Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari -A.C. 1159 - Elementi di valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 201 | ||||
Data: | 12/07/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari
12 luglio 2016
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Collegamento con lavori legislativi in corso|Attribuzione di poteri normativi| |
ContenutoLa proposta di legge intende modificare la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari che, recata principalmente dal regolamento emanato con DPR 306/1997, è stata modificata, da ultimo, con l'art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012). Prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università . Interviene, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, materia disciplinata dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012.  In particolare, l'art. 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione delle novità normative introdotte con il D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che, a tal fine, ha inserito nell'art. 5 del DPR 306/1997 i commi da 1-bis a 1-quinquies. E' utile ricordare, preliminarmente, che l'art. 2 del DPR 306/1997 ha disposto che gli studenti dei corsi (attualmente) di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione determinata annualmente (per l'a.a. 2016/2017 il DM 29 marzo 2016 n. 201 ha definito l'importo minimo in € 201,58).
La somma dei contributi universitari e della tassa di iscrizione costituisce, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. e), la "contribuzione studentesca".
I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università , in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, del DPR la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
Non concorrono al raggiungimento del medesimo limite, ai sensi dell'art. 4 del DPR, il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le scuole di specializzazione.
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In base alle modifiche apportate dal D.L. 95/2012, il co. 1-bis dell'art. 5 del DPR 306/1997 stabilisce che, ai fini del raggiungimento del limite indicato, non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei "corsi di studio di primo e di secondo livello". Si tratta di un'espressione con la quale, verosimilmente, si è voluto fare riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale (per la durata normale dei corsi di studio, si vedano l'art. 8 del DM 270/2004 e, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l'art. 4, co. 3, del DM 16 marzo 2007).
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Sempre in base al co. 1-bis, le università possono disporre incrementi ai contributi degli studenti fuori corso entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. Nell'adozione di questo decreto occorre tener conto dei principi di equità , progressività e redistribuzione, degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio, dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare, del numero di studenti iscritti all'università appartenenti al nucleo familiare, della specifica condizione degli studenti lavoratori.
Con riferimento ai criteri per l'emanazione del DM, il co. 1-ter dell'art. 5 specifica, inoltre, che in ogni caso gli incrementi non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso: il 25%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro; il 50%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro; il 100%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.
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Gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati, in base all'art. 5, co. 1-quater, in misura non inferiore al 50%, ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'art. 18 del D.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio (fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, trasporti, assistenza sanitaria).
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Il co. 1-quinquies dispone, infine, che per i tre anni accademici decorrenti dall'a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (nazionale).
La relazione illustrativa motiva l'abrogazione delle disposizioni illustrate evidenziando che lo scorporo della contribuzione degli studenti fuori corso dal calcolo del limite percentuale rispetto al FFO comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione anche per gli studenti in corso.  L'art. 2 introduce specifiche che, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a superare alcune criticità emerse nell'applicazione delle disposizioni del DPR 306/1997. In particolare, il comma 1 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal regolamento, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo. La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che, attualmente, alcune università scorporano dal totale della contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.
Potrebbe essere opportuno chiarire se con l'espressione "tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi" si intendano includere nel computo anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione (attualmente esclusi, ai sensi dell'art. 4 del DPR 306/1997) e ai corsi di dottorato di ricerca. Si ricorda, infatti, che l'art. 9 del d.lgs. 68/2012, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, disponendo in materia di graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario e di esoneri, al co. 8, fa riferimento, oltre che agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, anche a quelli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello, ossia ai corsi delle Istituzioni AFAM.
Il comma 2 dispone che il limite previsto dall'art. 5, co. 1, del DPR 306/1997 per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato. Non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto al precetto recato dall'art. 5, co. 1, del DPR 306/1997.  E', pertanto, opportuno un chiarimento.  Il comma 3 dispone che ogni università , contestualmente all'approvazione del "conto consuntivo", certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del FFO ad essa erogato (lett. a)). Attualmente, l'art. 5, co. 4, del DPR 306/1997 dispone che ogni anno le università comunicano al MIUR, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il numero degli studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'a.a. in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nello stesso anno, gli eventuali scostamenti rispetto al limite del 20%, e le misure conseguentemente adottate per il rispetto dello stesso limite.
Si ricorda, infatti, che, entro il 1° gennaio 2015 le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo (in particolare, in base alla nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da: bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d'ateneo di previsione triennale; bilancio unico d'ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati) e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. L'art. 5 della L. 240/2010 aveva, infatti, delegato il Governo a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità , nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione.
 Il d.lgs. 18/2012, conseguentemente emanato, aveva disposto che, entro il termine del 1° gennaio 2014, le università dovevano procedere a quanto sopra indicato.
Tale termine è stato, poi, prorogato al 1° gennaio 2015 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).
Il medesimo comma (lett. b)) dispone, inoltre, che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20% del FFO erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il "conto consuntivo" non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti – con spese a carico dell'ateneo – della quota di contributi risultata eccedente.  Infine, il comma 3 prevede l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro (lett. c)).  Si interviene, così - come ante accennato - nell'ambito attualmente disciplinato dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 (che ha rilegificato la materia, precedentemente regolata dall'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001), che dispone l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio (di cui all'art. 8 dello stesso d.lgs.), gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità ), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.
Le università statali e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori esoneri, totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.
Sembrerebbe opportuno, pertanto, coordinare le norme.
Per completezza si ricorda che, attualmente, le modalità del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario sono recate dall'art. 8 del DPCM 159/2013. In materia di calcolo dell'ISEE è intervenuto, altresì, recando una disciplina transitoria, l'art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016). Si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 446 del 13 maggio 2016.
Infine, si rammenta che il 17 marzo 2016 la VII Commissione della Camera ha approvato la risoluzione 8/00175, con la quale ha impegnato il Governo a modificare la disciplina dell'ISEE.
Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua il DPR 306/1997 alle disposizioni recate dall'art. 2 in commento. Al riguardo si ricorda che l'art. 7 del DPR 306/1997 prevede la revisione biennale delle sue disposizioni.
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge è corredata di relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteNella proposta di legge in esame rilevano, anzitutto, i profili attinenti al sistema tributario e contabile dello Stato, che l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva, altresì, la materia diritto allo studio universitario, che spetta alla competenza legislativa esclusiva delle regioni. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che l'art. 5 della L. 240/2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione - in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.
Su tale base è stato emanato il già citato d.lgs. 68/2012, il cui art. 9, come si è detto, ha disciplinato l'esonero da tasse e contributi universitari e la loro graduazione. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |
Attribuzione di poteri normativiL'art. 2, co. 4, prevede la revisione del DPR 306/1977. |