Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Modifiche al codice di procedura civile e al codice del consumo in materia di azione di classe - A.C. 1335 - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 238 | ||||||
Data: | 18/11/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche al codice di
procedura civile A.C. 1335 |
Schede di
lettura |
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n. 238 |
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18 novembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
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File:
gi0134.doc |
INDICE
Quadro normativo.
L’azione di classe dei consumatori (art. 140-bis, Codice del consumo)
§ Caratteristiche principali dell'azione di
classe
Documenti all’esame
delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
Contenuto della proposta
di legge
Confronto tra la
disciplina vigente e l’A.C. 1335
L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action) è disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis, introdotto nel corso della XV legislatura.
Fu la legge finanziaria 2008
(legge 244/2007, art. 2, comma 446), in esito a un complesso iter parlamentare
che aveva visto nella XV legislatura particolarmente impegnata la Commissione Giustizia
della Camera dei deputati, a introdurre nel “Codice del consumo” l’azione
collettiva risarcitoria (art. 140-bis del decreto legislativo
206/2005).
Nella disciplina originaria, la c.d. class action consisteva in un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Essa era volta ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento. Il procedimento era scandito in due fasi:
- la prima, volta alla sentenza di accertamento;
- la seconda, conciliativa, finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.
Tale nuovo istituto non è mai entrato in vigore. Sono infatti dapprima intervenuti una serie di differimenti dell'entrata in vigore[1] e successivamente è stata approvata la nuova riforma.
L’originaria disciplina dell’azione collettiva risarcitoria è stata modificata nel corso della XVI legislatura prima dall’art. 49 del c.d. collegato energia (legge 99/2009) e da ultimo dall’art. 6 del c.d. decreto liberalizzazioni (decreto-legge 1/2012).
A seguito degli interventi normativi della XVI legislatura, l'azione di classe è oggi così configurata:
§ le finalità dell’istituto sono la tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea (“diritti individuali omogenei”) nonché la tutela di interessi collettivi (comma 1);
La tutela degli interessi collettivi - prevista dal modello
originario dell'azione collettiva risarcitoria - era stata eliminata nel 2009
per essere poi reinserita nell'azione di classe dal decreto liberalizzazioni
del 2012. Peraltro, la tutela degli interessi collettivi è già ampiamente
riconosciuta dall’art. 2 del Codice del consumo, in base al quale sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi
dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e
locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti
tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
La Corte di cassazione ha affermato che gli interessi tutelati dal Codice del
consumo, anche in forma collettiva, non essendo subordinabili all’interesse
generale, non possano che qualificarsi come diritti soggettivi (Cassazione,
Sez. Unite, Ordinanza n. 7036 del 28 marzo 2006).
Per quanto riguarda l’omogeneità dei diritti tutelati, la Corte
d’appello di Roma, con l’ordinanza 27 gennaio 2012 (Codacons c. Soc. Bat
Italia) ha affermato che i diritti tutelabili con l'azione di classe ex
art. 140-bis cod. cons. sono quei diritti
identici sotto il profilo dell'an, rimanendo confinato alla
successiva fase di merito l'accertamento unitario di suddetto profilo, nonché
l'accertamento eventualmente diversificato del quantum, attraverso la
liquidazione equitativa o l'applicazione di rigidi e predeterminati criteri
oggettivi di calcolo. In particolare, in sede di ammissibilità, in forza di una
valutazione da svolgersi sulla base della mera affermazione dei fatti di causa,
sono da ritenersi identici i diritti che presentano le medesime questioni
attinenti all'an, incluso - ritiene la Corte - il nesso di causalità. Successivamente,
ovvero nella seconda fase di merito, l'istruttoria dovrà confermare l'identità
del segmento relativo all'an ed inoltre la determinazione del quantum,
qualora non si possa procedere mediante liquidazione equitativa, dovrà comunque
essere conseguita mediante l'applicazione di criteri predeterminati.
§ può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali (es. diritti fondati su un contratto sottoscritto per adesione da una pluralità di consumatori) o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o all’utente del servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette (comma 2);
In relazione alle pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza 13 marzo 2012, ha affermato che qualora, ai dell'art. 140-bis, si chieda l'accertamento della responsabilità del produttore per aver commercializzato, attraverso pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e quindi inidoneo ad assolvere la funzione economico sociale che gli è propria, tratto caratterizzante dell'azione non è costituito dalla astratta ed eventuale attitudine ingannatoria di una determinata forma di pubblicità ma, al contrario, dall'effetto ingannevole in concreto prodotto nei confronti dei singoli consumatori. È, pertanto, necessario che il soggetto che agisce in giudizio dimostri di aver acquistato il prodotto in qualità di consumatore, allo scopo di utilizzarlo secondo la sua naturale finalità e, come tale, di essere stato tratto in inganno dal messaggio pubblicitario ingannevole.
Per quanto riguarda i servizi, la Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza 27 dicembre 2011 (De Zordo c. Soc. Quadrifoglio servizi ambientali area fiorentina) ha affermato che in ambito di una "class action" tesa al risarcimento del danno, l'art. 140-bis, nel tutelare i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ha inteso riferirsi ai diritti derivanti da rapporti contrattuali propriamente intesi. Nel caso di specie, non esiste alcun rapporto contrattuale fra la parte attrice e la convenuta e, a ben vedere, l'esistenza di un rapporto contrattuale non appare configurabile in assoluto, atteso che la prestazione del servizio di cui si tratta dietro pagamento di una tariffa di igiene ambientale da parte dell'utente non si fonda su una scelta negoziale delle parti interessate, ma deriva direttamente dalla legge.
§ l'oggetto dell'azione è triplice: accertamento della responsabilità; condanna al risarcimento del danno; condanna alle restituzioni in favore degli utenti consumatori (comma 2);
§ la legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino (comma 1);
Il Tribunale di Napoli (ordinanza 9 dicembre 2011, Assoconsum Onlus c. Banca della Campania) ha affermato che nell'azione di classe, il conferimento, da parte del consumatore, della rappresentanza volontaria ad un'associazione di consumatori iscritta nell'apposito elenco tenuto presso il ministero dello sviluppo economico, soddisfa il requisito di ammissibilità della domanda, costituito dalla capacità del proponente di curare adeguatamente gli interessi della classe.
§ è possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.
L'adesione all'azione di classe non richiede una assistenza legale e può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata e fax; l'atto di adesione, da depositare in cancelleria, deve contenere l’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e la relativa documentazione probatoria (comma 3).
Il procedimento è scandito in due fasi:
· la prima, volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe;
· la seconda, finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.
Analiticamente, la domanda si propone con atto di citazione al tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa (per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli). La competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale con il possibile intervento anche del PM, ma solo per il giudizio di ammissibilità dell'azione (commi 4 e 5).
Si apre a questo punto la prima fase del procedimento, dedicata alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe. Il tribunale si pronuncia sull'ammissibilità con ordinanza all'esito della prima udienza (a meno che non sia necessario disporre una sospensione del giudizio per attendere la pronuncia di un'autorità indipendente o del giudice amministrativo).
La domanda è dichiarata inammissibile quando (comma 6):
In giurisprudenza si ricorda la pronuncia del Tribunale di Roma (Sez. XIII, Ordinanza 27 aprile 2012, CODACONS e altri c. Università cattolica del Sacro Cuore) che ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'azione di classe proposta da un'associazione dei consumatori, in nome e per conto del genitore di una bimba nata presso una struttura ospedaliera ove lavorava un'infermiera malata di tubercolosi polmonare, in mancanza di un danno certo ed attuale, essendo la minore risultata negativa ai test per il contagio. Lo stesso tribunale ha invece ammesso l’azione di classe promossa per conto del genitore di un bimbo nato presso la medesima struttura, risultato positivo al test diagnostico. Lo stato di contagio, nonostante la malattia non si sia ancora sviluppata nell'organismo del neonato, integra un danno concreto e attuale, ancorché suscettibile di sviluppi futuri, all'integrità psico-fisica del minore e dei suoi genitori.
Se il tribunale non ammette l’azione, deve comunque regolare le spese e ordinare la pubblicità dell’ordinanza di inammissibilità a cura e a spese del soccombente (comma 8).
L’ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in corte d’appello. La corte d’appello decide a sua volta entro 40 giorni dal deposito del ricorso con ordinanza in camera di consiglio (comma 7).
La Corte d’appello di Napoli (Ordinanza 29 giugno 2012) ha affermato che in sede di reclamo l'oggetto del gravame non è limitato a quanto specificamente dedotto nell'atto d'impugnazione, in quanto l'effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e di speditezza del rito. Ne consegue che il reclamo è volto ad una totale verifica di tutti i profili di ammissibilità dell'azione ed all'emissione di un provvedimento sostitutivo "in toto" di quello di primo grado.
Il legislatore non ha disciplinato il regime dell’ordinanza emessa in sede di reclamo, facendo sorgere il problema della sua eventuale ricorribilità in Cassazione a norma dell’art. 111 Cost. Sul punto è intervenuta la stessa Corte di Cassazione che ha dichiarato (Cass. civ. Sez. I, 14-06-2012, n. 9772) che l’ordinanza d'inammissibilità dell'azione di classe è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell'azione risarcitoria anche in via ordinaria; deve essere, pertanto, esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, salvo per quel che attiene la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità.
Se ammette l’azione il tribunale deve (comma 9):
§ definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
§ fissare termini e modalità della più opportuna pubblicità dell'azione, per consentire l'adesione degli appartenenti alla classe (l’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda). Peraltro, copia dell’ordinanza deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet;
§ fissare un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dall'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, devono essere depositati in cancelleria. Dopo la scadenza di questo termine non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa; saranno possibili sono ricorsi individuali da parti di coloro che non abbiano aderito all'azione collettiva.
Si apre dunque la seconda fase, del procedimento nel merito, che può concludersi con una sentenza con la quale il tribunale (comma 12):
La sentenza che definisce il giudizio fa stato per tutti gli aderenti all’azione e rende improponibile per i medesimi fatti una nuova azione di classe.
La decisione sull’azione collettiva non impedisce invece il diritto all’azione individuale per chiunque non abbia aderito all’azione di classe (comma 14).
Nel giugno del 2013 la Commissione europea, con la comunicazione COM(2013)401 “Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi”, ha definito una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri. L’obiettivo della Commissione è garantire un approccio orizzontale ai ricorsi collettivi nell’Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri.
La Commissione europea invita tutti gli Stati membri a dotarsi di sistemi nazionali di ricorso collettivo e definisce una serie di principi comuni europei che detti sistemi dovrebbero rispettare:
· gli Stati membri dovrebbero avere un sistema di ricorso collettivo che, in situazioni in cui un gran numero di persone è danneggiato da una stessa pratica illecita, consenta alle persone fisiche e giuridiche di ottenere provvedimenti giurisdizionali inibitori nei confronti delle violazioni dei diritti loro conferiti dalle norme dell'Unione (cosiddetti "provvedimenti di natura inibitoria") e di chiedere il risarcimento dei danni causati da tali violazioni (cosiddetti "provvedimenti di natura risarcitoria");
· gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i procedimenti di ricorso collettivo siano giusti, equi, tempestivi ed economicamente non proibitivi;
· come regola generale, i sistemi di ricorso collettivo dovrebbero fondarsi sul principio di "opt-in", secondo il quale la parte ricorrente si costituisce mediante assenso direttamente espresso dai partecipanti. Qualunque eccezione a detto principio, ex lege o prevista dal giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia; al contempo, la raccomandazione insiste sull'importanza di informare i potenziali ricorrenti che volessero aderire all'azione collettiva;
· la Commissione raccomanda garanzie processuali solide che assicurino l'assenza di incentivi all'uso abusivo dei sistemi di ricorso collettivo. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio vietare il riconoscimento di onorari in percentuale all'importo recuperato nella causa (cosiddetti "contingency fees") che rischiano di incentivare gli abusi. Inoltre, i soggetti che rappresentano i ricorrenti non devono avere scopo di lucro, al fine di assicurare che il loro intervento sia dettato dagli interessi di coloro che sono stati lesi in situazioni di danno collettivo. Un altro mezzo per evitare l'abuso del contenzioso è vietare il riconoscimento di risarcimenti detti "punitivi" che solitamente fanno lievitare gli interessi economici in gioco in questo tipo di azioni. Il risarcimento dovrebbe invece essere assegnato ai singoli una volta che il giudice ha accertato la fondatezza della loro pretesa;
· nel contenzioso collettivo il ruolo centrale dovrebbe essere svolto dal giudice, che dovrebbe gestire nel concreto la causa e verificare che non si producano abusi. Per i ricorsi collettivi europei la Commissione non ha escluso il finanziamento della causa da parte di terzi ma propone delle condizioni, in particolare attinenti alla trasparenza, per garantire che non si verifichi alcun conflitto d'interessi;
· la raccomandazione promuove anche la risoluzione alternativa delle controversie, chiedendo che questa possibilità sia offerta alle parti su base consensuale.
Con la raccomandazione citata si chiede agli Stati membri di prendere le opportune misure al più tardi entro due anni. La Commissione, al massimo entro due anni dall'attuazione della raccomandazione, valuterà la situazione in base alle relazioni annuali degli Stati membri e deciderà se siano necessarie misure ulteriori per rafforzare l'approccio orizzontale che la raccomandazione rispecchia.
La proposta di legge muove, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, dall’esigenza di potenziare lo strumento dell’azione di classe allargandone il campo d’applicazione tanto dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione), attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.
A tal fine, la proposta:
- sposta la disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. Ciò per consentire l’accesso all’azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili;
- introduce incentivi economici all’utilizzo dell’azione, in particolare sostenendo l’attività di coloro che propongono l’azione di classe. Ad esempio, in caso di inammissibilità dell’azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l’azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali; lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda;
- definisce più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l’azione;
- innova la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite.
Analiticamente, la proposta di compone di tre articoli:
- l’articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all’azione di classe (artt. 840-bis – 840-vicies semel);
- l’articolo 2 dispone in ordine all’entrata in vigore della riforma, dettando una norma transitoria per i procedimenti già in corso;
- l’articolo 3 abroga la disciplina dell’azione di classe attualmente contenuta nell’art. 140-bis del codice del consumo.
L’elemento centrale della proposta di legge sono dunque i nuovi articoli inseriti nel codice di procedura civile dall’articolo 1. Si tratta di disposizioni che – come è illustrato dal testo a fronte che segue – ricalcano la procedura oggi in vigore; per questa ragione per ciascuna nuova previsione si individueranno essenzialmente le differenze rispetto all’odierna azione di classe a tutela di consumatori e utenti.
Il nuovo Titolo VIII-bis, “Dell’azione di classe”, è inserito in coda al libro VI dedicato ai procedimenti speciali, e dunque in coda al codice di procedura civile.
L’articolo 840-bis c.p.c. definisce il campo d’applicazione dell’azione di classe eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti.
L’azione sarà sempre esperibile in relazione a “diritti individuali omogenei” ed a “interessi collettivi” da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l’azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all’utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette).
L’azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive “derivanti da una o più fonti dell’obbligazione indicati dall’art. 1173 del codice civile”. Si tratta, in sostanza, di tutte le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in base all’ordinamento giuridico.
Quanto all’oggetto dell’azione, la proposta aggiunge all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, l’inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive.
Si ricorda che con l’azione inibitoria viene chiesto al giudice di ordinare la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a impedire o quanto meno a far cessare il comportamento lesivo. L’azione è autonoma rispetto all’azione per il risarcimento del danno. Una particolare forma di tutela inibitoria è attualmente prevista anche dallo stesso codice del consumo, agli articoli 139-140, in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali disposizioni, che individuano nelle associazioni i titolari esclusivi della legittimazione ad agire, non vengono abrogate: la proposta di legge conferma dunque un doppio binario.
La proposta delinea infine i destinatari dell’azione di classe (art. 840-bis, secondo comma), individuandoli in:
- imprese;
- enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
L’articolo 840-ter c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale. La proposta conferma:
- che l’azione di classe si propone con atto di citazione;
- che in una prima fase il tribunale deve decidere sull’ammissibilità dell’azione di classe, pronunciandosi con ordinanza;
- che giustificano un’inammissibilità tanto la manifesta infondatezza della domanda quanto la mancanza di omogeneità dei diritti individuali tutelabili.
La proposta di legge modifica invece i seguenti profili della citazione e del giudizio di ammissibilità dell’azione:
- elimina l’obbligo di notifica della citazione al PM. E’ dunque esclusa la possibile partecipazione del pubblico ministero al giudizio di ammissibilità dell’azione di classe;
- elimina la possibilità per il tribunale di sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini della pronuncia di ammissibilità sia in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente o un giudizio amministrativo;
- elimina due delle attuali cause di inammissibilità dell’azione di classe: quella legata alla sussistenza di un conflitto di interessi e quella legata all’apparente incapacità del proponente di curare adeguatamente l’interesse della classe.
Di contro, la formulazione dell’art. 840-ter:
- fissa un termine di 30 giorni dalla prima udienza per la pronuncia di ammissibilità/inammissibilità della domanda;
- consente, in caso di inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza, di riproporre l’azione mutando il titolo posto a fondamento dell’azione;
- fa salvo, a fronte di una pronuncia di inammissibilità dell’azione di classe, il diritto di agire in giudizio individualmente.
Gli articoli 840-quater e 840-quinquies c.p.c. disciplinano l’adesione all’azione di classe dei soggetti legittimati, in quanto portatori di diritti individuali omogenei o dell’interesse collettivo fatto valere.
Rispetto alla scarna formulazione del comma 3 dell’art. 140-bis del codice del consumo, la proposta di legge specifica le modalità di adesione all’azione, escludendo che si possa procedervi a mezzo fax o tramite l’attore.
Pur confermando che per aderire all’azione non è necessaria l’assistenza del difensore, l’art. 840-quinquies:
·
richiede il deposito della domanda, anche a mezzo PEC, nella cancelleria del
tribunale competente e la sottoscrizione dell’aderente autenticata;
·
individua
termini per aderire all’azione di classe: l’adesione può essere
effettuata in qualsiasi momento intercorrente tra l’iscrizione a ruolo della
causa e la scadenza del termine di 120 giorni concesso dal tribunale con
l’ordinanza di ammissibilità dell’azione, termine che decorre dallo spirare del
termine concesso per gli adempimenti pubblicitari (v. infra, art. 840-novies);
·
delinea
il contenuto della domanda di adesione (tribunale competente, generalità
aderente, elezione domicilio, esposizione delle ragioni dell’adesione).
Per quanto riguarda il giudice competente a conoscere l’azione di classe, l’articolo 840-sexies c.p.c. lo individua nel tribunale in composizione collegiale. Lo spostamento della disciplina dell’azione di classe nel codice di procedura civile determina l’applicazione degli ordinari criteri della competenza per territorio. Conseguentemente, in base all’art. 19 c.p.c., «qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede. E’ competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda». Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
Gli articoli 840-septies e 840-octies disciplinano il contenuto e le conseguenze dell’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe.
In particolare, l’articolo 840–septies c.p.c. disciplina l’impugnazione dell’ordinanza del tribunale che decide sull’ammissibilità dell’azione di classe.
La proposta di legge:
- conferma la competenza a conoscere del reclamo avverso l’ordinanza in capo alla Corte d’appello, e il termine di 30 giorni per procedervi;
- disciplina la fase successiva, nella quale la Corte d’appello dispone sull’ammissibilità dell’azione di classe, prevedendo che debba trasmettere gli atti al tribunale adito, che proseguirà l’esame della controversia;
- disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello;
- conferma che il reclamo dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe – e l’eventuale ricorso in cassazione – non sospendono il procedimento davanti al tribunale per la seconda fase dell’azione di classe.
L’articolo 840-octies c.p.c. contiene una più dettagliata disciplina di ripartizione delle spese processuali in caso di inammissibilità della domanda.
In particolare, rispetto al testo del Codice del consumo, che si limita a demandare al giudice la regolazione delle spese, la disposizione introdotta nel codice di procedura civile stabilisce:
- che la regolazione delle spese debba essere effettuata dal giudice che pronuncia l’inammissibilità (sia esso il tribunale o la corte d’appello in caso di reclamo);
- che in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto deve gravare su tutte le parti attrici, ovvero non soltanto sul promotore dell’azione, ma anche, e in parti uguali, su quanti aderiscono all’azione; di contro, il compenso per i difensori delle parti attrici sarà dovuto solo dai promotori dell’azione e non anche dagli aderenti (salvo patto contrario).
Con l’articolo 840-novies c.p.c. la proposta di legge inizia a disciplinare la fase successiva all’ammissione dell’azione di classe.
In primo luogo si prevede che l’ordinanza di ammissione dell’azione può essere pronunciata tanto dal tribunale competente quanto dalla Corte d’appello in sede di impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità.
Viene quindi disciplinata in modo più analitico la conseguente pubblicità che deve essere data all’azione, al fine di consentire a quanti abbiano diritto e interesse di aderirvi. In particolare:
- adeguata pubblicità all’azione deve essere data entro 60 giorni dall’ordinanza di ammissibilità;
- l’obbligo di procedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle sole parti attrici, ovvero solo su coloro che hanno proposto l’azione mentre i costi della pubblicità sono ripartiti in modo uguale e solidale tra gli attori e gli aderenti;
- quanto alle modalità della pubblicità, la disposizione richiede che siano utilizzati quotidiani e emittenti radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona interessata. E’ confermata inoltre la trasmissione dell’ordinanza al Ministero dello sviluppo economico per la pubblicazione sul suo sito internet.
L’art. 840-novies disciplina quindi i termini e i presupposti per l’adesione all’azione di classe, integrando il contenuto dell’ordinanza con la quale il giudice ammette l’azione:
- confermando quanto attualmente disposto dal Codice del consumo, è lo stesso giudice, nell’ordinanza che ammette l’azione, a dover specificare i criteri in base ai quali sarà possibile aderire all’azione. La proposta di legge aggiunge che il giudice nell’ordinanza può anche richiedere da subito la documentazione da allegare per accedere alla classe;
- l’adesione deve essere effettuata entro 120 giorni dallo spirare del termine concesso per gli adempimenti pubblicitari. In sostanza, dunque, se il giudice assegna il termine massimo di 60 giorni dall’ordinanza per la pubblicità, ci sono dall’ordinanza 180 giorni di tempo per definire il quadro delle parti attrici;
- nell’ordinanza che ammette l’azione il giudice si pronuncia sulle domande di adesione eventualmente già depositate in cancelleria potendo – sempre nel rispetto del termine prescritto – richiedere che la documentazione sia allegata o integrata;
- il giudice, ammettendo l’adesione all’azione, può anche fissare una congrua cauzione, a garanzia del pagamento delle spese processuali a favore del convenuto in caso di rigetto della domanda nel merito.
L’articolo 840-decies c.p.c. disciplina invece le adesioni successive all’ordinanza di ammissione dell’azione di classe e prevede che, realizzati gli adempimenti pubblicitari e decorso il termine di 120 giorni concesso con l’ordinanza, il tribunale abbia a disposizione 45 giorni per pronunciarsi sull’ammissibilità delle adesioni depositate in cancelleria (si ricorda che l’adesione non richiede l’assistenza di un difensore e che l’atto può essere trasmesso per posta elettronica certificata, in base all’art. 840-quinquies), dovendo dichiarare la domanda di azione di classe improcedibile se, decorso tale termine, non vi siano state adesioni.
Viceversa, in presenza di adesioni, l’azione di classe è correttamente introdotta e il tribunale applica l’art. 183, sesto comma, del codice di rito, concedendo alle parti i termini per le memorie e per le repliche rispetto a domande o eccezioni nuove.
Si apre dunque la fase che porterà alla pronuncia nel merito e l’azione di classe procede con il rito civile ordinario. Le caratteristiche peculiari dell’azione impediscono però l’intervento di terzo, come specificato oggi dal codice del consumo e dall’articolo 840-undecies che la proposta vuole introdurre nel codice di procedura civile.
L’articolo 840-duodecies c.p.c. disciplina la decisione nel merito in caso di accoglimento della domanda.
La proposta conferma quanto attualmente previsto dal codice del consumo, ovvero che il giudice in caso di condanna del convenuto ha a disposizione due possibilità:
§ procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all’azione;
§ stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (max 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni. Tale secondo strada sarà percorsa quando ragioni di economia processuale o di complessità dell’azione impediscano la liquidazione diretta. In questa seconda ipotesi, si hanno tre diversi possibili esiti:
► le parti e gli aderenti all’azione raggiungono un accordo e il processo verbale dell’accordo è titolo esecutivo;
► solo alcune parti raggiungono l’accordo;
► l’accordo non è raggiunto. In questo caso e nel caso precedente, di parzialità dell’accordo, spetta al tribunale, su istanza di parte (o di aderente), procedere alla liquidazione.
L’articolo 840-terdecies c.p.c. conferma quanto oggi disposto dal comma 12 dell’art. 140-bis del codice del consumo, ovvero che la sentenza è esecutiva dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione. Tale vacatio è stabilita dalla legge per permettere, medio tempore, l’adempimento spontaneo del provvedimento del tribunale da parte del convenuto, con la espressa previsione che i pagamenti delle somme liquidate dal tribunale sono effettuati senza alcuna maggiorazione, a qualsiasi titolo dovuta, per diritti o per accessori di legge.
Il termine di 180 giorni dalla pubblicazione, che l’articolo 840-quaterdecies c.p.c. trasforma nel termine di 6 mesi, è anche il termine entro il quale le parti possono proporre appello.
In questa fase gli aderenti all’azione restano in attesa delle mosse delle parti, non potendo essi stessi impugnare la sentenza. Tale possibilità è loro offerta dopo che il termine per l’appello delle parti è scaduto. In tale caso, infatti, se l’attore non si è attivato proponendo impugnazione, gli aderenti hanno a disposizione 3 ulteriori mesi per «costituirsi parti del procedimento e proporre atto d’appello».
Se viene proposto appello, invece, in base all’articolo 840-quinquiesdecies c.p.c., le parti possono chiedere e ottenere dal giudice la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 283 c.p.c.
In merito il giudice, nel decidere se concederla, dovrà tenere conto della somma che il convenuto è stato condannato a pagare e delle preventivabili difficoltà di ripetizione delle somme in caso di accoglimento dell’appello. Peraltro, se deciderà per la sospensione dell’esecuzione, la Corte d’appello potrà disporre che la somma dovuta dal convenuto in base alla sentenza di primo grado non sia distribuita ma depositata e vincolata a garanzia del pagamento in caso di rigetto dell’appello.
La sentenza resa sull’azione di classe:
§ diviene dunque definitiva trascorsi fino a 9 mesi dalla sua pubblicazione (6 mesi per proporre appello, più eventuali 3 mesi per consentire l’impugnazione agli aderenti)
§ in base all’articolo 840-sexiesdecies c.p.c., che riprende la formulazione del Codice del consumo, la sentenza definitiva fa stato anche nei confronti degli aderenti; solo coloro che non hanno aderito all’azione di classe potranno proporre un’azione individuale.
L’articolo 840-septiesdecies c.p.c. non innova rispetto all’attuale disposizione del Codice del consumo, stabilendo che l’azione di classe è una, ovvero:
- una volta proposta l’azione di classe e spirato il termine ultimo per aderirvi (termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che ammette l’azione), per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi convenuti non sono proponibili ulteriori azioni di classe;
- le azioni di classe proposte entro il termine saranno riunite alla prima (se pendenti davanti al medesimo tribunale);
- sono cancellate dal ruolo le azioni di classe pendenti dinanzi a un tribunale diverso. In questo caso, il giudice successivamente adito assegnerà alle parti un termine massimo di 60 giorni per riassumere davanti al tribunale competente.
Con disposizione innovativa, l’articolo 840-octiesdecies c.p.c. disciplina il compenso per il difensore distinguendo:
- il rigetto nel merito della domanda. In questo caso il compenso ai difensori è dovuto dalle sole parti attrici (sono esclusi gli aderenti all’azione, analogamente a quanto disposto in caso di inammissibilità dell’azione di classe dall’art. 840-octies); la refusione delle spese processuali sostenute dal convenuto è invece a carico tanto delle parti quanto degli aderenti;
- l’accoglimento nel merito della domanda. In questo caso la proposta disciplina la c.d. quota lite, ovvero riconosce ai difensori delle parti attrici, «a titolo di compenso premiale» una quota, da riconoscere con distrazione, del risarcimento o delle restituzioni da calcolare in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo i seguenti scaglioni:
Numero
dei componenti la classe |
Percentuale
per i difensori |
1 – 500 |
9% |
501 - 1.000 |
6% |
1.001 – 10.000 |
3% |
10.001 – 100.000 |
2,5% |
100.001 – 500.000 |
1,5% |
500.001 – 1 milione |
1% |
Oltre 1 milione |
0,5% |
La quota per i difensori andrà calcolata rispettando ciascuno degli scaglioni che vengano raggiunti, anche dopo il raggiungimento dello scaglione successivo e in tal caso, per la determinazione del compenso complessivamente dovuto si devono sommare gli importi ricavati mediante l’applicazione di ciascuna diversa misura percentuale.
La disposizione delinea quindi un meccanismo di fissazione del compenso a titolo premiale fondato su quote percentuali per ogni scaglione, individuato dal numero dei componenti.
Sarebbe utile
chiarire il meccanismo e la base di calcolo cui applicare le quote percentuali per
ogni scaglione. Non è precisato, ad esempio, se la base di calcolo sia
costituita dalla media del risarcimento spettante a ogni componente la classe,
in presenza di un risarcimento in misura differenziata per i diversi soggetti
che ne fanno parte.
Alla fine del secondo comma dell’art. 840-octiesdecies pare utile esplicitare che, per determinare il compenso complessivamente dovuto, debbono essere sommati gli importi conseguenti all’applicazione di ciascuna diversa misura percentuale “stabilita per ogni scaglione”.
La disposizione chiarisce poi che, se vi sono più parti attrici, l’ammontare complessivo della quota dovrà essere ripartito tra ciascun difensore o collegio difensivo in misura uguale.
L’articolo 840-noviesdecies c.p.c. interviene su un altro aspetto al momento non trattato dal Codice del consumo, ovvero disciplina le eventuali transazioni tra le parti e gli aderenti all’azione che vengano concluse durante lo svolgimento della procedura. La proposta di legge in merito:
§ ribadisce che nonostante l’avvio della procedura, le parti e gli aderenti possono sempre rinunciare all’azione o concludere accordi transattivi;
§ richiede che ogni transazione sia depositata presso la cancelleria del tribunale, affinché il giudice abbia sempre contezza del numero delle parti e dei componenti della classe;
§ stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti degli aderenti all’azione. Questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale: a tal fine è sufficiente che un aderente si costituisca in giudizio con l’assistenza di un difensore. Se ciò non avviene, il tribunale dichiara l’estinzione del giudizio; non potrà essere riproposta un’azione di classe, ma gli aderenti potranno comunque esercitare individualmente l’azione civile;
§ prevede che la stessa possibilità non è offerta alle parti attrici quando siano gli aderenti all’azione a venir integralmente meno a seguito di transazioni con le parti convenute. Se vengono, infatti, a mancare gli aderenti all’azione di classe, il tribunale dichiara d’ufficio l’improcedibilità della domanda.
L’articolo 840-vicies c.p.c. disciplina le comunicazioni di cancelleria agli aderenti prevedendo che possano essere effettuate a mezzo PEC o telefax ovvero comunque attraverso affissione delle comunicazioni in un apposito albo. La comunicazione si intende perfezionata trascorsi 15 giorni dall’affissione.
Con disposizione di chiusura, l’articolo 840-vicies semel c.p.c. prevede che, per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme sul procedimento davanti al tribunale e sulle impugnazioni del codice di rito (libro secondo, titoli I e III).
L’articolo 2 della proposta di legge stabilisce che la riforma dell’azione di classe entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai procedimenti già instaurati continueranno ad applicarsi le previsioni dell’art. 140-bis del Codice del consumo, del quale peraltro l’articolo 3 della proposta dispone l’abrogazione. Le azioni di classe proposte successivamente all’entrata in vigore della riforma saranno invece regolate dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.
Normativa vigente |
A.C. 1335 |
Codice del consumo |
Codice di procedura civile |
Parte V Titolo II Art. 140-bis Azione di classe |
Libro IV
(Dell’azione di classe) |
1. I
diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al
comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso
l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine
ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o
comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e
per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 2. L'azione di classe ha per oggetto
l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e
alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in
situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai
sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori
finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti omogenei al ristoro del
pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. |
Art. 840-bis Ambito di
applicazione I diritti
individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell’obbligazione
indicati dall’articolo 1173 del codice civile, nonché gli interessi
collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le
disposizioni del presente titolo. A tale
fine, ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà
mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della
responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni
nonché per l’ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti
degli autori delle condotte lesive. L’azione di classe può essere esperita nei
confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici
o di pubblica utilità, relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle
loro rispettive attività. |
3. I
consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente
articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore anche
tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul
medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di adesione,
contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione
probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel
termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai
sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla
notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente,
dal deposito dell’atto di adesione. |
Art. 840-quater Adesione I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
840-bis che intendono avvalersi degli effetti dell’azione di classe pendente
possono aderire a tale azione di classe anche senza il ministero di un
difensore. L’adesione
comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale
fondata sul medesimo titolo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 840-ter e 840-noviesdecies. ART. 840-quinquies Modalità
di adesione L’adesione
all’azione di classe si effettua mediante deposito della domanda con
sottoscrizione dell’aderente autenticata, unitamente all’eventuale
documentazione, presso la cancelleria del tribunale. Ogni
singola adesione può essere effettuata anche con trasmissione mediante posta
certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l’azione di
classe. L’adesione può essere esperita a decorrere dal
momento dell’iscrizione della causa a ruolo, in ogni momento fino al termine
perentorio di centoventi giorni assegnato con l’ordinanza di cui all’articolo
840-novies. La domanda di adesione deve contenere: a) l’indicazione del tribunale davanti al
quale l’azione di classe è proposta; b) il nome, il cognome, la residenza e il
codice fiscale aderente; c) l’elezione di domicilio presso la
cancelleria del tribunale adito ovvero presso lo studio di uno dei
procuratori delle parti attrici, con il consenso di questi ultimi; d) l’esposizione dei fatti costituenti le
ragioni dell’adesione. e) l’esplicita indicazione della volontà di
aderire all’azione di classe. Gli
effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice
civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno
aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione. |
4. La
domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della
regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il
tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è
competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il
Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in
composizione collegiale. |
Art. 840-sexies (Competenza
collegiale) Il
tribunale tratta, istruisce e decide la causa in composizione collegiale. |
5. La
domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire
limitatamente al giudizio di ammissibilità. 6. All’esito
della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità
della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai
fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità
indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La
domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa
l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché
quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse
della classe. |
Art. 840-ter Forma e ammissibilità della domanda La
domanda per l’azione di classe si propone con atto di citazione. Entro il termine di trenta giorni dalla prima
udienza il tribunale decide con
ordinanza sull’ammissibilità della domanda. La
domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata ovvero
quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili
ai sensi dell’articolo 840-bis. In
caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, l’azione di classe potrà
essere riproposta qualora vi sia un mutamento del titolo posto a fondamento
dell’azione. In ogni caso, è fatto salvo il diritto
all’azione individuale. |
7.
L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte
d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal
deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il
procedimento davanti al tribunale. |
Art. 840-septies Reclamo L’ordinanza
che decide sull’ammissibilità della domanda per l’azione di classe è
reclamabile dalle parti davanti alla corte d’appello nel termine di
trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore.
Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio
entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell’ammissibilità
della domanda, la corte d’appello trasmette gli atti al tribunale
originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l’ordinanza emessa dalla corte
d’appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il
reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non
sospendono il procedimento davanti al tribunale. |
8. Con
l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi
dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna
pubblicità a cura e spese del soccombente. |
Art. 840-octies Regolamentazione delle spese Con
l’ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte d’appello regolano
le spese. La condanna alla refusione delle spese
processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici e
sui soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. Nel caso di cui al primo comma, il compenso
per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo
diverso accordo intercorso con i soggetti che hanno aderito all’azione di
classe. |
9. Con
l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e
modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione
degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di
procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti
individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i
soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi
esclusi dall’azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore
a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della
pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo
dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico
che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione
sul relativo sito internet. |
Art. 840-novies Contenuto
dell’ordinanza di ammissione Il
tribunale, con l’ordinanza che ammette l’azione di classe ovvero con
ordinanza successiva nel caso in cui l’azione sia ammessa con provvedimento
della corte d’appello, indica le modalità della più opportuna pubblicità,
che devono comprendere la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza,
presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore
diffusione nella zona interessata. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a
cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura
ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione nel relativo
sito internet. Con la
medesima ordinanza di cui al primo comma, il tribunale: a) assegna un termine non inferiore a sessanta
giorni entro il quale gli adempimenti pubblicitari devono essere realizzati; b)
assegna un ulteriore termine di centoventi giorni per la presentazione degli
atti di adesione, decorrente dalla data di scadenza del termine di cui alla
lettera a); c)
specifica i criteri in base ai quali i soggetti che decidono di aderire sono
inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione indicando, ove
necessario, la documentazione che deve essere allegata; d) si pronuncia sull’ammissibilità delle
adesioni già depositate specificando, se necessario, la documentazione che
deve essere integrata mediante deposito in cancelleria entro il termine di
adesione; e) ove ritenuto opportuno, fissa la
prestazione di congrua cauzione, a pena di inammissibilità, da parte di
soggetti aderenti a garanzia dell’eventuale refusione delle spese processuali
in favore delle parti convenute, con le forme e con i modi ritenuti più
idonei. L’onere di provvedere agli adempimenti
pubblicitari grava sulle parti attrici; le spese di pubblicità sono a carico
delle parti attrici e degli aderenti, in parti uguali e in solido tra loro. |
|
Art. 840-decies Ammissibilità
delle nuove adesioni, procedibilità e prosecuzione del giudizio Decorso il termine di centoventi giorni
assegnato per le adesioni il tribunale, con apposita ordinanza da emanare
entro quarantacinque giorni, decide sull’ammissibilità delle nuove adesioni
intervenute anche in considerazione dell’eventuale omessa prestazione delle
cauzioni dovute ai sensi dell’articolo 840-duodecies. Con l’ordinanza di cui al primo comma il
tribunale dichiara d’ufficio l’improcedibilità della domanda nel caso in cui,
alla scadenza del termine, non vi siano state adesioni all’azione e risulti
costituita una sola parte attrice. Il tribunale, qualora non debba procedere ai
sensi del secondo comma, assegna alle parti i termini di cui all’articolo
183, sesto comma, e fissa la successiva udienza per la prosecuzione del
giudizio. |
10. E' escluso l’intervento di terzi ai sensi
dell’articolo 105 del codice di procedura civile. |
Art. 840-undecies Esclusione dell’intervento dei terzi È escluso
l’intervento dei terzi ai sensi dell’articolo 105. |
11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione
il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel
rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del
processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile
in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite
ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera
le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola
nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni
altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio. |
|
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice
civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o
stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette
somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non
superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione
del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal
giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo
sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti,
liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di
un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o
di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in
favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei
servizi eventualmente emanate. |
Art. 840-duodecies Sentenza Nel caso in cui la sentenza di condanna abbia
a oggetto un risarcimento o restituzioni e non sia possibile, per ragioni di economia
processuale ovvero per eccessiva complessità, procedere a una liquidazione individuale, il tribunale stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme e assegna alle parti e agli
aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un
accordo sulla liquidazione del danno e delle restituzioni. Il
processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti, dagli aderenti
e dai componenti il collegio, costituisce titolo esecutivo. Qualora sia
opportuno a fini di economia processuale, il tribunale può disporre che i
soggetti aderenti, anziché sottoscrivere il verbale dell’accordo, possano
depositare in cancelleria una dichiarazione da loro sottoscritta e
autenticata ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta senza
autenticazione con posta con certificata a loro intestata, che è allegata al
verbale dell’accordo. L’accordo può essere raggiunto anche solo tra
alcune delle parti attrici o aderenti con alcune delle parti condannate al risarcimento
o alle restituzioni. Scaduto il termine senza che l’accordo sia
stato raggiunto ovvero nel caso in cui l’accordo sia stato raggiunto solo tra
alcuni dei soggetti coinvolti il tribunale, su istanza di almeno una parte o
di un soggetto aderente, liquida le somme dovute a ciascun soggetto, anche
prendendo in considerazione la documentazione prodotta da ciascun aderente. |
[segue comma 12] La sentenza
diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni
diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la
pubblicazione della sentenza. |
Art. 840-terdecies Esecutività
della sentenza La
sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla sua
pubblicazione. I
pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da
ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge, maturati dopo la
pubblicazione della sentenza. |
|
Art. 840-quaterdecies Appello Le parti possono proporre appello nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Entro tre mesi dalla decorrenza del termine di
cui al primo comma senza che sia intervenuta impugnazione, gli aderenti possono
costituirsi parti del procedimento e proporre atto d’appello. |
13. La
corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del
codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della
somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse
difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La
corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato
della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata
e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. |
Art. 840-quinquiesdecies Sospensione della provvisoria esecuzione La corte
d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283, tiene altresì
conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero
dei creditori, nonché delle riconosciute difficoltà di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. In caso di sospensione della provvisoria
esecuzione la corte dispone che, fino al passaggio in giudicato
della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore non sia
distribuita e sia depositata con i vincoli e nelle forme ritenuti più
opportuni. |
14. La
sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli
aderenti. E' fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono
all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza
del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle
proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la
cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. |
Art. 840-sexiesdecies Efficacia della sentenza La
sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli
aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono
all’azione collettiva. Art. 840-septiesdecies Unicità
dell’azione di classe Non sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti
dei medesimi soggetti dopo la scadenza del termine ultimo per l’adesione.
Quelle proposte entro tale termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti
allo stesso tribunale; negli altri casi, il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine
non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. |
|
Art. 840-octiesdecies Palmario In caso di rigetto nel merito, il compenso per
i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diversa
pattuizione. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore
delle parti convenute grava su tutte le parti attrici unitamente ai soggetti
aderenti, in parti uguali e in via parziaria. In caso di accoglimento della domanda, con
pronuncia di sentenza di condanna in favore delle parti attrici, ai difensori
di queste ultime, a titolo di compenso premiale, spetta una quota del
risarcimento o delle restituzioni da corrispondere con distrazione nei
seguenti termini, in considerazione del numero dei componenti la classe e in
misura progressiva: a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento; b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per
cento; c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per
cento; d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5
per cento; e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell’1,5
per cento; f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell’1
per cento: g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per
cento. La misura del compenso dovuto a titolo premiale, individuata su ciascuno
scaglione, resta impregiudicata dal raggiungimento dello scaglione
successivo; in tale caso, ai fini della determinazione del compenso
complessivamente dovuto, si devono sommare gli importi ricavati mediante
l’applicazione di ciascuna diversa misura percentuale. In caso di pluralità di parti attrici, il compenso
di natura premiale di cui al secondo comma è ripartito in misura eguale in
favore di ciascun difensore o collegio difensivo. |
15 Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non
pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente
consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione
del giudizio o di chiusura anticipata del processo. |
Art. 840-noviesdecies Pluralità della classe Durante lo svolgimento del
procedimento, gli attori, gli aderenti e le parti convenute possono
liberamente disporre dei propri diritti rinunciandovi o dando luogo a
transazioni. A tale fine, gli aderenti possono depositare presso la
cancelleria del tribunale gli accordi transattivi stipulati con le parti
convenute che siano da loro sottoscritti con l’autenticazione di un
procuratore delle parti attrici ovvero con la trasmissione alla controparte,
mediante posta certificata, della comunicazione di accettazione all’accordo
che deve essere depositata in cancelleria unitamente all’accordo medesimo. Nel caso in cui, a seguito
del raggiungimento di accordi transattivi tra solo alcuni dei soggetti
partecipanti al procedimento, venga a mancare la condizione della pluralità
dei soggetti componenti la classe, di cui all’articolo 840-decies, secondo
comma, il tribunale dichiara d’ufficio l’improcedibilità della domanda con
ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla data di deposito in
cancelleria dell’accordo transattivo. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i
diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito. Gli
stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o
di chiusura anticipata del processo. Nel caso in cui, a seguito
di accordi transattivi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le
parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a
quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la riassunzione
della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno
degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso
inutilmente il termine di cui al quarto comma, non avvenga la riassunzione
del procedimento, il tribunale ne dichiara l’estinzione; in tale caso,
l’azione di classe non può essere nuovamente riproposta sulla base dei
medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti. A seguito
dell’estinzione, è comunque fatta salva l’azione individuale dei soggetti
aderenti. |
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Art. 840-vicies Pubblicità
per gli aderenti Tutte
le comunicazioni di cancelleria destinate agli aderenti si intendono
perfezionate trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione mediante
affissione in un apposito albo esposto presso la medesima cancelleria e, nel
caso in cui sia stato richiesto dall’aderente, anche dal momento della
trasmissione a mezzo pec o telefax. |
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Art. 840-vicies semel Normativa
applicabile Il procedimento speciale regolato dal presente
titolo, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle
disposizioni di cui del libro secondo, titoli I e III. |
[1] Una prima proroga al 1° gennaio 2009 è stata disposta dalla “manovra finanziaria estiva” (legge 133/2008), sulla base della necessità di individuare e mettere a punto strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria offerta dall’azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione. Tale termine è stato successivamente differito al 1° luglio 2009 dal “decreto-legge milleproroghe” (decreto-legge 207/2008); un’ulteriore proroga al 1° gennaio 2010 è stata disposta dal decreto-legge 78/2009.