Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Interventi in materia di tutela degli animali - A.C. 3592 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 602 | ||
Data: | 29/06/2017 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Interventi in materia di
tutela degli animali A.C. 3592 |
Schede di
lettura |
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n. 602 |
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29 giugno 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento giustizia ( 066760-9148– * st_giustizia@camera.it |
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La
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File:
gi0603.docx |
INDICE
§ Art. 1 (Modifiche al codice penale)
§ Art. 2 (Modifiche al codice di procedura penale)
§ Art. 3 (Modifiche alla disciplina sull’utilizzo a fini
commerciali di pelli e pellicce di gatto)
§ Art. 4 (Inasprimento delle sanzioni per la violazione
della legge sulla caccia)
§ Art. 5 (Inasprimento delle sanzioni per il traffico
illecito di animali da compagnia)
§ Art. 6 (Inasprimento delle sanzioni per violazione delle
norme su acquacoltura e pesca)
§ Art. 7 (Inserimento dei reati sugli animali nella banca
dati delle Forze di polizia)
§ Art. 8 (Inasprimento delle sanzioni per violazione delle
norme sulle specie animali protette)
§ Art. 9 (Inasprimento delle sanzioni per violazione delle
norme sull’importazione di specie protette)
§ Art. 10 (Disposizioni in materia di specie animali
alloctone e ibridi)
§ Art. 11 (Divieto di utilizzo di collari che infliggano
sofferenza all’animale)
La proposta di legge all’esame della Commissione Giustizia persegue essenzialmente l’obiettivo di una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali.
A tal fine la proposta, dopo aver individuato i principali riferimenti normativi vigenti, opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva.
Sono a tal fine oggetto di modifica da parte della proposta di legge:
- il titolo IX-bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) e gli articoli 625 e 727 del codice penale;
- la legge n. 150 del 1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- la legge n. 157 del 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il decreto legislativo n. 275 del 2001, Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526;
-
la legge n. 189 del 2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate;
- la legge n. 201 del 2010, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- il decreto legislativo n. 4 del 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- la legge n. 154 del 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
La proposta di legge integra inoltre il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l’ampliamento delle fattispecie vigenti; si segnala, in particolare, l’inserimento nel codice penale del delitto di esche avvelenate e la previsione di una contravvenzione per la violazione del divieto di diffusione di specie esotiche.
Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti. Ad esempio, si ricorda il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell’animale.
La proposta si caratterizza inoltre per i seguenti aspetti:
- la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento in via definitiva ad associazioni;
- l’inserimento di una specifica sezione riguardante i reati sugli animali nella banca dati dei reati delle Forze di polizia;
- l’introduzione del divieto di diffusione in Italia di specie animali esotiche, con finalità di tutela della biodiversità.
La modifica legislativa è per lo più formulata sotto forma di novella; conseguentemente, a fini di chiarezza, nel presente dossier la descrizione delle modifiche proposte è presentata anche sotto forma di testo a fronte con la normativa vigente.
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
L’articolo 1 interviene sul codice penale per:
- inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali;
- ampliare l’ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti;
- introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
- prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa;
- introdurre nuove pene accessorie.
In particolare, e rinviando al testo a fronte che segue, il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del codice che, nel libro II dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies).
Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge:
· cambia la rubrica del titolo IX, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, così precisando che oggetto di tutela penale è direttamente l’animale e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per l’animale;
· inasprisce tutte le pene, nei seguenti termini:
Fattispecie |
Pena attuale |
Pena A.C. 3592 |
Art.
544-bis, Uccisione di animali |
reclusione da 4 mesi a 2 anni |
reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro |
Art.
544-ter, Maltrattamento di animali |
reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro |
reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro |
Art.
544-quater, Spettacoli o manifestazioni vietati |
reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro |
reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 4.000 a 30.000 euro |
Art.
544-quinquies, Divieto di combattimenti tra animali (comma 1) |
reclusione da 1 a 3 anni e multa da 50.000 a 160.000 euro |
reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 100.000 a 250.000 euro |
Art.
544-quinquies, Divieto di addestrare animali per combattimenti (comma 3) |
reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro |
reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro |
Art.
544-quinquies, Divieto di scommettere sui combattimenti tra animali (comma 4) |
reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro. |
reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro. |
· inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l’aumento della metà in luogo dell’attuale aumento da un terzo alla metà; in particolare, si tratta in particolare: dell’ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater, secondo comma, c.p.), nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies, secondo comma, c.p.);
· modifica la fattispecie di “maltrattamento di animali” di cui all’art. 544-ter c.p.;
Attualmente, l’art. 544-ter punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale
La modifica: specifica che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; amplia la fattispecie fino a ricomprendere la condotta – oggi punita a titolo di contravvenzione ex art. 727, secondo comma, c.p. - di colui che «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze»;
· modifica la fattispecie di “spettacoli o manifestazioni vietati” di cui all’art. 544-quater c.p.
Attualmente, l’art. 544-quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L’aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
La modifica proposta specifica che sono puniti, oltre all’organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono inoltre aggiunte:
o le lotterie con in palio animali vivi;
o le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani.
Si osserva che la medesima pena viene prevista sia nel caso in cui si determinino sevizie o strazio sugli animali sia nelle due nuove ipotesi che prescindono da tale effetto.
· modifica la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all’art. 544-quinquies c.p., inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (oggi sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l’aggravante scatta quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre, il divieto è esteso a ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l’integrità fisica (il requisito della pericolosità per l’integrità fisica è infatti soppresso).
Il testo necessita di alcune
correzioni formali, laddove non individua correttamente i commi dell’art.
544-quinquies oggetto di modifica (ad es.: i numeri 1.1.1), 1.1.2) e 1.1.3)
sono diretti a modificare il primo comma dell’art. 544-quinquies, in cui non è
presente alcun alinea; il numero 1.1.4) non modifica il primo comma ma l’alinea
del secondo; il numero 1.2) modifica il numero 1), contenuto nel secondo comma
e non nel primo; i numeri 2) e 3) sono diretti a modificare rispettivamente il
terzo – e non il secondo – comma e il quarto – e non il terzo – comma dell’art.
544-quinquies).
· trasforma il reato di “uccisione o distruzione di specie protette” da contravvenzione a delitto, introducendo nel codice penale l’art. 544-septies c.p. e contestualmente abrogando l’attuale art. 727-bis del codice.
Attualmente, l’art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), che si applica quando il fatto non integra gli estremi di un più grave reato, punisce con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1). La disposizione punisce invece con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). In entrambi i casi, la norma penale non si applica se l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Rispetto alla normativa vigente, la condotta perseguibile penalmente resta la stessa ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell’impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie.
Si valuti se l’entità della
pena prevista per la distruzione, il prelevamento o la detenzione di una specie
vegetale protetta possa essere sindacata sul piano della ragionevolezza.
Infatti, rispetto all’attuale ammenda (fino a 4.000 euro), la proposta di legge
prevede la pena congiunta della reclusione (da 1 a 4 anni) e della multa (da
6.000 a 60.000 euro). Solo per fare alcuni esempi, la sola reclusione da 1 a 4
anni è prevista per il reato di abuso d’ufficio mentre è più lieve (reclusione
da 6 mesi a 4 anni) la pena prevista per la violenza privata.
· inserisce nel codice penale l’articolo 544-octies, relativo al delitto di “esche avvelenate”. La fattispecie punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono (comma 1). La stessa pena si applica a colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona «un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell’essere umano o animale che lo ingerisce». Se a seguito dell’ingestione dell’esca l’animale muore, si applica il delitto di uccisione di animale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di specie protetta (art. 544-septies).
Si valuti se sussista proporzionalità
tra l’entità della pena prevista per il reato di pericolo dell’abbandono
dell’esca (reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro) e quella
per il reato di danno dell’uccisione dell’animale (reclusione da 1 a 5 anni e
multa da 5.000 a 50.000 euro).
· modifica la disciplina della confisca, di cui all’art. 544-sexies c.p., per prevedere la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applica non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ex art. 459 c.p.p.).
Si ricorda che il procedimento per decreto è un procedimento speciale mediante il quale viene evitata tanto l’udienza preliminare quanto il dibattimento e si giunge direttamente alla condanna e all’irrogazione di una pena pecuniaria. I presupposti per l’applicazione del rito sono: a) che si tratti di un reato perseguibile d’ufficio ovvero, in caso di reato perseguibile a querela, che il querelante non si opponga; b) che sia applicabile solo una pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva breve; c) che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di iscrizione dell’indagato sul registro delle notizie di reato; d) che alla condanna non debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza personale. Si tratta dunque di un procedimento che consente l’anticipazione della condanna, rendendo l’instaurazione del contraddittorio solo eventuale, subordinato all’opposizione dell’imputato. Il vantaggio per quest’ultimo è dato dalla riduzione della pena sino alla metà rispetto al minimo edittale.
Si valuti l’esigenza di
richiamare espressamente questo procedimento speciale, posto che – diversamente
da quanto accade per l’applicazione della pena su richiesta delle parti –
l’art. 459 prevede una pronuncia di condanna.
· Integra la disciplina delle pene accessorie (art. 544-sexies c.p.), con particolare riferimento alle interdizioni dall’esercizio di professioni ed attività, prevedendo quanto segue:
Condanna per uno dei seguenti delitt |
Pena accessoria |
Maltrattamento di animali Spettacoli o manifestazioni
vietati Divieto di combattimenti tra
animali Uccisione o distruzione di
specie protette |
Se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da 2 a 6 anni delle attività. In caso di recidiva, interdizione perpetua. Se il fatto è commesso da un veterinario, si applica l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di recidiva, interdizione perpetua. Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale, si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a 2 anni. In caso di recidiva, interdizione perpetua. |
Si osserva che la pena accessoria
non è prevista in caso di condanna per il delitto di uccisione di animali.
· prevede, inserendo un ulteriore comma nell’art. 544-sexies, che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l’eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l’imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata (v. infra). Si osserva che la disposizione fa conseguire effetti da una sentenza di primo grado cui ha fatto seguito la prescrizione del reato.
·
prevede
nuove circostanze aggravanti (nuovo art. 544-novies) per tutti i delitti
del titolo IX-bis, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In
particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla
presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente
efferate o con crudeltà; si osserva che
l’aggravante relativa all’utilizzazione di strumenti o modalità particolarmente
efferate può riguardare una fattispecie – spettacoli e manifestazioni vietate -
già connotata, almeno in parte, dalle sevizie e dallo strazio di animali; si
valuti in fine se la salvaguardia delle circostanze aggravanti comuni sia necessaria,
alla luce di quanto previsto dall’art. 61 c.p. che esclude l’aggravante comune
nel solo caso in cui sussistano corrispondenti circostanze aggravanti speciali.
· prevede la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L’ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo.
In ordine alla formulazione
del testo si valuti la possibilità di modificare la rubrica dell’art.
544-decies. La previsione del delitto colposo, infatti, non rappresenta una
circostanza attenuante del delitto, bensì una diversa fattispecie penale.
Si ricorda che in base all’art. 42 c.p. «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo, espressamente preveduti dalla legge».
Il comma 2 dell’articolo 1 modifica l’art. 625 del codice penale nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, di cui all’art. 624, determinando l’applicazione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 103 a 1.032 euro.
La proposta aggiunge a tale elencazione il fatto commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, mutuando l’espressione dall’art. 727 c.p.
Se dunque oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.
Il comma 3 interviene sul libro III del codice penale, relativo alle contravvenzioni.
In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono di animali, di cui all’art. 727 del codice penale, la proposta prevede:
· l’aumento della pena. L’attuale pena alternativa (dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l’applicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162-bis c.p.), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell’arresto da 1 a 3 anni e della ammenda da 2.500 a 25.000 euro);
· l’eliminazione della contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (art. 727, secondo comma). Tale condotta rientra ora nel delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544-ter c.p. (v. sopra);
·
l’ipotesi
aggravata (con pena aumentata fino a un terzo), se l'azione dell'abbandono
determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell’art.
727 prevede l’applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi
delitti di lesioni (artt. 582, 583) colpose (art. 590) o omicidio colposo (art.
590).
La volontà del legislatore pare essere quella di punire l’abbandono che
determini, oltre al danno per l’animale abbandonato, che è oggetto della tutela
penale offerta dall’art. 727 c.p., anche un danno ulteriore a persone, animali
o cose quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti;
· che alla condanna per questa contravvenzione (alla quale sono equiparate il patteggiamento e il procedimento per decreto) consegua la confisca obbligatoria dell'animale e l’applicazione delle pene accessorie previste anche per i delitti del titolo IX-bis (sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; sospensione per un minimo di 6 mesi del veterinario e per un minimo di un anno del veterinario pubblico ufficiale; interdizione perpetua in caso di recidiva);
· che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per l’abbandono di animali, l’eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l’imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata (v. infra). Si osserva che, anche in questo caso, la disposizione fa conseguire effetti da una sentenza di primo grado cui ha fatto seguito la prescrizione del reato.
La proposta di legge (comma 3, lett. b) abroga l’art. 727-bis, attualmente relativo all’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Come detto, infatti, tali condotte sono ora punite a titolo di delitto dall’art. 544-septies (v. sopra).
Infine il comma 3, alla lettera c) modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, di cui all’art. 733-bis c.p. per inasprire la pena: dall’arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro si passa all’arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Normativa vigente |
AC 3592 |
Codice
penale |
|
Libro
II |
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TITOLO IX-bis |
|
Dei delitti contro il sentimento per
gli animali |
Dei
delitti contro gli animali |
Art. 544-bis Uccisione di animali |
|
Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con
la reclusione da quattro mesi a due anni. |
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro. |
|
|
Art.
544-ter Maltrattamento di animali |
|
Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a
diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. |
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie anche di carattere sessuale o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro. |
La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi. |
Identico. |
La
pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale. |
Identico. |
|
|
Art.
544-quater Spettacoli o manifestazioni vietati |
|
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali
è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000
a 15.000 euro. |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro |
La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. |
La pena è aumentata della metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. |
|
|
Art.
544-quinquies Divieto di combattimenti tra animali |
|
Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra
animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. |
Chiunque promuove, organizza realizza,
finanzia o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra
animali è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro. |
La
pena è aumentata da un terzo alla metà: |
La pena è aumentata della metà: |
1) se
le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone
armate; |
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o con disabili o da persone armate; |
2) se
le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale
di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle
competizioni; |
2) identica; |
3) se
il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni. |
3) identica. |
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa
pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti. |
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. |
Chiunque,
anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel
medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. |
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro. |
|
|
Art.
544-sexies Confisca e pene accessorie |
|
Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre
ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. |
Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. |
|
Nel caso in cui la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale
di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater,
544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, sono pronunciati nei
confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta
l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad anni uno. In
caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle
attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è
disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad
anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico
ufficio. |
|
Nel
caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del
reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado
per i delitti previsti dagli articolo 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e
544-septies e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai
sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura
penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato
ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione
versata. |
|
|
|
Art.
544-septies Uccisione
o distruzione di specie protette |
(v. infra,
art. 727-bis, primo comma) |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una
specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000
euro. |
(v. infra,
art. 727-bis, secondo comma) |
Chiunque, fuori dai casi consentiti,
distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale
selvatica protetta è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro. |
|
|
|
Art.
544-octies Esche avvelenate |
|
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela
e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o
tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che
possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o
animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o
bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte
si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies. |
|
La
stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi
alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la
morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce. |
|
|
|
Art.
544-novies Circostanze aggravanti speciali |
|
Oltre alle circostanze
aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo: a) l'aver agito alla
presenza di minori; b) l'aver agito a scopo di
lucro; c) l'aver agito con
strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà. |
|
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|
Art. 544-decies Circostanza
attenuante |
|
Le
pene stabilite agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-septies sono ridotte di
un terzo se il reato è commesso per colpa. |
|
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Titolo XIII Capo I |
|
Art.
625 Circostanze
aggravanti |
|
La
pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei
anni e della multa da euro 103 a euro 1.032: |
Identico: |
2. se
il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo
fraudolento; |
identico; |
3. se
il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; |
identico; |
4. se
il fatto è commesso con destrezza; |
identico; |
5. se
il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia
travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un
pubblico servizio; |
identico; |
6. se
il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli,
nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi
ove si somministrano cibi o bevande; |
identico; |
7. se
il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o
sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; |
identico; |
7-bis.
se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto
ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di
trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da
soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; |
identico; |
8. se
il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in
mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; |
identico; |
8-bis.
se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; |
identico; |
8-ter.
se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di
fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito,
uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. |
identico; |
|
8-quater)
se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività. |
Se
concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti,
ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate
nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della
multa da euro 206 a euro 1.549. |
Identico. |
|
|
Libro III Titolo I Capo II Sezione I |
|
Art.
727 Abbandono di animali |
|
Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000
euro. |
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 2.500 a 25.000 euro. |
Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con
la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. |
Salvo
che non si debbano applicare gli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è
aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone,
animali o cose. |
|
Nel caso di condanna, di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma
dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui
all'articolo 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì
disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di
caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto
penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette
attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua
dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di
condanna per il reato di cui all'articolo 727 sono pronunciati nei confronti
di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione
dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività
medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta
l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno.
In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio. |
|
Nel
caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del
reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado
per il reato di cui all'articolo 727 e ove si sia proceduto ad affidamento
definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma
3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo
non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente
sull'importo complessivo della cauzione versata. |
|
|
Art. 727-bis Uccisione,
distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette |
|
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene
esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con
l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi
in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia
un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. |
Abrogato (v. sopra, art. 544-septies, primo comma) |
Chiunque, fuori dai casi consentiti,
distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale
selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in
cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. |
Abrogato (v. sopra, art. 544-septies, secondo comma) |
|
|
Titolo II |
|
Art.
733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto |
|
Chiunque,
fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito
protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione,
è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a
3.000 euro. |
Chiunque, fuori dai casi consentiti,
distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a
50.000 euro. |
Art. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)
L’articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità:
· prevedere per i delitti contro gli animali l’arresto facoltativo in flagranza di reato;
· disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali.
In particolare, il comma 1 modifica l’art. 381 c.p.p., relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro gli animali) del codice penale (v. sopra).
Il comma 2 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l’art. 254-ter con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato dunque tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l’autorità giudiziaria con decreto motivato (ex art. 253 c.p.p.).
La disposizione prevede:
- che il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall’autorità giudiziaria che procede per un delitto – consumato o tentato - di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.), divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), abbandono di animali, (art. 727 c.p.) o traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010, v. infra);
- che in tal caso l’autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L’importo della cauzione è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale;
- che a loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche;
- che la cauzione sia acquisita dal Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell’animale;
- che il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati.
Il procedimento delineato dall’art. 254-ter c.p.p. dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l’art. 321 del codice di rito, inserendovi un comma 3-quater.
Il comma 4 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all’art. 460 c.p.p. per specificare che, diversamente da quanto previsto in generale circa l’esclusione della condanna alle spese e dell’applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall’art. 544-sexies e – relativamente al traffico di animali da compagnia - dall’art. 4 della legge n. 201 del 2010 (v. infra).
Art. 3
(Modifiche alla disciplina sull’utilizzo a fini
commerciali di pelli e pellicce di gatto)
L’articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) per modificarne l’articolo 2, relativo tra l’altro al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.
La proposta di legge:
- prevede che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo alla specie felis catus e non più, come attualmente previsto, alla specie felis silvestris. Dal dizionario italiano (cfr. Dizionario enciclopedico Treccani), si evince che l’espressione felis catus designa il gatto domestico; l’espressione felis silvestris riguarda invece il gatto selvatico. Con questa modifica risulterebbe dunque depenalizzato l’uso di pellicce di felis silvestris;
- trasforma la violazione del divieto da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.
Si consideri se l’entità
della pena possa considerarsi proporzionata rispetto ad altre fattispecie
penali, tenuto conto che attualmente nel nostro ordinamento penale la
reclusione fino a 3 anni è prevista, ad esempio, per le seguenti fattispecie
penali: peculato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,
rivelazione di segreti d’ufficio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale,
oltraggio, traffico di influenze illecite, frode processuale, evasione,
vilipendio e occultamento di cadavere, impiego di minori nell’accattonaggio,
adescamento di minorenni, violazione di domicilio.
Normativa vigente |
AC 3592 |
L. 20
luglio 2004, n. 189 |
|
Art.
2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e
disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca |
|
1. È
vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestrin) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le
stesse nel territorio nazionale. |
1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti
(Felis catus)
per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in
parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare,
esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. |
2. La
violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre
mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. |
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro. |
2-bis.
Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio
nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo
3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. |
2-bis. Identico. |
3.
Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o all'applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui ai commi 1 e 2-bis. |
3. Identico. |
3-bis.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti
dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di
condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di
reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della stessa. |
3-bis. Identico. |
3-ter.
Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza
o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza
ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. |
3-ter. Identico. |
Art. 4
(Inasprimento delle sanzioni per la violazione della legge sulla caccia)
L’articolo 4 modifica gli articoli da 30 a 32 della legge n. 157
del 1992, che reca Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
In particolare, come si evince dal testo a fronte che segue, la proposta di legge aumenta le sanzioni penali e amministrative attualmente previste:
- quanto alle sanzioni penali di cui all’art. 30, che troveranno applicazione quando il fatto non integri gli estremi di un più grave reato, pur confermando la natura di contravvenzioni, la proposta aumenta le pene e, soprattutto, trasforma la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda nella pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, con conseguente inapplicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162-bis c.p.);
Si segnala un refuso al comma
1, lett. a), n. 3), che prevede una pena da quattro “anni”
a un anno e sei mesi (la pena dovrebbe essere riferita nel minimo a quattro
mesi).
- quanto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 31, la proposta aumenta tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie; in relazione agli importi di tali sanzioni e alla loro trasformazione in euro, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lett. b) n. 1), presenta un importo in euro, nel minimo, inferiore rispetto all’attuale (400 mila lire vengono infatti trasformate in 40 euro).
- con la modifica dell’art. 32, la proposta protrae la durata delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna e relative ala sospensione, alla revoca o al divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Normativa vigente |
AC 3592 |
L. 11
febbraio 1992, n. 157 |
|
Art. 30 Sanzioni penali |
|
1.
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali si applicano le seguenti sanzioni: |
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le seguenti sanzioni: |
a)
l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente
tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18; |
a) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18; |
b)
l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco
di cui all'art. 2; |
b) l'arresto da quattro mesi a un anno e sei mesi e l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2; |
c)
l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco,
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; |
c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; |
d)
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per
chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali,
nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento
e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività
sportive; |
d) l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; |
e)
l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per
chi esercita l'uccellagione; |
e) l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellagione; |
f)
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita
la caccia nei giorni di silenzio venatorio; |
f) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; |
g)
l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella
lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; |
g) l'arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; |
h)
l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di
mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r).
Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei
richiami; |
h) l'arresto
da sei mesi a un anno e l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 per chi
abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La
stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami
vietati di cui all'art. 21. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la
misura della confisca dei richiami; |
i)
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita
la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; |
i) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; |
l)
l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000
per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione
della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b),
c) e g), le pene sono raddoppiate. |
l) l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. |
2.
Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di
imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del
trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di
sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione. |
2. Identico. |
3.
Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del
codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia
di armi. |
3. Identico. |
4. Ai
sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali
stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie
come disciplinate dalle leggi provinciali. |
4. Identico. |
|
|
Art.
31 Sanzioni amministrative |
|
1.
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative: |
1. Identico: |
a)
sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la
caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma
5; |
a) sanzione amministrativa da
euro 40 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una forma diversa da
quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5; |
b)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; |
b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi
esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400; |
c)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la
caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione
governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da lire 500.000 a lire 3.000.000; |
c) sanzione amministrativa da
euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il
versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000; |
d)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la
caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o
privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia
programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da
lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera
sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello
autorizzato; |
d) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi
esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli
ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da
euro 500 a euro 3.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 700 a euro 4.200; |
e)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; |
e) sanzione amministrativa da
euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non
diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da euro 500 a euro 3.000; |
f)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; |
f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi
esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da euro
500 a euro 3.000; |
g)
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene
fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; |
g) sanzione amministrativa da
euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli
orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non
superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400; |
h)
sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di
richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate
dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; |
h) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000; |
i)
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le
prescritte annotazioni sul tesserino regionale; |
i) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; |
l)
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per
chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma
2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni; |
l) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni; |
m)
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone
munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di
assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni; |
m) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni; |
m-bis)
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue
sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga
di cui all'articolo 19-bis. |
m-bis) identica. |
2. Le
leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della
tabellazione dei terreni. |
2. Identico. |
3. Le
regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12,
comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali
sull'esercizio venatorio. |
3. Identico. |
4.
Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la
disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. |
4. Identico. |
5.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624,
625 e 626 del codice penale. |
5. Identico. |
6.
Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. |
6. Identico. |
|
|
Art.
32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di
fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio |
|
1.
Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi
riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo,
l'autorità amministrativa dispone: |
1. Identico: |
a) la
sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un
periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1,
lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo
stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva
di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; |
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a cinque anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h); |
b) la
revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di
rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art.
30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo
stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di
cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; |
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i); |
c)
l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile
per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere
a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99,
secondo comma, n. 1, del codice penale; |
c) identica; |
d) la
chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso
previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva
di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la
sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi. |
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da sei mesi a un anno. |
2. I
provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia
del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del
competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando
diviene definitivo il provvedimento di condanna. |
2. Identico. |
3. Se
l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi
all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni
effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i),
al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro
temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. |
3. Identico. |
4.
Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il
provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per
uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a),
nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle
lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata
lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di
tre anni. |
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni. |
5. Il
provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di
caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di
residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte
dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il
relativo giudizio. |
5. Identico. |
6.
L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del
comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione
e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza. |
6. Identico. |
Art. 5
(Inasprimento delle sanzioni per il traffico illecito di animali da compagnia)
L’articolo 5 interviene sulla legge n. 201 del 2010, di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità:
- inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (art. 4);
- inasprire la sanzione amministrativa per l’illecita introduzione nel territorio nazione di animali da compagnia (art. 5) e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie (art. 6).
In particolare, la lettera a) modifica l’art. 4 della legge n. 201/2010, relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente:
· estende l’ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale;
· aumenta la pena, tanto detentiva quanto pecuniaria;
· equipara alla condanna e al patteggiamento il decreto penale di condanna (di cui all’art. 459 c.p.p.), al fine di prevedere l’obbligatorietà della confisca dell’animale;
· introduce la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato;
· inasprisce le pene accessorie, prevedendo in particolare l’interdizione per il medico veterinario responsabile del delitto;
· prevede, anche quando si procede per questo delitto, l’applicabilità del sequestro degli animali vivi, come disciplinato dal nuovo art. 254-bis c.p.p. (v. sopra).
La lettera b) modifica l’articolo 5 della legge, relativo all’illecito amministrativo dell’introduzione illecita di animali da compagnia, per aumentare l’importo delle sanzioni amministrative previste.
La lettera c) modifica l’articolo 6, che elenca le sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina UE sugli scambi di animali (art. 13-bis del d.lgs. n. 28 del 1993). La proposta inasprisce le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o di trasporto e, soprattutto, in caso di revoca, esclude che il soggetto possa conseguire nuovamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Normativa vigente |
AC 3592 |
L. 4
novembre 2010, n. 201 |
|
Art.
4 Traffico illecito di animali da compagnia |
|
1.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o
tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da
compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi
per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie
e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. |
1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce
nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A,
del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni
sanitarie o non muniti, ove
richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. |
2. La
pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a
sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo
animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. |
2. Identico. |
3. La
pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata
inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di
malattie trasmissibili proprie della specie. |
3. Identico. |
4.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti
dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca
dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì
disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. |
4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. |
|
4-bis.
Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di
chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione
dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività
medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta
l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno.
In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del
reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado
per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali
ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di
procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e
l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della
cauzione versata. |
5.
Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati
alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931,
n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. |
5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. |
6.
Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di
confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali
sono stati affidati ai sensi del comma 5. |
6. Identico. |
7. Le
entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono
destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente
articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004,
n. 189. |
7. Identico. |
|
|
Art.
5 Introduzione illecita di animali da compagnia |
|
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio
nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
1.000 per ogni animale introdotto. |
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto. |
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio
nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se
le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla
legislazione vigente. |
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. |
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è
altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali
introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai
commi 1 e 2. |
3. Identico. |
4. Si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a
euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e
3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone
sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per
contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. |
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. |
|
|
Art.
6 Sanzioni amministrative accessorie |
|
1. Il
trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre
anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5,
accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo
intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la
durata massima della sospensione. |
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi a tre anni. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. |
2. Il
titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è
soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due
violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della
sospensione. |
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi a tre anni. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. |
3. Il
trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle
disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di
un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente
legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. |
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, senza possibilità di conseguirla nuovamente. |
4. Il trasportatore o il titolare di
un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca
dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra
autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi. |
Abrogato. |
5. I
soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della
sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del
titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha
rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile
all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. |
5. Identico. |
Art. 6
(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme su acquacoltura e pesca)
L’articolo 6 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio.
In particolare, comma 1 interviene sulla disciplina della pesca e dell’acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni.
Inoltre, il provvedimento inserisce il divieto di svolgere la pesca professionale «con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore» (nuova lett. c) dell’art. 7). L’inosservanza di questo divieto è punita a titolo di contravvenzione, con la pena dell’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro.
Trattandosi di illecito
penale, si valuti l’opportunità di specificare le caratteristiche della
condotta vietata.
Il comma 2 modifica invece la recente legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e prevede:
- una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne. E’ infatti aggiunto (art. 40, comma 2) il divieto di «trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;
- una specificazione della condotta di pesca professionale vietata. La proposta di legge, infatti, precisa che è vietato utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale che siano difformi, non solo per lunghezza e dimensione della maglia, ma anche per quantità, rispetto a quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- un aumento delle pene, con la sostituzione dell’attuale pena alternativa con la pena congiunta di arresto e ammenda;
- la previsione della pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.
In ordine alla formulazione
del testo, occorre sostituire al comma 2, lett. d),
il richiamo alla lett. g) con quello corretto alla
lettera f-bis).
Normativa vigente |
AC 3592 |
D.Lgs. 9
gennaio 2012, n. 4 |
|
CAPO II Art.
7 Contravvenzioni |
|
1. Al
fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di
vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: |
1. Identico: |
a)
pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa vigente; |
a) identica; |
b)
danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie
esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad
intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; |
b) identica; |
c)
raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi
acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera
b); |
c) identica; |
|
c-bis)
compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi
o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione
della normativa in vigore |
d)
pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle
zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero
sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo
stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che
pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana; |
d) identica; |
e)
esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione
regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e
senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; |
e) identica; |
f)
sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività
di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia
esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite
dalla normativa vigente; |
f) identica; |
g)
sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei
sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di
acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti
organismi. |
g) identica. |
2. Il
divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica,
nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative
internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito
detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. |
2. Identico. |
|
|
Art.
8 Pene principali per le contravvenzioni |
|
1.
Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. |
1. Chiunque viola i divieti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro. |
2.
Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della
persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000
euro a 6.000 euro. |
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a
querela della persona offesa, con l'arresto
da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. |
Normativa vigente |
AC 3592 |
L. 28
luglio 2016, n. 154 |
|
Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne |
|
1. Al
fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è
considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione
tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi
acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì
considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di
cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con
modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati
dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono
considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre
delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei
degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. |
1. Identico. |
2.
Nelle acque interne è vietato: |
2. Identico: |
a)
pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa vigente; |
a) identica; |
b)
stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di
qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze
tossiche o anestetiche nelle acque; |
b) identica; |
c)
catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi
idrici; |
c) identica; |
d)
utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come
sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; |
d) identica; |
e)
utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca
non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; |
e) identica; |
f)
utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per
lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti
vigenti. |
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale
difformi, per lunghezza o dimensione della maglia ovvero per quantità, da quanto previsto dai regolamenti vigenti. |
|
f-bis)
trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o
conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o
associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità
veterinaria e amministrativo competente per territorio. |
3.
Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio
degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2. |
3. Identico. |
4.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di
cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da
due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che
viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì
la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la
sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. |
4. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 2 e 3 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
da 2.000 a 12.000 euro. |
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma
2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a
6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della
licenza di pesca professionale per tre mesi. |
5. La condanna per le
contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena
accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il
trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio
commerciale da cinque a dieci giorni. |
6.
Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al
comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto
pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla
confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato
anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato
ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito
verbale. |
6. Per le violazioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), d), e), f) e g), al comma 3, gli agenti
accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli
strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei
natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se
utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora
vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito
verbale. |
7.
Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il
trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di
pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni
amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono
raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso
di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. |
7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e
qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della
licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e il
periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale. |
8.
Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente
territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro
per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro
delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento
delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti
privo di vita. |
8. Per le violazioni di cui al presente
articolo, ferma restando l'applicazione delle pene pecuniarie, il trasgressore corrisponde all'ente
territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro
per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle
spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle
acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di
vita. |
9.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo
delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale
competente. |
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza
e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale
competente. |
10. Le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario,
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo. |
10. Identico. |
11.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. |
11. Identico. |
Art. 7
(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)
L’articolo 7 prevede l’istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati:
- abbandono;
- abuso internazionale e torture;
- abuso organizzato;
- abusi sessuali.
Si osserva che le categorie
di reati sugli animali, previste per la banca dati, non corrisponde alle
fattispecie penali previste.
Spetterà a un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.
Art. 8
(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sulle specie animali
protette)
L’articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (c.d. CITES).
Come si evince dal testo a fronte, la proposta di legge:
- innalza le pene previste per le contravvenzioni;
- innalza le pene previste in caso di recidiva. In particolare, in caso di recidiva la proposta di legge prevede che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano aumentate «del doppio», e dunque triplicate;
Si valuti la proporzionalità di
un aumento in tale misura in caso di recidiva.
- prevede, in caso di recidiva reiterata, la revoca della licenza se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa;
Si valuti la possibilità di
chiarire se la recidiva reiterata debba riferirsi alla medesima contravvenzione
di cui al comma 1 ovvero anche ad altri reati.
- innalza l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Normativa vigente |
AC 3592 |
L.
07/02/1992, n. 150 |
|
Art.
1 |
|
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro
centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: |
a)
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale,
senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza
non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni; |
a) identica; |
b)
omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in
conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; |
b) identica; |
c)
utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute
nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla
licenza di importazione o certificati successivamente; |
c) identica; |
d)
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza
o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione
da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington,
rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente
della loro esistenza; |
d) identica; |
e)
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997 e successive modificazioni; |
e) identica; |
f)
detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per
la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione. |
f) identica. |
2. In
caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato
suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo
di due anni. |
2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata |
3.
L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o
domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione
delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione
amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca
non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. |
3. Identico. |
|
|
Art. 2 |
|
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da
euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno,
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per
gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del
Regolamento medesimo e successive modificazioni: |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi a due anni, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: |
a)
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale,
senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza
non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni; |
a) identica; |
b)
omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in
conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; |
b) identica; |
c)
utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute
nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla
licenza di importazione o certificati successivamente; |
c) identica; |
d)
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o
il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova
sufficiente della loro esistenza; |
d) identica; |
e)
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni; |
e) identica; |
f)
detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per
la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui
all'allegato B del Regolamento. |
f) identica; |
2. In
caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi
e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato
suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo
di diciotto mesi. |
2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. |
3.
L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione
dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel
comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita
con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli
oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello
Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. |
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. |
4.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la
notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento
(CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di
una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6,
paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila. |
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila. |
5.
L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste
e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello
Stato. |
5. Identico. |
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|
Art. 5-bis |
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1. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono
esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del
3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente
legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia. |
1. Identico. |
2.
Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. |
2. Identico. |
4. Le
denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte
nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive
modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte
della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda
serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A
e C del regolamento (CEE) n. 3626/82. |
4. Identico. |
5.
Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni. |
5. Identico. |
6.
Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie
selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od
offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano
previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai
fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta
secondo le norme previste dalla convenzione di Washington. |
6. Identico. |
7.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. |
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila. |
8. Le
istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere
dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione
nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par.
6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata
l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno
previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai
fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per
l'iscrizione nel registro. |
8. Identico. |
|
|
Art.
6 |
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1.
Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a
chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica
ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in
cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità
pubblica. |
1. Identico. |
2. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione
delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali
esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso
anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle
specie. |
2. Identico. |
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2
detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed
esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in
cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla
prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le
autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di
custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute
e dell'incolumità pubblica. |
3. Identico. |
4.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro
trecentomila. |
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. |
5.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la
sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila (29). |
5. Identico. |
6. Le
disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei
giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari
e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui
all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente
dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre
faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità
competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2 (30). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel
registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla
previa verifica di idoneità da parte della commissione (31). |
6. Identico. |
Art. 9
(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sull’importazione di
specie protette)
L’articolo 9 modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell’ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione.
Analogamente all’intervento operato dall’art. 8, e nello spirito complessivo della riforma, la proposta di legge:
- inasprisce le pene per le contravvenzioni. In particolare, anche in questo caso la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda è sostituita dalla pena congiunta detentiva e pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162-bis c.p.);
- inasprisce le pene in caso di recidiva, prevedendo il loro aumento del doppio;
Anche in questo caso, in
presenza di pena triplicata, si v. l’osservazione riferita all’articolo
precedente.
- sempre in caso di recidiva, se reiterata, prevede la revoca della licenza quando il reato sia commesso nell’esercizio di un’attività d’impresa.
Sul concetto di recidiva
reiterata si veda l’osservazione formulata in relazione all’articolo
precedente.
Normativa vigente |
AC 3592 |
D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 275 |
|
Art.
5 Nuove sanzioni penali in materia di importazione. |
|
1.
Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91
del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e
integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui
all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce
nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con
certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce
animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo
Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla
Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive
modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel
territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce
animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi
come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE
della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito
con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto
fino ad un anno. |
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni. |
2. In
caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni.
Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di
quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. |
2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. |
3. In
caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli
esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di
mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di
confisca. |
3. Identico. |
4. A
seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. |
4. Identico. |
Art. 10
(Disposizioni in materia di specie animali alloctone e ibridi)
L’articolo 10 si prefigge l’obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l’immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente.
Come ricorda la Relazione illustrativa, è attualmente in vigore (dal gennaio 2015) il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione. Il regolamento, in particolare, individua una serie di restrizioni alla diffusione delle specie esotiche e invita gli Stati ad adottare «tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale». Gli Stati sono altresì invitati a prevedere sanzioni per la violazione del Regolamento, che possono comprendere tra l’altro «a) ammende; b) confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi; c) immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione».
In merito si ricorda che la legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 settembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014. In particolare, l’art. 3, comma 2 della legge elenca i principi e i criteri direttivi da seguire per l’emanazione dei decreti delegati:
- individuazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativamente: all’attuazione del regolamento; al coordinamento delle attività necessarie; nonché al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento (lettera a);
- individuazione dell’ISPRA come ente specifico di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività previste nel regolamento (UE) (lettera b);
- previsione di sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento (lettera c);
- destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell’importo complessivo (lettera d)).
In particolare, i commi 1 e 5 fanno divieto, in assenza di autorizzazione, di:
· importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 1973);
Partendo dal presupposto per cui ogni specie è legata a un preciso ambito geografico nel quale si è originata e nel quale ha sviluppato, nel corso dell’evoluzione, complessi legami con tutte le altre componenti degli ecosistemi naturali, con l’espressione “specie alloctona” (dal greco àllos = diverso e chthòn = terra) si fa riferimento a una specie rilasciata a causa dell’azione, intenzionale o accidentale, dell’uomo in aree diverse da quelle in cui si è originata ed è coevoluta.
Il citato Regolamento UE, invece, utilizza l’espressione “specie esotica”, definita come qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi. Le specie esotiche sono “invasive” quando «si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi» (cfr. art. 3 del Regolamento).
Si ricorda, inoltre, che attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. Collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è previsto nell’ordinamento l’obbligo all’eradicazione delle specie alloctone diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (cfr. articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992).
Il citato D.M del 19 gennaio 2015 definisce:
- specie autoctona quella naturalmente presente in una determinata area geografica senza l'intervento diretto dell'uomo;
- specie alloctona quella che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma vi è giunta per l'intervento diretto dell'uomo;
- specie parautoctona, la specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto dell'uomo anteriormente al 1500 DC.
Si osserva che non risulta
nella normativa vigente un elenco specifico che individui le specie alloctone o
invasive, oggetto del divieto e delle conseguenti sanzioni.
· far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie.
Si valuti l’opportunità di
chiarire l’ambito di riferimento per l’ibridazione.
Si valuti in particolare l’opportunità
di specificare se il divieto del comma 5 copra anche le specie vegetali, o solo
gli ibridi animali. Si rileva, infatti, che, mentre la relazione illustrativa
afferma l’esigenza di vietare anche la diffusione di piante alloctone, il comma
1 fa espresso riferimento alle sole specie animali. Residua allora la
possibilità che il divieto per i vegetali sia ricondotto al comma 5, anche se
quest’ultimo in realtà vieta solo l’ibridazione, non anche la diffusione.
Tali divieti non si applicano ai giardini zoologici (cfr. dl.gs. n. 73 del 2005), ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente (comma 3).
Si valuti se vi siano altri
settori cui occorra estendere l’esenzione dal divieto, quale ad esempio la
ricerca scientifica.
Il comma 2 punisce la violazione del divieto con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 30.000 a 150.000 euro.
Anche in questo caso – analogamente a quanto previsto per la legge n. 150 del 1992 e il decreto legislativo n. 275 del 2001 - in caso di recidiva la pena detentiva e quella pecuniaria sono aumentate del doppio e dunque triplicate.
Anche in questo caso, se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.
Il comma 4 obbliga, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, i detentori di esemplari alloctoni a comunicare agli uffici territoriali del comando unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dei carabinieri (CUTFAA) il possesso degli animali. La detenzione potrà protrarsi solo nel rispetto di linee guida che dovranno essere emanate dai Ministeri competenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma.
E’ previsto il pagamento di dieci euro per ogni animale denunciato; le somme sono destinate a coprire le spese relative ai controlli del CUTFAA.
Art. 11
(Divieto di utilizzo di collari che infliggano sofferenza all’animale)
L’articolo 11 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa.
In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1):
· collari elettronici;
· collari elettrici;
· collari con le punte;
· collari a strozzo;
· collari a semi strozzo.
Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2).
Si osserva che non risulta sussistere una definizione normativa circa i
diversi tipi di collare.
La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, «salvo che il fatto costituisca reato» con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata.
I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all’eliminazione (comma 3).
L’articolo 12 abroga l’art. 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché:
- la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza;
- la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge;
- nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi.
La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
A seguito dell’abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l’accesso a terzi.
La proposta di legge abroga inoltre espressamente il D.M. interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
In particolare, il decreto ministeriale afferma che le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge n. 189 del 2004[1] sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. Spetta ai prefetti individuare le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione.
La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione è finalizzata a “favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia”.
[1] L. 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.