Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne - A.C. 3862 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3862/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 461
Data: 17/06/2016
Descrittori:
CODICE PENALE   DIRITTO PENALE
MINORI   REATI SESSUALI
VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

17 giugno 2016
Schede di lettura


Indice

Quadro normativo e contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Quadro normativo e contenuto

L'Oggetto della proposta di leggearticolo unico della proposta di legge modifica l'art. 609-septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma).

Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abrogazione del quarto comma, numero 5).

Attualmente il La procedibilità del delitto di atti sessuali con minorennedelitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'art. 609-quater del codice penale, e relativo alle ipotesi nelle quali l'atto è compiuto da un adulto su un minore consenziente (altrimenti si applica il delitto di violenza sessuale, previsto dall'art. 609-bis) o tra minori consenzienti, è così punito:
  • reclusione da 7 a 14 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma). In questo caso il delitto è procedibile d'ufficio (art. 609-septies, quarto comma, n. 5);
  • reclusione da 5 a 10 anni (la stessa pena prevista per la violenza sessuale), quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 14 anni (primo comma , n. 1). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (art. 609-septies, primo comma);
  • reclusione da 5 a 10 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2). Il delitto è punibile d'ufficio (art. 609-septies, quarto comma, n. 2);
  • reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis) con persona minore che ha compiuto gli anni 16, dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione (secondo comma). Il delitto è punibile d'ufficio (art. 609-septies, quarto comma, n. 2);
Non sono punibili gli atti sessuali compiuti da un minorenne con un altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni (terzo comma).
In ogni caso, il quarto comma dispone che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Se l'atto sessuale è compiuto con un minore che ha compiuto 14 anni e se il consenso all'atto sessuale è legato ad un corrispettivo in denaro, o altra utilità, anche solo promessi, si applica la pena prevista dall'art. 600-bis, secondo comma, c.p., per il delitto di prostituzione minorile: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro. E per il delitto di prostituzione minorile la procedibilità è d'ufficio (art. 50 c.p.p.).

La querela è richiesta solo se la vittima ha da 10 a 14 anniCome evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta mira a colmare una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali. In particolare, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne.

Si L'esercizio del diritto di querela del minore infra 14ennericorda, infatti, che in base all'art. 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli). L'art. 121 c.p. specifica che al minore degli anni 14 può essere nominato un curatore speciale, per esercitare il diritto alla querela, se non si rintraccia qualcuno che abbia la rappresentanza del minore o se colui che esercita la rappresentanza è in conflitto di interessi con il minore stesso. In base all'art. 338 del codice di procedura penale, alla nomina del curatore speciale provvede il giudice per le indagini preliminari, su proposta del pubblico ministero.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge riguarda la procedibilità d'ufficio del delitto di atti sessuali con minorenne, modificando il codice penale. Ciò rende necessario intervenire con fonte di rango primario.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge attiene alla materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.