Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Napoli Nord a quella di Napoli - A.C. 3996 Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 493 | ||||
Data: | 21/09/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Napoli Nord a quella di Napoli
21 settembre 2016
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 3996 modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Napoli, spostando quattro comuni (Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria) dal circondario di tribunale di Napoli Nord (avente sede ad Aversa) a quello di Napoli. La relazione del provvedimento motiva l'intervento sia con il fatto che l'appartenenza di questi comuni a Napoli Nord si traduce, di fatto, nella perdita di un presidio di legalità in territori ad altra concentrazione criminale (anche in considerazione della "considerevole distanza dal tribunale di Napoli Nord") sia con la mancanza di collegamenti diretti con Aversa, sede del tribunale da ultimo citato; viene, inoltre, evidenziata una maggior omogeneità sociale dei comuni interessati con l'area napoletana (i quattro comuni fanno, peraltro, parte della città metropolitana di Napoli). Per coordinamento con l'intervento proposto, sono conseguentemente riviste anche le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace interessati (Afragola e Casoria); è, infine, dettata una disciplina transitoria ed attuativa. |
Corte d'appello di Napoli: le modifiche ai circondari dei tribunali di Napoli e Napoli NordA seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012 che ha comportato la soppressione di 30 tribunali e 220 sezioni distaccate di tribunale (D. Lgs. nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012), la Corte d'appello di Napoli comprende attualmente 7 circondari di tribunale: Avellino; Benevento, Napoli, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata.
Per quel che qui interessa, i circondari dei tribunali di Napoli e Napoli Nord (in Aversa) comprendono i seguenti comuni:
L'articolo unico della proposta di legge in esame modifica (comma 1, lett. a) la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (RD n. 12 del 1941) spostando quattro comuni (Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria) dal circondario del tribunale di Napoli Nord al circondario del tribunale di Napoli.
La mappa che segue individua, a legislazione vigente, i due circondari di tribunale oggetto dell'intervento ed evidenzia i quattro comuni interessati dallo spostamento.
In conseguenza dello spostamento territoriale previsto (comma 1, lett.b), Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria sono espunti dall'elenco dei comuni facenti parte del circondario del tribunale di Napoli Nord. Ecco i nuovi circondari dei tribunali di Napoli e Napoli Nord, dopo la modifica territoriale proposta. |
Le modifiche degli uffici del giudice di paceA seguito delle modifiche introdotte, l'articolo unico in esame interviene, poi, sulla tabella A allegata alla legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), modificando i circondari territoriali dei giudici di pace di Afragola e di Casoria, attualmente collocati nel circondario del tribunale di Napoli Nord. Si ricorda che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012 ha consentito agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali il ministero della giustizia prevedeva la soppressione. Il presupposto per ottenere il mantenimento dell'ufficio giudiziario è stata la disponibilità degli enti locali a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Il comma 5 dello stesso art. 3 ha previsto che al mancato rispetto per oltre un anno degli impegni finanziari da parte dell'ente locale conseguisse la soppressione dell'ufficio.
Questo è il dettaglio della mappa dei circondari del giudice di pace di Afragola e Casoria a legislazione vigente.
Il comma 2 - inserendo nel circondario del tribunale di Napoli (lett. a) e sopprimendo nel circondario del tribunale di Napoli Nord (lett. b) le relative voci dei comuni nella citata tabella A - sposta gli uffici del giudice di pace di Afragola (avente giurisdizione, oltre che su Afragola, sui comuni di Caivano e Cardito) e di Casoria (con giurisdizione, oltre che su Casoria, sui comuni di Arzano e Casavatore) dal circondario del tribunale di Napoli Nord a quello di Napoli. La modifica appare coordinamento dell'omologo spostamento dei comuni di Afragola e Casoria da un circondario di tribunale all'altro. Si segnala, tuttavia, che i comuni di Caivano e Cardito, pur compresi nel circondario del giudice di pace di Afragola (transitato nel circondario di Napoli), dopo l'entrata in vigore delle modifiche in esame rimarrebbero nel circondario di tribunale di Napoli Nord. Potrebbe, quindi, essere opportuno modificare la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (RD 12/1941) per inserire Caivano e Cardito nel circondario del tribunale di Napoli, con conseguente soppressione dei due comuni dal circondario di tribunale di Napoli Nord. In alternativa - se si ritenesse più funzionale all'efficienza del servizio-giustizia lasciare Caivano e Cardito nel circondario di tribunale di Napoli Nord modificando la tabella A allegata alla legge 374/1991 - i due comuni dovrebbero essere inseriti nel circondario del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa; conseguentemente, sempre in via tabellare, la competenza del giudice di pace di Afragola dovrebbe essere limitata al solo comune omonimo.
La mappa seguente mostra la situazione dei circondari del giudice di pace che si determinerebbe a seguito delle modifiche apportate dalla proposta di legge. Si evince chiaramente come i comuni di Caivano e Cardito, sotto la giurisdizione del giudice di pace di Afragola, verrebbero a rimanere, diversamente da Afragola, nel circondario di tribunale di Napoli Nord.
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Disposizioni transitorie e di attuazioneIl comma 3 dell'articolo unico della proposta di legge prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano spostamenti di competenza per territorio nè rispetto ai procedimenti civili pendenti nè a quelli penali per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia stata già esercitata l'azione penale Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale. Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) «quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 56/1967; nello stesso sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002).
Le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord sono apportate con DM giustizia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tali modifiche avverranno a legislazione vigente e non potranno comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeIl provvedimento modifica le tabelle allegate all'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941) e alla legge istitutiva dei giudici di pace (legge n. 374 del 1991). Si tratta dunque di modifiche a fonti di rango primario che rendono indispensabile l'utilizzo dello strumento della legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge è riconducibile alla materia "giurisdizione", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. |