Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani -A.C. 40, A.C. 257, A.C. 4130 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 257/XVII   AC N. 4130/XVII
AC N. 40/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 526
Data: 26/01/2017
Descrittori:
ANZIANI   CODICE E CODIFICAZIONI
CODICE PENALE   DIRITTO PENALE
TRUFFA   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: II-Giustizia


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Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani

26 gennaio 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


I provvedimenti in esame intervengono sulla disciplina del delitto di truffa e di circonvenzione di incapaci. Le modifiche introdotte intendono, in particolare, consentire sempre l'applicazione di sanzioni più severe ove tale reato sia commesso in danno di persone anziane o di minori.

Contenuto

Il delitto di truffa: normativa vigenteL'art. 640 del codice penale - relativo al delitto di truffa - apre il capo II del titolo XIII del libro secondo del codice penale, relativo ai "Delitti contro il patrimonio mediante frode".

L'art. 640 c.p. (Truffa) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma).
La disposizione individua tre aggravanti speciali del reato, che comportano un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (il riferimento è alla cd. minorata difesa cioè l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) (secondo comma).
La punibilità del delitto è a querela della persona offesa; si procede, invece, d'ufficio quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti indicate ovvero altra circostanza aggravante (terzo comma).

La truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso –  è la cooperazione della vittima; l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e - pur in assenza di una specifica previsione - concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza  n. 1 del 16 dicembre 1998;  Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29-09-2011).

Come accennato, il numero 2-bis del secondo comma dell'art. 640 c.p., introdotto dalla legge n. 94 del 2009, ha previsto che l'aggravante comune della minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima (art. 61, n. 5, c.p.), costituisca aggravante speciale ad effetto speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze.

Infatti, l'art. 63 comma 3, c.p. prevede che: "Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo". In base, poi, al successivo comma 4 dell'art. 63: "Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla".

La giurisprudenza sull'applicazione dell'aggravante per l'età del truffatoVa ricordato come  concorde giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione, Sez. II, sent. n. 39023 del 2008). Su tale linea,  Cassazione, II sez., sent. n. 35997 del 2010  ha confermato la necessità  di accertare "se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile"  verificando in particolare "se la capacità di percezione e reazione della condotta antigiuridica, da parte della vittima anziana, risulti in concreto menomata, avendo riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età. Con tale prova controfattuale sarà possibile determinare se, astrattamente, la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti, secondo criteri di normalità". La disciplina della minorata difesa è stata, quindi, uniformemente interpretata nel senso che l'avere approfittato di circostante di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v. Cassazione, sez. IV, sent. n. 1759 del 2013).  In senso conforme, più recentemente, Cassazione, Sezione II, sent. n. 44951 del 2016.

 L'art. 643 c.p. (Circonvenzione di persone incapaci) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso

La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il riferimento allo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa (Cassazione, II sez., sent. n. 3458 del 2005); tale stato si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Secondo Cassazione, II sez., sent. n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p.. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Sul rapporto tra truffa (art. 640 c.p.) e circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sent. 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifizi o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.

Due delle tre proposte di legge agiscono sul regime delle aggravanti del reato di truffa (AC 4130 e AC 257); una terza introduce nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato che sanziona la truffa ai danni di soggetti minori o anziani (AC 40).

 

La proposta di legge AC 40 (Cirielli)L'articolo unico della proposta di legge AC 40, diversamente dalle altre proposte abbinate, opta per l'introduzione di una fattispecie penale autonoma del reato di truffa ai danni di anziani e minori.

Viene, infatti, introdotto nel codice penale un art. 640-bis che - fuori degli indicati casi di circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 c.p. - punisce con la reclusione da 2 a 6 anni  e la multa da 1.000 a 10.000 euro chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità  dovuta all'età della vittima ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o dell'inesperienza di un minore.

La nuova fattispecie - più che sulla truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2-ter) -  appare modellata su quella della circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.), di cui appare ipotesi allargata.

Infatti, rispetto alla citata truffa aggravata, il delitto di cui all'art. 640-bis è a forma libera (mancano gli artifizi e i raggiri), è omesso il riferimento all'errore indotto dall'autore del reato nonchè quello all'ingiustizia del profitto e all'altrui danno.

Rispetto alla circonvenzione di incapaci, per consentire un maggior ambito di applicazione dell'illecito, in particolare, non è previsto nell'art. 640-bis il riferimento al compimento di un atto giuridico dannoso per la vittima o per altri.

Come detto, sono elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640-bis: la debolezza o vulnerabilità della vittima; dovuta all'età; la situazione di bisogno, la condizione emotiva o l'inesperienza del minore; la condotta di abuso; la finalità del profitto.

Diversamente che per la "debolezza", il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601)  o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). Non è, tuttavia, fornita una definizione di vulnerabilità, mentre l'art. 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Il riferimento al "bisogno" e alla "inesperienza" dei minori fatto dall'art. 640-bis riproduce quelli del delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) mentre quello all'abuso della "condizione emotiva" del minore (locuzione sconosciuta all'ordinamento penale) è declinato nell'art. 643 come abuso delle "passioni" del minore.

Si valuti se sola condotta di abuso senza l'elemento del danno garantisca la tassatività della fattispecie.

La proposta di legge AC 257 (Fucci)L'articolo unico della proposta di legge AC 257 integra il contenuto del n. 2-bis) del secondo comma dell'art. 640 c.p., prevedendo "in particolare" l'applicazione dell'aggravante speciale della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p., se il truffato è persona che abbia compiuto gli 80 anni di età; resta ferma la disciplina del delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 del codice penale, sanzionata più severamente rispetto alla truffa.

Si tratta quindi di un'ipotesi specificamente individuata nell'ambito della minorata difesa.

Per l'applicazione della nuova aggravante speciale appare opportuno chiarire se sia sufficiente il solo dato anagrafico della vittima ovvero, come sembra dalla formulazione utilizzata, occorra comunque anche la presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 61, n. 5), c.p. (circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

Le proposta di legge AC 4130 (Ermini ed altri)La terza delle proposte in esame (AC 4130), composta di 4 articoli, interviene anzitutto (articolo 1) sull'art. 640 c.p. introducendo - con il nuovo n. 2-ter) del secondo comma dell'art. 640 c.p. - un'aggravante speciale del reato di truffa consistente nella circostanza che vittima dell'illecito sia persona maggiore di 65 anni (la proposta utilizza la locuzione "persona ultrasessantacinquenne").  La pena rimane quella vigente per le ipotesi aggravate del reato cioè la reclusione da uno a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro.

Con l'introduzione di una autonoma aggravante speciale, quindi, ove la vittima sia maggiore di 65 di età è sottratta alla valutazione del giudice la verifica della concreta sussistenza degli altri requisiti previsti dall'art. 61, n. 5), c.p. nel caso di minorata difesa. Analogamente - stante il limite massimo di pena (5 anni) - è confermata la possibile applicazione della custodia cautelare in carcere.

Si ricorda che analoga aggravante speciale è stata introdotta per il reato di rapina dall'art. 7 del DL 93/2013, con l'aggiunta del n. 3-quinquies) al terzo comma dell'art. 628 del codice penale. Ferma restando la sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro) costituisce rapina aggravata (punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro) sia il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa sia quello commesso in danno di persona maggiore di 65 anni. 

L'articolo 2 della p.d.l. introduce nel codice penale l'art. 643-bis, finalizzato a limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci  e truffa aggravata in danno di ultrasessantacinquenni.

La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio sia subordinata:

  • all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata);
  • all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Si ricorda che la concessione della cd. condizionale è, in alcune ipotesi, già subordinato all'adempimento di analoghe condizioni. L'art. 163, quarto comma, c.p. prevede, infatti, che il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno se la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Analoga sospensione può essere ordinata qualora il colpevole - entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56 (che prevede una diminuzione di pena per chi volontariamente abbia agito per impedire l'evento dannoso) - si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La proposta di legge non modifica pertanto l'art. 163 c.p. bensì introduce un articolo specifico nella parte speciale del codice penale.

L'articolo 3 della proposta AC 4130 integra il contenuto del terzo comma dell'art. 275 c.p.p. prevedendo che, in relazione al reato di truffa aggravata ai sensi del nuovo n. 2-ter) del secondo comma dell'art. 640 c.p. (vittima maggiore di 65 anni), possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Infine, l'articolo 4 della stessa proposta, modificando l'art. 380 c.p.p., prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di truffa aggravata in danno di ultrasessantacinquenne e di circonvenzione di incapace.

In base agli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge, alla nuova aggravante relativa alla vittima ultrasessantacinquenne conseguono effetti giuridici diversi rispetto alle altre aggravanti speciali dell'art. 640 c.p., connotate dal medesimo aumento di pena.


Necessità dell'intervento con legge

Le proposte di legge sono dirette a modificare l'ordinamento penale, ambito riservato alla legge.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge, riguardando l'ordinamento penale, costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.