Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio - A.C. 559-B - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 559-B/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 87    Progressivo: 1
Data: 14/06/2016
Descrittori:
FRODE   PROCESSO PENALE
Organi della Camera: II-Giustizia


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Introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio

14 giugno 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|


La proposta di legge AC. 559-B, che torna all'esame della Camera dopo l'approvazione con modifiche al Senato, introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali.

Si ricorda, infatti, che il nostro ordinamento penale non prevede un reato specifico di depistaggio, ma una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: basti pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento personale, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato:

Contenuto

Il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, Il nuovo delitto (art. 375 c.p.): reato propriosostituisce l'art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  • mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato (primo comma).

Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; nel testo approvato dalla Camera, invece, il reato era comune ("chiunque") e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava l'applicazione di un'aggravante.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di "impedire, ostacolare o sviare un'indagine".

La pena da applicare è Le aggravantiaumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (secondo comma).

Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma).

Si tratta dei seguenti reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.

La pena è Le attenuantidiminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:

  • ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
  • aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (quarto comma).

Quando le Il concorso di circostanzecircostanze aggravanti (secondo e terzo comma) concorrono con circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) - le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma).

Il sesto comma del nuovo art. 375 c.p. La pena accessoriaprevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si ricorda che, in base all'art. 29 c.p.: la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Infine, la disposizione a seguito delle modifiche approvate dal Senato:

  • afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio (settimo comma). Si valuti se la disposizione riguardi il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio in pensione ovvero riguardi le stesse figure al di fuori dell'orario di servizio. La disposizione risulterebbe invece non necessaria, qualora fosse circoscritta al pensionato che abbia commesso il reato quando era in servizio.
  • esclude la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma). Non sembrano quindi assumere rilevanza l'eventuale remissione della querela, così come altre eventuali cause di estinzione del reato o l'accertata innocenza o l'inimputabilità del soggetto accusato del reato oggetto del procedimento in cui la frode o il depistaggio si inseriscono;
  • afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma).

 

L'articolo 1, La frode processuale (art. 374 c.p.): reato comunecomma 2, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimento - al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a tre anni.

Il provvedimento approvato dal Senato non interviene sul secondo comma dell'art. 374, relativo alla frode nel processo penale. Si tratta della disposizione che punisce con la medesima pena detentiva prevista dal comma primo (attualmente "da 6 mesi a 3 anni", in seguito alla modifica apportata dal disegno di legge " da 1 a 5 anni") chiunque commette la frode nel corso di un procedimento penale anche davanti alla Corte penale internazionale. Il testo approvato dalla Camera abrogava questa disposizione in quanto ricompresa nel delitto di inquinamento processuale e depistaggio, delitto che poteva essere commesso da chiunque. La scelta del Senato di costruire il depistaggio come reato proprio del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) consente la contemporanea vigenza dell'art. 374, secondo comma, che dà rilievo penale alle condotte di frode processuale commesse da coloro che non sono pubblici ufficiali.

 

L'articolo 1, Le aggravanti dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 383-bis c.p.)comma 3, inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per innalzare le pene.

In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.

La pena da applicare è così determinata:

  • reclusione da 4 a 10 anni (anziché da 3 a 8 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
  • reclusione da 6 a 14 anni (anziché da 4 a 12 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
  • reclusione da 8 a 20 anni (anziché da 6 a 20 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

L'articolo 1, La prescrizionecomma 4, modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell'articolo 375 c.p. (vedi supra).

Il Senato ha inoltre soppresso la modifica - prevista dal testo della Camera - dell'art. 384, primo comma, c.p., volta ad aggiungere il reato di inquinamento processuale e depistaggio alle fattispecie cui sono riferibili i casi di non punibilità.

L'articolo 2 della proposta di legge, introdotto dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 384-ter (Le ulteriori aggravanti dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 384-ter c.p.)Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo art. 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6), c.p. Pur non essendo espressamente indicato, la riduzione di pena del secondo comma dovrebbe essere calcolata sulla pena già aumentata in base al primo comma.

Infine, l'La ritrattazione (art. 376 c.p.)articolo 3, anch'esso introdotto dal Senato, modifica l'art. 376 c.p., per affermare anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento legislativo è necessario, in considerazione della riserva di legge in materia penale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione).


Rispetto degli altri princìpi costituzionali