Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | La sentenza della Corte costituzionale n 32/2014 sul Testo Unico stupefacenti | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 105 | ||||
Data: | 11/03/2014 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
La sentenza della
Corte costituzionale |
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n. 105 |
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11 marzo 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9559/ 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
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INDICE
Schede di
lettura
§
Introduzione 4
Sintesi della sentenza della Corte costituzionale 5
La normativa di risulta 7
§
Il testo vigente dell’articolo 73 del TU
stupefacenti 7
§
Quadro evolutivo - dal 1993 ad oggi - del
contenuto dell’art. 73 del TU stupefacenti 11
§
La disciplina vigente sulle tabelle 21
§
Quadro evolutivo – dal 1990 ad oggi – del
contenuto degli artt. 13 e 14 del TU stupefacenti 23
§
Le altre disposizioni del TU stupefacenti
modificate dall’intervento della Corte costituzionale 33
Le problematiche aperte 67
§
Il trattamento sanzionatorio dei reati
concernenti le “droghe pesanti” (art. 73, comma 1, TU) 67
§
La normativa penale e processuale da applicare
ai reati concernenti le “droghe leggere” (art. 73, comma 4) 68
§
La c.d. lieve entità (art. 73, comma 5, TU) 69
§
Il lavoro di pubblica utilità (art. 73, comma
5-ter) 70
§
Gli illeciti amministrativi (art. 75) 71
§
Le tabelle di classificazione delle sostanze
stupefacenti 72
§
Alcuni ulteriori profili problematici legati
alla sentenza della Corte 73
Documentazione
Corte costituzionale
§
Sentenza n. 32 del 2014 79
Corte di Cassazione
§
Ufficio del
Ruolo e del Massimario (Settore Penale), Relazione n. 20/2014 del 5 marzo 2014,
“Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della
Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze
stupefacenti” 99
§
Quarta sezione penale, Sentenza n. 10514 del 28
febbraio 2014 - depositata il 5 marzo 2014 133
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due articoli, introdotti in sede di conversione del decreto-legge sulle Olimpiadi di Torino e diretti a modificare il testo unico stupefacenti (legge n. 49 del 2006, c.d. Fini Giovanardi).
Gli articoli modificavano in svariate parti il testo unico e, in particolare, assoggettavano a un unico trattamento sanzionatorio i reati relativi alle droghe leggere e quelli relativi alle droghe pesanti.
A seguito della sentenza della Corte - basata sulla violazione dell’art. 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione – rivivono le precedenti disposizioni del testo unico.
Si pongono dunque alcune questioni: applicative, circa le disposizioni di riferimento sui procedimenti in corso o conclusi; normative, circa le coerenza del quadro normativo di risulta.
Il presente dossier ricostruisce il quadro normativo a seguito della sentenza e individua le principali questioni conseguenti.
Sono pertanto sintetizzati: il contenuto della sentenza, la normativa risultante dall’intervento della Corte, le principali questioni aperte. Sono allegati al dossier: la sentenza; le prime riflessioni sulle possibili ricadute, a cura dell’Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di Cassazione; la prima sentenza della Cassazione che affronta il tema.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (c.d. decreto Olimpiadi di Torino), come convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Fini-Giovanardi), per violazione dell’art. 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione.
Tali disposizioni modificavano l’art. 73 del testo unico (TU) sugli stupefacenti (art. 4-bis) e numerose altre disposizioni dello stesso TU (art. 4-vicies ter). In particolare:
►l’articolo 4-bis, modificando l’art. 73 del d.P.R. 309/1990, aveva unificato il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, trattamento che in precedenza era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”). Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette “droghe leggere” e, in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite nell’intervallo edittale della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro;
►l’articolo 4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli articoli 13 e 14 del TU, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi. Peraltro, l’art. 4-vicies ter viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sua interezza, e non limitatamente alle sue disposizioni sulle tabelle (commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), sulle tabelle), come originariamente richiesto dalla Corte di cassazione, che ha rimesso la questione alla Consulta.
Sul punto la Corte costituzionale afferma che «trattandosi di un vizio di natura procedurale, che peraltro […] si evidenzia solo ad un’analisi dei contenuti normativi aggiunti in sede di conversione, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando impregiudicata la valutazione di questa Corte in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge».
Il contenuto dell’art. 4-vicies ter è infatti molto più ampio, visto che prevede la modifica di ben 31 articoli del TU (artt. 2, 13, 14, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 79, 82, 114, 115, 120, 122 e 127). Tutte le modifiche a queste disposizioni del testo unico sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter comporta – per espressa affermazione della Consulta – la reviviscenza delle disposizioni del testo unico stupefacenti, in vigore prima dell’entrata in vigore della legge di 49/2006 (c.d. legge Iervolino-Vassalli).
La Corte afferma che «In considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate».
L’efficacia delle disposizioni previgenti determina un abbassamento delle pene per le violazioni relative alle c.d. droghe leggere (punite con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa) e un parallelo aumento delle pene previste per le violazioni relative alla c.d. droghe pesanti (punite con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).
Sul punto, la Corte costituzionale ha affermato che «quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al reo».
La Corte costituzionale si rende anche conto che la reviviscenza delle disposizioni anteriori alla legge 49/2006 può comportare l’inapplicabilità di norme successive a quelle impugnate. Le norme successive, infatti, rinviando a disposizioni caducate, verrebbero private del loro oggetto. Anche in questo caso, la Consulta rimette la questione alla valutazione del giudice comune.
A seguito della sentenza n. 32 del 2014 la rubrica dell’articolo 73 torna all’originaria formulazione (“Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”) e viene meno l’aggiunta, tra le condotte rilevanti, della “detenzione” di stupefacenti.
Con il ripristino della formulazione anteriore al 2006, il comma 1 punisce con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da 25.822 a 258.228 euro chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta o importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III dell’articolo 14 (c.d. droghe pesanti).
La sentenza della Corte ha eliminato la disposizione che prevedeva la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro per chiunque, senza la prescritta autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Fini-Giovanardi, è soppresso.
Si tratta della disposizione in base alla quale le pene previste dal comma 1 si applicano anche a chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con DM Salute ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene erano diminuite da un terzo alla metà.
Quindi, a seguito della sentenza della Corte viene meno la limitazione della punibilità alle condotte concernenti quantitativi di sostanze superiori alla dose media giornaliera o che appaiano comunque destinati ad uso non esclusivamente personale.
I commi 2 e 3 dell’art. 73 riguardano le ipotesi in cui la condotta di cui al comma 1 è posta in essere come abuso dell’autorizzazione conseguita, vale a dire quando non vi sia il rispetto di quelle limitazioni (e prescrizioni) cui le autorizzazioni fanno riferimento.
In particolare, il comma 2 è riportato alla formulazione originaria, anteriore alla Fini-Giovanardi, e dunque ora prevede la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro per chiunque, pur munito di autorizzazione (ai sensi dell’art. 17), illecitamente mette in commercio o cede le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III dell’articolo 14[1].
Il comma 3, non modificato dalla legge 49/2006, dispone che le pene previste dal comma 2 (reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro) si applicano anche quando sia realizzata una coltivazione, una produzione o fabbricazione di sostanze diverse da quelle per le quali l’autorizzazione è stata concessa.
Il comma 4, nello spirito della sentenza della Corte, torna alla formulazione anteriore alla Fini-Giovanardi, ovvero prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro per chiunque realizzi le condotte previste al primo comma in relazione a c.d. droghe leggere, ovvero alle sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle II e IV.
Peraltro, a questo “salto” all’indietro consegue la vanificazione della modifica apportata al comma 4, dopo la Fini-Giovanardi, dall’art. 10 della legge 38/2010 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Questo pare infatti essere uno dei casi nei quali, come afferma la sentenza della Corte costituzionale «rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate)».
Il comma 5, nonostante fosse oggetto di modifica da parte della legge Fini-Giovanardi, non torna alla formulazione originaria, bensì conserva la formulazione introdotta dal decreto-legge 146 del 2013, che prevede una fattispecie penale autonoma (e non più un’attenuante) quando i fatti previsti dall’art. 73 – per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze – siano di lieve entità. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 3.000 a 26.000 euro.
Sul punto la Corte costituzionale afferma che «nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono esplicare le modifiche apportate all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10 […] gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest’ultima».
Circa la permanenza del comma 5, come sostituito dal decreto-legge 146, si è pronunciata in termini positivi anche la Corte di Cassazione (IV sez. pen., sent. 397/2014, v. infra).
Il comma 5-bis, sul lavoro di pubblica utilità al quale condannare il tossicodipendente che commetta un fatto di lieve entità in base al comma 5, introdotto dalla Fini-Giovanardi, è soppresso a seguito dell’incostituzionalità dell’art. 4-bis del DL 272/2005.
La disposizione prevedeva, nell'ipotesi di cui al comma 5 e limitatamente ai reati di cui all’art. 73 commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il giudice - con la sentenza di condanna o con il patteggiamento - su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non potesse concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, potesse applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 274/2000, sulla competenza penale del giudice di pace. La disposizione disciplinava le modalità di svolgimento del lavoro, la sua durata e i suoi effetti. Il lavoro di pubblica utilità poteva sostituire la pena per non più di due volte.
Il comma 5-ter, introdotto dal recente decreto-legge 78/2013, è oggi di dubbia applicabilità in quanto la disposizione - che estende la disciplina del lavoro di pubblica utilità prevista dal comma 5-bis anche quando sia commesso dal tossicodipendente un reato diverso da quelli di cui al comma 5 – è formulata in modo tale («la disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di…») da non potere prescindere dalla vigenza del comma 5-bis, ora caducato dalla sentenza della Corte.
I commi 6 e 7 dell’art. 73 non sono mai stati modificati e dunque non scontano gli effetti della sentenza della Corte. In particolare, il comma 6 dispone che se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata mentre il comma 7 stabilisce che le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
La tabella che segue mette a confronto le modifiche succedutesi nel tempo all’art. 73 del TU.
Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi |
Testo in vigore dopo |
Testo in vigore dopo la legge 38/2010[2] e il d.lgs 50/2011[3] |
Testo in vigore dopo la conversione del DL 78/2013[4] |
Testo in vigore dopo il DL 146/2013[5] |
Testo vigente |
Articolo 73 |
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Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope |
Identica |
Identica |
Identica |
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
1. Chiunque senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o
comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75
e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 258.228. |
1. Chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna
per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I
prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. |
1. Identico. |
1. Identico. |
1. Identico. |
1. Chiunque senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o
comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75
e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 258.228. |
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1-bis. Con le medesime
pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui
all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene: a) sostanze
stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai
limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per
modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi,
le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. |
1-bis. Identico. |
1-bis. Identico. |
1-bis. Identico. |
Soppresso |
2. Chiunque, essendo
munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette
o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 309.874. |
2. Chiunque, essendo
munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette
o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da
sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. |
2. Identico. |
2. Identico. |
2. Identico. |
2. Chiunque, essendo
munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette
o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 309.874. |
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2-bis. Le pene di cui
al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui
alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope
previste nelle tabelle di cui all’articolo 14. |
Soppresso |
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3. Le stesse pene si
applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. |
3. Identico. |
3. Identico. |
3. Identico. |
3. Identico. |
3. Le stesse pene si
applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. |
4. Se taluno dei fatti
previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la
reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468. |
4. Quando le condotte
di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II,
sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà. |
4. Quando le condotte
di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II,
sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà. |
4. Identico. |
4. Identico. |
4. Se taluno dei fatti
previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la
reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468. |
5. Quando, per i mezzi,
per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità,
si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
2.582 a euro 25.822 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro
10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. |
5. Quando, per i
mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa
da euro 3.000 a euro 26.000. |
5. Identico. |
5. Identico. |
5. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal
presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000
a euro 26.000. |
5. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal
presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000
a euro 26.000. |
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5-bis. Nell’ipotesi di
cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi
da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale
della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il
giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare
l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce
periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha
una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso
può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi
dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede,
o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze
della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di
quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di due volte. |
5-bis. Identico. |
5-bis. Identico. |
5-bis. Identico. |
Soppresso |
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5-ter. La disposizione
di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da
quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di
assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore
ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la
persona. |
5-ter. Identico. |
5-ter. La disposizione
di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da
quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di
assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore
ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale o di reato contro la persona. |
6. Se il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. |
6. Identico. |
6. Identico. |
6. Identico. |
6. Identico. |
6. Se il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. |
7. Le pene previste
dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. |
7. Identico. |
7. Identico. |
7. Identico. |
7. Identico. |
7. Le pene previste
dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. |
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4-vicies ter comporta – tra l’altro, ma non solo (v. infra) - modifiche alle tabelle di classificazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
In particolare, per quanto riguarda l’articolo 13, relativo alla classificazione in base a tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute, la legge Fini-Giovanardi prevedeva un’articolazione su 2 tabelle, direttamente allegate al TU stupefacenti, consentendo al Ministro della salute, con proprio decreto, di aggiornare l’elencazione delle sostanze. La disposizione riconosceva infine uno specifico ruolo al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio.
La caducazione della riforma comporta in primo luogo la caducazione delle tabelle sinora allegate al testo unico con la riviviscenza della disciplina anteriore e dunque:
§ le tabelle sono 6;
§ le tabelle non sono allegate al TU, ma sono quelle approvate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità. Dovrebbe intendersi che il riferimento debba essere quello alle ultime tabelle, ovverosia a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 272/2005.
Per quanto riguarda l’articolo 14, che detta i criteri per la formazione delle tabelle, la disposizione della legge Fini-Giovanardi richiedeva che le due tabelle, poi allegate al TU, dovessero essere così articolate:
§ La I tabella doveva comprendere le sostanze a più forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, nella quale doveva essere inserita anche la cannabis indica;
§ la II tabella doveva, articolata in cinque sezioni, individuare le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci.
La reviviscenza della normativa anteriore alla conversione del decreto-legge n. 272/2005 comporta che le sei tabelle dovranno essere così articolate:
§ la I dovrà comprendere le sostanze considerate più pericolose (dall’oppio alla cocaina alle anfetamine), dalle quali è esclusa la cannabis indica;
§ la II è relativa proprio alla cannabis indica;
§ la III riguarda sostanzialmente i barbiturici che possano provocare notevole dipendenza;
§ la IV attiene alle sostanze che pur di corrente impiego terapeutico, possono creare dipendenza ma in misura minore rispetto alle sostanze delle tabelle I e III;
§ la V tabella attiene a preparazioni che contengono sostanza già ricompresse nelle tabelle precedenti ma che per qualità e quantità della composizione non presentano rischi di abuso;
§ la VI dovrà contenere gli ansiolitici e gli antidepressivi.
Si evidenzia che la caducazione della Fini-Giovanardi per quanto riguarda l’art. 14 e le tabelle allegate al TU dovrebbe comportare il venir meno anche della disposizione – introdotta dalla legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative – che inseriva nella sezione D della tabella n. 2 i medicinali utilizzati in terapia del dolore. Peraltro tali medicinali sono elencati in un apposito allegato al TU, che non viene meno con la sentenza della Corte.
Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi |
Testo in vigore dopo |
Testo vigente |
Articolo 13 Tabelle delle sostanze soggette a controllo |
||
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del
Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui
all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto
superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità. |
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del
Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui
all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il
Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 2). |
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del
Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui
all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto
superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità. |
2. Le tabelle di cui
al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati
indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate
tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi
medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche. |
2. Identico. |
2. Le tabelle di cui
al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati
indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate
tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi
medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche. |
3. Le variazioni sono
apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1. |
Soppresso. |
3. Le variazioni sono
apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1. |
4. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito
nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. |
4. Identico. |
4. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito
nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. |
5. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per
l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione
da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate. |
5. Il Ministero della
salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o
più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per
la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso
diverso da quello cui sono destinati. |
5. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per
l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione
da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate. |
|
|
|
Testo in vigore prima della c.d. Fini Giovanardi |
Testo in vigore dopo |
Testo in vigore dopo la legge 38/2010[6] |
Testo vigente |
Articolo 14 Criteri per la formazione delle tabelle |
|||
1. La inclusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve
essere effettuata in base ai criteri seguenti: |
1. La inclusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è
effettuata in base ai seguenti criteri: |
1. Identico. |
1. La inclusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve
essere effettuata in base ai criteri seguenti: |
a) nella tabella I
devono essere indicati: |
a) nella tabella I
sono indicati: |
|
a) nella tabella I
devono essere indicati: |
1) l'oppio e i
materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per
sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a
quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per
la loro sintesi; |
1) identico; |
|
1) l'oppio e i
materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per
sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a
quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per
la loro sintesi; |
2) le foglie di coca e
gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica
degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; |
2) identico; |
|
2) le foglie di coca e
gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica
degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; |
3) le sostanze di tipo
anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; |
3) identico; |
|
3) le sostanze di tipo
anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; |
4) ogni altra sostanza
che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore
a quelle precedentemente indicate; |
4) identico; |
|
4) ogni altra sostanza
che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate; |
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; |
5) identico; |
|
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; |
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi; |
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico; |
|
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi; |
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali; |
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; |
|
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali; |
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera; |
soppresso |
|
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera; |
b) nella tabella II devono essere indicate: 1) la "cannabis indica", i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di
cui al numero 1); |
soppressa |
|
b) nella tabella II devono essere indicate: 1) la "cannabis indica", i prodotti da essa
ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi
riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della
tabella I; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di
cui al numero 1); |
c) nella tabella III devono essere indicate: 1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di
cui al n. 1); |
b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 1) i medicinali
contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di
sintesi; 2) i medicinali di cui
all'allegato III-bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono; |
|
c) nella tabella III devono essere indicate: 1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di
cui al n. 1); |
d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1); |
c) nella sezione B della tabella II sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione; 3) le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; d) nella sezione C della tabella II sono
indicati: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; |
|
d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1); |
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; |
e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) le composizioni medicinali ad uso
parenterale a base di benzodiazepine; 3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; |
|
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; |
|
|
3-bis) in
considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del
dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da
quella parenterale; |
|
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. |
f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D. |
|
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. |
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. |
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. |
|
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. |
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo. |
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla. |
|
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo. |
|
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. |
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|
Nonostante che la Corte di cassazione, nel sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, avesse appuntato le proprie censure relative alla conversione del decreto-legge 272/2005 solo sull’art. 4-bis e sui commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) dell’art. 4-vicies ter, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi per intero tanto l’art. 4-bis (sull’art. 73 TU) quanto l’art. 4-vicies ter (che novella ben 31 disposizioni del TU). La decisione della Corte non è dunque circoscritta alle sole modifiche al TU stupefacenti relative alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
Di seguito si riportano dunque le altre disposizioni del TU stupefacenti, nel testo vigente dopo la Fini-Giovanardi e nel testo attuale, a seguito della sentenza n. 32/2014, e dunque con la reviviscenza della normativa anteriore alla riforma del 2006.
Testo in vigore dopo la c.d. Fini Giovanardi |
Testo vigente dopo la sentenza 32/2014 |
Testo unico Stupefacenti (D.P.P. 309/1990) |
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Articolo 2 Attribuzioni del Ministro della sanità |
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1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze: |
1. Identico: |
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; |
a) identica; |
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; |
b) identica; |
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; |
c) identica; |
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70; |
d) identica; |
e) stabilisce con proprio decreto: |
e) identica; |
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70; |
1) identico; |
2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga; |
2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento; |
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; |
3) identico; |
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori; |
f) identica; |
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; |
g) identica; |
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti. |
h) identica; |
Titolo III Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope Capo I - Della coltivazione e produzione Articolo 26 Coltivazioni e produzioni vietate |
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1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14. |
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato. |
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici. |
2. Identico. |
Capo II - Della fabbricazione Articolo 31 Quote di fabbricazione |
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1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. |
1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. |
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono. |
2. Identico. |
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
3. Identico. |
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo. |
4. Identico. |
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 10.329. |
5. Identico. |
Articolo 34 Controllo sui cicli di lavorazione |
|
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. |
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. |
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze. |
2. Identico. |
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità. |
3. Identico. |
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte. |
4. Identico. |
Articolo 35 Controllo sulle materie prime |
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1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. |
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. |
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope. |
2. Identico. |
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità. |
3. Identico. |
Capo III - Dell'impiego Art. 36 Autorizzazione all'impiego |
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1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. |
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. |
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti. |
2. Identico. |
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti. |
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute. |
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. |
4. Identico. |
Titolo IV Disposizioni relative alla distribuzione Capo I - Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione Art. 38 Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
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1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all’ articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario “buoni acquisto” anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica[7]. |
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. |
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario “buoni acquisto” adatto alle richieste cumulative. |
Soppresso |
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro 2.065. |
2. Identico. |
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità. |
3. Identico. |
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14. |
4. Identico. |
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro 516. |
5. Identico. |
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità. |
6. Identico. |
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493. |
7. Identico. |
Art. 40 Confezioni per la vendita |
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1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso. |
1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio. |
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione. |
2. Identico. |
Articolo 41 Modalità di consegna |
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1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta: |
1. Identico. |
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; |
a) identica; |
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; |
b) identica; |
c) a mezzo pacco postale assicurato; |
c) identica; |
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza. |
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza. |
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei[8]. |
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. |
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. |
2. Identico. |
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329 (lire venti milioni). |
3. Identico. |
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 516 (lire un milione). |
4. Identico. |
Art. 42 |
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Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi |
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi. |
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento. |
1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria. |
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. |
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 516. |
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. |
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse. |
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale. |
4. Identico. |
Art. 43 Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari |
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1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute. 2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 3. Nella ricetta devono essere indicati: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata. 4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1. |
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. 2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente. 2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico. 3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata. |
4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis.[9] 5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. |
3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata. 4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica. |
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro. |
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis. |
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.[10] |
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. |
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.[11] |
5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. |
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica. |
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale". |
Articolo 45 |
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Dispensazione dei medicinali |
Obblighi del farmacista |
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente[12]. |
1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. |
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.[13] |
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta. |
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60. |
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62. |
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.[14] |
Soppresso |
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1. |
Soppresso |
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione. |
Soppresso |
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. |
Soppresso |
6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.[15] |
Soppresso |
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica. |
Soppresso |
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita. |
4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita. |
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600. |
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 103 a euro 516. |
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti. |
6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti. |
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.[16] |
Soppresso |
Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio Articolo 46 Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili |
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1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. |
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. |
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...". |
2. Identica. |
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 516. |
3. Identico. |
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. |
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. |
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave. |
5. Identico. |
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. |
6. Identico. |
Art. 47 Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro |
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1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato. |
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato. |
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...". |
2. Identico. |
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 516. |
3. Identico. |
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. |
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. |
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. |
5. Identico. |
Art. 54 Prelevamento dei campioni |
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1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate. |
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate. |
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo. |
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo. |
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1. |
3. Identico. |
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati. |
4. Identico. |
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza. |
5. Identico. |
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza. |
6. Identico. |
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti. |
7. Identico. |
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore. |
8. Identico. |
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita. |
9. Identico. |
Titolo VI Della documentazione e custodia Art. 60 Registro di entrata e uscita |
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1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione. [17] |
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. |
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.[18] |
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro. |
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. |
2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14. |
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.[19] |
Soppresso |
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14. |
Soppresso |
6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione. |
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione. |
7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14. |
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14. |
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. |
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. |
Art. 61 Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
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1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione. |
1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione. |
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata. |
2. Identico. |
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione. |
3. Identico. |
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate. |
4. Identico. |
Art. 62 Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie |
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1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.[20] |
1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. |
Art. 63 Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
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1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione. [21] |
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. |
[2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.][22] |
Identico. |
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro. |
3. Identico. |
Art. 65 Obbligo di trasmissione di dati |
|
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: |
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: |
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; |
a) identica; |
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; |
b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno; |
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno; |
c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno; |
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre. |
d) identica. |
Art. 66 Trasmissione di notizie e dati trimestrali |
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1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresí, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. |
1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. |
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. |
2. Identico. |
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.032. |
3. Identico. |
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Art. 69 Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni |
Il decreto-legge n.
272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006 ha abrogato l’art.
69 del TU |
1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze. 2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 516. 3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata. |
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Art. 71 Prescrizioni relative alla vendita |
Il decreto-legge n.
272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006 ha abrogato l’art.
71 del TU |
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da euro 25 a euro 258. 4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14. |
Art. 79 Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope |
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1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14. |
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14. |
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1. |
2. Identico. |
3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore. |
3. Identico. |
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni. |
4. Identico. |
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente. |
5. Identico. |
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria. |
6. Identico. |
Art. 82 Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore |
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1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164. |
1. Identico. |
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari. |
2. Identico. |
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. |
3. Identico. |
4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà. |
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà. |
Art. 114 Compiti di assistenza degli enti locali |
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1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti: a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati; b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente. |
1. Identico. |
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116. |
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali. |
Art. 115 Enti ausiliari |
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1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. |
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. |
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti. |
2. Identico. |
Titolo XI Interventi preventivi, curativi e riabilitativi Art. 120 Terapia volontaria e anonimato |
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1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. |
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. |
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela. |
2. Identico. |
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. |
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. |
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116. |
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze. |
5. Abrogato. |
5. Identico. |
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione. |
6. Identico. |
7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. |
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117. |
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma. |
8. Identico. |
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio. |
9. Identico. |
Art. 122 Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo |
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1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. |
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. |
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. |
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. |
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. |
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. |
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. |
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. |
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo. |
5. Identico. |
Titolo XII Disposizioni finali Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni Art. 127 Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga |
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1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. |
1. Identico. |
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. |
2. Identico. |
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. |
3. Identico. |
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131. |
4. Identico. |
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. |
5. Identico. |
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. |
6. Identico. |
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità: a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psicofisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute. |
7. Identico. |
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. |
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinicoterapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. |
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). |
9. Identico. |
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
10. Identico. |
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in euro 103.291,98 (lire 200 milioni) annui. |
11. Identico. |
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto. |
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La sentenza della Corte costituzionale pone all’interprete due ordini di problemi a diritto vigente:
§ chiarire quale sia la normativa di risulta vigente, soprattutto laddove, dopo la legge Fini-Giovanardi, altri provvedimenti legislativi abbiano novellato le stesse disposizioni del Testo Unico stupefacenti;
§ stabilire quale sia la disciplina applicabile al caso concreto in relazione a delitti commessi prima della sentenza della Corte, rispetto ai quali si sia o meno già formato un giudicato. Viene a tal fine in rilievo il principio di derivazione costituzionale sulla legge penale più favorevole. Una riflessione sistematica è svolta nella Relazione dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di cassazione, di seguito allegata.
Se in relazione alle c.d. droghe leggere l’intervento della Corte costituzionale comporta una riduzione delle pene applicabili, può dirsi l’esatto contrario per quanto riguarda le droghe pesanti. Le condotte previste dall’art. 73 del TU, se commesse in relazione a sostanze inserite nelle tabelle I e III sono infatti punite oggi con la reclusione da 8 a 20 anni e la multa da 25.822 a 258.228 euro. Durante la vigenza della Fini-Giovanardi, per le stesse condotte era prevista la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. La pena detentiva era dunque fissata nel minimo a 6 anni; ora sono 8.
Sul punto, la Corte costituzionale esclude che dalla dichiarazione di illegittimità possano derivare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, e afferma che è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., applicare la norma penale più favorevole al reo.
L’applicazione dell’art. 25, comma 2, della Costituzione (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) nonché dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato”) portano quindi il giudice ad applicare il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Fini-Giovanardi, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4-bis del D.L. 272/2005.
La reviviscenza del coma 4 dell’art. 73 nella versione c.d. Iervolino Vassalli determina un considerevole abbassamento della pena quando i fatti di cui al comma 1 siano commessi in relazione a sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle II e IV (c.d. droghe leggere).
In relazione a reati commessi nella vigenza della precedente disciplina, più severa, il giudice comune è chiamato a sciogliere alcuni nodi applicativi, ben evidenziati nella loro problematicità dalla Relazione dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione.
La relazione 20/2014 (v. documentazione allegata) evidenzia i seguenti profili:
§ Effetti della sentenza sulle condanne definitive. La relazione richiama i due opposti orientamenti registrati nel tempo:
a) il giudice dell’esecuzione può rideterminare la pena, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con riguardo alla parte di pena in base interessata da tale dichiarazione (sono richiamati i casi recenti di illegittimità costituzionale di disposizioni penali di carattere “puramente” sanzionatorio);
b) la pena inflitta con condanna irrevocabile resta insensibile alla modificazione introdotta anche se più favorevole al reo.
§ L’individuazione della norma incriminatrice applicabile nei processi in corso. La relazione sostiene che:
a) per le condotte poste in essere fino al 27.2.2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 49/2006), l’individuazione della legge più favorevole va effettuata avendo presente i trattamenti sanzionatori previsti dal d.P.R. 309/90 e il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014;
b) per le condotte poste in essere dal 28.2.2006, fino al giorno successivo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 sulla Gazzetta Ufficiale, l’individuazione della legge più favorevole va effettuata avendo presente i trattamenti sanzionatori previsti dal DPR 309/90, la legge di conversione n. 49/2006 e il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2014.
Tali considerazioni valgono anche per la normativa applicabile alle condotte illecite oggi disciplinate dall’art. 73 TU. La normativa va applicata nella sua integralità, non essendo possibile combinare frammenti normativi (dalla legge incostituzionale e da quella vigente) e costruire così una terza legge di carattere intertemporale.
§ Effetti della sentenza sui termini di prescrizione e di custodia cautelare. La relazione sostiene che:
- sulla prescrizione
a) le ridotte sanzioni per le droghe leggere determinano termini ridotti in base alla normativa vigente;
b) per i fatti di lieve entità (art. 73, comma 5, TU), ora divenuti autonoma fattispecie di reato a seguito del decreto-legge 146/2013, occorre valutare caso per caso quale sia il regime più favorevole applicabile, con riferimento alle droghe leggere e a quelle pesanti, tenendo presente – anche rispetto alla precedente disciplina dell’art. 73, comma 5, TU - che la diminuzione di pena per le attenuanti ad effetto speciale non rileva ai fini del computo della prescrizione.
- sulla custodia cautelare, per le condotte poste in essere nella vigenza della legge 46/2006
a) debbono essere applicati i termini cautelari di maggior favore per effetto della reviviscenza del precedente testo dell’art. 73 TU;
b) per i fatti di lieve entità, per le droghe pesanti è di maggior favore la disciplina ex decreto-legge 146/2013 (pena massima di 5 anni); per le droghe leggere è più favorevole la disciplina dell’originario TU (pena massima di 4 anni).
Sono richiamati i due opposti orientamenti della cassazione, rispettivamente favorevoli e contrari alla possibilità di applicare i più ridotti termini cautelari a seguito della diversa quantificazione della pena dovuta a modifiche normative (carattere sostanziale ovvero processuale delle misure cautelari).
Come plasticamente illustrato dal quadro evolutivo dell’art. 73 del TU (v. sopra), il comma 5 della disposizione, tradizionalmente dedicato alla diminuzione di pena per i c.d. fatti di lieve entità, ha subito oltre alla modifica della legge Fini-Giovanardi anche la più recente modifica da parte del DL 146/2013 che, si ricorda, ha trasformato la circostanza attenuante in un’autonoma fattispecie di reato, punita con la reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro.
La stessa Corte costituzionale sul punto afferma che «gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest'ultima».
Se dunque è vigente la nuova fattispecie relativa a fatti di lieve entità, il legislatore è chiamato comunque a valutare se l’entità della pena prevista per tali fatti sia tuttora ragionevole e congrua, tenendo conto che è venuta meno l’unificazione sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti.
Nella vigenza della Fini-Giovanardi, infatti, la differenza nel trattamento sanzionatorio della lieve entità era significativa:
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Pena base |
Pena per lieve
entità |
Droghe leggere e droghe pesanti |
Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro |
Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro |
Oggi, con la ripristinata distinzione tra droghe leggere e pesanti, i fatti concernenti sostanze riconducibili alle tabelle II e IV (droghe leggere) non hanno un significativo sconto di pena in relazione alla lieve entità della violazione:
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Pena base |
Pena per lieve
entità |
Droghe pesanti |
Reclusione da 8 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro |
Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro |
Droghe leggere |
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro |
Tali valutazioni sono state svolte anche dalla recente sentenza n. 10514 del 28 febbraio 2014 - depositata il 5 marzo 2014 della Corte di Cassazione (che si allega alla Documentazione), con la quale la Quarta sezione penale della Suprema Corte conferma l’autonomia del quinto comma rispetto alla dichiarazione di incostituzionalità, così argomentando:
«Occorre domandarsi se l’uniformazione del trattamento sanzionatorio relativo a ogni ipotesi di reato concernente sostanze stupefacenti (indipendentemente dalla relativa classificazione quali droghe c.d. leggere o pesanti), là dove le stesse siano riconducibili al paradigma della tenuità (“lieve entità”) del fatto (uniformazione verosimilmente legata a motivi di coerenza rispetto al disegno generale della disciplina in vigore al tempo di emanazione della novella del dicembre del 2013), conservi una propria giustificazione anche in relazione a un quadro di riferimento generale (quale quello rinvenibile nella disciplina di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, tornata in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014) incline a distinguere con decisione il grado di offensività conesso alla commissione di reati concernenti il traffico di droghe c.d. leggere, rispetto a quello riguardante le droghe c.d. pesanti.
Infatti, mentre la disciplina delle c.d. ipotesi-base dei reati concernenti sostanze stupefacenti prevista dall’art. 73 ad oggi (tornata) in vigore, distingue, sul piano del trattamento sanzionatorio, i casi riguardanti il traffico delle droghe c.d. “pesanti” (per cui è prevista la pena da 8 a 20 anni di reclusione, oltre la multa) da quelli riferiti alle droghe c.d. “leggere” (punite con la reclusione da 2 a 6 anni, oltre la multa), nel caso in cui tali fatti – “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze” – siano di lieve entità, la sanzione prevista (indipendentemente dalla natura, “pesante” o “leggera”, della sostanza stupefacente) è quella della reclusione da 1 a 5 anni, oltre la multa.
Sul punto, ritiene il Collegio che le discipline così risultanti, in termini obiettivi, in forza dei testi “tornati” o “rimasti” in vigore, ancora si prestino a un giudizio di persistente vicendevole compatibilità, non apparendo, il quadro complessivo offerto alla lettura dell’interprete (di là dalla sempre possibile soggettiva opinabilità delle singole valutazioni), minato da un’irragionevolezza di tale irriducibilità da prospettare un presumile conflitto, della norma introdotta dal citato art. 2, con il parametro costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione».
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2005 comporta la caducazione del comma 5-bis dell’art. 73, che prevedeva – sempre per i fatti di lieve entità di cui al comma 5 – che se il reato era commesso da persona tossicodipendente il giudice potesse - con la sentenza di condanna o con il patteggiamento - su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, applicare al posto delle pene detentive e pecuniarie, la pena del lavoro di pubblica utilità (come prevista per i reati di competenza del giudice di pace). La disposizione disciplinava le modalità di svolgimento del lavoro, la sua durata e i suoi effetti stabilendo che il lavoro di pubblica utilità potesse sostituire la pena per non più di due volte.
Sulla disposizione incostituzionale poggia testualmente il comma 5-ter (“La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche…”), introdotto nell’art. 73 del TU dal recente decreto-legge n. 78 del 2013: si tratta della disposizione che estende la disciplina del comma 5-bis anche ai reati diversi da quelli relativi alla lieve entità, purché commessi dal tossicodipendente e nell’ambito della condanna a una pena detentiva non superiore a un anno.
Tale previsione, pur formalmente vigente perché non oggetto della pronuncia della Corte, presenta oggi seri problemi applicativi essendo venuta meno la previsione sulla quale poggiava.
La Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul punto afferma che «Effetto indiretto della pronuncia di incostituzionalità del comma 5-bis è la sostanziale inoperatività del successivo comma 5-ter, coma introdotto dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 94, atteso che è venuta meno la norma presupposta».
In relazione a coloro che hanno commesso il fatto prima della pubblicazione della sentenza della Corte, e che legittimamente aspiravano tanto all’una quanto all’altra misura di lavoro di pubblica utilità, pare che l’interprete - per evitare effetti in malam partem, trattandosi di “norme penali di favore” (applicazione di sanzione sostitutiva in luogo di pena detentiva) – debba consentire l’applicazione della disciplina più favorevole, ancorché dichiarata incostituzionale (comma 5-bis), o ancorché al momento svuotata del proprio oggetto (comma 5-ter). Anche in questo caso dovranno quindi applicarsi le considerazioni già svolte per il trattamento sanzionatorio delle droghe pesanti in relazione al favor rei.
Anche l’Ufficio del Massimario della Cassazione riconosce che «il comma 5-ter può continuare ad essere applicato per le condotte poste in essere tra la data di entrata in vigore dello stesso e quella di pubblicazione della sentenza n. 32/2014».
La disposizione sugli illeciti amministrativi (art. 75, comma 1) continua a richiamare il comma 1-bis dell’art. 73 – ora caducato a seguito della sentenza – oltre ad alcune sezioni della tabella II, che ora hanno perso di significato.
Infatti, con la legge Fini Giovanardi era stato introdotto il comma 1-bis dell’art. 73 del testo unico, che puniva una serie di condotte relative a quantitativi di sostanze a) superiori a una dose individuata mediante decreti del Ministro della Salute, ovvero b) che per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. Sempre la legge Fini Giovanardi aveva soppresso all’art. 75 del testo unico l'esplicita menzione della finalità di uso personale delle sostanze e stabilito semplicemente l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste "fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis".
Con la sentenza della Corte è venuto meno il comma 1-bis dell'art. 73 - introdotto dall'art. 4-bis della "Fini-Giovanardi" – e dunque è venuta meno la limitazione della punibilità alle condotte concernenti quantitativi di sostanze superiori alla dose media giornaliera o che appaiano comunque destinati ad uso non esclusivamente personale. Tuttavia è rimasto immutato – in quanto non interessato dalla sentenza - il testo dell'art. 75, così come modificato dall'art. 4-ter della "Fini-Giovanardi"; l’art. 75 continua pertanto a stabilire il proprio ambito di applicazione con la clausola "fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis" (vale a dire: fuori dalle ipotesi di una disposizione non più esistente).
Occorre pertanto valutare se, in ragione del mancato coordinamento tra le disposizioni vigenti, l’insieme delle sanzioni amministrative previste nei confronti del consumatore dall'art. 75 (e poi dal successivo art. 75-bis) risulti privo dei presupposti applicativi.
Occorre inoltre considerare se, con il venir meno dell’art. 73, comma 1-bis, le sanzioni penali interessino anche le condotte finalizzate all’uso personale delle sostanze.
Con la sentenza n. 32 del 2014 le tabelle di classificazione degli stupefacenti tornano ad essere 6, e non più 2; come detto (v. sopra), non sono più tabelle allegate al Testo Unico, bensì tabelle esterne, predisposte dal Ministero della Salute con le modalità descritte dall’art. 13. La reviviscenza della normativa anteriore alla Fini-Giovanardi comporta in questo caso la vigenza delle tabelle efficaci il giorno prima dell’entrata in vigore della legge n. 49/2006, di conversione del decreto-legge 272/2005.
Questa reviviscenza pone oggi due ordini di problemi:
§ persistono nel TU disposizioni che assumono come riferimento le due tabelle della Fini-Giovanardi, disposizioni che non sono toccate dalla sentenza della Corte costituzionale. Si pensi, ad esempio, all’art. 75 del TU, sugli illeciti amministrativi, che al comma 1 così dispone: «Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’ articolo 14, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a), a una o più delle seguenti sanzioni amministrative […]».
§ il “recupero” delle tabelle del 2006 comporta che tutte le sostanze introdotte nelle tabelle allegate al TU negli ultimi 8 anni sono prive di classificazione e dunque il loro utilizzo potrebbe essere “tornato” lecito.
Si ricorda che la tabella n. 1 allegata al TU e inserita dall'art. 4-vicies ter, comma 32, del D.L. 272/2005, come convertito dalla c.d. Fini-Giovanardi è stata successivamente modificatadal D.M. 18 aprile 2007, dal D.M. 18 luglio 2007, dal D.M. 25 settembre 2007, dal D.M. 19 febbraio 2008, dal D.M. 11 giugno 2010, dal D.M. 16 giugno 2010, dal D.M. 11 maggio 2011, dal D.M. 2 agosto 2011, dal D.M. 29 dicembre 2011, dal D.M. 11 giugno 2012, dal D.M. 24 ottobre 2012, dal D.M. 10 dicembre 2012, dal D.M. 25 giugno 2013.
La dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 4-bis
e 4-vicies ter del decreto-legge 272/2005, con conseguente caducazione di
numerose disposizioni del TU stupefacenti (si pensi soprattutto a quelle
oggetto dell’art. 4-vicies ter), in parte vanifica un intervento legislativo
successivo alla Fini-Giovanardi, relativo all’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore: legge 15 marzo 2010, n.
38.
In particolare,
l’articolo 10 della legge, dedicato alla semplificazione
delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore,
novella varie disposizioni del TU stupefacenti.
Laddove tali novelle riguardavano disposizioni già modificate dalla Fini-Giovanardi, spetterà all’interprete chiarire caso per caso se la reviviscenza delle disposizioni anteriori alla riforma comporti l’inapplicabilità di norme successive a quelle impugnate. Infatti, le norme successive, rinviando a disposizioni caducate, vengono private del loro oggetto.
Solo per fare un esempio, l’art. 43 del TU è interamente sostituito dalla Fini-Giovanardi e successivamente puntualmente modificato dalla legge 38/2010, che tra l’altro vi inserisce un nuovo comma; la reviviscenza dell’art. 43 della Iervolino-Vassalli determina il venir meno dell’oggetto dell’intervento del 2010, sostanzialmente facendo venir meno la previsione che consente di utilizzare il semplice ricettario del servizio sanitario nazionale, in luogo del più complesso ricettario previsto per le sostanze stupefacenti, quando si debbano prescrivere farmaci particolare a pazienti affetti da dolore severo.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4-vicies ter ha comportato la reviviscenza di ben 31 disposizioni del TU stupefacenti in vigore prima della conversione del decreto-legge 272/2005 (v. sopra apposita tabella).
Tra queste, alcune disposizioni riguardavano in particolare il titolo IV del TU, riguardante la distribuzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, descrivendo il ruolo tanto dei venditori (con particolare riferimento ai farmacisti) quanto degli acquirenti e dei somministratori (articoli da 38 a 45 del TU), mentre altre disposizioni oggetto della sentenza riguardano la documentazione che tali soggetti devono curare e conservare (art. 60 e ss).
Il “salto all’indietro” della normativa sta ponendo immediati problemi pratici ad alcune categorie professionali.
Si ricorda, a titolo di esempio, che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti (Fofi) e Federfarma hanno il 3 marzo scorso chiesto al Ministro della salute chiarimenti in relazione alla normativa applicabile.
In particolare, le associazioni di categoria hanno rilevato che alla luce della sentenza della Corte costituzionale «appare ora più che arduo comprendere se e quali norme debbano essere considerate vigenti ovvero modificate o, addirittura, soppresse». Un problema non di poco conto per i farmacisti, considerato che gli articoli bocciati dalla Consulta contenevano anche norme che disciplinano il servizio di assistenza farmaceutica, con particolare riguardo alla classificazione dei medicinali stupefacenti e alle loro modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione. Trattasi, peraltro – sottolinea Federfarma -, di disposizioni successivamente anche modificate in occasione della emanazione della normativa sulla terapia del dolore, di cui alla legge n. 38/2010, e integrate, per di più, da decreti ministeriali attuativi, aspetto che rende ancora più difficile per i farmacisti capire quali siano le norme oggi da seguire".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza dell’11 giugno 2013, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di M.V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi gli avvocati Michela Porcile e Giovanni Maria Flick per M.V. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2013 (r.o. n. 227 del 2013), la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Più precisamente, la rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale del citato art. 4-bis «nella parte in cui ha modificato l’art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell’art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000». Parimenti, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6) «nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle».
1.1.– La Corte di cassazione ha premesso di essere investita del ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, che aveva dichiarato V.M. colpevole del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in relazione alla ricezione e al trasporto di kg 3,860 di sostanza stupefacente di tipo hashish, condannando l’imputato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro ventiseimila di multa. Ritenuti infondati i motivi di ricorso concernenti la prova della colpevolezza e la concessione dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte riteneva rilevante il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla difesa in relazione ai citati artt. 4-bis e 4-vicies ter, avuto riguardo al motivo di ricorso con il quale è stata chiesta la riduzione della pena in modo da ottenere il beneficio della relativa sospensione condizionale. A tale proposito, il giudice di legittimità ha rimarcato che, dovendosi ritenere plausibile la fissazione della pena in misura prossima al minimo edittale, l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale avrebbe effettivamente consentito di ridurre la pena nei limiti previsti per la concessione dell’invocata sospensione condizionale. Infatti, secondo la rimettente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che hanno sostituito, in tutto o in parte, e (a suo avviso) conseguentemente abrogato le corrispondenti disposizioni e norme del d.P.R. n. 309 del 1990, determinerebbe la reviviscenza del più favorevole trattamento sanzionatorio previgente, che stabiliva la pena edittale della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 per i fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, anziché quella attuale della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro ventiseimila a euro duecentosessantamila. In particolare, la Corte di cassazione si è richiamata alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 314 del 2009 e n. 108 del 1986), secondo cui l’accertamento della invalidità di una norma abrogatrice e la sua dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale, specialmente se per vizi di forma o procedurali, comporta la caducazione dell’effetto abrogativo e il conseguente ripristino della norma abrogata.
Ha precisato, inoltre, il Collegio rimettente che il deteriore trattamento sanzionatorio quale stabilito dal citato art. 4-bis, sospettato di illegittimità costituzionale, trova il suo presupposto nell’unificazione delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, con inclusione della cannabis nella prima di esse, insieme alle cosiddette “droghe pesanti”: ciò determinerebbe, pertanto, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del citato d.l. n. 272 del 2005, che tale unificazione ha operato sostituendo il previgente testo degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990.
1.2.– La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 4-bis e 4-vicies ter in relazione all’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto mancherebbe il requisito della omogeneità tra le norme originarie del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione. In proposito, i rimettenti hanno rammentato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 22 del 2012), secondo cui sussiste nel nostro ordinamento detto principio costituzionale di necessaria omogeneità, in quanto l’art. 77, secondo comma, Cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, anche sotto il profilo della particolare rapidità e accelerazione dei tempi. La sussistenza del predetto principio risulterebbe poi confermata dal regolamento del Senato della Repubblica e dai messaggi e dalle lettere del Presidente della Repubblica, da questi inviate alle Camere. Quando venga spezzato il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe una illegittimità delle disposizioni introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza delle norme eterogenee, ma una illegittimità per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire un decreto-legge (sentenza n. 355 del 2010). Sarebbe, quindi, preclusa la possibilità di inserire, nella legge di conversione, emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario, in quanto si tratta di una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite all’introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è rappresentato dal rispetto della ratio del decreto-legge (ordinanza n. 34 del 2013).
L’applicazione di tali principi al caso di specie deve, secondo i rimettenti, portare a ritenere insussistente il requisito dell’omogeneità dei censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto alle norme originarie contenute nel decreto-legge. Le finalità di quest’ultimo, infatti, sarebbero state quelle di: rafforzare le forze di polizia e la funzionalità del Ministero dell’interno per prevenire e combattere la criminalità organizzata e il terrorismo nazionale e internazionale; garantire il finanziamento per le olimpiadi invernali; favorire il recupero dei tossicodipendenti detenuti; assicurare il diritto di voto degli italiani residenti all’estero. Pur nella pluralità degli scopi si sarebbe potuta ravvisare una sostanziale omogeneità finalistica del decreto-legge, ravvisabile nella comunanza di ratio delle disposizioni, quella di garantire l’effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali.
In ogni caso, le norme originarie riguardavano non la disciplina delle sostanze stupefacenti, ma lo specifico e circoscritto tema dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei tossicodipendenti recidivi con un programma terapeutico in corso. Nei confronti di questi ultimi, infatti, l’allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”, con il suo art. 8 aveva aggiunto l’art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990 – riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l’affidamento in prova per l’attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza – e con l’art. 9 aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell’art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, compresi i tossicodipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza o alcooldipendenza. Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l’efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidivi, con l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò abrogato il predetto art. 94-bis e aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto, anche se recidivi.
La rimettente ha quindi rimarcato la profonda distonia di contenuto, finalità e ratio del decreto-legge rispetto alle nuove norme introdotte in sede di conversione, ciò non solo in riferimento alla ratio complessiva dell’intervento governativo – che era quella di garantire sotto l’aspetto finanziario e di polizia l’effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali, ma anche rispetto alle specifiche previsioni normative contenute nell’art. 4 citato. Questa, infatti, è l’unica disposizione che presenta un labile riferimento al tema degli stupefacenti, ma riguarda esclusivamente l’esecuzione della pena dei recidivi già condannati, come può desumersi dal titolo della disposizione e dal preambolo del provvedimento d’urgenza, in cui si dichiara espressamente che la ratio e la finalità dell’intervento sono quelle di «garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva». Con la legge di conversione, invece, all’art. 4 sono stati fatti seguire ben ventitre articoli aggiuntivi, composti da numerosissimi commi con relativi allegati, che non hanno apportato modifiche funzionalmente interrelate con le previsioni originarie, ma hanno piuttosto completamente ridisegnato l’apparato repressivo in materia di stupefacenti, sostituendo l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e incidendo in modo pervasivo sul sistema classificatorio delle sostanze psicotrope, così da pervenire alla equiparazione tra cosiddette “droghe leggere” e “droghe pesanti”.
Secondo la Corte di cassazione non potrebbe, quindi, ravvisarsi alcuna omogeneità materiale o teleologica tra la disposizione abrogatrice di cui all’art. 4 del decreto d’urgenza e la riforma organica del testo unico sugli stupefacenti realizzata con la legge di conversione. Né, ad avviso del giudice di legittimità, la mera circostanza che l’art. 4, comma 1, del decreto d’urgenza richiami il d.P.R. n. 309 del 1990, per sopprimere la disposizione di cui all’art. 94-bis, potrebbe legittimare l’intera riscrittura del testo unico sugli stupefacenti, posto che, altrimenti, si sarebbe potuto riscrivere, con apposito “maxi-emendamento” d’aula, (saltando, quindi, l’esame in sede referente), tutta la disciplina dell’esecuzione penale, posto che veniva richiamato anche l’art. 656 cod. proc. pen. In tal modo, ad avviso dei rimettenti, si finirebbe per consentire ad ogni Governo, e alla sua maggioranza, di approfittare di qualsiasi effimera emergenza per riformare interi settori dell’ordinamento, strumentalizzando la speciale procedura privilegiata prevista per la legge di conversione, che costituisce, invece, una fonte funzionale e specializzata.
Ad avviso del Collegio rimettente, pertanto, il legislatore, con l’introduzione delle nuove norme e, in particolare, di quelle, poste dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), avrebbe travalicato i limiti della potestà emendativa del Parlamento, quali tracciati dalle citate sentenze della Corte costituzionale.
A riprova della disomogeneità delle norme impugnate, la Corte di cassazione ha citato il parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta del 1° febbraio 2006, come pure le opinioni manifestate da diversi parlamentari della minoranza in sede di dibattito sulla legge di conversione, sia al Senato sia alla Camera. Del resto, hanno rimarcato i giudici rimettenti, la disomogeneità delle nuove norme deve ritenersi ammessa ed enunciata dalla stessa legge di conversione, che ha dovuto modificare il titolo del decreto-legge per rendere conto del nuovo contenuto ivi introdotto: sono state aggiunte, infatti, le parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».
La Corte rimettente ha poi evidenziato che, pur essendo prospettata una violazione procedurale ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost., ciò nondimeno una eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe incidere non sulle disposizioni, ma sulle singole norme introdotte dalla legge di conversione che, da un lato, sono totalmente estranee all’oggetto e alla ratio del decreto-legge e, dall’altro, assumono rilevanza nel giudizio a quo. Si tratterebbe, segnatamente, delle norme che – sostituendo i commi 1 e 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti – parificano ai fini sanzionatori le sostanze di cui alle tabelle II e IV (tra le quali l’hashish), previste dal previgente art. 14 dello stesso d.P.R., a quelle di cui alle precedenti tabelle I e III e, conseguentemente, elevano le sanzioni per le prime.
1.3.– In via subordinata, la Corte di cassazione ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4-bis e 4-vicies ter negli stessi limiti di cui sopra, per difetto del requisito della necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Secondo la rimettente, qualora la Corte costituzionale dovesse disattendere le conclusioni in punto di disomogeneità delle norme impugnate, rispetto al contenuto e alla ratio del decreto-legge, e si dovessero ritenere le medesime non del tutto eterogenee rispetto al decreto-legge, dovrebbe allora sindacarsi la sussistenza, per le nuove norme introdotte, dei citati requisiti di necessità ed urgenza, ritenuti in tal caso necessari dalla sentenza n. 355 del 2010 di questa Corte. Del resto, il Collegio rimettente evidenzia come altra giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007) abbia osservato che la legge di conversione non sana i vizi del decreto d’urgenza, in sede di sua conversione, di tal che non possano introdursi disposizioni che non abbiano collegamento con le ragioni di necessità ed urgenza legittimanti l’intervento governativo.
1.4.– Il Collegio rimettente ha ritenuto, viceversa, assorbita la terza eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per contrasto delle medesime norme di cui sopra con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) – che esigerebbe una disciplina differenziata in ragione della diversa pericolosità delle tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope – e con il principio di proporzionalità delle pene di cui all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.– Con atto depositato in data 19 novembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate.
2.1.– In primo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, in quanto la rimettente avrebbe omesso di considerare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla fattispecie concreta mediante l’applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2.2.– Nel merito la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto palesemente infondate la questioni sollevate, in quanto l’originario decreto-legge avrebbe già contenuto disposizioni in materia di tossicodipendenza, di tal che le norme introdotte in sede di conversione si sarebbero dovute considerare in linea con la ratio e con la finalità dell’intervento governativo, rispondendo anche ad una esigenza di straordinaria urgenza e necessità nel disciplinare una materia di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute individuale e collettiva, nonché ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica, attraverso il rigoroso e fermo contrasto al traffico e allo spaccio degli stupefacenti e del recupero dei tossicodipendenti, anche in caso di recidiva.
3.– Con memoria depositata in data 18 novembre 2013, V.M., imputato nel procedimento penale pendente in Cassazione, si è costituito in giudizio, insistendo perché vengano accolte le sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, ulteriormente illustrando i motivi già esposti dalla Corte di cassazione, in relazione alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., sia per difetto di omogeneità materiale e teleologica rispetto a contenuto, finalità e ratio dell’originario testo del decreto-legge, sia, in via subordinata, per difetto dei requisiti di necessità e urgenza. In ultimo, la parte ha rimarcato che l’impugnato art. 4-bis si pone inoltre in duplice contrasto con il diritto dell’Unione europea, in quanto violerebbe sia l’art. 4 della citata decisione quadro n. 2004/757/GAI sia l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.– In data 10 febbraio 2014, la difesa dell’imputato ha depositato note di discussione, con le quali ha rimarcato che l’Avvocatura generale dello Stato, nel ritenere sussistente un nesso tra l’art. 4 originariamente contenuto nel decreto governativo e le disposizioni oggi impugnate, avrebbe confuso l’oggetto di diritto sostanziale (la disciplina che individua e punisce le violazioni alla disciplina sugli stupefacenti) con il soggetto (cioè il condannato tossicodipendente): l’art. 4, infatti, avrebbe riguardato quest’ultimo, vale a dire il soggetto, mentre le norme introdotte dalla legge di conversione avrebbero inciso sul primo, id est l’oggetto. Nel ribadire e richiamare le argomentazioni già esposte in punto di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, la difesa ha altresì evidenziato che l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, si è basata sull’erroneo presupposto che la Corte di cassazione potesse applicare nella specie la disposizione di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: il giudice di legittimità, invece, ha espressamente ritenuto infondati i motivi di ricorso relativi al riconoscimento del fatto di lieve entità, contestualmente considerando congrua, specifica e adeguata la motivazione della sentenza impugnata che lo escludeva.
Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del Collegio rimettente, le disposizioni impugnate, introdotte dalla legge di conversione, mancherebbero del requisito di omogeneità con quelle originarie del decreto-legge. Detto requisito, infatti, è richiesto dall’art. 77, secondo comma, Cost. che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 22 del 2012), istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. La legge di conversione, pertanto, rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.
Nella specie, ha osservato il Collegio rimettente, le disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge riguardavano la sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali (che di lì a poco si sarebbero svolte a Torino), la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi. Invece, le disposizioni impugnate, introdotte con la sola legge di conversione, non avrebbero nessuna correlazione con le prime, in quanto volte ad attuare una radicale e complessiva riforma del testo unico sugli stupefacenti e del trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti.
In particolare, ha osservato la Corte di cassazione, il citato artt. 4-bis – modificando l’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – ha previsto una medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”): la legge di conversione, infatti, con l’art. 4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi.
Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette “droghe leggere” e, in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite nell’intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000.
Considerata la profonda distonia di contenuto, finalità e ratio del decreto-legge rispetto alle citate nuove norme introdotte in sede di conversione, i rimettenti reputano che sia stato violato l’art. 77, secondo comma, Cost. sotto il profilo del difetto del requisito di omogeneità ovvero del nesso di interrelazione funzionale richiesto dalla citata disposizione costituzionale.
In via subordinata, tuttavia, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4-bis e 4-vicies ter, per difetto del requisito della necessità ed urgenza, richiesto dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. Secondo i rimettenti, infatti, qualora la Corte costituzionale dovesse disattendere le conclusioni in punto di disomogeneità delle norme impugnate, rispetto al contenuto e alla ratio del decreto-legge, e dovesse ritenere le medesime non del tutto eterogenee rispetto a questo, allora, poiché la legge di conversione non sana i vizi del decreto (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007), non potrebbe considerarsi legittima l’introduzione, in sede di conversione, di disposizioni che non abbiano collegamento con le ragioni di necessità ed urgenza legittimanti l’intervento governativo, ragioni evidentemente insussistenti nella specie.
2.– In via preliminare, in ordine alle deduzioni della parte privata, deve osservarsi che – ferma l’ammissibilità del suo intervento, in quanto persona imputata nel procedimento a quo e, quindi, parte del giudizio (ex plurimis, sentenze n. 304 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009) – esse introducono profili di illegittimità costituzionale non prospettati nell’ordinanza di rimessione, in vista di un ampliamento del thema decidendum. Nella memoria di costituzione, infatti, viene dedotta anche una duplice violazione della normativa dell’Unione europea, in relazione sia alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), sia all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Va rilevato, invero, che si tratta di un percorso argomentativo e di una eccezione difensiva già ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di cassazione e che la disamina di tale profilo non può ritenersi ammissibile nel presente giudizio incidentale, in quanto la parte privata costituita non può estendere i limiti della questione, quali precisati nell’ordinanza di rimessione dal giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 174 del 2003). Ciò a prescindere dalla carente indicazione delle disposizioni costituzionali rispetto alle quali la normativa dell’Unione europea assumerebbe rilevanza nel presente giudizio.
3.– In punto di ammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, deve osservarsi che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza delle medesime, in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alle differenti tipologie di stupefacenti, attraverso l’applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità.
L’eccezione non è fondata, in quanto la Corte di cassazione ha espressamente precisato, nel corpo stesso della sua ordinanza, che la Corte d’appello di Trento ha fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali non è riconoscibile nella specie il fatto di lieve entità, ai sensi del citato art. 73, comma 5.
È appena il caso di aggiungere che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta evidente che nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono esplicare le modifiche apportate all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10. Trattandosi di ius superveniens che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo, non si ravvisa la necessità di una restituzione degli atti al giudice rimettente, dal momento che le modifiche, intervenute medio tempore, concernono una disposizione di cui è già stata esclusa l’applicazione nella specie, e sono tali da non influire sullo specifico vizio procedurale lamentato dal giudice rimettente in ordine alla formazione della legge di conversione n. 49 del 2006, con riguardo a disposizioni differenti. Inoltre, gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da quest’ultima.
4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, è fondata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione.
4.1.– In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012).
La legge di conversione – per l’approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) – segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto.
Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell’8 novembre 1984). Diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l’atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua.
È bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l’uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell’ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost.
Ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, come quello di specie. In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità (sentenza n. 22 del 2012) – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.
Nell’ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità previste dall’art. 72 Cost.
L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge. All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l’originario decreto-legge.
4.2.– Nel caso di specie, dunque, la Corte è chiamata a verificare se il contenuto delle disposizioni impugnate, introdotte in fase di conversione, sia funzionalmente correlato al decreto-legge n. 272 del 2005, al fine di giudicare il corretto uso del potere di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. da parte delle Camere.
A tal fine va osservato che le norme originarie contenute nel decreto-legge riguardano l’assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all’Amministrazione civile dell’interno (art. 2), finanziamenti per le olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti all’estero (art. 5).
Come può facilmente rilevarsi, e come del resto ha osservato l’Avvocatura dello Stato, l’unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbero riferirsi le disposizioni impugnate introdotte dalla legge di conversione, è l’art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l’interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi.
Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta l’allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”, che con il suo art. 8 aveva aggiunto l’art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo così da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l’affidamento in prova per l’attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l’art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell’art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero.
Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l’efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidivi, con l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005 aveva perciò abrogato il predetto art. 94-bis e aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto alle condizioni precedentemente previste.
L’art. 4 contiene, pertanto, norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l’interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. Esse riguardano, cioè, la persona del tossicodipendente e perseguono una finalità specifica e ben determinata: il suo recupero dall’uso di droghe, qualunque reato egli abbia commesso, sia esso in materia di stupefacenti o non.
Non così le impugnate disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotte dalla legge di conversione, le quali invece riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente. Inoltre, esse sono norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti.
Si tratta, dunque, di fattispecie diverse per materia e per finalità, che denotano la evidente estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite.
4.3.– Tra gli elementi sintomatici che confermano tale conclusione, si può richiamare la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo originario del decreto-legge, ampliandolo con l’aggiunta delle parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», per includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione. Ciò è indice del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che le innovazioni introdotte con la legge di conversione non potevano essere ricomprese nelle materie già disciplinate dal decreto-legge medesimo e risultanti dal titolo originario di quest’ultimo.
D’altra parte, non meno significativo è il parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati (nella seduta del 1° febbraio 2006) sul disegno di legge C. 6297 di conversione in legge del decreto-legge n. 272 del 2005. In tale parere si rileva che il disegno di legge «reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità – peraltro già originariamente presenti nella originaria formulazione di 5 articoli […] – sono stati notevolmente accentuati a seguito dell’inserimento, durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli) riguardanti principalmente, ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, mutuate da un disegno di legge da tempo all’esame del Senato (S. 2953)».
4.4.– Del resto, la disomogeneità delle disposizioni impugnate rispetto al decreto-legge da convertire assume caratteri di assoluta evidenza, anche alla luce della portata della riforma recata dagli impugnati artt. 4-bis e 4-vicies ter e della delicatezza e complessità della materia incisa dagli stessi.
Infatti, benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell’ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”, fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina.
Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost.
Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo – che, non a caso, faceva parte di un autonomo disegno di legge S. 2953 giacente da tre anni in Senato in attesa dell’approvazione – ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito in un “maxi-emendamento” del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell’Assemblea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (nella seduta del 25 gennaio 2006), così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta.
Inoltre, per effetto del “voto bloccato” che la questione di fiducia determina ai sensi delle vigenti procedure parlamentari, è stato anche impedito ogni possibile intervento sul testo presentato dal Governo, dal momento che all’oggetto della questione di fiducia, non possono essere riferiti emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì vietata la votazione per parti separate.
Né la seconda e definitiva lettura presso l’altro ramo del Parlamento ha consentito successivamente di rimediare a questa mancanza, visto che anche in quel caso il Governo ha posto, nella seduta del 6 febbraio 2006, la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, obbligando così l’Assemblea della Camera a votarlo “in blocco”.
Va inoltre osservato che la presentazione in aula da parte del Governo di un maxi-emendamento al disegno di legge di conversione non ha consentito alle Commissioni di svolgere in Senato l’esame referente richiesto dal primo comma dell’art. 72 Cost.
Per di più, l’imminente fine della legislatura (intervenuta con il d.P.R. 11 febbraio 2006, n. 32, recante «Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati») e l’assoluta urgenza di convertire alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge originario, tra cui quelle riguardanti la sicurezza e il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, impedivano di fatto allo stesso Presidente della Repubblica di fare uso della facoltà di rinvio delle leggi ex art. 74 Cost., non disponendo, tra l’altro, di un potere di rinvio parziale.
In questo senso sono, infatti, i rilievi contenuti nei ripetuti interventi da parte del Presidente della Repubblica – lettera inviata il 27 dicembre 2013 ai Presidenti del Senato e della Camera, sulle modalità di svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge c.d. “salva Roma” (decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126); lettera inviata il 23 febbraio 2012 ai Presidenti del Senato e della Camera; lettera inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti del Senato e della Camera; messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002) – e, recentemente, anche da parte del Presidente del Senato (comunicato del Presidente del Senato inviato il 28 dicembre 2013), interventi tutti volti a segnalare l’abuso dell’istituto del decreto-legge e, in particolare, l’uso improprio dello strumento della legge di conversione, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Ben si comprende, pertanto, proprio alla luce di quanto accaduto nel caso di specie, come il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa.
4.5.– Conclusivamente sul punto, deve osservarsi che, nel caso sottoposto all’esame della Corte, risultano contestualmente presenti plurimi indici che rendono manifesta l’assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge.
In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall’art. 77, secondo comma, Cost., i censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi.
Trattandosi di un vizio di natura procedurale, che peraltro – come si è detto – si evidenzia solo ad un’analisi dei contenuti normativi aggiunti in sede di conversione, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando impregiudicata la valutazione di questa Corte in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge.
5.– In considerazione del particolare vizio procedurale accertato in questa sede, per carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., deve ritenersi che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate.
Il potere di conversione non può, infatti, considerarsi una mera manifestazione dell’ordinaria potestà legislativa delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura «funzionalizzata e specializzata» (sentenza n. 22 del 2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui contenuto precettivo deve attenersi, e per questo non è votata articolo per articolo, ma in genere è composta da un articolo unico, sul quale ha luogo la votazione – salva la eventuale proposizione di emendamenti, nei limiti sopra ricordati – nell’ambito di un procedimento ad hoc (art. 96-bis del Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve necessariamente concludersi entro sessanta giorni, pena la decadenza ex tunc del provvedimento governativo. Nella misura in cui le Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere.
In tali casi, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa (sentenze n. 123 del 2011 e n. 361 del 2010). Sotto questo profilo, la situazione risulta assimilabile a quella della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, per le quali questa Corte ha già riconosciuto, come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’applicazione della normativa precedente (sentenze n. 5 del 2014 e n. 162 del 2012), in conseguenza dell’inidoneità dell’atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi anche per modifica o sostituzione.
Deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l’effetto abrogativo.
È appena il caso di aggiungere che la materia del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione, in virtù di normative dell’Unione europea. Più precisamente la decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004 fissa norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati membri siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, fatto salvo il consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, se non si determinasse la ripresa dell’applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto dell’Unione europea, che l’Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
6.– Stabilito, quindi, che una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, resta da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette “droghe leggere” (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette “droghe pesanti” (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).
È bene ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l’esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di legge vigente in materia penale, di cui all’art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all’applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore.
Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al reo.
Analogamente, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione.
7.– La decisione di cui sopra assorbe l’ulteriore questione sollevata in via subordinata dalla Corte di cassazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
[1] Il comma 2-bis, introdotto dalla legge Fini-Giovanardi, che applicava le spesse pene previste dal comma 2 anche all’illecita commercializzazione dei precursori di droghe, era già stato soppresso dal decreto legislativo 50/2011 (Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
[2] L. 15 marzo 2010, n. 38, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
[3] D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
[4] D.L. 1 luglio 2013, n. 78, Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 94.
[5] D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 10.
[6] L. 15 marzo 2010, n. 38, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
[7] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[8] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[9] Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. e), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[10] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. f), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[11] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. f), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[12] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[13] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[14] Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. i), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[15] Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. l), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[16] Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. m), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[17] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n), n. 1, L. 15 marzo 2010, n. 38.
[18] Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. n), n. 2, L. 15 marzo 2010, n. 38.
[19] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n), n. 3, L. 15 marzo 2010, n. 38.
[20] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. o), L. 15 marzo 2010, n. 38.
[21] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. p), n. 1, L. 15 marzo 2010, n. 38.
[22] Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. p), n. 2, L. 15 marzo 2010, n. 38.