Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori - A.C. 1041 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 522 | ||
Data: | 18/01/2017 | ||
Descrittori: |
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Modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori
18 gennaio 2017
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Indice |
Contenuto del provvedimento| |
Contenuto del provvedimentoLa proposta di legge C. 1041 (Di Salvo) introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.  Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare".
La proposta di legge in esame si compone di 5 articoli.  L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1):
 Si valuti l'opportunità di consentire al datore di lavoro di avvalersi di ulteriori modalità di pagamento della retribuzione (es. paypal, carte ricaricabili, ecc.) comunque idonee a garantire la verifica della corrispondenza tra retribuzione pattuita e retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di assegni o di somme contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2).  Si valuti l'opportunità di chiarire se l'ambito applicativo del divieto in questione ("qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato") debba ritenersi più ampio di quello relativo all'obbligo di cui al comma 1, che il successivo comma 3 (v.oltre) limita ad alcune tipologie contrattuali (e, in particolare, se il comma 2, diversamente dal comma 1, debba ritenersi applicabile anche alle retribuzioni corrisposte nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo).
Ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui al comma 1, per rapporto di lavoro si intendono (comma 3):
 Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
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 Si ricorda che l'articolo 52 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro n.183/2014, cd. Jobs act) ha previsto il superamento del contratto di lavoro a progetto, disponendo l'abrogazione delle disposizioni che regolavano tale fattispecie contrattuale (e quindi anche degli articoli 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003, richiamati nel testo del progetto di legge), le quali continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 81/2015 (ossia il 25 giugno 2015).
 In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, della L. 142/2001 (richiamata nel disegno di legge), il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali), la cui disciplina presenta alcune differenze rispetto a quella generale in considerazione della specificità del rapporto stesso.
 La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4). Al riguardo si fa presente che tale disposizione si muoverebbe nel solco di un indirizzo giurisprudenziale già consolidato (cfr. Cassazione sentenze nn. 1150/1994, 6267/1998, 9588/2001, 24186/2008, 14411/2011 e ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503). La Cassazione, peraltro, se da un lato esclude l'esistenza di una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, dall'altro afferma che in presenza di una regolare dichiarazione di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza è attribuito al dipendente (v. anche la recente sentenza 4754 del 12 ottobre 2016 del Tribunale di Bari).
Per quanto concerne, invece, la normativa vigente sul prospetto di paga, la legge n. 4/1953 ha stabilito l'obbligo, per il datore di lavoro, di consegnarlo (anche in via telematica) ai lavoratori dipendenti (ad esclusione dei dirigenti) nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione (articolo 3). Il prospetto di paga deve indicare specifici elementi (quali, ad esempio, nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, periodo della retribuzione, gli assegni familiari, nonché, distintamente, le singole trattenute), nonché la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Allo stesso tempo, è disposto l'obbligo di esatta corrispondenza tra le singole annotazioni sul prospetto di paga e le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Il richiamato obbligo non si applica (articolo 4) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome; alle Regioni e agli enti locali; alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000; ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga (o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto), si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Tali sanzioni non si applicano nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia i suddetti obblighi attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro; in tal caso il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del D.L. 112/2008, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro (elevata da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi e da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi).
 L'articolo 2 definisce gli obblighidel datore di lavoro o committente, il quale:
 L'art. 9-bis del D.L. 510/1996, dispone che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati (compresi quelli agricoli) e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio territorialmente competente entro il giorno antecedente quello di instaurazione dei relativi rapporti. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato (nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro). La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Si ricorda che sulla materia è intervenuto anche l'articolo 4-bis del D. Lgs. 181/2000, il quale dispone, tra l'altro, che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, l'articolo 13, c. 4, del D.Lgs. 150/2015 dispone che le comunicazioni previste dai richiamati artt. 9-bis del D.L. 510/1996 e 4-bis del D.Lgs. 181/2000 (nonché quelle previste dall'art. 11 del D.P.R. 231/2006, sulle assunzioni della gente di mare, e dall'art. 21 della L. 264/1949, riguardanti determinate cessazioni di rapporti di lavoro) sono comunicate per via telematica all'ANPAL, che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per le attività di rispettiva competenza.
Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, la violazione di quanto disposto dal citato art. 9-bis del D.L. 510/1996 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003).
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 In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act), perché le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano valide devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente. Resta fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare i termini di preavviso previsti (ex art. 2118 c.c.). La suddetta procedura non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli indicati nel comma 7 del richiamato articolo 26 del D.Lgs. 151/2015 e nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 marzo 2016, n. 12.
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 Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria (di cui al comma 1), i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4). L'articolo 3 prevede la stipula di una convenzionetra il Governo e l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa per l'individuazione degli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione. Tale convenzione deve essere stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, fermo restando che da tali strumenti non devono derivare in alcun modo oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori. Il provvedimento in esame diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione. L'articolo 4 dispone che il presente provvedimento non si applica ai datori di lavoro non titolari di partita IVA, ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge n.339/1958) e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma:
 Si valuti l'opportunità di prevedere sanzioni anche per il caso di violazione del divieto (di cui all'articolo 1, comma 2) di "corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro".  |