Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Revisione dei ruoli di Forze di Polizia - Atto del Governo n. 395 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 395/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 391
Data: 14/03/2017
Descrittori:
FORZE DI POLIZIA   L 2015 0124
RUOLI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa

REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA

 

 

Dossier n. 391


 

 

 

 

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Dossier n. 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 391

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

I N D I C E

 

Schede di lettura

La disposizione di delega.................................................................... 3

CAPO I Revisione del ruolo del personale della Polizia di Stato....... 11

Capo II Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri. 51

Capo III Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza.............................................................................................. 97

Capo IV Revisione dei ruoli del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria................................................................................... 121

CAPO V Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento............ 149

 


Schede di lettura

 


La disposizione di delega

 

Lo schema di decreto legislativo (A.G. 395) è adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Il termine per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall’art. 1 del D.L. n. 67/2016 (conv. L. n. 131/2016).

 

Tale previsione delega il Governo, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione dell’amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.

E’ altresì investito della delega (articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1)) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la cui attuazione è contenuta in un autonomo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere per il parere parlamentare – A.G. 394).

Criteri specifici sono dettati, dal medesimo art. 8, per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare.

 

Alla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

 

Con le disposizioni previste nei primi due capi del decreto legislativo n. 177/2016 (articoli da 1 6) si definiscono i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate.

Si prevede in particolare (art. 3) che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:

a) Polizia di Stato: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni;

b) Arma dei carabinieri: 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

c) Corpo della Guardia di finanza: 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

Con il testo si pongono altresì le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio. Si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma. Si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europea 112" (previsioni riguardo ai centri regionali per il numero unico 112 sono dettate anche dal DL 14/2017 in materia di sicurezza urbana).

Con le disposizioni contenute nei successivi capi II, III IV e V (articoli da 7 a 20) si disciplina l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Il riordino non interessa i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che, previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato.

 

La previsione di delega (art. 8, comma 1, lettera a)) stabilisce che i decreti legislativi provvedono altresì alle “conseguenti modifiche” agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 della L. n. 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria)[1] in aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo anche attraverso:

-        la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche. In ogni caso, comunque, è prevista la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie,  fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge 124/2015 in quanto compatibili (n. 1);

 

L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - con particolare riferimento al tema della specificità - ha riconosciuto per la prima volta da un punto di vista normativo la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Si ricorda inoltre che, nel corso della XVI legislatura, le Commissioni riunite I e IV della Camera avevano avviato l’esame di alcune proposte di legge per il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo volto ad assicurare una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale (A.C. 137 e abb.). L’esame delle proposte non si è concluso prima della fine della legislatura.

 

-        la rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data (n. 1);

 

-        l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a)[2], tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) (n. 3).

 

La disposizione citata ha autorizzato la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. Ha altresì autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Ha altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (la delega cui il provvedimento in esame dà attuazione).

 

Giova al contempo ricordare che la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 365) ha destinato specifiche risorse - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, è prevista la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 

La legge di bilancio prevede, in alternativa, la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più DPCM entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (entrata in vigore il 1° gennaio 2017).

La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2).

Si ricorda che, in precedenza, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) aveva previsto, per fare fronte, in particolare, alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche tenendo conto dello svolgimento del Giubileo straordinario, una serie di misure, volte, in particolare, all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale. Oltre all’istituzione di Fondi destinati a tale finalità, sono state previste misure che hanno investito più direttamente il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico: per fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, la legge di stabilità ha, in particolare, previsto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Inoltre, è stata disposta la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1 comma 973) ha altresì autorizzato la già ricordata spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124

 

Procedimento per l’esercizio della delega legislativa

 

I decreti legislativi (ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 8, comma 1, della legge 124/2015) sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni.

 

In considerazione dell’imminente scadenza della delega, il testo in esame (A.G. 395) è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si applica inoltre la richiamata previsione, che stabilisce lo slittamento del termine della delega di 90 giorni, nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine del 28 febbraio 2017, previsto dalla legge di delega.

 

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

 

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.


CAPO I
Revisione del ruolo del personale della Polizia di Stato

Ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia

 

L’articolo 1, comma 1, interviene sui ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attraverso alcune modifiche puntuali al DPR 24 aprile 1982, n. 335.

 

In primo luogo, viene semplificata l’articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che vengono ridotti dai sei attuali a quatto: vengono mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e vengono abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo direttivo speciale (mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera dei funzionari (lettere a), b) e c), che modificano gli artt. l, 2 e 3 del DPR 335/1982).

 

Testo vigente

A.G. 395

Ruolo degli agenti e assistenti

Ruolo degli agenti e assistenti

Ruolo dei sovrintendenti

Ruolo dei sovrintendenti

Ruolo degli ispettori

Ruolo degli ispettori

Ruolo direttivo speciale

Abrogato e sostituito con il ruolo direttivo ad esaurimento

Ruolo commissari

Carriera dei funzionari

Ruolo dei dirigenti

 

La nuova disciplina della carriera dei funzionari è recata dal comma 5 dell’articolo in esame (cui si rinvia) che modifica il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l’ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

In sostituzione del ruolo direttivo speciale, l’art. 2, comma 1, lett. t) (cui si rinvia) istituisce il ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di

·       vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione;

·       commissario;

·       commissario capo.

 

Si ricorda, che i ruoli dei dirigenti e dei commissari, pur rimanendo distinti, sono già stati accorpati nella carriera dei funzionari di polizia (D.Lgs. 477/2001).

Il ruolo direttivo speciale è stato istituito dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli ispettori. Successivamente, la legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 261) ha previsto la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

 

Inoltre, viene abrogata una disposizione relativa al personale inquadrato nel 1982 nei ruoli ad esaurimento (lett. b).

 

Ruolo degli agenti e assistenti

Il provvedimento in esame mantiene le quattro qualifiche in cui si articola il ruolo degli agenti e assistenti (agente, agente scelto, assistente e assistente capo) apportandovi alcune modifiche.

 

In primo luogo, si interviene sulle funzioni del personale del ruolo degli agenti e assistenti prevedendo la valorizzazione della qualifica apicale degli assistenti capo. Agli appartenenti a tale qualifica da almeno 8 anni e in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, può affidare, anche nell’ambito dello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati sempre nell’ambito delle mansioni proprie del ruolo (mansioni esecutive, di addestramento, di coordinamento o comando di agenti in servizio operativo), tra cui compiti di coordinamento anche in servizi non operativi. (lett. d), che aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’art. 5 del DPR 335/1982).

A costoro viene conferita la specifica denominazione di “coordinatore”, che determina preminenza gerarchica anche nei casi di diversa anzianità a parità di qualifica.

Costituiscono cause ostative all'attribuzione della denominazione di coordinatore:

·       l’aver riportato nei 3 anni precedenti un giudizio inferiore a «distinto» o nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

·       essere stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. In tal caso, la denominazione è attribuita dopo la conclusione del procedimento disciplinare, cui si applicano le norme generali valide per gli impiegati pubblici, relative all’accesso ad esami e promozioni in caso di proscioglimento da addebiti disciplinari di cui agli artt. 94 e 95 del DPR 3/1957.

 

In secondo luogo, viene modificato il regime di accesso ai ruoli della Polizia di Stato (lettera e) che modifica l'articolo 6 del DPR 335/1982). Fermo restando il principio del concorso pubblico per l’assunzione degli agenti di Polizia, si prevede:

·       l’introduzione per legge di un limite massimo di età pari a 26 anni per poter partecipare al concorso (attualmente tale limite è di 30 anni, si veda D.M. 115/1999, art. 1);

 

Si ricorda che, in linea di principio, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe speciali connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità stabilite da regolamenti di singole amministrazioni (L. 127/1997, art. 3, comma 6). Tra queste, l’amministrazione dell’Interno che ha individuato specifici limiti di età per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, con il citato D.M. 115/1999.

 

·       l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti: il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione all’università, in luogo del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

 

Una deroga a tale ultima disposizione è prevista per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi" Polizia di Stato-Fiamme Oro", per i quali è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado, in quanto – si legge nella relazione illustrativa – “per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado”.

 

In terzo luogo, vengono semplificate le procedure concorsuali rinviando ad un decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto - le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione delle graduatorie finali.

 

Modificata anche la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, riducendo da 5 a 4 anni l'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente (lett. f) che modifica l'art. 12 del DPR 335/1982)

 

Ruolo dei sovrintendenti

Ferma restando l’articolazione del ruolo dei sovrintendenti nelle tre qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo, viene previsto per quest’ultima la medesima disciplina di valorizzazione vista sopra per gli assistenti capo (cui si rinvia) che prevede la possibilità di attribuire a determinate condizioni la qualifica di “coordinatore” (lett. g), che modifica il comma 3 ed introduce il comma 3-bis all'art. 24-ter del DPR 335/1982).

 

Sono, inoltre, modificate le procedure per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, ossia quella di vice sovrintendenti (lett. h) che sostituisce i commi l, 3, 4 e 6 e modifica i commi 2, 5 e 7 dell'articolo 24-quater, del DPR 335/1982).

 

Attualmente, l’accesso al ruolo dei sovrintendenti avviene, per il 60% dei posti disponibili annualmente, con concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo, e successivo corso. Il restante 40% è coperto con concorso interno per titoli ed esami aperto a tutto il personale del ruolo degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio.

Il concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del 70% dei posti (e non del 60%) e l’attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo 30% dei posti (in luogo del 40%) annualmente disponibili, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche.

 

Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale della durata non superiore a tre mesi, come previsto attualmente che però può essere espletato anche con modalità telematiche.

 

Viene, inoltre, rimessa ad un decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto -, la definizione delle modalità attuative delle suddette procedure, in analogia a quanto visto sopra in merito alle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo degli agenti.

 

Inoltre, sono introdotte alcune disposizioni di coordinamento all’esito della modifica delle procedure di selezione che riproducono nella sostanza le norme vigenti (lett. h), n. 2, 3, 4 e 6), con una integrazione: agli assistenti capo vincitori dello scrutinio di merito comparativo viene garantito il mantenimento della sede di servizio.

 

Viene apportata anche una modifica alla disciplina delle dimissioni del corso di formazione obbligatorio successivo al superamento delle prove selettive (lett. i), che incide sull’art. 24-quinques del DPR 335/1982). In particolare, viene modificato il conteggio delle assenze ai fini delle dimissioni automatiche: non più in termini assoluti (oltre i venti giorni), bensì relativi (per un periodo superiore ad un quarto dei giorni totali del corso).

 

In merito alla progressione di carriera all’interno del ruolo, le lettere l) e m) modificano agli articoli 24- sexies e 24-septies anticipando di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo, e sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto (mentre per la promozione a sovrintendenti avviene già per merito comparativo.

 

Il metodo dello scrutinio per merito comparativo viene, dunque, generalizzato, per tutte le fasi di progressione di carriera e per l’accesso iniziale al ruolo da parte degli assistenti capo.

 

Ruolo degli ispettori

Anche il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato viene profondamente modificato dal provvedimento in esame: in luogo delle quattro qualifiche attuali, ne viene aggiunta una quinta, quella di sostituto commissario e la quarta (attualmente denominata ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) assume la denominazione di ispettore superiore. Inoltre, per il ruolo degli ispettori è prevista una carriera con sviluppo direttivo (lett. n) che modifica l'articolo 25 del DPR 335/1982).

Nella disciplina vigente è già prevista la figura del sostituto commissario, cui possono accedere gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza previo superamento di una specifica selezione (vedi oltre lett. u) che sostituisce l’art. 31-quater  del DPR 335/1982).

 

Vengono quindi ridefinite le funzioni dell'ispettore superiore e definite quelle della nuova qualifica di sostituto commissario, prevedendo, in particolare e analogamente a quanto disciplinato per i precedenti ruoli di base e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori mansioni, viene conferita con decreto del Capo della polizia, la denominazione di “coordinatore” (lett. o) che modifica il comma 5 e introduce i commi 5-bis e 5-ter all'articolo 26 del DPR 335/1982).

 

Per agevolare l’accesso al ruolo da parte del personale più giovane degli altri ruoli, riducendo da sette a cinque anni l'anzianità minima di servizio necessaria per la partecipazione al concorso riservato per l’accesso alla qualifica iniziale di vice ispettore. Viene, inoltre, soppressa, la quota (pari al 30%) riservata agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

 

Si prevede poi che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento a quelli riservati, per le rispettive aliquote, per gli anni successivi. Come per gli altri concorsi sopra visti, viene rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure (lett. p) che modifica il comma l e inserisce il comma l-bis all'articolo 27 del DPR 335/1982).

 

Analogamente a quanto visto sopra, viene ridotta l'età massima per la partecipazione al concorso per vice ispettore a 28 anni, attualmente fissata in 32 dal DM 115/1999 (lett. q) che modifica l'articolo 27-bis del DPR 335/1982).

 

La durata del corso per la nomina a vice ispettori, attualmente di 18 mesi, è elevata ad almeno 2 anni, in quanto “preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale” individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo di durata non superiore ad un anno (attualmente è previsto un periodo di prova di durata di 6 mesi). Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento del corso, viene fatto rinvio ad un decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto (lett. r) e s) che modificano l'articolo 27-ter e - ai fini di coordinamento l’art. 28 - del DPR 335/1982).

 

Per quanto riguarda la progressione di carriera si prevede una diversa modalità per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore mediante scrutinio per merito comparativo ma a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo con 9 anni di servizio, in luogo degli 8 previsti dalla normativa vigente. E’ richiesto inoltre il possesso del diploma di laurea, analogamente (vedi oltre art. 1 1, comma 5).a quanto previsto per l’accesso alla carriera dei funzionari (lett. t) che modifica l'articolo 3l-bis, comma l, DPR 335/1982).

 

Viene soppressa la denominazione "sostituto commissario", che diventa nuova qualifica apicale del ruolo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25.

 

La lettera u) sostituisce l'articolo 31-quater e reca modifiche agli articoli 73 e 74.

 

Attualmente, la disciplina del ruolo degli ispettori prevede, come accennato, la “denominazione” di sostituto commissario, che può essere concessa agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza (ferma restando la qualifica rivestita) dopo 15 anni di effettivo servizio in ruolo, previo superamento di una specifica selezione per titoli.

La denominazione di sostituto commissario viene abolita e trasformata in una qualifica distinta, cui si accede, nel limite dei posti disponibili ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli ispettori superiori con almeno 8 anni di effettivo servizio nella qualifica (lett. u) che sostituisce l’art. 31-quater del DPR 335/1982).

 

Le lettere v) e z) recano modifiche di coordinamento formale.


 

Ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta attività tecnico-scientifica

 

L’articolo 1, comma 2, modifica la disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al DPR 10 giugno 1982, n. 337.

Molte delle modifiche sono analoghe a quelle operate al comma precedente nei confronti del personale che espleta funzioni di polizia.

I nuovi ruoli del personale tecnico

L’articolo 1, comma 2, dello schema in esame opera una ridenominazione dei primi tre ruoli del personale tecnico (le cui denominazioni riproducono quelle dei ruoli di polizia) e, come per il personale di polizia, unifica gli ultimi due ruoli nella carriera dei funzionari tecnici (lett. a) che sostituisce l'articolo 1 del DPR 337/1982.

Nella tabella che segue è riportata la corrispondenza tra i ruoli vigenti e quelli previsti dallo schema in esame.

 

Testo vigente

A.G. 395

Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici

Ruolo degli agenti e assistenti tecnici

Ruolo dei revisori tecnici

Ruolo dei sovrintendenti tecnici

Ruolo dei periti tecnici

Ruolo degli ispettori tecnici

Ruolo dei direttori tecnici

Carriera dei funzionari tecnici

Ruolo dei dirigenti tecnici

 

Si ricorda che oltre ai ruoli indicati, la disciplina vigente prevede anche il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici (art. 40, D.lgs. 334/2000) abrogato dal provvedimento in esame (v. art. 2, comma 1, lett. nn).

 

Per il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e per quello dei sovrintendenti tecnici, i diversi settori attualmente previsti vengono ridotti ad un unico settore di supporto logistico, mentre, per il ruoli degli ispettori e per la carriera dei funzionari viene, invece, mantenuta l’articolazione in più settori prevista dalla normativa vigente: polizia scientifica, telematica (che assorbe i settori telecomunicazioni e informatica), motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia e servizio sanitario; a questi viene aggiunto il settore di supporto logistico e amministrativo, e viene abolito quello relativo all’arruolamento.

Sono aboliti i profili professionali previsti attualmente per gli appartenenti a tutti i ruoli tecnici ad eccezione dei dirigenti.

 

L’art. 1, 3° comma, del DPR 337/1982, abrogato dal provvedimento in esame prevede che i profili professionali siano individuati con decreto del Ministro dell’interno. Il D.M. 18 luglio 1985 ha definito i contenuti dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici, sino a quello dei direttori tecnici.

 

Si osserva che, nonostante l’abrogazione della disposizione generale che istituisce i “profili professionali” (abrogazione rilevata anche nella relazione illustrativa dello schema), questa definizione è mantenuta in molte delle novelle introdotte dal provvedimenti in esame.

 

Ad esempio, nel nuovo comma 4 dell’art. 1, viene previsto che le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali vengano individuati con un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

 

Inoltre, la disposizione, in tema di equiparazione del personale dei ruoli tecnici con quello che espleta funzioni di polizia, rinvia espressamente anche all'applicabilità dell'art. 5 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al DPR 782/1985 (lett. b)) che modifica l'art. 2 del DPR 337/1982.

 

Ruolo degli agenti e assistenti tecnici

In conseguenza della modifica delle denominazioni dei ruoli tecnici, vengono ridenominate anche le qualifiche in cui essi si articolano (lett. c) che sostituisce l’art. 3 del DPR 337/1982).

 

Testo vigente

A.G. 395

Operatore tecnico

Agente tecnico

Operatore tecnico scelto

Agente tecnico scelto

Collaboratore tecnico

Assistente tecnico

Collaboratore tecnico capo

Assistente capo tecnico

 

Le lettere da d) ad h) modificano la disciplina del ruolo tecnico di base riproducendo sostanzialmente le innovazioni introdotte per il corrispondente ruolo di polizia e cioè:

·       possibilità di attribuzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo tecnici dopo 8 anni di anzianità nella qualifica;

·       introduzione come requisiti per l’accesso al ruolo l’età massima di 26 anni e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso specifico, di titolo di abilitazione professionale (in luogo del titolo di studio della scuola dell’obbligo);

·       definizione delle modalità di svolgimento del concorso con decreto del capo della polizia in luogo di atto ministeriale;

·       partecipazione alla selezione per la promozione ad assistente capo tecnico dopo 4 anni di servizio anziché 5.

 

Ruolo dei sovrintendenti tecnici

Le qualifiche del secondo ruolo tecnico sono ridenominate anch’esse (si veda tabella che segue) e ridisciplinate dalle lett. i-p) che intervengono sugli artt. da 20-bis a 21 del DPR 337/1982.

 

Testo vigente

A.G. 395

Vice revisore tecnico

Vice sovrintendente tecnico

Revisore tecnico

Sovrintendente tecnico

Revisore tecnico capo

Sovrintendente capo tecnico

 

Anche la nuova disciplina del ruolo dei sovrintendenti tecnici, ricalca le innovazioni introdotte per l’omologo ruolo che espleta funzioni di polizia, a partire dalla possibilità di attribuire la denominazione di coordinatore al personale più qualificato.

 

Modificata è anche la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici (lett. m) che sostituisce gli articoli 20-quater e 20-quinquies del DPR 337/1982), nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici.

In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo tecnici viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del 70% dei posti disponibili. Viene abolita la prova pratica a carattere professionale e viene elevato da 3 a 6 mesi il successivo corso di formazione. Eliminato anche il requisito del possesso dell’abilitazione professionale eventualmente prevista per legge. Abolita anche al riserva dei posti riservasti al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo.

Inoltre, l'attuale modalità di copertura del 30% dei posti residui (concorso pubblico per esame scritto aperto a tutti i cittadini italiani con riserva del 10% dei posti disponibili al personale delle qualifiche inferiori) è sostituita da un concorso per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici con quattro anni di effettivo servizio.

Per i vincitori delle procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi (attualmente è di 6 mesi) , espletato anche con modalità telematiche.

In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo tecnici rispetto agli altri vincitori.

Viene, altresì, rimessa ad un decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

Il nuovo articolo 20-quinquies prevede modifiche in tema di dimissioni dal corso, per esigenza di coordinamento con quelle apportate all'art. 20-quater.

 

Per quanto riguarda la progressione di carriera nel ruolo, viene anticipata di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti tecnici a sovrintendenti tecnici e quella dei sovrintendenti tecnici a sovrintendenti capo tecnici, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa (lettere n) ed o) che intervengono sugli articoli 20-sexies e 20-septies del DPR 337/1982).

 

Infine, viene abolita la possibilità dell’amministrazione di disporre corsi di qualificazione professionale per l’esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza. La modifica è conseguente alla soppressione dei numerosi profili professionali in cui si articolano i ruoli esecutivi tecnici, operata dalla lette. a) (lett. p) che abroga l'art. 21 del DPR 337/1982).

 

Ruolo degli ispettori tecnici

Le qualifiche del terzo ruolo tecnico sono ridenominate come segue (lett. q-ee).

 

Testo vigente

A.G. 395

Vice perito tecnico

Vice ispettore tecnico

Perito tecnico

Ispettore tecnico

Perito tecnico capo

Ispettore capo tecnico

Perito tecnico superiore

Ispettore superiore tecnico

 

Sostituto direttore tecnico

 

Dunque, il "ruolo dei periti tecnici" viene ridenominato in "ruolo degli ispettori, introducendo la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnicoe prevedendo – come si legge nella relazione illustrativa – “una carriera con sviluppo direttivo” per il predetto ruolo.

Si ricorda che la figura di sostituto direttore tecnico è già prevista nell’ordinamento quale “denominazione” riservata ai periti tecnici superiori con 15 anni di servizio e previa selezione per titoli, ferma restando la qualifica rivestita (art. 31-quinquies DPR 337/1982).

 

Si prevede, in primo luogo, che l’amministrazione possa, nell’ambito della mobilità interna del personale, disporre il passaggio degli appartenenti al ruolo ispettivo tecnico non solo da un profilo all’altro del ruolo ma anche da un settore all’altro.

 

In analogia con gli altri ruoli, vengono valorizzate le funzioni apicali di ispettore superiore tecnico e sostituto direttore tecnico, prevedendo, per entrambi la possibilità di affidare funzioni di coordinamento sul personale dipendente e, per i secondi (con almeno 4 anni di servizio) compiti di maggiore responsabilità comportanti l’attribuzione della denominazione di coordinatore.

In relazione all’accesso al ruolo, si prevede che nel concorso per la nomina a vice ispettore tecnico, i posti non coperti annualmente siano portati in aumento alla vacanza di organico complessiva per gli anni successivi.

Anche altre modifiche ricalcano quelle operate nei confronti del corrispondente ruolo degli ispettori di polizia, quali la definizione dei limiti di età massimo per l’accesso al ruolo (28 anni) e le modalità stesse di accesso che può richiedere il possesso anche della specifica laurea triennale per l’assolvimento di particolari funzioni inerenti i profili professionali richiesti. In tal caso, i vincitori che non sono in possesso del titolo di studio richiesto devono frequentare un orso della durata non inferiore a 2 anni, anche preordinato alla acquisizione della laurea richiesta, mentre i vincitori in possesso del diploma di laurea richiesto, frequentano un corso di formazione non superiore a 6 mesi.

Viene inoltre, introdotto, un tirocinio, applicativo della durata non superiore ad un anno che i vice ispettori tecnici in prova devono frequentare prima del giuramento e della conferma in ruolo.

 

La lettera v) reca modifiche all'articolo 25-ter in materia di concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, riservandolo non solo al personale dei ruoli tecnici ma a tutto il personale della Polizia di Stato in possesso di determinati requisiti quali l’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni (attualmente è di 7 anni), nonché il possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale ove richiesto.

 

La lettera cc) sostituisce l'articolo 31-bis, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore tecnico", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto un unico accesso attraverso scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo tecnici con 9 anni (anziché 8) di servizio nella qualifica. Rispetto alla disciplina vigente viene prescritto l’obbligo del possesso di una delle lauree di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 334/2000 e viene abrogata la modalità alternativa di accesso che prevede la copertura del 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami riservati ai periti (ispettori) tecnico capo.

 

La lettera dd) , inoltre, sostituisce l'articolo 31-quinquies, che disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto direttore tecnico (che sostituisce l’attuale omonima denominazione) del ruolo degli ispettori tecnici, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, riservato agli ispettori capo tecnici con otto anni di servizio effettivo nella qualifica.

 

La lettera ee) reca una serie di modifiche all'articolo 42, abrogandone il comma l e modificandone il comma 2, nel senso di attribuire, come già previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifiche di agente ed ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alle nuove denominazioni assunte dai ruoli tecnici.

 


 

 

Ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato

 

L’articolo 1, comma 3, modifica la disciplina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato attraverso novelle puntuali al DPR 30 aprile 1987, n. 240.

La lettera a) sostituisce l'articolo 9, modificando l'articolazione del ruolo del maestro direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro direttore - nelle seguenti tre qualifiche:

·       maestro direttore-direttore tecnico capo;

·       maestro direttore-direttore tecnico superiore;

·       maestro direttore – primo dirigente tecnico.

 

La lettera b) sostituisce l'articolo 10, modificando l'articolazione del ruolo del maestro vice direttore, che anch’essa attualmente si compone di una unica qualifica, nelle seguenti due qualifiche:

·       maestro vice direttore-direttore tecnico principale;

·       maestro vice direttore-direttore tecnico capo.

 

Le lettere c) e d) introducono gli articoli l2-bis e l3-bis, che disciplinano la progressione in carriera, delle nuove qualifiche dei due ruoli di cui sopra.

In entrambi i ruoli la progressione interna avviene mediante scrutinio per merito comparativo al compimento degli anni di servizio indicati nella nuova tabella G-bis allegata, ossia 8 anni per ciascuna qualifica.

La promozione nella qualifica apicale dei due ruoli avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica precedente (come indicata nella tabella A allegata)

 

La lettera e) sostituisce l'articolo 15-quinquies, prevedendo la possibilità attribuire la denominazione di coordinatore, come si è visto per gli altri ruoli del personale di Polizia, agli orchestrali di primo livello che maturano 4 anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

La lettera f), concernente le cause di cessazione dal servizio del personale della banda musicale, apporta una serie di modifiche all'articolo 28 del DPR 24071987.

In particolare, si prevede che il personale della banda musicale, parzialmente inidoneo, transiti nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, potendo, comunque, rimanere nell'ambito della banda musicale per attività logistiche ed amministrative.

Mentre il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all’espletamento delle attività musicali, ma giudicato impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, nel settore supporto logistico e può essere destinato alle attività di supporto logistico della banda musicale.

 

La lettera g) sostituisce l'articolo 33, prevedendo che i titolari degli strumenti soppressi continuino a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio, mantenendo il relativo trattamento e la progressione economica.

Attualmente essi cessano di far parte dell’organizzazione strumentale della banda musicale, pur mantenendo il trattamento e la progressione economica.


 

Ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

 

Il comma 4 dell’articolo 1, apporta una serie di modifiche al DPR 24 aprile 1982, n. 338, recante l’ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Si ricorda in proposito che i ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, sono costituiti interamente da personale direttivo e dirigente, e la relativa disciplina è ora recata principalmente dal D.Lgs. 334/2000 che ha accorpato in un unico provvedimento le norme riguardanti i ruoli direttivi e dirigenti di tutto il personale della Polizia, da quello che espleta funzioni di polizia, al personale tecnico, a quello, appunto, sanitario.

Nel DPR 338/1982 che originariamente ospitava integralmente la disciplina dei ruoli sanitari sono rimaste alcune disposizioni di carattere generale, oggetto di novella del comma in esame, la cui portata deve essere valutata alla luce delle norme contenute nel successivo comma 5 che modifica ampiamente e integra il citato D.Lgs. 334/2000, anche nella parte relativa ai ruoli sanitari.

 

In particolare, la lettera a) abroga l'articolo 5 del D.Lgs. 338/1982 che riguarda le attribuzioni del personale direttivo sanitario. Ossia medici capo, medici principali e medici. L’abrogazione si rende necessaria, stante la relazione illustrativa, “per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal successivo comma 5”.

 

Si osserva che il citato comma 5, lett. nn) dell’articolo in esame, al capoverso “Art. 45”, comma 2, fa rinvio, in relazione delle funzioni dei medici capo all’art. 5 del DPR 338/1982, abrogato dalla lettera a) in esame.

 

La lettera b) modifica l'articolo 7 del DPR 33871982, prevedendo, analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l’adeguamento alle nuove denominazioni assunte dai ruoli sanitari (vedi oltre comma 5) l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

 

Le lettere c), d) ed e) integrano gli articoli 8, 19 e 20 del DPR 338/1982, ai fini di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dal successivo comma 5, concernenti l'introduzione della carriera dei medici veterinari nell'ordinamento della Polizia di Stato.

 

Ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato

 

Il comma 5 dell’articolo 1 interviene sulla disciplina dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, attraverso alcune modifiche al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

In dettaglio, le lettere dalla a) alla r), riguardano il personale che espleta funzioni di polizia; le lettere dalla s) alla gg), il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica; le lettere dalla hh) alla bbb), il personale dei ruoli professionali dei sanitari.

 

Carriera dei funzionari di Polizia

L’attuale carriera dei funzionari di polizia è costituita dai 2 ruoli dei commissari e dei dirigenti, ciascuno dei quali, a loro volta, articolati in 3 qualifiche. Come si è accennato all’inizio, il provvedimento in esame provvede ad unificare i due ruoli di commissari e dirigenti in una unica struttura denominata “carriera dei funzionari di Polizia”, articolata in 8 qualifiche, come indicato nella tabella che segue (lett. b)) che sostituisce gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 334/2000.

 

Testo vigente

A.G. 395

Ruolo dei commissari

Carriera dei funzionari di Polizia

Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione

 

 

Vice commissario

 

Commissario

Commissario capo

Commissario capo


Vice questore aggiunto

Vice questore aggiunto

Vice questore

Ruolo dei dirigenti

 

Primo dirigente

Primo dirigente

Dirigente superiore

Dirigente superiore

Dirigente generale di pubblica sicurezza

Dirigente generale di pubblica sicurezza

 

Nella relazione illustrativa dello schema in esame si evidenzia che tale articolazione realizza “un assoluto riallineamento, nel pieno rispetto del principio di equiordinazione, con i corrispondenti gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare”.

 

La lett. b) disciplina anche le funzioni istituzionali del personale della carriera dei funzionari, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 2 del D.Lgs. 334/2000, adeguandolo alla nuova articolazione delle qualifiche.

Tra le innovazioni principali si segnalano:

·       la assimilazione dei vice questori aggiunti e vice questori ai dirigenti relativamente alle funzioni;

·       il rinvio per la determinazione puntuale delle funzioni delle qualifiche fino a commissario capo a specifici decreti del Capo della polizia, che dovranno privilegiare l’impiego dei vice commissari e dei commissari e indicheranno le funzioni di direzione degli uffici da attribuire in via prioritaria ai commissari capo.

Le funzioni delle qualifiche da vice questore aggiunto in poi sono indicate in dettaglio nella tabella A allegata al DPR 335/1982, come modificata ai sensi dell’art. 3, comma 1, del provvedimento in esame.

 

La lettera c), che inserisce l'articolo 2-bis dopo l'articolo 2, stabilisce, poi, le nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo, accanto all’ingresso mediante concorso pubblico, un altro accesso mediante concorso interno riservato esclusivamente al ruolo degli ispettori.

Mentre però, il concorso riservato dà accesso alla qualifica di vice commissario, da cui dopo due anni si può transitare in quella di commissario, il concorso pubblico permette di accedere direttamente alla qualifica di commissario e, dopo due anni di formazione, in quella di commissario capo.

 

Le successive lettere d) ed e), che apportano modificazioni agli articoli 3 e 4, disciplinano, in dettaglio, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

E’ definito, in particolare, un limite di età massimo, pari a 30 anni di età; la soppressione del diploma di laurea ad indirizzo economico quale titolo di studio per l’accesso al concorso (è mantenuto solo l’indirizzo giuridico); il rinvio al decreto del Capo della polizia, in luogo di quello del ministro per la definizione delle procedure concorsuali.

Viene sostituito l’accesso per concorso interno per titoli ed esami, per una quota del 20% dei posti, riservato a tutto il personale di Polizia in possesso dei requisiti di studio ed attitudinali richiesti, con una quota riservata, sempre del 20%, del concorso pubblico. Inoltre, solo la metà dei posti (10%) è riservata al personale di Polizia (per i quali viene inoltre elevato da 3 a 5 anni il requisito dell’anzianità), mentre la restante metà è riservata al personale del ruolo degli ispettori.

Il superamento del concorso dà accesso alla qualifica di commissario e, come avviene attualmente è previsto un corso di formazione iniziale di due anni, al termine del quale il superamento dell’esame finale permette di accedere alla qualifica di commissario capo.

 

La lettera f), inserisce dopo l'articolo 5, gli articoli da 5-bis a 5-sexies, relativi alla modalità di accesso alla carriera dei funzionari del concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli ispettori in possesso della laurea triennale. La tipologia di prove concorsuali e modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento della laurea quinquennale), sono da disciplinare nel dettaglio attraverso l’adozione di specifici decreti del Capo della polizia.

Come già accennato, a differenza dei funzionari che accedono mediante concorso pubblico, coloro che superano il concorso interno iniziano la carriera con la qualifica di vice commissario per poi essere promossi alle qualifiche di commissario e di commissario capo.

La promozione da vice commissario a commissario avviene mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.

Per il passaggio alla qualifica di commissario capo è necessario transitare per 5 anni nella qualifica precedente e l’accesso avviene sempre mediante scrutinio per merito assoluto.

 

Anche l’ulteriore progresso di carriera, rimane differenziato (lett. g)): i commissari capo, provenienti sia dal concorso pubblico che da quello interno, possono conseguire, con la medesima anzianità di qualifica (6 anni), la promozione a vice questore aggiunto, attraverso, però, due differenti modalità di accesso:

·       per l’80% dei posti, scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, per i funzionari provenienti dal concorso pubblico;

·       per il 20% dei posti, concorso interno con il possesso della laurea magistrale o specialistica, per i funzionari provenienti dall'interno.

 

Attualmente accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, mediante scrutinio per merito comparativo, i commissari capo con 5 anni e 6 mesi di anzianità.

 

Il passaggio alla successiva (nuova) qualifica di vice questore è subordinata al superamento di scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunti con almeno 5 anni di servizio.

 

Modificato anche il passaggio alla qualifica di primo dirigente, cui si accede esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale con la qualifica di vice questore con 4 anni di servizio.

Viene abolita la seconda modalità di accesso, prevista attualmente per il 20% dei posti, che consiste in un concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari.

 

Invariata la modalità di promozione alla qualifica di dirigente superiore che si consegue sempre mediante scrutinio per merito comparativo. Viene aumentato (da 3 a 5 anni) il periodo di permanenza nella qualifica di primo dirigente necessaria per accedere allo scrutinio.

 

La lettera n) modifica la disposizione di cui all'articolo 10, concernente il percorso di carriera attraverso un rinvio, per il dettaglio, ad un decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza in luogo del decreto del Ministro dell’interno. Viene eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego ai fine della valutazione del percorso di carriera.

 

Rimangono inalterate le modalità di nomina alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, ma viene integrata la denominazione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico anche con il riferimento al dirigente generale tecnico.

Dal punto di vista formale, la novella di cui alla lettera o) andrebbe riformulata sostituendo, al comma 3, le parole “nei ruoli direttivi e dirigenziali” anziché le parole “direttivi e dirigenziali”.

 

Viene, inoltre, abrogato il Capo Il (articoli dal 14 al 21) del decreto legislativo 334/2000, riguardante il ruolo direttivo speciale (mai istituito), che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie (vedi oltre).

 

Infine, vengono abrogati gli articoli 23, comma 6, 24 e 25 recanti disposizioni di natura transitoria e che - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – sono ormai privi di effetti.

Carriera dei funzionari tecnici di Polizia

In analogia con quanto previsto per la carriera dei funzionari di Polizia che espletano funzioni di polizia viene istituita la "carriera dei funzionari tecnici di Polizia" che unifica gli attuali ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici e le rispettive qualifiche, come schematizzato nella tabella che segue. Da rilevare l’introduzione di due nuove qualifiche, indicate in grassetto.

 

Testo vigente

A.G. 395

Ruolo dei direttori tecnici

Carriera dei funzionari di Polizia

Ruoli specialistici

Qualifiche

Ruoli

Qualifiche

Ingegneri

Direttore tecnico*

Ingegneri

Direttore tecnico*

Fisici

Direttore tecnico principale

Fisici

Direttore tecnico principale

Chimici

Direttore tecnico capo

Chimici

Direttore tecnico capo

Biologi

 

Biologi

Direttore tecnico superiore

Psicologi

 

Psicologi

Primo dirigente tecnico

Ruolo dei dirigenti tecnici

 

Dirigente superiore tecnico

Ruoli specialistici

Qualifiche

 

Dirigente generale tecnico

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(*) Limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

 

 

L’accesso alla carriera avviene soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami.

Attualmente (nel limite del 20% dei posti disponibili) è previsto altresì l’accesso mediante concorso interno per titoli ed esami riservato a tutto il personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti.

Analogamente agli altri ruoli, è introdotto un limite massimo di età (pari a 30 anni) per la partecipazione al concorso e viene stabilita una riserva pari al 20% dei posti disponibili - per metà, per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e, per l'altra metà, per il restante personale di tutti i ruoli con anzianità di almeno 5 anni, in possesso del prescritto diploma di laurea e con un età massima di 40 anni.

 

Si prevede, inoltre, che i funzionari tecnici, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di direttore tecnico, all'esito positivo dello stesso, accedano alla seconda qualifica "pre-dirigenziale" di direttore tecnico principale (con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo). In tale qualifica gli stessi permarranno, ai fini della promozione alla prima qualifica dirigenziale di direttore tecnico capo, un anno di più (almeno sette invece che almeno sei) degli equiparati colleghi commissari capo della carriera che espleta funzioni di polizia, riallineando, così, l'anno in meno di frequenza di corso di formazione iniziale.

 

Le lettere z), aa) e bb), sostituiscono, poi, gli articoli 33 e 34 e inseriscono l'articolo 33-bis, disciplinando, in analogia con la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, le promozioni dei funzionari tecnici nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo – cui si accede mediante scrutinio per merito comparativo tra i funzionari tecnici con almeno 7 anni di effettivo servizio nella qualifica richiesta - , direttore tecnico superiore – qualifica che si consegue mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale di direttore tecnico capo che abbia compiuto almeno 5 anni di servizio - e primo dirigente tecnico, cui si accede mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale con almeno 4 ani di servizio nella qualifica di direttore tecnico superiore.

 

Con la lettera cc) viene soppressa l'articolo 35, concernente il concorso per la nomina a primo dirigente tecnico, come previsto per le carriere di coloro che espletano funzioni di polizia.

Le lettere dd) ed ee), modificando l'articolo 36 del D.Lgs. n. 334 del 2000 ed aggiungendo l'articolo 36­bis, completano la disciplina della progressione in carriera dei funzionari tecnici nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

 

Le lettere ff) e gg), oltre a prevedere alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37, abrogano gli articoli 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 334 del 2000, riguardanti il mai istituito ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate.

 

 

Carriere dei medici e dei veterinari di Polizia

Le modifiche disposte al Capo II del Titolo III concernono la revisione dei "ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici" della Polizia di Stato, che, con le lettere hh) e ii), vengono sostituiti con la denominazione di "carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia".

E’ introdotta, per la prima volta nell'ordinamento della Polizia di Stato, la figura professionale dei medici veterinari.

 

Il nuovo testo dell'articolo 43 (lett. nn), articola le carriere dei medici e dei medici veterinari, rispettivamente, in sette e cinque qualifiche, prevedendosi, per i primi, uno sviluppo del tutto analogo ai funzionari tecnici mentre, per i secondi, l’articolazione è analoga ma non sono previste le qualifiche apicali di dirigente superiore e di dirigente generale.

Sono quindi disciplinate (lettere mm), nn), oo), pp) e qq), che intervengono sugli articoli 44, 45,46 e 47 e inseriscono l'articolo 45-bis) le attribuzioni e le competenze dei medici e i medici veterinari, le modalità - soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami - e i requisiti per l'accesso alle carriere, la tipologia delle prove concorsuali e le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello), anche attraverso il rinvio a specifici decreti.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, tenuto conto dell'attività, non esclusiva, di vigilanza dei medici in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'amministrazione, restano ferme le competenze dei medici delle Aziende sanitarie nazionali (ASL). Analogamente restano ferme le attribuzioni delle ASL in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica.

Con le suddette norme, si prevede, come motivato nella relazione illustrativa, che “i medici e i medici veterinari, stante il particolare profilo professionale, non svolgano (come invece accade per le altre carriere) il periodo di tirocinio, venendo, quindi, subito immessi in servizio attivo dopo la frequenza del corso, con la qualifica di medico principale e di medico veterinario principale. “In tale qualifica gli stessi permarranno, rispettivamente, almeno tre e almeno sette anni (in questo ultimo caso con equiparazione temporale con i funzionari tecnici) per essere ammessi allo scrutinio per la promozione a medico capo.

 

Sono quindi disciplinate le promozioni dei funzionari medici e medici veterinari nelle qualifiche dirigenziali di medico capo e medico veterinario capo (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 3 anni di servizio e superamento del corso di formazione dirigenziale), medico superiore e medico veterinario superiore (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 5 anni di servizio), primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 4 anni di servizio) e dirigente superiore medico (mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica) (lettere dalla rr) alla vv) sostituiscono gli articoli 48, 49 e 51 e introducono l'articolo 48-bis).

Analogamente a quanto stabilito per le altre carriere, viene quindi soppresso l'articolo 50 riguardante il concorso per la nomina a primo dirigente medico (cui si accede per scrutinio per merito comparativo).

 

Si ricorda che per la promozione a dirigente generale medico l’art. 11, come modificato dallo schema di decreto in esame, prevede che con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale medico ed a dirigente generale tecnico, composta dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

 

Nuove disposizione disciplinano l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché la possibilità e i limiti per gli stessi di praticare attività libero-professionali (lettere zz) e aaa), che modificano l’articoli 52 e introducono l’articolo 52-bis).

 

In particolare, in base al nuovo art. 52, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.

Si prevede inoltre che ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all’'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.

 

La lettera bbb), infine, prevede modifiche di coordinamento del testo connesse alla nuova disciplina dei medici e dei medici veterinari; le lettere da ccc) a mmm), a loro volta, recano modifiche di adeguamento del testo alle disposizioni comuni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 334 del 2000.


 

Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato

 

L’articolo 2 reca una serie di disposizioni (dalla lettera a) alla lettera bbbb) relative alla fase di prima applicazione del decreto.

Sono dettate, tra le altre, norme riguardanti copertura di vacanza organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica. Norme transitorie di tenore analogo sono dettate anche per le altre Forze di polizia nei rispettivi Capi.

Si ricorda che la disposizione di delega individua il “perimetro” dell’intervento normativo nella “revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche. In ogni caso, comunque, è prevista la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie”.

 

In primo luogo l’art. 2 provvede, per la Polizia di Stato, entro i termini ivi indicati, alla copertura dei posti per l’accesso a diverse qualifiche nell’ambito delle risorse disponibili. Le previsioni sono finalizzate, secondo quanto riportato nella relazione, ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli.

 

Nella relazione tecnica si fa presente che per gli oneri relativi al ripianamento delle vacanze delle dotazioni organiche a legislazione vigente (al 31 dicembre 2016), la relativa copertura è assicurata dagli stanziamenti già richiesti e previsti nelle tabella 8 del Ministero dell'interno allegata alla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, relativo al capitolo 2501.

Si ricorda inoltre che la disposizione di delega (art. 8, comma 1, lett. a) L. 124/2015) fa riferimento alla rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data.

 

Viene disposta, in primo luogo, (lettere a), b), c), e d) la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di personale da espletare fino al 2022.

 

E’ previsto (lettera e) il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono ai ruoli superiori.

 

Sono previste (lettere da f) a m) disposizioni attuative relative alla progressione di carriera delle varie qualifiche e le determinazioni dell’anzianità di servizio, delle qualifiche e delle denominazioni di coordinatore a seguito delle modifiche apportate (lettere o), p), q).

La lettera n) prevede misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento in esame.

Sono altresì previste disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 (lettera r).

 

Sono altresì dettate norme derogatorie e transitorie volte a stabilire che:

·       non è richiesta la laurea fino al 2016 per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (lettera s);

·       non è richiesto il requisito di età introdotto, per il concorso interno a vice commissario (lettera u), fino al 2026;

 

E’ inoltre prevista, con decorrenza 1° gennaio 2017 (lettera t), l’istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del ruolo direttivo speciale. Ha una dotazione organica di 1.800 unità ed è articolato in 3 qualifiche

·       vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione;

·       commissario;

·       commissario capo.

Alla copertura dei posti del ruolo si provvede con corsi per titoli riservati ai sostituti commissari.

 

A seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento viene dettagliatamente disciplinato il computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori (lettera ii).

 

Sono dettate (lettere da v) a gg) disposizioni attuative di transito dell'attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l'acquisizione delle nuove qualifiche. Al contempo sono dettate disposizioni sulle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente con decorrenza dal l° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, e la disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

 

La lettera h) posticipa al 2020 l’applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 334/2000, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n) del provvedimento in esame.

 

In sede di prima applicazione si prevedono concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici (lettere ll) ed mm).

 

In analogia con il corrispondente ruolo direttivo speciale ad esaurimento del personale che esplica funzioni di Polizia, la lettera nn) prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'art. 40 del D.Lgs. 334/2000, con una dotazione organica complessiva di 80 unità.

 

Per le modalità attuative sia dei concorsi straordinari, sia di quello per il nuovo ruolo ad esaurimento, si fa rinvio ad un decreto del capo di polizia (lettera oo).

 

Dalla lettera pp) alla lettera tt) vengono previste disposizioni attuative di prima applicazione per lo svolgimento di scrutini per il conferimento di qualifiche superiori del personale dei ruoli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

La lettera uu) prevede che gli ispettori superiori tecnici (già periti tecnici superiori) che hanno ottenuto la denominazione di “sostituto direttore tecnico” assumono la nuova, e omonima, qualifica apicale di sostituto direttore tecnico (ai sensi dell’art. 31-quinquies del DPR 337/1982, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd) dello schema in esame) mantenendo l’anzianità di servizio e l’anzianità della denominazione.

 

La lettera vv) prevede misure compensative, analoghe a quelle disposte dalla lettera n), per il personale tecnico che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento in esame.

 

Nelle lettere zz), aaa) e bbb) sono contenute disposizioni per la applicazione anche al personale tecnico in servizio del conferimento della denominazione di "coordinatore" (al personale dei ruoli tecnici con qualifica apicale). Analoga disposizione è disposta per gli orchestrali di primo livello (lettera ddd)

 

La lettera ccc) dispone una deroga all’obbligo del possesso della laurea per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore tecnico fino al 2016, “salvo che non sia richiesto come presupposto per l’accesso al ruolo”.

 

Nella lettera eee) sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico.

 

Nella lettera fff) vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico: gli agenti e assistenti tecnici passano da 1.905 a 1.000 unità e i sovrintendenti tecnici da 1.838 a 852 unità. Le dotazioni sono ridotte gradualmente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026 e l’entità delle riduzioni sono stabilite ciascun anno con decreto del Ministro dell’interno.

 

Le lettere ggg), hhh), iii), ooo), ppp), qqq) ed rrr) disciplinano le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici in servizio al 1° gennaio 2017 nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche.

 

La lettera lll) reca norme in materia di promozione, fino al 2021, dei direttori tecnici capo alla qualifica a primo dirigente tecnico (che, a regime, sarà riservata agli appartenenti alla nuova qualifica di direttore tecnico superiore).

 

La lettera mmm) dispone l’immediato accesso alle nuove funzioni dei primi dirigenti tecnici, dirigenti superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

 

La lettera nnn) prevede che per i medici e i medici principali attualmente in servizio continuino ad applicarsi le disposizioni in materia frequenza del corso di formazione e di accesso alle qualifiche superiori di cui all'articolo 47 nel testo vigente, prima della entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente provvedimento.

 

La lettera sss) prevede modalità attuative per lo scrutinio a primo dirigente medico dal 2018 al 2021.

 

La lettera ttt) dispone l’immediato accesso alle nuove funzioni dei primi dirigenti medici, dirigenti superiore medico e dirigente generale medico.

 

Le lettere uuu), vvv) e aaaa) disciplinano l'accesso del maestro direttore e del vice maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato nelle nuove qualifiche dirigenziali, nonché la relativa progressione in carriera.

 

La lettera zzz) disciplina le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato.

 

Infine, la lettera bbbb) prevede che “le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre [2000], n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Si osserva, in proposito, che il suddetto articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 334/2000 non è oggetto di modifica da parte dell’art. 1, comma 5.

 


 

Disposizioni comuni per la Polizia di Stato

 

 

L'articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato.

 

Sono in primo luogo (comma 1) rideterminate le dotazioni organiche con il rinvio alle Tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate allo schema di decreto, che sostituiscono le Tabelle A, allegate ai D.P.R. 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al D.P.R.. 30 aprile 1987, n. 240.

 

Nella relazione tecnica si precisa che la dotazione complessiva al 28 agosto 2015 era pari a 106.242, rispetto ad una forza effettiva di 101.980 (frequentatori di corso e vincitori di concorsi in atto alla data del 28 agosto 2015 escluse le posizioni di disponibilità e fuori ruolo); la dotazione organica attuale risulta pari a 117.291.

 

Ai sensi del comma 14 le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

Viene prevista (comma 2) la possibilità di procedere all'assunzione, nell'ambito della disciplina delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell'ambito delle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi.

 

Si introduce (comma 3) una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, con la finalità di incrementare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, assicurando l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali.

 

Si demanda (comma 4) ad un decreto attuativo, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l'individuazione delle classi di laurea triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere.

 

E’ dettata (comma 5) una disposizione transitoria che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ivi menzionati, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti (“vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame”).

 

Una disposizione specifica (comma 6) stabilisce che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.

Si stabilisce inoltre che (comma 13) i candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali.

 

A sua volta, si prevede che (comma 7) il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti non è richiesto per i volontari delle Forze armate, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.

 

Si dispone (comma 8) l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, dei commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

 

Il comma 2 detta disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato, con particolare riguardo al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica (ai fini del conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B).

Il comma 3 dispone l’istituzione, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, della qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo.

 

A decorrere dalla medesima data (comma 12) è altresì abrogato l'articolo l, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Come ricordato, il ruolo direttivo speciale è stato istituito dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli ispettori. Successivamente, la legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 261) ha previsto la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

 

E’ prevista (commi da 9 a 11) la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, attualmente previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale. E’ demandata ad un decreto di attuazione la disciplina per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica; il personale non più idoneo alle attività della Sezione paraolimpica può essere impiegato in altre attività istituzionali dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato.

 

Il personale della Polizia di Stato: quadro normativo vigente

Le basi normative

La legge 1° aprile 1981, n. 121[3] di riforma della Polizia ha delineato una nuova organizzazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia e sull’ordinamento del personale.

Riguardo al personale la situazione antecedente vedeva la compresenza di quattro distinti ruoli: due a ordinamento militare, il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e il ruolo degli ufficiali medici, e due a ordinamento civile: il ruolo dei funzionari di P.S. (personale con qualifiche dirigenziali e direttive) e il Corpo della polizia femminile.

La legge di riforma ha smilitarizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza dando un ordinamento omogeneo a tutto il personale. Questo è stato suddivido in tre gruppi di ruoli distinti in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi (art. 36, 1° co., n. I). Questi sono:

§  ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia;

§  ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia;

§  ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali (essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).

 

La disciplina dettagliata dell’amministrazione del personale è stata demandata ad una serie di decreti legislativi attuativi della legge di riforma.

In particolare, per il personale della Polizia di Stato del primo gruppo di ruoli sopra citati, ossia quello che espleta propriamente funzioni di polizia, rileva il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335[4] che costituisce ancora la fonte di riferimento principale per la disciplina del personale non dirigenziale. Il DPR 335/1982 è stato modificato più volte, e in modo sostanziale dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197[5].

La gran parte delle disposizioni del DPR 335/1982 relative al personale dirigenziale con funzioni di Polizia sono state in seguito abrogate e sostituite da quelle recate dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334[6], anch’esso successivamente integrato e modificato.

Tale provvedimento reca anche la disciplina del personale dirigenziale degli altri due gruppi di ruoli, tecnici (Titolo II) e medici (Titolo III), oltre a individuare un gruppo di norme comuni per tutti i dirigenti a prescindere dai gruppi di ruoli (Titolo IV). Il D.Lgs. 334/2000 ha dunque provveduto a raccogliere ed uniformare la disciplina relativa al personale dirigenziale, prima recata in distinti atti normativi: il citato DPR 335/1982 per il personale di Polizia, il DPR 337/1982 per il personale tecnico-scientifico e il DPR 338/1982 per il personale sanitario.

Il DPR 337/1982, anch’esso riformato ad opera del D.Lgs. 197/1995, rimane in vigore per il personale tecnico non dirigente, mentre il DPR 338/1982 è ormai completamente superato in quanto la carriera del personale sanitario non prevede ruoli non direttivi.

Personale non dirigenziale

Il personale non dirigenziale che svolge compiti di polizia è articolato in tre ruoli:

§  agenti ed assistenti (in precedenza afferenti a due ruoli separati);

§  sovrintendenti;

§  ispettori.

Per ciascuno di tali ruoli sono distinte le relative qualifiche (quattro per gli agenti e assistenti, tre per i sovrintendenti, quattro per gli ispettori), le funzioni espletate, le modalità di accesso al ruolo e alle singole qualifiche.

 

Ruoli

Qualifiche

Dotazione organica

Ispettori

Ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

6.000

Ispettore capo

17.664

Ispettore

Vice ispettore

Sovrintendenti

Sovrintendente capo

20.000

Sovrintendente

Vice sovrintendente

Agenti ed assistenti

Assistente capo

57.336

Assistente

Agente scelto

Agente

 

L’accesso alla carriera agli agenti ed assistenti di Polizia avviene tramite pubblico concorso, seguito da un corso di formazione, che consente l’ingresso nella qualifica di agente di polizia.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti una serie di requisiti: godimento dei diritti politici, idoneità fisica, psichica e attitudinale, titolo di studio della scuola dell’obbligo, qualità morali e di condotta idonee.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi di polizia e sono ammessi al corso di formazione. Il corso, di 12 mesi, è articolato in una prima parte di formazione, della durata di 6 mesi, presso le scuole per agenti che si conclude con un esame. Gli idonei sono nominati agenti in prova e sono ammessi alla seconda parte del corso consistente prima in un periodo di prosecuzione del studi e poi di applicazione pratica. Al termine dell’applicazione pratica prestano giuramento e sono immessi nel ruolo con la qualifica di agenti.

La progressione in carriera all’interno del ruolo degli agenti e assistenti avviene con scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto dopo cinque anni di anzianità.

 

Il passaggio al ruolo dei sovrintendenti avviene, per il 60% dei posti disponibili annualmente, con concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo, e successivo corso. Il restante 40% è coperto con concorso interno per titoli ed esame scritto, aperto a tutto il personale del ruolo degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio.

La promozione alle qualifiche superiori nel ruolo dei sovrintendenti si ottiene con scrutinio interno per merito assoluto a ruolo aperto per il passaggio da vice sovrintendente a sovrintendente, per merito comparativo dalla qualifica di sovrintendente a quella di sovrintendente capo. In entrambi i casi è richiesta la permanenza nella qualifica inferiore per almeno sette anni.

 

L’accesso al ruolo degli ispettori avviene per metà dei posti disponibili mediante pubblico concorso e per l’altra metà per concorso interno. In entrambi i casi sono previste quote riservati al personale del ruolo dei sovrintendenti.

È richiesto un titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I vincitori del concorso frequentano un corso di diciotto mesi ed un periodo di prova di sei mesi.

I vice ispettori con due anni di servizio possono transitare nella qualifica superiore di ispettore mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto.

Alla qualifica successiva di ispettore capo si accede dopo sette anni di servizio nella qualifica con scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto.

Infine, i posti disponibili di ispettore superiore sono coperti per metà con scrutinio per merito comparativo agli ispettori capo che hanno almeno otto anni di servizio nella qualifica, e per l’altra metà con concorso per titoli di servizio ed esame aperti agli ispettori capo, a prescindere dall’anzianità, in possesso del richiesti titolo di studio.

 

Gli ispettori superiori con quindici anni di servizio nella qualifica possono partecipare ad una specifica selezione per assumere la denominazione di sostituto commissario, ferma restando la qualifica rivestita. Ad essi possono essere attribuite, a determinate condizioni, funzioni di vice dirigente.

 

Il trattamento economico e giuridico del personale non dirigenziale della Polizia è stabilito sulla base di accordi sindacali comuni alle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria). Questi accordi sono stipulati da una delegazione pubblica composta dai ministri interessati e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L’accordo sindacale viene recepito in uno schema di provvedimento che dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri è emanato nella forma di decreto del Presidente della Repubblica[7].

Gli accordi hanno durata biennale per quanto riguarda la parte economica e quadriennale per la parte normativa.

Dal 1° gennaio 2005, al personale non dirigenziale di tutte le forze di polizia e delle forze armate viene applicato il sistema dei parametri stipendiali che  sostituiscono i previgenti livelli stipendiali[8].

Personale dirigenziale

Il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è articolato in tre ruoli:

§  ruolo dei dirigenti;

§  ruolo dei commissari;

§  ruolo direttivo speciale.

 

I ruoli dei dirigenti e dei commissari, pur rimanendo distinti, sono stati accorpati nella carriera dei funzionari di polizia (D.Lgs. 477/2001).

 

Ciascun ruolo è suddiviso in qualifiche come descritto nella tabella seguente.

 

Ruoli

Qualifiche

Dotazione organica

Dirigenti

Dirigente generale di P.S.

27

Dirigente superiore

195

Primo dirigente

709

Commissari

Vice questore aggiunto

1.980

Commissario capo

Commissario (*)

Direttivo speciale

Vice questore aggiunto

1.300

Commissario capo

Commissario

Vice commissario (*)

(*) Limitatamente alla frequenza del corso iniziale.

 

Il ruolo direttivo speciale è stato introdotto dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli ispettori. Al nuovo ruolo accedono unicamente gli ispettori con la massima qualifica di ispettore superiore mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami ed espletamento di un corso di formazione di diciotto mesi presso l’Istituto superiore di polizia.

I vincitori del concorso, durante il corso di formazione, rivestono la qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale, e con il superamento dell’esame finale transitano automaticamente nella qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale.

La promozione a commissario capo e a vice questore aggiunto avviene per scrutinio per merito comparativo: rispettivamente dopo sei anni e cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La legge finanziaria 2006[9] (art. 1, comma 261) ha previsto la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato. La sospensione è disposta fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

 

L’accesso alla carriera dei funzionari di polizia avviene con concorso pubblico per esami aperto a tutti i cittadini italiani. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di laurea.

Una quota del 20% dei posti disponibili è coperta mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale di qualifica inferiore a vice ispettore è richiesto anche un’anzianità di servizio di almeno tre anni.

I vincitori del concorso ricoprono la qualifica di commissario per i due anni del corso di formazione, che si svolge presso l’Istituto superiore di polizia. Il corso comprende anche un periodo di tirocinio operativo. Dopo il primo anno è previsto un primo giudizio di idoneità e alla fine del corso un esame, il cui superamento consente la conferma nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.

La promozione alla qualifica successiva di vice questore aggiunto si ottiene previo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto al quale sono ammessi i commissari capo con almeno 5 anni e 6 mesi di servizio nella qualifica.

 

L’accesso al ruolo dei dirigenti avviene esclusivamente a partire dal ruolo dei commissari con due modalità:

§  scrutinio dei vice questori aggiunti con due anni di servizio nella qualifica, per merito comparativo e superamento del corso di formazione con esame finale (80% dei posti);

§  concorso interno per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari in possesso di diploma di laurea e che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto o quella di commissario capo con cinque anni di servizio nella qualifica (20% dei posti).

La qualifica iniziale del ruolo è di primo dirigente, dal quale si può transitare, dopo tre anni, alla successiva qualifica di dirigente superiore mediante scrutinio per merito comparativo nel limite dei posti disponibili alla fine di ogni anno.

L’accesso alla qualifica apicale di dirigente generale avviene per nomina governativa ed è riservato esclusivamente ai dirigenti superiori.

Il procedimento di nomina avviene come segue.

Viene costituita, con decreto del Ministro dell’interno, una commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza e a dirigente generale medico. Tale commissione è composta dal Capo della Polizia e dai prefetti provenienti dai ruoli della polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione ha il compito di individuare per ciascun posto vacante una rosa di dirigenti superiori idonei per ricoprire la qualifica di dirigente generale. Il Ministro dell’interno sceglie tra questi e presenta la sua proposta al Consiglio dei Ministri che procede alla nomina.

 

Ai fini della progressione in carriera del personale dirigenziale (non solo di quello che espleta funzioni proprie di Polizia, ma anche dei ruoli tecnici e dei medici) è istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale, che formula al Consiglio di amministrazione le proposte di graduatorie di merito dei funzionari per il conferimento delle promozioni alle qualifiche direttive e dirigenziali.

 

L’effettivo conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto, per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale generale da attribuire ai dirigenti generali, dal Ministro dell’interno, mentre relativamente gli incarichi da attribuire agli altri funzionari, dal Capo della Polizia. In ogni caso la legge prescrive che si tenga conto sia della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, sia delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.

 

Il trattamento economico del personale dirigente è sottratto dalla contrattazione sindacale prevista per i non dirigenti, e gode di un sistema di adeguamento automatico. Il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell’economica, sulla base degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali[10].

 


Capo II
Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri

 

Il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame, suddiviso in sette sezioni, reca una serie di novelle al Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (di seguito nominato “Codice”), concernenti diversi profili che regolano l’ordinamento del personale dell’Arma dei carabinieri.

Nello specifico, la prima sezione reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli dell’Arma dei carabinieri, mentre le successive sezioni II, III, IV e V, dispongono, rispettivamente, in merito ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri. Da ultimo, la sezione VI prevede norme concernenti l’ordinamento dell’Arma dei carabinieri e la VII norme di coordinamento e  finali.

Dotazioni e ruoli dell’Arma dei carabinieri

La sezione I del capo II reca disposizioni generali concernenti i ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri.

Nello specifico l’articolo 4 novella gli articoli 800, 826, 828 e 829 del Codice.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 interviene sull’articolo 800 al fine di modificare le dotazioni complessive dell’Arma dei carabinieri. In estrema sintesi vengono aumentate le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti, mentre diminuisce quella degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che sono escluse dalla dotazione complessiva le unità previste extra-organico  e che l’incremento delle posizioni dirigenziali consegue alla unificazioni dei ruoli (normale e speciale) e alla eliminazione dell’omogeneizzazione dirigenziale a 13 e 23 anni. Inoltre viene evidenziato come l’intervento, che si sviluppa su base decennale, risulti finalizzato ad un progressivo incremento nel grado di colonnello e di generale di brigata (più contenuto) anche al fine di coprire i Comandi provinciali che devono necessariamente essere retti da ufficiali con il grado di colonnello/generale di brigata e per eliminare la penalizzazione per i dirigenti dell’Arma dei carabinieri che attualmente li vede in numero inferiore rispetto a quello medio del comparto Difesa-Sicurezza e in permanenza maggiore nei gradi rispetto alle altre Forze di polizia e Forze armate.

 

In estrema sintesi:

1.     la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente passa da 4.188 a  4.207 unità (n. 1);

2.     la consistenza organica del ruolo ispettori  passa da  30.979  a 30.956 unità (n. 2). La nuova disposizione elimina la possibilità di riservare 13.920 unità ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori;

3.     la consistenza organica del ruolo sovrintendenti passa da 21.182 a 21.701 unità (n. 3). La nuova disposizione elimina i revisori dalla consistenza organica.

4.     la consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri passa da 65.464  di 58.877unità ( n. 4). La nuova disposizione elimina gli operatori e i collaboratori dalla consistenza organica.

 

Per quanto concerne la possibilità di successive rideterminazioni delle richiamate dotazioni, il nuovo comma 6 dell’articolo 800 affida tale compito ad un apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e  dell'economia, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le successive lettere da b) ad f) novellano gli articoli da 826 a 830 del Codice, al fine di rimodulare o ridurre le dotazioni extra organiche dell’Arma dei carabinieri dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia.

 

Nel dettaglio, le modifiche ai richiamati articoli del Codice sono riportate nel seguente testo a fronte:

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 4

Articolo 826
Contingente per la tutela del lavoro

Identica.

1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

1.  Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 505 unità in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

a) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;

c) capitani: 1;

d) ispettori: 170;

e) sovrintendenti: 159;

f) appuntati e carabinieri: 170.

a) generali di brigata: 1;

b) tenenti colonnelli/maggiori: 6;

c) capitani: 1;

d) ispettori: 169;

e) sovrintendenti: 157;

f) appuntati e carabinieri: 171.

Articolo 827
Contingente per la tutela del patrimonio culturale

Identica.

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

a) generali di brigata: 1;

b) colonnelli: 1;

b) colonnelli: 1;

c) tenenti colonnelli: 2;

c) tenenti colonnelli: 2;

d) ufficiali inferiori: 21;

d) ufficiali inferiori: 21;

e) marescialli nei vari gradi: 18;

e) ispettori: 18;

f) brigadieri nei vari gradi: 24;

f) sovrintendenti: 24;

g) appuntati e carabinieri: 21.

g) appuntati e carabinieri: 21.

 

 

Articolo 828
Contingente per la tutela dell'ambiente

Identica.

 

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente è così determinato:

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

b) colonnelli: 1;

c) tenenti colonnelli: 1;

d) maggiori: 1;

e) capitani: 3;

f) ufficiali subalterni: 25;

g) ispettori: 139;

h) sovrintendenti: 39;

i) appuntati e carabinieri: 39.

a) generali di brigata: 1;

b) colonnelli: 1;

c) tenenti colonnelli: 1;

d) maggiori: 1;

e) capitani: 3;

f) ufficiali inferiori: 25;

g) ispettori: 139;

h) sovrintendenti: 39;

i) appuntati e carabinieri: 39.

Articolo 829
Contingente per la tutela della salute

Identica.

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato:

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 94 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato:

a) ufficiali inferiori: 20;

 

b) ispettori: 76.

a) generale di divisione o brigata: 1;

b) ufficiali inferiori: 17;

c) ispettori:76.

Articolo 830
Contingente per la Banca d'Italia

Identica.

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:

 a) colonnelli: 1;

a) generali di brigata: 1;

 

a-bis) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;

b) tenenti colonnelli e maggiori: 5;

c) ufficiali inferiori: 3;

c) ufficiali inferiori: 3;

d) ispettori: 232;

d) ispettori: 132;

e) sovrintendenti: 91;

e) sovrintendenti:40;

f) appuntati e carabinieri: 1.670.

f) appuntati e carabinieri 819.

 

La lettera g) dell’articolo 4 interviene, infine, sull’articolo 2212-quater del Codice che attualmente reca una disposizione transitoria in merito ai ruoli forestali ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri. Nello specifico la novella è principalmente volta a considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati dal richiamato articolo 800 (ruoli a regime dell' Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli forestali ad esaurimento, soggette a progressiva diminuzione.

 

Il successivo articolo 5 interviene sulla normativa del Codice concernente i ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri.

In estrema sintesi le principali novità riguardano:

 

1.     l’unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest’ultimo posto ad esaurimento);

2.     la ridefinizione dei comparti del ruolo tecnico-logistico, conseguentemente ridenominato  “ruolo tecnico”.

 

Nello specifico le lettere a) e b) dell’articolo 5, novellando gli artt. 821 e 822 del Codice riguardanti i ruoli degli ufficiali.

 

Le modifiche sono volte a realizzare l’unificazione dei richiamati ruoli normale e speciale in un unico ruolo - ruolo normale -,  alla rimodulazione dei tre comparti del ruolo tecnico-logistico in amministrativo, tecnico-scientifico e sanitario psicologico (articolo 821) e alla eliminazione della parola logistico dal ruolo tecnico (822).

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 5

Art. 821
Ruoli del personale in servizio permanente

Identico.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a) ruolo normale;

a) ruolo normale;

b) ruolo speciale;

b) ruolo forestale;

c) ruolo tecnico-logistico;

c) ruolo tecnico;

c-bis) ruolo forestale.

c-bis) soppressa.

2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:

2. Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a) comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;

a) comparto amministrativo: specialità amministrazione e commissariato;

b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;

b) comparto tecnico-scientifico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio;

c) comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.

c) comparto sanitario e psicologico: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria, specialità psicologica.

3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:

Identico.

a) ruolo degli ispettori;

b) ruolo dei musicisti;

c) ruolo dei sovrintendenti.

 

4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

Identico.

 

A sua volta la lettera c), novellando l’articolo 823 del Codice, prevede una modifica alle dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello.

 

 

 

Articolo 823
Organici dei generali e dei colonnelli

Identico.

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) generali di corpo d'armata: 10;

a) generali di corpo d'armata: 10;

b) generali di divisione: 22;

b) generali di divisione: 24;

c) generali di brigata: 80;

c) generali di brigata:82; 

d) colonnelli: 465

d) colonnelli: 470.

 

In vigore dal 13 settembre 2016

 

La lettera d), abroga gli artt. 835 e 836 che disciplinano il transito, per i capitani, dal ruolo speciale al ruolo normale, e viceversa. Tale disposizione consegue alla richiamata unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest’ultimo posto ad esaurimento).

 

A sua volta la successiva lettera e) novella l’articolo 915 del Codice in materia di sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego. Come precisato nella relazione illustrativa la modifica è volta a consentire all'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa dall’impiego qualora la revoca dei provvedimenti indicati al comma 1 dell’articolo 915 (cfr. successivo testo a fronte) sia stata disposta per motivi diversi dalla carenza di gravi indizi di colpevolezza.

 

 

Art. 915
Sospensione precauzionale obbligatoria

Identico.

1. La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:

1. La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:

a) il fermo o l'arresto;

a) il fermo o l'arresto;

b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;

b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;

c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;

c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;

d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.

d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.

2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

 

 

Infine, la lettera f) aggiunge un nuovo comma all’articolo 952 del Codice, concernente il transito del personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori, appuntati e carabinieri nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. Tale eventualità si verifica quando vi è un giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio. Al personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione.

 

La relazione illustrativa specifica che la modifica, è volta a sanare l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell' Arma dei carabinieri e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell' economia e delle finanze.

 

Ruoli degli ufficiali

Gli articoli da 6 a 10 del provvedimento in esame, inseriti nella sezione II dello schema di decreto legislativo, intervengono sulla disciplina normativa relativa ai ruoli degli ufficiali.

Nello specifico l’articolo 6 regola l’accesso nei ruoli degli ufficiali.

Le lettere a) e b) modificano, in particolare, l’articolo 651 del Codice e inseriscono il nuovo articolo  651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella specifica prevista per l'Arma dei carabinieri.

In particolare, il nuovo articolo 651-bis prevede che gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente siano reclutati con il grado di sottotenente tra :

 

1)    coloro che hanno frequentato l'Accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;

2)    mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente  dell'Arma dei  carabinieri,  in possesso  di laurea  magistrale in giurisprudenza,  che hanno riportato nell'ultimo  quinquennio la qualifica finale non inferiore a eccellente e che non hanno superato il cinquantacinquesimo  anno di età;

3)    mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell' Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non inferiore  a eccellente, con almeno cinque anni di servizio e che  non  hanno superato il quarantesimo anno di età.

 

I vincitori dei concorsi di  cui ai precedenti numeri 2 e 3 sono nominati sottotenenti, iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado provenienti dai corsi  regolari dell’Accademia  nominati in servizio permanente nello stesso anno e ammessi a frequentare un corso applicativo.

 

A sua volta la lettera c) modifica l'art 622 del Codice in materia di soglia minima per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, prevedendo l’attivazione del meccanismo quando il numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a 1/26 (attualmente pari ad 1/13)  della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

 

La relazione illustrativa specifica che la modifica è necessaria per adeguare la disciplina del reclutamento straordinario del ruolo normale in conseguenza della differente consistenza organica degli ufficiali inferiori del predetto ruolo che, secondo quanto previsto dalla tabella 4, quadro I, è di 1.306 unità, a fronte delle odierne 656 del ruolo normale. Conseguentemente, l'individuazione di 1/26 quale parametro di riferimento per l'attivazione del reclutamento straordinario (in luogo dell'odierno 1/l3) consente di ancorare l'alimentazione straordinaria del ruolo normale a 50 unità.

 

La successiva lettera d), abroga l’articolo 663 del Codice relativo all'alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento, mentre le lettere), f) e g), novellano gli artt. 664, 664-bis e 665 del Codice prevedendo specifiche norme per le immissioni nel ruolo tecnico e del ruolo forestale. Si dispone, infine, la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare al concorsi per l'accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale.

 

A sua volta la lettera h) novella  l’articolo 666 del Codice in materia di immissioni in ruolo degli ufficiali.

In particolare si prevede che;

 

·       le immissioni annuali nel ruolo normale non possano in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo;

·       le immissioni annuali nel ruolo tecnico non possano in ogni caso superare un ventinovesimo degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello.

·       il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non possa in ogni caso superare un nono (anziché un ottavo come attualmente previsto) della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.

 

In relazione alle richiamate novelle, la relazione illustrativa specifica che le medesime si giustificano in quanto, da un lato, le immissioni devono essere necessariamente correlate alle cessazioni dal servizio, in ragione di vincoli di bilancio propri delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro lato, si deve comunque garantire la funzionalità dell'Istituzione, ragionata sulla base degli organici stabiliti dalla legge e rivisti dal presente provvedimento [articolo 800- modificati dall’articolo 1, co. 1, let. a)].

 

Nello specifico viene stabilito quale limite massimo: per il ruolo normale 100 unità (derivanti dal rapporto 1.306/13); per il ruolo tecnico 13 unità (derivanti dal rapporto 396/29); per il ruolo forestale 11 unità (derivanti dal rapporto 99/9).

 

A sua volta con le lettere da i) a n) vengono modificati gli articoli 667, 668, 670 e 676 del Codice riguardanti gli ufficiali piloti di complemento.

 

La relazione illustrativa specifica che le modifiche si rendono necessarie a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell' Arma al compimento della ferma di 12 anni.

 

Infine, la lettera o) novella l'articolo 678 del Codice  in tema di riserva di posti per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, prevedendole solo per il ruolo tecnico, in conseguenza della richiamata soppressione del ruolo speciale disposta dal provvedimento in esame.

L’articolo 7 reca disposizioni concernenti la formazione e l’addestramento degli ufficiali

Nel dettaglio il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 722 del Codice in materia di corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta. La modifica riguarda la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile che passa da un anno a 2 anni.

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la modifica ha lo scopo di  armonizzare la durata del corso con quella relativa al corso applicativo (2 anni) previsto per gli  ufficiali del ruolo normale provenienti dai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. L'intervento si giustifica anche in considerazione della nuova modalità di iscrizione in ruolo degli ufficiali del ruolo normale all'esito della variata alimentazione del predetto ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 651-bis.

 

A sua volta la lettera b), sostituisce l’articolo 734 del Codice in materia di  corsi di applicazione (due anni) e di perfezionamento (un anno) per gli ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La modifica è adottata in ragione della diversa alimentazione del ruolo normale degli ufficiali prevista dal richiamato articolo 6 dello schema di decreto in esame

La disposizione prevede, inoltre, che dopo la frequenza dei corsi con esito positivo, l’ordine di anzianità venga determinato con decreto ministeriale nel rispetto dell’ordine di precedenza determinato dall’articolo 651- bis.

 

La relazione illustrativa precisa che la norma deve essere coordinata con la proposta di modifica al pacchetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare (di seguito TUOM - che introduce l’articolo 607-bis), in considerazione della necessità di avere una norma nel regolamento (oggi non presente) che disciplini nel dettaglio le modalità di rideterminazione dell' anzianità relativa per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dall'Accademia. In particolare la proposta di introduzione dell’articolo 607-bis prevede che la graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa dei frequentatori provenienti dall'Accademia sia data dalla media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell' Accademia, del primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del citato corso e del corso di perfezionamento (ultimo anno di formazione che precede la prima assegnazione nei reparti dell' Arma).

 

La lettera c), modifica l’articolo 735 del Codice, regolando i casi di mancato superamento dei suddetti corsi. In particolare, viene previsto per il corso:

·       di applicazione, che i sottotenenti del ruolo normale (provenienti dall' Accademia) siano collocati nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta (e non più nel Ruolo Speciale, in quanto soppresso);

·       di perfezionamento, che i tenenti del ruolo normale siano iscritti in ruolo all'esito di rideterminazione dell'anzianità relativa posseduta dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità (articolo 734). In tale caso, gli ufficiali interessati dovranno necessariamente conseguire la laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano, pena il collocamento in congedo nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta (previsione di cui all’articolo1231).

 

La relazione illustrativa precisa che la modifica si coordina con l’articolo 923, che per gli ufficiali già prevede tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego l'applicazione delle norme sulla formazione e soddisfa la necessità di garantire che gli Ufficiali dell' Arma che possiedono il titolo di laurea magistrale quale prerequisito minimo per poter accedere, con il percorso di carriera previsto, alla dirigenza.

 

La lettera d)  sostituisce l’articolo 736 del Codice, novellando la durata e le  modalità dei corsi applicativi.

 

In particolare, per i sottotenenti del ruolo normale provenienti da:

·       luogotenenti, è prevista la frequenza di un corso, anche con modalità telematica, di durata non inferiore a 6 mesi, senza possibilità di ripeterlo, fatta salva la frequenza tardiva per motivi sanitari e/o di servizio;

·       ispettori (da maresciallo aiutante a maresciallo compreso), sovrintendenti (da brigadiere capo a vice brigadiere) e appuntati/carabinieri (da appuntato scelto a carabiniere scelto) è prevista la frequenza di un corso di durata non inferiore a 2 anni. In caso di mancato superamento, l'ufficiale interessato potrà ripeterlo una sola volta e qualora lo superasse avrebbe la stessa anzianità dei pari grado unitamente ai quali lo ha superato.

 

Si prevede, inoltre, che in favore dei richiamati sottotenenti dei ruoli normali:

·       al superamento dei corsi applicativi, venga rideterminata l'anzianità sulla base della graduatoria di merito di fine corso, fermo restando l'ordine di precedenza fissato per legge;

·       il rientro nella categoria di provenienza, qualora non abbiano superato il corso applicativo.

 

Nel caso di superamento del corso applicativo con ritardo o per motivi di servizio ovvero di salute, l'iscrizione in ruolo è disposta al posto che sarebbe spettato ai richiamati sottotenenti qualora avessero superato il corso al proprio turno.

 

La lettera e), modifica l’articolo 737 del Codice relativo al corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico, portandone la durata da un periodo non inferiore a 6 mesi a un periodo non inferiore a 2 anni.

La relazione illustrativa precisa che la norma si raccorda con i ruoli normale e forestale (per i quali è previsto un corso di formazione iniziale di 2 anni) e con l'armonizzazione della progressione di carriera del ruolo tecnico, individuata tra le direttrici principali della revisione del ruolo degli ufficiali.

 

Il comma 1, lettera f), viene modificato l’articolo 738 del Codice, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale.

In particolare, per gli ufficiali del ruolo normale a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall'inizio del relativo corso di applicazione.

 

Il comma 1, lettera g), modifica l’articolo 740 del Codice, relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, ovvero per coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo, i quali secondo la disciplina odierna vengono nominati sottotenenti del ruolo speciale ovvero tenenti del ruolo tecnico (cioè i gradi iniziali dei rispettivi ruoli).

Come precisato nella relazione illustrativa, a seguito della soppressione del ruolo speciale, l'allievo ufficiale in ferma prefissata, all'atto del superamento del previsto corso, potrà essere nominato solo tenente in ferma prefissata, ausiliario del corrispondente ruolo tecnico o ruolo forestale (ruoli per i quali il grado iniziale previsto è quello di tenente).

 

Il comma 1, lettera h), abroga l’articolo 749 del Codice, concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori, in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma.

 

A sua volta il comma 1, lettera i), modifica l’articolo 755 del Codice, prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore (fatto salvo un regime transitorio per gli ufficiali già ruolo normale, ruolo speciale transitati nel ruolo normale e ruolo tecnico) per consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello. La modalità di frequenza è possibile anche per via telematica.

 

La relazione illustrativa evidenza che la specificità delle funzioni "dirigenziali" è coerente con l'anticipazione dell'accesso alla dirigenza al grado di maggiore e il superamento del corso d'istituto sarà così un elemento selettivo per la progressione in carriera, accanto al già previsto avanzamento "a scelta" " (il superamento dell'attività formativa costituirà requisito speciale ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello).

 

L’articolo 8 reca disposizioni concernenti la formazione e l’addestramento degli ufficiali.

 

In particolare le lettere a) e b) novellano l’articolo 855 del Codice al fine di escludere l'Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate. Inoltre con il nuovo articolo 855bis, viene introdotta una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma.

 

 Nel dettaglio, gli ufficiali del ruolo normale, mantengono la precedenza:

·       sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi, precisa la relazione illustrativa, viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza);

·       sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell' Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro.

 

Sono, infine, stabilite le precedenze nei confronti degli ufficiali del ruolo forestale e del ruolo tecnico, quando ricoprono incarichi validi per l'avanzamento.

 

A questo riguardo, la relazione illustrativa precisa che la norma consente una migliore rotazione di incarichi prevedendo che gli ufficiali del ruolo forestale e ruolo tecnico debbano ricoprire specifiche posizioni d'impiego per poter essere inclusi in aliquota di valutazione al grado di colonnello.

 

Il comma l, lettera c), modifica l’articolo 908 del Codice, che attualmente regola le ipotesi speciali di riduzione dei quadri. La novella appare motivata dall’abrogazione dell’articolo 907 del Codice (ad opera del decreto legislativo 177 del 2016) attualmente richiamato dall’articolo 908.

 

A sua volta la lettera d) interviene sull’articolo 928 del Codice, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello.

 

La relazione illustrativa precisa che anche in questo caso, a seguito della soppressione del ruolo speciale, dall'elenco riportato nella norma sono stati espunti i colonnelli appartenenti a quest'ultimo ruolo, il cui limite di età era stabilito in 61 anni, nonché inseriti i colonnelli del ruolo forestale ai quali verrà applicato il predetto limite di età. Per i colonnelli del ruolo speciale "a esaurimento" continuerà comunque ad applicarsi il limite di età di 61 anni, in forza delle norme contenute nel regime transitorio del presente provvedimento (articolo 2210bis)

 

Il comma l, lettera e), modifica l’articolo 944 del Codice in base al quale gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri (inciso quest’ultimo di cui si propone la soppressione) che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

 

Come evidenziato in precedenza, anche in questo caso la modifica proposta viene considerata necessaria a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell' Arma al compimento della ferma di 12 anni.

 

Da ultimo lettere da f) a h), modificano gli articoli 963, 964 e 965 del Codice, in relazione alla possibilità per gli ufficiali ruolo tecnico di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche.

 

Come precisato nella relazione illustrativa la modifica è necessaria a seguito della rimodulazione dei comparti e delle specialità che costituiscono il ruolo tecnico, secondo quanto previsto dall'articolo 821, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del comparto sanitario e psicologico con aggiunta della specialità psicologia, i cui ufficiali non sono in possesso delle conoscenze mediche per la frequenza dei predetti corsi di specializzazione.

 

L’articolo 9 reca disposizioni concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali.

Nello specifico, la lettera a), novella l’articolo 1045 del Codice, variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei componenti che ne fanno parte.

 

Il comma l, lettera b), modifica l’articolo 1097 del Codice al fine di armonizzare le forme di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle. Più in particolare l’avanzamento avviene:

·       ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano;

·       a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.

 

Il comma l, lettera c), modifica l’articolo 1226-bis del Codice, che let. c) riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell' Arma, le quali sono stabilite dalla tabella 4.

 

Il comma 1, lettera d), modifica l’articolo 1231 del Codice, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione del quest'ultimo ruolo.

 

Il comma 1, lettera e), modifica l’articolo 1269 del Codice, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, prevedendo almeno diciotto mesi continuativi di servizio.

 

La relazione illustrativa specifica che la modifica è necessaria a seguito dell'attivazione della riserva selezionata dell' Arma di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, i cui ufficiali potranno così essere valutati con la previsione generica di diciotto mesi continuativi di servizio, quale periodo obbligatorio ai fini dell'avanzamento. Si evita altresì che brevi periodi di servizio non continuativo consentano l'avanzamento nel congedo. La previsione generica di diciotto mesi consente di poter valutare anche gli ufficiali della riserva selezionata a nomina diretta ex articolo 674, che in qualità di professionisti provenienti dalla vita civile, nel caso di richiamo, potrebbero essere impiegati in reparti speciali, rivestendo incarichi peculiari, non ricompresi nell'attuale formulazione della norma, attagliata sulla sola ipotesi di richiamo in servizio di ufficiali di complemento (prima nomina o ferma biennale) e di ufficiali in ferma prefissata.

 

Il comma 1, lettere da f) a l), modifica la Tabella 4, quadri da  I a V allegate allo schema in esame, alla luce delle novità introdotte dal presente provvedimento per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell' Arma.

 

L'articolo l0 modifica l’articolo 1512 del Codice al fine di inquadrare il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel ruolo normale e non più nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri.

Anche in questo caso la novella è conseguente alla unificazione dei ruoli normale e speciale prevista dall’articolo 8 dello schema di decreto in esame. soppresso dal provvedimento in esame.

Ruoli degli ispettori

 

Gli articoli da 11 a 16 dello schema di decreto legislativo in esame, inseriti nella sezione III, intervengono sull’attuale normativa prevista dal Codice che regola il  ruolo degli ispettori.

 

Nello specifico la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 novella l'articolo 679 del Codice, in materia di reclutamento dei marescialli e degli ispettori in relazione ai posti disponibili in organico.

 

In particolare, ferme restando le attuali percentuali complessive di reclutamento (70% dei posti attraverso concorso pubblico e 30% dei posti mediante concorso interno), le  modifiche proposte sono volte sono volte a:

 

1.     riservare il 20% dei posti banditi nel concorso interno agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;

2.     riservare il restante 10% dei posti banditi nel concorso interno al ruolo appuntati e carabinieri.

 

A sua volta la successiva lettera b) sostituisce l'articolo 683 del Codice in materia di alimentazione del ruolo ispettori.

In particolare, i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado (attualmente sono previsti 1/3 per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo) e appuntati/carabinieri (l/3).

 

In particolare:

1.     è stabilita la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso riservato ai sovrintendenti in favore dei concorrenti del ruolo appuntati e carabinieri, e viceversa;

2.     vengono specificati i requisiti per la partecipazione al concorso per sovrintendenti, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo sovrintendenti e laurea triennale per il ruolo appuntati e carabinieri e anzianità di servizio (almeno 4 anni di servizio nel ruolo).

3.     si stabilisce che la percentuale di posti da riservare al personale già in possesso delle specializzazioni sia pari almeno al 4% dei posti da mettere a concorso.

 

In relazione al n°3 la relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta ad assicurare nel nuovo comparto istituzionale, un'equilibrata progressione di carriera per i militari specializzati più meritevoli, misura coerente con le specifiche garanzie di transito interno per i ruoli forestali ad esaurimento nel regime transitorio.

 

Sostituisce l'articolo 685 del Codice, in materia di partecipazione al corso annuale riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti,  la lettera c) del comma 1 dell’articolo 11.

La disposizione, così come si propone di novellarla, regola l’ammissione al nuovo corso superiore di qualificazione (sostitutivo del precedente corso annuale), articolato in due moduli: il primo dedicato ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri; il secondo dedicato anche al personale del ruolo dei sovrintendenti.

 

In estrema sintesi, si prevede:

1.     per i ruoli appuntati e carabinieri, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno);

2.     per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato.

 

Si affida, infine, ad un apposito decreto ministeriale il compito di definire le modalità di svolgimento del concorso, la nomina della commissione, i titoli, il numero dei posti e i criteri per la formazione delle graduatorie.

 

A loro volta le lettere d) ed e) modificano gli artt. 687 e 694 del Codice al fine di integrare la composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti con un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante. Tale modifica, si legge nella relazione illustrativa, si spiega in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente.

La successiva  lettera f) novella, invece, l'articolo 696 del Codice, che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri.

Al riguardo si ricorda che  gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 685, comma 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. Viceversa coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

In particolare, la modifica proposta interviene sulla decorrenza della nomina al grado di maresciallo,  facendo riferimento al giorno successivo al termine del corso.

 

L’articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione e addestramento del personale del ruolo degli ispettori.

 

Nello specifico le lettere a) e b) del comma 1 novellano gli articoli 765 e 767 del Codice al fine di sostituire l’attuale previsione normativa relativa al corso annuale per l'accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti con il riferimento al nuovo corso superiore di qualificazione.

 

A sua volta l’articolo 13 interviene sui compiti del personale appartenente al ruolo degli ispettori:

 

Il testo a fronte che segue illustra nel dettaglio le proposte di modifica all'articolo 848 del Codice.

 

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 13

Articolo 848
Appartenenti al ruolo degli ispettori

Identico.

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. La carriera del ruolo marescialli ha sviluppo direttivo.

2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini

2. Identico.

3.I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo.

 

3. I luogotenenti e marescialli aiutanti sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e svolgono in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità e impegno operativo fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati , anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

 

 

I successivi  articoli 14 e 15 intervengono sulle disposizioni  del Codice che regolano lo stato giuridico e l’avanzamento del personale del ruolo degli ispettori.

Nello specifico, l’articolo 14 novella l’articolo 1004 del Codice che attualmente disciplina la nomina nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri.  La modifica proposta è volta a consentire ai luogotenenti  (quale grado apicale del ruolo degli ispettori, cfr. successivo articolo 15) la possibilità, all'atto della loro cessazione dal servizio, di  conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri.

È, invece, diretta a prevedere la qualifica di luogotenente e la qualifica di carica speciale la lettera a), del comma 1 dell’articolo 15 dello schema di decreto legislativo in esame.

Al riguardo, si osserva, infatti, che in base all’attuale formulazione dell’articolo 1291 del Codice che regola l’articolazione della carriera degli ispettori, “al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza può essere attribuita la qualifica di luogotenente”.

La modifica proposta dalla disposizione in esame è volta, invece, a prevedere il grado di luogotenente quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti.

 

Il testo a fronte che segue illustra nel dettaglio le proposte di modifica all'articolo 1291 del Codice.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 15

Articolo 1291
Articolazione della carriera

Identico.

1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a) maresciallo;

b) maresciallo ordinario;

c) maresciallo capo;

d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

a) maresciallo;

b) maresciallo ordinario;

c) maresciallo capo;

d) maresciallo aiutante;

e) luogotenente

2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza può essere attribuita la qualifica di luogotenente.

2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.

 

 

La successiva lettera b), modifica l'articolo 1292 del Codice al fine di  inserire l'avanzamento "a scelta" (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente.

 

La relazione illustrativa specifica che la modifica semplifica le forme di avanzamento nel ruolo, eliminando la procedura "selezione per titoli", oggi prevista per il conferimento della qualifica di luogotenente e mantenendo il solo avanzamento "a scelta" ai gradi di maresciallo aiutante e luogotenente.

 

A sua volta la lettera c) è volta a novellare l'articolo 1293 del Codice  stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore, mentre la successiva lettera d) è volta a sostituire l'articolo 1294 del Codice, riguardante le condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli capi.

In particolare, per conseguire il grado di maresciallo aiutante è richiesto un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata con determinazione del Comandante generale.

 

È volta, invece, a sostituire interamente l'articolo 1295 del Codice la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15.

Nello specifico la nuova formulazione della disposizione prevede l’avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado, il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza, solo per il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta. I restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l’avanzamento “all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo”.

 

A sua volta il nuovo articolo 1295-bis del Codice, il cui inserimento è previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 15, definisce le modalità di avanzamento “a scelta" per i marescialli aiutanti al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni ad una frazione dell'organico dell'intero ruolo ispettori (1/47). Ai fini dell’avanzamento assume rilevanza quale titolo preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.

 

Da ultimo:

1.     la lettera g) è volta a modificare l'articolo 1296 del Codice al fine di prevedere la possibilità per i luogotenenti, nuovo grado apicale del ruolo ispettori, di essere promossi sottotenenti del ruolo normale;

2.     la lettera h) propone di abrogare l'articolo 1324 del Codice che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente;

3.     la lettera i) è diretta ad introdurre il nuovo articolo 1325-bis nel Codice concernente l'attribuzione della qualifica di "carica speciale" ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

 

L'articolo 16 sostituisce l’articolo 1522 del Codice concernente il personale delle bande musicali. La nuova disposizione è volta a prevedere anche per il personale dei ruoli dei musicisti la possibilità della promozione al grado di luogotenente, quale grado apicale del ruolo e l’attribuzione della qualifica di "carica speciale”.

 

Ruoli dei sovrintendenti

 

Gli articoli da 17 a 24, inseriti nella sezione IV dello schema di decreto legislativo, intervengono sulla normativa concernente i ruoli dei sovrintendenti.

 

Nello specifico, l’articolo 17 novella in più parti l’articolo 692 del Codice, concernente l’alimentazione del ruolo dei sovrintendenti.

 

In estrema sintesi le modifiche sono volte a:

 

1.     ridurre la durata della permanenza in servizio, da sette anni a quattro anni ai fini dell’accesso al ruolo dei sovrintendenti da parte degli appuntati,  carabinieri scelti e i carabinieri in servizio permanente (comma 2 dell’articolo 692 del Codice);

2.     prevedere il possesso del requisito di due anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti (nuova lettera f) del comma 6 dell’articolo 692 del Codice) e relativo al reclutamento dei sovrintendenti;

3.     stabilireuna riserva di posti, ai fini dell’alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, in favore del personale già in possesso di specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare (in luogo della nuova specializzazione).

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 17

Art. 692
Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

Identico.

1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 2, lettera a), è bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.

Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera a), è bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.

2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 2, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.

2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 4, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esami, riservato, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.

3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.

3. Gli esami di cui al comma 2sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.

4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.

4-bis. Soppresso

 

5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.

5. Soppresso.

6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

 

a) è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio dei relativi corsi;

a) Identica.

b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

b) Identica.

c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;

c) Identica.

d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

 

d) Identica.

e) non è stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore.

e) Identica.

 

 

f) ha prestato servizio come addetto al Comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1

7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

7. Identico

 

8. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al  personale già in possesso delle relative specializzazioni,  in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.

 

 

Il successivo articolo 18 interviene sull’articolo 775 del Codice, concernente la formazione e l’addestramento dei sovrintendenti.

Il medesimo articolo apporta, altresì, due modifiche formali al successivo articolo 776.

 

Nello specifico, la novella all’articolo 775 interviene sia sulle modalità di svolgimento del corso di aggiornamento e formazione professionale degli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, sia sulla durata del corso (durata non inferiore a un mese anziché tre mesi). È, inoltre, espunto il riferimento all’obbligatorietà di un esame orale al termine del corso ed è espressamente prevista la frequenza obbligatoria del corso ai fini della nomina a vice brigadiere.

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 18

Art. 775
Corso di aggiornamento e formazione professionale

Identico.

1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale.

1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di aggiornamento e formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.

2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresì, le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale.

2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d’esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o dall’autorità da questi delegata.

3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.

3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.

 

 

Il successivo articolo 19 novella l’articolo 849 del Codice che disciplina i compiti del personale appartenente al ruolo sovrintendenti.  In particolare le modifiche sono volte a specificare le mansioni della nuova figura del brigadiere capo “qualifica speciale”, contemplata dall’articolo 1297 del Codice, come modificato dall’articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame.

Alla nuova figura di brigadiere capo con la qualifica  “qualifica speciale” può essere attribuito “il comando di piccole unità”.

A sua volta il successivo articolo 20 novella l’articolo 979 del Codice  al fine di estendere l’impiego biennale presso i comandi di stazione anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 20

Art. 979
Impiego dei marescialli dei carabinieri

Art. 979
Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri

1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all’articolo 776 sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

 

Da ultimo l’articolo 21 interviene sugli articoli 1298 e 1299 del Codice ed introduce il nuovo articolo 1325-ter.

Nello specifico le modifiche proposte sono finalizzate a:

 

1.     ridurre i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere (dagli attuali 7 anni a 5 anni);

2.     prevedere l’avanzamento a brigadiere capo “ad anzianità”, in luogo  dell’avanzamento a scelta previsto dall’articolo 1300 del Codice di cui si propone la soppressione;

3.     introdurre il nuovo articolo 1325-ter che disciplina l’attribuzione  della qualifica di “qualifica speciale” ai brigadieri con almeno 8 anni di  permanenza nel grado che non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell’ultimo triennio.

 

Ruoli degli appuntati e dei carabinieri

 

La successiva sezione V dello schema di  decreto legislativo comprende gli articoli da 22 a 24 concernenti le modifiche legislative al ruolo degli appuntati e dei carabinieri.

 

Nello specifico l’articolo 22 dispone in merito alla formazione e all’addestramento del personale appartenente ai ruoli degli appuntati e dei carabinieri, mentre l’articolo 23 interviene sulle mansioni  degli appartenenti ai richiamati ruoli.

Il successivo articolo 24 modifica, infine la disciplina dell’avanzamento.

 

In primo luogo, con riferimento al titolo di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri l’articolo 22 sostituisce l’attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione – previsto dalla lettera b) dell’articolo 708 del Codice – con il diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Il diploma di istruzione secondaria di primo grado è invece richiesto per l’arruolamento nei gruppi sportivi di cui all’articolo 1524 del Codice (cfr. nuovo comma 2 dell’art. 707).

In secondo luogo poi, attraverso una modifica all’articolo 783 del Codice, viene previsto che l’anzianità nel grado  decorre per tutti i carabinieri dopo sei mesi di corso, a differenza dell’attuale previsione che facendo dipendere l’anzianità nel grado dalla data di arruolamento risulta “variabile in relazione alle operazioni di incorporamento”.

A sua volta l’articolo 23 specifica le mansioni dell’appuntato scelto con “qualifica speciale” , qualifica contemplata dal successivo articolo 24.

In particolare, attraverso una novella all’articolo 808 del Codice si prevede che agli appuntato scelto con “qualifica speciale” possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli espressamente indicati dal comma 1 del richiamato articolo 850.

 

Da ultimo, l’articolo 24, novella l’artico 1311 del Codice disponendo:

1.     la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e sei mesi nel grado di carabiniere, anziché dopo 5 anni di servizio come attualmente previsto;

2.     la riduzione da 5 a 4 anni  del periodo di permanenza nel grado di appuntato;

 

Il medesimo articolo 24 introduce, infine, il nuovo articolo 1325-quater del Codice al fine di disciplinare la qualifica “qualifica speciale” per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si che non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell’ultimo triennio.

 

Ordinamento dell’Arma dei carabinieri

 

Gli articoli da 25 e 26 dello schema di decreto legislativo, inseriti nella sezione VI, recano modifiche all’ordinamento dell’Arma dei carabinieri.

Nello specifico, l'articolo 25 sostituisce l'articolo 173 del Codice, concernente l’organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri.

 

La richiamata disposizione, nella nuova formulazione proposta dall’articolo 25, è diretta ad adeguare le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti secondo le nuove disposizioni previste dallo schema di decreto in esame (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) e, conseguentemente, aggiorna le denominazioni dei reparti stessi.

 

Il testo a fronte che segue illustra nel dettaglio le proposte di modifica all'articolo 173 del Codice.

 

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 25

Articolo 173
Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri

Identico

1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

1. Identico

a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali nonchè assicurano la gestione della disciplina e l’attività ispettiva tecnico-logistica;

b) Comandi regionali, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;

b) Comandi regionali,  con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell’Arma dislocati nell’area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

c) Identica;

d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;

 

d) Identica;

 

e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.

e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo aiutante o maresciallo.

 

2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

2. Identico.

 

 

A sua volta l'articolo 26 novella l'articolo 179 del Codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale i luogotenenti – nuova carica apicale del ruolo degli ispettori (cfr. precedente articolo 15) - sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

 

D. Lgs. n. 66/2010,
“Codice dell'ordinamento militare”

Schema di D.lgs. 395

Articolo 26

Articolo 179
Qualifiche di pubblica sicurezza

Identico

1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

1. Identico.

 

2. Identico.

3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

3. I luogotenenti e i marescialli aiutanti, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

 


 

Norme di coordinamento, transitorie e finali

I successivi articoli da 27 a 32, inseriti nella sezione VII, recano norme di coordinamento transitorie e finali.

 

Nel dettaglio l'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri.

 

Più in particolare la lettera a) del comma 1 introduce i seguenti articoli:

 

1.     2196-ter, in materia di reclutamento del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri. La disposizione è volta a disciplinare le immissioni nel ruolo normale anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno  a seguito dell’unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest’ultimo posto ad esaurimento), prevista dall’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame. A sua volta il comma 2 del nuovo articolo 2196-ter introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del ruolo normale, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni). Il successivo comma 3 nuovo articolo 2196-ter definisce, invece, un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del ruolo normale, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo aiutante, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai

2.     requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni. Da ultimo il comma 4 del nuovo articolo 2196-ter limita fino al 2027 (collegato all'articolo 2248-bis, introdotto dall'articolo 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l'ammissione al ruolo normale con riferimento ai posti riservati al personale dell'Arma;

3.     2196-quater volto a prevedere, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022), l'innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l'accesso al ruolo forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall'articolo 664-bis, introdotto con il d.lgs. sull'assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell'Arma;

4.     2196-quinquies concernente interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:

 

a)     l'incremento della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;

b)    la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;

c)     la deroga all'impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;

d)    la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale.

 

Infine, il nuovo articolo 2199-bis, anch’esso contemplato dall’articolo 27 dello schema di decreto legislativo in esame, stabilisce il principio generale in forza del quale i volontari delle Forze armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020 potranno  transitare nell'Arma dei carabinieri anche se non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

 

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a consentire la graduale entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti i titoli di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

 

A questo proposito si ricorda, infatti che con riferimento al titolo di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri l’articolo 22 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l’attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione – previsto dalla lettera b) dell’articolo 708 del Codice – con il diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Il diploma di istruzione secondaria di primo grado è invece richiesto per l’arruolamento nei gruppi sportivi di cui all’articolo 1524 del Codice (cfr. nuovo comma 2 dell’articolo 707).

 

A sua volta la lettera c), abroga l'articolo 2203-ter del Codice relativo alle disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale non direttivo e non dirigente per le esigenze in materia di  tutela ambientale, forestale e agroalimentare.

 

La relazione illustrativa specifica che l’abrogazione è necessaria in quanto la disposizione è:

·       in antitesi con le altre norme che prevedono una percentuale minima (4%) di posti nei concorsi per ispettori e ruolo base da specializzare nel settore forestale, consentendo all'Amministrazione facoltà di scelta in termini incrementali e a favore delle aspettative di transito interno del personale;

·       non applicabile tecnicamente poiché riconduce la definizione del personale da specializzare a un momento unico dell'anno, non tenendo conto della durata, molto diversa tra i vari ruoli, delle fasi concorsuali e dei periodi formativi propedeutici all'immissione al ruolo superiore;

·       basata sui valori di carenza organica di ciascun ruolo, costantemente fluttuanti rispetto al valore complessivo statico sancito dal nuovo articolo800.

·       non considera che la specializzazione si rivolge anche a reparti dell'Arma, quali il Comando per la tutela dell'ambiente e il Comando politiche agricole e alimentari e mette in correlazione numerica due tipologie di personale non comparabili, in quanto gli appartenenti ai ruoli forestali permangono nel comparto fino al pensionamento mentre per gli specializzati la permanenza obbligatoria nel comparto è decennale.

 

L'articolo 28 regola il regime transitorio in materia di formazione.

 

Nel dettaglio si prevede l’introduzione nel Codice del nuovo articolo  2206-ter che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del l° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo.

 

La relazione illustrativa evidenzia che tale soluzione “consente di differenziare, in maniera equa e proporzionata, le possibilità di accesso al ruolo superiore tra sovrintendenti più anziani e quelli di nuova generazione"

 

A sua volta l'articolo 29 disciplina il regime transitorio in materia di ruoli e organici, inserendo nuovi articoli e apportando modificazioni alla disciplina vigente.

 In particolare, il nuovo articolo  2210-bis detta disposizioni concernenti gli ufficiali in servizio permanete  del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri,  mentre il successivo articolo 2211-bis è diretto a consentire la rimodulazione degli organici complessivi del ruolo ufficiali fino al 2032, incluse le dotazioni dirigenziali, sulla base dei volumi indicati nella tabella 4.

 

Una serie di modifiche normative previste dall’articolo 29 riguardano il personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.

 

In particolare:

1.     la lettera d) modifica l'articolo 2212-quinquies del Codice che attualmente disciplina le funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, prevede l'attribuzione della qualifica di "primo perito superiore" (equivalente al luogotenente "carica speciale") ai periti superiori scelti del corrispondente ruolo dell' Arma;

2.     la  lettera e), modifica l'articolo 2212-sexies del Codice, concernente le mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, al fine di consentire l'attribuzione della qualifica di revisore capo "qualifica speciale" (equivalente a brigadiere capo "qualifica speciale") per i revisori capo del corrispondente ruolo dell' Arma;

3.     la lettera f) novella l'articolo 2212-septies del Codice, in materia di mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori, prevedendo l'attribuzione della qualifica di collaboratore capo "qualifica speciale" (equivalente a appuntato scelto "qualifica speciale") per i collaboratori capo del ruolo operatori e collaboratori dell' Arma.

 

A sua volta la lettera g) è volta ad inserire nel Codice i seguenti nuovi articoli:

1.     articolo 2212-decies, al fine di riconoscere  la possibilità agli ufficiali a domanda di transitare dal ruolo speciale a esaurimento  nel ruolo normale;

2.     articolo 2212-undecies, concernente le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal ruolo speciale nel ruolo normale;

3.     articolo 2212-duodecies, sulle modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali del ruolo speciale alla luce del nuovo profilo previsto per il ruolo speciale a esaurimento;

4.     articolo 2212-terdecies che prevede l'istituzione, dal 2017 al 2021, del ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, ove potranno essere immessi 800  unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità complessive annue.Le modalità di immissione nel nuovo ruolo straordinario ad esaurimento sono a loro volta definite nel nuovo articolo 2212-quaterdecies. Nel dettaglio, i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi. L'eventuale tardivo superamento del corso per motivi di servizio o di salute comunque determina l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale per l'anno che gli sarebbe spettato (cioè ora per allora). In caso di mancato superamento del corso, il militare rientra nella categoria di provenienza;

5.     articolo 2212-quinquiesdecies fissa, poi, il principio generale in forza del quale gli avanzamenti degli ufficiali immessi nel ruolo straordinario ad esaurimento, fino al grado massimo di capitano, sono disposti per anzianità.

 

Da ultimo, la lettera i) dell’articolo 29 prevede l’inserimento nel Codice del nuovo articolo 22l4-quinquies, che disciplina il transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale.

 

In particolare, si prevede:

 

a.     la facoltà per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel ruolo normale;

b.     le modalità di prima iscrizione nel ruolo  degli ufficiali transitati dal ruolo speciale a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;

c.     il posizionamento dopo l'ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal ruolo speciale nel ruolo normale ai sensi del nuovo articolo 835;

d.     un arco temporale nel corso del quale effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel ruolo normale. A tal fine è fissato un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;

e.     il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del ruolo normale provenienti dall' Accademia e di quelli già transitati ai sensi del nuovo articolo 835 dal ruolo speciale  (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

 

L’articolo 30 dello schema di decreto legislativo reca una serie di nuovi articoli aggiuntivi al Codice in merito al  regime transitorio dell’avanzamento del personale dell’Arma dei carabinieri .

 

In estrema sintesi, disciplinano il regime transitorio  per la frequenza del corso d’istituto per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri i nuovi articoli 2243-bis e 2243-ter, mentre recano disposizioni in merito al regime transitorio  dell’avanzamento  degli ufficiali del ruolo normale, degli ufficiali del ruolo forestale, degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento, degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri i successivi articoli da 2247-quinquies a 2247-nonies.

Un ulteriore gruppo di nuovi articoli aggiuntivi al Codice detta disposizioni in merito all’avanzamento  a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale  degli ispettori (articolo 2247-decies), al grado di perito superiore scelto (articolo 2247-undecies), al grado di perito superiore (articolo 2247-duodecies)  e per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

Una specifica disposizione reca, poi il regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzioni quadri per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri (art.2250-quater).

 

La richiamata nuova disposizione è volta:

1.     a modificare l'ordine di precedenza per il collocamento in aspettativa per riduzioni quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale.

2.     a disapplicare l’istituto dell’aspettativa per riduzioni quadri nei confronti dei generali e dei colonnelli del Ruolo forestale.

§  Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento la norma si motiva in ragione delle “esigenze connesse con l'assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del ruolo forestale a regime”.

 

A sua volta la nuova formulazione dell’articolo 2252 del Codice, proposta dalla lettera i) dello schema di decreto in esame, il regime transitorio delle promozioni al grado di maresciallo aiutante per i marescialli capo che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure.

 

Nello specifico, la disposizione:

 

1.     stabilisce la promozione nell’ordine del proprio ruolo, al grado superiore, dei marescialli capo e dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento alla data del 31 dicembre 2016. La promozione è stabilita secondo tre diverse decorrenze (l°gennaio, l°aprile e l°luglio);

2.     modifica, limitatamente agli anni dal 2025 al 2027, la frazione dell'organico del ruolo ispettori che determina il numero di promozioni, fissandola in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica per gli anni 2025-2026 e in misura non superiore a 1/18 per il 2027.

 

Ulteriori nuovi articoli del Codice sono volti a:

 

1.     disciplinare l'iscrizione in ruolo con il nuovo grado superiore del personale con la qualifica di luogotenente e di perito superiore scelto, nonché di tutti i marescialli aiutanti e dei periti superiori con un'anzianità superiore a 8 anni, ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (art.2253-bis);

2.     disporre l'iscrizione in ruolo delle nuove qualifiche di luogotenente "carica speciale" e "primo perito superiore" di tutti i luogotenenti e dei primi periti superiori in servizio alla data del l° ottobre 2017, ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (art.2253-ter);

3.     prevedere, analogamente ai precedenti articoli 2253-bis e 2253-ter, la promozione dei brigadieri e dei revisori ai gradi superiori con decorrenza 1° gennaio 2017, ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento  (2253-quater);

4.     prevedere la promozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nella nuova qualifica speciale di tutti i brigadieri capo e revisori capo in servizio, con anzianità di grado fino al 2012 (2253-quinquies),

5.      prevedere la promozione nei gradi superiori, e previa valutazione di idoneità da parte della Commissione di cui all’articolo 1047 del Codice, degli appuntati e dei collaboratori che alla data del 1° gennaio 2017 abbiano una determinata permanenza minima nel grado, ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento  (2253-sexies);

6.      prevedere la promozione, con decorrenza l° gennaio 2017, alla nuova qualifica di “qualifica speciale” di tutti gli appuntati scelti e collaboratori capo in servizio, con anzianità di grado pari o superiore al periodo minimo di permanenza richiesto (8 anni).

 

Da ultimo, l'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali direttivi e non dirigenti dell' Arma (posti a esaurimento), novellando a tal fine  i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al Codice. A sua volta il successivo  articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per i brigadieri, brigadieri capo, revisori capo e appuntati scelti.

 

In relazione a tale disposizione la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che l'onere relativo alle anticipazioni per l'attribuzione dei parametri stipendiali per il brigadiere capo con 4 anni di servizio nel grado e l'appuntato scelto con 5 anni di servizio nel grado e corrispondenti è indicato, unitamente agli oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi trattamenti economici, nella Tabella 1 allegata alla presente relazione.


 

Il personale dell’Arma dei carabinieri: quadro normativo vigente

 

L’Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR)

 

Essa dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale dell’Arma dei carabinieri, è attualmente contenuta nel Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

Il personale dell’Arma dei carabinieri è suddiviso su 4 ruoli: ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Ogni ruolo è ordinato in gradi gerarchici.

 

In particolare, il Codice ha ribadito l’articolazione dei ruoli e dei gradi del personale dell’Arma dei carabinieri, nei seguenti termini:

 

Ø il ruolo degli ufficiali, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  ufficiali generali:

o   generale di corpo d'armata;

o   generale di divisione;

o   generale di brigata;

§  ufficiali superiori:

o   colonnello;

o   tenente colonnello;

o   maggiore;

§  ufficiali inferiori:

o   capitano;

o   tenente;

o   sottotenente.

Ø Il ruolo degli ispettori, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

§  maresciallo capo;

§  maresciallo ordinario;

§  maresciallo.

Ø Il ruolo dei sovrintendenti; ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  brigadiere capo;

§  brigadiere;

§  vicebrigadiere.

Ø Il ruolo degli appuntati e carabinieri, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§  appuntato scelto;

§  appuntato;

§  carabiniere scelto;

§  carabiniere.

 

Nel dettaglio per quanto riguarda appuntati e carabinieri, si prevede che detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: carabiniere, carabiniere scelto, appuntato,  appuntato scelto.

Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge i compiti di carattere militare disciplinati dalle norme in vigore, nonché mansioni di tipo "esecutivo", con margini di discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere incarichi di comando di uno o più militari  e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità professionali.

Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di reclutamento. In particolare, sono consentiti arruolamenti di volontari come carabinieri effettivi.

A tal fine sono individuati i requisiti per l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la posizione di stato dei soggetti ammessi ai corsi allievi carabinieri.

 

Il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni: in servizio permanente, in congedo o in congedo assoluto.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle leggi vigenti, mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, e compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti. Viene disposto che l'inserimento nel ruolo avvenga mediante concorsi per titoli ed esame scritto, e successiva partecipazione ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale e vengono, inoltre, disciplinate le modalità di svolgimento del concorso e del corso di aggiornamento e formazione professionale.

 

Il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza. Il personale di detto ruolo può trovarsi nella posizione di ferma volontaria, o di servizio permanente, o di congedo, o di congedo assoluto.

Agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". I compiti affidati al personale facente parte del ruolo degli ispettori sono, oltre che compiti militari,  prioritariamente di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica. Detto personale può essere preposto al comando di stazione carabinieri, di unità operative o addestrative, con le conseguenti responsabilità per le direttive impartite e può assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento tra più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma e, qualora sostituiscano i superiori gerarchici, assumono la qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene previo superamento di un apposito corso, cui si accede mediante concorso. Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di qualificazione, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria. Altre disposizioni disciplinano lo svolgimento del corso biennale e del corso semestrale. Il decreto legislativo disciplina inoltre specificamente il reclutamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Reggimento corazzieri.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo. Disposizione identica è dettata per il ruolo degli appuntati e carabinieri.

In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti il Codice  individua forme distinte per la promozione dei sottufficiali: per anzianità, scelta, per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni", disciplinate e l'avanzamento al grado di luogotenente. Le le aliquote di avanzamento siano individuate annualmente con decreto ministeriale. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento.

 

Per quanto concerne il personale dirigente dell’Arma dei carabinieri, gli  ufficiali del ruolo normale sono reclutati, mediante concorso, tramite l'Accademia Militare. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti mediante concorso per titoli ed esami dal ruolo degli ispettori (prevalentemente) e dagli ufficiali di complemento in congedo o in ferma biennale e dagli ufficiali in ferma prefissata.

Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico sono reclutati, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, tra:

Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma sono compresi nell'organico del ruolo speciale.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Occorre, infine, considerare che da ultimo l’articolo 8 del decreto  legislativo n. 177 del 2016 ha disposto nell’ambito della struttura organizzativa dell’Arma dei carabinieri anche la nuova  Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.

Al vertice della nuova Organizzazione è posto un Comando retto da un Generale di Corpo d’armata con  funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, mentre l’incarico di Vice comandante del Comando è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.

Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale, ferma restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa - tramite il Comandante generale - per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

Per quanto attiene al personale dirigente, il richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016 ha previsto la costituzione del “ruolo forestale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”, alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso  dei requisiti  generali  previsti per gli ufficiali in servizio  permanente dell’Arma dei carabinieri, nonché di laurea magistrale o specialistica richiesta dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili in favore dei  militari dell’Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

 

I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a due anni al termine del quale sono immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al richiamato decreto delegato in esame. (nuovo articolo 737-bis deL Codice dell’ordinamento militare).

Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo (nuovo comma 3-bis dell’articolo 666).

 

Per quanto attiene, invece, al personale non dirigente e non direttivo la scelta del legislatore delegato è quella di prevedere l’aumento dei ruoli  degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni, senza, quindi, istituire nuovi ruoli.

 

Nello specifico, attraverso l’inserimento nel Codice dell’ordinamento militare dei nuovi commi 4-bis dell’articolo 683, 4-bis dell’articolo 692 e 1-bis dell’articolo 708, si è previsto che i posti per ciascun concorso relativo all’accesso ai suddetti ruoli (ispettori, sovrintendenti e  carabinieri) vengano aumentati in misura non inferiore al 4% per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.

 

Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni, salvo che il medesimo personale non richieda di essere trasferito in altra organizzazione dell’Arma dei carabinieri, ovvero nel caso di trasferimento d’autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.

 

Sempre tramite apposite novelle al Codice dell’ordinamento militare sono stati regolati appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri facenti parte dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale (cfr. nuovi articoli 765 -bis, 776-bis e 783-bis). Sono, inoltre, previste  modifiche alle consistenze organiche complessive dell’Arma come rimodulate a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato

 

Con apposite novelle agli articolo 1040 e 1045 del Codice, sono, inoltre, state definite le progressioni di carriera degli Ufficiali “a regime”, con l’integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con un Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell’Arma.

 

A loro volta i  nuovi articoli 2203-bis e 2203-ter hanno previsto, rispettivamente, che:

 

1.     il Ministro della difesa, con proprio decreto, determini le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione dell’andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell’omologo ruolo “iniziale”:

2.     il Comandante Generale determini annualmente il numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.

 

Per quanto concerne la fase transitoria, si è previsto che il personale proveniente dal Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell’Arma (nuovo articolo  2212-bis).

 

A tale scopo sono stati  istituiti:

Ø il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l’inquadramento degli gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

Ø il ruolo forestale degli ispettori in sevizio permanente;

Ø il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente;

Ø il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente;

Ø il ruolo forestale dei periti in servizio permanente;

Ø il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente;

Ø il ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente.

 

Per quanto concerne, poi, la costituzione iniziale dei ruoli  forestali dell’Arma dei carabinieri, al fine del completo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, il nuovo articolo 2212-quater dispone che le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli siano progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma dei carabinieri.

 

 


Capo III
Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza

Il Capo III reca norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.

 

Con un primo gruppo di norme (articolo 33) viene integrato e corretto il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, che reca norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

Tra le modifiche principali si segnalano: la rideterminazione della consistenza organica del ruolo degli appuntati, dei finanzieri, dei sovrintendenti e degli ispettori. Viene novellata la disciplina dei concorsi per l’arruolamento, al fine – tra l’altro – di renderla più omogenea con quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di concorsi pubblici.

Altri interventi concernenti lo stato giuridico del personale non direttivo riguardano, in particolare, il riordino nell’alveo della stessa fonte normativa delle disposizioni precedentemente contenuta in leggi speciali. Viene ricondotta a organicità anche la disciplina degli avanzamenti e dei giudizi.

 

L’articolo 34 dello schema integra e corregge il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Le linee guida della riforma degli ufficiali sono simili a quelle previste per il personale non direttivo: riordino dei ruoli, disciplina del reclutamento con uniformazione alle norme valide per i concorsi pubblici, valutazione al grado superiore.

L’articolo 35 dello schema in esame reca ulteriori modifiche normative di coordinamento.

L’articolo 36 dello schema reca disposizioni transitorie; sono in particolare disciplinate alcune forme di avanzamento, operanti a decorrere dal l° gennaio 2017, di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, in ragione della modifica delle permanenze a regime nei citati gradi.

Al fine di assicurare flessibilità organizzativa e potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale autorizza nel triennio 2018-2020, l'assunzione nel ruolo ispettori, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di· facoltà assunzionali. Si consente di rimodulare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo ispettori fino a 28.602 unità.

Sono poi prevista disposizioni in deroga in materia di graduatorie, avanzamenti, promozioni, requisiti di accesso ai concorsi, riserve di posti, stato giuridico, ivi inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere l’applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.

 

Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente

Con un primo gruppo di norme (articolo 33) viene integrato e corretto il D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, che reca norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

 

In primo luogo (lettera a), che modifica l’articolo 3, comma 1 del D.lgs. n. 199 del 1995) viene aggiornata la consistenza organica del ruolo degli appuntati e dei finanzieri, abbassandola dalle 26.807 unità (alla data del 1° settembre 1995) a 23.313 unità al 1° gennaio 2017.

 

Con le modifiche all’articolo 4 (lettera b), n. 1) sono aggiornate e maggiormente specificate le mansioni di tale ruolo che in luogo delle sole "attività di istruzione” consistono in compiti di insegnamento, formazione e istruzione, per consentire agli appuntati e ai finanzieri di svolgere anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta, in analogia agli ispettori.

La lettera b), al n. 2, introduce i commi da 2-bis a 2-quinquies all’articolo 4, che disciplinano la "qualifica speciale " per gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado, all’esito di specifiche condizioni (tra cui le qualifiche conseguite nel triennio, l’assenza di sanzioni penali o disciplinari gravi). L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica; è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità, può essere impiegato in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi.

 

La lettera c) modifica l’articolo 6 in tema di requisiti per l’ammissione al corso per la promozione a finanziere. Sono in particolare soppressi i riferimenti al servizio militare di leva, la necessità di possedere uno stato civile libero e, in luogo di parametri fisico-attitudinali basati sulla statura, vengono fissati parametri fisici correlati a composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva. Sono aggiornati i riferimenti ai titoli di studio, all’assenza di procedimenti penali e all’assenza di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne invece le qualità morali e di condotta, si chiarisce che l’irreprensibilità del comportamento è accertato d’ufficio dal Corpo della guardia di finanza in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Si precisa che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.

Con l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 6 (lettera c), n. 2) si chiarisce che per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti non sono richiesti i summenzionati requisiti fisici e i titoli di studio, normalmente richiesti per gli altri allievi da reclutare.

 

La lettera d) sostituisce integralmente l’articolo 7, in tema di concorsi per l’arruolamento degli allievi finanzieri.

Il Governo, nella Relazione illustrativa, chiarisce che tali modifiche intendono adeguare le disposizioni per il reclutamento degli allievi finanzieri a quelle previste per il reclutamento degli allievi ufficiali (5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001) e degli allievi marescialli (articoli 37 e 43, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 199 del 1995).

Fermo restando il potere di indizione dei concorsi da parte del Comandante generale del Corpo, si precisa maggiormente il contenuto obbligatorio dei bandi. Si demanda al bando, in particolare, la composizione della Commissione giudicatrice e si chiarisce che essa può essere coadiuvata da esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione.

Viene inserita una norma specificamente dedicata al Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, le riserve di posti fissate dalla legge in favore dei volontari in ferma non operano con riferimento ai posti messi a concorso per il predetto Servizio di soccorso. Pertanto, con riferimento a tale specialità è possibile arruolare interamente personale proveniente dai civili.

A successive determinazioni del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza sono affidate le ulteriori fasi procedimentali dei concorsi, demandando – per quanto non espressamente disciplinato dalle norme in esame – alla disciplina generale in tema di concorsi pubblici, ove compatibili.

 

La lettera e) apporta modifiche formali e di coordinamento all’articolo 8: in particolare, le modifiche al comma 3 uniformano la promozione al grado di finanziere a quanto già previsto per il conferimento della nomina a vicebrigadiere e a maresciallo; mentre la lettera f) introduce l’articolo 8-bis che reca una specifica disciplina del proscioglimento degli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, ove dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza (per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari). Tale inettitudine deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.

Inoltre gli allievi finanzieri possono essere prosciolti su domanda dell'interessato o per infermità.

 

Con le modifiche all’articolo 9 (lettera g), n. 1) si chiarisce che lo stato giuridico di appuntati, finanzieri e allievi è costituito dal complesso di doveri e diritti inerenti al grado, disciplinati dalla successiva lettera h). Si chiarisce poi (comma 1-bis dell’articolo 9, inserito dalla lettera g), n. 2) che lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.

 

La summenzionata lettera h) aggiunge gli articoli da 9-bis a 9-terdecies, che recano una compiuta disciplina dello stato giuridico di appuntati, finanzieri e allievi.

In sintesi:

-      l’articolo 9-bis disciplina la posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri. Essi sono divisi in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto;

-      l’articolo 9-ter disciplina la posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente, vincolati da rapporto d/impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) sospesi dal servizio; c) in aspettativa;

-      l’articolo 9-quater dispone che appuntati e finanzieri devono possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali;

-      l’articolo 9-quinquies reca la disciplina dell’aspettativa, di cui possono godere i finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza per infermità e per motivi privati. Sono collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perché dispersi. Sono disciplinati gli effetti sulla retribuzione e sulla pensione dell’aspettativa, nonché sulla valutazione e sull’avanzamento di carriera;

-      l'articolo 9-sexies reca le cause di cessazione del rapporto di impiego del personale del ruolo appuntati e finanzieri, accorpate in un unico articolo; in particolare si eliminano le prescrizioni sulla cessazione dal servizio in caso di inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari, in quanto non più applicabili per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 2002;

-      l'articolo 9-septies disciplina il raggiungimento dei limi di età (settanta anni), in virtù dei nuovi limiti di età ordinamentali previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articoli l e 2 (analoga previsione è recata, per il personale militare, dall'articolo 924 del decreto legislativo n. 66 del 2010);

-      l'articolo 9-octies disciplina le categorie del congedo;

-      l’articolo 9-novies disciplina l’infermità. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità fisica previsti dalla legge, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell’idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato; b) non hanno riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti. Anche per l’ipotesi di infermità sono disciplinati gli aspetti pensionistici e retributivi;

-      l’articolo 9-decies disciplina la cessazione dal servizio. Si chiarisce che di norma appuntati e finanzieri non possono chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione, salvo casi eccezionali concessi dal Corpo della guardia di finanza su domanda. Coloro che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva. Ove abbiano meno di venti anni di servizio effettivo e cessino dal servizio permanente a domanda, sono collocati nel congedo illimitato; il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio;

-      l’articolo 9-undecies disciplina la nomina all'impiego civile di appuntati e finanzieri in servizio permanente; essi devono richiederla con apposita domanda e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirla nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti, con ordine di precedenza determinato dalla data di presentazione delle domande. E’ preclusa la nomina ad impiego civile dei militari cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità. Sono disciplinate le cause della perdita del titolo a conseguire l'impiego civile. Si demanda l'accertamento dell'idoneità e meritevolezza al transito all'impiego civile ad apposita una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si chiarisce che la nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione;

-      l’articolo 9-duodecies disciplina le cause di cessazione dalla ferma volontaria prima del termine della stessa: oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies (infermità, scarso rendimento, passaggio all’impiego civile, decadenza, ecc.), la ferma cessa per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

-      l’articolo 9-terdecies dispone che appuntati e finanzieri in congedo possano essere richiamati in servizio d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.

 

La lettera i) modifica l’articolo 10 in materia di avanzamento degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri. In particolare, si chiarisce l’applicazione delle predette norme ad appuntati e finanzieri in servizio permanente; si stabilisce che le promozioni nel ruolo appuntati e finanzieri siano conferite unicamente con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado; sono apportate modifiche di coordinamento interno con le nuove norme relative alla Commissione Permanente di Avanzamento (contenuta negli introdotti articoli 55-bis e 55-ter, cfr. infra); sono ridisciplinati i requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore; sono modificati i criteri per l’individuazione dei requisiti temporali per l'avanzamento del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri.

 

Con la lettera l) si modifica l'articolo 11, comma 1, che reca disposizioni in materia di esclusione dalla valutazione utile all’avanzamento di appuntati e finanzieri. Le norme in esame anzitutto semplificano il procedimento, escludendo dalla valutazione il militare che si trovi in una posizione di stato che comporti una rideterminazione dell'anzianità (es. aspettativa per motivi privati), ossia le posizioni che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione. In tal modo il trattamento viene differenziato rispetto alle altre forme di aspettativa (es. per motivi di salute).

 

La lettera m) modifica l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione ai fini della promozione.  Con le modifiche in commento si chiarisce che non è sospesa la valutazione di coloro che si trovano nella posizione di aspettativa che comporta l’esclusione dalla valutazione cui alla lettera d) del nuovo articolo 11, come riformulata dalla lettera l) sopra menzionata.

 

Con la lettera n) si abroga l'articolo 14, che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per benemerenze di servizio; la disciplina confluisce nell'articolo 61 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, applicabile a tutto il personale sub-direttivo del Corpo.

 

La lettera o) introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995 l'articolo 14-bis, recante l’ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente alla categoria degli appuntati e finanzieri: si chiarisce che appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.

 

Con la lettera p) si modifica l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo sovrintendenti, rideterminando in diminuzione le dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che passano da 15.000 a 12.655 unità.

 

Le modifiche di cui alla lettera q) riguardano l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare:

-      con le modifiche al comma 2 si consente ai sovrintendenti di svolgere, oltre ad attività di istruzione, anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta;

-      si introduce al comma 3 la possibilità per i brigadieri capo di sostituire il proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento;

-      sono introdotti i commi da 3-bis a 3-quater, che consentono il conseguimento della qualifica di "qualifica speciale" da parte dei brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado, a specifiche condizioni e in presenza di alcuni requisiti: in particolare si richiede che il candidato non abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna, condizione utilizzata per altre procedure selettive.

 

La lettera r) modifica l'articolo 19 in materia di accesso al ruolo sovrintendenti. In particolare: viene soppresso il riferimento alla capacità ricettiva degli istituti di formazione, inteso come limite all'accesso al ruolo dei sovrintendenti; si prevede la possibilità di diminuire la percentuale dei posti riservati agli appuntati scelti e aumentare, contestualmente, i posti destinati al personale più giovane appartenente ai gradi sottordinati (finanziere, finanziere scelto e appuntato); si aggiunge il comma 3-bis al fine di prevedere che per l'accesso al ruolo sovrintendenti, i posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso riservato agli appuntati scelti siano devoluti in favore del concorso riservato a tutto il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri. Tale meccanismo opera anche nel caso opposto.

 

Con la lettera s) si incide sull'articolo 20, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti, al fine di rendere più chiara la portata della norma, inserendo in particolare il riferimento alla sospensione del servizio o all’aspettativa tra le cause ostative a tale ammissione.

 

La lettera t) sostituisce integralmente l'articolo 21 in tema di modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti, con modalità analoghe a quelle disposte per l'arruolamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, degli allievi finanzieri e degli allievi marescialli di cui, rispettivamente, agli articoli 7 (si veda supra) e 37 (si veda infra) del decreto legislativo n. 199 del 1995, questi ultimi novellati dalle norme in esame.

 

La lettera u) abroga gli articoli dal 22 al 26, in materia di articolazione e valutazione della prova d'esame, formazione delle graduatorie, esclusioni dai concorsi e vincitori dei concorsi.

 

La lettera v) modifica l'articolo 27 in materia di svolgimento dei concorsi di qualificazione. Tra le modifiche si segnalano quelle apportate, rispettivamente, ai commi 1 e 2, per ridurre i tempi di addestramento a un mese rispetto agli attuali tre mesi, nonché per consentire il ricorso anche agli strumenti telematici per l'erogazione dei moduli formativi. Si abroga il comma 3, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei corsi di qualificazione, tenuto conto che le relative disposizioni sono confluite nell'articolo 21.

 

La lettera z) modifica l'articolo 32, che reca disposizioni in materia di ruolo ispettori, disponendo esplicitamente che esso ha uno sviluppo a carattere direttivo e si articola su cinque gradi in luogo di quattro: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente, quest’ultimo inserito dalle norme in esame, a seguito della trasformazione dell'attuale qualifica di luogotenente in grado.

 

La lettera aa) apporta modifiche all'articolo 33 concernente la consistenza organica del ruolo ispettori, che viene fissata in 23.602 unità ed unificata. Rispetto al testo vigente (21.950 unità, di cui 11.500 marescialli aiutanti) viene rideterminato l’organico ed è eliminata la consistenza relativa al grado di maresciallo aiutante, di cui è prevista la soppressione.

Con la lettera bb) si modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare: si precisa (comma 3) che i marescialli aiutanti, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono anche funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori; sono sostituiti i commi 4 e 5, prevedendo che il personale del nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente) sia impiegato in incarichi di massima responsabilità e impegno operativo, consegua la qualifica di "cariche speciali" dopo aver maturato quattro anni di anzianità nel grado e sia principalmente impiegato in incarichi di più qualificato rango. Sono poi introdotti i commi da 5-bis a 5-quater che disciplinano i requisiti per l’accesso alla predetta qualifica e chiariscono che il luogotenente "cariche speciali" ha rango preminente sul pari grado non in possesso della medesima qualifica.

 

La lettera cc) sostituisce l'articolo 35 in materia di accesso al ruolo ispettori, prevedendo che - come avviene attualmente - gli ispettori della Guardia di finanza siano tratti per il 70% dei posti complessivamente disponibili mediante concorso pubblico e per il 30% attraverso un concorso interno. Le modalità del concorso interno sono modificate dalle norme in commento: in luogo di svolgersi per titoli ed esami per tutti gli interni, esso si svolge per titoli a favore dei brigadieri capo e per titoli ed esami riservato agli altri sovrintendenti (brigadieri e vice brigadieri), agli appuntati e ai finanzieri in possesso dei requisiti di legge. E' inoltre precisato che l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso pubblico e interno è subordinata al superamento, rispettivamente, di specifici corsi e che i posti eventualmente rimasti scoperti nell' ambito di uno dei concorsi interni sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso interno.

 

Con la lettera dd) viene modificato l'articolo 36, che reca disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione ai concorsi (in luogo di partecipazione ai corsi, come previsto dalla formulazione vigente della rubrica).

Le norme in commento tra l’altro intendono armonizzare la disciplina dei requisiti per l'accesso al ruolo ispettori con le disposizioni per l'arruolamento del personale appartenente alle altre categorie; sopprimere il previgente requisito concernente lo stato civile, poiché dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 24 ottobre 2002, n. 445); adeguare anche tale articolo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 de1 2015 in relazione alle caratteristiche fisiche. Analogamente alle altre forme di accesso alla carriera nel Corpo della Guardia di Finanza (vedi supra) si prevede che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo. Viene introdotto a regime, per il personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri il requisito del possesso della laurea triennale in discipline economico-giuridiche ai fini dell'accesso, mediante concorso interno, al ruolo ispettori; ciò per uniformare il livello culturale per gli appartenenti a detto ruolo i quali, qualora siano reclutati mediante concorso pubblico, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a due anni finalizzato anche al conseguimento di analogo titolo di studio (laurea triennale).

 

La lettera ee) sostituisce l'articolo 37, che reca norme sul bando di concorso per l'accesso al ruolo ispettori, al fine di armonizzare le disposizioni con quelle per l'arruolamento degli allievi finanzieri e degli allievi vicebrigadieri di cui ai già esaminati articoli 7 e 21 del decreto legislativo n. 199 del 1995. Anche per tali bandi la disciplina delle modalità di svolgimento viene ricondotta a una determinazione del Comandante generale.

 

La lettera ff) di conseguenza abroga gli articoli da 38 a 43 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di: visite mediche e accertamenti attitudinali, prove d'esame, nomina e composizione delle commissioni, valutazione delle prove scritta e orale, valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza informatica e formazione delle graduatorie.

 

La lettera gg) modifica l'articolo 44 in materia di svolgimento del corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori. Si dispone in particolare che il corso, destinato ai vincitori del concorso e di durata non inferiore a due anni accademici, sia a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche.

 

Con la lettera hh) si sostituisce l'articolo 46, prevedendo che con determinazione del Comandante generale del corpo della guardia di finanza siano disciplinate le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso al ruolo di ispettori (nella formulazione vigente l’articolo reca la disciplina del bando di concorso). La successiva lettera ii) abroga gli articoli 46-bis e 47, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di accertamenti attitudinali e modalità del concorso.

La lettera ll) modifica l'articolo 48 riguardante le modalità del predetto corso di formazione per ispettori, per specificare che l'Autorità competente all'adozione del provvedimento di nomina a maresciallo è il Comandante generale del Corpo, in conformità a quanto già previsto per gli ulteriori istituti in tema di progressione di carriera contenuti nel decreto legislativo n. 199 del 1995.

 

Co la lettera mm) si apportano modifiche di coordinamento all'articolo 52 in tema di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti.

 

La lettera nn) interviene sull'articolo 55, che reca disposizioni in materia di inclusione ed esclusione dalle aliquote.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 54, gli ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione o dell'autorità dal medesimo delegata al 31 dicembre di ogni anno

In particolare si introduce, quale requisito per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti, il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale; viene introdotto il comma l-bis al fine di prevedere che il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento; si semplifica il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (ad esempio, aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione.

 

La lettera oo) introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995 i seguenti articoli:

-      l'articolo 55-bis che istituisce la Commissione permanente di avanzamento, introducendo nel D.lgs. n. 199 del 1995 il disposto dell'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza, contestualmente abrogato. L’articolo in particolare istituisce la Commissione permanente sull'avanzamento per il personale sub-direttivo del Corpo della guardia di finanza;

-      l'articolo 55-ter (che trasfonde l'articolo 32 della legge n. 212 del 1983, anch’esso contestualmente abrogato) sulla composizione della predetta Commissione, anche tenendo conto della formazione della qualifica di luogotenente nel grado apicale del ruolo ispettori;

-      l'articolo 55-quater sulle competenze della Commissione permanente di avanzamento (che riproduce il disposto dell'articolo 33 della legge 212 del 1983, contestualmente abrogato);

-      l'articolo 55-quinquies relativo al giudizio sull'avanzamento ad anzianità (che riproduce l’articolo 34 della legge 212 del 1983, già confluito nell'articolo 1056 del Codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 2010, ed esteso alla Guardia di finanza dall'articolo 2136, comma l, lettera q), che viene contestualmente abrogato);

-      l'articolo 55-sexies sul giudizio sull'avanzamento a scelta (articolo 35 della legge n. 212 del 1983, contestualmente abrogato). In tale ambito, la pubblicazione del giudizio nel foglio d'ordine, prevista dalla legge n. 212 del 1983, è sostituita dalla pubblicazione sul portale telematico istituzionale del Corpo.

 

La lettera pp) modifica l'articolo 56 sulle cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione al fine di coordinare i riferimenti con le nuove norme relative alla Commissione permanente di avanzamento.

 

La lettera qq) reca modifiche di coordinamento all'articolo 57 in materia di avanzamento ad anzianità.

 

La lettera rr) modifica l'articolo 58, che reca disposizioni in materia dì avanzamento a scelta. In particolare si sopprime il riferimento, nella rubrica, alla “scelta per esami” con riferimento all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, in quanto tale procedura viene abolita con il provvedimento in esame anche per le altre Forze di polizia.

Accanto alle modifiche di coordinamento, si sostituisce – ovunque ricorra - il richiamo alla tabella D/l (progressione di carriera del ruolo sovrintendenti) con quello relativo alla tabella D/2 (progressione di carriera del ruolo ispettori), in quanto le modalità di avanzamento "a scelta per terzi", precedentemente adottate per il solo avanzamento dal grado di brigadiere a quello di brigadiere capo del ruolo sovrintendenti (modificato in quello "ad anzianità"), sono previste per la procedura di avanzamento al grado di maresciallo aiutante del ruolo ispettori.

Si sostituisce il comma 3, che nella formulazione attuale disciplina il sopprimendo avanzamento a scelta per esami. Le nuove norme stabiliscono che il numero delle promozioni annualmente conferibili al nuovo grado di luogotenente è stabilito dal Comandante generale, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori

 

La lettera ss) abroga gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 del decreto legislativo n. 199 del 1995, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti e avanzamento straordinario per meriti eccezionali.

 

La lettera tt) sostituisce l'articolo 61, che nella formulazione vigente disciplina la promozione straordinaria per benemerenze di servizio, recando disposizioni in materia di promozione straordinaria per meriti eccezionali, al fine di pervenire ad una disciplina unitaria ed omogenea dell'istituto della promozione straordinaria. La modifica è volta a individuare l'Autorità proponente nel primo ufficiale generale della scala gerarchica dell'interessato, in luogo di un'Autorità diversa in relazione alla tipologia della promozione straordinaria e del ruolo di appartenenza del proposto. Infine si riconduce la decisione in merito alle suddette promozioni alla competenza esclusiva del Comandante generale, quale Autorità ordinariamente preposta dalla normativa di settore, assicurando uniformità dei provvedimenti in tema di progressione di carriera.

 

La lettera uu) introduce l'articolo 68-bis relativo al transito di contingente, che riconduce ad unitarietà la disciplina del transito del personale del Corpo della Guardia di finanza appartenente ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari.

 

La lettera vv) introduce l'articolo 80-bis, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dai decreti legislativi n. 199 del 1995 (relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo) e n. 69 del 200l (relativo agli ufficiali della GDF) con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.

 

La lettera zz) prevede un intervento di coordinamento formale.

 

Il comma 2 dell’articolo 33 sostituisce le tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 con quelle, corrispondenti, allegate al decreto in commento.

 

Reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

L’articolo 34 dello schema integra e corregge il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

 

La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo l, comma 4 del D.Lgs. n. 69 del 2001, al fine di prevedere: la durata biennale (anziché annuale) dell'incarico del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza; la facoltà (mediante l'introduzione delle lettera b-ter)) per il Ministro dell'economia e delle finanze di escludere, per gravi motivi penali o disciplinari, il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità.

 

La lettera b) modifica l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ruoli degli ufficiali, prevedendo: la specificazione che la carriera del ruolo ufficiali del Corpo è a sviluppo dirigenziale; l'istituzione, nell'ambito del ruolo normale degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei comparti ordinario, aereonavale e speciale; conseguentemente, un intervento volto a sopprimere i ruoli "aeronavale" e "speciale" della guardia di finanza (che vengono per l’appunto trasformati in comparti).

 

La lettera c) abroga l'articolo 3, in conseguenza dell'intervento di soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e la loro trasformazione in comparti.

 

Con la lettera d) si sostituisce l'articolo 4, apportandovi modifiche di coordinamento.

 

La lettera e) modifica l'articolo 5 in tema di disposizioni comuni per il reclutamento degli ufficiali.

Viene disposto (modifiche al comma 1) che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo. Sono inserite al comma 1 le lettere g-bis) e g-ter), che trasfondono nel D.lgs. n. 69 del 2001 i requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente attualmente contemplati da norme secondarie (non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità). Sono introdotte le lettere g-quater), g-quinquies) e g-sexies) per uniformare i requisiti per il reclutamento del personale ufficiali a quelli delle categorie subdirettive.

Viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 5, ai sensi del quale i requisiti richiesti per il reclutamento devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.

Le modifiche al comma 3 intendono precisare le modalità di svolgimento differenziate dei concorsi, ove necessario, in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre.

Con l’introduzione del comma 3-bis si intende disporre l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi ove compatibile A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.

 

La lettera f) riformula l’articolo 6 in tema di ufficiali del ruolo normale, elencando la duplice modalità di accesso al ruolo ufficiali (concorso pubblico e interno) e riservando al Comandante generale la definizione del numero dei posti a concorso per entrambe le procedure.

Viene disposta una riserva normativa di posti (individuata come limite massimo) a favore del comparto aeronavale, in conseguenza della previsione del ruolo unico normale.

I commi 2 e seguenti della vigente formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 69 del 2001 confluiscono nell'articolo 6-bis, introdotto dalla lettera g) (riguardante l’accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali) che inserisce anche l’articolo 6-ter (concernente l’accesso al ruolo normale, comparti speciale e aeronavale, degli ufficiali mediante concorso interno).

In particolare, l'articolo 6-bis prevede la disciplina per l'accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, degli ufficiali.

Il comma 2 prevede, in favore degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza l'innalzamento del limite massimo di età per partecipare al concorso per il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, del Corpo.

La disposizione del comma 3 è volta a dare attuazione alla risoluzione n. 8/00008, approvata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati in data 17 settembre 2008, che ha impegnato il Governo, tra l'altro, “ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari". Attraverso tale modifica viene introdotta per il Corpo la possibilità di prevedere una riserva di posti in favore degli ex allievi delle Scuole militari - che opera nel limite delle riserve massime di posti già normativamente previsto, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso - in analogia a quella contemplata per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 649 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

 I commi 4 e 5 disciplinano il ciclo formativo - a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economiche e giuridiche - dell'ufficiale del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, e la formazione della graduatoria all’atto della nomina a sottotenente e al termine del corso.

I commi 6 e 8 recano disposizioni in ordine ai casi in cui i frequentatori dell' Accademia sono rinviati ovvero espulsi dal corso. Nel caso di rinvio dal corso, il successivo comma 11 stabilisce la risoluzione della ferma contratta e il collocamento dell'allievo in congedo assoluto. La disposizione del comma 7, che riprende sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 69 del 2001, consente la ripetizione, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, di un solo anno del corso di Accademia o di Applicazione.

Le disposizioni dei commi 9 e 10 sono tese a consentire la conclusione dell'iter formativo del frequentatore che, seppur arruolato per l'impiego quale pilota militare o comandante di stazione e unità navale, segue un percorso di studi connotato da un percorso formativo comune rispetto agli altri frequentatori, su cui sono innestati moduli formativi specifici.

Per tale ragione, si dispone che il frequentatore possa essere proficuamente utilizzato anche in caso di mancato conseguimento della prevista specializzazione, per sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo o alla navigazione.

Il comma 11 stabilisce che il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza, che riassume la precedente posizione di stato. I commi 12 e 13 prevedono, rispettivamente: il rinvio ad apposito regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, delle cause e delle procedure di rinvio e di espulsione; che gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possano partecipare ai successivi concorsi di ammissione all' Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva ovvero, se già in servizio nella Guardia di finanza, riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.

 

L'articolo 6-ter prevede la disciplina per l'accesso al ruolo normale comparto speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso interno, cui possono partecipare gli appartenenti ai ruoli sub-direttivi in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale, che abbiano almeno trent'anni di età e non abbiano superato il quarantacinquesimo alla data indicata nel bando di concorso e abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

 

Conseguentemente, la lettera h) abroga gli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni in materia di ufficiali del ruolo aeronavale e in materia di ufficiali del ruolo speciale.

 

La successiva lettera i) modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Si prevede la possibilità di richiedere il possesso di eventuali titoli di studio specialistici o abilitativi, in modo da realizzare il reclutamento di figure "specializzate" funzionali alle esigenze dell'Amministrazione.

Si sopprime il requisito minimo di età di 33 anni e si innalza da 42 a 45 anni il limite di età massimo, in analogia a quanto previsto per l’omologo ruolo dell’Arma dei carabinieri.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.

 

La lettera l) modifica l'articolo 10 in materia di alimentazione dei ruoli a seguito della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e contestuale istituzione, nel ruolo normale, dei comparti ordinario, aeronavale e speciale.

 

La lettera m) modifica l'articolo 11, prevedendo che la sottoscrizione degli obblighi di servizio costituisce presupposto per la nomina ad ufficiale del Corpo della guardia di finanza, nonché altre norme in materia di obblighi di servizio e periodi di ferma.

 

La lettera n) modifica l'articolo 14, prevedendo alcune esclusioni per i membri delle commissioni di avanzamento, quali ad esempio la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato.

 

La lettera o) modifica l'articolo 17, introducendo una limitazione a partecipare alle commissioni per i colonnelli che non siano a loro volta più valutabili per l'avanzamento al grado superiore.

 

La lettera p) modifica l'articolo 18 al fine di prevedere la sospensione della valutazione nei confronti degli ufficiali che, successivamente alloro inserimento nelle aliquote di avanzamento, si trovino nelle condizioni di esclusione previste dal medesimo articolo 18, al comma 3 (ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni).

 

La medesima lettera p) modifica inoltre l'articolo 19 introducendo il comma 2-bis per effetto del quale, con riferimento agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell’avanzamento a scelta al grado di colonnello.

 

La lettera q) introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 20, volto a evitare che siano sottoposti alle procedure valutative gli ufficiali in congedo già dichiarati non idonei all'avanzamento.

 

La lettera r) introduce i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all'articolo 21, i quali disciplinano le modalità di valutazione al grado superiore degli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario, aeronavale e speciale.

 

La lettera s) modifica l'articolo 22, comma 4, in tema di formazione dei quadri di avanzamento ed estende a tutti gli ufficiali valutati "a scelta" le modalità di iscrizione nel ruolo con il nuovo grado in base alla graduatoria di merito, oggi già previste per i capitani e i tenenti colonnelli valutati per l'avanzamento al grado superiore.

 

La lettera t) modifica l'articolo 24, comma 2, attribuendo al Comandante generale la facoltà (ora attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze) di sospendere, per fatti di notevole gravità, la promozione dell'ufficiale.

 

La lettera u) modifica l'articolo 26, prevedendo l’approvazione della graduatoria anche negli anni in cui non si effettuano promozioni esclusivamente nei confronti degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo (T.L.A.)

 

La lettera v) modifica l'articolo 27 semplificando i requisiti per la valutazione.

 

La lettera z) modifica l'articolo 28 in materia di formazione delle aliquote e valutazione. Viene in primo luogo anticipata dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l'indicazione degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore; viene poi eliminato, per il solo ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il numero massimo di 6 valutazioni al grado di generale di brigata, alla luce della limitata consistenza organica soprattutto nei gradi dirigenziali che potrebbe comportare l'inserimento in aliquota di un numero eccessivamente contenuto di ufficiali da valutare per la promozione al grado apicale.

 

La lettera aa) introduce l'articolo 29-bis in tema di ufficiali in soprannumero al fine di prevedere, in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti normative, la possibilità per il Corpo di disporre di 15 unità in soprannumero di ufficiali della Guardia di finanza da distaccare presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato.

 

La lettera bb) modifica l'articolo 30 in materia di promozioni annuali, introducendo la compensazione "orizzontale" delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici, dello stesso grado, rilevate negli altri. Inoltre, viene introdotto, per i soli generali, un nuovo sistema di applicazione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, per evitare che i primi in graduatoria, e quindi nel ruolo, siano maggiormente incisi da detta forma collocamento in aspettativa, qualora tra i meno anziani anagraficamente.

 

La lettera cc) modifica l'articolo 31 sulle modalità per colmare ulteriori vacanze, specificando che eventuali promozioni aggiuntive sono conferite ai soli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario e del ruolo T.L.A..

 

La lettera dd) modifica l'articolo 32 sugli effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione, in primo luogo attribuendo al Comandante generale la facoltà di riconoscere i motivi di servizio che hanno ritardato il raggiungimento delle condizioni per l'avanzamento; viene poi introdotta una nuova lettera c-bis al comma 2, finalizzata ad applicare all'ufficiale che debba essere valutato "ora per allora" la promozione anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

 

La lettera ee) modifica l'articolo 34, prevedendo, al comma 2, disposizioni di coordinamento in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento, con un rinvio alle norme sul collocamento in aspettativa per riduzione quadri previste dall’articolo 2145 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66).

 

La lettera ff) introduce l’articolo 34-bis, in tema di ricostruzione della carriera del personale che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni.

 

La lettera gg) modifica l'articolo 35, in materia di avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza, per disciplinare l'avanzamento dei soli sottotenenti reclutati tramite concorso interno ovvero di coloro che all'atto della valutazione prestano già servizio attivo nel Corpo. Il nuovo comma 2-bis semplifica le procedure di avanzamento per anzianità dei sottotenenti allievi frequentatori del corso di applicazione. E' infine soppresso il comma 5, al fine di eliminare una disparità di trattamento in sede di ricostruzione della carriera.

 

La lettera hh) modifica l'articolo 39 sulla riammissione in servizio, innalzando da 35 a 40 anni dell'età massima entro cui l'ufficiale posto in congedo a domanda può fare istanza di riammissione in servizio.

 

La lettera ii) abroga gli articoli da 40 a 43, 45 e 46, recanti disposizioni sul ruolo aeronavale e sul ruolo speciale, nonché sui passaggi dai ruoli delle forze armate e dai restanti ruoli del Corpo della guardia di finanza.

 

La lettera ll) sostituisce l'articolo 55 sulle attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, affidando a tale personale le medesime attribuzioni degli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

 

La lettera mm) modifica l'articolo 56, in tema di precedenza al comando e attribuzioni, estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli la norma sulla piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti già prevista per i capitani.

 

La lettera nn) modifica l'articolo 59, demandando a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (in luogo del regolamento interministeriale ora previsto) le procedure per adeguare i ruoli, le specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle dotazioni organiche.

 

La lettera oo) abroga l'articolo 60 in materia di adeguamento delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ora previste nell'articolo 59.

 

La lettera pp) modifica l'articolo 62, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei ruoli.

 

La lettera qq) modifica l'articolo 63, in materia di avanzamento per meriti eccezionali, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei gradi del ruolo ispettori e alla rimodulazione dei ruoli ufficiali.

 

La lettera rr) modifica l'articolo 64 sul servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e gli ufficiali medici, specificando, da un lato, che l'assistenza sanitaria e di tutela della salute è svolta utilizzando le risorse Fondo di assistenza per i finanzieri e rinviando agli articoli da 181 a 195 del Codice militare in tema di funzionamento ed organizzazione del servizio.

 

La lettera ss) modifica l'articolo 67, inserendo il comma l-bis, il quale chiarisce che fanno parte del Consiglio superiore della guardia di finanza solo gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi nell'ambito della medesima guardia di finanza.

 

La lettera tt) prevede un intervento generale di mero adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 69 del 2001.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 34 dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

 

Altre modifiche legislative

L’articolo 35 dello schema in esame reca ulteriori modifiche normative di coordinamento.

In particolare si segnala il comma 2, che rinomina la Scuola di polizia tributaria in Scuola di polizia economico-finanziaria, al fine di adeguarne la denominazione ai compiti svolti dalla Guardi di finanza. Analogamente il comma 3 modifica il Corso superiore di polizia tributaria in Corso superiore di polizia economico-finanziaria, mentre il comma 13 prevede la sostituzione dei nuclei di polizia tributaria con i nuclei di polizia economico-finanziaria.

Il comma 6 interviene sul decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che ha adeguato i compiti del Corpo della guardia di finanza, mediante l'inserimento dell'articolo 8-bis, in modo da prevedere in un'unica disposizione le qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, attualmente contemplate in molteplici atti normativi, anche risalenti nel tempo. Si tratta di ufficiale/agente di polizia giudiziaria, ufficiale/agente di polizia tributaria e ufficiale/agente di pubblica sicurezza.

Il comma 7 modifica il Codice militare per finalità di coordinamento normativo.

 

Disposizioni transitorie

L’articolo 36 dello schema reca disposizioni transitorie.

In particolare, si segnalano i commi da 1 a 9, che disciplinano alcune forme di avanzamento, operanti a decorrere dal l° gennaio 2017, di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, in ragione della modifica delle permanenze a regime nei citati gradi.

Il comma 10, al fine di assicurare flessibilità organizzativa e potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale autorizza nel triennio 2018-2020, l'assunzione nel ruolo ispettori, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di· facoltà assunzionali. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo ispettori fino a 28.602 unità.

I successivi commi da 11 a 28 recano disposizioni in deroga in materia di graduatorie, avanzamenti, promozioni, requisiti di accesso ai concorsi, riserve di posti.

Il comma 29 autorizza per ciascun anno un concorso straordinario per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente in possesso di specifici requisiti

I successivi commi da 30 a 56 recano ulteriori norme - di contenuto eterogeneo - di stato giuridico in deroga, ivi inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere l’applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.

 

 


 

Capo IV
Revisione dei ruoli del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

Gli otto articoli del Capo IV (artt. 37-44) prevedono una revisione dei ruoli e delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, sulla base di un modello di riorganizzazione delineato secondo i criteri di maggior efficienza ed efficacia previsti dal citato DPCM 15 giugno 2015, n. 84.

 

Le prime modifiche, introdotte dall’articolo 37, articolato in sette commi, riguardano la disciplina dell’ordinamento del personale (non direttivo) del Corpo di polizia penitenziaria dettata dal D.Lgs. 443 del 1992 “Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria”.

I primi 4 commi dell’art. 37 dettano modifiche ai titoli I, III, IV e V del Capo I del D.Lgs. 443.

Un primissimo intervento adegua il contenuto dell’art. 2, relativo alla gerarchia del Corpo, al nuovo assetto ordinamentale che prevede, in luogo dei ruoli direttivi, la carriera dei funzionari (v. ultra).

Ulteriori interventi riguardano la disciplina dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

 

Ruolo degli agenti e assistenti

·       all’art. 4 risulta, soprattutto, valorizzato il ruolo degli assistenti capo che, dopo 8 anni di servizio e ferma la qualifica rivestita, possono essere denominati coordinatori e svolgere funzioni di controllo del personale di pari qualifica; per la promozione a tale ruolo, l’accesso allo scrutinio per merito assoluto previsto dall’art. 11 potrà avvenire con 4 anni di anzianità nella qualifica di assistente (anziché 5); i coordinatori hanno diritto alla corresponsione di un importo (determinato sulla base della tabella AA allegata)

·       all’art. 5 si prevede l’elevazione del titolo di studio necessario per il concorso ad allievo agente, primo scalino delle qualifiche (da diploma di scuola media a diploma di scuola superiore), con deroga per l’accesso ai gruppi sportivi del Corpo;

Ruolo dei sovrintendenti

·       all’art. 15 come per gli assistenti capo viene valorizzata la funzione dei sovrintendenti capo con maggior anzianità di servizio (8 anni), con la previsione di compiti di maggior responsabilità e il possibile accesso alla denominazione di coordinatore, con riflessi anche qui di tipo gerarchico sui sovrintendenti capo nonché economico (importo determinato sulla base della tabella AA allegata);

·       all’art. 16, è modificata la disciplina del concorso per la nomina a vice sovrintendente (qualifica iniziale del ruolo), sulla base di modalità meno onerose e volte alla valorizzazione dell’anzianità e del merito di agenti e assistenti; è confermato il concorso interno e la selezione avviene per merito comparativo tra gli assistenti capo (70% dei posti) e per titoli e esami tra agenti e assistenti con almeno 4 anni di servizio (30%); sono semplificate le modalità di nomina a vice sovrintendente (con decreto del direttore generale del personale anziché con decreto del Ministro della giustizia) ed è demandata ad un decreto del capo del DAP la disciplina del concorso e dei corsi di formazione;

·       all’art. 18 sono parzialmente modificate le circostanze che determinano l’esclusione dal corso di formazione post concorso (in relazione alle eccessive assenze) e sono precisate le conseguenze sullo stato giuridico di chi non supera l’esame finale del corso;

·       all’art. 20 è abbassata da 7 a 5 anni l’anzianità di servizio per partecipare allo scrutinio per la nomina a sovrintendente

·       identica modifica riguarda l’art. 21 in relazione allo scrutinio per la nomina a sovrintendente capo che, inoltre, avverrà per merito assoluto, anziché comparativo.

§ Si segnala che è prevista l’abrogazione dell’art. 17 del d.lgs. 443/1992, sebbene tale articolo risulti già abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

 

Ruolo degli ispettori

Per quanto riguarda gli ispettori, la prima novità riguarda, all’art. 22 del D.Lgs. 443/1992, il numero delle qualifiche che passano da 4 a 5: agli attuali vice ispettore, ispettore, e ispettore capo è aggiunta la nuova qualifica apicale di “sostituto commissario”, con separata dotazione organica (si tratta di una posizione prevista solo come “denominazione” - ferma restando la qualifica di ispettore superiore - dall’art. 30-quater che, per coordinamento, viene abrogato)

Viene di conseguenza operata, all’art. 23, una rivisitazione delle funzioni degli ispettori e, in analogia con quanto previsto per i precedenti ruoli, viene prevista la figura del sostituto commissario coordinatore; per acquisire tale denominazione serve una anzianità di servizio di almeno 4 anni come sostituto commissario e, in relazione alla maggiore responsabilità attribuita, i coordinatori hanno preminenza gerarchica sui pari qualifica. Ai coordinatori è in particolare attribuita la funzione di garantire la sicurezza degli istituti carcerari.

Tra le novità si segnalano:

·       all’art. 25, il corso di formazione post concorso per la nomina a vice ispettore (che passa dagli attuali 12 mesi ad almeno 2 anni) viene finalizzato anche all’acquisizione di una specifica laurea triennale (da individuare con DM giustizia);

·       all’art. 26, viene stabilito che gli allievi vice ispettori in prova idonei al termine del corso debbano frequentare un tirocinio applicativo di durata non superiore a un anno;

·       all’art. 27, in analogia ai sovrintendenti, sono modificate le circostanze che determinano l’esclusione dal corso di formazione post concorso in relazione alle eccessive assenze;

·       all’art. 28 è abbassata da 7 a 5 anni l’anzianità di servizio per partecipare (nell’ambito della quota riservata del 50%) al concorso interno a vice ispettore da parte del personale di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti;

·       all’art. 30-bis cambia la disciplina del concorso ad ispettore superiore, che avviene integralmente con scrutinio per merito assoluto e al quale sono ammessi gli ispettori capo con 9 anni di servizio (attualmente, solo il 50% dei posti sono assegnati con scrutinio per merito comparativo ed è richiesta una anzianità di 8 anni); inoltre, per accedere allo scrutinio è necessario il possesso di laurea ad indirizzo giuridico-economico (per gli orchestrali, il diploma nello strumento, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali);

·       il nuovo art. 30-ter disciplina l’accesso alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario, prevedendo uno scrutinio con metodo comparativo cui è ammesso chi ha 8 anni di servizio come ispettore superiore.

Il comma 5 dell’art. 37 modifica alcune disposizioni del capo I, titolo II, del D.Lgs. 443/1992, relativo a “Norme particolari di stato”.

In particolare:

·       è introdotto l’art. 48-bis che detta disposizioni sul rapporto informativo per il personale della polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione; la norma precisa la competenza alla redazione del rapporto e considera anche il caso di servizio temporaneo in più sedi diverse;

·       all’art. 50 è precisato che le Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (competenti sullo stato giuridico del personale) sono presiedute dal vice capo del DAP; è poi abrogata la disposizione che prevedeva la partecipazione di rappresentanti sindacali del personale;

·       le modifiche degli artt. 51, 52, 53 e 54 derivano da necessità di coordinamento delle disposizioni sulle promozioni per merito straordinario con le nuove qualifiche del personale di polizia penitenziaria; tra le modifiche, si segnala la competenza sulla proposta di promozione assegnata al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (e non più al Ministro) nonché, in specifiche ipotesi, l’eliminazione dell’automatismo degli scatti stipendiali (artt. 53 e 54)

Il comma 6, intervenendo sul titolo IV del D.Lgs. 443/1992, concernente l’“Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria”, modifica l’art. 86, sottraendo i partecipanti al concorso per l’accesso ai ruoli della polizia penitenziaria già appartenenti al Corpo all’obbligo di sottoporsi a visita medica e accertamento delle qualità psicoattitudinali.

Il comma 7 dell’art. 37 modifica, infine, nel titolo V dello stesso D.Lgs. 443, l’art. 122 per consentire di adeguare all’evoluzione tecnica in tema di difetti della vista i requisiti fisici dei candidati del concorso ad allievo agente e allievo vice ispettore.

 

Sanzioni disciplinari

L’articolo 38 dello schema in esame interviene sulla disciplina del D.Lgs. 449 del 1992, relativa alla materia disciplinare.

In particolare.

·       le modifiche agli artt. 3, 4 5 e 7 derivano dalla necessità di coordinare detta disciplina con l’introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale nonché di attribuire la competenza al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per l’irrogazione delle diverse pene disciplinari a tali figure;

·       il nuovo art. 13 prevede una nuova, più articolata, composizione sia del Consiglio centrale che del Consiglio regionale di disciplina; quest’ultimo in particolare avrà competenza a giudicare per le sanzioni disciplinari da infliggere agli appartenenti al Corpo non più in ambito regionale, bensì provveditorale (con competenza, quindi, su più regioni); la durata dei due organi sarà triennale (ora è di 2 anni, non rinnovabili).

 

Ruoli tecnici

L’articolo 39 modifica il D.Lgs. 162 del 2010 che, in attuazione del Trattato di Prüm, per l’istituzione della banca dati del DNA, ha istituito i ruoli tecnici della polizia penitenziaria.

Va preliminarmente segnalato che la dotazione organica passa da 37 a 72 unità e che è disegnata una nuova articolazione dei ruoli e delle qualifiche.

Anzitutto, con le modifiche all’art. 1 si interviene sull’elenco dei ruoli tecnici modificandone, con l‘eccezione dei direttori tecnici, la denominazione; in ordine di progressione di carriera:

·       agenti e assistenti tecnici (gli attuali operatori tecnici);

·       sovrintendenti tecnici (gli attuali revisori tecnici),

·       ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici);

·       direttori tecnici.

Nulla cambia nelle qualifiche del ruolo iniziale, l’attuale operatore tecnico (art. 3) che rimangono 4 (agente tecnico, agente scelto tecnico, assistente tecnico e assistente capo tecnico).

Le modifiche al D.lgs. 162 intendono soprattutto – come indica la relazione al provvedimento in esame –  valorizzare il ruolo degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici. In particolare:

·       l’art. 4 prevede anche per gli assistenti capo tecnici l’adeguamento alla disciplina sui coordinatori già introdotta dal provvedimento in esame per il resto del personale di polizia penitenziaria, con le relative conseguenze gerarchiche ed economiche, ferma restando la qualifica;

·       l’art. 5 stabilisce che il titolo di studio per il concorso ad agente tecnico sia il diploma di scuola secondaria superiore (ora basta avere adempiuto all’obbligo scolastico fino a 16 anni);

·       l’art. 8 riduce da 5 a 4 anni l’anzianità di servizio necessaria a partecipare allo scrutinio per assistente capo tecnico.

 

Per quanto riguarda il ruolo di sovrintendente tecnico (l’attuale revisore tecnico), l’art. 9 del D.Lgs. 162 ne conferma l’articolazione in 3 qualifiche: vice sovrintendente tecnico, sovrintendente tecnico e sovrintendente capo tecnico.

Le modifiche all’art. 10 hanno natura di coordinamento con le nuove denominazioni di ruolo e qualifiche nonché con la citata disciplina dei coordinatori, introdotta anche per i sovrintendenti.

Identiche finalità di coordinamento hanno le modifiche ai successivi artt. 11, 12, 13 e 14, che prevedono anche qui la riduzione delle anzianità di servizio che permettono la partecipazione ai concorsi interni (scrutini) per gli avanzamenti nelle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti.

 

In relazione al ruolo degli ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici), l’art. 15 del D.Lgs. 162 prevede l’articolazione in ispettori tecnici biologi e ispettori tecnici informatici.

Le relative qualifiche passano da 4 a 5: vice ispettore tecnico, ispettore tecnico, ispettore capo tecnico, ispettore superiore tecnico e sostituto direttore tecnico. Quest’ultima diventa la nuova figura apicale del ruolo degli ispettori, qualifica cui si accede secondo la disciplina del nuovo art. 22-bis.

Anche in tal caso, le modifiche agli articoli successivi (dal 16 in poi) hanno natura di coordinamento con le nuove denominazioni di ruolo e qualifiche; con la citata disciplina dei coordinatori, introdotta anche per gli ispettori tecnici; con le nuove anzianità di servizio che permettono la partecipazione ai concorsi interni per gli avanzamenti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici.

Nel ruolo dei direttori tecnici è introdotta come nuova qualifica apicale quella di direttore tecnico coordinatore superiore (art. 24), cui accedono con scrutinio per merito comparativo i direttori tecnici coordinatori con 5 anni di servizio (nuovo art. 30-bis).

Modifiche ulteriori riguardano, all’art. 34, le Commissioni per il personale dei ruoli tecnici che decidono le questioni sullo stato giuridico del personale non direttivo; in particolare, si prevede che dette Commissioni decidano anche sui ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo annuale.

 

Carriera dei funzionari

L’articolo 40 modifica il D.Lgs. 146 del 2000 che attualmente disciplina (capi II e III) il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

Le modifiche derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero della giustizia che ha interessato anche l’amministrazione penitenziaria (DPCM 84/2015), con razionalizzazione delle strutture, ottimizzazione delle risorse e valorizzazione del personale. In particolare, per quanto concerne la dirigenza si è adottato, come per la Polizia di Stato, un nuovo modello strutturale con l’introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; a tale intervento fa riscontro la soppressione della disciplina del ruolo direttivo speciale contenuta nel Capo III del citato decreto legislativo.

Più nello specifico, le modifiche al capo II del D.Lgs 146/2000 riguardano in particolare:

·     il nuovo art. 5, che delinea l’articolazione della carriera dei funzionari in 7 qualifiche: alle attuali qualifiche (del ruolo direttivo) di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario si aggiungono quelle di commissario coordinatore superiore, primo dirigente e dirigente superiore. La dotazione organica dei funzionari prevista dall’allegata tabella 2 è stabilita in 715 unità:

-        5 dirigenti superiori;

-        96 primi dirigenti;

-        299 tra commissari coordinatori e commissari coordinatori superiori penitenziari;

-        315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari;

·       l’art. 6 individua le funzioni delle diverse qualifiche funzionali dirigenziali precisandone esattamente l’ambito di operatività: in particolare: il dirigente superiore svolge le funzioni di dirigente di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo presso la sede centrale del DAP; il primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge presso i provveditorati regionali le attività di traduzione e piantonamento dei detenuti o di vicedirettore di ufficio presso la sede centrale del DAP e i provveditorati regionali; sempre il primo dirigente può svolgere funzioni di direttore dell'area sicurezza degli istituti più importanti assumendo le funzioni di comandante di reparto; le altre qualifiche dei funzionari – il commissario coordinatore superiore, il commissario capo, il commissario e il vice commissario – svolgono funzioni di diversa natura, ma comunque di minore rilevanza e complessità presso gli istituti penitenziari, il DAP, i provveditorati regionali e il Dipartimento della giustizia minorile; sono, infine, specificate dall’art. 6 le prerogative e i poteri organizzativi dell’area sicurezza che i funzionari esercitano in qualità di comandante di reparto, cui è, inoltre, demandata la responsabilità sul complesso dell’organizzazione dei servizi delle caserme e sull’operatività del contingente del Corpo di polizia penitenziaria;

·       con la sostituzione degli articoli 7, 9 e 10 del D.Lgs 146/2000 è disciplinato l’accesso alla carriera dei funzionari, i requisiti dei candidati, le prove di concorso, nonché il sistema dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. In particolare, l’art. 7 prevede un doppio canale di accesso alla carriera dei funzionari:

-         al 70% dei posti si accede con concorso pubblico (laurea specialistica) ma il 20% di tali posti è riservato al personale penitenziario con 5 anni di anzianità di servizio;

-        al restante 30%, si accede con concorso interno riservato agli ispettori con almeno 5 anni di servizio, in possesso di laurea triennale (il 20% di tali posti sono, tuttavia, riservati ai sostituti commissari)

In relazione al tipo di concorso sono previsti corsi di formazione (art. 9) di diversa durata a seconda del tipo di concorso; i vincitori del concorso pubblico sono nominati allievi commissari e superato l’esame del corso biennale di formazione, accedono alla qualifica di commissario capo (qualifica da confermare al termine di un ulteriore periodo di tirocinio biennale); i vincitori del concorso interno, nominati vice commissari, una volta superato l’esame al termine del periodo formativo di un anno, sono confermati nella qualifica di vice commissario (secondo la relazione, invece, avrebbero la qualifica di commissario).

L’art. 10 detta i motivi di dimissione dai corsi di formazione, in particolare introducendo tra questi il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi del corso nonché disciplinando più specificamente le dimissioni per assenze prolungate; cambia anche la competenza all’adozione dei provvedimenti di dimissione ed espulsione che, dal capo del DAP, passa al direttore generale del personale, della formazione e delle risorse.

·       gli artt. 11 e 12 dettano la disciplina della promozione a commissario e commissario capo dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari: scrutinio per merito assoluto cui si può accedere, rispettivamente, con una anzianità di servizio di 2 anni (per i vice commissari) e di 5 anni (per i commissari)

·       gli artt. 13 e 13-bis riguardano la disciplina della promozione a commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore. Anche in tal caso, sono previsti scrutini (ma per merito comparativo) con accesso in ragione dell’anzianità di servizio (6 anni per il commissario coordinatore; 5 anni per il commissario coordinatore superiore). Il 70% dei posti da commissario coordinatore sono riservati ai commissari capo vincitori di concorso pubblico; il restante 30% è riservato ai commissari capo vincitori del concorso interno (v. art. 7);

·       i nuovi artt. 13-ter e 13-quater dettano le modalità di promozione alle due qualifiche apicali dei ruoli dei funzionari. Possono partecipare allo scrutinio con metodo comparativo per la promozione a primo dirigente i commissari coordinatori con 4 anni di servizio nella qualifica; per la partecipazione allo scrutinio con metodo comparativo per la promozione a dirigente superiore sono necessari 5 anni di servizio nella qualifica di primo dirigente. Il nuovo art. 13-quinquies prevede una disposizione generale sul percorso di carriera per l’accesso alle due indicate qualifiche apicali dei funzionari.

·       l’art. 14 viene integrato con una disposizione che prevede la competenza di una specifica commissione presieduta dal capo del DAP per i pareri su stato giuridico e progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari. Spetta a tale commissione formulare la graduatoria di merito (il riferimento sembra essere agli scrutini per le progressioni interne di carriera) al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, cui spetta l’approvazione. Allo stesso Consiglio è assegnata la competenza per le deliberazioni sui ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi di fine anno relativi ai funzionari.

·       l’art. 15 modifica ed integra la disciplina della promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari. Oltre a modifiche di coordinamento derivanti dalla nuova denominazione dei dirigenti, è anche qui resa solo possibile l’attribuzione di benefici economici ed è precisato che una ulteriore promozione per merito straordinario, può essere attribuita solo decorsi almeno 3 anni dalla precedente.

·       l’art. 16 detta una dettagliata disciplina relativa agli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo e a quelli che esprimono il giudizio complessivo sui funzionari. Nella sostanza, tali competenze dipendono dalla combinazione delle qualifiche rivestite nel ruolo dai funzionari oggetto del rapporto con l’articolazione territoriale di svolgimento del servizio (amministrazione centrale del DAP, Dipartimento della giustizia minorile, provveditorati regionali, scuole di formazione e aggiornamento, istituti penitenziari).

·       le modifiche agli artt. 17 e 19 del D.lgs 146 - relative, rispettivamente alla tessera di riconoscimento e alle norme disciplinari – hanno natura di coordinamento, risultandone adeguata la formulazione alla nuova denominazione del ruolo direttivo (ora carriera dei funzionari).

 

Il personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

L’articolo 41 modifica il DPR 276 del 2006, il regolamento relativo alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

Le novità intendono sostanzialmente allineare tale disciplina a quella del personale delle bande musicali degli altri Corpi di polizia coordinando, nel contempo, le attuali qualifiche con quelle corrispondenti in altri settori del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare;

·       l’art. 2 riarticola la carriera del maestro direttore su 3 diverse qualifiche (attualmente la qualifica è unica) allineandole a: commissario coordinatore, commissario coordinatore superiore e primo dirigente,

·       analogamente, l’art. 3 riarticola la carriera del vice maestro direttore su 2 qualifiche allineandole a: commissario capo e a commissario coordinatore.

·       le formulazioni degli artt. 9, 10 e 15 del DPR 276 - relativi, rispettivamente, alla Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore (art. 9), alla Commissione esaminatrice del concorso a orchestrale (art. 10) e alle modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla banda musicale (art. 15) - sono adeguati alle modifiche apportate alla disciplina delle carriere e alle nuove competenze dei diversi organi dell’amministrazione penitenziaria.

·       l’art. 18 prevede nuove disposizioni sulla progressione di carriera degli appartenenti alla banda musicale (maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrali). In particolare, le promozioni del maestro direttore e del vice maestro direttore avvengono con scrutinio per merito comparativo; quelle alle posizioni apicali (maestro direttore primo dirigente e maestro direttore-commissario coordinatore) in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo.

 

Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale

Dopo che il decreto legislativo n.146 del 2000 aveva istituito il ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria è rimasta persistente, ancor più dopo il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (D.Lgs. 334/2000), l’esigenza di porre mano alla sperequazione con lo status giuridico ed economico dei corrispondenti ruoli della Polizia di   Stato.

Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria non sono allineate rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze sono state sintetizzate graficamente dal Governo in schede riepilogative contenute nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame.

L’articolo 42, mediante l’utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 973), mira quindi al riallineamento delle qualifiche e della carriera del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato come determinati dal citato D.Lgs. 334/2000 nel testo in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto in esame.

In particolare, dopo avere enunciato la citata finalità di riallineamento (finanziata dalla stessa legge di stabilità 2016), l’art. 42:

·     applica i tempi massimi di percorrenza della carriera direttiva della polizia di Stato al corrispondente personale del Corpo di polizia penitenziaria: 7 anni e sei mesi per il ruolo ordinario; 13 anni per quello speciale;

·     precisa, per il personale del ruolo direttivo ordinario e speciale, in ragione della data di immissione in ruolo, la data di decorrenza giuridica ed economica derivante dall’assunzione delle qualifiche di commissario coordinatore penitenziario e di commissario capo penitenziario;

·     precisa che i vice direttori tecnici (biologi e informatici) e i maestri direttore e vicedirettori della banda musicale assumono, rispettivamente, la qualifica superiore di direttore tecnico e commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016; e

·     indica lo scrutinio per merito comparativo come modalità di passaggio alle qualifiche superiori di commissari capo penitenziari del ruolo ordinario e speciale nonché dei direttori tecnici (biologi e informatici), precisando l’anzianità di servizio necessaria per partecipare allo scrutinio in base alla decorrenza dell’immissione in ruolo (7 anni e 6 mesi o 13 anni).

 

Norme di raccordo

L’articolo 43 detta disposizioni volte al raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo. In particolare, l’intervento intende armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con quella dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione della disciplina prevista dal regolamento di riorganizzazione di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Viene in particolare precisato:

·     che il personale della carriera dei funzionari e del ruolo a esaurimento del corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionamente dipendente del direttore dell’istituto penitenziario, cui spettano i poteri di organizzazione e funzionamento e la responsabilità della sicurezza;

·     che il personale della carriera dei funzionari e del ruolo a esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, quale direttore dell'area sicurezza - comandante di reparto, garantisce la sicurezza interna ed esterna dell'istituto e svolge le sue funzioni con l'autonomia professionale afferente all'area di competenza;

·     che l'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia in base alla normativa vigente resta ferma fino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni dello schema di decreto in esame.

 

Disposizioni transitorie

L’articolo 44 detta una disciplina transitoria complessa e articolata in ben 32 commi.

In base alla riforma in esame sono sostituite le tabelle allegate alle diverse normative, relative:

·       alle dotazioni organiche dei diversi ruoli e qualifiche del Corpo della polizia penitenziaria,

·       alla equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici con quelle del personale con funzioni di polizia.

 

Di seguito, è data sintetica rappresentazione della situazione degli organici in base alle nuove previsioni tabellari.

 

Personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

La tabella 1 – che sostituisce la tabella A allegata al D.Lgs 443/1992 - prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziari che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 unità:

·     32.332 agenti ed assistenti;

·     4.500 sovrintendenti;

·      3.655 ispettori).

Come si evince dall’ATN (analisi tecnico-normativa) allegata allo schema di decreto, è prevista una successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e precisamente:

1) un incremento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti

2) un incremento di 535 unità del ruolo degli ispettori, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti.

Successivamente, la dotazione organica complessiva degli agenti e assistenti, completato l'aumento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti (la cui dotazione organica viene modificata da 4500 a 5300) e di 535 unità del ruolo degli ispettori ( la cui dotazione viene modificata da 3015 a 3550), passerà da 32.332 a 30.645 unità.

Si ricorda che l’organico della banda musicale del Corpo (105 unità) è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non comporta incrementi della dotazione complessiva.

 

Carriera dei funzionari

In base alla tabella 2 – che sostituisce le tabelle D ed E allegate al D.Lgs. 146/2000 - la dotazione complessiva del ruolo dei funzionari (715 unità) è rimasta inalterata rispetto ai soppressi ruoli ordinario e speciale attualmente previsti.

In particolare sono previsti in organico:

·     5 dirigenti superiori;

·     96 primi dirigenti;

·     299 tra commissari coordinatori e commissari superiori penitenziari;

·     315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari

 

Ruoli tecnici

In base alla tabella 3 – che sostituisce la tabella A allegata al D.Lgs. 162/2010 - la dotazione organica complessiva del personale tecnico addetto alle attività inerenti alla gestione e al funzionamento della banca dati del DNA - aumenta da 37 a 72 unità, così suddivise nei diversi ruoli:

·     12 agenti e assistenti tecnici;

·     18 sovrintendenti tecnici;

·     28 ispettori tecnici (16 biologi e 12 informatici);

·     14 direttori tecnici (11 biologi e 3 informatici).

 

Nel complesso, l’art. 44 – oltre alle Tabelle - interviene con una serie di misure tra cui:

-        la possibilità di assunzione nella qualifica iniziale di agenti e assistenti, in eccedenza rispetto alla consistenza del ruolo ma non oltre il limite delle vacanze degli altri ruoli del Corpo e con riassorbimento per effetto dei passaggi di tale personale agli altri ruoli (comma 5);

-         le misure che consentono l’incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici (comma 6) e delle consistenze organiche di sovrintendenti e ispettori (comma 7);

-        le modalità di copertura, in prima applicazione, dei posti relativi al ruolo dei sovrintendenti (comma 8);

-        l’applicabilità della previgente normativa per le procedure concorsuali non concluse per l’accesso al ruolo degli ispettori (comma 9);

-        la disciplina di prima attuazione per l’accesso al ruolo degli ispettori, mediante concorso interno (comma 10); si valuti – qui come nelle ulteriori disposizioni - se occorra precisare quando si esaurisca la fase di prima attuazione;

-        la copertura di posti di ispettore superiore in base alla normativa previgente (comma 11);

-        la promozione alla qualifica di ispettore superiore, fino al 2026, anche in assenza dei titoli di studio previsti dalla nuova normativa (comma 12);

-        la decorrenza dal 2026 delle nuove disposizioni sulla nomina a vice ispettore e sulla promozione a ispettore (comma 13);

-        la previsione di una disciplina transitoria di prima attuazione con l’istituzione del ruolo a esaurimento del Corpo, articolato in tre qualifiche (vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario) (comma 14);

-        una disciplina speciale e articolata delle promozioni nelle diverse qualifiche, di ammissione agli scrutini e di assunzione delle nuove qualifiche (comma 15);

-        la nuova denominazione di alcune categorie di personale che soddisfano alcuni requisiti (commi 16, 17 e 18);

-        l’indisponibilità di posti di funzionario fino al riassorbimento delle posizioni numerarie del ruolo a esaurimento (comma 19);

-        l’applicabilità della riduzione a due anni del periodo minimo nella qualifica di ispettore per la promozione a ispettore capo (comma 20);

-        la decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2000 della nomina di 1757 vincitori di concorsi interni per la nomina a vice sovrintendente (comma 21);

-        il computo, in prima applicazione, dei posti disponibili per l’accesso alla carriera di funzionario del Corpo (comma 22);

-        la prosecuzione delle funzioni attribuite secondo la disciplina previgente da parte dei funzionari del Corpo, nelle more dell’applicazione delle nuove disposizioni (comma 23);

-        l’applicazione in via transitoria dei precedenti criteri relativi agli scrutini per merito assoluto per la progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari (comma 24);

-        la riduzione dell’anzianità nella rispettiva qualifica per alcune fasce di personale che accede alla qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario (comma 25);

-        la previsione delle necessarie modifiche al regolamento di servizio del Corpo (comma 26);

-        la possibilità di rideterminazione, con decreto del Ministro, delle dotazioni dei singoli ruoli, fermo restando il volume organico complessivo e l’invarianza finanziaria (comma 27);

-        l’abrogazione, dal 2023, della disposizione che consente di computare, ai fini dell’avanzamento nel Corpo, il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza (comma 28);

-        la possibilità di conseguire il prescritto titolo di studio per l’accesso nei ruoli del Corpo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale (comma 29);

-        la deroga al requisito del titolo di studio per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti, per volontari delle Forze armate (comma 30);

-        la salvaguardia – per l’accesso ai ruoli del Corpo - dei diplomi di laurea rilasciati prima dell’adeguamento dell’ordinamento didattico in base alla legge 127/1997 (comma 31);

-        la possibilità per il DAP di avvalersi in certe circostanze dei medici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (comma 32).

 

 


 

Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: quadro normativo vigente

 

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del Ministero della giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.

In attuazione della delega concessa al Governo con l’art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha disciplinato l’ordinamento del relativo personale, con l’istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo status del personale.

Il Titolo I del D.Lgs. n. 443/1992 contiene, in particolare, le disposizioni relative all’istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria. L’articolo 1 rinvia alla tabella A, allegata al decreto, per la determinazione della dotazione organica del personale non direttivo.

L’attuale organico è fissato in 45.362 unità; di questi, 44.610 appartengono al ruolo non direttivo della polizia penitenziaria ( tab. A, D.Lgs. 443/1992); 715 unità rivestono ruoli direttivi ordinari e speciali (v. tab. D-E, D.Lgs. 146/2000); 37 fanno parte dei ruoli tecnici (istituiti dal D.Lgs 162/2010 per le attività della banca nazionale del DNA, tab. A e B).

 

Ruoli non direttivi

In relazione ai ruoli non direttivi sono istituiti (articolo 1):

·       il ruolo degli agenti e assistenti;

·       il ruolo dei sovrintendenti;

·       il ruolo degli ispettori.

 

La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria è così determinata: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità (art. 2)

Il ruolo degli agenti e assistenti – quello di gran lunga più numeroso - al cui personale è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ha un organico totale di 36.455 unità che risulta articolato in quattro qualifiche (articolo 3):

·       agente;

·       agente scelto;

·       assistente;

·       assistente capo.

 

Tale personale, assunto con concorso pubblico, svolge prevalentemente mansioni esecutive con margini di iniziativa e discrezionalità inerente alla qualifica posseduta, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati, indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Gli assistenti e assistenti capo, previo corso di specializzazione, possono svolgere funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

I vincitori dei concorsi pubblici sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria e al termine di un corso di durata compresa tra 6 e 12 mesi (la durata è stabilita con DM giustizia), diviso in due cicli (articolo 6), in casi di idoneità sono nominati agenti effettivi; una volta assegnati compiono un periodo di addestramento di 6 mesi presso gli istituti penitenziari, più uno eventuale di specializzazione di 3 mesi (articolo 8).

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all’articolo 8.

Dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto, a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto si consegue la qualifica di assistente (articolo 10); con le medesime modalità è prevista la promozione ad assistente capo del personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 5 anni di servizio come assistente (articolo 11).

 

Il ruolo dei sovrintendenti consta di 4.500 unità di personale ed è articolato su tre qualifiche (articolo 14):

·       vice sovrintendente;

·       sovrintendente;

·       sovrintendente capo.

A tale personale, cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, sono assegnate funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste per agenti e assistenti, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative (articolo 15); l’organico previsto è pari a 4.500 unità.

Specifiche disposizioni regolano la nomina a vice sovrintendente, per la quale non è previsto il pubblico concorso. L’articolo 16 del D.Lgs. 443/1992 stabilisce infatti che una parte dei posti annuali disponibili (40 per cento) sia coperta mediante concorso interno per esame scritto (risposte a questionario) e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; il restante 60 % dei posti è, invece, assegnato mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Sia la promozione a sovrintendente che a sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio, provenendo dalle qualifiche immediatamente inferiori: mentre la prima è per merito assoluto, la seconda è per merito comparativo. Per l’ammissione ad entrambi i ruoli è necessario aver compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (articoli 20 e 21).

 

Il ruolo degli ispettori – che consta di 3.655 unità di personale – è anch’esso articolato in quattro qualifiche (articolo 22):

·       vice ispettore;

·       ispettore;

·       ispettore capo;

·       ispettore superiore.

Al personale del ruolo degli ispettori (che rivestono qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria) sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e dell’organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell’ambito del servizio di sicurezza e nell’organizzazione dei servizi di istituto (tra cui le dimissioni dei detenuti), secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell’istituto, di cui sono diretti collaboratori; sono altresì demandate agli ispettori funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti (articolo 23).

Per l’assunzione dei vice ispettori è previsto un doppio canale: concorso pubblico e concorso interno per titoli ed esami. Il titolo necessario per l’accesso tramite concorso pubblico è il diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per conseguire il diploma universitario (articolo 24). Il 50 per cento dei posti disponibili sono coperti con concorso pubblico; il rimanente 50 per cento con concorso riservato (articolo 28). I vincitori di concorso, sia pubblico che interno (allievi vice ispettori), debbono frequentare un corso di formazione (18 mesi gli esterni, 6 mesi gli interni), al termine del quale sono assegnati in prova ai servizi d’istituto per un periodo di 6 mesi (articolo 25).

La promozione sia a ispettore (articolo 29) che a ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto: alla promozione a ispettore sono ammessi i vice ispettori che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica (oltre il periodo di frequenza del citato corso semestrale); alla promozione a ispettore capo sono invece ammessi gli ispettori con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

L’organico totale dei vice ispettori, ispettori e ispettori capo conta 3.015 unità.

L’accesso alla più elevata delle qualifiche nel ruolo degli ispettori, quella di ispettore superiore (articolo 30-bis), si consegue, per il 50 per cento dei posti, mediante scrutinio comparativo cui è ammesso il personale con 8 anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore capo; per il residuo 50 per cento, con concorso riservato annuale per titoli ed esami cui sono ammessi gli ispettori capo in possesso di diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Gli ispettori superiori in organico sono 640.

Questi ultimi; dopo 15 anni di effettivo servizio possono, a domanda, essere ammessi ad una selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto commissario” (articolo 30-quater).

 

Particolare rilievo assume l’articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 443/1992, in base al quale sulle questioni relative allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti e al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi. Il rapporto informativo è una valutazione annuale di professionalità degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (in servizio sia presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che presso le sue articolazioni centrali e territoriali), la cui redazione è affidata dalla legge agli organi superiori competenti. Il rapporto si fonda su diversi parametri di valutazione: competenza professionale; capacità di risoluzione e organizzativa; qualità dell’attività svolta; altri elementi di giudizio. Per ognuno dei parametri è previsto un punteggio da 1 a 3. Il giudizio complessivo finale può essere di ottimo, distinto, buono, mediocre o insufficiente.

 

Ruoli direttivi

Come accennato, con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 sono stati istituiti e disciplinati i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione della delega recata dall’articolo 12 della legge n. 266/1999.

Il ruolo direttivo ordinario si articola nelle qualifiche di:

·       vice commissario penitenziario;

·       commissario penitenziario;

·       commissario capo penitenziario;

·       commissario coordinatore penitenziario;

·       primo dirigente;

·       dirigente superiore.

 

A tale personale del ruolo direttivo ordinario e dirigenziale viene attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria, risultando così confermata l’equiparazione dello status con il personale appartenente alle Forze di polizia. L’articolo 6 individua le funzioni e le responsabilità affidate, presso i Provveditorati regionali, gli istituti penitenziari e le Scuole dell’amministrazione, al personale appartenente alle quattro qualifiche sopra citate.

Gli articoli da 7 a 15 disciplinano le modalità di accesso alle qualifiche del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e quelle di promozione interna al ruolo stesso.

In particolare, le modalità di l’accesso alla qualifica iniziale di vice commissario penitenziario prevedono il concorso pubblico e sono disciplinate dall’articolo 7 del D.Lgs. 146 e dal D.M. 6 aprile 2001 n. 236 (Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria).

Il concorso si articola in due prove scritte e una prova orale: in particolare, è richiesta la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio (purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale). Una riserva del 20% dei posti è prevista per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che non deve avere riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono state stabilite con il citato D.M. 6 aprile 2001, n. 236.

I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e frequentano, presso l’Istituto superiore di studi penitenziari, un corso di formazione teorico pratico della durata di 12 mesi; superati gli esami di fine corso, sono nominati vice commissari penitenziari e, dopo il giuramento, ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame di fine corso.

Le promozioni alle successive qualifiche di commissario avvengono tutte mediante scrutinio per merito comparativo. Cambia naturalmente l’entità dell’anzianità di effettivo servizio nella qualifica: allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 11); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 3 anni e mezzo di servizio (articolo 12); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 4 anni di effettivo servizio (articolo 13).

Accanto al ruolo direttivo ordinario, il D.Lgs. 146/2000 ha istituito nel Corpo di polizia penitenziaria un ruolo direttivo speciale, articolato nelle stesse qualifiche e con le stesse funzioni del ruolo direttivo ordinario, l’accesso al quale si consegue mediante concorso interno.

Il concorso per la qualifica iniziale di vice commissario penitenziario (articolo 22), per titoli ed esame, consiste in due prove scritte e un colloquio. A questo concorso possono partecipare gli ispettori superiori o gli ispettori capo (con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica), in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Tale personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto superiore di Studi penitenziari della durata non inferiore a dodici mesi.

Anche le promozioni alle successive qualifiche di commissario del ruolo speciale avvengono mediante scrutinio per merito comparativo con i consueti limiti derivanti dall’anzianità di servizio. Allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 24); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 6 anni di servizio (articolo 25); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 7 anni di effettivo servizio (articolo 26).

 

Per quanto riguarda l’accesso ai ruoli di primo dirigente e dirigente superiore, l’art. 5 del D.Lgs. 146/2000 - applicabile sia al ruolo direttivo ordinario che speciale -  fa rinvio alle modalità di cui agli artt. 40 e 43 del DPR 335/1982. A seguito dell’abrogazione di tali disposizioni, l’accesso a tali ruoli è regolato dalla disciplina vigente per la Polizia di stato (artt. 7 e 9 del D.Lgs. 334/2000).

Si ricorda che l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato (art. 7 del d.lgs. 334/2000) ha luogo:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale; allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

Inoltre, la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato (art. 9 del d.lgs. 334/2000) si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

La dotazione organica dei ruoli direttivi ordinario e speciale, di cui alle Tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 146/2000, comprende un totale di 715 unità dirigenziali.

La tabella D prevede 515 unità nel ruolo direttivo ordinario:

·       4 dirigenti superiori;

·       8 primi dirigenti;

·       90 commissari coordinatori penitenziari;

·       113 commissari capo penitenziari;

·       300 vice commissari penitenziari e commissari penitenziari.

La tabella E prevede 200 unità per il ruolo direttivo speciale:

·       20 commissari coordinatori penitenziari;

·       30 commissari capo penitenziari;

·       150 vice commissari e commissari penitenziari.

 

Ruoli tecnici

Con il D.Lgs. 9 settembre 2010, n. 162 – in base alla delega conferita al Governo dalla legge 85/2009, di adesione al Trattato di Prüm - sono stati istituiti i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Tale personale è istituzionalmente deputato al complesso delle attività del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, costituita presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

L’attuale organico, individuato dalla tabella A allegata al provvedimento, risulta essere di 37 unità.

Detto personale (art. 1) si articola in quattro ruoli:

·       ruolo degli operatori tecnici;

·       ruolo dei revisori tecnici;

·       ruoli dei periti tecnici;

·       ruoli dei direttori tecnici.

 

Il ruolo degli operatori tecnici è a sua volta articolato in quattro qualifiche (art. 3):

·       agente tecnico;

·       agente scelto tecnico;

·       assistente tecnico;

·       assistente capo tecnico.

 

Alla qualifica di agente tecnico - che svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate - si accede con concorso pubblico ed è necessario avere frequentato la scuola dell’obbligo, fino all’età di 16 anni (art. 4).

I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (art. 5). La nomina ad allievo agente tecnico, nell’ambito delle vacanze disponibili, può riguardare il coniuge, i figli superstiti e i fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all’80 per cento) a causa di azioni criminose ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico; analoga disposizione riguarda coniuge, figli e fratelli degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. L’organico degli operatori tecnici risulta di solo 5 unità.

Alle qualifiche di agente scelto tecnico, assistente tecnico e assistente capo tecnico si accede, a ruolo aperto, con scrutinio per merito assoluto e avendo un’anzianità di servizio nella qualifica precedente di almeno 5 anni (artt. 6-8).

 

Il ruolo dei revisori tecnici (art. 9) si articola in tre qualifiche:

·       vice revisore tecnico;

·       revisore tecnico;

·       revisore capo tecnico.

 

Tale personale svolge mansioni esecutive che richiedono conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive ricevute (art. 10). Alla qualifica iniziale di vice revisore tecnico si accede con doppio percorso (art. 11): concorso interno per titoli (70% dei posti, di cui un 30% riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico), cui sono ammessi appartenenti a qualifiche tecniche equiparate con 4 anni di anzianità (e che non abbiano riportato nei 2 anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione), e successivo corso di formazione semestrale; concorso pubblico (30% dei posti) riservato ai possessori di diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di formazione professionale di durata almeno triennale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.

Anche in tal caso, la promozione alle qualifiche successive (artt. 13 e 14) si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio: per merito assoluto, per la qualifica di revisore tecnico; per merito comparativo per quella di revisore capotecnico. Per la partecipazione allo scrutinio è necessaria, in entrambi i casi, un’anzianità di servizio di 7 anni. In organico, per le tre qualifiche vi sono 12 unità di personale.

 

Nel ruolo dei periti tecnici si distinguono (art. 15):

·       ruolo del perito biologo;

·       ruolo del perito informatico.

 

Tali ruoli si articolano in quattro qualifiche:

·       vice perito;

·       perito;

·       perito capo;

·       perito superiore.

Il personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie; possono essere deputati al coordinamento di unità operative (art. 16). L’organico dei periti tecnici consta di 11 unità, 7 biologi e 4 informatici.

L'accesso alla qualifica di vice perito avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami (art. 17). Per la partecipazione è necessario uno specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di 1/5 dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Espletate le prove d’esame, sono compilate le graduatorie per quanti sono i profili professionali (settore biologia e settore informatico) previsti dal bando di concorso.  I vincitori sono nominati allievi vice perito e sono destinati a frequentare un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale. Al termine del corso, coloro che hanno superato l’esame finale  e siano risultati idonei sono nominati vice perito in prova (art. 18).

La promozione a perito e perito capo avviene a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti e i periti che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 2 anni (oltre al periodo di frequenza del corso di formazione) o almeno 7 anni di effettivo servizio nella qualifica (artt. 20 e 21).

Alla qualifica di perito superiore (art. 22) si accede, invece: nel limite del 50% dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo; per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di perito capo e sia in possesso dei titoli di partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice perito.

Dopo 15 anni di servizio come perito superiore si può accedere ad una selezione per titoli per assumere, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di sostituto direttore (art. 23).

 

Anche i ruoli dei direttori tecnici (art. 24) si distinguono in:

·       ruolo dei biologi;

·       ruolo degli informatici.

che, a loro volta, si articolano nelle seguenti quattro qualifiche:

·       vice direttore tecnico;

·       direttore tecnico;

·       direttore tecnico capo;

·       direttore tecnico coordinatore.

 

Rivestendo i più elevati compiti di responsabilità nelle attività del laboratorio, il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. L'attività comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche (art. 25).

Alla qualifica iniziale di vicedirettore tecnico si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, che presuppone determinate lauree specialistiche e con particolari abilitazioni professionali, ove previste dalla legge. Un quinto dei posti disponibili è riservato al personale di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti, con almeno tre anni di anzianità, more solito, non può partecipare al concorso chi, nei tre anni precedenti, ha riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione (art. 26). I vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione di 12 mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, al termine del quale coloro che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice direttore tecnico (art. 27). Uno scrutinio per merito comparativo permette l’accesso alle ulteriori qualifiche di direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore, ferma restando un’anzianità maturata nella qualifica precedente, rispettivamente di 2 anni, 3 anni e mezzo e 4 anni (artt. 28-30).

Il ruolo dei direttori tecnici consta di 9 unità (2 informatici e 7 biologi).

Le questioni relative allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi della polizia penitenziaria sono decise da commissioni presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i direttori tecnici in servizio presso lo stesso dipartimento (art. 34).

La tab. B allegata al D.Lgs. 162/2010 reca l’equiparazione tra le qualifiche del personale che svolge funzioni di polizia penitenziaria e quello che svolge attività tecnico scientifica o tecnica. In particolare, sono equiparati ai ruoli direttivi ordinari (commissari) gli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.

 

Va segnalato, poi, il DPCM 15 giugno 2015, n. 84, Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche. Il principio ispiratore del provvedimento è aumentare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso una riqualificazione delle risorse disponibili anche attraverso l’eliminazione di duplicazioni di funzioni e gestioni e la creazione di un unico centro competente in materia di acquisti e spese. La ristrutturazione del Ministero prevede, in particolare, una notevole riduzione del numero dei dirigenti generali, che passano da 61 a 36, e dei dirigenti, che passano da 1006 a 712. Il risparmio totale è calcolato in circa 65 milioni di euro. In particolare, in attuazione del DPCM, il decreto 2 marzo 2016 ha provveduto alla individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria.

Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio del Capo del dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l’Amministrazione centrale e le articolazioni territoriali dell’Amministrazione definendone i relativi compiti e provvedendo alla loro distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale. Adotta le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione. Individua i posti di funzione da conferire ai dirigenti penitenziari, nonché gli incarichi dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo e dei dirigenti contrattualizzati appartenenti all’Amministrazione. Nell'ambito dell'Amministrazione periferica, definisce l'organizzazione delle Scuole di formazione, dei Provveditorati regionali e degli Istituti penitenziari.

Completano il quadro normativo in esame:

·     il DPR 18 settembre 2006, n. 276 (Regolamento concernente la banda musicale della Polizia penitenziaria), che ha dettato una nuova disciplina della carriera del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonché del trattamento economico e giuridico. La dotazione organica della banda - che è compresa in quella della Corpo di polizia penitenziaria - è composta da un maestro direttore, un maestro vicedirettore e da 103 orchestrali.

·     il D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari e regolamentazione dei procedimenti), che ha sostanzialmente previsto un riassetto della composizione dei consigli di disciplina e la revisione dei procedimenti dinanzi agli stessi. Le sanzioni irrogabili nei confronti dell’appartenente al Corpo che viola i doveri specifici e generici del servizio indicati dalla legge, dai regolamenti o derivanti da un ordine, sono, in ordine crescente di gravità: la censura; la pena pecuniaria; la deplorazione; la sospensione dal servizio; la destituzione.

 

 

 


CAPO V
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento

Disposizioni finali e finanziarie

A decorrere dal 1 ottobre 2017 è sostituita la tabella dei parametri (allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193), con la tabella AA allegata al decreto in esame, in conseguenza – come evidenziato nella relazione tecnica – del potenziamento delle funzioni e dell’attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali (il cui onere è richiamato nella tabella 1 per gli anni 2017-2026).

Sono altresì disposte (comma 1):

-        la cessazione, al 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (previsto dall'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

-        la corresponsione di un assegno lordo una tantum di 350 euro, di cui alla tabella BB, allegata allo schema di decreto, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro, relativo a 299.602 unità;

-        dal 1 ottobre 2017 sono definiti gli importi orari del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle nuove posizioni parametrali (assistente capo con cinque anni nella qualifica; sovrintendente capo con quattro anni nella qualifica; sostituto commissario "coordinatore"), con un onere di 1.054.170 euro, riferito a 40.316 unità;

-        a decorrere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, l'attribuzione, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni, del parametro stipendiale 154 (+4 punti parametrali rispetto ai 150 attualmente percepiti). Nella relazione tecnica si evidenzia che il valore di un punto di parametro ammonta a 172,7 euro e che il personale interessato è complessivamente stimato in 605 unità, di cui 365 della Polizia di Stato, 140 della Polizia penitenziaria, 70 dell'Arma dei carabinieri e 30 del Corpo della guardia di finanza. L'onere complessivo, conteggiato al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (42,01 %), è quantificato in 197.836 euro per l’anno 2017.

 

E’ inoltre prevista (comma 2), a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio, da 53,1 milioni nel 2018 a 19 milioni a decorrere dal 2026, per una platea di circa 38.000 unità.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.

 

E’ altresì stabilito (comma 3) un assegno lordo una tantum a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro (tabella CC, allegata allo schema di decreto).

Inoltre (comma 4), a decorrere dal 1° gennaio 2018, è determinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente (come specificato nella relazione tecnica) in particolare alla soppressione di alcuni istituti economici (previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge l aprile 1981, n. 121) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale (di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002), nonché dell'indennità perequativa (di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266).

L'onere complessivo varia da 21,3 milioni del 2018 a 22,4 milioni di euro a decorrere dal 2026, riferito a circa 8.100 unità, come specificato nella tabella 2. Nella relazione tecnica si evidenzia che “conseguente, anche al fine di superare eventuali difficoltà applicative per effetto del passaggio al nuovo sistema retributivo, viene confermato che la predetta indennità, nonché quella di posizione, limitatamente alla parte fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di decorrenza della promozione alla qualifica o grado superiori, indipendentemente dall' assunzione dell' incarico corrispondente alla qualifica o grado superiore”.

 

Sono introdotte clausole di salvaguardia (commi 5, 6 e 19) che stabiliscono che al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni dello schema di decreto, percepiscono un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di· diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.

A tal fine per ''trattamento fisso e continuativo" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per ''trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

A sua volta, il comma 19 stabilisce che le disposizioni contenute nello schema di decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

E’ prevista l'attribuzione (comma 7), ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

In base al comma 8 è attribuito, ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del l° gennaio 2018, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 5.

Nella relazione tecnica si evidenzia che le citate disposizioni (di cui ai commi 7 e 8) non determinano maggiori oneri nella considerazione che il personale percettore degli assegni personali in parola, a normativa vigente, è destinatario del trattamento economico dell'omogeneizzazione stipendiale che invece è previsto cessi ai sensi delle disposizioni introdotte dal presente schema di decreto per effetto dell'abrogazione di tale istituto, i cui benefici complessivi sono superiori agli importi indicati ai predetti commi. Gli assegni personali in questione sono volti, quindi, a compensare il minor trattamento economico che verrà riconosciuto dal 1° gennaio 2018.

Al commissario capo e al capitano con l0 anni di anzianità nel ruolo è attribuito (comma 9) un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. Gli assegni richiamati (in base al comma 10) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

I relativi oneri, da 1,6 nel 2018 a 1,7 a decorrere dal 2026, sono inseriti nella Tabella 1 , riferiti ad una media di circa 660 unità.

In base al comma 10

 

Il comma 11 istituisce un apposito Fondo, per un onere complessivo, a decorrere dal 2018, di 4 milioni di euro, per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e gradi corrispondenti, alimentato con le seguenti somme: a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

In fase di prima applicazione, è disposto (comma 12) il “reinquadramento” dei dirigenti a seguito dell'attuazione della nuova disciplina sui trattamenti economici, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo conto degli anni di servizio effettivo prestato e degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente. Il relativo onere è inserito nella richiamata tabella 2.

Il comma 13 prevede l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 801,40. Viene precisato che al medesimo personale fino al 30 ottobre 2017 continua ad applicarsi il parametro già previsto per la denominazione di sostituto commissario e per la qualifica di luogotenente.

Nella relazione tecnica si specifica che si tratta di un emolumento attribuito al personale in servizio (indennità di polizia) corrisposto a seguito di procedure contrattuali, i cui oneri sono stati quantificati e coperti come da tabella 1 allegata alla relazione tecnica.

II comma 14 introduce la tabella DD di corrispondenza tra qualifiche, gradi e ruoli del personale delle Forze di polizia.

E’ stabilito che (comma 15) le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.

I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 per l’assistenza alle persone disabili al personale di cui al decreto in esame sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera (comma 16).

Viene introdotta (comma 17), anche in relazione alle rilevanti modifiche nel ruolo degli ispettori e nella carriera dei funzionari, con lo sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale, una tabella di corrispondenza del personale delle Forze di polizia che transita in altre amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 18 prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.

Il comma 20 rinvia ad un decreto interdirettoriale la definizione dei segni distintivi delle qualifiche e denominazioni previste in attuazione dello schema di decreto.

In base al comma 21 a decorrere dal ° gennaio 2015, al personale di cui al decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio.

Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate (comma 22) le cessazioni dal servizio del personale di cui al decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.

E’ aggiunto un riferimento alle bande musicali (comma 23) ed è stabilito (comma 24) che i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni ivi previste sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.

Ai fini dell'applicazione del decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto (comma 25).

Con il comma 26 è viene introdotta una clausola di copertura finanziaria attraverso il rinvio ad un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dallo schema di revisione dei ruoli, in relazione ad un DPCM da adottare su proposta del Ministero dell'economa e delle finanze.


 

Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Si ricorda che la disposizione di delega (art. 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015) prevede, in particolare, la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge 124/2015 in quanto compatibili. L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - con particolare riferimento al tema della specificità - ha riconosciuto per la prima volta da un punto di vista normativo la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

 

Si valuti la previsione dell’articolo 46, che investe la disciplina dei trattamenti accessori delle Forze armate, alla luce della disposizione di delega dello schema di decreto in esame, che riguarda le Forze di polizia.  Si ricorda, peraltro, che è stato assegnato alla IV Commissione Difesa lo schema di decreto (A.C. 396) in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, legge 244/12.

 

Abrogazioni

L’articolo 47 dispone l’abrogazione – a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento – di una serie di previsioni normative a decorrere dal 1° gennaio 2017 (che si aggiungono alle abrogazioni disposte nei singoli articoli del testo):

a) della legge 3 agosto 1961, n. 833;

Reca la disciplina dello stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

 

b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge l° maggio 1983, n. 212;

Tali articoli recano alcune norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza.

Riguardano in particolare (art. 1) la determinazione annuale dei contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento e la comunicazione del decreto al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Si prevede che gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.

L’art. 31 stabilisce che per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

L’art. 32 riguarda la costituzione per il Corpo della Guardia di finanza della commissione permanente di avanzamento e le funzioni della commissione, chiamata in particolare ad esprimere giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative. La commissione permanente di avanzamento è competente altresì a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.

L’art. 35 stabilisce che la commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l’ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente punti in base a quanto ivi previsto. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

 

c) il Titolo I e il Titolo II della legge l febbraio 1989, n. 53;

Tale legge reca modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato.

Il Titolo I, in particolare, reca norme sullo stato giuridico e il Titolo II norme sull’avanzamento.

 

d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;

Regolamento organico per la regia Guardia di finanza

 

e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;

Nell’ambito delle norme sull’inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, il comma 5 prevede che ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

 

f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);

L’art. 2136 prevede che si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell’ordinamento militare: articolo 1056, commi 2, 3 e 4.

 

g) articolo 1, comma 261, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Reca una disciplina transitoria fino all’approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati (oltre alle altre abrogazioni disposte dagli altri articoli del provvedimento):

a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121 (ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

Tali commi prevedono che ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.

 

b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

Il comma 2 prevede che le risorse previste per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia mediante l'attivazione delle apposite procedure previste. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. Sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

 

c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Nell’ambito della delega al Governo, ivi prevista, per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura il comma 4 prevedeva che si provvedesse all'attribuzione di determinati emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

 

Copertura finanziaria

L'articolo 48 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, pari a:

- 472.504.405 euro per l'anno 2017;

- 636.974.172 euro per l'anno 2018;

- 623.006.300 euro per l'anno 2019;

- 610.542.118 euro per l'anno 2020;

- 611.315.107 euro per l'anno 2021;

- 607.362.855 euro per l'anno 2022;

- 608.128.792 euro per l'anno 2023;

- 611.630.569 euro per l'anno 2024;

- 615.496.631 euro per l'anno 2025;

- a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026.

 

 

Nella relazione tecnica si evidenzia che la contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa: a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, richiamato espressamente dalle due predette deleghe contenute nell' articolo 8, comma l, lettera a), della legge n. 124 del 2015, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012; b) 230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall' anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la cui attuazione è demandata ad un DPCM). Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal l° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015. A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dal 50 per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012”.

 

La copertura degli oneri è operata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui:

- all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350,

 

Come già richiamato, si ricorda che la disposizione di delega dispone l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) (allo schema di decreto in esame è allegata la relazione tecnica valutata positivamente dalla RGS), l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a)[11], tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) (n. 3).

La disposizione citata ha autorizzato la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. Ha altresì autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (la delega cui il provvedimento in esame dà attuazione).

 

- dell’articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n.232;

 

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 365) ha destinato specifiche risorse - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, ha prevista la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di bilancio prevede la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più DPCM, previo parere parlamentare.

La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2).

 

- dell’articolo 1, comma 973 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1 comma 973) ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 

E’ inoltre prevista la copertura degli oneri indiretti definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pari a 25,2 milioni di euro a decorrere dal 2018 per i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico e ad euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al medesimo personale della carriera dirigenziale penitenziari a si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Nella relazione tecnica si specifica che tale previsione costituisce una necessaria conseguenza delle modifiche operate con l'intervento normativo in esame sulla disciplina del trattamento economico del corrispondente personale della Polizia di Stato.

 

Si ricorda altresì che la disposizione di delega (art. 8, comma 1, lettera a), legge 124/2015) prevede l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a).

Nella relazione tecnica del decreto legislativo 177/2015 che ha dato una prima attuazione alla delega di cui alla lettera a) si evidenzia che il provvedimento, ha effetti di finanza pubblica a legislazione vigente, con i seguenti risparmi, conseguenti:

a) a programmi di razionalizzazione mediante soppressione/ accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;

b) a ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedimi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori; i risparmi di spesa concernenti l'anno 2016 sono relativi a processi di razionalizzazione funzionali alle misure previste dal presente provvedimento.

Sempre in base alla relazione tecnica, l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell' Arma dei carabinieri genera risparmi stimati pari a euro 7.180.000 nel 2017 e a euro 12.180.000 a regime dal 2018.

Il totale dei risparmi derivanti dal provvedimento (in particolare articoli 3,4,5 e 7) – di attuazione della delega di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), legge 124/2015 è stimato dalla relazione tecnica in:

a) 7.970.000 euro per l’anno 2016;

b) 61.042.367 euro per l'anno 2017;

c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.

 

 

l comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme in questione, previa richiesta delle amministrazioni interessate.



[1] Ai sensi dell’art. 16 della legge 121/1981, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia (ora Polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato (il recente decreto legislativo 177/2016 ha disposto l’assorbimento di tale Corpo nell’Arma dei Carabinieri). Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

[2] La delega contenuta alla lettera a) dispone, in particolare, in materia di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorire una gestione associata dei servizi strumentali nonché riordino delle funzioni di polizia conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.

Nella relazione tecnica del decreto legislativo 177/2015 che ha dato una prima attuazione alla delega di cui alla lettera a) si evidenzia che il provvedimento, in combinato disposto con le modifiche all'attuale conformazione delle forze di polizia recate dagli artt. 5 e 7, ha effetti di finanza pubblica a legislazione vigente, con i seguenti risparmi, conseguenti:

a) a programmi di razionalizzazione mediante soppressione/ accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;

b) a ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedimi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori; i risparmi di spesa concernenti l'anno 2016 sono relativi a processi di razionalizzazione funzionali alle misure previste dal presente provvedimento.

Sempre in base alla relazione tecnica, l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell' Arma dei carabinieri genera risparmi stimati pari a euro 7.180.000 nel 2017 e a euro 12.180.000 a regime dal 2018.

Il totale dei risparmi derivanti dal provvedimento (in particolare articoli 3,4,5 e 7) è stimato pari a:

a) 7.970.000 euro per l’anno 2016;

b) 61.042.367 euro per l'anno 2017;

c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.

[3]     L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

[4]     D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

[5]     D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

[6]     D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

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[7]     Tali procedure sono fissate dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[8]     D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86.

[9]     L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[10]   Si veda la L. 6 marzo 1992 n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. (art. 2, co. 5, della legge di conversione) e le integrazioni introdotte dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 24).

[11]   Razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorire una gestione associata dei servizi strumentali nonché riordino delle funzioni di polizia conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia.