Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Interventi in materia di tutela degli animali - A.C. 3592 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3592/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 602
Data: 29/06/2017
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi in materia di tutela degli animali

A.C. 3592

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 602

 

 

 

29 giugno 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento giustizia

( 066760-9148– * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: gi0603.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Introduzione  3

§  Art. 1 (Modifiche al codice penale) 5

§  Art. 2 (Modifiche al codice di procedura penale) 21

§  Art. 3 (Modifiche alla disciplina sull’utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto) 23

§  Art. 4 (Inasprimento delle sanzioni per la violazione della legge sulla caccia) 25

§  Art. 5 (Inasprimento delle sanzioni per il traffico illecito di animali da compagnia) 33

§  Art. 6 (Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme su acquacoltura e pesca) 39

§  Art. 7 (Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia) 45

§  Art. 8 (Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sulle specie animali protette) 47

§  Art. 9 (Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sull’importazione di specie protette) 55

§  Art. 10 (Disposizioni in materia di specie animali alloctone e ibridi) 57

§  Art. 11 (Divieto di utilizzo di collari che infliggano sofferenza all’animale) 61

§  Art. 12 (Abrogazioni) 63

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Introduzione

La proposta di legge all’esame della Commissione Giustizia persegue essenzialmente l’obiettivo di una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali.

A tal fine la proposta, dopo aver individuato i principali riferimenti normativi vigenti, opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva.

 

Sono a tal fine oggetto di modifica da parte della proposta di legge:

-          il titolo IX-bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) e gli articoli 625 e 727 del codice penale;

-          la legge n. 150 del 1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

-          la legge n. 157 del 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

-          il decreto legislativo n. 275 del 2001, Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526;

-          la legge n. 189 del 2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

-          la legge n. 201 del 2010, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

-          il decreto legislativo n. 4 del 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

-          la legge n. 154 del 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

 

La proposta di legge integra inoltre il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l’ampliamento delle fattispecie vigenti; si segnala, in particolare, l’inserimento nel codice penale del delitto di esche avvelenate e la previsione di una contravvenzione per la violazione del divieto di diffusione di specie esotiche.

 

Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti. Ad esempio, si ricorda il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell’animale.

 

La proposta si caratterizza inoltre per i seguenti aspetti:

-           la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento in via definitiva ad associazioni;

-           l’inserimento di una specifica sezione riguardante i reati sugli animali nella banca dati dei reati delle Forze di polizia;

-           l’introduzione del divieto di diffusione in Italia di specie animali esotiche, con finalità di tutela della biodiversità.

 

 

La modifica legislativa è per lo più formulata sotto forma di novella; conseguentemente, a fini di chiarezza, nel presente dossier la descrizione delle modifiche proposte è presentata anche sotto forma di testo a fronte con la normativa vigente.

 


Art. 1
(Modifiche al codice penale)

 

L’articolo 1 interviene sul codice penale per:

-            inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali;

-            ampliare l’ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti;

-            introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;

-            prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa;

-            introdurre nuove pene accessorie.

 

In particolare, e rinviando al testo a fronte che segue, il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del codice che, nel libro II dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies).

 

Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge:

·             cambia la rubrica del titolo IX, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, così precisando che oggetto di tutela penale è direttamente l’animale e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per l’animale;

·             inasprisce tutte le pene, nei seguenti termini:

 

Fattispecie

Pena attuale

Pena A.C. 3592

Art. 544-bis, Uccisione di animali

reclusione da 4 mesi a 2 anni

reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro

Art. 544-ter, Maltrattamento di animali

reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro

reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro

Art. 544-quater, Spettacoli o manifestazioni vietati

reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro

reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 4.000 a 30.000 euro

Art. 544-quinquies, Divieto di combattimenti tra animali (comma 1)

reclusione da 1 a 3 anni e multa da 50.000 a 160.000 euro

reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 100.000 a 250.000 euro

Art. 544-quinquies, Divieto di addestrare animali per combattimenti (comma 3)

reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro

reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro

Art. 544-quinquies, Divieto di scommettere sui combattimenti tra animali (comma 4)

reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.

reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro.

·                   inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l’aumento della metà in luogo dell’attuale aumento da un terzo alla metà; in particolare, si tratta in particolare: dell’ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater, secondo comma, c.p.), nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies, secondo comma, c.p.);

 

·                   modifica la fattispecie di “maltrattamento di animali” di cui all’art. 544-ter c.p.;

 

Attualmente, l’art. 544-ter punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

 

La modifica: specifica che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; amplia la fattispecie fino a ricomprendere la condotta – oggi punita a titolo di contravvenzione ex art. 727, secondo comma, c.p. - di colui che «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze»;

 

·                   modifica la fattispecie di “spettacoli o manifestazioni vietati” di cui all’art. 544-quater c.p.

 

Attualmente, l’art. 544-quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L’aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

 

La modifica proposta specifica che sono puniti, oltre all’organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono inoltre aggiunte:

o    le lotterie con in palio animali vivi;

o    le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani.

Si osserva che la medesima pena viene prevista sia nel caso in cui si determinino sevizie o strazio sugli animali sia nelle due nuove ipotesi che prescindono da tale effetto.

 

·                   modifica la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all’art. 544-quinquies c.p., inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (oggi sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l’aggravante scatta quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre, il divieto è esteso a ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l’integrità fisica (il requisito della pericolosità per l’integrità fisica è infatti soppresso).

Il testo necessita di alcune correzioni formali, laddove non individua correttamente i commi dell’art. 544-quinquies oggetto di modifica (ad es.: i numeri 1.1.1), 1.1.2) e 1.1.3) sono diretti a modificare il primo comma dell’art. 544-quinquies, in cui non è presente alcun alinea; il numero 1.1.4) non modifica il primo comma ma l’alinea del secondo; il numero 1.2) modifica il numero 1), contenuto nel secondo comma e non nel primo; i numeri 2) e 3) sono diretti a modificare rispettivamente il terzo – e non il secondo – comma e il quarto – e non il terzo – comma dell’art. 544-quinquies).

 

·                   trasforma il reato di “uccisione o distruzione di specie protette” da contravvenzione a delitto, introducendo nel codice penale l’art. 544-septies c.p. e contestualmente abrogando l’attuale art. 727-bis del codice.

 

Attualmente, l’art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), che si applica quando il fatto non integra gli estremi di un più grave reato, punisce con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1). La disposizione punisce invece con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). In entrambi i casi, la norma penale non si applica se l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

 

Rispetto alla normativa vigente, la condotta perseguibile penalmente resta la stessa ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell’impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie.

Si valuti se l’entità della pena prevista per la distruzione, il prelevamento o la detenzione di una specie vegetale protetta possa essere sindacata sul piano della ragionevolezza. Infatti, rispetto all’attuale ammenda (fino a 4.000 euro), la proposta di legge prevede la pena congiunta della reclusione (da 1 a 4 anni) e della multa (da 6.000 a 60.000 euro). Solo per fare alcuni esempi, la sola reclusione da 1 a 4 anni è prevista per il reato di abuso d’ufficio mentre è più lieve (reclusione da 6 mesi a 4 anni) la pena prevista per la violenza privata.

 

·                   inserisce nel codice penale l’articolo 544-octies, relativo al delitto di “esche avvelenate”. La fattispecie punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono (comma 1). La stessa pena si applica a colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona «un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell’essere umano o animale che lo ingerisce». Se a seguito dell’ingestione dell’esca l’animale muore, si applica il delitto di uccisione di animale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di specie protetta (art. 544-septies).

Si valuti se sussista proporzionalità tra l’entità della pena prevista per il reato di pericolo dell’abbandono dell’esca (reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro) e quella per il reato di danno dell’uccisione dell’animale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro).

 

·                   modifica la disciplina della confisca, di cui all’art. 544-sexies c.p., per prevedere la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applica non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ex art. 459 c.p.p.).

 

Si ricorda che il procedimento per decreto è un procedimento speciale mediante il quale viene evitata tanto l’udienza preliminare quanto il dibattimento e si giunge direttamente alla condanna e all’irrogazione di una pena pecuniaria. I presupposti per l’applicazione del rito sono: a) che si tratti di un reato perseguibile d’ufficio ovvero, in caso di reato perseguibile a querela, che il querelante non si opponga; b) che sia applicabile solo una pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva breve; c) che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di iscrizione dell’indagato sul registro delle notizie di reato; d) che alla condanna non debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza personale. Si tratta dunque di un procedimento che consente l’anticipazione della condanna, rendendo l’instaurazione del contraddittorio solo eventuale, subordinato all’opposizione dell’imputato. Il vantaggio per quest’ultimo è dato dalla riduzione della pena sino alla metà rispetto al minimo edittale.

 

Si valuti l’esigenza di richiamare espressamente questo procedimento speciale, posto che – diversamente da quanto accade per l’applicazione della pena su richiesta delle parti – l’art. 459 prevede una pronuncia di condanna.

 

·                   Integra la disciplina delle pene accessorie (art. 544-sexies c.p.), con particolare riferimento alle interdizioni dall’esercizio di professioni ed attività, prevedendo quanto segue:

 

Condanna per uno dei seguenti delitt

Pena accessoria

Maltrattamento di animali
 (art. 544-ter)

 

Spettacoli o manifestazioni vietati
 (art. 544-quater)

 

Divieto di combattimenti tra animali
(art. 544-quinquies)

 

Uccisione o distruzione di specie protette
(art. 544-septies)

Se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da 2 a 6 anni delle attività. In caso di recidiva, interdizione perpetua.

Se il fatto è commesso da un veterinario, si applica l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di recidiva, interdizione perpetua.

Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale, si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a 2 anni. In caso di recidiva, interdizione perpetua.

Si osserva che la pena accessoria non è prevista in caso di condanna per il delitto di uccisione di animali.

 

·                   prevede, inserendo un ulteriore comma nell’art. 544-sexies, che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l’eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l’imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata (v. infra). Si osserva che la disposizione fa conseguire effetti da una sentenza di primo grado cui ha fatto seguito la prescrizione del reato.

 

·                   prevede nuove circostanze aggravanti (nuovo art. 544-novies) per tutti i delitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà; si osserva che l’aggravante relativa all’utilizzazione di strumenti o modalità particolarmente efferate può riguardare una fattispecie – spettacoli e manifestazioni vietate - già connotata, almeno in parte, dalle sevizie e dallo strazio di animali; si valuti in fine se la salvaguardia delle circostanze aggravanti comuni sia necessaria, alla luce di quanto previsto dall’art. 61 c.p. che esclude l’aggravante comune nel solo caso in cui sussistano corrispondenti circostanze aggravanti speciali.

 

·                   prevede la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L’ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo.

In ordine alla formulazione del testo si valuti la possibilità di modificare la rubrica dell’art. 544-decies. La previsione del delitto colposo, infatti, non rappresenta una circostanza attenuante del delitto, bensì una diversa fattispecie penale.

Si ricorda che in base all’art. 42 c.p. «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo, espressamente preveduti dalla legge».

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1 modifica l’art. 625 del codice penale nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, di cui all’art. 624, determinando l’applicazione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 103 a 1.032 euro.

La proposta aggiunge a tale elencazione il fatto commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, mutuando l’espressione dall’art. 727 c.p.

Se dunque oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.

 

 

Il comma 3 interviene sul libro III del codice penale, relativo alle contravvenzioni.

In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono di animali, di cui all’art. 727 del codice penale, la proposta prevede:

·             l’aumento della pena. L’attuale pena alternativa (dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l’applicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162-bis c.p.), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell’arresto da 1 a 3 anni e della ammenda da 2.500 a 25.000 euro);

·             l’eliminazione della contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (art. 727, secondo comma). Tale condotta rientra ora nel delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544-ter c.p. (v. sopra);

·             l’ipotesi aggravata (con pena aumentata fino a un terzo), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell’art. 727 prevede l’applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni (artt. 582, 583) colpose (art. 590) o omicidio colposo (art. 590).
La volontà del legislatore pare essere quella di punire l’abbandono che determini, oltre al danno per l’animale abbandonato, che è oggetto della tutela penale offerta dall’art. 727 c.p., anche un danno ulteriore a persone, animali o cose quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti;

·             che alla condanna per questa contravvenzione (alla quale sono equiparate il patteggiamento e il procedimento per decreto) consegua la confisca obbligatoria dell'animale e l’applicazione delle pene accessorie previste anche per i delitti del titolo IX-bis (sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; sospensione per un minimo di 6 mesi del veterinario e per un minimo di un anno del veterinario pubblico ufficiale; interdizione perpetua in caso di recidiva);

·                   che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per l’abbandono di animali, l’eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l’imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata (v. infra). Si osserva che, anche in questo caso, la disposizione fa conseguire effetti da una sentenza di primo grado cui ha fatto seguito la prescrizione del reato.

 

La proposta di legge (comma 3, lett. b) abroga l’art. 727-bis, attualmente relativo all’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Come detto, infatti, tali condotte sono ora punite a titolo di delitto dall’art. 544-septies (v. sopra).

 

Infine il comma 3, alla lettera c) modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, di cui all’art. 733-bis c.p. per inasprire la pena: dall’arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro si passa all’arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Testo a fronte tra il vigente codice penale e l’A.C. 3592

 

Normativa vigente

AC 3592

Codice penale

Libro II
Dei delitti in particolare

TITOLO IX-bis

Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Dei delitti contro gli animali

Art. 544-bis

Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

 

 

Art. 544-ter

Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie anche di carattere sessuale o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Identico.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Identico.

 

 

Art. 544-quater

Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

La pena è aumentata della metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

 

 

Art. 544-quinquies

Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Chiunque promuove, organizza realizza, finanzia o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

La pena è aumentata della metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o con disabili o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

2) identica;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

3) identica.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

 

 

Art. 544-sexies

Confisca e pene accessorie

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

 

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

 

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articolo 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.

 

 

 

Art. 544-septies

Uccisione o distruzione di specie protette

(v. infra, art. 727-bis, primo comma)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

(v. infra, art. 727-bis, secondo comma)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

 

 

 

Art. 544-octies

Esche avvelenate

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies.

 

La stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce.

 

 

 

Art. 544-novies

Circostanze aggravanti speciali

 

Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

a) l'aver agito alla presenza di minori;

b) l'aver agito a scopo di lucro;

c) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

 

 

 

Art. 544-decies

Circostanza attenuante

 

Le pene stabilite agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-septies sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa.

 

 

 

 

Titolo XIII
Dei delitti contro il patrimonio

Capo I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 625

Circostanze aggravanti

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:

Identico:

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

identico;

3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

identico;

4. se il fatto è commesso con destrezza;

identico;

5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

identico;

6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

identico;

7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

identico;

7-bis. se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

identico;

8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

identico;

8-bis. se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

identico;

8-ter. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

identico;

 

8-quater) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

Identico.

 

 

Libro III
Delle contravvenzioni in particolare

Titolo I
 Delle contravvenzioni di polizia

Capo II
 Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I
 Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 727

Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 2.500 a 25.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Salvo che non si debbano applicare gli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose.

 

Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per il reato di cui all'articolo 727 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

 

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato di cui all'articolo 727 e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.

 

 

Art. 727-bis

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Abrogato

(v. sopra, art. 544-septies, primo comma)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Abrogato

(v. sopra, art. 544-septies, secondo comma)

 

 

Titolo II
Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

Art. 733-bis

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.


Art. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

L’articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità:

·        prevedere per i delitti contro gli animali l’arresto facoltativo in flagranza di reato;

·        disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali.

 

In particolare, il comma 1 modifica l’art. 381 c.p.p., relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro gli animali) del codice penale (v. sopra).

 

Il comma 2 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l’art. 254-ter con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato dunque tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l’autorità giudiziaria con decreto motivato (ex art. 253 c.p.p.).

La disposizione prevede:

-            che il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall’autorità giudiziaria che procede per un delitto – consumato o tentato - di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.), divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), abbandono di animali, (art. 727 c.p.) o traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010, v. infra);

-            che in tal caso l’autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L’importo della cauzione è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale;

-            che a loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche;

-            che la cauzione sia acquisita dal Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell’animale;

-            che il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati.

 

Il procedimento delineato dall’art. 254-ter c.p.p. dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l’art. 321 del codice di rito, inserendovi un comma 3-quater.

 

Il comma 4 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all’art. 460 c.p.p. per specificare che, diversamente da quanto previsto in generale circa l’esclusione della condanna alle spese e dell’applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall’art. 544-sexies e – relativamente al traffico di animali da compagnia - dall’art. 4 della legge n. 201 del 2010 (v. infra).

 


Art. 3
(Modifiche alla disciplina sull’utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto)

 

L’articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) per modificarne l’articolo 2, relativo tra l’altro al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

La proposta di legge:

-            prevede che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo alla specie felis catus e non più, come attualmente previsto, alla specie felis silvestris. Dal dizionario italiano (cfr. Dizionario enciclopedico Treccani), si evince che l’espressione felis catus designa il gatto domestico; l’espressione felis silvestris riguarda invece il gatto selvatico. Con questa modifica risulterebbe dunque depenalizzato l’uso di pellicce di felis silvestris;

-            trasforma la violazione del divieto da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.

Si consideri se l’entità della pena possa considerarsi proporzionata rispetto ad altre fattispecie penali, tenuto conto che attualmente nel nostro ordinamento penale la reclusione fino a 3 anni è prevista, ad esempio, per le seguenti fattispecie penali: peculato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, rivelazione di segreti d’ufficio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio, traffico di influenze illecite, frode processuale, evasione, vilipendio e occultamento di cadavere, impiego di minori nell’accattonaggio, adescamento di minorenni, violazione di domicilio.

 

 

Normativa vigente

AC 3592

L. 20 luglio 2004, n. 189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Art. 2

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestrin) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.

2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

2-bis. Identico.

3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.

3. Identico.

3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

3-bis. Identico.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3-ter. Identico.


Art. 4
(Inasprimento delle sanzioni per la violazione della legge sulla caccia)

 

L’articolo 4 modifica gli articoli da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992, che reca Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

In particolare, come si evince dal testo a fronte che segue, la proposta di legge aumenta le sanzioni penali e amministrative attualmente previste:

-            quanto alle sanzioni penali di cui all’art. 30, che troveranno applicazione quando il fatto non integri gli estremi di un più grave reato, pur confermando la natura di contravvenzioni, la proposta aumenta le pene e, soprattutto, trasforma la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda nella pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, con conseguente inapplicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162-bis c.p.);

Si segnala un refuso al comma 1, lett. a), n. 3), che prevede una pena da quattro “anni” a un anno e sei mesi (la pena dovrebbe essere riferita nel minimo a quattro mesi).

-            quanto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 31, la proposta aumenta tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie; in relazione agli importi di tali sanzioni e alla loro trasformazione in euro, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lett. b) n. 1), presenta un importo in euro, nel minimo, inferiore rispetto all’attuale (400 mila lire vengono infatti trasformate in 40 euro).

-            con la modifica dell’art. 32, la proposta protrae la durata delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna e relative ala sospensione, alla revoca o al divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

 

Normativa vigente

AC 3592

L. 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 30

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;

a) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;

b) l'arresto da quattro mesi a un anno e sei mesi e l’ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

d) l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

e) l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

f) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

g) l'arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

h) l'arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

i) l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

l) l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

2. Identico.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

3. Identico.

4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

4. Identico.

 

 

Art. 31

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. Identico:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;

a) sanzione amministrativa da euro 40 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

c) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000  per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

d) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 700 a euro 4.200;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

h) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;

l) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.

m-bis) identica.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

2. Identico.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

3. Identico.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

4. Identico.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

5. Identico.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Identico.

 

 

Art. 32

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

1. Identico:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a cinque anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h);

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i);

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) identica;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da sei mesi a un anno.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

2. Identico.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Identico.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. Identico.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

6. Identico.

 

 


Art. 5
(Inasprimento delle sanzioni per il traffico illecito di animali da compagnia)

L’articolo 5 interviene sulla legge n. 201 del 2010, di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità:

-            inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (art. 4);

-            inasprire la sanzione amministrativa per l’illecita introduzione nel territorio nazione di animali da compagnia (art. 5) e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie (art. 6).

 

In particolare, la lettera a) modifica l’art. 4 della legge n. 201/2010, relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente:

·        estende l’ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale;

·        aumenta la pena, tanto detentiva quanto pecuniaria;

·        equipara alla condanna e al patteggiamento il decreto penale di condanna (di cui all’art. 459 c.p.p.), al fine di prevedere l’obbligatorietà della confisca dell’animale;

·        introduce la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato;

·        inasprisce le pene accessorie, prevedendo in particolare l’interdizione per il medico veterinario responsabile del delitto;

·        prevede, anche quando si procede per questo delitto, l’applicabilità del sequestro degli animali vivi, come disciplinato dal nuovo art. 254-bis c.p.p. (v. sopra).

 

La lettera b) modifica l’articolo 5 della legge, relativo all’illecito amministrativo dell’introduzione illecita di animali da compagnia, per aumentare l’importo delle sanzioni amministrative previste.

 

La lettera c) modifica l’articolo 6, che elenca le sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina UE sugli scambi di animali (art. 13-bis del d.lgs. n. 28 del 1993). La proposta inasprisce le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o di trasporto e, soprattutto, in caso di revoca, esclude che il soggetto possa conseguire nuovamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

 

Normativa vigente

AC 3592

L. 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Art. 4

Traffico illecito di animali da compagnia

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

2. Identico.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

3. Identico.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

 

4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni uno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

6. Identico.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

7. Identico.

 

 

Art. 5

Introduzione illecita di animali da compagnia

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

3. Identico.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

 

 

Art. 6

Sanzioni amministrative accessorie

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi a tre anni. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi a tre anni. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, senza possibilità di conseguirla nuovamente.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

Abrogato.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

5. Identico.

 


Art. 6
(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme su acquacoltura e pesca)

L’articolo 6 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio.

 

In particolare, comma 1 interviene sulla disciplina della pesca e dell’acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni.

Inoltre, il provvedimento inserisce il divieto di svolgere la pesca professionale «con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore» (nuova lett. c) dell’art. 7). L’inosservanza di questo divieto è punita a titolo di contravvenzione, con la pena dell’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro.

Trattandosi di illecito penale, si valuti l’opportunità di specificare le caratteristiche della condotta vietata.

 

Il comma 2 modifica invece la recente legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e prevede:

-      una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne. E’ infatti aggiunto (art. 40, comma 2) il divieto di «trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

-      una specificazione della condotta di pesca professionale vietata. La proposta di legge, infatti, precisa che è vietato utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale che siano difformi, non solo per lunghezza e dimensione della maglia, ma anche per quantità, rispetto a quanto previsto dai regolamenti vigenti;

-      un aumento delle pene, con la sostituzione dell’attuale pena alternativa con la pena congiunta di arresto e ammenda;

-      la previsione della pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

In ordine alla formulazione del testo, occorre sostituire al comma 2, lett. d), il richiamo alla lett. g) con quello corretto alla lettera f-bis).

 

 

Normativa vigente

AC 3592

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

CAPO II
Sanzioni

Art. 7

Contravvenzioni

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

1. Identico:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

a) identica;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

b) identica;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

c) identica;

 

c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

d) identica;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

e) identica;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

f) identica;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

g) identica.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

2. Identico.

 

 

Art. 8

Pene principali per le contravvenzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.


 

 

Normativa vigente

AC 3592

L. 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Art. 40

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

1. Identico.

2. Nelle acque interne è vietato:

2. Identico:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

a) identica;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

b) identica;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

c) identica;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

d) identica;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

e) identica;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia ovvero per quantità, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

 

f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui ai commi 2 e 3 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle pene pecuniarie, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

10. Identico.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Identico.

 


Art. 7
(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)

 

L’articolo 7 prevede l’istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati:

-            abbandono;

-            abuso internazionale e torture;

-            abuso organizzato;

-            abusi sessuali.

 

Si osserva che le categorie di reati sugli animali, previste per la banca dati, non corrisponde alle fattispecie penali previste.

 

Spetterà a un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.

 


Art. 8
(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sulle specie animali protette)

 

L’articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (c.d. CITES).

Come si evince dal testo a fronte, la proposta di legge:

-            innalza le pene previste per le contravvenzioni;

-            innalza le pene previste in caso di recidiva. In particolare, in caso di recidiva la proposta di legge prevede che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano aumentate «del doppio», e dunque triplicate;

Si valuti la proporzionalità di un aumento in tale misura in caso di recidiva.

-            prevede, in caso di recidiva reiterata, la revoca della licenza se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa;

Si valuti la possibilità di chiarire se la recidiva reiterata debba riferirsi alla medesima contravvenzione di cui al comma 1 ovvero anche ad altri reati.

-            innalza l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

 

Normativa vigente

AC 3592

L. 07/02/1992, n. 150
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

a) identica;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

b) identica;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

c) identica;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

d) identica;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

e) identica;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

f) identica.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

3. Identico.

 

 

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi a due anni, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

a) identica;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

b) identica;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

c) identica;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

d) identica;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

e) identica;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

f) identica;

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

5. Identico.

 

 

Art. 5-bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

1. Identico.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Identico.

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

4. Identico.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

5. Identico.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

6. Identico.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.

8. Identico.

 

 

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

1. Identico.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

2. Identico.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

3. Identico.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila (29).

5. Identico.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 (30). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione (31).

6. Identico.

 


Art. 9
(Inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme sull’importazione di specie protette)

 

L’articolo 9 modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell’ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione.

Analogamente all’intervento operato dall’art. 8, e nello spirito complessivo della riforma, la proposta di legge:

-            inasprisce le pene per le contravvenzioni. In particolare, anche in questo caso la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda è sostituita dalla pena congiunta detentiva e pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell’istituto dell’oblazione (art. 162-bis c.p.);

-            inasprisce le pene in caso di recidiva, prevedendo il loro aumento del doppio;

Anche in questo caso, in presenza di pena triplicata, si v. l’osservazione riferita all’articolo precedente.

-            sempre in caso di recidiva, se reiterata, prevede la revoca della licenza quando il reato sia commesso nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Sul concetto di recidiva reiterata si veda l’osservazione formulata in relazione all’articolo precedente.

 

 

Normativa vigente

AC 3592

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275
Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 5

Nuove sanzioni penali in materia di importazione.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

3. Identico.

4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

4. Identico.

 


Art. 10
(Disposizioni in materia di specie animali alloctone e ibridi)

 

L’articolo 10 si prefigge l’obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l’immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente.

 

Come ricorda la Relazione illustrativa, è attualmente in vigore (dal gennaio 2015) il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione. Il regolamento, in particolare, individua una serie di restrizioni alla diffusione delle specie esotiche e invita gli Stati ad adottare «tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale». Gli Stati sono altresì invitati a prevedere sanzioni per la violazione del Regolamento, che possono comprendere tra l’altro «a) ammende; b) confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi; c) immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione».

 

In merito si ricorda che la legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 settembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014. In particolare, l’art. 3, comma 2 della legge elenca i principi e i criteri direttivi da seguire per l’emanazione dei decreti delegati:

- individuazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativamente: all’attuazione del regolamento; al coordinamento delle attività necessarie; nonché al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento (lettera a);

- individuazione dell’ISPRA come ente specifico di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività previste nel regolamento (UE) (lettera b);

- previsione di sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento (lettera c);

- destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell’importo complessivo (lettera d)).

 

 

In particolare, i commi 1 e 5 fanno divieto, in assenza di autorizzazione, di:

·        importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 1973);

 

Partendo dal presupposto per cui ogni specie è legata a un preciso ambito geografico nel quale si è originata e nel quale ha sviluppato, nel corso dell’evoluzione, complessi legami con tutte le altre componenti degli ecosistemi naturali, con l’espressione “specie alloctona” (dal greco àllos = diverso e chthòn = terra) si fa riferimento a una specie rilasciata a causa dell’azione, intenzionale o accidentale, dell’uomo in aree diverse da quelle in cui si è originata ed è coevoluta.

Il citato Regolamento UE, invece, utilizza l’espressione “specie esotica”, definita come qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi. Le specie esotiche sono “invasive” quando «si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi» (cfr. art. 3 del Regolamento).

Si ricorda, inoltre, che attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. Collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è previsto nell’ordinamento l’obbligo all’eradicazione delle specie alloctone diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (cfr. articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992).

Il citato D.M del 19 gennaio 2015 definisce:

- specie autoctona quella naturalmente presente in una determinata area geografica senza l'intervento diretto dell'uomo;

- specie alloctona quella che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma vi è giunta per l'intervento diretto dell'uomo;

- specie parautoctona, la specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto dell'uomo anteriormente al 1500 DC.

 

Si osserva che non risulta nella normativa vigente un elenco specifico che individui le specie alloctone o invasive, oggetto del divieto e delle conseguenti sanzioni.

 

·        far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire l’ambito di riferimento per l’ibridazione.

Si valuti in particolare l’opportunità di specificare se il divieto del comma 5 copra anche le specie vegetali, o solo gli ibridi animali. Si rileva, infatti, che, mentre la relazione illustrativa afferma l’esigenza di vietare anche la diffusione di piante alloctone, il comma 1 fa espresso riferimento alle sole specie animali. Residua allora la possibilità che il divieto per i vegetali sia ricondotto al comma 5, anche se quest’ultimo in realtà vieta solo l’ibridazione, non anche la diffusione.

 

Tali divieti non si applicano ai giardini zoologici (cfr. dl.gs. n. 73 del 2005), ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente (comma 3).

Si valuti se vi siano altri settori cui occorra estendere l’esenzione dal divieto, quale ad esempio la ricerca scientifica.

 

Il comma 2 punisce la violazione del divieto con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 30.000 a 150.000 euro.

Anche in questo caso – analogamente a quanto previsto per la legge n. 150 del 1992 e il decreto legislativo n. 275 del 2001 - in caso di recidiva la pena detentiva e quella pecuniaria sono aumentate del doppio e dunque triplicate.

Anche in questo caso, se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

 

Il comma 4 obbliga, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, i detentori di esemplari alloctoni a comunicare agli uffici territoriali del comando unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dei carabinieri (CUTFAA) il possesso degli animali. La detenzione potrà protrarsi solo nel rispetto di linee guida che dovranno essere emanate dai Ministeri competenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma.

E’ previsto il pagamento di dieci euro per ogni animale denunciato; le somme sono destinate a coprire le spese relative ai controlli del CUTFAA.

 

 


Art. 11
(Divieto di utilizzo di collari che infliggano sofferenza all’animale)

 

L’articolo 11 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa.

 

In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1):

·        collari elettronici;

·        collari elettrici;

·        collari con le punte;

·        collari a strozzo;

·        collari a semi strozzo.

Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2).

Si osserva che non risulta sussistere una definizione normativa circa i diversi tipi di collare.

 

La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, «salvo che il fatto costituisca reato» con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata.

 

I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all’eliminazione (comma 3).

 


Art. 12
(Abrogazioni)

 

L’articolo 12 abroga l’art. 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché:

- la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza;

- la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge;

- nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi.

La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

A seguito dell’abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l’accesso a terzi.

 

 

La proposta di legge abroga inoltre espressamente il D.M. interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.

 

In particolare, il decreto ministeriale afferma che le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge n. 189 del 2004[1] sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. Spetta ai prefetti individuare le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione.

 

La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione è finalizzata a “favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia”.



[1]     L. 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.