Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Titolo: | Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - Atto del governo n. 16 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 9 | ||
Data: | 15/07/2013 | ||
Descrittori: |
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Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
15 luglio 2013
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Indice |
Contenuto|Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea|Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea| |
ContenutoLo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 204/2010, recante attuazione della direttiva 2008/51/UE concernente il controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi. Ciò avviene in base alla delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riferimento (termine che, in questo caso, spira il 1° luglio 2013), prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008). Ai sensi di tale disposizione, l'esercizio del potere delegato correttivo avviene nel rispetto dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'art. 36 della legge n. 88/2009 e di quelli generali stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge (tra i quali, in particolare, la relazione illustrativa richiama la lettera b), che prevede le modifiche occorrenti al coordinamento, nei singoli settori, della disciplina vigente con quella della normativa dell'Unione europea da attuare).  La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nella prima fase di attuazione del D.Lgs. 204/2010 e all'esito delle richieste di intervento avanzate dal Banco nazionale di prova e dalle Associazioni delle imprese di settore.
La stessa relazione sottolinea che lo schema intende in particolare: adeguare la normativa di riferimento alle modifiche che hanno portato alla soppressione del Catalogo nazionale delle armi ed all'attribuzione al Banco nazionale di prova delle relative competenze; colmare carenze normative, chiarendo l'applicazione pratica di alcune disposizioni; modificare alcune norme con finalità di semplificazione procedimentale.
 L'intero articolato dello schema di decreto utilizza la tecnica della novella ai principali provvedimenti normativi in tema di disciplina delle armi. L'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), adottato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La lettera a) interviene sull'articolo 31, secondo cui è necessaria la licenza del questore, di durata triennale, per fabbricare armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita. La lettera b) interviene sull'articolo 31-bis, in materia di licenza per l'attività di intermediario (cioè colui che professionalmente vende, acquista, trasferisce armi, pur senza averne la materiale disponibilità ; non sono intermediari i meri vettori). La lettera b) prevede che la licenza sia rilasciata dal questore, e non più dal prefetto. La lettera c) modifica l'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), relativo alla denuncia di detenzione di armi che deve essere fatta entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità materiale dell'arma stessa. Tra le modalità per effettuare la denuncia, la disposizione vigente prevede la trasmissione per via telematica al sistema G.E.A. secondo modalità stabilite con regolamento; modalità , che lo schema in esame propone di modificare con la trasmissione della denuncia all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente per territorio. La lettera d) integra la disciplina prevista dall'art. 39 del regio decreto n. 773 del 1931 (Tulps) relativo al divieto di detenere armi che il Prefetto può disporre, ancorché si tratti di armi regolarmente denunciate, con proprio provvedimento alle persone rietenute capaci di abusarne. La novella aggiunge un secondo comma alla disposizione, in base al quale, prima del divieto di detenzione, si autorizza, nei casi di urgenza, il ritiro in via cautelare delle armi e degli altri materiali da parte degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, nonché l'eventuale restituzione all'interessato disposta dal prefetto. Inoltre, quest'ultimo, prima di adottare il provvedimento di divieto, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei medesimi materiali. La disposizione prevede altresì che in caso di mancata cessione, insieme con il provvedimento di divieto sia disposta la confisca con le modalità di cui all'art. 6, co. 5, della legge 152/1975. La lettera e) integra la disciplina prevista dall'articolo 57 per i poligoni di tiro privati. La normativa vigente richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.  L'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), già modificata dal D.Lgs. 204/2010. La lettera a) integra la disciplina relativa alla armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della L. 110/1975. Con una prima modifica sono introdotti limiti ulteriori alla destinazione al mercato nazionale civile di alcune tipologie di armi. Con una seconda modifica si attribuisce al Banco nazionale di prova (e, pertanto, non più alla Commissione consultiva centrale del Ministero dell'interno) la competenza in ordine all'accertamento dell'attitudine a recare offesa alla persona delle armi. Con la terza modifica, si prevede il divieto di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite alla luce della nuova definizione delle armi ad uso sportivo. La lettera b), modificando l'articolo 5 della legge 110/1975, elimina la competenza del Ministero dell'interno relativo all'accertamento tecnico per il riconoscimento delle armi c.d. soft air, che, pertanto, resta ferma in capo al solo Banco nazionale di prova. La lettera c) interviene sull'articolo 8 della legge 110/1975 per chiarire che chi ha prestato servizio militare da oltre dieci anni o ha ottenuto un certificato di idoneità al maneggio delle armi da oltre dieci anni debba conseguire un nuovo certificato d'idoneità al maneggio al fine di ottenere o rinnovare una licenza di porto d'armi. La lettera d) modifica l'articolo 12 della legge 110/1975 che coordina la normativa sull'importazione di armi con il nuovo assetto di competenze previsto dopo la soppressione del Catalogo nazionale delle armi, per cui vieta l'importazione delle armi che non abbiamo superato la verifica tecnica da parte del Banco nazionale di prova. La novella, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 12, rende definitivo l'accertamento in ordine alla natura di arma comune da sparo effettuato dal Banco nazionale di prova, in quanto elimina la possibilità di un ricorso al Ministero dell'interno contro un eventuale giudizio negativo del Banco. Anche la modifica prevista dalla lettera e) all'articolo 12 della citata legge, consegue alla esclusiva necessità di coordinamento normativo relativo alla qualificazione delle armi inidonee, tali anche quando non superino la verifica presso il Banco nazionale di prova. Inoltre, la novella, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 12, rende definitivo l'accertamento in ordine alla natura di arma comune da sparo effettuato dal Banco nazionale di prova, in quanto elimina la possibilità di un ricorso al Ministero dell'interno contro un eventuale giudizio negativo del Banco. La lettera f) interviene sull'articolo 15 della legge 110/1975 in materia di importazione temporanea di armi comuni da sparo. Nonostante che il comma 1 sia riformulato, l'unica innovazione sembra essere l'introduzione delle finalità divalutazione e riparazione, oltre a quelle espositive già previste, per l'importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità commerciali. La lettera g) modifica l'articolo 16 della legge 110/1975 sull'esportazione di armi per:
La lettera h) introduce le modalità di custodia delle armi, attualmente rinviate per la loro determinazione a decreti del Ministro dell'interno. In particolare, con la novella al comma 1, si richiede al detentore anche di parti di armi di adottare adeguate cautele per la custodia dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, nel caso in cui detenga più di nove armi, di sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva. Infine, con le lettere i) ed l) si apportano modifiche conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale. In sintesi:
 L'articolo 3 dello schema in esame modifica l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante Norme in materia di armi ad uso sportivo. In particolare, la lettera a), sostituendo il comma 1, introduce due novità :
La lettera b) lascia fermo quanto stabilito dal comma 2 in ordine alla qualifica di arma per uso sportivo per quelle armi, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. La lettera c) apporta al comma 3 modifiche di mero coordinamento rispetto alle innovazioni normative introdotte, prevedendo che tali armi siano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova. L'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni correttive della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. 204/2010. In particolare, con una integrazione al comma 4, si stabilisce che i detentori di armi siano tenuti a presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il certificato medico richiesto dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco. L'articolo 5 dello schema reca disposizioni finali volte a specificare la prima applicazione delle novità introdotte, di cui si è dato conto di volta in volta. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
Esame del provvedimento in relazione alla normativa europeaSi segnala che l'art. 2, lett. a), prevede, fra l'altro, che non possano essere oggetto di fabbricazione, importazione e vendita le armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi superiori a 5 per le armi corte e a 15 per le armi lunghe, ad eccezione delle armi ad uso sportivo e alle repliche di armi antiche, per le quali è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. In proposito si ricorda che la Direttiva 91/477/UEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla Direttiva 2008/51/UE, stabilendo le condizioni generali relative all'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia, al paragrafo II dell'Allegato I, già definisce le armi che devono considerarsi come vietate ai privati su tutto il territorio dell'Unione (la Categoria A), insieme con le armi da fuoco soggette ad autorizzazione (la Categoria B) armi semiautomatiche o a ripetizione); le armi da fuoco soggette a dichiarazione (la Categoria C), e le altre armi da fuoco (la Categoria D). Rispetto alle categorie di armi vietate previste dalla normativa europea, la disposizione in esame sembrerebbe restringere ulteriormente la circolazione delle armi comuni da sparo per il solo mercato interno. Si segnala peraltro che l'articolo 3 della Direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa.  Si segnala inoltre che, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa, le modifiche alla normativa vigente in materia di importazione ed esportazione di armi introdotte dall'art. 2, lettere f) e g), dello schema in esame, sono da porre in relazione con le previsioni del Regolamento (UE) n. 258/2012, a cui s'intende dare applicazione. Il Regolamento n. 258/2012, in vigore dal 19 aprile 2012 ma applicabile dal 30 settembre 2013, reca le misure necessarie per l'attuazione dell'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e munizioni. In particolare, il Regolamento subordina l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e munizioni ad autorizzazione emessa dalle autorità competenti e stabilisce le procedure, i controlli e le misure per le esportazioni temporanee, le riesportazioni ed il transito. L'obiettivo dell'insieme delle misure previste è di consentire una puntuale tracciabilità delle armi. Le disposizioni del regolamento che rilevano in questa sede sembrerebbero quelle riferite:
Sul punto, si ricorda che attualmente la licenza di importazione di armi è prevista dall'art. 31 del Tulps e viene rilasciata dal questore. La stessa disposizione al comma 3, prevede che la validità della licenza è di tre anni. |
Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaIl 22 marzo 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio COM(2013)154 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. La proposta mira alla ratifica da parte dell'Unione europea del Protocollo citato, portando a conclusione un processo già iniziato (con i negoziati e la firma da parte della Commissione europea) nel 2002, e temporaneamente sospeso per consentire il necessario aggiornamento della legislazione UE. Si ricorda che il Protocollo promuove la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. In particolare si tratta di disposizioni volte a: conservare dati sull'importazione, esportazione e transito di armi da fuoco; adottare un sistema internazionale di marcatura delle armi da fuoco al momento della fabbricazione e ogni qualvolta vengano importate; prevedere un sistema di autorizzazioni coerente alle norme sulla circolazione delle armi da fuoco; prevenire ogni genere di sviamento (perdita, furto, etc.) delle armi rafforzando i controlli sulle esportazioni, sui punti di esportazione e sulle frontiere; scambiare informazioni su tutti i soggetti autorizzati della filiera di produzione e distribuzione delle armi, sulle rotte del traffico illecito e sulle prassi migliori seguite per combattere questo fenomeno.
Si segnala altresì che il Consiglio dell'Ue Giustizia e affari interni dell'Unione europea del 2-3 dicembre 2010 aveva adottato un piano d'azione contro il traffico illecito di armi da fuoco cosiddette pesanti che potrebbero essere o sono usate in attività criminali. Il piano d'azione elenca una serie di misure concrete da adottare per:
Si ricorda inoltre che il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/269/PESC che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea. Si tratta del Trattato approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 2 aprile 2013 (Arms Trade Treaty -  ATT). L'ATT stabilisce standard vincolanti per il controllo del commercio transfrontaliero di materiale d'armamento convenzionale. Il Trattato mira a un commercio internazionale di armi responsabile nel quale siano contrastate le pratiche illegali (ad esempio, rendendo più difficile la vendita di armi a Paesi che violano diritti umani). L'Unione europea non può firmare il trattato in quanto solo gli Stati possono esserne parti contraenti; tuttavia l'autorizzazione nei confronti degli Stati membri si rende necessaria, atteso che talune delle disposizioni del trattato riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell'Unione poiché rientrano nell'ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno in materia di trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.
 Si segnala altresì che la Commissione europea, in vista di una riforma della legislazione europea sulle norme sulla detenzione e il commercio delle armi da fuoco contenute nella direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/UE ha avviato il 13 marzo 2013 una consultazione pubblica sugli "interventi necessari per ridurre la minaccia delle armi da fuoco nell'UE" che si è conclusa il 17 giugno 2013. Il questionario si articolava in domande suddivise in cinque sezioni (domande preliminari, il ruolo dell'UE nella lotta al traffico e all'uso di armi da fuoco, produzione legale, possesso e vendita delle armi da fuoco, stoccaggio, disattivazione e distruzione, collaborazione con i paesi terzi, cooperazione tra forze di polizia, statistiche e rapporti).
  I risultati della consultazione confluiranno in una comunicazione che la Commissione europea dovrebbe presentare a dicembre 2013 (secondo quanto annunciato nel programma di lavoro 2013) su eventuali future proposte legislative e altre iniziative di revisione della direttiva 91/477/CEE.  La Commissione europea con una decisione dell'11 aprile 2013 ha altresì istituito un gruppo di esperti sulle misure contro il traffico illecito di armi da fuoco incaricato di:
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