Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili - A.C. 2244 e A.C. 3064 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 445 | ||
Data: | 12/05/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili
12 maggio 2016
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Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali| |
ContenutoLa proposta di legge C. 2244 e la proposta di legge C. 3064, sostanzialmente identiche, sono composte da un articolo unico, volto a ripristinare alcune festività religiose agli effetti civili. Entrambe, infatti, prevedono di considerare giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, i seguenti:
In relazione alle prime quattro date, le proposte intendono ripristinare festività ufficiali della Chiesa cattolica che fino al 1976 erano riconosciute anche come giorni festivi agli effetti civili. In relazione all'ultima data (lunedì dopo Pentecoste), invece, si tratta di introdurre un nuovo giorno festivo che non corrisponde ad una festività religiosa e che non è mai stato considerato giorno festivo nel nostro ordinamento. Secondo le relazioni illustrative, la reintroduzione delle festività soppresse di forte tradizione cattolica popolare intende ridare significato alla tradizione popolare, come avviene anche in altri Paesi europei (Germania, Austria, Polonia, Francia, Svizzera, Belgio, Danimarca, ecc.), senza incidere negativamente sulla produttività delle aziende, in quanto le festività trasferiscono maggiore reddito su altri comparti produttivi, in particolare quelli legati al turismo e al tempo libero.
Con riferimento al quadro normativo vigente, si ricorda che l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale è riportato all'articolo 1 e 2 della legge n. 260/1949. Tale elenco ha peraltro subìto, negli anni, gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:
Attualmente sono considerati giorni festivi ai sensi della L. 260/1949:
In tali giorni si osserva il completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici (art. 2, co. 1).
Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (ratificato con L. 121/1985) di modifica al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, è stato stabilito che l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana è determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede. In attuazione del suddetto art. 6, è stato adottato il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792,
L'art. 2 del D.P.R. n. 792/ 1985 stabilisce che sono festività religiose:
Le ricorrenze dei Santi patroni non costituiscono "giorni festivi" ai sensi della legge 260/1949, ma ad esse sono spesso ricollegati gli effetti civili propri delle festività ad opera dei contratti collettivi di lavoro. L'unica ricorrenza di questo genere prevista dalla legge è la festa dei SS. Pietro e Paolo, che riguarda esclusivamente la città di Roma e che è prevista dagli accordi tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.
Il complesso dei giorni festivi può dunque riassumersi nella tabella che segue:
Al fine di (re)introdurre i nuovi giorni festivi, entrambe le proposte abrogano l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 54 del 1977, con cui sono state soppresse le festività di cui sopra. Solo la pdl C. 2244 interviene sull'elencazione dei giorni festivi riportati all'art. 2 della citata L. 260/1949 (come successivamente modificata e integrata), aggiungendo a tale elenco il giorno di lunedì seguente la Pentecoste. Infine, la proposta C. 3064 fa rinvio, per quanto concerne gli effetti retributivi, alle norme vigenti per le festività nazionali. In proposito, si ricorda altresì che in seguito alla soppressione delle festività religiose ad opera della L. 54/1977, intervenne la L. 937/1977 che, a compensazione delle festività soppresse, introdusse, a favore del personale delle pubbliche amministrazioni, 6 giorni di riposo ad personam, di cui 2 da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali effetti sono stati successivamente contrattualizzati (ad es. nell'articolo 16 del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995 o nell'articolo 18 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali del 6 luglio 1995). Attualmente, quindi, la materia (sia nel settore pubblico sia in quello privato, cfr. al riguardo il CCNL metalmeccanici industria del 5 dicembre 2012) è regolamentata dalla contrattazione collettiva, la quale, in generale, riconosce ai lavoratori, in sostituzione delle 4 festività soppresse, un numero pari di permessi individuali (giornalieri od orari) retribuiti in aggiunta alle ferie, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata L. 937/1977. Per quanto attiene, più in generale, al trattamento economico erogato per le giornate festive, si ricorda che la L. 260/1949 ha riconosciuto (articolo 5) un particolare trattamento economico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali. Tale disciplina è stata successivamente integrata dalla contrattazione collettiva di categoria (con la quale sono stati specificati i contenuti del richiamato trattamento e previsti particolari trattamenti economici per le festività soppresse). In particolare, la L. 260/1949 riconosce 2 diverse tipologie di retribuzione a seconda se i lavoratori prestino la loro attività in misura fissa (es. impiegati), oppure in relazione alle ore di lavoro (es. operai).
In quest'ultimo caso, se non viene richiesta la prestazione lavorativa, si stabilisce l'erogazione della normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio, anche nel caso in cui tale retribuzione sia superiore a quella minima contrattuale). Salvo il caso in cui li contratti dispongano diversamente, la richiamata retribuzione si determina ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario normale settimanale. Nel caso in cui venga invece effettuata la prestazione lavorativa, oltre a quanto previsto in precedenza viene erogata la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi per il lavoro festivo. Merita ricordare, infine, che il richiamato trattamento economico è erogato anche se il lavoratore risulti assente per specifiche cause (si tratta delle cause individuate dall'articolo 2 della L. 90/1954, quali malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale ecc., mentre non rientra l'ipotesi di sciopero). In caso di festività infrasettimanali, l'erogazione della retribuzione avviene solamente se le festività ricadono nelle prime 2 settimane di sospensione del lavoro (articolo 3 della L. 90/1954).
Nel caso di lavoratori retribuiti in misura fissa, nel caso in cui non si effettui la prestazione lavorativa viene erogata la normale retribuzione globale di fatto giornaliera; mentre se viene effettuata la prestazione, oltre a quanto previsto in precedenza viene erogata la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione fissata dai contratti collettivi per il lavoro festivo. Inoltre, se la festività nazionale coincide con la domenica ai richiamati lavoratori spetta, oltre a quanto già previsto, un ulteriore importo corrispondente ad una quota giornaliera di retribuzione (che corrisponde, salva diversa previsione contrattuale, ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente).
Nel caso in cui il lavoratore sia assente valgono le cause in precedenza individuate per i lavoratori che prestino la loro attività in relazione alle ore di lavoro.
Per quanto concerne le festività infrasettimanali, invece, non è previsto alcun particolare trattamento economico in favore dei lavoratori retribuiti in misura fissa. In generale, comunque, la contrattazione integrativa mira ad integrare la richiamata disciplina (prevedendo particolari trattamenti economici anche per tali festività oppure escludendo decurtazioni retributive in caso di mancata prestazione lavorativa in tali giornate).
Merita infine ricordare che il trattamento retributivo previsto dalla legge in caso di coincidenza della festività nazionale con la domenica compete, a norma dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, anche ai lavoratori dell'industria che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica e fruiscano del riposo compensativo in altra giornata, fermo restando che non è dovuto alcun compenso qualora la festività nazionale cada nel giorno del riposo compensativo.
La quota di retribuzione aggiuntiva ai lavoratori retribuiti in misura fissa non spetta (salvo apposita previsione contrattuale) nel caso, come evidenziato nella giurisprudenza (cfr. ad es. Cass., sentenza 11117/1995) in cui la festività coincida con il sabato non lavorativo. Ciò perché se il lavoro risulta essere concentrato nell'arco di 5 giorni settimanali, il sesto giorno si qualifica come non lavorativo e non anche festivo.
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Relazioni allegate o richiesteEntrambe le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLe disposizioni contenute nelle proposte di legge intervengono su una materia, la indicazione dei giorni festivi agli effetti civili, disciplinata con fonte di rango legislativo. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definitePur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di nuove festività con effetti civili, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliAi sensi dell'art. 6 dell'accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato con L. 121/1985) di modifica al Concordato lateranense (cd. Accordi di Villa Madama o Nuovo Concordato), l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana è determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede. Come già ricordato, in attuazione del suddetto art. 6, è stato adottato, a seguito della prevista intesa tra le Parti, il D.P.R. n. 792/1985. Si ricorda che in dottrina è discussa la collocazione sul piano delle fonti del diritto delle cosiddette intese paraconcordatarie, così come la possibilità di incidere con atto unilaterale statale sulle materie oggetto di tali intese. |