Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Delitti contro il patrimonio culturale - A.C. 4220 NT - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4220/XVII     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 283
Data: 14/06/2017
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Delitti contro il patrimonio culturale

14 giugno 2017
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


La Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo del disegno di legge A.C. 4220.

Rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: a) favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; b) introdurre nuove fattispecie di reato; c) innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; d) introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Contenuto

Il nuovo testo del disegno di legge si compone di 6 articoli.

L'Nuovi delitti nel codice penale:articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali; la Commissione, infatti, ha preferito configurare nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti:

  • - furto;furto di beni culturali (art. 518-bis), punita con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto); in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal Codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.
Attualmente l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante. Quando il bene culturale appartiene a un privato, si applica l'art. 624 c.p. (Furto), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516 euro chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (art. 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (art. 624-bis), nonché le attenuanti (art. 625-bis). Quando il bene culturale appartiene non a privati ma allo Stato, si applica l'art. 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca.
  • - appropriazione indebita;appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.
La disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Analoga è anche l'aggravante. Rispetto all'appropriazione indebita di bene culturale, la fattispecie di cui all'art. 646 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano specifiche aggravanti (l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità).
  • - ricettazione;ricettazione di beni culturali (art. 518-quater), punita con la reclusione da 3 a 12 anni. Questa fattispecie di ricettazione dovrà trovare applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostante aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'art. 648 c.p. che punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Nella ricettazione di cui all'art. 648 c.p., la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro.
Il disegno di legge del Governo AC. 4220 prevedeva, nella sua formulazione originaria, una delega al Governo ad introdurre una aggravante del delitto di ricettazione quando ne costituissero oggetto beni culturali.
  • - riciclaggio;riciclaggio di beni culturali (art. 58-quinquies), punita con la reclusione da 5 a 14 anni,
La disposizione riproduce, eliminando un'attenuante e inasprendo la pena, il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., in base al quale, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Quest'ultima attenuante non è prevista in caso di bene culturale.
Il disegno di legge del Governo prevedeva anche in questo caso una delega al Governo ad introdurre un'aggravante quando il delitto di delitto di riciclaggio avesse ad oggetto i beni culturali.
  • - illecita detenzione;illecita detenzione di beni culturali (art. 518-sexies), punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita.
  • - illecita alienazione;violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-septies), punita con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, e innalza la pena, dell'attuale fattispecie contenuta nell'art. 173 del Codice dei beni culturali.
L'articolo 173 del Codice dei beni culturali, d. lgs.n. 42 del 2004, punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato:
a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici);
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto.
  • - illecita esportazione;uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-octies), punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'art. 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 c.p.». Rispetto all'attuale fattispecie, la riforma prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore. Si valuti se la specifica disposizione sulla confisca sia assorbita dalla previsione di carattere generale prevista, sempre in tema di confisca, dal nuovo art. 518-septiesdecies.
  • - danneggiamento;danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-novies), punita con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie penale punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In caso di condotta colposa, si applica la reclusione fino a 2 anni (art. 518-decies).
Attualmente l'art. 635 c.p. considera come circostanza aggravante il danneggiamento di cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate rispetto al reato base di danneggiamento (distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui). Mentre il reato base è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro, la presenza della citata circostanza aggravante comporta attualmente la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità d'ufficio. Inoltre, in caso di reato aggravato, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Analogamente, l'art. 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
L'art. 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
L'art. 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro.
  • - devastazione e saccheggio;devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-undecies), punita con la reclusone da 10 a 18 anni. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.
Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004 – come modificato dall'art. 2, co.1, lett. rrr), del d.lgs. 62/2008, sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
L'art. 285 c.p. punisce con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.
L'art. 419 c.p. prevede che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni e la pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. L'originario disegno di legge AC. 4220 delegava il Governo a intervenire sul delitto di devastazione e saccheggio, previsto dall'art. 419 c.p., per introdurre un'ipotesi aggravata quando il fatto è commesso su beni culturali o istituti e luoghi della cultura.
Merita ricordare che l'elemento oggettivo del delitto di devastazione (art. 419 cod. pen.) consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza (Cass. pen. Sez. VI, 06-05-2014, n. 37367).
  • - contraffazione;contraffazione di opere d'arte (art. 518-duodecies), punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'art. 178 del Codice dei beni culturali. Al tempo stesso il nuovo testo dell'AC. 4220 esclude la punibilità (art. 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la  loro non autenticità (analogamente a quanto oggi prevede l'art. 179 del Codice).
L'articolo 178 prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la contraffazione di opere d'arte. Il reato è commesso da chiunque:
a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a);
c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità;
d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità.
Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.
In base all'art. 179, le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
  • - traffico organizzato.attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-quaterdecies), punita con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale (v. infra, art. 2) e la possibilità di svolgere attività sotto copertura (v. infra, art. 4).

Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:

  • un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (art. 518-quinquiesdecies). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e in caso di esercizio di un'attività professionale dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.); si valuti se l'aggravante per il danno di rilevante gravità sia riferibile anche alla fattispecie prevista dall'art. 518-octies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) che al secondo comma prevede una pena più severa se il delitto ha ad oggetto beni culturali di "rilevante" valore. Si valuti, più in generale, se l'aggravante sia riferita tanto ai reati compresi nel nuovo titolo introdotto dal disegno di legge quanto a ogni altro reato che abbia eventualmente a oggetto beni culturali.
Attualmente, in base all'art. 174 del Codice dei beni culturali, se l'esportazione illecita di beni culturali è commessa da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'art. 30 c.p.
Analogamente, in base all'art. 178, tale pena accessoria si applica anche per il reato di contraffazione di opere d'arte quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale. In questo caso è già prevista anche un'aggravante.
  • la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (art. 518-sexiesdecies). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto»;
Attualmente, l'art. 177 del Codice dei beni culturali stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. 
  • la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (art. 518-septiesdecies);
  • l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (art. 518-octiesdecies).

L'articolo 1 del provvedimento, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - l'art. 707-bis, Nuova contravvenzionerubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli". La contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:

  • aree e parchi archeologici (art. 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali);
  • zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m), del Codice);
  • aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28, comma 4, del Codice e art. 25 del d. lgs. n. 50 del 2016).

L'articolo 2 modifica l'Procura distrettualeart. 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo art. 518-quaterdecies c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'Responsabilità amministrativa degli entiarticolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'art. 25-terdecies e l'art. 25-quaterdecies.

Si ricorda che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
In base all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'Attività sotto-coperturaarticolo 4 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (art. 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (art. 518-quaterdecies).

L'Abrogazioniarticolo 5 abroga alcune disposizioni vigenti, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

In particolare, nel codice penale sono abrogate le seguenti previsioni:

  • art. 635, secondo comma, n. 1. Si tratta della disposizione che punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625». Si valuti se con l'abrogazione di tutto il n. 1 non restino privi di tutela penale i danneggiamenti, ad esempio, degli edifici pubblici, e di tutti gli immobili non riconducibili a bene culturale.
  • l'art. 639, secondo comma, secondo periodo. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 1.000 a 3.000 euro il deturpamento e l'imbrattamento di cose di interesse storico o artistico;
  • l'art. 733, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata;
  • l'art. 734, che punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro.

Nel Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati:

  • l'art. 170, che punisce «chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità». La contravvenzione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro;
  • l'art. 173, che punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto.
  • l'art. 174, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Si tratta, nel caso di specie, di delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro;
  • l'art. 176, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca;
  • l'art. 177, che stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero;
  • l'art. 178, che punisce a titolo di delitto la contraffazione di opere d'arte e l'art. 179, che esclude la punibilità per tale delitto quando la non autenticità dell'opera sia espressamente dichiarata.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Relazioni allegate o richieste

L'originario disegno di legge del Governo AC. 4220 è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.