Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'Umanità - A.C. 2019 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 483 | ||
Data: | 03/08/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanitÃ
3 agosto 2016
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Tabelle| |
ContenutoLa proposta di legge C. 2019, composta di un articolo unico, prevede l'istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità , individuandola nella giornata del 6 marzo. Con la ricorrenza s'intende "mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani" (comma 1). La data prescelta coincide con quella proposta nella Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti per commemorare, il 6 marzo, coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi. La dichiarazione è stata sottoscritta da 388 parlamentari europei, a seguito di un appello internazionale che è stato sostenuto da più di 3600 cittadini, intellettuali, artisti, e politici. La data del 6 marzo coincide con l'anniversario della morte di Moshe Bejski, magistrato israeliano, deportato e scampato alla persecuzione nazista anche grazie all'aiuto di Oskar Schindler, che si adoperò al ritorno in Israele, in qualità di Presidente della Commissione dei Giusti del Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, per ricordare coloro che si sono attivati, anche a rischio della vita, per contrastare un genocidio o la cultura del genocidio, con l'intento di vanificarne, anche in parte, gli effetti, adoperandosi in modo concreto per la salvezza dei perseguitati.
Come si legge nella relazione illustrativa, "la definizione di Giusto ha profonde radici nella cultura ebraica e nel Talmud, in cui viene ricordato che «salvare una vita è salvare il mondo intero»: gentile giusto è il non ebreo che dimostra però grande rispetto di Dio attraverso le sue azioni. Tale espressione ha poi assunto peculiare valore politico nel 1962, in seguito alla decisione, da parte della Corte suprema d'Israele, di istituire una Commissione per il conferimento dell'onorificenza di Giusto tra le nazioni a chi, con grande coraggio, si era adoperato per salvare la vita anche di un solo ebreo, durante la Shoah e il tragico periodo nazista".Â
Il comma 2 precisa che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'art. 3 della L. 260/1949, ma non ha l'effetto della riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole. L'art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici. Successivamente, tuttavia, la L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Dal tenore della disposizione, pertanto, analoga a quella di altre proposte di legge istitutive di Giornate, risulterebbe che l'unico effetto civile derivante sarebbe quello dell'obbligo dell'esposizione della bandiera negli edifici pubblici. In occasione della ricorrenza, il comma 3 prevede che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'orario scolastico, organizzano iniziative finalizzate a fa conoscere le storie di vita dei Giusti e a sensibilizzare gli alunni sulla tutela della dignità e dei diritti umani. Sul punto, la proposta demanda le modalità di attuazione della legge ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Sempre in occasione della ricorrenza, le amministrazioni e gli enti pubblici promuovono iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove esistenti, ovvero in altri luoghi simbolici, nonchè organizzano convegni, incontri e dibattiti, studi sul tema (comma 4). In proposito, si ricorda che il primo Giardino dei Giusti è stato allestito a Gerusalemme nel 1960, su iniziativa di Moshe Bejski e ricorda i Giusti non ebrei che hanno salvato la vita a ebrei durante la Shoah. Grazie all'attività promozione dell'associazione Gariwo, La foresta dei giusti, sono stati creati Giardini dei Giusti in tutto il mondo, alcuni dei quali anche in Italia, in cui vengono piantumati alberi in omaggio e in ricordo non solo di coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l'Olocausto ma anche di chi ha salvato vite umane nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa.
Ai sensi del comma 5, le iniziative connesse alla ricorrenza non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. L'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o, come nel caso della proposta di legge in esame, in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definitePur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. |
TabelleLe tabelle che seguono elencano le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge, ovvero con fonti di livello inferiore.
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