Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista - A.C. 3558 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3558-A/XVII   AC N. 3558/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 431    Progressivo: 1
Data: 31/03/2017
Descrittori:
ISLAMISMO   PREVENZIONE DEL CRIMINE
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

31 marzo 2017
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge C. 3558-A prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jahadista, nonchè a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Rispetto alle misure da ultimo introdotte nell'ordinamento italiano, in particolare con il D.L. 7/2015 (per le quali si rinvia al tema web sul Contrasto al terrorismo), le disposizioni contenute nella proposta in esame intendono privilegiare l'attivazione di strategie di prevenzione e di recupero, in linea con le indicazioni emerse anche a livello di Unione europea.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente, la proposta si compone di undici articoli.


Articolo 1 - Finalità

La proposta di legge è volta a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

La proposta interviene "in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale", anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)) (art. 1, comma 1).

 

Il Parlamento europeo ha adottato il 25 novembre 2015 un risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche nella quale, in particolare, per quanto riguarda il profilo della prevenzione della radicalizzazione, invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a condividere le informazioni di cui dispongono, a collaborare ai fini di nuove iniziative in materia di lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo aggiornando le politiche nazionali di prevenzione e creando reti di esperti.
Nella risoluzione si evidenzia che è di fondamentale importanza fornire risorse e una formazione adeguate alle forze di polizia. In particolare, si auspica l'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista. Si incoraggia altresì l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società.
Si sottolinea al contempo il ruolo dell'istruzione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico nell'impegno a prevenire la radicalizzazione su internet e si considera che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottemperare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo sulle loro piattaforme internet. Si sottolinea inoltre l'importanza del ruolo che la scuola e l'istruzione possono svolgere nel prevenire la radicalizzazione e si invitano gli Stati membri a incoraggiare gli istituti scolastici a predisporre corsi e programmi accademici volti a rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse, la storia delle religioni, le filosofie e le ideologie.
In base alla risoluzione ogni Stato membro dovrebbe predisporre un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti su internet e di agevolare l'individuazione e la soppressione di tali contenuti; si insiste altresì sull'assoluta necessità di migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità di contrasto in seno agli Stati membri e tra di loro e le agenzie competenti.

Il 20 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2016)230 "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza". La comunicazione fa il punto dei progressi compiuti in merito alle azioni previste dall'Agenda europea sulla sicurezza, individua le carenze in termini di attuazione delle misure volte a combattere il terrorismo ed espone le azioni da intraprendere per porvi rimedio. Descrive inoltre una tabella di marcia che individua una serie di ambiti d'intervento prioritari nella lotta al terrorismo.
Tra le priorità indicate nella comunicazione si segnalano:
- il contrasto alla minaccia rappresentata dai terroristi combattenti stranieri che ritornano in patria; in particolare secondo la Commissione europea le autorità nazionali dovrebbero essere informate di tutti i movimenti dei terroristi combattenti stranieri, sia in uscita che in entrata, e dovrebbero condividere tali informazioni con le autorità nazionali degli altri Stati membri e con le agenzie dell'UE attraverso il sistema d'informazione Schengen e il Centro europeo antiterrorismo dell'Europol;
- la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche; in particolare gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le persone già radicalizzate siano inserite in programmi di deradicalizzazione, per evitare che facciano propaganda terroristica e discorsi di incitamento all'odio, e dovrebbero assicurare lo scambio proattivo di informazioni sugli elementi che presentano un rischio di radicalizzazione elevato.

Ai fini della legge, la "radicalizzazione" è individuata nei fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire "manifestamente" ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati (art. 1, comma 2).


Articolo 2 - Centro nazionale sulla radicalizzazione

L'articolo 2 della proposta di legge, introdotto in sede referente, prevede l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministro dell'interno, con la finalità di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione dei soggetti coinvolti.

La composizione ed il funzionamento del Centro sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005, con funzioni consultive.

Il CRAD elabora annualmente il piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare istituito ai sensi del successivo articolo 4 (v. infra).

Il Piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (Radicalisation Awareness Network).

Si ricorda, in proposito, che nel 2011 la Commissione europea ha avviato la rete UE per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione, che raggruppa 700 esperti e operatori di prima linea provenienti da tutte le regioni d'Europa (Radicalisation Awareness Network - RAN). La RAN sostiene gli operatori locali che si trovano in prima linea per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutta l'UE e facilita lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli stessi. Esso riunisce gli esperti e gli operatori in questo settore, suddivisi in 8 gruppi di lavoro: Polizia e forze dell'ordine, vittime del terrorismo, Internet e media sociali, prevenzione; deradicalizzazione; istituti penitenziari e di libertà vigilata, sanità, dimensione interna ed esterna.

Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei suddetti fenomeni svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo (ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 – v. infra).


Articolo 3 - Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione

Con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale, sono al contempo istituiti (articolo 3, introdotto in sede referente) i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), presso le Prefetture – UTG dei capoluoghi di regione. Tali centri sono tenuti a presentare al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano con cadenza annuale.

Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonchè delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La composizione e le modalità di funzionamento del centro di coordinamento regionale sono disciplinate dal prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture – UTG della regione. Al prefetto del capoluogo di regione compete altresì l'adozione di tutte le iniziative volte a coordinare le attività previste nell'ambito del piano di prevenzione con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica.


Articoli 4 e 5 - Istituzione di un Comitato parlamentare e relativi compiti

La proposta prevede al contempo l'istituzione in sede parlamentare di un Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (articolo 4, introdotto in sede referente).

Il Comitato parlamentare è composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede come da ultimo illustrato (è proclamato eletto il più anziano di età).

Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori (articolo 5). Tale organismo svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.

Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sui seguenti ambiti:

  • sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università, anche attraverso l'audizione o l'esame di rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi avvenuti nei rispettivi istituti;
  • sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti;
  • sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed l'esame di una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.

Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale – che deve essere redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati - contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista.

Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.


Articolo 6 - Relazioni al Parlamento

Al Parlamento sono presentate, con cadenza annuale (articolo 6):

  • una relazione, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare, sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza; il Comitato ha altresì facoltà di trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti;
  • una relazione del Governo, entro il mese di febbraio e riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Articolo 7 - Formazione specialistica

 L'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i ministeri competenti e le amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale elaborato dal CRAD, definiscono le modalità per lo svolgimento di attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, consistenti in particolare in programmi e corsi specialistici volti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

Le attività di formazione sono rivolte al personale:

  • delle Forze di polizia e delle polizie municipali;
  • delle Forze armate;
  • dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
  • dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università;
  • degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari,
  • del personale dei corpi di polizia locale.

Si ricorda, in proposito, che oltre ai centri di formazione propri delle singole forze di polizia, la formazione comune dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia nazionali viene assicurata dalla Scuola di perfezionamento delle forze di polizia, istituita presso il Ministero dell'interno dalla legge di riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, quale realtà istituzionale formativa che rappresenta unitariamente tutte le Forze di Polizia. L'Istituto organizza e svolge corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento in materia di coordinamento delle forze di polizia e di analisi criminale, corsi sul sistema di indagine nonché corsi per funzionari di polizia esteri.
In relazione allo svolgimento di attività formative specilistiche sui temi della prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo, si ricorda inoltre che nel corso della Conferenza dei Capi delle Polizie Europee, svoltasi a L'Aia, il 23-24 settembre 2014, nell'ottica di una maggiore integrazione delle strategie di contrasto al terrorismo internazionale, è emersa l'importanza della prospettiva di dare vita ad una adeguata formazione linguistica delle forze di polizia europee orientata verso la lingua araba.
Si ricorda inoltre che in sede UE (risoluzione del PE del 25 novembre 2015 e altri approvati in tale sede) gli Stati membri sono stati invitati, in particolare, a prevedere risorse per un'adeguata formazione di tutti i soggetti (personale carcerario, funzionari preposti alla messa in prova, magistratura, ecc.) che trattano gli estremisti violenti radicalizzati o coloro che sono a rischio di radicalizzazione.

Articolo 8 - Interventi preventivi in ambito scolastico

L'articolo 8 - modificato durante l'esame in sede referente - dispone interventi finalizzati a prevenire episodi di radicalizzazione nell'ambito scolastico.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 7, della L. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.

In particolare, dispone, ai commi 1, 2 e 3, che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabora, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, conformandosi al piano strategico elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione ai sensi dell'art. 2, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e – si intenderebbe, da questi ultimi - alle istituzioni scolastiche. Esse devono essere periodicamente aggiornate e, anche a tal fine, l'Osservatorio effettua, con cadenza annuale, un monitoraggio delle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.

Con DM n. 718 del 5 settembre 2014 il MIUR ha ricostituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, al fine di individuare soluzioni operative e organizzative per un effettivo adeguamento delle politiche di integrazione alle esigenze di una scuola multiculturale. L'Osservatorio ha compiti consultivi e propositivi. Deve, in particolare, promuovere politiche scolastiche per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica didattica e disciplinare.
L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione. E' composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni e degli enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, da esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici. I suoi componenti rimangono in carica per tre anni.
Nel 2015 alle scuole è stata inviata una circolare con raccomandazioni e proposte operative elaborate dall'Osservatorio.

Il comma 4 prevede la possibilità per le reti di scuole di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative che prevedano la presenza di esperti, secondo linee guida che devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al relativo onere si provvede con le risorse destinate alle reti di scuole ai sensi della normativa vigente.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 70, della già citata L. 107/2015 – richiamato nel testo - ha previsto la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole del medesimo ambito territoriale, finalizzate, fra l'altro, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi di rete. In base al co. 71, lett. c), questi ultimi individuano, fra l'altro, le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità.
Le linee guida per la formazione delle reti di scuole sono state diramate con Nota MIUR 2151 del 7 giugno 2016.

I commi 5 e 6 recano due distinte autorizzazioni di spesa, ai cui oneri si provvede, ai sensi del comma 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004, L. 307/2004).

 

In particolare, l'autorizzazione di spesa recata dal comma 5, pari a € 5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è finalizzata a consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altri paesi, coordinate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, e a istituire specifici programmi di contrasto dell'odio on line. Le risorse sono destinate ad assicurare alle scuole il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale. Il testo prevede, poi, che le stesse risorse sono ripartite fra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, co. 11, della L. 107/2015.

 

Con riferimento a quest'ultima previsione, occorrerebbe chiarire se essa sia finalizzata a far confluire l'autorizzazione di spesa nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 11, della L. 107/2015 ha previsto, anzitutto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, una diversa tempistica di erogazione delle risorse del Fondo per il funzionamento alle istituzioni scolastiche: entro il mese di settembre deve essere erogata alle istituzioni scolastiche la quota del Fondo corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'a.s. di riferimento. Contestualmente, il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore quota, relativa al periodo compreso tra i mesi di gennaio e di agosto dell'a.s. di riferimento, che è erogata, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo.
Ha, inoltre, previsto la ridefinizione dei criteri di riparto dello stesso Fondo, avvenuta con DM 834 del 15 ottobre 2015.
Con riferimento al potenziamento delle infrastrutture di rete nelle scuole, si ricorda che, sulla base dell'art. 1, co. 56, della L. 107/2015, con DM 27 ottobre 2015, n. 851 è stato approvato il Piano Nazionale Scuola Digitale, che reca una tempistica fino al 2020. Il piano prevede quattro ambiti di intervento, uno dei quali, relativo agli strumenti abilitanti, riguarda le azioni relative alla connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la didattica, all'amministrazione digitale. Alle infrastrutture sono destinati € 650 mln. Le linee di finanziamento del piano sono essenzialmente tre: i Fondi stanziati dalla L. 107/2015 (dal 2016, € 30 mln – che però comprendono anche le necessità relative alla costituzione di laboratori territoriali per l'occupabilità – ripartiti ai sensi del co. 11) , quelli previsti dalla programmazione europea attraverso il PON "Per la Scuola" 2014-2020, e altri fondi del MIUR. Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.
 
Con riferimento, invece, alle iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altri paesi, si ricorda, a. titolo di esempio, che in Italia, nel marzo 2011, è stata avviata la fase pilota del progetto Face to Faith, promosso dalla Tony Blair Faith Foundation per la promozione del dialogo interreligioso e interculturale, coinvolgendo circa 700 studenti di 7 scuole medie e 1 liceo classico tra Catania, Bari, Roma, Treviso, Milano e Torino. Nel 2012 è stato sottoscritto un Memorandum per sviluppare e ampliare le iniziative del programma. Come si legge nel comunicato stampa del MIUR del 27 giugno 2012, "Attraverso le nuove tecnologie della comunicazione, come chat e videoconferenze, e affiancati dai tecnici e dai pedagogisti della Tony Blair Faith Foundation, gli studenti possono dialogare a distanza, da un capo all'altro del mondo, sulla fede e sulle differenze religiose, traendo spunto dai temi dei diritti umani, della salute, dell'ambiente e dell'arte, scambiandosi idee e domande. Il momento del confronto tra studenti di diversi istituti è preceduto, comunque, da una fase di studio preliminare, utilizzando il materiale didattico elaborato dalla stessa fondazione".
 

L'autorizzazione di spesa recata dal comma 6, pari a € 5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è finalizzata ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale dei dirigenti scolastici e del personale scolastico (ossia, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario). In particolare, le risorse previste sono destinate ad incrementare lo stanziamento di € 40 mln a decorrere dal 2016 previsto dall'art. 1, co. 125, della L. 107/2015 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione dei docenti. Le risorse aggiuntive devono essere distribuite in conformità alle linee strategiche delineate nel Piano nazionale relativamente alla priorità "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale".

Il Piano nazionale per la formazione dei docenti riferito al triennio 2016-2019, elaborato sulla base dell'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, è stato adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016. Esso peraltro riguarda, nei contenuti proposti, anche i dirigenti scolastici e il personale ATA.Infatti, nel paragrafo 2.8 si fa presente che non è possibile separare la formazione per i docenti da quella per i dirigenti scolastici e per il resto del personale scolastico. Per questo motivo all'interno del capitolo 4 viene preso in considerazione il fabbisogno formativo complessivo delle scuole, considerando tutto il personale, e si fa presente che i Piani formativi promuoveranno anche modalità di formazione in grado di coinvolgere diverse figure nello stesso "spazio formativo", proprio per stimolare quella collaborazione che migliora e rafforza la scuola e la sua comunità.
Nell'ambito delle priorità previste dal Piano nel capitolo 4, la 4.7  riguarda "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale". Le linee strategiche relative a questa priorità sono così individuate:
  • garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione;
  • attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili);
  • rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell'insegnamento e il confronto con gli altri paesi;
  • rafforzare le competenze glottodidattiche e per l'insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2);
  • promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri;
  • promuovere un'interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell'idea di cittadinanza globale.

Il comma 7, infine, dispone che con accordo tra lo Stato e le regioni sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Tale previsione discende dalla competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP), i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Da ultimo, si ricorda che in sede UE è stato evidenziato come gli Stati membri dovrebbero, in particolare, "mettersi alla guida di iniziative per affrontare i fattori sottostanti la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento mediante misure preventive mirate, sviluppando azioni e programmi, anche nel settore dell'istruzione, che promuovano i diritti fondamentali, lo stato di diritto e la democrazia e incentivino società inclusive, tolleranti e pluralistiche".

Articolo 9 - Progetti di formazione universitaria e post-universitaria

L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, autorizza la spesa di € 5 mln a decorrere dal 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazione interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione fra università italiane e università dei paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

Dei 57 Paesi membri dell'Organisation of Islamic Cooperation (OIC) risultano aver stipulato Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l' ITALIA:
AZERBAIJAN - Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnica firmato a BAKU 01/06/2002 e ratificato con Legge 131/2006;
GIORDANIA - Accordo di cooperazione tecnica, firmato ad AMMAN 16/06/1965 Notificato. In vigore dal 24/07/1965 - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato ad AMMAN 26/10/1975 Notificato. In vigore dal 16/03/1978;
ALBANIA - Accordo di collaborazione culturale e scientifica firmato a TIRANA 12/09/1994 e ratificato con Legge 49/1998 - Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica con allegato sulla proprietà intellettuale firmato a TIRANA 18/12/1997 e ratificato con Legge 204/1999;
INDONESIA - Accordo per la cooperazione culturale, scientifica, firmato a JAKARTA 20/10/1997 e ratificato con Legge 108/2000; Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a JAKARTA 20/10/1997 e ratificato con Legge 195/2000;
UZBEKISTAN - Accordo di collaborazione culturale e scientifica,  firmato a TASHKENT 03/05/1997 e ratificato con Legge 56/1999;
IRAN - Accordo di cooperazione  scientifica e tecnica, firmato a TEHERAN 17/09/1970, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 02/03/1972;
PAKISTAN - Accordo culturale, firmato a ISLAMABAD 17/03/1975 Notificato, in vigore dal 16/04/1976 - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a ISLAMABAD 20/08/1975, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 13/02/1976;
BANGLADESH - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a ROMA 04/12/2000 e ratificato con legge 364/2003;
BENIN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a COTONOU 10/03/1965, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 20/01/1966;
TURCHIA - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a ROMA 21/02/2001 ratificato con legge 29/2005;
TUNISIA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a ROMA 29/05/1997 ratificato con legge 103/1999;
ALGERIA - Accordo culturale, scientifico e tecnologico, firmato a ALGERI 03/06/2002 e ratificato con legge 11/2004;
ARABIA SAUDITA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, firmato a GEDDA 06/02/1973, Notificato, in vigore 06/11/1974;
SENEGAL - Accordo culturale e scientifico, firmato a ROMA 28/03/1973, notificato, in vigore dal 06/05/1974;
SUDAN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a KHARTOUM 22/07/1965 notificato, in vigore dal 10/04/1967;
SIRIA - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a ROMA 11/09/2008 e ratificato con legge 38/2011;
SOMALIA - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a ROMA 26/04/1961 e ratificato con legge 1895/1962;
IRAQ - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a ROMA 14/04/1967 notificato, in vigore dal 20/09/1967;
GABON - Dichiarazione congiunta sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, LIBREVILLE 28/06/1999, in vigore dal 28/06/1999;
PALESTINA - Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, firmato a ROMA 07/06/2000 e ratificato con legge 169/2003;
QATAR - Accordo di cooperazione culturale, firmato a DOHA 14/01/2007 e ratificato con legge 86/2011;
KAZAKHSTAN - Accordo di cooperazione culturale e scientifica e tecnologica, firmato a ALMATY 16/09/1997 e ratificato con legge 17/2000;
KUWAIT - Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, firmato a KUWAIT 07/12/2005 e ratificato con legge 205/2011;
LIBANO - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a BEIRUT 22/11/2000 e ratificato con legge 287/2005;
LIBIA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a TRIPOLI 05/06/2003 e ratificato con legge 258/2005;
EGITTO - Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a IL CAIRO 09/06/1991 non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 09/06/1991;
YEMEN - Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienze e tecnologia, firmato a SANA'A 03/03/1998 e ratificato con legge 94/2003.
Non sono stati stipulati accordi tra ITALIA e AFGHANISTAN, EMIRATI ARABI UNITI, UGANDA, BAHREIN, BRUNEI, BURKINA FASO, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, CIAD, TOGO, GIBUTI, SURINAME, SIERRA LEONE, OMAN, GAMBIA, GUYANA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, COMORE, KIRGHIZISTAN, CAMERUN, COSTA D'AVORIO, MALDIVE, MALI, MALESIA, MAROCCO, MAURITANIA, MOZAMBICO, NIGER, NIGERI.

Articolo 10 - Attività di comunicazione e informazione

Con la finalità di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, al piano strategico nazionale (di cui all'articolo 2) compete altresì la previsione di progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere (articolo 10).

Per le stesse finalità è previsto che la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizzi una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.

Al contempo, il piano strategico nazionale promuove attività di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a "veicolare la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'eguaglianza di genere".


Articolo 11 - Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati

L'articolo 11 demanda a un regolamento del Ministro della giustizia - da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge - l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti o internati un trattamento penitenziario che tenda, oltre che alla loro rieducazione, anche alla loro deradicalizzazione, in coerenza con il Pianao strategico nazionale elaborato dal CRAD (di cui all'art. 2).

Il Piano dovrà essere adottato sentito il Garante dei detenuti (introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 7 del decreto-legge n. 146 del 2013) e d'intesa con il CRAD di cui all'art. 2 (v. supra). Il testo fa riferimento ai "soggetti di cui all'articolo 1" e, quindi, ai soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Si osserva che nel procedimento per l'adozione del Piano nazionale sono posti sullo stesso piano, attraverso l'intesa, l'autorità politica (il Ministro della Giustizia) e un organismo interno al Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno (il CRAD), disciplinato a sua volta - in base alla proposta di legge - da un decreto del Ministro dell'interno e composto da rappresentanti ministeriali, da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano.

 

Il comma 2 prevede che con il regolamento del Ministro della giustizia debbano essere altresì individuati i criteri per consentire l'accesso e la frequenza degli istituti penitenziari a quanti, in possesso di adeguate conoscenze e competenze su questi fenomeni di radicalizzazione, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

La proposta di legge richiama in merito l'art. 17, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), che subordina l'accesso al carcere di coloro che hanno "concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti" all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto.
Si ricorda inoltre che in sede UE è stato, in particolare, auspicato che gli Stati membri attuino misure tese alla riabilitazione, alla deradicalizzazione o al disimpegno sia all'interno che all'esterno delle carceri, nonché al reinserimento nella società dei combattenti di ritorno.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Esteri e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Commissione Difesa ha espresso parere favorevole con due condizioni: la prima, con cui si richiede che sia prevista anche la presenza di rappresentanti del Dicastero della difesa nell'ambito del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che è stata recepita dalla Commissione di merito. La seconda, riguardante l'opportunità di assicurare, nell'ambito delle attività di formazione delle Forze armate, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della difesa, una formazione specialistica anche per il personale impegnato nelle missioni internazionali operanti nei teatri in cui più forte è l'influenza del terrorismo internazionale di matrice etnico-confessionale.

Favorevoli con osservazioni anche i pareri delle Commissioni Lavoro e Affari sociali. In particolare, le osservazioni hanno riguardato l'originario articolo 5 del disegno di legge, contenenti previsioni relative agli interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di radicalizzazione, delle quali è stata messa in rilievo l'incongruità con la normativa vigente. La Commissione di merito ha ritenuto di recepire le osservazioni, approvando un emendamento interamente soppressivo dell'intero articolo. 

In particolare, l'articolo 5 prevedeva interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista individuati dal CRAD o dai CCR, disponendo il loro accesso a cooperative sociali e promuovendo percorsi mirati di inserimento. Il comma 2 inseriva tra le funzioni dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) anche quella di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista individuati dal CRAD o dai CCR.

La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

La Commissione Bilancio, nel corso dell'esame in sede consultiva, ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e si è riservata di esprimere il parere direttamente all'Assemblea.