in contesti assai difficili che richiedono impegni e capacità fisiche ed emotive notevoli; al militare coinvolto viene sempre meno richiesto di svolgere il ruolo tipico di «soldato» ma allo stesso vengono richieste notevoli doti e un ruolo atipico di interrelazione con gli altri e con la popolazione a cui presta soccorso; negli ultimi anni si tende a utilizzare il termine più ampio di Peace Support Operation (PSO), il quale comprende tutte le azioni a livello diplomatico, umanitario e militare messe in atto da personale multidisciplinare (non solo militari e osservatori ma anche civili e polizia), allo scopo di promuovere una stabilità e aiutare la popolazione locale;
il personale impiegato si trova in situazioni di incertezza delle condizioni di intervento che comprendono le varie tipologie di azioni umanitarie e di attività diplomatiche di mediazione, negoziazione e di sanzione, oltre alle consuete attività militari di garanzia della sicurezza e di dispiegamento preventivo (escluso l'uso della forza), tese a porre termine al conflitto e stabilire la pace; fondamentali sono dunque le condizioni mentali e psicologiche del personale che opera in tali contesti;
non può esserci una missione di pace condotta con successo se i partecipanti non riescono ad affrontare e gestire efficacemente le richieste legate alle missioni e forte è il rischio di sviluppare psicopatologie tipiche dei militari in guerra e sempre più spesso le missioni di cosiddetta pace si associano alla cosiddetta follia da guerra;
è compito della politica, oltre che destinare risorse finanziarie alle missioni o alla cooperazione, occuparsi delle risorse umane e del benessere psicologico dei propri soldati impegnati nell'operare in tali contesti;
la ricerca medica straniera ha evidenziato che tra le file statunitensi è alto l'allarme salute mentale che comporta un aumento dei casi di ansia, depressione, pensiero suicida e disturbo post traumatica da stress (DSPT) ovvero, la malattia mentale che può colpire i soldati al rientro dai teatri di guerra;
negli Stati Uniti i militari che ne sono vittime vanno dal 20 e il 40 per cento dei reduci, in Olanda e Norvegia attorno al 5 per cento, nel Regno Unito attorno al 3-4 per cento. In Italia le Forze armate ammettono l'esistenza di due/tre casi all'anno anche se, su questo, alcuni studi rilevano che tale fenomeno sia sottodimensionato;
risulta, pertanto, fondamentale un impegno rivolto a un'accurata selezione e monitoraggio del personale da impiegare nei vari contesti di guerra, soprattutto quelli «fuori area», al fine di evidenziare eventuali profili psicopatologici a rischio,
impegna il Governo
ad adottare efficaci misure legislative, amministrative e di ogni altra natura volte al riconoscimento, alla prevenzione, al monitoraggio e alla cura del rischio del disturbo da stress post traumatico (DSPT) del personale militare e di polizia coinvolto in missioni internazionali anche attraverso la predisposizione di adeguati interventi di supporto psicologico e di sostegno programmato e individuale, nonché formazione e addestramento che tengano conto anche degli aspetti emotivo-relazionali del personale operante in tali contesti.
9/1670-AR/64. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese è fortemente impegnato, ancorché con molte meno risorse economiche in campo civile rispetto a quelle impiegate in campo militare, nella provincia di Herat, base occidentale del contingente italiano in Afghanistan;
a dispetto dei più volte enunciati impegni in tema di rispetto dei diritti umani, secondo l'importante organizzazione non governativa Human Rights Watch, ma la notizia è stata confermata dal ministero della Giustizia afgano, il governo Karzai sta pensando di reintrodurre la lapidazione contro le donne in caso di adulterio, una punizione in vigore durante il regime dei talebani e che tanto ha fatto indignare il mondo intero;
la punizione per i coniugi fedifraghi, assieme alle frustate per i trasgressori non sposati per i quali sono previste 100 frustate, appare in una bozza di revisione del codice penale al vaglio del ministero della Giustizia di Kabul. Il capo del dipartimento penale del ministero, Ashraf Azimi, ha confermato che l'uccisione tramite lapidazione è inclusa nella bozza nella quale si afferma che: «la lapidazione deve avvenire in pubblico in una località predeterminata»;
è inaccettabile che 12 anni dopo la caduta dei talebani, Hamid Karzai approvi la reintroduzione della lapidazione come punizione, dopo che più di tre anni fa, il 17 agosto 2010, lo stesso ebbe ad affermare, in seguito alla lapidazione di una coppia sospettata di adulterio da parte dei talebani, nel nord dell'Afghanistan: «Imperdonabile. Giustiziare quei due giovani senza un processo è un crimine, un atto disumano, ed è contrario all'Islam»,
impegna il Governo
a ottenere dal governo afghano immediate rassicurazioni circa la paventata reintroduzione di una pratica feroce e arcaica quale è la lapidazione, ovvero a ottenere garanzie sull'immediato ritiro della proposta di revisione del codice penale;
a prevedere che il contributo italiano, nelle varie forme di aiuto in cui si esplicita, possa essere rivisto alla luce di quanto esposto in premessa.
9/1670-AR/65. Spadoni, Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi.
La Camera,
preso atto della volontà del governo di cessare la partecipazione italiana alla missione ISAF,
impegna il Governo
a predisporre entro il 30 gennaio 2014 il piano di rientro in Patria delle truppe e dei mezzi militari italiani impiegati in Afghanistan e a darne conoscenza alle competenti commissioni parlamentari.
9/1670-AR/66. Baldassarre.
La Camera,
premesso che:
il contesto internazionale è caratterizzato da numerose situazioni di crisi, rispetto alle quali è necessario che l'Italia, col suo «Sistema Paese», sia in condizioni di continuare ad assumersi le proprie responsabilità e ad intervenire sia in termini di cooperazione sia contribuendo, nel rispetto delle deliberazioni dell'ONU e nel quadro delle alleanze, alle missioni internazionali di pace affidate alle forze militari, finalizzate alla pacificazione delle aree di conflitto;
è fisiologico che la difficile congiuntura economica imponga al Paese di proseguire l'opera di risanamento anche attraverso la riorganizzazione delle strutture pubbliche, per creare le premesse indispensabili per assicurare una crescita sostenibile e duratura, mantenendo fede agli impegni assunti; ciò comporta comunque l'assoluta esigenza di fare ogni sforzo per garantire all'Italia le più consone misure di sicurezza, sia sul fronte interno sia in termini di proiezione esterna, consentendole di salvaguardare le potenzialità e gli assetti necessari per restare all'altezza, anche in futuro, del proprio ruolo e della propria storia;
in relazione a quanto precede, è indispensabile assicurare che lo Strumento Militare, in attesa che maturino i frutti del processo di revisione organizzativa approvato con la legge n. 244 del 2012, in via di definizione attraverso i discendenti decreti legislativi, si mantenga equilibrato in tutte le componenti, bilanciato nelle capacità operative esprimibili e prontamente impiegabile. Tale assunto è alla base del concetto di integrazione tra le Forze armate, della correlata interforzizzazione e della loro interoperabilità, requisiti che potrebbero essere inficiati ove non fosse assicurata un'evoluzione equilibrata di tutte le componenti,
impegna il Governo
ad assicurare l'operatività e l'interoperabilità dello Strumento militare ponendo in essere tutte le misure necessarie per sostenerlo in maniera equilibrata, indirizzando le risorse disponibili per il funzionamento e l'ammodernamento verso tutte le sue componenti, in modo da salvaguardare anche le potenzialità dell'industria nazionale, mantenendola competitiva e favorendo al contempo lo sviluppo economico del Paese.
9/1670-AR/67. Adornato, Cera.
La Camera,
premesso che:
il comma 24 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame autorizza il Ministero della Difesa per 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze Armate della Repubblica del Gibuti 4 veicoli blindati leggeri per la spesa di euro 192.000. Tale cessione a titolo gratuito deriverebbe dagli accordi stipulati dal Governo italiano con la Repubblica del Gibuti per la concessione all'Italia di una base militare;
tuttavia, il sistema sanitario gibutiano è in condizioni precarie, come tutti quelli del Paesi del Corno d'Africa. L'aspettativa di vita è di 62 anni, 59 per gli uomini e 64 per le donne; la mortalità infantile si attesta al 2010 sui 53 morti ogni 1000 nati vivi, la malaria e la tubercolosi sono endemiche e il contrasto a queste malattie è il primo obiettivo del governo in materia sanitaria, l'AIDS non è diffuso in misura allarmante, ma comunque è un problema abbastanza serio, in quanto colpisce più del 2 per cento della popolazione adulta;
dalla fine degli anni ’90 il governo del Gibuti ha iniziato a riformare l'ordinamento scolastico e universitario per modernizzarlo ed estenderlo quanto più possibile a tutto il paese, pur tra notevoli difficoltà, individuando anche le zone maggiormente bisognose di un miglioramento del sistema educativo, stabilendo anche le strategie da adottare per risolverne i problemi,
impegna il Governo
in ordine ai bisogni della popolazione di Gibuti, di prevedere, all'interno dei prossimi provvedimenti relativi al rifinanziamento delle missioni internazionali, l'invio, a titolo gratuito, di quattro autoambulanze con le apposite dotazioni mediche e, sempre a titolo gratuito, di quattro scuolabus per consentire a un maggior numero di bambini di frequentare le scuole del paese.
9/1670-AR/68. Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto-legge è previsto che anche al personale di cui all'articolo 5 (utilizzo di Nuclei Militari di Protezione – NMP), del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (cd. Proroga missioni) venga ancora corrisposto un rimborso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario;
l'Italia è l'unico Paese europeo che imbarca militari sui mercantili, ancorché a protezione di quelli battenti bandiera italiana che transitano in acque a rischio pirateria, come Somalia, Golfo di Aden, mar Rosso, mar Arabico, oceano Indiano e Oman;
fino al 2010 nessuna nave battente bandiera italiana poteva usufruire di task force armate a bordo, ma con l'introduzione della citata norma veniva, appunto, previsto l'imbarco sui mercantili di appositi NMP (tutti composti da membri del Reggimento San Marco, l'unità di fanteria in forza alla Marina militare italiana), dischiudendo di fatto la via all'impiego anche di guardie giurate (cd. Contractors) dipendenti dalle società di sicurezza privata;
tali disposizioni sono diventate operative solo in seguito alla firma di un protocollo d'intesa tra l'allora ministro della Difesa, Ignazio La Russa, e Confitarma, la Confederazione italiana armatori, ovvero la principale associazione di categoria dell'industria italiana della navigazione che raggruppa le imprese e gruppi armatoriali italiani presenti nel settore del trasporto merci e passeggeri, delle crociere e dei servizi ausiliari del traffico;
in molti altri Paesi dell'Unione europea, tuttavia, a bordo delle imbarcazioni vigila personale di sicurezza privato e non militari addestrati specificatamente per svolgere compiti di sicurezza in mare. In Germania, ad esempio, la richiesta di team militari per la sicurezza a bordo di navi non è mai stata approvata. Ma l'adozione di personale di vigilanza da parte dei mercantili non è vietata né dalle leggi generali, né dal codice penale,
impegna il Governo
a rivedere la normativa di cui alla premessa e il protocollo d'intesa con la Confitarma siglato nel 2011 nel senso di prevedere che nessun militare venga più impiegato per fini espressamente volti alla sicurezza privata.
9/1670-AR/69. Gallinella, Artini, Sibilia, Spadoni, Frusone, Paolo Bernini, Di Battista, Basilio, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Grande, Tofalo, Rizzo, Corda.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
le iniziative di cooperazione e sviluppo ed il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione rappresentano uno degli aspetti di rilievo del decreto e che interessa tutto il Paese, da sempre orientato a sostenere iniziative di cooperazione e di sviluppo a cui partecipano una miriade di ONG, molte delle quali nate in area cattolica e portate avanti da laici e religiosi uniti da un legame di forte coesione in cui le competenze professionali degli uni si intrecciano con la capacità di accoglienza incondizionata rivolta soprattutto a bambini e malati con iniziative di carattere formativo e sanitario;
i dati in questa direzione riflettono la perenne gioventù della chiesa cattolica che non pone limiti di sorta alla sua donazione nella fasce più povere e sole del pianeta;
recentemente però si sono verificati molti episodi di intolleranza che hanno esposto la vita di questi operatori di pace a drammatiche conseguenze, tra cui la perdita della vita;
ricorre quest'anno il cinquantesimo della Pacem in Terris in cui Giovanni XXIII ci ricordava che: «I rapporti tra le comunità politiche vanno regolati nella verità e secondo giustizia; ma quei rapporti vanno pure vivificati dall'operante solidarietà attraverso le mille forme di collaborazione economica, sociale, politica, culturale, sanitaria, sportiva: forme possibili e feconde nella presente epoca storica. In argomento occorre sempre considerare che la ragione d'essere dei poteri pubblici non è quella di chiudere e comprimere gli esseri umani nell'ambito delle rispettive comunità politiche; è invece quella di attuare il bene comune delle stesse comunità politiche; il quale bene comune però va concepito e promosso come una componente del bene comune dell'intera famiglia umana. Ciò importa non solo che le singole comunità politiche perseguano i propri interessi senza danneggiarsi le une le altre, ma che mettano pure in comune l'opera loro quando ciò sia indispensabile per il raggiungimento di obiettivi altrimenti non raggiungibili: nel qual caso però occorre usare ogni riguardo perché ciò che torna di utilità ad un gruppo di comunità politiche non sia di nocumento ad altre, ma abbia anche su esse riflessi positivi»;
nell'ambito delle missioni all'estero dovrebbero essere sempre più tutelati anche questi progetti concreti in cui è il Paese stesso che investe le sue migliori risorse di generosità e di spirito di servizio, sostenendo lo spirito delle missioni degli italiani all'estero in una logica che non offre dubbi sulle intenzioni delle persone che non perseguono alcun interesse personale, ma solo l'interesse delle popolazioni locali e la loro promozione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di supportare in modo concreto gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione in Darfur (protezione della popolazione civile e prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria) e di assicurare il necessario quadro di sicurezza a quanti operano in quell'area.
9/1670-AR/70. Binetti.
La Camera,
esaminato con attenzione il complesso delle missioni internazionali di cui è autorizzata la prosecuzione sino al 31 dicembre 2013;
rilevato il peso tuttora preponderante degli oneri connessi alla partecipazione nazionale alla missione Isaf in atto in Afghanistan dalla fine del 2001;
sottolineata la grave incertezza politica che grava sugli sviluppi della situazione politica a Kabul, dove pare che il Presidente Hamid Karzai intenda ora promuovere un rinvio delle elezioni che dovrebbero portare il prossimo aprile alla sua sostituzione;
ritenendo un grave vulnus alla giovane democrazia afghana il fatto che il Presidente possa modificare a suo piacimento, o quasi, la data alla quale si voterà per la sua successione;
evidenziando altresì come il Presidente Karzai voglia rimandare al periodo successivo all'elezione del proprio successore la firma dell'accordo bilaterale sulla sicurezza con gli Stati Uniti, da cui dipende anche il futuro della missione atlantica destinata a rimpiazzare l'Isaf, nota come Resolute Support,
impegna il Governo
a prefigurare il ritiro del contingente inviato in Afghanistan a partire dal 1o gennaio 2014, qualora il Presidente Hamid Karzai rinvii le elezioni presidenziali previste per il prossimo aprile ed insista nel differire la firma dell'accordo bilaterale con gli Stati Uniti al momento successivo all'investitura del proprio successore.
9/1670-AR/71. (nuova formulazione) Prataviera, Gianluca Pini.
La Camera,
rilevando come, a poco più di un anno dalla conclusione della missione atlantica ISAF, iniziata in Afghanistan alla fine del 2001, all'indomani cioè del conferimento della guida del Paese ad Hamid Karzai, poi eletto Presidente nel 2004, si segnalino sviluppi poco promettenti;
sottolineando in particolare, l'affiorare di una deriva integralista nell'attività legislativa afghana fortemente lesiva di alcuni diritti fondamentali della persona umana, che l'intervento internazionale era parso in qualche modo garantire agli afghani;
evidenziando ancor più specificamente, il rischio che in Afghanistan venga ripristinata la pena di morte per lapidazione delle donne colte in flagranza di adulterio,
impegna il Governo
a considerare l'ipotesi di ritirare il contingente conferito all'Isaf qualora le autorità afghane diano effettivamente corso alla reintroduzione della pena di morte per lapidazione delle adultere.
9/1670-AR/72. Molteni, Fedriga.
La Camera,
esaminato il testo del decreto-legge 114/2013, con il quale sono rinnovate fino alla fine dell'anno le missioni delle Forze Armate in corso all'estero;
rilevato come quello sottoposto al Parlamento per il previsto procedimento di conversione prescritto dalla Costituzione sia il secondo Decreto Legge emanato in materia durante il 2013;
evidenziando come il primo Decreto coprisse gli interventi soltanto fino al 30 settembre scorso anche perché le risorse stanziate sull'apposito fondo per le missioni di pace erano state esaurite;
ricordando come si stia delineando un'ulteriore contrazione delle risorse pubbliche stanziate a questo scopo, posto che si parla adesso di 614 milioni di euro per il 2014;
sottolineando come tale pratica, di ricorrere a più decreti nel corso dell'anno, fosse stata superata nel recente passato e ciò che si sta verificando costituisca perciò un inopportuno passo indietro,
impegna il Governo
a programmare meglio la propria attività legislativa connessa all'autorizzazione degli interventi militari all'estero e della loro prosecuzione, con l'obiettivo di restaurare la pratica di ricorrere alla decretazione d'urgenza una sola volta all'anno, calibrando le missioni alle effettive disponibilità economiche note al principio dell'esercizio finanziario.
9/1670-AR/73. Borghesi, Gianluca Pini.
La Camera,
esaminato l'insieme degli interventi militari di cui è autorizzato l'avvio o la prosecuzione sino al prossimo 31 dicembre;
osservato come manchi all'elenco qualsiasi menzione della missione Mare Nostrum, deliberata allo scopo di assistere i migranti clandestini che attraversano il Mediterraneo, allo scopo di salvar loro la vita, ma anche di preparare il loro successivo rimpatrio;
sottolineando come proprio Mare Nostrum, invece, rifletta interessi nazionali acutamente avvertiti nelle aree più esposte del nostro Paese, come l'isola di Lampedusa, in prima linea nella gestione degli arrivi dall'Africa, e meriti pertanto di essere rafforzata;
altresì, come la stessa cosa non possa esser invece affermata con riguardo ad altri interventi, dal Libano all'Afghanistan,
impegna il Governo
a ridurre le risorse nazionali assegnate all'Isaf ed all'Unifil II, per potenziare quelle invece devolute alla missione Mare Nostrum.
9/1670-AR/74. Guidesi, Molteni.
La Camera,
esaminato il complesso degli interventi militari che le Forze Armate del nostro Paese stanno conducendo nel mondo;
osservato l'evolversi della situazione politica in Medio Oriente, in particolare a cavallo tra Siria e Libano;
ritenendo che la presenza di un contingente nazionale forte di poco più di mille uomini nel Libano meridionale possa rappresentare una vulnerabilità in uno scenario caratterizzato dalla possibile accentuazione della violenza locale;
temendo che il contingente italiano non abbia chiare direttive politico-strategiche cui attenersi nel caso in cui le forze dell'UNIFIL II vengano in qualche modo risucchiate nel vortice della lotta tra le fazioni libanesi, sempre più spesso condotta con metodi terroristici:
impegna il Governo
a ridurre quanto prima la consistenza del contingente nazionale assegnato all'Unifil II, in quanto divenuto una vulnerabilità suscettibile di condizionare le scelte di schieramento del nostro Paese negli equilibri regionali mediorientali, come si è visto in occasione della recente crisi siriana.
9/1670-AR/75. Invernizzi, Marcolin.
La Camera,
apprezzata l'evoluzione della situazione internazionale, con particolare riguardo al bacino del Mediterraneo e alle aree ad esso adiacenti;
ritenendo che il protrarsi dell'instabilità sulla cosiddetta Sponda Sud del Mediterraneo possa continuare ad intensificare i flussi di migranti clandestini che dall'Africa e dal Medio Oriente si dirigono verso l'Europa sfruttando la rotta più breve, che conduce alle isole di Lampedusa e Pantelleria;
rilevando come l'emergenza umanitaria connessa all'afflusso dei migranti clandestini sia acutamente avvertita dall'opinione pubblica nazionale;
sottolineando il carattere strategico della Libia, al fine della predisposizione di un efficace filtro dei flussi migratori diretti verso l'Europa meridionale:
impegna il Governo
ad offrire un contributo maggiore alla stabilizzazione della Libia, potenziando al più presto i contingenti impegnati nell'Eubam Libya e quello della Guardia di Finanza, che ha carattere esclusivamente nazionale, avviando altresì quanto prima anche il nuovo intervento da condursi con droni, di cui ha parlato il premier libico Ali Zeidan il 30 ottobre scorso.
9/1670-AR/76. Marcolin, Pini Gianluca.
La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 114/2013 e le relazioni tecniche di corredo;
rilevando come le schede tecniche di corredo non prevedano la presenza di un'unità navale italiana nel dispositivo dell'UNIFIL II, mentre invece ne fa parte dal 10 ottobre scorso il cacciatorpediniere lanciamissili Andrea Doria, con 195 uomini di equipaggio a bordo;
evidenziando come, di conseguenza, i costi della partecipazione nazionale all'UNIFIL II debbano intendersi lievitati rispetto alla previsione formulata nel Decreto 114/2013 oggetto del procedimento di conversione,
impegna il Governo:
a rimpatriare nave Andrea Doria o a compensare gli oneri connessi alla sua presenza nelle acque prospicienti il Libano con una significativa riduzione del contingente terrestre fornito dal nostro Paese all'UNIFIL II.
9/1670-AR/77. Matteo Bragantini, Gianluca Pini.
La Camera,
esaminato il testo del decreto-legge 114/2013, oggetto del procedimento di conversione in Legge prescritto dalla Costituzione;
apprezzata la scelta fatta dal Governo di predisporre risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei cittadini in gravi difficoltà sui teatri di crisi;
ritenendo, tuttavia, che il soccorso da parte dello Stato per i cittadini che si trovino in grave difficoltà o situazione di pericolo si imponga soltanto quando i potenziali beneficiari abbiano adottato comportamenti miranti a ridurre la propria esposizione ai rischi caratteristici dei teatri di crisi, segnalando la propria presenza alle autorità diplomatiche e consolari nazionali, in primo luogo, ma anche, ove necessario, rispettando le indicazioni provenienti dal Ministero della Difesa e dal Ministero degli Affari Esteri;
ribadendo, soprattutto, l'illegittimità della eventuale corresponsione di riscatti a chiunque ne richieda per liberare cittadini italiani rapiti:
impegna il Governo
a focalizzare i propri sforzi sui cittadini finiti in situazioni difficili, privilegiando coloro che si sono scrupolosamente attenuti alle indicazioni fornite per la loro sicurezza dalle autorità diplomatiche e militari nazionali.
9/1670-AR/78. (nuova formulazione) Allasia, Guidesi.
La Camera,
esaminato l'ampio insieme degli interventi militari e della cooperazione allo sviluppo delineato dal decreto-legge 114/2013, oggetto del procedimento di conversione in atto;
sottolineando la grande importanza che gli interventi di cooperazione allo sviluppo possono avere sui teatri di crisi e, più in generale, nell'alleviare le sofferenze delle popolazioni civili che spesso sono all'origine dei flussi migratori illegali diretti verso l'Europa;
ritenendo quindi strategico il potenziamento dell'attività di cooperazione nell'ambito di una strategia integrata di contrasto ai flussi migratori,
impegna il Governo
a ridefinire le priorità della spesa pubblica che alimenta gli interventi militari e della cooperazione all'estero, privilegiando quelli suscettibili di alleviare la pressione migratoria diretta verso il nostro Paese rispetto a quelli che garantiscono ritorni meno concreti o siano stati intrapresi soltanto allo scopo di mostrare bandiera.
9/1670-AR/79. Busin, Guidesi.
La Camera,
osservati gli sviluppi in atto in Afghanistan e particolarmente nel Comando Regionale Occidentale, sottoposto alla guida di ufficiali del nostro Paese dal 2005;
apprezzata la progressiva riduzione e riconfigurazione del contingente del nostro Paese, che ha da tempo abbandonato la provincia di Baghdis ed il caposaldo di Bala Murghab, nel frattempo infiltrato dalla guerriglia talebana;
preso atto, altresì, del completamento del più recente ritiro dalla provincia di Farah, che sta comportando il rientro nel nostro Paese di circa 450 militari;
evidenziando la necessità di potenziare gli interventi in atto in Libia, sia quello che si svolge sotto l'egida dell'Unione europea, noto come Eubam Libya, che la missione della Guardia di Finanza, cui sta per aggiungersi l'invio oltremare di un reparto di droni dell'Aeronautica Militare, che avrà il compito di sorvegliare le frontiere interne, desertiche, libiche;
sottolineando, inoltre, l'opportunità di potenziare il dispositivo aeronavale nazionale noto come Mare Nostrum, raccordandolo altresì alla missione europea Frontex,
impegna il Governo
a destinare i risparmi realizzati con l'accelerazione del ritiro dall'Afghanistan al potenziamento degli interventi di stabilizzazione della Libia e alle missioni terrestri, aeree ed aeronavali dirette a controllare e dissuadere l'immigrazione clandestina diretta verso il nostro Paese.
9/1670-AR/80. Gianluca Pini.
La Camera,
esaminato il complesso degli interventi militari internazionali partecipati dalle Forze Armate;
la loro straordinaria dispersione in una miriade di teatri differenti, spesso a significativa distanza dal territorio nazionale, dove vengono talvolta rischierati contingenti di dimensioni simboliche che non producono alcun ritorno politico significativo per il Paese;
osservando come sia stata da tempo riconosciuta la necessità di una razionalizzazione degli interventi che tenga conto delle minori risorse umane e materiali disponibili, selezionando le missioni sulla base della loro effettiva corrispondenza agli interessi percepiti dal Paese,
impegna il Governo
a ridurre significativamente, già a partire dal 2014, il numero dei contingenti inviati all'estero, rinunciando in primo luogo alle partecipazioni di carattere simbolico e poi agli interventi che hanno luogo alle più grandi distanze dal territorio del nostro Paese.
9/1670-AR/81. Grimoldi, Gianluca Pini.
La Camera,
esprimendo la propria solidarietà a Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, trattenuti in India con l'accusa di aver sparato ad un peschereccio locale, uccidendo due uomini;
appoggiando gli sforzi del Governo per pervenire ad una soluzione positiva e dignitosa del caso che li riguarda, ora nella sfera di giurisdizione di un tribunale speciale;
ritenendo tuttavia, che all'origine della crisi che coinvolge i marò vi sia anche l'errore di aver considerato imprudentemente situazioni equiparabili quelle invece assai diverse, che si presentano nelle acque del Golfo di Aden o comunque nelle vicinanze della costa somala, dove non sussiste ancora uno Stato consolidato, e quelle che invece possono manifestarsi in prossimità del territorio di una grande ed ambiziosa potenza nucleare come l'Unione Indiana, il cui risentimento anticoloniale nei confronti degli europei è noto,
impegna il Governo
a modificare le regole d'ingaggio cui si uniforma il comportamento dei team militari di protezione ancora attivi, allo scopo di evitare inutili futuri incidenti in prossimità delle coste indiane.
9/1670-AR/82. Fedriga, Marcolin.
La Camera,
ricordando come, nell'estate del 2006, la decisione di dar vita all'UNIFIL II nel Libano meridionale rispondesse essenzialmente all'obiettivo di rafforzare le truppe dell'Onu incaricate di separare le forze armate israeliane dalle milizie dell'Hezbollah;
ricordando altresì, come in quella stagione l'Hezbollah fosse una forza d'opposizione in un Libano che si riteneva destinato sotto la guida del premier sunnita Fouad Siniora a proporsi come possibile luminoso esempio di sistema democratico funzionante in Medio Oriente;
sottolineando alcuni dei passaggi più significativi intervenuti da allora, il primo dei quali è la trasformazione dell'Hezbollah nel partito di riferimento della nuova maggioranza di governo;
esprimendo interesse per le indiscrezioni della stampa mediorientale secondo le quali la Gran Bretagna starebbe svolgendo una delicata mediazione tra lo stesso Hezbollah e gli Stati Uniti, che potrebbe sfociare in una storica riconciliazione;
ritenendo conseguentemente, che possano presto rivelarsi del tutto superate le ragioni che nel 2006 indussero alla creazione dell'UNIFIL II,
impegna il Governo
a ridurre sensibilmente il contingente nazionale attribuito all'UNIFIL II e a rimpatriarlo del tutto qualora il presunto negoziato tra Hezbollah e Stati Uniti abbia successo.
9/1670-AR/83. Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini.
La Camera,
esaminato il complesso quadro delle missioni militari nazionali all'estero di cui viene autorizzata la prosecuzione sino alla fine dell'anno;
osservati gli sviluppi in atto nel Kosovo settentrionale, dove la tensione tra serbi ed albanesi kosovari continua ad essere palpabile:
impegna il Governo
ad assicurare il sostegno del nostro Paese alla causa della convivenza e del rispetto reciproco tra le varie componenti etniche e religiose residenti in Kosovo, anche appoggiando il riconoscimento di vaste e penetranti forme di autonomia per l'area di Kosovska Mitrovica, maggioritariamente abitata da serbi.
9/1670-AR/84. Rondini, Gianluca Pini.
La Camera,
esaminato l'ampio spettro degli interventi di cui il decreto-legge 114/2013 autorizza la prosecuzione sino alla fine dell'anno in corso;
esprimendo dubbi sull'effettiva necessità di continuare ad assicurare una partecipazione ad alcuni interventi di carattere davvero ormai simbolico, come quello in corso a Cipro, sotto l'egida delle Nazioni Unite, dove dal lontano 1964 opera l'UNFICYP, rivelatasi peraltro inutile durante la crisi scoppiata sull'isola nel 1974,
impegna il Governo
a considerare il ritiro della componente italiana dall'UNFICYP, ormai rinnovata dal 2005, in occasione dell'emanazione del prossimo decreto-legge di proroga degli interventi militari nazionali all'estero.
9/1670-AR/85. Caparini, Marcolin.
La Camera,
considerati gli sviluppi della situazione politico-militare in Afghanistan, che paiono contrassegnati dalla più grande incertezza;
rilevando in particolare, come il futuro dell'impegno militare internazionale dopo il 31 dicembre 2014 rimanga oscuro, a causa dell'ancora mancata definizione dell'accordo bilaterale di sicurezza tra l'Afghanistan e gli Stati Uniti, senza il quale la Casa Bianca decreterebbe la fine della presenza militare americana nel Paese centro-asiatico;
esprimendo preoccupazione, altresì, per l'eventualità che i negoziati in corso o in via di apertura con i talebani possano portare ad una qualche forma di loro coinvolgimento futuro nel Governo dell'Afghanistan,
impegna il Governo
ad annunciare la propria rinuncia a partecipare alla missione Resolute Support, che dovrebbe rimpiazzare dal 1o gennaio 2015 l'Isaf, qualora non ne facciano parte gli Stati Uniti ed in ogni caso qualora fosse chiamata a concorrere alla protezione di un esecutivo partecipato dai talebani.
9/1670-AR/86. Caon, Gianluca Pini.
La Camera,
esaminato il complesso degli interventi e delle misure contenute nel decreto-legge 114/2013, oggetto del procedimento di conversione in corso in Assemblea;
ritenendo interessanti le potenzialità della Partnership Trans-Adriatica, che sono tuttavia ancora ben lungi dall'essere pienamente valorizzate;
sottolineando come le regioni adriatiche del nostro Paese, dal Friuli-Venezia Giulia sino alla Puglia, potrebbero trarre grande beneficio dalla loro integrazione in un più vasto sistema economico-commerciale strutturato, che le proiettasse verso il bacino del Danubio ed il Mar Nero,
impegna il Governo
ad adoperarsi per rivitalizzare al massimo la Partnership Trans-Adriatica o a rinunciarvi del tutto, qualora risulti evidente la mancanza di ricadute positive connesse alla sua esistenza.
9/1670-AR/87. Bossi, Prataviera.
La Camera,
esprimendo il proprio apprezzamento per l'impegno profuso dalle Forze Armate in teatri di crisi spesso complessi e ad alto rischio;
rilevando come le risposte ottenute a specifici atti di sindacato ispettivo abbiano rilevato la mancanza nel nostro Paese di statistiche concernenti la sindrome connessa allo stress post-traumatico da combattimento, che affligge invece importanti percentuali dei reduci dalle missioni di pace in molte nazioni alleate;
sottolineando come la ricognizione delle dimensioni del fenomeno sia di decisiva importanza ai fini della prevenzione delle conseguenze più drammatiche della sindrome, dalle violenze domestiche ai suicidi,
impegna il Governo
a disporre l'avvio della raccolta dei dati sensibili riconducibili alle manifestazioni della sindrome da stress post-traumatico da combattimento, anche allo scopo di predisporre a vantaggio degli interessati tutte le misure di sostegno e riabilitazione necessarie.
9/1670-AR/88. Buonanno, Molteni, Fedriga.
Relatori: AMENDOLA, per la maggioranza; SIBILIA, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 4 dicembre 2013
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
Sopprimerlo.
3. 1. Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Scotto, Fava.
Sopprimere il comma 2.
3. 2. Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Scotto, Fava.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Entrata in vigore).
Sopprimerlo.
4. 1. Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Scotto, Fava.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 4)
N. 1
Seduta del 4 dicembre 2013
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in oggetto concerne la realizzazione di una infrastruttura finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia. All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'accordo che si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva a un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;
il progetto in esame appare suscettibile, per come delineato, di incidere significativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche e amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 337 del 1985) e sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;
va inoltre considerato, negli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo costituzionalmente riconosciuto al sistema delle autonomie territoriali e alle regioni in particolare. A tale proposito, il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della regione interessata dalla localizzazione dell'opera, ha già valutato negativamente il progetto TAP. Dalla ratifica può derivare quindi – in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale – una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale;
appare indifferibile lo sviluppo di una politica energetica che punti esplicitamente alla riduzione del consumo di combustibili fossili, al rispetto degli accordi internazionali relativi al Protocollo di Kyoto, all'affrancamento dalla dipendenza energetica dall'estero e alla sostenibilità economica, volta alla riduzione dell'inquinamento e dei conseguenti danni alla salute e all'ambiente. In tale contesto, l'opera di cui al presente disegno di legge non sembra, allo stato, possedere i necessari requisiti di strategicità e rispondenza a una corretta pianificazione delle fonti energetiche, presentando, di converso, numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi rilevanza costituzionale;
una non adeguata programmazione delle fonti di approvvigionamento, oltre a non recare benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da una attenta e equilibrata normativa di tutela ambientale di sfociare in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i diversi attori del sistema, in primis i cittadini e le comunità che vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione infrastrutturale. Si è infatti passati da un concetto di mera conservazione alla configurazione di un vero e proprio diritto all'ambiente, espressione della personalità individuale e sociale, cui dare adeguata protezione. La Costituzione, con l'articolo 9, presenta una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata e articolata dei valori ambientali, parallelamente elevando, all'articolo 32, la salute a diritto fondamentale dell'individuo e a interesse della collettività. Parte della dottrina, cui di seguito si fa riferimento puntuale, configura da tempo il «diritto all'ambiente» come diritto fondamentale, in ciò confortata anche dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 37 fa riferimento alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità nonché al principio dello sviluppo sostenibile;
nel valutare gli atti programmatori in materia infrastrutturale ed energetica non si può procedere a una generica dichiarazione di strategicità, in presenza di un insuperabile principio generale, secondo cui la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349 ha conseguentemente riconosciuto come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell'ambiente, intesa non solo come razionale gestione ma anche come effettivo miglioramento delle condizioni naturali. Il diritto all'ambiente si è consolidato nella prassi e a livello giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che ciascun uomo – titolare di diritti inviolabili sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità – ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche, come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre, principio riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. Si tratta di un diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale, ma anche in quanto membro della collettività e il concetto unitario di ambiente va inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo e alla umanità nel suo complesso. Ne deriva il ruolo imprescindibile dei cittadini e delle comunità nel processo decisionale, fattori che il disegno di legge in esame non valorizza e anzi sbrigativamente comprime, alla stregua di ampia parte della legislazione speciale infrastrutturale degli ultimi anni;
con riferimento al riparto di competenze, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la tutela dell'ambiente definita dall'articolo 117 della Costituzione non consente di individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta, affermando al contrario che essa costituisce un valore trasversale da porre in relazione con gli altri interessi e con le competenze regionali concorrenti nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. A fronte di ogni intervento statale avente conseguenze sul territorio di una comunità se ne deve considerare la conformità non solo rispetto all'articolo 117 della Costituzione, bensì anche ai criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione, nonché al più ampio principio di leale collaborazione (sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), poiché le esigenze generali sottese a un dato progetto o procedimento non possono far venir meno la necessità di un ampio coinvolgimento delle diverse realtà locali nei relativi procedimenti. Il principio di collaborazione assume pertanto una centralità tale da assegnare un valore decisivo all'intesa fra Stato e istituzioni locali ovvero alle fasi procedimentali, nell'attuazione della normativa in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche ed energetiche;
la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce infatti a un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) e assoluto (sentenza n. 210 del 1987) inderogabile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto delle opere, occorre muovere dal fatto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, riproporre le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, rafforzata dalle riflessioni di una consolidata e autorevole dottrina, cui i firmatari del presente atto intendono richiamarsi. Nella sentenza n. 407 del 2002 e nella sentenza n. 282 del 2002 la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ne deriva un «valore» costituzionalmente, protetto, una sorta di materia «trasversale» (sentenze nn. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998) che accanto alla decisione statale valorizza interessi locali funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali;
l'inserimento della materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato, secondo la Consulta, non può quindi portare il Governo o la legge statale a eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato, principio ribadito anche nella sentenza n. 135 del 2005. La sentenza n. 536 del 2002 riafferma il «valore» costituzionalmente protetto della tutela ambientale e non esclude la titolarità di competenze legislative di livello «inferiore» su materie quali il governo del territorio e la tutela della salute. Quel valore costituzionale assume rilievo concreto (sentenze nn. 407 e 536 del 2002, nn. 96, 222, 226 e 227 del 2003, n. 259 del 2004, nn. 108, 214 e 336 del 2005) sono se in esso sono contemperati interessi molteplici facenti capo a competenze differenziate. La sentenza n. 214 del 2005, chiarisce che il principio di «leale collaborazione» richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione. La prassi, dunque, di imporre alle comunità locali opere decise ad altro livello non appare confortata dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;
con la sentenza n. 62 del 2005, la Corte Costituzionale sancisce che l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Tale principio è ribadito dalle sentenze nn. 104 del 2008, e nn. 12, 30, 61 e 225 del 2009. L'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;
strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. La sfera di competenza statale in questo caso è ancor più rigorosamente delimitata. Pertanto, qualora lo Stato volesse, in applicazione del principio di sussidiarietà, esercitare competenze in materia, la forma di raccordo tra Stato e regioni dovrebbe essere l'intesa, quale principale strumento di attuazione del principio di leale collaborazione, progressivamente elaborato dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 219 del 1984. In riferimento alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera, la Consulta ha più volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata ad essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Ciò premesso, l’iter del progetto di cui al disegno di legge appare allo stato non compiutamente definito e comunque non tale da far ritenere che i valori costituzionali sopra richiamati siano adeguatamente assicurati, mancando anche il dovuto coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e connesse;
il progetto non appare altresì corrispondere a una auspicata e coraggiosa Strategia Energetica Nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso, in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun compimento, non rispondenti a una pianificazione energetica rispettosa delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia – con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie rinnovabili – e attenta alle criticità internazionali che la opportuna differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale dell'opera, appaiono del tutto aleatorie – nel confuso quadro programmatorio e autorizzatorio in atto – le eventuali maggiori entrate per l'Erario, sia in considerazione della destinazione finale ad altri Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute a una non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui l'opera viene a inserirsi, meritevoli di approfondimento,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1710.
N. 1. Sibilia, Scagliusi, De Lorenzis, Crippa, L'Abbate, Brescia, D'Ambrosio, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.
N. 1
Seduta del 4 dicembre 2013
La Camera,
premesso che:
il progetto del gasdotto «Trans Adriatic Pipeline» (TAP) prevede il trasporto di gas naturale dal giacimento azero di Shah Deniz, in fase di pre-sviluppo, verso l'Europa, attraverso la Repubblica greca fino al confine greco-turco, la Repubblica di Albania, con attraversamento del Mar Adriatico, fino alla costa meridionale della Puglia nella provincia di Lecce;
è previsto che il gas sia trasportato con una condotta in acciaio lunga circa 800 km (Grecia 478 km, Albania 204 km, Mar Adriatico 105 km, Italia 4,9 km nel primo progetto). Per la parte italiana, è prevista la realizzazione di una condotta offshore lunga circa 45 km, dal limite delle acque italiane alla costa, e una condotta onshore lunga circa 5 km, dalla costa al terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in comune di Melendugno (LE), da dove presumibilmente avverrà il collegamento alla rete nazionale di metanodotti SNAM. La condotta, per la parte italiana avrà un diametro di 36” e una pressione di esercizio pari a 145 bar;
la relazione introduttiva del presente disegno di legge di ratifica dell'accordo indica in 10 miliardi metri cubi per anno la capacità iniziale del gasdotto, espandibile a 20 miliardi in un futuro non ben precisato;
per la realizzazione del gasdotto Trans-Adriatico è stata costituita la società TAP AG, costituita dalla società svizzera Axpo (42,5 per cento), dalla società norvegese Statoil (42,5 per cento) e dalla società tedesca E.ON Ruhrgas (15 per cento). Allo stato attuale, poiché il diritto societario svizzero non obbliga le società per azioni a dichiarare gli azionisti, a meno che non siano titolari di proprietà immobiliari nella Confederazione elvetica, stando alle dichiarazioni rilasciate dalla società TAP AG, il pacchetto azionario è detenuto per il 20 per cento dalla British Petroleum, per il 20 per cento della Socar (l'azienda azera), per il 20 per cento dalla norvegese Statoil, per il 16 per cento dalla Fluxys belga, per il 10 per cento dalla francese Total, per il 9 dalla E.ON Ruhrgas tedesca e per il 5 per cento dalla Axpo;
la contemporanea presenza della norvegese Statoil sia nel consorzio internazionale Shah Deniz, insieme alla britannica British Petroleum, all'azera Socar e alla francese Total, sia nel consorzio TAP, assieme alla svizzera Axpo e alla tedesca E.On, ha sicuramente orientato la scelta del progetto TAP come principale corridoio di esportazione del gas azero verso l'Unione europea, mettendo una sordina al progetto Nabucco, che, pur disponendo di una capacità superiore ai 30 miliardi di metri cubi annui, esprime una marcata debolezza geopolitica, non disponendo di un peso politico sufficiente ad influenzare la strategia energetica di Bruxelles, in quanto sostenuto da un consorzio composto dalle compagnie come l'austriaca OMV, la rumena Transgaz, l'ungherese MOL, la turca Botas, la bulgara Energy holding. Infatti nonostante il progetto Nabucco originario fosse considerato «il progetto bandiera» dall'Europa tutta, con l'assenza delle principali compagnie energetiche europee, come l'Eni, Total, Gaz de France, BP, E.On, Wintherhall, era destinato al fallimento avendo contro i principali poteri economici e dell'energia;
una delle motivazioni principali che ha influito sulla scelta del gasdotto Trans-Adriatico, quindi, è di natura neo-geopolitica, insita cioè nell'influenza esercitata da attori non statali come le compagnie energetiche;
riguardo alla strategicità del progetto sono emerse gravi contraddizioni. La società TAP chiarisce, sin dalla relazione non tecnica, che il gas è destinato esclusivamente al mercato dell'Europa nord-occidentale. Il Governo italiano, nella relazione al disegno di legge, e alcuni esponenti politici territoriali dei partiti della maggioranza presentano, invece, il progetto come strategico per l'approvvigionamento del Paese. In realtà, l'Italia al momento sembra al riparo da eventuali riduzioni dell'offerta di gas dai fornitori: a fronte di un consumo annuo di circa 78 miliardi di metri cubi, nella rete nazionale circolano infatti circa 117 miliardi di metri cubi (molti dei quali già destinati al Nord Europa). Nell'ottica europea di differenziazione dell'approvvigionamento energetico, l'Italia dunque dà già il proprio contributo nel settore gas;
secondo dichiarazioni di esponenti dell'Autorità per l'energia gli scenari dei mercati energetici non sono incoraggianti: «il 2012 ha visto un eccesso potenziale di offerta, nel mercato italiano dei gas naturale, prossimo al 50 per cento»;
sino ad ora, lo sviluppo pratico del progetto è stato diretto in prima persona, con obiettivi di carattere eminentemente tecnico, dalla società TAP ed ha visto l'assenza dei necessari coinvolgimenti delle istituzioni pubbliche, come le regioni, gli enti locali, le università, gli enti di ricerca e le strutture tecniche competenti come l'ARPA;
la società TAP dopo aver prodotto una relazione non tecnica e lo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), ha solo recentemente presentato lo studio di impatto ambientale (VIA);
la bozza di progetto della società TAP, presentato alla Regione Puglia, su aspetti rilevanti è reticente o presenta soluzioni insoddisfacenti:
non è ancora previsto né si trovano indicazioni circa l'opera di collegamento dal terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT) allo snodo nazionale della rete SNAM sito in Mesagne. La società Snam ha più volte ribadito che non esiste alcun progetto in merito e ciò si evince dal «Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto» del 2013 redatto dalla stessa Snam;
per la realizzazione del microtunnel nell'ESIA si fa riferimento ad una tecnica innovativa di costruzione, senza tuttavia chiarire quale potrebbe essere la soluzione alternativa ove insorgessero dei problemi durante la realizzazione;
nell'attuale bozza di progetto, la lunghezza del tratto a terra è prevista per circa 8,8 km, mentre la società TAP ha sempre sostenuto che la lunghezza non può essere superiore a 5 km per ragioni di sicurezza e per rispettare le norme comunitarie, che indicano l'utilizzo di valvole di sicurezza GVT per condotte con lunghezza superiore a 5 km non previste da alcuna scheda tecnica;
il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in particolare, per essere alimentato, richiede energia elettrica per circa 20 MegaWatt, ma, nel punto individuato per la sua costruzione, non esistono infrastrutture energetiche di tale portata. È dunque necessario un ulteriore intervento infrastrutturale, con conseguente impatto paesaggistico e ambientale;
all'interno della bozza di progetto non vi è alcun chiarimento in merito all'elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al fine di adeguarla alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede necessariamente una soluzione che o investa direttamente le falde, con gravi danni per le aziende agricole del territorio, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale;
il progetto, già nella fase iniziale, ha provocato tensioni nelle comunità interessate. La società TAP, come riportato nel rapporto ESIA, a pag. 326, paventa potenziali tensioni sociali per l'insufficiente risposta alle aspettative occupazionali delle popolazioni locali, ma la stessa TAP alimenta tali aspettative, sostenendo che la realizzazione dell'opera porterà circa 2.170 posti di lavoro in 15 anni;
benché la società TAP, in tutti i documenti, prospetti un impatto ambientale nullo, la Procura della Repubblica di Lecce, con l'ausilio dei Carabinieri del NOE, indaga per i danni prodotti al fondale e ai pescatori di San Foca, già durante le operazioni di prospezione effettuate dal 25 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013;
la relazione al disegno di legge in oggetto contiene, inoltre, diverse incongruenze e antinomie:
si afferma che il gasdotto, una volta realizzato, assicurerà una fornitura diversificata di gas necessaria alla sicurezza nazionale per l'Italia, pari a circa 10 miliardi di metri cubi all'anno, che corrisponde esattamente all'intera capacità di trasporto del gasdotto. Cade così una delle motivazioni principali alla base del sostegno al progetto e precisamente quella di far diventare l'Italia un importante crocevia del gas, il più importante hub sud-europeo per l'approvvigionamento dell'Europa del Nord;
il progetto difficilmente potrà contribuire ai risparmi che il Governo afferma di poter realizzare entro il 2020, pari a circa 13,5 miliardi di euro annui, attraverso la riduzione dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei, in quanto il consorzio del progetto ha richiesto ed ottenuto la deroga al «Third Party Access» (TPA), la quale oltre a stabilire che la capacità dell'infrastruttura, una volta realizzata, sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni, autorizza l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso di terzi, l'esenzione dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione e consente al consorzio, applicando il TAP TariffCode, di stabilire il corrispettivo per il trasporto, esonerando in tale senso lo stesso dall'applicazione della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità. Tale previsione è espressamente prevista all'articolo 9 dell'Accordo, secondo cui gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso del consorzio stesso;
da un lato l'indeterminatezza del progetto, di cui manca la stesura definitiva, e dall'altro la prescrizione contenuta esplicitamente nell'articolo 6 dell'Accordo, che impone a tutti i Paesi, nei cui territori sarà ubicato il gasdotto, di adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del progetto compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie senza irragionevoli ritardi o restrizioni, pongono seri interrogativi sulla possibilità del rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
da informazioni non ufficiali lo studio di impatto ambientale presenta una modifica del progetto di carattere marginale, in quanto si riferisce al solo spostamento di poche centinaia di metri del terminale del gasdotto proveniente dall'Albania, lasciando inalterate tutte le criticità sopra indicate;
il gasdotto TAP, durante tutto il suo tracciato, attraversa aree sensibili dal punto di vista paesaggistico-naturalistico, come confermato dal recente Piano territoriale paesaggistico regionale adottato dalla Regione Puglia, che evidenzia l'area come «corridoio verde» di importanza strategica per il sistema naturale del tavoliere salentino; inoltre, pur passando in aree periurbane, lambisce aree private residenziali e produttive (abitazioni, masserie, strutture turistiche, attività della produzione agroalimentare);
desta peraltro preoccupazione la valutazione che lo stesso consorzio TAP presenta in merito all'impatto sulla salute e sicurezza dell'opera (Sintesi non tecnica – 6.8 Ambiente socioeconomico onshore Impatti e mitigazioni, pag. 59), di cui si riporta il seguente stralcio: «In generale gli impatti residui sulla salute e la sicurezza sono stati valutati di bassa significatività ad eccezione degli impatti sull'ambiente e sulla qualità di vita per quelle famiglie situate in prossimità (500 m) delle principali aree di cantiere (come il punto di ingresso del microtunnel e il PRT) o delle strutture permanenti. In questi specifici casi, l'impatto è stato valutato medio/alto.»;
lungo il tratto offshore, così come specificato nell'Allegato Progetto definitivo Italia, CAP. 2.1.3 Interventi lungo la condotta offshore, saranno previsti interventi di correzione delle irregolarità del fondale con deposito di pietrame o ghiaia sotto la condotta e/o scavi del fondale, inoltre si prevede anche l'uso di materassini in pietrame, bitume o calcestruzzo. Preoccupa il fatto che, come ammesso dalla stessa TAP, «La quantità e la localizzazione di tali interventi non sono ancora definite»;
nel Progetto definitivo dell'opera vi è inoltre la previsione di un enorme «microtunnel», da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare, fino a 800 metri dalla linea di costa, al fine di superare i numerosi vincoli gravanti sulla fascia costiera: un microtunnel destinato a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell’habitat protetto e delle persone che in quella costa vivono, lavorano e sono ospitate per turismo;
peraltro il gasdotto TAP è del tutto indipendente dall'esecuzione delle bonifiche che sono dovute a prescindere dall'esecuzione di nuove opere, in applicazione del principio «chi inquina paga» prescritto dalla direttiva 2004/35;
va inoltre sottolineato che le comunità interessate non sono state coinvolte nel processo autorizzativo, come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con la legge n. 108 del 2001 e con il regolamento CE 1367/2006 e direttive 2003/4 e 2003/35;
il Comune di Melendugno ha recentemente presentato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un «contro-rapporto» relativamente al rapporto di VIA della «Trans Adriatic Pipeline» (TAP), redatto da un gruppo di lavoro di tecnici, giuristi, chimici, medici, ricercatori, e coordinato dall'ing. Dino Borri, ordinario di ingegneria del territorio al Politecnico di Bari (coautore parte generale) e dall'arch. Salvatore Petrachi, dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Melendugno. Un contro-rapporto con osservazioni e disamine tecniche, anche con riferimento allo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), dal quale si evidenziano molte carenze, tanti aspetti trascurati, omessi o trattati con grande superficialità. A partire dalla presunta mitigazione dell'impatto;
infine, è stato recentemente presentato, sia alla regione che al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare lo studio di impatto ambientale (VIA), che è ancora al vaglio sia del comitato regionale di VIA che della Commissione del Ministero;
appare inspiegabile come la presenza italiana in tutto il progetto si limiti esclusivamente a fornire il territorio e le infrastrutture per il passaggio del gas, senza minimamente entrare nella composizione azionaria della società TAP AG che, negli ultimi due mesi, ha pur visto un così vorticoso cambio del proprio azionariato, con l'entrata delle più grandi società europee del settore,
delibera
di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1710 in attesa del parere del comitato regionale di VIA della Puglia, nonché del provvedimento obbligatorio e vincolante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ai sensi della normativa vigente, che conclude la fase di valutazione del processo di VIA.
N. 1. Migliore, Scotto, Fava, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Piras, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in oggetto concerne la realizzazione di un'infrastruttura finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia. All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'Accordo che si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva a un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;
il progetto in esame appare suscettibile, per come delineato, di incidere significativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche e amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 337 del 1985) e sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;
va inoltre considerato, negli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo costituzionalmente riconosciuto al sistema delle autonomie territoriali e alle regioni in particolare. A tale proposito, il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della Regione interessata dalla localizzazione dell'opera ha già valutato negativamente il progetto TAP. Dalla ratifica può derivare quindi, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale;
appare indifferibile lo sviluppo di una politica energetica che punti esplicitamente alla riduzione del consumo di combustibili fossili, al rispetto degli accordi internazionali relativi al Protocollo di Kyoto, all'affrancamento dalla dipendenza energetica dall'estero e alla sostenibilità economica, volta alla riduzione dell'inquinamento e dei conseguenti danni alla salute e all'ambiente. In tale contesto, l'opera di cui al presente disegno di legge non sembra, allo stato, possedere i necessari requisiti di strategicità e rispondenza a una corretta pianificazione delle fonti energetiche, presentando, al converso, numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi rilevanza costituzionale;
una non adeguata programmazione delle fonti di approvvigionamento, oltre a non recare benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da un'attenta ed equilibrata normativa di tutela ambientale di sfociare in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i diversi attori del sistema, in primis i cittadini e le comunità che vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione infrastrutturale. Si è infatti passati da un concetto di mera conservazione alla configurazione di un vero e proprio diritto all'ambiente, espressione della personalità individuale e sociale, cui dare adeguata protezione. La Costituzione, con l'articolo 9, presenta una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata e articolata dei valori ambientali, parallelamente elevando, all'articolo 32, la salute a diritto fondamentale dell'individuo e a interesse della collettività. Parte della dottrina, cui di seguito si fa riferimento puntuale, configura da tempo il «diritto all'ambiente» come diritto fondamentale, in ciò confortata anche dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 37 fa riferimento alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità, nonché al principio dello sviluppo sostenibile;
nel valutare gli atti programmatori in materia infrastrutturale ed energetica non si può procedere a una generica dichiarazione di strategicità, in presenza di un insuperabile principio generale, secondo cui la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349, ha conseguentemente riconosciuto come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell'ambiente, intesa non solo come razionale gestione ma anche come effettivo miglioramento delle condizioni naturali. Il diritto all'ambiente si è consolidato nella prassi e a livello giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che ciascun uomo – titolare di diritti inviolabili sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità – ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche, come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre, principio riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. Si tratta di un diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale ma anche in quanto membro della collettività e il concetto unitario di ambiente va inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo e all'umanità nel suo complesso. Ne deriva il ruolo imprescindibile dei cittadini e delle comunità nel processo decisionale, fattori che il disegno di legge in esame non valorizza e anzi sbrigativamente comprime, alla stregua di ampia parte della legislazione speciale infrastrutturale degli ultimi anni;
con riferimento al riparto di competenze, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la tutela dell'ambiente definita dall'articolo 117 della Costituzione non consente di individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta, affermando al contrario che essa costituisce un valore trasversale da porre in relazione con gli altri interessi e con le competenze regionali concorrenti nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. A fronte di ogni intervento statale avente conseguenze sul territorio di una comunità se ne deve considerare la conformità non solo rispetto all'articolo 117 della Costituzione, bensì anche ai criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione, nonché al più ampio principio di leale collaborazione (sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), poiché le esigenze generali sottese a un dato progetto o procedimento non possono far venir meno la necessità di un ampio coinvolgimento delle diverse realtà locali nei relativi procedimenti. Il principio di collaborazione assume pertanto una centralità tale da assegnare un valore decisivo all'intesa fra Stato e istituzioni locali ovvero alle fasi procedimentali, nell'attuazione della normativa in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche ed energetiche;
la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce infatti a un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) e assoluto (sentenza n. 210 del 1987) inderogabile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto delle opere, occorre muovere dal fatto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, riproporre le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, rafforzata dalle riflessioni di una consolidata e autorevole dottrina, cui i firmatari del presente atto intendono richiamarsi. Nella sentenza n. 407 del 2002 e nella sentenza n. 282 del 2002 la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ne deriva un «valore» costituzionalmente, protetto, una sorta di materia «trasversale» (sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998) che accanto alla decisione statale valorizza interessi locali funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali;
l'inserimento della materia «tutela dell'ambiente» nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato, secondo la Consulta, non può quindi portare il Governo o la legge statale a eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato, principio ribadito anche nella sentenza n. 135 del 2005. La sentenza n. 536 del 2002 riafferma il «valore» costituzionalmente protetto della tutela ambientale e non esclude la titolarità di competenze legislative di livello «inferiore» su materie quali il governo del territorio e la tutela della salute. Quel valore costituzionale assume rilievo concreto (sentenze nn. 407 e 536 del 2002, nn. 96, 222, 226 e 227 del 2003, n. 259 del 2004, nn. 108, 214 e 336 del 2005) solo se in esso sono contemperati interessi molteplici facenti capo a competenze differenziate. La sentenza n. 214 del 2005 chiarisce che il principio di «leale collaborazione» richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione. La prassi, dunque, di imporre alle comunità locali opere decise ad altro livello non appare confortata dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;
con la sentenza n. 62 del 2005, la Corte costituzionale sancisce che l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Principio ribadito dalle sentenze nn. 104 del 2008 e nn. 12, 30, 61 e 225 del 2009. L'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;
strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. La sfera di competenza statale in questo caso è ancor più rigorosamente delimitata. Pertanto, qualora lo Stato volesse, in applicazione del principio di sussidiarietà, esercitare competenze in materia, la forma di raccordo tra Stato e regioni dovrebbe essere l'intesa, quale principale strumento di attuazione del principio di leale collaborazione, progressivamente elaborato dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 219 del 1984. In riferimento alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera, la Consulta ha più volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata ad essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Ciò premesso, l’iter del progetto di cui al disegno di legge appare allo stato non compiutamente definito e comunque non tale da far ritenere che i valori costituzionali sopra richiamati siano adeguatamente assicurati, mancando anche il dovuto coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e connesse;
il progetto non appare altresì corrispondere a una auspicata e coraggiosa strategia energetica nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso, in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun compimento, non rispondenti a una pianificazione energetica rispettosa delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia – con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie rinnovabili – e attenta alle criticità internazionali che la opportuna differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale dell'opera, appaiono del tutto aleatorie – nel confuso quadro programmatorio e autorizzatorio in atto – le eventuali maggiori entrate per l'Erario, sia in considerazione della destinazione finale ad altri Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute a una non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui l'opera viene a inserirsi, meritevoli di approfondimento;
inoltre, in quanto parte del corridoio Sud del gas, dovrebbe essere realizzata una VIA unica per l'intero progetto, nel rispetto della normativa europea, come precondizione alla ratifica dell'Accordo;
dovrebbe essere resa pubblica la base legale che giustifica il mandato della Commissione europea a negoziare il «Trans Caspian Pipeline» con il governo del Turkmenistan, come precondizione alla ratifica dell'Accordo;
dovrebbero essere resi pubblici gli accordi finanziari riguardanti il TAP e gli altri tronconi del corridoio Sud del gas inteso come opera unica, come precondizione alla ratifica dell'Accordo,
delibera
di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1710 in attesa che si pronunci, a conclusione della fase di valutazione del processo di VIA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
N. 2. Sibilia, Scagliusi, De Lorenzis, Crippa, L'Abbate, Brescia, D'Ambrosio, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.
Relatori: BRESSA, per la maggioranza; MATTEO BRAGANTINI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 4 dicembre 2013
ART. 1.
(Oggetto).
Sopprimerlo.
1. 1. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il consegui
mento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, nei casi in cui in una data compresa tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.
2. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
3. Lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai Comuni e alle Unioni di Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, le Regioni dispongono il trasferimento delle funzioni da esse conferite alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni medesime, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
5. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.
6. Entro il 31 marzo 2014, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge che di legge che ridefinisce le aree metropolitane previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'istituzione di città metropolitane, e che tenga conto delle proposte che, a tal fine, sono trasmesse dalle Regioni. Se alla data di cui al primo periodo non sono pervenute proposte da parte delle Regioni, il disegno di legge di cui al citato primo periodo è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni dalla trasmissione del testo.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che svolgano funzioni già attribuite ed esercitate, direttamente o per delega da Regioni ed enti locali.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 23-ter.
1. 366. Centemero, Russo, Gelmini, Romele.
Sopprimere il comma 1.
1. 6. Matteo Bragantini, Allasia, Invernizzi, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole: adeguare il loro ordinamento ai con le seguenti: promuovere il riordino delle funzioni locali in attuazione dei.
1. 7. Russo, Sarro.
Al comma 1, dopo le parole: adeguare aggiungere le seguenti: fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa.
1. 301. Gelmini.
Al comma 1, dopo la parola: sussidiarietà aggiungere le seguenti: solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa.
1. 22. Bianconi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee giuda per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente.
sostituire il comma 2 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le città metropolitane e le Province sono enti di primo livello ed eleggono i propri organi secondo le leggi vigenti. Esse svolgono le funzioni fondamentali attribuite dalla presente legge.
2-ter. La Regione individua ulteriori funzioni che possono essere attribuite agli enti di area vasta sulla base di principi di adeguatezza, efficienza ed efficacia.
sopprimere i commi 3 e 4.
1. 24. De Mita.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee giuda per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente.
sostituire il comma 2 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.
1. 250. De Mita.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle more di una riforma costituzionale di modifica del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.
1. 200. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo scopo vengono delegate le Regioni alla indicazione delle circoscrizioni provinciali e delle aree metropolitane, sulla base del principio della coerenza e della omogeneità territoriale, salvo il procedimento costituzionale per la loro approvazione.
1. 23. Bianconi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.
1. 25. Gelmini.
Sopprimere il comma 2.
*1. 26. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere il comma 2.
*1. 27. Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9.
1. 36. Russo, Sarro.
Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
1. 34. Russo, Sarro, Palmizio, Squeri, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 2, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle presenti all'interno delle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
1. 37. Russo, Sarro.
Al comma 2, sostituire le parole: territoriali di area vasta con le seguenti: di area vasta alternativi alle province.
1. 203. Gelmini, Fucci.
Al comma 2, dopo le parole: territoriali di area vasta aggiungere le seguenti: alternativi alle Province.
1. 201. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 2, sopprimere la parola: strategico.
1. 46. Bianconi.
Al comma 2, sopprimere le parole da: cura delle relazioni istituzionali fino alla fine del comma.
1. 202. Bianconi, Gelmini.
Al comma 2, sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.
*1. 204. Gelmini.
Al comma 2, sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.
*1. 251. Mazziotti Di Celso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta attribuite sinora alle province ed ai comuni come da provvedimento ad hoc della Regione competente.
1. 205. Russo, Sarro.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2014.
3-bis. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:
a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
3-ter. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.
Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 2, premettere il seguente: 1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso».
1. 55. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le province aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
1. 66. Russo, Sarro.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: disciplinati fino alla fine del comma, con le seguenti: individuate nel capo III della presente legge.
1. 206. Russo, Sarro, Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 11, 12 e 15 con le seguenti: di cui all'articolo 11.
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 4;
all'articolo 15, sopprimere il comma 1-bis.
1. 295. De Mita.
Sopprimere i commi 4 e 6.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Art. 18. – 1. Le Unioni di Comuni sono enti associativi costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni.
2. Sono principi fondamentali per la disciplina delle Unioni i seguenti:
a) sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito dai sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di cinque rappresentanti per Comune, compreso il Sindaco al fine di rappresentare le minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri (o amministratori comunali – per garantire presenza di assessori esterni) in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
b) è previsto uno statuto che detta i principi e le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, specificando le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, e cause di incompatibilità nonché dettando disposizioni per la rappresentanza di genere;
c) alle Unioni si applicano i principi e le norme dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettate dallo Stato; adottano un piano esecutivo di gestione e applicano il controllo di gestione.
3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia esercitano obbligatoriamente entro il 1o gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, le parole: «fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;
5. Fino al 1o gennaio 2015 i comuni di cui al comma 3 possono esercitare le funzioni fondamentali di cui al predetto comma 3 mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al comma 3.
6. Sulla base dei principi fondamentali di cui ai commi 1 e 2 e con esclusione delle modalità di esercizio da parte delle Unioni di comuni delle funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.
7. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.
8. Restano ferme le funzioni spettanti alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e le funzioni da queste esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
sopprimere l'articolo 20.
1. 350. Centemero.
Sopprimere il comma 4
1. 73. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:
a) viabilità e trasporti;
b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, e gli altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.
4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.
1. 74. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 300. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 360. Palese.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del patto di stabilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, sulla base dei parametri specificati dall'articolo 20, comma 2, del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.
1. 365. Gregorio Fontana, Ravetto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. I comuni possono costituire altresì unioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, per le funzioni ivi previste.
1. 292. Balduzzi.
Sopprimere il comma 6.
1. 107. Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
1. 115. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
1. 113. De Mita.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Città metropolitane).
Sopprimere gli articoli da 2 a 10.
2. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014. L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare status di capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo, in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
2. 305. Gitti.
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Trascorsi cinque anni dall'istituzione delle città metropolitane, le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore ad un milione di abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.
2. 203. Romele.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 204. Fucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Torino fino a: Reggio Calabria con le seguenti: Roma, Milano e Napoli.
*2. 300. D'Ottavio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Torino fino a: Reggio Calabria con le seguenti: Roma, Milano e Napoli.
*2. 313. Russo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Torino fino a: Reggio Calabria con le seguenti: Roma, Milano e Napoli.
*2. 319. Cirielli.
Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
2. 250. Cicu, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
2. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 210. Russo, Sarro.
Sopprimere il comma 2.
*2. 49. Russo, Sarro.
Sopprimere il comma 2.
*2. 50. De Mita.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto previsto fino alla fine del comma, con le seguenti: coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
2. 58. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Russo, Sarro, Parisi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 301. D'Ottavio.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 306. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 314. Russo, Sarro.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 320. Cirielli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del periodo con le seguenti: interessati ad aderire alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. 65. Russo, Sarro.
Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
2. 385. Martella, Mognato, Naccarato.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree metropolitane. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.
2. 68. Gelmini, Fucci.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.
2. 69. Vargiu.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
all'articolo 2:
al comma 4:
primo periodo, sopprimere le parole: il consiglio metropolitano e
secondo periodo: sostituire le parole: il consiglio metropolitano con le seguenti: la conferenza metropolitana; sopprimere le parole: propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche
terzo periodo, sostituire le parole da: il consiglio adotta gli schemi di bilancio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la conferenza adotta lo statuto e i bilanci
sopprimere il quarto periodo
al comma 4-bis, sostituire le parole: proposti dal consiglio metropolitano con le seguenti: e i bilanci dell'ente
all'articolo 4:
sostituire il comma 1 con il seguente: Il sindaco della città metropolitana è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini, applicando le disposizioni della legge elettorale valida per l'elezione dei sindaci delle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
sopprimere il comma 2
sopprimere l'articolo 5
all'articolo 7, commi 1 e 2, sostituire le parole: consiglieri metropolitani con le seguenti: membri della conferenza metropolitana.
2. 70. Bianconi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; approva regolamenti, piani e programmi; predispone e approva i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto ed esercita le altre funzioni attribuite dallo stesso.
2. 72. Vargiu.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio
*2. 302. D'Ottavio.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio
*2. 307. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio.
*2. 315. Russo.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio
*2. 325. Cirielli.
Al comma 4, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. 254. Bianconi.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 304. D'Ottavio.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 310. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 318. Russo.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 328. Cirielli.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 308. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 316. Russo.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 326. Cirielli.
Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 375. D'Ottavio.
Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 303. D'Ottavio.
Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 309. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 317. Russo.
Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 327. Cirielli.
Al comma 4-bis, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.
2. 296. De Mita.
Sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Lo statuto) – 1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali
d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni
e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del consiglio metropolitano e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge n.131 del 2003.
3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
2. 253. Gelmini, Fucci.
Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono organizzare in comune l'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle fondamentali.
2. 251. Russo, Sarro.
Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
2. 297. De Mita.
Al comma 6, sopprimere la lettera c).
2. 311. Bianconi.
Al comma 6, sopprimere la lettera d).
2. 312. Bianconi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. 330. Gelmini, Fucci.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – 1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto a suffragio universale diretto con legge dello Stato da approvarsi entro centoottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei due terzi degli enti interessati alla costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente, si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 16. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – (Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione) 1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, nell'ambito territoriale di competenza così come determinato ai sensi della presente legge, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
2. Fino all'approvazione dello statuto della città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
3. Fino all'insediamento del consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il sindaco del comune capoluogo, i sindaci dei comuni interessati, il presidente della provincia e il presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della città metropolitana.
4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei due terzi degli enti interessati alla costituzione della città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 14. De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – (Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione) – 1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province e di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado con le modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle Province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi di governo delle Province, il Presidente della Provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della Provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo.
3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della Provincia, che lo presiede, il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.
4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n.267.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 15. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono soppresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi dell'articolo 10, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 9. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro a predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 3. Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dal presidente della provincia omonima, dal presidente del consiglio comunale del comune capoluogo e da sei membri del comune capoluogo designati dal presidente del consiglio comunale su proposta dello stesso, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;
c) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e al comune capoluogo e fino all'insediamento degli organi a seguito dell'elezione;
d) gli organi della città metropolitana provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia e del comune capoluogo al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale e del comune capoluogo. Lo statuto deve essere approvato entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 11.
3. 2. Vargiu.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidenti della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, uno schema di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
4. Gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.
6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
9. Per i comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
3. 390. Centemero.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidenti della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo, né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, uno schema di statuto, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
4. Gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.
6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza della città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
9. Per i Comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
3. 391. Russo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 200. D'Ottavio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 201. De Mita.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 210. Cirielli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 240. Russo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 250. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.
Conseguentemente:
al secondo periodo:
dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
sopprimere le parole: , che lo presiede
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 202. D'Ottavio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.
Conseguentemente:
al secondo periodo:
dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
sopprimere le parole: , che lo presiede
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 211. Cirielli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.
Conseguentemente:
al secondo periodo:
dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
sopprimere le parole: , che lo presiede
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 230. De Mita.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.
Conseguentemente:
al secondo periodo:
dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
sopprimere le parole: , che lo presiede
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 241. Russo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015.
3. 18. Bianconi.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il comitato istitutivo della Città Metropolitana fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole:è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il comitato istitutivo della città metropolitana predispone con le seguenti: gli organi predispongono;
al comma 4, sopprimere le parole: del comitato istitutivo e
sopprimere il comma 5;
al comma 6, sopprimere le parole: il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e;
sopprimere il comma 8.
3. 265. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede
Conseguentemente:
dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 203. D'Ottavio.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede.
Conseguentemente:
dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 212. Cirielli.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede
Conseguentemente:
dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 231. De Mita.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede
Conseguentemente:
dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 242. Russo.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede
Conseguentemente:
dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 251. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitana, eletto con le seguenti: da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, eletti
3. 260. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e da un rappresentante espresso dalle opposizioni di ciascun consiglio comunale facente parte della città metropolitana.
3. 35. Bianconi.
Sostituire i commi da 2 a 11 con il seguente:
2. Fino al termine di indizione delle prime elezioni di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni;
a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014, In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 266. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 204. D'Ottavio.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 213. Cirielli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 232. De Mita.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 243. Russo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 252. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 205. D'Ottavio.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 214. Cirielli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 233. De Mita.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 244. Russo.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 253. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio con le parole: 30 settembre.
3. 220. Balduzzi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: anche ai fini fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano è approvato lo statuto in via definitiva.
3. 267. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
3. 268. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 206. D'Ottavio.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 215. Cirielli.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 234. De Mita.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 245. Russo.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 254. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere il comma 8.
**3. 207. D'Ottavio.
Sopprimere il comma 8.
**3. 216. Cirielli.
Sopprimere il comma 8.
**3. 235. De Mita.
Sopprimere il comma 8.
**3. 246. Russo.
Sopprimere il comma 8.
**3. 255. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
3. 269. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e di voler continuare a far parte della provincia omonima
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole da: la provincia omonima continua fino alla fine del periodo
al terzo periodo, sopprimere le parole da: tra i due enti sulla base fino alla fine del comma.
3. 380. Gelmini.
Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza oneri a carico della Provincia medesima.
3. 261. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.
Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 302. D'Ottavio.
Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 306. Cirielli.
Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 332. De Mita.
Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 342. Russo.
Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 352. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 301. D'Ottavio.
Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 305. Cirielli.
Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 331. De Mita.
Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 341. Russo.
Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 351. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 300. D'Ottavio.
Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 304. Cirielli.
Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 330. De Mita.
Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 340. Russo.
Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 350. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 381. Palese.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei medi prima della con la seguente: alla.
*3. 303. D'Ottavio.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei medi prima della con la seguente: alla.
*3. 307. Cirielli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei medi prima della con la seguente: alla.
*3. 333. De Mita.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei medi prima della con la seguente: alla.
*3. 343. Russo.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei medi prima della con la seguente: alla.
*3. 353. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere il comma 11.
3. 270. Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).
Sopprimerlo.
4. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Il sindaco e il Consiglio metropolitano).
1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. 3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 7. D'Ottavio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Il sindaco e il Consiglio metropolitano).
1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. 3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 8. Cirielli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Il sindaco e il Consiglio metropolitano).
1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Il sindaco e il Consiglio metropolitano).
1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 12. De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Il sindaco e il Consiglio metropolitano).
1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 14. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).
1. Il sindaco metropolitano è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ricadono nel territorio della città metropolitana a suffragio universale e diretto.
2. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
3. L'elezione può avvenire non prima del 1o gennaio 2017. Con successiva legge statale si prevede l'adozione di un sistema elettorale simile a quello in vigore per l'elezione dei comuni superiori ai 15 mila abitanti.
4. 3. Vargiu.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, intendendosi, per il termine provincia, quello di comune metropolitano e, per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.
2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
a) quarantacinque consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) trentasei consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) trenta consiglieri nelle altre città metropolitane.
3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1:
1) alinea, dopo le parole: «consigliere comunale» sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
2) numero 12), dopo le parole: «consiglieri comunali» sono aggiunte le seguenti: «consiglieri metropolitani»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 4. Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro.
Sopprimere il comma 1.
4. 17. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:
1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
*4. 204. Centemero.
Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:
1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
*4. 205. D'Ottavio.
Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:
1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.
2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
*4. 206. Cirielli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il comma 3-bis;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
sopprimere l'articolo 5.
**4. 200. Russo, Squeri.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il comma 3-bis;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
sopprimere l'articolo 5.
**4. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il comma 3-bis;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
sopprimere l'articolo 5.
**4. 202. D'Ottavio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il comma 3-bis;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
sopprimere l'articolo 5.
**4. 203. Cirielli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
Conseguentemente:
al comma 3-bis:
primo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e;
terzo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e;
ultimo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e.
4. 212. Bianconi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
Conseguentemente:
al comma 3-bis:
primo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e;
terzo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e;
ultimo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e.
4. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da parte dei cittadini della città metropolitana secondo le disposizioni adottate con legge dello Stato.
Conseguentemente:
al comma 3-bis:
primo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e;
terzo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e;
ultimo periodo, sopprimere le parole: del sindaco e.
4. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
sopprimere l'articolo 5.
4. 207. De Mita.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento e dura in carica cinque anni. Il sindaco metropolitano resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di amministratore comunale. È eletto sindaco metropolitano il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio metropolitano.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*4. 303. Cirielli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento e dura in carica cinque anni. Il sindaco metropolitano resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di amministratore comunale. È eletto sindaco metropolitano il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio metropolitano.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*4. 304. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento e dura in carica cinque anni. Il sindaco metropolitano resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di amministratore comunale. È eletto sindaco metropolitano il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio metropolitano.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*4. 305. D'Ottavio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**4. 208. Cirielli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3.
**4. 209. De Mita.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**4. 210. D'Ottavio.
Al comma 1, sopprimere le parole: di diritto.
4. 213. Gelmini, Fucci.
Al comma 1. aggiungere, in fine, le parole: e dura in carica cinque anni.
4. 216. De Mita.
Sopprimere i commi 2 e 3.
4. 214. Bianconi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4. 300. Mazziotti Di Celso.
Sopprimere il comma 3.
4. 301. Bianconi.
Sopprimere il comma 3-bis.
4. 218. Mazziotti Di Celso, De Mita.
Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico.
*4. 219. Cirielli.
Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico.
*4. 220. D'Ottavio.
Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**4. 302. Cirielli.
Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**4. 306. D'Ottavio.
Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del consiglio metropolitano.
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 250. Russo.
Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del consiglio metropolitano.
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 251. D'Ottavio.
Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del consiglio metropolitano.
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 252. Cirielli.
Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del consiglio metropolitano.
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:
2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 253. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
4. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni valutano le eventuali proposte referendarie di variazione della circoscrizione del comune capoluogo presentate ai sensi delle rispettive leggi regionali alla luce del mutato contesto istituzionale, sottoponendole al parere vincolante del consiglio comunale, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico.
4. 40. Martella, Mognato, Casellato, Crimì, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Miotto, Moretti, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zardini, Zoggia.
Al comma 4, sopprimere le parole: di sindaco metropolitano.
4. 50. Bianconi.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).
Sopprimerlo.
*5. 1. Vargiu.
Sopprimerlo.
*5. 2. Bianconi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e di donne, ovvero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
5. 300. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Sopprimere il comma 4.
5. 204. Mazziotti Di Celso.
Al comma 4, sostituire le parole: il comma 3 del presente articolo con le seguenti: il quarto periodo del comma 3 e la riduzione della lista non può determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Nelle liste dei candidati deve essere comunque assicurata, a pena di inammissibilità, la rappresentanza di entrambi i sessi.
5. 301. Roberta Agostini, Fabbri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ciascuna lista deve essere collegata obbligatoriamente ad un candidato presidente. Liste diverse possono essere collegate al medesimo candidato Presidente. Le dichiarazioni di collegamento avvengono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le votazioni per Presidente e Consiglio avvengono contestualmente nel medesimo giorno.
5. 205. De Mita.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.
5. 302. Roberta Agostini, Fabbri.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati).
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7. 1. Bianconi, Russo.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7. 2. D'Ottavio.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7. 3. Cirielli.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Conferenza metropolitana).
Sopprimerlo.
8. 1. Vargiu.
Al comma 1, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e dai rappresentanti.
8. 4. Bianconi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e da un rappresentante delle opposizioni per ogni comune partecipante.
8. 5. Bianconi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le deliberazioni della conferenza metropolitana devono essere adottate con la maggioranza del 50 per cento più uno dei componenti che devono in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento più uno della popolazione dell'area metropolitana.
8. 13. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo, Sannicandro.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Funzioni della città metropolitana).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le funzioni fondamentali dei comuni capoluogo;
c) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
9. 2. Vargiu.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni fondamentali delle province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle province.
9. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) adozione del piano di tutela e valorizzazione del territorio metropolitano in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione, organizzazione e individuazione dei modelli di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di natura e ambito metropolitano;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) promozione dello sviluppo economico e tutela delle condizioni di dignità sociale delle persone e di cura dei servizi sociali attraverso la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative in materia;
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
g) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
h) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
i) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
9. 15. De Mita.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni.
9. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: e gestione dei servizi pubblici.
9. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
9. 50. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – 1. L'ambito territoriale metropolitano è definito dalla Regione sulla base di una oggettiva condizione di continuità urbanistica, costruttiva, economica, sociale, di tradizioni e storia, sulla base di effettive omogeneità di interessi che possa essere definita unitariamente come realtà metropolitana e che abbia evidenti segni di complessità nella organizzazione della vita urbana dei cittadini.
2. La definizione dell'ambito territoriale avviene di intesa con la conferenza delle autonomie. Nel caso in cui la Regione non provveda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo esercita i poteri sostitutivi.
9. 01. De Mita.
ART. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia e del comune capoluogo a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali e comunali, all'atto del subentro alla provincia e al comune.
10. 1. Vargiu.
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui la città metropolitana subentri alla provincia soltanto parzialmente, per la mancata adesione di uno o più comuni, la ripartizione di personale e risorse è effettuata in conformità all'articolo 3, comma 9.
10. 200. Mazziotti Di Celso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della città metropolitana alla provincia omonima.
10. 11. De Mita.
Al comma 2, sostituire le parole da: dalle province fino alla fine del comma con le seguenti: mantiene il trattamento contrattuale ed economico applicabile alla data del trasferimento.
10. 201. Mazziotti Di Celso.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto, viene disciplinato il trasferimento alla città metropolitana delle predette partecipazioni alla conclusione della manifestazione universale di Expo 2015.
10. 202. Mazziotti Di Celso.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Alla data del 1o maggio 2015 con le seguenti: Al termine della manifestazione universale di Expo 2015.
10. 300. Centemero.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Alla data del 1o maggio 2015 aggiungere le seguenti: , subordinatamente all'estinzione dei rapporti attivi e passivi concernenti la realizzazione delle predette infrastrutture e la loro gestione nel periodo di svolgimento di Expo 2015,
10. 203. Balduzzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 301. Palese.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).
(Votazione dell'articolo 10-bis)
ART. 11.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).
Sopprimere gli articoli da 11 a 15-ter.
11. 2. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro, Paglia.
Sopprimere gli articoli da 11 a 15.
11. 1. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e nelle more della riforma costituzionale organica della rappresentanza locale, le disposizioni di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle amministrazioni provinciali il cui territorio corrisponda in prevalenza alla definizione di zona montana ai sensi della normativa vigente. Per le amministrazioni provinciali di cui al periodo precedente, la cui scadenza naturale sia successiva alla data del 31 dicembre 2013, per quelle che risultino oggetto di gestioni commissariali ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, si procede, pertanto, al rinnovo degli organi secondo le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 18. Dellai, Balduzzi, Borghi.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Organi delle province).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
1. Il comma 2 dell'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
c) sedici membri nelle altre province».
2. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituite dalle seguenti: «è eletto».
3. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».
4. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali e dei presidenti delle province.
6. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
7. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province sono convocate entro il 31 dicembre 2014.
8. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
9. I commissariamenti delle province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale e, alla scadenza degli organi, gli organi di governo delle province sono prorogati fino al 31 ottobre 2014. Nelle province i cui organi di governo scadano nell'anno 2014, alla data di scadenza naturale dei mandati, il presidente della provincia è nominato commissario straordinario fino al 31 ottobre 2014.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 12-bis a 14.
12. 1. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
1. Sono organi transitori delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
a) il presidente dell'area vasta;
b) il consiglio dell'area vasta.
2. Il presidente dell'area vasta rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio dell'area vasta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, propone e approva lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; predispone e approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente dell'area vasta; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale che abolisce le province, il presidente dell'area vasta è il presidente della provincia. Il consiglio dell'area vasta è composto dai consiglieri provinciali.
4. Gli incarichi di presidente e di consigliere dell'area vasta sono gratuiti dal giorno successivo alla naturale scadenza dei rispettivi mandati di presidente e consigliere della provincia. Dalla suddetta data, non sono corrisposti gettoni, compensi o rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Le riunioni del consiglio dell'ente di area vasta possono tenersi in una sede istituzionale diversa dalla sede del comune capoluogo di provincia e i consiglieri possono partecipare alle sedute del consiglio con pieno diritto di voto anche in via telematica.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 12-bis a 14.
12. 3. Vargiu.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà più uno.
Conseguentemente:
al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: i due terzi;
all'articolo 12-bis:
comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
comma 3:
dopo le parole: i sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri;
sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trenta mesi.
all'articolo 12-ter:
comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis: Ciascuna lista deve essere collegata obbligatoriamente ad un candidato presidente. Liste diverse possono essere collegate al medesimo candidato presidente. Le dichiarazioni di collegamento avvengono ai sensi delle disposizioni vigenti in materia elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le votazioni per presidente e consiglio avvengono contestualmente nel medesimo giorno.
12. 200. De Mita.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del consiglio provinciale.
12. 300. De Menech.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre province.
5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12-ter;
*12-bis. 300. Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre province.
5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12-ter;
*12-bis. 301. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre province.
5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12-ter;
*12-bis. 302. D'Ottavio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presidente della provincia dura in carica cinque anni.
3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
4. Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre province.
5. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
6. Il consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
9. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, del testo unico la parola: «assoluta» è soppressa.
b) al comma 11, del testo unico, il primo periodo è soppresso.
c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
10. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12-ter;
*12-bis. 303. Cirielli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre province.
3. Il consiglio provinciale e il presidente della provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il presidente della provincia nomina gli assessori tra i componenti del consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «e provinciale» sono soppresse.
6. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la parola: «assoluta» è soppressa;
b) al comma 11, il primo periodo è soppresso;
c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
7. Fino alla data di approvazione delle statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12-ter;
12-bis. 203. De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il Presidente della provincia è eletto insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
3. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
9. All'articolo 64, comma 1, del testo unico le parole: «e provinciale» sono soppresse.
10. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la parola: «assoluta» è soppressa;
b) al comma 11, il primo periodo è soppresso;
c) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.
11. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12-ter;
12-bis. 202. De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. L'elezione del presidente della provincia avviene a suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
12-bis. 200. Bianconi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»
*12-bis. 312. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»
*12-bis. 313. Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»
*12-bis. 314. D'Ottavio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle seguenti: «è eletto».
2. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»
*12-bis. 315. Cirielli.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 8.
**12-bis. 304. Cirielli.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 8.
**12-bis. 305. Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 8.
**12-bis. 306. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 8.
**12-bis. 307. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti:, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. L'elettorato passivo appartiene a tutti i cittadini della provincia.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12-bis. 316. Romele.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 6;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
al comma 8, sostituire la parola: sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
sopprimere il comma 9.
*12-bis. 308. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 6;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
al comma 8, sostituire la parola: sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
sopprimere il comma 9.
*12-bis. 309. Cirielli.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 6;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
al comma 8, sostituire la parola: sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
sopprimere il comma 9.
*12-bis. 310. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: nell'ambito del consiglio provinciale nel giorno del suo insediamento.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni;
sopprimere i commi da 3 a 6;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio provinciale;
al comma 8, sostituire la parola: sindaco con le seguenti: amministratore comunale;
sopprimere il comma 9.
*12-bis. 311. Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con le seguenti: insieme al consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
12-bis. 15. De Mita.
Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
*12-bis. 317. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
*12-bis. 318. D'Ottavio.
Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
*12-bis. 319. Cirielli.
Al comma 3, sostituire le parole da: sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: cittadini con diritto di elettorato attivo e passivo.
*12-bis. 320. Russo.
Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
**12-bis. 321. D'Ottavio.
Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
**12-bis. 322. Russo.
Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
**12-bis. 323. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e i consiglieri comunali.
**12-bis. 324. Cirielli.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento più uno dei componenti dell'assemblea dei sindaci che devono in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento più uno della popolazione provinciale.
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
12-bis. 201. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.
12-bis. 19. Romele.
(Votazione dell'articolo 12-bis)
ART. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).
Sostituirlo con il seguente:Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
c) sedici membri nelle altre province.»
2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.”
15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 200. Russo.
Sostituirlo con il seguente:Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
c) sedici membri nelle altre province.»
2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,...sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.”
15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
c) sedici membri nelle altre province.»
2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.”
15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 202. Cirielli.
Sostituirlo con il seguente:Art. 12-bis. – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
c) sedici membri nelle altre province.»
2. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e di cui al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
4. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
5. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
6. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
8. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
10. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
11. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
13. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
14. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.”
15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.
16. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.
*12-ter. 203. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.
7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 24. De Mita.
Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.
7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 204. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.
7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 205. Cirielli.
Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.
7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole da: sedici componenti fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
b) 14 consiglieri nelle altre Province.
2. Il Consiglio provinciale dura in carica cinque anni.
3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e provinciale».
6. All'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) al comma 6, è soppressa la parola: «assoluta»;
b) sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10;
c) al comma 11 è soppresso il primo periodo.
7. Fino alla data di approvazione dello statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
**12-ter. 207. Russo.
Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 208. Cirielli.
Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 209. D'Ottavio.
Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*12-ter. 211. Russo.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascuna lista di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, ovvero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
12-ter. 212. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro, Paglia.
Sopprimere il comma 6.
12-ter. 215. Mazziotti Di Celso.
Al comma 6, sostituire le parole: non si applica il comma 5 del presente articolo con le seguenti: non si applica il quarto periodo del comma 5 e la riduzione della lista non può determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Nelle liste dei candidati deve essere comunque assicurata, a pena di inammissibilità, la rappresentanza di entrambi i sessi.
12-ter. 213. Roberta Agostini, Fabbri.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.
12-ter. 214. Roberta Agostini, Fabbri.
(Votazione dell'articolo 12-ter)
Dopo l'articolo 12-ter, aggiungere il seguente:Art. 12-quater. – 1. – In alternativa a quanto disposto dagli articoli 12-bis e 12-ter, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.
2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per reiezione dei consigli provinciali.
4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui agli articoli 12-bis e 12-ter.
12-ter. 0200. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo, Sannicandro.
ART. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).
Sopprimerlo.
*13. 6. Vargiu, De Mita.
Sopprimerlo.
*13. 11. Bianconi.
Sopprimere il comma 1.
**13. 200. Russo.
Sopprimere il comma 1.
**13. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere il comma 1.
**13. 202. D'Ottavio.
Sopprimere il comma 1.
**13. 203. Cirielli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: comma 1 fino a: In ogni caso.
*13. 300. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: comma 1 fino a: In ogni caso.
*13. 301. Cirielli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: comma 1 fino a: In ogni caso.
*13. 302. D'Ottavio.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: comma 1 fino a: In ogni caso.
*13. 303. Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
13. 13. Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.
(Votazione dell'articolo 13)
ART. 14.
(Disposizioni sugli incarichi).
Sopprimerlo.
14. 1. Vargiu.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. – 1. Il presidente di provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
14. 7. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.
Al comma 1, sopprimere le parole: di presidente della provincia,
14. 15. Bianconi.
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 15.
(Riordino delle funzioni delle province).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – 1. Le Province quali enti di area vasta per i territori non metropolitani esercitano le medesime funzioni fondamentali delle città metropolitane nella prospettiva della tutela delle specificità non metropolitane del territorio e per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. In ragione di quanto previsto al comma 1 sono trasferite alle Province le funzioni in materia di programmazione, organizzazione ed individuazione del modello di gestione del servizio idrico integrato; del ciclo integrato dei rifiuti e in materia di servizi sociali per quanto di competenza territoriale di area vasta. Di conseguenza sono abrogati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ATO in materia di servizio idrico e ciclo integrato dei rifiuti, nonché i consorzi in materia di gestione dei servizi sociali.
15. 16. De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 200. Russo, Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 201. De Mita.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 202. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 203. Cirielli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Funzioni delle Province). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
*15. 204. D'Ottavio.
Sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con il seguente:
1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.
15. 18. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è fatto divieto di disporre di partecipazione dirette e di aziende controllate o collegate.
15. 23. Vargiu.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
c) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
15. 300. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La legge regionale stabilisce, nel rispetto degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, l'estensione e i limiti delle funzioni delle province di cui all'articolo 11, nell'ambito delle seguenti funzioni:
15. 205. Mazziotti Di Celso.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tutela con la seguente: gestione.
Conseguentemente:
al comma 3, alinea, dopo le parole: quanto previsto dal comma 2 aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quelle attribuite ai corpi o servizi di polizia provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato;
dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, al fine di assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di vigilanza, controllo e salvaguardia dell'ambiente e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2014, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, uno o più decreti legislativi per il trasferimento dei corpi o servizi di polizia provinciale al Corpo forestale dello Stato e dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4-quater.
4-ter. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, determinano altresì i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative e umane, con conseguente ampliamento della pianta organica, connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4-bis, per quanto attiene al transito delle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.
4-quater. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione complessiva delle funzioni e degli organici dei servizi, corpi o altre strutture a differente denominazione di polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre;
b) razionalizzazione e riorganizzazione del nuovo Corpo forestale dello Stato eliminando le aree di sovrapposizione delle competenze derivate dal trasferimento delle competenze;
c) riassegnazione dei risparmi derivati dall'accorpamento allo stesso nuovo Corpo forestale dello Stato;
d) trasferimento al Corpo forestale dello Stato ovvero ad altra amministrazione pubblica in considerazione delle funzioni svolte dagli operatori dei servizi o corpo di polizia provinciale su base volontaria;
e) mantenimento degli operatori del corpo di polizia provinciale trasferiti nel Corpo forestale dello Stato nelle attuali sedi territoriali di servizio;
f) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;
g) garanzia che gli ufficiali o gli agenti risultino incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012, al fine della determinazione dei requisiti per il passaggio di cui alla presente legge, con l'obiettivo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate;
h) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del trasferimento.
15. 25. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Pastorino, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Borghi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed inclusi i compiti di polizia ambientale.
15. 301. De Menech.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 205. De Mita.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 206. Cirielli.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 207. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 209. Russo.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 211. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 212. De Mita.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 213. Russo.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 214. Cirielli.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 215. De Mita.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 216. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 217. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 218. Russo.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 219. Cirielli.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 220. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 222. Cirielli.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 223. Russo.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**15. 224. De Mita.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 225. De Mita.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 226. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 227. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 228. Cirielli.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;
c-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
*15. 229. Russo.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 230. De Mita.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 231. D'Ottavio.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 232. Russo.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 233. Cirielli.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
**15. 234. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
15. 235. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio;
f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo.;
sostituire i commi da 1-bis a 10 con i seguenti:
2. La provincia provvede, altresì, d'intesa con i comuni, alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.
3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province;
b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dall'alinea del presente comma, che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale, ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 7, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, contestualmente alle quote di obiettivo di patto di stabilità interno per singoli enti, dedotte quelle necessarie alle funzioni, e fatto salvo comunque quanto previsto dai commi 2 e 3. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 5, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede a riordinare le funzioni amministrative delle province.
7. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
15. 303. Russo.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
sopprimere il comma 2.
*15. 236. D'Ottavio.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
sopprimere il comma 2.
*15. 237. De Mita.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
sopprimere il comma 2.
*15. 238. Russo.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
sopprimere il comma 2.
*15. 239. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia provinciale nelle materie di propria competenza.
sopprimere il comma 2.
*15. 240. Cirielli.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
sopprimere il comma 2.
15. 55. De Mita.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
sopprimere il comma 2.
15. 65. De Mita.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*15. 241. Cirielli.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*15. 242. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*15. 243. Russo.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*15. 244. De Mita.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*15. 245. D'Ottavio.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
15. 255. Mazziotti Di Celso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
g) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 246. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 247. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
f) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 248. Palmizio, Squeri, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;
f) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 249. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) gestione dell'edilizia scolastica.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
15. 302. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale.
15. 250. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 251. Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria espletati da agenti e ufficiali di polizia provinciale nelle materie attribuite o delegate, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 252. Fabrizio Di Stefano, Squeri, Palmizio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) funzioni delegate dalle regioni.
15. 253. Bianconi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) polizia provinciale, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza in campo faunistico, ambientale e delle strade provinciali.
15. 254. De Menech.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) organizzazione, programmazione e individuazione delle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, anche a rilevanza economica.
15. 256. De Mita.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra le funzioni di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
15. 83. Balduzzi.
Sopprimere il comma 2.
15. 257. Mazziotti Di Celso.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 258. De Mita.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 259. D'Ottavio.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 260. Cirielli.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 261. Russo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La provincia provvede altresì alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 262. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sopprimere i commi da 3 a 10.
15. 304. Bianconi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 263. De Mita.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 264. D'Ottavio.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 265. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 266. Cirielli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
*15. 267. Russo.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 268. De Mita.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 269. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 270. Cirielli.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 271. Russo.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: ricomposizione in modo organico in capo alle province delle funzioni che non possono essere attribuite a livello comunale e.
**15. 272. D'Ottavio.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato ed al fine di razionalizzare e ottimizzare gli interventi di controllo per la tutela dell'ambiente, il personale dei corpi di polizia provinciale, o dei servizi comunque denominati che svolgono analoghe funzioni alle dipendenze delle amministrazioni provinciali, è trasferito nell'organico del Corpo forestale dello Stato, garantendone la continuità dell'attività lavorativa nelle stesse aree di servizio. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in corpi e servizi di polizia locale di altri enti locali.
3-ter. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative da trasferire ai sensi del comma 3-bis.
15. 86. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Del Basso De Caro, Pastorino, Marco Di Maio, Borghi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il trasferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avviene nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione delle ulteriori funzioni di promozione, supporto e assistenza al sistema imprenditoriale locale, delle attribuzioni delle Camere di commercio quali enti di autonomia funzionale.
15. 305. Centemero.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In tutti i casi in cui funzioni di organizzazione di servizi a rete di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, siano attribuite, per legge statale o regionale, o in forza di atto amministrativo, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, e le leggi regionali prevedono l'attribuzione delle funzioni alle regioni, alle province o a i comuni, con tempi, modalità e forme di coordinamento da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà;
b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali;
d) nel caso in cui l'attribuzione di funzioni ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale sia avvenuta in forza di atto amministrativo, l'ente locale che ha attribuito le funzioni revoca tale atto amministrativo entro il termine di cui al comma 5, e riassegna tali funzioni in conformità al riordino previsto dalla legge regionale e dall'accordo di cui al comma 5.
15. 273. Mazziotti Di Celso.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
15. 306. Palese.
Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, si conforma ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011.
15. 274. Pilozzi, Lavagno, Kronbichler, Sannicandro.
Al comma 5, sostituire le parole: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 1o febbraio 2014.
15. 309. Vargiu.
Al comma 9, sopprimere la lettera d).
15. 307. Palese.
Al comma 10, sopprimere la lettera c).
15. 308. Palese.
(Votazione dell'articolo 15)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – 1. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 dell'articolo 15 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
2. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
3. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
15. 02. De Mita.
ART. 15-bis.
(Requisiti per la nomina dei commissari e dei sub-commissari).
(Votazione dell'articolo 15-bis)
ART. 15-ter.
(Criteri per la nomina dei sub-commissari).
(Votazione dell'articolo 15-ter)
Dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:
Art. 15-quater.
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.
3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
15-ter. 05. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
ART. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).
Sopprimerlo.
*16. 2. Nesci, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sopprimerlo.
*16. 6. De Mita.
Sopprimerlo.
*16. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).
1. La Città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012 n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
16. 350. Centemero.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79, comma 1, primo periodo, le parole: «per il tempo strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «l'intera giornata»;
b) all'articolo 81, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i presidenti dei consigli comunali e provinciali» sono aggiunte le seguenti: «i consiglieri di Roma capitale e i consiglieri della città metropolitana di Roma capitale»;
c) all'articolo 86, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i presidenti dei consigli provinciali» sono aggiunte le seguenti: «i consiglieri di Roma capitale e i consiglieri della città metropolitana di Roma capitale».
16. 3. Marco Di Stefano.
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 18.
(Unioni e loro organi).
Sopprimere gli articoli 18, 20, 20-bis, 20-ter, 21, 21-bis, 22 e 22-bis.
*18. 5. De Mita.
Sopprimere gli articoli 18, 20, 20-bis, 20-ter, 21, 21-bis, 22 e 22-bis.
*18. 300. Sannicandro.
Sopprimerlo.
18. 18. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Nesci.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera a);
al comma 4:
sopprimere la lettera a);
lettera b), capoverso comma 31, premettere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
18. 201. Balduzzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come modificato dall'articolo 23.
18. 200. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 17 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato, ferme restando le disposizioni di contenimento della spesa in vigore in ordine ai compensi, comunque denominati, dei consiglieri comunali.
18. 214. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Ferma restando l'individuazione degli organi dei comuni e della loro composizione numerica così come risultanti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ridotta del 20 per cento, le spese per indennità, emolumenti, gettoni, compensi e rimborsi di qualsiasi tipo, non possono essere superiori a quelle:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, equivalenti ad un consiglio comunale composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri e ad una giunta con numero massimo degli assessori stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, equivalenti ad un consiglio comunale composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri e ad una giunta con numero massimo degli assessori stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, equivalenti ad un consiglio comunale composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e con numero massimo degli assessori stabilito in quattro.
Le giunte, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, devono prevedere la presenza di uomini e donne.»
18. 303. Guerra, Pilozzi, De Menech, Rughetti, Pastorino, Marchetti, Giulietti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, deve prevedere la pari presenza di uomini e donne.
18. 301. Piazzoni, Pilozzi, Lavagno, Sannicandro.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle giunte dei comuni di cui al presente comma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»
18. 302. Roberta Agostini, Fabbri.
(Votazione dell'articolo 18)
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Processi associativi e spese di personale).
1. I processi di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei comuni mediante unioni e convenzioni sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
18. 05. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, De Menech.
ART. 20.
(Gratuità delle cariche e status degli amministratori).
(Votazione dell'articolo 20)
ART. 20-bis.
(Disposizioni varie per le unioni di comuni).
(Votazione dell'articolo 20-bis)
ART. 20-ter.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle unioni di comuni).
(Votazione dell'articolo 20-ter)
ART. 21.
(Fusione di comuni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. – (Fusione di comuni). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:
a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;
b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;
c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.
4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale.
21. 3. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute negli anni precedenti e non sostituite riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.
1-ter. Ai nuovi comuni di cui ai commi 1 e 1-bis torna ad applicarsi la disciplina ordinaria in materia di assunzioni e spesa per il personale a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.
1-quater. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
21. 301. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino, De Menech.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
21. 300. Fabbri.
Aggiungere, in fine, i seguenti:
15. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni, per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
16. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni, che abbiano complessivamente popolazione superiore ai quindicimila abitanti, per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni che prevedono limitazioni alle spese di personale ed alle assunzioni ed il limite quantitativo dell'incidenza delle spese di personale su quelle correnti è stabilito nella misura del 60 per cento. Tali nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno che, nell'anno di prima istituzione, vanno riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.
17. Ai nuovi comuni di cui ai precedenti commi torna ad applicarsi la disciplina ordinaria a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.
21. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, De Menech.
(Votazione dell'articolo 21)
ART. 21-bis.
(Incorporazione di comuni).
(Votazione dell'articolo 21-bis)
ART. 22.
(Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni).
(Votazione dell'articolo 22)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
(Norma finale sulle unioni e le fusioni di comuni).
1. Le norme di cui alla presente legge concernenti le unioni e le fusioni di comuni trovano applicazione, salva diversa disciplina prevista con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 1, commi 4 e 6 e dal capo V, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.
22. 01. Balduzzi.
ART. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).
(Votazione dell'articolo 22-bis)
Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-ter.
(Organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali).
1. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del citato decreto n. 95 del 2012.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.
22-bis. 08. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).
1. I soggetti elencati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione se non l'ubicazione fisica, all'atto dell'autentica, nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, ratificando così il parere espresso dal Ministero della giustizia. Qualsiasi altra limitazione deve essere stabilita dalla legge.
22-bis. 012. Pilozzi, Kronbichler, Zaratti, Sannicandro.
Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-ter. (Limitazione dei mandati).
1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.
22-bis. 0200. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.
ART. 23.
(Norme finali).
Sopprimerlo.
23. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
8-ter. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani istituiti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono trasferite alle Province, secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
8-quater. All'articolo 2, comma 186-bis, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «le regioni attribuiscono con legge» sono aggiunte le seguenti: «alle province e alle città metropolitane».
8-quinquies. All'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2014, le Province istituiscono Stazioni uniche appaltanti per la gestione dei contratti pubblici di loro competenza e di quelli dei Comuni con meno di 5.000 abitanti del loro territorio.»
8-sexies. Sono soppresse le Comunità montane disciplinate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni. Le Regioni attribuiscono le funzioni dalle Comunità montane, ai Comuni, alle Unioni di Comuni o alle Province, provvedendo al contestuale trasferimento del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.
*23. 301. D'Ottavio.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
8-ter. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani istituiti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono trasferite alle Province, secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
8-quater. All'articolo 2, comma 186-bis, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «le regioni attribuiscono con legge» sono aggiunte le seguenti: «alle province e alle città metropolitane».
8-quinquies. All'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2014, le Province istituiscono Stazioni uniche appaltanti per la gestione dei contratti pubblici di loro competenza e di quelli dei Comuni con meno di 5.000 abitanti del loro territorio.»
8-sexies. Sono soppresse le Comunità montane disciplinate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni. Le Regioni attribuiscono le funzioni dalle Comunità montane, ai Comuni, alle Unioni di Comuni o alle Province, provvedendo al contestuale trasferimento del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.
*23. 302. Cirielli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.
23. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.
(Votazione dell'articolo 23)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – (Delega per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»). – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
23. 02. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – (Riordino dell'amministrazione periferica statale). 1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i princìpi della presente legge.
23. 011. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – 1. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.
*23. 0300. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – 1. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.
*23. 0301. Cirielli.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – 1. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane.
*23. 0302. Russo.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – (Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali). – 1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.
2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
23. 015. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 4 e 5 sono abrogati.
23. 023. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. 1- All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui due» sono aggiunte le seguenti: «, ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo,»;
b) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «la composizione dovrà assicurare» sono aggiunte le seguenti: «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo»;
c) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole «La disposizione del presente comma» sono aggiunte «,anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione,».
23. 024. Caparini.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
23. 025. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.
ART. 23-bis.
(Ambito di applicazione).
(Votazione dell'articolo 23-bis)
ART. 23-ter.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 23-ter)
N. 1
Seduta del 4 dicembre 2013
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1542-A ed abb., recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», contiene diverse disposizioni che presentano profili di incostituzionalità;
il contenuto del testo appare innanzitutto in contrasto con i principi autonomistici della Costituzione, ed è anche incoerente con gli obiettivi proclamati, perché produrrebbe ulteriori strutture con aggravi di costi, paralisi e complicazioni decisionali;
le disposizioni che configurano le Province come enti di secondo livello sono in violazione palese dei principi costituzionali che regolano le autonomie locali. Tra questi principi, vi è quello del riconoscimento e promozione delle realtà locali, solennemente proclamato dall'articolo 5 della Carta Costituzionale: «La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Tali principi si ritrovano affermati nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 106 del 2002 si legge: «Il nuovo Titolo V ha disegnato di certo un nuovo modo d'essere del sistema delle autonomie. Tuttavia i significativi elementi di discontinuità nelle relazioni tra Stato e regioni che sono stati in tal modo introdotti non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana. Semmai potrebbe dirsi che il nucleo centrale attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo articolo 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare». L'articolo 5 sancisce quindi un vincolo preciso per il legislatore ordinario, che può solo sviluppare, e non comprimere, l'autonomia locale, dando piena e intangibile copertura costituzionale all'assetto storico delle autonomie locali e, oggi, anche ai principi della Carta europea delle autonomie locali;
nel testo vi è una evidente violazione del principio della rappresentanza democratica sancito dall'articolo 1 della Costituzione. La configurazione delle Province e delle Città metropolitane come enti di secondo livello i cui organi sono eletti non direttamente dal popolo ma dagli amministratori comunali è in contrasto con gli articoli 1 e 114 della Costituzione che configurano le Province e le Città metropolitane come «enti costitutivi della Repubblica» la cui legittimazione non può che derivare dal popolo, come previsto dall'articolo 1 della Costituzione. Non a caso, nel disegno di legge costituzionale n. 1543, il Governo ha previsto l'eliminazione delle Province e Città metropolitane dal secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, proprio per consentire una governance diversa di queste istituzioni di area vasta. Il modello di autonomia accolto dalla sin dal 1947, non è una semplice formula organizzativa di enti territoriali, ma integra una garanzia democratica di cui sono destinatari i cittadini, che vantano un diritto alla vita democratica e alla partecipazione in questi enti (diritto ormai riconosciuto anche ai cittadini europei, oltre che ai nazionali). In secondo luogo, negli enti definiti territoriali (secondo la precedente formulazione dell'articolo 114 della Costituzione), o costitutivi della Repubblica (secondo la nuova formulazione dell'articolo 114 della Costituzione), in forza del principio democratico, l'esercizio del diritto alla partecipazione democratica culmina nella formazione di una rappresentanza politica;
per disciplinare dunque il nuovo assetto dei livelli di governo della Repubblica, e magari giungere all'abolizione dell'ente provincia è necessario approvare una legge costituzionale in merito; questo è evidente soprattutto alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, in materia di riordino delle province, contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
l'approvazione di una legge costituzionale per l'abolizione delle province è necessaria anche per la necessità di rispondere alle autorevoli sollecitazioni europee verso un contenimento della spesa pubblica dell'amministrazione territoriale; ciò non esclude che, proprio per una piena ed effettiva considerazione di questa esigenza, sia necessaria una più estesa e complessiva razionalizzazione del titolo V della parte seconda della Costituzione;
ulteriore questione che rende assai dubbia la costituzionalità delle disposizioni contenute all'interno del disegno di legge, è l'evidente disparità di trattamento che si viene a creare tra un cittadino elettore residente nel comune capoluogo dell'area metropolitana e il cittadino elettore residente negli altri comuni dell'area metropolitana. Questo perché, a norma dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in oggetto, il sindaco della città metropolitana è di diritto il sindaco del comune capoluogo; lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a determinante condizioni, e solo dopo l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale. Nella pratica, la regola stabilita è quella dell'automatismo che intercorre tra essere sindaco del comune capoluogo e essere sindaco della città metropolitana: questo crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana; possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana;
il disegno di legge in oggetto non contiene quindi una visione organica delle funzioni, delle competenze e dei ruoli degli enti territoriali della Repubblica, secondo lo schema delineato dal Titolo V della Costituzione; l'approvazione di una legge costituzionale rimane l'unica opzione in grado di ridisegnare in maniera puntuale e coerente l'impianto delle Repubblica delle autonomie e percorrere concretamente la strada del cambiamento istituzionale attraverso la riforma organica della rappresentanza locale,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1542-A ed abb.
n. 1. Brunetta, Russo, Sarro, Luigi Cesaro, Castiello, Petrenga, Faenzi, Palese, Laffranco, Centemero, Abrignani, Riccardo Gallo, Catanoso.
N. 1
Seduta del 4 dicembre 2013
La Camera,
premesso che:
il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione delle articolazioni territoriali della Repubblica è urgente e necessaria al fine di rimuovere la «giungla» amministrativa e di ridurre i costi della politica derivanti dall'esistenza di troppi livelli di governo a carattere elettivo e, soprattutto, della proliferazione di innumerevoli enti funzionali a base territoriale diversamente nominati, dalla quale risulta un intreccio quando non un intralcio ed una sovrapposizione di competenze nonché di funzioni, che appesantiscono la decisione amministrativa;
il sovrapporsi disordinato dei tentativi di riforma del sistema delle autonomie locali, dei quali il provvedimento in titolo è l'ultimo in ordine di tempo, lascia disorientati con riguardo al caos istituzionale creato, al merito delle politiche di riorganizzazione in esso tentate, alla loro legittimità;
neanche il provvedimento in titolo appare idoneo a realizzare gli obiettivi sopraindicati nella cornice istituzionale vigente, risultando foriero di situazioni conflittuali e di probabili oneri di spesa per la finanza pubblica, segnalati anche dai rappresentanti degli organi auditi – in particolare, sono stati messe in evidenza «la confusione ordinamentale e la moltiplicazione di oneri», nonché la complessità del meccanismo di riordino, «suscettibile di produrre costi e di alimentare il contenzioso» oltre all'insieme delle procedure indicate che «mal si concilierebbero, per la durata e la complessità, con la provvisorietà del disegno organizzativo perseguito dal provvedimento»;
i tentativi di riordino territoriale compiuti finora si sono rivelati maldestri e improvvidi, figli di un'ottica «emergenziale» e provvisoria, non supportati a livello costituzionale e, parimenti, anche il provvedimento ordinario in titolo non risulta immune da profili critici di illegittimità, palesi o latenti, che ne pongono a rischio la tenuta o rischiano di determinarne, ancora una volta, il rigetto da parte dell'organo costituzionale competente,
delibera
di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1542-A ed abb. fino all'approvazione dei progetti di legge costituzionali in materia di soppressione delle province.
n. 1. Dadone, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nesci, Nuti, Toninelli, Carinelli.