Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Relazioni affettive dei detenuti - A.C. 983, A.C. 1762 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 265 | ||
Data: | 27/01/2015 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Relazioni affettive dei detenuti
27 gennaio 2015
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L'esigenza di garantire e tutelare il mantenimento delle relazioni familiari dei detenuti investe il complesso equilibrio tra le esigenze di sicurezza e l'affermazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Le proposte di legge in esame stabiliscono, in particolare, disposizioni volte a garantire il diritto all'affettività dei detenuti all'interno del carcere. Tale diritto, sulla base delle modifiche proposte all'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), si concreta, in particolare, nella possibilità per i detenuti e gli internati di incontrare le persone con le quali intrattengono rapporti affettivi in appositi locali all'interno dell'istituto penitenziario, al di fuori di controlli visivi da parte del personale di custodia.
Rapporti familiari e ordinamento penitenziarioL'ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975) include l'agevolazione dei rapporti con la famiglia tra gli elementi del trattamento (art. 15, primo comma); proprio a tali rapporti è, poi, dedicato specificamente l'art. 28, secondo il quale «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie». In ambito intramurario, l'art. 18 della legge 354/1975, prevedendo che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti ed altre persone in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia, evidenzia il "favore" che viene accordato ai colloqui con i familiari. La durata e le modalità dei colloqui sono stabiliti dal regolamento penitenziario (DPR 230/2000) che a sua volta prevede (art. 37) un massimo di sei colloqui al mese della durata di un'ora (solo per congiunti e conviventi del detenuto, in via eccezionale, la durata può essere maggiore; il limite massimo è di quattro colloqui per detenuti e itnernati per una serie di più gravi delitti). I colloqui - autorizzati dal direttore dopo la sentenza di primo grado (in precedenza la titolarità appartiene del giudice) - si svolgono in locali interni comuni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati (mezzi divisori sono ammessi in caso sussistano motivi di sicurezza o sanitari); per particolari ragioni, il direttore dell'istituto può consentirne lo svolgimento in un locale distinto da quello comune. Il favore del legislatore per il mantenimento delle relazioni familiari è testimoniato, oltre che dalla deroga del numero delle persone ammesse al colloquio (anche più di tre, nel caso di congiunti), anche dall'intervento dei servizi sociali (su segnalazione del direttore dell'istituto) quando non risultino contatti della famiglia con il familiare detenuto. L'art. 61 del regolamento, alle stesse finalità, stabilisce che oltre ai colloqui ordinari, il direttore possa concedere colloqui straordinari con membri della famiglia nonchè autorizzare "visite" che consentono di trascorrere parte della giornata, in appositi locali o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia delle persone ammesse ai colloqui; ciò, peraltro, sempre sotto il controllo visivo del personale di custodia. Il mezzo principale per mantenere e consolidare le relazioni parentali del detenuto è, tuttavia, costituito dai permessi premio. E' in tale sede che il legislatore ha previsto che i detenuti possono coltivare le relazioni affettive ed intime. Va, tuttavia, considerato come tale istituto non sia accessibile a tutti i reclusi. Ai sensi dell'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario sono concedibili dal magistrato di sorveglianza ai soli condannati:
Ne sono,quindi, esclusi gli imputati in custodia cautelare nonchè - fino all'espiazione di parte della pena ove superiore a 3 anni - gli stessi detenuti condannati. Forti limitazioni alla concessione dei permessi premio ai condannati definitivi sono state introdotte dalla legge cd. ex Cirielli n. 251/2005. La durata dei permessi premio concessi dal magistrato di sorveglianza (sentito il direttore dell'istituto) in un anno non può superare complessivamente i 45 giorni; ogni permesso invece non può essere superiore ogni volta a 15 giorni; lo scopo perseguito dal legislatore è non solo quello di consentire di coltivare interessi affettivi ma anche culturali o di lavoro. Le concrete modalità esecutive dei permessi premio sono contenute nell'art. 65 del regolamento penitenziario. A fini conoscitivi, la tabella seguente mostra il numero dei permessi premi concessi ai condannati nell'anno 2014, disaggregato per regione di ubicazione dell'istituto (Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenzaria). Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2014
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento carcerarioCome ricordato nella relazione introduttiva della proposta di legge AC 1762, una disciplina sulle modalità di attuazione del diritto all'affettività in ambito carcerario era contenuto nell'originario schema di regolamento penitenziario, le cui disposizioni, dopo il parere 17 aprile 2000, n. 61, del Consiglio di Stato, vennero stralciate dal testo definitivo (il citato DPR 230 del 2000). Le obiezioni del giudice amministrativo hanno riguardato un doppio profilo: il primo concerneva l'inadeguatezza delle strutture carcerarie ad attuare un modello trattamentale comprendente il diritto all'affettività, il secondo riguardava l'inadeguatezza "normativa" di un regolamento esecutivo all'introduzione di disposizioni che, secondo i giudici amministrativi, presupponevano una scelta legislativa primaria. Le disposizioni espunte a seguito del parere prevedevano che il mantenimento delle relazioni con la famiglia all'interno del carcere potessero avvenire in forma diversa dal colloquio. Si distinguevano (art. 58 dello schema di regolamento) la visita, un colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento all'interno dell'istituto (preferibilmente in aree verdi interne all'istituto) e incontri con i propri familiari in apposite unità abitative, previo permesso del direttore del carcere. Atti sovranazionaliL'esigenza di assicurare i rapporti affettivi dei detenuti, pur non esplicitamente disciplinata a livello normativo europeo, è già presente nella Raccomandazione n. 1340 (1997) del Consiglio d'Europa, sugli effetti sociali e familiari della detenzione, il cui art. 6 invita, infatti, gli Stati membri a «migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli». Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, nell'invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, menziona specificamente (art. 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, "il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi". Successivamente, la Regola 24.4 delle Regole penitenziarie europee, allegate alla Raccomandazione R (2006)2, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006, ha stabilito che "le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali". |
Giurisprudenza costituzionaleLa sentenza n. 301 del 2012Sulla questione del diritto all'affettività dei detenuti, particolare interesse riveste la sentenza n. 301 del 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. La parte censurata della disposizione era quella che prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, in tal modo impedendo loro di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal magistrato di sorveglianza di Firenze, a seguito di un ricorso di un detenuto del carcere di Sollicciano che chiedeva di poter incontrare la moglie in assenza di controlli visivi da parte del personale di polizia penitenziaria. La preclusione posta di fatto all'esercizio di tale diritto dall'art. 18, comma 2, OP sarebbe, secondo il magistrato fiorentino, in contrasto con diversi precetti costituzionali:
Nel dichiarare l'inammissibilità della questione, la Corte ha peraltro svolto rilevanti precisazioni sull'istituto in esame.
Secondo la Corte, un intervento puramente e semplicemente soppressivo della previsione del controllo visivo sui colloqui come quello in apparenza richiesto dal giudice a quo, alla luce della formulazione letterale del petitum, si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo. Per la Consulta, infatti, il controllo a vista del personale di custodia non mira, in effetti, ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo «partner», ma persegue finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e di prevenzione dei reati. L'ostacolo all'esplicazione del «diritto alla sessualità» ne costituisce solo una delle conseguenze indirette, stante la naturale esigenza di intimità connessa ai rapporti in questione. L'asserita necessità costituzionale di rimuovere tale conseguenza non giustificherebbe, dunque, la caduta di ogni forma di sorveglianza sulla generalità dei colloqui. Al tempo stesso, l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe – secondo i giudici costituzionali - comunque, di per sé, a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle "visite intime", fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative. Tutte operazioni che implicano, all'evidenza, scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Esigenze, queste, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha, peraltro, ritenuto idonee a giustificare l'esclusione delle cosiddette «visite coniugali» a favore dei detenuti - ancorché qualificabile come interferenza con il diritto al rispetto per la propria vita familiare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione - in forza di quanto stabilito dal secondo paragrafo di tale articolo.
La Corte stessa evidenzia che il tema proposto con l'ordinanza di rimessione evoca "una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nel già ricordato istituto dei permessi premio, previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione - stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi - resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria". La Consulta richiama l'attenzione del legislatore sul problema dell'affettività in carcere "anche alla luce dalle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali richiamati dal rimettente (peraltro non immediatamente vincolanti, come egli stesso ammette) e dell'esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1, e 12 - prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina)". |
ContenutoLe due proposte di legge in esame (AC 983 e AC 1762) modificano l'ordinamento penitenziario con disposizioni volte, in particolare, a garantire il diritto all'affettività dei detenuti con i loro familiari. |
La proposta C. 983Incontri affettiviIl primo dei quattro articoli della proposta integra con due ulteriori commi l'art. 28 della legge 354/1975, rubricato "Rapporti con la famiglia" che,come accennato, prevede che particolare cura è dedicata (dall'amministrazione penitenziaria) a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie (articolo 1). Tale articolo è integrato con due disposizioni (commi secondo e terzo) in base a cui:
Il riferimento alla consecutività delle 3 ore non è previsto nell'ordinamento penitenziario, sia in relazione alla durata dei colloqui che dei permessi. Si segnala poi la mancanza di una previsione sulla durata massima dell'incontro così come sull'assenza di controlli anche "audio" degli incontri mensili. Occorre poi valutare quale sia la portata della "idoneità dei locali" e se essa debba limitarsi alle condizioni igienico-sanitarie ovvero estendersi anche a ulterori elementi quali ad esempio l'arredamento dei locali. Incontri con la famigliaL'articolo 2 aggiunge l'art. 28-bis all'ordinamento penitenziario, rubricato "Incontri con la famiglia", con il quale si stabilisce il diritto del detenuto o internato a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia in apposite aree presso gli istituti penitenziari. Come indicato in precedenza, una previsione analoga è già contenuta nel regolamento penitenziario (art. 61, DPR 230/2000). Il direttore del carcere può, infatti, nell'ambito della progressione del trattamento e per favorire i rapporti con la famiglia, autorizzare visite da parte delle persone ammesse ai colloqui (familiari in primis, quindi) che si concretizzano - non solo con l'incontro col parente detenuto - ma anche col trascorrere parte della giornata ed, eventualmente, con la consumazione di un pasto in sua compagnia in appositi locali del carcere o all'aperto; la visita rimane, comunque, soggetta al controllo visivo da parte del personale di custodia. Oltre al rango di norma primaria (anzichè regolamentare) che viene conferito a tale disposizione, il nuovo art. 28-bis si differenzia dall'art. 61 del regolamento penitenziario - oltre che nel prevedere sia durata che periodicità della visite - per la soppressione del potere discrezionale del direttore dell'istituto ai fini della concessione. Inoltre, la nuova disposizione non contiene alcuna previsione sul controllo visivo della visita da parte del personale di custodia. Permessi premio straordinariL'articolo 3 aggiunge un comma all'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il detenuto di usufruire, oltre a quelli ordinari, di due permessi premio straordinari all'anno. Rispetto a quanto stabilito attualmente per i permessi premio, rimane l'obbligo di avere tenuto una regolare condotta (nei termini di cui al comma 8, v. ante) ma, anzichè la mancanza di pericolosità sociale, è richiesta la prova di aver partecipato all'opera di reinserimento sociale e familiare. La concessione dei permessi, uno per semestre e della durata massima di 15 giorni, rimane di competenza del magistrato di sorveglianza. Oltre che per la teorica minor durata (max 30 gg annui anzichè 45), i permessi premio straordinari si differenziano dalla disciplina vigente dell'art. 30-ter anche per la specifica finalizzazione alla coltivazione dei rapporti familiari; il periodo concesso deve, infatti, essere speso "con il coniuge, con il convivente o con il familiare". I permessi premio ordinari sono, invece, più genericamente concessi "per consentire di coltivare rapporti affettivi, culturali o di lavoro". Colloqui telefonici dei detenuti stranieriL'articolo 4 della p.d.l. 983, infine, senza modificare l'ordinamento penitenziario, prevede che i detenuti ed internati stranieri - per ogni colloquio ordinario non effettuato - possano essere autorizzati ad usufruire una volta ogni 15 gg. di un colloquio telefonico della durata di 15 minuti con i propri familiari o conviventi residenti all'estero.
La disciplina vigente sui colloqui telefonici riguarda l'intera comunità dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità; non sono, quindi, previste disposizioni dedicate esclusivamente ai detenuti stranieri. Tale disciplina è, nell'ordinamento penitenziario, assai scarna; l'art. 18 prevede soltanto, al comma 5, che la corrispondenza telefonica può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi , con le modalità e le cautele previste dal regolamento (per i condannati la competenza all'autorizzazione è del direttore dell'istituto); il successivo comma 8 stabilisce che per gli imputati, salvo quanto disposto sui colloqui investigativi dall'art. 18-bis, le autorizzazioni alle telefonate spettano all'autorità giudiziaria (dopo la sentenza di primo grado la competenza è del magistrato di sorveglianza).
Le modalità esecutive in tema di colloqui telefonici è contenuta nell'art. 39 del regolamento penitenziario (DPR 230/2000) che affida al direttore del carcere la competenza ad autorizzare i condannati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti per uno dei gravi delitti di cui all'4-bis dell'ordinamento penitenziario, e per i quali si applichi il divieto dei benefìci carcerari, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. Oltre i limiti indicati, l'autorizzazione può essere concessa, per motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a 10 anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.
L'autorizzazione ai colloqui telefonici va rivolta per iscritto all'autorità competente (il giudice, il magistrato di sorveglianza o il direttore del carcere), indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto e la durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. I colloqui telefonici sono a spese del detenuto e, in casi particolari possono essere ascoltati e registrati su autorizzazione dell'autorità giudiziaria (obbligatoriamente, per le conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge). In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati.
L'articolo 4 della proposta di legge lega la nuova disciplina relativa ai colloqui telefonici degli stranieri ai colloqui ordinari che non vengano effettuati. La formulazione della disposizione non chiarisce se, ai fini dell'autorizzazione al colloquio telefonico, possa computarsi un colloquio ordinario non effettuato per ogni settimana oppure se occorra considerare a tal fine i soli colloqui che siano stati richiesti dal detenuto straniero e non si siano poi effettivamente svolti. Occorre inoltre precisare se, come parrebbe dalla ratio della disposizione, la disciplina dell'articolo 4 si aggiunga a quella generale già prevista per i colloqui telefonici (art. 18, quinto comma, OP e art. 39 del regolamento di attuazione; in particolare, quest'ultimo consente una telefonata a settimana di 10 minuti e prevede che la corrispondenza telefonica sia a carico dell'interessato). |
La proposta C. 1762Il provvedimento consta di quattro articoli. Le visite affettiveL'articolo 1, integra con il riferimento al diritto all'affettività la rubrica dell'art. 28 dell'ordinamento penitenziario ("Rapporti con la famiglia" ) ed aggiunge un comma allo stesso articolo con cui, prevedendo esplicitamente "che particolare cura è altresì dedicata ai rapporti affettivi" stabilisce il diritto di detenuti ed internati:
Pur mirando allo stesso obiettivo, la proposta in esame estende in misura maggiore il diritto all'affettività rispetto alla p.d.l. 983. Oltre che dal punto di vista della durata della visita mensile (doppia nel minimo e con previsione anche del massimo, mancante nella p.d.l. 983), la p.d.l. 1762, tramite il riferimento all'art. 18 della legge 354/1975 sui colloqui, autorizza ad usufruire delle visite affettive non solo i familiari ma anche "altre persone" (in tali ipotesi non potrebbe negarsi tale diritto ad una persona che sia in rapporti di amicizia con il detenuto, a meno di non prevedere "un'istruttoria" sulla reale esistenza del legame affettivo-amicale con quest'ultimo) PermessiL'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che il magistrato di sorveglianza - oltre che nei casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato o dell'internato - possa ordinariamente concedere permessi a detenuti ed internati per eventi familiari di particolare rilevanza. Attualmente, tale disposizione prevede che tale concessione abbia luogo solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il criterio della rilevanza - in luogo della gravità - dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici. L'articolo 3, come l'omologo art. 3 della p.d.l. 983, aggiunge un comma all'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il magistrato di sorveglianza di concedere ai condannati, oltre quelli ordinari, due permessi premio straordinari all'anno (uno per ogni semestre) per coltivare specificamente interessi affettivi. Diversamente che nella p.d.l. 983, tuttavia, il solo presupposto è l'aver tenuto una regolare condotta (nei termini di cui al comma 8 dell'art. 30-ter); diversamente dai casi ordinari di permesso premio, la pericolosità sociale non costituisce motivo ostativo. La durata del permesso premio straordinario, determinata in 10 gg a semestre nella p.d.l. 983, è stabilita nel massimo a 15 gg. nella p.d.l. 1762. Colloqui telefonici dei detenuti L'articolo 4 della p.d.l. 1762 detta, infine, una disciplina analoga a quella della p.d.l. 983 sui colloqui telefonici. L'articolo 4 riguarda tuttavia i colloqui telefonici di tutti i detenuti, non solo di quelli stranieri. inoltre, tale articolo riformula il comma 5 dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che i detenuti ed internati - per ogni colloquio ordinario non effettuato - possano usufruire una volta ogni 15 gg. di un colloquio telefonico aggiuntivo della durata di 15 minuti con le persone autorizzate, anche con costo a carico del destinatario. E' pertanto precisato che il colloquio telefonico ha carattere aggiuntivo rispetto alla disciplina generale. Analogamente all'art. 4 della proposta di legge n. 983, la formulazione della disposizione non chiarisce se, ai fini dell'autorizzazione al colloquio telefonico, possa computarsi un colloquio ordinario non effettuato per ogni settimana oppure se occorra considerare a tal fine i soli colloqui che siano stati richiesti dal detenuto e non si siano poi effettivamente svolti. |
Relazioni allegate o richiesteLe proporste di legge abbinate, d'iniziativa parlamentare, sono corredate dalle relazioni illustrative. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl contenuto delle proposte di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliLe disposizioni delle proposte di legge risultano in sintonia con l'articolo 27, terzo comma, Cost., in base a cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Sembrano inoltre venire incontro alle indicazioni della Corte costituzionale. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoEntrambe le proposte di legge, nel prevedere un adeguamento delle strutture penitenziarie, non contengono alcuna disposizione concernente i profili finanziari. Le medesime proposte, nel modificare l'ordinamento penitenziario, non prevedono un termine per i conseguenti adattamenti del regolamento di esecuzione. |