Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio - A.C. 831 e abb.-B - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 831-B/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 38    Progressivo: 3
Data: 20/04/2015
Descrittori:
CESSAZIONE DEL MATRIMONIO   DIVORZIO
Organi della Camera: II-Giustizia


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio

20 aprile 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


La proposta di legge C. 831 e abb.-B interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio.

Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014, il provvedimento – che consta di tre articoli - torna all'esame dell'Assemblea con le modifiche introdotte dal Senato, che ha approvato il testo, con modificazioni, il 18 marzo 2015.

La Commissione Giustizia della Camera non ha apportato ulteriori modificazioni al testo.

Si ricorda che misure acceleratorie del procedimento in materia di divorzio e separazione (negoziazione assistita e accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco), sono state introdotte dal recente  decreto-legge n. 132 del 2014 (convertito dalla legge 162 del 2014), recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (v. ultra).

Contenuto

Il testo all'esame dell'Assemblea  modifica la legge sul divorzio (L. 898 del 1970) in modo da:

  • anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
  • anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;

    stabilire una disciplina transitoria.

La  legge sul divorzio attualmente prevede (art. 3, n. 2, lett. b) che:
  • lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possano essere domandati da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero sia stata omologata la separazione consensuale;
  • ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Riduzione dei tempi del divorzioL'articolo 1  novella l'art. 3, n. 2, lettera b), della legge sul divorzio e nelle separazioni giudiziali:

  • riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine - come attualmente previsto -  dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Lo stesso articolo 1, nelle separazioni consensuali:

  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
  • fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Anticipazione dello scioglimento della comunioneL'articolo 2 del testo in esame  interviene sull'art. 191 del codice civile per anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

L'art. 191 c.c. prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si veda ad es., Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), c.c.; l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno "ex nunc" con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentt. n. 12523 del 17 febbraio 1993 e n. 2652 del 7 marzo 1995).

L'articolo 2 aggiunge, dopo il primo comma, un nuovo comma all'art. 191 c.c. che anticipa lo scioglimento della comunione legale:

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. art. 711 c.p.c.), purchè omologato.

Una disposizione di natura procedurale stabilisce che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio).

Applicazione della riforma ai procedimenti in corsoL'articolo 3 della provvedimento contiene, infine, una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Come accennato, in materia di separazione e divorzio, è di recente intervenuto il decreto-legge n. 132 del 2014 (legge conv. n. 162 del 2014) che, nell'ambito di una serie di modificazioni in materia civile, ha regolato nuove forme di composizione extragiudiziale dei rapporti tra coniugi. Si tratta di misure che affiancano  separazioni e divorzi consensuali, fornendo un'alternativa al ricorso al giudice.
In particolare:
  • è introdotta, anzitutto, una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il nuovo istituto - consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti - consiste in un accordo scritto mediante il quale i due coniugi convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati. Tale accordo - che  costituisce così titolo esecutivo - va sempre trasmesso entro dieci giorni al PM competente. Questi: in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, esercita un controllo formale di regolarità dell'atto al termine del quale, se del caso, comunica  agli  avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi; se vi sono, invece, figli  minori,  figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero economicamente non autosufficienti, controlla la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli e, in tal caso, lo autorizza. Se, al contrario, non riscontra tale interesse, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  parti e provvede senza ritardo. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno  informate  della  possibilità  di esperire la mediazione familiare e che hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. La convenzione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto;
  • è stata introdotta, inoltre, una disciplina per la semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio complementare alla negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale). La procedura non è tuttavia possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo: il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sè non prima dei successivi 30 gg. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento si è espressa in sede consultiva la Commissione Affari Costituzionali che, nella seduta del 14 aprile 2015, ha espresso  parere favorevole.