Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi di trasporto e di telecomunicazione A.C. 2664 - A - Elementi per esame in assemblea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 274 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 07/10/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di trasporto e di telecomunicazione
7 ottobre 2016
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 2664 affronta il problema dei furti di rame e di altro materiale che viene sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale. L'Normativa vigente: furto e ricettazione aggravatiattuale quadro normativo scaturisce dall'art. 8 del D.L. n. 93 del 2013, che ha novellato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti quando i fatti abbiano ad oggetto materiali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. Il decreto-legge ha inoltre previsto, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza. Nello specifico, il decreto-legge del 2013 ha aggiunto, come aggravante del furto (art. 625, primo comma, nuovo numero 7-bis), il fatto commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»; questo furto è sanzionato con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 103 a euro 1.032. Pertanto, quando il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo, non si applica più la pena base dell'art. 624 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata. Analoga modifica ha riguardato l'art. 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo art. 625-bis, primo comma, n. 7-bis.
Per coordinarne le previsioni con le modifiche apportate al codice penale, l'articolo 8 del D.L. 93 ha, poi, modificato l'art. 380 del codice di procedura penale: tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza.
L'Nuova fattispecie di reato: art. 624-ter c.p.articolo unico della proposta, inserendo nel codice penale un nuovo articolo 624-ter, rende, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca - soprattutto dopo la modifica approvata dalla Commissione Giustizia - quella dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della pena detentiva (reclusione da un 1 a 6 anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro (comma 1, lett. a). Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della pena da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze. Associazione a delinquereAnche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie "bande" strutturate dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'art. 416 c.p. cui è aggiunto un ottavo comma che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma 1, lett. b). Rispetto alla fattispecie associativa semplice (da tre a sette anni di reclusione) l'aumento di pena riguarda solo il limite massimo (otto anni); l'aggravante per la fattispecie associativa interessa ogni ipotesi di ricettazione. Per esigenze di coordinamento,
Il comma 2 dell'articolo unico interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale. La prima modifica Competenza della procura distrettuale(lett. a) riguarda il comma 3-quinquies dell'art. 51 c.p.p. ed è volta ad attribuire alla competenza della procura distrettuale le indagini per il nuovo delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche (art. 416, ottavo comma, c.p.). Dal punto di vista sistematico, si osserva che nell'art. 51 del codice di procedura penale l'attribuzione alla procura distrettuale della competenza a conoscere dei delitti di associazione a delinquere è realizzata dal comma 3-bis. Il comma 3-quinquies attribuisce alla competenza della procura distrettuale altre fattispecie, di carattere non associativo. La seconda modifica Conferma dell'arresto obbligatorio in flagranza(lett. b) ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza. Al comma 2 dell'art. 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all'aggravante di cui al n. 7-bis (del primo comma dell'art. 625 c.p.) ed è aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione (art. 624-ter c.p.) tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge A.C. 2664 il 4 marzo 2015. Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati due soli emendamenti all'articolo unico (seduta del 29 giugno 2016); la Commissione ha dato mandato al relatore, il 27 luglio 2016, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLe Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) hanno espresso rispettivamente, il 13 luglio e il 21 luglio 2016, parere favorevole sul provvedimento. |