Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e amministrative - D.L. 27/2015 / A.C. 3059 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 297 | ||||
Data: | 27/04/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e amministrative
27 aprile 2015
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoIl decreto-legge in esame, composto di un solo articolo con natura sostanziale (l'art. 1, mentre l'art. 2 reca la consueta formula della immediata entrata in vigore), introduce, a regime, la possibilità di indire le elezioni regionali anche oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza dei consigli regionali (termine introdotto dalla legge di stabilità 2015) e precisamente nella Il nuovo termine per le elezioni regionalidomenica compresa nei successivi 6 giorni. In altre parole, se il termine di 60 giorni coincide con un giorno infrasettimanale è possibile convocare i comizi elettorali anche nella domenica compresa nei 6 giorni seguenti. Il provvedimento, già approvato senza modificazioni dal Senato, integra l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (recante i principi fondamentali per le elezioni regionali) al fine di prevedere che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori". La norma è finalizzata a rendere più flessibile l'arco temporale entro il quale possono realizzarsi le condizioni per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali, il cosiddetto Election dayelection day. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1818), la scelta della particolare modalità di espansione temporale, eventuale in quanto determinata dalla coincidenza dell'ultima data utile con un giorno infrasettimanale, si ispira, sia pure con una prospettiva inversa, al principio civilistico generale che differisce i termini di adempimento delle obbligazioni al primo giorno feriale utile (si vedano a titolo esemplificativo l'art. 155, 4° comma, c.p.c. e l'art. 1187 c.c., relativi, rispettivamente, al computo dei termini processuali e delle obbligazioni).
La disposizione esplicherà i suoi effetti già dalle Le elezioni 2015prossime consultazioni elettorali, consentendo lo svolgimento delle elezioni regionali nella giornata del 31 maggio, con abbinamento alle elezioni amministrative. Come riportato nella citata relazione illustrativa, l'adozione del provvedimento in esame è stata motivata proprio dalla difficoltà di individuare una data di votazione idonea per le prossime elezioni nella finestra elettorale consentita dalla nuova normativa, ossia 15 aprile – 27 maggio, in considerazione della coincidenza del primo o del secondo turno con festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua e Pentecoste), con festività civili (Anniversario della Liberazione e Festa del lavoro) e con l'Adunata annuale degli alpini, tutti eventi che avrebbero potuto incidere sull'affluenza al voto. Si ricorda in proposito che sono previste elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di 7 regioni a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia) e in 515 comuni nelle regioni a statuto ordinario. Nella vigenza del decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo e trasmesso lo stesso giorno al Senato, con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono state indette per domenica 31 maggio le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale ballottaggio, domenica 14 giugno. Nella stessa data anche le elezioni nelle 7 regioni a statuto ordinario sono state fissate per il 31 maggio, con decreto del rispettivo presidente della giunta regionale (ad eccezione delle elezioni in Liguria indette con decreto del prefetto di Genova nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella regione Liguria).
L'Il quadro normativoarticolo 1, comma 501, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2015) ha stabilito, attraverso una modifica alla legge 165 del 2004, recante i principi generali in materia di elezioni regionali, che le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali abbiano luogo entro 60 giorni a decorrere della scadenza della durata in carica dei consigli precedenti.
Lo scopo della norma è di agevolare l'accorpamento delle elezioni dei consigli regionali a eventuali altre elezioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 98/2011 che, per il contenimento delle spese connesse con il procedimento elettorale, dispone appunto, compatibilmente con le rispettive procedure, lo svolgimento in una unica data delle elezioni che si devono svolgere nell'arco dell'anno (c.d. "election day"). A tal fine, la disposizione ha ampliato l'arco temporale entro il quale può essere individuata la data delle elezioni regionali.
Infatti, per quanto riguarda la determinazione della data delle elezioni, in assenza di specifiche previsioni dettate dalle singole leggi elettorali regionali, si applica la normativa statale che prevede che i consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni (L. 108/1968, art. 3, 1° comma), quinquennio che decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione (L. 108/1968, art. 3, 3° comma) e che le elezioni possano aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento dei cinque anni della legislatura (L. 108/1968, art. 3, 2° comma). Nulla veniva disposto in ordine alla possibilità di votare dopo la scadenza della legislatura e pertanto, le disposizioni sopra citate sono sempre state interpretate in combinato disposto, in modo tale che le elezioni regionali dovessero avvenire necessariamente ed esclusivamente prima della scadenza della legislatura. La norma introdotta dalla legge di stabilità consente lo svolgimento delle elezioni anche dopo la scadenza del mandato, purché non oltre i 60 giorni, fermo restando la possibilità di svolgersi prima, non oltre la quarta domenica precedente la scadenza della legislatura.
La ratio della nuova norma, come già accennato, risiede nell'agevolare l'effettuazione del c.d. election day. L'articolo 7 del decreto-legge 98/2011 prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno. Lo svolgimento delle suddette elezioni in un'unica data avviene solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
Dal momento che le ultime elezioni regionali si sono svolte il 28 e 29 marzo 2010, le prossime si sarebbero dovute svolgere esclusivamente in una delle domeniche comprese tra il 1° e il 22 marzo 2015. In ossequio al principio dell'election day, alle elezioni regionali devono accorparsi le amministrative, che, per legge possono svolgersi esclusivamente tra il 15 aprile e il 15 giugno di ciascun anno (L. 182/1991, art. 1). La possibilità di votare anche nei 60 giorni successivi alla scadenza dei consigli regionali, introdotta dalla legge di stabilità avrebbe consentito il voto in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile, data iniziale della finestra elettorale per le amministrative, e il 27 maggio (con la prima data utile domenica 19 aprile).
Si ricorda che nel 2010 le elezioni amministrative si svolsero assieme alle regionali il 28-29 marzo 2010. Per consentire l'abbinamento fu emanato il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 (convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 271) che anticipò i termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010, al fine di consentirne lo svolgimento contemporaneo con le elezioni regionali.
Per approfondire si veda la scheda sull'articolo 1, comma 501, della legge di stabilità nel relativo dossier del Servizio studi. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato della relazione illustrativa e dal'Analisi tecnico-normativa (ATN). La relazione illustrativa dichiara che "Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione AIR [relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione], ai sensi dell'articolo 9 decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l'esenzione dalla relazione AIR". |
Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaIl decreto-legge in titolo reca una modifica alla disciplina a regime relativa al termine per lo svolgimento delle elezioni regionali. L'art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, 4° comma, della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo. Tali interventi, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale. Anche dalla giurispriudenza costituzionale si ricava che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale di contorno. Tale impostazione trova conferma nel disegno di legge di riforma costituzionale, come approvato dall'Assemblea della Camera (S. 1429-B), il quale, nel ‘costituzionalizzare' i limiti di contenuto dei decreti-legge previsti nel citato articolo 15, comma 2 della legge n. 400/1988, consente espressamente l'emanazione di decreti-legge volti a disciplinare l'organizzazione del procedimento elettorale e lo svolgimento delle elezioni. L'immediato precedente al provvedimento in esame di un decreto-legge in materia elettorale è rappresentato dal decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 (conv. L 31 dicembre 2012, n. 232), recante alcune disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 2013, tra cui la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati, la modifica dei termini temporali di rimozione delle cause di ineleggibilità e l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali. Un precedente di provvedimento di urgenza che incide come quello in esame sui termini per la convocazione dei comizi elettorali è costituito dal decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 (convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 271) che anticipò i termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010, al fine di consentirne lo svolgimento contemporaneo con le elezioni regionali (le elezioni si svolsero il 28-29 marzo 2010). |
Motivazioni della necessità ed urgenzaNelle premesse del decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'election day. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento modifica la legge n. 165 del 2004, che interviene in materia elettorale regionale in attuazione dell'art. 122 Cost., che attribuisce alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. |