Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Proroga termini - A.S. 2630 - D.L. 244/2016 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 521 | ||
Data: | 25/01/2017 | ||
Altri riferimenti: |
|
Camera
dei deputati
Proroga termini
D.L. 244/2016 - A.S. 2630
Gennaio
2017
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it -
Dossier n. 422
Servizio
Studi
Tel. 06
6760-3410 - st_segreteria@camera.it
Progetti di legge n. 521
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 1, comma 14 (Proroga dell'operatività dell'Unità
operativa speciale per Expo Milano 2015)
Articolo 1, comma 16 (Copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 12)
Articolo 2, commi 4, 5 e 6 (Agevolazioni postali per la spedizione dei
prodotti editoriali)
Articolo 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
Articolo 4, commi 1 e 2 (Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)
Articolo 4, comma 3 (Ricercatori universitari a tempo
determinato)
Articolo 4, comma 4 (Accesso alle graduatorie di circolo o di
istituto)
Articolo 5, comma 5 (Proroga circa l'utilizzo di risorse su
contabilità speciale per tre Province)
Articolo 6, comma 1 (Divieto di partecipazioni incrociate tra
televisioni e quotidiani)
Articolo 6, comma 2 (Proroga della convenzione con Radio
radicale)
Articolo 6, commi 6 e 7 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione)
Articolo 6, comma 8 (Commercio
su aree pubbliche)
Articolo 6, comma 10 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione)
Articolo 7 (Proroga di termini in materia di salute)
Articolo 8, comma 1 (Ufficiali dell'Arma dei carabinieri)
Articolo 8, comma 2 (Limiti al lavoro straordinario del
personale delle Forze di Polizia)
Articolo 8, comma 3 (Agenzie industrie difesa)
Articolo 8, commi 4 e 5 (Confluenza del Corpo forestale nell'Arma
dei Carabinieri)
Articolo 9, comma 2 (Corsi di formazione degli addetti al
salvamento acquatico)
Articolo 9, comma 3 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo
taxi e di noleggio con conducente)
Articolo 9, comma 4 (Pubblicità degli avvisi e dei bandi del
Codice dei contratti pubblici)
Articolo 9, commi 6 e 7 (Assunzione di piloti civili)
Articolo 9, comma 9 (Accordi di programma per interventi di
edilizia residenziale pubblica)
Articolo 10, comma 1 (Messa in sicurezza del Palazzo di giustizia
di Palermo)
Articolo 10, comma 2 (Funzioni di dirigente dell’esecuzione
penale esterna)
Articolo 11, comma 1 (Grande Progetto Pompei)
Articolo 11, comma 2 (Card cultura per i diciottenni)
Articolo 11, comma 3 (Proroga di termini e nuove risorse per le
fondazioni lirico-sinfoniche)
Articolo 12, comma 1 (Sistema di controllo di tracciabilità dei
rifiuti)
Articolo 12, comma 2 (Obblighi di efficienza energetica per i
nuovi edifici)
Articolo 13, comma 2 (Accise sui combustibili degli impianti di
produzione combinata)
Articolo 13, comma 4 (Versamento spontaneo delle entrate
tributarie dei comuni)
Articolo 13, comma 5 (Albo dei consulenti finanziari )
Articolo 13, comma 6 (Assunzione di impegni oltre la chiusura
dell’esercizio finanziario)
Articolo 14, commi 1, 5 e 6 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali)
Articolo 14, comma 2 (Proroga in materia di utenze nei territori
colpiti dal sisma)
Articolo 14, comma 4 (Esenzione dal pagamento dell’imposta di
bollo per le istanze alla PA )
Articolo 14, comma 7 (Contributo straordinario in favore del
Comune de L'Aquila)
Articolo 14, comma 8 (Contributo straordinario ai Comuni
interessati dagli eventi sismici)
Articolo 14, comma 10 (Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa)
Articolo 14, comma 11 (Galleria Pavoncelli)
Articolo 14, comma 12 (Stabilimento Stoppani)
Articolo 15 (Variazioni di bilancio)
Articolo 16 (Entrata in vigore)
Articolo
1, comma 1
(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013)
L'articolo
1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni.
Si tratta di: proroga delle graduatorie dei
concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 101 del 2013 (comma 1);
proroga delle graduatorie di concorsi banditi dall'Amministrazione
penitenziaria (comma 2); proroga
della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di
prima fascia (comma 4); proroga di
termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche (commi 5 e 7) e proroga del termine per
l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della
funzione pubblica (comma 5); proroga
delle autorizzazioni alle assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma
6); proroga del termine di decorrenza del divieto per le pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal
committente (comma 8); proroga del
termine di conclusione della procedura di selezione pubblica bandita dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 11); estensione all'anno 2017 delle
facoltà assunzionali del Ministero dell’ambiente (comma 12, e comma 16 per la relativa copertura finanziaria); proroga dell'operatività dell'Unità operativa
speciale per Expo Milano 2015 (comma 14);
proroga dell'operatività del
Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
Torino 2006 (comma
15).
Con specifico riferimento agli enti
territoriali, è, altresì, conferita alle Province la facoltà di prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (comma 3),
mentre sono disposte la proroga della facoltà per le Province e le Città
metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a
servizi erogati dai centri per l'impiego (comma
9) e la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a
tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali
(comma 13).
Infine sono prorogati i termini relativi alle
procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario
nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da
parte dei medesimi enti (comma 10).
Il comma 1 - con riferimento alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni - proroga al 31
dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la vigenza delle stesse
graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli
idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria stabilito dall'articolo
35, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione.
L’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013
("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"), ha prorogato al 31
dicembre 2016 l’efficacia delle graduatorie concorsuali, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti alla
data della sua entrata in vigore. Su tale disposizione è successivamente
intervenuto l’articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016 (legge di
bilancio per il 2017), che ha ulteriormente prorogato l'efficacia delle
graduatorie stesse al 31 dicembre 2017. La disposizione in commento - come
specificato nella relazione governativa - completa tale intervento, prevedendo
identica proroga per le graduatorie approvate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013.
Si rammenta che anche nell’anno 2016 le
amministrazioni pubbliche sono state soggette a limitazioni delle assunzioni,
le quali hanno impedito di attingere alle graduatorie vigenti. In particolare,
l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il
2016) ha disposto che, per le amministrazioni statali e territoriali
interessate ai processi di mobilità, le ordinarie facoltà assunzionali
venissero ripristinate soltanto a seguito della avvenuta ricollocazione, nel corrispondente ambito regionale, del personale
interessato alla relativa mobilità. Il decreto del Ministro per la
semplificazione e per la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 ha
dettato i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce
rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale.
Per quanto concerne il riferimento
all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"), il richiamato comma 5-ter
prevede che le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano
vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.
Articolo
1, comma 2
(Proroga delle graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione
penitenziaria)
Il comma 2 proroga al 31
dicembre 2017 le graduatorie dei
concorsi banditi dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell’articolo 2199 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in
data non anteriore al 1° gennaio 2012.
L’art. 2199 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, regola le procedure per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, prevedendo che, per le assunzioni, siano messi
annualmente a concorso posti, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni
interessate e trasmessa al Ministero della difesa, riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
Con la disposizione in commento - al fine
di consentire, come specificato nella relazione governativa, "l’assunzione
di complessive n. 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo
degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria" - si
prevede che alle assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria si proceda
mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al
1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall’Amministrazione penitenziaria. Viene,
in tal modo, consentita l’assunzione, nel Corpo di polizia penitenziaria, dei
concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle predette graduatorie
di concorsi, di cui al comma 4, lettera b),
del richiamato art. 2199, vale a dire coloro che sarebbero stati immessi nella
carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria dopo avere prestato servizio nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale. Per i posti
residui, viene, altresì, consentito di assumere gli idonei non vincitori collocati
nelle medesime graduatorie, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle
approvate dopo il 1° gennaio 2012.
Si rammenta che l’articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 ("Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco") aveva già consentito - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016 - di anticipare l’assunzione dei volontari in ferma prefissata quadriennale presso le Forze armate (art. 2199, comma 4, lett. b)), collocati nelle graduatorie approvate in data non anteriore al 1º gennaio 2011, contraendo i tempi di ferma, nonché, per i posti residui, di assumere gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle medesime graduatorie.
Articolo
1, comma 3
(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle
Province)
Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui le Province
possono prorogare i contratti di lavoro
a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze
di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
L'art. 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2013, prevede che - fermo restando il divieto previsto dall'articolo
16, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, vale a dire il divieto, per le Province,
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more
dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province
stesse - le Province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 (termine
originariamente stabilito nel 31 dicembre 2014 e successivamente modificato dal
decreto-legge n. 192 del 2014 nel 31 dicembre 2015 e dal decreto-legge n. 210
del 2015 nel 31 dicembre 2016) i contratti di lavoro a tempo determinato,
nonché - a seguito di modifica introdotta dal decreto-legge n. 210 del 2015 - i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le
strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel
rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
Il termine del 31 dicembre 2016 è
differito, dalla disposizione in commento, al 31 dicembre 2017.
Si ricorda che successivamente al
decreto-legge n. 101 del 2013 è intervenuta la legge n. 56 del 2014, la quale
ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle
Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il
patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui
ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in commento
deve, conseguentemente, ritenersi applicabile - oltre che alle Province
richiamate all'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del
2013 - anche alle Città metropolitane ad esse subentrate.
Articolo
1, comma 4
(Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti
pubblici di prima fascia)
Il comma 4 proroga al 31
dicembre 2017 la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge
n. 95 del 2012) che dispone la sospensione
delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate
dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50
per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
Si rammenta, innanzitutto, che il richiamato art. 28-bis prevede che l'accesso alla qualifica
di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga, per il 50
per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dalle singole amministrazioni.
L'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dispone, come
detto, la sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001 fino alla conclusione dei processi di riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni di cui
allo stesso articolo 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Il termine,
originariamente stabilito nel 31 dicembre 2015, è stato prorogato al 31
dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015, e
viene prorogato al 31 dicembre 2017 dalla disposizione in commento. L'art. 1,
comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la predetta proroga
al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione
interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124", al fine di evitare
che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di
conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n.
124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero
introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe
risultato a breve superato.
Al riguardo si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, ha, tra l'altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Corte osserva che "la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi" in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica "nella legge di delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l’avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega".
Articolo
1, comma 5
(Proroga di termini per assunzioni di personale in determinate
amministrazioni pubbliche e proroga del termine per l'utilizzo temporaneo dei
segretari comunali)
Il comma 5, alla lettera a), proroga
al 31 dicembre 2017 il termine per
procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal
2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e
all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del
2008, in specifiche amministrazioni pubbliche, nonché il termine per concedere le
relative autorizzazioni alle assunzioni, ove previste.
Alla lettera b), è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l’utilizzo temporaneo
di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
Per quanto concerne la disposizione di cui
alla lettera a) del comma in esame, l'art.
1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 14 del 2012 prevedeva che le predette assunzioni,
originariamente relative alle sole cessazioni verificatesi negli anni 2009 e
2010, fossero effettuate entro il 31 luglio 2012. Tale termine è stato oggetto
di successive modifiche. In particolare, il decreto-legge n. 150 del 2013 ha
sostituito il comma 2, stabilendo che le assunzioni di personale a tempo
indeterminato fossero relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 e prorogando il termine per le assunzioni al 31 dicembre
2014, successivamente divenuto 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ad opera
delle modifiche intervenute, rispettivamente, con i decreti-legge
n. 192 del 2014 e n. 210 del 2015. La lettera a) in commento opera una ulteriore proroga al 31 dicembre 2017.
Le Amministrazioni alle quali si riferisce
la proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
sono le seguenti:
· ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della
legge n. 244 del 2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della
legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare l'art. 3, comma 102, ha
previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per
ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;
· ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato previsto un
regime speciale in materia di turn over
a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i
quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all’assunzione di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale
cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità
non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura
del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre
2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento)
possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative
all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di
personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo
accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate
ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa
tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo
periodo, della legge n. 232 del 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008;
· ai sensi dell'art. 66, comma 13, del
decreto-legge n. 112 del 2008, è stato previsto, tra l'altro, che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di
cui all’art. 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il
triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad
assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una
spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente;
· ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008,
è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle
università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per il biennio
2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017
e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
· il comma 14 dello stesso art. 66, il quale
disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli
enti di ricerca - anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 216 del 2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in
commento - è stato recentemente abrogato dall'art.
20, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ("Semplificazione
delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 2015, n. 124").
Per quanto riguarda la disposizione di cui
alla lettera b) del comma in esame,
l'art. 1, comma 6-quater, del decreto-legge
n. 216 del 2011 prevede, fino al 31 dicembre 2016 - prorogato al 31 dicembre
2017 dalla disposizione in commento - la possibilità di utilizzo temporaneo del
contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso
decreto-legge n. 216. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 203
del 2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al
passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica
ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di
conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo
temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater
è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 203
del 2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività
di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di
monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai
cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in
eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo
1, comma 6
(Proroga delle autorizzazioni alle assunzioni per il comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Il comma
6 proroga al 31 dicembre 2017 le
autorizzazioni alle assunzioni per
l'anno 2013, adottate, per il comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle
percentuali del turn over indicate
dalla legislazione vigente.
Le autorizzazioni alle assunzioni oggetto di proroga
da parte della disposizione in commento sono disciplinate dall'art. 1, commi 90
e 91, della legge n. 228 del 2012.
In particolare il comma 90 prevede che - per le
finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto
conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a
valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di
cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione
vigente (articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge n. 112 del 2008), che possono essere incrementate fino al 50
per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino
al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) per l'anno 2015, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che
intende procedere alle assunzioni.
Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi del richiamato comma 91 sono state successivamente prorogate
al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016, rispettivamente, dai decreti-legge
n. 150 del 2013, n. 192 del 2014 e n. 210 del 2015, e sono soggette ad
ulteriore proroga al 31 dicembre 2017 da parte della disposizione in commento.
Articolo
1, comma 7
(Proroga di termini per assunzioni di personale a tempo indeterminato in
alcune amministrazioni pubbliche)
Il comma 7 proroga al 31
dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, previsti
all’articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 192 del 2014; viene, inoltre,
prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse
le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.
L'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, come
da ultimo modificato dal decreto-legge n. 210 del 2015, ha fissato al 31
dicembre 2016 il termine per procedere
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 114 del 2014, e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008, nonché il termine per la concessione delle relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste. Il comma 7 in esame, alla lettera a), provvede a prorogare tale termine
dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, nonché ad estendere l'ambito delle
predette assunzioni con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014 e 2015 (anziché, come nel testo previgente, 2013 e 2014).
Si ricorda che:
· l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 90
del 2014 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per
l'anno 2014, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
· l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 90
del 2014 - concernente assunzioni, per gli anni 2014 e 2015, di personale a
tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - è stato abrogato dall'art. 20,
comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016;
· l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008
fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni
2010 e 2011, presso i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a
quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente;
· l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008
fa riferimento ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato presso le università
statali, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20
per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente.
L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
192 del 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni
per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge n.
147 del 2013, relative al Comparto sicurezza e Comparto vigili del fuoco e
soccorso pubblico. Il comma 7 in esame, alla lettera b), provvede a prorogare tale termine al 31 dicembre 2017.
Restano ferme le previsioni contenute
nell'articolo 1, comma 227, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), le quali hanno definito le limitazioni al turn over per le amministrazioni di cui al sopra richiamato art. 3,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014. Le amministrazioni interessate,
pertanto, hanno facoltà, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un
contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per il personale
dirigenziale, il turn over per il
2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti
delle capacità assunzionali. Si ricorda, in
proposito, che la disciplina recata dall'articolo 1, comma 227, della legge di
stabilità per il 2016 - lasciata invariata dal comma in esame - non si applica
al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Articolo
1, comma 8
(Proroga del termine di decorrenza del divieto per le pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal
committente)
Il comma
8 proroga al 1° gennaio 2018 il
termine di decorrenza del divieto per le
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti
di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
I contratti di collaborazione le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente sono disciplinati dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"). In particolare, il
comma 1 del predetto art. 2 li definisce come "rapporti di collaborazione
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", disponendo che agli
stessi, a far data dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto
di lavoro subordinato. Il comma 4, primo periodo, dello stesso art. 2 prevede,
tuttavia, che tale disposizione non trovi applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni fino al completamento del riordino della disciplina
dell'utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni stesse, dei contratti
di lavoro flessibile. Il secondo periodo del comma 4 dispone, altresì, che alle
pubbliche amministrazioni è fatto divieto di stipulare i
contratti di collaborazione organizzata dal committente a decorrere dal 1° gennaio
2017, termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla disposizione in commento.
Articolo
1, comma 9
(Proroga della facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare
contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri
per l'impiego)
Il comma
9 consente alle Province e alle
Città metropolitane - nelle more dell'attuazione del processo di riordino
delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di
garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego - di
stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni, per
l'esercizio dei predetti servizi, e con
scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché venga
garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti
stessi.
La disposizione in commento novella l'art. 15, comma
6-bis, del decreto-legge n. 78 del
2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 (recante, tra
l'altro, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), il quale - nelle
more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle
politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei
servizi erogati dai centri per l'impiego - conferisce alle Province e alle
Città metropolitane la facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge
n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei
predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 (termine
prorogato dalla disposizione in commento al 31 dicembre 2017), anche nel caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 (sostituito,
dalla disposizione in commento, dal mancato rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica per l'anno 2016), e purché venga garantito l'equilibrio di parte
corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.
Articolo
1, comma 10
(Proroga di termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie
indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e proroga del termine per la stipula di
contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti)
Il comma
10, lettera a), proroga,
rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e
al 31 dicembre 2018 i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per
l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, che gli
enti del Servizio sanitario nazionale
possono attivare ai sensi dell'art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 2015,
al fine di far fronte alle eventuali esigenze assunzionali
emerse a seguito delle valutazioni effettuate dai competenti organi sui piani
di fabbisogno del personale presentati dalle Regioni e dalle Province autonome.
La lettera
b) dello stesso comma 10 proroga,
altresì, al 31 ottobre 2017
l'autorizzazione agli enti del Servizio
sanitario nazionale a stipulare - in deroga a quanto previsto dall'articolo
9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010- nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 1, comma 542,
della legge n. 208 del 2015, il quale impone, tra l'altro, il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al
contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.
Si ricorda che l'art. 1, comma 543, primo comma, della
legge n. 208 del 2015 autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale
all'espletamento delle predette procedure concorsuali straordinarie in deroga
alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di
personale precario del comparto sanità, contenuta nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, adottato in attuazione dell'art.
4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale demanda a un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9
del medesimo art. 4, anche con riferimento alle professionalità degli enti del
Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità,
nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali. Inoltre, sempre ai sensi del richiamato art. 1, comma 543, primo
comma, le procedure concorsuali straordinarie che gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono autorizzati ad espletare devono essere finalizzate
all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico
"necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali
emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale
secondo quanto previsto dallo stesso art. 1, comma 541". Al riguardo, si
ricorda che il richiamato comma 541 prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province
autonome trasmettano un piano concernente il fabbisogno di personale,
contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, al Tavolo
di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005,
nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, i quali procedono ad
una valutazione congiunta del provvedimento.
Come specificato nella relazione illustrativa, la
proroga in questione si rende necessaria in quanto non tutte le Regioni e Province
autonome hanno presentato ai competenti tavoli tecnici i provvedimenti
definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell’emergenza-urgenza di
cui al decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 ("Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera") e i piani di fabbisogno di personale
previsti dall'art. 1, comma 541, della legge n. 208 del 2015, sulla base dei
quali gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro
il 31 dicembre 2016) e concludere (entro il 31 dicembre 2017) le procedure
concorsuali straordinarie ai sensi dell'art. 1, comma 543, della stessa legge
n. 208 del 2015.
Per effetto della novella apportata dalla lettera a) del comma 10 in esame, i termini
delle procedure concorsuali vengono prorogati di un anno, ossia il termine di
indizione dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e il termine di conclusione
dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Lo stesso art. 1, comma 543, all'ultimo comma, prevede
che - in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - gli
enti del Servizio sanitario nazionale possano stipulare nuovi contratti di
lavoro flessibile, esclusivamente ai sensi del comma 542, fino al termine
massimo del 31 ottobre 2016, termine prorogato dalla lettera b) del comma 10 in esame al 31 ottobre
2017. Al riguardo, si rammenta che il richiamato comma 542 prevede che - nelle
more della predisposizione e della verifica dei piani di fabbisogno del
personale di cui al comma 541 - nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 luglio
2016, le Regioni e le Province autonome, qualora si evidenzino criticità
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possano ricorrere, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del
2010, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del
personale e in materia di piani di rientro. Se, al termine del medesimo periodo
temporale, permangono le predette condizioni di criticità, tali contratti di
lavoro possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
Articolo
1, comma 11
(Proroga del termine di conclusione della procedura di selezione pubblica
bandita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
Il
comma 11 dispone la proroga al 28
febbraio 2017 del termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma
6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
del 15 aprile 2016, avrebbe dovuto concludersi la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato
di cinquecento funzionari presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, reca disciplina della procedura di
selezione pubblica per l'assunzione di n. 500 funzionari, per diversi profili
professionali (funzionario antropologo, funzionario archeologo, funzionario
architetto, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario demoetnoantropologo, funzionario per la promozione e
comunicazione, funzionario restauratore, funzionario storico dell'arte), ai
sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (in materia di autorizzazione alla predetta assunzione). Ai sensi dell'art.
1, comma 6, del richiamato decreto, la procedura di selezione pubblica per
titoli ed esami avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2016, fatta
salva la possibilità, per ciascuna commissione esaminatrice, di chiedere
all'Amministrazione, ove ciò risultasse necessario per motivate ed
imprescindibili esigenze legate ai propri lavori, una proroga di detto termine
per un periodo non superiore a 60 giorni. La disposizione in commento proroga
il termine di conclusione al 28 febbraio 2017.
Articolo
1, comma 12
(Estensione all'anno 2017 delle facoltà assunzionali
del Ministero dell’ambiente) e comma 16 (Copertura finanziaria degli
oneri derivanti dal comma 12)
Il comma
12 estende all'anno 2017 l'autorizzazione
al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ad avvalersi delle facoltà assunzionali previste, per l'anno
2016, dai commi 816 e 817 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
L'art. 1, comma 816, della legge n. 208 del 2015
autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia
di ricollocamento del personale in mobilità presso Regioni ed enti locali e
presso le amministrazioni dello Stato (articolo 1, commi 424 e 425, della legge
n. 190 del 2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo
massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive,
attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo
indeterminato, in corso di validità, banditi dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale autorizzazione ad assumere
viene estesa dalla lettera a) del
comma 12 all'anno 2017. Al termine dei tre mesi, il Ministero ha facoltà di
assumere il suddetto personale a tempo indeterminato, con inquadramento
nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione
organica.
L'art. 1, comma 817, della legge n. 208 del 2015 -
allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali -
autorizza il Ministero dell’ambiente, anche in deroga a quanto stabilito dal
richiamato articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014, ad
assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11
unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici),
nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo di
graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di
validità, banditi ed espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area II,
posizione economica F1. Tale autorizzazione ad assumere viene estesa dalla lettera
b) del comma 12 all'anno 2017.
Il comma 16 reca disposizione di copertura finanziaria del comma 12, prevedendo che, all'onere derivante dall'estensione all'anno 2017 delle facoltà assunzionali del Ministero dell'ambiente previste dall'art. 1, commi 816 e 817, della legge n. 208 del 2015, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo
1, comma 13
(Prosecuzione fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti di lavoro a tempo
determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali)
Il comma
13 apporta modificazioni all’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, al fine di consentire la
prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti
di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e presso gli enti territoriali compresi
nel territorio delle stesse.
L’articolo 4, comma 9-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 consente alle Regioni a statuto
speciale e agli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse - con
stretto riferimento alle finalità di effettivo fabbisogno, ai vincoli e ai
termini di cui al comma 9 dello stesso articolo 4 - di superare i limiti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, esclusivamente al fine di prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
individuate dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il
quarto periodo dello stesso comma 9-bis
prevedeva che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e
successive modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire la proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, non si
applicasse la sanzione di cui alla lettera d)
del dell'articolo 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, consistente nel
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, nonché nel divieto di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione stessa.
Si ricorda che il richiamato art. 31, in materia di patto di stabilità interno
degli enti locali, ha cessato di trovare applicazione, a decorrere dall'anno
2016, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge n. 208 del 2015.
Il quarto periodo del comma 9-bis è oggetto di modificazione da parte della lettera a) del comma 13 in commento, il quale
dispone che, in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 (anziché -
come previsto nel testo previgente - di mancato rispetto del patto di stabilità
interno e successive modificazioni per l'anno 2015), al solo fine di consentire
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017
(anziché - come nel testo previgente - fino al 31 dicembre 2016), non si
applichi la sanzione di cui alla lettera e)
dell'articolo 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015, consistente nel
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, nonché nel divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione stessa.
La lettera b)
del comma 13 in commento provvede ad estendere all'anno 2017 la validità delle
disposizioni:
· di cui al quinto periodo del richiamato comma 9-bis, il quale dispone che - nell'ipotesi
di permanenza del fabbisogno organizzativo delle comprovate esigenze
istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati - per l'anno 2016 (e,
grazie alla disposizione in commento, anche per l'anno 2017), le Regioni a
statuto speciale e i loro enti territoriali possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato anche in deroga ai termini e vincoli di cui al comma
9 dell'art. 4;
· di cui al settimo periodo del richiamato comma 9-bis, il quale dispone che, agli enti locali compresi nel territorio di Regioni a statuto speciale, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, vale a dire nelle condizioni in cui sia stato nominato l'organo straordinario di liquidazione e il consiglio dell'ente locale debba presentare un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, non si applicano - per l'anno 2016 (e, grazie alla disposizione in commento, anche per l'anno 2017) - le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 259, concernenti la rideterminazione, da parte dell'ente locale, della dotazione organica, ai fini della riduzione delle spese.
Articolo
1, comma 14
(Proroga dell'operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015)
Il comma
14 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31
dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) si
avvale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 114 del 2014 ("Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), al Presidente dell'Anac
sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e
trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’Expo
2015, per assolvere ai quali lo stesso si avvale dell’Unità operativa speciale
in argomento, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Lo stesso comma 1
dispone che, per le predette finalità, l'Unità operativa speciale operi fino
alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse all'evento
Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, termine prorogato,
dalla disposizione in commento, al 31 dicembre 2017. Viene, inoltre, disposto
dal comma 4 dell'art. 30 che all'attuazione dello stesso art. 30 si provveda
con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'Anac e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Si ricorda che l'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"), estende l'applicazione dell'art. 30 del decreto-legge n. 90 del 2014 - vale a dire l'attribuzione al Presidente dell'Anac, coadiuvato dall'Unità operativa speciale, dei compiti di alta sorveglianza e garanzia - agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016; a tal fine, il comma 3 del richiamato art. 32 dispone che l'attività dell'Unità operativa speciale si protragga fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo tra il Presidente dell'Anac, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2018, previsto quale termine di cessazione della gestione straordinaria di cui allo stesso decreto-legge n. 189 del 2016.
Articolo
1, comma 15
(Proroga dell'operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)
Il comma
15 proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di
operatività del Commissario liquidatore
per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
Torino 2006.
L'art. 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha
previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il
termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, è stato nominato
Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono e sono stati
precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di
personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a
disposizione dell’Agenzia. Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio
2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle
attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il
31 dicembre 2014, dall'articolo 2, comma 5-octies,
del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 10 del 2011. Il termine ultimo del 31 dicembre 2014 è stato modificato prima
in 31 dicembre 2015 e, poi, in 31 dicembre 2016, rispettivamente, dal
decreto-legge n. 192 del 2014 (art. 10, comma 1) e dalla legge n. 208 del 2015
(art. 1, comma 487). Tale termine viene ora prorogato al 31 dicembre 2017 dalla
disposizione in commento.
Articolo
1, comma 16
(Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 12)
Si
rinvia alla scheda supra riferita al'articolo
1, comma 12.
Articolo 2, comma 1
(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli
regionali dell'Ordine dei giornalisti)
L’articolo
2, comma 1, proroga (dal 31
dicembre 2016) al 30 giugno 2017 la
durata in carica dei componenti del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine.
La proroga è finalizzata a garantire, come
evidenzia anche la relazione
illustrativa, la continuità operativa del Consiglio nazionale e dei
Consigli regionali, in scadenza al 31 dicembre 2016, nelle more dell’esercizio
della delega relativa al Consiglio nazionale prevista dall’art. 2, co. 4 e 5, lett. b), della
L. 198/2016.
Le disposizioni citate hanno delegato il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, per quanto qui interessa,
alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione,
al riordino del procedimento
disciplinare[1],
alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60,
di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (purché, per entrambi i
profili, gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva
presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. In ciascuno
dei due gruppi, inoltre, deve essere presente almeno un rappresentante delle
minoranze linguistiche riconosciute), all'adeguamento del sistema elettorale.
I decreti legislativi devono essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge (dunque, entro il 15 maggio 2017).
La stessa relazione illustrativa fa presente che – come già disposto con
l’art. 12-quater del D.L. 210/2015 –
si prorogano anche gli attuali Consigli regionali in ragione dell’opportunità
di rispettare la prassi consolidata secondo la quale le elezioni del Consiglio
nazionale e quelle dei Consigli regionali avvengono contestualmente, essendo
identica la platea degli elettori attivi, a fini di contenimento dei costi.
La L. 69/1963,
istituendo l’Ordine dei giornalisti, cui appartengono i giornalisti
professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo, ha
affidato le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla
disciplina degli iscritti, per ciascuna
regione o gruppo di regioni, ad un Consiglio
dell'Ordine (art. 1)[2].
Qui l'elenco
dei Consigli regionali.
I componenti di ogni Consiglio regionale o
interregionale restano in carica tre
anni e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del Consiglio
venga a mancare, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio
(art. 7).
Al contempo, la stessa L.
69/1963 ha istituito il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con sede presso il Ministero della
giustizia (art. 16). La disciplina relativa alla durata in carica dei membri
del Consiglio nazionale è identica a quella già vista per i Consigli regionali
o interregionali (art. 17).
L’attuale Consiglio nazionale è stato convocato per l’insediamento per il triennio 2013-2016
il 18 giugno 2013. Dal sito del Consiglio risulta che i componenti del Consiglio
nazionale eletti per il triennio 2013-2016 sono 156, equamente ripartiti fra giornalisti professionisti e
giornalisti pubblicisti.
Articolo
2, commi 2 e 3
(Proroga della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e
periodici)
L’articolo
2, commi 2 e 3, proroga (dal 31
dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il
termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria
la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del
codice a barre.
Inoltre, dispone che il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto
originariamente per l’anno 2012 e, da ultimo, riferito all’anno 2016, è utilizzabile per gli interventi di
adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.
Il riferimento è alla disciplina definita con
l’art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), sulla quale sono, poi, intervenuti,
prevedendo proroghe, l’art. 1, co. 334, della L. 147/2013 (L. di stabilità
2014), l’art. 1, co. 185, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015), l’art. 12,
co. 1, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), nonché, con riferimento all’entità delle
risorse, l’art. 1, co. 335, della stessa L. 147/2013.
La proroga è motivata, ancora una volta, con
la necessità di favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete
di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.
La relazione
illustrativa, ribadito che le proroghe sono state determinate dalle
difficoltà che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi fra
gli operatori della filiera interessati, fa presente che, dopo la sigla, il 26
maggio 2015, dell’accordo fra editori e distributori, nel mese di
febbraio 2016 è stato raggiunto, con il necessario coinvolgimento anche dei
rivenditori, l’accordo più specifico sul documento che reca le linee guida per
l’informatizzazione del sistema.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 2, co. 1 e 2,
lett. l), della L. 198/2016, delegando il Governo ad adottare uno o
più decreti legislativi finalizzati a innovare il sistema distributivo, ha previsto fra i criteri direttivi, al
punto 4, il completamento in maniera
condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata
capillare nel territorio.
La stessa relazione illustrativa evidenzia,
altresì, che l’allungamento dei tempi di realizzazione del progetto e del
conseguente adeguamento tecnologico delle strutture rende indispensabile un
aggiornamento del DPCM, in corso di
predisposizione, che disciplinerà le modalità anche tecniche di fruizione
del credito d’imposta[3].
Per la
compensazione finanziaria degli effetti negativi, in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto, connessi all’utilizzo
delle suddette somme nell’esercizio 2017, si prevede
la riduzione, per € 13,3 mln nel 2017, del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, D.L. 154/2008-L.
189/2008).
L’art. 4, co.
1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012),
al fine di favorire la modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione
e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, la
tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre[4].
Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli
operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola “de minimis” (di cui all’allora vigente
regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) –
l’attribuzione di un credito di imposta
per l’anno 2012, per un importo comunque non superiore a 10 milioni
di euro e pari ai risparmi
effettivamente conseguiti dall’attuazione del co. 3 (volto a porre termine ad un contenzioso instauratosi in
relazione all'art. 56, co. 4, della L. 99/2009, in materia di agevolazioni
postali per la spedizione di prodotti editoriali)[5].
Infine, con DPCM,
di concerto con il MEF, dovevano essere definiti condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni
recate dall’art. 4, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta.
Il termine del 1° gennaio 2013 è stato, poi, prorogato
al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, co. 334,
della L. 147/2013, che ha anche disposto l’accesso nel 2014 al
credito di imposta già previsto per il 2012.
Inoltre, il co.
335 dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d’imposta
previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppavano nel
territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e
il noleggio di opere dell’ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate
per l’anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi
del DPCM di cui il co. 577 prevedeva l’emanazione – sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alla dotazione del credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori
dell’editoria.
In attuazione del citato co. 577, con DPCM
20 febbraio 2014 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2014), le somme in questione
sono state rideterminate, in particolare, in € 8,5 mln per il 2014[6].
Invece, i risparmi
derivanti dal co. 3 dell’art. 4 del D.L. 63/2012 sono stati accertati con DPCM
4 luglio 2014 e sono risultati pari a € 4,8 mln[7].
Successivamente, l’art. 1, co. 185, della L.
190/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2015 l’obbligo della tracciabilità delle
vendite e delle rese di quotidiani e periodici e ha posticipato al 2015
l’accesso al credito di imposta, a valere sulle risorse stanziate per tale
finalità dall’art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012, come integrate dal co. 335
dell'art. 1 della L. 147/2013 (per complessivi,
dunque, € 13,3 mln).
Da ultimo, una proroga, negli stessi termini, fino al
31 dicembre 2016, è stata disposta dall’art.
12, co. 1, del D.L. 210/2015 (L.
21/2016).
Il 20 gennaio 2016, intervenendo alla Camera nella seduta delle Commissioni riunite I e V, il
rappresentante del Governo ha
fatto presente che la somma di € 13,3
milioni era stata versata in entrata nell’ultimo bimestre 2014 e riassegnata ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF[8]
nell’esercizio 2015, per poi essere trasferita nel medesimo anno alla
contabilità speciale n. 117 intestata all’Agenzia delle entrate.
La relazione
tecnica riferita al decreto-legge in commento conferma che il trasferimento
delle somme alla contabilità speciale dell’Agenzia delle entrate è avvenuta.
Articolo
2, commi 4, 5 e 6
(Agevolazioni postali per la spedizione dei prodotti editoriali)
L’articolo 2, commi 4, 5 e 6 disciplina, fino all’adozione delle nuove tariffe postali, il regime agevolato applicabile per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, ossia:
- dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione,
- dalle imprese editrici di libri,
- dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall’articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003),
- dalle associazioni d’arma e combattentistiche.
L’articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge stabilisce che le tariffe postali
agevolate sono determinate con decreto
del Ministro delle comunicazioni (oggi dello sviluppo economico) di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri, applicando la
tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per
singolo numero non superi le 20.000 copie.
Nelle more dell’adozione delle nuove tariffe postali si prevede che ai fini della determinazione dell’entità dell’agevolazione tariffaria riconosciuta, siano prorogate le tariffe previste dagli allegati B, D, ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 ottobre 2010 avente ad oggetto specificamente le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, effettuate dai soggetti sopra indicati.
Con riferimento alle associazioni e alle organizzazioni senza fini di lucro iscritte al registro degli operatori di comunicazione ed alle associazioni d’arma e combattentistiche si segnala che l’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011 consente l’applicazione delle tariffe del citato decreto ministeriale 21 ottobre 2010 a prescindere dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 353 del 2003 (che esclude dall’applicazione delle agevolazioni postali i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti).
Sempre fino all’adozione delle nuove tariffe postali, si conferma l’applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002 per le organizzazioni senza fini di lucro iscritte al registro degli operatori di comunicazione e per le associazioni d’arma e combattentistiche con riferimento alla spedizione in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta fondi.
Il comma 5 stabilisce che il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri rimborsi a Poste italiane spa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, le somme riconosciute dalla stessa società a titolo di agevolazione tariffaria, nei limiti delle risorse appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
Il comma 6 abroga i commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 159 del 2007 che stabilivano una riduzione del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 1 milione di euro nonché l’obbligo per Poste di applicare tali riduzioni ai beneficiari delle agevolazioni operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
Si ricorda che a seguito del decreto-legge n. 125 del 2010 per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione e dalle imprese editrici di libri, a decorrere dal 1° settembre 2010 il regime agevolativo era stato sospeso. Era stata infatti prevista la disapplicazione dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 353 del 2003 che, come sopra ricordato, disciplinava il meccanismo delle agevolazioni tariffarie postali stabilendo che il Dipartimento per l’informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedesse al rimborso in favore della società Poste italiane spa della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate ai soggetti beneficiari delle tariffe agevolate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si sanciva, per converso, che le tariffe massime applicabili, senza oneri per lo Stato, fossero stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri (venne a tale scopo emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2010, sopra ricordato).
Tale sospensione, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2012 è stata successivamente prorogata dapprima fino al 31 dicembre 2013 (art. 21, comma 2 del decreto-legge n. 216 del 2011) e poi fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 336, della legge n. 147 del 2013).
Articolo
3
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
Il comma 1 prevede, per il 2017, in conformità ad una fattispecie di deroga già stabilita per il 2016, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata dell'intervento di integrazione salariale straordinaria. Il comma 2 proroga il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali.
Il comma 1 consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento[9].
Si ricorda che tale deroga è stata prevista - ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro.
Le condizioni per la deroga - oltre all'accordo ed al limite di spesa summenzionato - sono confermate nelle seguenti:
- l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto);
- l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.
Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze).
All'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione.
In
considerazione della prosecuzione dell'intervento nel 2017, potrebbe essere
opportuno specificare se l'area di crisi industriale complessa possa essere
riconosciuta, ai fini in oggetto, anche dopo la data di entrata in vigore (8
ottobre 2016) della novella di cui al citato art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015 (mentre la formulazione letterale
della norma sembrerebbe contemplare il vincolo di un riconoscimento entro tale
data).
Il comma 2 differisce il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Secondo la norma finora vigente, le suddette disposizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. La novella di cui al presente comma 2 eleva il termine a dodici mesi.
Si ricorda che il regolamento suddetto è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183 (“Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati”), il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Il comma 2, quindi, differisce il termine summenzionato dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che nel SINP non confluiscono i dati dei registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (in quanto la banca dati SINP è alimentata esclusivamente dalle amministrazioni che lo costituiscono) e che il differimento in esame permetterà di attuare, nelle more, una procedura telematica di trasmissione all’INAIL dei dati contenuti in detti registri - mediante la definizione di disposizioni che sostituiscano l’obbligo di tenuta del registro cartaceo con una procedura telematica di raccolta delle informazioni, con conseguente salvaguardia della possibilità di monitorare i rischi (connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici) da parte sia dell’INAIL sia degli organi di vigilanza[10] -.
Il comma 3 differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, degli assegni, pensioni ed indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, tali prestazioni sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -, mentre in base al futuro regime - la cui decorrenza viene ora differita dal 2017 al 2018 - il pagamento verrà effettuato il secondo giorno bancabile di ciascun mese.
La relazione illustrativa osserva che, in ragione delle festività o dei sabati e domeniche che ricadono all’inizio del mese, con la nuova normativa si verificherebbe, nel 2017, il pagamento di alcuni ratei solo il giorno 5 del mese (mentre - prosegue la relazione - i termini di eventuali pagamenti - per esempio, per ratei di mutuo - a carico dei soggetti interessati sono spesso fissati per il primo giorno bancabile di ciascun mese).
Articolo
4, commi 1 e 2
(Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)
L’articolo
4, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga (dallo stesso 31
dicembre 2016) alla medesima data del 31 dicembre 2017 il termine di
adeguamento degli edifici scolastici alla normativa
antincendio.
Nello specifico, il comma 1 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine
per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di
avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione
e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L.
69/2013 (L. 98/2013).
Il riferimento specifico è al co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo
proroghe dal termine iniziale del 31 dicembre 2014, l’art. 6, co. 4, lett. c), del
D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e l’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).
Restano fermi i termini di conservazione dei
residui previsti a legislazione vigente.
La relazione
illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria in quanto,
essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle
stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori solo entro il 29 febbraio 2016,
con conseguente ritardo sull’esecuzione dei lavori.
L’art. 18, co.
8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha
autorizzato, per l’anno 2014, la
spesa di 150 milioni di euro per
attuare misure urgenti in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con
particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di
amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare
successivamente agli enti locali
proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero
degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre
che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle
quote indicate nella Tabella 1
ad esso allegata.
Gli enti locali
dovevano presentare alle regioni, entro il 15
settembre 2013, i progetti esecutivi
immediatamente cantierabili di messa
in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva
riferimento per l’assegnazione delle
risorse, da effettuare entro il 30
ottobre 2013 con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti
locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Tale termine
è stato, poi, differito al 30 aprile
2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente,
al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle
quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito
di contenzioso – dall’art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).
L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che
le eventuali economie di spesa che
dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero
le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Ha,
infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle
risorse agli enti locali per permettere i pagamenti
entro il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già
citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 e al 31 dicembre 2016 dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 - secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre
2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni,
entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la
Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM
19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di
sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della
graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505
del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato
alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013[11].
L’art. 48, co.
2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014)
ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo
fino a 300 milioni di euro, nell'ambito della programmazione nazionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa
verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione
2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti
relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di
piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Con delibera
n. 22 del 30 giugno 2014, il CIPE –
constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le
risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter,
del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un
importo complessivo di € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR 400 milioni di euro per l'anno 2015, a
valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di
ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di
riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali
indicate nell'all.
1 della delibera, sulla base dello scorrimento
delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.
Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato
previsto che il mancato affidamento dei
lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.
Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall’art. 6, co. 5,
del D.L. 192/2014.
Successivamente, con DM
548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione di € 22.961.466,94 mln, derivanti dalle
economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln previsto
dal D.L. 69/2013, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali non
esaurite allegate alla delibera CIPE n. 22/2014[12].
Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad avviare le procedure di gara,
con la pubblicazione del bando, ovvero di affidamento
dei lavori, entro il 31 dicembre
2015, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di
tale termine.
Con DM
975 del 30 dicembre 2015 il termine è stato prorogato (dal 31 dicembre 2015)
al 29 febbraio 2016. In particolare,
la premessa del DM evidenzia che molti enti avevano rappresentato difficoltà
nel rispettare il termine del 31 dicembre 2015 anche in ragione dell’entrata in
vigore della normativa relativa alle centrali uniche di committenza.
Il comma
2 proroga (dal 31 dicembre 2016)
al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già
proceduto.
Si interviene così, senza procedere a novella, sulla disciplina recata dall’art. 4, co.
2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).
Al riguardo, si ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto
che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate
entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che
doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze
differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
Successivamente, l’art. 4, co. 2, del D.L.
210/2015 (L. 21/2016) ha disposto che l’adeguamento delle strutture
scolastiche doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del
decreto ministeriale di cui all’art. 10-bis
del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Il decreto
del Ministro dell’interno è stato adottato, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il 12 maggio 2016 e fa riferimento
ad alcuni dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal DM
26 agosto 1992 , nonché al DPR 151/2011, Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi.
Articolo
4, comma 3
(Ricercatori universitari a tempo determinato)
L’articolo
4, comma 3, autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre
2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento
di afferenza, i contratti di ricercatore
a tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della medesima data, ai
titolari che non hanno partecipato
alle procedure di abilitazione
scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale).
A tal fine, novella l’art. 1, co. 10-octies, primo periodo, del D.L. 210/2015
(L. 21/2016) che, oltre a definire la suddetta data del 31 dicembre 2016, faceva
riferimento alle tornate di abilitazione scientifica nazionale indette nel 2012
e nel 2013.
La disposizione recata dal D.L. 210/2015 era
collegabile alla mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale, il cui conseguimento avrebbe potuto
consentire la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori di
“tipo b” (v. infra).
Al riguardo, si evidenzia che, parallelamente
a quanto disposto con il citato co. 10-octies,
il co. 10-septies del medesimo art. 1
del D.L. 210/2015 aveva disposto, novellando l’art. 24, co. 3, lett. b), della
L. 240/2010, che i contratti in questione erano “rinnovabili non oltre il 31
dicembre 2016”[13] (anche in considerazione del fatto che, nella disciplina previgente
alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, per i contratti di
ricercatore a tempo determinato di “tipo b” era prevista la non rinnovabilità).
Pertanto,
al fine di evitare dubbi interpretativi, sembrerebbe opportuno anche abrogare
il comma 10-septies dell’art. 1 del D.L. 210/2015.
L’art. 24, co.
3, della L. 240/2010 - come
modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (legge di bilancio
2017) - individua due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
La prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una
sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca
svolte (tipo a).
La seconda consiste in contratti triennali (tipo b)
– a seguito delle modifiche introdotte dalla L. di bilancio 2017, non più non rinnovabili – ed è
riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
oppure, che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca (di cui all’art. 51, co.
6, della L. 449/1997 o di cui all’art. 22 della stessa L. 240/2010, il cui
art. 29, co. 11, lett. d), ha abrogato la precedente disciplina) di borse post-dottorato
(o contratti, assegni o borse analoghi in università straniere), ovvero – ai
sensi dell’art. 29, co. 5, della stessa L. 240/2010 - di contratti a tempo
determinato di cui all’art. 1, co.
14, della L. 230/2005.
Il co. 5
dello stesso art. 24 prevede che nel
terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del
contratto che abbia conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale – che, ai sensi dell’art. 16 della medesima L. 240/2010, attesta la
qualificazione scientifica necessaria per l’accesso alla prima e alla
seconda fascia del ruolo dei professori – , ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare
del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
La relazione
illustrativa fa presente, al riguardo, che si tratta di un “ulteriore prolungamento del termine”
per la proroga dei contratti, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016,
finalizzato a garantire che il meccanismo di cui all’art. 24, co. 5, della L.
240/2010 possa effettivamente scattare, nelle more degli esiti della tornata
per l’acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale avviata con D.D. 1532 del 29 luglio 2016.
In relazione alla nuova disciplina introdotta dal comma in esame, si ricorda che nella seduta dell’Assemblea della Camera del 10 febbraio 2016 dedicata all’esame del D.L. 210/2015, il Governo aveva espresso parere
favorevole sull’ordine del giorno 9/3513-A/109, che – per quanto qui interessa – lo aveva
impegnato a chiarire che l'interpretazione corretta da attribuire al
comma 10-octies dell’art. 1 dello stesso D.L. è che i ricercatori di
“tipo b” che avevano sostenuto le
tornate 2012 o 2013 dell'ASN senza
aver conseguito l'abilitazione, potevano ottenere la proroga del contratto
fino al 31 dicembre 2016 anche se lo
stesso contratto era nel frattempo scaduto.
Il
15 marzo 2016 il MIUR aveva dunque inviato ai rettori e ai direttori generali delle università la nota prot.
3672, concernente disposizioni per il reclutamento, nella
quale, in esplicita applicazione del citato odg,
aveva evidenziato che “in attesa della nuova abilitazione scientifica
nazionale, le università possono rinnovare per una durata che non può andare
oltre il 31/12/2016 i contratti dei
ricercatori di tipo b in scadenza nel corso dell’anno 2016 e prorogare fino
alla stessa data quelli già scaduti di
coloro che non hanno partecipato o che non hanno ottenuto l’abilitazione nelle
tornate 2012 e 2013”[14].
Della novità - intervenuta in via extralegislativa - relativa alla possibilità di proroga
anche per coloro che, pur avendo partecipato alle procedure, non hanno ottenuto
l’abilitazione, il testo in commento non tiene conto.
Cenni
alla nuova disciplina relativa all’abilitazione scientifica nazionale
A seguito dell'art.
14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – che ha modificato la disciplina
relativa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale recata
dall’art. 16 della L. 240/2010 e ha previsto la conseguente revisione del DPR
222/2011, disponendo, per quanto qui più interessa, la sostituzione
dell’indizione annuale delle procedure con la previsione che le domande di
partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate[15]
– è stato emanato il DPR
95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto
del competente direttore generale
del Ministero, adottato ogni due anni
entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le
procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì disposto che le
domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione
e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.
Il co. 4 dello stesso
art. 3 ha disposto che il mancato
conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e
per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di
presentazione della domanda. In caso di conseguimento
dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo
stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto
mesi successivi al conseguimento della stessa.
L’art. 8, co. 3, a
sua volta, ha disposto che la commissione conclude
la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla
scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura.
Successivamente, è
stato emanato il DM
120/2016, che ha ridefinito criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.
Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532 è stata poi definita la procedura per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione
delle commissioni nazionali per il conferimento della stessa.
In base all’art. 2 del D.D. 1532/2016, la domanda di partecipazione è presentata, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 3 del DPR 95/2016, durante tutto l'anno, con
modalità telematiche e secondo i seguenti termini:
a) I
quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella
Gazzetta ufficiale (GU 4a Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016)
ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;
b) II
quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3
aprile 2017;
c) III
quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4
agosto 2017;
d) IV
quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5
dicembre 2017;
e) V
quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6
aprile 2018.
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.
Articolo
4, comma 4
(Accesso alle graduatorie di circolo o di istituto)
L’articolo
4, comma 4, differisce all’anno
scolastico 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto
può avvenire esclusivamente a
seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.
A tal fine, novella l’art. 1, co. 107, della
L. 107/2015, che faceva riferimento, quale termine di decorrenza iniziale della
nuova disciplina, all’a.s. 2016/2017.
La previsione posticipa dunque all’a.s. 2019/2020 la scomparsa della terza
fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
La relazione
illustrativa fa presente che la “proroga” (rectius: il differimento) interviene nelle more della
riforma sulle modalità di accesso all’insegnamento per la scuola secondaria in
attuazione del principio di delega di cui all’art. 1, co. 181, lett. b), della
L. 107/ 2015.
Al riguardo si ricorda, anzitutto, che, in base al co.
180 dell’art. 1 della L. 107/2015, la delega deve essere esercitata entro il 16 gennaio 2017.
Fra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui alla citata lett. b) del co.
181 sono previsti:
· l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che
comprenda sia la formazione iniziale dei
docenti sia le procedure per l'accesso
alla professione;
· l'avvio di un sistema
regolare di concorsi nazionali per l'assunzione di
docenti nella scuola secondaria statale, con contratto retribuito a tempo
determinato di durata triennale di tirocinio,
con accesso consentito a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea
magistrale o di un diploma accademico di secondo livello, coerente con la
classe disciplinare di concorso;
· la sottoscrizione del contratto di
lavoro a tempo indeterminato,
all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio;
· la previsione che tale percorso divenga gradualmente
l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche
per l'effettuazione delle supplenze, e l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai
vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti.
Il differimento appare, pertanto, finalizzato a consentire, medio tempore, la prosecuzione
dell’accesso alle supplenze anche ai soggetti non in possesso di abilitazione.
Al riguardo si ricorda anche, per mera completezza,
che il terzo ciclo di tirocinio formativo attivo (TAF), necessario, a
legislazione vigente, per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado, non è stato ancora attivato.
Si ricorda, inoltre, che l’ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto è stato effettuato con
DM
353 del 22 maggio 2014 che, nello stabilire che le nuove graduatorie,
articolate in tre fasce, hanno validità per il triennio scolastico 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017, ha consentito, a seguito del parere
n. 03813/2013 del Consiglio di
Stato[16],
l’inserimento fra gli abilitati,
ossia in II fascia, anche degli
aspiranti che risultavano in possesso di diploma
di maturità magistrale conseguito entro l’a.s.
2001-2002.
Inoltre, fermo restando l’aggiornamento triennale
delle graduatorie, il medesimo DM ha previsto che ogni anno, con cadenza semestrale[17],
è consentito l’inserimento in II fascia
degli aspiranti che hanno conseguito nel frattempo il titolo di abilitazione (attraverso i TFA, i Percorsi abilitanti
speciali-PAS, o i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria). In
attesa di una delle due “finestre”, ha altresì disposto che i nuovi abilitati,
già inseriti in III fascia, hanno diritto alla precedenza assoluta
nell’attribuzione delle supplenze[18].
Graduatorie
di circolo o di istituto
Il vigente
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, emanato con DM 13 giugno 2007, n. 131,
prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte,
costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti
nella scuola o alla tipologia di posto, distinte
in tre fasce, da utilizzare nell’ordine. Nello specifico, in base all’art. 5:
§
la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (e,
dunque, in possesso di abilitazione) per il medesimo posto o classe di concorso
cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto;
§
la II Fascia comprende gli aspiranti non
inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o
idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
§
la III Fascia comprende gli aspiranti
forniti (solo) di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
richiesto.
Ai sensi dell’art. 7 le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate per il
conferimento di:
o supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento;
o supplenze
temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente
assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa,
dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
A decorrere dall’a.s. 2011/2012, l’aggiornamento
delle graduatorie di circolo o
di istituto viene effettuato con cadenza
triennale[19],
previa emanazione di apposito provvedimento ministeriale.
Articolo
4, comma 5
(Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle
di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)
L’articolo
4, comma 5, proroga, anzitutto, (dal 31
dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 i
rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale
di Palermo a seguito del subentro
dello Stato nei compiti degli enti locali (ex
art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.
La proroga fino al 31 dicembre 2016 era stata
disposta dall’art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
La relazione
illustrativa fa presente che i rapporti convenzionali riguardano circa 479 dipendenti di cooperative attive
nella provincia di Palermo, che sostituiscono l’opera di 350 collaboratori
scolastici[20].
Si
segnala che, al primo periodo, la locuzione corretta è “è prorogato” (e non “è
differito”), in quanto il termine sul quale si interviene non era scaduto (a
differenza del termine di cui al secondo periodo) alla data di entrata in
vigore del decreto-legge in esame.
L’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il
trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data
attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.
In particolare, la premessa del D.I., per quanto qui
interessa, considerava:
§ che gli enti locali provvedevano al reclutamento di
personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli
statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il
cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L.
124/1999;
§ che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto
l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di
contratti di appalto;
§ che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare
il servizio nelle scuole, doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente
indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti).
In particolare,
sempre per quanto qui interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti
stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente
rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole
statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.
Ha, altresì, disposto
che, ferma restando la prosecuzione
delle attività da parte di soggetti
esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi
vigenti, lo Stato subentrava nelle
convenzioni stipulate dagli enti
locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la
stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di
pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima
del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di
funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.
All’onere derivante dal differimento, pari a € 15 mln per il 2017, si provvede:
· per €
9 mln, a valere sui risparmi
derivanti dal tetto previsto per la spesa delle istituzioni scolastiche ed
educative relativa all’acquisto di
servizi esternalizzati (art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 - L. 98/2013).
L’art.
58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed
educative statali, a decorrere dall’a.s. 2013/2014,
un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che devono
avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro
CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per
i servizi esternalizzati di € 25 mln per il 2014 ed € 49,8 mln dal 2015.
A
sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha disposto che eventuali risparmi di
spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5 rimangono a disposizione
per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le
supplenze brevi.
· per €
6 mln attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per le esigenze
indifferibili (art. 1, co. 199, L. 190/2014).
Inoltre, il comma 5 differisce (dal 31
dicembre 2015) al 31 dicembre 2017
il termine per l’individuazione di
soluzioni normative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti
convenzionali.
Il termine ora differito era stato fissato
dall’art. 6, co. 6-ter, del D.L.
192/2014 (L. 11/2015), che in particolare, ha previsto l’attivazione di un
tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare soluzioni normative o amministrative.
La relazione
illustrativa fa presente che il differimento consente la prosecuzione dei lavori avviati in sede
tecnica.
In
base a quanto previsto dall’art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, dopo la
locuzione “normative” occorre aggiungere la locuzione “o amministrative”.
Articolo
5, commi 1 e 2
(Proroga di una deroga in materia di aggiornamento professionale ai fini
della promozione a dirigente superiore e dell'accesso alla qualifica di primo
dirigente della Polizia di Stato)
Questi commi prorogano termini
relativi al procedimento di promozione a
dirigente superiore nonché di accesso alla qualifica di primo dirigente della
Polizia di Stato.
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2017 il termine a
partire dal quale la promozione a dirigente
superiore della Polizia di Stato sia subordinata alla frequenza con
profitto di un corso di aggiornamento prevista dal decreto legislativo n. 334
del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e
dirigenziale della Polizia di Stato.
Il comma 2 reca la medesima disposizione di proroga, con riferimento
all'accesso alla qualifica di primo
dirigente della Polizia di Stato.
Il comma in esame posticipa dunque di un ulteriore
anno (come già dispose, da ultimo, il decreto-legge n. 210 del 2015: cfr. suo
articolo 1, commi 6 e 7) l’efficacia della disposizione, introdotta dal decreto
legislativo n. 334 del 2000 (all'articolo 57, comma 3), di riordino del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, che stabilisce
l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini
dell’ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
nonché per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.
Come già per il decreto-legge del 2015 citato, la
relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in
commento riferisce di una urgenza della previsione, "atteso che non si
riuscirebbe a far frequentare i corsi a tutti gli interessati entro la
tempistica prevista". L'intervento normativo è assunto - vi si legge -
"in attesa di una revisione della disciplina in materia".
Articolo
5, comma 3
(Proroga di una deroga a previsioni in materia di semplificazione per
documentazione amministrativa degli stranieri non UE regolarmente soggiornanti)
L'articolo
5, comma 3 proroga un termine in materia di autocertificazioni di stranieri
non UE.
Il
comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine da cui acquistino
efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per
gli immigrati.
Sono,
più precisamente, le
disposizioni che consentono anche ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in
Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette
autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012,
all'articolo 17, comma 4-bis e comma
4-ter.
Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente
soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne
l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
In particolare, il richiamato comma
4-bis dell'articolo 17 del
decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui
all’articolo 3, comma 2, del d..P.R. n. 445 del 2000,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico,
limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter
dell'articolo 17 del decreto-legge
n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista
dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione
(decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1)
riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le
disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di
disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater specificava
la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.
Il termine testé ricordato è stato oggetto di più
proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015,
decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del
210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015, cfr. suo articolo 4,
comma 3).
Esso è ora posposto al 31 dicembre 2017.
Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che - ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 - deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.
Si
legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione:
"le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei
collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti
resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate
dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del
decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle
cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del
decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni
di cui all’articolo 17, commi 4-bis e
4-ter, del decreto-legge n. 5 del
2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui
all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far
ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate,
all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con
conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti
che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze
di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale
fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".
Articolo
5, comma 4
(Proroga in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del
bilancio degli enti locali)
L'articolo 5, comma 4 proroga un
termine in materia di poteri sostitutivi del Prefetto, in caso di mancata
approvazione del bilancio degli enti locali.
Il comma 4 proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al
prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario
ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione
degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso,
in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di
approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al
riequilibrio di bilancio.
In particolare, si proroga anche per il 2017
l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo
scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del
bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c)
del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), e
per l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Tale disciplina fu introdotta nel 2002 (con l’articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002) in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001 (la quale soppresse l'organo regionale di controllo, cui il meccanismo sostitutivo era per l'innanzi affidato quanto a competenza). Fu indi confermata nell’anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio (con l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004).
Tale
ultima disposizione è stata poi di anno in anno prorogata - da ultimo
dall’articolo 4, comma 1, sia del decreto-legge n. 192 del 2014 sia del
decreto-legge n. 210 del 2015.
Articolo
5, comma 5
(Proroga circa l'utilizzo di risorse su contabilità speciale per tre
Province)
L'articolo 5,
comma 5 proroga di un anno, al 31
dicembre 2017, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle
contabilità speciali intestate alle tre Province
di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
La proroga è disposta al fine di consentire
l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati
dalle leggi istitutive delle Province medesime (leggi n. 146, 147 e 148 del
2004).
In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle
risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici
dell’amministrazione dello Stato. Esse furono assegnate alle contabilità
speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite
ai prefetti incaricati di completare gli interventi.
La proroga consente ai prefetti, titolari
delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione,
evitando che esse divengano, alle chiusura dell'esercizio finanziario 2016,
economie di bilancio, non più utilizzabili.
Il termine qui prorogato è stato più volte
prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel
tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 97 del 2008.
Da ultimo, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 192 del 2014, indi al 31 dicembre 2016
dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 210 del 2015.
La
relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente
decreto-legge in esame rammenta come l’utilizzo delle somme accreditate nelle contabilità
speciali sopra ricordate (pari a circa 35 milioni di euro) sia stata possibile
solo dopo la conclusione l’approvazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario
(procedimento di approvazione rivelatosi piuttosto complesso, concluso solo nel
dicembre 2013; in particolare, si è resa necessaria la revisione dei piani
finanziari - che ha reso possibile un risparmio di circa 4,97 milioni di euro -
e successivamente l’acquisizione di un parere da parte del Consiglio di Stato).
"Tale
situazione, ritardando l’avvio delle attività previste, non ha consentito il
completamento degli interventi integrativi programmati entro l’esercizio
finanziario 2016, considerati sia i tempi tecnici necessari per l’ultimazione
dei lavori che l’esigenza di rispettare i tempi previsti dall’attuale normativa
sugli appalti pubblici, in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici
alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento".
In
particolare per la provincia di Barletta-Andria-Trani, sono ancora in corso
interventi relativi alla sede del comando provinciale dei carabinieri, della
questura, della polizia stradale, della prefettura.
Articolo
5, comma 6
(Proroga del termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali dei piccoli Comuni)
L'articolo 5, comma 6 proroga
al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni
fondamentali dei piccoli Comuni.
L'oggetto della
proroga è stato posto dall'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge
n. 78 del 2010. Tale disposizione vi fu introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012.
Si prescriveva in
tal modo l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei Comuni
dapprima di tre funzioni fondamentali, indi delle altre funzioni fondamentali
(per le quali successivi interventi normativi hanno poi previsto una gradualità
a 'scalare').
I Comuni
interessati sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti -
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità
montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia).
Le funzioni che essi debbono esercitare obbligatoriamente in forma
associata, mediante unione di Comuni o convenzione, sono (individuate
dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 come
successivamente modificato): a) organizzazione generale
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle
funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e)
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei
servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita
alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l-bis)
i servizi in materia statistica.
Il termine conclusivo per l’esercizio in forma associata di tutte le
funzioni fondamentali dei Comuni in questione era fissato al 31 dicembre 2014. È
stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2015 (dal decreto-legge n. 192
del 2014: articolo 4, comma 6-bis),
indi al 31 dicembre 2016 (dal decreto-legge n. 210 del 2015: articolo 4, comma
4).
La
relazione illustrativa del disegno di legge di conversione afferma
"l'opportunità di un'ulteriore proroga, in vista di possibili interventi
ordinamentali di più ampio respiro",
posto che "la normativa che si è succeduta negli anni in relazione
ai processi associativi si è dimostrata, infatti, di non semplice attuazione,
determinando, ad oggi, un bilancio non del tutto positivo del previsto processo
di razionalizzazione e di riduzione dei costi dell'azione amministrativa nei
piccoli Comuni".
Una
indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi
comunali è stata condotta dalla Commissione Affari costituzionali della Camera
dei deputati: cfr. il documento conclusivo approvato nella seduta del 28
novembre 2016.
Articolo
5, comma 7
(Proroga di una procedura semplificata e straordinaria per l'accesso alle
qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco)
L'articolo 5, comma 7 proroga un
termine relativo ad una procedura semplificata per l'accesso alle
qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
In particolare, il comma proroga
a tutto il 2017 la disposizione che
limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusivamente a chi già rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore,
tramite valutazione per soli titoli (e il superamento di un corso di
formazione).
Proroga altresì fino a tutto il 2016 la disposizione
che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo, esclusivamente ai capi squadra
esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite
valutazione per soli titoli (e il superamento di un corso di formazione).
Si tratta, in particolare, della proroga di una deroga alle procedure
ordinarie di accesso alle due qualifiche. In luogo di due concorsi (uno per
ciascuna qualifica) ciascuno con modalità diverse (per titoli; per titoli ed
esami), si viene a realizzare un unico concorso, per soli titoli (così
riferisce la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in
esame).
La prima proroga fu disposta (dall'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 79 del 2012) fino al 2013; è stata successivamente estesa al
2014 (dal decreto-legge n. 150 del 2013), indi a tutto il 2016 (dal
decreto-legge n. 210 del 2015: articolo 1, comma 3-bis).
La
relazione illustrativa del disegno di legge di conversione fa presente che
l’ulteriore proroga di un anno del predetto termine "si rende altresì
necessaria in attesa dell’adozione dello schema di decreto legislativo attuativo
dell’articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge n. 124 del 2015, ove viene prevista una modifica alle disposizioni
concernenti la copertura dei posti di capo squadra e capo reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217), che prevede, a regime, il ricorso alle suddette procedure
semplificate".
La
norma così citata della legge n. 124 del 2015 (legge recante delega al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con specifico
riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede una
"ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni", "mediante
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario
del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed
eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di
natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega".
Articolo
5, comma 8
(Proroga di termine in materia di prevenzione di delitti con finalità
terroristica di matrice internazionale)
L'articolo 5, comma 8 proroga un
termine recato da una disposizione attinente alla prevenzione
di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Il comma 8 proroga al 31 gennaio 2018 il termine entro il
quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria
competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano
autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice
internazionale.
Siffatta facoltà per i servizi di informazione e
sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti a fini di
prevenzione è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (che a sua volta veniva a modificare
l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi un comma 2-bis).
Proroga di un anno già è stata disposta dal
decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4- ter).
Si ricorda che l’autorizzazione ai colloqui è
rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in
presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente
indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento del colloqui è data
comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la
Corte d’appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni ai colloqui e le successive
comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del
procuratore generale.
Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle
operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Articolo
5, comma 9
(Proroga del termine per l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi
predisposte per la difesa da atti di pirateria)
L'articolo 5, comma 9 proroga (al 31
dicembre 2017) un termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo delle
navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.
La disposizione di proroga ha un 'antefatto' normativo ripercorribile
nel modo che segue.
Nel 2011 un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali
all'estero - il decreto-legge n. 107 del 2011, come convertito dalla legge n.
130 - previde alcune misure di contrasto della pirateria. A tal fine
autorizzava il Ministero della difesa, nell'ambito
delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana (e con altri soggetti dotati di
specifico potere di rappresentanza della categoria) convenzioni per la
protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli
spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego
di Nuclei militari di protezione della Marina militare a bordo di tali navi.
Tale previsione è stata indi abrogata, dal decreto-legge n. 7 del
2015.
Inoltre il decreto-legge n. 107 del 2011 previde (articolo 5, commi
4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità fossero impiegate guardie giurate nelle
attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al
rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte
per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle
vigenti tipologie ricomprese nelle «best
management practices» di autoprotezione del
naviglio definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché
autorizzate alla detenzione delle armi.
Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra
quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi
teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. di questo il
decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).
Fino al 31 dicembre 2012 - venne poi a prevedere il decreto-legge n.
215 del 2011 - possono essere impiegate anche le guardie giurate che non
abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che
abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle
Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale
condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
Questo è il termine oggetto di proroga. Esso è stato man mano
posticipato (dai decreti-legge: n. 150 del 2013; n.
109 del 2014; n. 192 del 2014; n. 7 del 2015; n. 67 del 2016) fino al 31
dicembre 2016.
Tale ultima scadenza è ulteriormente posticipata - al 31 dicembre 2017 - dalla disposizione in esame.
La
relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ricorda come i corsi
di addestramento per le guardie giurate siano stati banditi senza registrare adesioni negli
anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al
fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di
modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di
creare un percorso semplificato per l’ammissione di retta all’esame di
certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria
per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in
corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di
Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016)
richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in
imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l’intervento
normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie
giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall’articolo 3, comma
2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del
naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".
Articolo
5, comma 10
(Proroga in materia di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio
provinciale e in materia di trasferimenti erariali per le Provincie di Sardegna
e Sicilia)
L'articolo 5, comma 10 proroga termini
relativi al riparto del Fondo sperimentale di
riequilibrio provinciale ed ai trasferimenti erariali per le Provincie di
Sardegna e Sicilia.
Il comma
10 reca una duplice proroga, per
tutto il 2017 (incidendo rispettivamente sul primo e sul terzo periodo
dell'articolo 4, comma 6-bis del
decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito dalla legge n. 21 del 2016).
Interessate sono Province e Città metropolitane.
Con la prima proroga si conferma, per il 2017, l'applicazione dei
criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo
sperimentale di riequilibrio per le Province delle Regioni a statuto ordinario.
Il
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è stato istituito, in attuazione
della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto
legislativo n. 68 del 2011, relativo all’autonomia di entrata delle Regioni e
delle Province, nonché alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nel
settore sanitario.
Questo
Fondo, operante dal 2012, beneficia gli enti di area vasta (Province e Città
metropolitane) appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, con
l’obiettivo di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata
l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata, con contestuale
soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali.
Il
Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata era inizialmente disposta per
un periodo biennale, è previsto essere attivo sino all’istituzione del fondo
perequativo di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del
2011, destinato ad operare a regime.
Le
modalità di ripartizione adottate gli scorsi anni (a seguito di concertazione
in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali), sancite con il decreto
del Ministero dell'interno del 4 maggio 2012, già hanno ricevuto proroga: per
il 2015, dal decreto-legge n. 192 del 2015; per il 2016, dal decreto-legge n.
210 del 2015.
I criteri di ripartizione
introdotti dal decreto ministeriale sono i seguenti: a) il 50 per cento del fondo è ripartito in proporzione al valore
della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia
al 1° gennaio 2012; b) il 38 per
cento del fondo è ripartito in proporzione al gettito della soppressa
addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi
quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio
2012; c) il 5 per cento del fondo è
ripartito in relazione alla popolazione residente; d) il 7 per cento del fondo è ripartito in relazione all'estensione
del territorio provinciale.
Con
la seconda proroga si stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati
da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione
Sardegna, siano determinati anche per il 2017, secondo i medesimi criteri
adottati nel 2014 e nel 2015 e nel 2016.
Si tratta dei trasferimenti erariali spettanti alle Province
delle Regioni a Statuto speciale per le quali la finanza locale è ancora a
carico dello Stato (ovvero Sicilia e Sardegna). Sono trasferimenti non oggetto
di fiscalizzazione che il Ministero dell’interno è tenuto a corrispondere alle Province
appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, in quanto in tali
Regioni non ha trovato applicazione (in ragione dell'autonomia speciale) il
disegno normativo posto dal decreto legislativo n. 68 del 2011. Operano dunque
trasferimenti erariali, non già risorse a valere sul Fondo perequativo
provinciale.
Articolo
5, comma 11
(Proroga del termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione
degli enti locali per l'anno 2017)
L'articolo
5, comma 11 proroga il termine per la deliberazione
dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017.
Il comma
11 pospone al 31 marzo 2017 il
termine per la deliberazione di bilanci annuali di previsione degli enti locali
per l'anno 2017.
Tale termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai
sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali)[21] già è stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio
ultima intervenuta (legge n. 232 del 2016: cfr. suo articolo 1, comma 454).
Conseguentemente, quella previsione della legge di bilancio 2017 è qui soppressa.
Articolo
6, comma 1
(Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani)
L’articolo 6, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguano ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengano una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
Ciò attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12 del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177/2005. Il termine originario era fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010.
Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014 e, infine, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015.
In particolare, l’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, che viene qui prorogato al 31 dicembre 2017, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:
§ i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;
§
i soggetti,
richiamati dal precedente comma 11, operanti
nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per
cento del valore complessivo del settore.
Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
L'AGCOM con delibera
n. 658 del 2015 ha concluso a dicembre 2015 l'analisi delle
dimensioni economiche del SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni) per il
2014, che comprende i servizi di media audiovisivi, l'editoria e la pubblicità.
Il valore economico complessivo del SIC
nel 2014 è risultato di 17,1
miliardi di euro, con una flessione del 2,8% rispetto al 2013 (in due anni
la flessione è stata complessivamente del 10,3%). Il settore radiotelevisivo
(servizi di media audiovisivi e radio anche sul web), con 8.435 milioni € di ricavi, ne rappresenta il 49,2%, di
cui la metà circa (4.462 mln €) rappresentata dalla televisione gratuita, con
una flessione degli introiti da canone del 9,8% (1.488 mln € contro i 1643
milioni di euro per l’anno 2013). La televisione a pagamento ha registrato ricavi
per 3.376 mln €, mentre le risorse complessive del settore radiofonico sono
pari a 598 milioni di euro. L'editoria (quotidiana nazionale, locale, free press, periodica e agenzie di
stampa), con ricavi per circa 4,447 miliardi di €, rappresenta il 27,3% del
SIC, in flessione di 1,3 punti percentuali rispetto al 2013.
Articolo
6, comma 2
(Proroga della convenzione con Radio radicale)
L’articolo
6, comma 2, autorizza la
proroga, per il 2017, della
convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di
produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari.
Si
ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co.
1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara
pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro
dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[22],
ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21
novembre 1997, della convenzione a
suo tempo stipulata[23]
tra il Ministero delle comunicazioni e il
Centro servizi Spa, per la
trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo
di 11,5 mld di lire.
Le
successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di
spesa, poi per bienni o per singole annualità[24].
In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:
Provvedimento |
Anno |
Onere annuo |
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010) |
2010 |
€
9,9 mln |
2011 |
€
9,9 mln |
|
art. 33, co. 38,
L. 183/2011 (L. stabilità 2012) |
2012 |
€
3 mln |
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012) |
€
7 mln |
|
art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012) |
2013 |
€
10 mln |
Art. 1, co. 306,
L. 147/2013 (L. stabilità 2014) |
2014 |
€
10 mln |
2015 |
€
10 mln |
|
Art. 1, co. 177,
L. 208/2015 (L. stabilità 2016) |
2016 |
€
10 mln |
Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico.
A tal fine, si autorizza la spesa di € 10 mln per il 2017, disponendo che al
relativo onere si provvede:
· per € 2.180.000, mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico;
· per € 5 mln, mediante l’utilizzo dei risparmi
di spesa derivanti dalla proroga dell’applicazione delle nuove modalità di
riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall’art. 13, co. 4, del
testo in esame;
· per € 2.820.000, mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L.
282/2004-L. 307/2004).
Articolo
6, commi 3 e 4
(Proroga della concessione RAI e differimento, per la stessa RAI,
dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa)
L’articolo
6, comma 3, proroga (dal 29 gennaio 2017) al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza dell’attuale rapporto concessorio
con la RAI relativo al servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, nelle more dell’entrata in vigore del DPCM che affiderà
nuovamente la concessione, mentre il comma
4 differisce al 1° gennaio 2018
l’applicazione alla RAI delle misure di
contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.
In particolare, al fine della proroga del
termine massimo di vigenza dell’attuale concessione alla RAI, il comma 3 novella il co. 1-sexies dell’art. 49 del d.lgs. 177/2005,
introdotto dall’art. 9 della L. 198/2016.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 9 della L. 198/2016
– novellando, con l’inserimento dei commi
da 1-bis a 1-septies, l'art. 49 del
d.lgs. 177/2205 – ha disposto, anzitutto, che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale (che, in base all’art. 45 del d.lgs. 177/2005 – come
modificato dall'art. 1 della L. 220/2015 – riguarda una società per azioni, che
lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, e di contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
società concessionaria[25])
ha durata pari a 10 anni e ha
ribadito – richiamando l'art. 5, co. 5, della L. 220/2015 – che lo stesso è
preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio
(v. nota).
Ha, altresì, disposto che la concessione è affidata con DPCM, da adottare previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con lo stesso DPCM è approvato lo schema di convenzione.
Lo schema di decreto e lo schema di convenzione,
insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti
della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali gli stessi atti possono essere adottati. Essi sono sottoposti
ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicati nella Gazzetta
ufficiale.
La convenzione con la società concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal
Ministero dello sviluppo economico.
Ha, infine, previsto che, fino alla data di entrata in
vigore del DPCM, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data
di scadenza della concessione in atto[26],–
dunque fino al 29 gennaio 2017 – continuano
a trovare applicazione la concessione "e la relativa convenzione già in
atto"[27].
Il comma
4 dispone il differimento al 1°
gennaio 2018 dell’applicazione alla RAI delle misure di contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e
disinvestimenti previste a legislazione vigente[28] per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT ai sensi della legge
di contabilità (L. 196/2009). In tale
elenco è stata recentemente inclusa per la prima volta anche la RAI nella
sezione “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”[29].
La finalità dichiarata del differimento è
quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e
societario attribuito alla RAI.
Ai
sensi dell’art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd.
“Settore S13” nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente
dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui
agli specifici regolamenti dell'Unione europea. L’ultimo elenco, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2016, n. 229, è stato predisposto
dall’Istat sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso
fornite nel Manual
on Government Deficit and Debt
pubblicato da Eurostat
(Edizione 2016)[30].
Secondo
il SEC 2010, il Settore S13 “è
costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita,
la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono
finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri
settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste
nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.
In generale, come si legge nella nota esplicativa dell’Istat, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l’analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera[31] e l’applicazione del test market/non market (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell’unità istituzionale considerata.
Qualora tale quota risulti inferiore al 50% per un congruo periodo di tempo, il test indica che l’unità opera come produttore di servizi non di mercato.
Restano comunque ferme le disposizioni recate
dall’art. 49, co. 1-ter e 1-quater, del d.lgs. 177/2005, in materia
di tetto retributivo.
Le disposizioni richiamate – introdotte, come già
detto, dall’art. 9 della L. 198/2016 – riguardano l’applicazione del
"tetto" retributivo, pari a €
240.000, fissato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori
e ai consulenti del soggetto
affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe
regolamentate[32].
Esse dispongono anche che, ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-bis del D.L. 201/2011
(L. 214/2011). Il riferimento è al co. 1 dell’art. 23-bis, che ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre
2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e
qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione
delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni
dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati e loro controllate.
Si ricorda, peraltro, che l’art. 2, co. 12-bis, della
L. 220/2015 aveva già previsto l’applicazione del limite massimo retributivo di
€ 240.000 ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo della RAI, ad
eccezione dell'amministratore delegato.
Articolo
6, comma 5
(Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni
terremotati)
L’articolo 6, comma 5 proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall’articolo 1 del D.L. n. 189/2016 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016).
La proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016 (c.d. Decreto sisma, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016) definisce l’ambito di applicazione del decreto stesso, che include non solo i comuni “del cratere” elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del DL).
In particolare, il comma 1, dell’articolo 1 del D.L. n. 189/2016 prevede che il provvedimento disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, poi talune specifiche disposizioni (articoli da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del .L. n. 189, le misure del D.L. stesso possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
L’ambito di applicazione della disposizione
in esame è operato per relationem all’articolo 1 del
D.L. n. 189/2016, il quale contiene il
riferimento a diverse tipologie di comuni danneggiati dagli eventi sismici.
Andrebbe al riguardo valutata l’opportunità di specificare con maggiore puntualità l’ambito di applicazione della
proroga.
La relazione illustrativa del Governo ricorda che, nella seduta n. 665 della 5a Commissione permanente Bilancio del Senato, il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno G/2567/31/5 Bellot ed altri (presentato nel corso dell’esame del DDL n. 2567 di conversione del D.L. n. 189/2016) con il quale si chiede al Governo di inserire, nel provvedimento di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, la proroga dei termini previsti per l’affidamento delle gare d’ambito per la distribuzione del servizio del gas naturale nelle zone terremotate.
I termini per la pubblicazione dei bandi di gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 3 e allegato 1 del D.M. n. 226 del 2011 sono stati più volte oggetto di proroga, da ultimo con l’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 210/2015.
L’attività di distribuzione di gas naturale consiste nel trasporto di tale tipo di gas “attraverso reti di gasdotto locali per la consegna ai clienti” (art. 2, c. 1, lett. n, D.Lgs. n. 164/2000). Tale attività è espressamente qualificata dalla legge di servizio pubblico e viene svolta in regime di monopolio naturale. L’attività di distribuzione di gas naturale deve essere affidata “esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e i Comuni che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, i quali devono conformarsi al contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico (art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 164/2000).
L'articolo 46-bis, comma 1, del D.L. n. 159/2007 ha demandato a successivi decreti ministeriali l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte e la determinazione degli Ambiti territoriali minimi (ATEM), secondo criteri di efficienza e riduzione dei costi .
Le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale devono, infatti, ai sensi del successivo art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93/2011, essere effettuate, a decorrere dal 29 giugno 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 93/2011, unicamente per ambiti territoriali minimi (ATM) di cui all’art. 46-bis del D.L. n. 159/2007.
In attuazione di quanto disposto con l’art. 46-bis, con D.M. 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) sono stati individuati 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. Con il successivo decreto del medesimo Ministro del 18 ottobre 2011 (G.U. n. 525 del 28 ottobre 2011) sono stati anche individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.
Per quanto riguarda il soggetto gestore della gara medesima, cioè la stazione appaltante, il D.M. 12 novembre 2011 n. 226, modificato in più punti dal D.M 20 maggio 2015 n. 106 ha definito i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio. La stazione appaltante, secondo le modalità definite dal citato D.M., può essere il comune capoluogo di provincia, una società di patrimonio delle reti oppure un comune capofila.
L'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 226/2011 ha inoltre previsto che, qualora la stazione appaltante non pubblichi il bando di gara entro specifici termini, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvii la procedura di gara regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, dunque anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Dunque, l’Allegato 1 del D.M. ha fissato la data limite entro cui ciascuna Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell’ambito per la scelta della stazione appaltante e da tale termine decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all’articolo 3 del D.M.
Come rileva l’AEEGSI, le gare per l’affidamento del servizio nei 177 ATEM, avrebbero dunque dovuto svolgersi - secondo i termini fissati dal D.M. - in un arco temporale di 3 anni a partire dal 2012, declinate in 8 raggruppamenti.
Le date limite individuate nel Regolamento gare sono state oggetto di diversi interventi di proroga, che non sempre hanno riguardato tutti i raggruppamenti, ma solo alcuni di essi. Le proroghe sono intervenute a partire dal D.L. n. 69/2013 (articolo 4, comma 3 e 3-bis), successivamente con l'articolo 1, comma 16 del D.L. n. 145/2013 (legge n. 9/2014) sui primi tre raggruppamenti, una terza ad opera dell'articolo 30-bis del D.L. n. 91/2014 (legge n. 116/2014) per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione e delle penali previste dal già citato articolo 4, comma 5 del D.L. n. 145.
L'articolo 3, comma 3-quater del D.L. n. 192/2014 (n. 11/2015) ha previsto un'ulteriore proroga (31 dicembre 2015) per la pubblicazione dei bandi di gara per il servizio di distribuzione gas (relativi al primo raggruppamento, con talune eccezioni).
Da ultimo, il comma 2-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 210/2015 ha disposto la proroga dei termini perentori per la pubblicazione dei bandi di gara rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento. La proroga opera aggiunta alle proroghe per i diversi raggruppamenti vigenti al 28 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 210).
A seguito di tale intervento
normativo, il MISE ha pubblicato la Tabella
recante per ciascun ambito le date per
l’intervento sostitutivo della Regione, in caso di mancato avvio della gara nei termini.
Si evidenzia al riguardo e a titolo non esaustivo che per l’ambito territoriale minimo di Rieti la pubblicazione del bando di gara avrebbe dovuto avvenire entro l’11 ottobre 2016.
Articolo
6, commi 6 e 7
(Proroga di
termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)
I commi recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento - degli obblighi di utilizzo del Registro - costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.
I commi
6 e 7 intervengono sulla norma
istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, nella formulazione introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115). Si tratta del corpus
normativo in virtù del quale andava costituito, presso il Ministero dello sviluppo
economico, un sistema propedeutico alla concessione ed erogazione degli aiuti
di Stato da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori dei predetti
aiuti.
Il “Registro nazionale degli aiuti” era destinato a
raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli
aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”
concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli
concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico
generale (SIEG).
Ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono aiuti di stato gli aiuti concessi
dallo Stato, ovvero mediante risorse statali che conferiscono un vantaggio
selettivo, che abbiano un'incidenza sugli scambi intra-UE e possano causare una
distorsione della concorrenza. La Commissione europea[33]
ha poi proceduto alla revisione di alcuni atti normativi sugli aiuti di Stato
esentati dall’obbligo di notifica in quanto non incidono sugli scambi tra gli
Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza[34].
La relazione governativa dichiara che il
venir meno (a decorrere dal 2017, in virtù della predetta legge n. 115/2015)
della norma relativa ai controlli mediante autodichiarazioni e controlli (a
campione sui soggetti beneficiari di aiuti illegali oggetto di una decisione di
recupero da parte della Commissione europea), "presenta più di una
criticità": la mancata entrata in vigore del regolamento attuativo[35] ha pregiudicato l'obiettivo secondo cui - alla data del 1° gennaio
2017 - il Registro potesse essere «a regime» venendo a coincidere i due profili
obbligatori della trasmissione delle informazioni e dell'interrogazione del
Registro.
Nel prevedere una proroga semestrale, quindi, il decreto-legge in
commento scongiura il rischio che, in caso di mancata entrata in vigore del
regolamento entro il 1° gennaio 2017, possa determinarsi un «blocco» nella
concessione ed erogazione degli aiuti di Stato[36]. Inoltre, riconduce a unità i due momenti della «trasmissione» delle
informazioni al Registro e della «interrogazione» del medesimo[37], assicurando altresì alle amministrazioni e ai soggetti gestori,
utenti del Registro, un sufficiente periodo di sperimentazione del sistema,
prima di sanzionare l'eventuale mancato adempimento degli obblighi di utilizzo.
Conseguentemente (al fine di realizzare il necessario coordinamento), vengono prorogati
anche i termini individuati dalle norme collegate, facendo ora capo al 1°
luglio 2017 per la decorrenza della relativa tempistica.
Articolo
6, comma 8
(Commercio su aree pubbliche)
L’articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime.
Andrebbe valutata l’opportunità di
richiamare espressamente le disposizioni normative di cui si dispone la proroga.
La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa. Tuttavia si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
In
applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012,
avente ad oggetto i criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.
Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.
Nella riunione del 24 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un documento unitario in attuazione dell’Accordo del 2015 relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012.
In particolare il documento disciplina:
· la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali)
· i criteri di selezione;
· l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di priorità
· la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea;
· le disposizioni transitorie.
In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si stabilisce l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie:
a)
le concessioni scadute e rinnovate (o
rilasciate) dopo l’entrata in
vigore del d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per
sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
b)
le concessioni che scadono dopo l’entrata in
vigore dell’Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni
successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
c)
le
concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che
sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale
scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:
-
alle concessioni
scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del
d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio
2017;
- alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
- alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente.
Considerato che i termini oggetto di proroga
sono contenuti in un documento della Conferenza delle Regioni e delle province
autonome in recepimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata, andrebbe valutata l’opportunità di verificare
se vi siano state forme adeguate di coinvolgimento delle Regioni nell’adozione
della norma in esame.
La materia del commercio, è
attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni (art.
117, comma 3, Cost.), ma presenta altresì profili
inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costitituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello
Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).
La Corte costituzionale ha
infatti sottolineato (sentenza n. 98 del 2013), che la direttiva n. 2006/123/CE
– pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle
attività economiche (e, tra queste, la libertà di stabilimento di cui all’art.
49 [ex art. 43] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) – consente,
comunque, di porre dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel
caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale
(come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la
necessità della selezione tra i diversi candidati), come previsto, in termini
generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno). Peraltro, la Corte ha, contestualmente, rilevato che l’art. 70, comma
5, dello stesso d.lgs. n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di
derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio,
proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree
pubbliche, prevedendo che, «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da
applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il
periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».
La Corte riconduce tale
normativa alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche
attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene
eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale
massima liberalizzazione delle attività economiche).
Nella specie, è dunque lo
stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell’intesa, si
adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo
della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
ma anche le disposizioni per il
passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime “con ciò individuando
espressamente, nella medesima sede
partecipata, il luogo ove adottare la normativa transitoria, da intendersi
quale ordinario strumento teleologicamente diretto a regolamentare i rapporti
pendenti in caso di successione delle leggi nel tempo” (sentenza n. 245 del
2013).
La norma di proroga in commento andrebbe
inoltre valutata alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia di
applicazione della direttiva 2006/123/CE, con particolare riguardo alla proroga
delle concessioni, e della giurisprudenza costituzionale in materia.
Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria della proroga delle concessioni, con specifico riguardo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, non risultano avviate procedure di contenzioso o precontenzioso nei confronti dell’Italia.
In materia, si evidenziano, tuttavia, le seguenti procedure di infrazione per violazione del diritto dell’Unione europea concernenti l’applicazione della direttiva 2006/123/CE:
• Concessioni idroelettriche: La Commissione europea ritiene che l'articolo 37 del decreto-legge 22/06/12, n. 83 (convertito in legge 07/08/12, n. 134) contrasti con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'articolo 49 del TFUE. Secondo la Commissione, l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma stabilisce anche che l'affidatario della concessione scaduta non debba conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. La normativa statale di cui al citato articolo 37 del decreto-legge 22/06/12, n. 83, secondo la Commissione, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo articolo obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;
• Concessioni demaniali marittime: lo scorso 14 luglio la Corte di giustizia dell’UE ha bocciato il regime nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali per finalità turistico ricreative Corte giust. sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis. La Corte ha dichiarato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.
La Corte costituzionale si è espressa in più occasioni sulle disposizioni statali o regionali che recano norme di proroga di concessioni in essere, anche in relazione alle previsioni dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiama il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni.
In più occasioni (ex multis sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010 e sentenza n. 205 del 2011) la Corte costituzionale ha valutato le disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, «impedisc[ono] l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori»
Articolo
6, comma 9
(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico per clienti di servizi
elettrici diversi da quello domestico)
L'articolo 6, comma 9 opera un differimento di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici. Il comma inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
Il comma opera, si è testé detto, un differimento di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici.
Viene a tal fine modificato l’articolo 3, comma 2, cpv. 3-ter, lettera b) del decreto-legge n. 210 del 2015, il quale a sua volta aggiunge un nuovo comma 3-ter lettera b) al D.L. n. 3/2010.
Con riferimento al comma 9 in esame, posto
che esso opera una novella all’articolo 3, comma 2, cpv. 3-ter, lettera b), il
quale a sua volta aggiunge il comma 3-ter, lettera b) all’articolo 1, del D.L.
n. 3/2010, si osserva che sarebbe opportuno riformularlo nei termini di una
novella diretta al citato comma 3-ter lettera b) del D.L. n. 3/2010.
Il comma 2, cpv. 3-bis, lettera b) dell’articolo 3 del D.L. n. 210/2015 – nella sua formulazione vigente prima dell’intervento novellatore qui in esame - ha disposto che la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico[38], da applicare ai clienti connessi in alta e altissima tensione sia adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’AEEGSI su tutto il territorio nazionale ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa. La medesima riforma prevede altresì che la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012 sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili.
Quanto al sistema attuale vigente per gli “energivori”, si ricorda che l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, siano definite le imprese a forte consumo di energia. La norma è stata attuata con il decreto 5 aprile 2013[39]. Il comma 2 ha disposto che l’individuazione sia finalizzata alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina europea (direttiva 2003/96/CE). Il comma 3 del medesimo articolo 39 ha altresì disposto che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali venissero rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta e nel rispetto dei vincoli (divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) sanciti dal citato comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha quindi trasmesso all’AEEGSI, una atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12 preordinato al riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, ed un secondo atto di indirizzo integrativo.
In seguito all’acquisizione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, l’AEEGSI, con la deliberazione 340/2013/R/eel, ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2013, le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti[40].
Dunque, a partire dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta in bolletta una nuova componente tariffaria, denominata AE a copertura degli oneri, derivanti dal comma 3 dell’articolo 39 del D.L. n. 83/2012, per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, a carico delle utenze non destinatarie delle medesime agevolazioni.
In ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione Europea in data 17 aprile 2014 e il relativo procedimento è ancora in corso e si chiuderà nei primi mesi del 2017. In attesa della risposta della Commissione europea, quota parte delle risorse (si tratta delle risorse 2013 e parte di quelle 2014) rivenienti dalla predetta componente tariffaria AE destinata a finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica, raccolte presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex Cassa Conguaglio per il settore elettrico)[41], è in corso di elargizione per essere destinata a coprire le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia[42]. Come specifica l’AEEGSI sul suo sito istituzionale, l'agevolazione corrisponde a una riduzione tra il 15% ed il 60% sulle componenti A degli oneri di sistema (A2, A3, A4, A5 e AS) alle imprese che consumano almeno 2,4 GWh l'anno e hanno un costo dell'energia elettrica utilizzata pari ad almeno il 2% del fatturato. Le agevolazioni vengono applicate solo ai prelievi in Media ed Alta Tensione[43].
In attesa della pronuncia della Commissione Europea circa la compatibilità del regime di aiuto con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato nel settore dell’energia e dell’ambiente (Comunicazione 2014/C 200/1), la deliberazione 668/2015/R/eel AEEGSI del 28 dicembre 2015 ha confermato per l’anno 2015 le norme agevolative in essere per le imprese a forte consumo di energia previste per l’anno 2014[44], introducendo al contempo alcune disposizioni transitorie con effetto a partire dal 1 gennaio 2016. Dunque, in attesa della pronuncia della Commissione europea, l’AEEGSI ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016:
· venga rimossa la differenziazione, introdotta dall’1 gennaio 2014, tra la struttura tariffaria degli oneri delle componenti tariffarie A per i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia rispetto alla struttura tariffaria applicata ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese (si azzera dunque il valore della componente tariffaria AE posta a carico dei clienti non energivori per la copertura delle agevolazioni ai clienti energivori);
· venga sospesa l’applicazione, ai clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia (imprese i cui consumi sopra gli 8 GWh/mese in media tensione e sopra i 12 GWh in alta/altissima tensione) della componente tariffaria AE, introdotta dall’1 gennaio 2014.
In relazione alla riforma degli oneri tariffari per le imprese energivore prevista dal D.L. n. 210/2015 e con il decreto legge in esame prorogata, l’AEEGSI con deliberazione 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel ha avviato il procedimento di riforma, rendendosi necessaria la consultazione dei soggetti interessati sulle proposte contenute nel documento. Il termine per l’espressione delle consultazioni si è concluso l'11 luglio 2016.
La relazione illustrativa del Governo, nel motivare la proroga dell’intervento riformatore afferma che la nuova decorrenza della riforma tariffaria è indispensabile per allineare con i tempi di adozione della decisione finale da parte della Commissione europea, attesa solo nel corso del 2017. I tempi non sono infatti compatibili con la conclusione della notifica in sede europea della riforma della struttura tariffaria per la raccolta degli oneri generali di sistema e delle relative agevolazioni per le imprese energivore.
Con riferimento alla parte della riforma che prevede
che la rideterminazione degli oneri di
sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012 sia
applicata esclusivamente agli oneri
generali relativi al sostegno delle energie
rinnovabili , si osserva che essa appare riconducibile alla necessità di
allineare la disciplina nazionale a quanto previsto dai paragrafi 3.7.1 e 3.7.2
della “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e
dell’energia 2014-2020” di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01. Tali paragrafi
prevedono, tra l’altro, che gli Stati membri possano adottare misure di
agevolazione per le imprese a forte
consumo di energia elettrica, limitatamente agli oneri derivanti dal supporto
allo sviluppo della generazione a fonti rinnovabili e a determinate
condizioni e che la Commissione debba approvare un piano di aggiustamento nei
casi in cui sistemi di agevolazioni preesistenti all’entrata in vigore di
questa disciplina non siano conformi alle predette condizioni.
Il comma in esame inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi[45]. Tale disposizione interviene dunque modificando il criterio generale di imposizione – contenuto nell’articolo 33 della legge 99/2009 e ancora nel DL 91/2014 – che si riferisce invece al consumo complessivo.
Si osserva al riguardo che la disposizione
testé citata non sembra operare in conseguenza della proroga della riforma
degli oneri del sistema elettrico.
Articolo
6, comma 10
(Proroga di
termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)
L'articolo 6, comma 10 proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.
Il comma impatta sull'articolo
9 del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, laddove si introducono norme concernenti la misurazione e la
fatturazione del consumo energetico individuale, a seguito della direttiva
2012/27/UE. Il suo comma 5 riguardava alla misurazione del consumo di riscaldamento,
raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici
polifunzionali ai quali detti servizi sono forniti da un impianto di
teleriscaldamento/teleraffreddamento, da una fonte
centrale che alimenta una pluralità di edifici oppure da una fonte di
riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio. Per essi
- e per la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e negli
edifici polifunzionali - sussiste l'obbligo (per le imprese di fornitura del servizio)
affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in
ogni appartamento o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed
efficiente in termini di costi.
I termini sono ora prorogati di
sei mesi. Resta operante la parte successiva del comma originario, secondo
cui, se l'installazione di contatori di calore individuali non è tecnicamente
fattibile o efficiente in termini di costi, occorre installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza
di ciascun radiatore (secondo quanto previsto dalla norma
UNI EN 834), con esclusione di
quelli situati negli
spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di
tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi
con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI
EN 15459. In
tali casi sono
presi in considerazione metodi
alternativi efficienti in termini di costi
per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare
la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso
dall'impresa di fornitura, secondo
modalità stabilite dall'Autorità di settore, ferma restando
la necessità di garantire
la continuità nella misurazione del dato. Quando i condomini sono alimentati
dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o
da sistemi comuni
di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli
appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i
corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno
domestico, se prodotta in modo
centralizzato, resta anche in vigore l'obbligo per cui l'importo complessivo
deve essere suddiviso
in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione
dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e
successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione
termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
.
Articolo
7
(Proroga di termini in materia di salute)
I commi 1 e 2 differiscono dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva. Il comma 3 differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.
I commi 1 e 2 differiscono dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva. Si ricorda che il termine suddetto del 31 dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell'art. 21 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 - articolo che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2016 - sia dall'art. 15, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Quest'ultimo comma stabilisce altresì i criteri e la procedura per la revisione in oggetto.
Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia; in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si provvede secondo la restante procedura suddetta, alla quale si aggiunge (in tale ipotesi) il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I criteri a cui deve essere improntato l'accordo sono i seguenti: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; “possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale”.
Il comma 3 differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza:
- del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio”. Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione che la procedura successiva sia classificata come “moderata” (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette)[46]. Al riguardo, sembrerebbe opportuno (nell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26) differire esplicitamente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui si applica questa condizione meno restrittiva, tenuto conto che, in mancanza di tale specificazione, per il 2017 sembrerebbe, sotto il profilo letterale, venir meno anche tale condizione; sembrerebbe inoltre opportuno valutare se sussista l'esigenza, per ragioni di coordinamento, di modificare anche i termini temporali di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 26 del 2014, comma che concerne alcune possibilità di deroga alle condizioni in oggetto da parte del Ministero della salute (sentito il veterinario designato). Si ricorda che: la procedura è classificata “moderata” qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata “lieve” qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione “non risveglio” concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).
Si ricorda che, ai sensi della definizione generale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 26 del 2014, le procedure in oggetto sono quelle che (svolte a fini scientifici o educativi) possono causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. In tale nozione rientra esplicitamente qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni, mentre è esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento di cui al presente comma 3 rientrano tra le norme del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva “sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”). La medesima relazione segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell’esito negativo (espresso nel luglio 2016) del monitoraggio sull’esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (si ricorda che il Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare del suddetto Istituto è stato individuato dalla disciplina[47] come “il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza” al Ministero della salute “sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida”). Il differimento, peraltro, secondo la relazione illustrativa, consente di disporre di un ulteriore periodo di tempo per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all’impiego di animali nelle sperimentazioni.
Articolo
8, comma 1
(Ufficiali dell'Arma dei carabinieri)
L’articolo 8, comma 1, interviene sull’articolo 2248 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di prorogare di un anno (dal 2016 al 2017) il regime transitorio di avanzamento di grado per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che ai sensi dell’articolo 2248 del Codice dell’ordinamento militare fino al 2016 (ora 2017), in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.
La relazione illustrativa allegata al decreto legge giustifica la proroga in esame in considerazione del fatto che nel periodo di regime transitorio il ruolo normale ha registrato un innalzamento dell’età media di immissione nei gradi di generale determinando la costante carenza organica nei gradi di vertice dovuta alle sopravvenute cessazioni per limiti d’età. Parimenti, la disomogenea alimentazione del ruolo speciale ha determinato un disarmonico sviluppo del ruolo registrando consistenti eccedenze nel grado di capitano e rilevanti vacanze nel grado di tenente colonnello.
Articolo
8, comma 2
(Limiti al lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia)
L’articolo 8, comma 2, proroga
per l'anno 2017 la validità dei limiti massimi vigenti di lavoro straordinario consentito
per il personale dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia
penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato).
I limiti a cui la proroga si
riferisce sono quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni
orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario che, ai sensi
dell'articolo 43, 13° comma, della legge 121/1981, deve essere stabilito
annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
La disposizione è
finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in
esame – a consentire all’Arma dei carabinieri e alle altre Forze di Polizia di
assicurare al personale dipendente il regolare pagamento delle ore di lavoro
straordinario sin dal mese di gennaio 2017, nelle more del perfezionamento del
decreto sopra citato e nei limiti mensili di lavoro straordinario già definiti
con il decreto relativo all’anno 2016.
La validità di tali limiti è
stata già prorogata, per l’anno 2016, con il decreto-legge 2015/2015 di proroga
termini (art. 10, comma 8-sexies).
Secondo la relazione tecnica
allegata al disegno di legge di conversione, “la disposizione non comporta
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse occorrenti
per il pagamento del lavoro straordinario svolto sono già stanziate sui
pertinenti capitoli dei bilanci delle Amministrazioni coinvolte”. Per quanto
riguarda la Polizia di Stato, ad esempio, lo stanziamento per gli straordinari
ammonta a 22,174 milioni di euro (cap. 2509/3 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno).
Articolo
8, comma 3
(Agenzie industrie difesa)
L’articolo 8, comma 3, proroga dal “bilancio 2016” “al bilancio 2017” il termine entro il quale le unità produttive gestite dall’ Agenzie industrie difesa dovranno conseguire l’obiettivo dell’economica gestione.
L’articolo 8, comma 3, novella comma 379
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di prorogare dal “bilancio 2016”
“al bilancio 2017” il termine entro il
quale le unità produttive gestite dall’Agenzie industrie difesa dovranno
conseguire l’obiettivo dell’economica gestione.
La disposizione in esame proroga, altresì,
dal 2016 al 2017 un terzo dei contratti conclusi dall'Agenzia Industrie difesa
ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. In base a tale
disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e
motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e
nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o
altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato,
previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di
un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare,
desumibile da specifici e analitici curricula
culturali e professionali.
Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico
vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del Codice
dell'ordinamento militare (Enti vigilati), istituito con il compito di
coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati
all'Agenzia- In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice scopo
dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità
produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del
Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e
umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un
apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90,
recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità,
efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono
operative nel settore manufatturiero, del
munizionamento e della cantieristica navale.
Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno
riguardato l'Agenzia, si ricorda che il D.L. n 215/2011 (Proroga delle missioni
internazionali) al comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale
riduzione dei contributi diretti,
erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa
(AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015, termine successivamente
prorogato al 2016 dall'articolo 4, comma 6-quater
del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25
febbraio 2016, n. 21.
Articolo
8, commi 4 e 5
(Confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri)
Il comma 4 dell’articolo 8 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. Il medesimo comma differisce il termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all’inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
II comma 5 reca una specifica disposizione concernente il pagamento del contributo obbligatorio per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri.
La lettera
a) del comma 4 dell’articolo
8 novella il decreto legislativo n. 177
del 2016 il quale, nel dare attuazione all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disposto il
transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell’arma dei
Carabinieri.
Nello specifico la disposizione in esame, introducendo
nel richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016 il nuovo comma 15 – bis dell’articolo 18, affida, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di
chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento
delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato
attualmente in servizio.
Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che
la disposizione in esame si rende necessaria “per consentire la chiusura delle
contabilità del medesimo Corpo, che necessitano di un lasso di tempo ulteriore
rispetto a quello di imminente scadenza, tenuto anche conto che è tuttora in
corso il perfezionamento dei provvedimenti realizzativi del trasferimento dei
beni dal Corpo forestale dello Stato verso l’Arma”.
La successiva lettera b) del comma 4i prevede, inoltre,
attraverso una modifica al comma 16 dell’articolo 18 del decreto legislativo n.
177 del 2016 il differimento del termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile
2017, per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
relativo all’inquadramento del Capo del
Corpo forestale dello Stato al quale, come appena illustrato (cfr. lettera a)), il comma in esame affida la gestione stralcio delle operazioni di
chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato.
A sua volta il comma 5 dell’articolo 8 aggiunge un periodo nuovo all’articolo 20, comma 1 del richiamato D.lgs 177/2016, concernente l’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, al fine di introdurre una specifica disposizione concernente il pagamento del contributo obbligatorio per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri.
Si ricorda che la normativa vigente stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell’Arma dei carabinieri è iscritto, d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1913 del codice dell’ordinamento militare, a decorrere dall’immissione nei ruoli delle Forze armate, alla Cassa di previdenza delle Forze armate e, conseguentemente, è tenuto al pagamento del relativo contributo obbligatorio ai fini della maturazione, in occasione della cessazione dal servizio con diritto a pensione, della cosiddetta indennità supplementare. Tale indennità, tuttavia, di natura obbligatoria e previdenziale, matura, ai sensi dell’articolo 1914 del codice, dopo sei anni di servizio nell’Arma.
In particolare, la disposizione in esame prevede che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del D. Lgs 66/2010 (ovvero almeno sei anni dall’iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.
La relazione illustrativa specifica che senza la modifica normativa in esame l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi del pagamento del relativo contributo obbligatorio) riguarderebbe anche quel personale del Corpo forestale transitato nell’Arma dei Carabinieri che, inconseguenza dell’anzianità di servizio o anagrafica, non maturerebbe comunque la corresponsione dell’indennità supplementare in quanto sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell’indennità supplementare.
A questo proposito si ricorda che ai sensi dell’articolo 1914 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un'indennità supplementare.
Articolo 9, comma 1
(Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle
aree colpite dal sisma del 1980-1981)
Il comma 1 dell’articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell’operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Nell’ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l’intervento di completamento dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda.
In particolare, il comma 1 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L. 83/2012, al fine di:
-prorogare dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per la cessazione dell’incarico del commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 49, comma 1, del D.L. 83/2012);
- prorogare dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l’obbligo in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012);
- prevedere come per le precedenti annualità, fino al 2017, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012).
La disposizione in esame opera attraverso una proroga del termine del 31 dicembre 2016, fissato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2014, che ha differito il termine del 31 dicembre 2013, stabilito dall’art. 49 del D.L. 83/2012, per la chiusura della gestione commissariale prevista dall'articolo 86 della L. 289/2002 e affidata, con D.M. attività produttive 21 febbraio 2003 (pubblicato nella G.U. 26 maggio 2003, n. 120) all’ing. Filippo D'Ambrosio. L'art. 86 citato, finalizzato alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981 (di conversione del D.L. 75/1981, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), oltre alla nomina del citato commissario ad acta, ha revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 219/1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il medesimo articolo 86 ha altresì disposto che il commissario ad acta, entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse il completamento della realizzazione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla medesima legge n. 219 del 1981.
La relazione illustrativa segnala che, “a partire dal
2003, al Commissario sono stati trasferiti in totale 71 progetti di
completamento infrastrutturale e un progetto (Lioni-Grottaminarda) di
completamento funzionale, dei quali 53 risultano definitivamente chiusi,… mentre risultano ancora aperti 22
interventi, 4 con opere ancora da completare tutte relative al territorio della
regione Basilicata, ma in fase di progettazione (svincolo di Muro Lucano)”.
Per informazioni sullo stato dei lavori di
completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda si veda la scheda
n. 192 del 10° Rapporto sull’attuazione del Programma delle
infrastrutture strategiche, aggiornata al 31 marzo 2016.
Nell’ambito delle attività volte al completamento
degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con
apposito decreto n. 709 del 28 luglio 2010 il Commissario ad acta ha approvato
il progetto esecutivo per la realizzazione della «strada a scorrimento veloce
Lioni - Grottaminarda». Il decreto prevede che la realizzazione del progetto
esecutivo avvenga per stralci a seconda delle risorse effettivamente
disponibili e dei tempi di assegnazione delle risorse stesse.
Con la delibera CIPE 62/2011, nell’ambito delle
risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali per
l’attuazione del Piano nazionale per il sud, è stato assegnato all’Asse
Nord/Sud Tirrenico - Adriatico: Lauria - Contursi - Grottaminarda - Termoli –
Candela, Tratta Lioni- Grottaminarda, 1° lotto funzionale, individuato dal
Commissario tra lo svincolo di Grottaminarda e lo svincolo intermedio di
Frigento, un finanziamento di 220 milioni di euro a valere sulle quote
regionali 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell’art.
4 del decreto legislativo n. 88/2011 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate).
Con la delibera CIPE 27/2012, sono stati assegnati
ulteriori 70 milioni di euro a valere sulle risorse del risorse del Fondo
Infrastrutture Ferroviarie e Stradali, di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge n. 98/2011, per la realizzazione del 2° stralcio funzionale,
dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro.
Come precisato nella relazione sullo stato di avanzamento
degli interventi e sull’utilizzo delle risorse di competenza del Commissario di
cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 28, trasmessa al
Parlamento il 7 ottobre 2016 (Doc.
CCXIX, n. 5), le citate delibere, unitamente agli stanziamenti,
di cui al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007
di euro 2,5 milioni e al Decreto
Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania
n° 148 del 24 luglio 2009 di euro 2,5 milioni, porta l'ammontare complessivo
degli stanziamenti a euro 295 milioni.
La relazione illustrativa precisa, infine, che
“risultano assegnati all’opera solo 295 milioni di euro, cui si potrebbero
aggiungere a breve 65 milioni di euro deliberati dal CIPE nell’agosto ultimo
scorso”. Con delibera 25/2016 del 10 agosto 2016, sono stati destinati 11.500
milioni di euro alle infrastrutture a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
Articolo
9, comma 2
(Corsi di formazione degli addetti al salvamento acquatico)
Il comma 2 dell’articolo 9, differisce al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell’attività di assistente bagnante originariamente prevista, dall’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, il 1° gennaio 2017.
Si ricorda che il precedente decreto-legge n. 210 del 2016 avente ad oggetto la proroga di termini previsti da disposizioni legislative aveva prorogato al 31 luglio 2016 il termine per l’emanazione dell’appena citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si rileva pertanto che il termine di entrata
in vigore del medesimo decreto ministeriale, prorogato dalla presente
disposizione, non è stabilito da una fonte normativa primaria.
La medesima disposizione prevede inoltre che le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016 individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l’attività di formazione nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto i cui uffici verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono inoltre individuate le cause della sospensione e della revoca della medesima autorizzazione. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l’abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente.
Il differimento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, stando a quanto rappresentato nella relazione illustrativa, è diretto a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal medesimo decreto, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.
Articolo
9, comma 3
(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi
e di noleggio con conducente)
Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Si ricorda che il termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato dieci volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (al 31 dicembre 2014), dal D.L. n. 192 del 2014 (al 31 dicembre 2015), e, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 7, comma 5, del D.L. n. 210 del 2015.
La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.
Si ricorda infatti che l’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'operatività della disciplina è stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;
Si ricorda che a giugno 2015 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L'Autorità segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L'Autorità propone il mantenimento dell'attuale connotazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell'arco dell'intera giornata, ma con la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più licenze, nonché di ampliare l’utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Si propone anche l’eliminazione dell’obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l'affidamento alle Regioni, anziché ai Comuni, dell'individuazione dei bacini ottimali sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l'Atto di segnalazione al Governo e Parlamento; le proposte di modifica della legge n. 21/1992; la Tabella di raffronto tra la disciplina vigente e le proposte dell'Autorità.
Articolo
9, comma 4
(Pubblicità degli avvisi e dei bandi del Codice dei contratti pubblici)
Il comma 4 dell’articolo 9 proroga l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici (prevista dall’art. 66, comma 7, dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.
Si tratta del decreto previsto dall’articolo 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che doveva essere adottato, d'intesa con l'ANAC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. La relazione illustrativa precisa che il decreto, “seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data del 31 dicembre 2016”.
Il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato
abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
In particolare, la norma interviene sul terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) che, nell’ambito delle disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sugli appalti pubblici nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, regola la disciplina da applicare per la pubblicità degli avvisi e dei bandi facendo riferimento al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino al 31 dicembre 2016, ossia nel testo antecedente alle modifiche dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.L. 66/2014. Tali modifiche hanno previsto la soppressione dell’obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra la soglia di rilevanza europea, nonché l’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.
L’articolo 26, comma 1-bis, del D.L. n. 66/2014, ha previsto che le modifiche del comma 1 del medesimo articolo si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale termine è stato prorogato al 1° gennaio 2017 dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Per tale ragione, il terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016 prevede che fino al 31 dicembre 2016, termine prorogato dalla norma in esame fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione degli indirizzi generali della pubblicazione, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino alla predetta data, ossia fino al 31 dicembre 2016.
Si osserva che andrebbe valutata
l’opportunità di modificare il comma 11 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016,
là dove fa riferimento al regime (di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo n. 163 del 2006) “nel testo applicabile fino alla predetta data”.
Va infatti considerato, come già rilevato, che, da un lato, tale data è stata prorogata dalla norma in esame fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale e che, dall’altro, sono richiamati i riferimenti normativi dell’articolo 26 del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 210 del 2015, che hanno previsto l’applicabilità del regime di pubblicazione fino alla data del 31 dicembre 2016.
La disciplina applicabile fino al 31 dicembre
2016 prevede che gli avvisi e i bandi
siano altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente»
della stazione appaltante, e, entro i successivi due giorni lavorativi, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico
presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta
trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
Articolo
9, comma 5
(Pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi)
Il comma 5 dell’articolo 9 proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017.
L’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede che, per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, gli iscritti al medesimo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite “dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro”. Il comma 4 del citato articolo stabilisce che il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
La relazione illustrativa precisa che la breve proroga del termine per il pagamento del contributo dipende da alcune difficoltà tecniche, in via di risoluzione, connesse al passaggio dalle precedenti modalità di pagamento alle modalità telematiche ed è volto ad evitare che, a seguito di un ritardo non imputabile relativo al pagamento di tale contributo, possa derivare un pregiudizio per gli esercenti.
Si ricorda infatti che l’articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298 sanziona l’omesso pagamento del contributo d’iscrizione all’albo entro tre mesi dalla data di scadenza del termine - nonostante regolare diffida – con la sospensione dall’albo del soggetto inadempiente. Ai sensi dell’articolo 26, inoltre, l’esercizio della medesima attività durante il periodo di sospensione è considerato esercizio abusivo dell’autotrasporto ed è punito con una sanzione amministrativa.
Articolo
9, commi 6 e 7
(Assunzione di piloti civili)
I commi 6 e 7 prorogano al 31 dicembre 2018 la facoltà riconosciuta all’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) di assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale, rinnovabile sino ad un massimo di tre anni.
La predetta facoltà è riconosciuta all’ENAC in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo (come previsto anche dall’art. 34, c. 7, del D.L. 179/2012, vedi infra), fermo restando il divieto stabilito dalla normativa vigente (art. 19 del D.Lgs. 81/2015) in materia di contratto a termine, la cui durata non può superare i 36 mesi[48] (comma 6).
Si fa presente che il richiamato
articolo 34, c. 7, del D.L. 179/2012, al fine di garantire il rispetto, da
parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard
di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea e in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di
ispettori di volo, ha già riconosciuto all’ENAC, in via transitoria, la
predetta facoltà assunzionale (senza tuttavia
prevedere un termine per il suo esercizio).
Alla copertura del relativo onere, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[49] (comma 7).
Articolo
9, comma 8
(Obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione della programmazione 2007-2013)
Il comma 8 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l’adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).
A tal fine la norma interviene sul comma 807 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 (L.n.208/2015), prorogando al 31 dicembre 2017 il termine ora ivi previsto al 31 dicembre 2016 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere finanziate a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo 2007-2013
Nel posporre il suddetto termine, il comma 8 in esame precisa che tale proroga opera solo qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle suddette opere sia stato avviato durante la vigenza dell’abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l’adozione di una variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Si ricorda che il suddetto
termine risulta essere stato già prorogato al 31 dicembre 2016 dal citato comma
807, rispetto al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2015.
Quanto al decreto
legislativo n. 163 del 2006, lo stesso è stato abrogato dall’articolo 217,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha
attuato le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché ha operato un riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
apportando innovazioni sostanziali alle procedure per la progettazione e la
realizzazione delle opere. L’articolo 216 ha dettato la disciplina transitoria
da applicare nelle more dell’adozione dei vari provvedimenti attuativi.
Il secondo periodo del medesimo comma 8 dispone conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal primo periodo, che sono parimenti prorogati i termini per l’applicazione delle sanzioni previsti dal comma 808 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016.
Tale comma, si rammenta, dispone che il regime di proroga di cui al comma 807( stabilito al 31 dicembre 2016 ed ora posposto al 31 dicembre 2017) non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
I suddetti termini vengono ora prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2017 (primo semestre), entro il quale non si applica alcuna sanzione, e al 31 dicembre 2017 (secondo semestre 1° luglio-31 dicembre 2017), entro il quale viene applicata la sanzione nella misura dell’1,5 per cento dell’importo del finanziamento previsto.
Con riferimento alla
disciplina relativa all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione
2007-2013, si ricorda che era intervenuta la delibera CIPE n. 21 del
30 giugno 2014 (“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della
ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle
risorse”), la quale fissava, al paragrafo 6, al 31 dicembre 2015 il termine
ultimo per l’assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate
alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione
2007-2013. Si stabiliva tuttavia che il mancato rispetto della scadenza del 31
dicembre 2015 avrebbe comportato, per i primi sei mesi (entro il 30 giugno
2016), l'applicazione di una sanzione complessiva pari all’1,5% dell’importo.
Decorso inutilmente tale termine, le risorse sarebbero state definitivamente
revocate.
Rispetto alla disciplina
prevista dalla delibera CIPE n. 21/2014, le norme introdotte dai commi 807-808 della legge di stabilità
2016 – che vengono qui estese all’anno 2017 - hanno prorogato di un intero
anno, fino al 31 dicembre 2016, il termine per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
della programmazione relativa al 2007-2013, qualora si renda necessaria
l'approvazione di una variante urbanistica delle opere finanziate.
Come prima detto, l’assunzione
di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i primi sei mesi dell’anno non
fa scattare la sanzione (invece prevista dalla disciplina di cui alla
delibera CIPE); la medesima obbligazione può peraltro essere assunta anche nel semestre successivo (nel periodo dal 1
luglio al 31 dicembre), sebbene con l’applicazione della citata sanzione.
Articolo
9, comma 9
(Accordi di programma per interventi di edilizia residenziale pubblica)
Il comma 9 dell’articolo in esame prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
La modifica interviene sull’articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge n. 150 del 2013, che ha prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine per la ratifica degli accordi di programma previsti al comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). Il termine del 31 dicembre 2016 è prorogato dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2017.
L’articolo 12 del D.L. 83/2012 prevede interventi, per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il “Piano nazionale per le città”, e interventi, previsti al comma 7, per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all’art. 18 del D.L. 152/1991. In relazione a tali interventi, il comma 8-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di rilocalizzare nella medesima regione o in regioni confinanti e comunque nei comuni capoluogo di provincia, i programmi per i quali risultino ratificati gli Accordi di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si ricorda che con l’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
L’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente.
In particolare, la rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione.
L’accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro diciotto mesi dalla sottoscrizione: termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2007 dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.
Articolo
10, comma 1
(Messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Palermo)
Il comma 1 dell’articolo 10 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture e impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati.
L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (DM 29 gennaio 2015). La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie.
In base al comma 99-bis dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva già prorogato tale termine al 31 dicembre 2016.
Ebbene, il decreto-legge in commento proroga tale scadenza di ulteriori 12 mesi, portandola quindi al 31 dicembre 2017 (art. 10, comma 1, lett. a). Il provvedimento, inoltre, posticipa dal 28 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017 la data entro la quale si possono apportare modifiche al decreto ministeriale sopra ricordato (art. 10, comma 1, lett. b).
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva questa ulteriore proroga con «la particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative».
Articolo
10, comma 2
(Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna)
Il comma 2 dell’articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2018 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
In particolare, la disposizione interviene sul comma 1-bis del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito questa deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.
L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017[50].
Il decreto-legge in commento proroga sin d’ora fino al 31 dicembre 2018 la vigenza della deroga.
In merito, la relazione illustrativa motiva la proroga con «la circostanza che i concorsi pubblici per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna non sono stati banditi e il numero dei medesimi continua a diminuire nel tempo (su 34 previsti ne sono in servizio 25), con conseguenti possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile quale quello dell’esecuzione penale esterna».
Articolo
11, comma 1
(Grande Progetto Pompei)
L’articolo
11, comma 1, reca disposizioni inerenti le misure organizzative relative
alla realizzazione del Grande Progetto Pompei.
In particolare:
· proroga al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande
Progetto Pompei alla Soprintendenza
speciale di Pompei (per la
denominazione, v. infra);
· proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all’Unità Grande Pompei e al Vice
Direttore generale vicario (in analogia a quanto già in precedenza disposto
per il Direttore generale e per la struttura di supporto);
· estende a 36 mesi la durata massima
degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata
Soprintendenza speciale.
Cenni sul Grande
Progetto Pompei e sull’Unità Grande Pompei
Le previsioni
generali
L’art. 2 del D.L.
34/2011 (L. 75/2011) ha disposto l'adozione, da parte del Ministro per i
beni e le attività culturali, di un programma
straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di
Pompei, al fine di rafforzare l’efficacia delle azioni e degli interventi
di tutela nelle suddette aree. Per il finanziamento
del programma straordinario è stata prevista la possibilità di utilizzo
delle risorse derivanti dal Fondo per le
aree sottoutilizzate (FAS) destinate
alla regione Campania e di una quota
dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale,
determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Inoltre, è stato previsto che la quota
di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania sarebbe
stata individuata dalla Regione medesima nell’ambito del Programma di interesse
strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l’approvazione.
Il programma
straordinario è stato approvato dal Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici l'8 giugno 2011[51].
Con comunicato
stampa del 9 giugno 2011 il Mibac ha, poi, reso noto
che “il piano, articolato in cinque fasi, prevede un investimento complessivo di 105 milioni di euro, così suddivisi:
8,2 milioni di euro per il piano della conoscenza, 85 milioni di euro per il
piano delle opere, 7 milioni di euro per il piano della fruizione e della
comunicazione, 2 milioni di euro per il piano della sicurezza e 2,8 milioni di
euro per il piano di rafforzamento e di capacity
building”.
Nel febbraio 2012 il
progetto per Pompei è stato inserito nella riprogrammazione
del Piano di azione Coesione.
A seguire, il 29
marzo 2012, la Commissione europea, con decisione
n. C(2012) 2154, lo ha finanziato quale Grande Progetto Comunitario a
valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali,
naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”.
In particolare, il
progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi Ue e 29,8 di
fondi nazionali.
Successivamente, con
decisione C(2016)
1497 final del 10 marzo 2016
- che ha modificato la decisione C(2012) 2154 -, accedendo alla richiesta
presentata dall'Italia il 28 dicembre 2015 di dividere il Grande Progetto
Pompei tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la
Commissione europea ha deciso che lo stesso Grande Progetto è articolato
in due fasi:
- la fase I,
a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori
culturali, naturali e turismo" -FESR 2007-2013;
- la fase II,
a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR
2014-2020.
La data prevista per
il completamento è il 31 dicembre 2018.
Le misure
organizzative
Per accelerare la
realizzazione del Grande progetto Pompei, l’art. 1, co. da 1 a 7, del D.L.
91/2013 (L. 112/2013) – come modificato dall’art. 2 del D.L. 83/2014 (L.
106/2014) – ha previsto la nomina di un Direttore
generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice
Direttore generale vicario.
Al Direttore generale
di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi
dovessero essere svolti in stretto
raccordo con la Soprintendenza, della quale rimanevano fermi compiti e
attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.
In particolare, il
Direttore generale di progetto deve:
§ definire e
approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e
valorizzazione previsti nel “Grande Progetto Pompei”, assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di
gara per l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture
necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi
contratti. Fra l’altro, il Direttore generale di progetto ha assunto le
funzioni di stazione appaltante;
§ assicurare
supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e
valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
§ informare
ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali
aggiornamenti del crono programma (Qui
la Quinta relazione semestrale al
Parlamento, aggiornata al 30 giugno
2016, trasmessa con lettera dell’11 agosto 2016);
§ collaborare
per assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei
contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni
mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.
Inoltre, il Direttore
generale di progetto è stato preposto
all’Unità “Grande Pompei” – della quale lo stesso D.L. 91/2013 ha previsto
la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco “Aree archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” (c.d. “Buffer Zone[52]),
dotandola di autonomia amministrativa e
contabile –, e ne ha assunto la rappresentanza legale[53].
Con DPCM
27 dicembre 2013 il
Generale di Corpo D’Armata Giovanni Nistri è stato
nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di Vice Direttore
generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani,
direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile
del progetto l'Aquila.
La nomina del Vice Direttore generale vicario
è stata poi revocata, con decorrenza
dalla medesima data di nomina, con DPCM 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda
Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su
eventuali aggiornamenti del crono programma del Grande Progetto Pompei).
In seguito, l’art. 2,
co. 5, del D.L. 83/2014 (L.
106/2014) – come modificato dall’art. 16, co. 1-bis, del D.L. 78/2015
(L. 125/2015) – al fine di rispettare i termini per l’attuazione del Grande
Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti,
ha disposto la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione,
composta da non più di 20 unità di
personale, prevedendo che ad esse possono essere conferiti incarichi di collaborazione ai sensi
dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001,
per non più di 24 mesi, nel limite di spesa di € 900.000 annui. Ha, altresì, disposto che gli incarichi sono
conferiti per la partecipazione alle attività progettuali “e di supporto” al
Grande Progetto Pompei, sulla base delle esigenze e dei criteri stabiliti dal
Direttore generale di progetto, d’intesa con il Soprintendente Speciale.
Lo stesso art. 16,
co. 1-bis), lett.
b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) ha aggiunto il co. 5-ter all’art. 2 del D.L. 83/2014,
stabilendo, tra l’altro, che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto è
assicurato fino al 31 gennaio 2019
nel limite massimo di spesa pari a € 100.000 lordi per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale. Aveva, altresì, previsto che dal 1° gennaio 2016 il
Direttore generale e le competenze ad esso attribuite sarebbero confluite nella
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che avrebbe assunto
(dalla stessa data) la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’.
Ancora in
seguito, l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), novellando
la disposizione sopra indicata, ha differito al 1° gennaio 2017 la confluenza
delle funzioni del Direttore generale nella Soprintendenza e ha previsto che è
assicurato fino al 31 gennaio 2019
lo svolgimento delle funzioni anche della struttura
di supporto, conseguentemente incrementando a € 500.000 per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a
valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.
Infine, con DPCM
16 febbraio 2016 è stato nominato Direttore generale di progetto, fino
al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli.
Nello specifico, il comma 1 estende (da 24) a 36 mesi la durata massima
degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione.
A tal fine, novella l’art. 2, co. 5, del D.L.
83/2014 (L. 106/2014).
Inoltre, assicura fino al 31 gennaio 2019 (in analogia a quanto
già previsto per il Direttore generale di progetto e per la struttura di
supporto) le funzioni relative all’Unità
“Grande Pompei”, nonché al Vice Direttore generale vicario (queste
ultime, come si è visto ante, finora
non esercitate), conseguentemente aumentando (da € 500.000) a € 900.000 lordi il limite massimo di
spesa previsto per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale[54].
Infine, proroga
(dal 1° gennaio 2017) al 1° gennaio 2018
il termine a partire dal quale il Direttore
generale e le competenze ad esso attribuite devono confluire nella Soprintendenza speciale.
A tali fini, novella l’art. 2, co. 5-ter, dello stesso D.L. 83/2014.
Al riguardo, si segnala che, letteralmente,
per effetto della novella, è dalla medesima data del 1° gennaio 2018 che la Soprintendenza assume la nuova
denominazione di “Soprintendenza Pompei” [55] [56].
Articolo
11, comma 2
(Card cultura per i diciottenni)
L’articolo
11, comma 2, proroga (dal 31 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine previsto dall’art. 5, co. 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 per la registrazione dei giovani che, avendo
compiuto 18 anni nel 2016, intendono
fruire della Card cultura introdotta
dalla legge di stabilità 2016.
L’art. 1, co. 979, della L. 208/2015 -
come modificato dall’art. 2-quinquies
del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) - ha previsto
che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni nel
2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro
500[57],
che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e
(altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree
archeologiche e parchi naturali.
La definizione di criteri e modalità di utilizzo della Carta è stata affidata
ad un DPCM, da adottare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Per l’assegnazione della Carta, il co. 980 ha autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016.
Di fatto, il DPCM attuativo è intervenuto il 15
settembre 2016 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 ottobre
2016.
Esso ha previsto che la Carta è realizzata in forma
di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla
rete Internet, previa registrazione dei
beneficiari della stessa Carta e
delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile
utilizzarla. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso
il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini
e imprese (SPID), o, ove necessario, tramite
le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal
fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità
digitale. La registrazione è
consentita - in base all’art. 5, co. 1, ora novellato - fino al 31 gennaio 2017.
L'applicazione prevede la generazione di buoni di spesa elettronici,
con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno
dei beni o servizi consentiti. La Carta è utilizzabile per acquisti fino al 31
dicembre 2017.
Si
interviene così, con norma primaria, a modificare un termine previsto da un
DPCM.
Al riguardo, la relazione illustrativa - motivata la proroga in considerazione del
fatto che finora, su un totale di circa 570.000 beneficiari, le registrazioni
sono state pari a 120.000 e che, dunque, si intende evitare i problemi
derivanti da un picco di richieste nelle prossime settimane – fa presente che
si utilizza lo strumento del decreto legge in quanto una modifica del DPCM,
“eventualmente unita con gli aggiornamenti resi necessari dalle novità
introdotte dalla legge di bilancio” non può essere adottata in tempi
compatibili con tale esigenza.
Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 626, della L.
232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo l’applicazione delle disposizioni
dell’art. 1, co. 979, della L. 208/2015 anche ai soggetti che compiono 18 anni
nel 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto
di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera, ha previsto che le necessarie modifiche al DPCM attuativo sono
apportate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 30 gennaio 2017).
Articolo
11, comma 3
(Proroga di termini e nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche)
L’articolo
11, comma 3, proroga (dal 30 gennaio 2017) al 1° aprile 2017 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di
ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche[58], per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna
alle stesse ulteriori € 10 mln per il
2017.
Ai fini della proroga del termine, novella
l’art. 1, co. 583, della L. 232/2016.
L’art. 1, co. 583, della L. 232/2016 ha autorizzato in
favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, e di € 15 mln a decorrere dal 2019. In particolare,
l’autorizzazione di spesa è finalizzata a ridurre
il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e a favorire le erogazioni liberali a loro
favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L.
83/2014 – L.106/2014).
Le risorse sono state appostate sul cap. 6640 dello stato di previsione del
Mibact.
Le regole
tecniche di ripartizione delle risorse devono essere definite con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, che doveva essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge (ora ampliati a 90), prioritariamente erogando a ciascuna
fondazione una quota pari o proporzionale all’ammontare dei contributi
provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti
locali[59].
Si tratta di autorizzazione di spesa che si aggiunge
alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo (FUS), appostate sul cap. 6621 dello stato di
previsione del Mibact[60],
e a quelle di cui all’art. 145, co. 87, della L. 388/2000, appostate sul cap.
6652/pg1[61]
dello stesso stato di previsione.
Inoltre, per le stesse finalità indicate
dall’art. 1, co. 583, della L. 232/2016, autorizza l’ulteriore spesa di € 10 mln per il 2017, disponendo che alla
copertura del relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le esigenze
indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
In materia, si ricorda che, l'art. 11, co.
20, 20-bis e 21, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha dettato nuovi
criteri per l'attribuzione del FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare,
– confermando che la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata
annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni
fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo,
sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di
erogazione dei contributi previsti dal DM 29 ottobre 2007, disponendo che:
§ il 50% della quota è ripartito in
considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività
realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
§ il 25% della quota è ripartito in
considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
§ il 25% della quota è ripartito in
considerazione della qualità artistica dei programmi[62].
Ha, altresì, previsto l'intervento di un decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la
commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di
rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del
miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della
qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei
contributi.
Su tale base, è intervenuto il DM 3 febbraio 2014, che ha definito i criteri
generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
Lo stesso art.
11, co. 1-14, del D.L. 91/2013 ha introdotto disposizioni per il
risanamento delle fondazioni che versavano in situazioni di difficoltà
economico-patrimoniale[63].
In particolare, ha previsto la presentazione, da parte delle stesse, di un piano di risanamento che assicurasse
gli equilibri strutturali del bilancio,
sia sotto il profilo patrimoniale, che economico finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari,
e la possibilità di concedere loro finanziamenti, a valere su un Fondo di rotazione appositamente
istituito, con una dotazione di € 75 mln per il 2014, nonché anticipazioni in favore delle
fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da
pregiudicarne anche la gestione ordinaria (fino a € 25 mln).
In seguito, l'art.
1, co. 355-357, della L. 208/2015
(legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il
raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni
che avevano già presentato il piano di risanamento. Le stesse dovevano
predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano, relativa al
periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.
Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la
possibilità di accedere al Fondo di rotazione. Le fondazioni interessate
"potevano" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale
per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo (inizialmente pari
a € 75 mln per il 2014, e successivamente incrementata per il 2014 di € 50 mln
dall’art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014-L. 106/2014) è stata incrementata di € 10
mln per il 2016.
Da ultimo, l'art.
24 del D.L. 113/2016 (L.
160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di
risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio
strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio
economico in ciascun esercizio e al tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario.
Inoltre, ha chiarito che l’accesso alla transazione fiscale nei confronti delle
fondazioni lirico-sinfoniche è consentito anche se tali fondazioni non hanno
presentato lo specifico piano di risanamento che introduce il concordato
preventivo, di cui all'art. 160 della legge fallimentare (R.D. 267/1942),
purché, però, abbiano presentato il piano di risanamento previsto dal D.L.
91/2013.
Infine, ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, da
adottare entro il 30 giugno 2017,
dell’assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il
consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e
prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, ha
previsto che le attuali fondazioni possano essere inquadrate, alternativamente
– dopo il 31 dicembre 2018 –, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro
lirico-sinfonico”, e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di
gestione e di funzionamento.
Articolo
12, comma 1
(Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti)
Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 12 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 12, alla lettera a), proroga fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2017, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015). Tali sanzioni sono ridotte del 50 per cento.
È utile richiamare, in estrema sintesi, l’evoluzione normativa recente della disciplina relativa al SISTRI. Dopo che la scorsa legislatura si era chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, l'attuale legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data però è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie a cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni (comma 3-bis), per la semplificazione del sistema medesimo, nonché norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.
Successivamente il D.L. 150/2013 (art. 10, comma 3-bis) e poi l’art. 9, comma 3, del D.L. 192/2014 hanno dettato norme di proroga, stabilendo l'allungamento fino al 31 dicembre 2015 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (cd. "doppio binario") e previsto l'applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° aprile 2015.
Tali misure sono state prorogate di un anno (quindi fino al 31 dicembre 2016) da parte dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016), che inoltre, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le suddette sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.
Si ricorda che gli adempimenti e gli obblighi a cui fa riferimento la proroga in esame sono quelli disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del testo del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato Codice.
La successiva lettera b) proroga alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.
La norma prevede altresì che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017, come già previsto per gli anni 2015 e 2016. Da ultimo, si stabilisce che al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
L'articolo 14, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 91/2014, che ha inserito il comma 9-bis all'articolo 11 del D.L. 101/2013, ha fissato al 31 dicembre 2015 (termine prorogato al 31 dicembre 2016 dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 210 del 2015) il termine finale di efficacia del contratto stipulato dal Ministero dell'ambiente con la Selex Service Management S.p.A. per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI. La stessa lettera ha previsto l'avvio, entro il 30 giugno 2015, delle procedure per l'affidamento della nuova concessione del servizio nel rispetto dei criteri e modalità di selezione fissati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e dalle norme europee di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. L'art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014 ha integrato tale disposizione al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle procedure di affidamento, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
L'art. 8, comma 1 lettera
b-bis), del D.L. 210 del 2015 ha stabilito inoltre che, in ogni caso,
all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione
delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo
conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista, la somma di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al
pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo
2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio. Il riferimento al termine del
31 marzo 2016 è soppresso dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame.
In merito al Sistri e ai pagamenti
effettuati dal Ministero dell'ambiente nei confronti della società Selex service management spa in liquidazione sono state
fornite risposte nell’interrogazione 4-13331.
Il bando di gara è
stato pubblicato il 26 giugno 2015. Con un comunicato
pubblicato il 4 agosto 2016 sul sito web
della Consip è stata data notizia
dell’avvenuta aggiudicazione al raggruppamento di imprese Almaviva
S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Agriconsulting S.p.A.
Nella relazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente
alle Camere nel dicembre 2016, concernente le misure consequenziali adottate in
riferimento alla relazione della Corte dei conti sul SISTRI (Delibera
n. 4/2016/G), si legge che “la II Sezione del Tribunale
Amministrativo Lazio - Roma, nell'esaminare la domanda di sospensione dell'aggiudicazione
della gara per l'affidamento del servizio SISTRI presentata dalla società seconda
classificata, non ha accolto l'istanza cautelare, ma ha rinviato la trattazione
del merito fissando l'udienza al 25 gennaio 2017 (ordinanza n.7114/2016 del 10 novembre
2016)”.
Articolo
12, comma 2
(Obblighi di efficienza energetica per i nuovi edifici)
Il comma 2 dell’articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l’applicazione della soglia percentuale del 35 percento di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 percento troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’articolo 11 del Decreto legislativo n. 28 del 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», sancisce l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei consumi di energia negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti .
In particolare, il comma 1 dell’articolo 11, dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e secondo le decorrenze di cui all'allegato 3 del medesimo Decreto legislativo n. 28. Alle regioni è data la possibilità, di stabilire, con legge, incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11, l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
L’allegato 3 dunque, nella sua formulazione precedente all’intervento di proroga qui in esame, dispone che nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Quest’ultimo termine, con la novella di cui al decreto legge in esame è portato al 31 dicembre 2017;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. Quest’ultimo termine, con la novella di cui al decreto legge in esame è portato al 1° gennaio 2018.
Ai sensi del citato articolo 11, comma 1, le e soglie percentuali indicate nell'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento relativamente alle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (si tratta delle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).
Articolo
13, comma 1
(Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi
collegiali e incarichi)
L’articolo 13, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
La norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.
Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[64], incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2017, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.
Il termine in questione è stato prorogato più volte: dal 31 dicembre 2013 (termine fissato dalla norma originaria) al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge 150/2013 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014, al 31 dicembre 2015 dall’art. 10, comma 5, del decreto-legge 192/2014 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 11/2015 e, infine, al 31 dicembre 2016 dall’art. 10, comma 5, del decreto-legge 210/2015 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 21/2016.
Le previsioni in questione trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati.
La norma oggetto di proroga fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto in precedenza una analoga riduzione.
È altresì specificato che tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Articolo
13, comma 2
(Accise sui combustibili degli impianti di produzione combinata)
Il comma 2 dell’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti - indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.
Più in dettaglio le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (indicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata).
Tale applicazione viene effettuata in attesa dell’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Si rammenta che per l’adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l’applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l’emanazione della norma secondaria.
Si rammenta che il richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 al comma 1 ha novellato il Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), indicando una misura agevolata di accisa applicabile ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore; si tratta in particolare delle aliquote di accisa previste per l’energia elettrica dal punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico Accise, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale rideterminazione dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-bis, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa, di cui al punto 11 della tabella A.
In attesa del predetto decreto, come già visto in precedenza, il comma 2 del citato articolo 3-bis lascia ferma l’applicazione, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, dei coefficienti già individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Tale termine è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2016 dall’articolo 10, comma 2 del D.L. n. 210 del 2015.
La misura in esame, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013, sino al 30 giugno 2014 dall’articolo 9, comma 6, del D.L. n 150 del 2013, sino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014, sino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 10, comma 2 del D.L. n. 192 del 2014.
Articolo
13, comma 3
(Riduzione dei costi delle locazioni
passive per gli immobili
delle pubbliche amministrazioni)
L’articolo 13, comma 3, estende all’anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all’anno 2015 dall’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014 e al 2016 dall’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/2016.
In particolare, con il comma in esame si estende al 2017 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 - blocco poi esteso, come detto, al 2015 e al 2016 dai decreti-legge n. 192/2014 e 210/2015 (proroga termini) - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.
Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.
La relazione tecnica, nell’affermare che l’intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell’eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, precisa altresì che alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95/2012 (A.S. 3396) stimava che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, potesse conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizzava un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
Per completezza espositiva si ritiene utile rammentare che l’articolo 3 del D.L. n. 95/2012 ha recato, altresì, ulteriori misure concernenti la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche; in particolare, si ricorda il comma 4 che dispone, per le amministrazioni centrali individuate dall’Istat e le autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati.
Si rammenta infine che le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio
2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione
di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il recesso si perfeziona decorsi 180
giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o
lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato
dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).
Tale disposizione si applica anche ai contratti di
locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare
promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).
Articolo
13, comma 4
(Versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni)
Il comma 4 dell’articolo 13 posticipa dal 3 dicembre 2016 a1° luglio 2017 l’applicazione delle norme che:
- dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;
- prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24.
Più in dettaglio, le disposizioni in esame posticipano al 1° luglio 2017 il nuovo termine per l’applicazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. Tale disposizione è stata introdotta durante l’esame parlamentare del provvedimento e, dunque, era originariamente applicabile a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 225, le disposizioni in essa contenute – e dunque, originariamente, anche le norme in tema di versamento contenute nell’articolo 2-bis - sono entrate in vigore dal 3 dicembre 2016 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale).
Si rammenta che il comma 1, primo periodo, dell’articolo 2-bis dispone – in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni – che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali sia effettuato:
- mediante il versamento diretto sul conto corrente della tesoreria comunale degli importi riscossi;
- mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Il comma 1, secondo periodo, dell’articolo aggiuntivo fa salve le disposizioni relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU), di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201/2011, e quelle relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge n.147/2013. In entrambi i casi si prevede che il versamento debba essere effettuato mediante il modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
Il comma 1, terzo periodo, dispone che per le entrate non tributarie, il versamento spontaneo debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Per tali tipologie di entrate non è dunque richiamata la possibilità di ricorrere al modello F24.
Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa, ricorda che in ordine all’applicazione della nuova modalità di riscossione entrata in vigore il 3 dicembre 2016 sono state manifestate diverse difficoltà da parte dei soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni riguardanti gli obbligati, i quali devono essere adeguatamente informati dagli enti locali e dai concessionari a cui è affidato il servizio di riscossione delle entrate di detti enti. Pertanto lo slittamento intende consentire tale informazione ai soggetti tenuti al versamento, nonché l’efficace adeguamento al sistema di pagamento previsto dall’articolo 2-bis. Il termine, riferisce il Governo, si pone in linea con quello previsto per l’operatività del nuovo soggetto, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione “, che, proprio a partire dal 1° luglio 2017, potrà occuparsi anche della riscossione degli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016.
Articolo
13, comma 5
(Albo dei consulenti finanziari )
Il comma 5 dell’articolo 13 proroga dal 31 dicembre 2016 al momento di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
In particolare, le norme in esame intervengono sul termine indicato all’articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), al fine di consentire la prosecuzione l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari) da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività in attesa della piena operatività delle eventuali riforme, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta direttiva MiFID II.
La norma chiarisce che tale proroga è disposta anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. Regolamento MiFIR).
La Direttiva 2014/65/UE e il Regolamento
600/2014
La Direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID (Market in Financial Instruments Directive), è ora in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.
Si intende aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei poteri - sia ex-ante che ex post - delle Autorità di vigilanza.
In particolare, per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. Si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l’ESMA e l’EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell’ordinato funzionamento dei mercati.
Già in base alle disposizioni della MiFID, l’impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio è tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID II tale norma viene integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizione al rischio, sia in quanto, nel caso in cui l’impresa raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all’intero pacchetto. Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.
L’articolo 93, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2016/1034 ha posticipato la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) al 3 gennaio 2018. Ha inoltre prorogato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 il termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Si rammenta che la delega al recepimento della predetta direttiva è contenuta nell’articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), che contiene altresì specifici criteri e principi per l’esercizio della medesima delega.
Il richiamato articolo 9, comma 1, lettera o)) reca un apposito criteri di delega concernente la modifica e l’integrazione al TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, assegnando in particolare ad unico organismo sottoposto alla vigilanza della Consob, ordinato in forma di associazione di diritto privato, la tenuta dell'Albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti.
La delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2014 non è stata esercitata entro il termine originario del 3 maggio 2016, in considerazione del rinvio di un anno dei termini di trasposizione e di applicazione del pacchetto MiFID 2/MiFIR e di alcune modifiche apportate ai contenuti degli atti anzidetti da parte delle autorità UE (direttiva (UE) 2016/1034, del 23 giugno 2016, e regolamento (UE) 2016/1033, del 23 giugno 2016).
Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che lo schema di decreto legislativo per l’attuazione del pacchetto MiFID 2/MiFIR è stato predisposto dal Ministero, che ha effettuato anche una consultazione pubblica nei mesi di maggio e giugno 2016. Alla luce delle risposte a tale consultazione e delle modifiche introdotte medio tempore dai co-legislatori dell’Unione europea, è in corso la redazione finale dello schema di decreto, che dovrebbe essere presentato nei primi mesi del 2017. In considerazione di ciò, si rende indispensabile un’ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività.
Successivamente all’entrata in vigore della MiFID II, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari europei (European Securities and Markets Authority - Esma), ha pubblicato nel 2015 alcuni sets di standard tecnici per implementare le norme della Direttiva, secondo quanto consentito dalla MiFID II.
Nel frattempo, la Consob he reso nota la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti dell’ESMA pubblicati nel corso del tempo (in particolare a quelli emanati il 26 novembre 2015 in tema di complessità dei titoli di debito e dei depositi strutturati), chiarendo che gli orientamenti Esma saranno introdotti nel nostro ordinamento nell’ambito delle disposizioni previste dalla direttiva 2014/765/Ue (Mifid II) e delle misure di attuazione relative. Gli intermediari sottoposti alla vigilanza Consob saranno tenuti a rispettarli a partire dalla data di applicazione della stessa Mifid II.
Per effetto della norme in esame, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta direttiva MiFID II (in luogo del 31 dicembre 2016).
Si rammenta che l’articolo 19 del predetto D.Lgs. 164 del 2007 prevede l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob. Con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, il comma 14-bis dell’articolo 19 dispone, come disciplina transitoria, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto - sentite la Banca d'Italia e la Consob – si sarebbe provveduto alla nomina, in sede di prima applicazione, dei membri dell'organismo predetto, fissandone inoltre la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.
Di conseguenza, in attesa dell'istituzione di tale organismo, cui era subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato dall'articolo 4-bis, comma 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dall’articolo 41, comma 16-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall'articolo 23, comma 7 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; successivamente, il termine è stato prorogato dal 2010 al 2014 dall’articolo 9, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 21-bis, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e al 31 dicembre 2016 dall’articolo 10, comma 4 del D.L. n. 210 del 2015.
Nelle more dell’istituzione dell’organismo sono intervenuti i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, tra cui il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66).
Si rammenta inoltre che i commi da 36 a 48 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (A.C n. 3369), che dispone la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.
In particolare si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene quindi trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
§ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
§ persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
§ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex articolo 18-ter del TUF);
A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.
Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.
Con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 la Consob ha adottato, nei propri atti regolamentari e di carattere generale, le nuove denominazioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (in sostituzione di promotore finanziario), consulente finanziario autonomo (in sostituzione di consulente finanziario) e albo unico dei consulenti finanziari (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla di stabilità per il 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016.
In attuazione della legge di stabilità per il 2016 è stato approvato anche il cambio di denominazione dell'Organismo e dei soggetti iscritti all'albo. La nuova denominazione di APF è "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF" e gli iscritti all'albo sono denominati consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
Articolo
13, comma 6
(Assunzione di impegni oltre la chiusura dell’esercizio finanziario)
Il comma 6 dell’articolo 13 anticipa all’esercizio finanziario 2016 l’applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l’assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell’esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La norma si riferisce, in particolare, alle disposizioni dell’articolo 34, comma 6, lettera b), della legge n. 196/2009 - introdotte di recente dal D.Lgs. n. 93/2016[65], a seguito del profondo processo di riforma della legge di contabilità operata con vari provvedimenti - le quali consentono la possibilità dell’impegno oltre la data di chiusura delle scritture in relazione alle variazioni di bilancio adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché all’attribuzione delle risorse di fondi da ripartire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
In base alla normativa vigente (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 93/2016), tali disposizioni assumono efficacia a partire dal 1° gennaio 2018.
Il comma 6 in esame ne anticipa l’applicazione alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.
Si ricorda che la possibilità di impegno oltre la data di chiusura delle scritture contabili rappresenta una deroga alla regola generale per cui, alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto (articolo 34, comma 6, legge n. 196/2009).
Gli uffici centrali del bilancio (e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate) non possono pertanto dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:
a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
La deroga individuata dalla lettera b) del comma 6 dell’articolo 34 , che qui interessa, è stata introdotta nell’ordinamento contabile dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 93/2016, che ha ridefinito la disciplina degli impegni e dei pagamenti degli stanziamenti di bilancio recata dall’articolo 34 della legge di contabilità.
La possibilità di impegno oltre la data di chiusura delle scritture contabili delle variazioni di bilancio adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione di risorse derivanti da ripartizione di fondi è stata introdotta – ricorda la relazione illustrativa del provvedimento in esame - al fine di evitare che le relative risorse vadano in economia alla fine dell’esercizio, a causa dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e il perfezionamento dei decreti di variazioni di bilancio di fine d’anno.
Ai fini dell’entrata in vigore di tali nuove disposizioni sugli impegni di spesa, l’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 93 ne stabilisce l’efficacia dal 1° gennaio 2018 (salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017).
Pertanto, fino all’esercizio finanziario
2018, restano valide le disposizioni del previgente testo dell’articolo 34 della
legge n. 196/2009, che consente l’assunzione di impegni oltre il 31 dicembre di
ciascun anno soltanto in relazione alle variazioni di bilancio in applicazione
di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno
stesso.
La norma introdotta dal comma 6 in esame consentirebbe, pertanto, - si sottolinea nella relazione illustrativa - di correggere il vuoto normativo che si verrebbe a creare per il 2016 e il 2017 laddove il nuovo articolo 34 comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009, introdotto dalla riforma, entrasse in vigore dal 2018, come attualmente previsto.
Per completezza, la relazione ribadisce che la norma in esame, invece, nulla verrebbe a determinare rispetto all’applicabilità della lettera a) del medesimo comma 6 dell’articolo 34, che consente l’assunzione di impegni oltre il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione alle variazioni di bilancio in applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno stesso. Ciò in quanto tale disposizione è meramente confermativa della norma del tutta analoga già contenuta nell’ordinamento previgente (l’originario articolo 34, comma 7), che verrebbe pertanto applicata per il 2016 e il 2017, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo articolo 34, comma 6.
Articolo
14, commi 1, 5 e 6
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)
Il comma 1 aggiunge una lettera al comma 492 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che disciplina i criteri di priorità nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari.
Infatti, il comma 485 della legge di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha previsto l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.
In particolare, la legge di bilancio individuava i
seguenti criteri prioritari nell'assegnazione delle risorse:
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione
o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla
legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono
considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono
conclusi entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti,
per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in
conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti
dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione,
per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio
idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad
alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante
impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
Il comma in esame invece prevede che rispetto ai criteri citati sia data priorità al seguente criterio: investimenti dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016[66] e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016[67] (individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122[68], e dell'articolo 67‑septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)[69], finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Articolo
14, comma 2
(Proroga in materia di utenze nei territori colpiti dal sisma)
La disposizione proroga di ulteriori 6 mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
La disposizione proroga di ulteriori 6 mesi il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del c.d. decreto-legge sisma (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) in materia di sospensione, al 31 dicembre 2016, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dai sismi. In particolare, il comma 2 della norma - oggetto della proroga in esame - ha previsto la sospensione delle fatture relative alle utenze, ivi comprese le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma.
La disposizione, come modificata in sede di conversione, nello specifico fa riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, prevedendo che la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto sisma (rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 ).
La norma demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con propri provvedimenti: di introdurre, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero; di disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, e di introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati; di individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell’onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
La proroga si applica limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti.
Si ricorda che, nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, è stata pubblicata l'ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", in base alla quale, entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici speciali della ricostruzione le perizie giurate relative alle schede degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili.
Quanto alle modalità di concessione, la norma di proroga prevede l'applicazione del medesimo articolo 48, comma 2.
Articolo
14, comma 3
(Proroga dell’esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei
lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)
L’articolo 14, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-18&atto.codiceRedazionale=16G00205&elenco30giorni=false del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale ha originariamente previsto tale esclusione fino al 31 dicembre 2016.
In particolare si prevede la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del TUIR, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
L’allegato 1 contiene l’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. L’allegato 2, inserito nel corso della conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, contiene l’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.
Articolo
14, comma 4
(Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla
PA)
La disposizione proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 del citato decreto sisma.
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (c.d. decreto sisma), come modificato in sede di conversione, definisce l’ambito di applicazione del decreto stesso, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 - rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 -, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-sisma). Inoltre, per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) con disposizione (secondo periodo del comma 1) inserita in sede di conversione, si è prevista l’applicazione degli articoli 45-48 - quest'ultimo venendo in rilievo nella norma di proroga in esame, in materia di sospensioni di termini e misure in materia fiscale - limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445.
Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, è stata pubblicata l'ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", in base alla quale entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici speciali della ricostruzione le perizie giurate relative alle schede degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili.
La disposizione in esame limita l'ambito della proroga: questa si applica, secondo la norma, "limitatamente alle sole istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".
In relazione a tale limitazione, non appare
chiaro se la proroga concerna solo istanze funzionalmente 'connesse' agli
eventi sismici, ovvero riguardi le istanze nei soli territori colpiti dagli
eventi sismici (ma, in tal caso, tale limitazione risulterebbe già dal sistema
normativo della norma - l'articolo 48 del decreto sisma - oggetto di proroga).
Inoltre, si fa presente che il riferimento
al decreto-legge n. 189
del 2016 - privo del riferimento alla relativa legge di conversione -
potrebbe far pensare ad un ambito di applicazione territorialmente più
ristretto, posto che con le modifiche apportate al decreto-legge n. 189 in sede
di conversione si è operato un ampliamento ai territori colpiti anche dagli
eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, occorrendo al riguardo un chiarimento.
Articolo
14, comma 7
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)
La disposizione interviene in materia di contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila, assegnando un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico.
Con una novella all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate due modificazioni:
a) al comma 1, viene previsto, oltre al contributo di 16 milioni di euro già previsto dalla norma, un ulteriore contributo straordinario per l'anno 2017 dell'importo complessivo di 12 milioni di euro;
b) al comma 2, in relazione agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, oltre al già previsto contributo pari a 2,5 milioni di euro, (comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere), viene destinato per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro.
Si ricorda che i commi 1 e 2 dell’articolo 3 oggetto di novella, prevedevano l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro, così ripartito:
16 milioni di euro per il Comune dell’Aquila (comma 1);
2,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico(comprensivo di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere) (comma 2).
Il contributo straordinario assegnato al Comune dell’Aquila viene destinato da tale norma, per quanto concerne le maggiori spese, per:
a. esigenze dell’Ufficio
tecnico;
b. esigenze del settore
sociale e della scuola
dell’obbligo ivi compresi gli asili nido;
c. esigenze connesse alla viabilità;
d. esigenze per il trasporto pubblico locale;
e. ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell’Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari (comma 1).
Il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere, pari a 2,5 milioni di euro, viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (comma 2).
Si ricorda che la norma oggetto di novella è a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis (recante Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo), comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.
L'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell’ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.
Con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78. Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).
Attualmente, sulla pagina web del Comune del'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema 'Ricostruzione' a cura del settore Ricostruzione privata e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.
Articolo
14, comma 8
(Contributo straordinario ai Comuni interessati dagli eventi sismici)
La disposizione stanzia un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimento anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.
Si prevede che, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto-legge sisma) un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, per complessivi 32 milioni di euro.
Si ricorda che il decreto sisma reca, nell’allegato 1, l'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, (62 Comuni), nonché, nell'allegato 2 - inserito in sede di conversione - l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici successivi (69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016).
La norma prevede che la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati avvenga con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge sisma (decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229), vale a dire anche a mezzo di ordinanze del Commissario straordinario, secondo quanto previsto dalla citata disposizione.
Si ricorda infatti che l’articolo 2 del decreto-legge
sisma disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice
Commissari. In particolare, il comma 2 prevede che per l'esercizio delle
funzioni previste, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Si dispone
che le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni
interessate nell'ambito della cabina di coordinamento (di cui all'articolo 1,
comma 5, del c.d. decreto sisma), e sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri.
Si ricorda che con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle
regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
La copertura dell'onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, è prevista a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, con corrispondente riduzione del Fondo stesso.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica). In particolare, l'articolo 10, recante Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi, ha previsto, al comma 5, che al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fosse istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorressero le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 del provvedimento. Il Fondo, oggetto di successivi numerosi interventi, Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075), viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
In materia di risorse per la ricostruzione post sisma, si ricorda che - oltreché dal citato decreto legge sisma - sono previsti stanziamenti dai commi 362 e 363 della legge di bilancio 2016 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, su cui si veda il Dossier), per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici (ove si è fatto riferimento, tuttavia, ai soli eventi del 24 agosto 2016, e non ai successivi eventi dell'ottobre 2016, considerati, invece, nel citato decreto-legge sisma n. 189 del 2016, come modificato dalla legge di conversione). Tali disposizioni hanno altresì previsto che le Regioni colpite possano destinare, nell’ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.
Articolo
14, comma 9
(Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro
straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi
sismici nel territorio della regione Emilia Romagna)
Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).
Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).
Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012).
Si ricorda che il suddetto termine è stato prorogato una prima volta, fino al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, c. 544, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) e una seconda volta, fino al 31 dicembre 2016, dall’art. 1, c. 439, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).
Il comma 3 dell’articolo 6-sexies del D.L. n. 43/2013 ha
autorizzato i Commissari delegati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto
2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative - ad esclusione dei
dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore
mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme
associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per
prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per
l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti
di 30 ore mensili. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell’ambito e
nei limiti delle risorse del richiamato Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma.
Si ricorda altresì che il
comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che ai Commissari delegati
sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale
su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi
previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti
dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori
colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire
inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Articolo
14, comma 10
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa)
La disposizione proroga al 31dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
La disposizione proroga l'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136[70] (recante Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 201 e successive modifiche e integrazioni), il quale, al comma 1, ha previsto che l'Unità tecnica- Amministrativa, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, operasse (a seguito di successive proroghe) sino al 31 dicembre 2016 e in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, in particolare con l'articolo 15 della medesima ordinanza, è stata prevista l'istituzione con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della suddetta unità tecnica-amministrativa, per provvedere:
- all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;
- per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.
L'Unità Tecnica-Amministrativa è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa richiamate, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui alla norma ivi richiamata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;
c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici;
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste (comma 2 dell'art. 15 del'ordinanza cit.).
L'ordinanza detta la disciplina per il funzionamento, per le risorse umane e la gestione dell'UTA, stabilendo poi che il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148 (intestate al Capo dell'Unità Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010 e della contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unità Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010), con oneri a carico delle pertinenti contabilità speciali.
Si ricorda che con l’art. 1 del D.P.C.M. 28 giugno
2013 era stata prorogata l'attività dell'Unità tecnica amministrativa fino al
31 dicembre 2013, limitatamente alle indicate attività amministrative e
contabili relative alla gestione emergenziale dei rifiuti in Campania:
a) recupero della massa attiva ed estinzione della
massa passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza
rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali istituite
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008;
b) procedure di esproprio ed intestazione dei relativi
cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali;
c) gestione del contenzioso afferente alla cessata
emergenza;
d) rendicontazione delle contabilità speciali
pregresse.
Articolo
14, comma 11
(Galleria Pavoncelli)
La disposizione proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla "Galleria Pavoncelli".
La proroga al 31 dicembre 2017 (rispetto al termine del 31 dicembre 2016 già previsto) della gestione commissariale relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", viene operata intervenendo sul termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013.
La galleria Pavoncelli è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l’inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.
Si ricorda che la norma, oggetto della presente proroga, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recava la Proroga della gestione commissariale Galleria Pavoncelli, prevedendo che, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 continuasse ad operare fino al 31 dicembre 2016 (la norma originariamente prevedeva che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 “continuasse a produrre i suoi effetti” fino al 31 marzo 2014 precisando che fino alla medesima data dovesse operare anche il Commissario delegato).
Con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 è stato nominato un Commissario delegato per provvedere:
- alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli;
- alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza.
L’ordinanza reca una serie di disposizioni per fronteggiare l’emergenza provvedendo non solo alla nomina del Commissario (art. 1), ma anche alla disciplina della struttura di supporto del commissario (art. 2), alla definizione delle funzioni del commissario, nonché alle risorse finanziarie utilizzabili (art. 6). Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza ha disposto che agli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative di cui alla medesima ordinanza, stimati in 95 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili rivenienti: dalla Concessione ex Agensud n. 199/1988; dalla delibera CIPE n. 138/2000; dalla delibera CIPE n. 148/2006; dai finanziamenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; dalla legge n. 67/1988, art. 17, comma 38. Si prevede che le risorse affluiscano in una contabilità speciale.
Si segnala che nelle premesse della citata ordinanza si evidenzia che il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, che attraverso lo schema idrico convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata, in particolare il tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato “Galleria Pavoncelli”, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto. La medesima ordinanza segnala che nuovi eventi sismici potrebbero ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata “Galleria Pavoncelli”, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria.
Lo stato
di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria
Pavoncelli” era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre
2010 dal D.P.C.M. del
6 novembre 2009
e, successivamente, con il D.P.C.M. 17
dicembre 2010, prorogato
fino al 30 novembre 2011.
Si rammenta, inoltre, che nella citata disposizione di cui all'articolo 4, il comma 1-bis (inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2014, n. 97) ha previsto che il Commissario delegato invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli". Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
Dal Sistema
informativo opere strategiche (SILOS) sono reperibili i dati relativi ai costi
e al quadro finanziario dell'opera Sistema
irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele
Nuova galleria Pavoncelli Bis schemi idrici (scheda n. 153).
Si segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 del
D.L. 13/2013 prevede che, con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi
antecedenti la scadenza della gestione commissariale prevista dal comma 1 (ora
prorogata), le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A.,
individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa
alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".
La proroga deroga all’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, che aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.
La copertura della previsione di proroga della disposizione in esame è prevista a valere delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 citata (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).
Articolo
14, comma 12
(Stabilimento Stoppani)
La disposizione proroga al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.
La proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2016, è relativa alle disposizioni dettate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554, recante Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, ed al termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6).
Tale disposizione ha previsto che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuassero a produrre effetti, una serie di disposizioni, tra cui, fino al 31 dicembre 2014, quelle di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni relativa alla situazione ambientale dello stabilimento « Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. La disposizione ha previsto (al medesimo comma 5) che fino allo stesso termine continuino a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze in rilievo. Il termine in questione era stato successivamente prorogato con l'art. 9, comma 4-quinquies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
Si ricorda che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è
stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel
comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di
cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la
conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.
L’O.P.C.M. n. 3554 del 2006, i cui effetti sono
prorogati dalla norma in commento, reca disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello
stabilimento Stoppani. Con l’art. 1 di tale ordinanza
l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di
Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato
per il superamento dello stato di emergenza e con l’articolo 9 dell’O.P.C.M. n.
3721 del 2008 la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario
delegato in sostituzione dell'avvocato Viglione.
Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011 il Prefetto di Genova è stato
nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria
Cancellieri. Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza era stato
prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre
2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012. L’articolo 2 del
D.L. 1/2013 ha prorogato gli effetti dell’O.P.C.M. n. 3554 del 2006.
La proroga - come espressamente previsto dalla disposizione oggetto di proroga - deroga all’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, che aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.
La relazione illustrativa alla norma in esame fa riferimento - in relazione allo stato di emergenza di cui si dispone la proroga - a quanto già disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2006 in materia di dichiarazione dello stato di emergenza, oltreché con la citata ordinanza n. 3554 del 2006. Si afferma che la proroga è determinata dalla necessità di garantire le attività di emungimento e trattamento delle acque reflue in falda, rilevando che l’eventuale cessazione della gestione commissariale comporterebbe l’immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Sempre secondo la relazione illustrativa, la proroga della gestione commissariale garantirebbe "la tempestiva attuazione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito, programmati nel piano di « Interventi per la tutela del territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.
Si ricorda che il sito Cogoleto-Stoppani, a seguito di richiesta da parte della regione
Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001,
è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e
sono stati stanziati per gli interventi di bonifica del SIN 6.920.522,45 euro (allora
13.400.000.000 di lire).
Per un'ampia ricostruzione della vicenda, comprensiva
dei profili di gestione ambientale, sia dei profili giudiziari innestatisi, si
veda anche la "Relazione
territoriale sulla regione Liguria" (in
particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani"
pag. 172-183), doc. XXIII n. 8, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati, approvata dalla Commissione nella seduta del 29
ottobre 2015.
Articolo
15
(Variazioni di bilancio)
L’articolo 15 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all’attuazione del provvedimento in esame.
Articolo
16
(Entrata in vigore)
L’articolo 16 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 30 dicembre 2016.
[1] In particolare, si prevede l'alternatività dei ricorsi avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo la possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario. E' peraltro fatta salva la possibilità di presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quando si sia optato per la via "amministrativa", con il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine.
[2] L'art. 6 della L. 198/2016 novellando l'art. 1, quinto comma, della L. 69/1963, ha inoltre previsto la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige). In numerosi altri articoli della stessa legge, peraltro – incluso l’art. 45, novellato dall’art. 5 della stessa L. 198/2016 – permane il riferimento solo ai Consigli regionali e interregionali.
[3] La relazione illustrativa al D.L. 210/2015 aveva fatto presente che il DPCM era in corso di emanazione.
[4] Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.
[5] In particolare, il co. 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la “convenzione più favorevole” con le tariffe stabilite, per l’anno 2012, dal DM 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Si ricorda, infatti, che l’applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l’anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell’art. 10-sexies, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest’ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.
Per ulteriori approfondimenti, si v. dossier del Servizio Studi della Camera n. 657 del 2 luglio 2012.
[6] V. tab. A del DPCM, voce art. 11-bis D.L. 179/2012. Ulteriori € 4,3 mln, rideterminati per il 2015 (come si vede nella medesima tab. A), sono stati, poi, azzerati, a seguito dell’art. 1, co. 242, della L. 190/2014 (v. anche la prima nota di variazioni al ddl di stabilità 2015).
[7]Le somme sono state versate all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.
[8] Si trattava del cap. 7769.
[9] In base a tali limiti, la durata massima complessiva
è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (o 36 mesi qualora il trattamento si
basi su un contratto di solidarietà, mentre il limite è pari a 30 mesi per le
imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).
Inoltre, qualora il trattamento si basi su una causale di crisi aziendale, la
durata massima è di 12 mesi ed una nuova autorizzazione non può essere concessa
prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente autorizzazione.
[10] La suddetta relazione illustrativa ricorda che, nel
regime attuale, i dati dei registri cartacei vengono comunicati all’INAIL, che
riassume su base nazionale tali risultanze e le trasmette al Ministero della
salute. In tal modo - prosegue la relazione illustrativa - l’INAIL monitora i
rischi connessi all’impiego degli agenti in oggetto e il personale di vigilanza
controlla che i lavoratori esposti a tali rischi siano effettivamente
monitorati.
[11] Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il
DM 906/2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla
regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la
sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con sentenza n. 5128 del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell’efficacia la graduatoria.
[12] In particolare, la premessa del DM evidenzia che le regioni in cui le graduatorie non risultano esaurite sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte.
[13] V. infra, odg 9/3513-A/109.
[14] Inoltre, l’odg aveva impegnato il Governo a chiarire che l'interpretazione corretta da attribuire al co. 10-septies è che i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tip”o b hanno durata triennale e non sono rinnovabili, “ad eccezione di quelli in scadenza nel corso dell'anno 2016, che possono invece essere rinnovati in corso d'anno ma comunque per una durata che non può andare oltre il 31 dicembre 2016”.
[15] Ulteriori novità attengono alla eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero, al coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione (differenziati per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) e la previsione che la prima verifica della adeguatezza degli stessi criteri debba essere effettuata dopo il primo biennio, la definizione del periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, l'obbligatorietà del parere pro-veritate nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico disciplinare non rappresentato nella commissione, l'aumento (da 4) a 6 anni della durata dell'abilitazione, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013, la riduzione (da 30) a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire a ciascun settore concorsuale.
[16] Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza del 5 giugno 2013, parere n. 03813/2013 sull’affare 4929/2012. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’illegittimità del D.M. n. 62 del 2011, con il quale si è dato avvio alla presentazione delle domande per la costituzione delle graduatorie per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, “nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297”.
[17] Il comunicato stampa del MIUR del 7 maggio 2014 evidenziava che le “finestre” si aprono a giugno e a dicembre.
[18] Ulteriori novità hanno riguardato i punteggi: si veda il comunicato stampa citato nella nota precedente.
[19] Art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), come modificato dall’art. 9, co. 20, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011).
[20] Le 479 unità sono parte delle 18.625 – che corrispondono a 13.136 unità lavorative a tempo pieno – che sostituiscono 11.851 collaboratori scolastici per posizioni accantonate nel relativo organico.
[21] Il citato articolo 151 del Testo unico degli enti locali (decreto
legislativo n. 267 del 2000) prevede invero la possibilità di differire
siffatto termine del 31 dicembre annuale in presenza di motivate esigenze,
anche con decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il
Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali.
[22] La norma faceva implicito riferimento al disegno
di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al
Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.
[23] La convenzione era stata stipulata ai sensi
dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva
previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro
del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in
una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per
mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L.
650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei
provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge
reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la
scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato
nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.
[24] Per la proroga della convenzione scaduta il
21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato
la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa
di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L.
finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
[25] Il contratto
nazionale di servizio è stipulato
con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei
Ministri. Prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale di servizio,
l'AGCOM e il Ministro dello sviluppo economico fissano, con propria
deliberazione, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio dei
Ministri, le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali.
Il contratto nazionale di
servizio deve essere rinnovato - a seguito della L. 220/2015 - ogni cinque anni (invece dei 3
precedentemente previsti) "nel quadro della concessione che riconosce alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".
Per il rinnovo 2013-2015,
le linee-guida sono state approvate con delibera AGCOM del 29 novembre
2012, n. 587/12/CONS (G.U. 13
dicembre 2012, n. 290).
Lo schema di contratto di
servizio 2013-2015 è stato trasmesso alle Camere per l'espressione
del prescritto parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett.
b), n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 (Atto del Governo n. 31). Il parere, favorevole con condizioni, è stato
espresso nella seduta del 7 maggio 2014.
Al riguardo, intervenendo
nell'ambito della discussione del ddl di riforma
della RAI (L. 220/2015), il rappresentante del Governo ha evidenziato (seduta della 8^ Commissione del
Senato del 3 giugno 2015) che erano
in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo
precedente.
L'ultimo contratto
nazionale di servizio approvato si riferisce al triennio 2010-2012 (D.M. 27 aprile 2011, G.U. 27 giugno 2011, n. 147).
[26] L’affidamento della concessione fino al 31 ottobre
2016 è stato previsto dal co. 1 dell’art. 49 del d.lgs. 177/2005, come
modificato dall’art. 216, co. 24, del d.lgs. 50/2016. In particolare, l'art.
216, co. 24, del d.lgs. 50/2016 ha prorogato l'affidamento della
concessione alla RAI (dal 6 maggio 2016) al 31 ottobre 2016, al fine di
consentire lo svolgimento della consultazione pubblica sugli obblighi del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prevista dall'art. 5,
co. 5, della L. 220/2015 e propedeutica all'affidamento della concessione, e
nelle more dell'aggiornamento della disciplina relativa al medesimo
affidamento. Al riguardo, si ricorda che il 17 maggio 2016 è stata avviata la consultazione
pubblica "CambieRai", strutturata in 36
domande elaborate dal Ministero dello sviluppo economico con la collaborazione
tecnica di Istat. Il comunicato stampa del Governo del
18 maggio 2016 evidenziava che le
risposte, analizzate in forma aggregata e anonima, avrebbero formato, insieme
con le proposte prodotte dai tavoli tecnici
(distribuiti in 4 macro-aree: Sistema Italia, Industria creativa, Digitale,
Società italiana), la base per la stesura della relazione che avrebbe
accompagnato la nuova bozza di convenzione tra lo Stato e la Rai.
Il 27 luglio 2016 è stato
pubblicato il report della consultazione pubblica, alla quale hanno
partecipato 11.188 persone, delle quali 9.156 hanno completato e inviato il
questionario.
[27] L’ultima convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI è stata adottata, per un periodo di 20 anni,
con DPR 28 marzo 1994. Pertanto, formalmente, la convenzione è scaduta nel
2014.
[28] Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle
pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono
stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della
spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più
numerosi riguardano il contenimento della spesa
per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di
determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l’introduzione di limiti
alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per
beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di
contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di
locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati
dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.
Una disamina
delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica
è contenuto nell’Allegato 1 alla Circolare del 17 maggio 2016, n. 16, recante istruzioni ai fini di un
puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2016 degli enti ed organismi pubblici, per effetto
delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in
particolare, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal D.L. 210/2015
(L. 21/2016), di proroga termini. Nell’Allegato, le misure sono esposte, con riferimento
alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di
riferimento.
[29] Al riguardo, si veda l’audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.
[30] In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).
[31] Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell’offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.
[32] Al riguardo si evidenzia che, in base al comunicato dell'Ufficio stampa della RAI del 9
novembre 2016, il Consiglio di
amministrazione, riunitosi nella stessa giornata, ha deliberato all'unanimità
l'applicazione con decorrenza immediata del "tetto" retributivo
per i dipendenti, mentre per i contratti di natura artistica ha evidenziato la
necessità di chiedere un'interpretazione puntuale del testo legislativo
al Ministero dell'economia e finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
[33] Il controllo sugli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 108 TFUE, si basa su un sistema di autorizzazione preventiva in
base al quale la Commissione europea procede con gli Stati membri all'esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Gli Stati membri sono
tenuti a notificare alla Commissione tutti i progetti di aiuto di Stato o di
modifica degli stessi; se ritiene che un progetto non sia compatibile con il
mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione intima agli
interessati di presentare le loro osservazioni. Gli aiuti in questione non
potranno essere attivati finché non saranno stati autorizzati dalla Commissione
(cosiddetta «clausola di standstill»). Qualora
la Commissione europea constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante
fondi statali, non è compatibile con il mercato interno, la Commissione chiede
allo Stato in questione di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa
fissato; nel caso in cui lo Stato in causa non si conformi a tale decisione
entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
può adire direttamente la Corte di giustizia dell'UE. A richiesta di uno Stato
membro e se giustificato da circostanze eccezionali, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 107, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può
decidere che un aiuto si debba considerare compatibile con il mercato interno.
[34] Nel 2013 è stato approvato il nuovo regolamento sugli aiuti d'importanza minore (de minimis): Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Le misure che rispettano i criteri fissati nel Regolamento de minimis non costituiscono "aiuti di Stato" secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l’approvazione. Ciò semplifica e chiarisce le regole, in linea con quanto previsto dalla strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato, e riduce significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli Stati membri. Il Regolamento n. 1407/2013 mantiene inalterati i precedenti criteri, fissando un massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni. Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) è stato emanato nel 2014: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Entrato in vigore il 1 luglio 2014, abroga il precedente regolamento (CE) n. 800/2008, e si applica fino al 31 dicembre 2020. Il RGEC 2014-2020 è un insieme di 43 esenzioni a cui è possibile fare ricorso per concedere aiuti di Stato efficaci nel rispetto delle norme. Gli aiuti concessi a norma del RGEC possono essere concessi senza autorizzazione preventiva da parte della Commissione. Per ricorrere al RGEC, l'ente erogatore deve pubblicare su Internet un regime di aiuti e compilare un modulo online che viene inviato alla Commissione.
[35] Si tratta del regolamento attuativo di cui al comma 6 dell'articolo 52 della
legge n. 234 del 2012, sulla
disciplina sul funzionamento del Registro; esso andava adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza unificata. I suoi effetti sarebbero stati
assai severi (l’inadempimento degli obblighi è rilevato d'ufficio dai soggetti
obbligati e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della
concessione o dell’erogazione degli aiuti; esso è rilevabile anche dall’impresa
beneficiaria ai fini del risarcimento del danno) e, pertanto, del tutto diversi
da quelli derivanti dalla previgente attività conoscitiva del MiSE. Il Ministero dello sviluppo economico, infatti,
finora si avvaleva di uno specifico sistema informativo, la “Banca
Dati Anagrafica” (BDA), che in
pratica già costituisce un registro nazionale, al quale risultano oggi
accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori
e camere di commercio. Le informazioni contenute nella BDA riguardano le
agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle
amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso
fondi pubblici; tali informazioni riguardano anche gli aiuti in forma di
agevolazioni fiscali fruite direttamente dalle imprese, sebbene non disposte
attraverso un formale provvedimento di concessione (articolo 1, comma 2, D.M.
18 dicembre 2002). Con decreto MiSE 22 dicembre 2016,
sono state definite "le nuove modalità di trasmissione delle informazioni
relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'art. 14,
comma 2,
della legge n.
57/2001, per la verifica del rispetto del divieto di
cumulo delle agevolazioni di cui alla vigente normativa, individuando le
funzioni e i servizi svolti dalla
BDA, come risultanti
a seguito del
processo di reingegnerizzazione; pertanto, le funzioni e i servizi
svolti dalla BDA, come individuati dal decreto, anticipano alcune delle
funzionalità del Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui
all'art. 52 della
legge n. 234/2012 e successive
modifiche e integrazioni, in modo da
assolvere ai pertinenti impegni, da
soddisfare entro il
31 dicembre 2016, assunti dal Governo italiano in
sede di Accordo
di partenariato 2014-2020
con riferimento alla
condizionalità ex ante
generale «Aiuti di Stato». In effetti, già nella Relazione programmatica
per il 2015 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea il Governo
rammentava che l’istituzione di tale registro è resa necessaria anche dagli
impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’Accordo di partenariato italiano
2014-2020 relativo alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di
investimento dell’UE.
[36] L’adempimento degli obblighi connessi al Registro
costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono
concessioni ed erogazioni di aiuti. Pertanto "un'interpretazione rigorosa
dell'articolo 52 della legge n.
234 del 2012, (...) porterebbe alle
estreme conseguenze le previsioni relative all'utilizzo del Registro come
condizione di efficacia degli aiuti", secondo la relazione governativa di
accompagnamento del decreto-legge.
[37] Essa, finora, seguiva la seguente scansione: decorsi
60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, per gli
obblighi di trasmissione delle informazioni al Registro; a decorrere dal 1°
gennaio 2017, per gli obblighi di interrogazione del Registro.
[38] Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Come definiti dall’AEEGSI (Cfr. il Documento per la consultazione 255/2016/R/eel del 24 maggio 2016 “Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico - Orientamenti iniziali per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 210/2015 convertito in Legge 21/2016), “gli oneri generali di sistema elettrico sono dunque componenti tariffarie il cui gettito, di natura parafiscale, è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie”. Si rinvia sul punto al sito istituzionale dell’AEEGSI.
[39] Il decreto sopra menzionato definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica. ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del Decreto legge 83/12.
[40] Con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014.
Sulla base della deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
[41] Sulla base dei dati trasmessi dalla Cassa con la comunicazione dell’11 dicembre 2015, l’AEEGSI informa che le stime degli oneri posti in capo Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alimentato dalla componente tariffaria AE ammontano a fine dicembre 2015, a circa 1 miliardo di euro e che tale importo, tenuto conto dei versamenti degli ultimi bimestri 2015 ancora da perfezionare, dovrebbe consentire di coprire i residui degli oneri necessari per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza del secondo semestre 2013 e l’intero ammontare degli oneri per gli anni 2014 e 2015, anche in considerazione di eventuali modifiche che potrebbero richiedersi in esito al procedimento di verifica da parte della Commissione europea.
[42] Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per ciascuna componente; fa eccezione la componente A3 relativa al sostegno alle fonti rinnovabili che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
[43] Si consideri, comunque, che, a partire dal 2015 le riduzioni delle componenti tariffarie AE (relativa alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) e A4 (per coprire le agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ad alcune aziende, ora solo rete Ferroviaria Italiana) disposte in virtù dell’articolo 23 del D.L. n. 91/2014 per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e per le utenze in media tensione, non sono state applicate nel caso di utenze a titolarità di imprese a forte consumo energetico già ammesse alle agevolazioni di cui all’articolo 39 del D.L. n. 83/2012concernente la riduzione degli oneri generali per gli utenti forniti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione.
Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono state dunque escluse dalla riduzione delle bollette elettriche, sopra indicata, applicata con la deliberazione 518/2014/R/eel, in attuazione dell’articolo 23 decreto legge 91/14.
[44] In relazione al lungo protrarsi del sopra richiamato procedimento davanti alla Commissione europea, con la deliberazione 452/2015/R/eel, i termini fissati ai fini della pubblicazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica nel 2014 e all’erogazione delle relative agevolazioni sono stati prorogati al 31 dicembre 2015. La Cassa ha messo a disposizione il portale per l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2014, in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015.
[45] L’insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:
- le reti pubbliche;
- i sistemi di distribuzione chiusi (SDC).
La rete pubblica è una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste. L’insieme delle reti pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:
a) le reti elettriche utilizzate da Terna per l’erogazione del servizio di trasmissione. Esse sono l’insieme costituito dalla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dai tratti delle reti e delle linee di soggetti non concessionari dell’attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l’erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN;
b) le reti di distribuzione. Esse sono l’insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell’erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall’articolo 9 del decreto ministeriale 79/99. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell’attività di distribuzione che vengono utilizzate per l’erogazione del pubblico servizio.
[46] In ogni caso, il nuovo impiego dell'animale è
subordinato anche alle seguenti condizioni: l'effettiva gravità delle procedure
precedenti era “lieve” o “moderata”; è dimostrato che sono stati pienamente
ripristinati il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; il
veterinario designato ha espresso parere positivo, tenuto conto delle
esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.
[47] Art. 37, comma
2, del citato D.Lgs. n. 26 del 2014.
[48] In base al citato art. 19 del D.Lgs. 81/2015, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro) non può superare i trentasei mesi. Qualora il suddetto limite sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Nel caso di stipulazione, presso la Direzione territoriale del lavoro, di un ulteriore contratto a termine dopo la scadenza del termine massimo di durata di 36 mesi, questo può avere una durata massima di 12 mesi; in caso di mancato rispetto della suddetta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
[49] Il Fondo, istituito dall'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294 milioni per il 2019.
[50] Il decreto-legge n. 146 del 2013 è stato infatti convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.
[51] Così il Ministro, rispondendo il 20 luglio 2011 all’interrogazione a risposta immediata 3-01761.
[52] La “Buffer Zone” include i Comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Castellammare di Stabia, Trecase, Boscoreale e Boscotrecase.
[53] E’, stato, inoltre istituito il Comitato di gestione (composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti), con il compito di approvare un Piano strategico.
[54] La relazione tecnica all’A.C. 4201 fa presente che il bilancio autonomo della Soprintendenza ha ampia capienza, anche in ragione degli introiti derivanti dalla biglietteria, che ammontano ad oltre 20 milioni di euro annui.
[55] Denominazione peraltro già utilizzata nel DM 23 gennaio 2016, nel DM n. 164 del 24 marzo 2016, relativo alla nomina del Comitato scientifico della stessa Soprintendenza, e nel DM 9 aprile 2016, che ha definito – fra l’altro – i confini della stessa Soprintendenza.
[56] Si ricorda, peraltro, che in materia è intervenuto, di recente, l’art. 1, co. 432, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) disponendo l’adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). La relazione tecnica all’A.S. 2611 specificava che l’adeguamento riguardava, in particolare, la possibilità di selezionare i direttori mediante apposita procedura internazionale (art. 14, co. 2-bis, D.L. 83/2014).
[57] Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.
[58] Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state
inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse
generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a
favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività
nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche
assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così
riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale
fiorentino), il Teatro Comunale
dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di
Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di
Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia
di Roma e l'Istituzione dei concerti
e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di
Cagliari). Agli enti sopra indicati
si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di
Bari. Attualmente, pertanto, le
fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.
Con il d.lgs. 367/1996, gli enti
di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati
trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare
rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere
disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito
principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
[59] La relazione
della Corte dei conti riferita al
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni
lirico-sinfoniche per l'esercizio 2014 (Doc. XV, n. 403),
trasmessa alle Camere il 16 giugno 2016, fa presente che, nel 2014, il sostegno
pubblico del settore rappresenta circa l’87% del totale delle contribuzioni: in
tale ambito, l’apporto dello Stato (55,9% del totale dei contributi) decresce
dello 0,3%, mentre le risorse erogate dalle amministrazioni territoriali (30,8%
del totale) segnano un aumento dell’1,5%, dopo il calo registrato
nell’esercizio precedente (-5,1%). Le fonti di finanziamento privato (13,1% del
totale) segnano un calo del - 6,2%, rafforzando la tendenza recessiva già
riscontrata nell’esercizio precedente (-6,8%).
[60] Per il 2017, si tratta di € 174.947.031.
[61] Per il 2017, si tratta di € 4.563.387. Le risorse relative al 2016 sono state ripartite con DM 538 del 25 novembre 2016.
[62] Ha, altresì, previsto che, per il triennio 2014-2016, il 5% della quota del FUS doveva essere riservato alle fondazioni che avessero raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
[63] Si trattava, in particolare, delle fondazioni lirico-sinfoniche che: si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del D.lgs. 367/1996; fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione; non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.
[64] In base all’art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate da ultimo nell’elenco di cui al Comunicato 30 settembre 2016.
[65] D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
[66] Si tratta dei seguenti comuni: REGIONE ABRUZZO.Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO.Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE.Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
[67] Si tratta dei seguenti comuni: REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).
[68] Si tratta dei seguenti comuni: Provincia di Bologna 1. Argelato 2. Baricella 3. Bentivoglio 4. Castello d'Argile 5. Castelmaggiore 6. Crevalcore 7. Galliera 8. Malalbergo 9. Minerbio 10. Molinella 11. Pieve di Cento 12. Sala Bolognese 13. San Giorgio di Piano 14. San Giovanni in Persiceto 15. San Pietro in Casale 16. Sant'Agata Bolognese. Provincia di Ferrara 1. Bondeno 2. Cento 3. Mirabello Ferrara 4. Poggio Renatico 5. Sant'Agostino 6. Vigarano Mainarda. Provincia di Modena 1. Bastiglia 2. Bomporto 3. Campogalliano 4. Camposanto 5. Carpi 6. Castelfranco Emilia 7. Cavezzo 8. Concordia sulla Secchia 9. Finale Emilia 10. Medolla 11. Mirandola 12. Nonantola 13. Novi 14. Ravarino 15. San Felice sul Panaro 16. San Possidonio 17. San Prospero 18. Soliera. Provincia di Reggio Emilia 1. Boretto 2. Brescello 3. Correggio 4. Fabbrico 5. Gualtieri 6. Guastalla 7. Luzzara 8. Novellara 9. Reggiolo 10. Rio Saliceto 11. Rolo 12. San Martino in Rio 13. Campagnola Emilia. Provincia di Mantova 1. Bagnolo San Vito 2. Borgoforte 3. Borgofranco sul Po 4. Carbonara di Po 5. Castelbelforte 6. Castellucchio 7. Curtatone 8. Felonica 9. Gonzaga 10. Magnacavallo Mantova 11. Marcaria 12. Moglia Motteggiana 13. Ostiglia 14. Pegognaga 15. Pieve di Coriano 16. Poggio Rusco 17. Porto Mantovano 18. Quingentole 19. Quistello 20. Revere 21. Rodigo 22. Roncoferraro 23. Sabbioneta 24. San Benedetto Po 25. San Giacomo delle Segnate 26. San Giovanni del Dosso 27. Schivenoglia 28. Sermide 29. Serravalle a Po 30. Sustinente 31. Suzzara 32. Villa Poma 33. Villimpenta 34. Virgilio. Provincia di Rovigo 1. Bagnolo di Po 2. Calto 3. Canaro 4. Canda 5. Castelguglielmo 6. Castelmassa 7. Ceneselli 8. Ficarolo 9. Gaiba 10. Gavello 11. Giacciano con Baruchella 12. Melara 13. Occhiobello 14. Pincara 15. Salara 16. Stienta 17. Trecenta.
[69] L'articolo 67‑septies del decreto-legge 83/2012 ha esteso l'ambito di applicazione del decreto-legge 74/2012 anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
[70] Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.