Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Legge di stabilità e legge di bilancio 2016 - Profili di competenza della II commissione - A.C. 3444, A.C. 3445 - Schede di lettura -Profili di competenza della II commissione | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 2 | ||
Data: | 23/11/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio
Studi
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6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 240/1
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
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Servizio
Studi
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it
- @CD_Giustizia
Progetti di legge n. 360/2/0/II
Il presente dossier
è articolato in due sezioni:
§ schede di lettura delle disposizioni del Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;
§ analisi delle missioni del Bilancio di previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
§ Articolo 1, commi 69-70
(Versamento
da parte dei notai dei tributi riscossi)
§ Articolo 1, commi
99-102 (Fondo per le aziende sequestrate
e confiscate)
§ Articolo 1, commi
103-106 (Aziende vittime di mancati
pagamenti)
§ Articolo 1, comma 132 (Assunzioni di magistrati)
§ Articolo 1, commi
224-226 (Adozioni internazionali)
§ Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri)
§ Articolo 1, commi
346-348 (Disposizioni sulla magistratura
onoraria)
§ Articolo 1, comma 349 (Riduzione di spesa)
§ Articolo 1, commi
350-352 (Ulteriori disposizioni relative
al Ministero della giustizia)
§ Articolo 1, commi
449-451 (Disposizioni in tema di
ragionevole durata del processo)
§ 1. La disciplina
contabile del disegno di legge di bilancio
§ 2. Lo stato di
previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5)
§ 3 La ripartizione dei
fondi tra le missioni
§ 4. Le spese per il
personale del settore giustizia
§ 5. Ulteriori poste di
bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10)
§ 6. Il bilancio di
previsione degli archivi notarili
Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge di stabilità approvato dal Senato interviene su diversi aspetti, quali:
Sono inoltre introdotte disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (art. 1, co. 350). Si prevede una disciplina concernente l'avvalimento di alcune tipologie di personale da parte degli uffici giudiziari (art. 1, co. 352).
L’intervento più ampio riguarda poi le procedure per l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella c.d. legge Pinto (art. 1, co. 449-451):
Di seguito si descrivono le disposizioni del disegno di legge di interesse della Commissione Giustizia.
Articolo 1, comma 32
(Locazioni e rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo.
Patti contrari alla legge)
Il comma 32, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, consentire l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.
In particolare, il comma 32 sostituisce l’articolo 13 (Patti contrari alla legge) della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.
Le innovazioni, rispetto al testo vigente (come evidenziato dal seguente testo a fronte), riguardano:
§ l’inserimento dell’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, primo comma, numero 6), del codice civile (la modifica integra il comma 1 dell’articolo 13 della legge 431/1998);
In base a tale disposizione del codice civile, l’amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l’altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento.
§ la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, cd. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4 dell’articolo 13 della legge 431/1998);
§ l’inserimento della possibilità di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato. La modifica incide sul terzo periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge 431/1998 laddove il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.
Si osserva che la disposizione non specifica l’oggetto dell’azione proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria in relazione alla mancata registrazione del contratto nei termini prescritti; l’espressione utilizzata (“tale azione”) sembrerebbe, infatti, collegarsi ai vigenti primo e secondo periodo, ove però l’oggetto dell’azione giudiziale (riduzione del canone di locazione) è specificato e si collega alla causa di nullità di cui al comma 4.
Un’ulteriore modifica (al quarto periodo del comma 5 dell’articolo 13 della legge 431/1998) riguarda l’eventuale determinazione, da parte del giudice, del canone dovuto. Secondo il testo attualmente vigente, tale determinazione non potrà superare il c.d. canone concordato (definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2) ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 (che disciplina i contratti di locazione per studenti universitari). Il riferimento al giudice ovvero all’autorità giudiziaria sostituisce il riferimento al pretore presente in più punti nel comma 5 vigente.
Il nuovo testo, se da un lato lascia immutato il riferimento all’articolo 5, dall’altro modifica il riferimento al comma 3 dell’art. 2 (che disciplina i cosiddetti contratti “a canone concordato”) facendo riferimento a “quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2”.
Si valuti l’opportunità di specificare a quale valore minimo il giudice deve ancorare la determinazione del canone dovuto ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 431/1998 nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione.
Si segnala infine che il nuovo comma 6 dell’art.13, previsto dall'articolo in esame, stabilisce che le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.
Normativa vigente |
A.C. 3444 |
Legge n. 431 del 1998, art. 13 |
|
1. E' nulla
ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. |
1. È nulla
ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore provvedere alla
registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata
comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore
del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del
codice civile. |
2. Nei casi
di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato. |
2. Identico. |
3. E' nulla
ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti
dalla presente legge. |
3. Identico. |
4. Per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime
tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in
contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro
vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito. |
4. Per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli
accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime
caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in
contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone
superiore a quello contrattualmente stabilito. |
5. Nei casi
di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la
restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il
conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, |
5. Nei casi
di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel
termine-di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la
restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il
conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, |
che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì
consentita nei casi in cui il locatore ha
preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e |
che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì,
consentita nei casi in cui il locatore non
abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo. |
nel
giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore
determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5,
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i
motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. |
Nel
giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non può eccedere quello del
valore minimo definito al sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti
stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti. |
|
6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili
a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della
presente legge. |
6. I
riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non
producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso. |
7. Identico. |
Articolo 1, commi 69-70
(Versamento da parte dei notai dei tributi
riscossi)
Il comma 69, introdotto nel corso
dell’esame al Senato, apporta
alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la
stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai. Il
comma 70 individua nel 1° gennaio 2016 il termine per l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni.
In particolare, le disposizioni in esame
novellano in più punti la legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di
"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", modificando gli
articoli 19 (in materia di polizze assicurative individuali e collettive), 22
(in tema di contributi ed erogazioni del Fondo di garanzia per il ristoro dei
danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività
professionale), 93-bis (in materia di
compiti di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale), 142-bis e 144 (in tema di sanzioni e di
attenuanti).
Il comma 69, composto dalle lettere da
a) a g), modifica in più parti la legge sul notariato.
Alla lettera a), introduce quattro commi all'articolo 22 della legge 89/1913, in tema di Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.
In base al nuovo comma 3-bis, laddove
il notaio non provveda a versare i tributi riscossi nell'esercizio della sua
attività professionale e i danni non siano coperti da polizza assicurativa,
l'agente della riscossione può richiedere direttamente il pagamento al Fondo di
garanzia. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: all'esercizio
dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a
giudizio; all'emissione nei confronti del notaio di un atto esecutivo per il
pagamento dei tributi dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria
o dall'amministrazione finanziaria.
Il nuovo comma 3-ter stabilisce che il
pagamento dei tributi dà diritto al Fondo di subentrare all'amministrazione
finanziaria in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti nei confronti del
notaio. Esibendo il documento attestante la somma pagata, il Fondo può
richiedere l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria che, a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva.
Viene precisato che l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non
erano dovute o erano dovute in misura minore non è ammissibile. Il Fondo può
agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato
al notaio alla sua cessazione nel limite di un quinto (ex art. 545, co. 4, c.p.c.) e, a tutela del proprio credito, può
notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio
dell'indennità nello stesso limite.
Il nuovo comma 3-quater dell’art. 22
della legge sul notariato prevede poi che le modalità procedurali e
l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'amministrazione finanziaria e
la successiva surroga ad essa siano definite con decreto non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del
Notariato (di seguito anche: CNN).
Da ultimo, il nuovo comma 3-quinquies
dispone che, qualora con decisione passata in giudicato venga accertato che il
notaio non ha commesso il fatto, ovvero che il fatto non costituisce reato,
l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio il Fondo o il notaio (laddove il
Fondo abbia recuperato le somme dal notaio).
La lettera b) ha carattere di coordinamento con le
precedenti modifiche e integra il comma 4 dell'articolo 22 della legge sul
notariato (in tema di danno patrimoniale, che oggi deve risultare da
sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da
valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato). Viene fatta salva l’ipotesi, di cui al
comma 3-bis, in cui il danno patrimoniale è dimostrato con l'esibizione
dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso
atto.
La lettera c)
amplia il novero dei controlli sul
regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono
porre in essere e, in particolare, dispone che questi possano chiedere, anche
periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti
repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale. La modifica si
aggiunge a quanto già previsto dall'articolo
93-bis della legge sul
notariato, in base al quale i consigli notarili distrettuali possono effettuare
accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e
documenti contabili del notaio.
La lettera d)
inserisce, dopo il comma 2
dell'articolo 93-bis della
legge sul notariato - concernente i controlli sul regolare
esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono
porre in essere - il comma 2-bis. Si prevede che l'Agenzia delle
entrate trasmette, esclusivamente in modalità telematica, al Consiglio
nazionale del notariato le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti
richiesti ai notai con avviso di liquidazione, entro il secondo mese successivo
a quello di scadenza.
La lettera e) modifica il primo periodo del comma 1
dell'articolo 19 della legge sul notariato (in materia di forme collettive di
assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio
dell'attività notarile), prevedendo che, anziché con oneri a carico del bilancio
del CNN, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata
contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi
al CNN e che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso CNN, entro il 28
febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 21, legge
220/1991, dunque, tramite la Cassa nazionale del notariato. La lettera
aggiunge, inoltre, il comma 1-bis il quale dispone che, entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, la misura dei contributi sia
definita dal Consiglio nazionale del notariato in proporzione ai premi e agli
oneri da esso pagati, ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei
repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenendo
conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a
partire dal 1º febbraio 1999.
La lettera f), con un'aggiunta al comma 1
dell'articolo 142-bis della legge sul
notariato, dispone che il notaio che commette un reato omettendo o ritardando
il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o
autenticati è punito con la destituzione.
Il comma 1 dell'articolo 142-bis prevede oggi che il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi sia punito disciplinarmente con la censura o la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione (ex. articolo 147), quando la sua condotta violi quest'ultima disposizione.
A sua volta, l’art. 147 prevede che sia punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
Sempre l’art. 147 prevede che la destituzione sia sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione
La lettera g) aggiunge un comma 1-bis all'articolo
144 della legge sul notariato. L’art. 144 prevede al comma 1 l’applicazione di
sanzioni disciplinari più lievi nel caso in cui nel fatto addebitato al
notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver
commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose
della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. La nuova disposizione
introdotta prevede che, nell'ipotesi prevista
dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 142-bis (come modificato: notaio che commette un reato omettendo o
ritardando il versamento di tributi dovuti), se il notaio ha riparato interamente il danno e non è
recidivo nella stessa infrazione, la destituzione possa essere sostituita con
la sospensione per un anno.
Il comma 70 fissa al 1º gennaio 2016
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma.
Articolo 1,
commi 96-98
(Misure per favorire l’efficacia e la
sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e
confiscati alla
criminalità organizzata)
I commi da 96 a 98, non modificati al Senato, riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al comma 96 si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai commi 97 e 98, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.
In
particolare, il comma 96 prevede che
l’Agenzia nazionale assuma specifiche iniziative volte a migliorare le competenze, anche interne, necessarie per lo
svolgimento delle complesse funzioni delegate all’Agenzia.
L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con il D.L. 4/2010 (L. conv. 50/2010) e la sua disciplina è attualmente confluita nel decreto legislativo 159/2011, agli artt. 110 e seguenti (Codice Antimafia). L'Agenzia, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile, è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. Sede principale dell’Agenzia è Reggio Calabria
La missione dell’Agenzia è quella di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva, nonché coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado, dopo la quale assume la gestione diretta degli stessi beni. Attraverso una stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'Agenzia fornisce un valido supporto alla programmazione della destinazione del bene, già durante la fase giudiziaria, acquisendo tutte le informazioni e nel contempo indicando le attività necessarie al superamento delle criticità che spesso ostacolano o rallentano la restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi e quindi il riutilizzo sociale degli stessi.
La dotazione organica dell’Agenzia consta di 30 unità complessive. Oltre al personale indicato, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di 100 unità, appartenente a pubbliche amministrazioni. Per assicurarne la piena funzionalità, fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato.
Si ricorda che la Camera dei deputati ha recentemente approvato in prima lettura un provvedimento di modifica del Codice antimafia (ora AS. 2134) che si prefigge di tutelare il lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità e che modifica anche la struttura ed i compiti dell’Agenzia nazionale.
Il comma 97 mette a disposizione, per la realizzazione delle misure di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo di 15 milioni (5 milioni per ogni annualità 2016-2018), le risorse dei Programmi Operativi Nazionali (PON) “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione, complementari alla suddetta programmazione, disciplinati dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10[1].
L’utilizzo delle risorse sarà subordinato alla verifica di coerenza con gli obiettivi dei suddetti Programmi, da parte delle rispettive Autorità di gestione.
Con riferimento ai Programmi Operativi Nazionali 2014-2020 indicati
dalla norma, si evidenzia che il PON “Governance e capacità istituzionale”[2] è stato
adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 1343 del 23
febbraio 2015.
Il Programma, a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, è finalizzato a contribuire agli obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico. Il Programma mette a disposizione risorse per complessivi 827,7 milioni, di cui 583,8 di finanziamento comunitario e 243,9 di cofinanziamento nazionale. Gli interventi sono finanziati sia dal FSE che dal FESR e interessano tutte le tipologie di regioni, anche se la gran parte delle risorse sono destinate alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), come riportato nella successiva tabella.
(milioni di euro)
|
Risorse UE |
Cofinanziamento |
% Cof. |
Totale |
||||
FESR |
FSE |
Totale |
FESR |
FSE |
Totale |
|||
PON Governance e capacità istituzionale |
255,1 |
328,7 |
583,8 |
107,9 |
136,0 |
243,9 |
|
827,7 |
- regioni meno sviluppate |
220,8 |
289,0 |
509,8 |
73,6 |
96,3 |
169,9 |
25 |
679,7 |
- regioni in transizione |
10,6 |
12,3 |
22,9 |
10,6 |
12,3 |
22,9 |
50 |
45,8 |
- regioni più sviluppate |
23,6 |
27,5 |
51,1 |
23,6 |
27,4 |
51,1 |
50 |
102,2 |
Il PON “Legalità”, a titolarità del Ministero dell’interno, non risulta invece ancora approvato dalla Commissione UE.
Il Programma, nel testo proposto[3] alla Commissione, prevede una disponibilità di risorse pari a 377,6 milioni, di cui 283,2 milioni di finanziamento comunitario e 94,4 milioni di cofinanziamento nazionale. Gli interventi, finanziati sia dal FSE che dal FESR, sono destinati solo alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), come esposto nella successiva tabella.
(milioni di euro)
|
Risorse UE |
Cofinanziamento |
% Cof. |
Totale |
||||
FESR |
FSE |
Totale |
FESR |
FSE |
Totale |
|||
PON Legalità |
195,3 |
87,9 |
283,2 |
65,1 |
29,3 |
94,4 |
25 |
377,6 |
- regioni meno sviluppate |
195,3 |
87,9 |
283,2 |
65,1 |
29,3 |
94,4 |
25 |
377,6 |
- regioni in transizione |
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- regioni più sviluppate |
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La disposizione in commento prevede inoltre l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli specifici programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015.
Tali programmi, oggetto di specifica disciplina al punto 2 della delibera, sono previsti dall’articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 2014, il quale impegna il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie a concorrere, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di interventi “complementari” rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato, prevedendo altresì - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che anche le regioni possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. Gli interventi complementari sono previsti nell’ambito di “Programmi di azione e coesione”, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione saranno adottati con delibere del CIPE[4].
I programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria. Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.
Nel complesso, come riportato nell’Allegato alla delibera CIPE n. 10/2015, circa 7,4 miliardi (dei 24 miliardi complessivi di cofinanziamento nazionale) sono riservati agli interventi complementari[5].
Il comma 98 consente agli enti interessati di pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione dei predetti beni nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali.
Articolo 1, commi 99-102
(Fondo per le aziende sequestrate e
confiscate)
Ai
commi da 99 a 102 si disciplina un fondo per garantire l'accesso e la
continuità del credito a favore delle aziende
oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di
prevenzione.
Ai
sensi del comma 99 è istituito il
Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità
organizzata, con una dotazione di 10 milioni
di euro annui per il triennio 2016-2018.
Presupposto oggettivo, per l'operatività del Fondo, è che il bene sia un'azienda oggetto di:
§ misura cautelare reale del sequestro[6] ovvero della misura di sicurezza patrimoniale della confisca[7], nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale[8];
§ misure di prevenzione patrimoniali[9] nei confronti dei soggetti destinatari del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) in quanto persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 416-bis c.p. ovvero di cui al citato articolo 51, comma 3-bis c.p.p.).
La genericità della previsione "sequestro e
confisca" consente di adattarla ai molteplici istituti sopra citati, per
la cui gestione va peraltro ricordato che è stato presentato il disegno di
legge del Governo Atto Senato n. 1687 (Misure
volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni
illeciti), in corso di esame. Peraltro, alla Camera è in corso di esame
l’Atto Camera n. 1138 e abb. (Misure per
favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata), inserito nel
calendario dei lavori dell’assemblea per il mese di novembre.
La finalità del Fondo è la continuità del
credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei
livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro
irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno
alle cooperative di cui al predetto codice (comunità, anche giovanili,
organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del
1991, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del
1991, comunità terapeutiche e centri di recupero
e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale
riconosciute, ovvero di dipendenti dell'impresa confiscata).
Per il comma 100 un'apposita sezione del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese riceverà 3 milioni di euro annui,
destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in
favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla
criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali
delle predette imprese. Nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile sarà alimentata per l'erogazione
di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.
Il comma 101 prevede che un decreto interministeriale determini i
limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei
finanziamenti, avendo particolare riguardo per le imprese che presentano gravi
difficoltà di accesso al credito. Il decreto dovrà operare nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
Ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono aiuti di stato gli aiuti concessi dallo Stato, ovvero mediante risorse statali che conferiscono un vantaggio selettivo, che abbiano un'incidenza sugli scambi intra-UE e possano causare una distorsione della concorrenza. La Commissione sostiene la necessità di rendere coerenti, con i princìpi desumibili dai Trattati, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato: ciò al fine di razionalizzare gli strumenti a disposizione ed incoraggiare gli Stati membri a destinare le esigue risorse pubbliche verso priorità comuni. È soprattutto con riferimento a quest’ultimo aspetto che la Commissione evidenzia i numerosi vantaggi della politica di concorrenza, soprattutto sotto il profilo del rapporto costi-benefici, in quanto la sua applicazione non comporta nessuna spesa a livello pubblico o privato. Inoltre, un adeguato controllo sugli aiuti di Stato, oltre a migliorare la qualità delle finanze pubbliche, potrebbe contribuire al perseguimento dell’obiettivo di orientare meglio la spesa pubblica, che in buona parte assume la forma di aiuti di Stato, per renderla più efficiente ed efficace e al servizio di politiche che promuovano la crescita e la realizzazione di obiettivi europei comuni. Per perseguire tale obiettivo la Commissione europea ha proceduto alla revisione di alcuni atti normativi sugli aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza[10].
Nella citata Comunicazione, presentata il 5 maggio 2012, si precisa che l’aumento della portata delle misure di aiuto esentate da detto obbligo aumenta la responsabilità degli Stati membri nel garantire la corretta applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, gli Stati membri dovranno verificare ex ante il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato delle misure “de minimis” e dei casi che beneficiano di un’esenzione per categoria, invece la Commissione continuerà ad esercitare un controllo ex post su queste misure. A tal fine la Commissione si aspetta una migliore cooperazione da parte degli Stati membri nel trasmettere le informazioni in modo migliore e tempestivo, nonché sistemi di controllo nazionali efficaci che garantiscano che gli aiuti di Stato esentati dai controlli ex ante siano conformi al diritto dell’Unione europea. Nella Comunicazione si precisa che sarà possibile una riduzione degli oneri amministrativi grazie ad obblighi di notifica minori, solo in presenza di un maggiore impegno e del rispetto delle norme da parte delle autorità nazionali. Di conseguenza, anche i controlli ex post da parte della Commissione dovranno aumentare considerato che gli attuali risultati del controllo da parte degli Stati membri dell’applicazione di misure che beneficiano di un esenzione per categoria rivelano una frequente violazione delle norme sugli aiuti di Stato.
Il decreto disciplinerà anche le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro. Per il caso di garanzia escussa, invece, la revoca del sequestro è assoggettata da una condizione speciale, che inibisce la stessa restituzione dell'azienda fino a quando non si realizza: per il comma 102 l'avente diritto è prioritariamente tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, in qualunque stato e grado del procedimento intervenga la revoca.
Articolo 1,
commi 103-106
(Aziende vittime di mancati pagamenti)
Con i commi 103-106, introdotti al Senato, si istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, imputate di taluni delitti.
Il comma 103 istituisce presso il MiSE un Fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato ''Fondo'',
conferendovi 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, attinti dal
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 104 correda la finalità di
sostegno alle piccole e medie imprese - che entrano in crisi a causa della
mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici - con il
requisito che esse risultino parti offese in un procedimento penale in corso, a
carico delle aziende debitrici: esse devono risultare imputate dei delitti di
cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del
codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni
sociali).
Poiché soltanto gli articoli 640 c.p. e 2621 c.c. danno luogo a responsabilità amministrativa da reato dell'ente (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), è presumibile che l'imputazione debba riferirsi al legale rappresentante dell'impresa titolare dell'azienda.
Il comma 105 attribuisce ad un decreto del
MiSE, di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e le modalità per
il sostegno, che avrà la forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
Il comma 106 prevede che l'assoluzione dalle predette imputazioni comporta l'obbligo, per i beneficiari, del rimborso delle somme erogate.
Articolo 1,
comma 132
(Assunzioni di magistrati)
Il comma 132 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
Autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2016; 25,04 milioni per il 2017; 27,38 milioni per il 2018; 27,92 milioni per il 2019; 35,42 milioni per il 2020; 35,63 milioni per il 2021; 36,27 milioni per il 2022, 37,02 milioni per il 2023; 37,66 milioni per il 2024; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2025.
La relazione tecnica che correda il disegno di legge esplicita che la disposizione è volta a consentire al Ministero della giustizia - in aggiunta alle sue facoltà assunzionali - di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013, le cui procedure sono in fase di conclusione. La relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015. Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2016, riferiti ad un contingente massimo di 300 unità.
Si valuti se, nel caso in cui risultino vincitori in tale concorso più di 300 candidati, possa essere legittimamente interdetta l’assunzione ai vincitori eccedenti i primi 300.
La legge 13
novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo organico della magistratura
ordinaria conti 10.151 unità. Secondo i dati pubblicati
sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura (ultima
consultazione: 22 ottobre 2015) cui l'articolo 105 della Costituzione
attribuisce competenza in materia di assunzioni dei magistrati, attualmente i
magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Pertanto, il numero dei magistrati
per i quali si dovrebbe bandire il concorso da uditore Giudiziario risulta pari
a 1.027 unità. Peraltro, lo stesso sito del CSM informa che il numero di posti
vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229, e avverte che differenze tra
magistrati in servizio negli Uffici Giudiziari e posti in organico coperti sono
dovute a magistrati in sovrannumero.
L'articolo 106 della Costituzione prescrive che le
nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso.
Articolo 1, commi
224-226
(Adozioni internazionali)
Il comma 224, non modificato al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 225. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.
In particolare, la
finalizzazione delle risorse del Fondo
per le adozioni internazionali, istituito con il comma 224, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni
internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione.
La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
Si ricorda che il precedente analogo Fondo (v. ultra) aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero.
Il Fondo per le adozioni internazionali dovrà essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, nelle more del processo di riorganizzazione della Presidenza previsto dalla legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le relative risorse saranno gestite dal Segretariato generale della stessa Presidenza.
Si ricorda che già la legge 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. Con D.P.C.M. 28 giugno 2005 furono stabiliti i limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili.
Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006. L’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), incrementando di 210 mln di euro il Fondo per le politiche della famiglia, aveva esplicitamente previsto tra le sue finalità il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
L’ultima legge di stabilità (L. 190 del 2014 - L. stabilità 2015) ha previsto per il Fondo per le politiche della famiglia un incremento di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali. (art. 1, co. 132).
Per coordinamento, il comma 225 prevede che il Fondo per le politiche per la famiglia venga conseguentemente ridotto di pari entità (15 milioni).
Analogamente, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche per la famiglia previste dal citato articolo 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della relativa Commissione.
Articolo 1,
comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri)
Il comma 333 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno di legge.
Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Per quanto riguarda le riduzioni complessive per tutti i ministeri, risultano predeterminati per legge 11 dei 512,5 milioni del 2016; 30,6 dei 563 milioni del 2017; 47,5 dei 537,6 milioni del 2018.
Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle
dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri
(dati
in milioni di euro)
Ministeri |
2016 |
2017 |
2018 |
Economia e finanze |
117 |
134,2 |
147,6 |
Sviluppo economico |
8,4 |
31,5 |
31,9 |
Lavoro e politiche sociali |
4,2 |
1 |
1 |
Giustizia |
23,3 |
26,4 |
26,4 |
Affari esteri |
8,2 |
6,3 |
6,3 |
Istruzione, università e ricerca |
220,4 |
240,4 |
200,4 |
Interno |
27,2 |
43,2 |
60,7 |
Ambiente |
1,6 |
1 |
0,9 |
Infrastrutture e trasporti |
28,9 |
35 |
22,9 |
Difesa |
19 |
17 |
17 |
Politiche agricole |
21,9 |
13,8 |
12,9 |
Beni e attività culturali e turismo |
7,8 |
0 |
0 |
Salute |
24,5 |
13,2 |
9,6 |
TOTALE |
512,5 |
563 |
537,6 |
Va rilevato come alla riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, e riepilogata nell’Elenco 2 sopra riportato, si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell’articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del disegno di legge in esame.
Nella tabella che segue, elaborata sulla base di un prospetto complessivo degli effetti migliorativi in questione contenuto nella relazione tecnica, sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli importi complessivi delle misure correttive previste nel disegno di legge in esame per tutti i Ministeri, distinte per modalità di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E).
Saldo netto da finanziare
(milioni di euro) |
2016 |
2017 |
2018 |
Effetti migliorativi Ministeri* |
|||
da
articolato |
-1.254,80 |
-602,6 |
-600,2 |
- di cui minori spese |
937,80 |
586,6 |
584,2 |
- di cui
maggiori entrate |
317 |
16 |
16 |
da
elenco 2 |
-512,4 |
-563 |
-537,6 |
da
tabella C |
-30,5 |
-36,4 |
-37,5 |
da
tabella D |
-243,2 |
-229,4 |
-277,7 |
da
tabella E |
-1.317,20 |
-1.026,10 |
-236,1 |
TOTALE
effetti migliorativi Ministeri |
-3.358,10 |
-2.457,50 |
-1.689,10 |
Ulteriori riduzioni |
|||
Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (art
28) |
-163.3 |
-164.2 |
-164.4 |
Riduzione stanziamenti PCM (comma 334) |
-23 |
-21.8 |
-18 |
FORMEZ (comma 381) |
-0,9 |
-0,9 |
-0,9 |
Riorganizzazione SNA (comma 373) |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
Totale ulteriori riduzioni |
-188.7 |
-188,3 |
-184,8 |
Totale
effetti migliorativi |
-3.547 |
-2.646 |
-1.874 |
*la Relazione tecnica precisa che tali misure considerano
gli effetti dei commi 449-451 (ragionevole durata del processo), ma non tengono
conto degli effetti migliorativi delle norme sugli enti di previdenza (comma 345),
e altre Società e istituti (commi 375-380), quelli derivanti dalla limitazione
del turn over (di cui ai commi 125-126) nonché quelli inerenti la riduzione del
Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello (commi 87-95).
Rispetto al medesimo prospetto risultante dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità, si riscontra una riduzione degli effetti migliorativi di 80 milioni di euro nel 2016, 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018. Le modifiche apportate presso il Senato hanno pertanto ridotto, seppur marginalmente, i risparmi affidati dal testo iniziale alle disposizioni in esame. Tale riduzione è attribuibile esclusivamente a due amministrazioni:
§ il MEF, per 60 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;
§ il Ministero del lavoro, per 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio.
In particolare, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, l’elenco n. 2 allegato al disegno di legge stabilità 2016 riporta la seguente tabella:
Articolo 1,
commi 346-348
(Disposizioni sulla magistratura onoraria)
Il comma 346, non modificato dal Senato, impegna il Ministero della giustizia a razionalizzare e ridurre le indennità da corrispondere ai magistrati onorari, ovvero: giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.
La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire. Essi devono essere non inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016, a 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017.
Rispetto al bilancio 2015 che ha previsto un stanziamento di 148, 76 milioni di euro (cap. 1362) per il pagamento delle citate indennità, il disegno di legge di bilancio 2016 destina allo stesso scopo 143 milioni (6,76 mln in meno). Identico stanziamento è previsto sia per il 2017 che per il 2018.
Si osserva che detto risparmio - dal 2017 - risulterebbe inferiore rispetto al minimo previsto (7,55 mln.).
Quanto ai dati a consuntivo 2014, essi evidenziano una spesa di 127,46 milioni. Si registra, negli ultimi anni, un decremento di tale voce di spesa, per effetto del 'tetto' posto alle indennità speciali spettanti al giudice di pace (articolo 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991, che stabilisce che le indennità non possano superare in nessun caso l'importo di 72.000 euro lordi annui).
Il comma 347 - introdotto dal Senato - riguarda i giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme.
Per effetto della disposizione in commento, i magistrati di queste tre categorie sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a partire dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016.
Il comma 348 - anch'esso introdotto dal Senato - reca un'altra proroga di termini, stavolta in forma di novella, relativamente ai magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della repubblica presso i tribunali ordinari.
La norma modificata è il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), articolo 245, comma 1.
In conseguenza della modifica, i suddetti magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016 (anziché non oltre il 31 dicembre 2015 come invece stabilisce la norma vigente).
Articolo 1,
comma 349
(Riduzione di spesa)
Il comma 349 riduce di 4 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, che l'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità per l'anno 2015 ha istituito presso il Ministero della Giustizia.
Pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro.
Restano invariate invece le dotazioni per gli anni a decorrere dal 2017 che, in base alla normativa vigente, sono di 120 milioni annui.
Articolo 1,
commi 350-352
(Ulteriori disposizioni relative al
Ministero della giustizia)
Il comma 350 novella l'articolo 19 della legge finanziaria per l'anno 1981 (legge n. 119 del 1981), il quale autorizza la concessione agli enti locali di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero di lavori edilizi per immobili da adibire a sedi di uffici giudiziari.
La novella prevede che, qualora i finanziamenti concessi risultino non ancora erogati o utilizzati, gli enti locali hanno facoltà di impiegare i mutui in questione per realizzare interventi edilizi ("ricostruzione, ristrutturazione, sopra-elevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione") su edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria - purché il riuso degli edifici sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. Per modificare la destinazione del finanziamento, gli enti locali dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Ministero della giustizia.
Il comma 351 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015 (legge n. 190 del 2014).
Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture ed impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati.
L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie.
A fine gennaio 2015, con decreto del Ministro della giustizia, è stato nominato commissario straordinario per i lavori l’ingegnere Alberto Gucciardi, in servizio presso il provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Palermo.
In base al comma 99-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015.
Ebbene il comma 351 posticipa tale scadenza di 12 mesi, portandola quindi al il 31 dicembre 2016.
Inoltre, posticipa dal 30 settembre 2015 al 28 febbraio 2016 la data entro la quale si possono apportare modifiche al decreto ministeriale sopra ricordato[11].
Il comma 352 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria").
Le modifiche sono volte a consentire agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2016 e non più fino al 31 dicembre 2015, dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni fatti in sede locale.
Resta fermo che, come dispone il decreto-legge n. 83 del 2015, gli accordi e le convenzioni a livello locale devono essere autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione-quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
Nel 2015 i limiti massimi per le autorizzazioni del Ministero della Giustizia si dovranno mantenere entro il 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; nel 2016 il limite sarà del 20 per cento.
Articolo 1,
commi 449-451
(Disposizioni in tema di ragionevole
durata del processo)
I commi da 449 a 451, non modificati al Senato, intervengono sulle procedure per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), abbassando l’entità dell’indennizzo e introducendo l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.
La finalità dichiarata dell’intervento legislativo è quella di «razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi» (comma 449). A tal fine, la disposizione modifica la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un’equa riparazione in caso di violazione di tale termine.
Si ricorda che, in base al Rendiconto 2014, i fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine secondo la legge Pinto (capitolo di spese obbligatorie 1264) sono stati pari a oltre 100 milioni di euro (50 milioni nel 2013).
In merito, la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto evidenzia che il debito complessivo ancora esistente presso le Corti d'appello supera nel 2014 i 456 milioni (di cui 72,5 milioni relativi al 2014, al netto degli interessi). Le Corti d'appello con maggior debito risultano essere Roma (79 milioni), Lecce (43 milioni), Napoli (42 milioni) e Catanzaro (40 milioni).
Inoltre, i ritardi nei pagamenti hanno incrementato i contenziosi: la novella di cui al D.L. n. 35 del 2013, tesa ad assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, non ha prodotto il contenimento delle procedure esecutive e sono raddoppiati nel 2014 i ricorsi (circa 5.800) al giudice amministrativo per l'ottemperanza. Peraltro, si sono aggiunti negli ultimi anni anche i ricorsi per ritardo nell'esecuzione di decisione giudiziaria che ha riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001.
La lettera a) del comma 449 inserisce, in apertura del Capo II della legge, dedicato all’equa riparazione, due articoli (1-bis e 1-ter) attraverso i quali stabilisce che:
§ la parte di un qualsiasi processo, che ritenga che venga leso il proprio diritto a un processo equo, sotto il profilo dell’esame in un tempo ragionevole della controversia, come richiesto dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (legge di ratifica n. 848 del 1955), ha diritto a esperire rimedi preventivi (art. 1-bis, comma 1);
§ se, nonostante l’esperimento di tali rimedi, il termine di ragionevole durata del processo viene violato, la suddetta parte ha diritto all’equa riparazione (art. 1-bis, comma 2). Se invece tali rimedi non vengono esperiti, è inammissibile la domanda di equa riparazione (così dispone il nuovo comma 1 dell’art. 2 della Legge Pinto, v. infra);
La qualificazione di “diritto”, riferita al ricorso ai rimedi preventivi, dovrebbe piuttosto essere considerata un onere.
§ nel processo civile il rimedio preventivo consiste nell’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ovvero nella richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario, almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata del processo indicato dall’art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto (che individua il termine ragionevole in 3 anni per il primo grado, 2 anni per l’appello e 1 anno per il giudizio di cassazione). In appello, e comunque per tutte le cause in cui non si applica il rito sommario (controversie di competenza del tribunale collegiale, del giudice di pace, attribuite in unico grado alla competenza della corte d’appello), il rimedio preventivo consiste nel proporre, sempre 6 mesi prima dello spirare del termine, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale (art. 1-ter, comma 1);
La disposizione richiama l’art. 281-sexies del codice di procedura civile in base al quale, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o in una successiva e pronunciare la sentenza al termine della discussione.
La procedura descritta dal richiamato art. 281-sexies c.p.c. si riferisce a una controversia che sia già giunta alla precisazione delle conclusioni. Il rimedio preventivo prefigurato dal disegno di legge potrebbe invece anche innestarsi in un procedimento civile nel quale – senza responsabilità delle parti – l’istruzione probatoria sia ancora in corso e la causa non sia pronta ad andare in decisione. In tali casi, la parte sarebbe posta di fronte a un’alternativa: insistere nel chiedere la piena soddisfazione del proprio diritto, con una cognizione piena (ma conseguentemente rinunciando a priori all’equa riparazione per violazione del termine); chiedere la decisione allo stato degli atti, con il rischio di perdere la causa (ma garantendosi la possibilità di ottenere un’equa riparazione in caso di eventuale violazione del termine di ragionevole durata).
§ nel processo penale il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un’istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, che – si ricorda – viene computato a partire dall’assunzione della qualità di imputato o dalla legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (art. 1-ter, comma 2);
Si rammenta che attualmente, l’art. 2, comma 2-quinquies, della legge Pinto nega l’indennizzo quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini. La riforma anticipa dunque l’istanza di accelerazione, rendendo preventiva la sua presentazione rispetto alla concreta violazione del termine. Per coordinamento, la lettera c) del comma 449 (v. infra) riscrive il comma 2-quinquies eliminando questa disposizione.
§ nel processo amministrativo il rimedio consiste nella presentazione dell’istanza di prelievo almeno 6 mesi prima dello spirare del termine (art. 1-ter, comma 3). L’istanza di prelievo, in base all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), è una segnalazione dell’urgenza del ricorso che la parte effettua chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione della causa. L’effetto dell’istanza di prelievo è, se ricorrono alcuni presupposti, la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata (nuovo art. 71-bis del Codice, introdotto dal comma 450);
Già attualmente l’istanza di prelievo è presupposto per accedere all’indennizzo da durata irragionevole del processo amministrativo; si ricorda, infatti, che l’art. 54 del D.L. 112 del 2008 ha stabilito che «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione» (comma 2). La riforma, dunque, specifica il termine entro il quale l’istanza deve essere presentata.
§ nel processo contabile e nei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un’istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (art. 1-ter, commi 4 e 5);
§ nel giudizio di cassazione, la parte deve presentare un’istanza di accelerazione almeno 2 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (art. 1-ter, comma 6).
La presentazione delle istanze di accelerazione non determina alcuna alterazione nell’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti (art. 1-ter, comma 7). Si consideri, sul punto, l’art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che delinea un elenco di delitti per i quali è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza.
In base alla lettera b) del comma 449, il mancato esperimento dei rimedi preventivi impedisce l’equa riparazione. La sostituzione del comma 1 dell’articolo 2 della legge Pinto determina infatti l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta da colui che non abbia preventivamente esercitato il diritto al rimedio preventivo.
La lettera c) sostituisce il comma 2-quinquies dell’articolo 2 della legge Pinto, ovvero la disposizione che individua le ipotesi in presenza delle quali l’indennizzo non è riconosciuto.
Rispetto alla normativa vigente, la riforma:
§ nega l’indennizzo non solo alla parte soccombente che nel processo civile sia stata condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria (ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), ma a chiunque abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza - originaria o sopravvenuta – delle proprie domande o difese, anche se ciò non ha determinato la condanna per lite temeraria;
Si rileva che, in assenza di indici espressi, risulterà assai complesso dimostrare che la parte ha agito con tale consapevolezza.
§ sopprime il riferimento al deposito dell’istanza di accelerazione nel processo penale, ora assorbito dal rimedio preventivo dell’art. 1-ter (v. sopra);
§ sopprime il riferimento all’estinzione del reato per prescrizione imputabile alla condotta dilatoria della parte. Se il reato è prescritto, infatti, in base al nuovo comma 2-sexies si presume l’insussistenza del danno da irragionevole durata.
La lettera d) inserisce due ulteriori commi all’articolo 2, con l’obiettivo di individuare una serie di ipotesi in presenza delle quali si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata. Si tratta (comma 2-sexies):
§ nel processo penale, della prescrizione del reato (v. sopra) e della contumacia della parte;
§ nel processo civile, dell’estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (artt. 306 e 307 c.p.c.) e dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Trattandosi di una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, la parte che sostenga di avere subito un processo civile eccessivamente lungo dovrà sempre provare che la pretesa o il valore della causa non erano irrisorie. L’inversione dell’onere della prova, derivante dalla presunzione, impone infatti alla parte che domanda l’indennizzo di fornire tale prova.
Si valuti se l’art. 111 della Costituzione – che demanda alla legge di assicurare la ragionevole durata di ogni processo – e l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – in base al quale «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata…in un tempo ragionevole» - consentano di escludere dall’indennizzo le c.d. cause bagatellari.
§ nel processo amministrativo, dell’estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (art. 84 del Codice del processo amministrativo), della perenzione del ricorso (artt. 81 e 82 del medesimo codice), della mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto (se sono pendenti giudizi dalla stessa parte introdotti e se ricorrono le condizioni previste dall’art. 70 del Codice del processo amministrativo), dell’introduzione di domande nuove con ricorso separato, nonostante fosse possibile introdurre motivi aggiunti (art. 43 del Codice), dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Un’ulteriore presunzione è introdotta dal comma 2-septies, in base al quale si presume insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo che sarebbe dovuto. Anche in questo caso, dunque, per effetto dell’inversione dell’onere della prova, spetta alla parte che domanda l’indennizzo fornire la prova di non avere conseguito, a causa dalla durata irragionevole, vantaggi superiori o uguali all’indennizzo.
La lettera e) del comma 449 sostituisce il comma 1 dell’articolo 2-bis, che quantifica la misura dell’indennizzo. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede un indennizzo da 500 a 1.500 euro per ciascun anno che eccede il termine di ragionevole durata, il disegno di legge di stabilità riduce la somma, portandola da 400 a 800 euro. La riforma, peraltro, stabilisce che questi nuovi parametri debbano essere applicati “di regola”, e che la somma possa essere incrementata fino al 20% per gli anni di ritardo successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo. Anche l’applicazione di tali percentuali comporta comunque un risparmio per lo Stato (l’incremento del 40% di 800 euro porterebbe infatti la somma massima per il ritardo annuale a 1.120 euro, al di sotto quindi dei 1.500 euro attuali).
Sulla misura dell’indennizzo interviene anche la lettera f), che inserisce tre ulteriori commi nell’articolo 2-bis, sempre con la finalità di ridurre il possibile esborso dello Stato per la durata irragionevole del processo; infatti:
§ il comma 1-bis stabilisce che la misura dell’indennizzo può essere diminuita fino al 20% se le parti del processo sono più di 10 e fino al 40% se le parti del processo sono più di 50;
Si ricorda che l’articolo 6 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo afferma che «ogni persona ha diritto
che la sua causa sia esaminata…in un tempo ragionevole», e non riconosce una
specifica rilevanza, per quanto riguarda la misura di tale ragionevolezza, al
numero di parti del processo, mentre l’art. 2, comma 2, della legge Pinto – non
modificato dalla riforma – già dispone che il giudice debba valutare la
complessità del caso.
La disposizione in commento, invece, presuppone che il numero di parti processuali influisca sui tempi del processo, come si legge anche nella relazione illustrativa, senza peraltro trarre la conclusione di allungare i termini di ragionevole durata in presenza di parti superiori a 10 o a 50.
§ il comma 1-ter stabilisce che la misura dell’indennizzo può essere diminuita fino a un terzo se la parte che avanza domanda di equa riparazione si è vista rigettare integralmente le proprie richieste;
Si ricorda che il citato art. 6 della Convenzione EDU non distingue il riconoscimento del diritto a vedere esaminata la propria causa in un tempo ragionevole, in base all’esito del processo. La soccombenza nel giudizio è infatti un esito processuale ben diverso dall’avere agito o resistito in mala fede o dall’avere abusato del processo.
§ il comma 1-quater riconosce l’indennizzo una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. In tal caso, la somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.
Le lettere g), h) ed i) del comma 449 modificano il procedimento per ottenere l’equa riparazione, intervenendo sull’art. 3 della legge Pinto.
La sostituzione del comma 1 (lettera g) comporta l’individuazione di un diverso giudice competente: rispetto alla normativa vigente, che attribuisce la competenza sui ricorsi della legge Pinto alla corte d’appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati, la riforma individua l’autorità giudiziaria competente nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Trattandosi di un’autorità giudiziaria che ha presumibilmente già conosciuto la controversia presupposta in sede di appello, la lettera h) – che interviene sul comma 4 dell’articolo 3 della legge Pinto – esclude che possa essere designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione il giudice del processo presupposto. Infine, la lettera i) modifica il comma 7, aggiungendo che le risorse disponibili nei limiti delle quali può avvenire l’erogazione dell’indennizzo sono solo quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell’Economia). La norma consente, però, il ricorso al conto sospeso (v. infra, nuovo art. 5-sexies della legge Pinto).
La lettera l) modifica le modalità di pagamento, inserendo nella legge Pinto l’articolo 5-sexies, in base al quale, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d’appello:
§ il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell’Economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell’amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell’Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3). La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell’ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell’ambito dell’esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11);
§ ricevuta la dichiarazione, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento o procedere all’esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione debitrice (comma 8);
§ come specificato anche dal comma 7 dell’art. 3 della legge Pinto (v. sopra), i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, “fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso”, con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6);
La disposizione richiama la disciplina prevista dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, in base al quale, se sono attivate procedure di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, il dirigente dell’amministrazione dello Stato responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel relativo capitolo del bilancio dello Stato, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento (SOP) rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), da regolare in conto sospeso. In sostanza si chiede alla Banca d’Italia di procedere al pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo (cfr. Circolare n. 24 del Ministero dell’economia e delle finanze, del 27 agosto 2014).
§ l’accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).
Una disposizione transitoria (comma 12) stabilisce che, nelle more dell’emanazione del D.M. sui contenuti e i modelli di dichiarazione sostitutiva, i creditori trasmettono la dichiarazione avvalendosi della modulistica presente sui siti delle amministrazioni interessate. Le dichiarazioni già presentate prima dell’entrata in vigore della riforma conservano efficacia, anche se non contengono le indicazioni previste dai commi 9 e 10.
La lettera m) del comma 449 interviene sull’art. 6 della legge Pinto, che già attualmente prevede una norma transitoria, per affermare che nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 e nei processi assunti in decisione alla medesima data, non si applica la condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione introdotta all’art. 2, comma 1. In relazione a tali processi, dunque, non sarò necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l’indennizzo (nuovo comma 3).
Analogamente, la norma transitoria precisa che nei processi amministrativi, il rimedio preventivo della presentazione dell’istanza di prelievo, condizione di procedibilità per la domanda di equa riparazione, non si applica ai processi che, alla data del 31 ottobre 2016, abbiano superato i termini di ragionevole durata (nuovo comma 4).
Il comma 450 modifica il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010). In particolare,
§ in relazione all’art. 114, comma 4, lett. e), che nell’ambito del giudizio di ottemperanza prevede che il giudice con l’accoglimento del ricorso fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, la riforma aggiunge che, se l’ottemperanza ha ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dall’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e che tale penalità non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali;
§ in relazione all’istanza di prelievo, di cui all’art. 71 del Codice, la riforma inserisce un nuovo art. 71-bis, che ne disciplina gli effetti. Il giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di prelievo, infatti, se il contraddittorio è pieno e l’istruttoria completata, può – sentite le parti – definire il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata (ex art. 74 del Codice).
Il comma 451 modifica invece la disciplina sui giudici ausiliari in corte d’appello introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare,
§ con la modifica all’art. 62 si consente ai giudici ausiliari di operare anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto;
§ con la modifica all’art. 68 si dispone che nell’ambito dei 90 procedimenti che il giudice ausiliario deve definire nell’anno, i procedimenti relativi alla legge Pinto sono computati nella misura di un ottavo di provvedimento (in sostanza, per fare un provvedimento sono necessari 8 decreti di accoglimento del ricorso per l’indennizzo da violazione del termine di ragionevole durata del processo);
§ con la modifica all’art. 72 è disposto che ciascuno di tali decreti valga, ai fini dell’indennità da corrispondere trimestralmente al giudice ausiliario, 25 euro (ogni altro provvedimento che definisce un processo vale invece 200 euro).
Come è noto, le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti nei fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2016-2018. Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.
Per il Ministero della giustizia la tabella A prevede il finanziamento di 8,1 milioni di euro per il 2016 e 8,3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018. Nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senat viene indicato che l’accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.
La tabella B non prevede stanziamenti per il Ministero della giustizia nel fondo speciale di parte capitale.
La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che demandano alla legge di stabilità la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.
Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, la Tabella C reca il seguente stanziamento:
§ 220.000 euro per il 2016, 230.000 euro per il 2017 e per il 2018, per il finanziamento dei programmi previsti dall’art. 135, comma 4, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1, cap. 1768).
Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, la Tabella C reca il seguente stanziamento:
§ 547.000 euro per il 2016, 545.000 per il 2017 e per il 2018, per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 101 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, cap. 2668 e 2815).
La Tabella D riporta le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, precedentemente disposte.
Non si registrano interventi sui capitoli di competenza del Ministero della giustizia.
La tabella E reca le spese in conto capitale, con l’eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.
Tra i settori di intervento si segnalano gli interventi per l’edilizia carceraria previsti dall’art. 3, comma 12 del DL n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia). Sul capitolo 7471, di nuova istituzione, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tabella n. 10) risulta un finanziamento, per il solo 2016, di 20,5 milioni di euro.
Bilancio 2016 (A.C. 3445)
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).
Si tratta di un bilancio:
§ “annuale”: perché il periodo di tempo cui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);
§ “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.
Ai sensi dell’articolo 21, le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di competenza e di cassa.
La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. flessibilità del bilancio, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai fattori legislativi, purché compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio (art. 2, co. 1, D.L. n. 78/2010).
Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, il “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
Il disegno di legge di bilancio si presenta strutturato in Missioni e Programmi. Con tale nuova classificazione – introdotta a partire dal 2008 - è stata operata una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Le unità di voto parlamentare sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa.
Ogni unità di voto deve indicare: l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce; le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
La dotazione finanziaria dei programmi di spesa è presentata, inoltre, distinta in spese “rimodulabili” (vale a dire, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa ovvero spese di adeguamento al fabbisogno) e “non rimodulabili” (spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione. Esse corrispondono, in sostanza, alle spese obbligatorie).
Nel disegno di legge di bilancio le informazioni relative alle singole unità di voto sono riportate nella Nota integrativa a ciascuno stato di previsione, che contiene le schede illustrative dei programmi di spesa del Ministero e delle leggi che lo finanziano, nonché il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti.
Il DDL di bilancio 2016-2018 conferma la struttura prevista già per l'esercizio 2015, con le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e con i programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (A.C. 3445 - Tab. 5) si articola in 3 missioni[12] e 5 programmi:
§ nella sua interezza, la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 3 programmi di spesa:
-
1.1.
Amministrazione penitenziaria;
-
1.2. Giustizia
civile e penale;
-
1.3.
Giustizia minorile.
§ pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fa riferimento il programma:
- 2.1: Indirizzo politico;
§ pro quota, la missione n. 33, denominata Fondi da ripartire, cui fa riferimento il programma:
- 3.1: Fondi da assegnare.
I 5 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.
Nella Sezione I della Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri di responsabilità amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.
Con riferimento all’organizzazione del Ministero della giustizia, i Centri di responsabilità amministrativa sono 5: si tratta dei quattro Dipartimenti nei quali è strutturato il ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia DAG; Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria DOG; Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e del Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro.
A questi centri sono complessivamente riconducibili 31 obiettivi da conseguire nell’ambito delle missioni del Ministero. Il c.d. Piano degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una apposita Tabella (vedi pagg. 12-24) dell’A.S. 2112 – Tab. 5), in cui sono indicati, per il triennio 2016-2018, le risorse attribuite - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) - ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.
Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articoli 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 366/1 relativo al ddl di bilancio (A.C. 3445).
Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 (AS. 2112/Tab. 5) presentato dal Governo prevedeva spese finali pari a 7.726,4 milioni di euro.
Con l’approvazione da parte del Senato del ddl di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la Ia Nota di variazioni al bilancio, con la quale viene corretto il disegno di legge di bilancio in base agli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità, approvato in prima lettura dal Senato. A seguito della Nota, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero della Giustizia diminuiscono, risultando pari a 7.701,6 milioni di euro nel 2016.
Distinguendo le spese
correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei
servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non
direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per
investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per il 2016, si articola nel seguente modo:
(valori in milioni di euro)
|
2015 |
2016 |
|||
Legge |
Assestato |
DLV |
Ia Nota |
(B-A)/A |
|
Spese correnti |
7.631 |
7.694 |
7.600 |
7.590 |
-1,3 |
Spese in c/capitale |
135 |
160 |
126 |
112 |
-30,0 |
SPESE FINALI |
7.766 |
7.854 |
7.726 |
7.702 |
-1,9 |
Rispetto al 2015, il disegno di legge di bilancio prevede per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che interessa sia le dotazioni di parte corrente (-1,3%) sia le spese in conto capitale (-30%).
Per gli anni successivi, la tabella che segue espone un quadro sintetico del bilancio triennale di competenza per il 2016-2018.
(valori in milioni di euro)
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
BLV |
Ia Nota |
|
||
Spese correnti |
7.600 |
7.590 |
7.650 |
7.623 |
Spese in c/capitale |
126 |
112 |
119 |
118 |
SPESE FINALI |
7.726 |
7.702 |
7.769 |
7.741 |
Le spese del Ministero della giustizia corrispondono all’1,3% del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.
Evoluzione della spesa finale dei singoli
stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato
(competenza
– milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e
contabili)
MINISTERI |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
Consuntivo |
% |
Bilancio |
% |
Ass. |
% |
BLV |
% |
I Nota |
% |
|
Economia e finanze |
349.983 |
58,0 |
358.490 |
58,3 |
357.839 |
57,7 |
351.820 |
59,4 |
355.043 |
59,2 |
Sviluppo economico |
10.864 |
1,8 |
4.280 |
0,7 |
4.484 |
0,7 |
4.144 |
0,7 |
4.519 |
0,8 |
Lavoro e politiche sociali |
117.796 |
19,5 |
128.541 |
20,9 |
131.613 |
21,2 |
117.389 |
19,8 |
117.830 |
19,6 |
Giustizia |
7.703 |
1,3 |
7.766 |
1,3 |
7.854 |
1,3 |
7.726 |
1,3 |
7.702 |
1,3 |
Affari esteri |
1.958 |
0,3 |
2.171 |
0,4 |
2.426 |
0,4 |
2.152 |
0,4 |
2.263 |
0,4 |
Istruzione, univer.
ricerca |
52.628 |
8,7 |
52.579 |
8,6 |
53.033 |
8,6 |
55.055 |
9,3 |
54.882 |
9,1 |
Interno |
21.906 |
3,6 |
23.518 |
3,8 |
24.530 |
4,0 |
18.208 |
3,1 |
21.239 |
3,5 |
Ambiente |
864 |
0,1 |
649 |
0,1 |
667 |
0,1 |
697 |
0,1 |
737 |
0,1 |
Infrastrutture e trasporti |
13.582 |
2,3 |
13.260 |
2,2 |
13.342 |
2,2 |
12.059 |
2,0 |
12.051 |
2,0 |
Difesa |
21.027 |
3,5 |
19.371 |
3,2 |
19.992 |
3,2 |
19.424 |
3,3 |
19.466 |
3,2 |
Politiche agricole |
1.322 |
0,2 |
1.280 |
0,2 |
1.332 |
0,2 |
1.249 |
0,2 |
1.214 |
0,2 |
Beni e attività culturali e Turismo |
1.843 |
0,3 |
1.521 |
0,2 |
1.553 |
0,3 |
1.622 |
0,3 |
1.687 |
0,3 |
Salute |
1.549 |
0,3 |
1.259 |
0,2 |
1.299 |
0,2 |
1.204 |
0,2 |
1.175 |
0,2 |
SPESE FINALI |
603.025 |
100 |
614.888 |
100 |
619.964 |
100 |
592.749 |
100,0 |
599.810 |
100,0 |
Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2015 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall’1,7% del 2006 all’odierno 1,3%, Nel corso della XVI legislatura la percentuale ha oscillato tra l’1,4% e l’1,6% per scendere all’1,3% a partire dall’esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2016.
La tabella seguente mostra l'evoluzione delle spese del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di scostamento sull’esercizio precedente e quelle di incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato.
(importi in milioni di euro
al lordo di regolazioni debitorie e contabili)
|
Ministero della giustizia |
Bilancio dello Stato |
|
||
Anno (*) |
Spese finali (A) |
% variazione sull’esercizio
precedente |
Spese finali |
% variazione sull’esercizio
precedente |
% |
2006 |
8.155 |
+ 6,5 |
479.381 |
+ 2,6 |
1,7 |
2007 |
8.128 |
- 0,3 |
490.346 |
+ 2,3 |
1,6 |
2008 |
8.001 |
- 1,5 |
535.735 |
+ 9,2 |
1,4 |
2009 |
8.762 |
+ 9,5 |
558.287 |
+ 4,2 |
1,5 |
2010 |
7.717 |
- 13,5 |
535.410 |
- 4,1 |
1,4 |
2011 |
8.460 |
+ 9,6 |
519.323 |
-3,1 |
1,6 |
2012 |
7.649 |
-10,6 |
535.003 |
+3,0 |
1,4 |
2013 |
7.830 |
+2,3 |
582.010 |
+8,7 |
1,3 |
2014 |
7.703 |
-1,6 |
603.025 |
+3,6 |
1,3 |
2015 |
7.854 |
+1,9 |
619.964 |
+2,8 |
1,3 |
2016 |
7.726 |
-1,6 |
592.749 |
-4,4 |
1,3 |
(*) Per gli anni 2006-2014 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato; per il 2015 dalla legge di assestamento e per il 2016 dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Di seguito si dà conto delle dotazioni finaziarie relative a ciascuna missione e programma, tratte dall’originario disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (A.S. 2112/tab. 5); in chiusura di ogni analisi si riportano le dotazioni aggiornate a seguito dell’approvazione della I° nota di variazione.
Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2016, pari a circa 7 miliardi e 726 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 98%) assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero.
Nel bilancio di previsione 2016 (AS 2112/tab. 5), alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.555,6 milioni di euro, che scendono a 7.554,1 a seguito della nota di variazioni.
La missione è articolata in 3 programmi di spesa:
§ 1.1. Amministrazione penitenziaria – 2.732,9 mln di euro (che diminiuscono a 2.720,5 con la I nota di variazioni);
§ 1.2. Giustizia civile e penale – 4.677,9 mln di euro (che aumentano a 4.689,2 mln di euro con la I nota di vaziazioni);
§ 1.3. Giustizia minorile e di comunità – 144,9 mln di euro (che diminuiscono a 144,4 mln con la I nota di variazioni).
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti ed internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari.
Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2016 è pari a 2.732,9 mln di euro (di cui: spese correnti: 2.662 mln; spese in conto capitale: 70,9 mln.).
La seguente tabella raffronta gli stanziamenti per il programma amministrazione penitenziaria secondo i rendiconti 2013 e 2014, l’assestamento 2015 e le previsioni 2016.
(importi in milioni di euro)
|
Rendiconto |
Rendiconto |
Assestamento 2015 |
Previsioni 2016 |
Funzionamento |
|
|
2.504,8 |
2.434,0 |
Interventi |
192,8 |
188,3 |
||
Oneri comuni di parte corrente |
0,4 |
39,7 |
||
Investimenti |
71.5 |
70,9 |
||
Totale |
3.084,1 |
2.943,8 |
2.769,6 |
2.732,9 |
A seguito della nota di variazioni la dotazione dell’amministrazione penitenziaria per il 2016 è ridotta di 12,4 milioni, e risulta dunque pari a 2.720,5 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (- 49,1 mln di euro).
Dall’analisi dell’iniziale disegno di legge di bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell’amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.434 milioni di euro) e che, in particolare, 2.163,6 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente. La I nota di variazioni, che aggiorna il bilancio di previsione a legislazione vigente in base all’approvazione in prima lettura della legge di stabilità, riduce gli stanziamenti per il lavoro dipendente presso il DAP di 2 milioni di euro.
Fra gli interventi si segnalano invece le seguenti voci di spesa:
· Spese riguardanti il mantenimento, l’assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 91,2 milioni di euro (le previsioni di spesa sono inferiori di circa 2,5 milioni rispetto al bilancio assestato 2015 e di circa 15,8 milioni rispetto al rendiconto 2014). Il calo, prevalentemente determinato dalla riduzione delle spese per la fornitura del vitto e per i servizi legati al mantenimento, appare dovuto alla riduzione del numero dei detenuti realizzata negli ultimi mesi (-13.000 unità da inizio legislatura);
· Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 220 mila euro (v. ante tabella C allegata alla legge di stabilità);
· Somme per far fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell’art. 3 CEDU (cap. 1769): 5,4 milioni di euro (a fronte dei 10 milioni stanziati nel 2015). Anche in questo caso la riduzione dello stanziamento pare riconducibile alle migliorate condizioni detentive.
Per quanto riguarda gli investimenti, sul capitolo 7300, Spese per l’acquisto, l’installazione, l’ampliamento di immobili, strutture e impianti per l’amministrazione penitenziaria, risultano iscritti nel bilancio 2016 20,6 milioni di euro. Stanziamento analogo figura nelle previsioni assestate 2015, mentre nel rendiconto 2014 risultavano circa 16 milioni. Peraltro, la I nota di variazioni riduce questo stanziamento di 6,8 milioni, portando la dotazione del capitolo 7300 a 13,8 milioni di euro.
Si evidenzia che su questo capitolo non risultano stanziamenti per il
c.d. piano carceri in quanto i relativi interventi sono passati alla competenza
del Ministero delle infrastrutture.
I 20,6 milioni di euro originariamente iscritti sul cap. 7300 derivano dalle seguenti autorizzazioni di spesa per fattori legislativi:
- R.D. n. 787/1931: 1,9 mln finalizzati ad acquisto ed installazione di strutture e impianti;
- L. n. 164/1981, art. 35: 18,7 mln per acquisto e installazione di opere prefabbricate.
Il capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili (c.d. Fondo opere) prevede stanziamenti per 16,1 milioni (a fronte di 18,1 milioni previsti dall’assestamento 2015 e di 32,7 milioni di euro previsti dal rendiconto 2014).
Un approfondimento sulla destinazione di queste autorizzazioni di spesa è contenuto negli allegati alla tabella n. 5.
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: gestione delle attività inerenti le prove concorsuali; gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; gestione delle spese di giustizia; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; rapporti con U.E., O.N.U. e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico.
Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2016 per questo programma è pari a 4.677,8 milioni di euro (di cui: spese correnti: 4.636,5 mln; spese in conto capitale: 41,3 mln.), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.
La seguente tabella raffronta gli stanziamenti per il programma giustizia civile e penale secondo i rendiconti 2013 e 2014, l’assestamento 2015 e le previsioni 2016.
(importi in milioni di euro)
|
Rendiconto |
Rendiconto |
Assestamento 2015 |
Previsioni 2016 |
Funzionamento |
|
|
3.973,4 |
3.913,7 |
Interventi |
767,0 |
722,8 |
||
Oneri comuni di parte corrente |
- |
- |
||
Investimenti |
75,5 |
41,3 |
||
Totale |
4.697,1 |
4.721,2 |
4.815,9 |
4.677,8 |
A seguito della I nota di variazioni la dotazione del programma Giustizia civile e penale per il 2016 è aumentata di 11,4 milioni, e risulta dunque pari a 4.689,2 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (- 126,7 mln di euro).
Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano, per quanto riguarda il funzionamento, il cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 180 milioni di euro (invariato rispetto all’esercizio precedente). La I nota di variazioni riduce questo stanziamento di 2,3 milioni, portando il capitolo a 177,7 milioni di euro. Si ricorda, sul punto, la riduzione delle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione prevista dall’art. 1, commi da 449 a 451 del disegno di legge stabilità 2016 (A.C. 3444). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell’economia, pari a 40 milioni di euro (v. infra).
Attiene al funzionamento anche il cap. 1363, Spese per intercettazioni, che nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 205,7 mln (erano 228,8 nel rendiconto 2013, 227,8 nel rendiconto 2014 e 215 mln nelle previsioni assestate 2015). La I nota di variazioni non interviene su questo capitolo.
Si ricorda che i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci:
- remunerazione degli operatori delle comunicazioni. A differenza degli altri Paesi europei, infatti, in Italia gli operatori telefonici, sebbene obbligati a collaborare con l'autorità giudiziaria (ai sensi del D.Lgs. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche), hanno il diritto ad ottenere una controprestazione economica per le attività di intercettazione;
- acquisizione dei tabulati telefonici;
- noleggio dei macchinari.
La legge finanziaria del 2008 aveva previsto (legge n. 244 del 2007, art. 2, commi 82 e 83) la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica. In particolare era stata prevista, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un "sistema unico" nazionale delle intercettazioni anche attraverso la razionalizzazione delle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Tale sistema (ancora inattuato) avrebbe dovuto essere articolato su base distrettuale di Corte d'appello con finalità, essenzialmente, di riduzione delle spese connesse alle operazioni di intercettazione.
Tra il 2008 e il 2014, la spesa media per le intercettazioni è stata di circa 230 milioni; nel 2014 la spesa è stata di 250 milioni di euro e per il 2015 è stimata una spesa di 235 milioni (Relazione sullo stato delle spese di giustizia, trasmessa al Parlamento dal ministro della giustizia il 13 luglio 2015, DOC XCV, n. 3, pp. 6-7).
I costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle comunicazioni in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente.
Dopo che il D.L. 95/2012 (art. 1, comma 26) aveva previsto che il Ministero della giustizia adottasse misure volte alla razionalizzazione, dal 2013, dei costi dei servizi di intercettazione, la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, comma 22), modificando il citato Codice delle comunicazioni elettroniche, ha previsto che i risparmi di spesa fossero conseguiti stabilendo (con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia) un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori telefonici, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
La suddetta relazione del Ministro giustifica le spese sostenute nel 2014 (250 mln) e le stime 2015 (235 mln) con il fatto che «l’amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali».
Si ricorda, infine, che l’art. 7, comma 3 della legge n. 124 del 2015 (Delega riforma PA) ha delegato il Governo a ristrutturare e razionalizzare le spese per intercettazioni. In particolare, il governo è delegato a rivedere le voci di listino, così da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe in vigore e velocizzare le operazioni di liquidazione dei compensi intervenendo sul TU delle spese di giustizia. La delega dovrà essere esercitata entro il 28 aprile 2016.
Sempre in relazione al funzionamento, si segnalano i seguenti capitoli:
§ cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 10,5 mln di euro (invariati a seguito della I nota);
§ cap. 1501, Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 47,5 mln di euro, non variati dalla I nota (erano 52 nelle previsioni assestate 2015 e 54,3 nel rendiconto 2014);
§ cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato civile e finalizzate all’incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 mln di euro (invariato rispetto alle previsioni assestate 2015; nel rendiconto 2014 erano invece 15 milioni);
§ cap. 1543, Spese relative ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di 5,2 milioni di euro. Si tratta di un capitolo di nuova istituzione.
Si segnala, inoltre,
che la nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero (Piano
degli obiettivi per Missioni e Programma) reca in riferimento all’obiettivo “Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico”
l’indicazione di uno stanziamento di 22,5
milioni di euro per il 2016.
Per quanto riguarda gli interventi si segnala il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia[13], che reca uno stanziamento di 470,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2015 (- 9 mln) e rispetto al rendiconto 2014 (-39,5 mln).
Nel capitolo dedicato alle spese di giustizia n. 1360 vengono imputate le generalità delle spese processuali, quali ad esempio, consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali, e così via. Anche l’andamento delle spese di questo capitolo è esposto nella già citata relazione sullo stato delle spese di giustizia, trasmessa nel mese di luglio (DOC XCV, n. 3).
Il cap. 1551, Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, reca uno stanziamento di 88,3 mln di euro, in netta diminuzione rispetto all’esercizio precedente (132,7 mln).
La diminuzione è dovuta all’applicazione della legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 190 del 2014, art. 1, co. 526 e ss.), che ha previsto la diretta gestione delle spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari da parte dell’amministrazione statale a partire dal 1° settembre 2015. Come evidenziano le note integrative al bilancio di previsione, sono stati confermati gli importi presenti nella elgge di bilancio 2015 – 2017 in attesa di una effettiva implementazione delle nuove procedure e della acquisizione di tutti gli elementi necessari per una adeguata analisi della relativa spesa. La voce “trasferimenti” comprende solo i contributi ai comuni da corrispondere nel 2016 per la gestione degli uffici riferita al 2015.
In merito agli investimenti, si segnala che il capitolo 7200, Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell’amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 9,8 milioni di euro, sostanzialmente dimezzato rispetto al bilancio assestato 2015 e in forte calo anche rispetto al rendiconto 2013 (35,5 mln di euro) e al rendiconto 2014 (26 mln di euro).
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; organizzazione dei servizi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile; tutela e protezione giuridica dei minori; promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico; nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili.
Si osserva che le competenze del Dipartimento Giustizia minorile sono state riviste dal recente regolamento di riorganizzazione del ministero (DPCM n. 84 del 2015), che ha appunto atribuito a questo dipartimento anche le competenze sull’esecuzione penale esterna (da qui la precisazione, Giustizia minorile e di comunità). Ciò nonostante, le note integrative al bilancio di revisione (Tab. 5, p. 30) evidenziano che «le previsioni formulate non tengono conto degli UEPE e del relativo personale ad essi preposto». Ciò in quanto mancherebbero ancora i DM attuativi della nuova organizzazione ministeriale.
Il bilancio di previsione 2016 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 144,9 milioni di euro (di cui 137,2 mln di spese correnti e 7,7 mln di spese in conto capitale), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.
La seguente tabella raffronta gli stanziamenti per il programma giustizia minorile secondo i rendiconti 2013 e 2014, l’assestamento 2015 e le previsioni 2016.
(importi in milioni di euro)
|
Rendiconto |
Rendiconto |
Assestamento 2015 |
Previsioni 2016 |
Funzionamento |
|
|
114,1 |
111,6 |
Interventi |
26,0 |
25,6 |
||
Oneri comuni di parte corrente |
- |
- |
||
Investimenti |
7,9 |
7,7 |
||
Totale |
168,4 |
163,0 |
148,0 |
144,9 |
A seguito della I nota di variazioni la dotazione del programma Giustizia minorile e di comunità per il 2016 è diminuita di 0,5 milioni, e risulta dunque pari a 144,4 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (- 3,6 mln di euro).
Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato "Indirizzo politico".
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
La spesa complessiva prevista dal bilancio 2016 è di 28,3 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso esercizio.
La seguente tabella raffronta gli stanziamenti per il programma Indirizzo politico secondo i rendiconti 2013 e 2014, l’assestamento 2015 e le previsioni 2016.
(importi in milioni di euro)
|
Rendiconto |
Rendiconto |
Assestamento 2015 |
Previsioni 2016 |
Funzionamento |
|
|
27 |
28,3 |
Interventi |
- |
- |
||
Investimenti |
- |
- |
||
Totale |
29,4 |
29,1 |
27,0 |
28,3 |
La I nota di variazioni riduce lo stanziamento per il programma Indirizzo politico di 87 mila euro, portando a 28,2 milioni di euro la spesa prevista.
Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2016 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale[14]:
§ 172 unità di personale amministrativo (per una spesa di 7,3 milioni di euro);
§ 49 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,4 milioni di euro).
Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato "Fondi da assegnare".
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'amministrazione.
Il programma ha una dotazione di 142,5 milioni di euro, in netto aumento (+49 milioni) rispetto agli esercizi precedenti: erano 33,9 mln nel rendiconto 2013; 32,6 nel rendiconto 2014; 93,8 mln nel bilancio assestato 2015.
Peraltro, la I nota di variazioni riduce lo stanziamento di 23,3 milioni, portando la cifra attuale a 119,2 milioni di euro.
L’incremento – rispetto al bilancio assestato 2015 – di tali stanziamenti è prevalentemente imputabile ai seguenti capitoli:
§ cap. 1511, Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, che ha uno stanziamento di 41,8 milioni (+16 mln rispetto all’assestamento 2015);
§ cap. 1536, Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, che ha una previsione di 77 milioni di euro (+ 26,6 rispetto all’assestamento 2015). In particolare, la tab. 5 motiva questo incremento con la conversione in legge del d.l. n. 83 del 2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria). Con la I nota di variazioni lo stanziamento è ridotto di 4 milioni
Per quanto riguarda il capitolo 1537, Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia, lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione è pari a 5,7 milioni di euro (erano 10,9 nell’assestamento 2015 mentre il capitolo era incapiente nel rendiconto 2014), ridotti a 2,2 milioni a seguito dell’approvazione della I nota di variazioni.
Si ricorda che è questo il capitolo del bilancio del ministero sul quale transitano le risorse del Fondo unico giustizia riassegnate al Ministero. Solo nel rendiconto 2016 sarà possibile quantificare quante risorse effettivamente saranno affluite al capitolo nel corso dell’esercizio.
Per completezza di informazione, di seguito si riportano alcuni capitoli del bilancio dello Stato, con il relativo stanziamento, relativi alle spese per il personale della giustizia. Si evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, come tali non emendabili.
La prima tabella – i cui dati sono tratti dagli allegati (da n. 3 a n. 14) alla tabella n. 5 (Stato di previsione del Ministero della giustizia), per gli anni finanziari 2013 - 2016 - distingue il personale in base al Centro di responsabilità al quale è assegnato.
Cap. |
Personale |
Unità
2012 |
Previsione
2013 |
Unità
2013 |
Previsione
2014 |
Unità
2014 |
Previsione
2015 |
Unità 2015 |
Previsione 2016 |
Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria |
|
|
|
|
|
|
|
||
1600 |
Personale
amministrativo |
6.681 |
210.074.292 |
6.581 |
206.403.139 |
6.688 |
206.318.714 |
6.265 |
200.723.079 |
1601 |
Polizia
penitenziaria |
39.301 |
1.216.513.873 |
39.159 |
1.217.239.396 |
38.474 |
1.198.447.572 |
37.931 |
1.192.608.769 |
1602 |
Magistrati
c/o amministrazione centrale |
11 |
1.515.578 |
9 |
1.542.263 |
8 |
1.266.749 |
8 |
1.121.251 |
1603 |
Personale
contrattista |
301 |
6.519.359 |
301 |
4.519.214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.204 |
1.394.453.099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dipartimento
affari di giustizia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
Personale
amministrativo |
296 |
8.231.870 |
279 |
7.734.387 |
263 |
7.573.381 |
224 |
7.026.628 |
1201 |
Magistrati
c/o amministrazione centrale |
21 |
2.657.582 |
21 |
2.936.103 |
22 |
2.914.880 |
25 |
3.116.365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
249 |
10.142.993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi |
|
|
|
|
|
|
|||
1400 |
Magistratura
giudiziaria |
8.912 |
1.128.484.161 |
9.035 |
1.254.006.831 |
9.212 |
1.266.618.403 |
8.928 |
1.204.874.373 |
1402 |
Personale
amministrativo (cancellerie) |
38.138 |
1.019.219.292 |
36.831 |
998.893.439 |
35.571 |
965.255.107 |
34.935 |
937.424.155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.863 |
2.142.298.528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità |
|
|
|
|
|
|
|
||
2000 |
Personale
amministrativo |
1.353 |
41.145.471 |
1.327 |
38.934.426 |
1.350 |
39.658.325 |
1.339 |
38.949.313 |
2001 |
Polizia
penitenziaria |
789 |
24.391.012 |
921 |
26.300.287 |
848 |
26.441.698 |
921 |
26.352.445 |
2002 |
Magistrati
c/o amministrazione centrale |
2 |
424.835 |
2 |
354.133 |
2 |
343.019 |
4 |
587.140 |
2003 |
Personale
contrattista |
119 |
200.000 |
139 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.264 |
65.888.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gabinetto
e uffici di diretta collaborazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1005 |
Personale
amministrativo |
247 |
6.545.603 |
262 |
6.929.049 |
177 |
6.304.417 |
172 |
7.334.321 |
1008 |
Magistrati
c/o amministrazione centrale |
47 |
6.096.659 |
46 |
6.140.125 |
46 |
6.072.058 |
49 |
6.423.685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
13.758.006 |
Nella tabella che segue, invece, i dati sul personale vengono riaggregati in base alla categoria.
Cap. |
Personale |
Unità
2012 |
Previsione
2013 |
Unità
2013 |
Previsione
2014 |
Unità
2014 |
Previsione
2015 |
Unità 2015 |
Previsione 2016 |
Magistratura
ordinaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1602 |
Magistrati
c/o DAP |
11 |
1.515.578 |
9 |
1.542.263 |
8 |
1.266.749 |
8 |
1.121.251 |
1201 |
Magistrati
c/o DAG |
21 |
2.657.582 |
21 |
2.936.103 |
22 |
2.914.880 |
25 |
3.116.365 |
1400 |
Magistrati
c/o DOG |
8.912 |
1.128.484.161 |
9.035 |
1.254.006.831 |
9.212 |
1.266.618.403 |
8.928 |
1.204.874.373 |
2002 |
Magistrati
c/o giustizia minorile |
2 |
424.835 |
2 |
354.133 |
2 |
343.019 |
4 |
587.140 |
1008 |
Magistrati
c/o Gabinetto e diretta collaborazione |
47 |
6.096.659 |
46 |
6.140.125 |
46 |
6.072.058 |
49 |
6.423.685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.014 |
1.216.122.814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale
amministrativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
Personale
c/o DAP |
6.681 |
210.074.292 |
6.581 |
206.403.139 |
6.688 |
206.318.714 |
6.265 |
200.723.079 |
1200 |
Personale
c/o DAG |
296 |
8.231.870 |
279 |
7.734.387 |
263 |
7.573.381 |
224 |
7.026.628 |
1402 |
Personale
c/o DOG |
38.138 |
1.019.219.292 |
36.831 |
998.893.439 |
35.571 |
965.255.107 |
34.935 |
937.424.155 |
2000 |
Personale
c/o giustizia minorile |
1.353 |
41.145.471 |
1.327 |
38.934.426 |
1.350 |
39.658.325 |
1.339 |
38.949.313 |
1005 |
Personale
c/o Gabinetto e diretta collaborazione |
247 |
6.545.603 |
262 |
6.929.049 |
177 |
6.304.417 |
172 |
7.334.321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.935 |
1.191.457.496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polizia
penitenziaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1601 |
Personale
assegnato al DAP |
39.301 |
1.216.513.873 |
39.159 |
1.217.239.396 |
38.474 |
1.198.447.572 |
37.931 |
1.192.608.769 |
2001 |
Personale
assegnato alla giustizia minorile |
789 |
24.391.012 |
921 |
26.300.287 |
848 |
26.441.698 |
921 |
26.352.445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38.852 |
1.218.961.214 |
In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità si ricordano, inoltre, le spese per le indennità dei giudici onorari (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 143 milioni di euro:. Nel rendiconto 2014 le spese sono state di 144,8 milioni di euro; nel bilancio assestato 2015 di 133,8 mln di euro.
Con la I nota di variazioni lo stanziamento del capitolo è ridotto di 6,6 milioni e risulta dunque pari a 136,3 milioni di euro. La nota aggiorna il bilancio a seguito dell’approvazione in prima lettura al Senato dell’art. 1, comma 346 del disegno di legge stabilità 2016 (A.C. 3444, v. sopra), che impegna il Ministero a razionalizzare e ridurre le indennità da corrispondere ai magistrati onorari. La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire, che non devono essere inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016 (e ad 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017).
Nella già citata relazione sullo stato delle spese di giustizia, trasmessa nel mese di luglio (DOC XCV, n. 3), è indicata la spesa sostenuta nell’ultimo quadriennio in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria.
(in mln di €)
Categorie di magistrati onorari |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
Giudici di pace |
90,0 |
95,5 |
98 |
105 |
110 |
Giudici onorari aggregati e giudici
onorari di tribunale |
16,0 |
16 |
16 |
15 |
19 |
Vice procuratori onorari |
24,0 |
24 |
23 |
22 |
21 |
TOTALE |
130,0 |
135,5 |
137 |
142 |
150 |
In primo luogo si ricorda che lo Stato di previsione dell’entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2016.
Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2014 il capitolo registrava 190,5 milioni di euro; nel 2013 78,5 milioni di euro; nel 2012 162,8 mln mentre nel 2011 erano stati oltre 400 milioni di euro.
La quota delle risorse del Fondo assegnata al Ministero della giustizia affluisce al cap. 1537 del bilancio del Ministero (Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia).
Di seguito si riportano in serie storica alcuni capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’Economia di interesse della Commissione Giustizia.
I dati 2012-2014 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2015 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2016 dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
(in milioni di €)
Cap. |
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1312 |
Somme da
corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta
detenzione nei casi di errori giudiziari |
33,8 |
36,8 |
36,8 |
21,5 |
31,0 |
1313 |
Somma da
corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi
comprese le spese legali e gli interessi[15] |
15,0 |
90,0 |
40,0 |
80,0 |
40,0 |
2118 |
Spese di
funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza |
0,9 |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1733 |
Spese di
funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali |
11,0 |
11,0 |
10,0 |
7,1 |
9,5 |
2170 |
Spese per
il funzionamento del Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali |
29,3 |
30,7 |
28,6 |
24,7 |
18,8 |
2195 |
Spese per
il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura |
5,6 |
5,2 |
5,1 |
4,5 |
4,4 |
Di seguito si riportano in serie storica alcuni capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’Interno di interesse della Commissione Giustizia.
I dati 2012-2014 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2015 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2016 dal disegno di legge di bilancio.
(in milioni di €)
Cap. |
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2961 |
Contributo all’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata per le spese di funzionamento |
1,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
2962 |
Contributo all’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata per le spese di personale |
6,3 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
2629 |
Spese di carattere riservato per la lotta alla
delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei
reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati
rifugiati all’estero |
1,9 |
2,0 |
2,2 |
0,7 |
0,6 |
2632 |
Fondo per il contrasto della pedopornografia su
internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse
nazionale |
2,0 |
1,8 |
1,6 |
0,9 |
1,0 |
2635 |
Spese per la realizzazione ed il funzionamento della
banca dati nazionale del DNA |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
2671 |
Spese di funzionamento della Direzione investigativa
antimafia |
14,2 |
9,0 |
8,3 |
9,8 |
7,9 |
2840 |
Spese riservate per l’attuazione dello speciale
programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per
coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i
conviventi |
80,4 |
60,4 |
92,7 |
72,1 |
73,0 |
2341 |
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura |
124,4 |
62,7 |
90,0 |
2,0 |
2,0 |
L’unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il capitolo 7471, di nuova istituzione, istituito da quest’anno in applicazione dell’art. 3, comma 12, del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).
Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze.
Tali risorse, che nel bilancio 2015 ammontano a 140,9 milioni di euro, confermati in sede di assestamento, sono ora ridotte a 20,6 milioni di euro. Il capitolo è esposto in Tabella E della legge di stabilità (v. ante).
È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.
All’amministrazione degli Archivi notarili sono demandati, quali principali compiti istituzionali, il controllo sull’esercizio dell’attività notarile, la conservazione del materiale documentario (in particolare degli atti dei notai cessati) ed il rilascio delle copie degli atti conservati, nonché lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (servizi resi al pubblico) e la gestione del registro generale dei testamenti.
L’Amministrazione degli Archivi notarili presenta tradizionalmente un quadro previsionale di sola cassa, nel quale non risultano quindi iscritti stanziamenti di competenza.
Sostanzialmente, si tratta di risorse – 439,8 milioni di euro - che l’Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad incassare (rispetto alle previsioni assestate della legge di bilancio 2014 si registra un aumento di tali autorizzazioni di 30,3 mln di euro).
[1] Recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”.
[4] Sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell’Amministrazione
centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato
con le Regioni interessate, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
[5] In sintesi, la delibera n. 10/2015 indica un cofinanziamento
nazionale complessivo per il ciclo di programmazione 2014-2020 pari a 24
miliardi, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie (ulteriori 4,4 miliardi sono posti a valere sui bilanci
delle regioni). Le risorse di cofinanziamento statale destinate ai POR
ammontano a circa 10,3 miliardi (a cui si aggiungono i 4,4 miliardi di quota
regionale), mentre ai PON sono stati destinati 5,4 miliardi. Oltre 7,4 miliardi
sono riservati agli interventi complementari.
[6] Si tratta,
evidentemente, sia del sequestro conservativo che del sequestro preventivo la
cui disciplina è contenuta negli artt. 316 - 325 c.p.p.: il loro fine comune è
quello di garantire l'esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l'uso
di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la
commissione di altri reati. I presupposti per la loro applicazione sono: il fumus del reato e il periculum in mora. Il primo, nel
processo penale, è un provvedimento che può essere disposto dal pubblico
ministero o dalla parte civile, se vi è il timore che vengano a mancare le
garanzie che l’imputato possa pagare la pena pecuniaria e le obbligazioni
civili derivanti dal reato commesso.Il secondo viene disposto nelle situazioni
in cui il mancato assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato
possa condurre, in pendenza del relativo accertamento, non solo al protrarsi
del comportamento illecito od alla reiterazione della condotta criminosa, ma
anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi
del bene protetto.
[7] La confisca invece è una misura di sicurezza patrimoniale
che tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l’espropriazione,
a favore dello Stato, di cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e quelle che ne sono il prodotto o il profitto. La confisca è
facoltativa, a meno che non sia (c.p. 240, 416 bis-7, 446, 722, 727,
c.p.p. 445): 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
[8] Articolo 416, sesto comma c.p.(Associazione per delinquere
diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del T.U. immigrazione); articolo
416, settimo comma c.p. (Associazione per delinquere diretta a commettere
taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di
un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies);
articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere
delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli
473(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno
o di prodotti industriali) e 474(Introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi); articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (Tratta di persone) e 602
c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi); articolo 416-bis
c.p.(associazione di tipo mafiosa, anche straniere); articolo 630 c.p.
(Sequestro di persona a scopo di estorsione); delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale
a dire aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto-legge n. 152 del 1991,
convertito dalla legge n. 203 del 1991); articolo 74 decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope); articolo 291 quater decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); articolo 260 decreto
legislativo n. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti).
[9] L'articolo 24 del codice antimafia, nella formulazione vigente, disciplina la cd. confisca di prevenzione, prevedendo che essa possa essere disposta dall'autorità giudiziaria sui beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego e di cui lo stesso non possa giustificare la legittima provenienza.
[10] Nel
2013 è stato approvato il nuovo regolamento sugli aiuti d'importanza minore (de minimis): Regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Le misure che rispettano i criteri fissati nel Regolamento de minimis non costituiscono "aiuti
di Stato" secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di
preventiva notifica alla Commissione europea per l’approvazione. Ciò semplifica
e chiarisce le regole, in linea con quanto previsto dalla strategia di
modernizzazione degli aiuti di Stato, e riduce significativamente gli oneri
amministrativi a carico delle imprese e degli Stati membri. Il Regolamento n.
1407/2013 mantiene inalterati i precedenti criteri, fissando un massimale
di 200 000 EUR per gli aiuti «de
minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni. Il nuovo regolamento
generale di esenzione per categoria (RGEC) è stato emanato nel 2014: Regolamento
(UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato. Entrato in vigore il 1°
luglio 2014, abroga il precedente regolamento (CE) n. 800/2008, e si
applica fino al 31 dicembre 2020. Il
RGEC 2014-2020 è un insieme di 43 esenzioni a cui è possibile fare ricorso per
concedere aiuti di Stato efficaci nel rispetto delle norme. Gli aiuti concessi
a norma del RGEC possono essere concessi senza autorizzazione preventiva da
parte della Commissione. Per ricorrere al RGEC, l'ente erogatore deve
pubblicare su Internet un regime di
aiuti e compilare un modulo online
che viene inviato alla Commissione.
[11] Riguardo il comma 16 dell'articolo 33 del disegno di legge di stabilità, la Commissione Bilancio del Senato - in sede consultiva per il vaglio dell'eventuale estraneità di disposizioni rispetto al contenuto proprio del provvedimento - ha osservato (nel parere reso il 29 ottobre 2015), circa tale proroga al 31 dicembre 2016 relativa agli interventi per il Palazzo di giustizia di Palermo: "la norma, pur astrattamente connotata da localistico, potrebbe essere utile a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne soffrirebbero, generando in tal modo ritardi nell'amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri per il bilancio dello Stato".
[12] La numerazione delle tre missioni (6, 32 e 33) si riferisce all’ordine di classificazione generale delle missioni stesse all’interno del bilancio dello Stato. Nel bilancio del Ministero della giustizia, alle 3 missioni corrispondono i numeri 1 (Giustizia), 2 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) e 3 (Fondi da ripartire).
[13] Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, ufficiali ed agenti addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e diverse - ivi comprese quelle relative alla direzione nazionale ed alle direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371 bis del codice di procedura penale, per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Trasferte alla magistratura onoraria. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno stato estero non recuperabile con le spese di giustizia.
[14] Dati tratti dagli allegati nn. 13 e 14 alla tabella n. 5.
[15] Si ricorda che questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dal cap. 1264 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (v. sopra), che per Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 180 milioni di euro.