Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 210/2015 ' A.C. 3513 - Schede di lettura - Parte I
Riferimenti:
DL N. 210 DEL 30-DIC-15   AC N. 3513/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 386
Data: 13/01/2016
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2015 0210   PROROGA DI TERMINI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 210/2015 – A.C. 3513

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 386

Parte I

 

 

13 gennaio 2016

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it -  CD_istituzioni

Servizio Studi - Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it -  CD_bilancio

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Verifica delle quantificazioni n. 314

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

·         La sintesi del contenuto e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

·         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D15210.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Articolo 1, commi 1-3 (Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni) 3

§  Articolo 1, comma 4 (Sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia) 11

§  Articolo 1, comma 5 (Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei vigili del fuoco) 13

§  Articolo 1, commi 6 e 7 (Accesso alla qualifica di primo dirigente e promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato) 15

§  Articolo 1, comma 8 (Collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i ruoli speciale e tecnico-logistico dell’arma dei Carabinieri) 18

§  Articolo 1, comma 9 (Contratti di lavoro a tempo determinato delle province) 19

§  Articolo 1, comma 10 (Stabilizzazione di personale dei comuni della Regione Calabria) 20

§  Articolo 2, commi 1 e 2 (Processo amministrativo digitale) 22

§  Articolo 3, comma 1 (Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani) 24

§  Articolo 3, comma 2 (Sicurezza del sistema elettrico nelle isole maggiori) 26

§  Articolo 4, comma 1 (Poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali) 29

§  Articolo 4, comma 2 (Adeguamento normativa antincendi nelle strutture scolastiche) 31

§  Articolo 4, comma 3 (Dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri) 32

§  Articolo 4, comma 4 (Esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali) 33

§  Articolo 4, comma 5 (Mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) 35

§  Articolo 4, comma 6 (Bonifica ordigni bellici) 39

§  Articolo 5 (Distretti turistici) 41

§  Articolo 6, comma 1 (Requisiti minimi di formazione della gente di mare) 43

§  Articolo 6, comma 2 (Remunerazione della filiera del farmaco) 44

§  Articolo 6, comma 3 (Determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie) 45

§  Articolo 6, comma 4 (Utilizzo quote premiali in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale) 47

§  Articolo 7, comma 1 (Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore) 49

§  Articolo 7, comma 2 (Requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici) 50

§  Articolo 7, commi 3 e 4 (Attestazioni SOA) 52

§  Articolo 7, comma 5 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente) 54

§  Articolo 7, comma 6 (Corsi di formazione per salvamento acquatico) 56

§  Articolo 7, comma 7 (Pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari) 57

§  Articolo 7, commi 8, 10 e 11 (Edilizia scolastica) 58

§  Articolo 7, comma 9 (Contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana) 63

§  Articolo 8, comma 1 (Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) 65

§  Articolo 8, comma 2 (Emissioni in atmosfera di grandi impianti di combustione) 67

§  Articolo 8, comma 3 (Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg) 72

§  Articolo 9 (Gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI-UNIRE) 73

§  Articolo 10, comma 1 (Proroga riscossione degli enti locali) 76

§  Articolo 10, comma 2 (Aliquota ridotta per uso combustione) 79

§  Articolo 10, comma 3 (Contenimento dell’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola)) 81

§  Articolo 10, comma 4 (Proroga consulenti finanziari) 83

§  Articolo 10, comma 5 (Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi) 86

§  Articolo 10, comma 6 (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni) 88

§  Articolo 10, comma 7 (Utilizzo avanzi accertati e di garanzia per prestiti della Croce Rossa) 90

§  Articolo 10, comma 8 (Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche) 91

§  Articolo 11, comma 1 (Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna) 92

§  Articolo 11, comma 2 (Incentivazione impianti fotovoltaici ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 93

§  Articolo 11, comma 3 (Unità tecnico operativa per la liquidazione della gestione dell’emergenza rifiuti in Campania) 94

§  Articolo 12 (Stampa quotidiana e periodica) 95

Allegato

§  Le disposizioni di proroga del D.L. 210/2015. 101

 

§   

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articolo 1, commi 1-3
(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni (nonché del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni.

Inoltre, viene prorogato alla stessa data il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

 

Il comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, in relazione a budget assunzionali riferiti ad anni precedenti.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, lo scopo dei commi in esame è quello di poter disporre, anche per il 2016, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

 

Si segnala che per le disposizioni richiamate dal comma 1, lettere a) e b), il termine, prorogato per la prima volta al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 216/2011, è stato oggetto di successive proroghe. Una ulteriore proroga al 30 giugno 2013 è stata disposta dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012, che attribuiva ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 19 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, lettere a) e b). Successivamente, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del D.L. 150/2013; da ultimo, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 192/2014.

 

Più nel dettaglio, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006 e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008, riferite a budget del 2008 e del 2009[1].

Il richiamato comma 523 della L. 296/2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

-      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-      agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

-      enti pubblici non economici;

-      enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[2].

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Tale limite è esteso anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[3].

L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto, per il 2008, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[4].

Il comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009 a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente[5].

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle sopra elencate amministrazioni richiamate dal citato articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006. In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, possano effettuare, per l’anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, L. 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2015.

 

L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. a), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

 

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni (vedi supra).

Più specificamente, il comma 9-bis ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[6], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-bis in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possono procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari a 16.394.429,57 euro e, a regime, pari a 122.308.912,78 euro.

Il comma 13 ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari[7]. Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Nei limiti previsti dal comma in oggetto, per l'anno 2009, è compreso anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Infine, l'autorizzazione legislativa (ex art. 5, comma 1, lettera a) della L. 537/1993) concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 13-bis ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DM 22 ottobre 2012, n. 297).

Infine, il comma 14 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§  hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006 (vedi supra);

§  possono procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

 

Infine, con la lettera c) del comma 1 viene prorogata al 31 dicembre 2016 la possibilità (prevista fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011) per il Dipartimento della funzione pubblica (per le specifiche esigenze funzionali indicate nell’articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005) di utilizzare temporaneamente il contingente di 30 unità attinto dal novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità, in servizio al 28 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. 14/2012, di conversione del D.L. 216/2011) secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo 10-bis.

Si ricorda che i commi da 2 a 4 dell’articolo 10-bis del D.L. 203/2005,hanno stabilito che il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga, per un periodo massimo di quattro anni (2006-2009) di un contingente di personale pari a 30 unità, attingendo al tal fine al novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità. Peraltro, non essendo state previste proroghe di tali disposizioni, l’utilizzo di tale personale avrebbe dovuto esaurirsi nel 2009.

La finalità della disposizione è quella di rafforzare talune attività di competenza del Dipartimento e in particolare quelle attinenti:

§  alla semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;

§  al monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini;

§  alla gestione del personale in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001.

La disciplina relativa all'utilizzo del contingente di personale richiamato è stata emanata con il D.M. 7 agosto 2006.

 

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2015 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha autorizzato, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali del turn over indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 (vedi supra), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70% (in luogo del 50%) nel 2015. Le suddette assunzioni sono autorizzate con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni[8].

 

Tale deroga, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2013, è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 150/2013, e al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 192/2014.

 

Il comma 3, lettera a), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[9], e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013 (nonché per quelle verificatesi nel 2014 secondo quanto disposto dalla lettera in esame), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 (per questi ultimi vedi supra).

Tale termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2014, è stato già prorogato al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014.

Laddove previste, quindi, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2016.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. 90/2014 ha recato nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle P.A.. In  particolare, il comma 1 ha confermato la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli anti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo. Più precisamente, è stata confermata al 20% (per il 2014) il limite di spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato; tale percentuale viene poi aumentata al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017, e al 100% a decorrere dal 2018. In sostanza, la disposizione in esame elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo[10]) avvenute nell’anno precedente[11]. La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Il comma 2 ha previsto la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Sostanzialmente, la norma in esame, confermando i limiti attuali al turn over degli enti di ricerca, modifica (restringendolo) l’ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

Il comma 3, lettera b), proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 (Stabilità 2014).

Si ricorda che la disposizione richiamata è già stata prorogata al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1 comma 4, del D.L. 192/2014.

 

L’articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 ha previsto l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza[12]. A tal fine è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015[13].

 

 


 

Articolo 1, comma 4
(Sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)

 

 

L’articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 la previsione (di cui all’art. 2, co. 15, del DL 95/2012) che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 11 della legge 124/2015”, di riforma della disciplina della dirigenza pubblica.

 

L’articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012 – oggetto di proroga – ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, non oltre il 31 dicembre 2015.

 

L’art. 15 del DL 95/2012 ha in particolare disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche.

Al contempo, entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riduzione le amministrazioni interessate adottano regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi: concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

La disposizione oggetto di proroga dispone dunque la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.

 

Ai sensi dell’art. 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con DPCM, previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al menzionato concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

In base all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 la qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

 

La disposizione in commento fa espresso riferimento all’attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 11 della L. 124/2015 volta alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016). Secondo la relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria per evitare che, “mentre il Governo sta realizzando la riforma della dirigenza, secondo la legge di delega n. 124 del 2015, si introducano ancora figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarà presto superato con la piena attuazione della medesima legge”.

 

Si ricorda che tra i criteri e principi di delega recati dal citato art. 11 della legge 124/2015, di riforma della dirigenza pubblica, sono previsti in particolare: l’istituzione di un sistema unico della dirigenza pubblica che si articola in tre ruoli (dirigenza statale, regionale e locale); il superamento della distinzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia; disposizioni che contemplano - per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale - la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti.

 

 

Articolo 1, comma 5
(Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 1, comma 5, proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) il quale prevede che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri:

§  si continui ad applicare l'articolo 57 del DPR 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell’amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);

§  non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005.

 

Il richiamato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 216/2011 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che contestualmente ha attribuito ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 26 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, comma 1, lett. a). Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 2, del D.L. 150/2013 e al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, comma 10, del D.L. 192/2014.

 

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato in generale dall’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Successivamente l’articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005 ha disposto che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

 

L’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine come si è detto prorogato più volte), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco continui ad applicarsi l’articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 217/2005.

 

Per quanto concerne il collocamento fuori ruolo, questo, a differenza del comando e del distacco, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. Nel nostro ordinamento l’istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 del richiamato DPR 3/1957.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l’articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

 

L'ulteriore proroga, disposta dalla disposizione in esame, trova fondamento – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – “nella persistenza dell'oggettivo interesse alla proficua e utile collaborazione tra amministrazioni, finora positivamente sperimentata”.

 


 

Articolo 1, commi 6 e 7
(Accesso alla qualifica di primo dirigente e
promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato)

 

 

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento di cui all’art. 57, comma 3 del D.Lgs. 334/2000, concernente l’aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l’applicazione del medesimo obbligo per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 1 posticipano dunque di un ulteriore anno l’efficacia della disposizione, introdotta dal D. Lgs. 334/2000, di riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, che stabilisce l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini dell’ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

 

In particolare, in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 5, co. 1, della L. 78/2000[14], finalizzata alla revisione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il Governo ha adottato il D.Lgs. 334/2000[15], sul riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. Il decreto legislativo è suddiviso in sei titoli, riguardanti rispettivamente:

§  il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

§  il riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

§  il riordino dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato;

§  le disposizioni comuni a tutto il personale direttivo e dirigente;

§  il capo della polizia;

§  una serie di disposizioni finali.

Tra le disposizioni comuni riferite a tutto il personale direttivo e dirigente, vi sono quelle relative alla formazione e aggiornamento professionale (art. 57).

 

L’art. 57, co. 1, del D.Lgs 334/2000, stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizzi dei corsi collegati alla progressione in carriera per gli appartenenti ai ruoli direttivi e per i primi dirigenti. Come indicato dal comma 3, la frequenza del corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi costituisce un requisito necessario per poter accedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, mentre il corso di aggiornamento per i primi dirigenti è requisito necessario per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e alla promozione a dirigente superiore.

Secondo quanto originariamente disposto dal comma 5 dell’art. 57 tali disposizioni si sarebbero dovute applicare alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.

Il termine indicato è stato oggetto di successive proroghe, che hanno riguardato, in una prima fase, l’intera previsione del comma 5 dell’art. 57 e, in un secondo momento, solo talune qualifiche.

 

Dapprima, l’articolo 3-quinquies del D.L. 220/2004 (conv., L. 257/2004) ha disposto che il termine di cui all'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 334/2000, fosse prorogato al 31 dicembre 2007.

Successivamente, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) ha disposto una proroga limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, stabilendo che le disposizioni in materia di corsi di aggiornamento collegati alla progressione in carriera, si applichino alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.

Tale termine è stato a sua volta prorogato, dapprima, al 31 dicembre 2012 con il comma comma 7 dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. L. 25/2010) e, da ultimo, al 31 dicembre 2015, con comma 6-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (L. 10/2011).

Lo stesso decreto-legge n. 225/2010 (art. 2, comma 6-quinquies) è intervenuto altresì in deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, del d.lgs. n. 334/2000, limitatamente agli scrutini per l’ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, rinviando l’applicazione della disposizione che obbliga la frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento successivamente al 31 dicembre 2015.

 

Rispetto al descritto quadro normativo, il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame interviene con una novella al citato art. 1, co. 4-bis, del D.L. 300/2006 e posticipa quindi ulteriormente la decorrenza della disciplina sull’obbligatorietà dei corsi di aggiornamento alle promozioni a dirigente superiore da conferire successivamente al 31 dicembre 2016. Al contempo, il comma 7, con una novella al citato art. 2, co. 6-quinquies, D.L. 225/2010, posticipa alla medesima data l’obbligatorietà del corso di aggiornamento agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

 

Per quanto riguarda le qualifiche interessate (art. 1, d.lgs. n. 334/2000), si ricorda che il ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è articolato nelle seguenti:

§  primo dirigente;

§  dirigente superiore;

§  dirigente generale di pubblica sicurezza.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.C. 3513), l’intervento appare urgente a fronte delle difficoltà di far frequentare a tutti gli interessati i corsi nei termini previsti, anche in considerazione delle necessità connesse agli impegni assunti per il Giubileo, che richiedono un maggior impiego di personale anche appartenente ai ruoli direttivo e dirigenziale.


 

Articolo 1, comma 8
(Collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i ruoli speciale e tecnico-logistico dell’arma dei Carabinieri)

 

 

L’articolo 1, comma 8, interviene sull’articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno (dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell’Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che ai sensi dell’articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare fino al 2015 (ora 2016), nel caso di eccedenze nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri è possibile soltanto nel caso in cui l’eccedenza non possa essere compensata da vacanze nelle dotazioni complessive del medesimo grado dai vari ruoli degli ufficiali.

Trascorso, quindi, il richiamato periodo transitorio trova applicazione l’articolo 907 del Codice che non contempla per il futuro la richiamata possibilità di compensazione delle eccedenze tra i diversi ruoli normale, speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

La relazione illustrativa allegata al decreto legge giustifica la proroga in esame in considerazione del fatto che a fronte di una limitata e temporanea eccedenza nel grado di colonnello nei ruoli speciali si riscontra una parallela carenza nello stesso grado del ruolo normale e pertanto in assenza della proroga, “si sottrarrebbero dal servizio attivo privilegiate risorse umane necessarie a garantire l’efficienza dell’amministrazione”.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 9
(Contratti di lavoro a tempo determinato delle province)

 

 

L’articolo 1, comma 9, dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015, come previsto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 192/2014, che aveva già prorogato il termine originario del 31 dicembre 2014, previsto dall’art. 4, comma 9, del D.L. 101/2013). La medesima proroga al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015, termine originariamente previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 78/2015) è riconosciuta anche alle province che non rispettino il patto di stabilità interno dell’anno 2014.

Come specificato nella relazione illustrativa, la suddetta proroga è volta a consentire alle città metropolitane e alle province di proseguire i rapporti di lavoro del personale interessato al fine di garantire il livello dei servizi, in considerazione del fatto che le predette amministrazioni sono attualmente destinatarie di un blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. n. 101/2013, ha previsto che le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, possono procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 101/2013, avesse maturato tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato, per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente (in particolare dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010[16]), del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

L’articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2015 ha poi stabilito che le province e città metropolitane, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. n. 101/2013, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (entro la data del 31 dicembre 2015) anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.


 

Articolo 1, comma 10
(Stabilizzazione di personale dei comuni della Regione Calabria)

 

 

L’articolo 1, comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l’utilizzo da parte della regione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per l’anno 2015 (non solo per l’anno 2014, come previsto dalla normativa previgente), del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.

Si ricorda che l’articolo 16-quater del D.L. 78/2015 ha esteso ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall’articolo 1, comma 207, della L. 147/2013, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014.

Più nel dettaglio, le predette procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, possono avvenire:

-     anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali, in deroga alla normativa vigente richiamata dall’articolo 1, comma 207, della L. 147/2013[17] e, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi di pagamento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015, che introduce un "tetto" all'utilizzo del contratto a tempo determinato (stabilendo che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione) e dall’articolo 259, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la riduzione delle dotazioni organiche degli enti locali dissestati (disponendo che l’ente locale ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione);

-     nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014, solo per consentire la prosecuzione (a valere sui finanziamenti regionali) dei rapporti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi del citato articolo 1, comma 207, della L. 147/2013 e finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della L. 296/2006 (che ha disposto lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2008, di un ulteriore contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro), viene disapplicata la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della L. n. 183/2011, che vieta agli enti che hanno violato il patto di stabilità interno di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con soggetti privati.

Si prevede, inoltre, che la Calabria disponga con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicuri la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.


 

Articolo 2, commi 1 e 2
(Processo amministrativo digitale)

 

 

L’articolo 2 del decreto-legge differisce al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.

 

Il comma 1 dell’art. 2 proroga di sei mesi - al 1° luglio 2016 - il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto giustifica la proroga con l’esigenza di disporre dei tempi tecnici per l’adeguamento delle strutture informatiche.

A tal fine, viene modificato l’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, che a sua volta interviene sul Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 136, comma 2-bis).

Quella introdotta è la terza proroga del termine di avvio della nuova disciplina.

 

Il citato comma 2-bis dell’art. 136 del Codice del processo amministrativo - introdotto dal decreto legislativo correttivo n. 160/2012 - aveva stabilito che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti potessero essere sottoscritti con firma digitale.

L’art. 38 del DL 90/2014 ha reso obbligatoria dal 1° gennaio 2015 la citata sottoscrizione con firma digitale.

Dopo che l’art. 2, comma 1, lett. b) del DL 192/2014 aveva prorogato tale termine al 1° luglio 2015 , l’art. 20, comma 1, lett. b) del DL 83/2015 lo ha ulteriormente differito al 1° gennaio 2016.

 

Il comma 2 dell’art. 2 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 13 dell’Allegato 2 (Norme di attuazione) dello stesso Codice del processo amministrativo, con cui si prevede – per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico - una fase di sperimentazione della nuova disciplina. Tale sperimentazione prenderà avvio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM che dovrà stabilire le necessarie regole tecniche-operative fino alla data del 30 giugno 2016. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione riferisce che il DPCM è in corso di adozione. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel citato DPCM.

 

L’adozione del DPCM è prevista dal comma 1 dello stesso art. 13, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e DigitPA (l’Agenzia per l’Italia digitale); il provvedimento dovrà stabilire le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

L’art. 38, comma 1, del DL 90/2014 prevede che il DPCM fosse adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, stabilendo che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale dovessero rendere il rispettivo parere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si sarebbe potuto procedere in assenza dello stesso. Come accennato, il DPCM non è stato ancora adottato.

 

Si osserva che non sono indicati i termini per l’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione da parte degli organi della giustizia amministrativa, in modo da garantire la loro tempestiva adozione in vista della scadenza del 30 giugno 2016.


 

Articolo 3, comma 1
(Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Ciò attraverso una modifica dell'art. 43, co. 12 del testo unico dei media audiovisivi, decreto legislativo n. 177/2005. Il termine originario era fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010.

Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150/2013 ed infine al 31 dicembre 2015 dall’art. 3,co. 3 del D.L. n. 192 del 2014.

 

In particolare, l’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, che viene qui prorogato al 31 dicembre 2016, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'AGCOM con delibera n. 358 del 2015 ha concluso a giugno 2015 l'analisi delle dimensioni economiche del SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni) per il 2013, che comprende i servizi di media audiovisivi, l'editoria e la pubblicità. Il valore economico complessivo del SIC nel 2013 è risultato di 17,6 miliardi di euro, con una flessione del 7,5% rispetto al 2012. Il settore radiotelevisivo (servizi di media audiovisivi e radio anche sul web), con 8.652 milioni € di ricavi, ne rappresenta il 49%, di cui la metà circa (4.700 mln €) rappresentata dalla televisione gratuita, con invarianza degli introiti da canone (1.643 mln €) ed una flessione dei ricavi pubblicitari (2.926 mln €) del 9,3%. La televisione a pagamento ha registrato ricavi per 3.324 mln €, mentre le risorse complessive del settore radiofonico sono pari a 628 milioni di euro. L'editoria (quotidiana nazionale, locale, free press, periodica e agenzie di stampa), con ricavi per circa 4,8 miliardi di €, rappresenta il 28,6% del SIC.


 

Articolo 3, comma 2
(Sicurezza del sistema elettrico nelle isole maggiori)

 

 

Il comma 2, dell’articolo 3 proroga - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 - da un lato il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e dall’altro ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio.

 

Più in particolare la disposizione aggiunge il comma 3-ter all’articolo 1, D.L. 3/2010 prevedendo che, per esigenze di sicurezza, nelle isole maggiori, il servizio di sicurezza del sistema elettrico nel territorio della Sicilia e della Sardegna. è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. Il servizio di interrompibilità, istituito per il triennio 2010-2012, era stato già prorogato dall’articolo 34, comma 1, D.L. 179/2012, fino al 31 dicembre 2015.

Si precisa che il servizio di interrompibilità è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale ed è uno degli strumenti di cui Terna dispone ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico ed in particolare al fine di mitigare il rischio di disalimentazioni nelle diverse condizioni di esercizio. Come indicato nelle decisioni della Commissione europea sulla misura, sottoposta dall’Italia alla Commissione medesima, al fine di valutarne l’ammissibilità ai sensi dei principi in materia di aiuti di Stato (decisione C (2010) 3222 finale e decisione C (2012) 6779 finale) “l’interrompibilità istantanea è un servizio reso da consumatori finali di energia elettrica la cui soglia di consumo minimo è fissata ad 1 MW per 24 ore al giorno, vale a dire solitamente imprese industriali. Tali imprese accettano l'interruzione quasi istantanea della fornitura di energia elettrica ogniqualvolta il gestore della rete di trasmissione nazionale (ossia TERNA spa) chieda di ridurre il consumo (o il carico), al fine di riequilibrare la rete di trasmissione. Ciò consente al gestore della rete di evitare blackout diffusi a danno degli utenti della rete elettrica a media e bassa tensione”.

 

Inoltre è previsto che L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provveda:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio (2016-2017), per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 Euro/MW.

La relazione tecnica precisa che il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione Terna S.p.A., nell’ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell’ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012.

 

Si ricorda che le quantità massime previste per gli anni 2010-2015 erano pari a 500 MW sia per la Sicilia che per la Sardegna (art. 1, comma 2, lettera d), D.L. 3/2010 e delibera 9 febbraio 2010, n. ARG/elt 15/10) e che la valorizzazione annua del servizio era pari a 300.000 euro/MW (art.1,comma 2, lettera c) e delibera dell’Autorità 15 dicembre 2006 n. 289/06).

Si segnala che l'Autorità per l'energia ha adottato lunedì 4 gennaio 2016 la delibera 1/2016/R/eel che dà attuazione alle procedure di allocazione e determinazione del corrispettivo (lettera a) modificando ed integrando la deliberazione ARG/elt 15/10;

 

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

La disposizione in questione stabilisce pertanto la rideterminazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia.

In attuazione dell’articolo 39, del decreto-legge n. 83 del 2012, che rimette a uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la definizione di imprese “a forte consumo di energia”, il decreto ministeriale 5 aprile 2013, all’articolo 2, qualifica come imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

Il comma 3 del citato articolo 39 stabilisce inoltre che le modalità di configurazione dei corrispettivi per gli oneri generali di sistema elettrico debbano essere predisposte “in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia”.

Anche in considerazione di tale disposizione normativa l’attuale configurazione della tariffa elettrica distingue, in relazione agli oneri generali di sistema, gli importi da corrispondere a seconda delle dimensioni del soggetto consumatore. Si prevede in particolare una differente e più vantaggiosa tariffazione per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Con riferimento alla tariffazione degli oneri generali di sistema si veda la delibera 451/2015/R/com.

La disposizione in commento pertanto, in coerenza con quanto stabilito in materia di aiuti di Stato nell’ambito del settore elettrico, intende:

a) riparametrare il calcolo della tariffa relativa agli oneri generali di sistema in modo da rispecchiare “la struttura della tariffa di rete per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica”. (Con riferimento alla struttura di tale tariffa si veda la Deliberazione dell’Autorità per l’energia 29 dicembre 2011 - ARG/elt 199/11). Ciò anche al fine di evitare che i benefici derivanti dalla coesistenza della struttura attuale della tariffa elettrica e dei contributi riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica, previsti dal citato articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012, possano configurarsi come un aiuto di Stato.

b) limitare ai soli oneri riconducibili al sostegno delle energie rinnovabili (costituenti la componente preponderante ma non esclusiva degli oneri generali), in coerenza con quanto previsto dalla disciplina dell’unione europea sopra ricordata, l’applicazione della riduzione tariffaria di cui all’articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012.


 

Articolo 4, comma 1
(Poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata
approvazione del bilancio degli enti locali)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

In particolare, si proroga anche per il 2016 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[18], concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL[19], e per l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001.

A seguito della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo), ed in assenza di una apposita disposizione transitoria, era sorto, infatti, il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente[20].

Tale normativa transitoria è stata confermata nell’anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2015, dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 192/2014 (proroga termini).

 

La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio[21].

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

 

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

 


 

Articolo 4, comma 2
(Adeguamento normativa antincendi nelle strutture scolastiche)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (a tutt’oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

 

L’articolo 10-bis del D.L. 104/2013 ha fissato il termine del 31 dicembre 2015 per l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. Per tale finalità lo stesso articolo ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro dell'interno (da emanare entro il 12 maggio 2014, ma a tutt’oggi non ancora emanato) finalizzato alla definizione e articolazione (con scadenze differenziate e tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi) delle prescrizioni per l'attuazione.

Le principali disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi nelle scuole è contenuta nel D.M. 26 agosto 1992 (recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”)..

Si ricorda altresì che il D.P.R. 151/2011 (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, in quanto indicati al punto 67 dell’allegato I al regolamento medesimo, le “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti”, nonché gli “asili nido con oltre 30 persone presenti”.

 


 

Articolo 4, comma 3
(Dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)

 

 

L’articolo 4, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l’acquisto dell’efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione, D.P.R. 394/1999). A tal fine modifica l’art. 17, comma 4-quater, del D.L. 5/2012.

Il termine per l’acquisto dell’efficacia delle disposizioni sull’autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal citato D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014 e al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/210.

 

Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi dell’art. 15, co. 4-quinques, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La mancata adozione è dovuta al protrarsi dei lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.

 


 

Articolo 4, comma 4
(Esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali)

 

 

L’articolo 4, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 i termini - individuati dall’art. 14, comma 31-ter, del D.L. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

 

I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, comma 28, D.L. n. 78/2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia.

I termini per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione erano fissati al 31 dicembre 2014; sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2016.

 

Le funzioni fondamentali dei comuni sono così individuate dall’art. 14, co. 27, D.L. n. 78/2010:

§  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

§  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);

§  catasto, ad eccezione delle funzioni statali;

§  pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

§  pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

§  raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

§  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

§  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

§  polizia municipale e polizia amministrativa locale;

§  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata);

§  servizi in materia statistica.

 

I termini previgenti entro i quali i comuni erano tenuti ad assicurare l’esercizio in forma associata erano i seguenti (art. 14, co. 31-ter, D.L. n. 78/2010):

§  1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;

§  30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;

§  31 dicembre 2014 – termine oggetto di proroga - al complesso delle funzioni.

 

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, co. 31-quater, D.L. n. 78/2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

 

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto, nei mesi di novembre e dicembre 2015, un’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali per approfondire le diverse questioni che attengono a tale tematica e con la finalità di comprendere “quali difficoltà stanno incontrando gli enti nell'ottemperanza di questa disposizione e quali correttivi sia possibile prevedere per sostenerli in questa importante fase di riordino”.

Nel corso dell’indagine è stato ricordato come attualmente (dicembre 2015) le unioni di comuni sono 450 e coinvolgono 2.401 comuni, pari al 29,83 per cento dei comuni italiani, con una popolazione residente pari a 9 milioni e 981 mila abitanti. Di queste circa il 50 per cento sono unioni «di necessità» (ossia obbligate per legge). Le regioni maggiormente interessate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia.

 


 

Articolo 4, comma 5
(Mantenimento delle contabilità speciali delle province
di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

 

 

Il comma 5 dell'articolo 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014.

In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie, recate appunto dalle leggi che hanno istituito le suddette province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004[22]), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.

Con il comma in esame si viene a prorogare di un ulteriore anno un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 97/2008. Da ultimo, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 192/2014 (proroga termini).

 

In particolare, l’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014, richiamato dalla norma, ha autorizzato la proroga al 31 dicembre 2014 dell’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province indicate, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziate dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti che hanno via via allungato i termini per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali. Tale termine era stato poi prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 192/2014 (proroga termini).

 

L’articolo 41-bis richiamato prevede, inoltre, al comma 2, che le somme rimaste non utilizzate allo scadere del termine previsto costituiranno economie di spesa, con conseguente versamento delle stesse allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. La relazione tecnica alla norma in esame precisa che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell’anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul cap. 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell’Interno – dello stato di previsione dell’Entrata.

La relazione illustrativa fornisce l’entità delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari ad euro 35.003.173,06).

 

La medesima relazione precisa che il loro utilizzo è stato possibile solo dopo la conclusione dell’iter procedimentale relativo all'approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario, che si è rivelato piuttosto complesso e ha richiesto una lunga elaborazione, concludendosi soltanto il 3 dicembre 2013.  Tale situazione, ritardando l'avvio delle attività previste, non ha consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2015, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento.  In particolare, per quanto riguarda il completamento dell'istituenda questura di Fermo, l'aggiudicazione della relativa gara è avvenuta solo nel mese di ottobre 2015, con la conseguente impossibilità di ultimare le opere previste entro il 31 dicembre 2015.  In merito alla ristrutturazione della sede della questura di Barletta-Andria-Trani, invece, la relativa gara è in fase di aggiudicazione e i lavori previsti presentano tempi di realizzazione che richiederanno interventi per l'anno 2016.  La disposizione consente ai prefetti, titolari delle predette contabilità speciali, di utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2015, evitando che le medesime, alla chiusura dell'esercizio in corso, costituiscano economia di bilancio, cosa che impedirebbe, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

 

Si ricorda che con le già citate leggi n. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, fissandosi un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[23]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 97/2008[24].

In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, comma 1, D.L. n. 207/2008[25] ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia[26]. Le leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[27].

Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 300/2006[28] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime[29].

L’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 (legge n. 25/2010) ha successivamente prorogato il predetto termine provvedendo a mantenere le risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 15, comma 6 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012); al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e successivamente al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2013, attuativo di quanto consentito dall’articolo 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013; al 31 dicembre 2014, dall’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. n. 66/2014 (legge n. 89/2014) e, da ultimo, al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 192/2014 (proroga termini).

 


 

Articolo 4, comma 6
(Bonifica ordigni bellici)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 4 interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008[30], concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che le medesime decorrono trascorsi dodici mesi (anziché sei) dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

 

A questo riguardo si ricorda che il richiamato decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015, n. 82 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 giugno 2015, n. 146. Esso ha istituito presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa.

Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attività e classificate secondo il valore dell'importo delle attività eseguibili. Le categorie di iscrizione al presente albo sono così individuate:

a) bonifica terrestre (B. TER);

b) bonifica subacquea (B. SUB);

c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attività eseguibili:

I. fino a 50.000 euro;

II. fino a 250.000 euro;

III. fino a 500.000 euro;

IV. fino a 1.000.000 euro;

V. fino a 2.500.000 euro;

VI. fino a 4.000.000 euro;

VII. oltre 4.000.000 euro.

L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.

 

Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto da un rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente, e dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, che esprime parere tecnico, obbligatorio e vincolante, in ordine all'adozione dei provvedimenti di iscrizione nell'albo, di mantenimento della stessa in sede di verifica biennale, di sospensione, di cancellazione, di modifica della categoria o della classifica di iscrizione. I componenti del Comitato, designati dai rispettivi Ministeri, sono nominati con determinazione del direttore della Direzione dei lavori e del demanio.

 


 

Articolo 5
(Distretti turistici)

 

 

L’articolo 5, differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni al 30 giugno 2016.

 

Più in particolare l’articolo 5 modifica l'articolo 3, comma 5, del D.L. 70/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevedendo una ulteriore proroga al 30 giugno 2016 per consentire la delimitazione dei Distretti turistici, alle Regioni.

 

Tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato prorogato dalla legge finanziaria per il 2013 al 30 giugno 2013 e successivamente dal D.L. 83/2014 fino al 31 dicembre 2015. Si segnala che quest’ultima proroga è intervenuta quando il termine era già scaduto.

 

La procedura per la delimitazione è posta in essere d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

 

Il comma 4, dell’articolo 3 del D.L. 70/2011 prevede che possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Per i suddetti distretti sono previste agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie. Le imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, possono fruire delle disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 368, lettere b), c) e d) della L. 23 dicembre 2005, n. 266, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Più in particolare la lettera b) prevede che per semplificare le procedure amministrative le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. Per quanto riguarda la lettera c) possono esser individuate le semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria. Infine la lettera d) prevedeva l’istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che è stata successivamente soppressa. Le agevolazioni fiscali (c.d. tassazione di distretto) di cui alla lettera a) della citata norma possono applicarsi, su richiesta, anche nel caso in cui le suddette imprese non siano costituite in rete. Inoltre i distretti turistico-alberghieri costituiscono zone "a burocrazia zero" ai sensi dell'art. 43 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Articolo 6, comma 1
(Requisiti minimi di formazione della gente di mare)

 

 

Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, l'articolo 6, comma 1 proroga la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti. Il provvedimento in esame ha infatti prolungato di dieci mesi tale termine, portandolo a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016).

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 71/2015 che ha recepito la direttiva 2012/35/UE in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare.

 

L’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 71/2015 prevede che i certificati di addestramento, che attestano la sussistenza di specifici requisiti di formazione, competenza o di servizio in navigazione, vengano rilasciati ai lavoratori marittimi al superamento di un esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto, che avrebbe dovuto disciplinare i contenuti, i metodi e i mezzi di insegnamento, nonché le procedure di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione della gente di mare per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente, non è stato finora emanato.

Nelle more dell'adozione del decreto di definizione dei corsi, il comma 3 dello stesso articolo 11 del D. Lgs. 71/2015 aveva già introdotto una norma transitoria assegnando un termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo per provvedere al rinnovo dei certificati rilasciati da oltre cinque anni ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982, Istituzione di corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo.

Poiché le norme vigenti non contemplano un termine di scadenza dei certificati e neppure disciplinano una procedura di rinnovo, con la conseguenza che i certificati di validità ultraquinquennale potrebbero essere considerati scaduti e in tale ipotesi si verrebbe a creare un danno ai lavoratori marittimi che vedrebbero scaduto il proprio certificato di addestramento senza sapere come rinnovarlo, la disposizione in esame stabilisce che il termine di otto mesi, previsto al citato comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 71 del 2015 per il rinnovo dei predetti certificati, sia prorogato di dieci mesi, onde consentire ai lavoratori marittimi di rinnovare i certificati secondo le modalità stabilite dalla normativa in via di definizione, anche al fine di poter meglio provvedere ai predetti adempimenti senza che venga pregiudicata l’operatività del personale marittimo interessato.


 

Articolo 6, comma 2
(Remunerazione della filiera del farmaco)

 

 

L’articolo 6, comma 2 proroga di un anno, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

 

La necessità di ridefinire l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è stata sottolineata fra l’altro dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, nelle Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014, ha evidenziato come l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco contribuisca ad ostacolare lo sviluppo della vendita di farmaci di minor prezzo, in particolare dei farmaci generici.

 

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’art. 15, co. 2, quinto periodo, del decreto legge 95/2012 che aveva previsto, a decorrere dal gennaio 2013, il passaggio a un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto dei ministri della salute e dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) nel rispetto di vincoli precisi: invarianza dei costi con riferimento ai margini in vigore al 30 giugno 2012, rispetto dei tempi (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 95/2012), accordo tra tutte le componenti della filiera, invarianza dei saldi di finanza pubblica

.

Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato posticipato dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al 30 giugno 2013. La stessa legge di stabilità 2013, al successivo comma 394, ha disposto che tale termine potesse essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. In seguito, il decreto-legge 150/2013 di proroga termini, all’articolo 7, comma 1, ha prorogato il termine al 1° gennaio 2015. Il termine è stato ulteriormente prorogato di un anno, fino al 1° gennaio 2016, dall’art. 7, co.3, del decreto legge di proroga termini 192/2014.


 

Articolo 6, comma 3
(Determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie)

L’articolo 6, comma 3 proroga:

·      al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332;

·      al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012.

 

L’intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 16 dell’articolo 15 del decreto legge 95/2012 (Spending review).

 

Il decreto-legge n. 95/2012 (Spending review) all’art. 15, co. 15, ha disposto che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- regioni, determini, con decreto, le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per l’erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del SSN. Al fine di garantire un quadro certo per la programmazione, e di recuperare margini di inappropriatezza esistenti a livello locale e nazionale, il decreto legge 95/2012 ha inoltre stabilito che la determinazione delle tariffe avvenga in base ai dati di costo disponibili e in base ai tariffari regionali, solo se ritenuti congrui e adeguati. Il successivo comma 16 prevede che le tariffe così determinate siano valide dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra fino alla data del 31 dicembre 2014 e che costituiscano il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il comma 17 stabilisce inoltre che gli importi tariffari fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali.

Il decreto del Ministero della salute per la fissazione delle tariffe massime previsto dall’art. 15, co. 15, del decreto-legge 95/2012, è stato approvato il 18 ottobre 2012. Nello specifico il decreto determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide fino alla data del 31 dicembre 2014. L’art. 7, co. 4, del decreto legge 192/2014 di proroga termini ha poi prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni, così come determinate dal D.M. 18 ottobre 2012.

 

Si ricorda che il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 ha previsto, all’art. 1, co. 3, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). La programmata attività di aggiornamento dei LEA, con l’introduzione di nuove prestazioni sanitarie erogabili a carico del SSN, imporrà l’esigenza di definire tariffe nazionali massime per tutte le prestazioni nuove o modificate incluse nei nuovi LEA.

La proroga in esame si riferisce pertanto anche alle tariffe delle prestazioni dell’assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’art. 2, co. 380, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), che, come dichiarato più volte dal Ministro della salute, saranno incluse nel decreto di aggiornamento dei LEA, che dovrebbe essere emanato nei prossimi mesi.

A questo proposito, si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), all’art. 1, co. 553, ha previsto che si provveda all'aggiornamento del D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità.

 


 

Articolo 6, comma 4
(Utilizzo quote premiali in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale)

 

 

L’articolo 6, comma 4 estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’art. 2, co. 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo.

 

L’art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009[31] demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione di forme premiali per le Regioni “virtuose” che istituiscono una Centrale Regionale per gli Acquisti e istruiscono gare per l’approvvigionamento di beni e servizi per un importo annuo non inferiore ad una soglia determinata dal medesimo decreto. Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, non risulta finora emanato. Le quote premiali, a valere sul finanziamento statale ordinario per la sanità, sono state introdotte a partire dal 2012.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto che, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui sopra, le quote premiali possano essere utilizzate anche per riequilibri in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale. Tale previsione ha reso applicabile l’Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2013, per le compensazioni verso le regioni altrimenti penalizzate.

La determinazione della quota premiale è stata invece fissata, a decorrere dal 2013, dall'art. 15, co. 23, del decreto legge 95/2012 (Spending review), come annualmente pari allo 0,25 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.

 

Si ricorda infine che, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 novembre ha approvato la proposta di riparto delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015. La proposta ha preso in considerazione le risorse del fabbisogno indistinto e previsto l’utilizzo delle risorse accantonate per le quote premiali (art. 2, co. 67-bis, legge 191/2009) pari a 274,28 milioni di euro e a 101 milioni di euro derivanti dalle risorse degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per il riequilibrio tra le Regioni. Le regioni e le province autonome hanno condizionato l’approvazione della proposta di riparto all'estensione nel 2015 di quanto stabilito dall'art. 2, co. 67-bis della Legge 191/2009.

Infine, il 23 dicembre 2015, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Intesa sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del Cipe sul riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 2015: 107,466 miliardi, tra quote indistinte, quote di riequilibrio e vincolate, da ripartire tra le Regioni.

 


 

Articolo 7, comma 1
(Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall’art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%.

 

Il comma 3 dell’art. 8 del D.L. 192/2014 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la disciplina (di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013) che prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Il successivo comma 3-bis ha raddoppiato la misura della suddetta anticipazione del prezzo (portandola al 20% dell’importo contrattuale), con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (convertito con la L. 27 febbraio 2015, n. 11) e fino al 31 dicembre 2015.

Riguardo all’art. 26-ter del D.L. 69/2013, si ricorda che esso stabilisce che l’anticipazione in questione è prevista e pubblicizzata nella gara di appalto per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014 (termine prorogato dal citato comma 3 dell’articolo 8 del D.L. 192/2014).

Il comma 1 dell’articolo 140 del Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010) prevede l’applicazione del divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art. 5 del D.L. 79/1997. Tale norma, inclusa tra varie disposizioni di contenimento della spesa pubblica, vieta alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Le ulteriori disposizioni dettate dall’art. 26-ter sono volte a disciplinare le modalità per la concessione dell’anticipazione nonché per la compensazione dell’anticipazione nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.

 

Si segnala, infine, che il disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive in materia di contratti pubblici e concessioni (Atto Senato n. 1678-B) prevede che il decreto legislativo volto al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, deve essere adottato entro il  31 luglio 2016.

 

Articolo 7, comma 2
(Requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell’art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini fissati dalle seguenti disposizioni recate dall’art. 253 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici:\

§  comma 9-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese. In particolare il comma riguarda:

-    la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo. A tal fine, la norma prevede che, sino al 31 luglio 2016 (in conseguenza della proroga in commento), il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA (Società Organismo di Attestazione) per il conseguimento della qualificazione;

-    la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria. A tal fine, sino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8 (imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro), per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.

 

Le citate agevolazioni operano in luogo delle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che fanno riferimento all’ultimo quinquennio (cfr. artt. 79, 83 e 90 del Regolamento).

§  comma 15-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo).

Nel dettaglio il comma citato prevede che, per le finalità indicate, sino al 31 luglio 2016 (in conseguenza della proroga in commento), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.

Le citate agevolazioni operano in luogo delle disposizioni dettate dall’art. 263 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, di cui al D.P.R. n. 207/2010.

 

Si tratta della terza proroga del termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2010, dal testo originario dei commi 9-bis e 15-bis, introdotto nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) dall'art. 2, comma 1, lett. vv), nn. 3) e 4), del D.Lgs. 152/2008.

 

Si segnala, infine, che il disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive in materia di contratti pubblici e concessioni (Atto Senato n. 1678-B) prevede che il decreto legislativo volto al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, deve essere adottato entro il  31 luglio 2016.

 


 

Articolo 7, commi 3 e 4
(Attestazioni SOA)

 

 

Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

 

In particolare, il comma 3 dell’articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Si tratta della terza proroga del termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2013 dal testo originario della norma.

Per effetto della proroga, fino al 31 luglio 2016, i citati requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA) in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del medesimo articolo 189.

Nello specifico, il comma 5 dell’articolo 189 prevede che, per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2015, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Si rammenta che i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere (art. 186, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) e che le classifiche di qualificazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 186 del Codice, sono le seguenti: I (sino a 350 milioni di euro); II (sino a 700 milioni di euro) e III (oltre 700 milioni di euro).

 

Il successivo comma 4 apporta una conseguente modifica al termine di cui all’art. 357, comma 27, del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che viene anch’esso prorogato fino al 31 luglio 2016.

In virtù di tale proroga, fino a tale data, i contraenti generali possono documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. Nello specifico, in relazione ai requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa (di cui alla lettera c. 2 del comma 1 dell’articolo 100 del regolamento), i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti.

Anche in questo caso, come per il comma precedente, si tratta della terza proroga del termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2013 dal testo originario della norma.

 

Si segnala, infine, che il disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive in materia di contratti pubblici e concessioni (Atto Senato n. 1678-B) prevede che il decreto legislativo volto al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, deve essere adottato entro il  31 luglio 2016.


 

Articolo 7, comma 5
(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi
e di noleggio con conducente)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 7 proroga al 31 dicembre 2016, il termine, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Si ricorda che il termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato nove volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dal D.L. n. 150 del 2013 (31 dicembre 2014) e da ultimo al 31 dicembre 2015 dall’art. 8, co. 1 del D.L. n. 192 del 2014.

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.

Si ricorda infatti che l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'operatività della disciplina è stata subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività. In Italia operano, nel libero mercato, oltre 80000 imprese titolari di Autorizzazioni NCC, con circa 200.000 addetti;

 

Si ricorda che a giugno 2015 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea: Taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse. L'Autorità segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio. L'Autorità propone il mantenimento dell'attuale connotazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi con la copertura del servizio nell'arco dell'intera giornata, ma con la possibilità per i taxi di praticare sconti, di costituirsi come impresa e in tal caso di poter cumulare più licenze, nonchè di ampliare l'utilizzo del servizio di taxi per servizi pubblici flessibili destinati a specifiche categorie di utenti, nonché la possibilità per il tassista di acquisire servizi da fonti diverse, senza vincoli di esclusiva. Si propone anche l'eliminazione dell'obbligo per gli NCC di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l'affidamento alle Regioni, anzichè ai Comuni, dell'individuazione dei bacini ottimali sovracomunali. Per approfondimenti si vedano: l'Atto di segnalazione al Governo e Parlamento; le proposte di modifica della legge n. 21/1992; la Tabella di raffronto tra la disciplina vigente e le proposte dell'Autorità.

 


 

Articolo 7, comma 6
(Corsi di formazione per salvamento acquatico)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 7, differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

Il differimento di termini viene disposto in attesa dell’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (regolamenti ministeriali), e per il quale viene disposta altresì la proroga fino al 31 luglio 2016.

 

Si ricorda che i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono attualmente autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

 

Il termine originario, individuato dall’articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge n. 216/2011, era il 31 dicembre 2012. Successivamente il termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), poi al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013 ed infine al 30 giugno 2014 dall’art. 4, co. 1 del  D.L. n. 150 del 2013.

Successivamente al 30 giugno 2014, ultima proroga del termine per l’emanazione del decreto ministeriale, non sono state più previste proroghe ed il termine che viene qui differito risulta pertanto scaduto da tale data. Andrebbero chiariti gli effetti della disposizione in commento sulle autorizzazioni relativamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2014 e la data di entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2015).


 

Articolo 7, comma 7
(Pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell’art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – contemplano la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.

 

Fino alla data del 1° gennaio 2017 continuerà quindi ad applicarsi la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 66 e nel comma 5 dell'articolo 122 del Codice (rispettivamente per i contratti di importo superiore e inferiore alla soglia europea) nel testo previgente le modifiche operate dal citato art. 26.

 

Si segnala, infine, che la lettera s) dell’art. 1 del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove direttive in materia di contratti pubblici e concessioni (Atto Senato n. 1678-B), prevede, quale criterio di delega, la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico, nonché la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara. Il disegno di legge demanda il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture a un decreto legislativo, che deve essere adottato entro il 31 luglio 2016.

 


 

 

Articolo 7, commi 8, 10 e 11
(Edilizia scolastica)

 

 

I commi 8, 10 e 11 prorogano o differiscono alcuni termini in materia di edilizia scolastica.

In particolare, il comma 8 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento è alla disciplina definita con il co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, sulla quale è, poi, intervenuto, prevedendo una proroga, l’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente: pertanto, come evidenzia la relazione tecnica, il MIUR ha dovuto impegnare entro il 2015 le risorse del 2014 non ancora impegnate, che altrimenti sarebbero andate in economia.

La relazione illustrativa fa presente che la proroga si rende necessaria in quanto in alcuni comuni delle regioni le cui graduatorie sono state inizialmente sospese da provvedimenti giurisdizionali, gli interventi sono stati aggiudicati solo entro il 28 febbraio 2015, con conseguente ritardo nell’esecuzione dei lavori.

 

L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Tale termine è stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente, al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall’art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Ha, infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 - secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906 del 2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con sentenza n. 5128 del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell’efficacia la graduatoria.

 

L’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a 300 milioni di euro, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con delibera n. 22 del 30 giugno 2014 (GU N. 222 del 24 settembre 2014), il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR 400 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.

Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall’art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014.

 

Il comma 10 proroga (dal 12 gennaio 2016) al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall’art. 1, co. 165, della L. 107/2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.

Il citato comma 165 ha dettato disposizioni finalizzate ad assicurare la prosecuzione e il completamento di una serie di programmi in materia di edilizia scolastica avviati nel recente passato. In particolare, il quinto periodo di tale comma detta disposizioni finalizzate a garantire la sollecita attuazione dei programmi:

§  finanziati (ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b), del D.L. 185/2008) con la delibera CIPE n. 32/2010;

L'art. 18 del D.L. 185/2008 ha previsto, al comma 1, lettera b), che il CIPE provveda all'assegnazione, per la messa in sicurezza delle scuole, di una quota delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate (oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008. La delibera CIPE n. 3/2009 ha quindi assegnato al Fondo Infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. La successiva delibera 32/2010 del 13 maggio 2010 (rettificata dalla delibera 67/2010) ha assegnato la prima quota del miliardo di euro (358,42 milioni) per il “Piano straordinario stralcio”, da erogare “secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo delle risorse FAS”. La Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal MIT, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, relativa all'anno 2012 e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati l'11 luglio 2013, in relazione al programma in questione, riferisce che sono state sottoscritte da parte degli enti locali 1.640 convenzioni corrispondenti ad un valore di circa 350 Meuro (98% del totale pari a 358 milioni). Per quanto riguarda le erogazioni effettuate a favore degli enti locali beneficiari, risultano disposti 1.023 decreti di trasferimento corrispondenti a circa 96,5 Meuro. Per quanto riguarda l’avanzamento fisico, gli interventi ultimati, ovvero con avvenuta comunicazione di ultimazione lavori, risultano 19, per circa 3,5 Meuro.

§  finanziati (ai sensi dell'art. 33, co. 3, della L. 183/2011) con la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.

L'art. 33, comma 3, della L. 183/2011 ha assegnato al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. L’individuazione degli interventi è stata demandata ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento. Il CIPE, in attuazione di tali disposizioni, con la delibera n. 6/2012, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnando, tra l’altro, 259 milioni per un programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Nel recente “School Book - Il punto sull'edilizia scolastica”, curato dalla Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, si afferma, con riferimento alla delibera CIPE n. 32/2010 e al comma 3 dell’art. 33 della L. 183/2011, che “in tutto vengono finanziati 3.515 interventi”.

 

Per tali finalità, il quinto periodo in questione prevede che il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione[32] per quelli presentati precedentemente.

Il sesto periodo dispone che gli enti beneficiari devono provvedere alla trasmissione al MIT delle aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 180 giorni dall’entrata in vigore della L. 107/2015, quindi entro il 12 gennaio 2016 (ora 30 aprile 2016), pena la revoca dei finanziamenti. Il successivo periodo stabilisce che le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

 

Il comma 11 differisce (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.

Si tratta del differimento di un termine previsto con norma secondaria, ossia con il decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) 27 aprile 2015 (GU n. 121 del 27 aprile 2015).

 

L’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato dall’art. 9, co. 2-quater, del D.L. 133/2014 (L. 164/2014) - ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere autorizzate dal MEF, d’intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993. Per la definizione delle modalità di attuazione, in conformità ai contenuti dell’ intesa in Conferenza unificata del 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis e seguenti, del D.L. 179/2012 (L.221/2012), ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

E’ stato dunque, adottato il D.I. 23 gennaio 2015 (GU n. 51 del 3 marzo 2015) che, considerata la mancata attuazione dei piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 6 dell’intesa del 1° agosto 2013 - relativi al triennio 2013-2015 – ha proceduto alla definizione di una nuova tempistica per la programmazione degli interventi.

Ulteriori interventi sulla tempistica sono derivati dal D.I. 27 aprile 2015 (GU n. 121 del 27 maggio 2015).

In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015, come modificato, ha previsto che le regioni dovevano trasmettere al MIUR e al MIT, entro il 30 aprile 2015, i piani regionali triennali (triennio 2015-2017).

I piani annuali sono soggetti a conferma circa l’attualità degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 2017.

L’art. 2 citato ha, altresì, previsto che il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un’unica programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 e che potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L’aggiudicazione provvisoria doveva avvenire entro il 31 ottobre 2015, pena la revoca dell’assegnazione[33].

La programmazione nazionale è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322i.

Da ultimo:

§  nella GU del 14 settembre 2015, n. 213 è stato pubblicato il DM 16 marzo 2015 con cui il MIUR ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del D.L. 104/2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato;

§  nella GU del 27 ottobre 2015, n. 250, S.O. n. 59, è stato pubblicato il D.I. che autorizza le regioni all’utilizzo dei contributi pluriennali.


 

Articolo 7, comma 9
(Contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana)

 

Il comma 9 dell’articolo 7 proroga il Contratto di programma parte servizi- 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

La proroga viene disposta nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi ed ai medesimi patti e condizioni già previste, con l'aggiornamento delle relative Tabelle.

La validità del Contratto era stata fissata in tre anni (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014) dall’articolo 4 del Contratto stesso, che prevede peraltro la possibilità delle parti, alla scadenza e nelle more del suo rinnovo e per un termine massimo di un ulteriore anno, di decidere di proseguire nell’applicazione della disciplina contrattuale ai medesimi patti e condizioni in esso previste. Con la disposizione in commento le scadenza viene quindi prorogata in via legislativa di un ulteriore periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

 

Viene a tal fine modificato l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 2015 che ha dato attuazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico.

L’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 2015 prevede infatti che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato siano disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e devono coprire l'intera durata del contratto.

Si ricorda che è stato presentato al Parlamento il 2 dicembre 2015 lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente i criteri di privatizzazione e le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa, che prevede prevede l'alienazione di una quota della partecipazione in Ferrovie dello Stato S.p.A., in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato non inferiore al 60 per cento, facendo salva l’assegnazione dell’infrastruttura della rete ferroviaria.

La società RFI S.p.A., controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato Spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. L' 8 agosto 2014 è stato siglato tra MIT e RFI e trasmesso al Parlamento il 13 gennaio 2015  il Contratto di programma 2012-2016 - parte Investimenti. Tale Contratto, su cui la IX Commissione della Camera ha espresso il parere di competenza nella seduta del 18 marzo 2015, ha concluso il suo iter approvativo con la registrazione alle Corte dei Conti il 16 giugno 2015. Il CdP parte Investimenti, pur mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale con particolare riferimento agli obblighi del Gestore, contiene alcuni elementi di novità in particolare relativi alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria che è ora disciplinata dal CdP 2012-2014 - parte Servizi, secondo quanto stabilito dal CIPE nella Delibera 4/2012. Il Contratto di Programma Parte Investimenti infatti non comprende più gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il Contratto di programma 2012-2014- Parte Servizi tra RFI e Ministero delle infrastrutture e trasporti è stato approvato con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e quindi definitivamente sottoscritto il 29 novembre 2013, dopo l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari (la IX Commissione Trasporti della Camera ha espresso il 19 novembre 2013 parere favorevole con condizioni e osservazione; il contratto è stato infine registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 2014). Il contratto prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro e contiene, all'allegato 6, indicazioni sulle linee di intervento previste da RFI in materia di manutenzione straordinaria, nonchè all'articolo 5 l'obbligo, per il gestore, di avviare una revisione dei processi manutentivi, con l'obiettivo di garantire le performance di rete contrattualizzate e conseguire un risparmio di spesa di circa 250 milioni di euro all'anno rispetto al dato storico dei costi di manutenzione.

 

 

 

 

 


 

Articolo 8, comma 1
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)

 

 

Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 8, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2016, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015).

È utile richiamare, in estrema sintesi, l’evoluzione normativa recente della disciplina relativa al SISTRI. Dopo che la scorsa legislatura si era chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, l'attuale legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data però è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie a cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni (comma 3-bis), per la semplificazione del sistema medesimo, nonché norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

Successivamente il D.L. 150/2013 (art. 10, comma 3-bis) e poi l’art. 9, comma 3, del D.L. 192/2014 hanno dettato norme di proroga, stabilendo l'allungamento fino al 31 dicembre 2015 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (cd. "doppio binario") e previsto l'applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° aprile 2015.

Gli adempimenti e gli obblighi a cui fa riferimento la proroga in esame sono quelli disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del testo del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato Codice.

 

La successiva lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.

L'articolo 14, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 91/2014, che ha inserito il comma 9-bis all'articolo 11 del D.L. 101/2013, ha fissato al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto stipulato dal Ministero dell'ambiente con la Selex Service Management S.p.A. per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI. La stessa lettera ha previsto l'avvio, entro il 30 giugno 2015, delle procedure per l'affidamento della nuova concessione del servizio nel rispetto dei criteri e modalità di selezione fissati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e dalle norme europee di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. L'art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014 ha integrato tale disposizione al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle procedure di affidamento, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. Il bando di gara è stato pubblicato il 26 giugno 2015. Recenti informazioni in ordine all'attuazione e all'operatività del SISTRI, anche in relazione al predetto bando, sono state fornite in risposta all'interrogazione 5-06943.

Con riferimento ai costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, il citato comma 9-bis prevede che il rimborso alla società concessionaria sia garantito previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.

 


 

Articolo 8, comma 2
(Emissioni in atmosfera di grandi impianti di combustione)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 8 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i “vecchi” grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013 (vedi infra), devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti “vecchi”, ma solo quelli per cui il Codice dell’ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga.

 

Con la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED, acronimo di Industrial Emissions Directive) sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali, tra cui la direttiva 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (c.d. direttiva IPPC) e la direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Per tali ultimi impianti, i valori limite di emissione previsti dall'allegato V della direttiva 2010/75/UE sono generalmente più severi rispetto a quelli della direttiva 2001/80/CE. La direttiva IED prevede però una certa flessibilità per consentire l’adeguamento degli impianti esistenti.

Nel recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2010/75/UE, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, ha apportato numerose modifiche al Codice dell’ambiente. Tra queste si segnalano in particolare numerosi commi dell’articolo 273.

Il nuovo comma 3 dell’art. 273 del Codice dispone che:

§  ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione (che sono indicati nella Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte V del Codice del’ambiente) si applicano a partire dal 1° gennaio 2016;

§  ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte V del Codice, si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti per gli impianti nuovi. La citata procedura di esenzione riguarda gli impianti anteriori al 1988. I gestori di tali impianti  sono tenuti a presentare all'autorità competente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008 e a non farlo funzionare oltre il 31 dicembre 2015.

 

Lo stesso comma 3 dell’art. 273 prevede che le vigenti autorizzazioni siano adeguate, entro la citata data del 1° gennaio 2016, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi della disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Viene altresì disposto che le autorizzazioni vigenti continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Il comma 3 dispone inoltre che le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo. Tali “nuove” autorizzazioni, in base a quanto disciplinato nei commi successivi, potranno prevedere una serie di deroghe (alle condizioni indicate nei medesimi commi).

Il comma 4, ad esempio, stabilisce che l'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione (o, se questo non è previsto entro tale data, nell'ambito delle procedure di AIA), una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente, un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;

c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, nonché delle norme in materia di emissioni in atmosfera degli impianti e in materia di AIA;

d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte V del Codice.

 

Il comma 5 stabilisce che l'autorizzazione può consentire, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, che gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto (calcolata secondo le modalità indicate nella disposizione) è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, nonché delle norme in materia di emissioni in atmosfera degli impianti e in materia di AIA.

 

Ulteriori deroghe sono state previste dalle disposizioni dell’allegato II alla parte V del Codice dell’ambiente.

Per gli impianti multicombustibile (che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili), il punto 3 della parte I stabilisce che l'autorità competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli, secondo le modalità disciplinate dal punto 3.2 (la cui procedura fa riferimento ai valori limite standard indicati nella Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte V del Codice del’ambiente) oppure applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.

Il punto 3.3 citato stabilisce, in deroga al punto 3.2, che l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante (inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione), per gli impianti multicombustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando una apposita procedura, disciplinata nel medesimo punto 3.3.

Il punto 3.4, in alternativa a quanto previsto al punto 3.3, prevede che ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm3 per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm3 per gli altri impianti anteriori al 2013.

 

Ulteriori deroghe sono previste, con riferimento ai singoli inquinanti, nella parte II dell’allegato II alla parte V del Codice.

 

Al fine di giustificare la necessità della proroga in esame, la relazione illustrativa sottolinea che nel recepimento italiano (come si è avuto modo di evidenziare in precedenza) “si specifica che le deroghe devono essere espressamente previste nell’autorizzazione, discostandosi a riguardo dal disposto europeo che si limita a riconoscere agli Stati membri la possibilità di accordare le deroghe, senza specificare quale sia lo strumento con cui farlo” (si vedano, in particolare, gli articoli 33, 35 e 40 della direttiva IED). Pertanto, secondo la relazione illustrativa, “per qualunque motivo l’autorità competente non fosse in grado di aggiornare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015, a norma vigente gli impianti per cui sono state chieste le deroghe dovrebbero rispettare dal 1° gennaio 2016 i limiti massimi generalmente applicabili e ciò verosimilmente determinerebbe l’interruzione dell’attività fino all’aggiornamento dell’autorizzazione. Tale situazione … si sta verificando in alcuni casi concreti, sia per ritardi attribuibili ai gestori nella presentazione delle istanze di deroga o delle integrazioni a tali istanze, sia per ritardi attribuibili alle amministrazioni, che non sempre riescono a rispettare i tempi procedimentali indicati dalla norma. Preso atto di tale situazione, la norma in esame interviene accordando per legge le deroghe in un periodo transitorio, comunque non superiore ad un anno”.


 

Ciò premesso, la seguente tabella sintetizza (semplificando) gli impianti interessati dalla proroga e le condizioni per usufruirne:

 

Impianti interessati dalla proroga

Condizione per poterne usufruire

Impianti con arco di vita limitato (art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; art. 33 della direttiva IED).

Il gestore dell'impianto ha presentato all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente.

Impianti di teleriscaldamento (art. 273, comma 5, del D.Lgs. 152/2006; art. 35 della direttiva IED).

La norma prevede che sia stata regolarmente presentata istanza di deroga ai sensi del comma 5.

Il comma 5 dell’art. 273 impone al gestore di presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. Tale relazione però dovrà essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017.

Impianti multicombustibile di raffineria (paragrafi 3.3 e 3.4 della parte I dell’allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/2006; art. 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva IED).

Il gestore dell'impianto ha presentato regolare istanza di deroga entro il 31 dicembre 2015.

Impianti che possono ottenere una deroga ai sensi della parte II dell’allegato II del D.Lgs. 152/2006 con riferimento a specifici inquinanti.

Nella relazione illustrativa si fa riferimento alle deroghe al rispetto delle emissioni di anidride solforosa nei casi di esercizio fortemente limitato di cui ai paragrafi 2 della sezione 1-A e della sezione 2-A della parte II dell’allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/2006; (allegato V, parte 1, paragrafo 2, della direttiva IED); di ossidi di azoto (in particolare nel caso di impianti che bruciano residui di raffinazione o residui di processi chimici, nonché in caso di esercizio fortemente limitato di cui alla tabella della sezione 4-A della parte II dell’allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/2006) o di polveri (in particolare nel caso di impianti che bruciano residui di raffinazione di cui al paragrafo 2 della sezione 5-A della parte II dell’allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

Il gestore dell'impianto ha presentato regolare istanza di deroga entro il 31 dicembre 2015.

 

Il comma in esame stabilisce infine che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. Con riferimento agli impianti che usufruiscono di una deroga relativa a specifici inquinanti, viene inoltre stabilito che gli stessi dovranno rispettare, dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.


 

Articolo 8, comma 3
(Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 8 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

 

Si ricorda che l’art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011.

Si ricorda che il termine in questione, originariamente fissato al 1° gennaio 2007, è stato oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali operata dall’art. 9, comma 1, del D.L. 192/2014, che ha fissato la data del 31 dicembre 2015, ora prorogata al 29 febbraio 2016.

Si fa notare che l’art. 46 del ddl “collegato ambientale” (approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, ma non ancora pubblicato in G.U.) prevede l’abrogazione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame.

La relazione illustrativa sottolinea che “considerati i termini ordinari di vacatio legis, sussiste la necessità di provvedere a una proroga dell’entrata in vigore del divieto, al fine di scongiurare – a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’entrata in vigore del «collegato ambientale» – l’impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione”.

 


 

 

Articolo 9
(
Gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI-UNIRE)

 

 

L’articolo 9 proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all’annualità 2015 e alle annualità precedenti, l’autorizzazione a favore del dirigente delegato del MIPAAF ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Il termine, originariamente disposto per il solo anno 2014 (art. 1, co. 298, L. 147/2013, legge stabilità 2014), era stato prorogato, dapprima, al 30 giugno 2015 dall’articolo 1, co. 11 del D.L. 192/2014 (proroga termini per il 2015), poi, al 31 dicembre 2015 dal comma 3-bis dell’articolo 6 del D.L. n.51/2015.

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 9 dell’articolo 23-quater del D.L. 95/2012 ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippicoAssi (a sua volta subentrata all’UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con la medesima disposizione è stato, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartissero tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Fino all’adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ASSI.

Si rimandava infine ad un D.P.C.M. (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito e ad un D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l’inquadramento nei ruoli del MIPAAF e l’agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013 , recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell’ex ASSI al MIPAAF e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014 e successivamente fino al 30 giugno 2015 con il D.L. 192/2014. Come già detto il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2015 dall’art. 6, comma 3-bis, del D.L.5 maggio 2015, n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione in esame, che prevede l’ulteriore prosecuzione dell’attività del dirigente delegato sino al 30 giugno 2016, limitatamente alle pendenze debitorie maturate sino al 31 dicembre 2015, in quanto appare indispensabile al fine di evitare soluzioni di continuità nell’attività di pagamento dei premi al traguardo. In particolare, poiché la nuova procedura informatica di pagamento dei premi attraverso il sistema amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE), per ragioni di carattere tecnico, potrà essere utilizzata per i soli premi maturati a decorrere dal 1°gennaio 2016, la proroga dell’autorizzazione alla gestione da parte del dirigente delegato è finalizzata prioritariamente a garantire il completamento delle operazioni di pagamento a valere sulle disponibilità presenti sui conti correnti dell’ex ASSI al 31 dicembre 2015, garantendo in questo modo una continuità gestionale, non assicurabile con gli ordinari strumenti di gestione. Inoltre, detta proroga è altresì resa necessaria dall’esigenza di consentire l’attività di liquidazione di ulteriori pendenze in corso, quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’ex ASSI/UNIRE, nonché ad assicurare tempi adeguati per l’attività di rendicontazione del dirigente delegato sulla gestione 2015.

Si ricorda che in materia di riforma del settore ippico, l’articolo 14, comma ff) della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevedeva, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo sarebbe stato alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017. Il termine per l’esercizio della delega è decorso inutilmente (26 giugno 2015), senza l’adozione del decreto sopra indicato.

Presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sono all’esame talune proposte di legge C. 753, 1033 e 1061, 1314, 1546 e 2054, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche.


 

Articolo 10, comma 1
(Proroga riscossione degli enti locali)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 10 proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

 

In particolare la disposizione in esame, modificando l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016:

§  il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

§  il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

Si evidenzia che il termine originario era stato fissato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011 nel 1° gennaio 2012. L’articolo 7, lettera gg-ter), del citato decreto-legge, con riferimento all’attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa), consentiva fino a tale termine ad Equitalia e alle società per azioni dalla stessa partecipata di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 10, comma 13-octies, del decreto-legge n. 201 del 2011 e al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012.

Successivamente il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 (nella sua formulazione originaria) consentiva ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Sul comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 è intervenuto l’articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013, per effetto del quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dunque dei comuni. Tale diverso termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali. Il decreto-legge n. 69 dunque ha riallineato tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

Il nuovo termine è stato rinviato dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) al 31 dicembre 2014 e dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 642 della legge n. 190 del 2014) al 30 giugno 2015. Da ultimo, il decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 7, comma 7) lo ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2015.

 

Si ricorda che la legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014) dedicava specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate locali, disponendo (articolo 10, comma 1, lettera c)) la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intendeva procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Tuttavia, il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, senza che tale norma sia stata attuata.

 

La riscossione delle entrate dei comuni nel quadro del D.L. 70/2011

Il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto-legge 70/2011 stabilisce che a partire da una specifica data – come si è visto, da ultimo il 30 giugno 2016 - Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo:

§  la procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo;

§  le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973 per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione dovranno nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino: le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. n. 639/1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo), in ottemperanza ai requisiti di legge (abilitazione e autorizzazione) richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.

Ove la gestione della riscossione delle entrate comunali sia affidata a soggetti privati  questi ultimi debbano aprire uno o più conti correnti dedicati a tale attività. Essi avranno inoltre l’obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell’aggio e delle spese anticipate dall’agente della riscossione – entro la prima decade del mese.

Il vigente sistema di riscossione delle entrate locali

A seguito della riforma della riscossione operata dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.

In particolare, ai sensi del comma 24 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale).

In alternativa, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai sensi del successivo comma 25, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi sia diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Infine, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

 


 

Articolo 10, comma 2
(Aliquota ridotta per uso combustione)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 10 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, gli specifici coefficienti - individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

 

Più in dettaglio le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata).

Tale applicazione viene effettuata in attesa dell’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).  Si rammenta che per l’adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l’applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l’emanazione della norma secondaria.

 

Si rammenta che il richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 al comma 1 ha novellato il Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), indicando una misura agevolata di accisa applicabile ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore; si tratta in particolare delle aliquote di accisa previste per l’energia elettrica dal punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico Accise, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale rideterminazione dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-bis, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa, di cui al punto 11 della tabella A.

In attesa del predetto decreto, come già visto in precedenza, il comma 2 del citato articolo 3-bis lascia ferma l’applicazione, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, dei coefficienti già individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

Tale termine è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2015 dall’articolo 10, comma 2 del D.L. n. 192 del 2015.

 

La misura in esame, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013, sino al 30 giugno 2014 dall’articolo 9, comma 6, del D.L. n 150 del 2013 e sino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.


Articolo 10, comma 3
(Contenimento dell’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola))

 

 

Il comma 3 dell’articolo 10 proroga per l’anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che vietano alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti e alla CONSOB di effettuare spese per l’acquisto di mobili e arredi, ad eccezione di quelli destinati ad uso scolastico e dei servizi per l’infanzia, di ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti.

 

Il comma estende all’anno 2016 quanto già previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 in merito al contenimento della spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[34], nonché delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale disposizione era stata già prorogata al 2015 dall’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014 (proroga termini).

 

In particolare, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ed ora anche nel 2016) nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia – esclusione questa introdotta dall’articolo 18, comma 8-septies, del D.L. n. 69/2013.

I limiti all’acquisto di arredi e mobilio di cui al comma 141 non si applicano neppure:

§  agli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero, ai sensi di quanto espressamente disposto dal successivo comma 144 della legge n. 228/2012;

§  agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011[35], come disposto dal comma 165 della medesima legge n. 228/2012.

L'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce per le Regioni, ai sensi del comma 145 della suddetta legge, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali[36].

 

Nell'ottica della massima razionalizzazione degli spazi e del contenimento della spesa, si ricorda che la norma in questione concede la possibilità di superare il prefissato limite del 20 per cento soltanto allorché l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, però, ai sensi del succitato comma 141, sarà il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio a dover verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma. In caso di violazione, scattano i presupposti per la valutazione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

La relazione illustrativa motiva la proroga, considerato il perdurare di una difficile situazione finanziaria per il comparto pubblico, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di completo sfruttamento dell'esistente patrimonio rappresentato da mobili e arredi. La stessa relazione precisa che le somme rivenienti dalla disposizione in discorso e relative agli enti pubblici vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della legge n. 228 del 2012.


 

Articolo 10, comma 4
(Proroga consulenti finanziari)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 10 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

 

In particolare, le norme in esame prorogano il termine di cui all’articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), al fine di consentire fino al 31 dicembre 2016 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività in attesa della piena operatività delle eventuali riforme.

Per effetto della norme in esame, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015).

 

Si rammenta che l’articolo 19 del predetto D.Lgs. 164 del 2007 prevede l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla CONSOB. Con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, il comma 14-bis dell’articolo 19 dispone, come disciplina transitoria, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto -  sentite la Banca d'Italia e la Consob –  si sarebbe provveduto alla nomina, in sede di prima applicazione, dei membri dell'organismo predetto, fissandone inoltre la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.

Di conseguenza, in attesa dell'istituzione di tale organismo, cui era subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato dall'articolo 4-bis, comma 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dall’articolo 41, comma 16-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall'articolo 23, comma 7 del  D.L. 1° luglio 2009, n. 78, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; successivamente, il termine è stato prorogato dal 2010 al 2014 dall’articolo 9, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 e da ultimo (al 31 dicembre 2015) dall’articolo 21-bis,  comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

 

Nelle more dell’istituzione dell’organismo sono intervenuti emanato i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, tra cui il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66).

Successivamente la legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), nell'ambito della delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE (cd. MIFID 2), ha introdotto un apposito criterio (articolo 9, comma 1, lettera o)) di modifica e integrazione al TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, assegnando in particolare ad unico organismo sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione di diritto privato, la tenuta dell'Albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti.

 

Da ultimo, i commi da 36 a 48 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (A.C n. 3369), che dispone la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.

 

In particolare si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene quindi trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

·         consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);

·         persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);

·         società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex articolo 18-ter del TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

 


 

Articolo 10, comma 5
(Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 10 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

 

La norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che - a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[37], incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:

§  componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;

§  titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2016, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

 

Il termine in questione era stato prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 e, successivamente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 dall’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

 

Le previsioni in questione trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La norma oggetto di proroga fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto in precedenza una analoga riduzione.

È altresì specificato che tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

 


 

Articolo 10, comma 6
(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili
delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 10, comma 6, estende all’anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

La relazione governativa afferma che l’intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell’eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

 

Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all’anno 2015 dall’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014.

 

In particolare, con il comma in esame si estende al 2016 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 - blocco poi esteso, come detto, al 2015 dal decreto-legge n. 192/2014 (proroga termini) - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.

Secondo quanto esposto nella Relazione tecnica, alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95/2012 (A.S. 3396) stimava che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, potesse conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizzava un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

 

Per completezza espositiva, si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 95/2012 ha recato, altresì, ulteriori misure concernenti la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche.

In particolare, si ricorda il comma 4 che dispone, per le amministrazioni centrali individuate dall’Istat e le autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati.

Si ricorda, infine, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).


 

 

Articolo 10, comma 7
(Utilizzo avanzi accertati e di garanzia per prestiti della Croce Rossa)

 

 

L’articolo 10, comma 7, estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all’Ente Croce Rossa Italiana, l’utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti.

 

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 178/2012, Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

In basse a quanto disposto dall’art. 3, co.3, del D.Lgs. 178/2012, il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 178/2012, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014, 2015, e – con modifica introdotta dal provvedimento in esame - per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nonché ad utilizzare beni immobili, a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili.

 


 

Articolo 10, comma 8
(Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d’Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria - disposta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 - concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

 

In tali ipotesi si deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

Si ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d‘Italia per esigenze di liquidità delle banche.

Precisamente, ove la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004). Come già anticipato in precedenza, in tale ipotesi ai fini dell’opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.

La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; successivamente la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 26 giugno 2013, al 31 dicembre 2014 dall’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 150 del 2013 ed al 31 dicembre 2015 dall’articolo 10, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014.


 

Articolo 11, comma 1
(Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell’incarico (affidato al Presidente dell’ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna.

 

L’incarico commissariale suddetto è stato attribuito al Presidente dell’ANAS S.p.A. dal comma 123 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), il quale ha altresì autorizzato il Commissario a provvedere, in via di anticipazione, sulle risorse del “Programma ponti e gallerie stradali” (di cui all'art. 18, comma 10, del D.L. 69/2013, e successivi rifinanziamenti), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 6 dell'art. 3 del D.L. 4/2014 ha poi stabilito che lo stesso Commissario opera con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

In attuazione di tali norme sono state emanate la delibera del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2014 e l'ordinanza di protezione civile n. 144 con cui sono stati individuati i poteri attribuiti al Commissario. Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 164 dell'11 aprile 2014, che ha autorizzato l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, sulla quale far confluire le risorse del citato Programma ponti e gallerie destinate per le finalità indicate dalla citata ordinanza n. 144.

Nessuno dei provvedimenti citati conteneva però un termine di scadenza delle funzioni e dei poteri del Commissario.

Tale termine è stato fissato al 31 dicembre 2015 dall’art. 11, comma 2, del D.L. 192/2014 (tale norma prevede infatti che l’incarico prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre la data fissata) ed è ora prorogato di un anno dal comma in esame. La richiamata norma dettata dal comma 2 ha altresì disposto che restano ferme le disposizioni di cui alla succitata ordinanza n. 144/2014, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Per un approfondimento sulle principali disposizioni adottate a fronte degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel novembre 2013 si rinvia alla scheda del Servizio studi, Le principali disposizioni adottate a fronte degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Sardegna nel mese di novembre 2013, 7 dicembre 2015.

 


 

Articolo 11, comma 2
(Incentivazione impianti fotovoltaici ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 11, dispone una ulteriore proroga del termine per l’entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell’Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

 

In particolare, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016:

§  il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili - per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

§  il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

 

Si ricorda che la disposizione in esame è stata già prorogata con l’articolo. 2, comma 4, lettera a), D.L. 150/2013 e con l’articolo 11, comma 1-bis, D.L. 192/2014.

 

Per un approfondimento relativo agli impianti, alle zone e alle modalità di incentivazione previsti di veda GSE, Conto Energia: interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 e GSE, Conto energia.

 

 


 

Articolo 11, comma 3
(Unità tecnico operativa per la liquidazione della gestione dell’emergenza rifiuti in Campania)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 11 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) - istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 - al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011 ha istituito la suddetta unità tecnica-amministrativa per provvedere:

-    all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;

-    per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, fino al 31 gennaio 2011.

Con l’art. 1 del D.P.C.M. 28 giugno 2013, l’operatività dell’UTA è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle seguenti attività amministrative e contabili relative alla gestione emergenziale dei rifiuti in Campania:

a) recupero della massa attiva ed estinzione della massa passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali istituite dall'articolo 1 del D.L. 90/2008;

b) procedure di esproprio ed intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali;

c) gestione del contenzioso afferente alla cessata emergenza;

d) rendicontazione delle contabilità speciali pregresse.

 

L’art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013 ha esteso la proroga ai due anni successivi (cioè fino al 31 dicembre 2015) per le finalità che si è già avuto modo di richiamare (vale a dire “consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania”) ed ha stabilito che l’UTA opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il successivo comma 2 ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la disciplina della composizione, delle attribuzioni, del funzionamento, del trattamento economico e delle procedure operative dell'UTA. A tale norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 20 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U. 26 maggio 2014, n. 120).


 

Articolo 12
(Stampa quotidiana e periodica)

 

 

L’articolo 12 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Inoltre, dispone che il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l’anno 2012 e, da ultimo, riferito all’anno 2015, è utilizzabile per l’anno 2016.

Il riferimento è alla disciplina definita con l’art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), sulla quale sono, poi, intervenuti, prevedendo proroghe, l’art. 1, co. 334 e 335, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) e l’art. 1, co. 185, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015).

La proroga è motivata, ancora una volta, con la necessità di favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

Al riguardo, la relazione illustrativa, fatto presente che le precedenti proroghe sono state determinate dalle difficoltà che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi fra gli operatori della filiera interessati, evidenzia che il 26 maggio 2015 è stato siglato l’accordo fra editori e distributori e che, attualmente, è in corso il tavolo tecnico per la condivisione del progetto da parte dei rivenditori.

Fa, altresì, presente, che il DPCM per la definizione di condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate dall’art. 4 del D.L. 63/2012, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta, è in corso di emanazione, ma non potrà più esplicare effetti per il 2015.

A sua volta, la relazione tecnica evidenzia che le risorse per il riconoscimento del credito di imposta sono già state trasferite dallo stato di previsione del MEF alla contabilità speciale dell’Agenzia delle entrate.

Per la compensazione finanziaria degli effetti negativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, connessi all’utilizzo delle suddette somme nell’esercizio 2016, si prevede la riduzione, per € 13,3 mln, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, D.L. 154/2008-L. 189/2008).

 

L’art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), al fine di favorire la modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre[38].

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola “de minimis” (di cui all’allora vigente regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) – l’attribuzione di un credito di imposta per l’anno 2012, per un importo comunque non superiore a 10 milioni di euro e pari ai risparmi effettivamente conseguiti dall’attuazione del co. 3 (volto a porre termine ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. 99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)[39].

I risparmi derivanti dal co. 3 sono stati accertati con DPCM 4 luglio 2014 e sono risultati pari a € 4,8 mln[40].

Inoltre, con DPCM, di concerto con il MEF, dovevano essere definiti condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate dall’art. 4, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta.

 

Il termine del 1° gennaio 2013 è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, co. 334, della L. 147/2013, che ha anche disposto l’accesso nel 2014 al credito di imposta già previsto per il 2012.

Inoltre, il co. 335 dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d’imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate per l’anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del DPCM di cui il co. 577 prevedeva l’emanazione – sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria.

In attuazione del citato co. 577, con DPCM 20 febbraio 2014 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2014), le somme in questione sono state rideterminate, in particolare, in € 8,5 mln per il 2014 (allocati sul cap. 7769 del MEF)[41].

 

Successivamente, l’art. 1, co. 185, della L. 190/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2015 l’obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici e ha posticipato al 2015 l’accesso al credito di imposta, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dall’art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012, come integrate dal co. 335 dell'art. 1 della L. 147/2013.

 

 

 


Allegato

 


Le disposizioni di proroga del D.L. 210/2015

N.B.: Nel numero di proroghe è compresa anche quella disposta dal DL 210/2015. Per termine iniziale si intende il termine previsto dalla norma originaria, antecedente alla prima disposizione di proroga

 

Art.

Argomento

Tipologia di proroga

Termine iniziale

N. proroghe

Nuovo termine

1, co. 1-3

Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

Diversi termini in relazione alle norme interessate

Diverse a seconda della scadenza della norma originaria

31.12.2016

1, co. 4

Sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2015

1

31.12.2016

1, co. 5

Personale in posizione di comando o fuori ruolo del vigili del fuoco

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2011

6

31.12.2016

1, co. 6

Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2005

5

31.12.2016

1, co. 7

Accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2005

3

31.12.2016

1, co. 8

Regime transitorio dell’aspettativa per riduzione quadri per il ruolo speciale e tecnico-logistico dei Carabinieri

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2015

1

31.12.2016

1, co. 9

Contratti di lavoro a tempo determinato delle province

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2014

2

31.12.2016

1, co. 10

Stabilizzazione di personale dei comuni della regione Calabria

Disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, per l’anno 2015 (oltre che 2014), del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti

2

Processo amministrativo digitale

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

1.1.2015

3

1.7.2016

3, co. 1

Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2010

6

31.12.2016

3, co. 2

Sicurezza del sistema elettrico nelle isole maggiori

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge/istituzione di un nuovo servizio

31.12.2012

2

31.12.2017

4, co. 1

Poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2005

11

31.12.2016

4, co. 2

Adeguamento antincendio nelle strutture scolastiche

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2015

1

31.12.2016

4, co. 3

Dichiarazioni sostitutive dei cittadini stranieri

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

1.1.2013

4

31.12.2016

4, co. 4

Esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

Diversi termini

2

31.12.2016

4, co. 5

Mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani

Proroga di termini di regimi derogatori

30.6.2008

9

31.12.2016

4, co. 6

Bonifica di ordigni bellici

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

26.12.2015

1

26.6.2016

5

Delimitazione dei distretti turistici

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

31.12.2012

3

30.06.2016

6, co. 1

Requisiti minimi di formazione della gente di mare

Proroga di norme transitorie

26.02.2016

1

26.12.2016

6, co. 2

Remunerazione della filiera del farmaco

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

1.1.2013

5

1.1.2017

6, co. 3

Determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie

Proroga di termini di applicazioni di norme transitorie

31.12.2014

2

30.09.2016
assistenza ambulatoriale

31.12.2016
assistenza ospedaliera

6, co. 4

Utilizzo quote premiali in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale

Estensione al 2015 della possibilità che le quote premiali da attribuire alle regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate

7, co. 1

Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

2

31.7.2016

7, co. 2

Requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2010

3

31.7.2016

7, co. 3 e 4

Attestazioni SOA

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2013

3

31.7.2016

7, co. 5

Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi

25.5.2010

10

31.12.2016

7, co. 6

Corsi di formazione per salvamento acquatico

Proroga di termini per l’adozione di atti normativi/proroga validità autorizzazioni già rilasciate

31.12.2012

4

31.07.2016

7, co. 7

Pubblicità legale in materia di appalti pubblici

Proroga di termini di entrata in vigore di disposizioni

1.1.2016

1

1.1.2017

7, co. 8

Interventi di edilizia scolastica

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

2

31.12.2016

7, co. 10

Programmi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

12.1.2016

1

30.4.2016

7, co. 11

Interventi di edilizia scolastica

Differimento di termini di aggiudicazione lavori previsto da norma secondaria

31.10.2015[42]

1

29.2.2016

7, co. 9

Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana

Proroga di contratto

31.12.2014

1

31.12.2016

8, co. 1, lett. a)

Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

3

31.12.2016

8, co. 1, lett. b)

Contratto tra il Ministero dell’ambiente e la società Selex SeMa

Proroga di contratto

31.12.2015

1

31.12.2016

8, co. 2

Emissioni in atmosfera di grandi impianti di combustione

Proroga di termini di norme transitorie

1.1.2016

1

1.1.2017

8, co. 3

Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg

Rinvio di applicazione di disposizioni di legge

1.1.2007

10

29.2.2016

9

Gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex ASSI - UNIRE

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2014

3

30.6.2016

10, co. 1

Proroga riscossione degli enti locali

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

1.1 2012

6

30.6.2016

10, co. 2

Aliquota ridotta per uso combustione

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2012

5

31.12.2016

10, co. 3

Contenimento dell’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola)

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

2

31.12.2016

10, co. 4

Proroga consulenti finanziari

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2009

6

31.12.2016

10, co. 5

Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi

Proroga di termini di applicazione di disposizioni di legge

31.12.2013

3

31.12.2016

10, co. 6

Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2014

2

31.12.2016

10, co. 7

Utilizzazione avanzi accertati e di garanzia per prestiti della Croce Rossa

Estensione alle esigenze del bilancio di previsione dell’anno 2016 della facoltà di utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti per il ripiano immediato di debiti

10, co. 8

Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche

Proroga di termini di regimi derogatori

31.12.2012

5

31.12.2016

11, co. 1

Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade danneggiate per gli eventi alluvionali del 2013 in Sardegna

Proroga di regime commissariale

31.12.2015

1

31.12.2016

11, co. 2

Incentivazione impianti fotovoltaici ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

31.12.2013

3

30.09.2016

11, co. 3

Unità tecnico operativa per la liquidazione della gestione della emergenza rifiuti in Campania

Proroga di termini di norme transitorie

31.12.2015

3

31.12.2016

12

Stampa quotidiana e periodica

Proroga di termini di applicazione di disposizione di legge

1.1.2013

3

31.12.2016

 

 



[1] Come riportato nella relazione illustrativa, si ritiene che per le assunzioni riferite ai suddetti budget (oggetto di successive proroghe negli anni passati) questa possa essere l'ultima proroga.

[2] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[3] Tali limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (di cui alla L. 331/2000, al D.Lgs. 215/2001 e alla L. 226/2004), fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima L. 226/2004 in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

[4] A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, importo ridotto per il 2013 di 29.821.278 euro dall’articolo 15, comma 3, lett. b), del D.L. 102/2013, di 13 milioni di euro dall’articolo 3, comma 8, lett. b), del D.L. 151/2013, di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 dall’art. 30, c. 2.4, del D.Lgs. 165/2001 (comma inserito dall’art. 4, c. 1, del D.L. 90/2014), di 25 milioni di euro dall’art. 1, c. 5, lett. d), del D.L. 185/2014 e di 25 milioni di euro dall’art. 1, c. 699, lett. d), della L. 190/2014.

[5] Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti, ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998.

[6]     Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. (adottati nel corso degli anni. Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, si veda anche l'art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 101/2013.

[7]     L’art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l’art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l’art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento, all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.

[8]     A tale previsione si è data attuazione con il DPCM 23 settembre 2013 con il quale sono state tra l’altro autorizzate assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Merita inoltre ricordare che l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 aveva previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale previsto al precedente comma 7. In tal senso, per il biennio 2010-2011 tali amministrazioni hanno potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. E’ inoltre stato previsto che il ricambio del turn-over sia limitato al 20% nel triennio 2012-2014, al 50% nel 2015 e al 100% dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato.

[9]     Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[10] La normativa previgente faceva infatti riferimento al “personale cessato”, senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

[11]    Per l’autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni, ai sensi anche dell’art. 3, c. 1, del D.L. 90/2014, si veda il DPCM 29 luglio 2014.

[12]    Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

[13]    Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si veda il DPCM 8 settembre 2014.

[14]    L. 31 marzo 2000, n. 78, Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

[15]    D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[16]    L’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si ricorda che, con provvedimenti successivi (da ultimo il D.L. 90/2014, la L. 190/2014 e il D.L. 78/2015), sono state introdotte alcune deroghe a quanto stabilito dal citato art. 9, c. 28, del D. L. 78/2010, attraverso l’individuazione dei casi in cui tali limiti non trovano applicazione.

[17]    L’art. 1, c. 207, della L. 147/2013, prevede tra l’altro, per l'anno 2014, al fine di favorire l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, degli LSU e dei lavoratori titolari di determinati strumenti di sostegno al reddito (CIGS, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione) degli enti pubblici della sola regione Calabria, la possibilità di utilizzare le risorse di cui all’art. 1, c. 1156, lettera g)-bis, della L. 296/2006, pari a 50 milioni annui, a carico del Fondo per l’occupazione, previsti per la stabilizzazione degli LSU in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea. Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, le assunzioni a tempo determinato possono avvenire in deroga alla normativa vigente (che limita, a vario titolo, le assunzioni, anche a tempo determinato, da parte delle PA). Inoltre, al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, il richiamato art. 1, c. 207, della L. 147/2013 ha previsto che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013, non comportasse l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della L. n. 183/2011, che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con soggetti privati).

[18]    D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[19]    Si ricorda che lo scioglimento dei consigli per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. In tale specifica ipotesi, l’articolo 141 prevede che i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[20]    Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[21]    Si segnala che per l’anno 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL - è stato differito al 31 marzo 2016 dal D.M. Interno 28 ottobre 2015.

[22]    L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[23]    L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

[24]    D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[25]    D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[26]    Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.

[27]    Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti).

Si osserva che la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 prevede – quale criterio direttivo della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, contenuta nell’articolo 40, comma 2, lettera p) - delega che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 1 gennaio 2014- la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio (istituite dalla legge n. 1041/1971), nonché delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, e dei casi di urgenza e necessità.

Inoltre, l’articolo 15 della legge n. 243/2012, recante le norme attuative del principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici (cd. pareggio di bilancio), introdotto in Costituzione dalla Legge Cost. n. 1/2012, nel disciplinare il contenuto della nuova legge di bilancio (che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016) dispone che con legge dello Stato dovrà essere disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

[28]    D.L. n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (L. n. 17/2007).

[29]    Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007 - Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007, che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantirne la costituzione.

[30]    Le richiamate modifiche sono state introdotte dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 177 del 2012, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro  per la bonifica di ordigni bellici.

[31]    Legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Il comma 67-bis è stato inserito dall'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 149/2011[31], modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, co. 234, legge stabilità 2014 (legge 147/2013) e successivamente dall'art. 42, co. 14-ter, del decreto legge 133/ 2014

[32]    La L. 107/2015 è entrata in vigore il 16 luglio 2015.

[33]    In base all’art. 2, co. 5, del D.I. 23 gennaio 2015, la revoca doveva essere disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e comunicata alla regione competente e le relative risorse dovevano essere accertate dal MIUR e riassegnate prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle regioni che siano in possesso di un’anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri, tempi e modalità stabilite con un decreto interministeriale (MIUR-MIT-MEF) da adottare entro il 30 novembre 2015.

[34]    La ricognizione delle amministrazioni pubbliche prevista per legge è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Da ultimo, l’elenco delle P.A. inserite nel conto economico consolidato è stato individuato dall’ISTAT con il Comunicato del 30 settembre 2015.

[35]    Il D.Lgs. n. 88 del 2011, emanato in attuazione dell’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, disciplina, conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali, individuandone altresì gli strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione.

[36]    Al riguardo si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 174/2012, condiziona l’erogazione dei trasferimenti alle regioni all’adozione da parte delle stesse di un insieme di misure di riduzione dei costi della politica, alcune già previste dalla normativa vigente. Si tratta, comunque, dei trasferimenti diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale.

[37]  In base all’art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate negli elenchi di cui al Comunicato 24 luglio 2010, al Comunicato 30 settembre 2011, al Comunicato 28 settembre 2012, al Comunicato 30 settembre 2013, al Comunicato 10 settembre 2014 e al Comunicato 30 settembre 2015.

[38]    Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

[39]    In particolare, il co. 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la “convenzione più favorevole” con le tariffe stabilite, per l’anno 2012, dal D.M. 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Si ricorda, infatti, che l’applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l’anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell’art. 10-sexies, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest’ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.

Per ulteriori approfondimenti, si v. dossier del Servizio Studi n. 657 del 2 luglio 2012.

[40]    Le somme sono state versate all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

[41]    Ulteriori € 4,3 mln, rideterminati per il 2015, sono stati, poi, azzerati, a seguito dell’art. 1, co. 242, della L. 190/2014 (v. anche la prima nota di variazioni al ddl di stabilità 2015).

[42]    Il termine del 31.10.2015, previsto dal decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) 27 aprile 2015 (GU n. 121 del 27 aprile 2015), prorogava il termine del 30.9.2015, previsto dal decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) 23 gennaio 2015 (GU n. 51 del 3 marzo 2015).