Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898/1970, in materia di assegno di divorzio
Riferimenti: AC N.4605/XVII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 327
Data: 19/12/2017
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898/1970, in materia di assegno di divorzio

19 dicembre 2017
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Il nuovo testo della proposta di legge A.C. 4605, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio e interviene dopo un significativo pronunciamento su questi temi della Corte di Cassazione, che ha modificato la propria precedente giurisprudenza.

Si ricorda, infatti, che nella recente sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, la Prima Sezione della Corte di cassazione, ha ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990).
Si legge nella sentenza n. 11504 che occorre «superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva» perché è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile». Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - «che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale». La Corte ha ritenuto che con la sentenza di divorzio «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale». Dunque, secondo la Suprema Corte - per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (valutazione basata sul principio dell' autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole) - va individuato un "parametro diverso" cioè il raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno.
La Cassazione ha individuato tre principali indici di valutazione di tale indipendenza:
Una volta accertato il diritto all'assegno, il giudice del divorzio deve tenere conto - nella valutazione del quantum dell'assegno, informata al principio della "solidarietà economica" nei confronti dell'ex coniuge in quanto "persona" economicamente più debole - di tutti gli elementi indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970 , al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato, sempre dalla Prima Sezione della Corte, con la sentenza n. 15481 del 22 giugno 2017 in cui ha ritenuto che, per la revisione dell'assegno di divorzio, alla luce dei nuovi criteri stabiliti dalla recente giurisprudenza, bisogna verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario. A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici individuati con la sentenza numero 11504, da valutare osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte dall'obbligato, in capo al quale comunque resta l'onere della prova.
Infine, deve essere ricordata l' importante precisazione fatta dalla stessa Prima sezione civile in relazione al parametro dell' assegno di mantenimento dopo la separazione dei coniugi. Infatti, discostandosi dai contenuti della sua sentenza n. 11504, con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017 la Corte ha precisato che solo dopo il divorzio il mantenimento all'ex moglie non va più rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre con la separazione resta ancora il vincolo tra i due coniugi. Solo dal divorzio deriva la possibilità di corrispondere un assegno di minore entità (o non corrisponderlo affatto) a titolo di mantenimento dell'ex coniuge avente un proprio reddito. Se, invece, è intervenuta solo la separazione, l'assegno di mantenimento resta legato al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio.
Da ultimo si rammenta che la questione concernente il riconoscimento dell' assegno di divorzio ed i relativi criteri di determinazione è stata rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, su iniziativa del primo Presidente.

Contenuto

Il nuovo testo della proposta di legge, come modificato dalla Commissione Giustizia, interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale sesto comma ed aggiungendo due ulteriori disposizioni.

In base al nuovo sesto comma, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili).

Altre novità riguardano gli elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo settimo comma in base al quale:

  • l'attuale ampio concetto di "condizioni dei coniugi" (che per la giurisprudenza comprende le condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive, in quanto idonei ad influenzare le capacità economiche e di guadagno dei coniugi) è sostituito da quello più specifico di "condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio";
  • il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale;
  • la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi;
  • sono confermati gli elementi già considerati dall'attuale comma 6 dell'art. 5 della legge 898/1970; la durata del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come elemento valutativo autonomo;
  • sono, poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo.

Con l'inserimento di un nono comma la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza" del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

L'art. 1, comma 3, della proposta conferma l'applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016.

Le modifiche a tale ultima disposizione, previste dall'art. 1, comma 4, della p.d.l. hanno, infine, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento i la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene sulla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.