Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio - A.G. 304 -
Riferimenti:
SCH.DEC 304/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 299
Data: 18/05/2016
Descrittori:
CONSIGLI GIUDIZIARI   GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE
L 2016 0057   MAGISTRATI
PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio - A.G. 304

18 maggio 2016
Atti del Governo


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Lo schema di decreto legislativo A.G. 304 dà una prima attuazione alla delega contenuta nella recente legge n. 57 del 2016, di riforma organica della magistratura onoraria.

In particolare, l'art. 1 della legge delega il Governo a «prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi» (lett. q) ed a «prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo» (lett. r). Lo schema all'esame delle Commissioni attua entrambi i principi e criteri direttivi.

La Relazione illustrativa dello schema sottolinea la particolare urgenza della conferma nelle funzioni degli attuali magistrati onorari, ricordando che  alla data del 31 maggio 2016 verrà a scadere il mandato della quasi totalità dei magistrati onorari in servizio, ovvero di
La relazione afferma che «In assenza di interventi normativi diretti al mantenimento in servizio dei  magistrati onorari si produrrebbe non soltanto la sostanziale paralisi dell'attività dell'ufficio onorario del giudice di pace ma anche gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità degli uffici del tribunale ordinario e della procure della Repubblica, che rispettivamente si avvalgono dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari».

Contenuto

Il provvedimento si compone di 8 articoli. I primi due trattano della conferma nelle funzioni dei magistrati onorari in servizio; gli articoli da 3 a 6 attengono alla sezione autonoma per i magistrati onorari dei consigli giudiziari, disciplinandone la composizione e le modalità di elezione; gli articoli 7 e 8 contengono la clausola di invarianza finanziaria e dispongono l'immediata entrata in vigore del provvedimento.


La conferma dei magistrati onorari in servizio (artt. 1-2)

L'articolo 1 consente, all'esito di un procedimento delineato dal successivo art. 2, la conferma nelle funzioni degli attuali giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO).

La disposizione attua l'art. 1, comma 1, lett. r), della legge n. 57 del 2016 (prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma), come sviluppato dall'art. 2, comma 17, della legge n. 57 del 2016. In particolare, in base all'art. 2, comma 17, la delega prevede per tutti i giudici di pace, GOT e VPO in servizio:
  • la possibilità di essere confermati per 4 ulteriori mandati di 4 anni;
  • che la conferma deve essere disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM e valutazione positiva di idoneità da parte del Consiglio giudiziario (sezione della magistratura onoraria); sulla conferma esprimono parere anche i capi degli uffici giudiziari interessati (presidente del tribunale e Procuratore della repubblica) nonché i consigli forensi del circondario competente;
  • che nell'ultimo quadriennio di mandato i GOT possono lavorare nell'ufficio del processo e i VPO debbono soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell'attività preparatoria relativa alle sue funzioni;
  • che, tuttavia, il CSM - valutate le esigenze di servizio - possa confermare il magistrato onorario per l'ultimo quadriennio destinandolo all'esercizio di funzioni giudiziarie;
  • che la disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere confermati fino al raggiungimento del limite di età; che detto limite di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia in ogni caso fissato a 68 anni (al compimento dei quali cessa quindi dall'attività); il superamento dei 65 anni di età sarà quindi possibile solo ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

In base al Conferma per 4 annicomma 1, i magistrati onorari che all'entrata in vigore del decreto legislativo saranno in servizio potranno essere confermati nell'incarico per un primo mandato di 4 anni.

Posto che la legge delega consente che i magistrati onorari già in servizio possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, il riferimento al "primo mandato" comporta la possibilità per i magistrati onorari in servizio di ottenere, dopo questa conferma nelle funzioni, ulteriori conferme e dunque dà loro la prospettiva di poter continuare a svolgere le funzioni per altri 16 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Max 68 anni di etàcomma 2 precisa però, come previsto dalla delega, che l'incarico di giudice onorario cessa comunque al compimento di 68 anni d'età. Rispetto al limite dei 65 anni, che la delega fissa in generale per l'esercizio delle funzioni onorarie, ai magistrati in servizio il legislatore consente 3 anni in più.

 

L'articolo 2 delinea il procedimento da seguire per la conferma nell'incarico, affidando la relativa decisione al CSM, previo giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario (la cui articolazione è disciplinata dal successivo articolo 3).

In particolare, la Domanda di confermadomanda di conferma (comma 1):

  • dovrà essere presentata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo;
  • dovrà essere indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario nel quale sono svolte le funzioni onorarie (e, dunque, nel quale si chiede di rimanere). I giudici di pace dovranno inoltrare la domanda al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio, in quanto l'attribuzione al presidente del tribunale del ruolo di coordinamento di tutti i giudici onorari di pace (art. 1, comma 1, lett. m) costituisce uno dei profili di maggior rilievo della legge delega;
  • dovrà essere trasmessa al Consiglio giudiziario.

Ricevuta la Rapporto del capo dell'ufficiodomanda, il presidente del tribunale (relativamente alle domande presentate da giudici di pace e giudici onorari di tribunale) e il procuratore della Repubblica (relativamente ai vice procuratori onorari) devono compiere un'attività istruttoria e redigere un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario. In particolare, dovranno esaminare, a campione, verbali di udienza (10) e provvedimenti (10) curati dal magistrato nell'ultimo biennio. Specifici criteri per la selezione di tali atti dovranno essere adottati da ciascun Consiglio giudiziario entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Dall'esame degli atti del magistrato onorario i capi degli uffici giudiziari dovranno trarre una valutazione delle capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno del magistrato, oltre al suo possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al Consiglio giudiziario, insieme alla copia dei verbali e dei provvedimenti esaminati, alle statistiche sull'attività svolta dal magistrato onorario e ad una relazione redatta dallo stesso magistrato che chiede la conferma (comma 2).

Il Giudizio di idoneitàgiudizio di idoneità alla conferma è espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, in base all'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006. La sezione tiene dunque conto dell'istruttoria del capo dell'ufficio, degli atti che le sono stati trasmessi, dell'audizione dell'interessato (non obbligatoria) e del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense. Quest'ultimo potrà indicare fatti specifici che denotino un esercizio non indipendente delle funzioni, mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica tali da incidere sull'idoneità del magistrato a continuare a svolgere le funzioni (comma 4).

E' espressamente esclusa l'idoneità dei magistrati onorari che hanno riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento (comma 5).

Una volta reso il giudizio di idoneità da parte del Consiglio giudiziario, il procedimento per la conferma nelle funzioni si conclude con una deliberazione del CSM e un decreto del Ministro della giustizia (commi 6 e 7).

Norma transitoria, in attesa della costituzione delle sezioni autonomeAll'entrata in vigore del decreto legislativo il procedimento così definito non potrà trovare immediata applicazione, essendo necessario prima costituire le sezioni autonome dei Consigli giudiziari, così come richiesto dalla legge delega e specificato dall'art. 3 dello schema di decreto. Per questa ragione, ferma la presentazione della domanda per la conferma nelle funzioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il legislatore prevede che la procedura di conferma debba essere definita entro 24 mesi dalla costituzione delle sezioni autonome (comma 8).

In via transitoria, dunque, tutti i giudici di pace, i giudici onorari ed i viceprocuratori onorari che faranno domanda di conferma potranno continuare a svolgere le funzioni. Quando il procedimento potrà concludersi, la conferma nell'incarico retroagirà all'entrata in vigore del decreto legislativo. Se il procedimento avrà esito negativo il magistrato cesserà dall'incarico (comma 9).

Una ulteriore, specifica disposizione transitoria riguarda i magistrati onorari che faranno parte della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Per questi la conferma nell'incarico è deliberata direttamente dal CSM, che formula dunque anche il giudizio di idoneità (comma 10).


La disciplina e l'elezione dei componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario (artt. 3-6)

Gli articoli da 3 a 6 dello schema di decreto legislativo danno attuazione alla lettera q) dell'art. 1 della legge n. 57/2016, che demanda al Governo la disciplina, all'interno dei consigli giudiziari, di una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari.

Si ricorda che i Normativa vigenteconsigli giudiziari sono organi territoriali dell'autogoverno della magistratura, che svolgono una attività consultiva nei confronti del C.S.M., redigendo pareri relativi alla progressione in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati. Oltre a ciò, i Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti relativi alla magistratura onoraria.
I Consigli giudiziari sono istituiti in ogni distretto di corte d'appello e sono attualmente regolamentati dal decreto legislativo n. 25 del 2006, che ne disciplina la composizione (variabile, in ragione delle dimensioni del distretto, con Presidente della Corte di appello e Procuratore Generale presso la Corte di appello membri di diritto), le competenze e la durata in carica (4 anni), al contempo istituendo il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.
In particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 25/2006 prevede che in ciascun consiglio giudiziario debba essere istituita una sezione autonoma competente per l'esercizio delle funzioni previste in relazione ai giudici di pace. La sezione è composta dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore Generale nonché:
  • nei distretti con meno di 350 magistrati, da 2 magistrati togati e 1 avvocato eletti dal consiglio giudiziario e da 2 giudici di pace eletti dai giudici di pace del distretto;
  • nei distretti con un numero di magistrati compreso tra 351 e 600, da 3 magistrati togati e 1 avvocato eletti dal consiglio giudiziario e da 3 giudici di pace eletti dai giudici di pace del distretto;
  • nei distretti con oltre 600 magistrati, da 5 magistrati togati e 2 avvocati eletti dal consiglio giudiziario e da 4 giudici di pace eletti dai giudici di pace del distretto.

L'articolo 3 del provvedimento sostituisce gli articoli 10 e 12-ter del decreto legislativo n. 25 del 2006, per quanto riguarda la composizione della sezione autonoma del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari e le modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei magistrati onorari componenti la sezione.

In merito, la legge delega (art. 2, comma 16) ha dettato al Governo i seguenti principi e criteri direttivi:
  • modificare la disciplina già contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2006, aprendo la sezione del consiglio giudiziario ai magistrati onorari del distretto (attualmente sono solo i giudici di pace);
  • prevedere che la sezione autonoma renda pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
  • stabilire la composizione della sezione autonoma, tenendo conto dei parametri già dettati dall'art. 9 del decreto legislativo n. 25/2006;
  • disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari della sezione autonoma.

 

Rispetto al testo oggi in vigore, ilSezione autonoma: compiti e composizione provvedimento apporta all'art. 10 le seguenti modifiche:

  • qualifica la sezione del consiglio giudiziario come "autonoma" e relativa, anziché ai giudici di pace, in generale ai magistrati onorari;
  • esplicita le funzioni assegnate alla sezione autonoma che attualmente sono elencate con riferimento a disposizioni della legge n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace. In particolare, la sezione interverrà in relazione alle procedure di selezione, di tirocinio, di nomina e di formazione dei magistrati onorari, alla procedura di conferma nelle funzioni attraverso l'espressione del giudizio di idoneità e nel procedimento disciplinare;
  • prevede che la sezione possa esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari;
  • determina la diversa composizione della sezione, in ragione delle dimensioni di personale del distretto di corte d'appello, in base alla seguente tabella:

  • dispone che, quando la sezione autonoma deve discutere un giudizio i idoneità per la conferma nell'incarico di un magistrato onorario o un provvedimento disciplinare, i membri avvocati della sezione non possono partecipare se il magistrato esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato è iscritto.

L'articolo 3 sostituisce anche l'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 25 del 2006, che disciplina oggi la Presentazione delle liste e votopresentazione delle liste per l'elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace.

Attualmente, l'art. 12-ter stabilisce:
  • che concorrono all'elezione, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista;
  • che ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato;
  • che ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
L'articolo 12-quater disciplina il sistema elettorale, di tipo proporzionale, con voto di preferenza, per l'assegnazione dei seggi per i giudici di pace e prevede: 1) la determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi (dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso); 2) la determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista (dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base). I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti; 3) la proclamazione degli eletti tra i candidati con il maggior numero di preferenze.

Rispetto alla disciplina vigente, il provvedimento:

  • specifica, quanto all'autentica delle firme necessarie alla presentazione delle liste, che debbono provvedervi per i giudici onorari di pace il presidente del tribunale (o un magistrato da questi delegato) e per i VPO il procuratore della Repubblica del circondario (o un magistrato da questi delegato);
  • prevede, analogamente a quanto previsto oggi per l'elezione dei componenti togati, che ciascun magistrato onorario che partecipa al voto riceva due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari che compongono la sezione (giudici onorari di pace e VPO). Per ciascuna scheda, l'elettore potrà esprimere un voto di lista e una preferenza.

L'articolo 3 apporta infine Disposizioni di coordinamentomodifiche di coordinamento agli articoli 12-quater e 13 del decreto legislativo n. 25 del 2006.

L'articolo 4 apporta modifiche di carattere lessicale al decreto legislativo n. 35 del 2008, in materia di coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari.

Più nel dettaglio, le lettere a), b), c) e d) intervengono rispettivamente sugli articoli 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario), 2 (Uffici elettorali), 3 (Articolazione degli uffici elettorali) e 4 (Votazione) del decreto legislativo, sostituendo il riferimento ai "giudici di pace", con quello ai "giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari" ovvero "ai magistrati onorari". Le lettere e), f) e g) intervengono sull'articolo 8 del citato decreto legislativo e sui connessi allegati relativi ai modelli di scheda da utilizzare per le elezioni. La lettera g), in particolare, aggiunge un ulteriore allegato (allegato A5-bis) il quale reca il modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari. La lettera e) introduce, per coordinamento, nell'articolo 8 il richiamo al nuovo allegato. La lettera f) da ultimo sostituisce con riguardo all'allegato A5, recante il modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici di pace dei consigli giudiziari, il riferimento ai "giudici di pace" con quello ai " giudici onorari di pace".

Si tratta di modifiche necessarie in conseguenza della soppressione della figura del giudice di pace e della contestuale istituzione del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario (VPO), da parte della legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.

 

L'articolo 5, ai fini della costituzione della sezione autonoma nella nuova composizione, derogando a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006 - in base al quale l'elezione dei componenti onorari della sezione si tengono contemporaneamente a quelle dei componenti togati -Elezioni straordinarie prevede elezioni straordinarie per i soli magistrati onorari, fissandole per la penultima domenica ed il lunedì successivo del mese di luglio 2016 (comma 1).

In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 25 il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce la rieleggibilità alle elezioni straordinarie dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome alla data di entrata in vigore del decreto. Le ultime elezioni dei consigli giudiziari si sono svolte nei giorni 3 e 4 aprile 2016.

La proclamazione dei componenti onorari eletti comporta la decadenza dalla carica dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari (comma 3).

Per quanto concerne il Procedimento elettoraleprocedimento elettorale con riguardo alle elezioni straordinarie trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2008 (si veda l'articolo 4); le schede elettorali sono fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna Corte d'appello o sezione distaccata entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (commi 4 e 5). I componenti onorari eletti a seguito di tali elezioni straordinarie restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è costituita la sezione (comma 6). Il comma 7 reca una disposizione transitoria per la quale fino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, come modificato dall'articolo 3 dello schema, le competenze ad essa assegnate sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 7).

 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008 allo svolgimento della procedura elettorale straordinaria l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento.

In particolare si prevede che, ai fini dell'elezione straordinaria, la categoria del "giudice onorario di pace" si intende composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale, che rappresentano le figure di magistrati onorari che, a disciplina vigente, svolgono i compiti che all'esito della completa attuazione della riforma saranno assolti dalla nuova categoria dei giudici onorari di pace (comma 1).

Nella relazione si sottolinea come l'utilizzo dell'avverbio "indifferentemente" sia diretto a chiarire che all'interno della categoria del "giudice onorario di pace" non opera alcuna riserva a favore delle singole tipologie di magistrati onorari che, allo stato, la compongono. A ciò consegue con riguardo alle liste elettorali per l'elezione dei giudici onorari di pace che esse potranno essere composte indifferentemente da giudici di pace e giudici onorari di tribunale senza che alcun criterio vincolante di riparto interno.

Il comma 2 aggiunge che, ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi del 2006 e del 2008 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal CSM.


Disposizioni finali (artt. 7-8)

L'Invarianza finanziariaarticolo 7 stabilisce che dalla attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendo le amministrazioni provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'Entrata in vigorearticolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo senza vacatio legis.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa. In base alla procedura delineata dall'art.3 della legge n. 57 del 2016 il Governo dovrà acquisire anche il parere del CSM.


Conformità con la norma di delega

Con riguardo ai destinatari delle disposizioni in esame, l'art. 2, comma 17, della legge delega fa riferimento ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.La prima ipotesi (entrata in vigore "del decreto legislativo") parrebbe quindi riferita al caso in cui la delega venga esercitata con un unico provvedimento.

Lo schema di decreto tratta solo una parte della delega e fa invece riferimento ai magistrati in servizio alla data della sua entrata in vigore.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "giurisdizione", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.