Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura A.C. 4073 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4073-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 569
Data: 03/05/2017
Organi della Camera: II-Giustizia


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Rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

3 maggio 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta all'esame della Commissione Giustizia modifica l'art. 20 della legge n. 44 del 1999, con l'obiettivo di ampliare le tutele per gli imprenditori che denunciano intimidazioni del racket, in particolare consentendogli, quando siano vittime di più eventi estorsivi nell'arco di 5 anni, di rateizzare il debito con il fisco e con gli enti previdenziali e assistenziali, che si sia accumulato nel corso della sospensione dei pagamenti già prevista dall'ordinamento.

Con la legge 23 febbraio 1999, n. 44, sonoNormativa vigente: art. 20 L. 44/1999 state disposte, nei confronti delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, alcune agevolazioni, quali l'elargizione di somme tratte da uno specifico Fondo di solidarietà e la proroga di termini sostanziali e procedurali.
In particolare, l'art. 20 della legge - con riguardo ai termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo - prevede, a favore di tali soggetti, le seguenti agevolazioni:
  • la sospensione di 300 giorni delle scadenze dei mutui bancari e ipotecari nonché dei termini di prescrizione, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (commi 1, 3 e 4);
  • la proroga di tre anni degli adempimenti fiscali (comma 2).
Secondo quanto disposto dal combinato dell'art. 20 e degli altri articoli della L. n. 44/1999, le agevolazioni possono essere riconosciute al contribuente, che svolga un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che sia stato vittima di richieste estorsive ed usura, a condizione che l'evento lesivo subito sia stato denunciato all'autorità giudiziaria e che ricorrano tutte le altre condizioni richieste dall'art. 4 della legge (ad esempio, che il soggetto non abbia concorso nel fatto delittuoso); per la concessione della misura è necessario un provvedimento favorevole del PM competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo (comma 7).
Spetta al prefetto che riceve la richiesta di elargizione dal Fondo compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informare senza ritardo il PM competente (comma 7-bis); nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga (comma 7-ter).
Con evento lesivo si intende un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere le vittime ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. La legge non prevede espressamente l'ipotesi di eventi lesivi multipli che sono però purtroppo caratteristici delle intimidazioni estorsive (il comma 7 si limita a prevedere che «In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»); è conseguentemente probabile che gli eventi lesivi proseguano nel corso del tempo, intersecandosi con le scadenze degli adempimenti amministrativi e fiscali e con quelle delle agevolazioni. A questo attualmente l'ordinamento fa fronte prevedendo la sovrapposizione delle agevolazioni senza soluzione di continuità: in caso di sopravvenienza di nuovi eventi lesivi, che intervengano o che siano intervenuti durante il periodo di proroga triennale, si dovranno rinnovare ulteriormente le proroghe già concesse.

Finalità della proposta di leggeLa proposta di legge intende sostenere le vittime delle estorsioni e dell'usura anche al termine del periodo di sospensione o di proroga dei pagamenti; l'obiettivo è evitare che, magari dopo plurimi eventi lesivi e conseguentemente plurime proroghe, questi si trovino ad aver accumulato comunque un debito ingente con il fisco o con gli entri di previdenza.

La relazione illustrativa afferma che «Ad una prima proroga delle scadenze se ne aggiunge una seconda, ed anche una terza ed una quarta. per questo le proroghe si sommano, si protraggono nel tempo e al momento dell'ultima scadenza l'importo da pagare al fisco, o agli altri enti creditori, costituisce la somma di queste proroghe, con importo notevole al quale l'imprenditore non è in grado di fare fronte. [...] Accade, quindi, che allo scadere dell'ultima sospensione l'esercente attività economica non sia in possesso dell'ingente liquidità necessaria, nel breve termine, a far fronte alle scadenze previste».

Altro obiettivo della proposta è quello di preservare l'accesso al credito dell'impresa colpita dal racket. Accade, infatti, che gli ingenti debiti maturati con il fisco e con gli enti di previdenza e assistenza debbano essere comunque iscritti in bilancio e che dalla lettura del bilancio gli istituti di credito traggano elementi per concedere, o più spesso negare, l'accesso al credito.

La relazione illustrativa sottolinea che «l'esistenza di un debito verso la pubblica amministrazione, che nel reiterarsi delle sospensioni diviene consistente, influisca negativamente sull'accesso al credito fin quasi ad azzerarlo e per tempi sensibilmente più lunghi rispetto alla sospensione stessa, cioè sino al completo pagamento di quanto dovuto».

A tal fine, la proposta di legge, all'articolo 1, inserisce due ulteriori commi all'articolo 20, mediante i quali:

  • prevede una Rateizzazione del debitorateizzazione del debito contratto con l'erario o con gli enti previdenziali o assistenziali per effetto della proroga di 3 anni o di 300 giorni. La rateizzazione del debito fino a 120 rate mensili, senza interessi e oneri, dovrà essere concessa a colui che abbia subito e denunciato almeno 2 eventi lesivi nell'arco di 5 anni (comma 7-quater); in base alla proposta di legge, la rateizzazione scatterà automaticamente, indipendentemente dalla richiesta dell'interessato; inoltre, diversamente dal comma successivo, si fa riferimento al debito "contratto" - anzichè "accumulato" - per effetto della moratoria. Con riferimento ai debiti fiscali, si segnala che la disciplina in esame appare derogatoria rispetto a quanto previsto dalle norme relative alla dilazione delle somme iscritte a ruolo (articolo 19 del D.P.R. n. 603 del 1973), che - tra l'altro - prevede specifiche condizioni per l'accesso al beneficio e dispone in ordine alle conseguenze del mancato pagamento delle rate. Appare opportuno dunque un coordinamento tra la disciplina fiscale e le disposizioni in commento.
  • costituisce unFondo di garanzia fondo di garanzia per assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio del debito accumulato dalla vittima dell'estorsione durante la sospensione e la proroga (comma 7-quinquies). Il fondo è istituito presso il MedioCredito Centrale S.p.A., banca controllata al 100% da Poste Italiane S.p.A. In merito si evidenzia che la proposta di legge non indica le modalità di finanziamento nè quelle di funzionamento del fondo di garanzia. Si segnala che, a fronte dalla costituzione del fondo di garanzia, la disposizione in commento non reca la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 stabilisce che l'entrata in vigore della legge avrà luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento modifica una fonte di rango primario e ciò rende indispensabile l'intervento con legge.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla "tutela del risparmio" e al "sistema tributario dello Stato", materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.