Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato - Schede di lettura - Atto del Governo n. 306 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 304 | ||
Data: | 07/06/2016 | ||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa |
Servizio
Studi
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Dossier n. 337
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Atti del Governo n.
304
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Lo
schema di decreto legislativo A.G. 306 è volto a dare attuazione all’articolo
8, comma 1, lettera a) della legge
n. 124 del 2015 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nella parte in cui detta
principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di
polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell’efficacia delle
richiamate funzioni, al transito del personale del Corpo forestale dello Stato
nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo.
Al
riguardo, si ricorda che l’articolo 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, definisce Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, il Corpo della
guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale
dello Stato.
La
relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che lo schema di
decreto legislativo in esame è il primo
tra quelli previsti in attuazione
dei principi di delega di cui all’articolo
8, comma 1 lettera a) della
legge delega n. 124 del 2015 e segna l’avvio di un processo di riorganizzazione
delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l’impiego e valorizzarne le
potenzialità e con
l’obiettivo - in un’ottica di modernizzazione delle relative strutture - di
migliorarne la funzionalità ai fini dell’espletamento dei connessi compiti
istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei
cittadini.
Nello
specifico, con le disposizioni previste nei primi due capi dello schema di
decreto legislativo (articoli 1-6) si definiscono
i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all’Arma dei
carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze
nel tempo sviluppate; si pongono le basi per la razionalizzazione dei presidi
di polizia, privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo
e dell’Arma nel restante territorio; si afferma la competenza della Guardia di
Finanza per l’assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale
trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell’Arma dei
Carabinieri; si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi
strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio
nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europea 112”.
Con
un secondo e più corposo gruppo di disposizioni contenute nei successivi capi
II, III, e IV (articoli da 7 a 17) si disciplina l’assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e
delle relative funzioni nell’Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla
Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Si
prevede, quindi, che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie
siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A, allegata allo
schema di decreto, così ripartite: 126
unità alla Polizia di Stato, 84 unità
alla Guardia di finanza, 390 unità al
Corpo dei vigili del fuoco, 7.034 unità
all’Arma dei Carabinieri e 47 unità al
Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza
effettiva del Corpo forestale pari a 7.681 unità rispetto alla dotazione
organica di 9.360.
Con
gli ultimi tre articoli (capo V) si dettano disposizioni transitorie e finali.
Come chiarito dal Governo nella richiamata
relazione illustrativa l’Arma dei Carabinieri è stata ritenuta tra le Forze di
polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato
nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e
agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio. Il
transito del personale “nelle altre Forze di polizia” diverse dall’Arma dei
Carabinieri, ovvero “in altre amministrazioni pubbliche” è stato circoscritto
ad “un contingente limitato” di
personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che
l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato non comprometta l’unitarietà e la continuità delle funzioni dallo
stesso si qui assolte.
Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) l'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).
Si
segnala, da ultimo, che allo schema di decreto legislativo in esame sono
allegati i pareri formulati dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome e dal Consiglio di Stato, espressi, rispettivamente, in data 3 marzo e 12
maggio 2016.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della legge delega, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione (25 luglio 2016), decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
In
particolare, la Conferenza Unificata, nell’esprimere un parere
favorevole sul provvedimento in esame, ha, altresì, auspicato, - come
espressamente richiesto dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome
-, la possibilità che il personale del Corpo forestale dello Stato transiti non
solo presso “altre Amministrazioni statali”, ma anche presso i corpi forestali delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, con oneri a carico dell'amministrazione
statale, previa intesa con la singola regione o provincia autonoma.
In
relazione a tale osservazione, si ricorda, infatti, che il riordino non
interessa i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che,
previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già
attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato. Si ricorda,
inoltre, che ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 della legge delega “nei
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano restano ferme tutte le
attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi
forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in
materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme
di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il
coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel
settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai
presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni
prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione”.
Con riferimento alla citata richiesta avanzata dai presidenti delle regioni e delle province autonome e recepita nel parere espresso dalla Conferenza unificata si osserva che il Consiglio di Stato, nel parere espresso lo scorso 12 maggio, ha rilevato che “la legge delega - costituente parametro imprescindibile per la legittimità del decreto in esame - pone quale interesse pubblico primario il mantenimento degli attuali livelli di presidio garantiti dal Corpo forestale sicché il numero dei transiti presso amministrazioni diverse dall’Arma è consentito per contingenti che, se venuti meno, determinerebbero una riduzione del presidio territoriale sinora assicurato. Pertanto, senza con ciò voler prediligere una specifica soluzione, la Commissione speciale ritiene che la criticità evidenziata potrebbe essere superata fissando per il transito in altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 un tetto non troppo distante dalle 200 unità, cifra corrispondente all’incirca alla differenza tra la consistenza degli effettivi del Corpo forestale (7.781) e il totale delle unità dei contingenti indicati nella Tabella A (complessivamente 7.597 unità). Nel contesto descritto non si ritiene che sussistano le condizioni per estendere il transito alla amministrazioni regionali auspicato dalla Conferenza unificata”.
Sempre la Conferenza unificata, nel far propria una
proposta emendativa formulata dall’Unione delle Province italiane, ha altresì,
proposto che all’articolo 13 dello schema di decreto legislativo, concernente
il “trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo
forestale dello Stato”, si contemplino anche gli enti locali, tra i soggetti
legittimati a stipulare con il Ministro delle politiche agricole e forestali specifiche
convenzioni con le regioni per l’affidamento di compiti propri.
L’articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell’amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).
Il termine per l’esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (28 agosto 2015).
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 della legge delega entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
I principi e criteri direttivi della delega prevista dall’articolo 8 sono contenuti nelle lettere da a) a f) del comma 1.
Nello specifico, lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge delega che stabilisce principi e criteri che trovano applicazione nella riorganizzazione dell’amministrazione statale, sia centrale sia periferica: alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri riguardano specifici settori o amministrazioni, in particolare quello delle funzioni di polizia.
Come
già rilevato, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto
legislativo si precisa che il provvedimento in esame è il primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di
cui all’articolo 8, comma 1 lettera a) della legge delega n. 124 del 2015.
Al riguardo, si ricorda che nell'audizione in ordine agli “interventi di riorganizzazione del comparto sicurezza preannunciati dal Governo”, svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera il 1° aprile 2015, il Ministro dell'interno ha indicato le linee guida di un Piano di riorganizzazione del comparto sicurezza, attualmente allo studio del Ministero, che troverebbe fondamento proprio nella delega approvata con la L. 124/2015. In particolare, il progetto di riorganizzazione si dovrebbe articolare su due linee direttrici fondamentali. La prima si fonda su un criterio di compensazione tra le due forze a competenza generale nel presidio del territorio (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) con l'obiettivo di migliorare l'impiego delle risorse umane in aree in cui le carenze di organico dei due Corpi di polizia e i mutati scenari della sicurezza suggeriscono una diversa e più razionale distribuzione del personale. La seconda direttrice interviene sulla razionalizzazione dei presìdi delle quattro specialità di base della Polizia di Stato e dei reparti speciali.
Con particolare riferimento ai criteri direttivi relativi allo schema di decreto legislativo in esame, la lettera a) prevede la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con l’obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.
Si prevede, altresì, il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, il quale è conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l’eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma di delega esplicita che sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse.
La lettera a) richiede, inoltre, che il riordino operi ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale.
La stessa lettera a) prevede, poi, che in conseguenza del riordino delle funzioni di polizia e del nuovo assetto organizzativo che ne potrà derivare, sarà necessario apportare modifiche agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 della L. n. 121/1981, in cui rientrano, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.
In particolare, il legislatore delegato è chiamato a:
Ø procedere ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche (n. 1). In ogni caso, comunque, occorre assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Ø procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data (n. 1);
Per ciascuna forza di polizia esistono singole norme che disciplinano la determinazione delle dotazioni organiche. In relazione alla Polizia di Stato, l'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di riforma della Polizia) ha conferito delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. Nei diversi D.P.R. adottati in data 14 aprile 1982 in attuazione di tale delega, sono anche allegate le tabelle con le rispettive dotazioni organiche di personale[1].
Per quanto concerne la consistenza effettiva, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2013), Camera dei deputati, Doc. XXXVIII, n. 3, trasmessa alla Presidenza il 16 gennaio 2016 la Polizia di Stato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale di una forza effettiva pari, a dicembre del 2014, a n. 100.782 unità di cui 1.153 frequentatori di corsi di formazione per l’accesso alle varie qualifiche .La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pari a n. 95.060 di cui 858 dirigenti, 2.400 direttivi, 91.802 appartenenti ai restanti ruoli (Isp.-Sovr.ti - Ass.ti /Ag.ti). La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica ( tecnici - sanitari - banda musicale) è pari a n. 5.668 unità.
In base alla stessa fonte, il totale dei Carabinieri impiegati è pari a 104.935 (dati 2014), mentre le dotazioni organiche, per l’anno 2014, assegnate alla Guardia di Finanza per l’assolvimento dei compiti istituzionali sono complessivamente determinate in n. 64.909 unità. Per il Corpo forestale dello Stato si rinvia, infra, al paragrafo successivo.
Ø prevedere nel caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.
Ø prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 214/2005 (n. 4).
Ai sensi dell’articolo 34 gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale. Gli Ispettori svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.
Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale. I nominativi degli Ispettori fitosanitari sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale.
Con decreto del MIPAAF, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale, che è ancora in corso di adozione. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.
Ø prevedere, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a), tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativo al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (n. 3).
La disposizione citata ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Successivamente sono state disposte diverse riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa. In particolare dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013: il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6). Più di recente, il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nell’incrementare di 100 milioni di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003. E, da ultimo, il comma 262 dell’art. 1 della L. 190/2014 (stabilità 2015) ne dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l’anno 2015.
Ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 36/2004, il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento
civile specializzata nella difesa del
patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e
dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza
pubblica, ai sensi della legge n. 121/1981, nonché nel controllo del
territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
Il Corpo forestale dello Stato
svolge attività di polizia giudiziaria
e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la
salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la
tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza
agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura
operativa nazionale di protezione civile.
Le competenze istituzionali del Corpo forestale
dello Stato sono dunque varie e consistono nell’esercizio delle attività in
materia di:
§
prevenzione e repressione
dei reati ambientali;
§ tutela
dell’ambiente e salvaguardia della biodiversità, anche attraverso la gestione e
valorizzazione delle riserve naturali ad esso affidate;
§
applicazione della
Convenzione di Washington per la protezione delle specie di flora e fauna in
via di estinzione, mediante il servizio CITES del Corpo;
§
controllo del territorio
con particolare riferimento al territorio rurale e montano;
§
lotta agli incendi
boschivi, per gli aspetti competenza, anche in convenzione con le regioni;
§
sicurezza in montagna;
§
convenzioni internazionali
in materia ambientale;
§
aggiornamento
dell’Inventario forestale nazionale e monitoraggio ambientale anche in
relazione alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
§ sicurezza
e controlli nel settore agroalimentare.
Le attività operative del Corpo forestale ricevono implementazione anche ai sensi di normative specifiche per far fronte a determinate tipologie di emergenze.
A tal riguardo, il comandante del Corpo forestale dello Stato della regione Puglia è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, che il Governo ha deliberato, il 10 febbraio scorso 2014, in Puglia, per la Xylella fastidiosa.
Inoltre, si richiama il ruolo svolto dal Corpo per quanto attinente agli interventi sulla cd. “Terra dei fuochi” (D.L. n. 136/2013). Ai sensi della Direttiva ministeriale del 16 giugno 2014, poi, il Capo del Corpo forestale dello Stato coordina il gruppo di lavoro incaricato (ai sensi della direttiva 23 dicembre 2013) di esaminare e valutare i dati relativi ai terreni oggetto di indagine.
Infine, con D.M. 14 aprile 2015 il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato è stata individuata
quale struttura competente per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005
relativo all'istituzione di un sistema di licenze
FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del
regolamento (UE) n. 995/2010.
Il Corpo forestale dello Stato realizza, altresì, le
azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroambientale,
anche con l’integrazione di personale nelle Sezioni di polizia giudiziaria ex legge 3 febbraio 2011, n. 4.
Inoltre, tenuto conto delle disposizioni contenute
nel D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, in materia di modifica del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il Corpo forestale dello Stato,
in coordinamento con i dicasteri competenti, assicura il supporto alla DIA per
le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza e di quelle
connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti (art. 11, comma 14-bis, D.L.
n. 101/2013).
La storia e l’evoluzione normativa dei compiti del
Corpo forestale dello Stato sono illustrati nella Relazione sull’attività
svolta dal Corpo contenuta nella più generale Relazione sull'attività delle Forze
di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata (Doc. XXXVIII, n. 3)
relativa all’anno 2014.
A bilancio statale, il Corpo
forestale dello Stato costituisce un autonomo centro di responsabilità (CDR)
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali[2]
e assume un peso considerevole nell’ambito del dicastero agricolo: il CDR Corpo
forestale assorbe nell’anno 2016 il 41,4% degli stanziamenti Mipaaf.
La dotazione di spesa del Corpo,
nel corso dell’ultimo quadriennio, si è andata riducendo (-1,0% tra il 2013 ed
il 2016), nonostante l’aumento delle spese di funzionamento (+7,5 % tra il 2013
ed il 2016), e, all’interno di queste, del personale (+7,5 % tra il 2013 ed il
2016).
migliaia di
euro
|
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
||
cdr |
previsioni |
previsioni |
Previsioni |
Impegni |
Previsioni |
Impegni |
corpo forestale dello stato |
508.747 |
496.563 |
534.034 |
512.173 |
524.087 |
513.929 |
funzionamento |
495.712 |
463.026 |
469.627 |
460.998 |
469.627 |
460.998 |
interventi |
8.355 |
11.160 |
15.719 |
15.600 |
15.719 |
15.600 |
investimenti |
3.581 |
20.977 |
35.320 |
35.316 |
35.320 |
35.316 |
Mipaaf |
1.229.948 |
1.280.329 |
1.367.748 |
1.338.604 |
1.545.527 |
1.524.788 |
Spesa Corpo forestale in % Mipaaf |
41,4 |
38,8 |
39,0 |
38,3 |
33,9 |
33,7 |
Fonte: Corte dei Conti. Relazioni sul Rendiconto
generale dello Stato 2014 (dati al lordo delle regolazioni contabili e
debitorie). Per il 2015 la legge di bilancio 2015 (legge n. 191/2014) e, per il 2016, legge di bilancio 2016 (legge n.
209/2015).
In particolare, per ciò che
attiene alle risorse umane assegnate al Corpo forestale, si è passati da 7.861 unità
di personale al 31 dicembre 2012 a 7.564 unità di personale nel 2014 (dati
della Relazione
sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata presentata al Parlamento il 16 gennaio 2016,
relativa all’anno 2014) a 7.693 unità per il 2015 (dati da Direttiva MIPAAF 23
gennaio 2015 che contiene gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e
sulla gestione per il 2015).
Capo I (Ambito
di applicazione: articolo 1)
Il Capo I dello schema di decreto legislativo in esame, composto dal solo articolo 1, definisce l’ambito di applicazione del provvedimento.
Al riguardo, l’articolo 1, nel richiamare “l’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle Forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 205, n. 124”, specifica che lo schema di decreto in esame disciplina:
1. la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia;
2. l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.
Come già sottolineato (cfr.
nota introduttiva) lo schema di decreto in esame è il primo tra quelli previsti in attuazione dei
principi di delega di cui all’articolo 8, comma 1 lettera a) della legge delega
n. 124 del 2015 e, come specificato nella Relazione, segna l’avvio di un
processo di riorganizzazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne
l’impiego e valorizzarne le potenzialità e con
l’obiettivo - in un’ottica di modernizzazione delle relative strutture - di
migliorarne la funzionalità ai fini dell’espletamento dei connessi compiti
istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei
cittadini.
Capo II
(Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali: articoli
da 2 a 6)
A sua volta il successivo Capo II (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni.
Nello specifico, l’articolo 2 individua una serie di “comparti di specialità” delle Forze di Polizia conseguenti all’assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri - previsto dal successivo articolo 8 - ed affida ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva.
In relazione al comma 1 dell’articolo 1, il Consiglio di Stato, nel richiamato parere reso lo scorso 12 maggio, ha, altresì, rilevato che il comma 1, “da un lato, conferma con norma legislativa i comparti di specialità già attribuiti alle Forze di polizia, tenendo conto dell’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma e del riassetto di detti comparti in funzione di una prima razionalizzazione operata al Ministro dell’interno con suo decreto del 28 aprile 2006; dall’altro rafforza con norma di legge i poteri di intervento e di coordinamento dello stesso Ministro nella specifica materia, in coerenza con le attribuzioni e le responsabilità conferitegli dall’art. 1 della legge n. 121 del 1981 e con gli obiettivi di razionalizzazione del sistema di sicurezza pubblica perseguiti dalla delega”.
Tale decreto, ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18, dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e dispiegherà complessivamente i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7.
Ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 121 del 1981 il Ministro dell’interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle Forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta, inoltre, i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 1, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone che:
la
Polizia di Stato è competente in materia di sicurezza:
Ø stradale, ferroviaria, delle frontiere, postale e delle comunicazioni;
l’Arma dei Carabinieri è competente in materia di:
Ø sicurezza sanitaria, igiene e sofisticazioni alimentari;
Ø sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare;
Ø sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
Ø sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza:
Ø
del mare,
della circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento.
In relazione alle funzioni di sicurezza in mare della guardia di Finanza si osserva, che il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che “non possono sussistere dubbi che l’attribuzione del comparto “sicurezza del mare” alla Guardia di finanza, dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo art. 4, si riferisca all’assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l’esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali, come sottolineato in precedenza, è preposta la Guardia costiera.
Si segnala, inoltre, che il successivo articolo 4 sopprime le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
Con riferimento alle forze operanti in mare si ricorda che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 124 del 2015 (legge delega) prevede uno specifico criterio di delega diretto alla eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché alla ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione.
Il criterio direttivo relativo al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del
territorio e del mare è invece
previsto dal comma 1 lettera a) dell’articolo
8.
Il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare. Pur
essendo uno dei Corpi della Marina militare che svolge, ai sensi del Codice
dell'ordinamento militare, funzioni principalmente riconducibili al concorso
alla difesa marina e costiera, all'esercizio della polizia militare e alla
protezione e allo sviluppo della squadra navale, le principali funzioni e
quindi le relative responsabilità di ruolo vengono svolte e attengono agli usi
civili e produttivi del mare, e incidono sul comparto marittimo e portuale del
Paese. Il Corpo svolge, quindi, compiti e funzioni collegate in prevalenza con
l'uso del mare con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono
della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile,
la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività
connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano
le spese di funzionamento.
Il Corpo dispone di un organico
complessivo di circa 11.000 persone tra
ufficiali, sottufficiali e truppa. Il Corpo si configura come una struttura
altamente specialistica, sia sotto il profilo amministrativo che
tecnico-operativo, per l'espletamento di funzioni pubbliche statali che si
svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale. Tali spazi comprendono 155.000 kmq di acque marittime, interne e
territoriali, che sono a tutti gli effetti parte del territorio dello
Stato, nonché ulteriori 350.000 kmq di acque sulle quali l'Italia ha diritti
esclusivi (sfruttamento delle risorse dei fondali) o doveri (soccorso in mare e
protezione dell'ambiente marino): un complesso di aree marine di estensione
quasi doppia rispetto all'intero territorio nazionale che ammonta a 301.000 kmq. Secondo le linee di tendenza
che si stanno affermando in Europa, l'autorità marittima – guardia costiera
deve esercitare un effettivo controllo sui mari per la salvaguardia della vita
umana, per la sicurezza della navigazione, per il corretto svolgimento delle
attività economiche (pesca e sfruttamento della piattaforma continentale) e per
la tutela dell'ambiente marino. Il Corpo è organizzato a livello centrale dopo
la legge n. 84 del 1994 sulla riforma del sistema portuale italiano in un Comando generale, mentre a livello
periferico sono presenti uffici marittimi regionali, provinciali e locali. La
struttura centrale fa capo al Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, responsabile del coordinamento e del
controllo di tutte le attività svolte dalle Capitanerie di Porto e del
coordinamento generale delle attività di ricerca e soccorso, per le quali si
avvale della dipendente Centrale Operativa.
Il Corpo delle Capitanerie di Porto
- Guardia Costiera, dispone di oltre 300
mezzi nautici dislocati in 113 porti
della penisola e delle isole. I
mezzi aerei sono dislocati in 3 nuclei
aerei (Sarzana, Pescara, Catania) e 2 sezione elicotteri (Sarzana e
Catania). Il Supporto logistico e amministrativo ai Reparti di Volo della
Guardia Costiera viene assicurato dai Comandi Base Aereo-mobili di Catania e
Sarzana.
Le unità navali del Corpo sono
impegnate in numerosi compiti conseguenti al rapporto funzionale con più dicasteri.
Nello specifico le attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati al
Corpo, possono essere ricondotte a tre principali missioni: il soccorso della
vita umana in mare; la polizia marittima; sicurezza marittima. In questi anni
sono stati portati a termine i programmi di potenziamento della componente
navale del Corpo autorizzati con la legge n. 413/1998, mediante la costruzione
di 5 pattugliatori della classe 900 e di 28 unità d'altura a grande autonomia
della classe 200. Nel contempo sono state acquisite 43 motovedette classe 800
destinate all'attività di ricerca e soccorso in mare, 26 motovedette classe 2000
e 32 unità navali classe 500. Sono stati inoltre acquistati 15 nuovi
battelli/gommoni aventi una capacità operativa superiore a quella dei
precedenti mezzi minori.
La componente aerea è organizzata in tre nuclei aerei e due sezioni di
volo elicotteri dislocati rispettivamente presso le basi di Sarzana/Luni (1°
Nucleo Aereo e 1ª Sezione Volo Elicotteri), Base Aeromobili
Catania/Fontanarossa (2° Nucleo Aereo e 2ª Sezione Volo Elicotteri) e
Pescara/Fontanelle (3° Nucleo Aereo). Presso la base di Sarzana sono ubicati il
Centro standardizzazione volo, responsabile dell'addestramento all'impiego
degli equipaggi di volo, ed il Magazzino principale materiali aeronautici.
A sua volta, il successivo comma 2 specifica che per i richiamati comparti, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 78 del 2000, ai sensi del quale per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. La medesima procedura si applica nel caso di soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
In relazione alla disposizione in esame (articolo 2) si osserva che
la medesima prevede l’adozione di due diversi decreti ministeriali: il primo,
adottato dal Ministro dell’interno e contemplato dal comma 1, riguardante le modalità di esercizio dei compiti assegnati
alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza nei
singoli “comparti di specialità”; il
secondo, previsto dal comma 2, attraverso il rinvio all’articolo 11 della legge
n. 78 del 2000, riguardante l’istituzione,
le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque
denominati diversi dalla Polizia di Stato, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello
Stato diverse da quelle di appartenenza. In tal caso il decreto è adottato, su
proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente,
previo concerto con il Ministro dell'interno. In relazione all’adozione del decreto di cui al comma 1, considerato
che il medesimo riguarda anche l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza,
andrebbe valutata l’opportunità di prevedere che il medesimo venga adottato anche con il coinvolgimento
(parere o concerto) del Ministro della difesa, per quanto concerne i
compiti dell’Arma dei carabinieri e, del Ministro dell’economia e delle finanze,
per quanto attiene alla Guardia di finanza.
Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’articolo 155 del Codice dell’ordinamento militare l'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. A sua volta la Guardia di Finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
L’articolo 3, composto da due commi, individua una serie di misure volte a dare attuazione al principio di delega relativo alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio ed al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.
Nello specifico, il comma 1, demanda ad un
apposito decreto del Ministro dell’interno,
quale autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 1 della legge
1° aprile 1981, n. 121, il compito di determinare misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia
sul territorio.
A tal fine la disposizione in esame precisa che dovrà essere privilegiato l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei Carabinieri nel restante territorio, ferma restando la possibilità di prevedere specifiche deroghe per particolari esigenze del territorio tenuto conto:
1. dei provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia di livello provinciale conseguenti all’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri, ai sensi del successivo articolo 8;
2. della riorganizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni secondo ambiti territoriali non necessariamente corrispondenti al livello provinciale o di città metropolitana, prevista dall’articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge “Delrio”);
3. della riorganizzazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anch’essa disposta dall’art. 8, comma 1, lettera e) della delega.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 177 del Codice
dell’ordinamento militare che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei
carabinieri.
Ai sensi del richiamato articolo 177 il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. Inoltre, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi dai comandi provinciali, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
Ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18, il decreto di cui al comma 1 dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e sarà operativo dal primo gennaio del 2017.
A sua volta, il successivo comma
2 dell’articolo in esame reca disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione del Corpo della Guardia di finanza,
conseguenti al più volte richiamato assorbimento del Corpo forestale dello
Stato nell’Arma dei Carabinieri e la possibilità che un contingente limitato di
personale di tale Corpo transiti nella Guardia di finanza oltre che nella Polizia di Stato, nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle altre amministrazioni pubbliche,
compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nello specifico, il comma 2 affida ad apposite determinazioni del Comandante generale
della guardia di finanza il compito di ridefinire la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia
di finanza, tenendo conto delle esigenze connesse all’esercizio delle
relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza
generale, nonché, in relazione al concorso al mantenimento dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
In relazione alla
disposizione in esame andrebbe valutata l’opportunità, ravvisata anche dal
Consiglio di Stato nel richiamato parere dello scorso 12 maggio, di prevedere
che i provvedimenti di riorganizzazione dei reparti del Corpo della Guardia di
finanza che concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica,
siano sottoposti al concerto del Ministro dell’interno, analogamente a quanto
stabilito per i reparti dell’Arma dei Carabinieri dal precedente comma 1
attraverso il richiamo all’articolo 177 del Codice che disciplina le procedure
per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei Carabinieri
Il medesimo comma 2 precisa, inoltre, che al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza, saranno ridefinite la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della Guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo.
Ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18 le determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza ed il decreto del Ministro dell’economia, dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e dispiegheranno complessivamente i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7.
Il comma 2
dell’articolo in esame specifica espressamente che la disposizione ivi
contemplata deroga agli articoli 2 commi 3, 6 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34 del 1999. Nello specifico ai sensi del comma 3
dell’articolo 2 la linea gerarchica territoriale è formata dal comando
interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni
prevalenti di indirizzo e controllo. Ai sensi del successivo articolo 6 il
comando dei reparti speciali è retto da un generale di corpo d'armata e ha alle
dipendenze uno o più comandi e nuclei speciali, nonché il comando aeronavale
centrale. A loro volta i nuclei speciali sono costituiti da unità ad alta
specializzazione per l'investigazione in determinate materie, si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per
corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del
controllo richieda un dispositivo unitario. A sua volta il comando aeronavale
centrale è retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando
operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi
aeronavali. Da ultimo, l’articolo 7 reca norme concernenti l’organizzazione
dell’ispettorato per gli istituti di istruzione.
Per quanto concerne, invece, le misure di razionalizzazione dei servizi navali l’articolo 4 dispone in primo luogo la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
Come già rilevato, l’articolo in esame va posto in raccordo con il precedente articolo 2 il quale, nel ridefinire i comparti di specialità delle singole Forze di polizia, attribuisce alla Guardia di finanza le funzioni di sicurezza in mare.
Si ricorda che la lettera b) della legge 7 agosto 205, n. 124 prevede uno specifico criterio di delega riguardante le forze operanti in mare (cfr. precedente articolo 2).
Si prevede, inoltre, al successivo comma 2, il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi interessati dalle richiamate soppressioni, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia.
Ai sensi del successivo comma 3 spetta, inoltre, al Corpo della Guardia di finanze, assicurare con propri mezzi navali il supporto:
1. alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali;
2. al Corpo della polizia penitenziaria, con i propri mezzi aerei, il supporto il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d’intesa, adottati previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze.
Da ultimo, ai sensi del comma 4, il Corpo della guardia di finanza deve provvedere all’attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 5 dello schema di decreto in esame reca disposizioni concernenti nuove modalità di acquisizione associata e centralizzata di beni e servizi delle Forze di polizia, dando così attuazione al criterio di delega che assegna al legislatore delegato il compito di favorire tale modalità di gestione dei richiamati servizi.
In linea generale si segnala come gli interventi in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici costituiscano un elemento rilevante delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica. Da ultimo, la legge di stabilità per l’anno 2016 ha esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali. Inoltre, il mancato ricorso agli strumenti Consip è stato disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278). Infine, è stata introdotta una specifica disciplina (comma 511), per il riequilibrio, , anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti.
Nello specifico, la disposizione in esame prevede processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo e comunque da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017 (in coincidenza dell’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7 (art. 18, comma 5).
La disposizione, inoltre, nel richiamare la validità delle disposizioni di carattere generale concernenti gli acquisti di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., specifica che le Forze di Polizia adottano specifici protocolli nei seguenti settori:
Ø strutture per l’addestramento al tiro;
Ø mense di servizio;
Ø pulizie e manutenzione;
Ø
procedure per
l’acquisizione e l’addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili
e acquisto dei relativi generi alimentari;
Ø
approvvigionamento
di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
Ø
programmi di
formazione specialistica del personale;
Ø
adozione di
programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della
riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da
adibire a caserme;
Ø
approvvigionamento
congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di
riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio
energetico rispettivamente già avviati;
Ø
approvvigionamento
di equipaggiamenti speciali;
Ø
approvvigionamento
di veicoli.
I richiamati protocolli saranno adottati nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione del Dipartimento della pubblica sicurezza e dovranno prevedere procedure centralizzate di acquisto relative ai sopra richiamati settori di intervento.
Il comma 4 dell’articolo 5 attribuisce, infine, una facoltà di recesso unilaterale in
favore delle Forze di polizia in relazione ai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici sopra
richiamati, anche in deroga alle
eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1671 del codice civile stabilisce il principio generale in base al quale il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
In relazione alla disposizione in esame si
ricorda del con sentenza n. 6873/2013 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che "anche nell'appalto continuativo o periodico
di servizi, sia pubblico che privato, trova applicazione l'art. 1671 c.c. , in
tema di recesso unilaterale del committente, recesso che costituisce esercizio
di un diritto potestativo e che, come tale e salvi gli obblighi di cui alla
citata norma, non richiede la ricorrenza
di una giusta causa e può essere esercitato per qualsiasi ragione,
ponendosi in relazione all'esigenza di evitare che il medesimo committente
resti vincolato pure quando sia venuto meno il suo interesse alla prestazione
dei servizi appaltati e quindi anche se, ritenga il relativo costo eccedente le
proprie disponibilità e previsioni di spesa". La medesima Corte ha
precisato che "il diritto (del
committente) di recedere dal contratto di appalto in ogni momento, ai sensi
dell'art.1671 c.c., obbliga il recedente a tenere indenne l'appaltatore delle
spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ossia del danno
emergente e del lucro cessante, da liquidare - secondo i principi regolatori
del risarcimento del danno - anche in via equitativa".
In
relazione alla facoltà di
recesso prevista dal comma 4 dell’articolo 5 il Consiglio di Stato ha osservato che “conclusa la fase pubblicistica
dell’aggiudicazione dell’appalto e dopo la stipulazione del contratto, il
rapporto negoziale assume carattere privatistico, sicché l’amministrazione si
pone con la controparte in posizione di parità che però, è stato anche
precisato, è “tendenziale” (Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011 ), in quanto,
pur nel contesto di un rapporto paritetico, sono apprestate per
l’amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto comune, definite di
autotutela privatistica (Cons. St., Ad. Plen. n. 6 e 14 del 2014). In
particolare, a fronte della generale previsione civilistica (art. 1373 c.c.),
il legislatore ha disciplinato il recesso della pubblica amministrazione dal
contratto di appalto con l’art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevedendo il
preavviso all’appaltatore e, quanto agli oneri, la forfetizzazione del lucro
cessante nel dieci per cento delle opere non eseguite e la commisurazione del
danno emergente, fermo il pagamento dei lavori eseguiti, al “valore dei
materiali utili esistenti in cantiere”. Il recesso, pertanto, comporta
l’apprezzamento preliminare degli oneri che l’amministrazione è tenuta a
sostenere per legge e per il contenzioso prevedibilmente azionato dalla
controparte, con riferimento alla violazione dei principi di correttezza e di
buona fede. Si condivide, quindi, la formulazione prudenziale del testo che dà
facoltà all’amministrazione di recedere dai contratti in corso, con ciò sottendendo
la necessità di una preventiva valutazione dei costi-benefici”.
L’ultima disposizione del Capo II dello schema di
decreto legislativo in esame attiene alla realizzazione sul territorio
nazionale del servizio “Numero unico di
emergenza europeo 112” (articolo 6).
In relazione all’articolo in esame si ricorda che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge delega (legge n. 124 del 2015) delega il governo all’istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dall’articolo 75-bis, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003). Si tratta di un numero telefonico di emergenza unico in tutti i paesi dell'Unione europea.
Si ricorda, in proposito, che il Numero unico di emergenza europeo 112 è stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE) per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori. Dal 1998 la normativa dell'UE impone agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112. Dal 2003 gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla localizzazione del chiamante per consentire loro di reperire rapidamente le vittime di incidenti. Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull'uso del 112. Sul numero unico europeo era stata avviata dalla Commissione europea, in data 10 aprile 2006, una procedura di infrazione verso l'Italia (2006/2114), che si è conclusa con la condanna della settima Sezione della Corte di Giustizia Europea per non aver ottemperato alla Direttiva del Codice della comunicazioni che istituisce il 112 come numero di emergenza europeo. La condanna giunge nonostante, nel frattempo, il decreto del ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 avesse stabilito prime misure relative al "Numero unico di emergenza europeo 112". Sulla base di tale decreto, sono avviati i primi progetti e la regione Lombardia riesce ad attivare i primi call center per il numero 112 su tutto il territorio regionale. Sotto il profilo normativo, per favorire la piena attuazione del numero di emergenza unico europeo, il D.Lgs. n. 70/2012 ha introdotto una disposizione nel Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 75-bis, D.lgs. 259/2003), con la quale ha attribuito al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Per l'esercizio di tali poteri, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la realizzazione del numero unico possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate (come in Lombardia), anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.
Nello specifico, l’articolo 6, tenuto conto del quadro normativo delineato dall’articolo 75-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo (cfr. sopra), attribuisce al Ministero dell’interno il compito di provvedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla sottoscrizione con tutte le regioni interessate dei protocolli d’intesa di cui al comma 3 del richiamato articolo 75-bis, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.
L’articolo 6 precisa, inoltre, che la completa attuazione del “Numero unico di emergenza europeo 112” è demandata alle modalità attuative definite dalla Commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero dell'interno e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni.
I successivi capitoli III e IV dello schema di decreto legislativo in esame trattano, rispettivamente, l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nelle diverse forze di Polizia, con particolare riferimento all’Arma dei carabinieri (articoli da 7 a 13) e il conseguente inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nei corrispondenti ruoli dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli da 14 a 17).
Capo III
(Assorbimento del Corpo forestale dello Stato: articoli da 7 a 13)
L’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in
esame prevede l’assorbimento del Corpo
forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e l’attribuzione a
quest’ultima delle funzioni del Corpo forestale, ad eccezione:
Ø
delle competenze
attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco dal successivo articolo 9 (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro
spegnimento con mezzi aerei);
Ø
delle competenze
attribuite alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto
della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza dal successivo articolo 10 (soccorso
in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali
protette e contrasto, nell’ambito degli spazi doganali, alle violazioni in
materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione);
Ø
delle attività
cui provvede direttamente il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela
degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e
raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione
di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali) ai sensi del
successivo articolo 11.
Ai sensi del successivo comma 1 dell’articolo 18, recante disposizioni transitorie e finali, l’Arma dei carabinieri succede, inoltre, nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di finanza, per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame, l’Arma dei Carabinieri è stata ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio.
Il successivo comma 2 dell’articolo 7 passa in rassegna le funzioni attribuite all’Arma dei Carabinieri escludendo le attività in materia di:
Ø
tutela degli
alberi monumentali e certificazioni nell’ambito del controllo del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati
di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del
successivo art.11);
Ø
contrasto al
commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell’ambito degli spazi
doganali (cui provvede il Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del
successivo articolo 10).
In particolare, le funzioni attribuite all’Arma dei Carabinieri e di seguito riportate, corrispondono a quelle istituzionalmente assegnate al Corpo forestale dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale, cfr. precedente paragrafo “Il Corpo forestale dello Stato”) e coprono anche i compiti assolti dal Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente di cui alla legge 23 marzo 2001, n. 93 e dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari.
Risultano, quindi, attribuite all’Arma dei Carabinieri, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7, le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari; b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; h) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11; n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica; o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative; attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; s) educazione ambientale; t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna; u) tutela del paesaggio e dell’ecosistema; v) concorso nel controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
In relazione alla
disposizione in esame, da un punto di vista formale, andrebbe valutata
l’opportunità di costruire la norma come novella al Codice dell’ordinamento
militare e ciò in quanto a seguito dell’attività di semplificazione normativa
operata dal decreto legislativo n. 66 del 2010 in tale corpo normativo sono
state ricomprese le disposizioni normative di carattere legislativo
riguardanti, tra l’altro, le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.
Il comma 3 dell’articolo 7 autorizza, infine, per l’anno 2017 la spesa di euro 1.450.000 per le finalità previste dall’articolo in esame.
Il successivo articolo 8, composto da tre commi, definisce la nuova organizzazione dell’Arma dei carabinieri per la tutela dell’ambiente e delle politiche agricole ed alimentari e prevede le necessarie modifiche normative conseguenti all’assorbimento delle richiamate funzioni del Corpo forestale dello Stato e il loro esercizio da parte dell’Arma dei Carabinieri.
Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 dispone il passaggio al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri delle funzioni dell’Ispettorato generale del Corpo forestale, la confluenza dell’organizzazione addestrativa del Corpo forestale in quella omologa dell’Arma dei Carabinieri (compresa la formazione specialistica del personale dedicato all’assolvimento delle specifiche funzioni), l’organizzazione aerea del Corpo forestale nel servizio aereo dell’Arma dei Carabinieri (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dell’organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell’Arma dedicate alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare. Si prevede, inoltre, che il Gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisca in quello dell’Arma dei Carabinieri.
In sintesi
Funzioni e
strutture oggetto di assorbimento da parte
all’Arma dei Carabinieri |
Strutture
dell’Arma dei Carabinieri chiamate ad assorbire le funzioni del Corpo
Forestale |
Funzioni dell’Ispettorato generale del Corpo
forestale |
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri |
Funzioni di organizzazione, addestrative e formative del Corpo
forestale |
Strutture organizzative dell’Arma dei carabinieri
dedicate all’ addestramento e alla formazione
|
Strutture aeree del Corpo forestale |
Strutture aeree dell’Arma dei Carabinieri |
Strutture territoriali e restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale |
Strutture organizzative dell’Arma dei carabinieri
dedicate alla tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque e alla
sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare. |
A sua volta il successivo comma 2 novella gli articoli 169 e 174 del Codice dell’ordinamento
militare, concernenti, rispettivamente, l’articolazione dell'Arma dei
carabinieri e l’organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri. Il
comma 2 prevede, inoltre, il nuovo articolo 174-bis, concernente l’istituenda “Organizzazione
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” dell’Arma dei
Carabinieri.
Nel dettaglio:
Ø
la modifica
proposta dalla lettera a) del comma 2 interviene
sull’articolo 169 del Codice ed è volta a contemplare espressamente nella
struttura organizzativa dell’Arma dei Carabinieri anche la nuova “organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare” prevista e dalla successiva lettera c);
Al momento l’articolo 169 del Codice prevede che la struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in: a) comando generale; b) organizzazione addestrativa; c) organizzazione territoriale; d) organizzazione mobile e speciale; e) reparti per esigenze specifiche.
Ø
la
modifica proposta dalla lettera b)
del comma 2 dell’articolo 174 incide, invece, sulla struttura dei Comandi in cui si articola l’organizzazione mobile
dell’arma dei Carabinieri in quanto si prevede che tale struttura sia
costituita da Comandi (anziché da Comandi di divisione come attualmente
previsto) retti da un generale di
divisione o di brigata (attualmente il riferimento è ai soli
generali di divisione) che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
Attualmente il comma 2 dell’articolo
174 dispone che l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri si
articola in: a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di
corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di
controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) Comandi di
divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
D.lgs. 66 del 2010 |
A.G. 306 |
Articolo 174 |
Articolo 8, comma 2 |
Organizzazione
mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri |
|
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende
reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti
particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a
integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. |
1. Identico |
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola
in: |
2. Identico |
a) Comando
unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che
esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei
confronti dei comandi di divisione dipendenti; |
a). Identica |
b) Comandi di
divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette
dipendenze. |
b) Comandi
retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di
controllo dei reparti alle dirette dipendenze. |
Ø
La
lettera c) novella a sua volta il
Codice dell’ordinamento militare al fine di inserirvi il nuovo articolo 174-bis, concernente l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Come
si vedrà meglio in seguito all’istituenda organizzazione è preposto un generale
di corpo d’armata, assistito da un vicecomandante con il grado di generale di
divisione del ruolo forestale.
Il nuovo articolo 174-bis, composto da due commi, precisa, al comma 1, che l’organizzazione forestale, ambientale e
agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle
competenze attribuite all’Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela
dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell’organizzazione territoriale. Al comma
2 sono, invece, indicate, le caratteristiche strutturali dell’ “organizzazione
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.
Nello specifico, la lettera a) del comma 2 del nuovo articolo 174-bis precisa che:
1.
al vertice della
nuova Organizzazione è posto un Comando
retto da un Generale del Corpo d’armata che esercita le funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti;
2.
il Comando dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela
agroalimentare e forestale, ferma restando la dipendenza dell’Arma dei
carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa - tramite il Comandante
generale - , per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
3.
l’incarico di Vice comandante del Comando è
attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
Al riguardo, si anticipa che ai sensi del successivo articolo 14, comma 1, lettera oo) tale nomina sarà definita con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa. La richiamata disposizione precisa, inoltre, che il Vice comandante del predetto Comando, dovrà essere scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale “iniziale” dell’Arma dei carabinieri a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo
4.
il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del
Comando limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.
La successiva lettera
b) del comma 2 del nuovo articolo 174-bis precisa, inoltre, che l’organizzazione si articola, oltre che
nel richiamato Comando retto da un Generale del Corpo d’armata, anche in Comandi retti da un generale di divisione o
di brigata che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di
controllo dei reparti dipendenti.
Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 8 riguarda i reparti specialistici della nuova
Organizzazione dell’Arma dei Carabinieri.
Al riguardo, la disposizione in esame, attraverso una
serie di rinvii normativi, precisa che sono inquadrati nella nuova
Organizzazione dell’Arma dei Carabinieri anche il Comando carabinieri per la
tutela dell’ambiente e il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari.
Con la legge 23 marzo 2001, n° 93, il N.O.E (nucleo operativo ecologico) dell’Arma dei Carabinieri ha assunto la denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e la struttura organizzativa del Reparto è stata potenziata e calibrata su base interprovinciale, in modo da garantire una presenza qualificata su tutto il territorio nazionale. Il comparto è oggi strutturato su un assetto centrale costituito da Comandante, Ufficio Comando, Reparto Operativo e Centro elaborazioni Dati, 3 Gruppi Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (Milano, Roma e Napoli), 29 Nuclei Operativi Ecologici. Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, istituito il 5 dicembre 1994 col nome di "Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari" e che ha assunto l'attuale denominazione con il D.P.R. 23 marzo 2005 n.79, opera su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. l Comando, secondo quanto ribadito dal recente D.P.R. 22 luglio 2009 n.129, è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per esercitare i poteri ispettivi devoluti a quel Dicastero e svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita, inoltre, controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato Centrale per il Controllo delle Qualità dei Prodotti Agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi ed ispezioni amministrativi avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
I successivi articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente,
l’attribuzione di alcune delle competenze proprie del Corpo forestale
dello Stato al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (articolo 9), alla Polizia
di Stato e al Corpo della Guardia di finanza (articolo 10)
Nello specifico,
l’articolo 9 attribuisce al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco le attività di contrasto degli incendi boschivi
con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali (lettera a)); le attività di coordinamento delle
operazioni di spegnimento, d’intesa con le Regioni (lettera b); la partecipazione alla struttura di
coordinamento nazionale e a quelle regionali.
In relazione al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco si ricorda che il comma 1 dell’articolo 8,
lettera a) della legge delega reca uno specifico criterio direttivo volt alla
“ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del
medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche
esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con
conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo,
previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge”.
Lo
stesso comma 2 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ed il Ministro dell’economia e finanze, il compito di individuare,
nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture
centrali e territoriali. Il medesimo decreto, dovrà, altresì, disciplinare le attività di coordinamento dei Nuclei
operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale
dello Stato, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le
Direzione Regionali.
In relazione alla disposizione in esame
andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un termine per l’adozione del
richiamato decreto.
Da ultimo, il
comma 3, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale
impegnato nelle attività di antincendio boschivo, consente la stipula di protocolli d’intesa con l’Arma dei
carabinieri per l’utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale
dello Stato trasferiti alla medesima Arma.
L’articolo 10 dello schema di decreto
legislativo in esame definisce, a sua volta, le nuove funzioni attribuite alla
Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di Finanza.
Con riferimento
alla Polizia di Stato, il comma 1 precisa che sono attribuite le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata in ambito interforze (lettera
a)), mentre al Corpo della Guardia di finanza (lettera b)), sono assegnate le funzioni in materia di soccorso in montagna,
sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e
contrasto, nell’ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di
commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi
delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e
comunitaria.
In relazione a quanto previsto dalla lettera b) la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto specifica che è rispettato il principio di delega di “salvaguardia delle professionalità esistenti”, atteso che “il personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nella Guardia di finanza, per l’assolvimento dei compiti di contrasto, negli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, non sarà impiegato in differenti settori operativi; inoltre, il personale che sarà reclutato per tale scopo sarà soggetto alla formazione specialistica di cui all’art. 5, comma 2, lett. f), del presente schema di decreto”.
Per quanto
concerne, infine, le ulteriori
competenze attualmente assegnate al
Corpo Forestale dello Stato, il successivo articolo 11 fissa il principio generale in base al quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le attività
relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali
in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali
regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla
tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto
per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi.
Ai fini dello
svolgimento delle richiamate attività, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali si avvarrà, ai sensi del successivo articolo 11 ultimo
periodo, di un apposito contingente di personale appositamente assegnato al
medesimo ministero.
Nello specifico, la relazione illustrativa precisa che le attività di cui all’articolo 11 saranno svolte da una “struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all’individuazione della relativa dotazione organica”.
Le ultime due
disposizioni contenute nel Capo III dello schema di decreto legislativo dettano
norme concernenti il transito del personale e dei mezzi (risorse logistiche,
strumentali e finanziarie) del Corpo
forestale dello Stato.
In particolare,
l’articolo 12 scandisce, sia da un
punto di vista temporale, sia da un punto di vista procedimentale, i diversi
passaggi volti a determinare l’assegnazione dell’attuale contingente di
personale del Corpo Forestale dello Stato nelle diverse Amministrazioni.
A sua volta,
l’allegato A dello schema di decreto legislativo, richiamato dal comma 1
dell’articolo 12, individua le unità di personale del Corpo forestale dello
Stato, distinte nelle qualifiche e nei gradi, che andranno ad incrementare le
dotazioni organiche dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero
delle politiche agricole e forestali (comma 1).
Si tratta di 126 unità alla Polizia
di Stato, 84 alla Guardia di finanza, 390 al Corpo dei vigili del fuoco, 7.034
all’Arma dei carabinieri e 47 al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Nello specifico,
ai sensi dell’articolo 12 entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo in esame,
il Capo del Corpo forestale dello Stato, con apposito provvedimento,
pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, ripartisce il
contingente di personale del Corpo nelle sopra richiamate amministrazioni
(dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della
Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche
agricole e forestali) tenuto conto:
a)
del servizio
svolto nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite;
b)
delle attività
svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni;
c)
delle
specializzazioni possedute.
Si segnala fin da ora che ai sensi del successivo comma 16 dell’articolo 18, recante disposizioni transitorie e finali, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato si proposta dei Ministri della Difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono emanate le disposizioni in merito all’inquadramento, a decorrere dal primo gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato, il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l’amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
Nel medesimo
termine, ovvero entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, dovranno
essere individuate - in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del
rispettivo fabbisogno - le amministrazioni statali in grado di assorbire il
contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrebbe formulare
istanza di transito in altra
amministrazione statale ai sensi del successivo comma 4 lettera b) (vedi infra)
Si tratta, quindi, di amministrazioni diverse, da
quelle dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco,
della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
Tale
ripartizione dovrà tener conto della professionalità posseduta dal personale
richiedente il transito in esame e
prevedere espressamente la corresponsione di un assegno ad personam. Il medesimo decreto dovrà indicare le modalità per
effettuare tale opzione di transito e definire i criteri da applicare alle
procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo
e quelle delle amministrazioni acquirenti (vedi infra). Spetta, invece, ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, individuare le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni
destinatarie (comma 3).
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (che individua le “ulteriori amministrazioni”
diverse da quelle indicate al comma 1) il personale del Corpo forestale dello
Stato può:
a)
presentare domanda per il transito nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo
nazionale dei vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di
finanza e nel Ministero delle politiche agricole e forestali;
b)
optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla
lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in
altra amministrazione statale tra quelle individuate con il richiamato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
A sua volta, nei
trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
richiamate domande, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione
alle amministrazioni di cui al comma 1 (Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale
dei vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Ministero delle
politiche agricole e forestali ) dandone pubblicità sul Bollettino ufficiale
del medesimo Corpo e comunicazione alle amministrazioni interessate e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Si prevede,
inoltre, che al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga riconosciuto
l’assegno ad personam di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge
delega a decorrere dalla data dell’effettivo transito.
Ai sensi del comma
6 dell’articolo 12, nel caso in cui alla data del 1° settembre 2016 non risulti
ancora ricollocato il personale che ha optato per la mobilità in altre
amministrazioni, si avvia una procedure tendente a definire, di concerto con le
organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione.
Con una norma di
chiusura, il secondo periodo del comma 6 precisa che alla data del 31
dicembre 2016 il personale del Corpo forestale dello Stato che non risulti
ricollocato in altra amministrazione statale (nell’ambito del contingente
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 12, comma 3), ovvero
nell’ambito delle altre forme di collocazione da individuarsi
congiuntamente con i sindacati, cessa di appartenere al comparto sicurezza e
difesa.
Al medesimo
personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riconosce al lavoratore “in
disponibilità” il diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. La medesima disposizione prevede
che i periodi di godimento dell'indennità siano riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della
stessa. Si riconosce, inoltre, il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Si ricorda che gli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 disciplinano l’istituto della mobilità attivata d’ufficio (cd. mobilità collettiva). La richiamata normativa prevede in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni (cd. “mobilità collettiva”). All’esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un’apposita indennità, viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto.
Per quanto
concerne, invece, il trattamento
economico del personale ricollocato, il terzo periodo del comma 6, richiama
l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n.
165 del 2001 in base al quale, salvo diversa previsione, al dipendente
ricollocato si applica il trattamento giuridico ed economico - compreso quello
accessorio - previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto
dell’amministrazione di destinazione.
In relazione al terzo periodo del comma 6 si osserva
che il medesimo fa riferimento al trattamento economico del “personale
ricollocato ai sensi del presente comma”. Si deve, pertanto, ritenere che la
disposizione in esame si riferisca al solo personale ricollocato secondo “le
altre forme di ricollocazione” esaminate congiuntamente con le organizzazioni
sindacali ai sensi del primo periodo del medesimo comma 6.
Ai sensi del
successivo comma 7, nel caso in cui il numero di personale trasferito
risulti inferiore alle dotazioni
organiche riportate nella Tabella A, si
provvede:
a)
all’impiego delle
risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale previste a
legislazione vigente e non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla
Tabella A di cui al comma 1;
b)
all’utilizzo dei
risparmi corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale
transitato, previa opzione di cui al comma 4, lettera b), in altra
amministrazione statale.
A sua volta, il successivo comma 8 dispone che le residue quote delle dotazioni organiche
indicate nella tabella A, eventualmente non interessate dall’applicazione del
comma 7, vengano rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal
servizio del personale trasferito, mentre, ai sensi del comma
9 le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di
cui al comma 1, sono annualmente riassegnate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, alle amministrazioni cui
erano inizialmente destinate, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale
transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere
indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad
altre amministrazioni, ai sensi del comma 8.
Sono, invece, destinate, in misura
pari al 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere prevista dalla legge delega, le risorse
finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello
Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non
utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale
transitato in altra amministrazione statale.
Al riguardo, si ricorda che il comma 1, lettera a) dell’articolo 8 della legge delega prevede uno specifico criterio direttivo volto alla “revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili”
Da ultimo, il comma 11 prevede
l’aggiornamento, fino al 1° gennaio 2017, della tabella A in relazione alle
modifiche che interverranno nelle dotazioni organiche del Corpo forestale delle
Stato e che potranno essere determinate dalle progressioni di carriera e dalle
cessazioni del personale intervenute tra le date di entrata in vigore del
presente decreto e di decorrenza del transito.
L’articolo 13, reca disposizioni concernenti il trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie
del Corpo forestale dello Stato.
In primo luogo, il comma 1, affida ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con
i Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
decreto legislativo, il compito di individuare
le risorse finanziarie, i beni
immobili in uso ascritti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato,
gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni
altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire all’Arma dei carabinieri,
alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del
personale. Il medesimo decreto dovrà, altresì, definire le relative modalità di
trasferimento.
Con i medesimi decreti è individuata
anche l’Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione,
comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale
trasferito all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Entro
due anni dall’entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni destinatarie
dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultiano
necessari all’espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle
eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 18, recante disposizioni transitorie e finali, l’Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1.
Per quanto attiene, invece, al il transito delle risorse destinate al
trattamento economico del relativo personale, il comma 2 dispone in via
generale che le medesime saranno trasferite una volta concluse le procedure di
trasferimento.
Si autorizza, inoltre (comma 3), il
Ministro dell’Economia e delle finanze ad adottare propri decreti al fine di:
Ø apportare le occorrenti variazioni di
bilancio al fine di trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole ai relativi capitoli di
bilancio delle amministrazioni statali competenti al fine di consentire lo
svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;
Ø provvedere a riassegnare ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei
bilanci dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, le somme versate
da amministrazioni e da enti pubblici in virtù di accordi di programma,
convenzioni e intese già sottoscritti dal Corpo forestale per il raggiungimento
di finalità comuni in materia di
lotta contro gli incendi boschivi,
sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell’ambiente, divulgazione ed
educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al
Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche
attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse
genetiche forestali nazionali (lettera b)).
Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, saranno, invece riassegnate, ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero della difesa le
somme versate dall’Agenzia per le erogazioni nell’agricoltura e dalla Cassa
depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale (comma 4),
mentre, ai sensi del successivo comma 5 si prevede il mantenimento in capo al
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di
stipulare convenzioni con le regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già
svolte dal Corpo forestale e trasferite all’Arma, per l’affidamento di compiti
propri delle regioni stesse.
Da ultimo, il comma 6, autorizza il Ministro dell’economia e delle
finanze ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio.
Capo IV
(Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato: articoli da 14 a
17)
Le disposizioni contenute nel Capo IV del
decreto legislativo sono volte a regolamentare l’inquadramento del personale
del Corpo forestale dello Stato nell’Arma del Carabinieri, nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di
Stato.
Per quanto attiene all’Arma dei carabinieri l’articolo 14, composto da 12 commi, reca
una serie numerosa di novelle al Codice dell’ordinamento militare necessarie per
l’istituzione dei ruoli forestali
dell’Arma dei carabinieri e per il transito del relativo personale
forestale: sono state, in particolare, previste sia disposizioni di carattere permanente, volte a regolamentare il
reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale forestale che
sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell’Arma, sia disposizioni di natura transitoria per
l’inquadramento, lo stato e l’avanzamento del personale attualmente in servizio
nel Corpo forestale.
In relazione alla
formulazione dell’articolo in esame si osserva che il Consiglio di Stato, nel
valutare favorevolmente la scelta del legislatore delegato di strutturare la
norma come una novella al Codice dell’Ordinamento militare ha, altresì,
rilevato che la scelta di concentrare nel solo articolo in esame, che “risulta
di non facile lettura, tutte le varianti, che attengono alla costituzione dei
ruoli, al reclutamento, allo stato e all’avanzamento, non favorisce la
chiarezza e l’intelligibilità delle disposizioni in materie sulle quali
peraltro si concentra l’attenzione del personale interessato e delle
rappresentanze sindacali”.
Al riguardo, il
Consiglio di Stato suggerisce di ripartire l’art. 14 in più articoli, seguendo
la sistematica del Codice dell’ordinamento militare, che distingue tra
diposizioni generali applicabili a tutto il personale militare e disposizioni
che attengono a ciascuna categoria di personale.
Relativamente alla situazione “a regime” è prevista
la costituzione del “ruolo forestale
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”, alimentato mediante pubblico
concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in
possesso dei requisiti generali
previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri, nonché di laurea magistrale o
specialistica richiesta dal bando di concorso pertinente alla specifica
professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili in favore dei militari
dell’Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano
superato il quarantesimo anno di età.
I vincitori di concorso sono nominati tenenti,
ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a due
anni al termine del quale sono immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può
svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV,
allegata al decreto delegato in esame. (nuovo articolo 737-bis).
Si precisa, inoltre, in via permanente, che il
numero di posti da mettere annualmente a concorso per l’immissione nel ruolo
forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica
degli ufficiali inferiori di detto ruolo (nuovo comma 3-bis dell’articolo 666).
Per quanto attiene, invece, al personale non dirigente e non direttivo la scelta del legislatore
delegato è quella di prevedere l’aumento dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e dei
carabinieri da formare nelle relative specializzazioni, senza, quindi,
istituire nuovi ruoli.
Nello specifico, attraverso l’inserimento nel
Codice dell’ordinamento militare dei nuovi commi 4-bis dell’articolo 683, 4-bis
dell’articolo 692 e 1-bis dell’articolo
708, si prevede che i posti per ciascun concorso relativo all’accesso ai
suddetti ruoli (ispettori, sovrintendenti e carabinieri) vengano aumentati in misura non inferiore al 4% per il reclutamento
del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare.
Il personale così arruolato è impiegato nella
specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente
utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni, salvo che il
medesimo personale non richieda di essere trasferito in altra organizzazione
dell’Arma dei carabinieri, ovvero nel caso di trasferimento d’autorità per
inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.
Sempre tramite apposite novelle al Codice
dell’ordinamento militare si disciplinano, poi, appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri
facenti parte dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare (di cui al precedente articolo 8, comma 2), della durata non
inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale
(cfr. nuovi articoli 765 -bis, 776-bis e 783-bis). Sono, inoltre, previste modifiche alle consistenze
organiche complessive dell’Arma come rimodulate a seguito dell’assorbimento del
Corpo forestale dello Stato (lettere da m)
ad n).
Si prevede, inoltre, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 973 l’impiego del personale specializzato forestale
nella specialità per tutta la carriera, ferma restando la facoltà di chiedere il
trasferimento ad altra organizzazione dell’Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità, ovvero salvo l’adozione di
provvedimenti d’autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per
inidoneità dalla specializzazione.
Con apposite novelle agli articolo 1040 e 1045 del
Codice, sono, inoltre, definite le progressioni
di carriera degli Ufficiali “a regime”, con l’integrazione delle
Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con un Ufficiale generale o
Colonnello del Ruolo Forestale dell’Arma.
A loro volta i
nuovi articoli 2203-bis e 2203-ter prevedono, rispettivamente che:
1.
il Ministro della difesa, con proprio decreto,
determini le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione
dell’andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell’omologo
ruolo “iniziale”:
2.
il Comandante Generale determini annualmente il
numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette
immissioni.
Per quanto concerne la fase transitoria, si prevede che il personale proveniente dal
Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell’Arma (nuovo
articolo 2212-bis).
A tale scopo vengono istituiti:
Ø il ruolo forestale
iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l’inquadramento degli gli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato;
Ø il ruolo forestale
degli ispettori in sevizio permanente;
Ø il ruolo forestale
dei sovrintendenti in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale
degli appuntati e carabinieri in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale
dei periti in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale
dei revisori in servizio permanente;
Ø il ruolo forestale
dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente.
Come precisato nella relazione illustrativa
allegata allo schema di decreto legislativo in esame si tratta di ruoli che, a
parte l’immissione iniziale, non saranno in prosieguo alimentati e sono quindi
destinati ad esaurirsi.
A sua volta il nuovo articolo 2212-ter precisa che fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli
Ufficiali dell’Arma dei carabinieri, le
dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono
progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell’Arma dei
Carabinieri. Spetta ad un apposito decreto annuale del Ministro della difesa, adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di
determinare l’entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche del
ruolo forestale “iniziale” degli ufficiali al ruolo forestale dell’Arma.
Per quanto concerne, poi, la costituzione iniziale dei ruoli
forestali dell’Arma dei carabinieri, al fine del completo
riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli
forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli
appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell’Arma dei
carabinieri, il nuovo articolo 2212-quater dispone che le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli
siano progressivamente devolute in
aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell’Arma
dei carabinieri.
I successivi articoli 2212-quinquies, 2212-sexies
e 2212-septies individuano le funzioni del personale
appartenente al ruolo forestale dei periti dell’Arma, nonché le mansioni del
personale appartenente ai ruoli forestali dei revisori e degli operatori e
collaboratori dell’Arma dei carabinieri.
Commi da 1 a 20 del nuovo articolo 2214-bis del Codice dell’Ordinamento
militare: Status giuridico, corrispondenza dei gradi, qualifiche, modalità di
accesso ai gradi superiori del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell’Arma dei Carabinieri
Per quanto concerne, invece, lo
stato giuridico del personale transitato nell’Arma dei Carabinieri, il
nuovo articolo 2214-bis, composto da 24
commi, fissa in primo luogo il principio generale in base al quale il
richiamato personale assume lo stato giuridico di militare (comma 2
del nuovo articolo 2214-bis).
Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell’art. 632 del Codice
dell’ordinamento militare, con l’anzianità nella qualifica posseduta e
mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (comma 1 del
nuovo articolo 2214-bis).
Ai sensi dell’articolo 632 del Codice dell’ordinamento militare l'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:
a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;
c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;
d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;
e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo;
g) tenente e corrispondenti: commissario;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;
i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;
m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;
n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;
o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;
p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;
q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;
r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;
s) appuntato e corrispondenti: assistente;
t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;
u) carabiniere e corrispondenti: agente.
Per il personale transitato nei suddetti ruoli ad
esaurimento continuano, inoltre, ad applicarsi i limiti d’età per la cessazione dal servizio già previsti per i
corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale e la progressione di
carriera prevista nel Corpo di provenienza (comma 3 del nuovo articolo 2214-bis).
In
particolare, per il transito del personale avente la qualifica di Vice Questore
Aggiunto, attualmente equiparato sia a Maggiore che a Tenente Colonnello, viene
prevista la permanenza minima di due anni per l’attribuzione di quest’ultimo
grado (comma 5 del nuovo articolo 2214-bis).
È, inoltre, contemplata, la possibilità per il
personale dei Ruoli Forestali degli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e
Carabinieri di transitare nei corrispondenti ruoli dei Periti, Revisori e degli
Operatori e Collaboratori, in misura non superiore al dieci per cento delle
dotazioni organiche complessive (comma 24 del nuovo articolo 2214-bis).
Viene, inoltre, precisato che al personale transitato
nei ruoli ad esaurimento non si
applicano le disposizioni in materia di “ausiliaria” (comma 4 del nuovo
articolo 2214-bis).
La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda abbia manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. (articolo 886 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare, D.lgs. n. 66 del 2010). Agli obblighi di disponibilità e a quelli eventuali di servizio l'amministrazione garantisce come controprestazione un'indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza.
Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
Ai sensi dell’articolo 1864 del richiamato Codice, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell’ articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.
A sua volta il comma 20 del nuovo articolo 2214-bis prevede che all’atto del transito, il
personale del Corpo forestale:
1. frequenti uno
specifico corso di formazione militare;
2. venga confermato
nella stessa sede di servizio, compatibilmente con il nuovo assetto
organizzativo, al fine di garantire le esigenze di mantenimento della
specialità e dell’unitarietà delle funzioni di presidio dell’ambiente, del
territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.
In relazione al comma in esame si segnala che il successivo articolo 18 comma 9, recante disposizioni transitorie e finali, prevede il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie, del personale appartenente ai ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri che, durante la frequenza o al termine del richiamato corso di formazione militare risulti non idoneo a prestare servizio nell’Arma dei carabinieri. Con riferimento al medesimo personale (periti, revisori, operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri), qualora risulti permanentemente non idoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto, il comma 8 dell’articolo 18 ne prevede l’inserimento nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell’articolo 12, comma 3, per l’assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sono, inoltre, attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza al
personale dei ruoli forestali corrispondenti a quelle previste per l’analogo
personale già in servizio nell’Arma, nonché, limitatamente all’esercizio delle
funzioni attribuite, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente
di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali dei Periti e dei Revisori
e delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica
sicurezza al personale dei Ruoli Forestali degli Operatori e Collaboratori
(commi 12 e 13 del nuovo articolo 2214-bis).
Spetta, invece ai commi 15, 16, 17, 18 e 19 del
nuovo articolo 2214 – bis stabilire
le condizioni e le modalità di accesso
ai ruoli superiori (ruolo forestale degli ispettori, ruolo forestale dei
sovrintendenti, ruolo forestale dei periti, ruolo forestale dei revisori) del
personale forestale dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri; degli appuntati scelti del
ruolo forestale degli appuntati e carabinieri;
del personale dei ruoli dei revisori e degli operatori e
collaboratori; del personale forestale
degli operatori e collaboratori dei carabinieri.
Commi da 21 a 23 del nuovo articolo 2214-bis del Codice dell’ordinamento
militare: Disposizioni in materia di rappresentanza militare
Per quanto attiene alle disposizioni che regolano
l’elezione degli organi della rappresentanza militare, i commi da 21 a 23 del
nuovo articolo 2214-bis recano
disposizioni volte a garantire la rappresentatività
del personale forestale transitato nell’Arma dei Carabinieri nei diversi
organismi della rappresentanza militare ed
in particolare negli organi di base (i COBAR), negli organi intermedi (i COIR)
e nell’organo centrale COCER.
Nello specifico la relazione illustrativa allegata
al decreto legge chiarisce che “viene
garantita la rappresentatività del personale forestale transitato nell’Arma,
attraverso cinque Consigli di Base (Co.Ba.R.) e un Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R., presso il Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare), con un totale di 48 delegati, e un
rappresentante permanente presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza
dell’Arma dei carabinieri (Co.Ce.R).
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che la normativa attualmente vigente in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382 (successivamente confluita nel Codice dell’ordinamento militare), con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati su tre livelli distinti, gli organi di base (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR) ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).
I Consigli di Base della Rappresentanza Militare (COBAR) rappresentano l’unità elementare della rappresentanza militare ed è collocato presso le unità di base con il criterio di affiancarlo ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine alle problematiche di carattere locale (art. 875 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 sono, quindi, l’insieme più piccolo in cui si articola la Rappresentanza e sono costituiti da rappresentanti delle categorie “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”. Le competenze dei COBAR attengono prioritariamente ad istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi della rappresentanza e le Autorità militari competenti. Le unità di base interforze sono stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa o dal Segretario generale della difesa, secondo competenza. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro, le rispettive unità sono stabilite da lui stesso. Le unità di base delle varie Forze armate, dei carabinieri e della Guardia di finanza, sono stabilite dai rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti. I Consigli Intermedi di rappresentanza (COIR) sono il secondo anello dell’organo consultivo. Sono costituiti da rappresentanti di tutte le categorie eletti tra i delegati dei dipendenti COBAR. Oltre alle competenze generali sulla rappresentanza, si rileva che le norme riservano ai COIR una specifica funzione di tenuta dei rapporti con gli Enti locali in materia di attività assistenziali e, culturale, ricreativa, di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari. Il Consiglio Centrale della rappresentanza militare (COCER), ai sensi degli articoli 1476 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e dell’articolo 873 del D.P.R. n. 90 del 2010, a carattere nazionale ed interforze, è articolato in sezioni: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza e in commissioni interforze di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa). Può formulare pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. L’organo centrale si riunisce normalmente in sessione congiunta con tutte le Sezioni costituite. Tale sessione si aduna, ai sensi dell’art. 1478 del Codice almeno una volta all’anno per formulare il programma di lavoro e per verificarne l’attuazione. Le riunioni delle Sezioni costituite all’interno dell’organo centrale di rappresentanza sono convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze Armate o le forze militari ad ordinamento militare.
In relazione alle
disposizioni in esame si segnala che il Consiglio di Stato ha ravvisato
l’opportunità di prevedere che il presidente del comitato intermedio di
rappresentanza, eletto dal personale forestale transitato nell’Arma, o un suo
rappresentante, partecipi con diritto di voto alle riunioni della sezione
carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e che sia comunque
garantita la partecipazione di un rappresentante della categoria interessata
alle commissioni interforze di categoria.
Procedure di avanzamento e valutazioni del personale del ruolo
forestale. Commi da 2 a 11
dell’articolo 14 dello schema di decreto legislativo
Il comma 2
dell’articolo 14 dello schema di decreto legislativo in esame, al fine di garantire la necessaria rappresentatività degli
ufficiali del ruolo forestale nelle Commissioni
ordinaria e superiore d’avanzamento dei militari, provvede ad integrarne la
relativa composizione fino all’anno 2037. Analoga disposizione è prevista dal
successivo comma 11 in relazione alle Commissioni di avanzamento del personale
appartenente agli altri ruoli transitati nell’Arma.
In particolare, ai sensi del comma 2, la Commissione superiore d’avanzamento
dell’Arma dei carabinieri è integrata dal generale di divisione del ruolo
forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario
senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo.
A sua volta, la Commissione ordinaria
d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri è integrata da un generale di
brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri e
da un colonnello del ruolo
forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.
Per le medesime esigenze di rappresentatività, il comma 11 provvede a modificare la
composizione della Commissione di
avanzamento dell’Arma dei carabinieri
deputata ad esprimere i giudizi di avanzamento
del personale dei ruoli forestali
degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati, e dei Carabinieri.
In relazione alle disposizioni in esame si ricorda che le commissioni di avanzamento sono speciali organi collegiali dell’amministrazione militare deputati a formulare i giudizi di idoneità all’avanzamento e a valutare i candidati nelle procedure di avanzamento a scelta, mediante l’attribuzione di punteggi di merito e la formazione delle appositi graduatorie(11). Le commissioni rappresentano l’espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, essendo composte da personale militare, con una matura esperienza professionale e una competenza specifica, garantite rispettivamente dall’elevato grado gerarchico rivestito (anche in relazione ai diversi ruoli) e dall’appartenenza alla stessa Forza armata o Corpo armato dei valutandi.
Le commissioni ordinarie sono deputate alla valutazione degli ufficiali dal grado iniziale sino al grado di maggiore, per la promozione, quindi, ai gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello o gradi corrispondenti. Le commissioni superiori sono deputate alla valutazione degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello, per la promozione, quindi, ai gradi di colonnello, brigadiere generale e maggiore generale o gradi corrispondenti.
Sempre con riferimento ai giudizi di avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma
dei Carabinieri, il successivo comma 12,
inserendo nel Codice il nuovo articolo 2247-ter,
richiama espressamente l’applicabilità dell’articolo 1032 del Codice in base al
quale le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base
degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo
conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti
dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato
maggiore interforze. Si prevede, inoltre, che i giudizi di avanzamenti
dovranno, altresì, fondarsi sulle note, i rapporti informativi e le schede di
valutazione dell’attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio
antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.
Per quanto concerne, invece, la disciplina delle
“promozioni a scelta degli ufficiali” il successivo comma 3 fissa il
principio generale in base al quale per i gradi
degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a
scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui
non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il
Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il
quadro di avanzamento solo se nel corso dell’anno si verificano una o più
vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
A sua volta il comma
4 esclude l’applicabilità degli articoli 2242 (aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali
dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente ) e 2250 (Promozione degli ufficiali dei ruoli a
esaurimento) in relazione alle procedure di avanzamento degli
ufficiali del ruolo iniziale dell’Arma
dei Carabinieri, mentre i successivi
commi da 5 a 10 fissano il principio generale in base al quale le progressioni di carriera degli
appuntati e carabinieri, periti, revisori, operatori e collaboratori transitati
nel corrispondente ruolo forestale sono
stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata allo schema di decreto in
esame e concernente i profili di carriera “a regime” del Ruolo Forestale degli
Ufficiali.
Nomina
del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e Regime transitorio per gli ufficiali
dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri. Comma 12 dell’articolo 14 dello
schema di decreto legislativo
Il nuovo articolo 2247-quater del Codice, previsto dalla
lettera oo) dell’articolo 14, detta disposizioni concernenti la nomina del Vice comandante del Comando unità per
la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
Al riguardo, si precisa che tale
nomina sarà definita con decreto
interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e
forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa.
Si precisa, inoltre, che il Vice
comandante del predetto Comando, dovrà essere scelto tra gli ufficiali in
servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo
forestale “iniziale” dell’Arma dei carabinieri a cui è conferito il grado di
generale di divisione del medesimo ruolo.
Si ricorda che ai sensi della lettera a) del comma 2 del nuovo articolo 174-bis :
Ø al vertice della nuova Organizzazione è posto un Comando retto da un Generale del Corpo d’armata che esercita le funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;
Ø il Comando dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale, ferma restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa - tramite il Comandante generale - , per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Ø l’incarico di Vice comandante del Comando è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
Da ultimo, ai sensi del successivo
nuovo comma 2248 – ter il Ministro
della difesa, fino all’anno 2027 compreso,
è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ogni grado dei
predetti ruoli forestali, il numero di
promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative
aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento
avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.
Come precisato nella relazione
illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame tale
facoltà, riconosciuta in capo al
Ministro della Difesa, consente di
effettuare le necessarie variazioni
nella consistenza organica del ruolo forestale iniziale degli ufficiali e la contestuale determinazione delle consistenze organiche
nei gradi del ruolo forestale
definitivo degli ufficiali.
L’articolo
15 reca disposizioni concernenti l’inquadramento
giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che
transita nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, mentre i successivi articoli
16 e 17 disciplinano l’analogo inquadramento con riferimento al personale
che transita nel Corpo della Guardia di
finanza e nella Polizia di Stato.
Al riguardo, il comma 1 prevede l’istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)
ad esaurimento, individuati nella tabella B allegata al decreto, nei quali
dovrà essere inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che
transita nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con l’anzianità nella
qualifica posseduta e mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di
provenienza.
Come precisato nella relazione illustrativa il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è corrispondente alle 390 unità individuate nella tabella A, prevista nel precedente all’articolo 12. Nella medesima tabella, nell’ambito del predetto contingente è stabilita la quota - pari a 96 unità - del personale aeronavigante (pilota e specialista di elicottero). Il personale inquadrato nei ruoli speciali in parola mantiene l’anzianità di servizio nella qualifica e l’ordine di ruolo acquisiti nell’Amministrazione di provenienza.
Si prevede, inoltre, al successivo comma 2, che al
personale transitato nei richiamati ruoli
speciali antincendio boschivo si applichino le disposizioni concernenti lo
stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera ed il trattamento
economico spettante al personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (comma 2) e viene, altresì, precisato che le
cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1
incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella
C del presente decreto (comma 3).
Da ultimo, il comma 4 stabilisce il principio generale in
base al quale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale che transita nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è collocato in una sede
di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale, mentre il
comma 5 prevede, limitatamente al personale aeronavigante, la destinazione ai fondi incentivanti del
comparto di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” delle risorse
finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento
economico complessivo previsto dalla medesima, al fine dell’incentivazione
economica delle professionalità impiegate attivamente nelle attività di
spegnimento con mezzi aerei lotta degli incendi di bosco.
L’articolo
16 disciplina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo
forestale dello Stato che transita nel
Corpo della guardia di finanza.
Al riguardo, si prevede che il richiamato personale
venga inquadrato, a tutti gli effetti, ad eccezione del regime dell’ausiliaria,
nei corrispondenti ruoli e gradi del
personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili
già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla tabella “A” del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e
l’avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza.
Si prevede, poi, che il personale transitato conservi
l’anzianità già maturata nel Corpo di provenienza e mantenga l’ordine di ruolo
acquisito nel ruolo di provenienza. Si precisa, altresì, che il richiamato
personale prenda posto dopo l’ultimo dei
pari qualifica iscritto in ruolo avente
la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame si tratta, in sostanza, del sistema di inserimento c.d. “a pettine”, già collaudato in precedenti, analoghi provvedimenti normativi della specie.
Si prevede, infine, che il richiamato personale
transitato nella Guardia di finanza frequenti un corso di formazione militare e
professionale, secondo apposite disposizioni adottate dal Comandante Generale
della Guardia di finanza..
A sua volta il successivo articolo 17 disciplina le modalità di inquadramento del personale
del Corpo forestale dello Stato che transita
nella Polizia di Stato.
Anche in questo caso è previsto che il richiamato personale venga
inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima
Forza di polizia, conservando l’anzianità già maturata nel Corpo forestale
dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto
dopo l’ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima
decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione Si prevede, infine, la frequenta
uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni
emanate dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
Capo V
(Disposizioni transitorie e finali: articoli 18 e 19)
Da ultimo, l’articolo
18 reca una serie di disposizioni, prevalentemente di carattere transitorio
ed interpretativo, funzionali all’attuazione del provvedimento in esame.
Al riguardo, si osserva che diverse disposizioni
dell’articolo 18 sono state illustrate
in occasione dell’esame dei precedenti articoli dello schema di decreto in esame.
In particolare, il comma 2, stabilisce che, in deroga all’articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, le disposizioni di legge, di
regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni,
compiti e attività del Corpo forestale
dello Stato trasferiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all’Arma dei carabinieri, se non
rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla
Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle
politiche agricole alimentari.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che ai sensi
dell’articolo 13-bis della legge n.
400 del 1988 il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che
ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti
ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate. Si stabilisce, inoltre, che ogni rinvio ad
altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti,
decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente
indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il
testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
A sua volta il comma
5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli
necessari per disporre degli strumenti propedeutici all'avvio della effettiva
razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di
polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa, le due
direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, rispettivamente, sui comparti di specialità, conseguente
all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei
presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.
Come precisato nella relazione illustrativa, l’obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l’efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma e alla conseguente attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 20 del decreto legislativo dispone che lo stesso “entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, precisando inoltre che “i provvedimenti concernenti l’attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all’art. 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1 gennaio 2017”.
Inoltre, al fine
di eliminare progressivamente
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed
amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio
dell’ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, il
comma 6 dell’articolo 18 attribuisce, fino alla data del 31 dicembre 2024, al
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri il compito di adottare
provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre
strutture ordinative dell’Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed
organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato.
Le richiamate
determinazioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono adottate
previo assenso del Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri dell’interno, delle politiche agricole
alimentari e forestali nonché dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Si prevede, inoltre, che le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario,
nelle more dell’attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato
all’Arma dei carabinieri, vengano esercitate, rispettivamente, dal personale
dei ruoli dei periti e dei revisori
del Corpo forestale dello Stato (comma 7-bis).
Come precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione permette, in tal modo, di anticipare, rispetto al termine previsto dall’articolo 20 del provvedimento, che fissa al 1° gennaio 2017, il trasferimento delle funzioni, delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella altre Amministrazioni di cui all'art. 12, l’impiego sul territorio nazionale di detto personale del Corpo così da poter far fronte nell’immediato alle diverse emergenze fitosanitarie in atto.
Si
prevede, inoltre:
Ø il mantenimento in capo a tutto il personale
del Corpo forestale, indipendentemente dell’amministrazione di destinazione,
del regime previdenziale goduto al momento del transito (comma 10);
Ø l’estinzione dei procedimenti disciplinari
pendenti al momento del transito nelle forze di Polizia, ad eccezione di quelli
riguardanti fatti di particolare gravità, da cui possa derivare l’applicazione
di una sanzione disciplinare di Stato (comma 12);
Ø l’applicabilità a tutto il personale del
Corpo forestale in transito della disciplina delle indennità previste in caso
di trasferimento d’autorità per il personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate (comma 113);.
In
relazione alla disposizione di cui al comma 12 si osserva che l’estinzione dei
procedimenti disciplinari contemplata da tale norma si riferisce al personale
transitato nelle Forze di Polizia. Si deve, pertanto, ritenere che restano
vigenti gli eventuali procedimenti disciplinari pendenti in capo ai dipendenti
del Corpo forestale dello Stato transitati nelle altre amministrazioni e presso
il Ministero delle Politiche agricole e forestali.
A sua
volta il comma 13 attribuisce al
personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, il valore
economico corrispondente ai meccanismi automatici di progressione stipendiale,
non compresi nell’assegno ad personam
previsto dalla legge delega e dall’articolo 12 dello schema di decreto in
esame. Tale retribuzione è costituita dalla differenza tra il trattamento
stipendiale percepito, comprensivo del valore economico dell’ultimo scatto in
corso di maturazione calcolato in proporzione a quanto maturato alla data di
transito, e il trattamento stipendiale corrispondente alla qualifica di
inquadramento.
Il comma 14 disciplina le procedure per il
ritiro della bandiera e delle altre
memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.
Infine,
il comma 16 reca una disposizione
transitoria concernente l’attuale Capo
del Corpo Forestale dello Stato.
Al
riguardo, si prevede che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,
adottato si proposta dei Ministri della Difesa e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono emanate le disposizioni in merito all’inquadramento, a decorrere dal
primo gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato, il quale continua
ad esercitare le proprie funzioni per l’amministrazione del Corpo fino al
completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
Le
ultime due disposizioni dello schema di decreto recano disposizioni finanziaria
(articolo 19) e l’entrata in vigore del provvedimento (articolo).
Ai
sensi dell’articolo 20 il decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Viene fissata, invece, al 1° gennaio 2017 la decorrenza
dell’efficacia dei provvedimenti concernenti l’attribuzione, il trasferimento
delle funzioni, delle risorse strumentali e finanziarie e l’effettivo transito
del personale del Corpo forestale dello Stato nelle più volte richiamate
Amministrazioni individuate dal comma 1 dell’articolo12.
In relazione
all’entrata in vigore del provvedimento, il Consiglio di Stato ha rilevato come
in assenza di un espresso criterio contenuto nella legge delega non risulti
possibile al legislatore delegato indicare termini di entrata in vigore
dell’atto avente valore di legge (quale è il decreto legislativo), in modo
difforme da quanto previsto per le fonti primarie in generale e dunque per il
decreto legislativo in particolare. “Poiché tale criterio di autorizzazione
alla previsione di un termine diverso non è presente nella legge delega” ha
rilevato il Consiglio di Stato, “occorre
ricordare, in linea generale, quanto previsto dall’art. 73, comma terzo, Cost.,
secondo il quale - con disposizione estensibile ai decreti legislativi (…) -
“le leggi . . . entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione .. .”.
Francia
In Francia, la tutela delle foreste pubbliche è affidata ad “un ente pubblico nazionale a carattere industriale e commerciale”, denominato Office national des forêts (ONF).
L’ONF, istituito nel 1964, organizza le sue attività nel quadro di un contratto pluriannuale di obiettivi e di prestazioni stipulato con lo Stato. Gli obiettivi generali di tale contratto, nonché le missioni e l’organizzazione dell’ONF sono stabiliti nel Code forestier (Livre II, Titre II, artt. L221-1 - L224-2).
Presso l’ONF operano gli agents techniques forestiers, chiamati anche generalmente gardes forestiers.
Gli agenti forestali dell’ONF sono suddivisi in diversi corpi. Ogni corpo è regolato da uno Statuto specifico. In particolare, il Decreto n. 2013-1173 del 17 dicembre 2013 reca lo Statuto particolare dei “corpi dei tecnici superiori forestali” dell’ONF, che hanno importanti incarichi di gestione.
I “tecnici superiori forestali” (techniciens supérieurs forestiers) svolgono le seguenti funzioni:
· contribuiscono alla realizzazione delle missioni di protezione, conservazione e sorveglianza delle foreste e degli ambienti naturali, nel quadro delle missioni di interesse generale affidate all’ONF. In tale ambito, hanno l’incarico di constatare le infrazioni commesse a danno delle foreste;
· partecipano alla realizzazione dei compiti di gestione e sfruttamento delle foreste e degli ambienti naturali associati;
· possono svolgere missioni particolari di formazione professionale, ricerca e accoglienza del pubblico nelle foreste e negli ambienti naturali associati.
A tali agenti è generalmente assegnata la gestione di una specifica circoscrizione territoriale forestale, denominata triage, che in media è pari a circa 1000 ettari.
Gli agenti sono reclutati, nominati e gestiti dal direttore generale dell’ONF. Il loro Statuto prevede che indossino un’uniforme regolamentare.
Per svolgere la funzione di “constatazione delle infrazioni forestali” nelle foreste pubbliche, i “tecnici superiori forestali” devono ricevere uno specifico incarico in tal senso dal direttore generale dell’ONF e devono prestare un giuramento presso il Tribunale di primo grado in materia civile territorialmente competente. Accanto ai tecnici superiori forestali e ad altri agenti dell’ONF, anche specifici “agenti dei servizi dello Stato incaricati delle foreste” e altri agenti pubblici possono essere abilitati alla funzione di “constatazione delle infrazioni forestali” (cfr. in particolare Code forestier, artt. L161-4 - L161-7 e artt. R161-1 - R161-4).
Con riferimento alle foreste private, la missione di “constatazione delle infrazioni forestali” è invece affidata a guardie forestali private, denominate “gardes des bois et forêts des particuliers”, che devono ottenere una specifica abilitazione per svolgere tale compito nell’area di loro competenza (cfr. Code forestier, art. L161-6).
Si rileva, infine, che la superficie delle foreste pubbliche francesi è di estensione minore (circa il 24%) rispetto alla superficie delle foreste private francesi (circa il 76%).
Per maggiori approfondimenti sulle foreste in Francia si veda La surface forèstiere en France métropolitaine, scheda informativa pubblicata sul sito dell’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN); si veda inoltre l’articolo Un siècle d’expansion des forêts françaises, pubblicato sulla rivista L’IF- Le supplément d’IGN magazine sur l’information forestière, n. 31 (maggio 2013).
Germania
In Germania, con l’espressione Waldschutz o Forstschutz si indica l’insieme delle misure volte alla tutela dei boschi e del patrimonio arboreo da danni di ogni tipo.
Storicamente, con tale espressione si intendeva l’attività di polizia svolta dal personale forestale contro i cosiddetti “sacrilegi forestali” (furto di legname, bracconaggio, pesca di frodo). Oggi è in primo piano, invece, la tutela delle foreste contro i parassiti delle piante arboree forestali e, più in generale, contro l’azione negativa sull’ambiente.
La gestione e
il controllo della proprietà terriera e del patrimonio forestale regionale sono
svolti non da un corpo forestale federale, ma, a livello di Länder, dagli Uffici forestali (Forstämter) o Amministrazioni regionali forestali (Landesforstverwaltung).
I compiti di tali uffici sono i seguenti:
· amministrazione della proprietà terriera e gestione delle foreste dal punto di vista dell’economia aziendale;
· produzione, raccolta e commercializzazione di legna e sottoprodotti;
· cura e assistenza dei relativi distretti forestali (Revierförstereien);
· informazioni e organizzazione di corsi di formazione nei distretti forestali.
Per quanto riguarda, in particolare, il Land della Baviera, l’Amministrazione forestale bavarese (Bayerische Forstverwaltung), che fa capo al Ministero statale bavarese per l’alimentazione, l’agricoltura e le foreste (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - StMELF), è responsabile per le foreste e la silvicoltura in Baviera; inoltre, sulla base della legge forestale bavarese (Waldgesetz für Bayern - BayWaldG, del 22 luglio 2005), assicura che le foreste siano gestite correttamente e in modo sostenibile, favorendo inoltre lo sviluppo del settore forestale e dell’industria del legno.
Attraverso un dialogo con i proprietari delle foreste, i cittadini e i gruppi di interesse sociali, tale ente ha il compito di mediare gli interessi in conflitto e di sviluppare soluzioni adeguate. L’Amministrazione forestale bavarese sostiene gli sforzi per mantenere i boschi in buona salute rispetto ai cambiamenti climatici, al fine di fornire prodotti e servizi che la società richiede, non tutti garantiti dall’evoluzione naturale, ma da una gestione sapiente, sostenibile e duratura. Infine l’ente, dichiarando il proprio sostegno in favore dell’autonomia e della responsabilità personale dei proprietari di boschi, si impegna a rafforzare le loro organizzazioni di auto-aiuto.
Spagna
In Spagna, l’art. 6, lettera q), della Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes definisce come agente forestale (agente forestal) il dipendente con funzione di agente appartenente alla pubblica amministrazione che, in accordo con la propria normativa e indipendentemente dalla denominazione specifica del corpo, ha, tra le altre funzioni, quelle di polizia e di custodia dei beni giuridici di natura forestale e di polizia giudiziaria in senso generale ai sensi dell’art. 283 della Ley de Enjuiciamento Criminal (codice di procedura penale), che, al punto 6, elenca tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria anche le guardie di montagna, campi e colture.
La Ley 21/2015, de 20 de julio, di riforma della normativa del 2003, ha tuttavia stabilito che l’attività dell’agente forestale è complementare alle funzioni svolte dai magistrati, dai tribunali e dal pubblico ministero e si coordina altresì con l’attività dei Corpi e delle Forze di Sicurezza, nel rispetto ovviamente dei poteri loro attribuiti dalla relativa legislazione organica[4]. Questa modifica, così come quelle che hanno innovato l’art. 58 della legge del 2003, è stata introdotta con l’obiettivo dichiarato di limitare l’azione degli agenti forestali alla semplice adozione di misure di prevenzione, attribuendo invece i poteri d’investigazione direttamente agli organi giudiziari.
L’appena citato art. 58 prevede che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle loro competenze, possano svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni di polizia e guardiania forestale:
· polizia, custodia e vigilanza ai sensi della normativa applicabile in materia forestale, in particolare di prevenzione e ricerca delle cause degli incendi forestali, redigendo apposite relazioni tecniche;
· di consulenza facoltativa in materia di estensione e gestione forestale e di conservazione della natura.
I dipendenti che svolgono funzioni di polizia amministrativa forestale hanno lo status di “agenti dell’autorità” (agentes de la autoridad) ed i fatti constatati e formalizzati dagli stessi nei relativi atti di ispezione e denuncia hanno presunzione di certezza, senza pregiudizio delle prove in difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti. Essi possono:
· entrare liberamente, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei luoghi sottoposti a ispezione e permanere in essi, nel rispetto comunque dell’inviolabilità del domicilio; nell’effettuare un’ispezione devono comunicare la propria presenza alla persona interessata o al suo rappresentante, a meno che tale comunicazione non rischi di pregiudicare l’esito dell’ispezione;
· procedere a investigazioni o esami ritenuti necessari per verificare che le disposizioni di legge siano correttamente osservate; in particolare, prendere o rimuovere campioni di sostanze e materiali, effettuare misurazioni, ottenere fotografie, video e registrazioni di immagini, nonché realizzare disegni e mappe, a condizione che ciò sia stato notificato al titolare o al suo rappresentante, salvo casi urgenti nei quali la notificazione può essere successiva.
Nell’esercizio delle funzioni svolte, più generalmente, in qualità di polizia giudiziaria, gli agenti, come sottolineato in precedenza, si limitano a mettere in atto le prime misure preventive, in accordo con quanto previsto dalla normativa che disciplina la polizia giudiziaria e in conformità con quanto disposto dall’art. 284 della Ley de Enjuiciamento Criminal. Nel momento in cui vengono a conoscenza che i fatti accaduti possono costituire un reato, sono tenuti ad informarne l’autorità giudiziaria o il pubblico ministero, secondo il procedimento previsto dal cpp.
Nell’esercizio, invece, delle loro più strette competenze, gli agenti forestali prestano in qualsiasi momento aiuto e collaborazione ai Corpi e alle Forze di Sicurezza, in conformità con la legge che disciplina questi ultimi.
Alla normativa statale si accompagna una dettagliata disciplina delle varie Comunità autonome in materia. Talvolta la stessa definizione degli agenti può variare a seconda delle Comunità e in alcune di esse gli agenti forestali non sono organizzati in un vero e proprio Corpo, ad esempio:
· in Castiglia-La Mancia vi è il Cuerpo de agentes medioambientales;
· nella Comunità di Madrid è presente il Cuerpo de agentes forestales;
· in Catalogna opera il Cuerpo de agentes rurales;
· in Andalusia operano gli Agentes de medio ambiente, non organizzati però in un Corpo specifico;
· in Galizia vi sono gli Agentes forestales - Agentes facultativos medioambientales, non organizzati in un Corpo specifico;
· nella Comunità Valenciana operano gli Agentes medioambientales, non organizzati in un Corpo specifico.
Ulteriori
informazioni sugli agenti forestali nelle diverse Comunità autonome sono
disponibili a partire dalla pagina web Agentes Forestales y Medioambientales de España (sul sito
dell’APAF-Madrid, Asociación Profesional de Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid).
Tra le normative delle singole Comunità autonome, si segnalano le
seguenti:
· Comunità di
Madrid: Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes
Forestales de la Comunidad de Madrid;
· Catalogna: Ley 17/2003, de 4 de julio, del Cuerpo de Agentes Rurales;
· Castiglia-La
Mancia: Decreto 17/2000, de 01-02-2000, por el que se aprueba el
reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancia.
In particolare, la legge della Comunità di Madrid, all’art. 5, prevede, tra le altre, le seguenti funzioni del Corpo degli agenti forestali:
· polizia, custodia e vigilanza per l’osservanza della normativa legale applicabile nella Comunità di Madrid, relativa a materia forestale, flora, fauna, caccia, pesca, incendi forestali, ecosistemi, acque interne, sentieri, spazi naturali protetti, geomorfologia, paesaggio e uso corretto delle risorse naturali e di tutto ciò che concerne l’ambiente naturale;
· polizia, custodia e vigilanza del patrimonio storico-artistico e archeologico, ubicato nell’ambiente naturale della Comunità di Madrid;
· polizia, custodia e vigilanza delle specie di flora e fauna selvatica e alberi protetti ai sensi di legge;
· polizia, custodia e vigilanza delle specie di fauna autoctona e alberi protetti ai sensi di legge;
· polizia e vigilanza di animali domestici nell’ambiente naturale e in quello agricolo;
· partecipazione ai lavori di difesa e prevenzione contro parassiti, malattie e qualsiasi possibile minaccia verso l’intero ecosistema.
Per un approfondimento sulle funzioni del Corpo degli agenti forestali della Comunità di Madrid, si veda anche la pagina web Todas las funciones de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Si rileva, infine, che le associazioni degli agenti forestali e ambientali delle varie Comunità sono federate nell’AEAFMA, Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales.
[1] Ad ogni modo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno pubblica il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.
[2] In ragione delle predette competenze, il Corpo forestale gestisce i seguenti programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Mipaaf: nell’ambito della Missione 2 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, il programma 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e della salvaguardia della biodiversità; nell’ambito della Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza, il programma 3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano finalizzato alle attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati agroambientali; nell’ambito della Missione 4 Soccorso civile (8), il programma 4.1 Interventi per soccorsi la cui finalità sono le attività finalizzate agli interventi di protezione civile e antincendio boschivo.
[3] Aggiornamento al 7 giugno 2016
[4] Sulla
riforma della Ley de Montes si veda
anche l’articolo Un
incendio por la Ley de Montes,
pubblicato su El Mundo il 25 febbraio
2015.