Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione - A.C. 1985 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 321 | ||
Data: | 03/07/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Rafforzamento
dell’amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell’interdizione
e dell’inabilitazione A.C. 1985 |
Schede di
lettura |
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n. 321 |
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3 luglio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento giustizia ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
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La
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File:
gi0376 |
INDICE
§ Finalità e contenuto della proposta di legge
1. Le modifiche alla disciplina
dell’amministrazione di sostegno
§ 1.1. Le modifiche al codice civile
§ 1.2. Le modifiche al codice di procedura civile
§ 2.3. L’interruzione della gravidanza
§ 2.4. La responsabilità genitoriale
§ 2.8. I contratti e i titoli di credito
§ 2.9. La responsabilità per fatto illecito
3. La soppressione degli istituti
dell’interdizione, giudiziale e legale, e dell’inabilitazione
§ 3.1. L’eliminazione di interdizione e inabilitazione dal
codice civile
§ 3.2. Le disposizioni di coordinamento
§ 3.3. La disciplina transitoria
§ 3.4. L’eliminazione dell’interdizione legale dal codice
penale
La proposta di legge intende potenziare l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 6 del 2004 e finalizzato a «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia» e superare definitivamente l’interdizione e l’inabilitazione, che già la riforma di dieci anni fa ha circoscritto e reso extrema ratio.
In particolare, con l’obiettivo di flessibilizzare l’intervento su persone in difficoltà, fisica o psichica, la proposta di legge:
· estende il campo d’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno a tutte le ipotesi di incapacità legale, ricomprendendo dunque anche le aree fin qui coperte in via residua da interdizione e inabilitazione;
· concepisce l’incapacità come funzionale, ovvero circoscritta a un tempo e ad atti specifici (c.d. “incapacitazione funzionale”) e non collegata semplicemente e in modo assoluto alla persona, come accade oggi con la pronuncia di interdizione. Conseguentemente, anche nei casi più gravi, se anche l’intervento dell’amministratore di sostegno sarà totale, quantomeno sarà circoscritto nel tempo, sempre rimodellabile e revocabile;
· valorizza dunque il ruolo del giudice tutelare;
· conserva, pur con alcune modifiche, la disciplina dell’annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale;
· ridisciplina il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno.
Questi interventi consentono, infine, la definitiva soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, oltre all’istituto dell’interdizione legale, previsto come pena accessoria dagli articoli da 32 a 33 del codice penale, in caso di condanna alla reclusione.
Gli articoli della proposta di legge sono 89 e seguono nella numerazione l’ordine degli articoli del codice civile, di procedura civile e del codice penale che novellano, dedicandosi, infine, alle leggi speciali. Di seguito se ne dà conto ripartendo le disposizioni della riforma per argomento e con l’ausilio, quando opportuno, di un testo a fronte.
Art. |
Argomento paragrafo |
1 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione…e dell’inabilitazione 3.1. … dal codice civile |
2-9 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.1. Il matrimonio |
10-14 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.2. La filiazione |
15 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.4. La responsabilità genitoriale |
16-18 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.5. La tutela dei minori |
19-25 |
1. Le modifiche
alla disciplina dell’amministrazione di sostegno 1.1. ….al codice civile |
26-28 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione…e dell’inabilitazione 3.1. … dal codice civile |
29-42 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.6. Le successioni |
43-48 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.7. Le donazioni |
49-54 |
2. Le conseguenze
dell’amministrazione di sostegno… 2.8. I contratti e i titoli di credito |
55-56 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.9. La responsabilità per fatto
illecito |
57-63 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione…e dell’inabilitazione 3.1. … dal codice civile |
64-68 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione…e dell’inabilitazione 3.2. Le disposizioni di coordinamento |
69-70 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione…e dell’inabilitazione 3.3. La disciplina transitoria |
71-80 |
1. Le modifiche
alla disciplina dell’amministrazione di sostegno 1.2. …al codice di procedura civile |
81-82 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione… e dell’inabilitazione 3.4. …dal codice penale |
83-86 |
3. La soppressione
degli istituti dell’interdizione… e dell’inabilitazione 3.2. Le disposizioni di coordinamento |
87-88 |
2. Le
conseguenze dell’amministrazione di sostegno… 2.3. L’interruzione della gravidanza |
89 |
3. La
soppressione degli istituti dell’interdizione…e dell’inabilitazione 3.2. Le disposizioni di coordinamento |
L’amministrazione di sostegno è un istituto disciplinato dagli articoli da 404 a 413 del codice civile, allo scopo di offrire assistenza a un soggetto il quale, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’amministratore di sostegno offre al soggetto beneficiario una forma flessibile di protezione dei suoi interessi, distinguendo, tra le varie tipologie di atti, quelli che il beneficiario può compiere da solo senza alcuna assistenza, quelli per cui è necessaria l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero, se del caso, gli atti che deve compiere l’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario; ancora, si possono disporre limiti alle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (che può essere anche minore, inabilitato o interdetto), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Il ricorso va presentato al giudice tutelare, che provvede con un decreto; in proposito si è presentato il problema della necessità della difesa tecnica nel procedimento.
Gli articoli da 19 a 25 della proposta di legge apportano limitate modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno contenuta nel codice civile: l’obiettivo della proposta di legge non è infatti una riconsiderazione complessiva dell’amministrazione di sostegno, quanto l’estensione del suo campo d’applicazione, con contestuale abrogazione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
In particolare, la proposta:
· prevede che l’amministratore di sostegno possa essere affiancato da un coamministratore di sostegno, nominato sempre dal giudice tutelare nell’interesse del beneficiario. La proposta non delinea invece i presupposti che possono determinare il giudice a questa ulteriore nomina (art. 19, che modifica l’art. 405 c.c.);
· elimina ogni riferimento all’interdizione e all’inabilitazione. In particolare, per quanto riguarda i soggetti che possono presentare il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, la proposta elimina il riferimento all’interdetto o inabilitato e al tutore e al curatore (art. 20, che modifica l’art. 406 c.c.);
· interviene sul procedimento per l’istituzione dell’amministratore di sostegno, per precisare che il giudice tutelare, qualora intenda adottare provvedimenti che possano incidere sui diritti fondamentali della persona, debba prima invitare l’interessato (e l’amministratore di sostegno provvisorio) a nominare un difensore. Ciò si ricava dalla novella che l’art. 21 apporta all’art. 407 del codice civile, rinviando all’art. 716 del codice di procedura civile, oggetto di integrale sostituzione da parte della proposta di legge (v. infra in par. 1.2, art. 75 p.d.l.);
· specifica che, anche a seguito della nomina dell’amministratore di sostegno, il beneficiario può continuare a compiere personalmente tutti gli atti di natura personale (tra i quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio, l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità) o patrimoniale che non siano stati espressamente vietati dal giudice tutelare con l’atto istitutivo dell’amministrazione di sostegno o con le periodiche rivalutazioni (art. 22, che modifica l’art. 409 c.c. e art. 23, che modifica l’art. 411 c.c.);
· precisa che le limitazioni alla capacità d’agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno possono essere introdotte non solo in sede di istituzione dell’amministrazione, ma anche successivamente, a seguito di ulteriori decreti del giudice tutelare (art. 24, che modifica l’art. 412 c.c.). La proposta intende rafforzare il carattere periodico delle valutazioni che il giudice tutelare deve compiere sul beneficiario dell’amministrazione, così da relativizzare le limitazioni che vengono imposte;
· abroga la previsione che attualmente consente al giudice tutelare di trasformare l’amministrazione di sostegno in interdizione o inabilitazione (art. 25, che modifica l’art. 413 del codice civile).
Infine, l’art. 65 della proposta, modificando l’art. 46-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, riafferma che i procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno sono totalmente gratuiti: alla esenzione dal contributo unificato, già attualmente prevista, la riforma aggiunge l’esenzione da ogni tassa, imposta e diritto.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Codice civile |
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Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Capo I - Dell'amministrazione di
sostegno |
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Art. 404 Amministrazione di sostegno |
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La persona che, per effetto di
una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato
dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. |
Identico. |
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Art. 405 Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità. |
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Il giudice tutelare provvede
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente
esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. |
Identico. |
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. |
Identico. |
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. |
Il giudice tutelare può
nominare un coamministratore di sostegno nell’interesse del beneficiario. |
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. |
Identico. |
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: |
Identico. |
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; |
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2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; |
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3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; |
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4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; |
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5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; |
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6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. |
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Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. |
Identico. |
Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro
provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno
devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro. |
Identico. |
Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere
comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate
alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga . |
Identico. |
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Art. 406 Soggetti. |
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Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. |
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dall'interessato, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero. |
Se il ricorso concerne
persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente
all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al
giudice competente per quest'ultima. |
Abrogato. |
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero . |
Identico. |
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Art. 407 Procedimento |
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Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. |
Identico. |
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. |
Identico. |
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. |
Identico. |
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Il giudice tutelare
dispone secondo le indicazioni dell'articolo 716, secondo comma, del codice
di procedura civile, nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che
incidano su diritti fondamentali della persona |
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. |
Identico. |
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero . |
Identico. |
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Art. 408 Scelta dell'amministratore di sostegno |
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La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. |
Identico |
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. |
Identico |
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. |
Identico |
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. |
Identico |
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Art. 409 Effetti dell'amministrazione di sostegno. |
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Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. |
Identico. |
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Egli conserva altresì la
capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il
giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo
dell'amministrazione di sostegno o successivamente, ai sensi degli articoli
85, 266, 273 e 411, quarto comma. |
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. |
Identico. |
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Art. 410 Doveri dell'amministratore di sostegno |
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Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. |
Identico. |
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. |
Identico. |
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. |
Identico. |
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Art. 411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. |
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Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. |
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353, 371 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. |
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. |
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 599 e 779. |
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. |
Identico. |
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente . |
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre determinati limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all'esclusivo interesse del medesimo. Il provvedimento è assunto con provvedimento motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche direttamente dal beneficiario. |
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Art. 412 Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice. |
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Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. |
Identico. |
Possono essere parimenti
annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei
suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in
violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l'amministrazione di sostegno. |
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, o in successivo decreto del giudice tutelare. |
Le azioni relative si
prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui
è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno . |
Identico. |
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Art. 413 Revoca dell'amministrazione di sostegno. |
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Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. |
Identico. |
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. |
Identico. |
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. |
Identico. |
Il giudice tutelare
provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione
dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a
realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che
si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa
il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione
di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di
inabilitazione. |
Abrogato |
Gli articoli da 71 a 80 della proposta di legge riformano il procedimento per la nomina e la revoca dell’amministratore di sostegno, intervenendo sugli articoli da 712 a 720-bis del codice di procedura civile, ovvero sul titolo II che, tra i procedimenti speciali, disciplina i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.
In particolare, la riforma riscrive il capo II del titolo, attualmente relativo all’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.
Il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno si instaura con ricorso davanti al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Dopo una fase preliminare in cui il p.m. può chiedere il rigetto nel merito dell’istanza, il giudizio prosegue con l’audizione del beneficiario e l’eventuale assunzione di altri mezzi istruttori, concludendosi con un provvedimento avente forma di decreto.
Tale decreto è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti dall’art. 720-bis c.p.c.:
- reclamo davanti alla corte d’appello;
- ricorso in Cassazione.
La legittimazione a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno spetta, ai sensi dell’art. 406 c.c., allo stesso beneficiario, nonché ai soggetti indicati all’art. 417 c.c. in materia di interdizione e inabilitazione, e dunque al coniuge, alla persona stabilmente convivente, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, al tutore o curatore e, infine, al pubblico ministero.
La domanda introduttiva del procedimento ha forma di ricorso. In particolare, il ricorso deve menzionare il giudice adito, le generalità del ricorrente, le generalità del beneficiario (e la sua dimora abituale o il domicilio), le ragioni per cui si domanda la nomina dell’amministratore di sostegno, l’oggetto della domanda, nonché, qualora il ricorrente ne sia a conoscenza, il nominativo e il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti e dei fratelli e dei conviventi del beneficiario, e ancora direi, se vi sono, del tutore o curatore di quest’ultimo.
Il ricorso introduttivo va depositato nella cancelleria del giudice competente. Il giudice tutelare ordina la comunicazione degli atti al PM, che è parte necessaria del procedimento e può chiedere il rigetto della domanda nel merito. Qualora il giudizio debba proseguire (poiché la domanda di archiviazione non è stata proposta o è stata respinta), il giudice tutelare fissa con decreto in calce al ricorso la data dell’udienza.
La fase istruttoria del procedimento è fondamentalmente regolata dai commi secondo e terzo dell’art. 407 c.c. Dal primo di tali precetti si desume l’importanza centrale che la legge attribuisce all’audizione del beneficiario: un’incombenza alla quale il giudice dovrà provvedere recandosi, ove occorra, nel luogo in cui il beneficiario stesso si trova e tenendo conto, «compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa». Il giudice potrà fondare la propria decisione, oltre che sull’audizione del beneficiario, anche su altre fonti di convincimento: in particolare, ai sensi del terzo comma dell’art. 407 c.c., egli potrà assumere le informazioni necessarie, potrà disporre accertamenti di natura medica, ma potrà soprattutto, a conferma della natura inquisitoria del giudizio in esame, disporre d’ufficio «tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione».
La fase decisoria non è espressamente regolata dalla legge, ma si reputa che debba assumere le forme «rapide e snelle» del procedimento camerale. Il provvedimento con il quale il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno, stabilendo altresì la durata e l’oggetto dell’incarico, ha la forma di decreto motivato immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 407, co. 4, c.c., il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il “decreto di apertura”.
L’art. 413, co. 1, c.c. prevede che il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il p.m., o taluno degli altri soggetti legittimati a promuovere l’apertura dell’amministrazione di sostegno siano legittimati a chiederne la cessazione o a domandare la sostituzione dell’amministratore stesso. Il co. 4 della medesima norma attribuisce anche al giudice tutelare il potere di dichiarare d’ufficio la cessazione dell’amministrazione di sostegno quando essa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
La domanda di cessazione o di sostituzione, che l’art. 413 c.c. definisce genericamente «istanza», ha forma di ricorso. Il ricorso deve essere comunicato al beneficiario e all’amministratore di sostegno, nonché al PM; il giudice tutelare, peraltro, può ordinare l’intervento anche di altri legittimati, i quali hanno comunque facoltà di intervenire volontariamente nel giudizio di revoca. Il giudice tutelare decide sull’istanza di revoca con decreto motivato, il quale è soggetto alle medesime impugnazioni previste per il decreto di apertura. Infine, attualmente, il giudice tutelare, qualora ritenga che l’amministrazione di sostegno non soddisfi le esigenze di protezione del beneficiario, ma che sia necessario avvalersi delle misure più incisive dell’interdizione e dell’inabilitazione, ne informa il PM affinché eserciti i relativi poteri di iniziativa.
Rispetto alla disciplina attuale, la riforma:
· elimina ogni riferimento all’interdizione e all’inabilitazione; conseguentemente le disposizioni del codice di rito oggi dedicate a questi due istituti vengono destinate invece alla disciplina del solo procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (e parallelamente viene abrogato l’art. 720-bis c.p.c. che oggi disciplina l’amministrazione di sostegno);
· conferma la disciplina processuale attuale per la nomina e la revoca dell’amministratore di sostegno;
· impone al giudice tutelare di rinviare l’udienza richiedendo all’interessato la nomina di un difensore, in tutti i casi in cui ritenga di dover «stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona» (nuovo art. 716 c.p.c.). Se, nonostante l’invito rivolto dal giudice, l’interessato e l’amministratore di sostegno provvisorio non provvedono alla nomina nel termine fissato, il giudice tutelare può comunque procedere.
La riforma risolve così una questione dibattuta in base alla disciplina attuale, codificando un principio espresso dalla Corte di cassazione. Nel silenzio della legge, infatti, oggi la rappresentanza tecnica è da ritenere senz’altro necessaria nell'eventuale fase del giudizio di nomina dell'amministratore di sostegno che si svolge davanti alla Cassazione; al contrario, essa non è richiesta per i procedimenti autorizzativi, che sono regolati dalle norme generali sui procedimenti camerali. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di cassazione (Cass., 29.11.2006, n. 25366), concludendo che il ministero del difensore non sarebbe necessario nelle ipotesi – che rappresenterebbero la regola, corrispondendo al modello legale tipico dell’istituto – in cui il provvedimento da assumere si limiti a individuare specificamente i singoli atti, o le categorie di atti, in relazione ai quali si chiede l’intervento dell’amministratore; di contro, la difesa tecnica cesserebbe di configurarsi come mera facoltà per diventare un vero e proprio onere a carico delle parti, vale a dire lo stesso inabile o uno dei soggetti legittimati, «ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Codice di procedura civile Libro IV – Dei procedimenti speciali Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone |
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Capo II |
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Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno |
Dell’amministrazione di sostegno |
Art. 712 Forma della domanda |
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La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. |
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona ha la residenza o il domicilio. |
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando. |
Nel ricorso devono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 407, primo comma, del codice civile. |
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Art. 713 |
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Provvedimenti del presidente |
Provvedimenti del giudice tutelare |
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. |
Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e dell'interessato; dispone, altresì, la comparizione delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 406 del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione. |
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero. |
Il ricorso e il decreto sono comunicati alle persone convocate e al pubblico ministero. |
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Art. 714 Istruzione preliminare |
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All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile. |
All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interessato secondo quanto dispone l'articolo 407, secondo comma, del codice civile, sente le altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 407, terzo comma, del codice civile. |
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Art. 715 |
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Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando. |
Impedimento a comparire dell'interessato |
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova. |
Se per legittimo impedimento l'interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'articolo 407, secondo comma, del codice civile. |
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Art. 716 |
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Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando |
Capacità processuale dell'interessato |
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile. |
La persona cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, salvo quanto previsto dal secondo comma. |
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In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore. |
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Al fine di cui al secondo
comma, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore,
rinviando a una udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in
relazione ai quali è disposta la difesa tecnica. |
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La mancata nomina del
difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno, anche
provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire
i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva
disposto la nomina del difensore. |
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Art. 717 |
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Nomina del tutore e del curatore provvisorio |
Nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio |
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore. |
L'amministratore di sostegno provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare. |
Finché non sia pronunciata
la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso
giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio. |
Soppresso |
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Art. 718 Legittimazione all'impugnazione |
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La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. |
Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a ricorrere, anche se non hanno partecipato al procedimento, e dall'amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento. |
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Art. 719 |
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Termine per l'impugnazione |
Impugnazioni |
(v. infra, art. 720-bis) |
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. |
(v. infra, art. 720-bis) |
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione. |
Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. |
Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo 718 dalla comunicazione del provvedimento a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio. |
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. |
Se è stato nominato un amministratore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. |
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Art. 720 |
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Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione |
Revoca dell'amministrazione di sostegno |
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. |
Per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa. |
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. |
Coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio. |
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Art. 720-bis Norme
applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno |
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Ai procedimenti in materia
di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del
giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo
739. Contro il decreto della
corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto
ricorso per cassazione. |
Abrogato (v. sopra, art. 719) |
La proposta di legge modifica numerose disposizioni del codice civile in tema di matrimonio, filiazione, successione testamentaria, donazione, contratti, eliminando tutti gli impedimenti personali automatici che attualmente il codice prevede per gli interdetti.
In relazione a ciascuno degli istituti, infatti, il legislatore prevede che spetti al giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno, disporre in merito alla possibilità per il beneficiario di compiere l’atto. Se anche i singoli atti fossero vietati dal giudice, il divieto dovrà essere temporaneo e soggetto a periodiche riconsiderazioni.
Questo principio è applicato, per quanto riguarda il matrimonio, dagli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge, che modificano gli articoli 85, 102 e 119 del codice.
La riforma (art. 2) stabilisce infatti che il divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia solo eventuale (per l’interdetto è la regola) e, se disposto dal giudice, solo provvisorio, salva la proroga per gravi motivi. Le modifiche agli artt. 120, 126 e 183 del codice civile, introdotte dagli artt. 5, 6 e 8, della proposta si limitano invece a sopprimere ogni riferimento all’interdizione.
Per quanto riguarda il regime patrimoniale della famiglia, gli articoli 7 e 9 modificano rispettivamente gli articoli 166 e 193 del codice civile, trattando il tema della capacità economica del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Le disposizioni, da leggere in combinato con il nuovo art. 409 c.c. (v. infra, art, 22 p.d.l.):
- regolamentano le stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio;
- prevedono la separazione giudiziale dei beni dei coniugi quando uno dei due sia beneficiario dell’amministrazione di sostegno e dunque possa porre in pericolo gli interessi dell’altro coniuge o della comunione o della famiglia.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Titolo VI – Del matrimonio Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio |
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Art. 85 |
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Interdizione per infermità di mente |
Divieto
di contrarre matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno |
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato. |
Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o
successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo
all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di contrarre
matrimonio. Tale divieto può essere previsto soltanto a tempo determinato,
salva la possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia dell'interesse
del beneficiario. |
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Sezione III – Delle opposizioni al matrimonio |
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Art. 102 Persone che possono fare opposizione. |
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I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. |
Identico. |
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. |
Identico. |
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. |
Identico. |
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. |
Identico. |
Il pubblico ministero deve
sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di
uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere
promossa l'interdizione. |
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell'articolo 85. |
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Sezione VI – Della nullità del matrimonio |
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Art. 119 |
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Interdizione |
Matrimonio in violazione dell’articolo 85 |
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. |
Il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall'articolo 85 può essere impugnato dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. |
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno. |
L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto dall'articolo 85, vi è stata coabitazione per un anno. |
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Art. 120 Incapacità di intendere o di volere. |
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Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. |
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. |
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. |
Identico. |
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Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. |
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Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti. |
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori. |
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Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia Sezione I – Disposizioni generali |
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Art. 166 |
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Capacità dell'inabilitato |
Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno |
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. |
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio, dal beneficiario di amministrazione di sostegno, si applicano le disposizioni dell'articolo 409. |
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Sezione III – Della comunione legale |
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Art. 183 Esclusione dall’amministrazione |
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Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione. |
Identico. |
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione. |
Identico. |
La esclusione opera di
diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia
cessato lo stato di interdizione. |
Abrogato. |
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Art. 193 Separazione giudiziale dei beni. |
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La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. |
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di cattiva amministrazione della comunione. |
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. |
Identico. |
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Può altresì essere
pronunziata quando, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice
tutelare con riguardo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai
sensi dell'articolo 409, sussiste un pericolo per gli interessi dell'altro
coniuge o della comunione o della famiglia. |
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. |
Identico. |
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. |
Identico. |
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali . |
Identico. |
Anche in relazione agli atti personalissimi riconducibili alla genitorialità, la proposta di legge (artt. 10-14) non pone divieti assoluti, ma relativi, rimessi alla valutazione del giudice tutelare ed alla sua verifica periodica.
In particolare, per quanto riguarda l’azione di disconoscimento della paternità, l’art. 10, nel modificare l’art. 244 c.c., stabilisce che spetta al giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno, stabilire – nell’interesse del beneficiario – il divieto di promuovere l’azione, ovvero la possibilità di promuoverla con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Il divieto dovrà essere previsto a tempo determinato, salva la possibile proroga. La modifica all’art. 247 c.c., prevista dall’art. 12 della proposta è volta a consentire, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, la partecipazione del beneficiario al relativo giudizio. Ha invece funzioni di coordinamento, con la soppressione dell’istituto dell’interdizione, l’art. 11 della proposta, che modifica l’art. 245 c.c., sulla sospensione del termine per il disconoscimento di paternità.
Quanto al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, la riforma (art. 13) sostituisce l’art. 266 c.c., ponendo un possibile divieto al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Anche in questo caso è il giudice tutelare a potere, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno, vietare temporaneamente il riconoscimento del figlio naturale; in alternativa, il giudice potrà anche autorizzare tale riconoscimento, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Anche l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con la dovuta assistenza; il giudice, anche in questo caso, potrà disporre diversamente e vietare – sempre nell’interesse del beneficiario – l’azione: divieto temporaneo e prorogabile.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Titolo VII – Dello stato di figlio Capo III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio |
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Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento |
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L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. |
Identico. |
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. |
Identico. |
Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. |
Identico. |
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. |
Identico. |
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. |
Identico. |
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. |
Identico. |
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Nel provvedimento con il
quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice
tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario,
il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Tale
divieto può essere previsto soltanto a tempo determinato, salva la
possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia dell'interesse del
beneficiario. Il giudice tutelare può comunque disporre che l'azione sia
esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. |
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Art. 245 Sospensione del termine. |
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Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. |
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti sino a che durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. |
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice. |
Quando il figlio versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice. |
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In ogni caso, l'azione può
essere proposta dall'amministratore di sostegno incaricato dal giudice
tutelare. |
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Art. 247 Legittimazione passiva |
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Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. |
Identico. |
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. |
Se una delle parti è minore, anche emancipato, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. |
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. |
Nel provvedimento con il
quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice
tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario,
che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. |
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice . |
Identico. |
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Capo IV – Del riconoscimento dei
figli nati fuori dal matrimonio |
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Art. 266 |
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Impugnazione del riconoscimento per effetto
di interdizione giudiziale. |
Divieto
di riconoscimento per il beneficiario di amministrazione di sostegno |
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca. |
Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o
successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo
all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il
figlio naturale. Tale divieto può essere previsto soltanto a tempo
determinato, salva la possibilità di proroga per gravi motivi di salvaguardia
dell'interesse del beneficiario. Il giudice tutelare può comunque disporre
che il riconoscimento sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno. |
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Capo V - Della dichiarazione
giudiziale della paternità e della maternità |
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Art. 273 |
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Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. |
Azione nell’interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno |
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. |
Identico. |
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. |
Identico. |
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice. |
Nel provvedimento con il
quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice
tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario,
il divieto per lo stesso di promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità naturale. Tale divieto può essere previsto soltanto
a tempo determinato, salva la possibilità di proroga per gravi motivi di
salvaguardia dell'interesse del beneficiario. Il giudice tutelare può
comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. |
L’articolo 87 della proposta di legge modifica l’art. 13 della legge sull’aborto (legge n. 194 del 1978), prevedendo che la donna che si trova in condizioni che legittimano il ricorso all’amministrazione di sostegno possa giungere all’interruzione di gravidanza:
· attraverso una richiesta personale. In tal caso l’amministratore di sostegno deve essere comunque sentito;
· attraverso una richiesta del marito non legalmente separato. In tal caso la donna deve confermare la richiesta;
· attraverso una richiesta dell’amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare. Anche in questo caso la donna dovrà confermare la richiesta.
In ogni caso, il medico dovrà trasmettere al giudice tutelare, entro 7 giorni, una relazione sull’atteggiamento della donna e sulle sue condizioni psico-fisiche.
La proposta non disciplina la fase successiva, nella quale il giudice tutelare assume la decisione.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Legge n. 194 del 1978 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza |
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Art. 13 |
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Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. |
1. Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall'articolo 404 del codice civile per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal marito che non sia legalmente separato. |
|
2. Se la donna è
beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli
articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche
dall'amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare. |
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. |
3. Nel caso in cui la richiesta sia presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, deve essere sentito il parere dell'amministratore di sostegno. La richiesta presentata dall'amministratore di sostegno o dal marito deve essere confermata dalla donna. |
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. |
4. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulle sue condizioni psico-fisiche. |
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. |
Soppresso. |
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8. |
Soppresso |
L’articolo 88 della proposta, con finalità di coordinamento, interviene sull’art. 19, quinto comma, della legge sull’interruzione di gravidanza, relativo all’aborto clandestino, per eliminare ogni riferimento all’istituto dell’interdizione, sostituendolo con la capacità d’intendere o di volere.
L’articolo 15 della proposta di legge modifica l’art. 316 del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale. In particolare, la proposta – inserendo un ulteriore comma - afferma il principio in base al quale il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Per stabilire in che misura il minore possa provvedere da solo si terrà conto della sua età e maturità nonché del tipo di atto che deve compiere.
Tale disposizione, che pare non direttamente riconducibile al contenuto specifico della proposta di riforma, viene poi richiamata in relazione alla tutela del minore dal nuovo art. 358-bis del codice (v. infra).
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio Capo I - Dei diritti e doveri
del figlio |
|
Art. 316 Responsabilità genitoriale. |
|
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. |
Identico. |
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. |
Identico. |
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. |
Identico. |
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. |
Identico. |
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. |
Identico. |
|
Il minore capace di
discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le
esigenze della vita quotidiana. Si tiene conto a tale fine dell'età, del
grado di maturità del minore e della natura dell'atto da compiere. |
Gli articoli da 16 a 18 della proposta di legge intervengono sull’istituto della tutela dei minori, demandando ai tutori di ascoltare e assecondare le inclinazioni del minore sottoposto alla loro protezione.
Il termine tutela si utilizza per indicare protezione ed aiuto per soggetti incapaci, e dunque non in grado di esercitare da sé i propri diritti e soddisfare i propri interessi.
In base all’art. 343 c.c., la tutela è un ufficio destinato alla protezione dei soggetti incapaci, attraverso la sostituzione di un altro soggetto a quello incapace, che lo rappresenterà negli atti civili e ne amministrerà i beni.
La tutela, quale istituto succedaneo alla potestà dei genitori, della quale persegue la stessa finalità, che è quella della più efficace protezione dell'interesse del minore, personale e patrimoniale, se da un lato è articolata sugli stessi parametri logici sui quali si fonda la più ampia potestà familiare, presenta dall'altro alcune rilevanti deviazioni, giustificate dal vincolo meno intenso che lega il pupillo al tutore ed al protutore, dalla minore fiducia che il legislatore ripone in questi ultimi rispetto ai genitori, dalla possibilità che manchi al coabitazione tra i due soggetti partecipi del rapporto.
L'ambito di applicazione della norma è comprensivo di ogni ipotesi in cui entrambi i genitori non siano in grado di esercitare la potestà sul figlio minore. Vi rientrano quindi non solo i casi di estinzione o sospensione della responsabilità genitoriale, ma anche gli impedimenti di mero fatto. Motivo di apertura della tutela può essere anche una dichiarazione di interdizione giudiziale dei genitori per infermità di mente. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo. La tutela si apre anche quando il minore è figlio di genitori ignoti, o non è stato da essi riconosciuto o non è stata dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità ed anche, ed a maggior ragione, quando si tratti di figli irriconoscibili ex art. 279.
In particolare, con l’inserimento nel codice civile dell’art. 358-bis (art. 16 p.d.l.), si prevede che anche al minore sottoposto a tutela si applichi il nuovo sesto comma dell’art. 316, in tema di atti che il minore capace di discernimento può compiere da solo. Anche in caso di tutela, quindi, il minore dovrà essere lasciato libero di compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, se capace di discernimento.
Il concetto è sostanzialmente ribadito nel nuovo incipit dell’art. 382 c.c. (art. 17 p.d.l.), ove si demanda al tutore di tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. L’inadempimento di questo dovere di ascolto può dar causa alla rimozione del tutore, in base alla modifica dell’art. 384 c.c. (art. 18 p.d.l.).
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
TITOLO X - Della tutela e dell'emancipazione Capo I - Della tutela dei minori |
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Art. 358-bis Atti
della vita quotidiana |
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Si applica al minore
sottoposto a tutela la disposizione dell’articolo 136, sesto comma. |
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|
Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore |
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Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. |
Nello svolgimento del suo
ufficio, il tutore deve tenere conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni del minore e deve amministrare il patrimonio
del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso
il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. |
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. |
Identico. |
|
|
Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore. |
|
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. |
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o abbia ingiustificatamente trascurato i bisogni, le aspirazioni o le richieste del minore, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. |
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. |
Identico. |
Gli articoli da 29 a 42 della proposta di legge intervengono sulla disciplina delle successioni per:
- affermare, anche in relazione a questi istituti, l’esigenza di relativizzare alcuni divieti, consentendo al giudice tutelare, valutate le specifiche circostanze e le condizioni della persona, di autorizzare il compimento di atti ad oggi assolutamente preclusi all’incapace;
- introdurre nell’ordinamento l’istituto del patrimonio con vincolo di destinazione, finalizzato – al posto della sostituzione fedecommissaria – al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
In relazione all’accettazione dell’eredità, l’articolo 29 della proposta, nel modificare l’art. 471 del codice civile, conferma che l’eredità devoluta al beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere accettata solo con il beneficio d’inventario, ma aggiunge:
· che il giudice tutelare può, valutate le specifiche circostanze, anche autorizzare l’accettazione dell’eredità senza obbligo d’inventario;
· che il giudice tutelare può disporre che l’accettazione sia effettuata dall’amministratore di sostegno, ovvero anche personalmente dall’interessato assistito dall’amministratore di sostegno.
Le modifiche agli articoli 472 e 489, introdotte dagli articoli 30 e 31 della proposta di legge, hanno funzioni di coordinamento con la soppressione degli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione.
Per quanto riguarda le successioni testamentarie, gli articoli 32 e 33 della proposta di legge modificano la disciplina relativa alla capacità di fare testamento.
Si tratta di un atto personalissimo, che non ammette sostituzione per rappresentanza. La regola è la capacità di testare, l’incapacità è l’eccezione: per questo i casi di incapacità, enunciati dall’art. 591 c.c., sono tassativi e oggi relativi al minore di età, agli interdetti e agli incapaci naturali.
Il testamento fatto da un incapace è annullabile: l’impugnativa può essere proposta di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta) e l’azione si prescrive in 5 anni dall’esecuzione del testamento.
La riforma, modificando l’art. 591 c.c. (art. 32 p.d.l.):
· elimina la previsione che attualmente esclude la capacità di testare per coloro che siano stati dichiarati incapaci dalla legge;
· elimina ogni riferimento all’interdizione;
· stabilisce che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è incapace di testare solo se così è stato stabilito dal giudice tutelare; anche in questo caso dunque, la nomina dell’amministratore di sostegno non comporta ex lege l’incapacità di fare testamento; la relativa valutazione è rimessa al giudice tutelare.
Quand’anche il giudice tutelare dovesse negare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno la capacità di testare, potrà comunque ammetterlo a fare testamento con le particolari modalità disciplinate dall’art. 591-bis, introdotto nel codice civile dall’art. 33 della proposta di legge.
La nuova disposizione stabilisce infatti che la persona che – per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea , di provvedere ai propri interessi, e che intende ciò nonostante fare testamento può procedere assistita da un amministratore di sostegno, appositamente nominato per la redazione del testamento, che agirà sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. La riforma dunque consente, con particolari cautele (testamento pubblico o con l’intervento di un esperto), anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno di fare testamento.
La capacità dell’amministratore di sostegno di ricevere per testamento dal beneficiario dell’assistenza è disciplinata dall’art. 34 della proposta di legge, che modifica l’art. 596 del codice civile.
La disciplina dell’incapacità di ricevere per testamento può dipendere, oltre che dalla incapacità di succedere, dalla tutela della libertà testamentaria, che determina l’incapacità assoluta di ricevere per testamento delle persone che potrebbero abusare della funzione esercitata (oggi il tutore e il protutore in base all’art. 596 e il notaio, il testimone e l’interprete, in base all’art. 597 c.c.).
La riforma elimina ogni riferimento all’interdizione, sostituendo i richiami al tutore e al protutore con quelli all’amministratore di sostegno e all’amministratore di sostegno provvisorio. E’ dunque ribadito che questi soggetti non possono ricevere per testamento dal beneficiario dell’istituto, a meno che non abbiamo con questi un rapporto di parentela. Sul punto, la riforma consente di ricevere per testamento, oltre che all’amministratore di sostegno legato in matrimonio con il beneficiario, anche a colui che gli sia legato da stabile convivenza.
L’art. 35 della proposta interviene sulla disciplina dei legati, modificando l’art. 650 del codice civile.
Il legato è una disposizione a titolo particolare che non comprende l’universalità o una quota dei beni del testatore; si tratta infatti dell’attribuzione patrimoniale relativa a beni determinati che normalmente comporta un beneficio economico per la persona designata dal testatore. Il legato, a differenza dell’eredità, si acquista di diritto, senza bisogno d’accettazione (art. 649); il legatario ha però facoltà di rinunciare, in modo espresso o tacito. Può darsi che il legatario non si dia cura di far conoscere se intende o meno rinunciare al legato, mentre gli eredi potrebbero essere interessati ad eliminare questa incertezza. Per questo l’art. 650 c.c. dispone che il giudice può fissare un termine entro il quale il legatario può rinunciare al legato, trascorso il quale egli perde il relativo diritto.
La riforma disciplina la rinuncia al legato da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno prevedendo che egli possa esercitare il diritto di rinuncia attraverso l’amministratore di sostegno o con la sua assistenza.
Gli articoli da 36 a 41 della proposta di legge sostituiscono all’attuale disciplina della sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.), la disciplina del patrimonio vincolato alla cura del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Si ha sostituzione fedecommissaria quando l’autore del testamento impone all’erede o al legatario (c.d. istituito) l’obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (c.d. sostituito), indicata dal testatore medesimo, alla quale spetterà il diritto di accettare l’eredità. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 l’istituto disciplinato dal codice civile ha assunto una funzione prevalentemente assistenziale.
In base alla riforma, infatti, i genitori, gli ascendenti in linea retta, il coniuge dell’interdetto possono istituire erede o legatario quest’ultimo, gravandolo dell’obbligo di restituire alla sua morte tutti i beni alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui.
L’istituito ha il godimento e l’amministrazione della proprietà piena dei beni ereditari. Dispone, inoltre, l’art. 694 che è possibile l’alienazione dei beni in caso di utilità evidente e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria che dispone anche circa il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
L’istituito ha gli obblighi dell’usufruttuario.
La riforma riscrive gli articoli da 692 a 697 del codice, introducendo nell’ordinamento l’istituto del patrimonio con vincolo di destinazione.
Tale disciplina ricorda l’istituto del trust, ad oggi non espressamente disciplinato nel nostro ordinamento. Il trust è oggetto della legge n. 364 del 1989, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all’Aja il 1° luglio 1985.
In base all'art. 2 della legge 364 per trusts si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (disponente) - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un terzo (il trustee) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee (o di un'altra persona per conto del trustee);
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Manca tuttavia una disciplina del trust interno cioè di un trust istituito in Italia da soggetti ivi residenti, su beni siti in Italia, a favore di beneficiari ivi residenti, e in cui eventualmente il trustee sia residente in Italia e altresì si svolga in Italia l'amministrazione dei beni del trust.
Parte della dottrina ha ritenuto che la mancata specifica disciplina del trust nel diritto nazionale deriva, oltre che dalla sua derivazione da altre tradizioni giuridiche (common law), anche per la difficile compatibilità con i connotati del diritto di proprietà conosciuto dal nostro ordinamento. Non va, poi, sottaciuto il ricorso al trust nel tentativo di sottrarre il patrimonio alle legittime ragioni dei creditori.
La finalità dell’istituto è «favorire l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana» del beneficiario di un'amministrazione di sostegno (art. 692 c.c.). Il nuovo art. 695 c.c. specifica infatti che i beni e ogni frutto del patrimonio «devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni». Corollario di questa finalizzazione è il divieto di esecuzione forzata sui beni del patrimonio per debiti che siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario.
Sono legittimati a costituire il patrimonio con vincolo di destinazione i seguenti soggetti (art. 693 c.c.):
· i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
· il beneficiario stesso dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. In questo caso sarà il giudice tutelare ad autorizzare l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario, sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.
Il patrimonio con vincolo di destinazione può essere costituito per atto scritto tra vivi o mortis causa e l’atto costitutivo – che può essere trascritto (e che dovrà essere trascritto se il patrimonio comprende beni immobili) - deve sempre contenere l’inventario dei beni, le regole di amministrazione del patrimonio e la durata del vincolo.
In particolare, in base all’art. 693 c.c., la durata del vincolo di destinazione non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario. Il vincolo sul patrimonio cessa dunque nei seguenti casi:
- spirare del termine previsto nell’atto costitutivo;
- morte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
- revoca dell’amministrazione di sostegno.
La proprietà dei beni che costituiscono il patrimonio viene attribuita di regola al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, salva disposizione contraria (art. 692 c.c.).
Il patrimonio potrà crescere nel tempo, posto che il nuovo art. 694 c.c. consente a chiunque – con il consenso del beneficiario e del suo amministratore di sostegno, oltre che del giudice tutelare – di apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.
Peraltro, l’art. 696 c.c. consente anche l’alienazione dei beni del patrimonio vincolato, se previsto dall’atto costitutivo e previa autorizzazione del giudice tutelare. Quest’ultimo dovrà valutare se l’alienazione dei beni rappresenti un’evidente utilità per il beneficiario, «disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione». Lo stesso giudice potrà altresì autorizzare la costituzione di ipoteche su beni immobili.
Infine, l’articolo 42 della proposta di legge coordina il testo dell’art. 705 c.c., in tema di apposizione di sigilli e inventario, con la soppressione dell’istituto dell’interdizione.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Libro II – Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sez. I – Disposizioni generali |
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Art. 471 |
|
Eredità devolute a minori o interdetti. |
Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno |
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli
interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni
degli articoli 321 e 374. |
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e ai beneficiari di amministrazione di
sostegno, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni
degli articoli 321 e 374. |
|
Tuttavia, il giudice
tutelare, valutate le condizioni patrimoniali del beneficiario e le
circostanze del caso concreto, può autorizzare, con decreto motivato,
l'accettazione pura e semplice dell'eredità devoluta al beneficiario. |
|
Il giudice tutelare può
disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che
l'accettazione dell'eredità sia compiuta dall'amministratore di sostegno
quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia
effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. |
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Art. 472 |
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Eredità devolute a minori
emancipati o a inabilitati |
Eredità devolute a minori emancipati |
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394. |
I minori emancipati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394 |
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Sez. II – Del beneficio d’inventario |
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Art. 489 |
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Incapaci |
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I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione. |
I minori e le persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione. |
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Titolo III – Delle successioni testamentarie Capo II – Della capacità di disporre per testamento |
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Art. 591 Casi d’incapacità |
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Possono disporre per
testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. |
Abrogato. |
Sono incapaci di testare: |
Identico: |
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; |
1) identico; |
2) gli interdetti per infermità di mente; |
2) i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare; è fatta salva la disposizione dell'articolo 591-bis, terzo comma; |
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. |
3) coloro che, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. |
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. |
Identico. |
|
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Art. 591-bis Testamento
della persona disabile |
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Alla persona che,
trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 404, intenda fare
testamento, può essere nominato, dal giudice tutelare, ai fini della
redazione del testamento, un amministratore di sostegno, il quale agisce
sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. Il giudice tutelare fissa
le opportune modalità di redazione dell'atto. Può stabilire che l'atto debba
compiersi nella forma del testamento pubblico o con l'intervento di un
esperto. Con le stesse modalità può
essere ammesso a fare testamento il beneficiario dell'amministrazione di
sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un
divieto di testare ai sensi dell'articolo 591, primo comma, numero 2). |
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Capo III - Della capacità di ricevere per testamento |
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Art. 596 |
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Incapacità del tutore e del protutore. |
Incapacità dell’amministratore di sostegno |
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. |
Sono nulle le disposizioni testamentarie del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore dell'amministratore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche all'amministratore di sostegno provvisorio, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni. |
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. |
Sono tuttavia valide le disposizioni fatte in favore dell'amministratore di sostegno che è ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge o stabile convivente del testatore. |
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Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati Sez. III – Dei legati |
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Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia. |
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Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare. |
Identico. |
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Il giudice tutelare può
disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che il
rifiuto del legato sia espresso dall'amministratore di sostegno quale
rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato
con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. |
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Capo VI – Delle sostituzioni |
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Sez. II – Della sostituzione fedecommissaria |
Sez. II – Del patrimonio con vincolo di destinazione |
Art. 692 |
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Sostituzione fedecommissaria |
Patrimonio
con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia |
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla. |
Per favorire
l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana può
essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del
beneficiario di un'amministrazione di sostegno. La costituzione di un
patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di
un'amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente
con atto scritto tra vivi o mortis causa. La proprietà dei beni
costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario,
salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. |
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Art. 693 |
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Diritti e obblighi dell'istituito. |
Costituzione
del patrimonio con vincolo di destinazione |
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. |
Possono costituire un
patrimonio con vincolo di destinazione: a) i genitori e gli
ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno; b) il beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà. Il giudice tutelare può
autorizzare con decreto motivato l'amministratore di sostegno alla
costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni
appartenenti allo stesso beneficiario. L'atto costitutivo deve
contenere, in ogni caso: a) l'inventario dei beni e
dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato; b) l'indicazione delle
regole di amministrazione del patrimonio vincolato; c) la durata del vincolo,
che non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario. L'atto può essere
trascritto ai sensi dell'articolo 2643. |
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Art. 694 |
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Alienazione dei beni. |
Apporto di beni al patrimonio vincolato |
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. |
Qualunque persona, con il
consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa
autorizzazione del giudice tutelare, può apportare beni e diritti al
patrimonio vincolato. L'apporto di beni e di
diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle
stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato». |
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Art. 695 |
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Diritti dei creditori personali dell'istituito. |
Vincolo
di destinazione |
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione. |
I beni e ogni frutto del
patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento,
alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei
suoi bisogni e delle sue aspirazioni. L'esecuzione sui beni del
patrimonio vincolato e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che
sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario». |
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Art. 696 |
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Devoluzione al sostituito. |
Alienazione
dei beni |
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace . |
Se espressamente previsto
nell'atto costitutivo, il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di
evidente utilità per il beneficiario, l'alienazione dei beni e dei diritti
che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme
ricavate dall'alienazione. L'autorizzazione del giudice all'alienazione fa
venire meno ogni vincolo di destinazione. |
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Art. 697 |
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Sostituzione fedecommissaria nei legati. |
Cessazione
del vincolo |
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati. |
Il vincolo termina, oltre
che alla scadenza del termine indicato nell'atto costitutivo, con la revoca
dell'amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario. Il giudice tutelare può
autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno
dei disponenti o dell'amministratore di sostegno. |
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Capo VII – Degli esecutori testamentari |
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Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario |
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L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. |
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti o persone giuridiche. |
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. |
Identico. |
La disciplina del patrimonio con vincolo di destinazione ricorda la disciplina del c.d. trust
Gli articoli da 43 a 48 della proposta di legge novellano il titolo V del Libro II del codice, relativo alla donazione.
Anche in relazione a questo istituto, la riforma prevede che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non abbia la capacità di donare nella misura in cui gliela abbia espressamente negata il giudice tutelare, che potrà invece consentire, valutato il caso, il compimento di questi atti. Anche laddove la capacità di donare sia stata negata al beneficiario, egli potrà comunque compiere atti di donazione nel rispetto di uno specifico procedimento, delineato dal nuovo art. 775-bis c.c.
Analogamente a quanto previsto per la capacità di testare, il disabile potrà donare previa nomina, per il compimento dell’atto, di un apposito amministratore di sostegno, che agirà sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare e seguendo le modalità di redazione dell’atto da questo fissate.
Quanto all’accettazione della donazione, spetta al giudice tutelare stabilire – valutate le condizioni specifiche del beneficiario - se si tratta di un atto che egli può compiere personalmente, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, o se invece deve essere compiuto esclusivamente dall’amministratore di sostegno.
La riforma elimina, inoltre, ogni residuo riferimento all’interdizione e all’inabilitazione (cfr. l’abrogazione dell’art. 776 ad opera dell’art. 46 p.d.l.).
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Titolo V – Delle donazioni Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione |
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Art. 774 Capacità di donare |
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Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166. |
Non possono fare donazione i soggetti minori d'età e i beneficiari
di amministrazione di sostegno, nei cui confronti sia stato stabilito dal
giudice tutelare un divieto di donare ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 411, quarto comma. È tuttavia valida la donazione fatta dal
minore nel contratto di matrimonio a norma dell'articolo 165, nonché quella compiuta dal beneficiario
dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 775-bis, terzo comma. |
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale. |
Identico. |
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Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere |
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La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. |
Salvo quanto previsto dall’articolo 775-bis, la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. |
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta. |
Identico. |
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Art. 775-bis Donazione
della persona disabile |
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Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo
404, intenda fare una donazione, può essere nominato dal giudice tutelare, ai
fini della redazione dell'atto, un amministratore di sostegno, il quale
agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare. Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione
dell'atto, eventualmente stabilendo l'intervento di un esperto. Con le stesse modalità può essere ammesso a fare donazione il
beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato
stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi dell'articolo
774, primo comma. |
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Art. 776 Donazione
fatta dall'inabilitato |
Abrogato |
La donazione fatta
dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla
nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è
stato promosso il giudizio di inabilitazione. |
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Il curatore
dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione,
anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio
d'inabilitazione. |
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Art. 777 |
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Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci |
Donazioni fatte da rappresentanti di minori |
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. |
I genitori e il tutore non possono fare donazioni per il minore da essi rappresentato |
Sono consentite, con le
forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei
discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. |
Soppresso |
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Art. 779 |
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Donazione a favore del tutore o protutore |
Accettazione della donazione da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno |
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 599. |
l giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo
all'interesse del beneficiario, che l'accettazione della donazione sia
compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può
altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno |
Gli articoli da 49 a 53 della proposta di legge modificano la disciplina dei contratti. L’art. 54 riguarda invece i titoli di credito.
Tralasciando le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53, che si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell’affitto (art. 1626 c.c.), del mandato (art. 1722 c.c.) e del conto corrente (art. 1833 c.c.), questa parte della riforma si caratterizza per:
· l’eliminazione dell’automatismo che attualmente connette all’incapacità a contrarre l’annullabilità del contratto stipulato. La riforma, infatti, consente al beneficiario dell’amministrazione di sostegno di concludere contratti, previa verifica del giudice tutelare che individua anche gli atti per i quali è necessaria la rappresentanza dell’amministratore di sostegno e quelli per i quali, invece, è sufficiente la sua assistenza. Conseguentemente, saranno annullabili solo i contratti conclusi in violazione delle direttive imposte – caso per caso – dal giudice tutelare (cfr. art. 49, che modifica l’art. 1425 c.c.);
· conseguentemente, per i contratti conclusi dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno in violazione delle direttive del giudice, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento inizierà a decorrere dalla cessazione dell’impedimento a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (cfr. art. 50, che modifica l’art. 1442 c.c.).
L’articolo 54 della proposta di legge modifica l’art. 1993 del codice civile, in tema di titoli di credito, affermando il principio in base al quale il debitore non può opporre al possessore del titolo di credito l’eccezione fondata sul difetto di capacità se prima non prova che dall’emissione del titolo gli è derivato o può derivargli un grave pregiudizio.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Libro IV – Delle obbligazioni Titolo II – Dei contratti in generale Capo XII – Dell’annullabilità del contratto Sez. I – Dell’incapacità |
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Art. 1425 Incapacità delle parti |
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Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. |
Il contratto è annullabile se una delle parti era minore d'età. È altresì annullabile, ove
concluso dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, il contratto
rientrante tra quelli riservati dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo
409, primo comma, alla rappresentanza esclusiva o all'assistenza necessaria
dell'amministratore. |
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere. |
Identico. |
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Sez. III – Dell’azione di
annullamento |
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Art. 1442 Prescrizione |
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L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. |
Identico. |
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. |
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, o è stato scoperto l'errore o il dolo, o il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l'impedimento a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. |
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. |
Identico. |
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. |
Identico. |
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Titolo III – Dei singoli contratti Capo VI – Della locazione Sez. III – Dell’affitto §. 1 – Disposizioni generali |
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Art. 1626 |
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Incapacità o insolvenza dell'affittuario |
Insolvenza dell'affittuario |
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario |
L'affitto si scioglie per l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario. |
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Capo IX – Del mandato Sez. I – Disposizioni generali §. 3 – Dell'estinzione del mandato |
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Art. 1722 Cause di estinzione |
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Il mandato si estingue: |
Identico: |
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito; |
1) identico; |
2) per revoca da parte del mandante; |
2) identico; |
3) per rinunzia del mandatario; |
3) identico; |
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. |
4) per la morte del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. |
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Capo XVI – Del conto corrente |
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Art. 1833 Recesso dal contratto |
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Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. |
Identico. |
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. |
In caso d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. |
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831. |
Identico. |
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Titolo V – Dei titoli di credito Capo I – Disposizioni generali |
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Art. 1993 Eccezioni opponibili |
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Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. |
Identico. |
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L'eccezione fondata sul
difetto di capacità non può essere opposta se il debitore non prova che
dall'emissione del titolo gli sia derivato o possa derivargli un grave
pregiudizio. |
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. |
Identico. |
Gli articoli 55 e 56 della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli art. 2046 e 2047 del codice civile, relativi ai fatti illeciti e alla conseguente responsabilità civile e risarcimento danni.
Attualmente l’art. 2047 c.c. prevede, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, la responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per colpa e precisamente per culpa in vigilando. Parallelamente, il codice (art. 2046) afferma l’irresponsabilità dell’incapace, a meno che lo stato di incapacità di intendere o volere non dipenda da una sua colpa.
In particolare, la riforma:
- afferma il principio per cui l’incapace d’intendere e volere risponde comunque del danno che ha causato;
- tale responsabilità è solidale con colui che è responsabile della sorveglianza;
- tempera il principio attribuendo al giudice chiamato a liquidare il danno il compito di valutare le circostanze del caso, «con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti».
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Codice civile |
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Titolo IX – Dei fatti illeciti |
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Art. 2046 |
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Imputabilità del fatto dannoso |
Danno
cagionato dall'incapace |
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa. |
Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha cagionato. Salvo il caso in cui l'incapacità derivi da colpa dell'autore, il giudice può moderare l'ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti. |
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Art. 2047 |
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Danno cagionato dall'incapace |
Responsabilità del sorvegliante dell'incapace |
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. |
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto. |
Nel caso in cui il
danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla
sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. |
Soppresso. |
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La proposta di legge rafforza l’istituto dell’amministrazione di sostegno, estendendone il campo d’applicazione fino a sostituire integralmente gli attuali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Si ricorda che l’interdizione giudiziale (l’aggettivo vale a distinguere questo istituto da quello dell’interdizione “legale”, riconducibile al diritto penale, v. infra) è una misura di protezione posta a favore di un maggiore di età, di un minore emancipato e di un minore non emancipato nell’ultimo anno della sua minore età, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.). In questo caso i soggetti elencati dall’art. 417 c.c. (l’interessato stesso, il coniuge e così via) possono promuovere l’istanza di interdizione.
La sentenza che pronuncia l’interdizione giudiziale priva della capacità di agire il soggetto nei cui confronti è emessa.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, che ha notevolmente ridotto il campo di applicazione di questo istituto, un soggetto può essere interdetto solo quando l’interdizione sia necessaria per assicurargli adeguata protezione.
Alla cura degli interessi dell’interdetto provvede un tutore, che potrà compiere tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione. Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili, ma nella sentenza che pronuncia l’interdizione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere validamente compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con la mera assistenza del tutore (art. 427 c.c.), ma in ogni caso l’interdetto non potrà essere autorizzato al matrimonio (art. 85 c.c.). Quando cessa la causa dell’interdizione, questa può essere revocata (art. 429 c.c.), ma l’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
L’inabilitazione è anch’essa una misura di protezione posta a favore di un maggiore di età e di un minore non emancipato nell’ultimo anno della sua minore età che, a causa di
a) infermità di mente non tanto grave da far luogo all’interdizione giudiziale;
b) prodigalità;
c) abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici (art. 415 c.c.).
Possono anche essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (a meno che non siano del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, nel qual caso si farà luogo ad interdizione giudiziale).
In questo caso i soggetti elencati dall’art. 417 c.c. (l’interessato stesso, il coniuge e così via) possono promuovere l’istanza di inabilitazione.
La sentenza che pronuncia l’inabilitazione limita la capacità di agire del soggetto nei cui confronti è emessa: l’inabilitato potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere assistito da un curatore. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore sono annullabili, ma nella sentenza che pronuncia l’inabilitazione o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore (art. 427 c.c.). L’inabilitato può continuare l’esercizio di un’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. Quando cessa la causa dell’inabilitazione, questa può essere revocata (art. 429 c.c.); in caso di interdizione, l’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
L’articolo 26 della proposta di legge interviene ancora sul Titolo XII del codice, relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, per sostituire la rubrica del capo II, oggi dedicata all’interdizione, l’inabilitazione e l’incapacità naturale. La riforma stabilisce che il capo II riguarda solo l’incapacità naturale, sopprimendo gli altri due istituti.
L’incapacità naturale è attualmente la condizione in cui si trova una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere (ad esempio, per ubriachezza) al momento di compiere un atto. L’art. 428 c.c. dispone in proposito che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore, ma per quanto riguarda i contratti il loro annullamento non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive in cinque anni, salvo diversa disposizione di legge.
L’articolo 27 abroga tutte le disposizioni del capo II relative all’interdizione e all’inabilitazione, ovvero gli articoli da 414 a 427 e gli articoli da 429 a 432 del codice civile.
L’unica disposizione che residua dall’abrogazione, l’art. 428 c.c., in tema di atti compiuti dalla persona incapace di intendere o di volere, viene modificata dall’articolo 28 della proposta di legge, che coordina la previsione sull’annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale con la soppressione dell’istituto dell’interdizione.
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere |
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Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. |
Gli atti e i contratti compiuti da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del compimento, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore |
L'annullamento dei
contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che
sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o
per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro
contraente. |
Abrogato |
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. |
Identico. |
Resta salva ogni diversa disposizione di legge. |
Identico. |
Con finalità di coordinamento con la soppressione dell’interdizione e dell’inabilitazione:
· l’art. 1, sopprime ogni riferimento all’interdizione dall’art. 45 c.c. in tema di domicilio;
· gli artt. 5, 6, 8 e 9 (co.1) sopprimono i riferimenti all’interdizione nelle disposizioni del codice relative al matrimonio;
· l’art. 11 elimina il riferimento all’interdizione e al tutore dall’art. 245, relativo all’azione di disconoscimento della paternità;
· gli artt. 30 e 42 intervengono con la medesima finalità di coordinamento sugli articoli 472 e 705 del codice, in tema di successioni;
· gli artt. 46 e 47 della proposta eliminano i riferimenti all’interdizione dalla disciplina della donazione;
· gli artt. 51, 52 e 53 si limitano a eliminare ogni riferimento ad interdizione e inabilitazione dalla disciplina, rispettivamente, dell’affitto (art. 1626 c.c.), del mandato (art. 1722 c.c.) e del conto corrente (art. 1833 c.c.);
· l’art. 57 riscrive l’art. 2198 del codice, in tema di autorizzazione all’esercizio di impresa commerciale, eliminando il richiamo all’interdetto e inserendo quello al beneficiario di amministrazione di sostegno;
· gli artt. 58, 59 e 60 intervengono sulla disciplina delle società (segnatamente sugli articoli 2286, 2294 e 2382), per eliminare i richiami all’istituto dell’interdizione;
· gli artt. 61, 62 e 63 svolgono il medesimo intervento, sostituendo all’interdetto il riferimento al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, sugli articoli 2667, 2941 e 2942 del codice civile, nel libro relativo alla tutela dei diritti.
Le medesime finalità sono perseguite da altri articoli della proposta di legge che opportunamente intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare,
· l’art. 64 abroga gli articoli 40 e 42 delle disposizioni di attuazione;
Si tratta delle disposizioni che attribuiscono alla competenza del tribunale per i minorenni le domande per l'interdizione del minore emancipato e per l'interdizione o l’inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età (art. 40, disp. att. c.c.) e che demandano alla cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza d'interdizione o d'inabilitazione (o la revoca di tali provvedimenti), la trasmissione degli atti al giudice tutelare (art. 42, disp. att. c.c.).
· l’art. 65 adegua la formulazione dell’art. 46-bis delle disposizioni di attuazione alla soppressione dei due istituti oggi compresi nel titolo XII, riaffermando peraltro come i procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno siano totalmente gratuiti;
· l’art. 66 corregge la formulazione dell’art. 47 delle disposizioni di attuazione, relativo ai registri tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare, eliminandovi ogni riferimento al registro delle tutele degli interdetti e al registro delle curatele degli inabilitati;
· gli artt. 67 e 68 perseguono il medesimo obiettivo in relazione, rispettivamente, all’art. 48 delle disposizioni di attuazione, sul registro delle tutele, eliminandovi il richiamo all’interdizione e all’art. 49, sul registro delle curatele, eliminandovi il riferimento all’inabilitazione. Il primo registro farà ora riferimento alla sola tutela e il secondo alla curatela del minore emancipato.
Analogamente, con finalità di coordinamento sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale:
· gli artt. 83 e 85 della proposta di legge coordinano con la riforma gli articoli 144 e 222 del codice di procedura penale, in tema di incapacità e incompatibilità, rispettivamente, dell'interprete e del perito;
· l’art. 84 p.d.l. riscrive l’art. 166 del codice di rito, in tema di notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente, circoscrivendone la portata all’infermità mentale;
· l’art. 86 della proposta interviene sull’art. 571 del codice, sulla legittimazione a proporre impugnazione, per eliminare ogni riferimento alla tutela (che presuppone uno stato di interdizione).
L’art. 89 della proposta, infine, coordina con l’eliminazione di interdizione e inabilitazione l’art. 145 del TU spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002), che regolamenta le spese proprio in quel processo quando l’istanza è del PM. Ogni riferimento al tutore viene sostituito dal riferimento all’amministratore di sostegno.
Gli articoli 69 e 70 della proposta di legge disciplinano, rispettivamente, le conseguenze della riforma sui giudici di interdizione e inabilitazione in corso e sui procedimenti già conclusi.
Per quanto riguarda i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, l’art. 69 dispone:
· che il procedimento per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione si converte in procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno;
· che il tribunale debba conseguentemente trasferire gli atti al giudice tutelare;
· che il tribunale possa comunque adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, nominando il tutore o il curatore provvisori amministratori di sostegno provvisori, fino alle successive determinazioni del giudice tutelare;
· che il tribunale debba comunque indicare all’amministratore di sostegno provvisorio gli atti che è autorizzato a compiere.
Per quanto riguarda invece i procedimenti già conclusi, ovvero le sentenze di interdizione e di inabilitazione già pronunciate, l’art. 70 della proposta di legge prevede:
· che le sentenze si intendono automaticamente revocate;
· che il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio, in attesta dei successivi interventi del giudice tutelare;
· che per i soggetti precedentemente dichiarati interdetti o inabilitati, spetta al PM chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno;
· che il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno può essere altresì presentato dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado.
Occorrerebbe chiarire il rapporto tra l’iniziativa spettante al p.m e l’eventuale iniziativa degli altri soggetti per la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno.
Gli articoli 81 e 82 della proposta di legge modificano il codice penale per sopprimere ogni riferimento all’interdizione legale.
Si tratta di una pena accessoria (art. 19 c.p.); si ricorda, infatti, che il condannato per un delitto non colposo, alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale. All’interdizione legale si applicano, per quanto riguarda la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le disposizioni sull’interdizione giudiziale.
La riforma elimina dagli articoli 19 e 32 del codice penale ogni riferimento all’interdizione; conseguentemente l’art. 32 c.p. fa ora riferimento alla sola perdita della responsabilità genitoriale.
In relazione alla
formulazione del testo si evidenzia che la proposta di legge non tiene conto,
all’art. 32 c.p., dell’esigenza di riferirsi alla responsabilità genitoriale,
in luogo della potestà genitoriale, secondo quanto previsto dalla recente
riforma della filiazione (d.lgs. n. 154 del 2013).
Normativa vigente |
A.C. 1985 |
Codice penale |
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Art. 19 Pene accessorie: specie |
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Le pene accessorie per i delitti sono: |
Identico: |
1. l'interdizione dai pubblici uffici; |
1. identico; |
2. l'interdizione da una professione o da un'arte; |
2. identico; |
3. l'interdizione legale; |
3. soppresso; |
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; |
4. identico; |
5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; |
5. identico; |
5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; |
5-bis. identico; |
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. |
6. identico; |
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. |
Identico. |
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. |
Identico. |
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni. |
Identico. |
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Art. 32 |
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Interdizione legale |
Decadenza e sospensione dalla potestà dei genitori |
Il condannato
all'ergastolo è in stato di interdizione legale. |
Soppresso. |
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. |
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. |
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti. |
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. |
Alla interdizione legale
si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei
beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della
legge civile sull'interdizione giudiziale. |
Soppresso. |