Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Esenzione IMU agricola. Proroga della delega fiscale - A.C. 2915 - D.L. 4/2015 Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 279 | ||
Data: | 02/03/2015 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Esenzione IMU agricola. Proroga della delega fiscale D.L. 4/2015 – A.C. 2915 |
Schede di lettura |
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n. 279 |
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2 marzo 2015 |
Servizi responsabili: |
Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura ( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it Servizio Studi –
Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it |
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§
Articolo 1 del ddl di conversione (Proroga della delega fiscale)
§
Articolo 1, commi 1-6 (Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani)
§
Articolo 1, commi 9-ter e 9-quater (Imposta immobiliare province autonome)
§
Articolo 1-bis
(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell’isola di Lampedusa)
§
Articolo 2, comma 1 (Abrogazione deduzione IRAP lavoratori nel settore agricolo)
§
Articolo 2, commi 2 e 3 (Copertura finanziaria)
Articolo 1 del
ddl di conversione
(Proroga della delega fiscale)
Il nuovo comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di tre mesi il termine
per l’esercizio della delega in materia
fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014.
La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015).
La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).
In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, il 15 gennaio 2015 la Commissione Finanze della Camera ha avviato l’esame delle proposte di legge A.C. 2729 Capezzone e A.C. 2772 Causi - di contenuto identico - recanti una proroga del termine per l'esercizio della delega di otto mesi.
La norma in commento, riprendendo sostanzialmente il contenuto di tali proposte, modifica l'articolo 1, comma, 1 della legge delega, ampliando da dodici a quindici mesi (anziché venti come proposto nelle pdl citate) il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015, senza intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.
In secondo luogo, con l'introduzione nel citato articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.
È quindi soppresso il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.
La procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, prevede attualmente che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).
Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).
Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.
Lo
stato di attuazione della delega
Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, sull'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.
A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell’articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'atto del Governo n. 106, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Si segnala che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.
La norma sembra dare
attuazione all’articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di
regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i
contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento
forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con
invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore
economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le
nuove attività produttive.
Le disposizioni dell’articolo 1, commi 629-633, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).
Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.
La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e),
della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di
meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi
intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione
contabile (reverse charge), nonché di
introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.
Infine,
l’articolo 1, commi 634-641,
modificano le modalità di gestione del rapporto
tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne
la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd.
tax
compliance).
In particolare, sono rafforzati i flussi
informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le
modalità, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo
l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a
prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con
una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge di delega fiscale prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione
delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione
finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso
la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti
di accertamento dei tributi.
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell’Economia e Finanze, Pietro Carlo Padoan, è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Lo schema di decreto:
§ disciplina l’abuso del diritto, nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente;
§ prevede la revisione del sistema sanzionatorio, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000;
§ istituisce il regime dell’adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.
Articolo 1, commi
1-6
(Esenzione dall’IMU dei terreni montani e
parzialmente montani)
L’articolo
1 interviene sui criteri di
esenzione dal versamento dell’IMU sui terreni
montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell’imposta
dovuta per l’anno 2014 secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal
medesimo articolo.
La nuova disciplina - complessivamente meno restrittiva - richiama, quale riferimento per l’esenzione, l’elenco dei comuni diffuso dall’ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP). A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l’ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso.
Si ricorda che il termine per il versamento
dell’imposta per il 2014 è stato dapprima fissato al 16 dicembre 2014 (con il
D.M. 28 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 22 del D.L. n. 66/2014) e
poi prorogato al 26 gennaio 2015 (con il D.L n. 185/2014 e la legge di
stabilità 2015).
Il provvedimento in esame dunque costituisce l’ultimo
degli interventi che recentemente si sono susseguiti in materia di IMU agricola,
sovrapponendosi ad essi.
Si rammenta che l’articolo 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.
504/1992, in materia di ICI, ha previsto l’esenzione per i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina (ai sensi dell’articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984).
Per individuare la lista dei
terreni esenti il legislatore ha richiamato all’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Detta esenzione è stata estesa all’IMU dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs.
n. 23 del 14 marzo 2011.
Successivamente, il comma
5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 ha previsto che -con
apposito Decreto ministeriale- fossero individuati i Comuni nei quali si
sarebbe dovuta applicare l’esenzione IMU per i terreni agricoli sulla base
della loro altitudine, così come da elenco ISTAT, ed eventualmente anche sulla
base della loro redditività.
Nelle more dell’emanazione
del citato decreto ministeriale, la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva
precisato che, ai fini del pagamento dell’IMU sui terreni agricoli, si sarebbe
continuato a far riferimento alla circolare n. 9 del 1993.
Il comma 2 dell’articolo 22
del D.L. n. 66/2014 ha operato una novella al comma 5-bis dell’articolo 4 del
D.L. n. 16/2012, nei termini che di seguito sono esposti.
Il D.L. n.
66/2014, articolo 22, comma 2 e 2-bis,
modificando la disciplina esistente in materia di esenzioni IMU sui terreni
agricoli ha demandato ad un decreto
del Ministro dell’economia e finanze - da adottarsi entro il 24 settembre 2014 –
la revisione dei criteri di esenzione
disponendo che da tale revisione dovesse derivare l’ottenimento di un maggior gettito.
In particolare, il comma 2 ha demandato al citato D.M.
l'individuazione dei comuni nei quali - a decorrere dal periodo di imposta 2014
- si applica l'esenzione dei terreni agricoli sulla base del criterio dell'altitudine
(riportata nell’apposito elenco ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla
previdenza agricola.
Il comma ha contestualmente previsto l’esenzione
dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti, in base al citato
D.M., in zone montane o parzialmente montane.
Il medesimo comma 2 ha disposto che dal complesso
delle disposizioni sopra descritte dovesse derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.
L’ultimo periodo del comma, infine, ha demandato ad un
decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni, il compito di stabilire le
modalità per la compensazione del
minor gettito in favore dei Comuni con terreni a proprietà collettiva esentati.
Il D.M. 28 novembre 2014 pubblicato in
G.U. del 6 dicembre 2014 ha dato attuazione alle norme illustrate, stabilendo l’esenzione
per:
§ i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine
di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella
colonna Altitudine del centro (metri);
§ i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine
compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco,
in possesso dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali,
iscritti nella previdenza agricola.
Il D.M. 28 novembre ha in sostanza rideterminato
l’ambito di esenzione costituendo un nuovo perimetro di esenzione rispetto a
quello delineato nell’elenco contenuto nella citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
Il D.M. ha ribadito l'esenzione dell'IMU per i terreni
ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile che non ricadono nelle esenzioni delle zone
montane e di collina.
L'allegato A del
D.M. ha determinato sia gli importi da recuperare verso i comuni, sia gli
importi da rimborsare ai comuni che subiscono una perdita di gettito per
effetto delle modifiche del perimetro applicativo dell'esenzione, stimando in 359,5 milioni di euro il maggior gettito derivante dall'applicazione
dei nuovi più restrittivi criteri di esenzione.
Il D.M. ha previsto al riguardo che il maggior gettito
rispetto all'importo di 350 milioni (dunque, 9,5 milioni), venisse utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
esenti, e che l'eventuale eccedenza potesse essere utilizzata per i reintegri correlati
a rettifiche puntuali delle stime indicate nel citato allegato A.
Il versamento dell'IMU per l'anno 2014 doveva essere
effettuato in un'unica rata entro il 16
dicembre 2014.
Su sollecitazione di una serie di atti di indirizzo parlamentare (Cfr. le risoluzioni approvate il 18 dicembre 2014 in Commissione Finanze 8-00094 Fragomeli, 8-00095 Sandra Savino e 8-00096 Pagano), nonché delle associazioni di categoria interessate e dell’ANCI (Cfr Comunicato del 3 Dicembre 2014), l’Esecutivo è intervenuto con un atto legislativo d’urgenza per prorogare il termine di versamento sopra indicato.
Il decreto-legge
n. 185/2014 ha disposto la proroga al
26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 - per il versamento
dell'IMU dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e
collinari. Il D.L. ha previsto che l’imposta dovuta sia calcolata ad aliquota base, salva l’approvazione di
specifiche aliquote per i terreni agricoli da parte degli enti locali. La
previsione di proroga è stata poi trasposta nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 692-693 e 701).
Si ricorda in proposito che i terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell'immobile è infatti calcolato applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato (del 25 per cento), un moltiplicatore pari a 135. Inoltre il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013). L'aliquota IMU per i terreni agricoli è quella base del 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.
Si consideri comunque che gli atti di indirizzo
parlamentare e gli interventi dell’ANCI avevano sollecitato, oltre che una
proroga del pagamento, anche una revisione
dei criteri di esenzione, attraverso l'eliminazione della scelta
dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione.
Contestualmente, peraltro, sono stati presentati
alcuni ricorsi dinanzi al giudice amministrativo avverso il D.M.
28 novembre 2014. In particolare, il TAR
Lazio, adito da alcuni enti
locali, ha sospeso l’efficacia del D.M. 28 novembre 2014 con atto del 22
dicembre 2014, fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il
giorno 22 gennaio 2015. In tale data il TAR ha rinviato la trattazione del
merito della controversia per il 17 giugno 2015. Qui l'ordinanza
pronunciata dal TAR Lazio.
L’articolo
1 del provvedimento, modificato nel corso dell’esame al Senato, interviene dunque nuovamente
sull’ambito di esenzione dell’IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente
montani.
In particolare, il comma 1 dispone che, a
decorrere dall’anno 2015, l’esenzione si applica:
§ ai terreni
agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani ISTAT (lett. a));
Il richiamo è all’elenco dei
comuni montani e parzialmente montani pubblicato dall’Istat e aggiornato, secondo le precisazioni fornite dallo
stesso Istituto di statistica nel corso dell’audizione presso la Commissione
finanze del Senato l’11 febbraio 2015, dall’UNCEM. L’elenco è consultabile qui.
L’Istat, nell’audizione, ha ricordato che ad oggi la classificazione dei comuni per grado di
montanità è ancora quella elaborata
dalla Commissione censuaria istituita presso il Ministero dell’Economia e
delle finanze sulla base dell’art. 1 della Legge n.991/1952 in materia di
territori montani. La legge 142 del 1990, con l’abrogazione degli articoli 1 e
14 della legge 991/1952, ha di fatto soppresso lo strumento giuridico
(Commissione censuaria) che consentiva il periodico aggiornamento della
classificazione dei comuni per grado di montanità.
L’aggiornamento di tale classificazione, che è stato trasmesso periodicamente all’Istat
fino al 2009, è stato successivamente
preso in carico dall’UNCEM, nell’ambito delle attività connesse al
monitoraggio delle Comunità montane.
Dal 1990 in avanti, sebbene la classificazione sia rimasta invariata,
nei casi in cui si sono verificate variazioni amministrative, i dati sono stati
aggiornati sulla base del criterio di prevalenza territoriale. Si tratta in
complesso di 109 casi di fusioni, soppressioni o altre variazioni.
Complessivamente, afferma l’ISTAT, secondo i dati dell’ultimo
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, la popolazione residente in comuni classificati totalmente montani ammonta a 8.926.696 individui (circa il 15% del totale) e quella
residente in comuni classificati
parzialmente montani a 11.168.875 individui
(18,8%).
§ ai
terreni agricoli nonché
a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori
di cui all’articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lettera a-bis)). Tale
ulteriore esenzione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato;
§ ai terreni
agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP),
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del
citato elenco ISTAT (comma 1, lett. b)).
L'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 richiamato nel testo della norma contiene la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai fini dell'applicazione della normativa statale qualificando come tale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 cc, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L'esenzione di cui
alla lettera in esame, nonché – secondo quanto introdotto al Senato - la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bis si applica ai terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione
degli stessi terreni in comodato o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).
Il MEF-Dipartimento delle
Finanze, con Risoluzione n. 2/DF del 3
febbraio 2015, prima dell’intervento
modificativo introdotto al Senato, aveva
già precisato che per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni
agricoli ubicati in comuni classificati parzialmente
montani è indispensabile che il
soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore
diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, abbia egli stesso la qualifica
di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola.
La Risoluzione ha inoltre precisato che l'aliquota base dello 0,76% è sempre applicabile, salvo che comuni
abbiano deliberato una diversa specifica aliquota per la categoria terreni
agricoli.
La nuova disciplina delineata dal D.L. in esame, rispetto al D.M. 28 novembre 2014, richiama, quale riferimento per l’esenzione, l’elenco dei comuni diffuso ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP).
Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del D.M. 28 novembre 2014, in quanto con il richiamo all’elenco ISTAT si passa da 1.498 comuni precedentemente esenti ad una esenzione IMU riconosciuta a 3.546 comuni (considerati totalmente montani).
Per quanto riguarda i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità. Si consideri al riguardo che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l’ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso.
Circa i criteri di esenzione
contenuti nel D.L. in esame, nella sua
formulazione vigente prima delle modifiche approvate al Senato, si
ricordano in questa sede le osservazioni espresse, il 10 febbraio 2014 presso
la 6° Commissione Finanze del Senato, dall’ANCI, audita assieme a Legautonomie e Consulta nazionale proprietà collettiva.
In particolare, si segnalano
le seguenti questioni:
§ disparità di trattamento tra
territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;
§ valutazione della
redditività delle colture tipiche, del rischio idrogeologico, della dimensione
delle aziende agricole e di altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali
territoriali;
§ compensazione dei tagli
operati sul Fondo di solidarietà comunale;
§ recupero del gettito stimato,
a causa della sua frammentazione in importi singolarmente inferiori ai minimi
di legge e, pertanto, non dovuti dai contribuenti.
Il comma
1-bis, introdotto nel corso
dell’esame al Senato, dispone, a
decorrere dall'anno 2015, per i terreni
ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del provvedimento,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall’IMU
dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011. Nell’ipotesi in cui nell’allegato, in
corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta
unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle
esenzioni ai sensi della citata circolare.
Il totale
dei comuni elencati nell’Allegato 0A
è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con la predetta
annotazione parzialmente delimitato (PD).
Il comma si riferisce ai terreni (definiti di
collina svantaggiata) che si trovano
in quei comuni che - come precisato dalla relazione tecnica all’emendamento -
erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare MEF 9/1993 e che,
nella classificazione riportata dall’Istat, non risultano essere né montani (e
dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti ex comma 1, lettera b) dell’articolo in esame).
Si ricorda, in proposito che
l’articolo 13, comma 8-bis del D.L. n. 201/2011 ha
introdotto limitazioni all'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli posseduti
e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali,
commisurate al valore del terreno.
In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono
assoggettati ad IMU solo per la parte di
valore eccedente i 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo
decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:
§ del 70 per cento
dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e
fino a euro 15.500;
§ del 50 per cento di quella
gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
§ del 25 per cento di quella
gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
In sostanza, sono esenti da
imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza
delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo
l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni.
Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno 2014. Ma, per tale anno, l’IMU non è comunque dovuta se i
terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece
esenti in virtù del pregresso sistema di cui al D.M. 28 novembre 2014 (comma 4).
Per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non
coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla
legge 28 dicembre 2001, n.448, sono
esenti dal pagamento dell’IMU (comma 4, integrato in corso di esame al
Senato).
Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il
medesimo anno 2014, nonché per gli anni
successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a
immutabile destinazione agro silvo
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti
in zone montane o di collina.
Nel testo originario del D.L., tali terreni
erano mantenuti esenti per il solo anno 2014. Con una modifica introdotta al
Senato, l’esenzione viene invece tenuta
a regime.
Lo stesso comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, da
adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali
ricadono i terreni ad immutabile destinazione agro silvo pastorale.
Il comma non stabilisce il
termine di emanazione del D.M. Da informazioni ricevute
per le vie brevi dall’ufficio legislativo del MEF, il decreto in questione non
è stato ancora adottato.
Per il mantenimento per il 2014 dell’esenzione
per tali terreni, il D.L utilizza a copertura le risorse disponibili ai sensi
della compensazione determinatasi sulla base del precedente sistema di
esenzione, di cui al comma 5-bis,
ult. periodo, dell’articolo articolo 4 del D.L. n. 16/2012 (come sostituito dal
citato articolo 22, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Tale comma 5-bis viene contestualmente abrogato (comma 6).
Come sopra accennato, il D.M. 28 novembre 2014, in attuazione del comma 5-bis, ultimo periodo, ha previsto che il maggior gettito rispetto all'importo di 350 milioni derivante dalla revisione dei criteri di esenzione ( si tratta di 9,5 milioni di euro), venisse utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione agro- silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile esenti.
Il comma
5 dispone la proroga al 10 febbraio
2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell’imposta
dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti.
Al Senato, è stata introdotta la previsione
che non sono applicate sanzioni ed
interessi nel caso di ritardato
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora il
versamento sia effettuato entro il
termine del 31 marzo 2015.
Sempre al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis,
il quale dispone che i contribuenti che hanno effettuato versamenti
dell’lMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del
precedente sistema, e che per effetto
delle disposizioni di cui all’articolo in esame sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del
comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia
previsto tale facoltà, con proprio regolamento.
Articolo 1,
commi 7-9, 9-bis e 9-quinquies
(Variazioni compensative di risorse nei
confronti dei comuni)
I commi
in esame disciplinano le variazioni
compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli
importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere
dall’anno 2015 (comma 7) nonché per l’anno 2014 (commi 8-9).
Si ricorda che il nuovo regime di esenzione dall’IMU dei terreni montani e
parzialmente montani, determinato dai commi 1-4 dell’articolo 1 del
provvedimento, risulta complessivamente meno
restrittivo rispetto a quello definito dalla precedente normativa (art. 22
del D.L. n. 66/2014 e relativo D.M. 28 novembre 2014); pertanto, le variazioni
compensative di risorse disciplinate dai commi in esame sono conseguenti alla ridefinizione del gettito stimato in
applicazione del nuovo criterio di individuazione dei terreni esenti - indicato
nella relazione tecnica in circa 268,7
milioni di euro annui - rispetto a quanto previsto con il precedente
sistema (circa 359,5 milioni a decorrere dal 2014), con un minore recupero annuo complessivo di risorse dal 2015 di circa 91 milioni di euro.
In particolare, con il comma 7 sono definiti gli importi
e le modalità – diverse per i comuni
delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e per i
comuni delle autonomie speciali – attraverso le quali operare le
variazioni compensative di risorse per ciascun comune, a decorrere dall’anno 2015.
L’entità delle variazioni sono indicate, per
ciascun comune, nell'allegato A del
provvedimento in esame, che, nel suo complesso, indica un maggior gettito per i comuni di 268,65 milioni di euro.
Tale importo, come sopra ricordato, è inferiore di 90,85 milioni di euro rispetto al maggior gettito stimato con il precedente sistema (359,5 milioni).
Alle variazioni compensative si procede:
§
per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna -
per le quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello
Stato - nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi
128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013;
§ per i comuni delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta
secondo le norme dei rispettivi statuti,
ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
Si
ricorda che nel corso dell’esame al Senato è stata eliminato il riferimento ai
comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
eliminazione è da ricondurre alla recente istituzione, nel corso del 2014,
delle specifiche imposte municipali immobiliari delle due province (leggi
provinciali n. 3 e n. 14 del 2014) che hanno sostituito integralmente le
imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali.
Per quanto concerne le procedure, la norma rinvia ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, che disciplinano la procedura per il recupero delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso a decorrere dal 1° gennaio 2013. Sono previste limitate eccezioni a tale disposizione, per il recupero di assegnazioni e contributi inerenti la mobilità del personale e le variazioni dei gettiti ICI (ora IMU). Per tali ipotesi è prevista la possibilità di versamenti rateizzati al fine di non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario. A tal fine, il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti.
Con i
commi 8 e 9 sono definiti gli importi
e le modalità di compensazione delle variazioni di risorse relative all'anno 2014, per i singoli comuni,
conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione.
Per tale anno, le variazioni sono quelle
indicate, per ciascun comune, nella misura di cui all'allegato B del decreto legge, che evidenzia, complessivamente, un
gettito per i comuni, con il nuovo regime di esenzione, pari a circa 230,69 milioni di euro (comma 8).
L’applicazione dei nuovi criteri di esenzione
determina, dunque, per l’anno 2014, una stima di gettito complessivamente
inferiore rispetto a quanto previsto in applicazione della normativa precedente
(359 milioni).
Essendo già intervenute le regolazioni
contabili con i comuni, secondo la procedura e gli importi previsti dal D.M. 28
novembre 2014, tale diversa stima di gettito comporta, per il 2014, un rimborso in favore dei comuni - secondo
gli importi indicati nell'allegato C
del provvedimento in esame - complessivamente stimato in 128,85 milioni di euro, volto a compensare i comuni medesimi delle
differenze di gettito imputabili al cambio di normativa (comma 9).
Come precisato nella
Relazione tecnica, queste integrazioni di risorse compensano i comuni anche
dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 1 in esame, secondo cui, per il
solo anno 2014, i contribuenti che sarebbe risultati esenti ai sensi della
precedente normativa, ma soggetti all’IMU secondo il nuovo regime, non sono
tenuti al versamento dell’imposta.
I comuni interessati dai rimborsi vengono
inoltre autorizzati, sulla base degli importi indicati nel medesimo allegato, a
rettificare gli accertamenti a titolo di fondo di solidarietà comunale e di
gettito IMU previsti nel bilancio 2014.
Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative
di risorse di cui ai suddetti allegati
A, B e C – e fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette
variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a
268.652.847,44 euro dall'anno 2015 – è stato introdotto, nel corso dell’esame
al Senato, il comma 9-quinquies, il quale prevede che il
Ministero dell'economia provveda, entro il 30
settembre 2015, alla verifica
del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni recate
dall’articolo 1 del provvedimento, sulla base dell'andamento del gettito
effettivo, utilizzando allo scopo una metodologia condivisa con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da adottarsi sentita la Conferenza
Stato-città e Autonomie locali.
Alle modifiche delle variazioni compensative
spettanti a ciascun comune si provvede: per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base
dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze; per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
sempre sulla base delle verifiche sopra dette, secondo le norme dei rispettivi
statuti.
Nel corso dell’esame al Senato è stato,
inoltre, introdotto il comma 9-bis, il quale prevede l’attribuzione
ai comuni di un contributo pari a
15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare a
tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per
essi dall’applicazione della detrazione
introdotta dal comma 1-bis, di cui
15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
Il comma 1-bis, si ricorda, dispone, a decorrere dall'anno 2015, una detrazione di 200 euro dall’IMU dovuta per i terreni ubicati in determinati comuni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, prima esenti.
Secondo quanto illustrato nella Relazione tecnica che ha introdotto la disposizione, la detrazione è suscettibile di produrre una perdita di gettito IMU a decorrere dall’anno 2015 che, su base annua, si stima essere di circa -15,5 milioni di euro, di cui 15,35 milioni riguarderebbe i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e 0,15 milioni i comuni delle speciali. Tale stima è stata effettuata sulla base dei dati dei redditi dominicali dei soggetti beneficiari dell’agevolazione individuati incrociando i dati forniti dall’INPS (soggetti iscritti alla previdenza agricola) con le informazioni RA delle dichiarazioni dei redditi (periodo d’imposta 2012).
Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, secondo i seguenti criteri:
§
per i
comuni delle regioni ordinarie e delle regioni Sicilia e Sardegna, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze;
§
per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - a cui la legge
attribuisce competenza in materia di finanza locale - la compensazione del
minor gettito dell'IMU è effettuata attraverso un minor accantonamento per
l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
Articolo 1, commi
9-ter e 9-quater
(Imposta immobiliare province autonome)
Il comma 9-ter intende estendere anche all’Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell’imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011).
Il successivo comma 9-quater intende consentire l’applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell’IMI della provincia di Bolzano dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Più in dettaglio, il comma 9-ter estende anche all’Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la norma che consente di dedurre il 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011).
La Provincia autonoma di Trento ha istituito l’IMIS, Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014), nell'ambito della competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome dall'articolo 80 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972).
Si rammenta che il richiamato articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento (articolo 1, commi 715 e 716 della legge n. 147 del 2013). La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è stato possibile dedurre una quota di IMU pari al 30 per cento.
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 508 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), è stata estesa all’imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la richiamata norma che consente la deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili produttivi dal reddito d’impresa.
La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, nell'ambito della competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome dall'articolo 80 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972). L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.
Il successivo comma 9-quater reca una norma espressamente qualificata di interpretazione autentica (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero dello Statuto dei contribuenti) volta a consentire l’applicazione retroattiva delle disposizioni, sopra commentate, che hanno introdotto la parziale deducibilità dell’IMI dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Di conseguenza, si intende rendere tale parziale deducibilità applicabile già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Articolo 1-bis
(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari
nell’isola di Lampedusa)
L’articolo 1-bis, inserito nel
corso dell’esame parlamentare, differisce
dal 31 dicembre 2014 fino al 15
dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di
lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola
di Lampedusa a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito
di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari
diversi dai versamenti.
Si ricorda che lo stato di emergenza nell’isola di Lampedusa è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011. L’articolo 3, comma 2, della Ordinanza di protezione civile n. 3947 del 2011 aveva stabilito inizialmente fino al 16 dicembre 2011 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 12 febbraio 2011 avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l’applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.
L’articolo 23, comma 44, del D.L. n. 98 del 2011, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’articolo 23, comma 12-octies, del D.L. n. 95 del 2012 ha differito dal 30 giugno al 1° dicembre 2012 il predetto termine.
L’articolo 1, comma 612, della
legge n. 147 del 2013 ha differito il termine in esame dal 1° dicembre 2012
al 31 dicembre 2013.
Si ricorda che il comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede inoltre che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.
Il comma 614 consente di presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni. In tal caso sono previsti gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Il comma 615 stabilisce che sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi.
Da ultimo, il D.L. n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 8) ha differito il termine in esame dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014.
Articolo 2,
comma 1
(Abrogazione deduzione IRAP lavoratori
nel settore agricolo)
L'articolo 2, alle lettere a) e b) del comma 1, abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP in precedenza applicabili ai produttori agricoli.
In particolare, la lettera a) del comma 1 abroga, a decorrere dal 24 gennaio 2015 (dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014.
Si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro.
In particolare, gli abrogati commi 13 e 14 avevano esteso alcune deduzioni IRAP per lavoro dipendente (disciplinate dall’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4 del D.Lgs. n. 446/1997), nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, a:
§ produttori agricoli soggetti ad IRAP, ovvero ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, tranne quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli (previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 633/1972), sempre che non abbiano rinunciato all’esonero da tale regime;
§ società agricole.
Le predette deduzioni si sarebbero applicate in relazione ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all’anno.
Le deduzioni abrogate erano dunque pari a:
1) 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, aumentate a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
2) fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 1), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione delle regole europee sugli aiuti de minimis (Reg. UE 1408/2013);
3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato.
La disposizione si sarebbe applicata - previa autorizzazione della Commissione UE richiesta a cura del Mipaaf - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta.
La successiva lettera b) ha abrogato alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 e, in particolare:
§ l’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 4-octies del D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale disposizione (introdotta dall’articolo 1, comma 20 della richiamata legge di stabilità 2015) consentiva ai produttori agricoli soggetti a IRAP, nonché alle società agricole, di usufruire dell’integrale deducibilità dell’IRAP relativa al costo del lavoro non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per ciascun lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché avesse lavorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale;
§ il comma 25 della richiamata legge n. 190 del 2015, che subordinava l’applicazione della suddetta agevolazione al settore agricolo all’autorizzazione della Commissione Europea (a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).
Articolo 2,
commi 2 e 3
(Copertura finanziaria)
Il comma 2 dell’articolo 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 mln di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Ad essi si provvede, si provvede:
§ quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle abrogazioni disposte al comma 1 del presente articolo, in materia di IRAP per i produttori agricoli (lett. a);
§ quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (lett. b);
§ quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (lett. c);
§ quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia (lett. c-bis);
§ quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, attraverso il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro (lett. c-ter);
§ quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. n. 66 del 2014, istituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le Amministrazioni interessate, ha provveduto, alla data del 31 luglio 2014, ad un riaccertamento straordinario dei residui passivi (nonché ad un riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato) in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, la lettera d) del comma 2 del citato articolo 49 prevede che, in esito alla suddetta rilevazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni; la norma prevede inoltre che, con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, si provveda alla reiscrizione delle somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi su appositi fondi pluriennali, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Il comma 2-bis provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis dell’articolo 1, introdotto dal Senato, che ha recato una specifica detrazione dall’IMU, compensando i minori introiti per i comuni con un contributo, da ripartire secondo le modalità previste dal comma 9-bis dell’articolo 1 medesimo.
Tali oneri, pari a 15,5 milioni di euro annui a partire dall’anno 2015, corrispondenti alla perdita stimata di gettito IMU, sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, attraverso l’utilizzo del relativo accantonamento presso il medesimo Ministero.
Il comma 2-bis autorizza inoltre il Ministero dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Si osserva che, tale clausola, appare meramente ripetitiva della
identica disposizione prevista, in via generale, dal successivo comma 3.
La perdita di gettito prevista, secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento, è stata calcolata sulla base dei dati dei redditi dominicali dei soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista dal comma 1-bis, individuati attraverso l’incrocio dei dati forniti dall’INPS concernenti i soggetti iscritti alla previdenza agricola e delle informazioni ricavate dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2012. Su tali dati si è desunta la quota dovuta dai contribuenti possessori dei terreni ubicati nei comuni interessati dalla detrazione prevista (indicati nell’apposito elenco allegato all’emendamento). Da tale operazione risulta una perdita di gettito IMU pari a 15,35 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e pari a 0,15 milioni di euro per i comuni delle altre autonomie speciali.
Il comma 3 contiene la consueta clausola, riferita al complesso del provvedimento, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di tener conto degli effetti finanziari recati dal presente provvedimento.