Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione A.C. 925 - Elementi per istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 18 | ||
Data: | 03/06/2013 | ||
Descrittori: |
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Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione
3 giugno 2013
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ContenutoLa proposta di legge A.C. 925 (Costa), composta di tre articoli, modifica la disciplina della diffamazione a mezzo stampa eliminando la pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione). In particolare, l' articolo 1:
L'articolo 2 della proposta di legge interviene sul codice penale modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria, la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato. In particolare:
L'articolo 3 della proposta di legge aggiunge un comma all'art. 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Il comma aggiuntivo 3-bis prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende. | Modifiche alla legge sulla stampaModifiche al codice penale Querela temeraria |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLa proposta novella disposizioni vigenti di rango legislativo (codice penale, codice di procedura penale e legge sulla stampa): ciò giustifica l'intervento con legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (con riguardo a giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale). |
Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomoL'art. 10 della Convenzione EDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo) stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».
Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo di ‘cane da guardia' esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. La Corte EDU ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni:
Nella sentenza del 2 aprile 2009 (Kydonis c. Grecia) la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano compatibili con la libertà di espressione perché "il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni". La CEDU ha ribadito come la previsione del carcere sia "suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa".
Nella giurisprudenza della Corte EDU non risultano pronunzie che affrontino specificamente il tema della distinzione tra redattore dell'articolo e direttore responsabile. Viceversa, vi sono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione. Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza Steel and Morris e, in particolare, la sentenza Dupuis c. Francia, 12 novembre 2007), anche se non risultano passaggi specificamente inerenti alla diversità tra pene detentive e pecuniarie.
Nella sentenza Ormanni c. Italia (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'art. 10 CEDU, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti). Molte sentenze recenti hanno constatato una violazione dell'art. 10 e in ciò hanno generalmente fatto leva sulla mancanza del requisito della proporzione. E' stato infatti più volte considerato eccessivo il peso economico della sanzione sulla persona accusata di aver diffamato il soggetto assunto a obiettivo della propria cronaca o critica. Si vedano – oltre alle citate Dupuis e Ormanni - Riolo c. Italia (17 luglio 2008); Saaristo c. Finlandia (12 ottobre 2010) e Publico c. Portogallo (7 dicembre 2010). |
Impatto sui destinatari delle normeLe modificazioni delle pene (pena pecuniaria in luogo della pena detentiva) e quelle relative a fattispecie penali determinano l'applicabilità dell'art. 2 c.p. (Successione di leggi penali) e in particolare: del terzo comma (se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria) e del quarto comma (se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile). |
Formulazione del testoL'art. 2, comma 1, lett. b), della proposta di legge, nel disciplinare la rettifica per le trasmissioni tv e radio, richiama l'art. 32 del t.u. radio-tv (il richiamo appropriato pare dovere essere invece all'art. 32-quinquies). |