Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Rilancio area industriale Piombino, emergenze ambientali zone terremotate Abruzzo e interventi per Expo 2015 nonché trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizione composizione del CIPE - D.L. 43/2013 ' A.C. 1197 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1197/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 25
Data: 13/06/2013
Descrittori:
ABRUZZI   AMBIENTE
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ( CIPE )   DECRETO LEGGE 2013 0043
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI   PIOMBINO, LIVORNO - Prov, TOSCANA
SERVIZI DI EMERGENZA   TERREMOTI
TRASFERIMENTO DI COMPETENZA   TURISMO
ZONE E AREE INDUSTRIALI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 43 DEL 26-APR-13     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

D.L. 43/2013 – A.C. 1197

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 25

 

 

 

13 giugno 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13043

 


INDICE

Schede di lettura

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni 3

§      Art. 1, commi da 2 a 8 (Trasferimento di funzioni in materia di turismo) 5

§      Art. 1, commi da 9 a 14 (Composizione CIPE) 8

§      Art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7 (Riconoscimento dell’area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio ) 10

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea) 17

§      Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea) 18

§      Articolo 1, comma 5 (Norme riguardanti la realizzazione della bretella di collegamento al porto di Piombino) 19

§      Articolo 1, commi 7-bis e 7-ter (Riconoscimento dell’area industriale di Trieste come area di crisi industriale complessa) 21

§      Art. 2 (Norme per evitare l’interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo) 22

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea) 28

§      Art. 3 (Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella Regione Campania) 30

§      Articolo 3, comma 3-ter Proroga della fase transitoria delle gestioni comunali in materia di rifiuti nella Regione Campania) 32

§      Articolo 3, comma 3-quater (Inclusione del contributo di ristoro ambientale tra i costi coperti dalla TARES per i comuni della Campania) 33

§      Art. 3-bis  (Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella regione Puglia) 34

§      Art. 4 (Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli) 36

§      Art. 5, comma 1 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015) 39

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea) 48

§      Articolo 5, comma 1-bis, 1-ter e 1- quater (Ulteriori disposizioni per il sostegno di Expo 2015) 50

§      Art. 5-bis (Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina) 53

§      Art. 5-ter (Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) 55

§      Articolo 5-quater (Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova ) 56

§      Art. 6, commi da 1 a 5 (Proroga emergenza sisma maggio 2012) 58

§      Articolo 6, comma 5-bis (Versamento alle contabilità speciali delle risorse per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012) 63

§      Articolo 6, comma 5-ter (Proroga dei termini per effettuare la verifica di sicurezza nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012) 64

§      Art. 6-bis (Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise) 65

§      Art. 6-ter (Incrementi di superfici in sede di ricostruzione) 67

§      Art. 6-quater  (Soddisfazione della verifica di sicurezza) 68

§      Art. 6-quinquies (Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma) 70

§      Articolo 6-sexies (Assunzioni di personale) 73

§      Art. 6-septies (Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012) 77

§      Art. 6-octies (Perdite d’esercizio anno 2012) 82

§      Art. 6-novies (Detassazione contributi) 85

§      Art. 6-decies (Modifiche alla disciplina dell’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia) 86

§      Art. 7, commi da 1 a 6-bis, e da 6-quater a 6-septies (Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”) 88

§      Articolo 7, commi 6-ter – 6-quater (Proroga dei rapporti di lavoro per assicurare la continuità delle attività di ricostruzione in Abruzzo) 96

§      Art. 7-bis (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici) 99

§      Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per l’ infrastruttura ferroviaria nazionale) 102

§      Art. 7-quater (Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011) 105

§      Art. 8 (Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo) 108

§      Art. 8, comma 5-bis  (Monitoraggio del rischio sismico) 113

§      Art. 8-bis  (Deroga alla disciplina dell’utilizzo di terre e rocce da scavo) 114

 


Schede di lettura


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in titolo reca un contenuto vasto e articolato, in quanto i suoi nove articoli originari, ai quali si aggiungono i commi e gli articoli introdotti nel corso dell’esame al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi. Gli articoli originari del decreto legge recano: misure in materia di attività produttive (articolo 1, che interviene allo scopo di rilanciare l’area industriale di Piombino); misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali (articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania, nonché articolo 4, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, anche se non menzionata nel preambolo); interventi in favore degli abitanti delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero volti a favorire la ricostruzione nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma nell’aprile 2009 (articoli 6, 7 e 8) e, infine, misure che riguardano la disciplina dei grandi eventi (articolo 5, recante disposizioni straordinarie per la realizzazione di Expo 2015).

Nel corso dell’esame al Senato, sono state introdotte numerose disposizioni concernenti ulteriori settori dell’ordinamento, che sembrerebbero non strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge. Ciò vale per le misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (art. 5-quater); le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella Regione Campania, le quali sono state inserite nell’articolo 3, comma 3-quater, che interviene tuttavia in tema di emergenza ambientale, sia pure nella medesima Regione; le disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (art. 5-bis), le disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (art. 7-ter), e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (art. 5-ter), nonché disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all’attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (art. 7-quater).

 

Non sembrerebbe inoltre riconducibile agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-decies, che reca “Modifiche alla disciplina dell’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia” e quella contenuta al nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo. 

In altri casi, le modifiche approvate durante l’esame al Senato, appaiono in qualche modo riconducibili all’ambito materiale oggetto del decreto-legge, sia pure sulla base di un’interpretazione ampia degli originari ambiti materiali che ne formano oggetto. In proposito, si vedano:  le disposizioni recate dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 1, che estendono il riconoscimento della qualifica di area di crisi industriale complessa – previsto dall’articolo in questione e dal titolo del decreto-legge per la sola area di Piombino - anche all’area industriale di Trieste, nonché le disposizioni di cui al nuovo articolo 3-bis, che interviene al fine di far fronte all’emergenza ambientale in Puglia e quelle dell’articolo 6-bis, volte ad agevolare la definitiva ripresa della regione Molise a seguito del sisma del 2002 tramite la deroga al patto di stabilità interno.

In relazione a tutte le disposizioni sopra citate, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo.

Da ultimo, nell’ambito del disegno di legge di conversione sono state inserite, durante l’esame al Senato, ai commi da 2 a 14, talune disposizioni di carattere sostanziale che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15 del disegno di legge in oggetto. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica.


Art. 1, commi da 2 a 8
(Trasferimento di funzioni in materia di turismo)

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8, di carattere ordinamentale, introdotte nel corso dell’esame al Senato, provvedono al trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali.

Di conseguenza, viene modificata  la denominazione del Ministero per i beni e attività culturali in: "Ministero dei beni e attività culturali e del turismo", tramite una modifica testuale al decreto legislativo n. 300 del 1999[1].

Al Ministero dei beni e attività culturali e del turismo sono quindi trasferite le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. Il trasferimento opera con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 5.

Più in particolare con il decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 5 si provvede:

-      al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,[2] che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3);

-      alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 7.

Si segnala che non è previsto alcun termine per l’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 5.

 

E’ disposta la riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito da parte della Presidenza del Consiglio. Per quanto riguarda il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito, esso mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici se più elevato rispetto al trattamento del personale della struttura ministeriale cui è destinato il personale stesso (comma 4).

Il Ministero dei beni e delle attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base del trasferimento di funzioni (comma 6).

Infine si dispone che nelle more dell'adozione del D.P.C.M. (di cui al comma 5) di individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7).

 

Si ricorda che nel 1959 fu istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo, che venne soppresso nel 1993 dal referendum popolare del 18 aprile 1993. Le competenze in materia furono quindi assegnate alla Presidenza del Consiglio, ove venne creato un apposito Dipartimento. Conseguentemente le competenze vennero attribuite a più dicasteri, assegnando, tuttavia il settore turismo all’allora Ministero delle attività produttive. Tale competenza fu ribadita, agli articoli 27 e 28, dal D.Lgs. n. 300 del 1999, recante la riforma della struttura di Governo, disposta in attuazione della legge n. 59 del 1997.

Successivamente il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 19-bis) le funzioni di competenza statale in materia di turismo, precedentemente attribuite al Ministero delle attività produttive (nuovo Ministero dello sviluppo economico di cui ai co. 1 e 12 dell’art. 1 del citato decreto-legge) dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 300/1999.

Il comma 19-bis, così come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa

Infine con il DPCM 22 ottobre 2007 si è proceduto alla ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle competenze in materia di turismo.

Con il Dpcm del 21 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio, il Dipartimento per gli Affari regionali, a cui era stato ricondotto già l'Ufficio dello Sport, ha acquisito funzioni anche in materia di turismo, da esercitare attraverso il nuovo Ufficio per le politiche del turismo. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, relativamente alla materia del turismo, esercita compiti di elaborazione degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale; iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali; vigilanza sull'ENIT, sull'Automobile Club d'Italia e sul Club Alpino Italiano.

 

Il successivo comma 8 stabilisce che le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Al riguardo si ricorda che, nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’esercizio finanziario 2013 la missione “Turismo” è gestita dal Dipartimento per gli affari regionali, turismo  e sport (centro di responsabilità n. 7), al quale fanno capo risorse complessive per 95 milioni (DPCM 14 dicembre 2012).

Nel conto finanziario relativo al 2012 (S.O. n. 45 alla G.U. del 6 giugno 2013), approvato con DPCM 29 marzo 2013 il turismo risulta ancora esposto autonomamente (C.R. n. 17 Sviluppo e competitività del turismo). Il dato di consuntivo è pari a 173,5 milioni assegnati, di cui 2,8 relativi alle spese di funzionamento (ma le spese relative alla retribuzione del personale sono contabilizzate complessivamente nel C.R. n. 1 Segretariato generale), 46 milioni per interventi (di cui circa 18 milioni in favore dell’ENIT, 5 milioni quali contributi a enti vari, 5,5 milioni per i “buoni vacanze”, 3,3 milioni per il “portale del turismo”, 3,3 milioni per  il Fondo di garanzia del pacchetto turistico, 2 milioni per la Fondazione per il turismo, 1,5 milioni per il CAI e il Soccorso alpino) e 123 milioni per investimenti (99 milioni per l’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta turistica, 16 milioni per il sostegno al settore turistico e 8 milioni per la creazione di reti di impresa e di filiera).

 

Inoltre il comma 10 reca la disposizione di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 (ricomprendendovi anche la composizione del CIPE, di cui al comma 9) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Art. 1, commi da 9 a 14
(Composizione CIPE)

Il comma 9, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 48 del 1967, riformula formalmente la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), riferendola alla nuova struttura del Governo e alle nuove denominazioni assunte dai Ministri. In sostanza la disposizione indica i ministri che compongono attualmente il CIPE in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni.

 

Il testo vigente prevede che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione.

L’ultima modifica formale al comma 2 dell’articolo 16 era stata disposta dall’articolo 2, comma 158, del D.L. n. 262 del 2006, che aveva ricompreso nella composizione permanente del CIPE “i Ministri dell’università e della ricerca e della pubblica istruzione”.

La partecipazione dei nuovi ministri all’attività del CIPE veniva definita non attraverso una novella all’articolo 16 della legge n. 48 del 1987, ma con una specifica disposizione di rinvio. Ad esempio, l’articolo 2 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell’ambiente, disponeva al comma 4 che il “Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA)”. Al riguardo si vedano il comma 11 e successivi.

 

In base alla nuova formulazione il CIPE è composto – in via permanente:

-      dal Presidente del Consiglio dei ministri (che lo presiede),

-      dal Ministro dell'economia e delle finanze (che ne è Vice-presidente),

-      dal Ministro degli affari esteri,

-      dal Ministro dello sviluppo economico,

-      dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

-      dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

-      dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

-      dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

-      dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,

-      dal Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca,

-      dal Ministro degli affari europei,

-      dal Ministro per la coesione territoriale,

-      dal Ministro per gli affari regionali (in qualità di presidente della Conferenza Stato-Regioni,

-      dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

 

Il comma 9 novella altresì l’articolo 16 della legge n. 48 del 1967, al  decimo comma, prevedendo che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si osserva che, poiché il testo vigente identifica la figura del segretario del CIPE in un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la nuova formulazione potrebbe essere nominato segretario del CIPE, oltre che un ministro, un qualsiasi sottosegretario, sia della Presidenza del Consiglio dei ministri,  che di un qualsiasi dicastero.

 

I commi da 11  a 14, a seguito della nuova e vigente denominazione dei Ministri che partecipano in via permanente al CIPE  ai sensi del precedente comma 9, provvedono di conseguenza a “eliminare” formalmente dai testi quelle specifiche disposizioni che prevedevano la partecipazione dei nuovi ministri alle riunioni del CIPE, senza che il legislatore avesse “formalmente” novellato l’articolo 16, comma 2, della legge n. 48 del 1967.

A tal fine vengono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

§      comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 349 del 1986  relativo all’istituzione del Ministero dell'ambiente (comma 11);

§      comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 368 del 1998 relativo all’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 12);

§      comma 3 dell’ articolo 2 della legge n. 183 del 1987 relativo alle attività del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (comma 13);

§      comma 7, primo periodo, dell’articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relativo alla partecipazione del Ministro per gli affari regionali (in qualità di presidente della Conferenza Stato-regioni) e del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa (comma 14).

 


Art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7
(Riconoscimento dell’area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio )

Comma 1 – Riconoscimento dell’area industriale di Piombino come area di crisi complessa

Il comma 1 riconosce l’area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tale disposizione ha introdotto un nuovo strumento chiamato “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse”, prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

La disposizione in commento individua direttamente l’area industriale complessa, derogando alla disciplina generale in merito alle procedure di individuazione di tali aree che è contenuta nel D.M. 31-1-2013 del Ministro dello sviluppo economico, attuativo di quanto previsto dallo stesso articolo 27.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012, le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

·         la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull’indotto;

·         la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata.

I Progetti debbono promuovere:

·         investimenti produttivi, anche di carattere innovativo;

·         la riqualificazione delle aree interessate;

·         la formazione del capitale umano;

·         la riconversione delle aree industriali dismesse;

·         il recupero ambientale;

·         l’efficientamento energetico;

·         la realizzazione di infrastrutture funzionali agli interventi.

Sotto il profilo del finanziamento sono previsti:

·         il cofinanziamento regionale;

·         l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto per cui ricorrano i presupposti;

·         il contributo in conto interessi di cui all’articolo 7 del decreto-legge 120/1989, che viene reso applicabile a tutto il territorio nazionale;

·         il Fondo per la crescita sostenibile.

Si ricorda che l’articolo 27 prevede inoltre che il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 del citato decreto-legge 120/1989, venga applicato esclusivamente per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il citato decreto legge n. 120 ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia e quindi nell'Agenzia succedutale) la realizzazione di un Piano di promozione industriale.

L’articolo 27 prevede inoltre che possano essere attivati accordi di programma al fine dell’adozione dei Progetti in esame, al fine di disciplinare:

·         gli interventi agevolativi;

·         l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati;

·         le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Tutte le opere e gli impianti richiamati all’interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

A supporto all’attuazione del progetto, è prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi. Il MISE si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonché le direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa ,in attuazione di quanto previsto  dal comma 8 dell'art. 27, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha emanato il D.M. 31-1-2013.

Si segnala infine, come precedente, che il D.L. 129 del 2012, recante Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, all’articolo 2 ha riconosciuto l’area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

 

Commi 2 e 3 – Nomina del Commissario straordinario

L’articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa operata dal comma 1, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 67/1997[3].

 

L’articolo 13 del decreto-legge 67/1997 demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione delle opere e dei lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. Per l’avvio o la prosecuzione dei lavori è posto il termine perentorio di 30 giorni, decorso il quale i commissari esercitano i poteri sostitutivi delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle leggi vigenti ed assumono la veste di stazione appaltante.

Con riferimento ai citati poteri di deroga attribuiti a tali commissari, il comma 4-bis dell’art. 13 prevede che sia comunque fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento. Il successivo comma 4-ter prevede che i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

 

La finalità dichiarata dalla disposizione è di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP).

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che ciò deve avvenire attuando, come previsto nello stesso PRP, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti.

In proposito, si ricorda preliminarmente che il Consiglio dei ministri, con delibera dell’11 marzo 2013, ha autorizzato il Commissario delegato per l’emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, l’ordine del giorno G1.103 (Testo 2), accolto dal Governo nella seduta del 12 giugno 2013, ha impegnato il Governo a valutare attentamente la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa; nonché ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

 

Il PRP (Piano regolatore portuale) costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e, al tempo stesso, rappresenta lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione, territoriali e nazionali e da adottare in armonia con la normativa comunitaria. L’art. 9 della legge n. 84 del 1994 prevede inoltre la stesura di un piano operativo triennale, da aggiornare annualmente, contenente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi per la realizzazione degli obiettivi, in coerenza con quanto stabilito dal PRP.

Il PRP del porto di Piombino, è stato redatto nel 1965 dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere marittime, e successivamente variato con deliberazioni del Consiglio regionale della Toscana del 30 maggio 1989 e del 5 giugno 2005. Circa il Nuovo piano regolatore portuale del porto di Piombino, dopo il parere favorevole della regione Toscana del 19 gennaio 2012 e quello del Ministero dei beni culturali del 27 marzo 2012, con decreto del Ministero dell’ambiente del 18 settembre 2012 ha avuto esito positivo la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore. Con successivo decreto dell’11 dicembre 2012 il termine per la realizzazione del Progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino di cui al decreto VIA del 18 settembre 2012 è stato fissato in 12 anni.

Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso né, secondo la modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, a indennità, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati. Dalla sua nomina non devono, comunque, derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 3 dispone che il Commissario debba assicurare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dall’articolo 1, consentendogli a tal fine di avvalersi, per ogni adempimento propedeutico o connesso, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E’ inoltre espressamente previsto che il Commissario si avvalga dell’Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

L'Autorità Portuale di Piombino è stata istituita con D.P.R. 20 marzo 1996, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed ha una circoscrizione territoriale che comprende, oltre il porto di Piombino, quelli di Portoferraio e Rio Marina, nell'Isola d'Elba, nonché il pontile di Cavo. E’ stata recentemente trasmessa al Parlamento, in data 21 marzo 2013, la Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Piombino negli anni 2009, 2010 e 2011 (DOC XV, n. 3), dalla quale risulta che la gestione finanziari dell’Autorità ha registrato un disavanzo finanziario di 392.111 Euro nel 2010 e di 2.494.817 euro nel 2011.

 

Comma 4 – Applicazione dei commi 2-septies e 2-octies dell’articolo 2, del decreto-legge 225/2010

Il comma 4, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, dispone l’applicazione dei commi 2-septies e 2-octies dell’articolo 2 del decreto-legge 225/2010[4] relativi, rispettivamente, al controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, e all’obbligo di rendicontazione delle attività svolte da parte dei Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolari di contabilità speciali.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 2-sexies del D.L. n. 225/2010 introducendo la lettera c-bis) nell’art. 3, comma 1, della legge 20/1994[5], sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il comma 2-septies dell’articolo 2 del D.L. n. 225, come modificato dal decreto-legge n. 59/2012[6], aveva ulteriormente semplificato il procedimento di controllo della Corte dei conti per tali provvedimenti commissariali. In via generale, per tutti i provvedimenti oggetto di controllo, è stabilita una procedura di silenzio-assenso al fine dell’esecutività degli stessi, vale a dire affinché l’atto, già perfetto, possa essere portato ad esecuzione. Per i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, il termine per la formazione del silenzio-assenso è ridotto a sette giorni, anziché i sessanta previsti in via generale, e la stessa procedura semplificata è finalizzata, oltre che all’esecutività, anche all’acquisizione dell’efficacia degli stessi.

Si stabilisce infatti che, se entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento oggetto di controllo, non sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, i provvedimenti si considerino efficaci. La disposizione precisa che il termine include anche eventuali richieste istruttorie e che, in tal caso, è sospeso nel periodo intercorrente tra le richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo per non più di trenta giorni. In ogni caso, l’organo emanante ha facoltà, sulla base di un’espressa motivazione, di dichiararli provvisoriamente efficaci (art. 27, comma 1, l. 340/2000[7]).

Si ricorda infine, che l’articolo 2, comma 2-octies, del D.L. n. 225, già dispone che i funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività debbano rendicontare le attività svolte secondo i termini e le modalità previste dalla legge sulla protezione civile, legge n. 225/1992, articolo 5, comma 5-bis, per i Commissari titolari di contabilità speciali delegati all’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza.

I rendiconti devono essere inviati all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Si rammenta al riguardo che il comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225/1992, da ultimo modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell’articolo 2, dello stesso D.L. n. 225/2010, prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontino, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo un modello che è stato stabilito con un Decreto del Ministero dell’economia del 27 marzo 2009.

Il rendiconto deve distinguere, sul versante dei crediti, i crediti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione e, sul versante dei debiti, dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dal Commissari delegati, con indicazione della relativa scadenza. Nei rendiconti vengono consolidati anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori.

La medesima norma – al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione - vieta giro fondi tra le contabilità speciali.

 

Comma 6 – Stipula di un Accordo di programma quadro

Il comma 6, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede la stipula di un apposito Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, al fine di garantire la realizzazione degli interventi connessi al Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area in situazione di crisi industriale complessa, di cui al comma 1, nonché di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale da parte del Presidente della Regione Toscana nominato, a tali fine, Commissario straordinario, ai sensi del comma 2.

Con l’Accordo di Programma Quadro, che deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, si provvede ad individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

 

Il trasferimento delle risorse alla suddetta contabilità speciale deve avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Comma 7 – Deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e il comune di Piombino

Il comma 7, come sostituito durante l’esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l’attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino, di cui al precedente comma 6.

Si ricorda che il Patto di stabilità interno è lo strumento attraverso il quale gli enti locali e le regioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la definizione di vincoli specifici che gli enti sono tenuti a rispettare congiuntamente a obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e a un sistema sanzionatorio in caso di inadempienza.

L'impostazione del patto di stabilità interno è attualmente incentrata, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari e, per le Regioni, sul principio del contenimento delle spese finali.

 

L’esclusione dal patto di tali pagamenti è concessa nei seguenti limiti:

§      40,7 milioni di euro per l’anno 2013, con riferimento ai pagamenti finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino;

§      10 milioni di euro per l’anno 2014, con riferimento ai pagamenti finanziati con risorse proprie della regione Toscana o del comune di Piombino.

 

L’entità dell’esclusione dai vincoli del patto per ciascuno dei due enti sarà calcolata in base alla quota di rispettiva competenza, come individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

La norma, come integrata al Senato, prevede la possibilità di un eventuale ampliamento degli importi esclusi dai vincoli del patto. Tale eventualità necessita, tuttavia, di previa relazione del Commissario straordinario – presumibilmente al Ministero dell’economia e finanze, sebbene la norma non lo specifichi - in ordine alle spese già sostenute ed alle effettive necessità ancora da soddisfare.

 

L’ultimo periodo del comma 7 reca la compensazione finanziaria degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dall’esclusione dai vincoli del patto di parte dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali con risorse proprie, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008)[8].

La compensazione finanziaria fornita dalla norma riguarda unicamente gli effetti derivanti dalla esclusione dai vincoli del patto dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali con risorse proprie, nei limiti di 10 milioni complessivi, introdotta nel corso dell’esame al Senato, in quanto l’ulteriore esclusione dal patto dei pagamenti finanziati con trasferimenti statali - già presente nel testo originario del decreto-legge – non necessita di compensazione finanziaria, posto che l’esclusione riguarda solo le risorse statali specificamente individuate nell’Accordo di programma i cui effetti, in termini di indebitamento netto, risultano già scontati a legislazione vigente[9].

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento agli aspetti del risanamento ambientale e, in particolare, del suolo, connessi al riconoscimento della zona di Piombino quale area di crisi industriale complessa, si segnala che nel settembre 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione in materia di strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) che, tra gli obiettivi fissati, aveva anche quello di riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e previsto, considerando anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. A questo proposito, la Commissione riconosceva l’opportunità di intervenire a livello regionale o nazionale, piuttosto che attraverso un’azione a livello unionale.

 

La Commissione raccomandava agli Stati membri di individuare i siti contaminati presenti sul loro territorio, sulla base di una definizione comune e di un elenco comune di attività potenzialmente inquinanti, e formulare una strategia nazionale di bonifica di tali siti, prevedendo anche un meccanismo per finanziare la bonifica dei cosiddetti “siti orfani”.

 

Nel febbraio del 2012 la Commissione europea ha presentato la relazione (COM(2012)46) sullo stato di attuazione della strategia tematica, proponendo, nel contempo, l’aggiornamento dei principali temi della strategia: sensibilizzazione, ricerca, integrazione con le altre politiche europee.

Al riguardo, la relazione fa il punto sulle azioni di bonifica dei siti contaminati finanziate dagli Stati membri. Infatti, secondo quanto previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato finalizzati al risanamento dei suoli contaminati ma solo se il principio “chi inquina paga” è pienamente rispettato, ossia, in questo caso, se il responsabile dell’inquinamento è sconosciuto o se è impossibile imputargli i costi. Nel periodo 2005-2010 la Commissione ha ritenuto che diversi regimi o singole misure di risanamento dei siti contaminati attuati in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Slovacchia e Regno Unito fossero compatibili con il trattato. La Commissione ha verificato che il principio “chi inquina paga” fosse debitamente applicato, in particolare assicurando che gli oneri ambientali fossero correttamente trasferiti. Sono stati così approvati aiuti totali per oltre 8 miliardi di euro.

 

Si segnala che, nell’aprile 2013, la Corte dei conti europea ha illustrato nella relazione speciale n. 23, l’esito di 27 progetti di riqualificazione (nessuno italiano) ed esaminato gli strumenti usati dagli Stati membri per la riqualificazione dei siti dismessi, strumenti che costituiscono il quadro per gli specifici interventi cofinanziati.

Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

In materia di riparazione di danni ambientali, si ricorda che sono attualmente in corso le seguenti procedure di infrazione:

·      2007_4679 per il non corretto recepimento della direttiva 2004/35/CE attraverso il decreto legislativo n. 152/2006, mediante l’inserimento di limitazioni al principio di responsabilità non previste dalla direttiva europea. Per esempio, ad avviso della Commissione, il legislatore italiano avrebbe limitato la responsabilità di danno ambientale ai requisiti di dolo e colpa, laddove invece la direttiva europea introduce il principio più ampio di responsabilità oggettiva, e avrebbe introdotto delle variazioni riguardo alla individuazione delle misure riparatrici non previste dalla direttiva.

Si segnala che l’articolo 26 del disegno di legge europea 2013, attualmente all’esame del Senato[10] reca disposizioni specifiche per rispondere ai citati rilievi mossi dalla Commissione europea.


Articolo 1, comma 5
(Norme riguardanti la realizzazione della bretella di collegamento al porto di Piombino)

Il comma 5, sostituito durante l’esame al Senato, stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all’area portuale di Piombino, delibera  l’approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 - tratto tra l’intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell’asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85.

L’impegno finanziario per la realizzazione del suddetto lotto n. 7 è posto a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT) in conformità ed in coerenza con il piano economico dell’intera opera Asse autostradale Cecina – Civitavecchia, che dovrà essere anch’esso sottoposto al CIPE.

Sono confermate le prescrizioni del CIPE previste nelle delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.

 

Con la convenzione 23 ottobre 1969 è stata affidata alla SAT S.p.A. la costruzione e l’esercizio dell’intera Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. L’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche.

Con la delibera n. 116/2008 il CIPE ha  approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia  - tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia.

Con la delibera 78/2010 il CIPE ha deliberato che la sottoscrizione del testo convenzionale tra ANAS e SAT deve recepire le prescrizioni[11] del Comitato e deve essere redatto un nuovo piano economico finanziario, in sostituzione di quello allegato allo schema di convenzione unica esaminato, in modo da riportare un valore di subentro pressoché nullo.

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla delibera  n.  78/2010,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei trasporti ha acquisito il piano economico finanziario elaborato dalla concessionaria SAT dell'opera completa tratta Cecina - Civitavecchia (per un costo di circa 2 miliardi di euro e un valore di subentro pressoché nullo), ha prescritto che lo stesso  assicurasse  che  il  progetto  definitivo dell'intera opera fosse coerente con il valore del predetto piano economico finanziario, fermo restando il pressoche' totale azzeramento del valore di subentro.

Con la delibera 85/2012, il CIPE ha approvato il progetto definitivo  Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi, da cui è escluso il lotto 7 riferito alla bretella di Piombino.

 

Si rammenta che il comma 5 originario del decreto legge in esame stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva con delibera il progetto definitivo della bretella di collegamento tra il porto di Piombino e l’asse autostradale Cecina – Civitavecchia[12], al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all’area portuale di Piombino. La citata delibera CIPE viene predisposta ai sensi degli articoli 166 (Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera) e 167 (Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[13] e successive modificazioni. Al fine di includere il progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, il comma 5 dell’articolo prevede, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che il CIPE approvi; il progetto definitivo della suddetta bretella;  lo schema di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione unica vigente tra ANAS S.p.A. e SAT S.p.A., con allegato il nuovo piano economico finanziario (PEF) riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7); il piano economico finanziario (PEF) dell’intera opera Asse autostradale Cecina – Civitavecchia coerente con il suddetto piano economico finanziario, ferme restando le prescrizioni dettate dal medesimo CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell’opera ed all’azzeramento del valore di subentro.


Articolo 1, commi 7-bis e 7-ter
(Riconoscimento dell’area industriale di Trieste come area di crisi industriale complessa)

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che anche l’area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l’area industriale di Piombino dal comma 1 del medesimo articolo, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il medesimo comma 7-bis, con riguardo alle finalità delle disposizioni in esso contenute, specifica che la qualificazione come area industriale complessa è da considerarsi “in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e al recupero ambientale”.

In analogia di quanto disposto dal comma 1 per l’area di Piombino, anche nel caso della disposizione in esame si tratta di una qualificazione effettuata direttamente, tramite norma di rango primario, di un’area di crisi industriale complessa. Anche in questo caso c’è quindi una deroga alla disciplina generale in merito alle procedure di individuazione di tali aree che è contenuta nel D.M. 31-1-2013 del Ministro dello sviluppo economico, attuativo di quanto previsto dallo stesso articolo 27.

(Per la ricostruzione normativa di quanto disposto all’articolo 27 del D.L. 83/2012 e dal D.M. attuativo si rinvia alla scheda sull’articolo 1, comma 1).

 

Il comma 7-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che, al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa, si applichino le disposizioni di cui al comma 7-bis.

Sembrerebbe opportuno chiarire la portata normativa del comma 7-ter, il quale potrebbe apparire ultroneo rispetto alle disposizioni di cui al comma 7-bis, contenendo un mero rinvio a quest’ultimo.


Art. 2
(Norme per evitare l’interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

L’articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del D.L. 59/2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani.

Si noti che la norma non fa riferimento alla provincia di Palermo, dato che la legge regionale siciliana 27 marzo 2013, n. 7, ha statuito la soppressione delle province regionali e la loro sostituzione con consorzi di Comuni (da disciplinarsi con successiva legge regionale entro il 31 dicembre 2013).

Relativamente al D.L. 59/2012 (recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”), si ricorda che esso, al fine di contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della Protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile), ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (così novellando l'articolo 5, comma 1-bis, della citata L. 225/1992).

Lo stesso decreto, all'articolo 3, comma 2, ha disposto, per le gestioni commissariali in corso, il divieto di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

 

L'articolo in esame giustifica la deroga atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza.

 

Il comma 1 precisa che, sino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a:

a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;

b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;

c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;

d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;

e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine di assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che il piano regionale cui la norma fa riferimento è il piano regionale approvato con il D.M. Ambiente 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella G.U. n. 179 del 2 agosto 2012.

 

In considerazione degli interventi elencati dalla disposizione, la limitazione sembrerebbe essere riferita soprattutto all'ambito territoriale di applicazione, ossia al territorio di  Palermo. Con riguardo alla lettera e), però, che reca un novero di interventi che sembrerebbe più ampio e non sembrerebbe interessare solo il territorio di Palermo, come invece suggerisce la rubrica dell'articolo in esame, potrebbe essere opportuna una specificazione al fine di chiarire l’ambito territoriale di applicazione.

 

L’ultimo periodo del comma 1 dispone che gli interventi indicati alle lettere a)-c), vale a dire quelli connessi alla discarica di Bellolampo, dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

Implicito riferimento è qui alla misure dell'autorità giudiziaria che hanno avuto ad oggetto quella discarica. Con provvedimento d'urgenza del 26 febbraio 2013, la Procura di Palermo ne ha infatti disposto il sequestro, per una contaminazione di percolato nelle falde acquifere. Non ne ha disposto peraltro l'interruzione, affidando la gestione alla Regione.

Sino ad allora la discarica di Bellolampo era stata gestita dall'Amia (Azienda municipale igiene ambientale), l'azienda dedita alla raccolta dei rifiuti a Palermo e dal 2010 commissariata. Il 22 aprile 2013, la sezione fallimentare del Tribunale di Palermo ne ha dichiarato il fallimento (Procedura n. 58/2013). Il tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio per due mesi, fino al 15 giugno 2013.

 

Il comma 2 dispone che le funzioni del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti siciliana, che l’O.P.C.M. 3887/2010 aveva individuato nella persona del Presidente della Regione, siano affidate ad altro soggetto, nominato dallo stesso Presidente della Regione Sicilia.

Al soggetto nominato viene intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, sulla quale vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi, ovvero esso subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

 

Nel corso dell’esame al Senato il comma 2 è stato integrato con una disposizione che prevede specifici obblighi informativi in capo al Presidente della Regione.

Viene infatti previsto che egli provveda alla trasmissione, al Ministro dell'ambiente, di una relazione semestrale concernente:

a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1;

Si ricorda che l’articolo 7 dell’Ordinanza imponeva al Commissario l’obbligo di rendicontazione secondo le modalità previste dalla legge n. 225/1992, per i Commissari titolari di contabilità speciali delegati all’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza[14].

A tale riguardo, posto che il comma 1 dell’articolo 2 in commento dispone che sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 3887/2010 limitatamente agli interventi già sopra citati, e il comma 2 bis demanda al Presidente della Regione il compito di inviare una relazione in cui sono contenute le spese sostenute in gestione commissariale, potrebbe essere opportuno chiarire se l’obbligo di rendicontazione contenuto nell’articolo 7 dell’ordinanza continui a trovare applicazione per il nuovo Commissario.

 

b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adempimenti mancanti.

 

Si fa notare che l’obbligo di rendicontazione semestrale al Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione degli interventi è previsto anche dall’art. 8 dell’O.P.C.M. 3887/2010. Lo stesso articolo prevede che la medesima rendicontazione venga trasmessa anche al Dipartimento della protezione civile.

 

Viene altresì previsto che lo stesso Presidente della Regione riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre inserito un comma 2-bis che, al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, prevede che i provvedimenti del Commissario relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), vale a dire quelli destinati a implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale, devono essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio.

 

Ai sensi del comma 3 agli oneri derivanti dall’articolo in esame – quali il completamento della sesta vasca della discarica di Bellolampo e, nelle more, la realizzazione di forme speciali di gestione dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza dell’intera discarica e il miglioramento del sistema anche impiantistico di gestione dei rifiuti – si provvede con le risorse già previste dalla copertura finanziaria dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010.

 

A tale proposito, si ricorda che l’articolo 7 dell’Ordinanza n. 3887 del 2010 ha stabilito che agli oneri derivanti dagli interventi dalla stessa previsti si provveda nel limite massimo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate-FAS 2007/2013 (ora Fondo sviluppo e coesione), assegnate alla Regione Siciliana[15].

Il medesimo articolo 7 dell’Ordinanza ha consentito che, in aggiunta alle predette risorse, il Commissario possa:

§       utilizzare le risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di gestione dei rifiuti;

§       attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dall’Ordinanza;

§       avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

 

La relazione tecnica al decreto legge afferma che, oltre alle risorse attinte a livello comunitario, regionale e locale, si è potuto utilizzare risorse del FAS a valere sulla delibera CIPE n. 69 del 2009, come modificata dalla delibera n. 6 del 2012, nonché sulla delibera n. 87 del 2012.

Con riferimento all’emergenza rifiuti nel territorio palermitano, si ricorda che la Delibera CIPE del 31 luglio 2009, n. 69[16] ha destinato, in sede di porgrammazione, 150 milioni di euro per il periodo 2009-2011 al comune di Palermo per le emergenze relative allo smaltimento dei rifiuti. Tale ammontare di risorse è stato confermato dalla successiva Delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 6[17].

Con Delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 41[18] è stata stabilità l'articolazione pluriennale dell'assegnazione dei 150 milioni in favore del comune di Palermo disposta con la citata delibera n. 69/2009, nella misura di 35 milioni per l'anno 2010; il trasferimento delle risorse della restante quota di 115 milioni è effettuato sulla base dei fabbisogni annuali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Le suddette risorse destinate dal CIPE agli interventi nel settore ambientale a Palermo (delibere CIPE n. 69/2009 e n. 41/2010) sono state trasferite dal capitolo di spesa del bilancio statale relativo al FAS (cap. 8425/MISE) ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio statale del Ministero dello sviluppo economico, in termini di residui, competenza, cassa, con i seguenti decreti di variazione del Ministro dell’economia e delle finanze:

Decreti di variazione

Cap.

Residui

Competenza

Cassa

n. 96659 del 2010

8361/MISE

0

35.000.000

35.000.000

n. 88595 del 2011

8349/MISE

0

45.000.000

45.000.000

n. 61387 del 2012

8349/MISE

0

5.000.000

5.000.000

n. 79788 del 2012

8361/MISE

45.000.000

0

30.000.000

n. 79788 del 2012

8365/MISE

30.000.000

0

14.034.178

TOTALE

 

75.000.000

85.000.000

129.034.178

 

Infine, con la successiva Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87[19] il CIPE ha individuato gli interventi prioritari a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio nelle Regioni del Mezzogiorno, nonché il correlato fabbisogno finanziario, destinando all’emergenza rifiuti in Sicilia una quota del FAS di pertinenza delle Amministrazioni regionali per il periodo di programmazione 2007/2013. La quota assegnata è stata pari a 9 milioni di euro.

 

Con riferimento agli interventi ancora in itinere, la relazione tecnica afferma che ad oggi una serie di interventi (già finanziati e le cui risorse sono già disponibili) si trovano in corso di aggiudicazione e/o realizzazione e non sono stati ancora portati a termine a causa del passaggio dalla gestione in emergenza a quella in ordinario.

Tali interventi sono esposti in una apposita tabella, che di seguito si espone, con l’indicazione dei relativi costi:

 

 

INTERVENTO

COSTO

(in euro)

COPERTURA FINANZIARIA

Caratterizzazione discarica

1.000.000

Fondi bilancio regionale

Vasche I, II, III e III- bis

6.337.000

Fondi bilancio regionale

Vasca V

1.800.000

Contabilità speciale
(fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal Ministero per lo sviluppo economico

Realizzazione VI vasca

24.000.000

Contabilità speciale
(fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera CIPE 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal Ministero per lo sviluppo economico

Secondo step: raccolta differenziata Palermo (ulteriori 130 mila abitanti)

11.000.000

Fondi regionali P.O. FESR 2007 – 2013

 

Si osserva che la Tabella esposta in relazione tecnica non evidenzia la percentuale di realizzo dell'opera, gli interventi ancora occorrenti per completarla e le risorse finanziarie utilizzate e ancora da utilizzare allo scopo.

In via generale, la Relazione tecnica afferma che - per gli ulteriori ed ultimativi interventi - sulla contabilità speciale 5446/Palermo risultano disponibili 20 milioni di euro, che possono essere quindi utilizzati, in quanto il Ministero per lo sviluppo economico ha già provveduto al loro versamento; mentre, altri 10 milioni di euro sono stati già impegnati ed in corso di versamento.

 

Inoltre, la RT evidenza che, dei 150 milioni previsti dalla delibera CIPE n. 69 del 2009, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 6 del 2012 (recte: dalla delibera CIPE n. 41/2010), almeno altri 30 milioni di euro devono essere ancora impegnati e versati dal Ministero per lo sviluppo economico.

A questi vanno aggiunti gli ulteriori 9 milioni di euro previsti dalla delibera CIPE n. 87 del 2012, che ancora devono essere versati nella contabilità speciale.

L’emergenza nel settore dei rifiuti urbani a Palermo e in Sicilia

Lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, con D.P.C.M. 16 gennaio 2009.

Tale deliberazione fu assunta a causa del mancato completamento del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani previsto dal piano regionale, talché si rendeva necessario verificare la tenuta delle vasche della discarica di Bellolampo (alla quale affluiscono i rifiuti del territorio palermitano), provvedere alla sua messa in sicurezza e bonifica nonché incrementare la sua capacità di abbancamento dei rifiuti (posto che l'unica altra discarica operativa, quella di Castellana Sicula, era satura).

La gestione della fase emergenziale fu affidata, dal medesimo decreto, al prefetto di Palermo, nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni attuative furono poste dall'O.P.C.M. 5 febbraio 2009, n. 3737.

Il permanere delle condizioni di emergenza portò a successive proroghe dello stato di emergenza. Dapprima il D.P.C.M. 13 gennaio 2010, dispose la proroga fino al 31 dicembre 2010. Seguiva, attuativa, l'O.P.C.M. 30 aprile 2010, n. 3875.

Successivamente, con il D.P.C.M. 9 luglio 2010, lo stato di emergenza venne prorogato al 31 dicembre 2012, stavolta per il territorio dell'intera Sicilia.

Seguiva l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, n. 3887 (recante Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana).

Essa nominava Commissario il Presidente della regione.

Quell'ordinanza venne adottata sulla scorta di plurime motivazioni.

Gli interventi realizzati fino ad allora non avevano consentito di adeguare alla domanda del territorio la capacità di smaltimento dei rifiuti urbani, risultando ormai insufficienti le poche discariche attive, mentre i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio risultavano non adeguati ai requisiti tecnici ormai richiesti dalla normativa di settore di derivazione comunitaria.

Nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni regionali, occorreva intervenire affinché la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani fosse riportata sotto controllo, scongiurando soluzioni di continuità e realizzando interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa comunitaria, tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti.

E si faceva pressante l'esigenza di scongiurare improvvise crisi del sistema di gestione complessiva dei rifiuti in Sicilia, dovute anche ad eventuali imprevedibili inagibilità, fin temporanee, delle discariche in esercizio. Così come erano da censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo e da individuare, chiudere e bonificare le discariche abusive esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operando su un'adeguata capacità di discarica distribuita in un numero ridotto di impianti opportunamente attrezzati, gestiti e controllati.

Del pari erano da perseguire azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, in tutti i settori, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Ancora, era da tener conto delle residue capacità di abbancamento della quinta vasca della discarica di Bellolampo, nel territorio della provincia di Palermo, e del rischio della sua imminente saturazione. Talché appariva necessario realizzare tempestivamente, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, interventi strutturali volti a garantire il soddisfacimento della domanda di abbancamento, mediante la realizzazione di ulteriori volumetrie.

Inoltre permaneva per la discarica di Bellolampo - nonostante paressero mitigati i fenomeni di stagnazione del percolato (liquido tossico che si origina per lo più dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla loro decomposizione) - la necessità di verificare la corretta tenuta delle vasche e provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

In materia di gestione dei rifiuti, nel gennaio 2013, la Commissione europea ha presentato la relazione sull’attuazione della normativa UE relativa ai rifiuti per il periodo 2007-2009 (COM(2013)6) in cui si sottolinea il preoccupante stato di attuazione delle direttive sui rifiuti pericolosi e sulle discariche, di cui numerose, ancora in attività, non conformi ai requisiti nonché il tasso complessivo di messa in discarica dei rifiuti, sistema che, in base alla priorità, enunciata nella Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571, su cui si è espresso il Consiglio nel febbraio 2012), deve essere praticamente eliminato.

Uno studio recente pubblicato dalla Commissione indica che la piena attuazione della legislazione UE sui rifiuti permetterebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR all’anno, accrescere di 42 miliardi di EUR il giro d’affari annuo del settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti nell’UE e creare oltre 400 000 posti di lavoro entro il 2020[20].

La già citata Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571, su cui si è espresso il Consiglio nel febbraio 2012) pone al 2020 il termine entro il quale i rifiuti dovranno essere gestiti come una risorsa.

Anche la proposta di decisione su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" – (COM(2012)710), ha, tra le sue priorità tematiche la considerazione dei rifiuti come una risorsa. Più in particolare, si auspica il ricorso sistematico a strumenti di mercato che favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo; la rimozione degli gli ostacoli alle attività di riciclaggio nel mercato interno dell'UE e il riesame degli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di alternative alla discarica per progredire verso un'economia "circolare", con un uso senza soluzione di continuità delle risorse e rifiuti residui quasi inesistenti.

 

Infine, si segnala che la Corte dei conti europea, in una relazione speciale (n. 20/2012) ha analizzato i risultati del cofinanziamento da parte dell’UE delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani, e ha verificato se il finanziamento contribuisse efficacemente al conseguimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. Dall’analisi, condotta su un campione di 26 infrastrutture cofinanziate (tra cui sette italiane, ubicate in Sardegna e in Puglia), è emerso che, sebbene in quasi tutte le regioni selezionate siano stati rilevati miglioramenti nella gestione dei rifiuti, l’efficacia del finanziamento concesso tramite le misure strutturali per le infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani è stata ostacolata dalla scarsa attuazione di misure di sostegno. Tra i rilievi formulati dalla Corte, si segnala il mancato trattamento dei rifiuti conferiti in discarica; la scarsa affidabilità dei dati, che rende difficile il monitoraggio da parte della Commissione nonché la scarsa attuazione di misure informative, amministrative ed economiche di sostegno.

 


Art. 3
(Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella Regione Campania)

Il comma 1 dell'articolo 3 - in relazione all’emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell’impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'O.P.C.M. n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza.

Si ricorda che l'Ordinanza n. 4022 del 2012 ha previsto, in estrema sintesi, il subentro alla regione Campania dell'ing. Luigi Bosso (poi sostituito, con l’ordinanza del 10 agosto 2012, n. 16, dal dott. Nicola Dell'Acqua) in qualità di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, stabilendo altresì che il Commissario delegato provveda, in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti predetti.

A tal fine la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile. Il Commissario può avvalersi delle unità di personale in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013; al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo di euro 4.694,04. Il Commissario delegato può avvalersi di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania), degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali; può altresì avvalersi, in posizione di comando, del personale delle predette amministrazioni ed enti nel limite complessivo di otto unità.

 

La disposizione di proroga opera:

§         in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali esistenti previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 (sul punto si rinvia al commento dell’art. 2);

§         salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti.

 

Il comma 2 individua le risorse per fronteggiare gli oneri recati dal comma precedente nella copertura finanziaria prevista per la richiamata ordinanza n. 4022 del 2012.

Si ricorda al riguardo che il comma 8 dell’articolo 1 della citata ordinanza – dopo aver stimato in 65 milioni di euro gli oneri complessivi per la sua attuazione – ha previsto che per la copertura si provveda, prioritariamente, con il versamento dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. È previsto altresì che la regione Campania provveda a trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie per l'attuazione dell'ordinanza, con le risorse stanziate nel bilancio regionale.

 

Il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati (ai sensi della dell’art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010) delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito un comma 3-bis che introduce specifici obblighi di rendicontazione in capo al Presidente della Regione Campania. Egli deve infatti provvedere alla trasmissione, al Ministro dell'ambiente ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia, di una relazione semestrale concernente:

a) lo stato dell’iter autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;

b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

c) la rendicontazione contabile delle spese della gestione commissariale;

d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere, sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero e degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.


Articolo 3, comma 3-ter
Proroga della fase transitoria delle gestioni comunali in materia di rifiuti nella Regione Campania)

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Si ricorda che l’art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

Il termine della citata fase transitoria è stato più volte prorogato nel corso degli anni e da ultimo fissato al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013. Tale ultima disposizione ha altresì previsto che, a partire dalla scadenza del termine citato, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f), del D.L. 78/2010 , che considera funzioni fondamentali dei comuni “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”.


Articolo 3, comma 3-quater
(Inclusione del contributo di ristoro ambientale tra i costi coperti dalla TARES per i comuni della Campania)

Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 4 del 2007 tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES che, in base a quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo (art. 14 del D.L. 201/2011), deve recare la copertura integrale dei costi sostenuti.

Si ricorda che l’art. 28 della L.R. Campania 4/2007 prevede che “ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il Regolamento regionale 27 luglio 2012, n. 8, per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dal citato art. 28.

L'art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Il versamento del tributo è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per una ricostruzione dettagliata dell’evoluzione normativa in materia di tributi comunali sui rifiuti si rinvia al tema “La TARES e le altre imposte indirette” e alle relative schede di approfondimento.

Si segnala, da ultimo, che l’articolo 10 del D.L. 35/2013 ha dettato una disciplina transitoria per il pagamento della TARES consentendo ai comuni, per il solo anno 2013, di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l’esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.


Art. 3-bis
(Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella regione Puglia)

L’articolo 3-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede al comma 1 la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del D.L. 59/2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell’ultimazione dei lavori necessari all’adeguamento alla vigente normativa europea di alcuni impianti di depurazione delle acque localizzati nel territorio della regione.

Il comma 2 del medesimo articolo reca una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Lo stato di emergenza cui la norma fa riferimento è stato dichiarato nel 1994, con il D.P.C.M. 8 novembre 1994 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2012, termine stabilito dall’ultimo decreto di proroga, vale a dire il D.P.C.M. 13 gennaio 2012 cui la norma in esame si riferisce.

Relativamente al D.L. 59/2012 (recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”), si ricorda che esso, al fine di contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della Protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile), ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (così novellando l'articolo 5, comma 1-bis, della citata L. 225/1992).

Lo stesso decreto, all'articolo 3, comma 2, ha disposto, per le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il divieto di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

L’emergenza in questione è elencata dal Dipartimento della Protezione civile, tra quelle scadute per le quali non è ancora stata emanata l’ordinanza del Capo Dipartimento finalizzata ad indicare le amministrazioni competenti che subentrano nella gestione in via ordinaria[21].

Relativamente alla richiamata disciplina europea, si ricorda in estrema sintesi che essa è contenuta nella direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). La direttiva quadro è stata successivamente integrata da una serie di direttive figlie (2006/118/CE, 2008/105/CE e 2009/90/CE), recepite nel corso della XVI legislatura con i decreti legislativi nn. 30/2009 e 219/2010.

Da ultimo, si segnala che il CIPE, con deliberazione n. 60/2012, ha assegnato risorse pari a complessivi 1.819.040.782,46 euro per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche, che riguardano anche la regione Puglia. Tali interventi – sulla base del contenuto della delibera – “sono finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario ovvero, in alcuni casi, anche all'ottimale offerta del servizio idrico”.

 


Art. 4
(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

L’articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli''.

 

In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che la predetta gestione commissariale, disciplinata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, operi fino al 31 marzo 2014, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli''.

 

Si rammenta preliminarmente che la norma originaria del decreto prevedeva che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 “continuasse a produrre i suoi effetti” fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato.

Nelle premesse della suddetta ordinanza si segnala che il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto.  La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.

Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”  è stato dichiarato fino al 30 novembre 2010 dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009.

Successivamente, con l’O.P.C.M. 3858/2010 è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:

      alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;

      alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.

L’ordinanza reca una serie di disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza provvedendo non solo alla nomina del Commissario (art. 1), ma anche alla disciplina della struttura di supporto del commissario (art. 2), alla definizioni delle funzioni del commissario, nonché alle risorse finanziarie utilizzabili (vedi infra).

Con D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza della “Galleria Pavoncelli” è stato prorogato al 30 novembre 2011.

Da ultimo, si segnala, che l’articolo 3, comma 2, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, dispone con una norma di carattere generale che le gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

 

Con riguardo allo stato dei lavori e delle risorse impegnate per la messa in sicurezza e il completamento della “Galleria Pavoncelli”, l’11° Allegato infrastrutture del DEF 2013, che reca lo stato di avanzamento relativo al Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) con dati aggiornati al mese di dicembre 2012, riporta un costo dell’opera deliberata dal CIPE di 166,54 milioni di euro interamente disponibili  (per un approfondimento sullo stato di attuazione dell’opera con dati al 30 settembre 2012 si veda anche la scheda del 7° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, predisposta dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). L’opera risulta inserita nel Piano nazionale per il Sud come risulta dalla delibera CIPE 62/2011.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, obbliga il Commissario delegato:

-            ad inviare al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una relazione semestrale ed una finale sulle attività svolte e sulle spese sostenute relativamente alla gestione commissariale;

-            a riferire alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

 

Il comma 2 prevede, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la stipula di un Accordo di programma tra le regioni Campania e Puglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il superamento della fase di gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli” ed il rientro in regime ordinario. La norma prevede, inoltre, che ai fini della stipula venga sentita la società Acquedotto Pugliese S.p.A.

Il citato comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 59 del 2012 prevede che per la prosecuzione degli interventi oggetto delle gestioni commissariali si applicano i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 introdotti dallo stesso decreto-legge n. 59/2012, sentite le amministrazioni locali interessate. Conseguentemente, con apposite ordinanze sono individuate le amministrazioni che subentrano, con poteri ordinari, alle gestioni commissariali.

 

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo si provvede con le risorse previste dall’articolo 6 dell’ordinanza 3858/2010, pari a 95 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza ha disposto che agli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative di cui alla medesima ordinanza, stimati in 95 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili rivenienti: dalla Concessione ex Agensud n. 199/1988; dalla delibera CIPE n. 138/2000; dalla delibera CIPE n. 148/2006; dai finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; dalla legge n. 67/1988, art. 17, comma 38. Si prevede che le risorse affluiscano in una contabilità speciale.


Art. 5, comma 1
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

L'articolo 5, comma 1, contiene una serie di disposizioni concernenti l’evento Expo 2015[22], al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell’evento e delle opere essenziali e connesse indicate negli allegati del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali.

In attuazione dell’art. 14 del D.L. 112/2008, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento di Expo Milano 2015, è stato emanato il D.P.C.M. 22 ottobre 2008, poi integrato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, comprensivo di due Allegati dove sono elencate le opere essenziali e connesse per la realizzazione dell’evento. Il decreto ha istituito gli organi – tra i quali si ricorda la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (Soge) - che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (indicate nell’allegato 1), nonché le opere connesse (descritte nell’allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. Il 1° dicembre 2008 è stato approvato anche lo statuto della Società Expo 2015 Spa.

Ai sensi  del comma 1, lettera a) (vedi infra) è stato emanato il D.P.C.M. 6 maggio 2013[23], al fine di provvedere a ridefinire gli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento di EXPO Milano 2015 e le relative competenze, sostituendo la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. 22 ottobre 2008, che è stato abrogato.

 

Si osserva preliminarmente che il DPCM 6 maggio 2013, oltre a intervenire sulla nomina del Commissario unico, reca di fatto, negli allegati 1 e 2, rispettivamente il dettaglio degli investimenti per opere infrastrutturali «essenziali» Expo Milano 2015 e le opere connesse i cui importi riprendono sostanzialmente quelli del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008 che è stato abrogato dall’articolo 8, comma 1, del medesimo DPCM 6 maggio 2013.

 

Comma 1, lettera a) – Istituzione e funzioni del Commissario unico

La lettera a), che sostituisce il comma 2 dell’art. 14 del D.L. 112/2008 con i commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter, prevede l’istituzione di un Commissario unico delegato del Governo, subentrante al Commissario straordinario e al Commissario generale dell’Expo 2015, dotato di specifici poteri di governo dell’evento.

L’art. 14 del D.L. 112/2008 prevede per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015 (comma 1).

La struttura commissariale antecedente alla nomina del Commissario unico faceva riferimento al D.P.C.M. 5 agosto 2011 con cui erano stati nominati, fino al 31 dicembre 2016, il sindaco di Milano Commissario straordinario del Governo e l’ex presidente della regione Lombardia  Commissario generale per la realizzazione dell'Expo 2015.

 

Il nuovo comma 2 prevede l’emanazione di un D.P.C.M., sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, per:

-        l’istituzione di organismi per la gestione delle attività e di un tavolo istituzionale per gli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore;

-        i criteri di ripartizione e la modalità di erogazione dei finanziamenti;

-        la nomina di un Commissario unico, anche nell’ambito dei soggetti della governance della società Expo 2015, dotato di tutti i poteri e le funzioni del Commissario straordinario e del Commissario generale dell’Expo 2015, incluse le deroghe previste nelle ordinanze di protezione civile richiamate nell’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 59/2012, ad eccezione delle funzioni di rappresentanza internazionale;

In attuazione della disposizione è stato adottato il citato D.P.C.M. 6 maggio 2013, che all'art. 2 ha disposto la nomina del dott. Giuseppe Sala a Commissario Unico delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 fino al 31 dicembre 2016. Gli articoli successivi del D.P.C.M. disciplinano il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, la Commissione di coordinamento, la società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali.

Si segnala che il comma 1 che l’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 59/2012, nell’ambito delle disposizioni di riordino della protezione civile, ha disposto che restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» dell’Expo 2015, inclusi quelli relativi al DPCM 30 agosto 2007 (G.U. dell’11 settembre 2007, n. 211) relativo al «grande evento» Expo 2015 di Milano e le conseguenti O.P.C.M. 18 ottobre 2007, n. 3623, O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3840, nonché le ordinanze 5 ottobre 2010 n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901.

Con l’OPCM 18 ottobre 2007, n. 3623, si è provveduto, tra l’altro, alla nomina del sindaco del comune di Milano a Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Città di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015» e ne sono stati definiti i compiti. Con l’O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3840 il Commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi di ulteriori deroghe alla normativa ordinaria finalizzate, in particolare, alla realizzazione del programma delle opere pubbliche programmate dall'amministrazione comunale, nonché del Piano urbano parcheggi. Con l’O.P.C.M. n. 3900/2010 il commissario straordinario delegato è stato autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disponibilità delle aree individuate nel dossier di registrazione nei tempi richiesti dal Bureau International des Expositions (BEI), anche in deroga alla disciplina ordinaria. E’ stato, inoltre, stabilito che le opere necessarie per la realizzazione dell’Expo potranno essere localizzate, approvate e dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche se non incluse in atti di programmazione del comune di Milano, con facoltà di deroga alla disciplina ordinaria e, nel caso di progetti sottoposti a VIA statale o regiona, i termini vengono ridotti della metà. Con l’O.P.C.M. n. 3901/2010 è stato disposto che il commissario delegato straordinario Sindaco di Milano, per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell’EXPO, provveda nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle procedure di aggiudicazione indicate nell’art. 2 della stessa ordinanza.

 

Nel corso dell’esame al Senato, sono state inserite le disposizioni di cui ai commi 2.1 e 2.2. che riprendono quanto originariamente contenuto nel testo originario del decreto legge.

In particolare, il nuovo comma 2.1. dell’articolo 14 del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che il Commissario eserciti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. L’esercizio di tali poteri sostitutivi deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione

Ai sensi del nuovo comma 2.2., il Commissario può, altresì, provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge n. 225/92, come novellato dal decreto legge n. 59 del 2012, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

 Si segnala che il decreto legge n. 59 del 2012, modificando la legge n. 225 del 1992, aveva definito una normativa di carattere generale e sistematica per la gestione delle calamità naturali assegnando al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva del potere di ordinanza e conferendo, nel contempo, al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di ordinanza medesima. La norma in commento, invece, provvede a definire una disciplina speciale conferendo al Commissario unico un potere di ordinanza in relazione allo svolgimento di un grande evento i cui effetti sono stati salvaguardati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 59 del 2012.

Viene altresì previsto che le citate ordinanze siano immediatamente efficaci e debbano essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che tale obbligo di pubblicazione e l’immediata efficacia riguarda anche i provvedimenti commissariali adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis.

Nel corso dell’esame al Senato[24] è stato, altresì, previsto che le ordinanze del Commissario unico devono essere altresì pubblicate nella prima pagina del sito internet di Expo 2015

Nel corso dell’esame al Senato[25] è stato stabilito che il Commissario unico invia una relazione finale, al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

Entro il 31 maggio 2013, come prevede il nuovo comma 2-bis, il Commissario unico nomina tre tecnici, di alta e riconosciuta professionalità (in materia economico-giuridica o ingegneristica) o dalla comprovata esperienza istituzionale.

Nel corso dell’esame al Senato è stato puntualizzato che ai tre tecnici sono assegnate deleghe funzionali, per determinate opere e attività, per le funzioni di garanzia e controllo sull'andamento delle opere, e per l’efficiente e il corretto utilizzo di tutti i poteri attribuiti al Commissario e delle deroghe.

Le funzioni dei tre tecnici sono svolte senza nuovi o maggiori oneri finanziari, con l’uso di tutte le risorse (umane ed economiche) già previste.

Nel corso dell’esame al Senato[26] è stata data facoltà al Commissario unico di scegliere uno dei tre tecnici nel ruolo dei prefetti.

La norma originaria prevedeva che la scelta di un prefetto fosse obbligatoria.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto[27], nel nuovo comma 2-ter,  l’obbligo del Commissario unico, in coordinamento con la società Expo 2015, di esercitare tutte le attività necessarie per il rispetto del mantenimento degli impegni finanziari e dei tempi per la realizzazione delle opere essenziali (previste in Allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008), con il coordinamento della società Expo 2015 S.p.A..

 

Comma 1, lettera b) – Utilizzo delle risorse derivanti dalle economie di gara

La lettera b), che novella il comma 216 dell’art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), prevede l’utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento; tuttavia, ciò è consentito solo previa attestazione da parte della società Expo 2015 della conclusione del piano delle opere. La norma, infatti nel novellare il comma 216 precisa che le risorse devono essere utilizzate in relazione a esigenze che dovessero presentarsi “prioritariamente” nella realizzazione delle opere. 

Si rammenta che l'articolo 1, comma 216, della L. 228/2012, nel testo previgente, autorizzava la Società ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società fosse soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione - fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

 

Comma 1, lettera c – Deroghe alla normativa vigente in materia di procedure contrattuali

La lettera c) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria.

In particolare, la norma prevede che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 si applicano direttamente le deroghe normative previste per i contratti pubblici per il Commissario in base a quanto previsto nelle ordinanze di protezione civile richiamate dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 59/2012 (vedi supra).

 

La società Expo 2015 S.p.A. inoltre:

-            ha facoltà di deroga alle norme in materia di livelli della progettazione per gli appalti e le concessioni di lavori (preliminare, definitiva ed esecutiva) e alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto, rispettivamente, ai sensi dell’art. 93 e art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006, di seguito Codice);

-            ha facoltà di deroga alla disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, recata dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

-            ha facoltà di deroga, per le opere temporanee, all’applicazione dell’art. 127 del Codice relativamente ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici

L’art. 8, comma 2-bis, del D.L. 83/2012 ha fissato in trenta giorni non prorogabili il termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti relativi alle opere necessarie all’evento Expo 2015 al fine di accelerarne la realizzazione; il termine è di trenta giorni non prorogabili anche nel caso in cui il parere venga espresso, per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di euro, dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).

-            può utilizzare, come previsto nel corso dell’esame al Senato[28], materie prime secondarie (Mps), per le opere in corso di realizzazione e da realizzare, riguardanti recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata.

In particolare, si consente, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali[29] previsti al comma 2 dell’art 184-ter del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e contenenti prescrizioni specifiche per ciascuna tipologia di recupero e per ogni particolare materia prima secondaria, l’uso delle materie prime secondarie edili indicate al punto 7.1.4[30] dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998[31]. E’ stato inoltre precisato che è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie acquisite o da acquisire in impianti autorizzati con la procedura semplificata come previsto dagli articoli 214 e 216[32]. 

-            può utilizzare la procedura degli accordi quadro tra stazione appaltante e operatori economici, per l’affidamento di tutti i lavori previsti, anche diversi da quelli di manutenzione, in deroga a quanto disposto all’art. 59 del Codice;

-            può applicare per i contratti pubblici, anche oltre il 31 dicembre 2013 e per i contratti che superano le soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’articolo 28 del Codice, le disposizioni sull'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, stabilita agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, del Codice.

 

Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni della lettera c) alle seguenti opere strettamente funzionali all’Evento.

1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino, come stabilito nel corso dell’esame al Senato[33];

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara - Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera.

 

Comma 1, lettera d) – Edifici temporanei 

La lettera d) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza.

In particolare:

-            è prevista la sola comunicazione d’inizio lavori all’amministrazione comunale, per i Padiglioni dei Paesi e per altre opere connesse all'Expo 2015, qualificati come edifici temporanei, da smantellare entro novanta giorni dalla cessazione dell’evento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico di edilizia);

-            a tali opere non si applicano:

·         il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza;

Si ricorda che il D.Lgs. 192/2005 (di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e l'applicazione di requisiti minimi in materia.

·         l’art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sull’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Si ricorda che il citato art. 11 del D.Lgs. 28/2011 (che ha recepito la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) impone l’obbligo per la progettazione e la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo parametri minimi dettati dalla norma stessa (allegato 3).

·         il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, sui requisiti acustici passivi degli edifici;

·         l’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sull’autorizzazione paesaggistica. 

 

La disposizione afferma, più in generale, che la sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell’evento; tale enunciazione si estende anche agli edifici non temporanei, che soddisferebbero il requisito di sostenibilità ambientale mediante prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge.

 

Comma 1, lettera e) – Tutela dei segni distintivi

La lettera e) prevede che, entro il 30 aprile 2013, un D.P.C.M., su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015".

Il decreto prevede quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing")[34], anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

 

Comma 1, lettera f) – Disciplina processuale 

La lettera f’) prevede l’applicazione delle disposizioni processuali di cui all’articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010 ) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A..

Al riguardo, va ricordato che già il decreto-legge 98/2011  (articolo 32, comma 18) al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell’EXPO Milano 2015, nonché di garantire l’adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo italiano nei confronti del Bureau international des expositions (BIE), dispone l’applicazione, alle opere definite essenziali nel D.P.C.M. 22 ottobre 2008, da ultimo modificato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, delle disposizioni processuali previste per le controversie per le infrastrutture strategiche dall’art. 125 del decreto legislativo 104/2010 (cd. Codice del processo amministrativo) il quale prevede che:

-             in sede di pronuncia sulla tutela cautelare ante causam, il giudice amministrativo tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento sugli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera; ai fini dell’accoglimento della domanda, va anche valutata l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse alla celere prosecuzione delle procedure va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore del contratto;

-            fatte salve le ipotesi di inefficacia del contratto per gravi violazioni e la conseguente, possibile applicazione di sanzioni alternative, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

 

 

 

Comma 1, lettera g) – Attribuzione di nuove funzioni al CIPE in relazione a Expo 2015

La lettera g) assegna al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l’Expo Milano 2015, in coordinamento con il Commissario unico, il Commissario del Padiglione Italia, la regione Lombardia, la Camera di commercio di Milano (come stabilito nel corso dell’esame al Senato), la provincia e il comune di Milano, e le altre istituzioni locali coinvolte nell’Expo 2015.   

Le decisioni strategiche sono assunte - anche per ottenere eventuali finanziamenti comunitari - per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, in relazione ad Expo Milano 2015.

A tale fine, il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

In relazione alla composizione del CIPE si rammenta che i commi da 9 a 14 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione introdotti al Senato non solamente intervengono sulla composizione del Comitato, riferendola alla nuova struttura del Governo, ma prevedono che il segretario del CIPE possa essere anche un Ministro o un sottosegretario e non solo un sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento alle disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica dei contratti stipulati dalla Società Expo 2015 S.p.A., si segnala che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha si presentato un pacchetto di misure volte a modificare la normativa in materia di appalti pubblici, tra cui:

·         una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, cioè acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);

·         una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi).

Le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, sono all’esame del Parlamento europeo (il voto in sessione plenaria è previsto per il 19 novembre 2013) e del Consiglio  (che l’11 dicembre 2012 ha concordato un orientamento generale sulle proposte del pacchetto). Allo stato attuale sono in corso i negoziati interistituzionali tra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (c.d. triloghi), al fine di giungere ad un accordo su un testo comune che consenta l’adozione delle nuove direttive in prima lettura.

 

Con riferimento ai profili oggetto dell’articolo in esame, si segnala quanto segue:

·         per quanto riguarda gli accordi quadro, entrambe le proposte (la proposta sugli appalti all’art. 31 e la proposta sui settori speciali all’art. 45) ne prevedono l’applicazione ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per via elettronica o centralizzata; la durata degli accordi viene peraltro limitata a quattro anni (salvo in casi debitamente giustificati), mentre ai sensi delle vigenti direttive non vi è limite alla durata degli accordi quadro conclusi nei settori dei servizi di pubblica utilità;

·         per quanto riguarda le offerte anomale, dopo aver sottolineato che gli appalti dovranno essere aggiudicati sulla base degli stessi criteri già previsti dalle direttive vigenti - quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso - all’art. 79 della proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” e all’art. 69 della proposta di direttiva sugli appalti pubblici si prospetta l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di offerte anormalmente basse, di chiedere agli operatori economici di fornire spiegazioni in merito al prezzo o ai costi applicati; se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe respingere l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale.


Articolo 5, comma 1-bis, 1-ter e 1- quater
(Ulteriori disposizioni per il sostegno di Expo 2015)

Il comma 1-bis, aggiunto durante l’esame al Senato, consente alla Società Expo 2015 S.p.A. di stipulare un Protocollo con l’Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell’Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc (Trust Fund). Il Protocollo dovrà definire le modalità attraverso le quali le Nazioni Unite opereranno, a valere sulle risorse della società.

Il Trust Fund è un meccanismo finanziario che amministra il patrimonio fornito da donatori, sulla base di specifici accordi, a favore di una persona o un’organizzazione.

E’ pratica corrente, nel caso delle Nazioni Unite, la stipula di accordi bilaterali con i paesi membri dell’Organizzazione: si ricorda, a titolo di mero esempio, l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, ratificato con la legge n. 202 del 2009.

 

Il comma 1-ter, aggiunto durante l’esame al Senato, dà facoltà al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia:

- di istituire uno specifico Fondo economale a valere sulle risorse della sua contabilità speciale, per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione;

- di nominare un funzionario responsabile del predetto servizio.

L’attività del funzionario cassiere è disciplinata dagli articoli 33[35] e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254[36] e dagli articoli 7 e 8[37]  del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze[38].

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2013[39], all’art. 3 ha disposto la nomina di  Diana Bracco a Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'articolo 13 della  convenzione  sulle  esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928. Le funzioni e la struttura del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia sono disciplinate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 e dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2012. L’art. 4 del decreto prevede inoltre la partecipazione del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nella Commissione  di  coordinamento politico per  le  attivita'  connesse all'EXPO Milano 2015, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composta altresì dal Commissario  Unico  delegato del Governo per Expo Milano 2015, dal Presidente pro-tempore   della Regione Lombardia, dal Presidente pro-tempore della Provincia di Milano,  dal Sindaco pro-tempore del Comune di Milano e dai Ministri competenti di volta in volta individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’art. 6 del decreto prevede inoltre la partecipazione del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia al  Tavolo istituzionale per il governo complessivo              degli interventi regionali e sovra regionali, a cui partecipano, il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, il comune di Milano, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la provincia di Milano, i comuni di Rho e Pero, la Camera  di  commercio di Milano e, per quanto di eventuale,  rispettiva  competenza,  altri Ministeri, gli enti locali regionali,  nonche',  se  interessate,  le altre regioni della Repubblica, enti ed organismi  sovranazionali.

L’art. 7 stabilisce infine che i finanziamenti  pubblici  statali  previsti  possono  essere assegnati e utilizzati per il Commissario Unico delegato del  Governo per Expo Milano 2015 e per il Commissario Generale di Sezione per  il Padiglione Italia entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento.

 

Il comma 1-quater, aggiunto durante l’esame al Senato, dispone l’applicazione dell’art. 10 dell’Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell’Expo 2015 limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia.

L’Accordo tra l’Italia e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012, è stato autorizzato alla ratifica con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

L’articolo 10 di tale Accordo prevede una serie di esenzioni per i Commissariati generali di sezione, ossia le strutture dei partecipanti ufficiali alla cui direzione è posto un Commissario di sezione nominato da ciascuno stato o organizzazione internazionale intergovernativa partecipante all’Expo 2015.

Le esenzioni riguardano in particolare:

§       l’imposta sui redditi delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell’ambito dell’Esposizione universale (comma 1);

§       il pagamento dell’imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all’interno dell’area destinata all’Esposizione (comma 2);

§       il pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali (comma 3);

§       la non imponibilità, ai fini dell’IVA, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia, correlate all’Esposizione ed effettuate nei confronti dei Commissariati generali di Sezione oppure nei confronti della società Expo 2015 SpA, nel caso in cui la società agisca per conto dei predetti soggetti (comma 5);

§       l’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale consumato all’interno dei padiglioni (comma 6);

§       l’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli (comma 9) fino a 1.200 litri per semestre.

In base al comma 4, infine, i Commissariati Generali di Sezione godono delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse allo Stato italiano sui prelievi per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

 


Art. 5-bis
(Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina)

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni .

Si tratta dell’acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima previsto dal comma 1031, lett. b) della citata legge finanziaria 2007, che ha a tal fine istituito presso il Ministero dei trasporti un apposito fondo per gli investimenti destinato, con contributi nella misura massima del 75 per cento, all’acquisto di varie tipologie di veicoli per il trasporto pubblico locale.

La norma intende fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo e garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1, pari, come si è detto, a 3 milioni di euro per il 2013, disponendo che ad essa si provveda:

a)            per l’importo di 2,5 milioni di euro, attraverso il parziale utilizzo di una quota delle entrate che erano state riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste per l'anno 2013 in euro 8.620.000, per lo svolgimento delle attività svolte dal Ministero, anche attraverso la struttura tecnica di missione, relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (ai sensi dell’articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è successivamente confluito nel D.Lgs. n. 163 del 2006 -Codice dei contratti pubblici). Si tratta più precisamente di entrate derivanti dall’incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, una parte delle quali, pari a 12 milioni di euro annui, era stata riassegnata al Ministero a decorrere dal 2006. La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 310), aveva recentemente limitato la riassegnazione al Ministero dei fondi in questione (per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000), per consentire la copertura per gli anni 2013-1016, della compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi alla continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004 ha disposto un incremento delle tariffe per operazioni in materia di motorizzazione, quantificando le maggiori entrate derivanti da tale misura in 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il secondo periodo del comma 238 ha previsto che una quota di queste maggiori entrate, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, fosse riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a copertura della svolgimento delle attività svolte dal predetto Ministero relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è successivamente confluito nel D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Successivamente l’articolo 29, comma 16, del D.L. n. 216/2011[40] ha utilizzato parte delle risorse riassegnabili, di cui al secondo periodo del citato comma 238 (3,38 milioni di euro per il 2013), per la proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

L’articolo 34, comma 13, del D.L. n. 179/2012[41] ha poi autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per il 2012, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili in questione, per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida.

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Art. 5-ter
(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

L’articolo 5-ter modifica il termine previsto dall’art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013 dall’articolo in commento. In considerazione dell’entrata in vigore della predetta disciplina e della sua applicabilità alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, la norma fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Si ricorda che il citato art. 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011, con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contatti pubblici), ha introdotto l’obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

-        nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;

-        ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Il comma 5 aveva, quindi, specificato che tali disposizioni si applicassero alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. Il termine è stato successivamente prorogato di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, dall’articolo 29, comma 11-ter, del D.L. 216/2011.

La finalità della norma è quella di consentire un’aggregazione della domanda al fine di ridurre i costi di gestione.

Quanto alle centrali di committenza si rammenta la definizione recata dall’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti, secondo cui la centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. La relativa disciplina è recata, invece, dall’art. 33 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del Codice.

 


Articolo 5-quater
(Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova )

L’articolo 5-quater, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l’efficienza e l’operatività della Sala operativa e del Centro VTS   (Vessel Traffic System e cioè sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.

L’autorizzazione di spesa comprende anche:

-            le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti;

-            gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria della norma prevedendo  una corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Si tratta del fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche tramite studi e ricerche, istituito nel 2001 con una dotazione di 1,5 miliardi di lire nel 2001 e di 5.164.589,99 euro a decorrere dal 2002, destinato negli anni successivi, nella misura dell’80%, al sostegno dell’alta formazione professionale nel settore nautico.

Infatti, negli anni successivi al 2002, per le risorse del fondo era prevista la destinazione, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, a misure di sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.

Le modalità di attuazione dell’articolo 145, comma 40 citato sono state stabilite con D.M. 26 luglio 2007, il quale ha confermato che lo stanziamento annuale è destinato nella misura dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per l'alta formazione professionale e per il 20 per cento a favore del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto. Lo stesso decreto ha definito le modalità di richiesta e di assegnazione di questi ultimi finanziamenti.

Successivamente, in relazione agli stessi fondi, nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l’incentivazione e il sostegno dell’alta formazione professionale nel settore nautico, l’art. 4, comma 6-bis del D.L. n.40 del 2010 ne ha stabilito l’utilizzo, a decorrere dall’anno 2010, per finanziare l’incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per l’alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 aprile 2003.


Art. 6, commi da 1 a 5
(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

Il comma 1 dell’articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e prorogato fino al 29 luglio 2012 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012[42], sul quale incide la norma in commento.

 

La disposizione precisa che la scadenza dello stato di emergenza è prorogata nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 11, comma 13, del D.L. 2012, n. 174[43], che reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi e le spese di gestione relativi ai finanziamenti da essi erogati ai sensi dei commi da 7 a 12 del medesimo articolo 11[44].

Le risorse ammontano a 145 milioni di euro per l'anno 2013 e a 70 milioni di euro per il 2014, e ad esse si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse che l’articolo 7, comma 21, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014).

 

Commi da 2 a 5 - Accesso ai finanziamenti agevolati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012

I commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre.

Si segnala che la data del 31 ottobre 2013 è stata rideterminata nel corso dell’esame al Senato. Il testo originario del D.L. n. 43 prevedeva il termine del 15 giugno 2013.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere modificati i precedenti provvedimenti attuativi, quantomeno con riferimento ai termini ed alle modalità per la comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte degli interessati degli importi da versare oggetto della richiesta di finanziamento. In relazione alla riapertura dei termini in esame, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto, stabilendo, in ogni caso, modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti, relativi agli interessi e alle spese di gestione dei finanziamenti.

 

I finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi

Si rammenta che l’articolo 11, commi da 7 a 11, del D.L. 174/2012 ha previsto per una serie di soggetti la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2013 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato, attraverso un credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

Tali finanziamenti possono essere chiesti in aggiunta ai contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo (previsti dall’articolo 3 del D.L. n.74 del 2012 e dall’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

I soggetti destinatari di tale tipologia di finanziamenti sono:

§      i titolari di reddito di impresa (anche commerciale) che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla loro attività, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi;

§      i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese;

§      i titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile (classificato nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES: Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Per le modalità di accesso è prevista una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi.

I soggetti finanziatori stipulano contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

 

Il comma 2 differisce dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione della documentazione necessaria per l’accesso al finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, di cui ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Entro tale termine del 31 ottobre 2013, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni previsti dalle citate disposizioni, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l’originario termine finale del 30 novembre 2012.

 

Il comma 3 stabilisce che la proroga al 31 ottobre 2013 prevista dal comma 2 si applica anche per l’accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (data modificata nel corso dell’esame al Senato) nei confronti:

a)        dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012;

b)        dei soggetti che hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

 

 

 

 

 

Procedura per l’accesso al finanziamento

Si segnala che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 45/E ha delineato la procedura da seguire per l’accesso al finanziamento. In particolare è previsto:

1) entro il 30 novembre (ora entro il 31 ottobre 2013), presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, nell’ultima versione è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2012. Nel modello devono essere indicati i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi correnti da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

2) entro il 30 novembre (ora entro il 31 ottobre 2013), presentazione alla banca, operante nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e aderente alla specifica convenzione tra la Cassa depositi e Prestiti e l’ABI, della copia del modello di comunicazione dei dati e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia delle entrate, unitamente ad un’autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

o il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;

o la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai predetti contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo. Detta circostanza non deve essere dichiarata dai titolari di reddito da lavoro dipendente sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2012;

3) per ciascuna scadenza di pagamento dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (termini ora estesi anche a quelli scadenti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013), presentazione alla banca con la quale è stato contratto il finanziamento, del modello di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi normalmente compilato;

4) qualora il contribuenti rilevi un maggior fabbisogno per il pagamento dei tributi, contributi e premi rispetto a quello indicato nel modello di comunicazione dei dati trasmesso all’Agenzia delle entrate, può richiedere un’integrazione del finanziamento inviando telematicamente un nuovo modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, in sostituzione di quello precedentemente trasmesso. Copia del nuovo modello e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia delle entrate devono essere presentate alla medesima banca con la quale è stato contratto il finanziamento, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.

 

Il comma 4 dispone che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo 6, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano modificati i precedenti provvedimenti attuativi, quantomeno con riferimento ai termini ed alle modalità per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli interessati, degli importi da versare.

 

Il comma 5 prevede che, in relazione alla riapertura dei termini in esame, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguino la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto, stabilendo, in ogni caso, modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 11, comma 13, D.Lgs n. 174 del 2012 in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni di euro per l'anno 2014.

 

Si ricorda, infine, che la legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 365-379) ha previsto un’ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. Al riguardo si rimanda alla scheda relativa all’articolo 6-septies.


Articolo 6, comma 5-bis
(Versamento alle contabilità speciali delle risorse per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012)

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l’emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori.

La norma novella l’art. 2, comma 6, del D.L. 74/2012, che intesta ai Presidenti delle Regioni interessate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.

L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2). I commi 3 e 5 specificano le risorse che alimenteranno il Fondo.

L’art. 2, comma 6, del D.L. 74/2012, prevede che sulle contabilità speciali confluiscano anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi del decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.

 


Articolo 6, comma 5-ter
(Proroga dei termini per effettuare la verifica di sicurezza nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

Il comma 5-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (dall’8 giugno 2013 all’8 dicembre 2013) il termine, già prorogato per un anno (dall’8 giugno 2012 all’8 giugno 2013) dall’articolo 11, comma 1-ter del D.L. 174/2012, per effettuare la verifica di sicurezza, come prevede l’articolo 3, comma 9, del D.L. 74/2012[45].        

Si ricorda che l’articolo 3 del citato decreto prevede che i titolari delle attività produttive devono acquisire, nei casi previsti, la certificazione di agibilità sismica, a seguito della verifica di sicurezza effettuata, ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante “approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”), da un professionista abilitato, e depositarla presso il comune territorialmente competente. Si segnala, peraltro, che nel capitolo 8 - costruzioni esistenti delle citate norme tecniche si fa riferimento alla valutazione della sicurezza anziché alla verifica.

Le asseverazioni sono considerate ai fini del riconoscimento del danno. Nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di cui al comma 8 di seguito elencate, o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Il richiamato comma 9 dell’art. 3 dispone che la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012, avvenuta l’8 giugno 2012[46].

 


Art. 6-bis
(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)

L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame al Senato, reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e novembre 2002 del Molise.

In particolare, la norma stabilisce una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno nell’importo di 15 milioni di euro nel 2013, da attuarsi con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

Si segnala che, benché la norma in esame non individui espressamente gli enti beneficiari della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità, è da ritenere che la deroga dovrebbe riguardare i comuni e/o le province della regione Molise che sono stati colpiti dagli eventi dell’ottobre-novembre 2002.

 

Al riguardo, si ricorda che i comuni molisani colpiti dal sisma del 2002 sono stati individuati da una serie di decreti a firma del Commissario delegato (decreto n. 5/2003, n. 7/2003, n. 21/2003 e n. 29/2004). Essi comprendono tutti i comuni della provincia di Campobasso (all’inizio erano stati esclusi i comuni di Campochiaro e Guardiaregia che sono stati successivamente inclusi con i decreti n. 21/2003 e n. 29/2004).

 

In ogni caso, al fine di prevenire possibili problemi nell’applicazione della deroga, sarebbe opportuna una più puntuale formulazione della norma, con l’espressa indicazione – se del caso mediante rinvio alla disposizione normativa di riferimento -  degli enti interessati dalla deroga in esame, atteso che la stessa potrebbe non necessariamente coincidere con i soli territori comunali colpiti dal sisma.

 

Per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, la norma richiama procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Con il “patto regionale verticale” le regioni autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, attraverso un aumento dei loro pagamenti in conto capitale, e procedono contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, attraverso una riduzione delle proprie spese soggette ai limiti del patto, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati agli enti locali, al fine di garantire – considerando insieme il comparto regione-enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

La procedura prevede che gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno; le regioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale[47].

 

La norma dispone, infine, la compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dalle maggiori spese consentite agli enti locali in deroga ai vincoli del patto di stabilità, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, mediante l’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008)[48].

Sul punto, si segnala che il rinvio alle procedure del patto regionale verticale dovrebbe escludere la necessità di una specifica compensazione finanziaria degli effetti derivanti dalle maggiori spese concesse agli enti locali in deroga dei vincoli del patto di stabilità. Gli oneri derivanti dalle maggiori spese degli enti locali dovrebbero, infatti, trovare automatica compensazione nella contestuale rideterminazione dell’obiettivo di risparmio della regione Molise, da attuarsi mediante una riduzione delle spese della regione medesima di ammontare pari all'entità dei pagamenti in conto capitale autorizzati in favore degli enti locali, ai fini del mantenimento degli obiettivi complessivi di comparto.


Art. 6-ter
(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

L’articolo, introdotto durante l’esame al Senato, novella il comma 13-bis dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

L’articolo 13-bis prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

La disposizione in commento estende l’ambito di applicazione della norma citata anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche.

Relativamente alla riparazione e ricostruzione dei fabbricati rurali si ricorda che la Regione Emilia-Romagna ha previsto, con la L.R. 21 dicembre 2012, n. 16 recante “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, una specifica disciplina (art. 9) che consente la modifica della sagoma e la riduzione (comunque recuperabile) della volumetria.

 


Art. 6-quater
(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

L’art. 6-quater, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica[49], così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto pari o superiore a 6.

 

In particolare, l’articolo novella il primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74[50], che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza.

Tale verifica:

§         non è necessaria, nei casi in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico;

§         deve essere effettuata conformemente al cap. 8.3. (valutazione della sicurezza) del D.M. 14 gennaio 2008[51] e nei termini indicati, nei casi in cui l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente.

Il comma 10 prevede tra l’altro che il livello di sicurezza di ogni costruzione non potrà essere inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

In caso contrario, qualora tale valore non venga raggiunto, la norma prevede l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della citata soglia di sicurezza, secondo le seguenti scadenze temporali, calcolate a decorrere dal termine previsto per l’effettuazione della verifica di sicurezza:

§         entro 4 anni, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

§         entro 8 anni, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

§         entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto in base al valore percentuale di livello di sicurezza (Ls) compreso tra il 30% e il 50%, secondo l’equazione 4+ (Ls-30)/5.

Si noti che se il valore di sicurezza è pari al 30% l’equazione sostituisce il valore 4, cioè si rientra nel primo caso, se il valore è pari al 50% l’equazione dà come risultato 8, cioè si rientra nel secondo caso. Nel caso il valore sia 40% il numero di anni entro cui effettuare gli interventi sarà pari a 6, cioè la scadenza sarà l’8 giugno 2018.

Sulle modalità di applicazione del suddetto art. 3 comma 10 del D.L. 74/2012 si rimanda all’Ord. reg. 20 marzo 2013 n. 35 dell’Emilia-Romagna.


Art. 6-quinquies
(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

L’articolo 6-quinquies reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati ai sensi delle seguenti disposizioni:

§      art. 1, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74: comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

§      art. 67-septies, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83: comuni di Ferrara, Mantova, nonché i comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta;

§      art. 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39: comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

La deroga è concessa al fine di consentire ai suddetti enti locali maggiori spese finalizzate ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e dell'aprile 2009 in Abruzzo.

 

La norma dispone che la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno venga attuata con le procedure previste per il patto regionale verticale - disciplinato dai commi 138 e 14 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) - nei seguenti importi per i vari enti:

§      50 milioni per gli enti locali della regione Emilia Romagna;

§      5 milioni per gli enti locali della regione Lombardia;

§      5 milioni per gli enti locali della regione Veneto;

§      30 milioni per gli enti locali della regione Abruzzo.

 

Si ricorda che con la procedura del “patto regionale verticale” le regioni autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo attraverso un aumento dei loro pagamenti in conto capitale, procedendo tuttavia, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio - in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile - attraverso una riduzione delle proprie spese soggette ai limiti del patto, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati agli enti locali, al fine di garantire, considerando insieme regione ed enti locali, il rispetto degli obiettivi finanziari.

Per favorire questa forma di flessibilità, è prevista, in alcuni casi, l’attribuzione alle regioni di un incentivo consistente in un contributo finanziario. A fronte dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, come detto, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è destinato esclusivamente alla riduzione del debito.

La procedura prevede che gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

 

Pur richiamando le procedure del patto regionale verticale, l’articolo in esame prevede, tuttavia, espressamente che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali consentendo ad essi maggiori pagamenti in conto capitale, non devono procedere al contestuale peggioramento del proprio obiettivo di patto, come, invece, richiederebbe la normativa richiamata, ai fini del mantenimento degli obiettivi complessivi di comparto.

Conseguentemente, il comma provvede alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti alla riduzione degli obiettivi del patto per gli enti locali, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2013, non compensati da una corrispondente rideterminazione degli obiettivi di spesa delle regioni, mediante l’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008)[52].

 

Non risulta chiaro, pertanto, il rinvio alla disciplina del patto regionale verticale ai fini della realizzazione della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per gli enti locali dal momento che la norma, escludendo la corrispondente rimodulazione degli obiettivi di spesa da parte delle relative regioni, provvede ad una specifica modalità di compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’allentamento dei vincoli del patto per gli enti locali.

Il richiamo alle procedure del patto regionale verticale sembrerebbe, dunque, essere finalizzato soltanto a stabilire il coinvolgimento delle regioni nella ridefinizione degli obiettivi di patto dei singoli enti locali del proprio territorio interessati dalla deroga.


Articolo 6-sexies
(Assunzioni di personale)

L’articolo 6-sexies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, apporta, al comma 1, alcune modifiche all’articolo 3-bis, commi 8 e 9 del D.L. 95/2012, che ha disposto una specifica deroga per l’assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Si ricorda, in particolare, che il comma 8 dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012 ha disposto la richiamata deroga, per il biennio 2012-2013, per l’assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di un contingente massimo di 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012, e di un contingente massimo di 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato D.L. n. 74. Lo stesso comma ha altresì disposto che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative. Si tratta dei vincoli di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), e all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010[53]

Il successivo comma 9 ha stabilito che agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate, nel limite di 3.750.000 euro per il 2012 e di 9.000.000 euro per il 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Rispetto al testo vigente si segnalano le seguenti modifiche:

L’articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012 individua come destinatari delle norme ivi contenute i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’articolo 67-septies del D.L. 83/2012 stabilisce che quanto disposto dall’articolo 10 dello stesso decreto-legge e dal D.L. 74/2012 si applica anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

 

Il successivo comma 2 modifica il comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 74/2012 che disciplina la possibilità per i Presidenti delle regioni di costituire un’apposita struttura commissariale di supporto.

Si ricorda che tale facoltà è prevista dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 74/2012 così come novellato dall’articolo 10, comma 15, del D.L. 83/2012.

Il citato comma 5 disciplina anche la composizione di tale struttura, prevedendo che sia composta di personale dipendente delle P.A. in posizione di comando o distacco[54], nel limite di 15 unità.

Relativamente agli oneri, essi sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza

 

Rispetto al testo vigente, gli oneri della struttura commissariale sono tuttora posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, ma non opera più l’esclusione dei trattamenti fondamentali (definiti dai contratti collettivi, così come stabilito dall’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 165/2001), che quindi non sono più a carico dell’Amministrazione di provenienza.

Infine, il comma 3 disciplina il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza.

Più specificamente, si dispone che i Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) siano autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza.

A tale proposito, appare opportuno valutare la congruità del riconoscimento di benefici economici, legati a prestazioni di lavoro straordinario, con effetto retroattivo (1° agosto 2012).

 

Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma in esame si provvede attraverso il ricorso al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall’articolo 2 del D.L. 74/2012.


Art. 6-septies
(
Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012)

L’articolo 6-septies inserito nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

In primo luogo la norma in esame dispone che il finanziamento può essere concesso per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013 (in luogo del vigente 30 giugno 2013). Entro il 31 ottobre 2013 può essere richiesto il finanziamento alle banche.

Si prevede, inoltre, che l’autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al finanziamento sia sostituita da una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l’entità della riduzione del reddito.

Infine sono apportate modifiche alla disciplina in esame volte ad assicurare il rispetto delle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Il finanziamento per imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente

Si ricorda che in aggiunta alle diverse misure d’aiuto previste per la ricostruzione, per il pagamento dei tributi, contributi e premi, e per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati economicamente (D.L. nn. 74 del 2012, 83 del 2012 e 174 del 2012), l’articolo 1, commi 365-379, della legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) ha introdotto un’ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

I soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del MEF 1° giugno 2012 e possono essere:

§      titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;

§      esercenti attività agricole;

§      titolari di reddito di lavoro autonomo.

La norma precisa che tali soggetti devono essere diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi agevolati per la ricostruzione (articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 e articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

§      diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

§      utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

§      riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

§      contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti di 6 miliardi di euro (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012). Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

Per accedere al finanziamento occorre presentare un’autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate. L’autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno

 economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.

Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare: una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze; i relativi modelli di pagamento con gli importi. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

A favore dei soggetti finanziatori è attribuito un credito d’imposta volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Con un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate sarà predisposto il modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

L'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell’anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

 

La lettera a) del comma 1 estende al 15 novembre 2013 il periodo temporale di riferimento entro cui è dovuto il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti, per il quale è possibile chiedere il finanziamento in oggetto (la modifica interviene sul comma 366 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012).

I soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono fare richiesta ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito entro lo stesso termine del 15 novembre (primo periodo del comma 373, modificato dall’articolo in esame alla lettera c)).

 

La lettera b) del comma 1 sostituisce l’autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al finanziamento con una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l’entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti (comma 368).

In sede di conversione al Senato la Commissione V sull’articolo aggiuntivo in esame ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "asseverata" con la parola: "giurata".

Si evidenzia che la perizia giurata è stata prevista dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 per la concessione di contributi volti alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso produttivo. Anche sulla base di questa disposizione la Commissione europea, con le decisioni n. C(2012)  9853 e n. C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012, ha giudicato la misura compatibile con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

 

La lettera c) sostituisce il comma 373, il quale nella sua vigente formulazione subordina l’efficacia del finanziamento in esame alla verifica di compatibilità da parte dei competenti organi comunitari.

Con la norma in esame si chiarisce il metodo di calcolo del contributo in conto interessi. In particolare, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per i finanziamenti si tiene conto dell’eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall’istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

La Comunicazione (Gazzetta Ufficiale C 14 del 19 gennaio 2008) stabilisce il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione utilizzati nell'analisi dei casi di aiuto di Stato per calcolare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare nelle ipotesi di aiuto erogato in più quote, per verificare la conformità dell'aiuto con la regola de minimis e con i regolamenti d’esenzione, nonché per calcolare gli elementi di aiuto che risultano dai regimi di prestiti a tasso agevolato.

Si segnala al riguardo che con decreto del 21 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico ha aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tasso è pari a 1,66%.

La norma prevede altresì che i Presidenti delle regioni interessate, in qualità di commissari delegati, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto del sisma, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal sisma.

Si prevede, infine, che l’aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

Con le citate decisioni, adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio (D.L. 74 del 2012, D.L. 83 del 2012 e D.L. 95 del 2012; non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente il D.L. n. 174 del 2012 e la legge n. 228 del 2012).

Si ricorda che l’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3). Allorché riscontri un’incompatibilità dell’aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza  attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

 

Con la decisione C(2012) 9471 final la Commissione ha giudicato compatibili con la suddetta disciplina gli aiuti previsti dalla normativa in oggetto a favore delle imprese agricole. Sono stati valutati, in particolare, i regolamenti che hanno sospeso il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, il D.L. n. 74 del 2012, il D.L. n. 83 del 2012 e il D.L. n. 95 del 2012.

Con la decisione C(2012) 9471 final gli stessi provvedimenti normativi sono stati esaminati dal punto di vista degli altri settori economici, escludendo l’agricoltura, la pesca e l’acquacultura. La Commissione ha deplorato che l’Italia abbia applicato le misure sopra richiamate  prima che fossero approvate dalla stessa Commissione. In ogni caso, una volta esaminate nel merito, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.

 

 


Art. 6-octies
(Perdite d’esercizio anno 2012)

L'articolo 6-octies, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l’Emilia nel maggio del 2012.

La norma stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni di cui all’art. 1 del DL 74/2012 (L. 122/2012) - cioè i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - e di cui all'articolo 67-septies del DL 83/2012 (L. 134/2012) – ovvero i territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché - ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici - dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino - le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482 bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies del Codice civile.

 

Gli articoli del codice civile richiamati dall’art. 6-octies concernono specifici eventi che conseguono a perdite del capitale sociale nonché le connesse ipotesi di scioglimento o trasformazione della società, nelle società per azioni, nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.

 In particolare:

§         per le società per azioni, l’art. 2446 c.c. stabilisce che, alla diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale, consegua l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea della società da parte degli amministratori o del consiglio di gestione (nel caso di loro inerzia, da parte del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza) per l’adozione degli opportuni provvedimenti. La norma prevede obblighi di relazione da sottoporre all’assemblea dei soci sulla situazione patrimoniale della società. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto reclamabile da iscrivere nel registro delle imprese a cura degli amministratori. In caso di riduzione del capitale sociale della s.p.a. al di sotto del limite legale di cui all’art. 2327 (ovvero 120.000 euro), l’art. 2447c.c. stabilisce che gli amministratori o il consiglio di gestione (e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza) devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o, in alternativa, la trasformazione della società. In mancanza, alla riduzione del capitale al disotto del minimo legale, consegue lo scioglimento della s.p.a (art. 2484 c.c.)

§         per le società a responsabilità limitata, l’art.. 2482-bis c.c. prevede, in caso di diminuzione di oltre un terzo del capitale, l’applicazione della stessa disciplina sopradescritta per le s.p.a (convocazione dell’assemblea; obbligo nell’anno successivo di diminuzione della perdita a meno di un terzo e, in caso negativo, ricorso al tribunale). Anche qui, se la perdita riduce il capitale ad di sotto del limite legale (che per le s.r.l., ai sensi dell’art. 2463, è di almeno 10.000 euro) – per evitare lo scioglimento della società ex art. 2484 - gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società (art. 2482-ter c.c.).

§         per le società cooperative, l’art. 2545-duodecies c.c. prevede lo scioglimento in caso di perdita del capitale sociale; alle cooperative, infatti, non si applica la causa di cui all’art. 2484, n. 4 (riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge) in considerazione della variabilità dello stesso capitale sociale (art. 2524 c.c.).

 

Si osserva che l’art. 6-octies fa riferimento, ai fini dell’esonero dalle conseguenze previste dal codice civile per le perdite di capitale, anche alle imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni di cui all’art. 67-septies del DL 83/2012 (L. 134/2012). La formulazione della disposizione pare pertanto indicare tutti i comuni richiamati nell’art. 67-septies (cioè tutti quelli sopraelencati) e non i soli comuni di cui al comma 1-bis della stessa norma, che reca uno specifico riferimento alle imprese che operano nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino.

 

Infatti, l’art. 67-septies del citato D.L. 83/2012 prevede:

- al comma 1, che le disposizioni del DL 74/2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012…si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

- al comma 1-bis, che le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del D.L. 74/2012 e dall'articolo 3-bis del DL 95/2012 (L. 135/2012) si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino.


Art. 6-novies
(Detassazione contributi)

L’articolo 6-novies, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la detassazione dei contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

La norma in esame prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 ha previsto che per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dal sisma può essere disposta la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito. Si tratta di contributi che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma possono definire, d’intesa tra di loro e con propri provvedimenti coerenti con i criteri stabiliti dal D.P.C.M. previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 74 del 2012 sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finalizzate disponibili nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate e aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui allo stesso articolo 2 del D.L. n. 74.

Con l’articolo 2-bis del D.L. n. 1 del 2013 è stata prevista la possibilità di concedere i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. Con D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013 è stata aggiornata la misura dei contributi che possono essere concessi per la ricostruzione degli immobili – sia abitativi, sia destinati ad uso produttivo - e degli impianti, nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, fino alla misura massima del 100 per cento del costo ammesso e riconosciuto. I Presidenti delle Regioni interessate, nella qualità di commissari delegati, possono riconoscere ai richiedenti aventi diritto il riconoscimento integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati.

L’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i sopra menzionati contributi sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E’ autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d’imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.


Art. 6-decies
(Modifiche alla disciplina dell’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

L’articolo 6-decies, introdotto durante l’esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l’entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all’approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).

 

Più in dettaglio, il comma 1, definisce come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, i soggetti che - al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento – risultino iscritti all’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, regolato con D.M. 15 febbraio 2000, n. 96.

La disposizione in commento integra di fatto - pur non modificandola direttamente - la legge n. 580 del 1993 recante la disciplina di riordino delle Camere di commercio, con particolare riguardo all’articolo 22 che  prevede l’estensione della denominazione di “camera di commercio” anche ai soggetti iscritti al citato albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

L'articolo 22 della legge n. 580/1993 di riordino delle Camere di Commercio (CCIAA) prevede che la denominazione di «camera di commercio» possa essere estesa, nel territorio nazionale, anche alle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciute come camere di commercio italiane all'estero ai sensi della legge n. 518/1970 ovvero iscritte all’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, regolato con D.M. 15 febbraio 2000, n. 96, tenuto presso la sezione separata dell’Unioncamere. Tale D.M. chiarisce che l’iscrizione all’Albo è condizione essenziale per l’utilizzo della denominazione “Camera di Commercio” e, di conseguenza, introduce l’obbligo dell’abbandono della stessa denominazione in caso di revoca dell’iscrizione.

Si segnala che attualmente fanno parte del sistema camerale 74 Camere di commercio italiane all’estero e 39 Camere di commercio italo-estere (dati Unioncamere).

 

Il comma 2 detta una specifica disposizione in merito alla durata della carica dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, specificando che essa non possa oltrepassare i due mandati consecutivi, anche in presenza di variazione di carica.

 I soggetti che abbiano superato tale limite sono dichiarati decaduti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

Il comma 3 prevede la subordinazione dell’entrata in vigore degli statuti e delle loro eventuali variazioni delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia, all’approvazione preventiva da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Per quanto riguarda gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012, è disposto che essi si intendono approvati solo previa verifica ministeriale.


Art. 7, commi da 1 a 6-bis, e da 6-quater a 6-septies
(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”)

L'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che sono volti ad  assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono interventi diretti ad assicurare assistenza abitativa alla popolazione colpita dal sisma; i commi 3 e 3-bis (aggiunto al Senato) riconoscono, rispettivamente, un contributo al comune e alla provincia dell’Aquila per gli affitti degli uffici comunali; il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell’Aquila; infine, i commi 5 e 6 individuano le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione e il comma 6-bis prevede i criteri per l’assegnazione di alloggi. Ulteriori disposizioni sono state inoltre introdotte nel corso dell’esame al Senato (commi da 6-quater a 6-septies).

 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia dell'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza con il D.P.C.M. 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2010, Lo stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 con D.P.C.M. del 4 dicembre 2011, è cessato anticipatamente il 31 agosto 2012 (art. 67-bis del D.L. 83/2012).

I principali interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 sono stati definiti attraverso diversi decreti-legge. Dapprima il D.L. 39/2009 ha previsto interventi volti al reperimento di un'unità abitativa temporanea per le persone residenti nei comuni individuati e all'erogazione di un contributo per la riparazione o la ricostruzione dell’abitazione, nonché all'accollo - da parte dello Stato - dei mutui in essere fino a 150.000 euro. Successivamente, il D.L. 195/2009 ha introdotto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post- emergenziale, disponendo, in particolare all’art. 1, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni  di  Commissario  delegato  per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo, ad esclusione degli  interventi  per  il  completamento dei progetti  CASE  (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili) e  MAP (moduli  abitativi  provvisori)   e  scolastici (MUSP), realizzati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. 39/2009.

Da ultimo, il  D.L. 83/2012 (artt. da 67-bis a 67-octies) ha recato un’articolata disciplina per la chiusura della gestione dell’emergenza, conclusasi il 31 agosto 2012. In particolare, a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree

 colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare

 prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila (art. 67-ter del D.L. 83/2012).

Per approfondimenti sul terremoto in Abruzzo, si rinvia al tema ll terremoto in Abruzzo.

 

Il comma 1 dell’articolo 7:

-        fatta salva la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, riconosce il contributo per l’autonoma sistemazione ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, previsto per alcune tipologie di unità immobiliare abitate alla data del 6 aprile 2009 ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, nel limite massimo di spesa di 53 milioni di euro (lettera a). Si tratta del contributo individuato dall’articolo 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 201243, previsto se l’unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito “E” (ipotesi di edificio inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico), ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre, 200944, o in area perimetrata dei centri storici ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito “B” (edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento) o “C” (edificio parzialmente inagibile) appartenente all’ATER e all’Edilizia Residenziale pubblica.

 

Il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) è stato introdotto dall’articolo 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo, assegnato dai sindaci ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, ammonta fino ad un massimo di 600 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola persona, il contributo medesimo è stabilito in 300 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati (comma 1).

I benefici economici di cui sopra sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, e fino al 31 gennaio 2012, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (comma 3).

L'art. 2, comma 5, dell’ordinanza 10 marzo 2010, n. 3857 ha incrementato il contributo previsto per i nuclei familiari costituiti da 1 o due persone di 200 euro per ciascun nucleo.

Successivamente, l’articolo 13, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4013/2012, ha stabilito le seguenti proroghe del diritto al contributo di autonoma sistemazione (CAS) e all’assistenza in alberghi, per le unità immobiliari abitate alla data del 6 aprile 2009 e classificate in base ai sottostanti criteri:

fino al 30 giugno 2012:

-                      per abitazione con esito “B” (edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento) o “C” (edificio parzialmente inagibile);

fino al 31 dicembre 2012:

-                      per abitazione con esito “E” (inagibile);

-                      per abitazione, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, collocata:

·         in un aggregato edilizio, come indicato dall’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009;

·         in area perimetrata dei centri storici;

-                      per abitazione con esito “B” o “C” appartenente all’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e all’Edilizia Residenziale pubblica nei comuni. 

A copertura dei suddetti interventi si disponeva un limite massimo complessivo di 45 milioni di euro (comma 2).

 

-        proroga per due anni, con l’assenso espresso del proprietario, fatta salva la permanenza degli altri requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, i contratti di locazione, di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione di alloggi in affitto, reperiti dalle pubbliche autorità, nel limite massimo di spesa 8,7 milioni di euro, in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare, abitata al 6 aprile 2009, sia stata classificata con esito “E” (edificio inagibile) ovvero ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a (lettera b);

 

-        consente la prosecuzione dei benefici, nel limite massimo di 300 mila euro, previsti dall’articolo 13, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, a coloro che hanno perso la disponibilità della loro abitazione classificata con esito “B” o “C”, essendo venuto meno, a causa del sisma, il rapporto di locazione (lettera c). 

Si ricorda che l'articolo 13, comma 2, dell'OPCM n. 3827 del 2009 citata ha autorizzato i sindaci dei comuni interessati a reperire un alloggio temporaneo ovvero a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno, a causa del sisma, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi.

 

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, fino ad un limite massimo di 62 milioni di euro complessivi, utilizzando le risorse dell’articolo 1, comma 1.1., della delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 (voce “assistenza alla popolazione”).

 

La delibera CIPE n. 135 del 2012 assegna e ripartisce, per il periodo 2013-2015,  complessivamente 2.245 milioni di euro per:

-                 spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (180 milioni di euro);

-                 edilizia privata (1.445 milioni di euro) e pubblica (450 milioni di euro) nella Città di L'Aquila e negli altri comuni del cratere;

-                 edilizia privata e pubblica nei comuni situati al di fuori del cratere sismico (55 milioni di euro);

-                 sostegno delle attività produttive e della ricerca (100 milioni di euro);

-                 assistenza tecnica (15 milioni di euro);

 

L'articolo 1, comma 1.1 della suddetta delibera CIPE n. 135 del 2012 ha previsto l'assegnazione di 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare:

-                      80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione;

-                      4,4 milioni di euro, per la manutenzione delle strutture del progetto “Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili, CASE” (4.500 abitazioni nelle 19 new town), dei Moduli abitativi provvisori MAP (3.500 moduli) e dei Moduli ad uso scolastico provvisorio, MUSP (32 scuole);

-                      62 milioni di euro, per l’assistenza alla popolazione;

-                      10,2 milioni di euro, per la gestione dell’ordine pubblico;

-                      12 milioni di euro, per la manutenzione dei puntellamenti necessari per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati che non saranno oggetto di interventi di recupero;

-                      5,4 milioni di euro, per affitti delle sedi comunali e supporto per il genio civile;

-                      6 milioni di euro, quale riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio.

 

I commi 3, 3-bis (inserito nel corso dell’esame al Senato) e 4 assegnano, per il 2013:

-                      800 mila euro al comune dell’Aquila per il pagamento dei canoni di affitto dei locali provvisori;

-                      1.852.644,15 euro alla Provincia per il pagamento dei canoni di affitto dei locali provvisori;

-                      385 mila euro per il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura dell’Aquila.

Per la copertura dei relativi oneri è previsto il ricorso alle risorse della citata delibera CIPE n. 135 del 2012 (articolo 1, comma 1.1, vedi supra).

 

Il comma 5 trasferisce le risorse necessarie agli Uffici Speciali per la Ricostruzione per la loro successiva assegnazione agli enti attuatori, al fine del pagamento dei suddetti oneri di assistenza alla popolazione (vedi supra la delibera 135/2012), quantificati mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze.

Il comma 6 individua le competenze dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, con riferimento ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione. In particolare:

-                      l’Ufficio Speciale della città dell’Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell’Aquila;

-                      l’Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni al di fuori del cratere.

 

Gli Uffici speciali per la ricostruzione sono stati istituiti dall'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012. Il comma 2, in particolare, ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione - uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere - per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

 

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza il sindaco dell'Aquila ad assegnare gli alloggi del Progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili) e dei MAP (moduli abitativi provvisori), ricorrendo determinati requisiti, ad alcuni soggetti non aventi diritto per specifici motivi alle assegnazioni secondo la normativa vigente, al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative.

Si tratta dei soggetti di seguito elencati:

- nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile;

- nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare;

- soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro;

- coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, con ISEE (indicatore situazione economica equivalente) inferiore a 8000 euro;

- coloro che hanno l'alloggio classificato B – C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B – C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C;

- residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell’Aquila.

Il sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato.

I criteri per la formazione della graduatoria per le assegnazioni degli alloggi (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili - CASE - e Moduli abitativi provvisori  - MAP), come stabilito dall’art. 2, comma 11 del D.L. 39/2009, che ha disposto l'assegnazione degli alloggi da parte del Sindaco del comune interessato secondo criteri stabiliti da apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati definiti dall’O.P.C.M. 3806/2009. In particolare, il comma 2 dell’art. 1 della O.P.C.M. 3806/2009 stabilisce che il Sindaco con proprio decreto dà prioritaria sistemazione ai nuclei familiari, o di coabitazione. numerosi, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) nucleo familiare composto da almeno 3 persone cui sono assimilati i

nuclei monoparentali con un figlio minore a carico;

b) cittadinanza italiana o UE, o cittadinanza di paese extra europeo con regolare permesso di soggiorno;

c) vicinanza alle zone di provenienza,

d) residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella "zona rossa" nel Comune dell'Aquila;

e) indisponibilità per tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione di un'altra abitazione, anche in locazione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, ubicata nei Comuni di: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere. Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornirnparte, Villa Sant'Angelo;

f) presenza di persone disabili, di anziani, di lavoratori occupati nella regione Abruzzo al momento del sisma e di studenti e minori in età prescolare.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono, inoltre, stati inseriti altri due commi (commi 6-quinques e 6-sexies), che modificano due disposizioni (comma 12-septies dell’articolo 23 del D.L. 95/2012 e art. 1, comma 289 della legge di stabilità 228/2012) che assegnano, rispettivamente, per gli anni 2012 e 2013 un contributo straordinario al Comune dell'Aquila, ai comuni del cratere[55] ed alla Provincia dell’Aquila, pari a 35 milioni di euro annuali, al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con la modifica apportata si collega il contributo sia ai maggiori costi sostenuti, che alle minori entrate conseguite a seguito della situazione emergenziale, due parametri che invece vengono indicati in modo alternativo nel testo vigente.  

 

Il comma 6-septies, inserito durante l’esame al Senato, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) degli edifici della “ricostruzione privata” successivi al primo SAL, la presentazione di apposita autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati:

§         sia nel precedente SAL;

§         sia nel SAL oggetto del pagamento.

 

La citata autocertificazione deve essere rilasciata dal direttore dei lavori e da uno dei seguenti soggetti:

§         il presidente del consorzio;

§         l’amministratore di condominio;

§         il proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio

 

L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.

 

Si ricorda che le ordinanze di protezione civile n. 3779 e 3790 del 2009, all’art. 4, hanno previsto l’erogazione del 75% del contributo spettante per gli edifici dichiarati inagibili (rientranti nella categorie B, C o E), sulla base dei SAL, nonché l’erogazione del residuo 25% entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori.

Con la Circolare del 13 maggio 2013 del Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione è stato disposto l'innalzamento del tetto per il pagamento dei SAL dal 75 al 90%.

 


Articolo 7, commi 6-ter – 6-quater
(Proroga dei rapporti di lavoro per assicurare la continuità delle attività di ricostruzione in Abruzzo)

I commi 6-ter e 6-quater, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 - per le ultimative emergenziali esigenze di personale - costituiti al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione.

 

Più specificamente, con il comma 6-ter il comune de L’Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare i contratti di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 417, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato, per una spesa fino a 1,5 milioni di euro, fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune de L’Aquila, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato nei settori urbanistico e delle politiche sociali, per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell’identità sociale e culturale cittadina. Tale proroga sembra far riferimento ad una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal Comune de L’Aquila, prorogati fino al 31 dicembre 2012 dall’art. 11 dell’O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.

 

La legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha apportato (articolo 1, commi 9-13) sostanziali modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al D.Lgs. 368/2001. Sinteticamente, le principali modifiche hanno riguardato:

§       l’esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro) (c.d. acausalità) ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a 1 anno: in tali casi il contratto non può comunque essere oggetto di proroga. Una ulteriore ipotesi di esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, opera nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva, in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi produttivi;

§       l’esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ai fini della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

§       il prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato (30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; 50 giorni in caso di contratti di durata superiore), con l’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione;

§       il prolungamento dell’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato (60 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; 90 giorni in caso di contratti di durata superiore); peraltro, nell’ambito di particolari processi produttivi, i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione di tali intervalli di tempo (fino a 20 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; fino a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore);

§       la previsione che ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi (superato il quale, anche per effetto di proroghe o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si considera comunque a tempo indeterminato) si tenga conto anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti.

Inoltre, sono stati modificati i termini (con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013) per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, elevando il primo termine a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto) ed riducendo il secondo termine 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione).

Infine, è stato disposto, con norma di interpretazione autentica (e perciò retroattiva) che relativamente al risarcimento del danno subìto dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato (di cui all’articolo 32, comma 5, della L. 183/2010), che l'indennità onnicomprensiva costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore, anche in relazione alle conseguenze retributive e contributive, concernenti il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale di conversione del rapporto di lavoro.

 

Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per il 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L’Aquila e all’Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del D.L. 83/2012.

L’articolo 67-ter del D.L. 83/2012 reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che, a decorrere dal 16 settembre 2012, debbano essere gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato.

In particolare, il comma 5 ha disposto specifiche misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune de L’Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l’assunzione, a tempo indeterminato, di 200 unità di personale a decorrere dall’anno 2013: fino a 128 unità assegnate al comune de L’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. Tale assunzione avviene in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 112 del 2008[56].

Conseguentemente viene aumentata la pianta organica dei comuni interessati. Si specifica che l’incremento della pianta organica è temporaneo e che dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà riassorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

 

A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni medesimi, sentito il parere del titolare dell’Ufficio speciale sono altresì autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle O.P.C.M. emergenziali, avvalendosi del sistema derogatorio in precedenza richiamata.

 

Il successivo comma 6-quater autorizza, inoltre, la proroga e/o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 8, comma 4, dell’O.P.C.M. del 15 settembre 2009, n. 3808, per fronteggiare le maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha disposto la proroga e/o il rinnovo, fino al 30 giugno 2009, dei contratti di assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della provincia de L'Aquila, nel limite di 17 unità di personale, con funzioni di natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile 2009, a seguito di provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, con oneri pari a 355.000 euro. I richiamati contratti sono stati successivamente prorogati, da ultimo fino al 31 dicembre 2012 (per un limite massimo di 612.000 euro), dall’O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.


Art. 7-bis
(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici)

L'articolo 7-bis autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

La disposizione reca, in particolare, un’autorizzazione alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 39 del 2009, ove si prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Nella disposizione in commento  si fa riferimento, invece, ad immobili "prioritariamente" adibiti ad abitazione principale.

Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, che può autorizzare gli enti locali all’attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione previo monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate a tale obiettivo.

L’articolo 3 del D.L. 39/2009[57] ha previsto, in particolare, diverse agevolazioni economiche per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo (inclusi indennizzi a favore delle imprese), concesse al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, il cui saldo è subordinato al rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.

Tra le agevolazioni c’è la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell’abitazione principale o l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva. Tale contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

 

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi disciplinati dal presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 1, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

Il citato punto 1.3 della delibera CIPE 135/2012 prevede l’assegnazione di 450 milioni di euro, per l’edilizia pubblica, con particolare riferimento all’edilizia residenziale pubblica, all’edilizia scolastica, ai beni di interesse storico-culturale, al sistema viario e ad altri progetti ritenuti strategici, di cui 262 milioni di euro destinati alla Città di L’Aquila e 188 milioni di euro agli altri Comuni del cratere sismico.

 

Ai sensi del comma 2 i comuni, che hanno il compito di erogare i contributi sulla base degli stati di avanzamento degli interventi, prevedono clausole di revoca in relazione alle modalità di impiego delle risorse. In caso di mancata restituzione del contributo revocato si procede con l'iscrizione a ruolo e le somme riscosse sono riassegnate ai comuni interessati.

 

I commi da 3 a 5 recano le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal finanziamento di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 destinato alla concessione di contributi a privati per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo.

A tal fine, il comma 3 aumenta, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le misure dell’imposta fissa di bollo determinandole in 2,00 euro (in luogo degli attuali 1,81 euro) e in 16,00 euro (in luogo degli attuali 14,62 euro).

 

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Con decreto ministeriale 24 maggio 2005 è stato disposto l’aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004. In particolare l'importo dell'imposta di bollo ordinaria stabilito in misura fissa di 11,00 euro dalle disposizioni anteriormente vigenti è stato elevato a 14,62 euro, mentre alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 - recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del D.L. n. 168 del 2004 - l’importo dell’imposta minima relativa a fatture, note, conti ed estratti di conti (articolo 13, commi 1 e 2), nonché relativa a ricevute, lettere e ricevute di accreditamento (articolo 14) è stato fissato in 1,81 euro.

 

Le maggiori entrate derivanti dal comma 3 negli anni dal 2014 al 2019 sono destinate dal comma 5 alla copertura dell'onere derivante dall’articolo in commento.

 

Poiché gli effetti dell’aumento dell’imposta di bollo di cui al comma 3 decorrono già dalla seconda metà del 2013, e il finanziamento degli interventi in favore della ricostruzione in Abruzzo riguarda, come detto, gli anni dal 2014 al 2019, il comma 4, utilizzando le maggiori entrate del 2013, dispone l’incremento di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne la sua attuale dotazione finanziaria, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015. Tale importo è stato successivamente ridotto di 16,8 milioni di euro a copertura di una serie di disposizioni legislative intercorse successivamente all'approvazione della legge di bilancio.

Alla data attuale, sul capitolo di bilancio risulta una disponibilità di circa 60.000 euro.


Art. 7-ter
(Disposizioni urgenti per l’ infrastruttura ferroviaria nazionale)

L’articolo 7-ter, comma 1, introdotto durante l’esame al Senato, consente l’utilizzo delle risorse stanziate in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A–parte servizi, che siano eccedenti cioè residuali rispetto all’effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

 

Il riferimento deve intendersi come al nuovo contratto di programma tra RFI e Ministero delle infrastrutture per il periodo 2012-2016 che si concretizzerà, in coerenza con la delibera CIPE n. 4/2012, in due atti distinti, entrambi in corso di stipulazione:

- la parte servizi (lo schema di contratto è stato approvato dal CIPE il 18 marzo 2013) chiamata a gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di safety, security e navigazione;

- la parte investimenti (lo schema di contratto è stato siglato da RFI e dal Ministero il 12 marzo 2013 ed è attualmente all'esame del CIPE) concentrata sul completamento delle opere in corso e l'avvio di opere prioritarie nell'ambito dei progetti di investimento finalizzato all'ammodernamento e lo sviluppo dell'infrastruttura.

 

Più in generale, si ricorda che i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa sono stati affidati, nell’ambito di una concessione sessantennale, a contratti di programma quinquennali, sottoposti al parere parlamentare. Ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs n. 188 del 2003[58], che ha definito le regole relative ai rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, nel contratto di programma la concessione di finanziamenti, per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, è disciplinata nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato ed è finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

L’ultimo contratto di programma tra Ministero e RFI, relativo al periodo 2007-2011, è stato sottoscritto 31 ottobre 2007, nel corso della XV legislatura. Successivamente sono stati sottoscritti tre aggiornamenti nel 2008, nel 2009 e l’ultimo nel 2010-2011. In particolare l’ultimo aggiornamento 2010-2011, sottoscritto il 10 luglio 2012 (il parere della IX Commissione è stato reso nella seduta del 3 luglio 2012) ha anche prorogato la vigenza del contratto di programma 2007-2011 fino alla sottoscrizione del nuovo contratto. L’aggiornamento 2010-2011 al contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI SpA prevede investimenti per 83.020 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda l’ammontare delle risorse iscritte in bilancio, citate nel comma 1, si ricorda che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le previsioni di bilancio 2013 dettagliate per i singoli programmi recano in Tabella 10, Missione 13.8- Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, stanziamenti per 47,3 mln di euro. Le risorse più rilevanti si trovano però nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), in cui sono previsti gli stanziamenti per il programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto” riferito principalmente al settore ferroviario che reca complessivamente per il 2012 (previsioni assestate) 4.124,1 milioni di euro, mentre le previsioni di bilancio per il 2013 recano spese per  5.048,3 milioni di euro, pari a un aumento dello stanziamento di 924,2 milioni di euro  (+ 22,4%) rispetto all’anno 2012.

Il comma 2 dell’articolo in esame, reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale.

Lo stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

Entrambe le opere sono inserite nei corridoi transeuropei di trasporto e sono comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche. In particolare, prendendo in considerazione la proposta di regolamento COM(2011)650 relativa alla rete transeuropea dei trasporti TEN-T, attualmente in discussione presso le istituzioni dell’Unione europea[59]:

-            il terzo valico dei Giovi rientra nel corridoio 9 Genova-Rotterdam che comprenderà appunto i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto “terzo valico appenninico”)[60].

-            il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero rientra nel corridoio 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta[61];

 

Si ricorda che il CIPE nella seduta del 31 maggio 2013 ha autorizzato la realizzazione del 2° lotto costruttivo della Galleria del Brennero per  297 milioni di euro, assegnando a RFI S.p.A. circa 25 milioni di euro per il completamento della copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo, prendendo altresì atto del nuovo crono-programma e dell'incremento del costo a vita intera dell'opera a 4.865 milioni di euro.

 

Per quanto concerne il terzo valico dei Giovi, in base all'ultimo allegato Infrastrutture del Documento di economia e finanza (DEF) di aprile 2013, il primo lotto dell’opera (in fase di realizzazione) avrà un costo di 718 milioni di euro (totalmente coperto); il secondo lotto (per il quale si è in attesa del progetto esecutivo) di 860 milioni di euro (anch'esso totalmente coperto); i lotti terzo, quarto, quinto e sesto (per tutti i quali si è in fase di progetto definitivo) di, rispettivamente, 1.510 milioni, 1.340 milioni, 1.200 milioni e 650 milioni di euro, per i quali deve essere ancora individuata la copertura finanziaria.

 

Nella tabella seguente sono riassunti gli altri stanziamenti recenti per le infrastrutture ferroviarie:

Norma

Finalità/Destinazione

Importo stanziato (in milioni di euro)

Legge n. 183/2011
(articolo 33, comma 1) e D.L. n. 95/2012
(articolo 23, comma 12-quater)

Incremento del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili per destinarlo a 13 finalità, tra cui gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e il Contratto di programma con RFI

1.113 per il 2012

legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013)
(articolo 1, comma 175)

Continuità dei lavori di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma con RFI

300 per il 2013

legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013
(articolo 1, comma 176)

Completamento degli interventi realizzati con la tecnica dei lotti costruttivi non funzionali, con riferimento al secondo lotto dei lavori della parte italiana del valico del Brennero

600 per l'anno 2013

 

 

Il comma 3 dell’articolo in esame, reca la copertura del finanziamento di cui al comma 2 a valere sull’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede in particolare la corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2015 dello stanziamento del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro dell’economia e delle finanze viene quindi autorizzato ad apportare con decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7-quater
(Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011)

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino- Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011[62], o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera[63].

 

La deroga è concessa nel limite di 10 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015 ed è riferita ai pagamenti effettuati dagli enti interessati finanziati con risorse comunali, regionali e statali.

La riduzione degli obiettivi del patto interessa gli enti locali interessati al suddetto progetto secondo la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Con la delibera CIPE n. 57/2011 sopra richiamata è stato approvato il progetto preliminare del collegamento internazionale Torino-Lione. Tale progetto si differenzia rispetto al progetto originario del 2005, sia relativamente al tracciato (si è passati dalla sponda sinistra della Dora a quella destra con un percorso che si sviluppa quasi totalmente in sotterraneo), che alle modalità realizzative. Sono inoltre previsti interventi per 41,5 milioni di euro per opere compensative dell’impatto territoriale e sociale, strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. Per questi interventi la successiva delibera CIPE n. 23/2012 ha previsto un primo stanziamento di 10 milioni di euro.

Inoltre, il 31 gennaio 2013 è stato presentato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Progetto definitivo della sezione trasnfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione .

In base al progetto definitivo, la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 km di galleria profonda e poco più di 3 km di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente. Il consumo totale di suolo naturale previsto per il lato italiano della sezione transfrontaliera è meno di un ettaro.

In particolare, il progetto definitivo è costituito da:

- tunnel di base di 57 km (due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura;

- sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 km, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6 km e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 km, di cui 2,1 km in galleria;

- galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 km.

 

Si segnala inoltre che il 30 gennaio 2012 è stato sottoscritto tra Francia e Italia un protocollo addizionale all’Accordo iniziale del 29 gennaio 2001, il quale specifica il tracciato del progetto, approvando le modifiche apportate, e la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera e prevede che la linea ferroviaria sia realizzata per fasi funzionali. La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, valutata in circa 8,5 miliardi di euro, l'Italia e la Francia forniranno il 60% dei finanziamenti (suddividendoli tra loro nella misura rispettivamente del 57,9% e del 42,1%) e l'Unione Europea il restante 40%. Le successive fasi funzionali, che dovranno essere regolate con successivi accordi, consisteranno, per quanto riguardo l’Italia, nella realizzazione di un tunnel di circa 19 km tra Susa e Chiusa San Michele

Il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 giugno 2013.

 

Infine, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 208) autorizza uno stanziamento complessivo di 2.940 milioni di euro nel periodo 2013-2029, per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, così suddivisi: 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014, 680 milioni di euro per il 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

 

La norma provvede altresì alla compensazione degli effetti finanziari recati dalla deroga ai vincoli del patto concessa agli enti locali, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative[64]..

Nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il predetto Fondo reca stanziamenti di sola cassa pari a 303,7 milioni per il 2013, a 464,7 milioni per il 2014 e a 439,7 milioni nel 2015.

 


Art. 8
(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

Demolizione di immobili e rimozione di macerie (commi 1, 2 e 3)

Il comma 1 dell'articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate (sulla base di specifici accordi previsti al comma 2) per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti:

§         dal crollo degli edifici pubblici e privati;

§         dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale;

§         da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione.

 

Si fa notare come le disposizioni in commento riprendano, in parte, le disposizioni dettate, nell’ambito della disciplina emergenziale per il sisma in Abruzzo, dalle ordinanze di protezione civile. Con tali ordinanze veniva infatti previsto che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Forze armate provvedessero al trasporto delle macerie, prima presso i siti di deposito temporaneo (art. 19, comma 9, dell’O.P.C.M. 30 luglio 2009, n. 3797), poi presso i siti di stoccaggio individuati dai comuni (O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923, come novellata dall’O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4014, e O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950).

Si ricorda che lo stato di emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, dichiarato con D.P.C.M. 6 aprile 2009 e prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, è cessato il 31 agosto 2012 per quanto disposto dall’art. 67-bis del D.L. 83/2012.

 

Lo stesso comma dispone che, per l’effettuazione delle attività indicate, i Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).

Gli articoli richiamati prevedono una serie di obblighi in materia di adesione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI[65]), di compilazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (previsto dall’art. 193 per i soggetti non aderenti al SISTRI) e di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212).

 

Al fine di disciplinare l’impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco, il comma 2 prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa volti a disciplinare:

§         le modalità della collaborazione del personale;

§         il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente;

§         il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

 

Gli Uffici speciali per la ricostruzione - uno competente sulla città dell'Aquila e uno sui restanti comuni del cratere - sono stati istituiti dall'articolo 67-ter del D.L. 83/2012 nel segnare il passaggio dallo stato emergenziale alla gestione ordinaria della ricostruzione.

 

Il comma 3 affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli uffici speciali per la ricostruzione.

Dopodiché reca una disposizione che riproduce nella sostanza quanto disposto dal comma 1 relativamente alla rimozione delle macerie. Viene infatti previsto, anche per l’attività di demolizione e abbattimento, che:

§         gli uffici speciali incarichino il Dipartimento dei Vigili del fuoco e le Forze armate, previa stipula di appositi accordi;

§         che gli accordi disciplinino le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese e dei compensi per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

 

Lo stesso comma prevede che, qualora il Dipartimento dei Vigili del fuoco non disponga degli strumenti tecnici specifici richiesti, i due Uffici speciali per la ricostruzione procedano aggiudicando (con debita motivazione) contratti pubblici, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici).

Raccolta e trasporto delle macerie (commi 4 e 5)

Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti)[66].

Lo stesso comma dispone che non costituiscono rifiuto:

§         i beni di interesse architettonico, artistico e storico;

§         i beni ed effetti di valore anche simbolico;

§         i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale;

§         il legno lavorato e i metalli lavorati.

 

Si fa notare che si tratta di disposizioni analoghe a quelle dettate, per gli stessi territori colpiti dal sisma in Abruzzo, dall’art. 9, comma 1, del D.L. 39/2009.

Disposizioni simili sono state introdotte per i territori di Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, dall’art. 17, commi 1 e 3, del D.L. 74/2012.

Si fa però notare che nel comma 1 del citato art. 17 si chiarisce che la classificazione con il codice CER 20.03.99 è derogatoria rispetto alle previsioni dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). Si ricorda, in proposito, che in effetti l’attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame deroga alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione”. Tali rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), del Codice, sono rifiuti speciali.

 

Ai sensi del comma 5, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER, verso gli impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

Vigilanza e protezione del territorio (comma 7)

Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

 

Si ricorda che il Ministero della Difesa è stato autorizzato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, art. 16, ad impiegare, nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, un contingente inizialmente di 700 unità di personale delle Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti. Tale autorizzazione era concessa in deroga al contingente di cui al Piano di impiego delle Forze Armate nel controllo del territorio, di cui all'art. 7 - bis del D.L. n. 92/2008 53 . L'autorizzazione all'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati è stata prorogata con successive ordinanze, in cui di volta in volta si autorizzava un contingente di diversa entità. L'ultima proroga è stata disposta dall'OPCM del 23 marzo 2012, n. 4013 che, all'art. 18, ha previsto per il 2012 l'impiego di 135 unità per le predette finalità. l presente comma autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi in questione per il 2013 di un contingente d i 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila. A tale contingente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 - bis , comma 3 del richiamato D.L. n. 92/2008 (il personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza), nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo (che prevede la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva - determinata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 128/2001 54 e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia - individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della Difesa) e dell'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 55 (c.d. spending review ) recante l'ultima proroga a tutto il 2013 del Piano di impiego in questione. Per l'applicazione del presente comma viene autorizzata la spesa nel limite di 2.200.000 euro.

Si ricorda che il piano di impiego, ai sensi del richiamato articolo 7 - bis, comma 1, del decreto - legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, il piano può essere autorizzato per un periodo di 6 mesi per un contingente non superiore a 3.000 unità. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

 

Da ultimo, si ricorda che proroghe del piano di impiego sono state disposte:

·         dall'articolo 24 del richiamato decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, che al comma 74 reca la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (i commi 74 e 75 recano l'autorizzazione di spesa per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente per le forze armate e le forze di polizia); 

·         dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, fino al 31 dicembre 2010;

·         dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011,) fino al 30 giugno 2011;

·         dall'art. 33, comma 19 della legge di stabilità per il 2012, fino al 31 dicembre 2012;

·           dall'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) fino a tutto il 2013.

 

Copertura finanziaria (commi 6 e 8)

Il comma 6 reca la copertura finanziaria per 10,9 milioni di euro degli oneri derivanti dall'attuazione dei primi cinque commi, a cui si provvede:

§         quanto a 4,9 milioni di euro, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, secondo modalità che saranno stabilite con D.M. economia e finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

§         quanto a 6 milioni di euro, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 (in particolare con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1.1, voce “riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio”).

Si ricorda che la delibera CIPE n. 135 del 2012, avente ad oggetto " Regione Abruzzo - ricostruzione post-sisma dell’aprile 2009, ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009)", all'articolo 1, comma 1.1, ha previsto l'assegnazione di 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere. In particolare è stata prevista l'assegnazione di 6 milioni di euro, quale riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio.

 

Il comma 8 reca invece la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione del comma 7, a cui si provvede anche in tal caso con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 (in particolare con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1.1, voce “ per la gestione dell’ordine pubblico”, nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione).

Al riguardo, si segnala che la Relazione tecnica al ddl iniziale (A.S. 576) individua tali oneri nel limite massimo di 2,2 milioni di euro; si ricorda altresì che la citata delibera CIPE n. 135 del 2012 ha previsto l'assegnazione di 10,2 milioni di euro, per la gestione dell’ordine pubblico.

 


Art. 8, comma 5-bis
(Monitoraggio del rischio sismico)

Il comma 5-bis, inserito durante l’esame al Senato, è volto a ripristinare lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall’art. 1, comma 1, del D.L. 195/2009, al fine di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

Con riguardo alla formulazione, sembrerebbe opportuno specificare il comma 1 laddove la norma fa genericamente riferimento all’articolo 1 del citato decreto legge.

 

La disposizione specifica che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, del D.L. 195/2009, convertito dalla L. 26/2010, allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2013, per il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, comma 329, della L. 244/2007. Il comma 329 aveva in precedenza autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per il triennio 2008-2010 per la predisposizione - da parte del Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), avente sede a Potenza - di metodologie scientifiche innovative da applicare nel monitoraggio del rischio sismico. Per le medesime finalità, in precedenza, l’art. 1, comma 247, della L. 311/2004, aveva stanziato 4,5 milioni di euro nel triennio 2005-2007.

Si fa notare che gli stanziamenti destinati al CGIAM sono iscritti nel capitolo 7289/MEF. Essendo un capitolo rimodulabile, le risorse in esso iscritte sono state oggetto di tagli lineari. La dotazione del capitolo prevista dalla legge di bilancio per il 2013 era pari a 567.000 euro. Da verifiche eseguite presso la Ragioneria Generale dello Stato l’attuale dotazione risulterebbe pari a 420.000 euro.

 

In merito al disposto normativo in esame, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se con il riferimento al ripristino integrale delle disponibilità si intenda reintegrare le risorse per l’anno 2013 che sono state oggetto di accantonamenti lineari ovvero rifinanziare l’autorizzazione legislativa di spesa, come farebbe presupporre la copertura finanziaria pari a 1 milioni di euro.


Art. 8-bis
(Deroga alla disciplina dell’utilizzo di terre e rocce da scavo)

L’articolo, introdotto durante l’esame al Senato, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo - adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all’entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – limita l’applicazione del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale) (comma 1).

 

Il comma 2 conferma quanto stabilito al comma 1, e, in attesa dell’emanazione di una semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo (in quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale) dei cantieri di piccole dimensioni, in deroga a quanto stabilito dal 49 del D.L. 1/2012, e dal D.M.161/2012, fa sostanzialmente rivivere l’applicazione sul territorio nazionale dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 recante la disciplina sull’utilizzo delle rocce da scavo.

L’art. 49 del D.L. 1/2012 sull’utilizzo delle terre e delle rocce da scavo ha demandato ad apposito decreto la regolamentazione per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Lo stesso articolo ha previsto l’abrogazione della disciplina delle terre e rocce da scavo dettata dall’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. In attuazione di tale norma il D.M. 161/2012 ha previsto per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo la regolamentazione con il D.M.161/2012, che stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis[67] del decreto legislativo n. 152 del 2006, e l’abrogazione dell'articolo 186.

 

Sull’applicabilità della citata disciplina recata dal D.M. n. 161 un primo chiarimento è stato fornito dal Ministero dell’ambiente che ha specificato che “il D.M. n. 161/2012 non tratta il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto”. Lo stesso Ministero, poi, ha chiarito anche che il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo non ha ad oggetto i piccoli cantieri, in quanto gli stessi dovranno essere regolati da uno specifico decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 266, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Il fatto che a tutt’oggi tale ultimo decreto non risulti ancora emanato ha indotto le regioni ad introdurre discipline volte a regolamentare i materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale.

E’ il caso ad esempio dell’art. 199 della L.R. Friuli 26/2012 (impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale), della D.G.R. Liguria n. 89/2013 e della D.G.R. Veneto n. 179/2013.

 

Sulla disciplina delle terre e rocce da scavo per i piccoli cantieri si ricorda anche che l’art. 27 dell’A.S. 3162–B della XVI legislatura prevedeva di semplificare l’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri, precisando le condizioni alle quali poterle considerare come sottoprodotti in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012.

 

In considerazione del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-ter, non è chiaro quale possa essere la disciplina applicabile nel caso di terre e rocce da scavo in cantieri oltre i 6000 metri cubi rientranti tra gli interventi previsti dal presente decreto legge e in opere non soggette ad AIA o VIA.



[1]     Il Decreto legislativo n.300 del 1999, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, all’articolo 2, comma 1, contiene l’elenco dei ministeri con le relative denominazioni.

[2]     In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni,

[3] Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 “Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione”.

[4]     D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

[5]     L’art. 100, comma secondo, Cost., prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la cui disciplina a livello di legge ordinaria è stabilita dalla legge 20/1994.

[6]     D.L. 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.

[7]    Legge 24 novembre 2000, n.340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999”.

[8]     Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti. Nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo reca stanziamenti di sola cassa pari a 303,7 milioni per il 2013, 464,7 milioni per il 2014 e 439,7 milioni nel 2015.

[9]     Cfr. sul punto quanto esposto nella relazione tecnica all’A.S. 576.

[10] A.S. 588.

[11]    Ai sensi dell’art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010).

[12]    Progetto inserito nel Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (legge  n.  443/2001).

[13]    Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[14]    Si rammenta al riguardo che il comma 5-bis dell’art. 5 della legge n. 225/1992, da ultimo modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell’articolo 2, dello stesso D.L. n. 225/2010, prevede che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontino, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo un modello che è stato stabilito con un Decreto del Ministero dell’economia del 27 marzo 2009.

Il rendiconto deve distinguere, sul versante dei crediti, i crediti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione e, sul versante dei debiti, dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dal Commissari delegati, con indicazione della relativa scadenza. Nei rendiconti vengono consolidati anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori.

[15]    A tal proposito si ricorda che con delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, che reca il riparto regionale del FAS, alla Regione Siciliana risultano assegnati circa 4,1 miliardi di euro. Si segnala che successivamente la delibera n. 1/2011 ha rideterminato l’assegnazione in favore della Regione Siciliana in circa 3,7 miliardi.

[16]    Delibera CIPE n. 69/2009, “Fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Assegnazione di risorse per il finanziamento di misure di accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel Mediterraneo, dell'area di libero scambio nel 2010 (comune di Palermo)”.

[17]    Delibera CIPE n. 6/2012, “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011.

[18]    Delibera n. 41/2010, “Ripartizione dell'importo di 100 milioni di euro per interventi urgenti da realizzare nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, colpite da eventi meteorici eccezionali del dicembre 2009 e gennaio 2010”.

[19]    Delibera n. 87/2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio.

[20] http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.

[21]    http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS37221

[22]    Per informazioni sull’evento, con specifico riferimento all’attività parlamentare nella XVI legislatura si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare facente parte della documentazione di inizio legislatura.

[23]    Pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio.

[24]    Modifica al comma 1, lettera a), capoverso 2.

[25]    Modifica al comma 1, lettera a), capoverso 2.

[26]    Modifica al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.

[27]    Modifica al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter.

[28]    Modifica al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo.

[29]    Solo per i combustibili solidi secondari è stato emanato  il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22.

[30]     7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Le caratteristiche dell’allegato C della citata circolare riguardano ciascuna tipologia di aggregato ottenuto, e devono essere rispettate affinché il materiale possa essere utilizzato allo scopo previsto, in sostituzione delle materia prima.

[31]    Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

[32]    Gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevedono la possibilità di accedere ad una procedura agevolata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, a condizione che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero.

Nelle more dell’emanazione dei decreti interministeriali previsti dal comma 2 dell’art. 214 e destinati a disciplinare le attività di recupero sottoposte alla procedura semplificata di cui all’art. 216, le condizioni per poter usufruire di tale procedura restano quelle previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi (integrato con particolare riferimento alle quantità massime dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186) e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le citate prescrizioni specifiche previste dall’art. 214, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente , da rinnovare ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5”) la comunicazione d’inizio attività prevista dall’art. 216 del Codice è sostituita dall’autorizzazione unica ambientale (AUA).

[33]    La norma originaria prevedeva l’interconnessione Nord Sud tra la SS11 all’Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma).

[34]    L’espressione «ambush marketing», letteralmente "marketing parassita" viene usata per indicare un fenomeno consistente nella connessione gratuita di una campagna promozionale a un grande evento. Si tratta in sostanza dello sfruttamento di un evento altrui da parte di qualcuno che intende promuoversi sia all'interno della location ufficiale che all’esterno, durante le trasmissioni televisive; l'effetto sugli spettatori sarà quello di identificare il marchio pubblicizzato con l'evento, senza che esista un contratto formale di sponsorizzazione

[35]    L’art. 33 dispone che i cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle altre spese previste dall'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701. I cassieri, inoltre, provvedono a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal titolare del centro di responsabilità. Il cassiere, ove occorra, può chiedere al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza l'assistenza di personale di vigilanza per il trasporto di valori e contanti al di fuori dei locali dell'amministrazione.

[36]    Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.

[37]    L’art. 7 relativo al pagamento delle spese prescrive che  sono disposte a favore dei cassieri, per il pagamento delle spese di cui agli articoli 33 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, qualora non siano esperibili altre forme di pagamento, aperture di credito mediante ordini di accreditamento utilizzabili solo in contanti con le modalità previste dall'art. 37 del citato decreto presidenziale. L'emissione, la gestione, l'utilizzazione e la rendicontazione degli ordini di accreditamento rispettano gli standard e le procedure adottate nell'ambito del SICOGE. L’art. 8 prevede in particolare che il cassiere è autorizzato a depositare su conto corrente bancario o postale appositamente istituito le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento emessi a suo favore.

[38]    Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate.

[39]    Emanato ai sensi del comma 1, lettera a),  dell'articolo  5  del decreto-legge in esame n. 43 del 2013.

[40]    D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

[41]    D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[42] D.L. 6 giugno 2012, n. 74, , Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara. Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

[43]  D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,  Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

[44] I commi da 7 a 12 dell’articolo 11 del D.L. 174/2012 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

[45]    D.L. 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

[46]    L’articolo 21 del decreto legge n. 74 del 2012 ha disposto la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 7 giugno 2012.

[47]    Si ricorda che per favorire questa forma di flessibilità, è prevista, in alcuni casi, l’attribuzione alle regioni di un incentivo consistente in un contributo finanziario. A fronte dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è destinato esclusivamente alla riduzione del debito.

[48]    Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti. Nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo reca stanziamenti di sola cassa pari a 303,7 milioni per il 2013, 464,7 milioni per il 2014 e 439,7 milioni nel 2015.

[49]    Misura, mediante la scala Mercalli Cancani Sieberg, degli effetti del terremoto sull’uomo, sugli edifici presenti nell’area colpita dal sisma e sull’ambiente.

[50]    Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

[51]    Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

[52]    Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti. Nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo reca stanziamenti di sola cassa pari a 303,7 milioni per il 2013, 464,7 milioni per il 2014 e 439,7 milioni nel 2015.

[53] L’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dai commi 655-693 dello stesso provvedimento, ha attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della L. 311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della L. 266/2005 non si applichino più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006[53].

Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente (compreso il personale stabilizzato).

L’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio.

[54]    Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. L’ordinamento vigente non reca invece la definizione del distacco; in mancanza di una specifica disciplina, parte della dottrina considera il distacco come una semplice situazione di fatto, mentre altro orientamento ritiene che si configura un distacco quando l’impiegato statale è destinato a prestare servizio non presso altra amministrazione statale (come nel comando), bensì presso altro ente pubblico. Inoltre per il distacco si fa in genere riferimento alla disciplina che riguarda i dirigenti collocati in aspettativa retribuita, per cui si verifica più propriamente una sospensione del rapporto di lavoro. Il D.lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) non ha disciplinato l’istituto del comando né quello del distacco, che vanno pertanto ricostruiti all’interno di un quadro più generale. Si può interpretare il silenzio del legislatore come un rinvio in via immediata alle regole privatistiche ed alla contrattazione collettiva, che sono destinate ormai a disciplinare il rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 2, D.lgs. 165/2001).

 

[55]    Si tratta dei comuni individuati dai due decreti del commissario delegato n. 3 e n. 11 del 16 aprile e del 17 luglio 2009. Il primo decreto individua: Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia. Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 integra con i Comuni di: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale (provincia dell’Aquila) e i comuni di Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea (provincia di Teramo), località che, sulla base di rilievi tecnico-scientifici condotti dai tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, hanno subito danni per un’intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli.

[56]    Si ricorda che all'articolo 76, commi 4 e 7, del D.L. 112/2008 si stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. E' inoltre fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente..

[57]    Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

[58]    Decreto che ha dato attuazione alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[59]    A seguito del negoziato tra Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo (cosiddetto Trilogo), il 29 maggio è stato raggiunto l'accordo politico sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti TEN-T di cui alla proposta di regolamento COM(2011)650, finanziata attraverso Connecting Europe Facility per il periodo 2014-2020. L'accordo dovrà essere ora approvato dal Parlamento europeo (dove la proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione trasporti che ha approvato il 18 gennaio 2013 la relativa relazione, in attesa di discussione da parte dell’Assemblea) e dal Consiglio.

[60]    Per approfondimenti si veda la scheda n. 39 tratta dal 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" del Servizio Studi della Camera, presentato alla VIII Commissione (Ambiente) in data 19 dicembre 2012.

[61]    Per approfondimenti si veda la scheda n. 3 tratta dal citato 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo".

[62]    Del. CIPE n. 57/2011 “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nuovo collegamento internazionale Torino- Lione - Sezione internazionale. Parte comune Italo-Francese - Tratta in territorio italiano approvazione del progetto preliminare”.

[63]   Per approfondimenti in merito al progetto di collegamento internazionale Torino - Lione si rinvia alla scheda dell’opera tratta dal 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" del Servizio Studi della Camera, presentato alla VIII Commissione (Ambiente) in data 19 dicembre 2012.

 

[64]    Si ricorda che il D.L. n. 216/2012 ha novellato l’art. 6 del D.L. n. 154/2008, finalizzando il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali anche alla compensazione degli effetti sui saldi derivanti dall’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino al 31 dicembre 2012, per le spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 138/2011.

[65]    Il riavvio del sistema, sospeso dall’art. 52, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è stato previsto dal D.M. Ambiente 20 marzo 2013.

[66]    Il codice indicato è elencato nell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante l’elenco dei rifiuti istituto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e dei relativi codici CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti). L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest’ultima coppia assume il valore 99.

[67]    È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.