Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - A.C. 1623 N.T. | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 380 Progressivo: 1 | ||
Data: | 12/09/2016 | ||
Organi della Camera: | IV-Difesa |
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo
12 settembre 2016
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|Tabelle| |
ContenutoLa proposta di legge A.C.1623, nel testo approvato dalla Commissione difesa durante l'esame in sede referente, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Scopo della proposta di legge, come precisato dal medesimo articolo 1, è quello di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo e di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. La data dell'istituenda ricorrenza è individuata nella giornata del 1° febbraio(articolo 1).
In relazione all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si osserva che l'articolo 1 del testo originario della proposta di legge faceva riferimento alla necessità di istituire una "Giornata nazionale delle vittime civili di guerra al fine di conservare la memoria di tutti i caduti civili durante la seconda guerra mondiale".
Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame la data prescelta coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 che equiparò ai fini del trattamento risarcitorio le vittime civili a quelle militari "riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra". Il DPR 915/78 rappresenta il Testo unico in materia di pensioni di guerra e riconosce (art. 1) che la pensione, assegno o indennità di guerra ivi previsti rappresentano un atto risarcitorio, di riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, hanno subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto. In ordine alla celebrazioni previste in occasione della ricorrenza in esame, gli organi competenti di ciascuna Provincia o ente territoriale di livello equivalente, - secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 -, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono invitati a promuovere ed organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo (articolo 2, modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente). Al riguardo, si osserva che la legge n. 56 del 2014 (cd."legge Delrio") ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V , l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Si segnala, inoltre, che le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese; il loro territorio corrisponde a quello delle province.
L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'art. 3 della legge n. 260 del 1949. L'art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici. Successivamente, tuttavia, la L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. A sua volta il successivo articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo", attribuisce ad apposite direttive emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio (inciso, quest'ultimo, inserito dalla Commissione difesa in conformità ad una specifica condizione posta dalla Commissione bilancio), nella promozione delle iniziative di cui al precedente articolo 2. Il medesimo articolo precisa, altresì, che alla realizzazione delle iniziative in esame sono chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra istituita il 26 marzo 1943 come Associazione Nazionale Famiglie Caduti, Mutilati ed Invalidi Civili per i bombardamenti nemici, è stata successivamente eretta in Ente Morale con il nome attuale di Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Con la legge 23 ottobre 1956 n. 1239 è diventata Ente Pubblico con funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra. Con D.P.R. 23 dicembre 1978 perde la personalità giuridica di diritto pubblico e continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato, conservando i compiti di rappresentanza e tutela degli invalidi civili di guerra e delle loro famiglie. L'ANVCG è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990. Per la sua attività l'Associazione è stata insignita della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte con D.P.R. 2 giugno 1981 e della Medaglia d'Oro al Merito Civile con D.P.R. 31 dicembre 1998. Nel 1979 l'Associazione ha promosso la costituzione della Confederazione fra le Associazioni combattentistiche italiane e dal 2001 è membro fondatore della European Union of War Invalids, con sede a Lubiana, che riunisce le associazioni europee di invalidi di guerra.Rappresenta e tutela 120.000 tra mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri famigliari di caduti civili per fatti di guerra. L'ANVCG è annoverata tra le Associazioni Combattentistiche dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 93.A sua volta l 'Osservatorio è un centro di ricerca sulle conseguenze dei conflitti armati sulla popolazione civile, istituito nel 2015 dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.
Da ultimo, l'articolo 5, riformulato dalla Commissione difesa nel corso dell'esame in sede referente al fine di recepire una specifica condizione della Commissione bilancio, prevede che all'attuazione delle disposizioni della legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione Difesa ha dedicato all'esame del provvedimento quattro sedute (17 dicembre 2015, 12 gennaio, 11 febbraio, 30 marzo 2016), nel corso delle quali sono state approvare modifiche al testo originario della proposta di legge. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento in esame hanno espresso parere favorevole sia la Commissione Affari costituzionali, sia la Commissione Cultura; la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di due condizioni. |
TabelleLe tabelle che seguono elencano le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge, ovvero con fonti di livello inferiore.
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