Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Ddl Cost. A.C. 2613-A e abb. - Sintesi del contenuto | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 216 Progressivo: 8 | ||||
Data: | 03/03/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera
dei deputati |
XVII
LEGISLATURA |
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SERVIZIO
STUDI |
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Documentazione per l’esame di |
Ddl
Cost. A.C. 2613-A e abb. Superamento del bicameralismo paritario e revisione del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione |
Sintesi del contenuto |
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n.
216/8 |
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3
marzo 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855/066760-9475– * st_istituzioni@camera.it |
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è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
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File:
ac0500h.docx |
INDICE
Il progetto di riforma
costituzionale
§ Funzioni delle Camere: il superamento del bicameralismo perfetto
§ Composizione del Senato della Repubblica
§ Diritti delle minoranze, statuto delle opposizioni e dovere di
partecipazione ai lavori parlamentari
§ Verifica dei poteri e rappresentanza della Nazione
§ Giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali
§ Rinvio presidenziale delle leggi
§ Deliberazione dello stato di guerra, amnistia e indulto, ratifica dei
trattati internazionali
§ Scioglimento della Camera e rapporto di fiducia
§ Principi sull'amministrazione
§ Disposizioni consequenziali e di coordinamento
Il progetto di
riforma costituzionale
Il disegno di legge di riforma costituzionale,
come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Camera, reca
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
II della Costituzione, modificando profondamente l'architettura costituzionale
del nostro ordinamento.
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Rispetto
al testo approvato dal Senato, le principali
modifiche apportate nel corso dell'iter alla Camera hanno
riguardato: la semplificazione del procedimento legislativo; l'introduzione
di un richiamo costituzionale allo "statuto delle opposizioni"; la
disciplina del c.d. "voto a data certa" e la soppressione del c.d.
"voto bloccato"; diversi quorum deliberativi per l'elezione
del Presidente della Repubblica; il mantenimento dell'elezione da parte del
Parlamento in seduta comune dei cinque giudici costituzionali di nomina
parlamentare; il richiamo al principio di trasparenza nell'organizzazione dei
pubblici uffici; alcune modifiche al riparto della potestà legislativa
statale e regionale di cui all'art. 117 Cost. nonché delle materie per le
quali può applicarsi un'autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116 Cost.;
l'applicabilità del ricorso di legittimità costituzionale, su richiesta di un
determinato quorum di parlamentari, alle leggi elettorali della Camera
e del Senato promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in
vigore della legge costituzionale. |
Il
principale elemento caratterizzante l'intervento di riforma riguarda il superamento
del bicameralismo perfetto, per cui il Parlamento continuerà ad articolarsi
in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno
composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Alla Camera
dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e
della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del
Governo.
Il Senato
diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle
istituzioni territoriali. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla
Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori, eletti dai
consigli regionali tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui
si aggiungono gli ex Presidenti della
Repubblica e 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica per 7 anni.
Al
fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto
costituzionale caratterizzato da un bicameralismo
differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad
approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l'approvazione
della sola Camera dei deputati: il Senato, al quale il testo approvato è
immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica dallo
stesso deliberate sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si
pronuncia in via definitiva. È attribuito un "ruolo rinforzato" al
Senato per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui all'art.
117 Cost. (v. infra).
Nell'ambito
del nuovo procedimento legislativo, è introdotto l'istituto del 'voto a data
certa', che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni
parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione
del programma di governo. Al contempo, vengono 'costituzionalizzati' i
limiti alla decretazione d'urgenza, già previsti a livello di legislazione
ordinaria.
Un'altra
novità è costituita dall'introduzione del giudizio preventivo di
legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e
per il Senato, e dalla modifica dei quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Circa
gli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un diverso quorum per la validità del referendum
abrogativo, in base al quale è necessaria la maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata
da 800.000 elettori. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto (la
maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga
da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000). Sono inoltre
introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la
cui disciplina è rinviata ad una apposita legge costituzionale.
Per
l'iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il
numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da
parte del popolo, introducendo al contempo il principio che ne deve essere
garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da
definire nei regolamenti parlamentari.
Modifiche
rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della
Costituzione.
In
particolare, di rilievo appare la soppressione
delle province, in linea con il processo di riforma degli enti
territoriali in atto.
Al
contempo, il riparto di competenza
legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato. Viene soppressa
la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra
competenza esclusiva statale e competenza regionale. L'elenco delle materie di
competenza esclusiva statale è inoltre profondamente modificato, con
l'enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativa rilevanza è infine
l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello
Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza
regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o
dell'interesse nazionale.
L'articolo 1 del disegno di legge
costituzionale modifica l'articolo 55 Cost. e rivisita profondamente le
funzioni proprie dei due rami del Parlamento. A tali modifiche consegue la
configurazione di un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo
luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua
ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Il primo comma del nuovo articolo 55
Cost. – che prevede che "Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica" - non è modificato rispetto al
testo vigente della Costituzione. La seconda Camera, pertanto, mantiene la
denominazione di "Senato della
Repubblica", rispetto al testo iniziale del disegno di legge, che
faceva invece riferimento al Senato delle autonomie.
Il
nuovo secondo comma dell'articolo
55 Cost. prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle
Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza,
rafforzando in tal modo il principio della parità di accesso alle cariche
elettive, già sancito dall'articolo 51 Cost.
Il
nuovo terzo comma dell'articolo
55 Cost. prevede che "Ciascun membro della Camera dei deputati
rappresenta la Nazione".
I
senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della
Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 Cost., il quale, nel testo
vigente, fa di "ogni membro del Parlamento" il rappresentante della
Nazione. Essi divengono invece rappresentanti delle istituzioni territoriali,
come risulta dal nuovo quinto comma dell'articolo 55 e dal nuovo primo comma
dell'articolo 57.
Il
nuovo quarto comma dell'articolo 55
Cost. attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei
deputati, la quale esercita la "funzione di indirizzo politico, la
funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo".
In
base al nuovo quinto comma dell'art. 55 Cost. il Senato della Repubblica "rappresenta
le istituzioni territoriali". Il comma individua poi le funzioni
del Senato, che, a seguito delle modifiche apportate nel corso
dell'esame alla Camera, sono:
Infine,
in base al sesto comma
dell'articolo 55 Cost., il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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Nel corso dell'esame in sede referente ed in
Assemblea alla Camera è stato ritenuto opportuno chiarire che le
funzioni che il nuovo articolo 55 Cost. pone espressamente in capo al Senato
spettano comunque anche alla Camera; per tale ragione, sono stati utilizzati
i termini "concorre" e "partecipa". È stata invece soppressa l'attribuzione espressa al
Senato della funzione di controllo
delle politiche pubbliche. Nel corso dell'esame in sede referente, inoltre, è stata
soppressa la previsione di un concorso paritario del Senato nella funzione
legislativa per le materie relative a famiglia e trattamenti sanitari
obbligatori, di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione:
il procedimento legislativo per i disegni di legge vertenti su tali materie
seguirà quindi le previsioni dettate dall'art. 70 Cost.. È stata inoltre in
parte modificata la previsione relativa alla funzione di raccordo posta in
capo al Senato che, nel testo approvato da tale ramo del Parlamento (C. 2613),
poneva in capo a tale organo la funzione di raccordo tra "l'Unione
europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica". La
funzione di raccordo tra Stato e Unione europea non è dunque più espressamente
richiamata nel testo dell'articolo 55 Cost; è comunque confermata la
previsione della partecipazione del Senato alle decisioni dirette alla
formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea. È stata inoltre soppressa
la previsione che attribuiva al Senato anche la valutazione di impatto di
tali decisioni. |
L'articolo 2 del disegno di legge -
modificando l'articolo 57 Cost. - definisce una diversa
composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in
particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal testo
costituzionale vigente, il nuovo Senato è composto da 95 senatori
rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli
regionali o delle province autonome. Al contempo, il Presidente della
Repubblica può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica sette
anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si
aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di
diritto e a vita.
Per
il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei
componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado. I
consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano
eleggono i senatori, con metodo
proporzionale, tra i propri
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori (art. 57,
secondo comma).
Per
quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei seggi, il
terzo comma dell'articolo 57 Cost. prevede che nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a 2 e
che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2.
|
In base al testo vigente dell'articolo 57 Cost.
nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7; al Molise ne spettano 2, alla Valle d'Aosta 1 (la previsione vigente si applica
ad un totale di 309 senatori, dovendosi escludere i 6 senatori eletti nella
circoscrizione Estero). |
Al
contempo, il quarto comma
dell'articolo 57 Cost., senza mutare l'impostazione del testo attuale, prevede
che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui, previa applicazione
del suddetto terzo comma, in
proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, viene
eliminando il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più
applicabile al nuovo Senato.
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Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2 dell'articolo
39 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base all'ultimo
censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una
regione (come definito in base alle predette disposizioni) è diverso da
quello risultante dal censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i
senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento "anche in deroga al primo comma
dell'articolo 57 Cost.". |
La durata del mandato dei senatori coincide con
quella dell'organo dell'istituzione territoriale
da cui sono stati eletti (articolo 57, quinto comma), come specificato
nel corso dell'esame in Assemblea. Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non
sottoposto a scioglimento.
|
Nel testo approvato dal Senato il riferimento era
alla durata dell'organo dell'istituzione territoriale "in cui" sono
stati eletti, con ciò ingenerando il dubbio che il riferimento potesse
essere, per il sindaco, all'elezione di primo grado che lo aveva portato ad
assumere tale carica o, al contrario, all'elezione a senatore, di secondo
grado, effettuata dai consigli regionali. Con la modifica approvata in
Assemblea alla Camera, per cui il testo fa riferimento alla durata
dell'organo dell'istituzione territoriale "da cui" i senatori sono
stati eletti, si intende che l'organo cui fare riferimento è il consiglio
regionale che ha eletto il sindaco nella carica di senatore. Pertanto, la
durata del mandato di senatore per i sindaci coinciderà con quella del
consiglio regionale che ha proceduto alla loro elezione. |
Per
quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, si ricorda
che viene soppresso l'articolo 58 Cost. (dall'articolo 38, comma 2), con
la conseguenza che non è più previsto il requisito del compimento di quaranta
anni di età per diventare senatori, né quello di venticinque anni per
esercitare il diritto di voto.
Le
"modalità di attribuzione dei
seggi e di elezione dei
componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci", nonché quelle per la
loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e
locale sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo
57 Cost. - con legge approvata
da entrambe le Camere. La
medesima disposizione esplicita i criteri
da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi e la composizione di ciascun Consiglio.
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La legge è
approvata, ai sensi dell'articolo 38 del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni della
Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale in esame. Va altresì tenuto presente che il disegno di
legge, nelle more dell'entrata in vigore della legge bicamerale che
disciplinerà l'elezione indiretta del Senato (di cui all'articolo 57, sesto
comma, Cost.), detta specifiche disposizioni elettorali riguardanti la prima applicazione (v. infra,
articolo 39, commi 1-6). |
L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 Cost.,
prevedendo che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori cittadini che hanno illustrato la patria
per altissimi meriti. Tali senatori non restano, peraltro, in carica a
vita, come previsto dall'attuale testo costituzionale, ma durano in carica sette anni e non
possono essere nuovamente nominati.
Tale
disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni degli articoli
39, co. 7, e 40, co. 5, del disegno di legge costituzionale, che prevedono,
rispettivamente, che i senatori a vita
attuali rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato
e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 Cost.
(che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della
Repubblica) i senatori di nomina
presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 Cost., come
modificato, "non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo
di cinque", tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a
vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in
esame.
Il
medesimo articolo 40, comma 5, stabilisce infine che "lo stato e le
prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le
disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale".
L'articolo 4 interviene sull'articolo
60 Cost., che disciplina la durata delle Camere. L'articolo
riferisce alla sola Camera dei deputati
l'elezione per cinque anni ed il
divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni
attualmente valide per entrambi i rami del Parlamento.
La
modifica è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 Cost. come
novellato dal disegno di legge, in base alla quale il Senato diventa organo non
sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale 'continuo'.
L'articolo 5 inserisce, all'articolo
63 Cost., un nuovo secondo comma che rimette al regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere
limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o
locali. L'intento è di evitare che si cumuli nello stesso soggetto la
rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed
estrazione.
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Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 Cost.,
in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza e, quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Al riguardo, si ricorda
che i nuovi articoli 85 e 86 Cost., come modificati dal disegno di legge
costituzionale, modificano le disposizioni relative alla presidenza ed alla
convocazione del Parlamento in seduta comune, con riguardo all'elezione del
Presidente della Repubblica (v. infra). |
L'articolo 6 introduce due nuovi commi
all'articolo 64 Cost. (secondo e sesto comma) e reca una modifica di
carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.
Viene,
in particolare, introdotta una nuova disposizione (secondo comma) che
attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle
minoranze parlamentari. Con
una modifica approvata alla Camera, si assegna al solo regolamento della Camera
anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.
Il
nuovo sesto comma dell'articolo 64 Cost., a sua volta, prevedendo in
Costituzione quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni dei Regolamenti
della Camera e del Senato, sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute
dell'Assemblea e ai lavori delle
Commissioni.
L'articolo 7 modifica l'articolo 66
Cost., in base al quale
ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità degli stessi.
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Il testo approvato dal Senato lasciava inalterata
per la Camera dei deputati tale potestà di verifica dei poteri e, al
contempo, attribuiva al Senato solo il potere di giudicare i titoli di
ammissione dei propri componenti, specificando, invece, che delle cause
ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori, fosse data
"comunicazione" al Senato medesimo da parte del suo Presidente. Tale
formulazione è stata modificata alla
Camera, in primo luogo, al fine di mantenere l'attuale primo comma
dell'articolo 66 della Costituzione, come oggi vigente, che attribuisce a
ciascuna Camera la verifica dei poteri (titoli di ammissione e cause
sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità). |
Considerato
che lo status di senatore previsto dalla riforma dipende dai titoli
legati alla condizione di consigliere regionale o di sindaco, il nuovo secondo comma dell'art. 66 dispone
che il Senato "prende atto"
della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, da cui
consegue la decadenza da senatore. In tal modo si è inteso chiarire che
il Senato giudica su tutti i titoli di ammissione e di permanenza in carica
peculiari dei suoi membri, mentre si limita a prendere atto delle cause che
impediscono lo svolgimento del mandato legate alla carica elettiva regionale o
locale.
L'articolo 8 interviene sull'articolo
67 Cost. al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale
sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte
all'articolo 55 Cost.; tale articolo, al terzo comma, prevede che "Ciascun
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione".
Al contempo,
la riscrittura dell'articolo 67 Cost., operata dal disegno di legge, mantiene anche
per i membri del Senato il divieto di mandato imperativo.
L'articolo 9 del disegno di legge
modifica l'articolo 69 Cost. che, nella nuova formulazione, prevede che
i membri della Camera dei deputati - e quindi non più i membri del Parlamento -
ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Conseguentemente,
la corresponsione della indennità parlamentare è limitata ai soli membri
della Camera dei deputati.
|
Il trattamento
economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali
eletti in secondo grado risulta dunque quello spettante per la carica di
rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 Cost.,
come novellato dal disegno di legge costituzionale (articolo 35), la legge statale ivi prevista, ad
approvazione bicamerale, reca l'individuazione della durata degli organi
elettivi della regione e dei relativi emolumenti
nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo
di Regione. Per i senatori di nomina presidenziale (art.
59, secondo comma, Cost.) non è invece prevista alcuna indennità. In base
alle disposizioni transitorie e finali, viene inoltre mantenuta l'indennità
per i senatori ex Presidenti della Repubblica (art. 40, co. 5, ultimo
periodo, del disegno di legge) e per i senatori a vita attualmente in carica
(art. 39, co. 7, del disegno di legge). |
L'articolo 10, che sostituisce l'articolo
70 Cost., prevede il superamento
del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle
due Camere esercita nella formazione delle leggi.
Il
nuovo articolo 70 Cost. disciplina il procedimento legislativo innovando
profondamente rispetto all'attuale assetto: vengono infatti delineate due
tipologie di procedimento,
bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura,
monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano
la cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal nuovo quarto comma
dell'articolo 117.
In
base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale,
caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano
collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa (come nel
sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi,
individuate al primo comma dell'art. 70
Cost.
|
Nello specifico, il primo comma dell'art. 70 Cost.
prevede l'esercizio collettivo della funzione legislativa per le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, solo per le
leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione (previste dall'articolo 71 Cost.), per le leggi che determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo
comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (legge elettorale
del Senato), 80, secondo periodo (ratifica dei trattati sull'appartenenza
dell'Italia all'UE), 114, terzo comma (ordinamento di Roma capitale), 116,
terzo comma (attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia), 117, quinto comma (norme di procedura per le Regioni
e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla
partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
dell'UE e sull'attuazione e sull'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'UE, nonché le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza), 117, nono comma (legge che disciplina i casi e le
forme in cui la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato),
119, sesto comma (legge che definisce i principi generali per l'attribuzione
del patrimonio a comuni, città metropolitane e Regioni), 120, secondo comma
(definizione delle procedure per il potere sostitutivo del Governo e dei casi
di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di
grave dissesto finanziario dell'ente), 122, primo comma (legge che stabilisce
i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra
donne e uomini nella rappresentanza e che determina la durata degli organi
elettivi ed i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli
attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione), 132, secondo comma
(distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un'altra). |
Come
risulta dalla nuova formulazione del testo approvata dalla Camera, il
riferimento per individuare l'ambito del procedimento bicamerale è alle leggi
in senso formale, intendendo la legge come fonte di produzione di una specifica
normativa. A tal fine, nel testo costituzionale è stato esplicitato che tali
leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o
derogate solo in forma espressa e da leggi approvate in base al procedimento
bicamerale (primo comma).
Tutte
le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (secondo comma), con un procedimento
legislativo monocamerale, ferma
restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell'iter
legislativo: in particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti,
disporre di esaminare i progetti
di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le proposte di
modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei
deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva (terzo comma).
Anche
i disegni di legge di bilancio (di cui all'articolo 81, quarto comma,
Cost.) seguono il procedimento monocamerale di cui al terzo comma dell'art. 70
Cost., con la differenza che il loro esame da parte del Senato, dopo
l'approvazione della Camera, avviene in via automatica - quindi senza bisogno
della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisione da
parte del Senato - ed il termine per deliberare proposte di modificazione è di
15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera (quinto comma).
|
Le modifiche introdotte alla Camera hanno semplificato il
procedimento legislativo dei disegni di legge di cui all'art. 81, quarto
comma, eliminando l'ipotesi di una ulteriore procedura, differenziata in base
alle materie di riferimento delle singole disposizioni. |
Viene
inoltre previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo
rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la
Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato - a condizione
che lo stesso si sia espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti -
solamente pronunciandosi "nella votazione finale" a maggioranza
assoluta dei suoi componenti (quarto
comma). A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, questo
specifico procedimento si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o
a tutela dell'interesse nazionale che
danno attuazione alla c.d. clausola di supremazia (introdotta dal nuovo
articolo 117, quarto comma, Cost.), per le quali l'esame del Senato è disposto
entro 10 giorni.
|
Nel testo approvato dal Senato, l'ambito di applicazione
del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 70 era più ampio e
ricomprendeva anche una serie di materie, individuate mediante richiamo alle
relative disposizioni costituzionali. Con le modifiche apportate dalla
Camera, viene eliminato il riferimento alle materie e si ricomprendono nel
procedimento bicamerale di cui al primo comma dell'articolo 70 Cost. una
serie di ambiti di intervento legislativo a cui, sulla base del testo
approvato dal Senato, si sarebbe applicata la procedura con "ruolo
rinforzato del Senato". |
Nell'eventualità
che insorgano questioni di competenza legislativa tra le due Camere,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, è prevista l'intesa tra i Presidenti delle Camere (sesto comma).
Infine,
è attribuita al Senato la facoltà,
secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività
conoscitive, nonché di formulare osservazioni
su atti o documenti all'esame
della Camera dei deputati (settimo
comma).
L'articolo 11 modifica l'articolo 71
Cost. che disciplina l'iniziativa
legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che
attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro
delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferito con legge
costituzionale. Tuttavia, ai sensi del novellato articolo 72 Cost., mentre i
progetti di legge a procedimento bicamerale possono essere presentati
indifferentemente ad una della due Camere, gli altri sono presentati alla
Camera dei deputati.
Rimane,
pertanto, la facoltà per ciascun senatore di presentare disegni di legge, fermo
restando che i disegni di leggi cui si applica il procedimento monocamerale
dovranno comunque essere presentati alla Camera dei deputati.
|
Più in generale, nel nuovo testo costituzionale, la
presentazione dei disegni di legge risulta così disciplinata: ü i disegni di legge ad
approvazione bicamerale sono presentati alla Camera o al Senato (art. 72,
primo comma, Cost.); ü tutti gli altri
disegni di legge devono necessariamente essere presentati alla Camera (art.
72, primo comma, Cost.); ü i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge devono essere presentati alla Camera (art. 77
Cost.); ü i disegni di legge di
iniziativa dei Consigli regionali devono essere presentati alla Camera (art.
121 Cost.). |
Viene
attribuito al Senato il potere di
richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno
di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e
pronunciarsi entro il termine di sei
mesi dalla data della deliberazione del Senato (secondo comma dell'articolo
71 Cost.).
Viene
quindi modificato anche il secondo comma (che all'esito della novella operata
dall'articolo in esame diventerebbe il terzo
comma) dell'articolo 71 vigente che attiene all'iniziativa
legislativa popolare: è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme
necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo,
introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione
finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
Infine,
sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la cui
disciplina è peraltro rinviata ad una apposita legge costituzionale, unitamente
a quella di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali (quarto comma).
|
Per quanto riguarda il referendum propositivo, si tratta un istituto nuovo per
l'esperienza costituzionale italiana. Peraltro, si segnala che alcune regioni già prevedono tale strumento di
partecipazione popolare. Invece, l’istituto del referendum di indirizzo non è del tutto nuovo nel nostro
ordinamento: il 18 giugno 1989, contestualmente alle elezioni per il rinnovo
del Parlamento europeo, si è svolto un referendum
di indirizzo, indetto con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2,
relativo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo. |
L'articolo 12 modifica l'articolo 72 Cost., che riguarda il procedimento
di approvazione dei disegni di legge.
I
disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo bicamerale possono essere presentati ad una delle due Camere (primo comma).
Tutti gli altri progetti di legge sono presentati
alla Camera dei deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, sono esaminati da una Commissione e
poi dalla Camera stessa, che li approva articolo per articolo e con votazione finale
(secondo comma).
È
affidata ai regolamenti delle Camere la disciplina dei procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (terzo comma) nonché la possibilità di
stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alle
Commissioni. Riguardo alla composizione delle Commissioni in sede
legislativa (quarto comma), la previsione costituzionale di una
composizione effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari è riferita solo a quelle della Camera dei deputati (la stessa
impostazione è seguita per la composizione delle Commissioni di inchiesta
dall'articolo 82 Cost., come modificato – v. infra).
Sono
poi espressamente esclusi dalla possibilità di approvazione in sede legislativa
anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a
quelli - già previsti - in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi (quinto
comma).
La
disciplina delle modalità di esame di tutti i disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati è demandata al regolamento del Senato (sesto comma).
Il
nuovo settimo comma
dell'articolo 72 Cost. regola l'istituto del c.d. "voto a data certa",
modificato durante l'esame alla Camera.
In
base alla nuova disposizione costituzionale, il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine
del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei
deputati entro il termine di settanta
giorni dalla deliberazione.
|
Il testo approvato dal Senato faceva riferimento alla
"votazione finale", mentre la nuova formulazione definita all'esito
dell'esame in sede referente si riferisce alla "pronuncia in via
definitiva" della Camera, che - in base al nuovo articolo 70, terzo
comma – include l'esame delle eventuali proposte di modificazione del Senato. |
Il
nuovo testo prevede che, in tali casi, sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di
proposte di modificazione da parte del Senato (che divengono quindi pari
a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la
relativa deliberazione, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 70, terzo
comma). È poi prevista la possibilità di un differimento del termine, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della
Commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Al regolamento della Camera dei deputati
è affidata la definizione delle modalità
e dei limiti del procedimento,
anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
Al
contempo, una nuova disposizione transitoria precisa che, fino all'adeguamento
del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72,
settimo comma, della Costituzione, il differimento del termine previsto da tale
articolo (pari a quindici giorni) non può, in ogni caso, essere inferiore a
dieci giorni (art. 39, co. 9, del disegno di legge).
|
Nel testo approvato dal Senato in prima lettura
era prevista la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei
deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo, oltre ad essere iscritto con priorità
all'ordine del giorno per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro
sessanta giorni dalla richiesta governativa, venisse comunque votato, decorso
il termine, nel testo proposto o accolto dal Governo, su richiesta dello
stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (c.d.
"voto bloccato"). |
La
procedura del "voto a data certa" è esclusa per alcune categorie di
leggi: si tratta delle leggi ad approvazione paritaria (articolo 70, primo
comma, Cost.), delle leggi in materia elettorale, delle leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, delle leggi di concessione
dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.) e della legge che reca il
contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per
l'equilibrio di bilancio (81, sesto comma, Cost.).
L'articolo 13 introduce un nuovo secondo
comma all'articolo 73 Cost., che prevede che le leggi
che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro
promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della
Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera
presenti - entro 10 giorni dall'approvazione della legge - un ricorso motivato.
|
Si ricorda che il testo approvato dal Senato attribuiva
tale facoltà ad un terzo dei componenti della Camera o del Senato mentre nel
corso della discussione in Assemblea è stata approvata una modifica volta a
differenziare il quorum necessario, in ragione della diversa
composizione dei due organi. È stata inoltre soppressa la previsione in base
alla quale il ricorso deve recare l'indicazione degli specifici profili di
incostituzionalità. |
La
nuova previsione stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il
termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere
promulgata.
L'articolo
13 provvede inoltre a coordinare l'articolo
134 Cost., che definisce gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale,
aggiungendo allo stesso un nuovo secondo comma, che prevede che la Corte
costituzionale giudichi altresì della legittimità costituzionale delle leggi
che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Per
quanto riguarda le leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura
in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, è stato
approvato - nel corso della discussione in Assemblea alla Camera - un comma
aggiuntivo all'art. 39 del disegno di legge, volto a consentirne la
sottoposizione al giudizio di legittimità della Corte costituzionale (v. infra,
sub art. 38, comma 10).
L'articolo 14 modifica l'articolo 74
Cost. in materia di rinvio delle leggi da parte del Presidente della
Repubblica, stabilendo che, qualora il rinvio riguardi i disegni di
legge di conversione di decreti-legge, è contemplato un differimento di
30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni per la
conversione, attualmente fissato dall'articolo 77 Cost.
Con
una seconda modifica, viene adeguata la formulazione dell'articolo al nuovo
procedimento legislativo delineato dall'articolo 70 Cost., specificando che se
"la legge" è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata
(tale formulazione sostituisce quella prevista nel testo vigente che fa
riferimento all'ipotesi in cui le "Camere" approvino nuovamente).
|
Nel corso dell'esame alla Camera, è stata eliminata
la possibilità di rinvio parziale da parte del Presidente, ossia di un
rinvio limitato a specifiche disposizioni della legge, che era stata
introdotta dal Senato durante la prima lettura del testo di riforma. |
L'articolo 15 modifica l'articolo 75 Cost.
sul referendum abrogativo, introducendo un diverso quorum per la validità del referendum, ossia
la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Resta fermo il quorum
di validità attualmente previsto, ossia la maggioranza degli aventi diritto
al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori
compreso tra 500.000 e 800.000.
Si
ricorda inoltre che, in base al nuovo quarto comma dell'articolo 71 Cost., sono
introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo (v. supra, art. 11).
L'articolo 16 modifica l'articolo 77
Cost., prevedendo, in primo luogo, che spetta alla "legge" (mentre nel testo vigente il riferimento è alle
Camere) il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo 76 (primo comma)e quello di
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti
(terzo comma).
Stabilisce
poi che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e
"costituzionalizza" i limiti
alla decretazione di urgenza, attualmente previsti solo a livello di
legislazione ordinaria (legge n. 400/1988).
|
È, così, introdotto il divieto di disciplinare con
decreto-legge le materie per cui la Costituzione (articolo 72, quinto comma)
prevede la c.d. riserva di Assemblea, ossia la materia costituzionale ed
elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti,
l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di
bilanci e consuntivi. Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è
stata esclusa dal divieto di decretazione d'urgenza in materia elettorale la
disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni. È altresì previsto il divieto di reiterare
disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare
l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per
vizi non procedurali. I decreti-legge inoltre devono recare misure di
immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo e nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge di
conversione non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o
alle finalità del decreto. |
Nel
corso dell'esame alla Camera, al
fine di garantire il rispetto dei termini per la conversione, è stato precisato
che il termine di efficacia dei
decreti-legge è pari a novanta
giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica (in
correlazione con il nuovo articolo 74 Cost.) e che il procedimento legislativo
segue la disciplina generale dell'articolo 70, fermo restando l'obbligo di
presentazione alla Camera anche per i decreti-legge cd. bicamerali.
Sono
altresì individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge cd.
monocamerali. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni
dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate
dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo. Con una modifica
approvata in sede referente alla Camera, è stato infine previsto che la
trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre
quaranta giorni dalla presentazione.
L'articolo 17 modifica l'articolo 78
Cost., che disciplina la deliberazione dello stato di guerra,
attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a
conferire al Governo i poteri necessari. In base ad una modifica approvata in
Assemblea alla Camera tale deliberazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
L'articolo 18 del disegno di legge
interviene sul primo comma dell'articolo 79 Cost., stabilendo che l'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti della Camera dei deputati - e non di ciascuna Camera,
come attualmente previsto - in ogni suo articolo e nella votazione finale.
L'articolo 19 modifica l'articolo 80
Cost., che disciplina l'autorizzazione
con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti alle cinque
categorie di materie indicate dal medesimo articolo: trattati di natura
politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano
variazioni del territorio; che comportano oneri alle finanze; che comportano
modificazioni di leggi. Il testo proposto riferisce alla sola Camera dei
deputati le previsioni (nel testo vigente relative ad entrambe le Camere)
in ordine alla competenza ad autorizzare
con legge la ratifica dei trattati internazionali.
Nel
caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea è attribuita al Senato della Repubblica - una competenza paritaria con la Camera per
l'esame dei relativi disegni di legge (procedimento bicamerale – v. supra).
Ai
disegni di legge di amnistia ed indulto e a quelli di ratifica di trattati
internazionali (con l'eccezione dei trattati di appartenenza all'UE) si
applicherà dunque il procedimento legislativo monocamerale (art. 70, terzo
comma).
L'articolo 20 interviene sull'articolo
82 Cost., in tema di istituzione di Commissioni di inchiesta.
Il nuovo
testo stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie
territoriali".
Il
novellato secondo comma dell'articolo 82 Cost. prevede quindi che, a tale
scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione. Soltanto per la Camera si stabilisce
che la commissione di inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi (la stessa
impostazione è seguita all'articolo 72 Cost., come modificato, riguardo alla
composizione delle commissioni in sede legislativa).
Analogamente
a quanto già oggi previsto, le commissioni d'inchiesta procederanno alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
L'articolo 21 interviene sull'elezione del
Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.), sopprimendo la
previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce
delle nuova composizione del Senato di cui fanno parte i rappresentanti delle
regioni e degli enti locali.
Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum
per l'elezione del Capo dello Stato, prevedendo la maggioranza dei due
terzi dei componenti per i primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti
dei componenti dal quarto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti
dal settimo scrutinio.
|
Attualmente, per i primi tre
scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il testo approvato
dal Senato prevedeva sempre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea fino
al terzo scrutinio, dal quarto la maggioranza dei tre quinti e, a partire dal
nono scrutinio, la maggioranza assoluta. |
L'articolo 22 modifica l'articolo 85 Cost. sopprimendo,
in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per
l'elezione del Presidente della Repubblica, in linea con il nuovo articolo 83
Cost.
Inoltre, è attribuito al Presidente del Senato il
compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la
suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del
Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle (v. infra
art. 23).
Infine, si interviene sulla disciplina della convocazione
del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della
Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua
cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei
deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova
composizione, non è previsto scioglimento).
L'articolo 23 modifica l'articolo 86 Cost.,
in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, in caso
egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per
l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente,
morte o dimissioni.
In particolare, è novellato il primo comma,
prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in
cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, sia
non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei
deputati.
È modificato, di conseguenza, il secondo comma
attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come
previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in
seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di
impedimento permanente, morte o dimissioni.
L'articolo 24 novella l'articolo 88 Cost.,
riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla
sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo
parziale, non sottoposto a scioglimento.
L'articolo 25 modifica l'articolo 94 Cost.,
che disciplina la fiducia al Governo. In considerazione delle modifiche apportate
dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 55 Cost. – che attribuiscono alla
sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo
– vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 Cost. che
attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.
Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al
rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei
deputati.
L'articolo 26 novella l'articolo 96 Cost., limitando
alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione
del Presidente del Consiglio e dei Ministri alla giurisdizione ordinaria per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
La norma di coordinamento di cui all'art. 38, co.
15, del disegno di legge adegua conseguentemente la legge costituzionale n.
1/1989.
Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera,
è stato introdotto un nuovo articolo (art. 27), che modifica il secondo comma
dell'articolo 97 Cost., che apre la seconda sezione del titolo III della
Parte seconda della Carta fondamentale, dedicata alla pubblica amministrazione.
Il testo vigente della Costituzione afferma che le leggi sull'amministrazione
(attività e organizzazione dei pubblici uffici) debbono assicurare il rispetto
del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. L'intervento
emendativo aggiunge a questi due principi anche quello della trasparenza.
L'articolo 28 del disegno di legge abroga integralmente
l'articolo 99 Cost. che prevede, quale organo di rilevanza
costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Il successivo articolo 41 dispone l'immediata
applicazione della abrogazione dell'articolo 99, mentre le disposizioni
finali e transitorie definiscono i profili amministrativi della soppressione
del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la
liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti
(articolo 40, comma 1).
L'articolo 29 modifica l'articolo 114 Cost., sopprimendo
il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.
Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale
riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno
quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di
funzioni amministrative proprie.
L'articolo 40, comma 4, peraltro, disciplinando il
riparto di competenza legislativa relativamente agli "enti di area
vasta", attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e
le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa norma finale
viene dunque menzionato nella legge costituzionale un nuovo ente territoriale,
l’'ente di area vasta'.
L'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo
116 Cost., che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni
particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "regionalismo
differenziato").
A seguito delle modifiche apportate:
- viene ridotto l'ambito delle materie nelle
quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni
ordinarie (organizzazione della giustizia di pace; istruzione, ordinamento
scolastico, istruzione universitaria; ricerca scientifica e tecnologica; beni
culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo;
attività culturali; turismo; governo del territorio e, a seguito di una
modifica introdotta in Assemblea, politiche attive del lavoro e istruzione e
formazione professionale);
- è introdotta una nuova condizione per
l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio
tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
- l'iniziativa della regione interessata non è più
presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo
aggravato, ma solo condizione eventuale;
- l'attribuzione delle forme speciali di autonomia
avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però
richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la
necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.
L'articolo 31 riscrive ampiamente l'articolo 117
Cost., in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra
Stato e regioni.
Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed
è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle
materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
Nell'ambito della competenza esclusiva statale, sono
introdotte materia nuove e sono enucleati casi di competenza
esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad
ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni' o ‘disposizioni di
principio').
|
Nel nuovo testo dell'articolo
117, secondo comma, le materie nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà
legislativa esclusiva sono le seguenti: a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni
generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per
la sicurezza alimentare; n) disposizioni
generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica; o) previdenza
sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e
sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e
comuni sull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento,
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni
e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni; q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme
informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema;
ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali
e sul turismo; t) ordinamento delle
professioni e della comunicazione; u) disposizioni
generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e
coordinamento della protezione civile; v) produzione,
trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione
di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti
civili, di interesse nazionale e internazionale. |
Nell'ambito della competenza regionale, una
novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale
competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo
ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla
competenza statale).
In base al nuovo articolo 117, terzo comma, spetta
alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze
linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo
interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei
servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione
professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di
servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario;
in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività
culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di
valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla
base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni
finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni
materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di
una ‘clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato, su
proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione
esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della
Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Anche i criteri di riparto della potestà
regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze
legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta
infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative
(nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle
materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente
e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
|
Nel corso dell'esame presso
la Camera, sono state approvate, sia in sede referente che in Assemblea,
alcune modifiche tese a riformulare specifiche materie di competenza
legislativa. In particolare, nell'ambito della potestà legislativa statale
esclusiva:
Nell'ambito delle
materie di competenza legislativa regionale (terzo comma), è stato soppresso
il riferimento al "Parlamento" per la potestà legislativa in
materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche e la materia istruzione
e formazione professionale è stata sostituita dalla materia organizzazione
in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione
professionale. |
L'articolo 32 modifica l'articolo 118 Cost. introducendo
una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono
esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza
dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità
degli amministratori.
L'articolo 33 modifica l'articolo 119 Cost.,
che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con
la riscrittura del secondo comma - dedicato alla finanza ordinaria degli enti
territoriali - si prevede che l'autonomia fiscale degli enti territoriali vada
esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo quanto
disposto dalla legge dello Stato a fini di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, anziché secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, in linea con l'attribuzione di
tale ambito materiale alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo
comma, lett. e)).
Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto
comma - dedicato al c.d. principio del parallelismo tra le funzioni
esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per
esercitare tali compiti - si stabilisce che le risorse di cui dispongono
gli enti territoriali "assicurano" il finanziamento integrale delle
funzioni pubbliche loro attribuite, laddove il testo vigente prevede che le
risorse degli enti territoriali "consentono" di finanziare in modo
integrale le funzioni pubbliche loro attribuite. Viene inoltre attribuita ad una
legge statale la definizione di indicatori di riferimento di costo e di
fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle
funzioni medesime.
L'articolo 34 modifica l'articolo 120,
secondo comma, Cost., che disciplina il c.d. "potere
sostitutivo" del Governo nei confronti delle autonomie territoriali,
introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere
preventivo del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici
giorni dalla richiesta; fanno eccezione i casi di motivata urgenza.
Al secondo comma dell'articolo 120 Cost. viene
inoltre attribuita alla legge la definizione dei casi di esclusione dei
titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle
rispettive funzioni "quando è stato accertato lo stato di grave dissesto
finanziario dell'ente".
L'articolo 35 modifica l'articolo 122, primo
comma, Cost., al fine di porre un limite agli emolumenti dei
componenti degli organi regionali.
Per effetto della modifica apportata, infatti, si
stabilisce che con la legge statale ivi prevista (la medesima fonte che
disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), ad approvazione bicamerale
in base all'art. 70 Cost., vada individuato un limite agli emolumenti spettanti
al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, in modo che
non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei
comuni capoluogo di regione.
A seguito di una modifica introdotta dall'Assemblea
della Camera, alla legge statale è stata altresì affidata la determinazione dei
principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza.
L'articolo 36, con una modifica al primo comma dell'articolo
126 Cost., prevede che il decreto motivato del Presidente della
Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere
adottato previo parere del Senato della Repubblica. Tale parere
sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il
decreto è adottato "sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica". Viene così meno il riferimento costituzionale all'istituzione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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Si ricorda peraltro che, in
forza della disposizione transitoria dell'articolo 39, comma 12, la riforma
costituzionale, per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della
Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV), non si
applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome, finché
non si abbia adeguamento dei rispettivi statuti (per il quale è
necessaria, com'è noto, una legge costituzionale). E' esplicitato altresì che
l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a
Statuto speciale e con le Province autonome. |
L'articolo 37 interviene sull'articolo 135 Cost.,
in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale, modificando il
settimo comma di tale disposizione.
A seguito di una modifica approvata in sede
referente alla Camera, rimane in capo al Parlamento in seduta comune la nomina
di cinque giudici della Corte costituzionale, rimanendo ferma la previsione del
vigente primo comma dell'art. 135 Cost.. In base al testo approvato dal Senato,
invece, tali giudici sarebbero stati nominati separatamente, tre dalla Camera
dei deputati e due dal Senato.
Viene invece modificato il settimo comma dell'art.
135 Cost, che prevede che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
(c.d. giudici aggregati) tratti a sorte da un elenco di cittadini che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. La modifica stabilisce che i
cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a
deputato e non più a senatore.
L'articolo 38 reca una serie di disposizioni consequenziali
e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale e
due leggi costituzionali.
Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma,
Cost., che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero. La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei
deputati le previsioni relative, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Come
conseguenza della previsione in esame, la circoscrizione Estero concorre
all'elezione solo della Camera dei deputati.
Il comma 2 abroga l'articolo 58 Cost.,
relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità attiva e passiva.
Conseguentemente, non risulta più necessario il requisito
anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, né di 25
anni per esercitare il diritto di voto. Si ricorda invece che non è
modificata la previsione costituzionale (art 56 Cost.) che fissa a 25 anni
l'età anagrafica per essere eletti alla Camera (e 18 anni per esercitare il
diritto di voto).
Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 Cost.,
che disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle
nuove Camere e la prorogatio delle uscenti.
La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei
deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in
quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e
suscettibile di scioglimento.
Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma,
Cost., relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si
riunisca in via straordinaria.
Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma,
Cost., relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.
Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei
deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una
legge e indica un termine per la promulgazione della legge stessa.
Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e
sesto dell'articolo 81 Cost., che disciplinano l'equilibrio tra le entrate
e le spese del bilancio e la legge di bilancio. Il disegno di legge in esame riferisce
alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad
entrambe le Camere.
Come conseguenza della proposta, dunque, il ricorso
all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei
deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali (secondo comma); è la Camera dei deputati ogni anno ad
approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo (quarto comma).
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti
con legge costituzionale (sesto comma).
Il comma 7 modifica l'articolo 87 Cost.,
nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.
Di conseguenza, il Presidente della Repubblica indice
le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione
(viene soppresso il riferimento al Senato, che a seguito delle modifiche
disposte dal progetto di riforma costituzionale, diviene organo a rinnovo
continuo, senza scioglimento) (terzo comma).
Il Presidente della Repubblica, inoltre, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della
"Camera dei deputati" (è eliminato il riferimento al Senato); in
coerenza con quanto disposto dagli artt. 70 e 80 Cost., come novellati, per i
trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la ratifica
del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di "entrambe
le Camere" (ottavo comma). Infine, lo stato di guerra è dichiarato
dal Presidente della Repubblica previa deliberazione della Camera dei
deputati (nono comma).
Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo
V della Parte seconda Cost., sopprimendo le parole "le
Province" ed introducendo le parole "Città metropolitane".
I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente
gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i
riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del
Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel
secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali
da una Regione ad un'altra. In sede referente alla Camera, è stato
modificato il comma 9, al fine di specificare che le disposizioni in materia di
potere sostitutivo si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento
e Bolzano. Resta comunque ferma la vigente disciplina degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione in materia di potere sostitutivo (art. 39,
comma 11, secondo periodo, introdotto dall'Assemblea della Camera).
Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo
comma, Cost., relativo alle potestà attribuite al Consiglio
regionale. La modifica proposta incide sul secondo periodo del comma,
prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si
eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei
deputati, e non più (come nel testo vigente) "alle Camere".
Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo
comma, Cost., al fine di superare l'incompatibilità di membro di
consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare.
La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità,
posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge
costituzionale in esame.
Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma,
Cost., relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione
di nuove Province nell'ambito di una Regione. Come già ricordato, il
riferimento alle "Province" viene espunto ovunque ricorra dal testo
costituzionale.
Il comma 14, introdotto alla Camera, interviene in
materia di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per
i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione: attraverso una
modifica all'art. 12 della legge cost. n. 1/1953 si prevede che il Comitato per
la deliberazione della messa in stato di accusa sia presieduto dal Presidente
della Giunta delle autorizzazioni della Camera.
Il comma 15, anch'esso introdotto alla Camera, interviene
in maniera analoga per i reati ministeriali, modificando l'art. 5 della
legge cost. n. 1/1989: si prevede che spetti sempre alla Camera (e non al
Senato come nel testo vigente) anche se il procedimento riguarda soggetti che
non sono membri della Camera.
L'articolo 39, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità
di elezione per il Senato in sede di prima applicazione.
In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di
elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del
nuovo Senato la cui composizione è definita dall'art. 57 della Costituzione,
novellata dal presente disegno di legge. Queste norme, che sostituiscono la
originaria disciplina transitoria dettata dal disegno di legge d'iniziativa
governativa, operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore
della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei
consigli regionali. La legge, come stabilito dall'art. 57 della Costituzione,
deve essere approvata da entrambe le Camere.
Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone
che in ciascuna regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa votare
per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci
dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste
secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal
risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero
di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci
siano ancora seggi da attribuire - dei più alti resti. Nell'ambito della lista,
sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa
essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in
alternativa, di un consigliere.
La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione
di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è
proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato
come il primo tra i non eletti della stessa lista.
Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in
una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse
spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione.
La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di
senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a
quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente,
anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla
suddetta novella dell'art. 57 della Costituzione.
Il comma 3 prevede che, nella legislatura in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte
entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali
per il rinnovo del Senato della Repubblica.
Il comma 4 riguarda la prima costituzione del
nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge ad
approvazione "paritaria" sulla relativa elezione di cui all'articolo
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.
Viene previsto che la prima costituzione del Senato avrà
luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei
deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del
disegno di legge costituzionale in esame.
Viene altresì previsto che, quando alla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche
elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro
tre giorni dal loro insediamento.
Il comma 5 affida al Presidente della Giunta
regionale (e della Giunta delle provincia autonoma di Trento e di Bolzano), la proclamazione
dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).
Il comma 6 prevede che la legge che definisce le
modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in
base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto
comma, della Costituzione), sia approvata entro sei mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di
entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.
Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a
vita, che permangono – "ad ogni effetto" - nella carica nel nuovo
Senato.
Altra disposizione – recata dal comma 8 -
concerne i regolamenti parlamentari. Viene precisato che i regolamenti
parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, "in quanto
compatibili", fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso
dalla Camere nella loro autonomia regolamentare.
Durante l'esame alla Camera, è stato aggiunto un
nuovo comma 9, volto a chiarire che fino all'adeguamento del regolamento della
Camera dei deputati a quanto previsto dal nuovo articolo 72, settimo comma,
della Costituzione, che disciplina l'istituto del c.d. voto a data certa, il
termine previsto per la pronuncia in via definitiva della Camera non può essere
differito per meno di dieci giorni. In base al citato settimo comma, il
differimento non può essere superiore a quindici giorni, tenuto conto dei tempi
di esame da parte della Commissione, nonché della complessità del disegno di
legge.
|
Invece, a seguito delle
modifiche apportate all'art. 135 Cost. è stato soppresso il precedente comma
9 relativo all'elezione dei giudici costituzionali, che - nel testo approvato
dal Senato - attribuiva, alternativamente, alla Camera (3 giudici) ed al
Senato (2 giudici) l'elezione dei giudici di nomina parlamentare. |
Nel corso della discussione in Assemblea è stato
aggiunto il comma 10 che, per quanto riguarda le leggi elettorali della
Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso alla
data di entrata in vigore della legge costituzionale, ne consente la sottoposizione
- su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Senato o di un quarto dei
componenti della Camera - al giudizio di legittimità della Corte
costituzionale, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni.
Tale disposizione è stata inserita tra quelle di immediata
applicazione, individuate dall'art. 41, co. 1, considerato che le altre
troveranno applicazione a decorrere dalla legislatura successiva allo
scioglimento di entrambe le Camere.
Infine, tre disposizioni concernono l'ordinamento
regionale. In primo luogo (comma 11), le leggi regionali su materie
concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano
ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate
sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo
117.
In secondo luogo (comma 12), la riforma
costituzionale - per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della
Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) - non si
applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome,
finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario,
com'è noto, legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento
statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciale e
con le Province autonome.
Infine, il comma 13 specifica che la Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già
attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale
in esame.
Il comma 1 dell'articolo 40 reca alcune disposizioni
finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione
del CNEL (stabilita dal precedente articolo 28 – v. supra).
In particolare, è disposto che, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui
affidare la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al suo
patrimonio (anziché - a seguito di una modifica dell'Assemblea della Camera -
per la liquidazione del patrimonio) e per la riallocazione delle risorse umane
e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato,
presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla
soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del
commissario straordinario decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi
componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
Il comma 2 riguarda i gruppi politici presenti
nei consigli regionali. La norma introduce un divieto di corrispondere ai
suddetti gruppi consiliari "rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari" con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico
delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente
pubblico.
Il comma 3 affida alle Camere - alla luce
della profonda riforma del Parlamento operata - l'obiettivo di un'integrazione
funzionale delle Amministrazioni parlamentari, secondo criteri di
efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato
di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.
Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che viene
a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere, mentre
nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede l'adozione,
sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi
ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive modificazioni,
da approvare conformemente ai principi di autonomia, imparzialità ed accesso
esclusivo e diretto con apposito concorso.
La norma affida altresì alle Camere la definizione -
di comune accordo - della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze
delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai
regolamenti.
Viene infine inserita una norma di continuità dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.
Il comma 4, primo periodo, disciplina il riparto di
competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti
"di area vasta". In particolare, i profili ordinamentali generali
sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le "ulteriori
disposizioni" vengono affidate alla competenza regionale.
Il secondo periodo prevede poi che il mutamento
delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
Si ricorda che le disposizioni di cui ai suesposti
commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 40, in base al successivo articolo 41 (v. infra),
entrano in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto
stabilito dal primo comma dell'art. 59 Cost. (che riguarda i senatori di
diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di
nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'art. 59 Cost., come
modificato, "non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di
cinque", tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già
nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato e
le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i
senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Infine, il comma 6 prevede che i senatori della Provincia
autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della
consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di
prima applicazione, ogni consigliere può votare per due liste di candidati,
formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
L'articolo 41 reca le disposizioni relative non solo
all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle
disposizioni della legge.
Si prevede che il testo di legge costituzionale in
esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel
momento, ma "a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento
di entrambe le Camere", fatte salve alcune disposizioni specificamente
individuate.
Solo alcune disposizioni sono dunque
suscettibili di immediata applicazione.
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In particolare: l'articolo 28,
che modifica l'articolo 99 Cost., relativo alla soppressione del Cnel;
l'articolo 35, che modifica l'articolo 122 Cost. sui limiti agli emolumenti
dei componenti degli organi regionali e sulla determinazione dei principi
fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza nelle Regioni; l'articolo 39, comma 7, relativo alla
permanenza in carica degli attuali senatori a vita; l'articolo 40, che
reca le disposizioni finali concernenti: il regime transitorio del CNEL
(comma 1); il divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli
regionali (comma 2); la riorganizzazione delle amministrazioni parlamentari
(comma 3); il riparto di competenza legislativa sugli enti di area vasta ed
il procedimento di modifica delle circoscrizioni delle Città metropolitane
(comma 4). Nel corso dell'esame in sede referente e in Assemblea sono state
aggiunte tra le disposizioni di immediata applicabilità, rispettivamente,
l'articolo 39, comma 3, che dispone di non procedere alla convocazione dei
comizi elettorali per il rinnovo del Senato a seguito dello scioglimento
delle Camere nella legislatura attualmente in corso e l'articolo 39, comma
10, che consente di sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale le
leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. |