Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di visite dei detenuti a figli affetti da handicap in situazione di gravità - A.C. 1438 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1438/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 100
Data: 11/12/2013
Descrittori:
FIGLI   HANDICAPPATI
VISITE AI DETENUTI     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di visite dei detenuti a figli affetti da handicap in situazione di gravità

11 dicembre 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Quadro normativo|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|



La proposta di legge, composta da un solo articolo, novella l'art. 21-ter dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per affermare il diritto dei detenuti, degli internati e degli imputati sottoposti a custodia cautelare, di visitare i figli affetti da handicap grave e di assisterli quando debbano sostenere visite specialistiche.


Quadro normativo

L'articolo unico della proposta di legge novella l'art. 21-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), in tema di visite al minore infermo.

La disposizione, introdotta dalla recente legge 21 aprile 2011, n. 62, che detta norme a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, prevede:

  • il diritto di visita al minore infermo (in imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute), anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata, ovvero del padre nelle stesse condizioni (comma 1). In questo caso l'autorizzazione è resa dal magistrato di sorveglianza o, in caso d'urgenza, dal direttore dell'istituto; in caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita terranno conto della durata e del decorso della malattia. In questo caso, dunque, da un lato non ci sono limiti di età, essendo sufficiente che il figlio sia minorenne, mentre, dall'altro lato, viene effettuata una parificazione fra i genitori in vinculis: la situazione sanitaria è talmente grave o, perfino, precaria, da richiedere accanto al figlio la presenza di ambedue i genitori;
  • il diritto della detenuta o imputata ad essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio di età inferiore a 10 anni, anche non convivente, durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. Questo diritto è riconosciuto anche al padre, ma solo se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; l'autorizzazione deve essere data dal giudice competente, ossia, nella fase processuale, dal giudice della cognizione, mentre, nella fase esecutiva, dal giudice di sorveglianza e deve essere resa non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data in cui è fissata la visita (comma 2). In questo caso, se le condizioni di salute sono gravi, ma nel senso di rendere necessaria una visita medica specialistica, l'età della prole viene fissata entro il limite dei dieci anni, ed il permesso di accompagnamento viene riservato alla madre e, solo in forzata assenza di questa, al padre: viene, cioè, privilegiata la madre nella sua funzione di accompagnamento e assistenza (specie con il conforto affettivo) del bambino infradecenne.

 

Il diritto di visita al minore infermo
Il diritto di assistere il figlio infermo nelle visite specialistiche


Contenuto

La lettera a) dell'articolo unico della proposta di legge A.C. 1438 interviene sul comma 1 dell'art. 21-ter per estendere il diritto di visita di detenuti e imputati in custodia cautelare ai figli minori infermi, previsto dal comma 1, alle visite al figlio affetto da handicap in situazione di gravità.

La disposizione richiama la definizione di handicap data dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e richiede un accertamento operato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

La condizione di handicap è definita dall'articolo 3 della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 104/1992). Il primo comma dell'articolo 3 precisa che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che la connotazione di gravità è presente «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
Ai sensi del successivo articolo 4, gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residuale sono effettuati dalle Commissioni mediche per l'accertamento delle minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e un esperto della minorazione sottoposta ad accertamento. L'articolo 20 del decreto-legge 78/2009 ha attribuito all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile e disabilità; in seguito a tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.

La novella dispone dunque il diritto di visita del genitore al figlio affetto da handicap grave a prescindere dai requisiti dell'imminente pericolo di vita o delle gravi condizioni di salute o della minore età del figlio.

La lettera b) della disposizione novella il comma 2 dell'art. 21-ter, estendendo il diritto di detenuti e imputati in custodia cautelare di assistere i figli di età inferiore a 10 anni malati, quando debbano sostenere visite specialistiche, previsto dal comma 2, alle visite specialistiche che debba sostenere il figlio affetto da handicap grave.

Anche in questo caso, l'estensione del diritto prescinde dall'età del figlio (non è richiesto che l'handicap riguardi un minore di 10 anni), che - se affetto da handicap grave - può dunque anche essere maggiorenne.

 

La definizione di handicap in situazione di gravità


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

La proposta intende novellare disposizioni di rango primario (legge n. 354 del 1975): ciò rende necessario l'intervento con legge.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge novella l'ordinamento penitenziario ed è dunque riconducibile alla materia "ordinamento penale" che l'art. 117, secondo comma, lett. l), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.