Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Coordinamento delle disposizioni in materia di stato civile con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (A.G. n. 344) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 345 | ||||
Data: | 18/10/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 389
Servizio
Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it
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Atti del Governo n. 345
La documentazione
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Gi0532
INDICE
Schede di lettura
La norma di delega.......................................................................................... 3
Il contenuto dello schema di
decreto legislativo................................................ 5
§ Articolo
1 (Modifiche al decreto del presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)................................................................................................... 5
§ Articolo
2 (Modifiche al regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238)................. 35
§ Articolo
3 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223).................................................................................................. 37
§ Articolo
4 (Modifiche al decreto del Ministro
dell’interno 27 febbraio 2001) 41
§ Articolo
5 (Modifiche al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327)................. 43
§ Articolo
6 (Modifiche al decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai
sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246)..................................... 45
§ Articolo
8 (Entrata in vigore)...................................................................... 49
L’art. 1, comma 28, della legge
20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all’adozione – entro 6 mesi dalla
sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione
civile tra persone dello stesso sesso volti all’adeguamento alle previsioni
della citata legge 76 in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni
previste dall'ordinamento dello stato civile (lett. a). L’originario termine per l’esercizio della delega (5 dicembre
2016), in virtù della clausola di
slittamento di cui al comma 30 del citato art. 1, è prorogato di 90 gg.
L’A.G. 344 costituisce attuazione della citata delega nonché di
quella affidata dalla stessa disposizione (lett. c) per apportare le modifiche e integrazioni necessarie al
coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e
regolamentare.
Il termine per l’espressione del parere
sullo schema di decreto legislativo da parte delle Commissioni Giustizia di
Camera e Senato è stabilito al 4
dicembre 2016.
Si ricorda che la legge 76/2016 sulle unioni civili (art. 1, comma 20) ha stabilito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale estensione è esclusa - oltre che per le disposizioni sull’adozione di cui alla legge 184/1983 - per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella stessa legge 76/2016.
Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli.
L’articolo 1 attua la delega di cui alla citata lett. a), integrando con riferimenti all’unione civile numerose disposizioni del DPR n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile) e introducendo, in particolare, un corposo titolo autonomo dedicato alle modalità di costituzione dell’unione civile.
Gli articoli da 2 a 6 - di attuazione della citata lett. c) - intervengono, per coordinamento, sulle seguenti leggi e regolamenti: il RD n. 1328 del 1939 (il vecchio ordinamento di stato civile, con riferimento a disposizioni sopravvissute alla abrogazione); il DPR n. 223 del 1989 (regolamento anagrafico dei residenti); il DM Interno 27 febbraio 2001 (tenuta dei registri di stato civile); il RD n. 327 del 1942 (codice della navigazione); il D.Lgs. n. 71 del 2011 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari).
Gli artt. 7 e 8 riguardano infine, rispettivamente, la norma di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del provvedimento.
Come accennato, la legge n. 76/2016 impone l’adeguamento della normativa dello stato civile inerente al matrimonio alla novità costituita dall’introduzione nell’ordinamento dell’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Si ricorda che una prima disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il DPCM 23 luglio 2016, n. 144, con il quale sono state dettate le prime disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma. La disciplina dettata dal regolamento si applica fino all'entrata in vigore della nuova normativa delegata qui in esame, prevista dall'articolo 1, comma 28, della legge 76/2016.
L’intervento dell’articolo 1 attua la delega di cui all’art. 1, comma 28, lett. a) della legge 76, sia mediante l’integrazione del regolamento dello stato civile (DPR n. 396/2000) - d’ora in poi, “ regolamento” – del quale si precisa l’applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili, sia con l’accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-bis, dedicato alla costituzione dell’unione civile.
Per facilità di lettura nonché in considerazione del contenuto meramente estensivo alle unioni civili della disciplina di stato civile inerente al matrimonio, si ritiene opportuno illustrare mediante un testo a fronte parte dell’articolo 1, relativo a modifiche e integrazioni al regolamento; verranno, poi, illustrati i contenuti del nuovo titolo VIII-bis del regolamento dello stato civile costituito da ben 14 articoli.
Analiticamente, le lettere da a) a d) modificano gli articoli 1, 6, 10 e 12 del regolamento, relativi agli uffici dello stato civile, alle incompatibilità dell’ufficiale di stato civile, agli archivi informatici e alle modalità di redazione degli atti (Titoli da I a III del regolamento).
Normativa
vigente |
A.G.
344 |
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
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TITOLO I
- Degli uffici dello stato civile Art. 1 Ufficio ed
ufficiale dello stato civile |
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1. Ogni comune ha un ufficio dello stato
civile. |
Identico. |
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile. |
Identico. |
3. Le funzioni di ufficiale dello stato
civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso
di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del
comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della
circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del
giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per
la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile
possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o
a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere
comunale. |
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. |
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(Omissis) |
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TITOLO II
- Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile |
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(Omissis) |
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Art. 6 Incompatibilità |
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1. L'ufficiale dello stato civile non può
ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in
linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado,
intervengono come dichiaranti. |
1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti. |
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(Omissis) |
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TITOLO
III - Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione
degli atti e degli archivi dello stato civile Art. 10 Archivio
informatico |
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1. In ciascun ufficio dello stato civile
sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti
formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti
la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. |
1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. |
2. Le modalità tecniche per la iscrizione,
la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello
stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici
mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per
la protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) formazione degli atti su base
informatica e conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli
atti che nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono; b) garanzia della sicurezza e della
inalterabilità dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e
possibilità della loro rettificazione ed annotazione; c) trasmissione telematica dei dati,
eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione,
nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la
verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi; d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei supporti
informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici
comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o
calamitosi; tale centro è tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso di prolungata impossibilità di
accesso ai dati conservati negli archivi comunali; i dati sono conservati
separatamente per ciascun comune, secondo modalità che ne rendano possibile
la consultazione, per le sole finalità indicate nella presente lettera, da
parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile; e) previsione della possibilità di redigere
provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale,
in caso di inutilizzabilità temporanea dei sistemi informatici, con obbligo
di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1; f) adozione, per gli atti formati
all'estero dalle autorità diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad
assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e); g) indicazione delle modalità e fissazione
del termine a partire dal quale potranno essere attivati e di quello entro il
quale dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1
prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione; h) definizione delle modalità e dei tempi
per la graduale archiviazione mediante supporti informatici dei registri
dello stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli archivi
di cui al comma 1 e previsione delle modalità per la successiva immissione
nei suddetti archivi dei dati già contenuti nei registri. |
Identico. |
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(Omissis) |
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Art. 12 Modalità
di redazione degli atti |
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1. Gli atti dello stato civile sono redatti
secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente
regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 10, comma 2. |
Identico. |
2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte
sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il
presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in
comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo
dell'evento dovrà essere comunque specificata. |
2. Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata. |
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei
dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai
medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura. |
Identico. |
4. Se i dichiaranti o i testimoni non
possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento. |
Identico. |
5. Se, iniziata la redazione di un atto,
sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato
civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione. |
Identico. |
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi
con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente
alla chiusura gli atti non possono subire variazioni. |
Identico. |
7. Le parti interessate possono farsi
rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura
privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto
pubblico. |
Identico. |
8. Gli atti formati in comuni diversi da
quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato
civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. |
Identico. |
9. In caso di cambiamento di residenza, gli
atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati
dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del
comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione. |
Identico. |
10. La trascrizione degli atti e dei
provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si
compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale
l'atto e riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto;
altrimenti e brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile. |
Identico. |
11. La trascrizione può essere domandata da
chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto
e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità. |
Identico. |
12. Quando l'atto è scritto in lingua
straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito
dall'articolo 22. |
Identico. |
Le lettere da e) a g) modificano alcune disposizioni (artt. 16, 17 e 19) relative agli atti dello stato civile formati all’estero.
Normativa
vigente |
A.G.
344 |
D.P.R. 03/11/2000, n.
396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
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TITOLO IV - Degli atti dello stato civile formati all'estero |
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(Omissis) |
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Art. 16 |
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Matrimonio
celebrato all'estero |
Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all’estero |
1. Il matrimonio all'estero, quando gli
sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e
l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità
diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale
secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è
rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. |
1. Il matrimonio e l’unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell’unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. |
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Art. 17 Trasmissione di atti |
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1. L'autorità diplomatica o consolare
trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti
relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato
civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la
propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e
residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della
madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di
matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad
entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in
cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato,
su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un
comune a sua scelta. |
1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o dell’unione civile, se gli sposi o le parti dell’unione civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta. |
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(Omissis) |
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Art. 19 Trascrizioni |
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1. Su richiesta dei cittadini stranieri
residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi
risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero.
Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua
italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente
autorità straniera. |
Identico. |
2. Possono altresì essere trascritti gli
atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità
diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle
convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene. |
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati e delle unioni civili costituite fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene. |
3. L'ufficiale dello stato civile può
rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli
interessati. |
Identico. |
Le lettere h) ed i) novellano, rispettivamente, gli articoli 26 e 49 del regolamento in tema di registrazioni relative alla cittadinanza e di registrazione degli atti di nascita.
Normativa
vigente |
A.G.
344 |
D.P.R. 03/11/2000, n.
396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
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TITOLO VI - Delle registrazioni relative alla cittadinanza |
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(Omissis) |
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Art. 26 Attività dell'ufficiale dello stato civile |
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1. Le dichiarazioni e la prestazione del
giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello
stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria
residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica
o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità
trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima
residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o
trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato
medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento. |
1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o dell’unione civile ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento. |
2. L'ufficiale dello stato civile che
riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito
dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita
dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici. |
Identico. |
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(Omissis) |
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TITOLO
VII - Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio |
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(Omissis) |
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Art. 49 Annotazioni |
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1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di
estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di
chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del
tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o
di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di
inabilitazione e quelle di revoca; |
Identico: |
f) gli atti di matrimonio e le sentenze
dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; |
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell’unione civile costituita anche ai sensi dell’articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza dell’unione civile; |
g) le sentenze che pronunciano la nullità,
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; |
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell’unione civile; |
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di
scioglimento del matrimonio; |
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e quelli conclusi tra le parti dell’unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell’unione civile; |
g-ter) gli accordi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello
stato civile; |
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelli di scioglimento dell’unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; |
h) i provvedimenti della corte di appello
previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze
con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio
celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti
l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza
italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di
morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile,
dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte
presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento del figlio
nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del
riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di
rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento; o) le sentenze che dichiarano o
disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio (35); p) i provvedimenti che determinano il
cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto
si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome
relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome,
salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso
della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso
di uno pseudonimo; r) gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che
riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri. |
Identiche |
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono
essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati. |
Identico |
Le lettere da l) a s) dell’articolo 1 modificano varie disposizioni del capo del regolamento relativo alla registrazione degli atti di matrimonio, la cui disciplina è ora estesa agli atti di unione civile. Le modifiche riguardano in particolare le iscrizioni e trascrizioni, la costituzione dell’unione civile nell’imminente pericolo di vita di una delle parti, la disciplina dei casi particolari, l’unione civile costituita da altri ufficiale, le comunicazioni, le annotazioni, la fascia tricolore.
Normativa
vigente |
A.G.
344 |
D.P.R. 03/11/2000, n.
396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
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TITOLO VIII - Della celebrazione del matrimonio |
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Capo IV Della
registrazione relativa agli atti di matrimonio |
Capo IV Della registrazione relativa agli atti di
matrimonio e di unione civile |
Art. 63 Iscrizioni
e trascrizioni |
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1. Negli archivi di cui all'articolo 10,
l'ufficiale dello stato civile iscrive: |
Identico |
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti
a lui; |
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le unioni civili costituite davanti a lui, anche ai sensi dell’articolo 70-octies, comma 5; |
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori
dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile; |
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 70-novies; |
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso
di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101
del codice civile; |
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell’articolo 70-decies; |
d) gli atti dei matrimoni celebrati per
richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile; |
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile e le unioni civili costituite per delega a norma dell’articolo 70-ter; |
e) gli atti dei matrimoni celebrati per
procura; |
identica; |
f) gli atti del matrimonio ai quali, per la
particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; |
f) gli atti del matrimonio e di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; |
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi
separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del
codice civile; |
identica; |
g-ter) gli accordi di separazione personale,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio (40). |
identica; |
|
g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento; |
|
g-quinquies) la
manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma
dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76; |
|
g-sexies) la dichiarazione con la quale le
parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere,
per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se
diverso. |
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello
stato civile trascrive: |
Identico: |
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello
stesso comune davanti ai ministri di culto; |
identica; |
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai
sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello
stato civile dei comuni di residenza degli sposi; |
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell’articolo 70-quater, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o delle parti dell’unione civile; |
|
b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei
comuni di residenza delle parti; |
c) gli atti dei matrimoni celebrati
all'estero; |
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le unioni civili costituite all’estero; |
|
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati
all'estero; |
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi
all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini
stranieri quando esistono convenzioni in materia; |
d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili costituite dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; |
e) gli atti e i processi verbali dei
matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; |
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell’unione civile, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; |
f) le sentenze dalle quali risulta la
esistenza del matrimonio; |
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio o dell’unione civile; |
g) le sentenze e gli altri atti con cui si
pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti
civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di
matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; |
identica; |
|
g-bis) le sentenze e gli altri atti con
cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili
ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; |
h) le sentenze della corte di appello
previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo
8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121; |
identica; |
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. |
identica; |
|
h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile,
nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento. |
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 2 devono essere trascritti per intero. |
Identico |
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(Omissis) |
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Art. 65 Imminente pericolo di vita. |
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1. Se il matrimonio, nell'imminente
pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo
o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204,
205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione. |
1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o se l’unione civile è costituita nell’imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo ,si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione. |
2. Per la trascrizione degli atti o dei
processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel
comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto,
se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o
consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia
dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo. |
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi o delle parti dell’unione civile, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo. |
|
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Art. 66 Casi particolari |
|
1. Nella ipotesi in cui lo sposo non
conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque
impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o
con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere
allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e
della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio. |
Identico |
|
1-bis. Nella ipotesi in cui la parte
dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è
sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile
costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di
mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e
darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e
12, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e della dichiarazione di costituzione
dell'unione civile tra le parti. |
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale
dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione
del matrimonio. |
2. Nei casi di cui al comma 1 e di cui al coma 1-bis l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell’unione civile. |
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Art. 67 |
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Matrimonio
celebrato da altro ufficiale |
Matrimonio celebrato e unione civile costituita da altro
ufficiale |
1. L'ufficiale dello stato civile che,
valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile,
richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere
nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a
fare la richiesta stessa. |
1. L'ufficiale dello stato
civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice
civile o dall’articolo 70-quater,
richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione civile deve
esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha
indotto a fare la richiesta stessa. |
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale
richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con
le modalità di cui all'articolo 21, comma 1. |
Identico. |
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Art. 68 Comunicazioni |
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1. L'ufficiale dello stato civile che ha
celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello
stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli
atti di nascita. |
1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l’unione civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle parti dell’unione civile ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita. |
2. Se il matrimonio è stato celebrato per
delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante,
dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato. |
2. Se il matrimonio è stato celebrato o l’unione civile costituita per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione dell’unione civile da quello delegato. |
3. Uguale avviso deve essere dato: a) dall'ufficiale dello stato civile che ha
trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di
culto; b) dall'ufficiale dello stato civile che ha
trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una
sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili di un matrimonio. |
3. Uguale avviso deve essere dato: a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto; b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o della costituzione dell’unione civile avvenuta all’estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento di un matrimonio o di una unione civile o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio. |
4. L'ufficiale dello stato civile del
comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni. |
Identico. |
|
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Art. 69 Annotazioni |
|
1. Negli atti di matrimonio si fa
annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto
della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui
celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle
relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo
163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di
cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile
ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge
31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle
che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di
scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la
pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle
che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di
quella consensuale; d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio; d-ter) degli accordi di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; e) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i
coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o
di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza
dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la
morte; h) dei provvedimenti che determinano il
cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione. |
Identico: |
|
i-bis) della costituzione dell'unione
civile ai sensi dell'articolo 70-octies,
comma 5. |
|
1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa
annotazione: a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle
sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti
patrimoniali operata in base alle vigenti norme dì diritto internazionale
privato; b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di
scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24,
della legge 20 maggio 2016, n. 76; c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione
civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera
di nullità o di scioglimento dell'unione civile; d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile; e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile; f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una
delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della
parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di
revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile; i) dei provvedimenti di rettificazione. |
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Art. 70 Fascia tricolore |
|
l. L'ufficiale dello stato civile, nel
celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui
all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da
portarsi a tracolla. |
l. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l’unione civile, deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla. |
La lettera t) dell’articolo 1 introduce nel regolamento un autonomo titolo VIII-bis (Della richiesta e della
costituzione dell’unione civile) formato da 14 articoli (da 70-bis a 70-quinquiedecies). Gran parte delle
disposizioni del nuovo titolo ricalcano, con i necessari adattamenti, quelle
dell’omologo titolo VIII dello stesso DPR, relative alla celebrazione del matrimonio (artt. 50-70).
L’art. 70-bis riguarda la richiesta di costituzione dell’unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (artt. 50 e ss., regolamento).
Si osserva come il comune dove richiedere la costituzione dell’unione
civile non è legato – come nella disciplina del matrimonio - alla residenza
delle parti (per il matrimonio si veda ad esempio l’art. 94 c.c. sul luogo
della pubblicazione).
La richiesta consta di una dichiarazione - che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell’unione civile deve, in particolare, confermare l’assenza delle cause impeditive previste dalla legge 76/2016 (art. 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, mutatis mutandis, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell’unione civile (art. 1, comma 5, L. 76)
Sono cause impeditive della costituzione dell’unione civile:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente (art. 85 c.c., per il matrimonio); se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il PM può chiedere la sospensione della costituzione dell'unione civile (che non potrà aver luogo fino al formarsi del giudicato sulla sentenza che ha pronunziato sull'istanza);
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela affinità, adozione e affiliazione di cui all’art. 87 c.c.. Non possono quindi costituire un’unione civile: gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali; i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini; gli affini in linea retta; gli affini in linea collaterale di secondo grado; l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l’adottato e i figli dell’adottante; l’adottato e il coniuge dell’adottante; l’adottante e il coniuge dell’adottato (gli stessi impedimenti relativi ai rapporti di adozione sono applicabili all’affiliazione). Analoga impossibilità di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso riguarda lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; in caso di rinvio a giudizio o di condanna di primo o secondo grado ovvero di misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.
Come nella richiesta di pubblicazioni di matrimonio (v. art. 51 del regolamento) anche qui l’ufficiale di stato civile è obbligato:
- alla verifica della dichiarazione presentata, potendo acquisite d’ufficio altri documenti necessari per verificare l’assenza di impedimenti all’unione civile;
- alla formazione del processo verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile contenente l’identità delle parti comparse, la richiesta fatta e le loro dichiarazioni; è precisato l’obbligo di sottoscrizione del verbale sia dei richiedenti che dell’ufficiale comunale; nello stesso processo verbale – come nella citata richiesta di pubblicazioni (art. 62, regolamento) - dovrà essere fatta annotazione dell’eventuale atto di opposizione all’unione civile nonché del decreto del tribunale che rigetta o accoglie l’opposizione (o del provvedimento di estinzione del giudizio) (art. 70-terdecies).
Contrariamente alle
pubblicazioni di matrimonio, della richiesta di costituzione dell’unione civile
non
è espressamente previsto alcun obbligo esplicito di pubblicazione nella casa comunale.
L’art. 70-ter stabilisce in 30 gg. dalla redazione del processo verbale il termine per le verifiche dell’assenza di impedimenti all’unione civile da parte dell’ufficiale dello stato civile (la disciplina transitoria del DPCM 144/2016 prevedeva un termine di 15 gg.); un termine per tali verifiche non è, invece, previsto nella disciplina del matrimonio (art. 51, comma 2, regolamento).
Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell’esito favorevole della verifica), le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per la costituzione dell’unione civile.
Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l’ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell’unione civile.
Decorsi inutilmente 180 gg. dal termine indicato (i citati 30 gg.) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell’unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.
L’art. 70 sexies (Casi particolari) prevede che le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l’autorità consolare quando la richiesta di costituire l’unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all’estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all’autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell’ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
Lo stesso art. 70-ter prevede, dopo la costituzione dell’unione civile, la registrazione dei documenti presentati dalle parti e acquisiti dagli uffici dallo stato civile nell’archivio informatico del comune. Tra i documenti, vi può essere anche l’autorizzazione del tribunale alla costituzione dell’unione civile in presenza di un impedimento. L’art. 70-quinquies (Impedimenti) prevede, infatti, l’obbligo di una delle parti di presentare al comune copia del decreto di autorizzazione concesso a norma del codice civile.
L’unione civile deve, di regola, essere costituita presso gli uffici del comune dove è stata presentata la richiesta (v. ultra, art. 70-octies). Una deroga è, tuttavia, prevista dall’art. 70-quater (costituzione dell’unione civile per delega) ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l’ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell’unione civile.
Tale possibilità è contemplata per il matrimonio dall’art. 109 c.c. (celebrazione in un comune diverso) sotto forma di richiesta scritta dell’ufficiale di stato civile all’omologo del luogo dove deve celebrarsi il matrimonio (si tratta, nonostante la diversa terminologia, di una vera e propria delega, cfr. art. 68, comma 2, regolamento).
Diversamente che nel matrimonio (v. art. 67 del DPR), nella delega non è prevista l’indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell’unione civile in altro comune.
Il contenuto dell’art. 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all’art. 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell’obbligo – una volta costituita l’unione civile - di registrazione nell’archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrino l’assenza di impedimenti).
Le modalità di costituzione dell’unione civile (nel matrimonio civile, invece, ci si riferisce alla “celebrazione”) sono definite dall’art. 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l’obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l’unione civile.
In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall’art. 70-octies i contenuti dell’art. 1, comma 10, della legge 76/2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (nel matrimonio, la moglie, invece, può posporre il proprio cognome a quello del marito, art. 143-bis c.c.).
Va precisato che l’opzione relativa al cognome comune non determina, come invece previsto dal citato DPCM n. 144/2016 (art. 4), la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica.
La relazione allo schema
di decreto spiega tale scelta – in analogia con l’art. 143-bis c.c. sul cognome
della moglie - con la sola volontà di consentire l’uso del cognome comune e di evitare
che il mutamento anagrafico possa determinare “il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte
dell’unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell’unione,
effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario”.
Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (art. 1, comma 13, legge 76), l’art. 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.
L’ufficiale dello stato
civile - ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti - dopo aver loro
ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo - procede
all’iscrizione
dell’atto di costituzione dell’unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli
intervenuti) nel registro delle unioni civili.
I citati diritti e doveri consistono nell’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione; di contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo; di concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune; di attuare disgiuntamente l'indirizzo concordato (art. 1, commi 11 e 12, legge 76/2016).
In attuazione dell’art. 1, comma 27, della legge 76/2016, l’art. 70-octies prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile. Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all’ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest’ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all’iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.
Rispetto alla formulazione letterale della disposizione (“registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili”) sarebbe opportuno chiarire che si tratta di due distinti registri (v. ultra, art. 134-bis del RD n. 1238 del 1939, art. 2 dello schema di decreto in esame)
Gli articoli 70-novies e 70-decies
prevedono casi particolari di costituzione
dell’unione civile.
L’art. 70-novies riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 110 c.c. prevedendo l’ipotesi di costituzione dell’unione civile fuori della casa comunale in caso di infermità o altro impedimento giustificato di una delle parti. Sarà, quindi, l’ufficiale di stato civile a trasferirsi, col segretario comunale, nel luogo dove si trova la parte impedita per procedere, davanti a due testimoni (quattro nel matrimonio) alla costituzione dell’unione civile.
L’altro caso, relativo all’art. 70-decies, riguarda l’imminente pericolo di vita di una delle parti (cfr. omologo art. 101 c.c.) che giustifica la costituzione del vincolo senza le verifiche degli eventuali impedimenti (le parti, devono, comunque giurare della loro inesistenza); il modo con cui viene accertata l’imminenza di tale pericolo deve essere indicato nell’atto di costituzione dell’unione civile.
I casi per cui si può procedere ai sensi dell’art. 70-decies riguardano, evidentemente, un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità dell’unione civile.
La disposizione rinvia per il procedimento alle modalità di cui all’art. 70-novies.
Sembra quindi che ci si riferisca – per la costituzione dell’unione - alla
necessità di trasferimento (dell’ufficiale di stato civile e del segretario
comunale) presso il luogo dove di trova la parte in imminente pericolo di vita
(eventualità non espressamente prevista per il matrimonio dall’art. 101 c.c.) e
della necessaria assistenza di due testimoni.
Va rilevato, infine, un refuso nel testo dell’art. 70-decies che, in
relazione alle verifiche dell’assenza di impedimenti, si riferisce erroneamente
all’art. 58-ter anziché all’art. 70-bis, comma 2.
L’art. 70-undecies, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell’art. 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.
Sarà, quindi, l’ufficiale di stato civile, cui risulti un motivo ostativo non dichiarato, a comunicarlo al PM che ricorre per opposizione al presidente del tribunale competente. Sentite le parti senza formalità, il tribunale decide sul ricorso con decreto motivato avente efficacia immediata, anche ove reclamato. Come per il matrimonio, se l’opposizione è stata promossa da chi ne ha facoltà per causa prevista dalla legge, il tribunale può sospendere l’efficacia del vincolo in presenza di motivi di opportunità, fino a che non sia rimossa l’opposizione.
La legge 76/2016 (art. 1, comma 6) ha stabilito che la legittimazione a impugnare l’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4 (e in violazione dell'articolo 68 c.c.) spetta a ciascuna delle parti dell'unione civile, agli ascendenti prossimi, al PM e a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale all’impugnazione. Può, inoltre, impugnare l’unione civile la parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa nonchè la parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte; se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
Analogamente al matrimonio (art. 60, DPR), l’opposizione è proponibile fino alla costituzione dell’unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 70-octies (art. 70-duodecies).
L’art. 70 quaterdecies detta gli specifici contenuti dell’atto di costituzione dell’unione civile (che trova il suo equivalente nell’atto di matrimonio, art. 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell’eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall’unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l’unione civile nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, il luogo di costituzione dell’unione e il motivo del trasferimento; l’eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale.
Si segnala:
- che al comma 1, lett. b) la deroga “salvo il caso di cui all’art. 57-quater” (del regolamento) non risulta riferibile ad alcuna disposizione;
- che al comma 1, lett. c) lo stesso riferimento all’art. 57-quater sembra essere un refuso; il riferimento corretto sembra debba essere fatto all’art. 70-decies.
L’art. 70-quinquiesdecies detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell’unione civile.
In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l’indicazione del regime patrimoniale dell’unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).
La formula “unito (o unita ) civilmente” indicherà la parte di un’unione civile nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione di stato civile.
Infine, la lettera u) dell’articolo 1 novella l’art. 73 del regolamento, relativo alla registrazione degli atti di morte.
In particolare, dovrà essere indicato nell’atto se il defunto era parte di un’unione civile e, in caso positivo, il nome e cognome dell’altra parte.
Inoltre, l’atto di morte dovrà indicare se alla morte l’unione civile era già sciolta per una delle cause previste dalla legge.
Normativa
vigente |
A.G.
344 |
D.P.R. 03/11/2000, n.
396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
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TITOLO IX - Delle registrazioni degli atti di morte |
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(Omissis) |
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Art. 73 Atto di morte |
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1. L'atto di morte deve enunciare il luogo,
il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del
coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se
taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato
tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa
menzione nell'atto. |
1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, unito civilmente o se l’unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. |
2. In qualunque caso di morte violenta o
avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto
di tali circostanze. |
Identico. |
Le cause di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi da 22 a 26 della legge 76/2016) sono le seguenti:
- la manifestazione, anche disgiunta, della volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; in tal caso, la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della citata manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;
- la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- a morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile;
-
la
condanna definitiva di una delle parti, dopo la costituzione dell’unione,
anche per fatti commessi in precedenza: all'ergastolo
ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per uno
o più delitti non colposi (esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale); a qualsiasi pena detentiva per il delitto di incesto e per alcuni
specifici delitti a sfondo sessuale, ovvero per induzione, costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per
tentato omicidio a danno della parte dell’unione civile o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o
più condanne, per specifici reati commessi in danno della parte dell’unione
civile o di un figlio (lesioni gravissime, violazioni degli obblighi di
assistenza familiare; maltrattamenti e circonvenzione di incapaci);
- l'assoluzione di una parte dell’unione civile da alcuni dei gravi delitti sopraindicati per vizio totale di mente o, per gli stessi delitti, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- la sentenza di proscioglimento dal reato di incesto che dichiari una delle parti dell’unione civile non punibile per mancanza di pubblico scandalo;
- l'annullamento o lo scioglimento dell’unione civile ottenuta all’estero da una delle parti, cittadino straniero, nonché la costituzione all’estero di nuova unione civile.
L’articolo 2 – in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui all’art. 1, comma 28, lett. c) della legge 76 – introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili.
In particolare, sono qui modificate alcune delle disposizioni dell’abrogato regolamento sullo stato civile (RD n. 1238 del 1939) rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 119 del nuovo regolamento dello stato civile (DPR 396/2000). Tra le disposizioni ancora in vita vi è l’art. 134 del RD, relativo ad annotazioni obbligatorie nei registri di matrimonio.
L’articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-bis al RD 1238/1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo art. 134-bis, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli artt. 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939.
L’art. 134-bis regola le iscrizioni e trascrizioni nell’autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.
Nella parte prima del registro sono iscritti dall’ufficiale di stato civile gli atti delle unioni civili costituite davanti a lui;
Nella parte seconda - corrispondente alla serie c) della parte seconda dei registri di matrimonio di cui all’art. 125 RD 1238 - composta da fogli in bianco, sono iscritti gli atti delle unioni civili:
- costituite fuori della casa comunale;
- costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti;
- avvenute per delega;
- costituite in casi particolari (per i quali non sono previsti moduli stampati).
Nella stessa parte seconda sono trascritti gli atti di costituzione delle unioni civili:
- avvenute all’estero e gli atti di matrimonio omosessuale avvenuto all’estero;
- avvenute davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
- già iscritti nel comune di costituzione, residenza di una delle parti.
Sono, analogamente, trascritte in questa stessa parte del registro delle unioni civili tutte le sentenze definitive che, in qualche modo, incidono sul vincolo (dichiarative, di nullità, di scioglimento, di esecuzione di sentenze straniere) e che ordinano la rettifica di un atto dell’unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.
L’art. 2 modifica, poi, per coordinamento gli artt. 14 e 134 del RD del 1939.
L’integrazione all’art. 14 prevede l’obbligo di tenuta, in ogni ufficio di stato civile, anche del registro delle unioni civili.
Con la modifica dell’art. 134 si stabilisce l’obbligo, per il cancelliere dell’ufficio giudiziario – per la loro trascrizione - di trasmettere in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune ove fu costituita l’unione civile le sopracitate sentenze passate in giudicato che incidono sull’unione civile e che ordinano la rettifica di un atto dell’unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.
L’articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge 76/2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 223/1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.
Anche di tali modifiche, volte a estendere all’unione civile parte della disciplina anagrafica, si ritiene opportuno la rappresentazione mediante un testo a fronte.
Normativa vigente |
A.G. 344 |
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente |
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Art. 4 Famiglia anagrafica |
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1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello
stesso comune. |
1. Agli effetti anagrafici per
famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale
nello stesso comune. |
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. |
Identico. |
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(Omissis) |
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Art. 12 Comunicazioni dello
stato civile |
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1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di
matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri
provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. |
1. Devono essere effettuate
dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le
morti, le celebrazioni di
matrimonio, le costituzioni di unione
civile, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri
provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. |
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono
essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati
dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite
e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della
disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. |
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio
e alle costituzioni di unione civile devono
essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati
dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite
e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della
disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. |
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto
dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono
essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di
stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra
autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di
sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità. |
Identico. |
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente
distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle
notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel
termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento. |
Identico. |
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non
residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e
di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con
l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civile'. Per
le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con
le stesse modalità al comune competente. |
Identico. |
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(omissis) |
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Art. 20 Schede individuali |
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1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una
scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il
cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale,
la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati
i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di
nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi
atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non
professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il
domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora. |
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere
intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente
indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda
sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed
estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché
estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge o della parte dell’unione civile, la
professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli
estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza
fissa dimora. |
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque
indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno. |
Identico. |
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al
cognome da nubile. |
Identico. |
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3-bis. Per le parti dell’unione civile le schede devono essere
intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile. |
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate
e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate
cessino di far parte della popolazione residente. |
Identico. |
L’articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al D.M. Interno 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici.
Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell’interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo.
L’articolo 5 modifica il Codice della navigazione (RD n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (artt. 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. n) del decreto in esame.
In particolare, sono modificati tre articoli del Codice:
- all’articolo 204 viene prevista anche la possibilità della costituzione, ad opera del comandante della nave, durante la navigazione marittima, dell’unione civile in imminente pericolo di vita;
Rimangono immutati: l’art. 205 che prevede l’iscrizione
degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi sul ruolo di equipaggio
nonchè l’obbligo di menzione, nel giornale generale e
di contabilità, delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli
atti e dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio;
l’art. 210, inerente agli obblighi di trasmissione alle autorità
competenti, da parte delle autorità marittime o consolari, di un esemplare
delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale
generale consegnati dai comandanti delle navi;
- all’articolo 834 la stessa ipotesi di unione civile in imminente pericolo di vita è introdotta in riferimento alla navigazione aerea; il vincolo è costituito dal comandante dell’aeromobile. Il relativo atto, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo; è, per coordinamento, integrato il contenuto dell’articolo 836 con la previsione dell’obbligo - da parte dell’autorità aereonautica (ENAC) o consolare - di trasmissione degli atti di costituzione delle unioni civili alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento di stato civile.
L’articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all’estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011.
Il nuovo art. 12-bis (Unione civile) del citato decreto n 71 indica nel capo dell’ufficio consolare, come nel matrimonio, il titolare a ricevere davanti a due testimoni le dichiarazioni delle parti inerenti alla volontà di costituzione dell’unione civile nonchè la scelta del cognome (art. 1, commi 2 e 10, L. 76/2016); anche in tal caso, le dichiarazioni possono essere rifiutate quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
Non è, invece, qui precisato (cfr. art. 70-octies, DPR 396/2000) l’obbligo delle parti di dichiarare l’assenza delle cause impeditive (di cui all’art. 1, comma 4, legge 76) nè la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Il nuovo art. 15-bis (Modalità di costituzione dell’unione civile ) del d. lgs. 71/2011 prevede la costituzione pubblica delle unioni civili nella sede consolare davanti al capo dell’ufficio consolare (solo in casi eccezionali, la costituzione può avvenire in altro luogo). Questi, se del caso, deve preliminarmente avvisare le parti della possibile inefficacia, nell’ordinamento locale, dell’unione civile.
E’, poi, aggiunto un comma 1-bis all’art. 17 che individua il giudice competente su ricorsi, opposizioni e impugnazioni di unioni civili richieste o costituite all’estero.
Le ulteriori modifiche al d. lgs. 71 hanno natura di stretto coordinamento, integrando il contenuto di alcune disposizioni attualmente riferite al solo matrimonio.
Così:
- all’art. 18, in relazione alla trasmissione ai comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia degli atti di costituzione delle unioni civili;
- all’art. 62, riguardo la tenuta presso gli uffici consolari dei registri degli atti relativi alle unioni civili.
Una modifica all’art. 66 precisa, poi, la gratuità del rilascio, da parte degli uffici consolari, di atti e copie di atti richiesti da familiari a carico, anche in caso di unione civile, del personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero.
Infine, sono introdotti nella tabella dei diritti consolari per le richieste di atti notarili (allegato al D. Lgs. 71 del 2001) le previsioni inerenti alle convenzioni di unione civile a carattere patrimoniale nonché gli atti di assenso o autorizzazione di una parte dell’unione civile in favore dell'altra.
Articolo 7
(Invarianza finanziaria)
L’articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.