Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Giustizia |
Titolo: | Legge di Bilancio 2018. Profili di interesse della II Commissione Giustizia |
Riferimenti: | AC N.4768/XVII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 642/3/0/II |
Data: | 04/12/2017 |
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 560/3/0/2
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - @CD_giustizia
Progetti di legge n. 642/3/0/II
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0643
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2018-2020 di competenza di ciascuna Commissione.
I N D I C E
Il disegno di legge di bilancio.................................. 3
La prima Sezione................................................................ 5
§ 1. La disciplina contabile della prima sezione.............................................. 5
§ 2. Profili di competenza della II Commissione............................................. 7
§ Articolo 1, commi 68 e 69 (Affiancamento in agricoltura)........................ 11
§ Articolo 1, comma 120 (Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere)................................................. 14
§ Articolo 1, commi 166 e 167 (Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)............................................................................. 15
§ Articolo 1, commi 168-170 (Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)............................................................................ 17
§ Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)..................... 19
§ Articolo 1, commi 235-248 (Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)................................................................................. 23
§ Articolo 1, commi 272 e 273 (Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria) 26
§ Articolo 1, comma 274 (Servizio di notificazioni a mezzo posta).............. 27
§ Articolo 1, comma 275 (Proroga di termini in materia di manutenzione degli uffici giudiziari)........................................................................................... 33
§ Articolo 1, comma 276 (Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca) 35
§ Articolo 1, commi 277 e 278 (Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo)...................................................... 37
§ Articolo 1, comma 279 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).................................................... 40
§ Articolo 1, commi 280-281 (Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)......................................................................................... 42
§ Articolo 1, comma 282-283 (Assunzione di magistrati ordinari).............. 43
§ Articolo 1, comma 284 e 285 (Disposizioni in materia di avvocati e procuratori dello Stato)............................................................................... 44
§ Articolo 1, commi 286-288 (Personale dell'amministrazione giudiziaria) 46
§ Articolo 1, comma 289 (Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili).......... 48
§ Articolo 1, comma 290 (Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).............................................................. 51
§ Articolo 1, comma 379 (Spending review dei Ministeri)........................... 54
§ Articolo 1, comma 383 (Immobili a uso giudiziario)................................. 58
§ Articolo 1, comma 385 (Riduzione del numero dei giudici ausiliari in Corte d’appello)..................................................................................................... 59
§ Articolo 1, comma 386 (Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)................................................................................... 60
§ Articolo 1, commi 534-554 (Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione.)................................................................................................. 62
§ Articolo 1, comma 564 (Agenti immobiliari).............................................. 65
§ Articolo 1, comma 665, lett. c) (Colloqui investigativi con i detenuti)..... 66
§ Articolo 1, comma 665, lett. d) (Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)..................................................................................................... 67
§ Articolo 1, comma 666, lett. e) (Banca dati del DNA)................................ 69
§ Articolo 1, comma 674 (Informazione antimafia per i terreni agricoli).... 71
§ Articolo 1, comma 677 (Proroga termini nel processo amministrativo telematico).................................................................................................... 73
§ Articolo 1, comma 682 (Funzionamento dell’ufficio del Garante della privacy)........................................................................................................ 74
§ Articolo 6 (Stato di previsione del Ministero della giustizia).................... 76
La seconda sezione......................................................... 77
§ 1. La disciplina contabile della seconda sezione......................................... 77
- 1.1. Le unità di voto parlamentare.......................................................... 78
- 1.2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio.................................. 79
- 1.3. La programmazione della spesa...................................................... 81
- 1.4. Classificazione delle entrate e delle spese...................................... 82
- 1.5. La struttura del bilancio di previsione............................................ 82
§ 2. Le previsioni di spesa del Ministero della giustizia............................... 85
§ 3. L’analisi della spesa per Missioni e programmi..................................... 91
- 3.1. La missione “Giustizia”................................................................... 91
- 3.2. La missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”............................................................................................. 108
§ 4. Le spese per il personale dell’amministrazione giudiziaria................. 112
§ 5. Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10)......................................................................................... 118
- 5.1. Le entrate: il Fondo Unico Giustizia............................................. 118
- 5.2. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’Economia (tab. 2)................................................................................................... 118
- 5.3. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (tab. 8)............................................................................................................ 121
- 5.4. Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10).......................................................................... 124
La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
La prima sezione - disciplinata dai commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
Nella prima sezione del disegno di legge di bilancio sono sostanzialmente ripresi i contenuti finora riferiti alla legge di stabilità, prevista dal soppresso articolo 11 della citata legge n. 196/2009.
Per quanto di interesse della Commissione Giustizia, gli interventi contenuti nel disegno di legge di bilancio 2018 mirano nel complesso al miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione giudiziaria.
Il disegno di legge interviene con riguardo a diversi Fondi.
Istituisce, anzitutto, due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il primo Fondo - con risorse pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018 – mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, da un lato, alla funzionalità degli uffici giudiziari, (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), dall’altro al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (co. 272-273).
Il secondo Fondo è istituito per l’attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni per l’anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279).
Il disegno di legge, poi, aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l’inserimento lavorativo degli orfani. Il Fondo di rotazione è quindi ridenominato per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio (co. 168-170).
Si prevede, poi, l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all’assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. La definizione delle modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale (co. 277 e 278).
Si prevedono, inoltre, interventi sul personale. Il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato:
§ ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; vengono, altresì, aumentate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato (20 unità per ciascuna qualifica), disponendo le necessarie coperture finanziarie (co. 282-283);
§ ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine, vengono autorizzate le relative spese, in parte provvedendo mediante riduzione del Fondo (istituito dalla Legge di Stabilità 2015; art. 1, co. 96, L. n. 190 del 2014) per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico (co. 286-288).
Sono estese ad altre figure - oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti - le misure già previste per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (co. 290).
Sono poi aumentati gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni (co. 284-285).
E’ determinato in 25 unità l’organico dell’Ufficio del Garante per i detenuti (co. 280-281), con conseguente aumento (di 100 mila euro) dello stanziamento per il suo funzionamento.
E’ infine aumentato di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali (co. 682).
Altri interventi riguardano l’attività e il funzionamento degli uffici giudiziari.
Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, è previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L’incarico dura tre anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l’incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per 11 mensilità. Per il solo triennio 2018-2020 si consente, inoltre, l’applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche di magistrati addetti all’ufficio del massimario (co. 534-554). Collegata a tali ultime disposizioni è la riduzione da 400 a 350 del numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell’arretrato civile nelle corti di appello (co. 385).
Il disegno di legge modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017) (co. 274).
In relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (co. 275).
Altre proroghe previste dal disegno di legge riguardano:
· il termine – portato al 31 gennaio 2019 - entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (co. 666, lett. c);
· i termini di efficacia (portati al 31 gennaio 2021) di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS) (co. 666, lett. d);
· il termine (portato al 31 dicembre 2018) per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati (co. 667, lett. e);
· l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro (il termine è differito al 31 dicembre 2018) (co. 675);
· il termine (portato al 1° gennaio 2019) per il deposito della copia cartacea dei ricorsi nel processo amministrativo già depositati in via telematica (co. 677).
Il disegno di legge contiene poi ulteriori misure concernenti:
§ l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato (co. 289);
§ l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell’agente immobiliare che esercita l’attività senza idonea garanzia assicurativa (co. 564).
Di seguito, viene dato conto delle disposizioni della prima sezione di interesse della Commissione.
Articolo 1, commi 68 e 69
(Affiancamento in agricoltura)
I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000.
Le norme in commento, introdotte al Senato, prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (si tratta degli articoli da 9 a 10-ter, che recano misure in favore dello sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).
Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all’ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall’art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Si osserva che la disposizione non prevede alcuna conseguenza – quale ad esempio la nullità – della mancata previsione nel contratto delle “forme di compensazione” né precisa se tali forme abbiano natura risarcitoria. Si valuti infine se la “conclusione anticipata del contratto” coincida con le diverse ipotesi contenute nel codice civile (nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione).
Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, in particolare – ai sensi del primo comma del predetto art. 8 - coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia).
Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.
Si ricorda che l’art. 6 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), aveva conferito al Governo una delega (non esercitata) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.
Di seguito, alcuni dati storici sul numero delle imprese agricole condotte da giovani imprenditori e quelli relativi ai conduttori di imprese agricole per classi di età.
Articolo 1, comma 120
(Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere)
Il comma 120, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.
La disposizione interviene sul comma 1 dell’art. 24 del decreto legislativo 80/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act), estendendo anche alle lavoratrici domestiche, il diritto al congedo già riconosciuto alle lavoratrici vittime di violenza di genere, dipendenti, pubbliche e private, alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle lavoratrici autonome, inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere.
Il diritto, dal quale ad oggi sono escluse solo le lavoratrici domestiche, prevede la possibilità di astenersi dal lavoro (per motivi legati al suddetto percorso) per un periodo massimo di tre mesi (coperto da contribuzione figurativa), con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento). Il suddetto congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni.
Articolo 1, commi 166 e 167
(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)
I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (comma 166).
L’articolo 143 del TUEL prevede che i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma ne rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.
Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante riduzione, per importo corrispondente, delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316/Ministero dell’interno), allo scopo utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, stanziate dall’articolo dell’articolo 1-bis del D.L. n. 599/1996.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1-bis del D.L.25 novembre 1996, n. 599, è assegnato un contributo annuo a comuni, province, comunità montane, nonché alle IPAB corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti medesimi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.
Come precisato nella Relazione tecnica, il Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) presenta le sufficienti disponibilità a seguito delle economie derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 del D.L. n. 90/2014, che ha ridotto del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.
Il comma 167 stabilisce che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 166.
Articolo 1, commi 168-170
(Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)
I commi da 168 a 170 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.
Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l’inserimento lavorativo degli orfani.
Lo stesso Fondo di rotazione è ridenominato (comma 170) per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio.
Il comma 168 incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.
La somma è destinata all’erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking (art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p.) nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.); le stesse risorse sono destinate a finanziare iniziative volte all’inserimento lavorativo degli orfani. Viene precisato che almeno il 70% della somma è impiegata per interventi in favore di minori; la restante parte è, invece, destinata agli interventi per maggiorenni economicamente non autosufficienti (comma 1).
Si ricorda che l’indennizzo in favore dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge o dal convivente è stato determinato nell’importo fisso di 8.200 euro dal recente DM Interni 31 agosto 2017 (Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti). Il decreto costituisce attuazione della legge europea 2015-2016 (artt. 11 e ss.) che, sancendo il diritto a un indennizzo per le vittime di specifici reati intenzionali violenti, ha esteso, a tale scopo, la finalizzazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (all’uopo ridenominato), aumentandone le risorse con un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
Si osserva, anche in relazione a possibili profili di incostituzionalità, che la destinazione delle indicate risorse riguarda interventi in favore dei soli orfani di madre - e non degli orfani di un genitore - a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima. Si ricorda che il riferimento agli orfani di un genitor3e è utilizzato dal disegno di legge A.S. 2719, approvato dalla Camera (v. ultra), relativo a misure di diversa natura in favore degli orfani di crimini domestici.
Si ricorda che è in stato di relazione per l’Assemblea del Senato un disegno di legge che mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico (A.S. 2719, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), già approvato dalla Camera dei deputati il 1° marzo 2017.
Tra le disposizioni del provvedimento (cui la Commissione Giustizia del Senato non ha apportato modifiche) vi è anche un incremento di 2 mln di euro annui a decorrere dal 2017 della dotazione del Fondo di rotazione che viene destinato anche agli orfani per crimini domestici. Anche tali risorse sono destinate all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria.
Il disegno di legge riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.
Il comma 169 prevede che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse e per l’accesso agli interventi da destinare agli orfani dei citati crimini sono dettati da un regolamento del Ministro dell’economia (con il concerto dei Ministri dell’istruzione, dell’interno, del lavoro e della salute), da emanare entro tre mesi; sullo schema di regolamento è previsto il parere parlamentare.
Il comma 170 modifica la denominazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per ricomprendervi gli interventi in favore degli “orfani per crimini domestici e per femminicidio”.
I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. Di questi, 861 unità riguardano assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria (50 nel 2018)
A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l’1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca.
Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.
Il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica.
Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi.
La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione.
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Totale |
Polizia di stato |
100 |
200 |
550 |
551 |
552 |
1.953 |
Arma dei carabinieri |
100 |
200 |
618 |
618 |
619 |
2.155 |
Guardia di finanza |
50 |
100 |
325 |
325 |
325 |
1.125 |
Polizia penitenziaria |
50 |
100 |
236 |
237 |
238 |
861 |
Vigili del fuoco |
50 |
100 |
383 |
383 |
384 |
1.300 |
Totale per anno |
350 |
700 |
2.112 |
2.114 |
2.118 |
7.394 |
La relazione tecnica del d.d.l. originario (A.S. 2960) riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime come illustrati nella tabella che segue (valori in euro, con arrotondamenti):
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Polizia di stato |
4.266.393 |
8.532.786 |
23.465.161 |
23.507.825 |
23.550.489 |
Arma dei carabinieri |
4.173.848 |
8.347.695 |
25.794.380 |
25.794.380 |
25.836.119 |
Guardia di finanza |
2.158.374 |
4.316.749 |
14.029.434 |
14.029.434 |
14.029.434 |
Polizia penitenziaria |
2.060.642 |
4.121.285 |
9.726.232 |
9.767.445 |
9.808.658 |
Vigili del fuoco |
2.007.865 |
4.015.731 |
15.380.249 |
15.380.249 |
15.420.407 |
TOTALE PER ANNO |
14.667.123 |
29.334.247 |
88.395.458 |
88.395.458 |
88.645.106 |
Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.
Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).
La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, articoli 703 e 2199).
Il comma 172 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.
Ai sensi del comma 174, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).
Inoltre, il medesimo comma eleva a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra.
La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.
Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.
Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.
Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, non vi sono effetti finanziari sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia.
La tabella che segue illustra la ripartizione del Fondo nelle diverse annualità (valori in euro):
Anno |
Stanziamenti (in euro) |
2018 |
1.729.659 |
2019 |
16.165.500 |
2020 |
50.622.455 |
2021 |
130.399.030 |
2022 |
216.151.028 |
2023 |
291.118.527 |
2024 |
300.599.231 |
2025 |
301.977.895 |
2026 |
304.717.770 |
2027 |
307.461.018 |
2028 |
309.524.488 |
2029 |
309.540.559 |
a regime |
309.855.555 |
Infine, il comma 177 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
Articolo 1, commi 235-248
(Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)
Il comma 235, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all’attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l’approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 236-242). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247). Per le finalità perseguite dalle norme in esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248).
(omissis)
In particolare, il comma 243 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019.
L'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è svolto dal prefetto mediante accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze (di cui all'articolo 5, comma 3, del DM Interni 14 marzo 2003), che operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia (art. 93, Codice antimafia).
Si ricorda che l’informazione antimafia (art. 84, D.Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per associazione mafiosa e un nutrito catalogo di delitti di grave allarme sociale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di concussione e estorsione aggravata;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
In particolare, si prevede che il prefetto possa derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).
Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze.
Diversamente, l’informazione antimafia non è attualmente richiesta dal D.Lgs. 159/2011 Codice (art. 83) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia.
Il comma 244 prevede che il prefetto, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013. Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti pubblici e nell’erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania.
I commi 245 e 246 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Esso è istituito per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.
Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del sopra citato Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.
La composizione del Gruppo è demandata a un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa).
Un decreto del Capo della Polizia definirà funzioni e composizione delle singole sezioni specializzate (entro le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).
Il comma 247 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.
Le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto:
§ l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;
§ l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;
§ l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;
§ l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.
Articolo 1, commi 272 e 273
(Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria)
I commi 272 e 273 istituiscono nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, destinato:
§ al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici;
§ al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Per assicurare l’invarianza di spesa, nel solo anno 2018 viene prevista la riduzione di 20 mln di euro della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso CSM è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall’avanzo di amministrazione.
La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio afferma, sul punto, che tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio, attesa la possibilità di utilizzare per il 2018, nel limite indicato, il proprio avanzo di amministrazione accertato nel 2017 e relativo all’anno finanziario 2016.
Articolo 1, comma 274
(Servizio di notificazioni a mezzo posta)
Il comma 274, introdotto dal Senato, modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017).
Il comma 274 interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.
La disposizione in commento richiama i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.
In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Il comma 97-bis modifica la legge n. 890 del 1982, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari .
In particolare, inserendo due ulteriori commi all’articolo 1 - relativo alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – la riforma (lett. a)) precisa:
§ che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 261 del 1999) e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti dalla legge n. 124/2017;
Il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 261 del 1999, come modificato dal citato comma 57 della legge n. 124 del 2017, prevede in particolare che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.
§ che la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse (di cui agli artt. 7 e 8 della legge n,. 890 del 1982) deve essere effettuata da un unico operatore.
Viene inoltre modificato l’articolo 2 della legge n. 890/1982 (lett. b), per sostituire all’attuale modello prestabilito dall'Amministrazione postale, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia.
All’articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (lett. c) le seguenti modificazioni:
§ ogni riferimento all’ufficio postale o all’Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell’operatore postale;
§ per le notificazioni in materia penale, civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene;
§ l’operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l’esecuzione del servizio.
La lett. d) modifica l’articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all’avviso di ricevimento, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell’ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione.
L’articolo 6 della legge n. 890 - oggi relativo all’obbligo per l’Amministrazione postale rilasciare un duplicato in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento e all’indennizzo dovuto in caso di smarrimento del plico da consegnare - è sostituito (lett. e) con una disciplina che impone all’operatore postale, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l’originale. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto.
Anche l’articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (lett. f). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull’ipotesi di rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento stabilendo che:
§ se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto del piego;
§ in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare;
§ l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo;
§ la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.
Con la sostituzione dell’articolo 8 (lett. g), è invece disciplinata l’ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l’operatore postale dovrà assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all’operatore postale.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.
La riforma, inoltre:
§ sostituisce l’articolo 9 della legge n. 890, prevedendo che (lett. h) vengano restituiti al mittente – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito - gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente;
§ abroga (lett. i) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori;
§ modifica (lett. l) l’articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vecchio D.Lgs. n. 29 del 1993[1], con quello al vigente testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001[2]) e abrogare altre previsioni ormai superate;
§ inserisce nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-bis (lett. m), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.
Inoltre, il comma 274 interviene anche sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi:
§ il comma 97-ter, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al “punto di accettazione” e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al “punto di deposito”;
§ il comma 97-quater, che modifica l’art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali. Resta in vigore la disposizione dello stesso art. 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come “incaricati di un pubblico servizio”;
§ il comma 97-quinquies, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 261 del 1999).
In relazione a tale ultima disposizione, come già indicato nella delibera 129/15/CONS, che disciplina i titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali[3], anche per le notifiche di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, come precisato dalla recente delibera 348/17/CONS[4] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), si prevede l’adozione in stretta successione, di due distinti provvedimenti:
- la regolamentazione della materia, sotto il profilo del regime per il conseguimento della licenza individuale, dei requisiti, degli obblighi, dei controlli e delle procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli che sarà emanata dall’AGCOM;
- la definizione, consequenziale alla regolamentazione, della procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e delle connesse vicende estintive e modificative: durata, modalità di rinnovo, variazioni della domanda di rilascio e cessione a terzi, decadenza che sarà emanata con un apposito regolamento dal Ministero dello Sviluppo Economico (citato dal comma 97 –quinquies).
Le disposizioni che attualmente regolamentano i titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali infatti sono precedenti alle norme della legge n. 124 del 2017 e non contemplano quindi esplicitamente i requisiti per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada (che, come detto, erano assoggettate al regime di monopolio di Poste italiane spa).
La licenza individuale per la fornitura di tali servizi, alla luce delle sopra descritte disposizioni, è infatti una nuova tipologia di licenza (in tal senso anche la delibera 348/17/CONS) che presenta caratteristiche peculiari e richiede ulteriori requisiti rispetto a quelli disciplinati, in via generale dalla delibera 129/15/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai relativi atti attuativi.
Essa è infatti subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi (art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 261/1999) e, con riguardo alla stessa, l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale deve determinare, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi (comma 58 della citata legge n. 124 del 2017).
In relazione a tale adempimento l’AGCOM ha emanato il 13 settembre 2017 la sopra citata delibera 348/17/CONS con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha definitivamente liberalizzato il regime della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.
Articolo 1, comma 275
(Proroga di termini in materia di manutenzione
degli uffici giudiziari)
Il comma 275, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.
L’articolo 1, comma 275, modificando il comma 1 dell’art. 25-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2018) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria
Tale disciplina si inquadra nell’ambito del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015, (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530). Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che a questi ultimi non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge 392. Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, è stata prevista l’assegnazione prioritaria al Ministero della giustizia del personale delle province che, a seguito dell’attuazione della legge 56/2014, dovesse risultare in esubero. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.
Il comma 275, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 25-quinquies, prevedendo - per l’anno 2018 - che le autorizzazioni agli accordi locali, tra comuni e uffici giudiziari, per le manutenzioni siano rilasciate dal Ministero della giustizia, secondo i criteri fissati nella convenzione quadro, nel limite massimo del 10% delle risorse del nuovo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1550) appositamente istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità 2015.
Il citato comma 3 prevede attualmente che le citate autorizzazioni siano rilasciate nei limiti massimi complessivi del 15% per l'anno 2015, del 20% per l'anno 2016 e del 15% per l’anno 2017, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
Articolo 1, comma 276
(Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca)
Il comma 276 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell’interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.
In attuazione dell’articolo 93 dello Statuto speciale della provincia autonoma di Bolzano, del Consiglio di Stato devono far parte due Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia.
Ai sensi dell’art. 14 DPR 426/1984 la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca; la relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti Consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, recante la corresponsione di un’indennità speciale di seconda lingua ai magistrati e ai dipendenti civili dello Stato ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici aventi sede a Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.
Ai consiglieri di Stato di lingua tedesca che risiedono nella provincia di Bolzano non si applica l’obbligo - previsto per gli altri magistrati amministrativi - di risiedere stabilmente in un comune della regione dove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni (DPR 427/1984, 7° comma).
Con la disposizione in esame, ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca che hanno mantenuto la residenza nella provincia di Bolzano è attribuita una indennità a titolo risarcitorio.
Tale indennità è attribuita o sotto forma di rimborso spese con le modalità del trattamento economico di missione vigente per i dipendenti statali (L. 836/1973) oppure, a scelta dell’interessato, sotto forma di indennità di trasferta dei consiglieri di Stato residenti fuori Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).
Secondo la disposizione in commento, dunque, le modalità per la corresponsione sono le medesime di quelle previste per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali o per l’indennità di trasferta dei Consiglieri di Stato residenti fuori Roma (disciplinato, insieme a quello di trasferimento, dalla legge 836/1973) mentre sono differenti i presupposti.
Le disposizioni vigenti in materia prevedono, infatti, che ai dipendenti civili dello Stato comandati in una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest’ultima, spetti l’indennità di trasferta individuata dalla legge (quella per i consiglieri di Stato è indicata nella Tabella A, n. 2) per ogni 24 ore (compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).
La disposizione pone un limite di spesa pari a 50 mila euro annui a decorrere dal 2018.
Articolo 1, commi 277 e 278
(Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo)
I commi 277 e 278 prevedono l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all’assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme sono demandate ad un decreto ministeriale.
Il comma 277 novella il decreto-legge n. 143 del 2008, articolo 2, dedicato al Fondo unico giustizia. Tale articolo ha così denominato il fondo già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha attribuito la gestione del Fondo a Equitalia Giustizia S.p.A. e ampliato la tipologia delle risorse che vi affluiscono.
Una prima novella (lettera a)) introduce due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Il nuovo comma 2-bis dispone l'allocazione in apposite gestioni separate del Fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma:
§ lettera a) del comma 2-bis: somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, delle Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942).
Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate - entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione - sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell'attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare. Vi si prevede che il tribunale possa disporre - con la sentenza dichiarativa del fallimento - l'esercizio provvisorio dell'impresa o di specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, fissandone la durata.
A tale riguardo occorre rilevare che il comma 2 dell'articolo in epigrafe modifica l'articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova disciplina qui proposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame (cfr. infra).
In particolare, si sopprime, al primo comma, la possibilità - da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore - di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l'integrità del capitale. Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34: esso prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato; con la novella si stabilisce che, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia SpA (gestore del Fondo, come sopra accennato, ai sensi del comma 1, articolo 2, D.L. n. 143 del 2008).
§ lettera b) del comma 2-bis: le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione.
§ lettera c) del comma 2-bis: le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile.
L'art. 671 c.p.c. qui richiamato prevede che il giudice, su istanza del creditore può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, quando vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito.
§ lettera d) del comma 2-bis: le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.
Il nuovo comma 2-ter dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all’assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l’operatore finanziario al momento dell’apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono "costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter".
Il citato comma 6-ter è inserito dalla lettera c) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al comma 2-bis e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia individuato il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l’ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell’articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l’ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto.
La novella di cui alla lettera b) reca il comma aggiuntivo 3.1 (sempre al medesimo articolo 2, D.L. n. 148 del 2008). La nuova disposizione stabilisce che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2-bis, intestino al «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Tale disciplina è dettata mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, D.L. n. 148 del 2008. La novella al comma 7 (prevista dalla lettera d)) mantiene fermo quanto previsto in materia di riassegnazione dalla novella in esame: 50% delle somme al Ministero della giustizia, mentre il comma 7 dispone diversamente in relazione alle somme elencate dal comma 2, articolo 2, D.L. n. 148 del 2008.
Per il comma 278, recante novella all'articolo 34 della Legge fallimentare, vedi supra.
Il comma 279 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Il comma in esame, istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo da destinare, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, all’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 103 del 2017[5]. Il fondo viene istituito con la seguente dotazione:
- 10 milioni di euro per l’anno 2018;
- 20 milioni di euro per l’anno 2019;
- 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
La richiamata Legge n. 103 del 2017 modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. Il provvedimento consta di un unico articolo, suddiviso in 95 commi. In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, la legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è la modifica alla disciplina della prescrizione. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo, la legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.
Dallo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il triennio (tabella n. 5) si evince che il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell’ordinamento penitenziario. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all’interno del programma Amministrazione penitenziaria.
Articolo 1, commi 280-281
(Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)
Il comma 280, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dell’Ufficio del Garante per i detenuti, fissando in 25 unità l’organico del relativo personale. Il comma 281 demanda a un DPCM la definizione della struttura e della composizione dell'Ufficio.
Il comma 280, modificando l’articolo 7, comma 4 del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha istituito l’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, individua nel numero massimo di 25 unità il personale dell’ufficio. Tale contingente di personale era stato determinato in via amministrativa dal decreto del Ministero della giustizia 11 marzo 205, n. 36.
Attualmente, infatti, il personale è messo a disposizione dal Ministero della giustizia. La modifica in esame precisa che, dei 25 posti in organico:
- almeno 20 debbano essere coperti da dipendenti del Ministero della giustizia;
- massimo 2 unità possano essere comandate dal Ministero dell’Interno;
- massimo 3 unità possano essere comandate dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento mentre gli oneri accessori sono a carico del Ministero della giustizia.
L'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Garante (pari a 200 mila euro annui) è incrementata di 100 mila euro (sale dunque a 300 mila euro) a decorrere dal 2018.
Struttura e composizione dell'Ufficio sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituisce l’attuale decreto del Ministro della giustizia, e che – in base al comma 281 - dovrà essere emanato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 31 marzo 2018).
Per la copertura finanziaria, si attinge al Fondo per esigenze indifferibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.
Articolo 1, comma 282-283
(Assunzione di magistrati ordinari)
Il commi 282-283 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Il comma 282 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018 magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
A tal fine, il comma 283 autorizza la seguente spesa, nei limiti di:
- euro 10.646.068 per l’anno 2018;
- euro 25.461.095 per l’anno 2019;
- euro 27.843.664 per l’anno 2020;
- euro 28.391.450 per l’anno 2021;
- euro 36.014.275 per l’anno 2022;
- euro 36.226.732 per l’anno 2023;
- euro 36.878.367 per l’anno 2024;
- euro 37.638.610 per l’anno 2025;
- euro 38.290.249 per l’anno 2026;
- euro 39.050.492 a decorrere dall’anno 2027.
Articolo 1, comma 284 e 285
(Disposizioni in materia di avvocati e procuratori dello Stato)
Il commi 284-285 incrementano le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, e aumentano gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.
Con l'obiettivo di assicurare all’Avvocatura dello Stato l’espletamento dei compiti ad essa assegnati per legge, il comma 284 incrementa - rispettivamente - di 20 unità ciascuna, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, disponendo - per conseguente coordinamento - la modifica della Tabella A di cui alla Legge n. 103 del 1979[6].
La citata Tabella A, più volte modificata, reca il Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo il numero dei posti per ciascuna qualifica prevista. In particolare, la vigente tabella prevede, per la qualifica di 'Avvocato generale dello Stato', 1 posto; per la qualifica di 'Avvocati dello Stato', 299 posti; per la qualifica di 'Procuratori dello Stato', 70 posti, per un totale di 370 posti.
La disposizione precisa, inoltre, che le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni - da disciplinarsi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, e autorizza la relativa spesa.
In particolare, per il triennio 2018-2020 sono previste le seguenti spese:
§ euro 2.744.515 per l'anno 2018;
§ euro 4.048.015 per l'anno 2019;
§ euro 4.444.391 per l'anno 2020.
Il comma 285, novellando il comma 4 dell’art. 9 del DL n. 90 del 2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, aumenta dal 50% al 75% la quota delle somme recuperate da ripartire tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato.
L’aumento del 25% della quota spettante a questi ultimi è compensato dalla soppressione, a opera dello stesso comma 285, del secondo periodo del vigente comma 4 dell’art. 9 che destina il 25% delle somme recuperate a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.
Rimane ferma, invece, la destinazione del rimanente 25 % delle stesse somme al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’art. 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Articolo 1, commi 286-288
(Personale dell'amministrazione giudiziaria)
I commi 286-288 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
Con l'obiettivo di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il comma 286 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
Alle assunzioni si provvede ai sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 117 del 2016[7].
Tale disposizione ha autorizzato il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia. Ciò, fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, oltre che per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari.
Si ricorda che in attuazione del decreto-legge del 2016, il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20 ottobre 2016[8], che disciplina le procedure di assunzione.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1, il comma 287 autorizza la spera di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
Infine, il comma 288 autorizza la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dal 2019, provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 96 della L. n. 190 del 2014).
Il comma 289 interviene sulla legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.
Il comma in esame reca una serie di modifiche alla legge n. 89 del 1913[9], concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con l'obiettivo di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.
Il comma è articolato nelle lettere a) e b).
La lettera a), interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 89 del 1913.
Il vigente articolo 4 si compone di 2 commi: il comma 1 stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto siano determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
Il vigente comma 2 precisa che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.
La lettera in esame, pur mantenendo inalterata l'attuale formulazione del comma 2, vi aggiunge la previsione che la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà essere rivista sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.
La lettera b), aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata Legge n. 89 del 1913.
Si ricorda che il vigente articolo 65 della legge del 1913 si compone di 3 commi e dispone quanto segue:
Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
La lettera in esame aggiunge 6 nuovi commi al predetto articolo 65.
Il nuovo comma 4 prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9 (cfr. oltre), il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.
Il nuovo comma 5 stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2%.
Il nuovo comma 6 assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento.
Il nuovo comma 7 stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114.
Il nuovo comma 8 prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.
Infine il nuovo comma 9 precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del D. Lgs. n. 82 del 2005[10], le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.
Il comma 290 modifica il comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, al fine di estendere ad altre figure - oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti - le misure ivi contemplate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria.
Il comma 290 apporta modifiche all'articolo 21-quater, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Il citato articolo 21-quater, comma 1, sulle "misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria", autorizza il Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità agli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001. Prevede altresì che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al medesimo articolo decorra dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
Fine della disposizione è quello di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso.
L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 definisce il sistema di classificazione del personale articolandolo per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere. Prescrive che all’interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali siano individuati mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto, nonché l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento e per l’acceso al profilo medesimo. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica (dotazione organica di area per ciascun profilo). Ogni profilo è articolato in fasce retributive.
L'articolo 16 definisce i profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria: nella prima area è previsto un solo profilo professionale (Ausiliario); nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario); nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Funzionario giudiziario, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario UNEP, Funzionario statistico, Funzionario dell’organizzazione, Funzionario bibliotecario, Direttore amministrativo).
La disposizione in esame sostituisce:
- le parole "e di ufficiale giudiziario" con "di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";
- le parole "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" con "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".
Il comma 290 prevede quindi che, al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia sia autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
Articolo 1, comma 379
(Spending review dei Ministeri)
Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 28 giugno 2017. Sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le Amministrazioni centrali dello Stato, che a decorrere dal 2018 devono conseguire riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo, tale D.P.C.M. ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri.
Ai fini dell’esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - operata nel corso del 2016 con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016 - è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.
In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio - in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio.
Questa nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini di indebitamento netto.
In relazione a tale obiettivo è intervenuto il D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha ripartito il suddetto importo, in termini di riduzione della spesa, tra i vari Ministeri, come riportato nella tabella che segue.
DPCM 28 giugno 2017 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto
(milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
Dal 2020 |
Economia e finanze di cui: Presidenza del Consiglio |
510 30 |
503 12 |
510 12 |
Sviluppo economico |
18 |
17 |
17 |
Lavoro e politiche sociali |
90 |
87 |
82 |
Giustizia |
36 |
39 |
38 |
Affari esteri |
29 |
31 |
31 |
Istruzione, università e ricerca |
86 |
92 |
94 |
Interno |
31 |
32 |
31 |
Ambiente |
6 |
6 |
6 |
Infrastrutture e trasporti |
127 |
122 |
120 |
Difesa |
24 |
25 |
25 |
Politiche agricole |
6 |
6 |
5 |
Beni e attività culturali e Turismo |
10 |
11 |
11 |
Salute |
27 |
29 |
30 |
Totale |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M. 28 giugno 2017, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 i Ministri hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II.
Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento possono riguardare:
§ la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;
§ il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;
§ la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti.
Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.
Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente escluso dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.
Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte di riduzione degli stanziamenti di bilancio per 1.483 milioni di euro nel 2018, 1.325 milioni nel 2019 e circa 1.340 milioni a partire dal 2020 (in termini di saldo netto da finanziare), la gran parte dei quali realizzati attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, come esposto nella seguente tabella.
Riduzioni di spesa dei Ministeri
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno/Indebitamento |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Economia e finanze |
850,4 |
843,2 |
850,4 |
510,4 |
503,2 |
510,4 |
di cui Presidenza del Consiglio |
30,0 |
12,0 |
12,0 |
30,0 |
12,0 |
12,0 |
Sviluppo economico |
24,0 |
20,0 |
16,0 |
18,0 |
17,0 |
18,0 |
Lavoro |
90,0 |
87,0 |
82,0 |
90,0 |
87,0 |
82,0 |
Giustizia |
36,0 |
39,0 |
38,0 |
36,0 |
39,0 |
38,0 |
Affari esteri |
29,2 |
31,2 |
31,2 |
29,0 |
31,0 |
31,0 |
Istruzione, Università e Ricerca |
96,1 |
101,5 |
102,2 |
86,0 |
92,0 |
94,0 |
Interno |
32,1 |
33,1 |
32,1 |
31,8 |
32,8 |
31,8 |
Ambiente |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Infrastrutture e trasporti |
252,4 |
93,3 |
110,9 |
127,0 |
126,8 |
126,2 |
Difesa |
24,0 |
25,0 |
25,0 |
24,0 |
25,0 |
25,0 |
Politiche Agricole |
6,0 |
6,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
5,0 |
Beni culturali |
10,0 |
11,0 |
11,0 |
10,0 |
11,0 |
11,0 |
Salute |
27,0 |
29,0 |
30,0 |
27,0 |
29,0 |
30,0 |
TOTALE |
1.483,2 |
1.325,4 |
1.339,9 |
1.011,2 |
1.005,8 |
1.008,4 |
di cui Sezione I |
39,4 |
35,4 |
35,0 |
39,4 |
35,4 |
35,0 |
di cui Sezione II |
1.443,8 |
1.290,0 |
1.304,9 |
961,8 |
970,4 |
973,4 |
Nella Relazione tecnica è riportata una tabella dettagliata in cui sono indicati per ciascun Ministero l’ammontare dei risparmi conseguiti, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, con l’indicazione della Sezione del disegno di legge di bilancio in esame con cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio (cfr. pag. 271, Tomo I, A.S. 2960).
Per completezza, si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono altresì state ridefinite le procedure per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati secondo la nuova procedura sopra descritta, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma.
Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.
Articolo 1, comma 383
(Immobili a uso giudiziario)
Il comma 383 sopprime la norma che prevede, nell’ambito delle operazioni di permuta gestite dall’Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all’uso governativo, come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l’autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.
L’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procede, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.
Le suddette permute sono attuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche.
L’articolo 1, comma 289, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha aggiunto al comma 6-ter gli ultimi periodi (soppressi dal comma in esame) con i quali è stabilito che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.
Articolo 1, comma 385
(Riduzione del numero dei giudici ausiliari in Corte d’appello)
Il comma 385 riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell’arretrato civile nelle corti di appello.
Il comma 385, modificando l’art. 63 del decreto-legge n. 69/2013, porta da 400 a 350 il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile.
Il D.L. 69/2013 ha stabilito che, per agevolare la definizione dei procedimenti civili in corte d’appello, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello nel relativo programma, possono essere reclutati fino a 400 giudici ausiliari. Tali funzioni possono essere svolte:
da magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
da professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
da ricercatori universitari in materie giuridiche;
dagli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
dai notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.
Il risparmio di spesa derivante dalla misura per il bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1362, piano gestionale 4) viene quantificato in un milione di euro.
La disposizione va letta in combinato con i commi da 534 a 554 che prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione (v. ultra).
Articolo 1, comma 386
(Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)
Il comma 386 interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia.
Esso prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile (recepito con il d.P.R. n. 164 del 2002). Si tratta in particolare del trasferimento all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
Il comma 386 prevede che non si applichi al Ministero della giustizia quanto previsto dall'unico comma dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005.
Tale articolo prevede la destinazione di talune somme - stanziate dagli articoli 39 e 62 del d.P.R. n. 164 del 2002 - agli enti di assistenza e previdenza dei corpi di polizia al fine di assicurare la copertura assicurativa per le attività connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Quel d.P.R. recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
L'articolo 39 del citato d.P.R. n. 164 del 2002 ripartisce tra la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, taluni stanziamenti recati dalla legge finanziaria 2002. Tale ripartizione è ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.
Con la disposizione ora in esame non si effettua, per gli anni 2018 e 2019, il trasferimento delle somme stanziate all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria (EAP), per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
La somma iscritta in bilancio nel capitolo 1631 dello stato di previsione del Ministero della giustizia - pari a 390.000 euro annui a decorrere dal 2018, a legislazione vigente - figura pertanto azzerata per gli anni 2018 e 2019, per effetto della disposizione in esame nel disegno di legge di bilancio.
La relazione tecnica specifica che per effetto della sospensione dei trasferimenti dei trasferimenti per il 2018 e 2019, l'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà alla copertura assicurativa a valere sulle risorse già assegnate negli anni precedenti e appostate nel suo bilancio. Sono risorse non impiegate per la stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto, a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.
Articolo 1, commi 534-554
(Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione.)
Per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione.
Il comma 534 riconduce le finalità dell’intervento all’esigenza di smaltire i procedimenti civili tributari pendenti in Cassazione e stabilisce che lo smaltimento delle liti tributarie avviene con le modalità stabilite dal primo Presidente della Cassazione nel programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.
L’intervento risponde alla grave emergenza segnalata dal primo Presidente della Cassazione Giovanni Canzio che, nella relazione per l’inaugurazione del anno giudiziario 2017, pur sottolineando il miglioramento delle pendenze nel settore civile, ha rimarcato “la peculiare imputazione del 38% delle sopravvenienze (oltre 11.000) e del 47% dell’intera pendenza (oltre 50.000) alla sezione Tributaria, la quale, nonostante l’intenso lavoro della struttura e l’impiego di risorse supplementari definisce un numero di procedimenti, molti dei quali pendenti da oltre quattro anni, nemmeno pari alle sopravvenienze”. Secondo il primo Presidente si rende necessario “che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell’arretrato, giustificato dall’elevato valore delle poste finanziarie in gioco e imperniato sulla costituzione di una Tributaria-bis, col simmetrico aumento di organico dei magistrati e del personale. Come pure è auspicabile il contributo del MEF per avviare a soluzione un problema che, a legislazione invariata, rischia di travolgere l’assetto della Cassazione civile”.
A tal fine, il comma 535 prevede la nomina – “straordinaria e non rinnovabile” di un numero massimo di 50 giudici ausiliari.
In merito, si ricorda che il comma 385 del d.d.l. in esame riduce di pari numero (da 400 a 350) il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile ai sensi dell’art. 63 del DL 69/2013 (v. ante).
Il comma 536 prevede che i giudici ausiliari andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio); la nomina avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da avvocati e professori universitari).
In base al comma 537, possono essere chiamati a ricoprire l’incarico onorario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni,
- in pensione da non più di 5 anni;
- che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 25 anni;
- e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età.
Il mandato, non prorogabile, durerà per 3 anni (comma 544).
I requisiti di nomina (comma 538) ricalcano quelli previsti dall’art. 64 del D.L. 69/2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d’appello per lo smaltimento dell’arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario). Inoltre, è previsto che non possano essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che siano o siano stati (nel trienni precedente) membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali, sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del ministro della giustizia, da adottare entro un mese (comma 541).
La preferenza per la nomina ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica (comma 542).
Per i giudici ausiliari sono previste le medesime incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari, compresa quella all’esercizio della professione di avvocato (comma 546). Analogamente, specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le ipotesi di cessazioni dall’incarico, dimissioni e revoca; in particolare si prevede – su proposta del Primo Presidente al consiglio direttivo della cassazione - la revoca dell’ausiliario che non abbia definito almeno 150 procedimenti tributari all’anno (comma 549).
La cessazione dall’ufficio per decadenza (per il venir meno dei requisiti), dimissioni, incompatibilità e revoca avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM (comma 551).
È previsto un rimborso forfettario omnicomprensivo per il giudice ausiliario di 1.000 euro al mese per 11 mensilità (si tiene conto, come precisato nella relazione tecnica, “dell’interruzione estiva dell’attività giudiziaria ordinaria”), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute (comma 552).
Il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – l’applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell’art. 115, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, richiesti per l’applicazione temporanea dei magistrati, addetti all’ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L’applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.
Le funzioni dei magistrati addetti all’ufficio del massimario sono state oggetto di due recenti interventi legislativi. In particolare, l’art. 74 del DL 69/2013 ha introdotto un nuovo comma nell’art. 115 dell’ordinamento giudiziario (OG), prevedendo che il primo Presidente della Corte di cassazione può destinare fino a 30 magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio; i magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.
L’art. 1 del DL 168/2016 ha poi introdotto un ulteriore comma nell’art. 115 OG, in cui è previsto che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.
Per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame il comma 554 dispone un’autorizzazione di spesa (calcolata sul contingente massimo di 50 giudici): di 400.000 euro per il 2018; di 550.000 euro per gli anni 2019 e 2020; di 150.000 per il 2021.
Articolo 1, comma 564
(Agenti immobiliari)
Il comma 564 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell’agente immobiliare che esercita l’attività senza idonea garanzia assicurativa.
Il comma 564, introdotto nel corso dell’esame al Senato, integra la formulazione del comma 5-bis dell’art. 3, della legge n. 39 del 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 3.000 e 5.000 euro nei confronti dell’agente immobiliare che opera senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.
Articolo 1, comma 665, lett. c)
(Colloqui investigativi con i detenuti)
Il comma 665, lett. c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
Il comma 665 - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (al 31 gennaio 2019) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che a sua volta ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.
Una proroga di un anno di tale disciplina è stata già disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8).
L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.
Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Articolo 1, comma 665, lett. d)
(Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)
Il comma 665, lett. d) proroga, dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:
§ il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
§ al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
§ l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;
§ l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
La disposizione in esame proroga le disposizioni a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia misure urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace.
Si tratta, in primo luogo, della possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).
La legge, infatti (art. 17 e art. 39, comma 11, L. 124/2007) esclude che possano essere autorizzate condotte riconducibili a reati con finalità terroristiche, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Per tali condotte opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.
In base al decreto-legge le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:
§ partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
§ assistenza agli associati (art. 270-ter);
§ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
§ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
§ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
§ istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
§ partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);
§ istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).
La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.
La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito comunicare con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.
Infine, viene prorogata anche la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.
Articolo 1, comma 666, lett. e)
(Banca dati del DNA)
Il comma 666, lett. e), proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati.
Il comma 666, lett., e) - novellando l’art. 17, comma 1, della legge n. 85 del 2009 - proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in funzione della stessa banca dati.
L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.
La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:
§ dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);
§ relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
§ di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.
La disciplina transitoria dell’art. 17, comma 1, della legge n. 85 del 2009 aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.
L’art. 35 del regolamento ha previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento).
Non era, quindi, fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.
Articolo 1, comma 674
(Informazione antimafia per i terreni agricoli)
Il comma 674 differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.
L’articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:
§ beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
§ titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.
Si ricorda che l’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.
Il ddl di bilancio interviene (modificando la legge del 2017 e non direttamente il codice antimafia da essa novellato) sull’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Viene introdotta una disciplina differenziata:
§ coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro, sono soggetti all’obbligo (a partire dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma);
§ coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018.
Si osserva che non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti.
Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (cfr. A.C. 4741, art. 19-terdecies), approvato in definitiva dalla camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’art. 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.
A seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei:
§ coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017);
§ coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);
§ coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018). Quest’ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000 euro. Si valuti se, a seguito della modifica apportata dal disegno di legge di bilancio, possa considerarsi confermato l’esonero senza limiti temporali per coloro che accedono a fondi fino a euro 5.000, introdotto precedentemente dalla legge di conversione del decreto-legge 148.
Articolo 1, comma 677
(Proroga termini nel processo amministrativo telematico)
Il comma 677 proroga dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine per il deposito della copia cartacea dei ricorsi già depositati in via telematica.
In particolare, si prevede - tramite modifica dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2016, in materia di processo amministrativo telematico - che, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, debba essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio 2017 fino al 1° gennaio 2019 (anziché fino al 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dal vigente art. 7, comma 4).
Articolo 1, comma 682
(Funzionamento dell’ufficio del Garante della privacy)
Il comma 682 aumenta di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali.
Il comma 682, introdotto dal Senato, aumenta di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali, previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy).
L’incremento non riguarda, dunque, l’esercizio 2018.
L’art. 156, comma 10, del d.lgs. n. 196/2003 prevede che le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Con l’intervento si intende garantire l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (sia nel settore pubblico che in quello privato), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - sia dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (a tale direttiva non è stata ancora data attuazione dall’Italia).
Il regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), e la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali sono gli strumenti che compongono il c.d. pacchetto protezione dati dell’Unione Europea.
Il “pacchetto” è stato presentato nel gennaio 2012 dalla Commissione europea con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato in materia nell'Unione.
La riforma è in particolare volta a garantire ai cittadini degli Stati membri dell'UE: un accesso più facile ai dati; il diritto alla portabilità dei dati; un più chiaro "diritto all'oblio"; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati (le imprese e le organizzazioni devono fra l'altro comunicare quanto prima alle autorità nazionali di controllo le violazioni gravi dei dati affinché gli utenti possano prendere le misure opportune). Intende inoltre garantire che le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE siano poste in condizione di scambiare le informazioni necessarie alle indagini in modo più efficiente ed efficace, migliorando la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità in Europa.
Dopo l’approvazione definitiva, sulla base della procedura detta di "codecisione" del Consiglio e del Parlamento europeo (ora definita dal Trattato di Lisbona "procedura legislativa"), il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
La disposizione in esame intende, inoltre, fare fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge n. 71 del 2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
Nello stato di previsione per il 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze, per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della privacy sono stanziati 20.548.494 euro.
La legge 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18 giugno 2017, si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
La legge prevede la possibilità sia del minore ultraquattordicenne vittima del cyberbullismo, che del genitore (o soggetto esercente la responsabilità del minore) di chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Quando, però, il soggetto responsabile non abbia provveduto entro 48 ore all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, (o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro le successive 48 ore, dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento illecito dei dati del minore.
Articolo 6
(Stato di previsione del Ministero della giustizia)
L’articolo 6 del disegno di legge di bilancio chiude per il Ministero della Giustizia la prima sezione ed apre ai contenuti della seconda.
La disposizione, infatti, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla tabella 5 (comma 1).
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, con riguardo alle spese:
§ per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati;
§ per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
§ per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
Si tratta delle spese comprese nel programma «amministrazione penitenziaria» e nel programma «giustizia minorile e di comunità», afferenti alla missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2018.
Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[11] - la Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.
Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall’articolo 21 della legge n. 196/2009.
Il comma 1-sexies dell’articolo 21 individua la Sezione II, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa in essa contenute:
1) sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto:
- dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi;
2) evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l’unità di voto.
In base alla disciplina contabile, le unità di voto sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
La riforma ha ampliato la flessibilità di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:
a) la rimodulazione in via compensativa:
- delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all’interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale);
- delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti: si tratta delle rimodulazioni c.d. orizzontali che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[12].
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Specifiche disposizioni di flessibilità riguardano leggi pluriennali di spesa in conto capitale, ai fini dell’adeguamento dei relativi stanziamenti al c.d. Cronoprogramma (articolo 30). Per tali leggi è consentita:
§ la rimodulazione delle quote annuali in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.
Si tratta di una rimodulazione “orizzontale” degli stanziamenti di competenza nei diversi anni, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge.
§ la reiscrizione delle somme stanziate annualmente e non impegnate alla chiusura dell'esercizio nella competenza degli esercizi finanziari successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole autorizzazioni pluriennali in conto capitale non permanenti.
La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.
In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.
Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.
In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M. (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.
Tale nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno. Con il D.P.C.M. 28 giugno 2017 il suddetto obiettivo è stato ripartito tra i vari Ministeri.
Su tale base, i Ministri, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (Cfr. la Circolare 16 giugno 2017, n. 23), in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della Sezione II indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante proposte di rimodulazione delle risorse, nei margini della flessibilità di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.
Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del piano finanziario dei pagamenti, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.
Entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi accordi, le modalità per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.
Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una revisione sistematica e strutturale della spesa.
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.
Le azioni[13] - adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio[14].
Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).
Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:
§ lo stato di previsione dell’entrata;
§ gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
§ il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.
Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:
§ la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
§ l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
§ il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
§ il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.
L’articolo 21 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
L’articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.
Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (A.C. 4768, Tab. 5) si articola in 2 missioni e 6 programmi:
§ pro quota[15] la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 4 programmi di spesa:
- Amministrazione penitenziaria;
- Giustizia civile e penale;
- Giustizia minorile e di comunità;
- Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria.
§ pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento i programmi:
- Indirizzo politico;
- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
I 6 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.
Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le 7 priorità politiche dell’azione del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro (emanato il 29 settembre 2017).
Le priorità politiche del Ministero della Giustizia
1) Il completamento di una politica coerente sul personale. Si fa riferimento alla valutazione delle nuove piante organiche, al completamento delle assunzioni, alla riqualificazione del personale e alle verifiche sul funzionamento dell’ufficio per il processo.
2) L’ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione con particolare riferimento allo sviluppo dei software per il Processo Penale Telematico e degli applicativi necessari all’estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace.
3) Il miglioramento della qualità dell’azione amministrativa, da conseguirsi anche portando a compimento il processo di rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo e proseguendo negli interventi di sviluppo di moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati.
4) La razionalizzazione della spesa e l’efficientamento delle strutture. In particolare, il Ministero si prefigge il rafforzamento del programma di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi; il rinnovo della convenzione con Equitalia Giustizia, anche in vista dell’ampliamento delle attività affidate a tale società; la ristrutturazione delle funzioni di determinazione dei costi delle intercettazioni; la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell’edilizia degli istituti penitenziari.
5) Una giustizia più attenta alle domande. Con questo obiettivo il Ministero di riferisce alla realizzazione di una diffusa rete di sportelli di prossimità per agevolare l’accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti con minori risorse, economiche e culturali, e in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie.
6) Passare dall’emergenza carceraria all’attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la costruzione di un nuovo modello detentivo, che passa per il potenziamento delle strutture destinate all’esecuzione penale esterna; l’ulteriore adeguamento delle condizioni di detenzione al pieno rispetto della dignità umana attraverso l’individuazione di opzioni trattamentali sempre più personalizzate; la verifica della concreta attuazione della vigilanza dinamica; l’implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all’interno ed all’esterno degli istituti penitenziari. Occorrerà inoltre rafforzare l’esecuzione penale esterna dotandola di adeguate risorse umane e tecnologiche e realizzare una nuova politica per la giustizia minorile.
7) L’ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, in particolare nel processo attuativo del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea. La cooperazione dovrà essere ulteriormente estesa, secondo il diritto internazionale convenzionale, in materia di lotta al terrorismo internazionale e nell’ambito degli strumenti di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine. Occorrerà infine procedere alla ratifica del II Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria e portare a compimento le iniziative negoziali bilaterali in corso, promuovendone di nuove ove necessario.
Sulla base di queste priorità i 5 Centri di responsabilità amministrativa (CRA) del Ministero hanno formulato gli obiettivi della loro azione.
I cinque Centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Giustizia sono i quattro Dipartimenti nei quali è strutturato il ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia DAG; Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria DOG; Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) nonché il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia, a seguito delle modifiche approvate in Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per 8.255,7 milioni di euro nel 2018, 8.419,0 milioni di euro per il 2019 e 8.370,7 milioni di euro per il 2020.
Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2018 e per il successivo biennio, si articola nel seguente modo:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2017 |
Assestato |
ddl bilancio integrato 2018 |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2019 |
ddl bilancio integrato 2020 |
Spese correnti |
7.812,8 |
8.001,3 |
7.929,6 |
+116,8 |
8.015,0 |
7.933,5 |
Spese in c/capitale |
119,4 |
136,9 |
326,1 |
+206,7 |
404,0 |
437,1 |
SPESE FINALI |
7.932,2 |
8.138,2 |
8.255,7 |
+323,5 |
8.419,0 |
8.370,7 |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero per il 2018 sono pari a 8.566,9 milioni di euro.
Rispetto al 2017, il disegno di legge di bilancio 2018 prevede per il Ministero della giustizia stanziamenti di competenza in aumento (+117,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2017; +323,5 rispetto al bilancio 2017).
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2018, la seguente tabella evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio, come modificato al Senato, apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2017 |
2018 |
||||||
Bilancio assestato |
BLV* |
Manovra DDL originario |
Modifiche senato |
|||||
sez. II |
sez. I |
bilancio Integrato |
sez. II |
sez. I |
Bilancio integrato AC 4768 |
|||
Spese correnti |
8.001,3 |
7.914,5 |
-19,6 |
34,6 |
7.929,5 |
- |
0,1 |
7.929,6 |
Spese in c/capitale |
136,9 |
326,1 |
- |
|
326,1 |
- |
-- |
326,1 |
SPESE FINALI |
8.138,2 |
8.240,6 |
-19,6 |
34,6 |
8.255,6 |
- |
0.1 |
8.255,7 |
* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.
Si ricorda, infatti, che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2018 possono incidere, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile. L’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:
- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse;
- la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).
Il Ministero della giustizia non si è avvalso della possibilità di effettuare in sezione II rimodulazioni.
La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.
Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[16].
Il comma 3?ter dell’articolo 23 prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Il Ministero della giustizia si è avvalso della possibilità di procedere a definanziamenti - che ha operato per 19,6 milioni di euro - dei quali si darà conto analizzando i singoli programmi. Il Senato non ha apportato variazioni alla sezione II.
A questi due dati – rimodulazioni e rifinanziamenti/definanziamenti - si devono aggiungere poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge, che nel caso specifico del Ministero della giustizia determinavano nel disegno di legge originario (A.S. 2960) un aumento delle previsioni di competenza pari a 34,6 milioni di euro.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, per effetto dell’attuale articolato del disegno di legge, le previsioni di competenza del Ministero della Giustizia sono aumentate di ulteriori 100.000 euro.
Così determinato il bilancio integrato del Ministero della giustizia in 8.255,7 milioni di euro, si rileva che le spese del Ministero corrispondono all’1,3% del totale delle spese finali dello Stato.
Con riferimento ai singoli stati di previsione della spesa, nella tabella seguente è illustrato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per il triennio 2018-2020. Per l’esercizio finanziario 2018, le spese sono poste a raffronto con quelle previste a legislazione vigente, e sono evidenziati a parte gli effetti delle due sezioni.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
BLV |
AC 4768 Sez. II |
Effetti Sez. I |
bilancio integrato AC 4768 |
% su bilancio dello stato |
bilancio integrato AC 4768 |
bilancio integrato AC 4768 |
Economia e finanze |
358.863 |
357.382 |
1.508 |
358.889 |
57,5 |
360.632 |
364.400 |
Sviluppo economico |
3.921 |
5.157 |
55 |
5.212 |
0,8 |
4.114 |
3.951 |
Lavoro e politiche sociali |
125.097 |
124.560 |
1.135 |
125.696 |
20,1 |
125.592 |
128.521 |
Giustizia |
8.241 |
8.221 |
35 |
8.256 |
1,3 |
8.419 |
8.371 |
Affari esteri |
2.583 |
2.582 |
18 |
2.599 |
0,4 |
2.618 |
2.569 |
Istruzione, Università e Ricerca |
56.931 |
56.843 |
265 |
57.108 |
9,1
|
56.772 |
55.850 |
Interno |
23.534 |
23.563 |
797 |
24.361 |
3,9 |
23.741 |
23.634 |
Ambiente |
846 |
849 |
19 |
868 |
0,1 |
829 |
786 |
Infrastrutture e trasporti |
14.970 |
14.728 |
110 |
14.838 |
2,4 |
13.122 |
11.995 |
Difesa |
20.833 |
20.847 |
121 |
20.968 |
3,4 |
21.016 |
20.644 |
Politiche agricole |
787 |
801 |
41 |
842 |
0,1 |
796 |
760 |
Beni culturali |
2.095 |
2.375 |
7 |
2.382 |
0,4 |
2.346 |
1.998 |
Salute |
2.386 |
2.359 |
60 |
2.419 |
0,4 |
2.424 |
2.414 |
SPESE FINALI |
621.087 |
620.269 |
4.171 |
624.441 |
100 |
622.420 |
625.892 |
Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2018 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall’1,7% del 2006 all’odierno 1,3%. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l’1,4% e l’1,6% per scendere all’1,3% a partire dall’esercizio 2013; si tratta di un dato confermato anche dalle previsioni 2018.
Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2018, pari a circa 8 miliardi e 257 milioni di euro, sono ripartite tra due missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (quasi il 98%) assegnate alla missione Giustizia.
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero della giustizia per il 2018, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2017.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2018, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Ministero della Giustizia |
|||||||
|
Missione/Programma |
2017 |
2018 |
|||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1 |
Giustizia (6) |
7.988,6 |
8.057,2 |
- |
-19,6 |
8.037,6 |
+39,7 |
8.077,2 |
1.1 |
Amministrazione penitenziaria (6.1) |
2.763,2 |
2.781,3 |
- |
+6,5 |
2.787,8 |
+9,7 |
2.797,5 |
1.2 |
Giustizia civile e penale (6.2) |
3.929,2 |
3.929,2 |
- |
-19,8 |
3.909,4 |
+30.6 |
3.940,0 |
1.3 |
Giustizia minorile e di comunità (6.3) |
243,3 |
251,0 |
- |
-0,3 |
250,7 |
- |
250,7 |
1.4 |
Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria (6.6) |
1.052,8 |
1.095,6 |
- |
-6,0 |
1.089,6 |
-0.6 |
1.089,0 |
2 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
149,6 |
183,4 |
- |
- |
183,4 |
-5,0 |
178,4 |
2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
33,4 |
46,6 |
- |
- |
46,6 |
- |
46,6 |
2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
116,3 |
136,8 |
- |
- |
136,8 |
-5,0 |
131,8 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
8.138,2 |
8.240,6 |
- |
-19,6 |
8.221,0 |
+34,7 |
8.255,7 |
La missione n. 6, “Giustizia”, dotata di stanziamenti di competenza pari a 8.464,3 milioni di euro, a partire dal 2017, non è più di integrale pertinenza del Ministero della Giustizia.
Dei 7 programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell’economia e sono esposti in tabella n. 2.
Di seguito, la rappresentazione grafica della ripartizione della Missione “Giustizia” tra il Ministero della giustizia e quello dell’economia e delle finanze.
In particolare, il Ministero dell’economia è responsabile dei seguenti programmi:
§ 6.5. Giustizia tributaria, di pertinenza del Dipartimento delle finanze: 203,1 milioni di euro;
§ 6.7. Giustizia amministrativa, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 169,6 milioni di euro;
§ 6.8. Autogoverno della magistratura, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 14,4 milioni di euro.
Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della Giustizia, nel disegno di legge di bilancio integrato, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 8.077,3 milioni di euro (+88,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2017).
La missione è articolata in 4 programmi di spesa:
§ 1.1. Amministrazione penitenziaria – 2.797,4 mln di euro;
§ 1.2. Giustizia civile e penale – 3.940,0 mln di euro;
§ 1.3. Giustizia minorile e di comunità – 250,7 mln di euro;
§ 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – 1.089,0 mln di euro.
Sono tradizionalmente ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti ed internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell’ambito dell’edilizia carceraria.
Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP).
In base alla Nota integrativa (cfr. pag. 21-30), nella gestione del Programma il DAP si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):
1. Assicurazione e rafforzamento dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni;
2. Progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari;
3. Miglioramento delle condizioni di detenzione;
4. Valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale.
Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2018 è pari a 2.797,5 mln di euro (di cui: spese correnti: 2.720,7 mln; spese in conto capitale: 7,8 mln.), in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+34,3 mln).
1. Missione Giustizia (6) Programma Amministrazione penitenziaria (6.1) |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
2.763,2 |
2.781,3 |
+6,5 |
2.787,8 |
+9,7 |
2.797,5 |
Il bilancio dell’amministrazione penitenziaria – così come tutto il bilancio del Ministero della giustizia – non prevede rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, comma 3, lett. a); sono invece presenti alcuni rifinanziamenti e definanziamenti (art. 23, comma 3, lett. b)[17] che determinano un aumento delle previsioni pari a 6,5 milioni di euro, ed effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano un aumento di 9,7 milioni di euro, che di seguito si evidenziano.
Missione Giustizia – Programma Amministrazione penitenziaria |
||||||
1. Missione Giustizia (6) |
2018 |
|||||
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
||
Variazioni |
||||||
a.23 c. 3 lett b) |
||||||
1.1 |
Amministrazione penitenziaria (6.1) |
2.781,3 |
6,5 |
2.787,8 |
9,7 |
2.797,5 |
1673 |
Vestiario, armamento e distintivi di onoreficenza per gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria |
9,0 |
-0,5 |
8,5 |
- |
8,5 |
1674 |
Spese per l'acquisto di beni e servizi |
14,4 |
-0,9 |
13,5 |
- |
13,5 |
1687 |
Manutenzione ordinaria degli immobili |
4,8 |
5,0 |
9,8 |
- |
9,8 |
1777 |
Spese per il trasporto dei detenuti e del relativo personale di scorta |
15,6 |
-2,0 |
13,6 |
- |
13,6 |
1753 |
Spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute |
0.3 |
- |
0.3 |
0.1 |
0.4 |
1761 |
Spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti |
7,9 |
-0,1 |
7,8 |
- |
7,8 |
1765 |
Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti negli istituti penitenziari |
10,1 |
5,0 |
15,1 |
- |
15,1 |
1773 |
Fondo da destinare al finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario |
- |
- |
- |
10,0 |
10,0 |
1631 |
Somme da destinare alla copertura della responsabilità civile e amministrativa per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale del corpo di polizia penitenziaria |
0,4 |
- |
0,4 |
-0,4 |
- |
Tra i rifinanziamenti, spiccano i 5 milioni del capitolo 1765, relativo agli sgravi fiscali e alle agevolazioni per le imprese che assumono detenuti, e i 5 milioni per la manutenzione ordinaria degli immobili.
Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge, si ricorda l’istituzione del fondo per l’attuazione della legge n. 103 del 2017 (v. art. 1, comma 279), che deve intendersi completamente dedicato alla prevista riforma dell’ordinamento penitenziario. Il fondo è finanziato con 10 milioni di euro.
Inoltre, a seguito dell’esame del disegno di legge da parte del Senato, si registra un aumento di 100.000 euro allo stanziamento per il funzionamento del Garante dei detenuti (v. art. 1, commi 280-281).
Infine, per effetto dell’art. 1, comma 386, del disegno di legge (v. sopra) è ridotto di 0,4 mln di euro lo stanziamento per le coperture assicurative per la responsabilità civile e amministrativa per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale di polizia penitenziaria nello svolgimento delle funzioni.
Dall’analisi disegno di legge di bilancio per capitoli emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell’amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.416 milioni di euro) che sono prevalentemente relative alle spese di personale. In particolare, il bilancio evidenzia:
§ 1.987,5,3 mln di euro per il personale di polizia penitenziaria;
§ 206,0 mln di euro destinati al personale amministrativo e ai magistrati. Lo stanziamento è destinato a diminuire nei successivi esercizi (198,5 mln nel 2019 e 190 mln nel 2020) «in relazione alla prevalenza dei pensionamenti rispetto alle autorizzazioni alle assunzioni già intervenute a parziale copertura del turn-over»[18].
Fra gli interventi si segnala che il capitolo 1761, tradizionalmente relativo a mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti è, a partire dall’esercizio 2018, dedicato alle spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti (7,8 mln di euro) mentre le spese di ogni genere riguardanti il mantenimento e l’assistenza dei detenuti sono appostate nel nuovo capitolo 1766 (103,0 mln di euro).
Ulteriori capitoli di interesse sono:
§ Manutenzione ordinaria degli immobili (cap. 1687), sul quale si registra un rifinanziamento per 5 milioni che porta lo stanziamento nel bilancio integrato 2018 a 9,8 milioni nel 2018 (4,9 nelle previsioni assestate 2017);
§ Spese per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA (cap. 1752): 2,3 milioni di euro (invariato rispetto al bilancio 2017, in calo rispetto all’assestamento 2017 di 0,3 mln);
§ Spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute (cap. 1753): 400.000 euro (+ 100.000 euro rispetto alle previsioni e all’assestamento 2017);
§ Spese per mercedi ai detenuti (cap. 1764): 110 milioni di euro (la previsione è in aumento negli ultimi esercizi (si trattava di circa 76 milioni nell’assestato 2016 e di 100 milioni nel bilancio di previsione 2017, + 10,3 rispetto all’assestamento 2017). Il disegno di legge di bilancio specifica che la variazione è proposta per adeguare lo stanziamento alle esigenze;
§ Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti (cap. 1765): 15,1 milioni di euro, comprensivi del rifinanziamento di 5 milioni;
§ Somme per fare fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell’art. 3 CEDU (cap. 1769): non risultano stanziamenti in competenza; i 5,4 milioni di residui degli esercizi precedenti sono peraltro già impegnati e iscritti in cassa.
Il capitolo 1768, relativo a interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV, è stato soppresso a seguito della riorganizzazione del Ministero della giustizia attuata con il DPCM n. 84 del 2015. La relativa competenza è stata ora attribuita al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, cap. 2135 (v. infra).
Per quanto riguarda gli investimenti, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture, al potenziamento e ristrutturazione dell’edilizia carceraria, il bilancio 2018 del Ministero stanzia 25,6 milioni di euro, così ripartiti:
§ sul capitolo 7300, Spese per l’acquisto, l’installazione, l’ampliamento di immobili, strutture e impianti per l’amministrazione penitenziaria, risultano iscritti 11,7 milioni di euro, che derivano dalle seguenti autorizzazioni di spesa per fattori legislativi:
- R.D. n. 787/1931: 4,6 mln finalizzati alla progettazione, all’acquisto e all’installazione di strutture e impianti;
- L. n. 164/1981, art. 35: 7,1 mln per la progettazione, l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate.
§ sul capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili (c.d. Fondo opere) si prevedono stanziamenti per 13,9 milioni di euro, che derivano dall’autorizzazione di spesa contenuta nella legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 619 della legge n. 244 del 2007).
Un approfondimento sulla destinazione di queste autorizzazioni di spesa è contenuto negli allegati alla tabella n. 5.
La nota integrativa specifica che «Gli interventi la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, in prosecuzione del Piano carceri, saranno assicurati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale sono state assegnate le disponibilità della gestione commissariale terminata nel luglio 2014, per la costruzione di nuovi istituti e l'ampliamento della ricettività di quelli esistenti. Le risorse finanziarie per investimenti fissi lordi, propri dell'azione, saranno prevalentemente impiegate per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture penitenziarie, per la riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti, finalizzata alla riduzione dei consumi, nonché per il recupero di porzioni di istituto all'uso detentivo ovvero per realizzazione di ambienti attrezzati per lo svolgimento delle attività in comune della popolazione detenuta. Le maggiori risorse di cassa rispetto alla competenza d'esercizio sono necessarie ai pagamenti per i lavori appaltati nel triennio precedente».
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività connesse all’esercizio della giurisdizione civile e penale; attività delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; attività di verbalizzazione degli atti processuali e videoconferenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari; attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi degli uffici giudiziari; gestione di beni e servizi, anche informatici, dell’amministrazione giudiziaria; sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia; trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola superiore della magistratura).
Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG).
In base alla Nota integrativa (cfr. pag. 38-48), nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):
1. Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione;
2. Innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari.
Lo stanziamento nel bilancio di previsione 2018 per questo programma è pari a 3.940,0 milioni di euro (di cui: spese correnti: 3.705 mln; spese in conto capitale: 235,1 mln.), in leggero aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+10,8 mln).
1. Missione Giustizia (6) Programma Giustizia civile e penale (6.2) |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
3.929,2 |
3.929,2 |
-19,8 |
3.909,4 |
+30,6 |
3.940,0 |
Si ricorda che per questo programma non è possibile operare un confronto con gli stanziamenti previsti negli esercizi precedenti al 2017 in quanto, solo a partire dal 2017, e a seguito della creazione del nuovo programma di spesa “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria”, i capitoli originariamente inseriti nel programma sono stati in parte riallocati in tale nuovo programma nonché nel programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, inserito nella missione Servizi istituzionali.
Il bilancio della giustizia civile e penale presenta sia definanziamenti (art. 23, comma 3, lett. b)[19], che determinano una riduzione delle previsioni pari a 19,8 milioni di euro, che effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano un aumento di 30,6 milioni di euro. Di seguito si evidenziano questi interventi.
Missione Giustizia – Programma Giustizia civile e penale |
||||||
1. Missione Giustizia (6) |
2018 |
|||||
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
||
Variazioni |
||||||
a.23 c. 3 lett b) |
||||||
1.2 |
Giustizia civile e penale (6.2) |
3.929,2 |
-19,8 |
3.909,4 |
30,6 |
3.940,0 |
1402 |
Competenze al personale al netto dell'IRAP |
1.188,4 |
_ |
1.188,4 |
22,5 |
1.210,9 |
1404 |
Somma occorrente per la concessione di buoni pasto |
23,8 |
_ |
23,8 |
0,8 |
24,6 |
1421 |
Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni ai dipendenti |
80,8 |
_ |
80,8 |
1,5 |
82,3 |
1440 |
Competenze al personale di magistratura giudiziaria al netto dell'IRAP |
1.638,0 |
_ |
1.638,0 |
10,0 |
1.648,0 |
1431 |
Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni ai dipendenti |
107,2 |
_ |
107,2 |
0,6 |
107,8 |
1451 |
Spese per l'acquisto di beni e servizi (uffici giudiziari) |
125,5 |
_ |
125,5 |
2,0 |
127,5 |
1550 |
Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari |
279,6 |
-19,8 |
259,8 |
_ |
259,8 |
1535 |
Fondo da destinare al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari… |
_ |
_ |
_ |
20,0 |
20,0 |
1536 |
Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico |
76,3 |
_ |
76,3 |
-26,7 |
49,6 |
Il definanziamento di 19,8 mln di euro è interamente imputato al capitolo relativo al funzionamento degli uffici giudiziari.
Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge,
- 37,4 milioni sono aggiunti per esigenze legate alle retribuzioni del personale amministrativo e di magistratura, per fare fronte alle assunzioni previste dall’art. 1, commi 286-288 (fino a 1.400 unità di personale amministrativo), e dall’art. 1, comma 282 (magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi);
- 2 milioni sono aggiunti per l’acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento alle somme destinate all’espletamento delle procedure concorsuali (anche in questo caso in attuazione dell’art. 1, comma 286-288 del ddl);
- 20 milioni, per il solo 2018, sono stanziati per gli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici e per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, come previsto dall’art. 1, comma 272 del d.d.l.. La stessa disposizione è coperta con una riduzione delle risorse destinate al fondo sul recupero di efficienza del sistema giudiziario, istituito dalla legge di stabilità 2015.
Nel bilancio integrato 2018 la principale voce di spesa del programma Giustizia civile e penale è rappresentata dalle spese di personale, pari a circa 3.105,4 milioni di euro. In particolare:
§ per il personale civile sono stanziate risorse per 1.344,7 milioni di euro;
§ per il personale di magistratura sono stanziati 1.760,7 milioni.
Sempre in relazione al funzionamento, si segnalano i seguenti capitoli:
§ cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 13,1 (+2,5 mln rispetto all’assestamento 2017);
§ cap. 1501, Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 49,9 mln di euro (erano 63,4 mln nell’assestamento 2017).
La Nota preliminare al bilancio evidenzia che «Il capitolo 1501, destinato alla gestione dei sistemi informativi del CDR - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, è utilizzato anche per la copertura dei contratti pluriennali per i servizi comuni (connettività, trasporto, interoperabilità e sicurezza) a tutte le articolazioni dell'Amministrazione. Negli ultimi esercizi lo stanziamento di bilancio del capitolo è risultato sempre insufficiente alla copertura delle necessità tanto da rendere indispensabile l'attribuzione, in corso d'anno, di risorse aggiuntive al fine di garantire la copertura delle spese incomprimibili e inderogabili, necessarie al mantenimento minimo dei servizi istituzionali. Questa discontinuità nelle assegnazioni rischia di pregiudicare la continuità dei servizi. Infatti, se da un lato le integrazioni in corso d'anno degli ultimi esercizi con risorse provenienti dal Fondo unico giustizia hanno consentito di sopperire al deficit degli stanziamenti iniziali, dall'altro non garantiscono l'erogazione di quei servizi ricorrenti, per lo più regolati con contratti pluriennali, la cui copertura finanziaria deve essere ovviamente assicurata non solo nell'anno di sottoscrizione del contratto stesso, ma per tutti gli anni di durata contrattuale».
§ cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato civile e finalizzate all’incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 mln di euro (invariati rispetto alle previsioni assestate 2017);
§ cap. 1550, Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari che, scontato il definanziamento di 19,8 mln di euro, reca stanziamenti per 259,8 mln di euro (283,7 mln nell’assestamento 2017).
In merito agli investimenti, si segnala che il capitolo 7200, Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell’amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 37,2 milioni di euro, in aumento (+15 mln) rispetto alle previsioni assestate del 2017.
Inoltre, il cap. 1536, Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, reca stanziamenti per 49,6 mln di euro. E’ questo il capitolo dal quale il ddl bilancio attinge per coprire i 20 milioni di euro del nuovo fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e in parte le nuove assunzioni.
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l’esecuzione penale esterna; trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; cooperazione internazionale in materia civile minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna.
Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).
Si ricorda che a partire dallo scorso esercizio finanziario è stata data piena attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero (DPCM n. 84 del 2015), che prevede il passaggio delle competenze e del personale degli uffici per l’esecuzione esterna dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al nuovo DGMC, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
In base alla Nota integrativa (cfr. pag. 49-61), nella gestione del Programma il DGMC si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):
1. Esecuzione penale; giustizia penale minorile e esecuzione penale esterna;
2. Cooperazione internazionale in materia civile minorile;
3. Miglioramento dell’organizzazione e della capacità amministrativa;
4. Sviluppo del personale.
Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 250,7 milioni di euro (di cui 242,9 mln di spese correnti e 7,8 mln di spese in conto capitale), in leggero aumento (+7,4 mln di euro) rispetto alle previsioni assestate 2017.
1. Missione Giustizia (6) Programma Giustizia minorile e di comunità (6.3) |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
243,3 |
251,0 |
-0,3 |
250,7 |
- |
250,7 |
Il bilancio della giustizia minorile e di comunità presenta un definanziamento pari a 0,3 milioni di euro e interviene sui seguenti capitoli:
Missione Giustizia – Programma Giustizia minorile e di comunità |
||||||
1. Missione Giustizia (6) |
2018 |
|||||
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
||
Variazioni |
||||||
a.23 c. 3 lett b) |
||||||
1.2 |
Giustizia minorile e di comunità (6.3) |
251,3 |
-0,3 |
250,7 |
_ |
250,7 |
2061 |
Spese per l'acquisto di beni e servizi |
17,2 |
-0,2 |
17,0 |
_ |
17,0 |
2121 |
Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo |
0,8 |
-0,1 |
0,7 |
_ |
0,7 |
Non risultano invece effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge.
Il programma è assorbito per circa 3/4 da stanziamenti per il personale (183,6 mln):
§ per il personale amministrativo e di magistratura, 123,9 milioni di euro;
§ per la polizia penitenziaria, 59,7 milioni di euro.
Si ricorda, inoltre, che sono transitati nel programma gli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 2135), con uno stanziamento di 226.000 euro, sostanzialmente invariato negli scorsi esercizi.
Il programma attiene alla gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l’abilitazione alla professione forense e l’accesso alla professione notarile; la gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l’Ufficio centrale per il referendum; la gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; la gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; il contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; le attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; le attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in materia di prevenzione.
Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG).
In base alla Nota integrativa (cfr. pag. 62-76), nella gestione del Programma il DAG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):
1. Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del dipartimento;
2. Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale;
3. Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02. Assicurare un periodico monitoraggio della relativa spesa;
4.Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto.
Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 1.089,0 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti.
1. Missione Giustizia (6) Programma Serv. di gestione amm.va per l’attività giudiziaria (6.6) |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
1.052,8 |
1.095,6 |
-6,0 |
1.089,6 |
-0,6 |
1.089,0 |
Il bilancio di questo programma presenta sia definanziamenti (art. 23, comma 3, lett. b)[20], che determinano una riduzione delle previsioni pari a 6 milioni di euro, che effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano una riduzione di 600.000 euro. Di seguito si evidenziano questi interventi.
Missione Giustizia – Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria |
||||||
1. Missione Giustizia (6) |
2018 |
|||||
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
||
Variazioni |
||||||
a.23 c. 3 lett b) |
||||||
1.4 |
Servizi di gestione amm.va per l'attività giudiziaria |
1.095,6 |
-6,0 |
1.089,6 |
-0,6 |
1.089,0 |
1361 |
Somma da assegnare per il rimborso spese forfettario ai magistrati ausiliari da assegnare all'ufficio del massimario e del ruolo della corte di cassazione |
_ |
_ |
_ |
0,4 |
0,4 |
1362 |
Indennità da corrispondere ai giudici di pace e agli altri giudici onorari |
154,4 |
-6,0 |
148,4 |
-1,0 |
147,4 |
Il definanziamento di 6 mln di euro è interamente imputato al capitolo relativo alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria.
Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge,
- 400.000 euro sono aggiunti per il rimborso forfettario dei giudici ausiliari chiamati a concorrere allo smaltimento dell’arretrato tributario in Corte di cassazione (v. art. 1, commi 534-554);
- 1 milione di euro è ulteriormente sottratto alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria (presumibilmente per effetto del taglio dei 50 ausiliari in corte d’appello previsto dall’art. 1, comma 385).
Per quanto riguarda le spese di personale, per questo programma si segnalano i seguenti stanziamenti:
§ personale civile: 10,6 milioni di euro.
La Nota integrativa specifica che «Per il Dipartimento DAG non sono previste particolari variazioni delle unità di personale in servizio rispetto agli anni precedenti anche se una sensibile riduzione è attesa con il progressivo fisiologico processo di collocamento a riposo dello stesso. Le assunzioni previste nell'ambito della procedura concorsuale in itinere di 800 assistenti giudiziari riguardano il solo Dipartimento DOG competente sulla gestione del personale dell'Amministrazione giudiziaria».
§ personale di magistratura ordinaria: 3,7 milioni di euro;
§ personale di magistratura onoraria: 147,8 milioni di euro. Questo stanziamento è destinato ad aumentare negli esercizi successivi (205 mln nel 2019 e nel 2020).
In merito, la Nota integrativa specifica che «Gli stanziamenti di bilancio relativi alla magistratura onoraria registrano, nel triennio di riferimento, un incremento di risorse finalizzate alla copertura degli oneri che conseguiranno dall'attuazione del processo di riforma in itinere dei giudici onorari. I criteri utilizzati per la quantificazione delle risorse finanziarie tengono altresì conto che nel triennio di riferimento è previsto il reclutamento di un nuovo contingente di giudici di pace».
Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenzia il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia[21], che reca uno stanziamento di 472,7 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al bilancio assestato 2017 (471,8 mln) e in diminuzione rispetto al rendiconto 2016 (476,6).
Si ricorda che, nell’ultima relazione sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro nel luglio 2017 (DOC XCV, n. 5), si sottolinea come «la spesa di giustizia è in sé una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi, dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato, il cui limite di reddito per l'ammissione deve essere aggiornato ogni due anni), con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno».
Peraltro, la stessa relazione evidenzia, per il 2016, situazioni debitorie per circa 40 milioni di euro e per il 2017 come lo stanziamento di bilancio (465,7 mln) sia insufficiente a far fronte a una spesa presunta che viene quantificata su base previsionale in 540 milioni di euro.
Il capitolo 1363, Spese per intercettazioni, nella previsione 2018 reca uno stanziamento di 230,7 mln (erano 239,7 mln nel bilancio assestato 2017 e 205,7 nel rendiconto 2016).
La già ricordata relazione sullo stato delle spese di giustizia, presentata dal Ministro nel luglio 2017 (DOC XCV, n. 5), sottolinea come l’andamento della spesa per intercettazioni sia negli ultimi anni in linea con gli stanziamenti di bilancio, non determinando posizioni debitorie. In particolare, «i dati in possesso evidenziano una forte flessione della spesa per intercettazioni. Si è, di fatto, passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010, ad una spesa di circa 230 milioni di euro dell'anno 2015 e ai circa 205 milioni di euro nell'anno 2016». L’Amministrazione sostiene inoltre di aver avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione. Al 31 dicembre 2015 «risultavano posizioni debitorie pregresse per circa 22 milioni di euro, formatesi in seguito alle progressive riduzioni della dotazione di bilancio disposte dalla legge. Per il ripianamento di dette posizioni debitorie sono stati conclusi accordi transattivi e, durante la gestione finanziaria dell'anno 2016, si è proceduto alla loro estinzione mediante l 'utilizzo di risorse resesi disponibili in conto residui».
La Relazione afferma che «nel primo quadrimestre 2017 gli uffici giudiziari hanno sostenuto una spesa di circa 70 milioni di euro».
Si ricorda, infine, che sulla ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni è aperta una delega al Governo, prevista dall’art. 1, comma 88 della legge n. 103 del 2017 (scadenza 3 agosto 2018).
Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria si segnalano inoltre gli stanziamenti previsti dai seguenti capitoli:
§ cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2018 reca uno stanziamento di 212,4 milioni di euro (nel bilancio assestato 2017 erano 172,4 milioni di euro). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell’economia, pari a 60 milioni di euro (v. infra).
Sul punto, la Nota integrativa afferma che «le previsioni finanziarie sono state quantificate, in maniera distinta, per far fronte alle esigenze connesse al rimborso della spesa corrente e per quelle correlate al progressivo abbattimento del debito pregresso esistente alla data del 31 dicembre 2014 (circa 456 milioni di euro) le cui attività di rimborso vengono condotte presso l'amministrazione centrale anche grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto con la Banca d'Italia».
Quanto al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, istituito dalla legge di stabilità 2016, e nel 2017 finanziato con 500.000 euro, il capitolo 1385 non prevede per il 2018 stanziamenti in competenza. Risultano solo 250.000 euro di residui, non impegnati.
La missione, rispetto alla quale il Ministero della Giustizia gestisce 178,4 milioni di euro, è articolata a partire dal 2017 in 2 programmi di spesa (che costituiscono le sole unità di voto parlamentare):
§ Indirizzo politico – 46,6 milioni di euro;
§ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – 131,8 milioni di euro.
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
Il Programma è interamente gestito dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro.
In base alla Nota integrativa (cfr. pag. 77-83), nella gestione del Programma il Gabinetto del ministro si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):
1. Miglioramento delle capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
2. Rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico.
Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento di 46,6 milioni di euro (di cui 40,5 imputati a spese correnti e 6,1 a spese di conto capitale), in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+ 13,2 mln).
Per questo programma non sono previste rimodulazioni, rifinanziamenti/definanziamenti né effetti finanziari derivanti dalla sezione I del disegno di legge.
2. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Programma Indirizzo politico (32.2) |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
33,4 |
46,6 |
- |
46,6 |
- |
46,6 |
Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro e i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2018 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale[22]:
§ 239 unità di personale amministrativo (per una spesa di 8,6 milioni di euro);
§ 50 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 7,9 milioni di euro).
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: svolgimento di attività strumentali a supporto dell’amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi, le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.
Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
In base alla Nota integrativa (cfr. pag. 84-90), nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato):
1. Miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa;
2. Incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali.
Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento di 131,8 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti.
2. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
116,2 |
136,8 |
- |
136,8 |
-5,0 |
131,8 |
Come si evince dalla tabella, questo programma, per effetto della Sezione I del disegno di legge, sconta una riduzione di 5 milioni. Tale riduzione è imputata al cap. 1453, Somma da assegnare all'agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello stato ed è relativa all’art. 1, comma 383, del disegno di legge (v. sopra).
I 131,8 milioni di euro sono per la maggior parte assorbiti da spese relative al personale:
§ le spese di personale per il programma sono pari a 32,4 milioni di euro;
§ le spese di gestione del personale sono pari a 86,3 milioni di euro. In particolare, per questa azione, si segnala il capitolo 1511, Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, per 64,9.
Le restanti spese (13,1 mln di euro) sono relative alla gestione comune dei beni e servizi.
Per completezza di informazione, di seguito si riportano alcuni capitoli del bilancio dello Stato, con il relativo stanziamento, relativi alle spese per il personale della giustizia. Si evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, come tali non emendabili.
La prima tabella – i cui dati sono tratti dagli allegati (da n. 3 a n. 16) alla tabella n. 5 (Stato di previsione del Ministero della giustizia), per gli anni finanziari 2014 - 2017 - distingue il personale in base al Centro di responsabilità al quale è assegnato.
Cap. |
Personale |
Unità 2014 |
Previsione 2015 |
Unità 2015 |
Previsione 2016 |
Unità 2016 |
Previsione 2017 |
Unità 2017 |
Previsione 2018 |
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria |
|
|
|
|
|
|
|||
1600 |
Personale amministrativo |
6.688 |
206.318.714 |
6.265 |
200.723.079 |
4.833 |
151.048.795 |
4.663 |
145.426.763 |
1601 |
Polizia penitenziaria |
38.474 |
1.198.447.572 |
37.931 |
1.192.608.769 |
37.381 |
1.180.894.764 |
37.876 |
1.248.559.554 |
1602 |
Magistrati c/o amministrazione centrale |
8 |
1.266.749 |
8 |
1.121.251 |
8 |
1.174.269 |
7 |
1.142.346 |
1603 |
Personale contrattista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.546 |
1.395.128.663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dipartimento affari di giustizia |
|
|
|
|
|
|
|
||
1200 |
Personale amministrativo |
263 |
7.573.381 |
224 |
7.026.628 |
268 |
7.707.507 |
255 |
7.326.745 |
1201 |
Magistrati c/o amministrazione centrale |
22 |
2.914.880 |
25 |
3.116.365 |
25 |
3.191.667 |
20 |
2.642.955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
275 |
9.969.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi |
|
|
|
|
|
|
|||
1400 |
Magistratura giudiziaria |
9.212 |
1.266.618.403 |
8.928 |
1.204.874.373 |
9.438 |
1.259.511.678 |
9.229 |
1.261.170.691 |
1412 |
Magistrati c/o amministrazione centrale |
|
|
|
|
16 |
2.618.243 |
16 |
2.627.605 |
1402 |
Personale amministrativo (cancellerie) |
35.571 |
965.255.107 |
34.935 |
937.424.155 |
36.958 |
1.002.115.556 |
33.778 |
912.733.547 |
1413 |
Personale amministrativo |
|
|
|
|
625 |
18.277.894 |
675 |
19.964.074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.698 |
2.196.495.917 |
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità |
|
|
|
|
|
|
|||
2000 |
Personale amministrativo |
1.350 |
39.658.325 |
1.339 |
38.949.313 |
2.944 |
85.252.245 |
2.989 |
86.504.128 |
2001 |
Polizia penitenziaria |
848 |
26.441.698 |
921 |
26.352.445 |
1.166 |
35.966.012 |
1.143 |
37.410.948 |
2002 |
Magistrati c/o amministrazione centrale |
2 |
343.019 |
4 |
587.140 |
5 |
737.015 |
5 |
914.464 |
2003 |
Personale contrattista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.137 |
124.829.540 |
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione |
|
|
|
|
|
|
|||
1005 |
Personale amministrativo |
177 |
6.304.417 |
172 |
7.334.321 |
234 |
8.305.707 |
239 |
8.626.954 |
1008 |
Magistrati c/o amministrazione centrale |
46 |
6.072.058 |
49 |
6.423.685 |
49 |
7.617.418 |
50 |
7.868.047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
289 |
16.495.001 |
Nella tabella che segue, invece, i dati sul personale vengono riaggregati in base alla categoria.
Cap. |
Personale |
Unità 2014 |
Previsione 2015 |
Unità 2015 |
Previsione 2016 |
Unità 2016 |
Previsione 2017 |
Unità 2017 |
Previsione 2018 |
Magistratura ordinaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1602 |
Magistrati c/o DAP |
8 |
1.266.749 |
8 |
1.121.251 |
8 |
1.174.269 |
7 |
1.142.346 |
1201 |
Magistrati c/o DAG |
22 |
2.914.880 |
25 |
3.116.365 |
25 |
3.191.667 |
20 |
2.642.955 |
1400 |
Magistrati c/o DOG |
9.212 |
1.266.618.403 |
8.928 |
1.204.874.373 |
9.438 |
1.259.511.678 |
9.229 |
1.261.170.691 |
1412 |
Magistrati c/o DOG |
|
|
|
|
16 |
2.618.243 |
16 |
2.627.605 |
2002 |
Magistrati c/o giustizia minorile |
2 |
343.019 |
4 |
587.140 |
5 |
737.015 |
5 |
914.464 |
1008 |
Magistrati c/o Gabinetto e diretta collaborazione |
46 |
6.072.058 |
49 |
6.423.685 |
49 |
7.617.418 |
50 |
7.868.047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.327 |
1.276.366.108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale amministrativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
Personale c/o DAP |
6.688 |
206.318.714 |
6.265 |
200.723.079 |
4.833 |
151.048.795 |
4.663 |
145.426.763 |
1200 |
Personale c/o DAG |
263 |
7.573.381 |
224 |
7.026.628 |
268 |
7.707.507 |
255 |
7.326.745 |
1402 |
Personale c/o DOG |
35.571 |
965.255.107 |
34.935 |
937.424.155 |
36.958 |
1.002.115.556 |
33.778 |
912.733.547 |
1413 |
Personale c/o DOG |
|
|
|
|
625 |
18.277.894 |
675 |
19.964.074 |
2000 |
Personale c/o giustizia minorile |
1.350 |
39.658.325 |
1.339 |
38.949.313 |
2.944 |
85.252.245 |
2.989 |
86.504.128 |
1005 |
Personale c/o Gabinetto e diretta collaborazione |
177 |
6.304.417 |
172 |
7.334.321 |
234 |
8.305.707 |
239 |
8.626.954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.599 |
1.180.582.211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polizia penitenziaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1601 |
Personale assegnato al DAP |
38.474 |
1.198.447.572 |
37.931 |
1.192.608.769 |
37.381 |
1.180.894.764 |
37.876 |
1.248.559.554 |
2001 |
Personale assegnato alla giustizia minorile |
848 |
26.441.698 |
921 |
26.352.445 |
1166 |
35.966.012 |
1.143 |
37.410.948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.019 |
1.285.970.502 |
In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità si ricordano, inoltre, le spese per le indennità dei giudici onorari (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 147,4 milioni di euro nel 2018 (141,9 nel bilancio assestato 2017). Per gli esercizi successivi (2019 e 2010) sono stanziati 204,4 mln di euro.
Nelle Relazioni sullo stato delle spese di giustizia predisposte dal Ministero (l’ultima trasmessa nel mese di luglio 2017 - DOC XCV, n. 5), è indicata la spesa sostenuta nell’ultimo quadriennio in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria.
(in mln di €)
Categorie di magistrati onorari |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
Giudici di pace |
79,0 |
86,0 |
90,0 |
95,5 |
98 |
105 |
110 |
Giudici onorari aggregati e giudici onorari di tribunale |
21,0 |
15,0 |
16,0 |
16 |
16 |
15 |
19 |
Vice procuratori onorari |
27,0 |
29,0 |
24,0 |
24 |
23 |
22 |
21 |
TOTALE |
127,0 |
130,0 |
130,0 |
135,5 |
137 |
142 |
150 |
L’ultima relazione evidenzia come «la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi sette anni, un trend in forte diminuzione passando da circa 150 milioni di euro dell’anno 2010 ai circa 130 milioni di euro dell’anno 2015 e ai circa 127 milioni di euro dell’anno 2016».
La riduzione di spesa viene collegata dalla relazione ai seguenti provvedimenti, che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari:
- la legge finanziaria per l'anno 2010, che ha introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada), che ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91;
- la legge n. 57 del 2016, di riforma della magistratura onoraria, che ha tra l’altro attribuito al presidente del tribunale le funzioni di coordinamento del personale di magistratura onoraria e amministrativo, con la conseguente cessazione, a partire dal 14 maggio 2016, dell'indennità riconosciuta al giudice di pace coordinatore.
Sul capitolo 1362 insistono anche, a partire dal 2015, le spese per la remunerazione dei giudici ausiliari, con uno stanziamento di 8 milioni di euro.
In primo luogo si ricorda che lo Stato di previsione dell’entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2018.
Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2016 il capitolo registrava 263,4 milioni di euro (nel 2015, 222,9 milioni di euro; nel 2014, 190,5 milioni di euro; nel 2013, 78,5 milioni di euro; nel 2012, 162,8 mln).
L’attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell’economia.
Attengono al programma le seguenti attività: funzionamento della giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali; funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente.
Il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze è competente per il programma n. 6.5., Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 203,1 milioni di euro in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (197,1 mln di euro).
In base alla Nota integrativa alla tabella n. 2, nella gestione del Programma il Dipartimento si prefigge il seguente obiettivo (per il quale individua azioni correlate ed indicatori di risultato): assicurare il contributo alla riforma della giustizia tributaria per garantire ai cittadini una giurisdizione più efficiente mediante l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e la digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali, la revisione delle dotazioni organiche dei giudici e del personale amministrativo delle commissioni tributarie il rafforzamento della professionalità dei giudici tributari.
1. Missione Giustizia (6) Programma 19.1 |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
197,1 |
203,5 |
-0,4 |
203,1 |
- |
203,1 |
In particolare, tra i capitoli di maggior interesse si segnalano:
§ 1262, Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: 3,1 milioni di euro;
§ 1268, Spese di funzionamento delle Commissioni tributarie: 20,3 milioni. Il capitolo registra un definanziamento di 380 mila euro;
§ 1269, Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie: 75,5 milioni.
Attengono al programma i trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.
Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per il programma Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 169,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio.
1. Missione Giustizia (6) Programma 19.2 |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
175,9 |
174,5 |
-5,0 |
169,5 |
- |
169,5 |
In particolare, lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 167,5 milioni di euro. Il capitolo è definanziato per 5 milioni di euro.
I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (cap. 2181).
Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per il programma n. 6.8, Autogoverno della magistratura, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura.
Per il programma sono stanziati 14,4 milioni di euro.
Il capitolo 2195, che prevedeva 34,4 milioni nel bilancio a legislazione vigente, soffre infatti una riduzione, per il solo 2018, di 20 milioni di euro per effetto dell’art. 1, commi 272-273 del disegno di legge.
Il disegno di legge autorizza (comma 273) il CSM, a compensazione del taglio, a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall’avanzo di amministrazione.
La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio afferma, sul punto, che tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio, attesa la possibilità di utilizzare per il 2018, nel limite indicato, il proprio avanzo di amministrazione accertato nel 2017 e relativo all’anno finanziario 2016.
1. Missione Giustizia (6) Programma 19.3 |
2017 |
2018 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|
Variazioni |
||||||
34,4 |
34,4 |
|
34,4 |
-20,0 |
14,4 |
Di seguito si riportano poi, in serie storica, ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della II Commissione.
I dati 2012-2016 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2017 è ripreso alla legge di assestamento e il dato 2018 dal disegno di legge di bilancio. Si tratta di capitoli non modificati a seguito dell’esame in Senato.
(in milioni di €)
Cap. |
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1312 |
Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari |
33,8 |
36,8 |
36,8 |
28,5 |
41,1 |
40,0 |
40,0 |
1313 |
Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi[23] |
15,0 |
90,0 |
40,0 |
85,0 |
51,5 |
40,00 |
60,0 |
2118 |
Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza |
0,9 |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
1,4 |
1,7 |
2,0 |
2134 |
Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali |
|
|
|
|
15,0 |
20,0 |
25,0 |
1733 |
Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali |
11,0 |
11,0 |
10,0 |
8,4 |
5,9 |
21,7 |
20,5 |
Il cap. 2134, relativo alle adozioni internazionali, che registrava nel bilancio a legislazione vigente 15 milioni di euro è stato rifinanziato dal Governo per ulteriori 10 milioni di euro, raggiungendo uno stanziamento nel bilancio integrato 2018 di 25 milioni di euro, destinati anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali).
In relazione al cap. 1733, relativo al Garante della privacy, si ricorda che l’art. 1, comma 682, del disegno di legge di bilancio ha previsto un aumento di 4 milioni delle spese di funzionamento dell’ufficio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno si segnala, anzitutto, il capitolo 2341, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime de reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti che presenta per il 2018 uno stanziamento di 14,5 milioni di euro.
Si ricorda che il cap. 2341 dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sul quale sono appostate le risorse del Fondo, in tutti i bilanci di previsione riporta il contributo statale previsto a legislazione vigente. In realtà, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le risorse versate sul capitolo 2341 dalla CONSAP e relative al contributo pari allo 0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua: ad esempio, nel bilancio di previsione 2016 sul capitolo era iscritto uno stanziamento per 2 milioni di euro, che sono divenuti 103,3 milioni nel rendiconto 2016. La legge di bilancio 2017 ha destinato all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile (art. 1, comma 351), in base al decreto legislativo n. 7 del 2015, che anziché essere devolute alla Cassa delle ammende confluiranno nel Fondo di rotazione, per la specifica destinazione all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.
Di seguito si riporta la serie storica degli stanziamenti[24].
Cap. |
Denominazione |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2341 |
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime de reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti |
62,7 |
90,0 |
95,2 |
103,3 |
4,6 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
I 14,5 milioni di euro di stanziamento sono frutto:
§ di un rifinanziamento di 7,4 milioni di euro per il triennio (2018-2020), che si aggiunge allo stanziamento di 4,6 milioni previsto a legislazione vigente. Il rifinanziamento è stato previsto dal Governo nel disegno di legge originario;
§ di un aumento di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, previsto dall’art. 1, commi 168-170 del disegno di legge (disposizione inserita dal Senato). Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l’inserimento lavorativo degli orfani. Conseguentemente, la disposizione ridenomina il fondo, per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio.
Le somme che confluiranno da Consap andranno dunque ad aggiungersi a una base già integrata dal legislatore.
Di seguito si riportano, sempre in serie storica, alcuni ulteriori capitoli[25] del bilancio di previsione del Ministero dell’Interno di interesse della Commissione Giustizia.
(in milioni di €)
Cap. |
Denominazione |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2558/2 |
Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare (c.d. braccialetti elettronici) |
|
|
|
0 |
15,4 |
19,6 |
2629 |
Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all’estero |
2,0 |
2,2 |
2,5 |
1,4 |
0,6 |
0,6 |
2632 |
Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale |
1,8 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
1,1 |
2635 |
Spese per la realizzazione ed il funzionamento della banca dati nazionale del DNA |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
2671 |
Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia |
9,0 |
8,3 |
9,8 |
9,0 |
7,9 |
7,8 |
2840 |
Spese riservate per l’attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi |
60,4 |
92,7 |
85,1 |
77,0 |
78,0 |
89,8 |
2962 |
Contributo all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
5,2 |
5,1 |
L’unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il capitolo 7471, istituito nell’esercizio 2016 in applicazione dell’art. 3, comma 12, del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).
Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze.
Nel bilancio di previsione 2018 il capitolo è finanziato con 70 milioni di euro (33,9 nell’assestato 2017).
[1] Recante Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[2] Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[3] Tale delibera ha altresì rimesso al Ministero dello sviluppo economico il compito di emanare un disciplinare avente ad oggetto le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali nonché il periodo (non superiore a sei anni) di validità della licenza individuale o autorizzazione generale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza. Tale disciplinare è stato emanato con il decreto ministeriale 29 luglio 2015 (che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 4 febbraio 2000 n. 73).
[4] Con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, e contenente, in allegato, il documento sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.
[5] Recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
[6] Recante Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
[7] Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
[8] Recante Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge.
[9] Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
[10] Recante Codice dell'amministrazione digitale.
[11] Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.
[12] Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell’ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell’ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.
[13] Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.
[14] Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
[15] L’espressione “pro quota” indica che, come viene specificato oltre, alcuni programmi della medesima missione sono compresi nello stato di previsione di altri Ministeri.
[16] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[17] Le variazioni di cui alla colonna “Rifinanziamenti, definanziamenti e riptogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)” includono anche gli effetti di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del dPCM 28 giugno 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2010 per ciascun ministero.
[18] Cfr. Nota integrativa, p. 31.
[19] Le variazioni di cui alla colonna “Rifinanziamenti, definanziamenti e riptogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)” includono anche gli effetti di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del dPCM 28 giugno 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2010 per ciascun ministero.
[20] Le variazioni di cui alla colonna “Rifinanziamenti, definanziamenti e riptogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)” includono anche gli effetti di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del dPCM 28 giugno 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2010 per ciascun ministero.
[21] Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, ufficiali ed agenti addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e diverse - ivi comprese quelle relative alla direzione nazionale ed alle direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371 bis del codice di procedura penale, per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Trasferte alla magistratura onoraria. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno stato estero non recuperabile con le spese di giustizia.
[22] Dati tratti dagli allegati nn. 13 e 14 alla tabella n. 5. Con unità di personale si intendono gli anni/persona.
[23] Si ricorda che questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dal cap. 1264 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (v. sopra), che per Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 180 milioni di euro.
[24] I dati 2013-2016 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2017 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2018 dal disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960, tab. 8).
[25] I dati 2013-2016 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2017 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2018 dal disegno di legge di bilancio.