Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898/1970, in materia di assegno di divorzio 19 dicembre 2017 |
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Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Il nuovo testo della proposta di legge A.C. 4605, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio e interviene dopo un significativo pronunciamento su questi temi della Corte di Cassazione, che ha modificato la propria precedente giurisprudenza.
ContenutoIl nuovo testo della proposta di legge, come modificato dalla Commissione Giustizia, interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale sesto comma ed aggiungendo due ulteriori disposizioni. In base al nuovo sesto comma, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Altre novità riguardano gli elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo settimo comma in base al quale:
Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo. Con l'inserimento di un nono comma la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza" del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza. L'art. 1, comma 3, della proposta conferma l'applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione, previste dall'art. 1, comma 4, della p.d.l. hanno, infine, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio. L'articolo 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento i la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge interviene sulla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. |