Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Terni a quella di Perugia - A.C. 3962 - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 474 | ||||||
Data: | 20/07/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Terni a quella di Perugia
20 luglio 2016
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 2962 modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia. Vengono inoltre riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una disciplina transitoria. In sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
Corte d'appello di Perugia: situazione attualeA seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012 (che ha comportato la soppressione di 30 tribunali e 220 sezioni distaccate di tribunale), la Corte d'appello di Perugia comprende oggi 3 circondari di Tribunale, competenti sui seguenti comuni:
In Umbria la riforma ha infatti soppresso il tribunale di Orvieto, sotto la cui giurisdizione erano collocati i tre comuni interessati dall'odierno spostamento (Città della Pieve, Paciano e Piegaro), accorpandolo al tribunale di Terni. Il tribunale di Spoleto è "sopravvissuto" alla revisione della geografia giudiziaria in quanto, nonostante presentasse caratteristiche assolutamente incompatibili con gli standard per il mantenimento individuati dal Ministero della giustizia, e non avesse sede in un capoluogo di provincia, ha consentito di rispettare il principio di delega che prevede tre tribunali in ogni distretto di corte d'appello.
La mappa che segue individua gli attuali circondari di tribunale ed evidenzia i tre comuni interessati dallo spostamento, che si trovano a nord del circondario di Terni, indubbiamente molto più vicini al capoluogo di Perugia, che non alla città di Terni.
Situazione attuale |
Le modifiche ai circondari di tribunale di Perugia e TerniL'articolo 1, comma 1, della proposta di legge interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia. Dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Questa la popolazione residente nei 3 comuni interessati dallo spostamento (dati censimento 2011):
E questi gli esiti dello spostamento sui numeri dei 3 tribunali:
A.C. 2962 |
Le modifiche degli uffici del giudice di paceIl comma 2 interviene invece sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), anch'essa oggetto di modifiche a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Si ricorda che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012 ha consentito agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali il ministero della giustizia prevedeva la soppressione. Il presupposto per ottenere il mantenimento dell'ufficio giudiziario è la disponibilità degli enti locali a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.
Il disegno originario di riforma degli uffici del giudice di pace in Umbria prevedeva solo 4 uffici: Perugia, Spoleto, Orvieto e Terni.
Attualmente, invece, nel distretto di Corte d'appello di Perugia operano 10 uffici del giudice di pace. Evidentemente, dunque, 6 uffici (Castiglione del lago, Città di Castello, Foligno, Norcia, Todi, Città della Pieve) sono stati mantenuti in quanto gli enti locali interessati hanno deciso di farsi carico delle relative spese.
Questa è l'attuale geografia degli uffici del giudice di pace in Umbria: Uffici del giudice di pace: dettaglio circoscrizioni vigenti La proposta di legge:
Uffici del giudice di pace: dettaglio A.C. 2962 Si osserva che l'attuale conformazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve è frutto dell'attivazione, da parte dei comuni interessati, delle procedure consentite dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace: i comuni di Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Paciano e Piegaro hanno infatti chiesto e ottenuto dal Ministero della giustizia di sostenere i costi dell'erogazione del servizio nella sede di Città della Pieve. Con lo spostamento previsto dalla proposta di legge, i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto verrebbero ricompresi nell'ambito delle competenze del giudice di pace di Orvieto, del quale non è stata mai prevista la soppressione, con conseguente esclusione di costi a loro carico. Si valuti se, di contro, i costi di funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, debbano essere sostenuti da soli 3 enti locali, in luogo degli attuali 5. Si ricorda che l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012 prevede che qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso. |
La disposizione transitoriaIl comma 3 dell'articolo unico della proposta di legge prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale. Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) «quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 56/1967; nello stesso sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002). |
Le norme di attuazioneI commi da 4 a 6 dell'articolo unico della proposta di legge dettano disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria, demandando:
Le disposizioni specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeIl provvedimento modifica le tabelle allegate all'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941) e alla legge istitutiva dei giudici di pace (legge n. 374 del 1991). Si tratta dunque di modifiche a fonti di rango primario che rendono indispensabile l'utilizzo dello strumento della legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge è riconducibile alla materia "giurisdizione", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. |