Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proposte di modifica della legge elettorale C. 2352 e abb. - Testo a fronte tra la normativa vigente e il testo presentato dal relatore nella seduta del 17 maggio 2017
Riferimenti:
AC N. 2352/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 530    Progressivo: 2
Data: 19/05/2017

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proposte di modifica della legge elettorale

C. 2352 e abb.

 

Testo a fronte tra la normativa vigente e il testo presentato dal relatore nella seduta del 17 maggio 2017

 

 

 

 

 

 

n. 530/2

 

 

 

19 maggio 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AC0641c.docx

 


INDICE

SISTEMA DI ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI (A. C. 2352 e abb.) 1

SISTEMA DI ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A. C. 2352 e abb.) 61

TESTO A FRONTE   61

SCHEDA PER LA VOTAZIONE   88

 

 


SISTEMA DI ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI
(A. C. 2352 e abb.)

TESTO A FRONTE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(come modificato, da ultimo, dalla legge 52/2015)

Testo vigente

Testo risultante dalla proposta di testo unificato del 17 maggio 2017

TITOLO I
Disposizioni generali

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1

Articolo 1

 

Art. 1, comma 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale [, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83[1]].

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all’articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

 

4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L’attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico.

Articolo 2

Articolo 2

 

 

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Identico

1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

Identico

Articolo 3

Articolo 3

 

Art. 1, comma 2

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Identico

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

 

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.

Soppresso (v. art. 1, co. 3)

Articolo 4

 

 

Art. 1, comma 3

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

omissis

omissis

 

 

TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio

TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio

Articolo 11

Articolo 11

 

Art. 1, comma 4

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Identico

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Identico

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

Identico

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

 

Identico

Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.

Soppresso

Articolo 12

Identico

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Identico

Articolo 13

Articolo 13

1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

Identico.

Articolo 14

Articolo 14

 

Art. 1, comma 5

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

 

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Identico

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Identico

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Identico

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Identico

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Identico

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Identico

Articolo 14-bis

Articolo 14-bis

1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

Identico

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

Identico

Articolo 15

Articolo 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Identico

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Identico

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Identico

Articolo 16

Articolo 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Identico

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Identico

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

Identico

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Identico

Articolo 17

Articolo 17

 

Art. 1, comma 6

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Identico

Articolo 18

Articolo 18

Abrogato

 

Articolo 18-bis

Articolo 18-bis

 

Art. 1 , comma 7

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all’articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell’ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare

 

1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Identico

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all’unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima.

3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all’unità superiore.

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Identico

Articolo 19

Articolo 19

 

Art. 1, comma 8

1. A pena di nullità dell’elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell’elezione.

 

 

 

 

(v. anche co. 5)

 

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell’elezione.

 

3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

 

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

 

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione.

(v. co. 1)

Articolo 20

Articolo 20

 

Art. 1, comma 9

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Identico

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

Identico

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

Identico

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Identico

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Identico

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

Identico

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Identico

Articolo 21

Articolo 21

 

Art. 1, comma 11

La Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell’art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Identico

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.

 

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.

Articolo 22

Articolo 22

 

Articolo 1, comma 11

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

Identico

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

Identico

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

Identico

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al medesimo comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

 

5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominali;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

Identico

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

identica

b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

identica

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

Identico

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

 

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Identico

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Identico

Articolo 23

Articolo 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Identico

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Identico

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Identico

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Identico

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

Identico

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Identico

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali

Identico

Articolo 24

Articolo 24

 

Art. 1, comma 12

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

Identico

1) abrogato

1) abrogato

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l’ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

identico

4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

identico

5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

identico

Omissis

Omissis

 

 

Articolo 30

Articolo 30

 

Art. 1, comma 13

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

Identico

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

Identico

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

Identico

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

Identico

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

Identico

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

Identico

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

Identico

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

Identico

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

Identico

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Identico

Articolo 31

Articolo 31

 

Art. 1 co. 14

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli.

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede l’ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l’espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 è stabilito con sorteggio l’ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.

2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.

 

Soppresso

Omissis

Omissis

Articolo 58

Articolo 58

 

Articolo 1, comma 15

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

Identico

L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

2. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Identico

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Identico

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Identico

Articolo 59

Articolo 59

 

Art. 1 comma 16

Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista[2].

Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.

Articolo 59-bis

Articolo 59-bis

 

Art. 2, comma 17

1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

Soppresso

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

Soppresso

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

Soppresso

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.

Soppresso

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Identico

Omissis

Omissis

 

 

TITOLO V
Dello scrutinio

 

Articolo 67

 

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

Identico

1) dichiara chiusa la votazione;

 

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

 

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

 

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale

 

Articolo 68

 

 

Art. 1, comma 18

1. Abrogato

 

2. Abrogato

 

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

Identico

5. Abrogato

 

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Identico

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

Identico

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Identico

Articolo 69

Articolo 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Identico

Articolo 70

Articolo 70

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Identico

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

Identico

Articolo 71

Articolo 71

 

Art. 1, comma 19

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

Identico

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

Identico

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Identico

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Identico

Omissis

Omissis

 

 

Articolo 77

Articolo 77

 

Art. 1, comma 20

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

Identico

1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

 

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3).

e) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

Articolo 78

Articolo 78

Abrogato

 

Articolo 79

Articolo 79

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Identico

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Identico

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Identico

Nessun elettore può entrare armato.

Identico

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Identico

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Identico

Articolo 80

 

Abrogato

 

Articolo 81

Articolo 81

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Identico

Abrogato

 

Abrogato

 

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

Identico

Abrogato

 

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Identico

Articolo 82

Articolo 82

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Identico

Articolo 83

Articolo 83

 

Art. 1, comma 21

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

Identico

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

 

6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

 

7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

 

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, ad individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

 

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3 l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

 

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all' assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4[3].

 

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

 

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

 

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

Articolo 83-bis

Articolo 83-bis

 

Art. 1, comma 22

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all’articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato.

 

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

 

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

 

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

 

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite al numero 4) per l’attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.

 

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

Articolo 84

Articolo 84

 

Art. 1, comma 23

1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

3. Identico

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Identico

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Dell’avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico

Articolo 85

Articolo 85

 

Art. 1, comma 24

1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio[4].

1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

 

1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Articolo 86

Articolo 86

 

Art. 1, comma 25

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l’ordine di presentazione.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

Identico

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/ Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

Identico

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

Identico

Articolo 87

Articolo 87

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

Identico

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

 

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

 

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

Articolo 88

Articolo 88

 

Identico

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

 

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

 

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

 

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

 

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

 

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

 

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano

 

Articolo 89

Articolo 89

È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Identico

Articolo 90

Articolo 90

Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto

Identico

Articolo 91

Articolo 91

Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

Identico

 

 

TITOLO VI
Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste Trentino-Alto Adige/S
üdtirol

TITOLO VI
Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste Trentino-Alto Adige/S
üdtirol

Articolo 92

Articolo 92

 

Art. 1, comma 26

L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

Identico

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

identico

1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto;

1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

Identico

2-bis) le liste di cui all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo;

identico

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

Identico

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall’articolo 93-ter, comma 1.

Identico

L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

Identico

Articolo 93

Articolo 93

 

Art. 1, comma 27

Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale.

Identico

L'ufficio centrale circoscrizionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

Identico

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

identico

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

identico

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all’art. 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull’intero territorio nazionale.

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3).

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Identico

Articolo 93-bis

Articolo 93-bis

 

Art. 1, comma 28

1. L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L’Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.

1. L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. L’Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.

Identico

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste presentate, per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Identico

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Identico

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

Identico

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Identico

Articolo 93-ter

Articolo 93-ter

 

Art. 1, comma 29

1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

Identico

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

Identico

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Soppresso

Articolo 93-quater

Articolo 93-quater

 

Art. 1, comma 30

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

Identico

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

 

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

 

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

 

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

 

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

Soppresso

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

Identico

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3). A tal fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l’Ufficio centrale nazionale determini l’attribuzione dei seggi ai sensi dell’articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell’esito del ballottaggio, l’Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all’articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.

Soppresso

 


 

 

Allegato 1 (articolo 2, comma 33)

« Tabella A

(articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

 

Circoscrizione

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale

 

 

 

1)

Piemonte

Torino

2)

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Aosta

3)

Lombardia

Milano

4)

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Trento

5)

Veneto

Venezia

6)

Friuli Venezia Giulia

Trieste

7)

Liguria

Genova

8)

Emilia-Romagna

Bologna

9)

Toscana

Firenze

10)

Umbria

Perugia

11)

Marche

Ancona

12)

Lazio

Roma

13)

Abruzzo

L'Aquila

14)

Molise

Campobasso

15)

Campania

Napoli

16)

Puglia

Bari

17)

Basilicata

Potenza

18)

Calabria

Catanzaro

19)

Sicilia

Palermo

20)

Sardegna

Cagliari ».

 


Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

Tabella A-ter

                                   MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Elezione delLa CAMERA DEI DEPUTATI

del…………………………………………………

(data dell’elezione)

 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

………………………………………………..

COLLEGIO PLURINOMINALE

………………………………………………..

COLLEGIO UNINOMINALE

………………………………………………..

 

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 


SISTEMA DI ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
(A. C. 2352 e abb.)

TESTO A FRONTE

 

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

Testo vigente

Testo risultante dalla proposta di testo unificato del 17 maggio 2017

TITOLO I
Disposizioni generali

TITOLO I
Disposizioni generali

 

Art. 2, co. 1

Articolo 1

Articolo 1

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l’assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l’elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

3. La regione Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

 

5. L’assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell’articolo 17.

 

 

Articolo 2

Articolo 2

 

Art. 2, co. 2

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.

 

 

Articolo 3

 

[abrogato]

 

 

 

Articolo 4

Articolo 4

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Identico

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Identico

 

 

Articolo 5

Articolo 5

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Identico

 

 

TITOLO II

Degli uffici elettorali e regionali

 

Articolo 6

Articolo 6

[abrogato]

 

 

 

Articolo 7

Articolo 7

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Identico

 

 

 

Art. 2, co. 3

 

Articolo 7-bis

 

1. Presso la Corte di Cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente.

TITOLO III
Della presentazione delle candidature

TITOLO III
Della presentazione delle candidature

Articolo 8

Articolo 8

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Identico.

 

 

 

Art. 2, co. 4

Articolo 9

Articolo 9

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Identico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

2. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all’articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell’ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Identico

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Identico

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Identico

 

 

Articolo 10

Articolo 10

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

Identico

2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

Identico

3. [La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato].

 

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Identico

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

Identico

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Identico

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Identico

 

 

 

Art. 2, co. 5

Articolo 11

Articolo 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

Identico

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l’ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

Identica

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

Identica

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

 

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

2. (Abrogato).

 

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

3. La schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell’interno, con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Identico

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Identico

 

 

Articolo 12

Articolo 12

1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Identico

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Identico

 

 

TITOLO IV
Della votazione

TITOLO IV
Della votazione

Articolo 13

Articolo 13

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Identico

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Identico

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Identico.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Identico.

 

 

 

 

 

Art. 2, co. 6

Articolo 14

Articolo 14

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

1. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

 

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

 

TITOLO V

Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

TITOLO V

Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

 

 

Articolo 15

 

[abrogato]

 

 

 

TITOLO VI
Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale.

TITOLO VI
Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale.

 

Art. 2, co. 7

Articolo 16

Articolo 16

1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

1. L’Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:

 

a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

 

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

 

d) comunica all’Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

b) individua quindi:

Soppresso

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

Soppresso

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.

Soppresso

 

Art. 2, co. 7

 

Articolo 16-bis

 

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

 

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

 

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

 

c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l’elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera b).

 

 

 

Art. 2, co. 8

Articolo 17

Articolo 17

1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all’assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall’Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l’Ufficio procede alle seguenti operazioni:

 

 

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

 

b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Soppresso

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

Soppresso

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Soppresso

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

Soppresso

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

Soppresso

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

Soppresso

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

Soppresso

 

Art. 2, co. 8

 

Articolo 17-bis

 

1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

 

2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Articolo 17-bis

Articolo 17-bis

1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.

 

 

Identico

Articolo 18

Articolo 18

01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

Identico

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Identico

 

 

 

Art. 2, co. 9

Articolo 19

Articolo 19

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 21-ter.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

 

TITOLO VII
Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

TITOLO VII
Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

Articolo 20

Articolo 20

 

Art. 2, co. 10

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

Identico

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

 

a-bis) nella regione Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all’articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell’elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. L’elezione nei collegi uninominali e l’elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 ,6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l’elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Identica

 

1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

 

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.

 

 

Articolo 20-bis

Articolo 20-bis

 

Art. 2, co. 11

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati.

 

 

Articolo 21

Articolo 21

 

Art. 2, co. 12

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

Identico

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

Identica

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L’Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1-ter.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Identico

 

 

Articolo 21-bis

Articolo 21-bis

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

Identico

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

Identico

 

Art. 2, co. 13

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21

Identico

 

 

Articolo 21-ter

 

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

Identico

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

Identico

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Identico

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

Identico

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

Identico

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Identico

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

Identico

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 22

Articolo 22

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

Identico

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

Identico

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

Identico

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Identico

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

Identico

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del lunedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Identico

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

Identico

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Identico

 

 

Articolo 23

Articolo 23

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione

Identico

 

 

Articolo 24

Articolo 24

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

Identico

 

 

Articolo 25

Articolo 25

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Identico

 

 

Articolo 26

Articolo 26

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Identico

 

 

Articolo 27

Articolo 27

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Identico

 

 

 


 Tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

Tabella B

       MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA     

Elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA

del…………………………………………………

(data dell’elezione)

 

REGIONE

………………………………………………..

COLLEGIO PLURINOMINALE

………………………………………………..

COLLEGIO UNINOMINALE

………………………………………………..

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83.

[2]     La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.