Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Regolamento per la disciplina del praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari - A.G. n. 225 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 224 | ||||||
Data: | 20/11/2015 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Regolamento per la disciplina del praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari
23 novembre 2015
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Indice |
Presupposti normativi|Quadro di riferimento|Contenuto| |
Presupposti normativiLo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, che stabilisce che l'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 247 (termine scaduto), dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. In base alla disciplina generale dell'art. 1, comma 3, della legge 247, i regolamenti attuativi della riforma professionale forense devono essere adottati con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere - oltre che del Consiglio di Stato - del CNF. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. |
Quadro di riferimentoIl tirocinio forense nella legge professionaleIl tirocinio professionale del praticante avvocato - di durata non inferiore a 18 mesi - consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche (art. 41 della legge professionale forense, L. 247 del 2012). Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi; c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40 (in caso di accordi tra università e ordini forensi). In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43 della citata legge professionale ha previsto poi che, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Pertanto, come previsto dall'art. 41 della legge professionale forense, 12 dei 18 mesi totali del tirocinio possono essere svolti presso un ufficio giudiziario. L'istituto della pratica forense presso uffici giudiziari, previsto già dall'Il tirocinio presso gli uffici giudiziari nel decreto-legge n. 98 del 2011...art. 37, commi 4 e 5, del DL n. 98 del 2011 (L. conv. n. 111 del 2011), rientra tra le modalità di formazione dell'aspirante avvocato che, oltre alla conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle tematiche professionali, consente l'acquisizione di una specifica professionalità da spendere in sede di abilitazione. Il citato art. 37 prevede che i capi degli uffici giudiziari (della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria) possano stipulare specifiche convenzioni con le facoltà di giurisprudenza delle università, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per dare la possibilità ai laureati in giurisprudenza di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Tale formazione professionale è consentita ai più meritevoli, su loro richiesta, previo parere favorevole del locale Consiglio giudiziario (per la magistratura ordinaria), del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (per quella amministrativa) e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (per la giustizia tributaria). Analoga possibilità è prevista in relazione al primo anno del corso di dottorato di ricerca e del corso di specializzazione per le professioni legali. Gli ammessi alla formazione professionale, cui si applica la disciplina del segreto d'ufficio prevista per i pubblici impiegati, assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Al termine del periodo di formazione, il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti sopracitati. I praticanti non godono di alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione e il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. ...e nel decreto legge n. 69 del 2013A tale disciplina del DL 98/2011 ha fatto seguito quella dettata dall'art. 73 del DL n. 69 del 2013 (conv. dalla L. n 98 del 2013) che - nel disciplinare nel complesso il tirocinio formativo dei più meritevoli laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari - ha precisato:
La disciplina degli stage formativi presso gli uffici giudiziari si coordina con quella dell'L'ufficio per il processoart. 50 del decreto-legge 90/2014 (conv. dalla L. 114/2014) che - aggiungendo l'art. 16-octies al DL 179 del 2012 (conv. dalla L. 221 del 2012) - ha previsto la costituzione presso tribunali e corti d'appello del cd. "ufficio del processo". Di tali strutture organizzative sono chiamati a far parte - con il personale di cancelleria - i laureati che presso tali uffici svolgono il tirocinio formativo (ex art. 73 DL 69/2013) o la formazione professionale (ex art. 37, comma 5, DL 98/2011). In attuazione dell'ufficio del processo è stato adottato il DM giustizia 1° ottobre 2015. |
ContenutoLo schema di regolamento in esame (A.G. 225) disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Lo schema è complementare alla normativa primaria sui tirocini formativi dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, prevista dall'art. 41 della legge professionale (L. 247 del 2012) e dagli artt. 37 del DL n. 98 del 2011 e 73 del DL n. 69/2013. Nel provvedimento, che si compone di 9 articoli, è in alcuni casi semplicemente mutuata la citata normativa primaria. Circa il rapporto tra lo schema di regolamento e la normativa primaria, la stessa relazione illustrativa dello schema di regolamento precisa in premessa il metodo seguito: il regolamento individua disposizioni che, contenute in norme primarie a proposito dello stage formativo, sono riproposte in sede di normazione secondaria perché volte a disciplinare aspetti, di natura prettamente organizzativa, che si riprongono tali e quali nell'attività di tirocinio trattata dallo schema di regolamento in esame. Si ricorda che uno schema di regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio forense (A.G. 213) è attualmente all'esame della Commissione Giustizia. Oggetto del regolamentoL'art. 1 riguarda l'oggetto del regolamento ovvero la disciplina del praticantato forense presso gli uffici giudiziari, svolto anche a seguito della stipula delle convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati. I requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziariL'art. 2 detta i requisiti che deve possedere il praticante al momento della presentazione della domanda di ammissione al tirocinio presso l'ufficio giudiziario ovvero: l'iscrizione nel registro dei praticanti; il possesso dei requisiti di onorabilità (non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); l'aver svolto, per almeno sei mesi, il tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa,tale ultimo requisito è stato introdotto a seguito di una proposta del CSM che nel suo parere riteneva necessario il possesso di un bagaglio formativo minimo del praticante che si apprestava allo stage formativo. Limiti territorialiL'ufficio giudiziario presso cui svolgere lo stage formativo (tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, v. ultra) è uno tra gli uffici compresi nel circondario di tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui è iscritto il praticante. Si osserva che l'opzione di vincolare la scelta dell'ufficio giudiziario al luogo di iscrizione del praticante - pur rispondendo ad esigenze di collaborazione tra ordini locali e uffici giudiziari nell'organizzazione degli stage (prevista dall'art. 3 dello schema in conformità dell'art. 73, co. 5-bis, del DL. 69/2013) - restringe drasticamente le opzioni disponibili per i praticanti, limitando le potenzialità dello stage formativo.
Progetto formativoL'art. 3 riguarda il progetto formativo del praticante e prevede, per la sua elaborazione, la citata collaborazione tra i Consigli degli ordini degli avvocati e i capi degli uffici giudiziari. Linee guida per la predisposizione dei citati progetti formativi possono essere predisposti dal Consiglio nazionale forense e dal CSM; analoga previsione riguarda gli organi di autogoverno delle altre magistrature. Uffici di svolgimento dello stageL'art. 4 dello schema concerne la domanda di svolgimento dello stage formativo. Sono preliminarmente elencati gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado presso cui può essere svolto il praticantato ovvero: le Corti di appello, i tribunali ordinari, le procure di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le relative procure, la Corte dei conti, la sua procura regionale e le sezioni giurisdizionali regionali e consultive, le Commissioni tributarie, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali . Si ricorda che l'art. 73 del DL 69/2013 non prevede nè la possibilità di svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici della Corte dei conti nè presso le Commissioni tributarie; lo stage formativo presso le commissioni tributarie è, invece, previsto dall'art. 37 del DL 98/2011. Inoltre, l'art. 4 dello schema, diversamente dal citato art. 73, non prevede espressamente la possibilità di svolgere lo stage formativo presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nonchè presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. I contenuti della domandaL'art. 4 detta, poi, le modalità di presentazione della domanda e i suoi contenuti. La domanda - da indirizzare al capo dell'ufficio giudiziario interessato - redatta su carta o su supporto digitale, va consegnata o trasmessa via PEC alla segreteria dell'ufficio e può indicare la preferenza per una o più specifiche materie. In essa vanno attestati, oltre al possesso dei requisiti indicati all'art. 2 dello schema di regolamento:
Si ricorda, inoltre, il requisito dell'età anagrafica - non contemplato dall'art. 4 - ma richiesto dalla citata norma primaria (età inferiore a 30 anni). Il possesso degli indicati requisiti possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva o di certificazione o di notorietà (ex art. 46 e 47, DPR 445/2000) Il capo dell'ufficio giudiziario, a domanda accolta, comunica la data di inizio dei svolgimento del tirocinio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui è iscritto il praticante. Tale ultima previsione è dettata in accoglimento di una specifica proposta contenuta nel parere del CNF. Limiti di durata dello stageL'art. 5 conferma quanto previsto dalla legge professionale forense (art. 41, comma 6) sulla durata massima del periodo di praticantato presso gli uffici giudiziari fissata in 12 mesi. Prevede, inoltre, la possibilità del praticante di svolgere la formazione in uffici giudiziari, diversi da quelli in cui l'ha iniziata. Dalla formulazione della disposizione deriva che lo stage formativo può essere ripartito su due soli uffici giudiziari, stante la previsione di un periodo minimo per ognuno di sei mesi. Se si prosegue lo stage in ufficio giudiziario compreso in circondario di tribunale diverso da quello di provenienza, deve essere trasferita anche l'iscrizione al registro dei praticanti presso il consiglio dell'ordine forense del nuovo circondario (in conformità delle previsioni dell'art. 41, comma 14, della legge professionale). Possibile prorogaL'art. 5 prevede la possibilità che il periodo formativo possa essere prorogato. Il praticante che abbia già completato i 12 mesi di tirocinio presso uno o più uffici giudiziari può avanzare una nuova domanda per prolungare lo stage di altri sei mesi. In tale ipotesi, lo stage durerebbe 18 mesi che, aggiunti ai sei mesi obbligatori di tirocinio presso l'avvocato (necessari per potere avanzare domanda), portano l'intero periodo formativo a 24 mesi. Si ricorda che una durata complessiva di 18 mesi dello stage formativo presso gli uffici giudiziari è prevista dall'art. 73 del DL 69/2013. Il magistrato affidatarioL'art. 6 dello schema di regolamento conferma quanto già previsto dall'art. 73 del DL 69/2013 cioè che un magistrato non può essere affidatario di più di due praticanti; un terzo tirocinante può, tuttavia, essergli affidato negli ultimi sei mesi di tirocinio. Viene precisato, inoltre, che i magistrati formatori debbano esprimere la propria disponibilità a svolgere le funzioni (la relazione illustrativa dello schema di regolamento precisa che ciò avverrà mediante specifico interpello da parte del capo dell'ufficio giudiziario). Si osserva che la definizione del magistrato che segue il praticante durante lo stage fornita dallo schema di regolamento è quella di magistrato "affidatario"; la disposizione primaria (art. 73 del DL 69/2013) utilizza invece la denominazione di magistrato "formatore". Selezione delle domandeL'art. 7 ribadisce quanto già previsto dall'art. 73, comma 2, del DL 69 in ordine ai criteri di selezione delle domande. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che ne abbiano fatto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media dei voti nelle materie indicate all'art. 4, al voto di laurea e alla minore età anagrafica; ove sussista ancora parità di requisiti, si riconosce la preferenza alla frequenza, con esito positivo, di un corso di perfezionamento post lauream in materie giuridiche. La relazione illustrativa precisa che non si è ritenuto, invece, di poter attribuire ai predetti criteri (media di alcuni esami, voto di laurea e età anagrafica) il carattere preclusivo della possibilità di accedere al tirocinio, nel presupposto che l'art. 44 della legge forense attribuisca a ciascun praticante avvocato un vero e proprio diritto di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
I contenuti dello stage formativoL'art. 8 detta la complessa disciplina relativa alle attività formative, ai limiti che incontra il praticante relativi ai compiti dell'ufficio, alle attività compatibili o incompatibili con lo svolgimento dello stage, alla relazione finale del magistrato affidatario. L'oggetto del tirocinio presso l'ufficio giudiziario consiste, in generale, nell'assistenza e collaborazione nell'attività del magistrato affidatario. Nello specifico, il praticante avvocato dovrà dedicarsi allo studio dei fascicoli di causa, alle ricerche di dottrina e giurisprudenza; alla stesura delle minute dei provvedimenti; dovrà assistere alle udienze e alle camere di consiglio. Accogliendo i rilievi contenuti nel parere del CNF, si prevede - a fini di completezza del percorso formativo - che il magistrato consenta al praticante, tramite i servizi di cancelleria, di conoscere anche le attività di natura amministrativa, collaterali a quelle giudiziarie. L'art. 8 stabilisce la compatibilità del tirocinio presso gli uffici giudiziari:
In relazione alla seconda ipotesi, non è chiaro se la disposizione abbia voluto consentire la possibilità di continuare a frequentare gli uffici dove si è svolto il primo semestre della pratica forense; a parte il mancato riferimento all'anzianità professionale dell'avvocato (5 anni di iscrizione all'ordine) si tratta, infatti, delle diverse modalità di svolgimento del tirocinio professionale previste dall'art. 41, comma 6, della legge 247 del 2012. Ribadito quanto affermato dall'art. 73, comma 8, del DL 69/2013 (cioè che il praticante non ha diritto a compenso e che la sua attività non fa sorgere alcun rapporto di lavoro col Ministero della giustizia nè obblighi previdenziali e assicurativi), l'art. 8 prevede la possibilità che il consiglio dell'ordine o il CNF stipulino polizze assicurative antifortunistiche in favore dei praticanti. Obblighi del tirocinante, conflitti di interesse e divietiSancito il generale obbligo di riservatezza e del segreto su quanto appreso nel corso dell'attività di praticantato, per quanto riguarda il delicato profilo dell'accesso ai fascicoli delle cause, viene previsto il divieto in relazione a situazioni in cui il praticante possa versare in conflitto d'interessi, per conto proprio o di terzi, durante lo svolgimento dello stage formativo: in accoglimento di un rilievo contenuto nel parere del CSM è, in particolare, sancito il divieto di accesso ai fascicoli relativi a cause in cui è parte un cliente che, negli ultimi 3 anni, risulta assistito da un avvocato dello studio legale frequentato dal praticante o presso cui questi ha svolto il tirocinio. Nelle stesse ipotesi (sempre in relazione al citato rilievo del CSM) è fatto divieto al praticante di assistere o difendere lo stesso cliente, anche nelle fasi o gradi successivi della causa. L'art. 8, più in generale, prevede il divieto per il praticante (ove abilitato al patrocinio) di esercitare attività professionale davanti all'ufficio giudiziario dove si sta svolgendo lo stage formativo (comma 8). La norma primaria (art. 73, comma 7, del DL 69/2013) prevede che gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Non è, invece, previsto alcun divieto per l'avvocato affidatario di esercitare attività professionale davanti al magistrato formatore. Si stabilisce, inoltre, che il praticante presso un ufficio giudicante non può aver accesso ai fascicoli esaminati nel corso dello stage effettuato presso la relativa procura. Tale divieto pare introdotto in relazione alla indicata possibilità di svolgere il periodo formativo presso diversi uffici giudiziari. Ulteriori disposizioni dell'art. 8 riguardano:
Si osserva che quanto stabilito dall'art. 8 sugli obblighi di relazione non risulta conforme a quanto previsto dalla norma primaria. L'art. 73, comma 11, del DL 69/2013, stabilisce, infatti, che sia il magistrato formatore (e non il praticante) a redigere, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al capo dell'ufficio giudiziario.
L'articolo 9 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. |