Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Delitti contro il patrimonio culturale - A.C. 4220 NT - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 283 | ||
Data: | 14/06/2017 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Delitti contro il patrimonio culturale
14 giugno 2017
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
La Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo del disegno di legge A.C. 4220.
Rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: a) favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; b) introdurre nuove fattispecie di reato; c) innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; d) introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
ContenutoIl nuovo testo del disegno di legge si compone di 6 articoli. L'Nuovi delitti nel codice penale:articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali; la Commissione, infatti, ha preferito configurare nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti:
Attualmente l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante. Quando il bene culturale appartiene a un privato, si applica l'art. 624 c.p. (Furto), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516 euro chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-bis), nonché le attenuanti (art. 625-bis). Quando il bene culturale appartiene non a privati ma allo Stato, si applica l'art. 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.
La disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Analoga è anche l'aggravante. Rispetto all'appropriazione indebita di bene culturale, la fattispecie di cui all'art. 646 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano specifiche aggravanti (l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità ).
La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostante aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'art. 648 c.p. che punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Nella ricettazione di cui all'art. 648 c.p., la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità , la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.
Il disegno di legge del Governo AC. 4220 prevedeva, nella sua formulazione originaria, una delega al Governo ad introdurre una aggravante del delitto di ricettazione quando ne costituissero oggetto beni culturali.
La disposizione riproduce, eliminando un'attenuante e inasprendo la pena, il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., in base al quale, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Quest'ultima attenuante non è prevista in caso di bene culturale.
Il disegno di legge del Governo prevedeva anche in questo caso una delega al Governo ad introdurre un'aggravante quando il delitto di delitto di riciclaggio avesse ad oggetto i beni culturali.
L'articolo 173 del Codice dei beni culturali, d. lgs.n. 42 del 2004, punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato:
a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto.
Attualmente l'art. 635 c.p. considera come circostanza aggravante il danneggiamento di cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate rispetto al reato base di danneggiamento (distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui). Mentre il reato base è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro, la presenza della citata circostanza aggravante comporta attualmente la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità d'ufficio. Inoltre, in caso di reato aggravato, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. L'art. 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'art. 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro.
Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004 – come modificato dall'art. 2, co.1, lett. rrr), del d.lgs. 62/2008, sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
L'art. 285 c.p. punisce con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.
L'art. 419 c.p. prevede che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni e la pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. L'originario disegno di legge AC. 4220 delegava il Governo a intervenire sul delitto di devastazione e saccheggio, previsto dall'art. 419 c.p., per introdurre un'ipotesi aggravata quando il fatto è commesso su beni culturali o istituti e luoghi della cultura.
Merita ricordare che l'elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità , produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività , l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza (Cass. pen. Sez. VI, 06-05-2014, n. 37367).
L'articolo 178 prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la contraffazione di opere d'arte. Il reato è commesso da chiunque:
a) al fine di trarne profitto, contraffà , altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a); c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità ; d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità . Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani. In base all'art. 179, le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:
Attualmente, in base all'art. 174 del Codice dei beni culturali, se l'esportazione illecita di beni culturali è commessa da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'art. 30 c.p.
Analogamente, in base all'art. 178, tale pena accessoria si applica anche per il reato di contraffazione di opere d'arte quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale. In questo caso è già prevista anche un'aggravante.
Attualmente, l'art. 177 del Codice dei beni culturali stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.Â
L'articolo 1 del provvedimento, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - l'art. 707-bis, Nuova contravvenzionerubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli". La contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:
L'articolo 2 modifica l'Procura distrettualeart. 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo art. 518-quaterdecies c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'Responsabilità amministrativa degli entiarticolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'art. 25-terdecies e l'art. 25-quaterdecies. Si ricorda che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
In base all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività ; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. L'Attività sotto-coperturaarticolo 4 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (art. 518-quaterdecies). L'Abrogazioniarticolo 5 abroga alcune disposizioni vigenti, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. In particolare, nel codice penale sono abrogate le seguenti previsioni:
Nel Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati:
L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Relazioni allegate o richiesteL'originario disegno di legge del Governo AC. 4220 è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |