Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Schema di regolamento di attuazione della legge n. 85 del 2009, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del suo laboratorio centrale - Atto del Governo 202 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 206 | ||
Data: | 22/09/2015 | ||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia |
Schema di regolamento di attuazione della legge n. 85 del 2009, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del suo laboratorio centrale
22 settembre 2015
|
Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Lo schema di regolamento A.G. 202 detta misure relative al funzionamento e all'organizzazione della banca dati nazionali del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, istituiti dalla legge n. 85 del 2009 (c.d. legge di ratifica del Trattato di Prüm), con particolare riferimento alle modalità di prelievo del DNA, alla gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili del DNA; disciplina, inoltre, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile e alle competenze tecnico-professionali del personale addetto.
Presupposti normativiLo schema di DPR è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 85 del 2009. Si ricorda che, nella scorsa legislatura, con l'approvazione della La legge n. 85 del 2009, di ratifica del trattato di Prumlegge 85/2009 l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, e volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. E' il capo II della legge n. 85 del 2009 che ha istituito la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), con la finalità di rendere più agevole l'identificazione degli autori di delitti, in particolare permettendo la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato. La creazione delle due strutture presso amministrazioni diverse consente di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, come i R.I.S. di Parma).
La Banca dati nazionale del DNAbanca dati nazionale provvede (articolo 7), nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:
Alla banca dati nazionale è assegnato, inoltre, il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione. Le funzioni del Laboratorio centralelaboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono invece le seguenti (articolo 8):
Le forze di polizia dovranno custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, mentre al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati nazionale. Il laboratorio centrale svolge le sue funzioni solo con riferimento alle sostanze biologiche prelevate dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (individuati dall'art. 9 della legge). Il prelievo sarà possibile esclusivamente qualora nei confronti dei citati soggetti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (salvo per alcune fattispecie di reato specificamente indicate). L'articolo 12 della legge disciplina il Privacytrattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni e, in particolare, stabilisce che i profili ed i relativi campioni non devono contenere le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. L'accesso alle banche dati si configura di secondo livello: la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Inoltre, si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni. Sono, infine, specificamente disciplinati i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico (articolo 13) e posti limiti temporali massimi per la conservazione nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant'anni) e del campione biologico (venti anni). La legge 85/2009 punisce con la reclusione da uno a tre anni il pubblico ufficiale che usa i dati in modo improprio e affida al Garante per la protezione dei dati personali il controllo sulla banca dati nazionale del DNA (articolo 15). Il Capo IV della legge n. 85 del 2009 modifica, infine, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, al fine di consentire accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. Infine, l'articolo 16 della legge demanda a un Regolamento attuativoregolamento di delegificazione, sino ad oggi non emanato, la disciplina attuativa della legge. Attraverso tale atto - che doveva essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge - devono essere regolamentati:
L'articolo 19 della legge pone inoltre a carico del Governo l'obbligo di inviare periodicamente al Parlamento una Doc CLXI, n. 3relazione sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati nonché sullo stato di attuazione delle norme che li prevedono. In merito si segnala la recente relazione, presentata dal Ministro della giustizia lo scorso 16 settembre (CLXI, n. 3), relativa all'attività nel secondo semestre 2014 e nel primo semestre di questo anno. |
ContenutoL'A.G. 202 dà attuazione, sei anni dopo, all'art. 16 della legge n. 85 del 2009. Il provvedimento si compone di 36 articoli, ripartiti in 8 capi. Il CDisposizioni generaliapo I (artt. 1-2) definisce l'oggetto della regolamentazione e detta le principali definizioni. Quanto all'oggetto, il provvedimento dichiara di dare attuazione, oltre che alla legge n. 85/2009, anche a due decisioni quadro dell'Unione europea (n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI), sulla cooperazione tra gli Stati nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Quanto alle definizioni, il regolamento riproduce quelle già date dalla legge (in particolare DNA, profilo del DNA, campione biologico, reperto biologico, trattamento, accesso, dati identificativi, tipizzazione) e scioglie alcuni acronimi tecnici; descrive i codici essenziali ai fini dell'identificazione dei campioni e dei reperti e definisce alcune espressioni scientifiche che ricorrono nel testo. Il Consiglio di Stato, nel parere allegato allo schema, evidenzia l'esigenza di definire anche cosa intenda il legislatore con le espressioni "log" e "file di log"; in particolare, suggerisce al Governo di sostituire l'espressione "file di log" con "registro degli accessi e delle operazioni (file di log)".
Il Capo II (artt. 3-10) disciplina invece l'organizzazione e il funzionamento della banca dati del DNA e del laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni e di tipizzazione del DNA, oltre al trattamento e all'accesso ai dati. In particolare, in base allo schema (art. 3), la Banca dati DNABanca dati nazionale del DNA è collocata presso il Servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale (Dipartimento di PS), ma i suoi sistemi informatici sono tenuti separati da quelli gestiti dal CED del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il software della banca dati è strutturato dal regolamento in due livelli, il primo destinato alle indagini nazionali e il secondo alla cooperazione internazionale di polizia, con la garanzia di una continuità di funzionamento (sistema secondario remoto), in casi critici. Specifiche autorizzazioni saranno richieste per l'accesso alla banca dati e il trattamento dei dati, demandando ad un ulteriore provvedimento di attuazione (DM giustizia, sentito il Garante per la tutela dei dati personali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) la definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log. Inoltre, per maggiore tutela, gli accessi e i trattamenti dati saranno conservati in appositi file di log per 20 anni. Il Laboratorio centraleLaboratorio centrale per la banca dati del DNA è istituito, come già previsto dalla legge, presso il DAP - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il laboratorio dovrà essere dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le varie fasi di tipizzazione del DNA, avvalendosi di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro del laboratorio (LIMS), che garantisca la tracciabilità di tutte le operazioni svolte. Anche in relazione al laboratorio, l'accesso al sistema è consentito solo ai soggetti autorizzati, con memoria ventennale, mentre la registrazione delle operazioni svolte dagli autorizzati è conservata per dieci anni (art. 4). Lo schema di regolamento disciplina quindi (art. 5) le modalità di Acquisizione dei campioni biologiciacquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 85 del 2009. Si tratta dei soggetti sottoposti a una misura restrittiva della libertà personale: soggetti in custodia cautelare o arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo; soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente se si procede per un delitto non colposo, per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, con alcune specifiche esclusioni (si tratta dei reati non violenti - es. illeciti societari, reati tributari - rispetto ai quali l'eame del DNA non è di ausilio alle indagini).
Il regolamento prevede che i soggetti dai quali prelevare il campione biologico siano previamente identificati tramite il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali (AFIS); i prelievi di mucosa orale dovranno essere effettuati da personale debitamente formato, e dovranno essere due, così da consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA. La competenza al prelievo è attribuita alla polizia penitenziaria, salva la possibilità di delegare il compimento delle operazioni ad altro personale di polizia, in specifici casi. Il provvedimento delinea le modalità del prelievo, dell'etichettatura e della conservazione del campione biologico per l'invio al Laboratorio. Quest'ultimo provvederà alla tipizzazione del DNA e alla conservazione del secondo campione biologico, nonché all'inserimento informatizzato del profilo del DNA nella banca dati nazionale. L'acquisizione del campione biologico negli altri casi previsti dalla legge (ovvero nell'ambito di un'indagine penale e in caso di denuncia di scomparsa) avviene in base all'art. 6 dello schema di regolamento. In particolare,
L'Alimentazione, consultazione e raffronto tra i profilialimentazione della banca dati avviene dunque da parte del laboratorio centrale e dei laboratori delle forze di polizia, nel rispetto di specifiche cautele (arttt. 7 e 8) e seguendo modalità tecniche certificate (art. 10). Ulteriori cautele presiedono alla consultazione dei dati e al raffronto tra i profili di DNA conservati nella Banca dati nazionale; ogni richiesta di consultazione della banca dati dovrà essere motivata dalle forze di polizia che la presentano, con specifico riferimento al reato per il quale si indaga (art. 9). Il regolamento disciplina i presupposti tecnici che consentono di concludere il raffronto tra i profili con una concordanza positiva o con una quasi concordanza (art. 10). Il capo III del regolamento (Cooperazione internazionaleartt. 11-18) disciplina lo scambio di informazioni sui profili del DNA con le autorità straniere nell'ambito dalla cooperazione transfrontaliera. Il punto di contatto nazionale è individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale del Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 11); specifiche credenziali di autorizzazione e autenticazione saranno forniti ai punti di contatto esteri abilitati a consultare, in via informatica, il secondo livello della nostra banca dati nazionale (art. 12). Parallelamente, la nostra polizia giudiziaria potrà ricercare un profilo del DNA anche in ambito internazionale, consultando le diverse banche dati nazionali attraverso un'applicazione della nostra banca dati (art. 13). Una specifica sezione di questo capo del regolamento è dedicata alla Privacytutela dei dati personali nell'ambito della cooperazione internazionale (art. 14-15), prevedendo, in particolare,
Il Capo IV (artt. 19-25) regolamenta le modalità di estrazione del DNA, le modalità e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA. In particolare, l'estrazione deve avvenire con sistemi quanto più automatizzati, per ridurre al minimo l'errore umano; sono poi disciplinate la quantificazione e l'amplificazione del DNA e i criteri minimi standard per la lettura e l'interpretazione del profilo di DNA (artt. 19-23). Il Consiglio di Stato, nell'allegato parere sullo schema, invita il Governo a chiarire sul piano tecnico-scientifico cosa si intende per "amplificazione del DNA".
Quanto ai Tempi di conservazione di campioni e profilitempi di conservazione, il regolamento prevede (artt. 24-25):
Il Capo V (Trattamento dati: designati i responsabiliartt. 26-27) designa i responsabili della banca dati (Direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento PS) e del laboratorio centrale (Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale presso il Dipartmento dell'amministrazione penitenziaria), anche ai fini del trattamento dei dati in base al Codice della privacy (d.lgs n. 196 del 2003). Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia. Il Capo VI (art. 28) individua i compiti del Comitato di bioeticaComitato di bioetica (CNBBSV, Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita) al quale già la legge n. 85 attribuisce il compito di garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e degli altri laboratori delle forze di polizia che alimentano la banca dati. Il Capo VII (Cancellazione di dati e campioniartt. 29-32) dà attuazione all'art. 13 della legge n. 85/2009, che prevede la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei seguenti casi:
Il Disposizioni finaliCapo VIII (artt. 33-36) detta le disposizioni finali. In particolare, l'art. 33 riconosce agli interessati il diritto di chiedere alla Direzione centrale della polizia criminale se nella banca dati del DNA esistano dati personali che lo riguardano; esperiti i necessari accertamenti, la Direzione dovrà rispondere entro 30 giorni. La stessa Direzione può omettere di provvedere alla richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge quando «ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità», dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali» (art. 10, legge n. 121 del 1981). L'interessato può anche chiedere che del suo esercizio del diritto di accesso alla banca dati sia data evidenza nella banca dati stessa, nei casi in cui i dati debbano essere trasmessi ad autorità estere. I consanguinei che abbiamo consentito al prelievo e alla tipizzazione del DNA per finalità di ricerca di una persona scomparsa possono sempre chiedere ed ottenere la cancellazione dalla banca dati. L'art. 34 dello schema di DPR demanda a un successivo decreto la determinazione della dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa. L'art. 35 detta la Disciplina transitoriadisciplina transitoria, prevedendo che i profili del DNA già acquisiti nel corso di procedimenti penali sono inseriti nel primo livello della banca dati nazionale del DNA, se relativi a soggetti rientranti nelle categorie dell'art. 9 della legge n. 85/2009. Nelle more dell'inserimento, che dovrà rispettare alcuni requisiti tecnici, i profili conservati dalle forze di polizia possono essere utilizzati a fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'Analisi di impatto della regolamentazione quantifica in oltre 50.000 i profili del DNA già acquisiti sulla "scena del crimine" o prelevati da indagati; essi sono custoditi presso gli archivi di polizia scientifica istituiti presso i tre Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato (Roma, napoli e Palermo) e i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina, Cagliari).
L'art. 36 del regolamento contiene la clausola di invarianza finanziaria. In merito si ricorda che, a decorrere dal 2011, l'istituzione e il funzionamento della banca dati e del Laboratorio centrale sono finanziati con 4,1 milioni di euro l'anno. La relazione tecnica - alla quale si rinvia per interessanti approfondimenti sui previsti costi della messa a regime della banca dati del DNA - precisa che, di questi, 1,8 mln sono stati assegnati al Ministero dell'interno e 2,3 mln al Ministero della giustizia.
|