Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata - A.C. 3258 - Elementi di valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3258/XVII     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 237
Data: 03/11/2016
Descrittori:
BAR E RISTORANTI   IMMOBILI PER ABITAZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata

3 novembre 2016
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge 3258 ed abb., che si compone di 7 articoli, reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. home restaurant).

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità, prevedendo che la legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire, la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Essa ha inoltre lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 detta le prescrizioni per il gestore della piattaforma digitale di home restaurant.

L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di home restaurant è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'esercizio dell'attività di home restaurant è inoltre subordinata al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). Per tale esercizio è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

L'articolo 6 individua la sanzione, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. "home restaurant") risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), incidendo peraltro al contempo sulla competenza regionale in materia di "attività commerciali" (art. 117, quarto comma, Cost.).

 Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche "le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche" (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la "tutela della concorrenza", viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenze n. 209/2013, n. 299/2012, 18/2012).

 La competenza statale in materia di "tutela della concorrenza" non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288/2010, n. 431/2007 e n. 430/2007).

 Altri limiti posti all'attività di home restaurant sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" con riferimento alla tutela della privacy e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di "tutela della salute" con riferimento ai requisiti igienico-sanitari,

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