Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio A.C. 831 E abb-b
Riferimenti:
AC N. 831-B/XVII     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 119
Data: 10/04/2015
Descrittori:
CESSAZIONE DEL MATRIMONIO   DIVORZIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio

10 aprile 2015
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


La proposta di legge C. 831-B, già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato, interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio. In particolare, il testo approvato dal Senato, e non ulteriormente modificato dalla Commissione di merito, modifica la legge n. 898 del 1970, in modo da:

Contenuto

L'Riduzione dei tempi del divorzioarticolo 1 modifica la legge sul divorzio (n. 898/1970).

- lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possano essere domandati da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero sia stata omologata la separazione consensuale;
- ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

In particolare, il provvedimento, per quanto riguarda le separazioni giudiziali:

  • conferma la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine - come attualmente previsto -  dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Per quanto riguarda invece le separazioni consensuali:

  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
  • fa decorrere tale termine dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Anticipazione dello scioglimento della comunioneL'articolo 2   interviene sull'art. 191 del codice civile per anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

L'art. 191 prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si veda ad es., Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del 27 febbraio 2001). Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), c.c., dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno "ex nunc" con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentt. n. 12523 del 17 febbraio 1993 e n. 2652 del 7 marzo 1995).

La disposizione aggiunge un nuovo comma all'art. 191 c.c. attraverso il quale si anticipa lo scioglimento della comunione legale:

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. art. 711 c.p.c.), purchè omologato.

E' poi aggiunta una disposizione di natura procedurale secondo cui - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio).

L'Disposizione transitoriaarticolo 3 della proposta di legge contiene, in fine, una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.


Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento scaturisce dall'esame alla Camera di una serie di proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, corredate della sola relazione illustrativa.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altre proposte di legge in materia di separazione e divorzio. Sul tema è peraltro recentemente intervenuto il decreto-legge n. 132 del 2014 (legge conv. n. 162 del 2014) che, nell'ambito di una serie di modificazioni in materia civile, ha:

  • introdotto una particolare forma di negoziazione assistita dagli avvocati, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  • previsto che analogo accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio possa essere concluso dinanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (la procedura è esclusa in presenza di figli minori).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. con riguardo a  ordinamento civile, nonchè, ai sensi dello stesso art. 117, secondo comma, la lett. i) con riguardo a stato civile e anagrafi.