Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disciplina degli enti locali - Focus tematici - Schede di approfondimento | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 245 | ||
Data: | 08/07/2016 | ||
Descrittori: |
|
|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione e ricerche |
Disciplina degli
enti locali |
Schede di
approfondimento |
|
|
|
|
|
|
n. 245 |
|
|
|
8 luglio 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855– * st_istituzioni@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-2233– * st_bilancio@camera.it |
|
|
|
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File:
ac0604 I.docx |
INDICE
Contenimento spese per consumi intermedi
Acquisizione centralizzata per gli
enti locali
Unioni di comuni, enti di area vasta e servizi pubblici
locali
Obblighi di trasparenza per le
amministrazioni locali
Legislazione
regionale (A cura della Conferenza delle
Assemblee legislative regionali)
In relazione ai piccoli comuni
Il decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, ha ridefinito l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, fondato sulla trasparenza e sulla corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economico e patrimoniale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e delle verifiche in ambito europeo, attraverso l’adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, l’affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, nonché l’adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società od altri organismi controllati.
Il processo di armonizzazione, inoltre, assume rilievo anche ai fini dello smaltimento dei debiti pregressi - favorendo peraltro la chiusura della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia per il ritardo dei pagamenti delle Amministrazione pubbliche – in quanto, grazie all’applicazione congiunta del principio della “competenza finanziaria rafforzata” e della procedura del riaccertamento straordinario dei residui, in sede di rendiconto dovrebbe risultare possibile:
a) conoscere l’ammontare dei debiti commerciali degli enti territoriali liquidi ed esigibili alla fine di ciascun esercizio;
b) determinare risultati di amministrazione rappresentativi dell’effettiva situazione finanziaria dell’ente, in quanto riferita a crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili e determinata anche in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei vincoli e dei rischi a carico dell’ente.
Al fine di favorire la transizione al nuovo ordinamento contabile, il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha previsto un’applicazione graduale dei nuovi principi e dei nuovi istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l’attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità[1].
Per gli enti locali di piccole dimensione (enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) è prevista una gradualità ancora maggiore, con la facoltà per questi enti di rinviare la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato all’esercizio 2017.
L’attività più impegnativa richiesta nel 2015 agli enti territoriali - oltre all’applicazione del principio applicato della programmazione concernente gli esercizi 2016-2018 - ha riguardato l’applicazione della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria potenziata (secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza) e la correlata attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, volta a determinare un tendenziale ridimensionamento delle poste in conto residui, che verrebbero dunque a rappresentare solo i crediti e debiti veri ed esigibili delle pubbliche amministrazioni territoriali.
Il riaccertamento straordinario, in particolare, ha offerto
agli enti la possibilità di eliminare dai bilanci:
a) i residui attivi riconosciuti insussistenti, per
l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito,
in modo da chiudere definitivamente la stagione dei “disavanzi occulti”;
b) i residui attivi che non corrispondono a crediti
esigibili. I cd. crediti futuri sono stati reimputati
contabilmente agli esercizi di competenza;
c) i residui passivi cui non corrispondono obbligazioni
giuridiche, al fine di evitare, nel futuro, il ripresentarsi di situazioni
eccezionali per la loro sistemazione, quali la concessione di anticipazioni di
liquidità da parte dello Stato per il pagamento dei debiti pregressi. I debiti
potenziali eliminati dai residui passivi sono ora rappresentati tra i fondi
rischi e i fondi spese future;
d) i residui passivi che non corrispondono a debiti
esigibili, reimputati agli esercizi di competenza.
La riforma ha previsto modalità “straordinarie” di
recupero dell’eventuale disavanzo derivante dal processo di riaccertamento
straordinario dei residui (articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo
n. 118 del 2011), consentendo tempi di copertura molto lunghi, fino a 30
esercizi in quote costanti (art. 1, comma 538, lettera b), punto 1), della
legge n. 190/2014).
Gli adempimenti richiesti per l’avvio a regime della riforma nel 2016 sono:
Ø adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, di cui agli allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011. A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; anche il documento tecnico di accompagnamento, il PEG, deve essere aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, adottando la classificazione delle entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli/articoli e delle spese per missioni, programmi, titoli, macroaggregati, e capitoli/articoli e introducendo le previsioni di cassa annuali e le previsioni di competenza almeno triennali. Nel 2016 entra in vigore anche la disciplina “armonizzata” delle variazioni di bilancio, con l’obbligo di allegare ai provvedimenti di variazione il prospetto di cui agli allegati n. 8 al decreto legislativo n. 118 del 2011, destinato al tesoriere;
Ø applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale e della codifica del bilancio armonizzato ai titoli di incasso e di pagamento;
Ø adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
Ø adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011.
Ø elaborazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016. Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all’esercizio 2017.
Nel 2016, come
prima applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, si richiedono i seguenti adempimenti:
-
predisposizione e approvazione in giunta di
due distinti elenchi riguardanti:
a) gli enti, le
aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica,
evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo
di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
b) gli enti, le
aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato (criterio irrilevanza e
impossibilità).
-
trasmissione delle direttive agli enti i cui
bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti
le modalità e le scadenze per l’invio della documentazione necessaria per
l’elaborazione del consolidato.
Si ricorda che, attualmente, gli strumenti
della programmazione finanziaria sono:
a)
il
Documento Unico di Programmazione (DUP), con l’eventuale nota di aggiornamento;
b)
il
bilancio di previsione finanziario;
c)
il
piano esecutivo di gestione (PEG) e delle performance;
d)
il
piano degli indicatori di bilancio;
e)
la
delibera di assestamento del bilancio e le variazioni di bilancio;
f)
il
rendiconto;
g)
il
bilancio consolidato.
Documento
Unico di Programmazione (DUP) |
Presentato
dalla Giunta al Consiglio entro il 31
luglio e proposto all’approvazione del Consiglio entro il 15 novembre, tenuto conto delle
eventuali variazioni apposte in relazione ai documenti di programmazione
nazionale (DEF). Si rileva l’assenza di un termine per la deliberazione del
DUP. La nota di aggiornamento del DUP è presentata della Giunta al Consiglio
entro il 15 novembre,
contestualmente allo schema di delibera del bilancio di previsione Gli enti
locali con popolazione fino a 5.000 abitanti presentano un DUP semplificato |
Bilancio di previsione finanziario
triennale |
Presentato
dalla Giunta entro il 15 novembre
dell’anno precedente ed approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre, con i relativi Allegati[2]. Al bilancio
è altresì allegato il Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Piano
esecutivo di gestione (PEG) |
Deliberato
dalla Giunta entro i successivi 20
giorni dall’approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di
previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il
prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati. Il piano
dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance sono unificati
organicamente nel PEG. |
Assestamento |
Deliberato
dall’organo consiliare entro il 31
luglio |
Rendiconto |
Deliberato
dall’organo consiliare entro il 30
aprile dell’anno successivo. Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall’art. 11, co. 4, del D.Lgs. n. 118[3] |
Rendiconto
consolidato |
Approvato
contestualmente al rendiconto (30
aprile), è comprensivo dei risultati degli eventuali organismi
strumentali |
Bilancio consolidato |
Approvato
entro il 30 settembre dell’anno
successivo. Il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed
enti strumentali e delle società controllate e partecipate è costituito: dal
conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dagli
allegati (relazione sulla gestione consolidata, relazione del revisore) |
L’attuazione della riforma richiede agli enti territoriali una profonda revisione del proprio sistema informativo contabile, una adeguata riorganizzazione degli uffici, da accompagnare con una adeguata formazione, e l’adozione di principi e regole che impongono una rappresentazione contabile rigorosa delle risorse effettivamente disponibili, che impedisca livelli di spesa non sostenibili.
Come indicato nell’Audizione dell’Ispettore Generale
Capo presso l’Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, tenutasi a dicembre 2015 presso la Commissione parlamentare
per il federalismo fiscale, il percorso degli enti verso l’armonizzazione è
stato favorito da una serie di corsi di
formazione istituzionali, concernenti la riforma contabile degli enti
territoriali di cui al D.Lgs n. 118/2011, destinati
gratuitamente al personale amministrativo contabile di tutte le città
metropolitane, province, comuni, unioni di comuni e consorzi di enti locali in
contabilità finanziaria (organizzati sulla base di una convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’ANCI, l’IFEL,
l’UPI, la Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni
pubbliche – FUAP e la Fondazione per la formazione e aggiornamento delle
Amministrazioni pubbliche –FORMAP[4]) e
dall’attività di supporto e
divulgazione svolta dal sito internet
www.arconet.tesoro.it gestito Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, che rende disponibili agli enti tutta la documentazione concernente
l’armonizzazione, nella versione più aggiornata (principi contabili, schemi di
bilancio, glossario, FAQ, ecc.).
In base all’articolo 41 del D.L. n. 66/2014, inoltre, dal 2014 decorre l’obbligo per le pubbliche amministrazioni (compresi dunque gli enti locali) di attestare i tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali in un prospetto allegato alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, in cui devono essere riportati:
§ l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 - che si rammenta sono fissati, dalla
Direttiva 2011/7/UE, in 30 giorni per le transazioni commerciali in cui la
parte debitrice è una pubblica amministrazione, prorogabili fino a 60 giorni
solo in presenza di determinate condizioni;
§ il c.d. indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti, che indica, appunto, i tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
Qualora da tali attestazioni si evidenzi un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, si applicano misure sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale – consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno successivo a quello di riferimento.
Va ricordato, infine,
come sulla redazione dei bilanci degli enti locali incidano vincoli previsti da norme che si
richiamano al principio del coordinamento delle finanza pubblica, che impongono
tetti di spesa a specifiche categorie di
spesa del bilancio, attraverso le quali si realizza il programma di
revisione e di riqualificazione della
spesa da parte degli enti territoriali, e, più in generale, vincoli alla politica di bilancio con il Patto di
stabilità interno (ora pareggio di
bilancio).
Il pareggio richiede un saldo di bilancio non negativo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Per il solo 2016:
1. è considerato nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
Il fondo pluriennale
vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili
in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più
precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese
imputate agli esercizi successivi a quello in corso. Esso risulta
immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo
finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese
esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate
accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese
esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo);
2. sono escluse dal saldo (nel limite massimo di 480 milioni) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
Tra le norme di contenimento della spesa introdotte dal 2012 ad oggi, si ricordano, in particolare, quelle relative alla riduzione delle spese per consumi intermedi e al nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi attraverso le modalità introdotte dagli strumenti telematici (sistemi c.d. di e–procurement).
I tetti di spesa imposti a specifiche categorie di spese, che comportano tuttavia una scarsa manovrabilità del bilancio, riguardano, in particolare, le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per missioni, per l’acquisto di autovetture, per i canoni di locazione passiva per gli immobili ad uso istituzionale, per la formazione di personale, acquisto di mobili e arredi, remunerazione di organi collegiali e monocratici, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
Acquisto di mobili e arredi,
spese per locazioni passive ed altri costi per l’utilizzo di immobili
Normativa |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 1, comma 141, della
legge n. 228/2012
(legge di stabilità
2013), come modificato dall’art. 18, co.
8-septies, del D.L.
n. 69/2013, prorogato al 2015 dall’art.
10, co. 6, del D.L. n. 192/2014
e poi al 2016 dall’art. 10, co. 3, del D.L. n. 210/2015 (con esclusione per
enti locali dal 2016) |
Negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità
indipendenti e la Commissione
nazionale per le società e
la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di
ammontare superiore al
20 per cento
della spesa sostenuta in media negli anni
2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi. Sono escluse
le spese per immobili destinati all'uso scolastico e dei servizi
all'infanzia. La norma in questione concede la possibilità di superare il prefissato limite del 20
per cento soltanto allorché l'acquisto
sia funzionale alla riduzione
delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, però, sarà
il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio a dover
verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere
superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente,
entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle
amministrazioni
dotate di autonomia finanziaria in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Il
presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati
dalle regioni, dalle
provincie autonome di Trento e Bolzano e
dagli enti locali. Dal 2016 gli enti locali sono esclusi dall’applicazione dei limiti in questione (art. 10, co.
3, D.L. n. 210/2015, proroga termini) |
dal 2013 al 2015 dal 2016 gli enti locali sono esclusi |
Articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012, prorogato al 2015
dall’art. 10, co. 7, del D.L. n. 192/2014 e poi al 2016 dall’art. 10, co. 6, del D.L. n. 210/2015 |
Dal 2012 e fino al 2016 vige il blocco
dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli
immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a
fini istituzionali. |
2012-2016 |
Articolo 1,
comma
138, della legge n. 228/2012,
che integra l’articolo 12,
co. 1-ter, del D.L. n. 98/2011 |
A decorrere dal 1° gennaio
2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili,
l'emanazione del decreto che
attesti la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La
congruità del prezzo è
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto
previsto dal contratto
di servizi. A decorrere dal 1° gennaio
2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori
rispetto a quelli previsti dal
patto di stabilità
interno, gli enti territoriali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di
acquisto di immobili
solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle
predette operazioni
è data preventiva notizia,
con l'indicazione
del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito
internet istituzionale
dell'ente. |
dal 2014 |
Art. 97-bis del D.L. n. 1/2012 |
Al fine di assicurare la razionalizzazione e il
contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali sono tenuti
a pubblicare sui propri siti
istituzionali i canoni di locazione
o di affitto versati
dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di
utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal
contratto di locazione. |
Dal 2012 |
Art. 12, co. 1-ter, D.L. n.
98/2011, inserito dal comma 138 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 |
Gli enti territoriali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilità
e l'indilazionabilità attestate dal responsabile
del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente |
Dal 2014 |
Autovetture
Normativa |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 5, comma 2, del D.L.
n. 95/2012, come modificato dall'articolo 15, co. 1, del
D.L. n. 66/2014 |
A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011
per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite poteva
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sociali
e sanitari
svolti per garantire i livelli essenziali
di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa. In ottemperanza a quanto prescritto dalla norma
suddetta, il D.P.C.M. 25 settembre
2014 ha stabilito che: §
l’uso delle autovetture ad uso
non esclusivo a disposizione delle
amministrazioni pubbliche, incluse quelle locali, è consentito solo per
singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo
spostamento tra abitazione e luogo di
lavoro in relazione al normale orario di ufficio; §
le amministrazioni suddette rinnovano il parco auto con le seguenti
modalità: a) acquisizione in locazione
o noleggio di autovetture di servizio mediante contratti conclusi
attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.; b) acquisizione in proprietà di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi
attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore
economicità rispetto agli strumenti di cui alla lettera a), per la bassa
emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la
riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione.
Tale intervento, si rammenta, costituisce l’ultimo di un succedersi di interventi
normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire legge finanziaria 2005 (legge n.
311/2004, articolo 1, commi 12-14), che aveva a suo tempo vietato alle P.A
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, di effettuare spese di ammontare
superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture. Disposizioni analoghe si sono poi succedute con periodicità quasi annuale, talora sovrapponendosi
tra loro, nella finalità di meglio conseguire, ovvero di aumentare, gli
obiettivi di contenimento. In particolare, si ricorda: l’articolo 1, comma
11, della legge n. 266/2005, si ricorda, ha vietato alle P.A., a decorrere
dall’anno 2006, di effettuare spese per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture di ammontare superiore del 50% della
spesa sostenuta per tali finalità nell’anno 2004. Il D.L. n. 78/2010 è nuovamente intervenuto in materia, limitando
ulteriormente, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione,
noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi da
parte della P.A., nella misura massima dell’80% rispetto alla spesa sostenuta
nel 2009. Su tali livelli di spesa, così ridimensionati, è poi intervenuto il
D.L. n. 95/2012 (spending review),
che ha ridotto il limite di spesa per le P.A. a decorrere dal 2013 al 50%
della spesa sostenuta nell'anno 2011 |
dal
1° maggio 2014 |
Articolo 2, commi 1 e 3, del D.L.
n. 98/2011 |
La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. Le auto ad oggi in
servizio possono
essere utilizzate solo
fino
alla loro dismissione o
rottamazione e non possono essere sostituite |
dal 2011 |
Articolo 1,
comma
143, della legge n. 228/2012,
prorogato al 2015 dall’articolo
1, comma 1, del
D.L. n. 101/2013 e poi al 2016 dall’articolo 1, comma 636, della legge n.
208/2015 |
Ferme restando le misure di
contenimento della
spesa
per autovetture, alle amministrazioni pubbliche è stato imposto
il divieto, dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre, di acquistare autovetture
e di stipulare contratti di leasing
aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle
procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. Per il periodo di
vigenza del suddetto divieto,
il limite di spesa previsto dall'articolo
5,
comma 2, del D.L. n. 95/2012 si calcola al netto
delle spese sostenute
per l'acquisto
di autovetture |
2013-2016 |
Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis,
del D.L. n. 101/2013 |
Ferme restando le vigenti
disposizioni
di contenimento della
spesa
per autovetture
di cui al D.L. n. 95/2012, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 4 del DPCM 25
settembre 2014, non possono effettuare spese
di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio
di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano
altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti
sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare
e sono, altresì,
puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche
ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a
minor costo d'esercizio, salvo motivate e
specifiche eccezioni. |
dal 2014 |
Limite
di spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca
Normativa |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 7, comma 6, del D.L. n. 78/2010 e articolo 1, commi 5, 5-bis, 5-ter
e 6, del D.L.
n. 101/2013 |
La spesa
annua effettuata dalle PA, inclusi gli enti locali, per studi ed incarichi di consulenza, compresi quelli conferiti a
pubblici dipendenti, non può
essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno
2009. Sono escluse dalla spesa
soggetta a riduzione le spese per gli incarichi di studio e consulenza connessi
ai processi di privatizzazione e
alla regolamentazione del settore finanziario (Circolare RGS n. 33/2011). L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle
attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego
del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per gli anni 2014 e 2015 tale limite di spesa è
stato reso ancora più stringente dal D.L.
n. 101/2013, in base al quale (art. 1, co. 5) la spesa non ha potuto
essere superiore per l'anno 2014 all'80% e per l'anno 2015 al 75%
del limite di spesa 2014, così
come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7
dell'art. 6, del citato D.L. n. 78/2010 (20% della spesa sostenuta nel 2009). |
dal 2011 |
Articolo 14, commi 1, 2, 3, 4
e 4-bis del D.L.
n. 66/2014 |
Fermi restando
i limiti derivanti
dalle vigenti disposizioni
(di cui all'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, e all'articolo 1,
comma 5, del D.L. n. 101/2013), a decorrere dall'anno 2014, le PA,
compresi dunque gli enti locali, non
possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta
nell'anno per tali incarichi è superiore
rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce
l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per
le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. La Corte
costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 (Gazz. Uff. 9
marzo 2016, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di tale
disposizione, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014»,
anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016». Agli enti territoriali è comunque concessa la
facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a
quelli derivanti dall'applicazione dei suddetti vincoli. |
dal 2014 |
Articolo 5, comma 9, del D.L.
n. 95/2012, come
novellato
dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014 |
A decorrere dal
2014, è fatto divieto alle PA,
tra cui gli enti locali, di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle
suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o
direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni medesime e
degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle
giunte degli enti territoriali. Gli incarichi di cui sopra sono consentiti solo a
titolo gratuito e per una durata
non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile,
presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata. Tali disposizioni si applicano agli
incarichi conferiti a
decorrere dalla data di entrata
in vigore del D.L. n. 90/2014. |
dal 2014 |
Articolo 1,
comma
146, della legge n.
228/2012 |
Le amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti locali, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente
motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione
di
problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La
violazione della presente disposizione
è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e
disciplinare dei dirigenti. |
Dal
2013 |
Spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
Oggetto della norma |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 6, comma 8, del D.L.
n. 78/2010, modificata dall'art. 10, co. 20, del D.L. n. 98/2011 |
Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica
amministrazione,
inclusi dunque gli enti locali, non possono effettuare spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
le medesime finalità. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali
o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze |
dal 2011 |
Spese
per sponsorizzazioni
Oggetto della norma |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 6, comma 9, del D.L.
n. 78/2010 |
Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica
amministrazione non
possono
effettuare
spese
per sponsorizzazioni. |
dal 2011 |
Spese
per missioni
Oggetto della norma |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 6,
comma
12, del D.L. n. 78/2010, come
integrato dall’art. 4 della legge n. 217/2011 e dall’art. 1, co. 317, della legge
n. 147/2013 |
Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
P.A. non possono effettuare
spese per missioni
per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta
nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare
e determinano responsabilità erariale.
Tale llimite di spesa può essere superato in casi
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente
agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. La disposizione prevede, inoltre, la soppressione delle diarie per le missioni
all'estero (fatta eccezione per le missioni
internazionali di pace e quelle effettuate dalle Forze di polizia, dalle
Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco). |
dal 2011 |
Articolo 28
del D.L. n. 223/2006 |
Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di
missione all’estero. E’ inoltre soppressa la
maggiorazione del 30% riconosciuta ai componenti di
delegazioni. La disposizione non si applica al personale
civile e militare impegnato nelle
missioni internazionali di pace. |
dal 2007 |
Articolo 1, commi 213, 213-bis
della legge n. 266/2005 |
Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell’indennità di trasferta –
diaria
– spettante al personale
inviato in missione all’interno
del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall’art. 14 della legge
n. 836/73 per le missioni all’interno ed all’estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto
a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità
di comando introdotta
dal D.Lgs Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali
destinato a prestare servizio
fuori della capitale. |
Dal 2011 |
Spese
per attività di formazione
Oggetto della norma |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 6, comma 13,
del
D L. n. 78/2010 |
La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della
spesa sostenuta nel 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare
e determinano responsabilità erariale. |
dal 2011 |
Spese
per la stampa di pubblicazioni
Oggetto della norma |
Ambito applicativo |
Durata |
Articolo 27, comma 1,
del
D L. n. 112/2008 |
Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1°
gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti territoriali,
riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa
delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti
e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. |
dal 2009 |
Sulla gestione del personale degli enti locali operano una serie di vincoli attraverso la previsione di specifici limiti assunzionali, ivi compresa la riduzione del turn over, e la fissazione di parametri di spesa commisurati alle dotazioni di spesa complessiva degli enti. Operano altresì vincoli a carattere sanzionatorio.
· vincolo del pareggio di bilancio. E’ un vincolo di carattere generale, introdotto, a decorrere dal 2016, dall’articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), consiste nel riferire al nuovo parametro del pareggio (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) le norme finalizzate. al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al previgente patto di stabilità interno;
· limitazioni al turn-over. La normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle P.A. è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato, ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta, tra i quali anche gli enti locali la disciplina della limitazione del turn over è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni. Un'importante novità sulle modalità di calcolo delle cessazioni è stata introdotta dal D.L. 90/2014, che ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Per il triennio 2016/2018 la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e, in particolare, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (a fronte del precedente limite predisposto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 90/2014, al 60% nel 2016, all’80% nel 2017 e al 100% nel 2018).
· Complessità del rispetto del vincolo posto dalla legge di stabilità 2016. La percentuale del 25% sopra detto non riguarda: 1) il personale dirigenziale, che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.L. 90/20114, può essere assunto nelle seguenti percentuali: 80% nel 2016 e nel 2017, 100% dal 2018. 2) il personale assunto attraverso le procedure di mobilità dalle Città metropolitane e dalle province (come in precedenza evidenziato), per il quale valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente (fermo restando, al riguardo, quanto previsto dall’articolo 1, comma 424, della L. 190/2014, relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province. In generale, i commi 422-428 dell’articolo 1 della L. 190/2014 recano specifiche disposizioni concernenti la mobilità volta a favorire il passaggio del personale eccedentario delle province, a seguito della riforma degli enti locali, verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione). 3) per il solo 2016, gli enti in cui l’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% (cd. enti virtuosi), per i quali (ai sensi dell’articolo 3, comma 5-quater, del D.L. 90/2014 è previsto un turn over pari al 100% della spesa del personale cessato. 4) il personale dei comuni istituiti a seguito di fusioni intervenute dall’anno 2011, e le unioni di comuni, i quali (articolo 1, comma 229, della L. 208/52015) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. 5) i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali l’articolo 1, comma 762, della L. 208/2015 fa salva la disciplina di maggior favore (ex art. 1, co. 562, della L. 296/2006) che consente l'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
· Utilizzo dei “residui assunzionali”. L’art. 3, co. 5, del D.L. 90/2014 dispone, inoltre, che resta ferma per tutti gli enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
· Vincoli derivanti dalla mobilità. L’articolo 1, comma 234, della L. 208/2015 ha disposto che le regioni, gli enti locali, le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca), che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale (secondo le facoltà previste dalla normativa vigente in materia ) soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine, si prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l’avvenuta ricollocazione (con conseguente “sblocco” delle procedure di reclutamento) mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov”.
A) Pareggio di bilancio. La spesa per il personale è ricompresa negli ambiti su cui operano le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 (ovvero per gli anni precedenti, se accertato successivamente all’anno in cui si è verificato) ovvero qualora si determini il mancato conseguimento del pareggio del bilancio (come determinato ai sensi del comma 710 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016, in precedenza esposto). In tali circostanze il comma 707 nel primo caso ed il comma 723 nell’altro dispongono, con formulazioni sostanzialmente coincidenti, che tra le sanzioni applicabili sia ricompreso anche il divieto, per gli enti inadempienti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti medesimi di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione
B) Analoga norma sanzionatoria è prevista in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei propri fornitori. La disciplina di riferimento è costituita dall’articolo 41 del decreto-legge n. 66/2014, nel quale si prevede che a decorrere dal 2014 i tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali devono essere attestati dalle pubbliche amministrazioni in un prospetto allegato alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, in cui sono riportati: l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (30 giorni per le transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, prorogabili fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni); il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica, appunto, i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
Il medesimo articolo 41 dispone che, qualora da tali attestazioni si evidenzi un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai sopradetti termini del D.Lgs. n. 231/2002, le amministrazioni pubbliche ritardatarie (salvo gli enti del Servizio sanitario nazionale) incorrono nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno successivo a quello di riferimento.
Va segnalato come i divieti di assunzione in questione, vale a dire sia quello derivante dal ritardo nei pagamenti che quello conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 non trovino applicazione qualora gli enti locali interessati debbano consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge n.56/2014 (l’articolo 1, comma 760, della L. 208/2015)
Nel comparto degli enti locali incidono inoltre, analogamente a quanto previsto per le altre pubbliche amministrazioni, vincoli riferito alle consulenze, agli incarichi dirigenziali ed agli organi collegiali.
Quanto alle consulenze, l’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (L.n. 122/2010), stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Tale limite massimo è stato poi ulteriormente dettagliato dall’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013 per quanto riguarda gli anni 2014 e 2015, (nei quali è stato rispettivamente previsto che non potesse essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014). A tale ultima disposizione se ne aggiunge poi un’altra, recata dai commi da 1 a 4-bis del decreto-legge n.66/2014: questa ha disposto che, fermi restando i predetti limiti, a decorrere dall'anno 2014 (ora anni 2014, 2015 e 2016 a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n.43/2016), le PA, compresi dunque gli enti locali, non possono conferire gli incarichi in questione quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
Con riferimento agli incarichi dirigenziali, è fatto divieto (articolo 5, comma 9 del D.L. n.95/2012, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della legge n.124/2015) alle pubbliche amministrazioni di cui dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (e dunque anche agli enti locali) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali (nonché ad eccezione dei componenti degli organi elettivi degli ordini e collegi professionali). I suddetti incarichi sono comunque consentiti a titolo gratuito.per durata comunque non superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile
Quanto infine agli organi collegiali, l’articolo 61, comma 1, del decreto-legge n.112
del 2008, stabilisce che a decorrere
dall’anno 2009 la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione (e dunque anche gli
enti locali), per organi collegiali e
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, è ridotta del
30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007. A tale disposizione si affianca una ulteriore norma di riduzione della spesa, recata dall’articolo 6,
comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (modificato, da ultimo, dall’art. 10,
comma 5, del decreto legge n.210/2015), in base al quale alle medesime
amministrazioni sopradette a decorrere
anno 2011 le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino
al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai
sensi della norma in esame.
Gli enti locali hanno la facoltà (e non l'obbligo) di
approvvigionarsi con le convenzioni CONSIP o tramite le centrali di committenza
regionali; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità (benchmark)
per le proprie gare autonomamente gestite[5].
Tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei
seguenti casi:
Si ricorda che
tale obbligo è stato esteso agli enti locali dall’articolo 1, comma 499, della legge di stabilità per il 2016.
·
energia
elettrica,
·
gas,
·
carburanti
rete e carburanti extra-rete,
·
combustibili
per riscaldamento,
·
telefonia
fissa e telefonia mobile.
In relazione al
tale obbligo, si ricorda che, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge
di stabilità per il 2016, solo a partire dal 2020 sarà possibile procedere ad
affidamenti autonomi, nelle indicate categorie merceologiche, a condizione che
gli stessi comportino risparmi di spesa superiori a soglie determinate[7].
A tali obblighi il comma
510 della legge di stabilità per il 2016 introduce un’ipotesi di deroga: le amministrazioni
possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o il servizio oggetto di
convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, a seguito di autorizzazione
specificamente motivata da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa
alla Corte dei Conti.
Per acquisti di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli enti locali sono comunque obbligati[8] a
ricorrere ad una forma di mercato elettronico[9], con
la deroga relativa ai piccoli acquisti (fino a mille euro), per i
quali possono procedere attraverso acquisti liberi[10].
Vi sono poi alcuni casi particolari che derivano
dalla stratificazione di numerose disposizione (basti ricordare le diverse
leggi sulla “spending review”).
Per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, tutti i comuni, anche di piccole dimensioni[11],
possono effettuare acquisti in via
autonoma (articolo l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n.
90/2014).
Per i comuni non capoluogo di
provincia, ulteriori disposizioni sono previste dall'art. 37, comma 4,
del D.lgs. 50/2016 (vedi scheda artt. 37-38 del Nuovo Codice appalti nel
paragrafo seguente).
Le norme sulla qualificazione delle stazioni
appaltanti e le centrali di committenza nel Nuovo Codice degli appalti (artt.
37-38 del d.lgs. 50/2016)
Il
nuovo sistema previsto dagli articoli 37 e 38
Gli articoli 37 e 38 dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, in linea con le previsioni dei criteri di delega di cui alle lettere bb) e dd) e con le norme dettate dai corrispondenti articoli 37 e 38 della direttiva n. 24.
Il nuovo sistema delineato da tali articoli prevede l’istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38) e modalità di acquisizione differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37), come schematizzato di seguito.
Il primo periodo del comma 1 dell’art. 73 precisa che restano fermi gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa.
Stazione appaltante non qualificata (SAnq)
LAVORI
Importo del contratto (x) |
Modalità di acquisizione |
x < 150.000 |
La SAnq può procedere direttamente e
autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
(art. 37, co. 1, primo periodo) |
x ≥
150.000 |
La SAnq deve ricorrere a una centrale di
committenza o procedere mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 3) |
Qualsiasi |
La SAnq può ricorrere ad una centrale di
committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 (art. 37, co. 6) |
SERVIZI E
FORNITURE
Importo del contratto (x) |
Modalità di acquisizione |
x < 40.000 |
La SAnq può procedere direttamente e
autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
(art. 37, co. 1) |
x ≥
40.000 |
La SAnq deve ricorrere a una centrale di
committenza o procedere mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 3) |
Qualsiasi |
La SAnq può ricorrere ad una centrale di
committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 (art. 37, co. 6) |
Stazione appaltante
in possesso di qualificazione ex art. 38 (SAq38)
LAVORI
Importo del contratto (x) |
Modalità di acquisizione |
x < 150.000 |
La SAq38
può procedere direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza (art. 37, co. 1, primo periodo) |
150.000 < x < 1 milione (solo per lavori di manutenzione ordinaria) |
La SAq38
può procedere mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
(art. 37, co. 2, primo periodo). In caso di
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti: - procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria; - oppure
ricorrono a una centrale di committenza o si aggregano con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 2, secondo periodo). |
Qualsiasi |
La SAq38
può ricorrere ad una centrale di committenza qualificata ai sensi
dell'articolo 38 (art. 37, co. 6) |
SERVIZI E
FORNITURE
Importo del contratto (x) |
Modalità di acquisizione |
x < 40.000 |
La SAq38
può procedere direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza (art. 37, co. 1, primo periodo) |
40.000 < x < soglie UE |
La SAq38
può procedere mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
(art. 37, co. 2, primo periodo). In caso di
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti: - procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria; - oppure
ricorrono a una centrale di committenza o si aggregano con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, co. 2, secondo periodo). |
Qualsiasi |
La SAq38
può ricorrere ad una centrale di committenza qualificata ai sensi
dell'articolo 38 (art. 37, co. 6) |
Rileva il criterio
di delega di cui alla lettera dd) che prevede il
“contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche
attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione
del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di
qualificazione di cui alla lettera bb), con
possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire
contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la
suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea”.
La
disciplina per i comuni non capoluogo di provincia (art. 37, comma 4)
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia (fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2), procede secondo una delle seguenti modalità:
§ ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
§ mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
§ ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
L’art. 1 della
L. 56/2014 attribuisce la qualifica di “enti territoriali di area vasta” a
province e città metropolitane.
Secondo la relazione illustrativa allegata allo schema
di decreto, la norma in esame “non incide sull'assetto complessivo del numero
dei soggetti aggregatori che rimangono fissati nel numero massimo di 35, come
previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66”,
non abrogato.
Il comma 5 demanda a un futuro D.P.C.M. la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. La norma specifica che, in caso di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di competenza è l’ambito territoriale di riferimento.
La norma in esame è in linea con la parte del criterio di delega di cui alla lettera dd) che prevede sia “fatto salvo l'obbligo, per i
comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o
centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove
esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa
vigente”.
La precedente disciplina relativa alla
centralizzazione degli acquisti dei piccoli comuni era contenuta nell’art. 33,
comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 ed
ha subito numerosi interventi modificativi o di proroga nel corso
della presente legislatura (si rinvia in proposito al paragrafo “La
centralizzazione degli acquisti nei piccoli comuni” del tema “Contratti
pubblici”).
Ulteriori
disposizioni contenute nell’art. 37
Ulteriori disposizioni degne di nota contenute nell’art. 37 sono l’individuazione (garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, in coerenza con l’ultima parte del criterio di delega di cui alla lettera dd)) degli ambiti territoriali di riferimento (la norma sembra sottintendere “per l’operatività delle centrali di committenza”, v. commento all’art. 38, comma 2) e la definizione (cui si è accennato in precedenza) di criteri e modalità per la costituzione delle centrali di committenza, in forma di aggregazione dì comuni non capoluogo, mediante un apposito D.P.C.M. che dovrà essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, quindi entro il 19 ottobre 2016 (comma 5).
Sono, altresì, individuati i compiti delle centrali di committenza e disciplinata l’esecuzione congiunta di appalti e concessioni da parte di due o più stazioni appaltanti che si “uniscono” per ottenere, in via cumulativa, la necessaria qualificazione.
Il comma 14 dell’art. 37 esclude dall'applicazione del medesimo articolo gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 (c.d. settori speciali).
La
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art.
38)
L'articolo 38 (le cui norme non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto prevede il comma 10) prevede, come anticipato in precedenza, l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
La relazione illustrativa sottolinea che ciò avviene “ferma restando l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”, che in effetti non viene abrogata dallo schema in esame.
Si fa altresì notare che l’art. 216, comma 10, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
L’art. 33-ter
del decreto-legge 179/2012, che non viene abrogato dal d.lgs. 50/2016, prevede,
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA), obbligando le stazioni appaltanti:
- a richiedere l’iscrizione all’AUSA presso la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- ad aggiornare annualmente i dati
identificativi.
Lo stesso articolo 38 stabilisce che la qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo e ha durata quinquennale (commi 1 e 5).
Nell’elenco in questione sono iscritti di diritto:
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le sue articolazioni periferiche costituite dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali istituiti in attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014.
La
definizione dei requisiti
tecnico-organizzativi per ottenere la qualificazione (e quindi l'iscrizione
nell'elenco) è demandata ad un apposito D.P.C.M.
che dovrà essere emanato (dopo aver sentito l’ANAC e la Conferenza unificata) entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del d.lgs. 50/2016 (quindi entro il 18
luglio 2016), in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e
professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di
stabilità delle attività e il relativo
ambito territoriale (art. 38, comma 2). Lo stesso decreto dovrà indicare la
data di entrata in vigore del nuovo
sistema di qualificazione.
L’articolo 38 disciplina inoltre i criteri e i parametri per l’individuazione dei requisiti (commi 3-4) e demanda all’ANAC la definizione delle modalità attuative del sistema di qualificazione e dei casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva (commi 6-7).
AI fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premiali.
Sotto il primo profilo si prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, l’ANAC non rilascia il CIG (codice identificativo di gara) alle stazioni appaltanti che procedono ad acquisizioni di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita (comma 8).
Sotto il profilo delle misure premiali è invece prevista (dal comma 9) l’attribuzione di una quota parte delle risorse del fondo per la premialità delle stazioni appaltanti (istituito dall’art. 213, comma 14) al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al d.lgs. 50/2016.
Quanto finora riportato evidenzia chiaramente come le
disposizioni in esame consentano di attuare il criterio di delega di cui alla lettera bb)
che prevede la “razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso
l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle
stazioni appaltanti, … prevedendo l'introduzione di un apposito sistema,
gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a
valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri
obiettivi”.
Unioni
di comuni: analisi del quadro normativo
Numerose sono state in questi ultimi
anni le misure normative volte a realizzare forme di incentivazione – in
particolare ai fini del patto di stabilità e del personale – della gestione in
forma associata (oltre che delle fusioni), di cui si dà conto nella seguente
tabella riepilogativa.
Legge
142/1990 |
La
ratio di fondo è l’incentivazione
dell’associazione delle funzioni dei comuni più piccoli su base volontaria e
l’inquadramento delle unioni come passaggio intermedio verso le fusioni |
||
Decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) |
Il
criterio della volontarietà delle unioni è stato sostituito con quello dell'obbligo delle gestioni associate delle
funzioni fondamentali attraverso l'istituto dell'unione, prevista dalla
legge per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per i
comuni montani). Il
termine ultimo per tale obbligo è ora fissato al 31 dicembre 2016. |
||
Decreto-legge
n. 95/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012 (c.d. "spending review") |
E’
stato successivamente ulteriormente definito l'obiettivo della maggior
efficienza con minori risorse nell'erogazione dei servizi da parte degli Enti
locali. E’ stato inoltre ridefinito l'ambito delle funzioni fondamentali comunali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso unioni di comuni
(ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000) o convenzioni. L'art. 19 ha in
particolare modificato il citato DL n. 78/2010 stabilendo un elenco delle funzioni fondamentali omogeneo
per tutti i comuni, indipendentemente dalla loro dimensione demografica e
sostituendo il precedente elenco provvisorio di funzioni contenuto nell'art.
21, comma 3, della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale. E’
sancito che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associativa. Inoltre,
l'art. 14, comma 30 del citato D.L n. 78/2010, come modificato, ha stabilito
che la regione, nelle materie di
cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del CAL, la dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali
di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste
dal comma 28. Nell'ambito
della normativa regionale, dunque, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla
stessa normativa. Quest'ultima disposizione assume un rilievo essenziale per
la corretta operatività dell'intero processo di costituzione delle Unioni di
Comuni, attribuendo alle Regioni,
previa concertazione con i Comuni, il compito di definire normativamente l'area territoriale adeguata per
l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Va ricordato,
tra l'altro, che l'individuazione dell'ambito
sovracomunale ottimale per l'esercizio associato di funzioni è stata
attribuita al legislatore regionale fin dal d.lgs. n. 112/1998 (art. 3, comma
2: "al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni
di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di
esercizio delle stesse" e che "nell'ambito della previsione
regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando
autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie entro il termine
individuato dalla legislazione regionale"). |
||
Legge 56/2014 |
Sono
introdotte ulteriori disposizioni volte ad accentuare il carattere obbligatorio dell'associazione delle funzioni. Il
mancato rispetto della tempistica legittima il potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 8 delle legge
5 giugno 2003, n. 131, previo intervento del Prefetto, al fine di diffidare i
Comuni inadempienti a provvedere entro un termine prefissato, decorso
inutilmente il quale si procede al commissariamento. E’
eliminata la distinzione tra comuni con popolazione superiore e Comuni con
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (precedentemente prevista dall'art.
16 della 1. n. 148/2011 con il modello della c.d. "Unione speciale", rimasta inattuata nella pratica),
affermando il modello unioni di comuni
(ex art. 32 Tuel) come riferimento anche per i
territori montani attraverso le unioni di comuni montani. E’ previsto,
inoltre, che le regioni, nella
definizione del Patto di stabilità
verticale, indichino le misure di incentivazione per le unioni e le
fusioni di comuni. |
||
Articolo 1,
comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) |
E’ stabilito la destinazione, nell’ambito della dotazione
del Fondo di solidarietà comunale, di risorse in favore delle unioni e delle
fusioni di comuni, per un importo pari a complessivi 60 milioni annui (in particolare assegnando una quota non
inferiore a 30 milioni di euro in favore dei comuni istituiti a seguito di
fusione, quale contributo straordinario previsto dall’articolo 15, comma 3,
del TUEL, come ridisciplinato ai sensi
dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review). Tali contributi,
previsti inizialmente per il solo triennio 2014-2016, sono stati consolidati
a decorrere dal 2016 dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015). Tali risorse
sono autorizzate ad incremento di quelle già stanziate dal citato articolo 1,
comma 164, della legge n. 662/1996. |
||
Articolo 31,
comma 6-bis, legge 183/2011 (introdotto dal comma 534 della legge
147/2013) |
E’ disposta la redistribuzione degli obiettivi del patto
di stabilità fra enti capofila ed enti associati, a fronte di un accordo
fra i predetti enti, per sterilizzare gli effetti delle maggiori spese
sostenute. La procedura prevede che l'ANCI
comunichi al Ministero dell'economia e finanze, entro il 30 aprile di ciascun
anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli
obiettivi del patto per ciascun comune, come determinati sulla base
dell'accordo raggiunto tra gli stessi, a seguito delle istanze prodotte dai
comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno. |
||
Legge 190/2014
(legge di stabilità per il 2015), articolo 1, comma 489, lettera e) Articolo 1 DL
78/2015 recante «Disposizioni in materia di enti locali» |
È prevista una deroga al patto di stabilità in
relazione a diverse tipologie di spesa in favore degli enti che le
sostengono, tra cui quelle relative all'esercizio della funzione di ente
capofila nel caso di gestione
associata di funzioni. E’ inoltre
disposto un ulteriore allentamento dei vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni, consentendo ad essi
maggiori spazi finanziari per l'effettuazione delle medesime tipologie di
spese nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per il periodo
2015-2018, dei quali 30 milioni per l'esercizio della funzione di ente
capofila nel caso di gestione associata
di alcune funzioni. |
||
Legge 190/2014
(legge di stabilità per il 2015), articolo 1, comma 450, lettera d) |
E’ previsto che
per i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le proprie
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del
2010 le spese di personale e le
facoltà di assunzione sono considerate «in maniera cumulata» tra i comuni
medesimi mediante «forme di compensazione» tra gli stessi, nel rispetto dei
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa
complessiva. |
||
Legge 190/2014
(legge di stabilità per il 2015), articolo 1, comma 450, lettera c) |
È previsto che
debba intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato
delle funzioni il contributo di 5 milioni di euro cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 120/2013 che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a
ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale. |
||
Legge 190/2014
(legge di stabilità per il 2015) |
È previsto
(modificando il comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011) che
gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle
regole del patto di stabilità interno
dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno
successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni
2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole,
rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze
dell'anno 2011. Sono considerate a tal fine le amministrazioni provinciali
interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. Tale
previsione non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di
riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a seguito
di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di
stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione,
assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio
disponibile. |
||
Articolo 1,
comma 229, legge di stabilità 2016 |
In deroga alla
normativa generale in materia di turn
over, dal 2016 i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni nonché
le unioni di comuni sono
autorizzati ad assumere personale
a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Sono fatti
salvi i vincoli generali sulla spesa del personale. |
||
|
|
||
Regioni a
statuto speciale e province autonome |
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome la gestione obbligatoria delle funzioni attraverso le
unioni di comuni è stata variamente disciplinata secondo la competenza
primaria ad esse attribuita in materia di ordinamento degli enti locali, in
qualche caso stabilendo termini diversi per il definitivo completamento del
processo da quello previsto dal legislatore statale. La Regione
Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale n . 26/2014, ha previsto
l'istituzione su tutto il territorio regionale di Unioni di Comuni,
denominate "Unioni territoriali intercomunali (UTI)". Con la legge
regionale 12 dicembre 2014, n. 26, inoltre, è stato previsto che, nell’ambito
del riordino del sistema Regione-Autonomie locali, la Regione adotti
annualmente il “Programma annuale delle fusioni di Comuni”, uno strumento di
natura programmatoria attraverso il quale l’organo esecutivo regionale si fa
promotore della fusione di quei comuni che, in ragione della loro dimensione
territoriale, rivelano problematicità nella gestione efficace ed efficiente
dei servizi loro attribuiti Analogamente, nella Provincia autonoma di Trento,
dove sono state costituite le sole due Unioni di Comuni della Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol (entrambe per scelta volontaria e non per
obbligo di legge), si è stabilito che tutte le gestioni associate obbligatorie
devono essere avviate entro il l gennaio 2017. In altri casi non è stato
previsto l'obbligo di costituzione: le 36 Unioni di Comuni della Sardegna si
sono tutte costituite a seguito di autonoma decisione degli enti interessati;
mentre, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, è previsto
soltanto l'obbligo di stipulare convenzioni tra Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti per la gestione congiunta di servizi in almeno due settori. La
Regione Valle d'Aosta ha introdotto la nuova disciplina dell'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali con la legge regionale 5 agosto
2014, n. 6, abolendo le Comunità montane ed istituendo le otto "Unités des Communes valdotaines"
(nelle quali si sono associati tutti i Comuni valdostani tranne Aosta) per
l'esercizio obbligatorio delle funzioni indicate nell'art. 16 della st essa
legge. |
||
Enti di area vasta: quadro normativo
Legge
n. 56 del 2014 prevede, all’articolo 1, commi 2 e 3 |
Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le
funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali
generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle
reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle
relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con
le città e le aree metropolitane europee. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da
51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e
da 85 a 97. Le città metropolitane e le
province possono individuare
all’interno del proprio territorio, attraverso il concorso tra tutti i
sindaci, aree omogenee ai fini del
migliore esercizio delle funzioni loro spettanti e di quelle dei comuni e
delle loro unioni in esse ricomprese. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra
funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa
legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del
processo riformatore. Nelle specifico, le funzioni fondamentali sono: a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti
di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato,
nonché costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Le province possono altresì, d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive. In base alla legge n. 56/2014, le altre funzioni non
fondamentali, attualmente esercitate dalle province devono essere oggetto
di un riordino complessivo mediante accordo in sede di Conferenza unificata,
con il quale Stato e Regioni devono individuare in modo puntuale tali
funzioni e stabilirne le relative competenze sulla base dei seguenti
principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da
parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di
forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Lo Stato provvede al riordino delle funzioni di sua
competenza con apposito dPCM e le Regioni con
proprie leggi. Come previsto dalla legge n. 56, le funzioni che nell'ambito
del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data
dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è
determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le
funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione per le funzioni
di competenza regionale. Alle città
metropolitane sono attribuite: -
le funzioni fondamentali delle province; -
le funzioni attribuite alla città metropolitana
nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province; -
le funzioni fondamentali proprie della città
metropolitana che sono: a) piano
strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che
costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del
territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle
regioni; b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando
vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d'intesa con i
comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di
stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare
concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e
coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e
coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in
ambito metropolitano; ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle
regioni, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza. Alle città metropolitane si applicano, ove compatibili,
le disposizioni in materia di comuni del testo unico sull'ordinamento degli
enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e le disposizioni
della legge n. 131/2003 (cd. ‘legge La Loggia') sulla potestà normativa degli
enti locali. Lo schema di decreto legislativo
sui SPL adottato in attuazione della legge 124/2015 prevede che costituisce
funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l’individuazione
delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico
generale il cui svolgimento è necessario per soddisfare i bisogni delle
comunità locali. |
|
Legge
n. 56 del 2014, articolo 1, commi 85 |
La legge n. 56 del 2014 determina
dunque le funzioni fondamentali
delle province definendole quali “enti con funzioni di area vasta”
(comma 85) e definisce un procedimento estremamente articolato per la riattribuzione delle funzioni non ritenute fondamentali. Con l'inizio del 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario
hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in
attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11
settembre 2014. In particolare, vi hanno provveduto, con i menzionati
provvedimenti: la Toscana (legge regionale 3 marzo 2015, n. 22), l'Umbria
(legge regionale 2 aprile 2015, n. 10), le Marche (legge regionale 31 marzo
2015, n.13), la Liguria (legge regionale 10 aprile 2015, n. 15), la Calabria
(legge regionale 22 giugno 2015, n. 14), la Lombardia (legge regionale 8
luglio 2015, n. 19), l'Emilia Romagna (legge regionale 30 luglio 2015, n.
13), l'Abruzzo (legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32), il Veneto (legge
regionale 29 ottobre 2015, n. 19), il Piemonte (legge regionale 29 ottobre
2015, n. 23), la Basilicata (legge regionale 6 novembre 2015, n. 49), la
Campania (legge regionale 9 novembre 2015, n. 14), il Molise (legge regionale
10 dicembre 2015, n. 18), la Puglia (legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31).
La regione Lazio ha dettato disposizioni sulla materia con l'art. 7 della
legge di stabilità regionale31 dicembre 2015, n. 17. Alcune leggi regionali prevedono peraltro, in misura più
o meno ampia, il mantenimento in capo alle province di funzioni non
fondamentali (così, ad esempio, art. 2, comma 1, L.R. Lombardia n. 19/2015;
art. 6, comma 1, e titolo II; L.R. Emilia Romagna n. 13/2015; art. 2, comma
1, L.R. Veneto n. 19/2015; art. 2 L.R. Piemonte n. 23/2015). La disciplina della legge n. 56 del
2014 sulle città metropolitane e sulle province è dettata “in attesa della
riforma del titolo V della parte II della Costituzione e delle relative norme
di attuazione” (art. 1, comma 5 per le città metropolitane e comma 51 per le
province). |
|
Legge
n. 56 del 2014 prevede, all’articolo 1, commi 88 e 90 |
La provincia può
altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. Fermo restando
ciò, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono
le funzioni provinciali diverse da
quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale
ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento
delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di
avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel
processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate
forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché
le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino
sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da
parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di
competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per
le funzioni di competenza regionale. Nello specifico
caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti
servizi di rilevanza economica
prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi,
di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale
o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono
princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione: a) il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero le leggi statali o
regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di
tali enti o agenzie e l'attribuzione
delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi,
modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare
nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i
princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile,
le autonomie funzionali; b) per le
regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni, prevedendo la
soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. |
|
Art. 37 D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice appalti) |
Se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti
modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza
o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti
di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti
delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle
centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di
provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse
economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di
committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO),
individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni
caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. |
|
Legge di stabilità 2015 |
Prevede che gli enti di area vasta
debbano adottare il Piano riassetto organizzativo, economico, finanziario. |
|
Schema di decreto legislativo
attuativo della legge 124/2015 recante testo unico sui servizi pubblici locali
di interesse economico generale (art. 13) |
I servizi
pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati dalle regioni e
dalle province autonome, le quali provvedono, altresì, a istituirne o
designarne gli enti di governo. Gli ambiti
territoriali ottimali non possono essere inferiori a quelli del
territorio provinciale. Le
funzioni di organizzazione dei servizi a rete, compresa la scelta della forma
di gestione, la determinazione delle tariffe all’utenza, l’affidamento della
gestione e la relativa vigilanza, sono esercitate unicamente dagli enti di
governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali. Nel caso in cui il
perimetro dell’ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il
territorio della città metropolitana o dell’ente di area vasta, le funzioni
dell’ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall’ente di area vasta. Gli enti
locali aderiscono ai predetti enti di governo entro 60 giorni dalla loro
istituzione o designazione. Qualora non adempiano in tal senso, il Presidente
della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale
ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di
mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro 60 giorni dalla scadenza di
quest’ultimo termine, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(potere sostitutivo). In tale disposizione
confluiscono le previsioni di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. L'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha rimesso
alle regioni e alle province autonome la definizione, entro il 30 giugno
2012, del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza dei servizi pubblici locali; di norma gli ambiti o
bacini territoriali ottimali non devono avere dimensione inferiore a quella
provinciale[12]. L'articolo 34 del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 221 del 2012, ha previsto: al comma 20, per tutti i servizi pubblici
locali di rilevanza economica, a prescindere dalle modalità di affidamento,
che lo stesso sia effettuato comunque sulla base di un'apposita relazione,
pubblicata sul sito Internet
dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se
previste; al comma 21, l'obbligo per gli affidamenti in essere di adeguarsi
ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre
2013. L'efficacia delle
disposizioni del citato articolo 34 è stata prorogata dall'articolo 13 del
decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2014, ai sensi del quale la mancata istituzione o
designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero
la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto
competente per territorio, che provvede agli adempimenti necessari al
completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014, con
spese a carico dell'ente inadempiente[13]. Tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso,
ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto,
l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo,
abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la
pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato
rispetto del termine comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai
requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. L'art. 8 della legge n. 115 del 2015 ha da ultimo modificato la disciplina transitoria
applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di cui all’articolo 34, comma 22, del citato decreto-legge n. 179
del 2012 |
|
113/2016 (DL enti locali 2016) |
In particolare, l’articolo 7 dispone
l'eliminazione della sanzione per gli enti
di area vasta che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel
2015. L’articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto
ordinario dell’ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che
grava nei confronti di tali enti per l’anno 2016, ai sensi dell’articoli 1,
comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel
2015. |
|
Testo di legge
costituzionale (pubblicato in GU del 15 aprile 2016) – In attesa di referendum costituzionale ex art. 138 Cost. |
L’articolo 70 prevede l’applicazione
di un procedimento legislativo ad
approvazione bicamerale per le leggi che “determinano l'ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni”. In base alla riforma le
leggi ad approvazione bicamerale devono avere ciascuna un “oggetto proprio” e
possono essere “abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da
leggi approvate con il medesimo procedimento”. Per le province il procedimento legislativo applicabile sembrerebbe
essere quello ad approvazione monocamerale. L’articolo 40, comma 4 disciplina il
riparto di competenza legislativa relativamente agli “enti di area vasta”,
attribuendo i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa disposizione viene
dunque previsto a livello di legge costituzionale un nuovo ente territoriale,
l’ “ente di area vasta”. A sua volta la legge 7 aprile 2014,
n. 56, che ha istituito le città metropolitane e riordinato le province,
definisce “enti territoriali di area vasta” sia le città metropolitane – che
restano enti costituzionalmente necessari - che le province (art. 1, commi 2
e 3) (v. infra). Il testo di riforma costituzionale
elimina dunque dal testo della Costituzione il riferimento alle “province” e
prevede l’”ente di area vasta” in una norma sul riparto di competenza
legislativa. L’articolo 117 attribuisce agli
ambiti di competenza legislativa esclusiva statale le materie “Ordinamento,
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni
e Città metropolitane” (viene soppresso il riferimento alle province) e
“Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni”. |
|
Le fusioni di comuni: analisi normativa
Articolo 1,
comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) |
E’ stabilito la destinazione, nell’ambito della
dotazione del Fondo di solidarietà
comunale, di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni,
per un importo pari a complessivi 60 milioni annui, in particolare assegnando
una quota non inferiore a 30 milioni di euro in favore dei comuni istituiti a
seguito di fusione (quale contributo straordinario previsto dall’articolo 15,
comma 3, del TUEL, come ridisciplinato ai sensi
dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 cd. decreto spending review). Tali contributi,
previsti inizialmente per il solo triennio 2014-2016, sono stati consolidati a decorrere dal 2016 dalla legge di
stabilità per il 2016 (art. 1, comma 17, lett. b),
legge n. 208/2015). Tali risorse
sono autorizzate ad incremento di quelle già stanziate (in particolare dall’articolo
1, comma 164, della legge n. 662/1996). |
Art. 23, comma
1, lettera f-ter) DL 90/2014 |
E’ estesa anche
alle fusioni per incorporazione la concessione
del contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 15, comma 3, del
TUEL. Tale contributo è commisurato, a decorrere dal 2013, al 20% dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti. Inoltre il D.L. 90/2014 ha fissato un
limite al contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna fusione. La
disposizione è diventata operativa con l'emanazione del decreto del Ministro
dell'interno 21 gennaio 2015. |
Articolo 1,
comma 116, legge 56/2014 |
Nei comuni sorti
a seguito della fusione di più comuni è previsto che lo statuto del nuovo comune possa prevedere "forme particolari
di collegamento" tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che
appartenevano ai comuni originari. |
Articolo 1,
comma 117, legge 56/2014 |
Al fine di
accelerare il procedimento di adozione
dello statuto è previsto che i comuni che hanno avviato il procedimento
di fusione possano, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, definirne lo
statuto, che deve essere approvato
in testo conforme da tutti i consigli comunali. Inoltre, si prevede che sia
lo statuto del nuovo comune, e non più la legge regionale che lo istituisce,
a contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei comuni oggetto
della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. |
Articolo 1,
comma 118, legge 56/2014 |
Le norme di maggior favore previste per
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni
continuano ad applicarsi anche al nuovo comune frutto della fusione di comuni
con meno di 5.000 abitanti. |
Articolo 1,
comma 119, legge 56/2014 |
Il nuovo comune
può utilizzare i margini di
indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari, anche
nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino possibili
ulteriori spazi di indebitamento. |
Articolo 1,
comma 121, legge 56/2014 |
L'obbligo di esercizio associato delle funzioni
comunali fondamentali, previsto per i comuni con meno di 5.000 abitanti,
viene attenuato e in alcuni casi derogato in caso di fusione. In particolare:
la legge regionale può fissare una diversa decorrenza dell'obbligo o
rimodularne i contenuti; in ogni caso, in assenza di legge regionale, i
comuni derivanti dalla fusione con popolazione di almeno 3.000 abitanti
(2.000 se montani) sono esentati dall'obbligo per la durata di un mandato
elettorale. |
Articolo 1,
comma 128, legge 56/2014 |
L'istituzione
del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall'Unione europea e
dalle leggi statali in loro favore; inoltre, il trasferimento della proprietà
dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da
oneri fiscali. |
Articolo 1, comm1
120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 legge 56/2014 |
• i sindaci dei comuni che si fondono
coadiuvano il commissario nominato per la gestione del comune derivante da
fusione fino all'elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo
comune; in particolare i sindaci, riuniti in comitato consultivo, esprimono
parere sullo schema di bilancio e in materia di varianti urbanistiche (comma
120); • gli incarichi esterni eventualmente
attribuiti ai consiglieri comunali dei comuni oggetto di fusione e gli
incarichi di nomina comunale continuano fino alla nomina dei successori
(comma 122); • le risorse destinate ai singoli
comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività
del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto e
autonome locali del 1° aprile 1999, sono trasferite in un unico fondo del
nuovo comune con la medesima destinazione (comma 123); • tutti gli atti, compresi bilanci,
dei comuni oggetto della fusione restano in vigore fino all'entrata in vigore
dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune
(comma 124, lett. a); • i revisori dei conti decadono al
momento dell'istituzione del nuovo comune; fino alla nomina del nuovo organo
di revisione contabile le funzioni sono svolte dall'organo di revisione in
carica nel comune più popoloso (comma 124, lett.
b); • al nuovo comune si applicano le
disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica fino
all'approvazione del nuovo statuto (comma 124, lett.
c); • il bilancio di previsione del nuovo
comune deve essere approvato entro 90 giorni dall'istituzione dal nuovo
consiglio comunale, fatta salva l'eventuale proroga disposta con decreto del
Ministro dell'interno (comma 125, lett. a); • ai fini dell'esercizio provvisorio,
si prende come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti nell'anno precedente (comma 125,
lett. b); • il nuovo comune approva il
rendiconto di bilancio dei comuni estinti e subentra negli adempimenti
relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni
fiscali (comma 125, lett. c); • ai fini della determinazione della
popolazione legale, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma
della popolazione dei comuni estinti (comma 126); • l'indicazione della residenza nei
documenti dei cittadini e delle imprese resta valida fino alla scadenza,
anche se successiva alla data di istituzione del nuovo comune (comma 127); • i codici di avviamento postale dei
comuni preesistenti possono essere conservati nel nuovo comune (comma 129). |
Articolo 1,
comma 130, legge 56/2014 |
E’ disciplinata
la fusione per "incorporazione",
da parte di un comune incorporante, di un comune contiguo
"incorporato". Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15 del TUEL (l'incorporazione è disposta con
legge regionale e si procede a referendum tra le popolazioni interessate), il
nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria
personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune
incorporato. A tutela di quest'ultimo si prevede che lo statuto del comune
incorporante sia integrato da adeguate misure di partecipazione e di
decentramento . |
Articolo 1,
comma 131-134, legge 56/2014 |
Le regioni possono individuare misure di
incentivazione alle unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità
interno verticale (comma 131). E' inoltre
dettata una disposizione transitoria,
volta a graduare gli effetti della fusione, sì da consentire il mantenimento
(tuttavia non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato
amministrativo del nuovo comune) di tributi e tariffe differenziati per
ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, ove il nuovo
comune sorto dalla fusione istituisca municipi (comma 132). I comuni sorti
da fusione dispongono di tre anni
di tempo, per l'adeguamento alle norme
vigenti in materia di omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di
gestione e di razionalizzazione delle partecipazioni a consorzi, aziende e
società pubbliche di gestione (comma 133). Infine, il comma
134 prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o
dalle unioni di comuni abbiano, nel 2014, la priorità nell'accesso alle
risorse del Primo Programma cd. "6.000 campanili" (di cui
all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013). |
Decreto
del Ministro dell'interno del 21 gennaio 2015 |
Ha
stabilito, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti
ai Comuni istituiti dall'anno 2014 a seguito di fusione di Comuni o fusione
per incorporazione. Ad essi spetta un contributo straordinario decennale pari
al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. Tale
contributo è soggetto al limite degli stanziamenti finanziari previsti e non
può essere erogato in misura superiore a 1,5 milioni di euro per ogni
fusione. |
Art. 1, comma
450, legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) |
Ai comuni
istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa per il personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si
applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione di personale mediante contratti a tempo
determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il
personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i
vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci. |
Decreto-legge
210/2015 (conv. L. 25 febbraio 2016, n. 21) |
E’ previsto che
i comuni istituiti per fusione entro il 1° gennaio 2016 siano esonerati per il 2016 dall'obbligo
del rispetto delle nuove regole di
finanza pubblica stabilite dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi
709-734, L. 208/2015), che richiedono agli enti territoriali il conseguimento
di un saldo finanziario non negativo, in termini di competenza. L’articolo 4,
comma 4 dispone, altresì, al secondo periodo, per i comuni istituiti a
seguito di processi di fusione previsti dalla legislazione vigente (enti
derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione
per incorporazione), che hanno concluso
tali processi entro il 1° gennaio 2016, che l'obbligo del rispetto delle
nuove regole di finanza pubblica decorre dal 1° gennaio 2017. Si tratta delle
nuove regole stabilite dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 709-734, L.
208/2015), cui sono assoggettati gli enti territoriali, ai fini del concorso
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti
territoriali viene richiesto, a tal fine, di conseguire un saldo finanziario
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. Per
la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’esclusione di tali enti
dai vincoli finanziari di bilancio, computati pari a 10,6 milioni per il
2016, si utilizzano le disponibilità del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti da legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali. |
Articolo 1,
comma 17, legge di stabilità 2016 |
Nell’ambito
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (ridefinita in conseguenza
delle misure compensative del minor gettito IMU e TASI previsto
dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione) viene consolidata la destinazione di
risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista
limitatamente al triennio 2014-2016 (L. 228/2012, art. 1, co. 380-ter)
nell’importo di 60 milioni (art. 1, comma 17, lett.
b). In particolare,
con la sostituzione dell’ultimo periodo del comma 380-ter, si conferma a regime la destinazione di 30
milioni di euro (in precedenza limitata al triennio 2014-2016) ad
incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi
dell’art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai
comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review). |
Articolo 1,
comma 18, legge di stabilità 2016 |
E’ aumentato il contributo straordinario previsto
dall’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla
fusione. Il comma 18 dispone in
particolare che, a decorrere dal 2016, il contributo sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti
per il 2010 (in luogo al precedente 20), innalzando inoltre a 2 milioni il
sopradetto limite massimo per ciascun beneficiario. Si rinvia inoltre ad un
decreto del Ministro dell’interno le modalità di riparto del contributo,
stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto dei contributi nei casi in
cui il fabbisogno ecceda – ovvero risulti inferiore – rispetto alle
disponibilità finanziarie. In particolare, in caso di fabbisogno eccedente la
norma dispone che venga data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi
maggiori anzianità; le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al
fabbisogno verranno invece ripartite tra gli enti beneficiari in base alla
popolazione e al numero dei comuni originari. |
Articolo 1,
comma 229, legge di stabilità 2016 |
In deroga alla
normativa generale in materia di turn
over, dal 2016 i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni (nonché
le unioni di comuni) sono autorizzati ad assumere
personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
Sono fatti salvi i vincoli generali sulla spesa del personale. |
Obblighi
di pubblicazione sul sito istituzionale valevoli per gli enti locali |
|
Disposizioni di carattere generale |
|
Obbligo di pubblicare sul sito
istituzionale: ·
il
programma triennale per trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di
attuazione. |
Art. 10, comma 8, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi agli atti di carattere
normativo e amministrativo generale |
|
Obbligo di pubblicare sul sito
istituzionale: ·
i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; ·
le
direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato,
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione
di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta; ·
le
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012; ·
i
documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione; ·
uno
scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti. |
Art. 12, co. 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 |
Dati relativi all’organizzazione |
|
Obbligo
di pubblicare sul sito istituzionale i dati relativi: ·
agli
organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze; ·
all'articolazione
degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale
non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; ·
all'illustrazione
in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità
dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o
analoghe rappresentazioni grafiche; ·
all'elenco
dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui
il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali. |
Art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013 |
A
partire dal 1° gennaio 2014, obbligo di pubblicare nel sito web istituzionale
l'elenco dei provvedimenti adottati al fine di utilizzare in via esclusiva i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata,
per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati,
per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di
attestazioni e certificazioni. Sono oggetto di pubblicazione anche i termini
e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta
elettronica certificata. |
Art. 63, co. 3-quater, CAD, introdotto da art. 47-quinquies D.L. n. 5/2012 |
Dati relativi ai titolari di cariche
elettive e di governo |
|
Obbligo di pubblicare: ·
l'atto
di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o
del mandato elettivo; ·
il
curriculum; ·
i
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; ·
i dati
relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed
i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; ·
gli
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l'indicazione dei compensi spettanti; ·
le
dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale limitatamente al
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano. Co le
modifiche introdotte con il D.lgs. 97/2016, è stato precisato l’ambito di
applicazione dell’obbligo stabilendo che le pubbliche amministrazioni
pubblicano tali dati per i titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che
siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione. Come chiarito nella delibera dell’ANAC
n. 144 del 07 ottobre 2014, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione
relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli
organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per i componenti degli
organi di indirizzo politico in tutti i comuni, indipendentemente dal numero
di abitanti, degli altri dati e informazioni informazioni
di cui all’art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si
precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle
stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti. |
Art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013 |
Solo
per le province, vige l’obbligo di pubblicare i rendiconti dei gruppi
consiliari provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a
ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego
delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni
degli organi di controllo. |
Art. 28, D.lgs. n. 33/2013 |
Dati relativi al personale |
|
Obbligo
di pubblicare: ·
il
conto annuale del personale e delle relative spese, nell'ambito del quale
sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico; ·
con
separata evidenza, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico; ·
i dati
relativi ai tassi di assenza, distinti per uffici di livello dirigenziale
(con cadenza trimestrale). |
Art. 16, D.lgs. n. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare annualmente: ·
i dati
relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi
compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico; ·
a
cadenza trimestrale, i dati relativi al costo complessivo del personale di lavoro
non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
Art. 17, D.lgs. n. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei
propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante
per ogni incarico. |
Art. 18, D.lgs. n. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle prove scritte. |
Art. 19, D.lgs. n. 33/2013 |
Codici di comportamento |
Art. 55, d.lgs. n. 165/2001 |
Obbligo
di pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali
interpretazioni autentiche. Le amministrazioni pubblicano inoltre i contratti
integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo |
Art. 21, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza |
|
Obbligo
di pubblicare, relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza:: ·
gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; ·
il
curriculum vitae; ·
i dati
relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attività professionali; ·
i
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato; |
Art. 15, co. 1, D.lgs. n. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. |
Art. 15, co. 2, D.lgs. n. 33/2013 |
Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. |
Art. 53, co. 14, D.lgs. 165/2001 |
Dati relativi alla valutazione della
performance |
|
Obbligo
di pubblicare sul sito istituzionale: ·
il Piano
della performance e la Relazione sulla performance; ·
i
nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. |
Art. 10, comma 8, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare: ·
i dati
relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; ·
i
criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance
per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua
distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; ·
i dati
relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i dipendenti. |
Art. 20, D.lgs. 33/2013 |
Dati sulla gestione dei servizi pubblici |
|
Obbligo
di pubblicare la relazione sulla scelta delle modalità di affidamento dei
servizi |
art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012 (conv. L. n. 221/2012) |
Gli
enti locali devono assicurare piena pubblicità alla «Carta della qualità dei
servizi», che ciascun soggetto gestore ha l’obbligo di redigere, in
conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le
associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e
di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel
contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative
e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o
mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza |
Art. 2, co. 461, L. 244/2007 |
Obbligo
di pubblicare: ·
la
carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei
servizi pubblici: ·
i
costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e il relativo andamento
nel tempo. |
Art. 32, D.lgs. 33/2013 |
Dati sugli enti controllati |
|
Ciascuna
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a)
l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o
finanziati dalla amministrazione medesima nonché di quelli per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b)
l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate; c)
l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto
privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli organi; d)
una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra
l'amministrazione e gli enti di cui sopra; e) i
provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124 |
Art. 22, co. 1, D.lgs. 33/2013 |
Per
ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del precedente box sono
pubblicati i dati relativi: ·
alla
ragione sociale, ·
alla
misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, ·
alla
durata dell'impegno, ·
all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, ·
al
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, ·
al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ·
ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente
e il relativo trattamento economico complessivo. |
Art. 22, co. 2, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci
pubblici e i relativi compensi |
Art. 1, co. 735, L. 296/2006 |
Dati sull’attività amministrativa e sui
procedimenti |
|
Obbligo
di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a)
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b)
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. 241/1990. |
Art. 23, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni: ·
una
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili; ·
l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria; ·
l'ufficio
del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e
alla casella di posta elettronica istituzionale; ·
per i
procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare
all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista
da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici
e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le
istanze; ·
le
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino; ·
il
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante; ·
i
procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; ·
gli
strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti
del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre
il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; ·
il link
di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi
previsti per la sua attivazione; ·
le
modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; ·
il
nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. |
Art. 35, co. 1 ,D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare nel sito istituzionale: ·
i
recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti. |
Art. 35, co. 3 ,D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare nei propri siti istituzionali e di specificare nelle richieste
di pagamento: ·
i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione
del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; ·
i
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento. |
Art. 36, D.lgs. 33/2013 e art. 5, D.lgs. n. 82/2005 (CAD) |
Dati sui provvedimenti di attribuzione di
vantaggi economici |
|
Obbligo
di pubblicare: ·
gli
atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati. ·
gli
atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro. È
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. |
Art. 26, D.lgs. 33/2013 |
In
relazione ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici, obbligo di
pubblicare: ·
il
nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario; ·
l'importo
del vantaggio economico corrisposto; ·
la
norma o il titolo a base dell'attribuzione; ·
l'ufficio
e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; ·
la
modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; ·
il
link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Tali
informazioni sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione
trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare
aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e
devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione. |
Art. 27, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare l’elenco delle misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. |
Art. 9, co. 1, lett. a), D.L. n. 78/2009 |
Dati sull’uso delle risorse pubbliche |
|
Obbligo
di pubblicare: ·
i
documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro
trenta giorni dalla loro adozione; ·
i dati relativi al bilancio di previsione e
a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena
accessibilità e comprensibilità; ·
i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo (anche attraverso il ricorso ad un portale
unico); ·
il Piano
degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con le integrazioni e gli
aggiornamenti. |
Art. 29, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare: ·
le
informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti,
nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. |
Art. 30, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare: ·
gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti; ·
la
relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della
Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici. |
Art. 31, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare: ·
con
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici.; ·
dall’anno
2015, con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto,
denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». |
Art. 33, D.lgs. 33/2013 |
Obbligo
di pubblicare sul sito istituzionale: ·
le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali elencate,
per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto |
Art. 16, co. 26, D.L. 138/2011 |
|
|
OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI |
|
Dati relativi ai contratti pubblici di
lavori, servizi e appalti |
|
In
qualità di stazioni appaltanti le amministrazioni locali sono tenute a
pubblicare nei propri siti web istituzionali: ·
la
struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati
a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi
di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme
liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le
predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. ·
entro
il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente,
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Si v. anche la delibera dell’ANAC n. 39
del 20 gennaio 2016 che prevede alcune modalità applicative tese a
semplificare gli adempimenti di pubblicazione, coordinandoli con i
contestuali obblighi di trasmissione dei medesimi dati ad altre autorità. |
Art. 1, co. 32, L. 190/2012 |
Obbligo
di pubblicare, oltre alle informazioni di cui al box precedente, gli atti e
le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (cd. Codice degli appalti). Tali
obblighi di pubblicazione si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
limitatamente alla parte lavori. |
Art. 37, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi alle opere pubbliche |
|
Obbligo
di pubblicare: ·
le
informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri
di individuazione dei componenti e i loro nominativi; ·
gli
atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative
ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate. Si v.
inoltre articolo 21, D.lgs. 50/2016 |
Art. 38, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi all’attività di
pianificazione e governo del territorio |
|
Obbligo
di pubblicare: ·
gli
atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali,
piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e
di attuazione, nonché le loro varianti; In
una sezione apposita del comune interessato, continuamente aggiornata,
obbligo di pubblicare: ·
la
documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e
approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa
privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico
generale vigente che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità
di pubblico interesse. |
Art. 39, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi alle informazioni ambientali |
|
Obbligo
di pubblicare: ·
le
informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10
del medesimo decreto legislativo. Per «informazione ambientale» si intende: qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque
altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2),
e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche,
usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il
paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». |
Art. 40, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi al Servizio sanitario
nazionale |
|
Obbligo
per le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale di
pubblicare: ·
i dati
relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per
tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in
forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari; · l'elenco, aggiornato annualmente, delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. Le
aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati
concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli
incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e
complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento
delle relative procedure, gli atti di conferimento. |
Art. 41, D.lgs. 33/2013 |
Dati relativi ad interventi straordinari e
di emergenza |
|
Le
pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e
in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità
naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali
e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a
provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i
provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i
termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti straordinari; c) il
costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione. |
Art. 42, D.lgs. 33/2013 |
Il sistema
dei controlli degli enti locali
Il sistema dei controlli sugli enti locali è costituito da un insieme di norme contenute nel TUEL, fortemente implementate negli ultimi anni al fine di rendere più efficaci il monitoraggio e le verifiche ex ante ed ex post sulla gestione finanziaria degli enti, anche attraverso il rafforzamento della funzione di controllo esterno della Corte dei Conti.
Il sistema dei controlli degli enti territoriali si fonda sul principio dell'equiordinazione costituzionale di tali enti con gli altri livelli di governo. Tale principio fa si che l'ente abbia capacità di verifica e di giudizio interno della propria attività.
Parallelamente, accanto al riconoscimento costituzionale dell'autonomia degli enti territoriali, si era venuto via via a ridurre il ruolo dei controlli esterni, sia con l'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità, caratterizzati da un'impostazione di tipo gerarchico e pertanto lesiva dell'autonomia dei vari enti territoriali, sia con il ridimensionamento del ruolo della Corte dei conti, che ha conservato le proprie funzioni di controllore esterno attraverso un rapporto di tipo collaborativo.
Il contesto dinamico e
le successive evoluzioni della finanza locale di questi ultimi anni hanno
imposto al legislatore riflessioni sull'adeguatezza dei controlli in essere e
sulla necessità di migliorarli o integrarli, anche in ragione del principio del
coordinamento della finanza pubblica - ai fini del raggiungimento degli
obiettivi nazionali sulla base degli impegni comunitari - che ha determinato,
da un lato, la previsione di vincoli sempre più stringenti alle politiche di
bilancio degli enti territoriali e, dall'altro, l'intensificazione, in
controtendenza rispetto al passato, del sistema dei controlli esterni sulla
gestione finanziaria degli enti, affidato alla Corte dei conti.
La recente crisi economico-finanziaria, peraltro, che ha imposto politiche ulteriormente restrittive di bilancio, ha spinto verso l’adozione di nuovi sistemi contabili uniformi allo scopo di porre in essere meccanismi di controllo della spesa pubblica più efficaci e più efficienti, con l’utilizzo generalizzato delle procedure informatiche.
Pertanto, l'originario assetto delineato nel Testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.) D.Lgs. n. 267/2000, è stato modificato sia in ragione dell'introduzione, per tutto il comparto della pubblica amministrazione, di una nuova modalità di valutazione della dirigenza e dei controlli sulla performance organizzativa e individuale nel pubblico impiego, sia in ragione della necessità di ampliare i controlli - ex ante ed ex post - sugli atti suscettibili di avere effetti finanziari, nell'ottica di un rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e degli strumenti posti a garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Da ultimo, la legge n. 243/2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio, ribadisce le funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 20 stabilisce al comma 1 che la Corte dei conti è competente a svolgere, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti territoriali - nonché delle amministrazioni pubbliche non territoriali - ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni sancito dall'articolo 97 della Costituzione, come riformato dalla legge Costituzionale n. 1/2012. Il comma 2 demanda alla legge dello Stato la disciplina delle forme e delle modalità del controllo esercitato dalla Corte medesima.
Il filo conduttore delle recenti riforme in tema di controlli interni, può essere così sintetizzato:
- la spinta al recupero di efficienza nella gestione, attraverso la determinazione chiara e trasparente dei costi delle attività e dei servizi pubblici, che ha messo in luce la necessità di una contabilità economica ed analitica in tutta la PA. Ciò ha segnato un processo irreversibile che ha condotto, per gli enti locali, al D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili, e alla generale applicazione, dal 2016, della contabilità economico-patrimoniale affiancata a quella finanziaria di competenza e di cassa;
- la rivalutazione della fase di programmazione, ai fini della razionalizzazione della gestione delle risorse disponibili, che si esplica, per gli enti locali, sia nella fase di predisposizione dei documenti di bilancio (di previsione e consuntivi) e del Documento unico di programmazione (DUP) sia nella fase di verifica dei programmi e dei progetti che il consiglio deve approvare, almeno una volta l’anno entro il 30 settembre. Da questo punto di vista si segnala la riforma dei controlli interni impostata dal D.L. n. 174/2012 che ha rivalutato la fase programmatoria considerando l’ente locale quale “holding” di tutti i soggetti, privati e pubblici, controllati dall’ente. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011;
- l’introduzione di strumenti di valutazione del personale (amministratori, funzionari e dirigenti) – percorso peraltro ancora in atto, anche nell’ambito della delega per la riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge 124/2015;
- la spinta verso una maggiore trasparenza, che ha trovato il suo passaggio fondamentale nell’emanazione del D.Lgs. n. 33/2013, recentemente oggetto di modifica in base alla citata legge 124/2015.
I controlli
interni sugli enti locali
L'assetto dei controlli interni negli enti locali era originariamente basato sulle seguenti tipologie di controlli:
Tale sistema ha subito una profonda innovazione, in primis dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto sopra descritto, delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
In particolare, il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, c.d. Decreto Brunetta, che ha introdotto il concetto di valutazione delle performance individuali e organizzative del personale della pubblica amministrazione (compresi dunque gli enti territoriali) da esercitarsi attraverso Organismi indipendenti di valutazione, e si è andato poi sviluppando alla luce della riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e del potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa (ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123) e dei meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni, introdotti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, adottato in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.
Successivamente, è stato adottato il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che ha integralmente rivisto e potenziato il sistema dei controlli, sia interni che esterni, degli enti territoriali, finalizzandolo all'esigenza di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e di garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Il controllo sulla dirigenza, ora disciplinato per tutte le pubbliche amministrazioni nel citato D.Lgs. n. 150/2009, oggetto peraltro negli anni di modifiche ed integrazioni, è dunque fuoriuscito dal sistema dei controlli interni dell'ente locale delineati dal TUEL, pur restando strettamente legato alle verifiche attinenti al ciclo strategico dell'ente. La legge delega di riforma della p.a. (124/2015) reca una delega al Governo per il riordino del sistema della dirigenza pubblica.
Con riferimento alle altre tipologie di controlli, l'articolo 3 del D.L. n. 174/2012 ha operato diverse novelle al fine di implementare il sistema preesistente. In particolare, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, compaiono ora nuove attività, quali:
In parallelo alle suddette due attività di verifica dell'efficacia degli organismi gestionali esterni all'ente e della qualità dei servizi erogati - le quali appaiono comunque inquadrarsi nell'alveo dei controlli gestionali estesi agli enti facenti parte del bilancio consolidato dell'ente - è stata specificamente introdotta una nuova tipologia di controllo interno, il controllo sulle società partecipate dagli enti locali, il quale dovrà essere periodico e prevedere l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale. Il controllo sulle partecipate riguarda sia aspetti di regolarità amministrativa e contabile (ricomprendendo anche la verifica dell'andamento economico finanziario della società al fine di rilevare possibili ripercussioni sull'ente locale) che aspetti tipici del controllo di gestione e del controllo strategico.
Il sistema di controlli sulle società partecipate, che deve essere definito secondo l'autonomia organizzativa dell'ente, riguarda gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
L'introduzione del controllo sulle società partecipate rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma del sistema dei controlli, quale momento indispensabile alla governance dell'ente locale come "gruppo".
In merito si sottolinea come negli ultimi anni si sia registrata una crescente attenzione del legislatore sul tema delle società controllate dagli enti locali che discende dalla effettiva necessità di controllare con sempre maggiore attenzione la spesa complessiva delle amministrazioni locali, posto che non di rado le situazioni di dissesto o comunque di serio squilibrio economico finanziario dell'ente locale possono essere connesse a circostanze che vedono coinvolti gli enti partecipati.
Altro aspetto importante del controllo sulle società partecipate è previsto dal nuovo articolo 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale ribadisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, già previsto nell'ambito del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
Per ciò che concerne i controlli pre-esistenti, quali, in particolare, il controllo sulla regolarità amministrativo contabile, si osservi, infine, che sono stati implementati e resi più stringenti dal D.L. n. 174/2012 i casi in cui in cui è obbligatorio il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, stabilendosi che tale parere debba essere richiesto non solo per le proposte di delibere sottoposte alla Giunta e al Consiglio che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
L'operazione di rafforzamento del sistema dei controlli interni non poteva, inoltre, non coinvolgere il ruolo svolto dal revisore contabile dell'ente, in particolare ampliando la gamma degli atti che necessitano "obbligatoriamente" del parere dell'organo di revisione.
Ai fini della verifica della situazione finanziaria degli enti locali, si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. n. 149/2011 (cosiddetto "premi e sanzioni", emanato in attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale) ha introdotto alcuni specifici strumenti volti a garantire il coordinamento della finanza pubblica ed in particolare il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. In particolare, il decreto legislativo ha previsto per le province e gli enti locali, così come per le regioni, l'obbligo di redigere una "relazione di fine mandato", consistente in un documento sottoscritto dal presidente della provincia o dal sindaco, certificato dagli organi di controllo interno dell'ente, e verificato da un apposito Tavolo tecnico interistituzionale.
Il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riferimento al sistema e agli esiti dei controlli interni, agli eventuali rilievi della Corte dei Conti, alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard, alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal comune o dalla provincia, alle azioni di contenimento della spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, alla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. Esso deve essere pubblicato, unitamente al rapporto di verifica, sul sito istituzionale della provincia o del comune.
Con il D.L. n. 174/2011, è stato inoltre previsto l'obbligo per comuni e province di redigere anche una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Fattispecie |
Base
normativa |
Finalità |
Oggetto e
responsabilità |
Controllo di
regolarità amministrativa e contabile |
Artt. 147 e
147-bis TUEL |
Garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa |
Fase
preventiva: ·
il controllo è
assicurato dai responsabili dei servizi attraverso i pareri di regolarità
tecnica sugli atti ·
è effettuato dal
responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e il visto Fase
successiva: ·
il controllo è
sotto la direzione del segretario, secondo i principi generali di revisione
aziendale |
Controllo sugli
equilibri finanziari |
Artt. 147 e
147-quinques TUEL |
Garantire la
permanenza degli equilibri di bilancio |
Concerne la
gestione di competenza e quella residui, la gestione di cassa, il patto di
stabilità interno ed in generale i vincoli di finanza pubblica. E’ svolto
sotto la direzione del servizio finanziario di vigilanza dell’organo di
revisione |
Controllo di
gestione |
Artt. 147, 196,
197, 198, 198-bisTUEL |
Verificare
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa |
Analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità
dei servizi offerti. E’ effettuato da una struttura operativa dedicata |
Controllo
strategico |
Artt. 147,
147-ter e 193 TUEL |
Valutare
l’adeguatezza delle scelte di programmazione in termini di congruenza tra
risultati e obiettivi |
Riguarda lo
stato di attuazione dei programmi. E’ effettuata dall’unità preposta al
controllo strategico posta sotto la direzione de direttore generale o del
segretario comunale |
Controlli sulle
società partecipate non quotate |
Artt. 147 e
147-quater TUEL |
Verificare
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni
all’ente |
Organizzazione
di un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra
l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dlle norme sui vincoli di finanza pubblica Monitoraggio
periodico sull’andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto
agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive E’ effettuato
da strutture proprie dell’eell |
Controllo della
qualità dei servizi erogati |
Artt. 147 TUEL |
Garantire il
controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia
indirettamente |
Misurazione
della soddisfazione degli utenti |
Relazione di
fine mandato |
Art. 4, D.Lgs. 149/2011 |
Garantire
l’esatta cognizione della situazione amministrativa e finanziaria ogni cambio
di Amministrazione |
Descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, nonché la situazione finanziaria-patrimoniale E’ sottoscritta dal presidente della provincia o dal
sindaco, certificato dagli organi di controllo interno dell'ente, e
verificato da un apposito Tavolo tecnico interistituzionale. |
Relazione di
inizio mandato |
Art. 4-bis, D.Lgs. 149/2011 |
Analisi della
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento. E’ predisposta
dal responsabile del servizio finanziario o da segretario ed è sottoscritta
dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno
dall'inizio del mandato. |
I controlli
esterni sugli enti locali
Per quanto concerne i controlli esterni sugli enti locali, l'articolo 3 del D.L. n. 174/2012 ha potenziato i poteri della Corte dei conti, già da tempo operanti nell'ordinamento (in particolare sulla base di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009).
La funzione di controllo della Corte nei confronti degli enti locali, ne risulta consistentemente ampliata, e viene ora a comprendere, anche in corso di esercizio:
A tal fine, il nuovo articolo 148 del D.Lgs. n. 267/2000 - come di recente riformulato dall'articolo 33 del D.L. n. 91/2014 - prevede che le sezioni regionali della Corte verifichino, con cadenza annuale (e non più semestrale), tramite l'apposito referto ad esse inviato dall'ente, il funzionamento dei controlli interni adottati al fine del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale. Per l'effettuazione dell'attività di verifica annuale le sezioni regionali di controllo della Corte possono avvalersi anche del Corpo della Guardia di finanza o dei servizi ispettivi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato previsti dall'articolo 14 della legge di contabilità nazionale. Si segnala che il citato art. 33 del D.L. n. 91/2014 è intervenuto sulla materia espungendo dai controlli esterni quelli sulla legittimità e regolarità delle gestioni. La disposizione non abolisce, tuttavia, il controllo sugli enti locali che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 20/1994, spetta alla Corte di conti in quanto competente al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali e le regioni.
Alla Corte è affidato, inoltre, un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale responsabili.
Il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, disciplinato dal nuovo articolo 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, comporta, nello specifico, che le sezioni regionali di controllo sono tenute ad esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119 della Costituzione nonché della sostenibilità dell' indebitamento degli enti territoriali, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, ha effetti inibenti per gli enti locali, i quali sono tenuti a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, pena l'impossibilità di dare attuazione ai programmi di spesa per i quali è stata accertata la non sostenibilità finanziaria.
Si consideri, poi, che, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ulteriori conseguenze – quali la declaratoria dello stato di dissesto dell'ente - sono state previste qualora il controllo della Corte dei conti sulla sana gestione finanziaria degli enti locali abbia dato esito negativo e gli enti non abbiano provveduto ad adottare le necessarie misure correttive dalla medesima Corte indicate.
In particolare, si prevede che il dissesto dell'ente sia disposto da un commissario ad acta nominato dal prefetto ed il consiglio dell'ente sia sciolto qualora dalle pronunce delle sezioni regionali emergano comportamenti dell'ente difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio tali da provocarne il dissesto, e l'ente perduri nel non adottare le necessarie misure correttive dalla stessa Corte indicate.
I controlli esterni sono esercitati, oltre che dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche dal Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, per tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (SiFiP) - che, in via generale, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio attribuiti alla RGS dalla legge di contabilità nazionale (articolo 14, legge n. 196/2009), procede in ogni caso ad effettuare verifiche circa gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, l'articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2011, già sopra più volte citato, consente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
Il SiFiP, in tale verifica, come già detto, può essere anche attivato dalla Corte dei conti.
Nota bibliografica
La Corte dei conti ha rilevato che “Nell’indagine sui
controlli interni, i risultati sono stati soddisfacenti per il controllo di gestione,
l’esercizio di azioni correttive, il ricorso agli indicatori, il controllo di
regolarità amministrativa e contabile e il controllo sugli equilibri di
bilancio, unitamente alla revisione della spesa. Non sono in linea con le
aspettative i risultati per il controllo strategico, importante contraltare per
la verifica di coerenza con la programmazione e ancor più per il controllo di
qualità e le tecniche di benchmarking, mentre
il controllo sulle partecipate, benché migliorato, espone comunque risultati che
non sono ancora soddisfacenti” (Relazione
sulla gestione finanziaria degli Enti locali. Esercizio 2014, febbraio
2016).
Mario Collevecchio, Seminario anticorruzione
organizzato dalla Lega delle Autonomie, 4 febbraio 2013.
http://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2014/06/controlli.pdf
“LO STATO DEI
CONTROLLI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
a cura di Elisa D’Alterio, Giugno 2013
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Stato%20dei%20controlli_SNA_IRPA.pdf
I controlli esterni sugli enti locali. Il modello anglosassone
di Stefano Pozzoli, 2007
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati597547.pdf
Legislazione
regionale
(A cura della Conferenza delle Assemblee legislative regionali)
|
|
|
|
[1] Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è fissato pari ad almeno il 55% nel 2016, ad almeno il 70% nel 2017, almeno all'85% nel 2018 e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo, ai sensi dell’art. 1, co. 509, legge n. 190/2014.
[2] Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Inoltre:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.
[3] Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
[4] Sono stati organizzati n. 76 corsi di formazione che hanno coinvolto circa 5.000 utenti e oltre 2.800 enti locali distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una maggiore concentrazione di corsi nel nord del paese, in corrispondenza al maggior numero di enti.
[5] Si ricorda che la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 498) ha imposto l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip a tutte le società controllate e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l’eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
[6] Il comma 516 limita la possibilità per le PA e le società inserite nell’elenco ISTAT di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli casi in cui il bene o il servizio non sia disponibile (come precisato dal Senato) o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516 sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l’Italia Digitale.
[7] Ai sensi della novella effettuata dall'articolo 1, comma 494, della legge 208/2015, dal 2020 sarà possibile procedere ad affidamenti autonomi, nelle indicate categorie merceologiche, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
[8] Art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006
[9] Il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici realizzati dalle stazioni appaltanti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.
[10] Tale deroga è stata introdotta dal comma 502 della legge di stabilità per il 2016.
[11] Tale previsione è stata estesa anche ai piccoli comuni dal comma 501 della legge di stabilità per il 2016, che ha modificato l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, che autorizza i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma estende tale franchigia a tutti i comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti, ferme restando le norme che lasciano la facoltà di aderire o meno alle convenzioni con l’obbligo di utilizzarne i benchmark (articolo 26, comma 3, legge 488/1999), che richiedono di utilizzare il MEPA per acquisti “sotto soglia” (articolo 1, comma 450, legge 296/2006) superiori a 1.000 euro, e che obbligano al ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni (articolo 9, comma 3, D.L. 66/2014).
[12]
Cfr., più estesamente, l'illustrazione dell'art. 13 del provvedimento in esame.
[13] Cfr. art. 36 del provvedimento in esame.