Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo 17 ottobre 2017 |
Indice |
Contenuto|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Attribuzione di poteri normativi| |
ContenutoIl provvedimento, recante un nuovo testo unificato delle proposte di legge C.1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo, prevede, all'articolo 1, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al D.P.R. n.187/2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati.
Gli articoli 1 e 2 richiamati disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche delle caratteristiche di
farine di grano tenero e gli
sfarinati di grano duro anche ai fini dell'utilizzo della rispettiva denominazione.
Più in particolare, l
'art.1, comma 1, prevede che sia denominato "
farina di gran tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. Il comma 2 stabilisce che sia denominata
"farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
Il comma 3 prevede che i tipi di farina sopra richiamati si distinguono, a loro volta, in:
Il comma 4 prevede che le limitazioni previste dal comma precedente non si applicano alle farine destinate ad utilizazioni diverse dalla panificazione.
I commi 5 e 6 stabiliscono che la farina tipo 00 può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito) mentre nella farina di tipo 1 le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
Il comma 7, infine, prevede che sia tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidità fino al 15,50 per cento a condizione che sull'etichetta si presenta la dicitura "umidità massima 15,50 per cento".
L'
articolo 2 disciplina gli
sfarinati di grano duro.
Il comma 1 prevede che è denominato "
semola di grano duro", o "
semola"il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola.
Il comma 2 denomina "
semolato di grano duro"o "
semolato" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola.
Il comma 3 prevede che sia denominata "
semola integrale di grano duro" o "
semola integrale" il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
Il comma 4 definisce "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburramento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
Le tipologie sono indicate nel comma 5:
In base al comma 6 è consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione e al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonché di farina di grano duro.
Negli sfarinati richiamati ai commi 5 e 6 è tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.
I
principi e criteri direttivi su cui deve basarsi la revisione normativa sono così enucleati:
L'art. 13, co.1, lett. c), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'
art. 44, primo comma, lett. c) della legge 4 luglio 1967, n.580 ( recante disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari) dove si si dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000. A norma dell'
articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689, l'entità della sanzione non può essere inferire a 10 euro.
L
'articolo 2 stabilisce che con il medesimo decreto di cui all'
art. 144, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) "si può prevedere" la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.
L'articolo in esame definisce i criteri di valutazione dell'offerta nei servizi di ristorazione prevedendo che occorrerà tener conto di fattori quali la
qualità dei generi alimentari offerti, con particolare riferimento ai
prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a
denominazione protetta, di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale. il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di
green economy, dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del medesimo codice.
Il comma 2, in particolare, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole, sono definite ed aggiornate
le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
L'
articolo 3 prevede che al
quinto comma dell'articolo 17 della legge n.580 del 1967 (disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) secondo il quale il "pane prodotto con farina integrale è denominato pane di tipo integrale" siano apportate talune modifiche. Queste, conseguenza dei cambiamenti che saranno introdotti con la modifica al regolamento di cui al
D.p.R. n.187/2001, prevedono che le definizioni di pane siano differenziate secondo le seguenti tipologie:
"
pane di tipo integrale": pane prodotto con farina integrale di grano tenero;
"
pane di tipo integrale senza germe di grano": pane prodotto con farina integrale senza germe di grano
"
pane di semola integrale": pane prodotto con semola integrale di grano duro;
"
pane di semola integrale senza germe di grano": il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro.
La modifica delle disposizioni avrà effetto dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1 (
rectius: dall'entrata in vigore della modifica del regolamento di cui all'art. 1).
L'
articolo 4, infine, relativo all'entrata in vigore, prevede che i lotti di prodotti che sono stati fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 (
rectius: dall'entrata in vigore della modifica del regolamento di cui all'art. 1) che non siano conformi a quanto ivi stabilito possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore, purchè conformi alla normativa previgente (comma 1).
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della legge.
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Collegamento con lavori legislativi in corsoSi ricorda che la XIII Commissione Agricoltura ha concluso l'esame in sede referente, avviando le procedure per il trasferimento in sede legislativa, della proposta di legge Romanini ed altri: "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (3265). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; al contempo, vengono in rilievo le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117. terzo comma, della Costituzione "tutela della salute" e '"alimentazione", alle quali può ricondursi la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento. |
Attribuzione di poteri normativiL'art. 1 autorizza il Governo - ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 - a modificare gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al D.P.R. n.187/2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati.
L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
L'art. 1 autorizza, dunque, con la finalità di assicurare una completa informazione del consumatore, l'esercizio della potestà regolamentare del Governo sulla base delle norme generali regolatrici della materia indicate nel testo uniificato. Può essere utile valutare, in proposito, la "necessità dell'intervento con legge con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge" (secondo quanto previsto dall'art. 79 reg. Camera sull'istruttoria legislativa delle Commissioni). L'art. 2 prevede che con il decreto previsto all'art. 144, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) "si può prevedere" la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali: andrebbe in proposito valutata l'esigenza di una maggiore determinatezza nella definizione di tale criterio direttivo per il Governo. |