Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Proposte di modifica della legge elettorale C. 2352 e abb. - Testo a fronte tra la normativa vigente e il testo presentato dal relatore nella seduta del 17 maggio 2017 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 530 Progressivo: 2 | ||
Data: | 19/05/2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
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Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività
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File:
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INDICE
SISTEMA DI ELEZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI (A. C. 2352 e abb.)
SISTEMA DI ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A. C. 2352 e abb.)
TESTO A FRONTE
Testo vigente |
Testo risultante dalla proposta di testo unificato del 17 maggio
2017 |
TITOLO I |
TITOLO I |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Art. 1, comma 1 |
1. La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero
e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali. |
1. La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero
e segreto, espresso in un unico turno
elettorale. |
2. Il territorio
nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A”
allegata al presente testo unico. Per
la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai
candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali.
Salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero e fermo quanto
disposto dall'articolo 2, l'assegnazione
dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a
norma degli articoli 77 e 83, con
l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo
turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 40 per cento
del totale nazionale [, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi
dell'articolo 83[1]]. |
2. Il territorio
nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A
allegata al presente testo unico. 3.
Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai
candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi
plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo
quanto disposto dall'articolo 2, nelle
circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi
uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione
di cui all’articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è
ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione
del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a
ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all’articolo 3, comma
2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. |
|
4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
L’attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata,
con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente
Testo Unico. |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
|
1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è
circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del
presente testo unico. |
Identico |
1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi
spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale,
secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. |
Identico |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Art. 1, comma 2 |
L'assegnazione del
numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata
al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da
emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. |
Identico |
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da
attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. |
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in
ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il
numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali. |
3. Salvo quanto
disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente
articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove. |
Soppresso (v. art. 1, co. 3) |
Articolo 4 |
|
|
Art. 1,
comma 3 |
1. Il voto è un
dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve
essere garantito e promosso dalla Repubblica. |
1. Il voto è un
dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve
essere garantito e promosso dalla Repubblica. |
2. Ogni elettore dispone di un voto per la
scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno
di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato
o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione
della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza,
l’elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. |
2. Ogni elettore
dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il
contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio
plurinominale. |
omissis |
omissis |
|
|
TITOLO III |
TITOLO III |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
Art. 1,
comma 4 |
I comizi
elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri. |
Identico |
Lo stesso decreto
fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61
della Costituzione. |
Identico |
Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente
quello della votazione. |
Identico |
I Sindaci di tutti
i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di
convocazione dei comizi con speciali avvisi. |
Identico |
Il decreto
stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica
successiva a quella di convocazione dei comizi. |
Soppresso |
Articolo 12 |
Identico |
Presso la Corte di
Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da
un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente. |
Identico |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
1. Presso la Corte
d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
Identico. |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
|
Art. 1, comma 5 |
I partiti o i
gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono
depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col
quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali.
All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione
del partito o del gruppo politico organizzato. |
I partiti o i
gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi
uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno
il proprio statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli
collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
I partiti che
notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le
loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. |
Identico |
Non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati
in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o
solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. |
Identico |
Ai fini di cui al
terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od
isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica
generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni
letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione
degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione
grafica. |
Identico |
Non è ammessa,
altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di
precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a
farvi ricorso. |
Identico |
Non è ammessa
inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di
contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono
trarre in errore l'elettore. |
Identico |
Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. |
Identico |
Articolo 14-bis |
Articolo 14-bis |
1. Contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi
politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma
elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative
spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo
comma, della Costituzione. |
Identico |
2.
Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 15, primo comma. |
Identico |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Il deposito del
contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle
ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della
votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del
presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. |
Identico |
Agli effetti del
deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche
nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. |
Identico |
Il contrassegno
deve essere depositato in triplice esemplare. |
Identico |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Il Ministero
dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per
il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con
l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito. |
Identico |
Qualora i partiti
o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme
di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a
sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. |
Identico |
Sono sottoposte
all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante
avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai
depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che
ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i
contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione
da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. |
Identico |
Le opposizioni
devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua
decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle
liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio
centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito
i depositanti delle liste che vi abbiano interesse. |
Identico |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
|
Art. 1, comma 6 |
All'atto del
deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio
centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali
della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un
unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il
36° giorno antecedente quello della votazione. |
All'atto del
deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio
centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della
circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico
atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36°
giorno antecedente quello della votazione. |
Con le stesse
modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello
della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a
due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora
i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di
provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà
immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova
designazione si riferisce. |
Identico |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Abrogato |
|
Articolo 18-bis |
Articolo 18-bis |
|
Art. 1 , comma 7 |
1. La
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve
essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della
firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. |
1. La
presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con
l’indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali
compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno
1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nel medesimo collegio
plurinominale o, in caso di collegio
plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tale collegio
plurinominale. Nel caso di
collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la
presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i
contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti
di cui all’articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento
con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali
compresi nell’ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare |
|
1-bis. Per
ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il
nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale
viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome
o può essere aggiunto il cognome del marito. |
2. Nessuna
sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione
della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del
partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare
a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei
rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione
di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica. |
Identico |
3. Ogni lista,
all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati
secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari
almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e
non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena
di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di
ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 50 per cento con arrotondamento all’unità superiore, e nella successione interna delle
liste nei collegi plurinominali i
candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A
pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati
capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60
per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più
prossima. |
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna
lista, all'atto della presentazione, è
composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere
inferiore alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore, né
superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio
plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi
plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 60 per cento con
arrotondamento all’unità superiore. |
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato
un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di
sesso femminile. |
Identico |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
|
Art. 1, comma 8 |
1. A pena di nullità dell’elezione nessun
candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o
in altro collegio plurinominale e un
candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se
capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione,
nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. |
1. Nessun
candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi
plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell’elezione. (v. anche co. 5) |
|
2. Nessun candidato può essere incluso in liste con
lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità
dell’elezione. |
|
3. La candidatura della stessa persona in più di un
collegio uninominale è nulla. |
|
4. Il candidato in un collegio uninominale può
essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto
previsto ai commi 1 e 2. |
|
5.
Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione. (v. co. 1) |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
|
Art. 1, comma 9 |
Le liste dei
candidati nei collegi plurinominali devono
essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale del
capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del
34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo
suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. |
Le liste dei
candidati nei collegi plurinominali e
i candidati nei collegi uninominali devono essere presentate,
per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale del capoluogo della regione,
dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della
Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 |
Insieme con le
liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle
candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati
e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata,
anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. |
Identico |
Tale dichiarazione
deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei
singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino
l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. |
Identico |
I Sindaci devono,
nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati. |
Identico |
La firma degli
elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di
lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere
autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore
dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al
cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. |
Identico |
Nessun elettore
può sottoscrivere più di una lista di candidati. |
Identico |
Nella
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere
specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero
dell'interno la lista intenda distinguersi. |
Identico |
La dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'articolo 25. |
Identico |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
Art. 1, comma 11 |
La Cancelleria
della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità
personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da
quelle designate ai sensi dell’art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale
di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al
presentatore. |
Identico |
Nel medesimo
verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi
plurinominali presentate e delle designazioni del contrassegno e dei
delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione. |
Nel medesimo
verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi
plurinominali presentate, dei candidati
nei collegi uninominali e
delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero
d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista
secondo l’ordine di presentazione. |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
|
Articolo 1, comma 11 |
L'Ufficio centrale
circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: |
Identico |
1) ricusa le liste
presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del
contrassegno ai sensi dell'art. 17; |
Identico |
2) ricusa le liste
contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero
dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16; |
Identico |
3) verifica se le
liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di
elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste
condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di
candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e
dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a
quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di
cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma; |
3) verifica se le
liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di
elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste
condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di
candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al medesimo comma 3
dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo
periodo del medesimo comma; |
4) cancella dalle
liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; |
4) dichiara non valide le candidature nei
collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i
quali manca la prescritta accettazione; |
5) cancella dalle
liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25°
anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il
certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica; |
5) dichiara non valide le candidature nei
collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non
abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle
elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di
nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica; |
|
5-bis) dichiara non valide le candidature nei
collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio
uninominali; |
6) cancella i nomi
dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione; |
Identico |
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista
all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli
uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche
nel modo seguente: |
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei
candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale,
il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 19 e,
fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura
in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei
restanti collegi uninominali, e
comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che
procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: |
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle
liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
identica |
b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a),
non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello
stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis; |
identica |
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle
verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui
all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge,
procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati
nei collegi plurinominali nel modo seguente: |
Identico |
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti
di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
|
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma
3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
|
I delegati di
ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo
apportate alla lista. |
Identico |
L'ufficio centrale
circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per
udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed
ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. |
Identico |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai
delegati di lista. |
Identico |
Contro le
decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista
possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale
nazionale. |
Identico |
Il ricorso deve
essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria
dell'Ufficio centrale circoscrizionale. |
Identico |
Il predetto
Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale,
all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. |
Identico |
Ove il numero dei
ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di
Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo,
altri consiglieri. |
Identico |
L'Ufficio centrale
nazionale decide nei due giorni successivi. |
Identico |
Le decisioni
dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed
agli Uffici centrali circoscrizionali |
Identico |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
|
Art. 1, comma 12 |
L'ufficio centrale
circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la
presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo,
non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni: |
Identico |
1) abrogato |
1) abrogato |
2) stabilisce,
mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il
numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I
contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei
candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, sui
manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; |
2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista, per
ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l’ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali
nonché alle liste ad essi
collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista
sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico
di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e
ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio. |
3) comunica ai
delegati di lista le definitive determinazioni adottate; |
identico |
4) trasmette
immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le
liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede
medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); |
identico |
5) provvede, per
mezzo della prefettura del comune
capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i
rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai
sindaci dei comuni inclusi nei
collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle
elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione
dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. |
identico |
Omissis |
Omissis |
|
|
Articolo 30 |
Articolo 30 |
|
Art. 1, comma 13 |
Nelle ore
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: |
Identico |
1) il plico
sigillato contenente il bollo della sezione; |
Identico |
2) un esemplare
della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione
elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun
foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala
della votazione; |
Identico |
3) l'elenco degli
elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura
dove sono degenti, a norma dell'art. 51; |
Identico |
4) tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale: una
copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere
affisse nella sala della votazione; |
4) tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le
altre devono essere affisse nella sala della votazione; |
5) i verbali di nomina
degli scrutatori; |
Identico |
6) le designazioni
dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; |
Identico |
7) i pacchi delle
schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con
l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; |
Identico |
8) un'urna del
tipo descritto nell'art. 32; |
Identico |
9) una cassetta o
scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli
elettori; |
Identico |
10) un congruo
numero di matite copiative per l'espressione del voto. |
Identico |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
|
Art. 1 co.
14 |
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 24, riproducono in fac-simile i contrassegni
di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli. |
1. Le schede sono
di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter
allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni
di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo
24. |
2. Sulle schede
l’ordine delle liste è stabilito con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il
nome del relativo candidato capolista
nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due
linee orizzontali per l’espressione, rispettivamente, della prima e della
seconda preferenza. |
2. La scheda reca il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla
destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno
della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei
candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di
presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con
il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 24
è stabilito con sorteggio l’ordine dei
candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. |
2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda
unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni
delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine
delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito
con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. |
Soppresso |
Omissis |
Omissis |
Articolo 58 |
Articolo 58 |
|
Articolo 1,
comma 15 |
Riconosciuta
l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme
alla matita copiativa. |
Identico |
L’elettore, senza
che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato
prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee
orizzontali. Sono vietati
altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le
linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli
dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in
ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha
facoltà di esprimere. |
2. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno,
esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio
uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i
nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore
della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. |
Compiuta
l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la
matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne
verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero
scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca
l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. |
Identico |
Uno dei membri
dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma
accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. |
Identico |
Le schede mancanti
dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non
sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono
più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due
scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione
speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata. |
Identico |
Articolo 59 |
Articolo 59 |
|
Art. 1
comma 16 |
Una scheda valida per la scelta della lista
rappresenta un voto di lista[2]. |
Ai fini del computo dei voti validi, non sono
considerate le schede nulle e le schede bianche. |
Articolo 59-bis |
Articolo 59-bis |
|
Art. 2,
comma 17 |
1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato
capolista, senza tracciare
un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato
per la lista stessa. |
1. Se l’elettore
traccia un segno sul rettangolo
contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei
candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido. |
2. Se
l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno,
senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende
che abbia votato per la lista stessa. |
Soppresso |
3. Se l'elettore esprime uno o due voti di
preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima,
si intende che abbia votato anche per la lista stessa. |
Soppresso |
4. Se
l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il
nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del
contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo. |
Soppresso |
5. Se
l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di
candidato capolista di altra lista, il voto è nullo. |
Soppresso |
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni
di cui all’articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina
la nullità nel caso in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda
o di rendere riconoscibile il voto. |
Identico |
Omissis |
Omissis |
|
|
TITOLO V |
|
Articolo 67 |
|
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: |
Identico |
1) dichiara chiusa la votazione; |
|
2) accerta il
numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e
53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati
elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due
scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico
sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il
presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o
trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o
alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia
ricevuta; |
|
3) estrae e conta
le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli
elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne
abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la
firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che
non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al
presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono,
con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o
alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta. |
|
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale |
|
Articolo 68 |
|
|
Art. 1, comma 18 |
1. Abrogato |
|
2. Abrogato |
|
3. Compiute le
operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto e il cognome del candidato o dei
candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista e dei voti di
preferenza. |
3. Compiute le
operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto e il cognome del candidato al
quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale.
Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. |
3-bis. Il
segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un
terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. |
3-bis. Il
segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede
non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul
retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. |
4. È vietato
estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia
stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. |
Identico |
5. Abrogato
|
|
6. Le schede
possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. |
Identico |
7. Il numero
totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori
che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli
iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle
schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti
voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura
ed espressa attestazione nei verbali. |
Identico |
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve
farsi menzione nel verbale. |
Identico |
Articolo 69 |
Articolo 69 |
La validità dei
voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa
desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli,
il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte
prevalente del segno stesso. |
Identico |
Articolo 70 |
Articolo 70 |
Salve le
disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti
in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo
inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. |
Identico |
Sono, altresì,
nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art.
31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46. |
Identico |
Articolo 71 |
Articolo 71 |
|
Art. 1, comma 19 |
Il presidente,
udito il parere degli scrutatori: |
Identico |
1) pronunzia in
via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art.
87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle
operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti; |
Identico |
2) decide, in via
provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa
e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti
di lista e dei voti di preferenza contestati
ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi
dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. |
2) decide, in via
provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa
e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti
di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio
uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da
compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art.
76. |
I voti contestati
debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a
seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti. |
Identico |
Le schede
corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi
causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati,
e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente
vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. |
Identico |
Omissis |
Omissis |
|
|
Articolo 77 |
Articolo 77 |
|
Art. 1,
comma 20 |
1. L'Ufficio
centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente: |
Identico |
1) determina la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti
dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio
plurinominale; |
a)
determina la cifra elettorale individuale
di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma
dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto
in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi; |
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio della lista stessa; |
b)
determina la cifra elettorale di
collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
del collegio plurinominale; |
3) determina il totale dei voti validi della
circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste; |
c)
determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio plurinominale della lista stessa; |
4) determina la cifra elettorale individuale di
ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma
dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio; |
d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; |
5) per ciascun collegio plurinominale, determina la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre
individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione
nella lista; |
|
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo
di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al
numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3). |
e)
comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione. |
Articolo 78 |
Articolo 78 |
Abrogato |
|
Articolo 79 |
Articolo 79 |
L'Ufficio centrale
circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente
relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli
organi di verifica dei poteri. |
Identico |
Ad eccezione di
quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati
e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale
circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei
voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di
variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che
non sia di sua competenza. |
Identico |
Non può essere
ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore
che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della
circoscrizione. |
Identico |
Nessun elettore
può entrare armato. |
Identico |
L'aula dev'essere
divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in
comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori;
l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed
ai rappresentanti delle liste dei candidati. |
Identico |
Il presidente ha
tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine
pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in
tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto
di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei
candidati. |
Identico |
Articolo 80 |
|
Abrogato |
|
Articolo 81 |
Articolo 81 |
Di tutte le
operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in
duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato
in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal
cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. |
Identico |
Abrogato |
|
Abrogato |
|
Uno degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle
sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della
Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. |
Identico |
Abrogato |
|
Il secondo
esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale. |
Identico |
Articolo 82 |
Articolo 82 |
Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia
integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della
Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. |
Identico |
Articolo 83 |
Articolo 83 |
|
Art. 1,
comma 21 |
1. L'Ufficio
centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici
centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente: |
Identico |
1) determina la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma
delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; |
a)
determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; |
2)
individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; |
b) individua le liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto
preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione
medesima; |
3) individua
quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il
3 per cento dei
voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; |
c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di
cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di
esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma
1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità
di quest’ultima si procede a sorteggio; |
4) procede al
riparto dei seggi tra le liste di cui
al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di
esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di
ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio; |
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da
attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale
circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte
intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che
hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude
dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato
già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle
operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l’Ufficio accerta se il
numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In
caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in
quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali
dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle
quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non
utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla
lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi
nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate. |
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2,
corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi; |
|
6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito
almeno 340 seggi; |
|
7) qualora la
verifica di cui al numero 6)
abbia dato esito positivo, resta
ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); |
|
8) procede poi
alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
liste di cui al numero 3). A
tale fine, per ciascuna lista
di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il
quoziente elettorale nazionale, ottenendo
così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima. Moltiplica quindi ciascuno
degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da
attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori
e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte
le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi
determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta
parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella
con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile
attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto
non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine
dei decimali crescenti, ad individuare un’altra circoscrizione, fino a quando
non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una
lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi
ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione, e alla lista
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate. |
|
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6),
abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene
ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per
raggiungere il totale di 340 seggi,
fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio
assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi
la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo
così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. |
2. L’Ufficio
centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. |
3. L'Ufficio procede
poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari
alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre
liste di cui al comma 1, numero 3). A
questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza; nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio. |
3. Di tutte le
operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice
esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione. |
4.
Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 2 e 3 l'Ufficio
procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza di cui al
comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le
altre liste. |
|
5.
Qualora la verifica di cui al comma
1, numero 5), abbia dato esito
negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano
ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che
abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a
ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al
comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'
assegnazione dei seggi ai sensi del
comma 4[3]. |
|
6.
I voti espressi nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste
sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle
liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3);
per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale
nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del
conseguimento della percentuale di
cui al comma 1, numero 5). Essi non
concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del
territorio nazionale. |
|
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli
Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna
lista. |
|
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso
alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia
ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione. |
|
Articolo 83-bis |
Articolo 83-bis |
|
Art. 1, comma 22 |
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio
centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei
singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. |
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio
elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma
2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei
seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente
elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio
di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna
lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo
la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a
sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste
alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella
circoscrizione secondo la comunicazione all’articolo 83, comma 2.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito
nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso
negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e,
a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio
eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il
seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte
decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria
che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla
lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha
dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte
decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in
successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie. |
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione
del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente
elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente
elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare
ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali della lista di
maggioranza e del gruppo di liste
di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella
circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. |
|
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza,
divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista
maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi
del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel
collegio plurinominale alla lista
maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella
circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il
quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1),
ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al
gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per
la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione
così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla
lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza
o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti
di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima, si procede a sorteggio; |
|
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di
minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato
dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza
o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi
nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li
assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste
di minoranza deficitario; |
|
4) l'Ufficio
procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza.
A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre
elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei
seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi
la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale
quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in
caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito
nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo,
determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità
di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la
minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista
nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei
quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il
maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla
assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel
collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente
di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali
operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste
deficitarie; |
|
5) qualora
l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza
attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale
procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando
singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite al numero 4)
per l’attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza. |
|
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla
Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta;
un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di
cassazione. |
|
Articolo 84 |
Articolo 84 |
|
Art. 1, comma 23 |
1. Al termine delle operazioni di cui
all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e
successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun
candidato, in ordine decrescente. |
1. Al termine
delle operazioni di cui agli articoli
precedenti, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in
ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista medesima,
secondo l’ordine di presentazione. |
2. Qualora una
lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio
plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i
seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione
in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, a partire dal candidato
capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da
ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi
da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi
plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del
numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine
decrescente. |
2. Qualora una
lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio
plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa
spettanti in quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i
seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa
circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del
quoziente non utilizzata, procedendo
secondo l’ordine decrescente. Qualora
al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della
stessa circoscrizione in cui la lista
medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente. |
3. Qualora, al
termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da
assegnare alla lista, l'Ufficio
centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad
apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente.
L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai
sensi del comma 2. |
3. Identico |
4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si
procede mediante sorteggio. |
4. Identico |
5. Dell'avvenuta
proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato
ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della
Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del
Governo, che la portano a conoscenza del pubblico. |
5. Dell’avvenuta
proclamazione effettuata ai sensi del
presente articolo il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale
invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla
Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole
prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico |
Articolo 85 |
Articolo 85 |
|
Art. 1, comma 24 |
1. Il deputato
eletto in più collegi plurinominali
deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni
dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede
al sorteggio[4]. |
1. Il deputato
eletto in più collegi plurinominali è proclamato
nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore
percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. |
|
1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale
e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio
uninominale. |
Articolo 86 |
Articolo 86 |
|
Art. 1, comma 25 |
1. Il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito,
nell’ambito del medesimo collegio
plurinominale, al candidato non
eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. |
1. Il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale,
al candidato primo dei non eletti,
secondo l’ordine di presentazione. |
2. Nel caso in cui
una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di
cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4. |
Identico |
3. Nel caso in cui
rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni
suppletive. |
3. Nel caso in cui
rimanga vacante un seggio attribuito
in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive. |
3-bis. Nel caso in
cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/ Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito
della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. |
Identico |
4. Alle elezioni
suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto
applicabili. |
Identico |
Articolo 87 |
Articolo 87 |
Alla Camera dei
deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa
pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in
generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni
elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente. |
Identico |
I voti delle
sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. |
|
Le proteste e i
reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale
devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il
termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La
Segreteria ne rilascia ricevuta. |
|
Nessuna elezione
può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla
proclamazione. |
|
Articolo 88 |
Articolo 88 |
|
Identico |
I dipendenti dello
Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed
istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta
la durata del mandato parlamentare. |
|
Qualora il loro
trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia,
risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità
parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i
parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva
di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e
l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico
dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento
in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. |
|
Il dipendente
collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la
durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo
stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti
periodici di stipendio. |
|
Nei confronti del
parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni
di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato,
all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare,
provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in
soprannumero. |
|
Il periodo
trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli
effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale
periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a
carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di
assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente
prestato servizio. |
|
Le disposizioni
dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori
di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati. |
|
I magistrati in
aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano |
|
Articolo 89 |
Articolo 89 |
È riservata alla
Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei
propri membri. |
Identico |
Articolo 90 |
Articolo 90 |
Qualora un
deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la
Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto |
Identico |
Articolo 91 |
Articolo 91 |
Non è ammessa
rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69
della Costituzione. |
Identico |
|
|
TITOLO VI |
TITOLO VI |
Articolo 92 |
Articolo 92 |
|
Art. 1, comma 26 |
L'elezione
uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del
decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni
seguenti: |
Identico |
1) alla «Valle
d'Aosta» spetta un solo deputato; |
identico |
1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste
sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla
determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla
ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio
della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini
dell’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio
attribuito nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel
numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è
contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista
è collegata al candidato proclamato eletto; |
1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste
sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla
determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla
ripartizione dei seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle
d’Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei seggi
nelle altre circoscrizioni. |
2) la candidatura
deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati,
da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è
ridotto della metà; |
Identico |
2-bis) le liste di cui
all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio
uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale
della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo; |
identico |
3) la dichiarazione di candidatura
dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20
del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il
contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di
Aosta; |
Identico |
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero
dell'interno, secondo il modello stabilito dall’articolo 93-ter, comma 1. |
Identico |
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o
di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è
espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto
espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale
è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato quando
il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il
nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è
voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna
delle liste cui questi è collegato. |
Identico |
Articolo 93 |
Articolo 93 |
|
Art. 1, comma 27 |
Il Tribunale di
Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati,
ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale. |
Identico |
L'ufficio centrale circoscrizionale
procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: |
Identico |
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle
sezioni; |
identico |
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e,
correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come
risultano dai verbali; |
identico |
c) determina la cifra elettorale di ciascun
candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è collegato e dei voti
attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, ultimo
periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle
singole sezioni elettorali della circoscrizione. L’Ufficio centrale
circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista
o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti validi nel
collegio nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui
all’art. 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La
scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge
sull’intero territorio nazionale. |
c) determina la cifra
elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data
dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è
collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 92,
secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti
dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L’Ufficio
centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione
della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti
validi nel collegio. |
È proclamato
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche
se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 3). |
È proclamato
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. |
In caso di parità è proclamato eletto il candidato
più anziano di età. |
Identico |
Articolo 93-bis |
Articolo 93-bis |
|
Art. 1,
comma 28 |
1. L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e
integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi
uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con
metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo
93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella
determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando
questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come
soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L’Ufficio
centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo
effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I
seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio
uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista
ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un
candidato proclamato eletto. |
1. L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e
integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi
uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con
metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo
93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall’Ufficio centrale nazionale
nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando
questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come
soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. L’Ufficio centrale nazionale
non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per
l’attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. |
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei
seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali. |
Identico |
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta
per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui
all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente
articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione
scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare
il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono
accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla
lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di
ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio
uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i
contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima
candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano
congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il
nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la
candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista
circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio
uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la
candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un
collegio uninominale. |
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta
per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste presentate, per
l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ai sensi del comma 7
del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali
collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome
del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi
dell’articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati
dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato
nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la
medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano
congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il
nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la
candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista
circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio
uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la
candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un
collegio uninominale. |
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per
il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli
depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende
contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si
collega per i fini di cui all'articolo 93-ter,
comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal
contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il
solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di
presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere
l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. |
Identico |
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi
uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o,
in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53, e successive modificazioni. |
Identico |
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della
candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale
risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in
altra circoscrizione. |
Identico |
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi
uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano
il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni
delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può
essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale.
La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono
alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta
da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve
comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore
al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera
dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. |
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi
uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano
il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato che la presenta, e il contrassegno ovvero i
contrassegni che contraddistinguono le candidature uninominali cui la
lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una
candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di
presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e
da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di
cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. |
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature
nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la
cancelleria della Corte d'appello di Trento. |
Identico |
Articolo 93-ter |
Articolo 93-ter |
|
Art. 1, comma 29 |
1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in
un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla
destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio
uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi
riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra
secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora
più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo
candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti
nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in
basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo
riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e
il nome del candidato a queste collegato. |
Identico |
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in
favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel
collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel
collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui
questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale.
Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore
del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è
collegato. |
Identico |
3. La scheda
per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge
sull'intero territorio nazionale. |
Soppresso |
Articolo 93-quater |
Articolo 93-quater |
|
Art. 1,
comma 30 |
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale
procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: |
Identico |
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; |
|
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come
risultano dai verbali; |
|
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui
all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati
collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis; |
|
d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel
collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti
dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi
a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il
medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate; |
|
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità
ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale anche se non
collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3).
In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di
età. |
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità
ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di
voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età |
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero
3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna
lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e,
per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio
uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2. |
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettere
a), b) e c), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di
ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella
circoscrizione. |
4.
L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta
dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni
assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 7), ovvero comma 2, o ancora
a seguito dello svolgimento del ballottaggio. |
Soppresso |
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio
centrale circoscrizionale determina
per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa
concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei
voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto,
per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2
un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti
da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. |
Identico |
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei
seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei
seggi da attribuire alle liste di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3).
A tal fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre
elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno,
due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e
sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai
deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi
sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa
graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha
ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di
quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo
l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i
candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono. |
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la
rispettiva cifra elettorale, come determinata ai sensi del comma 5,
successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei
deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in
numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti
compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito
alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista
spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono
distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine
in cui essi si succedono. |
7. Qualora
l’Ufficio centrale nazionale determini l’attribuzione dei seggi ai sensi
dell’articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell’esito del ballottaggio,
l’Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due
terzi dei seggi di cui all’articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il
maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle
altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al
comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L’Ufficio elettorale
circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad
ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si
succedono. I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla
medesima lista a livello nazionale. |
Soppresso |
Allegato 1 (articolo 2,
comma 33)
« Tabella A
(articolo 1, comma 2)
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
Circoscrizione |
Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale |
|
|
|
|
1) |
Piemonte |
Torino |
2) |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Aosta |
3) |
Lombardia |
Milano |
4) |
Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Trento |
5) |
Veneto |
Venezia |
6) |
Friuli Venezia Giulia |
Trieste |
7) |
Liguria |
Genova |
8) |
Emilia-Romagna |
Bologna |
9) |
Toscana |
Firenze |
10) |
Umbria |
Perugia |
11) |
Marche |
Ancona |
12) |
Lazio |
Roma |
13) |
Abruzzo |
L'Aquila |
14) |
Molise |
Campobasso |
15) |
Campania |
Napoli |
16) |
Puglia |
Bari |
17) |
Basilicata |
Potenza |
18) |
Calabria |
Catanzaro |
19) |
Sicilia |
Palermo |
20) |
Sardegna |
Cagliari ». |
Tabella A-bis
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Tabella A-ter
MODELLO DELLA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Elezione
delLa CAMERA DEI DEPUTATI del………………………………………………… (data
dell’elezione) CIRCOSCRIZIONE
ELETTORALE ……………………………………………….. COLLEGIO
PLURINOMINALE ……………………………………………….. COLLEGIO
UNINOMINALE ……………………………………………….. SCHEDA
PER LA VOTAZIONE
D.Lgs. 20
dicembre 1993, n. 533 |
|
Testo vigente |
Testo risultante dalla
proposta di testo unificato del 17 maggio 2017 |
TITOLO I |
TITOLO I |
|
Art. 2, co.
1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
1. Il Senato
della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono
ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale
di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. |
1. Il Senato
della Repubblica, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi
sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione
sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale
di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su
proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. |
2.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione
regionale. |
2. Il territorio nazionale, con eccezione del
Trentino-Alto Adige/Südtirol e
della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,
è suddiviso in 150 collegi
uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I
restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero
proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di
statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti. Per l’assegnazione del restante numero
di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali
costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali
contigui costituiti per l’elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi
sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non
inferiore a due e non superiore a quattro. |
3. La regione
Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. |
3. La regione
Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale. |
4. La regione
Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi
della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti
alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale. |
4. La regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei
collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del
recupero proporzionale. |
|
5. L’assegnazione dei seggi alle liste nei collegi
plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell’articolo 17. |
|
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Art. 2, co. 2 |
1. Il Senato
della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio
della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto,
sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali. |
1. Il Senato
della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio
della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto,
sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in
collegi plurinominali. |
|
|
Articolo 3 |
|
[abrogato] |
|
|
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
1. I comizi
elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri. |
Identico |
2. Il decreto
di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione. |
Identico |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
1. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno
compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle
condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. |
Identico |
|
|
TITOLO II Degli
uffici elettorali e regionali |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
[abrogato] |
|
|
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
1. La corte d'appello
o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio
elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno
presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche,
nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. |
Identico |
|
|
|
Art. 2, co.
3 |
|
Articolo
7-bis |
|
1. Presso la Corte di Cassazione è istituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica,
composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal
primo presidente. |
TITOLO III |
TITOLO III |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
1. I partiti o
gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per
l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero
dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le
candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14,
14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. |
Identico. |
|
|
|
Art. 2, co. 4 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
1. La
dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere
l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. |
Identico. |
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000
e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non
più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c)
da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.
In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. |
2. La presentazione delle liste di candidati per
l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei
candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo
collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un
unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio
plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali
con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da
tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei
rappresentanti di cui all’articolo 17 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel
caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i
collegi uninominali compresi nell’ambito del collegio plurinominale. In caso di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b)
e c) è ridotto alla metà. |
3. Nessuna
sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del
presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello
depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di
cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere
la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore
deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica. |
Identico |
4. Ogni lista,
all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati,
presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente
da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi
assegnati alla circoscrizione. |
Identico |
5. Le liste
dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna
regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede
dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli
articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 |
Identico |
|
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
1. L'ufficio
elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in
termini e nelle forme prescritte. |
Identico |
2. I delegati
delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa
giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle
modificazioni da questo apportate. |
Identico |
3. [La stessa
facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato]. |
|
4. L'ufficio
elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12
per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché
correzioni formali e deliberare in merito. |
Identico |
5. Le
decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle
liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. |
Identico |
6. Contro le
decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono
ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. |
Identico |
7. Per le
modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le
decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed
agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23
del predetto testo unico. |
Identico |
|
|
|
Art. 2, co. 5 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
1. L'ufficio
elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la
presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso,
appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni: |
Identico |
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle
coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; |
a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista, per
ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l’ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché
alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni
di ciascuna lista sono riportati, unitamente
ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di presentazione, e ai
nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; |
b) comunica ai delegati le definitive decisioni
adottate; |
Identica |
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici
territoriali del Governo: |
Identica |
1) alla stampa
delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono
essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; |
|
2) alla stampa
del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e
numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della
circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri
luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione. |
|
2. (Abrogato). |
|
3. Le schede
sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno,
hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni
di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede
i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono
riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su
un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate,
nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera
a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre. |
3. La schede
sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell’interno, con l’osservanza delle norme di cui
all’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico. |
4. Le schede
devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. |
Identico |
4-bis. La scheda elettorale per
l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie
diciture in lingua italiana ed in lingua francese. |
Identico |
|
|
Articolo 12 |
Articolo 12 |
1. La
designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici
elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini
previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. |
Identico |
2. I
rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti
nelle liste elettorali di un comune della regione. |
Identico |
|
|
TITOLO IV |
TITOLO IV |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
1.
All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il
venticinquesimo anno di età. |
Identico |
2. Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari
delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il
servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la
quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di
servizio. |
Identico |
3. I
rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della
Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,
purché siano elettori della circoscrizione regionale. |
Identico. |
4. I
rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei
deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione
presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della
circoscrizione regionale. |
Identico. |
|
|
|
|
|
Art. 2, co. 6 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
1. Il voto si
esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. |
1. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno,
esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio
uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i
nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a
favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio
uninominale. |
|
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e
59-bis del testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. |
|
|
TITOLO V Delle
operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale |
TITOLO V Delle
operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale |
|
|
Articolo 15 |
|
[abrogato] |
|
|
|
TITOLO VI |
TITOLO VI |
|
Art. 2, co. 7 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
1. L'ufficio
elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: |
1. L’Ufficio
elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la
cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle
singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai
risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. |
|
2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi
alle seguenti operazioni: |
|
a) determina la cifra elettorale di collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio plurinominale; |
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste,
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste
che la compongono; |
b) determina la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio plurinominale della lista stessa; |
|
c) determina il totale dei voti validi della
regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di
tutte le liste; |
|
d) comunica all’Ufficio elettorale centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione. |
b) individua quindi: |
Soppresso |
1) le
coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20
per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi; |
Soppresso |
2) le singole
liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per
cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a
coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano
conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi. |
Soppresso |
|
Art. 2, co. 7 |
|
Articolo
16-bis |
|
L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente: |
|
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali
conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; |
|
b) individua le liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi; |
|
c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a
mezzo di estratto del verbale, l’elenco delle liste di liste individuate ai
sensi della lettera b). |
|
|
|
Art. 2, co. 8 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
1. L'ufficio
elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi
tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di
esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di
ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo
così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola
lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. |
1. L'Ufficio
elettorale regionale procede quindi
all’assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione
fra le liste individuate dall’Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi
dell’articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell’elenco di cui all’articolo
16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse
nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal
fine l’Ufficio procede alle seguenti operazioni: |
|
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali
di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità
di quest’ultima si procede a sorteggio; |
|
b) procede quindi alla distribuzione nei singoli
collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A
tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre
elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel
collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per
il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di
attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità,
alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a
parità di quest’ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori, in caso di parità,
alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a
parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di
cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il
numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla
lettera a). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo,
determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità
di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la
minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista
nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei
quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il
maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla
assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel
collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del
quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali
operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste
deficitarie. |
2. L'ufficio
elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'àmbito
della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi
assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. |
Soppresso |
3. Nel caso in
cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio
elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste
collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste
che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A
tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di
seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo
quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il
quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono
attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1. |
Soppresso |
4. Nel caso in
cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio
elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista
che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore
necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione,
con arrotondamento all'unità superiore. |
Soppresso |
5. I restanti
seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale
fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali
di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte
intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. |
Soppresso |
6. Per
ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti
ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse
al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il
numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide
poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo
quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero
dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. |
Soppresso |
7. Il
presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
medesima, secondo l'ordine di presentazione. |
Soppresso |
8. Qualora una
lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione
regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del
quoziente, si procede mediante sorteggio. |
Soppresso |
|
Art. 2, co.
8 |
|
Articolo
17-bis |
|
1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è
proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la
minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del
collegio. |
|
2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e
in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio
uninominale. |
Articolo 17-bis |
Articolo 17-bis |
1. Per
l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale
regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6. |
Identico |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
01.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale
invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria
del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali
del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a
conoscenza degli elettori. |
Identico |
1. Di tutte le
operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice
esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria
del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria
della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale,
con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi
quindici giorni. |
Identico |
|
|
|
Art. 2, co. 9 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
1. Il seggio
che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito,
nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. |
1. Nel caso in cui rimanga vacante, per
qualsiasi causa anche sopravvenuta, un
seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 21-ter. |
2. Qualora la
lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione
e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è
attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 8. |
2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi
causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica
quanto previsto dall’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. |
|
|
TITOLO VII |
TITOLO VII |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
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Art. 2, co. 10 |
1. L'elezione
uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della
regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: |
Identico |
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve
essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non
più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è
effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la
cancelleria del tribunale di Aosta; |
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve
essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non
più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà; |
|
a-bis)
nella regione Valle d’Aosta / Vallèe
d’Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all’articolo 8
presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla
presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del
medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata,
dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno anteriore a quello dell’elezione, presso la cancelleria del tribunale
di Aosta; |
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione
di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno
1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della
regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la
dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da
non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La
presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è
effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la
cancelleria della corte d'appello di Trento; |
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione
di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno
1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della
regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura è ridotto della metà. L’elezione
nei collegi uninominali e l’elezione dei candidati cui sono assegnati seggi
con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le
modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione
delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 93-bis,
comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le
disposizioni dei commi 4 ,6 e 7 del medesimo articolo del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la
parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l’elezione nei
collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati
per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di
appello di Trento; |
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi
uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G
allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni; |
c) per ciascun collegio uninominale, la
scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o
gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome
e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che
contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in
successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine
stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da
più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un
medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del
citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione
intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato
nel collegio uninominale; |
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio
elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con
l'intervento di tre magistrati. |
Identica |
|
1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un
unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto
espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è
collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore
del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il
nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in
favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è
collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il
nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è
voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun
gruppo cui questi è collegato. |
|
1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol per
ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale
nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della
determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla
ripartizione dei seggi. |
|
|
Articolo 20-bis |
Articolo 20-bis |
|
Art. 2, co.
11 |
1.
A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la
candidatura in più di un collegio uninominale. |
1. A pena di
nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più
di un collegio uninominale. Nella
presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della
stessa persona in più di un gruppo di candidati. |
|
|
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
Art. 2, co.
12 |
1. L'ufficio
elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti
operazioni: |
Identico |
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente
inviate dalle sezioni; |
Identica |
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni, come risultano dai verbali. |
b) determina la cifra elettorale di ciascun
candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti
validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è
collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 20, comma
1-bis, ultimo periodo. Determina la
cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data
dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni
elettorali della regione. L’Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio
elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti
validi nella regione ai fini di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1-ter. |
2. Il
presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati
accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato
eletto il candidato più anziano di età. |
Identico |
|
|
Articolo 21-bis |
Articolo 21-bis |
1. Per
l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non
assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede
alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e
della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati
eletti ai sensi dell'articolo 21. |
Identico |
2. La cifra
elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai
candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo
contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi
dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da
ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo
il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. |
Identico |
|
Art. 2, co.
13 |
3. Per
l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra
elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla
concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i
quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi
in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di
quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della
graduatoria di quoziente. |
3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi
sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di
candidati, come calcolate ai sensi del comma 2. |
4. L'ufficio
elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano
ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi
dell'articolo 21 |
Identico |
|
|
Articolo 21-ter |
|
1. Quando, per
qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale
della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige,
il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si
proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. |
Identico |
2. I comizi
sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data
della vacanza e la scadenza normale della legislatura. |
Identico |
3. Le elezioni
suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza
dichiarata dalla Giunta delle elezioni. |
Identico |
4. Qualora il
termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra
il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale
termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada
in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può
disporre la proroga per non oltre trenta giorni. |
Identico |
5. Il senatore
eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza
costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica. |
Identico |
6. Nel caso in
cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste
dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data
di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. |
Identico |
7. Quando, per
qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo
proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige,
l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo
gruppo con la più alta cifra individuale. |
Identico |
|
|
TITOLO
VIII Disposizioni
finali |
TITOLO
VIII Disposizioni
finali |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
1. Nel caso di
coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato,
esse sono indette per il medesimo giorno. |
Identico |
2. Lo
svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni
seguenti. |
Identico |
3. L'elettore
iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è
stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del
seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore
diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al
presidente il quale le pone nelle rispettive urne. |
Identico |
4. Le
operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono
ammessi a votare. |
Identico |
5. Le
operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente
dopo la chiusura della votazione. |
Identico |
6. Il
presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di
quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi
senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del lunedì
successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano
le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361. |
Identico |
7. I verbali
delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati
distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in
duplice esemplare. |
Identico |
8. Se non è
possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti
allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e
custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico
sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del
presidente, al mattino. |
Identico |
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Articolo 23 |
Articolo 23 |
1.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale
comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della
lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante
stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare
soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti
nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione
elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata
sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione |
Identico |
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Articolo 24 |
Articolo 24 |
1. Se le due
elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee,
il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per
l'altra Camera, decade dal mandato. |
Identico |
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Articolo 25 |
Articolo 25 |
1. Per le
aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga
alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440. |
Identico |
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Articolo 26 |
Articolo 26 |
1. Per le
aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga
alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440. |
Identico |
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Articolo 27 |
Articolo 27 |
1. Per
l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni. |
Identico |
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Tabella A
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella B
MODELLO
DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA
Elezione
del SENATO DELLA REPUBBLICA del………………………………………………… (data
dell’elezione) REGIONE ……………………………………………….. COLLEGIO
PLURINOMINALE ……………………………………………….. COLLEGIO
UNINOMINALE ………………………………………………..
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.