Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio - A.C. 831-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 831-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 38    Progressivo: 1
Data: 26/05/2014
Descrittori:
CESSAZIONE DEL MATRIMONIO   COMUNIONE DEI BENI
Organi della Camera: II-Giustizia


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Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio

26 maggio 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il testo unificato interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con l'obiettivo di anticipare il momento di possibile proposizione della domanda di divorzio. Con un ulteriore intervento sul codice civile, tuttavia, si intende anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. E', infine, dettata una disciplina transitoria.

L'articolo 1 novella l'art. 3, n. 2, lettera b), della legge sul divorzio (n. 898/1970) che attualmente prevede che:

  • lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
  • ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Anticipazione della domanda di divorzioL'art. 1 del testo all’esame dell’Assemblea, nelle separazioni giudiziali:

  • riduce a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine dalla notificazione della domanda di separazione;
  • prevede che, ove alla data di istaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale.

La stessa disposizione, nelle separazioni consensuali:

  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine dalla data di deposito del ricorso nelle ipotesi di ricorso congiunto (art. 711, primo comma, c.p.c.) nonchè dalla data di notificazione del ricorso in caso di presentazione dello stesso da parte di uno solo dei coniugi (art. 711, secondo comma, c.p.c.).

Provvedimenti riguardanti i figliL'articolo 2 integra la formulazione dell'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile. Tale disposizione attualmente stabilisce, al secondo comma, che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale.

La modifica introdotta all’art. 189 chiarisce l'ultrattività della citata ordinanza presidenziale anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

L'articolo 3 del provvedimento modifica invece l'art. 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

L'art. 191 prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si veda ad es., Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), c.c., dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno "ex nunc" con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentt. n. 12523 del 17 febbraio 1993 en. 2652 del 07 marzo1995).

Anticipazione dello scioglimento della comunioneL'articolo 3 aggiunge un comma all'art. 191 c.c. che anticipa lo scioglimento della comunione legale:

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. art. 711 c.p.c.), purchè omologato.

E' poi aggiunta una disposizione di natura procedurale secondo cui, se i coniugi sono in comunione dei beni, la separazione deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione sull'atto di matrimonio. Analoga comunicazione deve essere trasmessa, agli stessi fini, in relazione all'ordinanza del presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati.

...e della domanda di divisioneUn'ultima disposizione del nuovo comma dell'art. 191 c.c. anticipa il momento della domanda di divisione dei beni. Attualmente, presupposto di tale domanda è la pronuncia definitiva di separazione sicchè, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla. La nuova previsione stabilisce, invece, che la domanda di divisione della comunione legale può essere chiesta congiuntamente a quella di separazione o di divorzio.

Disciplina transitoriaL'articolo 4 del testo unificato costituisce, infine, norma transitoria secondo la quale la disciplina dell'art. 1 del provvedimento (ovvero quella sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio) si applica alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo, recanti modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Commissione Giustizia ha svolto alcune audizioni informali. Il 24 aprile 2014 è stato ascoltato il dr. Riccardo Rosetti, magistrato presso la prima sezione civile del Tribunale di Roma; il successivo 29 aprile sono stati auditi rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, della Lega italiana divorzio breve e dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul nuovo testo unificato in esame, la Commissione Affari costituzionali ha espresso il 15 maggio un parere favorevole con osservazioni.

In particolare, le osservazioni - entrambe recepite nel testo ora all'esame dell'Assemblea - riguardavano:

  • l'opportunità, a fini di chiarezza, di precisare meglio la portata dell'inciso dell'art. 1, comma 1, lett. a) che, nella separazione giudiziale, condizionava l'abbreviazione a 12 mesi del periodo di separazione ininterrotta (che consente la proposizione della domanda di divorzio) all'obbligo dell'attore di non omettere tutte le misure cui era tenuto affinchè fosse effettuata la notificazione della domanda di separazione al coniuge convenuto (termine da cui decorrono i 12 mesi). In alternativa, il parere della I Commissione proponeva la soppressione dell'inciso stesso (soluzione accolta dal testo all'esame dell'Assemblea);
  • l'opportunità, in relazione alle separazioni consensuali, di individuare il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi di separazione ininterrotta (che consente di proporre domanda di divorzio). Il nuovo testo all'esame dell'Assemblea precisa ora il dies a quo sia in relazione alle separazioni consensuali proposte con ricorso congiunto dei coniugi che in relazione a quelle proposte con ricorso individuale.