| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
| Titolo: | Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio - A.C. 831 e abb.-B - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 38 Progressivo: 3 | ||
| Data: | 20/04/2015 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio
20 aprile 2015
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Indice |
| Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
La proposta di legge C. 831 e abb.-B interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio.
Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014, il provvedimento – che consta di tre articoli - torna all'esame dell'Assemblea con le modifiche introdotte dal Senato, che ha approvato il testo, con modificazioni, il 18 marzo 2015.
La Commissione Giustizia della Camera non ha apportato ulteriori modificazioni al testo.
Si ricorda che misure acceleratorie del procedimento in materia di divorzio e separazione (negoziazione assistita e accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco), sono state introdotte dal recente decreto-legge n. 132 del 2014 (convertito dalla legge 162 del 2014), recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (v. ultra).
ContenutoIl testo all'esame dell'Assemblea modifica la legge sul divorzio (L. 898 del 1970) in modo da:
La legge sul divorzio attualmente prevede (art. 3, n. 2, lett. b) che:
Riduzione dei tempi del divorzioL'articolo 1 novella l'art. 3, n. 2, lettera b), della legge sul divorzio e nelle separazioni giudiziali:
Lo stesso articolo 1, nelle separazioni consensuali:
Anticipazione dello scioglimento della comunioneL'articolo 2 del testo in esame interviene sull'art. 191 del codice civile per anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. L'art. 191 c.c. prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si veda ad es., Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), c.c.; l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno "ex nunc" con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentt. n. 12523 del 17 febbraio 1993 e n. 2652 del 7 marzo 1995).
L'articolo 2 aggiunge, dopo il primo comma, un nuovo comma all'art. 191 c.c. che anticipa lo scioglimento della comunione legale:
Una disposizione di natura procedurale stabilisce che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio). Applicazione della riforma ai procedimenti in corsoL'articolo 3 della provvedimento contiene, infine, una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto. Come accennato, in materia di separazione e divorzio, è di recente intervenuto il decreto-legge n. 132 del 2014 (legge conv. n. 162 del 2014) che, nell'ambito di una serie di modificazioni in materia civile, ha regolato nuove forme di composizione extragiudiziale dei rapporti tra coniugi. Si tratta di misure che affiancano separazioni e divorzi consensuali, fornendo un'alternativa al ricorso al giudice.
In particolare:
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I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento si è espressa in sede consultiva la Commissione Affari Costituzionali che, nella seduta del 14 aprile 2015, ha espresso parere favorevole. |