Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Ddl Cost. AC 2613 e abb. - Testo a fronte | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 216 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 10/09/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Servizio responsabile: |
Servizio
Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855/066760-9475–
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File:
TAF testo approvato senato.doc |
Nella tabella che segue
il testo vigente della Costituzione è posto a confronto con quello risultante
dalle modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale di iniziativa
governativa, A.S. 1429, adottato come testo base (seconda colonna) con quello
approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (terza colonna) e
con quello approvato dall’Assemblea del Senato (quarta colonna).
Nella seconda colonna è
indicato in carattere corsivo l’articolo del ddl e in
carattere grassetto le modifiche
apportate al testo della Costituzione vigente.
Nella terza colonna è
indicato l’emendamento approvato in sede referente, in carattere grassetto le modifiche apportate al testo
della Costituzione vigente e, all’interno di tali modifiche, sono evidenziate
in grassetto corsivo le differenze
rispetto al testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1429.
Nella quarta colonna è riportato
il testo come approvato dall’Assemblea del Senato con, evidenziate in grassetto, le modifiche rispetto al
testo vigente della Costituzione.
Costituzione: |
Costituzione: |
Costituzione: |
Costituzione: |
PARTE I |
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TITOLO IV |
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Art. 48 |
Art. 48 |
Art. 48 |
Art. 48 |
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art. 32, co. 1 |
art. 37, co. 1 |
art. 37, co. 1 |
Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. |
Identico |
Identico |
Identico |
La legge stabilisce requisiti e
modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. |
La legge stabilisce requisiti e
modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione della
Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. |
La legge stabilisce requisiti e
modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione della
Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. |
La legge stabilisce requisiti e
modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione della
Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. |
Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. |
Identico
|
Identico |
Identico
|
PARTE II |
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TITOLO I |
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|
Sezione I |
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Art. 55 |
Art. 55 |
Art. 55 |
Art. 55 |
|
art. 1 |
art. 1 |
art. 1 |
|
|
Em. 1.1000 (Relatori)[1] Em. 1.1000/45 (Cociancich
ed al.) Em. 1.1000/57 (Monassero
ed al.) |
Em. 1.985 (Relatori) Em. 1.1979 (Candiani
ed al.) Em. 1.1991 (testo 3, Russo ed al.) Em. 1.713 (testo 2, Fedeli ed al.) |
Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. |
Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato delle
Autonomie. |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
|
|
|
Le
leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono
l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. |
|
Ciascun
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. |
Ciascun
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. |
Ciascun
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. |
|
La
Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella
di controllo dell'operato del Governo. |
La
Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella
di controllo dell'operato del Governo. |
La
Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella
di controllo dell'operato del Governo. |
|
Il
Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre,
secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed
esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città
metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e
all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione
delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche
pubbliche sul territorio. |
Il
Senato della Repubblica rappresenta
le istituzioni territoriali. Concorre, nei
casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione
legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e
gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni
dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.
Valuta l'attività delle pubbliche
amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche
pubbliche. Concorre a esprimere pareri
sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. |
Il
Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre,
paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché,
nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione
legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e
gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette
alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea e ne valuta l’impatto. Valuta l'attività delle pubbliche
amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e
valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. |
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 56 |
Art. 56 |
Art. 56 |
Art. 56 |
La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. |
Identico |
Identico |
Identico |
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
età. |
Identico |
Identico |
Identico |
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 57 |
Art. 57 |
Art. 57 |
Art. 57 |
|
art. 2 |
art. 2 Em. 2.1000 t. 3 corr.
(Finocchiaro, relatrice) |
art. 2 |
Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. |
Il
Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei
Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna
Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra
i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un
collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. |
Il Senato della Repubblica è composto
da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da
cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. |
Il
Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori
rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che
possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. |
|
|
I
Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano
eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e,
nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi
territori. |
I Consigli regionali e i Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale,
i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i
sindaci dei comuni dei rispettivi territori. |
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. |
Abrogato |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a due; ciascuna
delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. |
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha
due. |
La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti
più alti. |
Abrogato |
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla
loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti. |
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
|
La
durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle
istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. |
La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali
sono stati eletti. |
La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali
sono stati eletti. |
|
La
legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione,
entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale
o locale. |
Con
legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di
attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica
tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro
sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
I seggi sono attribuiti in ragione dei
voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. |
Con legge approvata da entrambe le
Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei
membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché
quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e
della composizione di ciascun Consiglio. |
|
Ventuno
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori
dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. |
Soppresso
(Vedi art. 59 Cost.) |
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Art. 58 |
Art. 58 |
Art. 58 |
Art. 58 |
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età. |
art. 32, co. 2 Abrogato |
art. 37, co. 2 Abrogato |
art. 37, co. 2 Abrogato |
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Art. 59 |
Art. 59 |
Art. 59 |
Art. 59 |
|
art. 32, co. 3 |
art. 3 Em. 2.0.1000 (Relatori) |
art. 3 |
È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. |
Abrogato |
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Tali senatori durano in
carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. |
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni
e non possono essere nuovamente nominati. |
Art. 60 |
Art. 60 |
Art. 60 |
Art. 60 |
La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni. |
art. 3 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
art. 4 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
art. 4 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra |
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
La durata della Camera dei deputati
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
Art. 61 |
Art. 61 |
Art. 61 |
Art. 61 |
Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. |
art. 32, co. 4 L’elezione
della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine
della precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. |
art. 37, co. 3 L’elezione
della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine
della precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. |
art. 37, co. 3 L’elezione
della nuova Camera dei deputati ha luogo
entro settanta giorni dalla fine della
precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. |
Finché non siano riunite le nuove
Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. |
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente. |
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente. |
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente. |
Art. 62 |
Art. 62 |
Art. 62 |
Art. 62 |
|
art. 32, co. 5 |
art. 37, co. 4 |
art. 37, co. 4 |
Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. |
Identico |
Identico |
Identico |
Ciascuna Camera può essere convocata
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. |
Identico |
Identico |
Identico |
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Art. 63 |
Art. 63 |
Art. 63 |
Art. 63 |
|
|
art. 5 |
art. 5 |
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. |
Identico |
Identico |
Identico |
|
|
Em. 3.0.1000 testo2 (Relatori) |
|
|
|
Il regolamento stabilisce in quali casi
l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica
possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo
regionali o locali. |
Il
regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche
negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione
dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali. |
Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati. |
Identico |
Identico
|
Identico
|
Art. 64 |
Art. 64 |
Art. 64 |
Art. 64 |
|
art. 32, co. 6 |
art. 6 |
art. 6 |
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Identico |
Identico |
Identico |
|
|
Em. 3.0.1001 (Relatori) |
|
|
|
Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari. |
I
regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari |
Le sedute sono pubbliche: tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta. |
Identico |
Identico |
Identico |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e
del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggio-ranza speciale. |
Identico |
Identico |
Identico |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono. |
I membri del Governo hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono. |
I membri del Governo hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono. |
I membri del Governo hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. |
|
|
Em 3.0.38 (Battista ed al.) |
|
|
|
I membri del Parlamento hanno il dovere
di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni. |
I
membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute
dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. |
Art. 65 |
Art. 65 |
Art. 65 |
Art. 65 |
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. |
Identico |
Identico |
Identico |
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 66 |
Art. 66 |
Art. 66 |
Art. 66 |
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità. |
art. 4 La
Camera dei deputati giudica dei
titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità. |
art. 7 Em. 4.1000
(Relatori) La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. |
art. 7 La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. |
|
Il
Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti.
Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data
comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente. |
Il
Senato della Repubblica giudica i titoli di ammissione dei
suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei
senatori è data comunicazione al Senato della
Repubblica da parte del suo Presidente. |
Il
Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti.
Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data
comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente. |
Art. 67 |
Art. 67 |
Art. 67 |
Art. 67 |
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato. |
art. 5 I
membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. |
art. 8 I
membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. |
art. 8 I
membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. |
Art. 68 |
Art. 68 |
Art. 68 |
Art. 68 |
I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. |
art. 6 Identico |
art. 6 Identico |
Identico |
Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza. |
Senza
autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. |
Em. 6.1000 (Relatori) 6.2 (Verducci et
al.), 6.3 (Paolo Romani et al.), 6.4 (Minzolini),
6.6 (Caliendo), 6.8 (Candiani
et al.), 6.9 (Orellano et al.), 6.10 (Bencini,
Campanella), 6.11 (Centianio, Bisinella),
6.12 (Zeller et al.), 6.13 (Maran, Susta) e 6.14 (Mario Mauro) Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. |
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i deputati ad intercettazioni,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza. |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Art. 69 |
Art. 69 |
Art. 69 |
Art. 69 |
I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge. |
art. 7 I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla
legge. |
art. 9 I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla
legge. |
art. 9 I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla
legge. |
Sezione II |
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|
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Art. 70 |
Art. 70 |
Art. 70 |
Art. 70 |
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere. |
art. 8 La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per
le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. |
art. 10 Em. 8.1000 (Relatori) La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per
le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli
altri casi previsti dalla Costituzione. |
art. 10 Em. 10.71 (De Petris e al.) La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per
le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per
le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela
delle minoranze linguistiche, di referendum
popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli
altri casi previsti dalla Costituzione. |
|
Le
altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. |
Le
altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. |
Le
altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. |
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Em. 10.438 Relatrice Em. 10454 (Testo 2) (Cociancich) |
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Ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di
un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni
successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione
del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti
giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non
disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata. |
Ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica
che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può
disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare
proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati,
entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il
Senato della Repubblica non
disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata. |
Ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di
un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni
successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di
modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, si pronuncia in
via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere
all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando
la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può
essere promulgata. |
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Em. 10454 (testo 2) (Cociancich) Em. 10.466 (testo 2) (Quagliariello) |
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Per
i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma,
117, commi secondo, lettere p)
e u), quarto, sesto e decimo,
118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei
trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la
Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal
Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Per
i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114,
terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono 118,
quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132,
secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle
modificazioni proposte dal Senato della
Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. |
Per
i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114,
terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo,
quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma,
120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui
all’articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i
termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi
alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi
nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
|
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Em. 10.466 ( testo 2) (Quagliariello) |
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I
disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera
dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della
trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia
deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
I
disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera
dei deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici
giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
I
disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera
dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della
trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della
Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
|
Il
Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o
documenti all'esame della Camera dei deputati. |
Il
Senato della Repubblica può,
secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività
conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame
della Camera dei deputati. |
Il
Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o
documenti all'esame della Camera dei deputati. |
Art. 71 |
Art. 71 |
Art. 71 |
Art. 71 |
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale. |
Identico |
Identico |
Identico |
|
art. 9 |
art. 11 |
art. 11 |
|
Il
Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere
all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede
all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della
deliberazione del Senato delle Autonomie. |
Il
Senato della Repubblica può, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere
alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal
caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il
termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica. |
Il
Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di
procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei
deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla
data della deliberazione del Senato della Repubblica. |
|
|
Em. 9.1000 (testo 2) (Relatori) |
Em 11.5000 (Relatori) |
Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli. |
Identico |
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno duecentocinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge
d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti
stabiliti dai regolamenti parlamentari. |
Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione
conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei
tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. |
|
|
|
Al
fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle
politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti
di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre
forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata
da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione. |
Art. 72 |
Art. 72 |
Art. 72 |
Art. 72 |
|
art. 10 |
art. 12 |
art. 12 |
|
|
Em. 10.1000 (testo 2) (Relatori) |
|
Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale. |
Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. |
Ogni disegno di legge di
cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale. |
Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma,
presentato ad una Camera, è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale. |
|
|
Ogni altro disegno di legge è
presentato alla Camera dei deputati, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale. |
Ogni
altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l’approva
articolo per articolo e con votazione finale. |
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza. |
Identico |
I regolamenti stabiliscono procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. |
I
regolamenti stabiliscono procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. |
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Identico |
Possono altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle Commissioni. |
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche
permanenti, che, alla Camera dei
deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. |
|
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Em. 10.1000/20 (Palermo et al.) |
Em. 12.64 (Relatore) |
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi. |
Identico |
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di
approvazione di bilanci e consuntivi. |
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione
legislativa, per quelli di conversione
in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. |
|
Il
regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei
disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge
costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle
Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138. |
Il
regolamento del Senato della Repubblica
disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera
dei deputati ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma. |
Il
regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei
disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma. |
|
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Em. 12.64 (Relatore) |
|
Il
Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di
legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla
votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un
termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della
complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto
dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche,
articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui
all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. |
Il
Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di
legge, indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità
all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta
giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal
Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo
per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui
all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. |
Esclusi
i casi di cui all’articolo 70, primo comma e, in ogni caso, le leggi in
materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le
leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il
Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di
legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo,
sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione
finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo
proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza
modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i
termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. |
Art. 73 |
Art. 73 |
Art. 73 |
Art. 73 |
|
|
art. 13 Em. 10.0.1000 (Relatori) Em. 10.0.1000/10 (Pegorer
et al.) |
art. 13 Em. 13.29 (Relatori) |
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. |
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. |
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte,
prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità
costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato
presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante
l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese e, fino ad allora,
resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere
promulgata. |
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi
che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al
giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte
costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei
componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di
incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la
promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la legge non può essere promulgata. |
|
art. 32, co. 7 |
art. 37, co. 5 |
art. 37, co. 5 |
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito. |
Se
la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne
dichiara l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. |
Se
la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne
dichiara l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. |
Se
la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne
dichiara l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 74 |
Art. 74 |
Art. 74 |
Art. 74 |
|
art. 11 |
art. 14 |
art. 14 |
|
|
Em. 11.1000 (Relatori.) |
|
Il Presidente della Repubblica, prima
di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione. |
Identico |
Il Presidente della Repubblica, prima
di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione, anche limitata a specifiche
disposizioni. |
Il Presidente della Repubblica, prima
di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione, anche limitata a specifiche
disposizioni. |
|
Qualora
la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma
dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di
trenta giorni. |
Qualora
la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma
dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di
trenta giorni. |
Qualora
la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma
dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di
trenta giorni. |
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata. |
Se
la legge è nuovamente approvata,
questa deve essere promulgata. |
Se
la legge o le specifiche disposizioni
della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata. |
Se
la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata. |
Art. 75 |
Art. 75 |
Art. 75 |
Art. 75 |
|
|
art. 15 |
art. 15 |
|
|
Em. 11.0.1000 (Relatori), sub. /54 t. 2
(relatori) |
|
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. |
Identico |
È indetto referendum popolare per
deliberare l’abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con
autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali |
È
indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
forza di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. |
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. |
Identico |
Identico |
Identico
|
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati. |
Identico |
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. |
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. |
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
Identico |
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli elettori che
hanno partecipato all’ultima elezione della Camera dei deputati, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori,
la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum. |
Identico
|
Identico |
Identico |
Art. 76 |
Art. 76 |
Art. 76 |
Art. 76 |
L’esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 77 |
Art. 77 |
Art. 77 |
Art. 77 |
|
art. 12 |
art. 16 Em. 12.1000 (Relatori) |
Art. 16 |
Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. |
Il Governo non può, senza delegazione della
Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Il Governo non può, senza delegazione della
Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. |
Quando, in casi straordinari di necessità
e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni. |
Quando, in casi straordinari di necessità
e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alla Camera dei deputati
che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro
cinque giorni. |
Quando, in casi straordinari di necessità
e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alla Camera dei deputati
che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro
cinque giorni. |
Quando, in casi straordinari di necessità
e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alla Camera dei deputati
che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro
cinque giorni. |
I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. La Camera dei deputati
può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti. |
I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. La Camera dei deputati
può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti. |
I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. La legge può
tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
|
Il
Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; reiterare
disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di
norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. |
Il
Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, ultimo comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza
di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non
attinenti al procedimento. |
Il
Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare
disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di
norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. |
|
I
decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo. |
I
decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo. |
I
decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo. |
|
L'esame,
a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è
disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro
presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono
essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. |
L'esame,
a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è
disposto dal Senato della Repubblica
entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le
proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla
data di trasmissione del testo. |
L'esame,
a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è
disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro
presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono
essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. |
|
|
Nel corso dell'esame di disegni di
legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate
disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto. |
Nel
corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non
possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità
del decreto. |
Art. 78 |
Art. 78 |
Art. 78 |
Art. 78 |
|
art. 13 |
art. 17 |
art. 17 |
Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. |
La
Camera dei deputati delibera lo
stato di guerra e conferisce al
Governo i poteri necessari. |
La
Camera dei deputati delibera lo
stato di guerra e conferisce al
Governo i poteri necessari. |
La
Camera dei deputati delibera lo
stato di guerra e conferisce al
Governo i poteri necessari. |
Art. 79 |
Art. 79 |
Art. 79 |
Art. 79 |
|
art. 14 |
art. 18 |
art. 18 |
L'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. |
L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni
suo articolo e nella votazione finale. |
L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni
suo articolo e nella votazione finale. |
L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni
suo articolo e nella votazione finale. |
La legge che concede l'amnistia o
l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. |
Identico |
Identico |
Identico |
In ogni caso l'amnistia e l'indulto
non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 80 |
Art. 80 |
Art. 80 |
Art. 80 |
|
art. 15 |
art. 19 |
art. 19 |
Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
La
Camera dei deputati autorizza con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
La
Camera dei deputati autorizza con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei
trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono
approvate da entrambe le Camere. |
La
Camera dei deputati autorizza con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei
trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono
approvate da entrambe le Camere. |
Art. 81 |
Art. 81 |
Art. 81 |
Art. 81 |
|
art. 32, co. 8 |
art. 37, co. 6 |
art. 37, co. 6 |
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il ricorso all’indebitamento è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. |
Il ricorso all’indebitamento è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione della Camera dei
deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. |
Il ricorso all’indebitamento è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione della Camera dei
deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. |
Il ricorso all’indebitamento è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione della Camera dei
deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. |
Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. |
Identico |
Identico
|
Identico |
Le Camere ogni anno approvano con
legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
La
Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
La
Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
La
Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
L’esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
princìpi definiti con legge costituzionale. |
Il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge
costituzionale. |
Il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge
costituzionale. |
Il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge
costituzionale. |
Art. 82 |
Art. 82 |
Art. 82 |
Art. 82 |
|
art. 16 |
art. 20 Em. 16.1000 (relatori) |
art. 20 |
Ciascuna Camera può disporre inchieste
su materie di pubblico interesse. |
La
Camera dei deputati può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. |
La
Camera dei deputati può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie
territoriali. |
La
Camera dei deputati può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. |
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria. |
Identico |
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra
i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la
Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la
Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
TITOLO II |
|
|
|
Art. 83 |
Art. 83 |
Art. 83 |
Art. 83 |
|
art. 17 |
art. 21 Em. 17.23 (Gotor
et al.) t. 2 |
art. 21 |
Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. |
Identico |
Identico |
Identico
|
All'elezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della
assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Identico |
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi della assemblea. Dopo il
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea. Dopo l’ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della
assemblea. Dopo il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dell’Assemblea. Dopo
l’ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Art. 84 |
Art. 84 |
Art. 84 |
Art. 84 |
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici. |
Identico |
Identico |
Identico |
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. |
Identico |
Identico |
Identico |
L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 85 |
Art. 85 |
Art. 85 |
Art. 85 |
|
art. 18 |
art. 22 |
art. 22 |
|
|
Em. 18.1000 (relatori) |
|
Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni. |
Identico |
Identico |
Identico |
Trenta giorni prima che scada il
termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. |
Trenta giorni prima che scada il
termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. |
Trenta
giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente
della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente
del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. |
Trenta
giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Quando il Presidente
della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in
cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede
il Parlamento in seduta comune. |
Se le Camere sono sciolte, o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica. |
Se
la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione, l'elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione della
Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica. |
Se
la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione, l'elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione della
Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica. |
Se
la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione, l'elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione della
Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica. |
Art. 86 |
Art. 86 |
Art. 86 |
Art. 86 |
|
art. 19 |
art. 23 |
art. 23 |
|
|
Em. 18.1000 (relatori) |
|
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato. |
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati. |
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati. |
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati. |
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. |
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di
tre mesi alla sua cessazione. |
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del
Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se la Camera dei
deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
Art. 87 |
Art. 87 |
Art. 87 |
Art. 87 |
|
art. 32, co. 9 |
art. 37, co. 7 |
art. 37, co. 7 |
Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. |
Identico |
Identico |
Identico |
Può inviare messaggi alle Camere. |
Identico |
Identico |
Identico |
Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. |
Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne
fissa la prima riunione. |
Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne
fissa la prima riunione. |
Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne
fissa la prima riunione. |
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo. |
Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni
di legge di iniziativa del Governo. |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. |
Identico |
Identico |
Identico |
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato. |
Identico |
Identico |
Identico |
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. |
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione della Camera dei
deputati. |
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione della Camera dei
deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere. |
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione della Camera dei
deputati. Ratifica i trattati relativi
all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di
entrambe le Camere. |
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere. |
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalla
Camera dei deputati. |
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalla
Camera dei deputati. |
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalla
Camera dei deputati. |
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. |
Identico |
Identico |
Identico |
Può concedere grazia e commutare le
pene. |
Identico |
Identico |
Identico |
Conferisce le onorificenze della
Repubblica. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 88 |
Art. 88 |
Art. 88 |
Art. 88 |
|
art. 20 |
art. 24 |
art. 24 |
Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. |
Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere
la Camera dei deputati. |
Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere
la Camera dei deputati. |
Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere
la Camera dei deputati. |
Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 89 |
Art. 89 |
Art. 89 |
Art. 89 |
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità. |
Identico |
Identico |
Identico |
Gli atti che hanno valore legislativo
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei ministri. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 90 |
Art. 90 |
Art. 90 |
Art. 90 |
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. |
Identico |
Identico |
Identico |
In tali casi è messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 91 |
Art. 91 |
Art. 91 |
Art. 91 |
Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune. |
Identico |
Identico |
Identico |
TITOLO III |
|
|
|
Sezione I |
|
|
|
Art. 92 |
Art. 92 |
Art. 92 |
Art. 92 |
Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il Presidente della Repubblica nomina
il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 93 |
Art. 93 |
Art. 93 |
Art. 93 |
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 94 |
Art. 94 |
Art. 94 |
Art. 94 |
|
art. 21 |
art. 25 |
art. 25 |
Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere. |
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. |
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. |
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. |
Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. |
La
fiducia è accordata o revocata
mediante mozione motivata e votata per appello nominale. |
La
fiducia è accordata o revocata
mediante mozione motivata e votata per appello nominale. |
La
fiducia è accordata o revocata
mediante mozione motivata e votata per appello nominale. |
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. |
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta innanzi
alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. |
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta innanzi
alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. |
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta innanzi
alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. |
Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. |
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni. |
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni. |
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni. |
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. |
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. |
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. |
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. |
Art. 95 |
Art. 95 |
Art. 95 |
Art. 95 |
Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attività dei Ministri. |
Identico |
Identico |
Identico |
I Ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. |
Identico |
Identico |
Identico |
La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 96 |
Art. 96 |
Art. 96 |
Art. 96 |
|
art. 22 |
art. 26 |
art. 26 |
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale. |
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale. |
Identico |
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale. |
Art. 97 |
Art. 97 |
Art. 97 |
Art. 97 |
Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. |
Identico |
Identico |
Identico |
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari. |
Identico |
Identico |
Identico |
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 98 |
Art. 98 |
Art. 98 |
Art. 98 |
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. |
Identico |
Identico |
Identico |
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 99 |
Art. 99 |
Art. 99 |
Art. 99 |
|
art. 23 |
art. 27 |
art. 27 |
Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
E' organo di consulenza delle Camere e
del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Sezione II |
|
|
|
[…] |
|
|
|
Sezione III |
|
|
|
[…] |
|
|
|
TITOLO IV |
|
|
|
Sezione I |
|
|
|
[…] |
|
|
|
Sezione II |
|
|
|
[…] |
|
|
|
TITOLO V |
art. 32, co. 10 LE REGIONI,
LE CITTA’ METROPOLITANE |
art. 37, co. 8 LE REGIONI,
LE CITTA’ METROPOLITANE |
art. 37, co. 8 LE REGIONI,
LE CITTA’ METROPOLITANE |
|
|
|
|
Art. 114 |
Art. 114 |
Art. 114 |
|
|
art. 24 |
art. 28 |
art. 28 |
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
Identico |
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione. |
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione. |
Identico |
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione. |
Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. |
Identico |
Identico |
Identico |
|
|
|
|
[Abrogato
dalla legge cost. 3/2001] |
|
|
|
Art. 116 |
Art. 116 |
Art. 116 |
|
|
art. 25 |
art. 29 |
art. 29 |
|
|
Em. 25.1000 (Relatori) |
Em. 29.25 Testo 2 (Santini et al) |
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale. |
Identico
|
Identico |
Identico |
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
Identico
|
Identico |
Identico
|
Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata. |
Abrogato |
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi
di cui all'articolo 119, purché la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio. La legge è approvata da entrambe
le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al
governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, anche su richiesta
delle stesse, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e
le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 117 |
Art. 117 |
Art. 117 |
|
|
art. 26 |
art. 30 |
art. 30 |
|
|
Em. 26.1000 (Relatori) |
|
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. |
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell’Unione
europea e dagli obblighi internazionali. |
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell’Unione
europea e dagli obblighi internazionali. |
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell’Unione
europea e dagli obblighi internazionali. |
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: |
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie e funzioni: |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
Identico
(al testo vigente della Costituzione) |
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea; |
a)
Identica |
a)
Identica |
a)
Identica |
b)
immigrazione; |
b)
Identica |
b)
Identica |
b)
Identica |
c)
rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose; |
c)
Identica |
c)
Identica |
c)
Identica |
d)
difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; |
d)
Identica |
d)
Identica |
d)
Identica |
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie; |
e)
moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle
risorse finanziarie |
e)
moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari e assicurativi; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle
risorse finanziarie; |
e)
moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari e assicurativi;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
perequazione delle risorse finanziarie; |
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; |
f)
Identica |
f)
identica |
f)
identica |
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali; |
g)
ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; |
g)
ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e
sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale; |
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e
sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; |
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale; |
h)
Identica |
h)
Identica |
h)
identica |
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; |
i)
Identica |
i)
Identica |
i)
identica |
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa; |
l)
Identica |
l)
Identica |
l)
identica |
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale; |
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale; norme generali
per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza
del lavoro; |
m)
determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni
generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare
e per la tutela e sicurezza del
lavoro; |
m)
determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza
alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro; |
n) norme generali sull'istruzione; |
n) norme generali sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione
strategica della ricerca scientifica e tecnologica; |
n)
disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica; |
n)
disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica; |
o) previdenza sociale; |
o) previdenza sociale; ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; |
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; |
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; |
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane; |
p) ordinamento,
organi di governo, legislazione elettorale e funzioni
fondamentali dei Comuni, comprese le
loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area
vasta; |
p) ordinamento, legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città
metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; |
p) ordinamento, legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città
metropolitane; disposizioni di
principio sulle forme associative dei comuni; |
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale; |
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale; commercio
con l’estero; |
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
commercio con l'estero; |
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
commercio con l'estero; |
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; |
r)
Identica |
r)
Identica |
r)
Identica |
|
|
|
Em. 30.5000 (Relatrice) |
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. |
s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle
attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; |
s) tutela dei beni culturali e
paesaggistici; disposizioni generali
e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo;
ordinamento sportivo; |
s) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema;
ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali
e sul turismo; |
|
t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; |
t)
ordinamento delle professioni e della comunicazione; |
t)
ordinamento delle professioni e della comunicazione; |
|
u) norme generali sul governo del
territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; |
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; |
u)
disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale
e coordinamento della protezione civile; |
|
v) produzione, trasporto e distribuzione
nazionali dell’energia; |
v)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; |
v)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; |
|
z) infrastrutture strategiche e grandi
reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. |
z)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione
d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili,
di interesse nazionale e internazionale. |
z)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione
d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti
civili, di interesse nazionale e internazionale. |
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
|
|
|
Em. 30.123 (De
Petris et al.) Em. 30.5000
(Relatrice) |
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato. |
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non
espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla
pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e
alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei
servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione
e formazione professionale. |
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in
materia di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese;
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione
professionale, di promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale,
delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali
e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di
regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale,
delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il
rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza
pubblica, nonché in ogni materia non espressamente
riservata alla competenza esclusiva dello Stato. |
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in
materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione
del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e
sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in
ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e
formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale,
delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di
regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale,
delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il
rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza
pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla
competenza esclusiva dello Stato. |
|
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla
legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione
di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. |
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità
giuridica o economica della Repubblica ovvero
la tutela dell’interesse nazionale. |
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. |
|
|
Em. 25.1000 (Relatori) |
|
|
Con
legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o
funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste
dal secondo comma, lettere h),
salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva
l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più
Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa
intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina
l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 118 e 119. |
Soppresso |
|
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
Identico
|
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
La potestà regolamentare spetta allo
Stato e alle Regioni secondo le
rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di
delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di
competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. |
La
potestà regolamentare spetta allo Stato e
alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di
delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I
Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite, nel rispetto della legge
statale o regionale. |
La
potestà regolamentare spetta allo Stato e
alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di
delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I
Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite, nel rispetto della legge
statale o regionale. |
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive. |
Identico
|
Identico
|
Identico
|
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. |
Identico
|
Identico
|
Identico
|
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato. |
Identico
|
Identico
|
Identico
|
Art. 118 |
Art. 118 |
Art. 118 |
|
|
art. 27 |
art. 31 |
art. 31 |
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza. |
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
|
Le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri
di efficienza e di responsabilità degli amministratori. |
Le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri
di efficienza e di responsabilità degli amministratori. |
Le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri
di efficienza e di responsabilità degli amministratori. |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. |
I Comuni e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
I Comuni e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
I Comuni e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. |
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento in materia di tutela dei
beni culturali e paesaggistici. |
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento in materia di tutela dei
beni culturali e paesaggistici. |
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento in materia di tutela dei
beni culturali e paesaggistici. |
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. |
Stato, Regioni, Città metropolitane e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. |
Stato, Regioni, Città metropolitane e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. |
Stato, Regioni, Città metropolitane e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. |
Art. 119 |
Art. 119 |
Art. 119 |
|
|
art. 28 |
art. 32 |
art. 32 |
|
|
Em. 28.1000 (Relatori) Sub./13 t. 2
(Sacconi et al.), /12 t. 2 (Bisinella et al) |
|
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi
bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. |
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea. |
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. |
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio. |
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio, in armonia con la
Costituzione e secondo quanto disposto
dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. |
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge
dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. |
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge
dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. |
La legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. |
Identico
|
Identico |
Identico |
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. |
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti assicurano il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni,
alle Città metropolitane e alle Regioni. |
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti assicurano il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di
costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza. |
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti assicurano il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Regioni, sulla
base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono
condizioni di efficienza. |
Per promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni. |
Per promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni. |
Identico |
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città
metropolitane e Regioni. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a
condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio. È
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani
di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
Identico |
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani
di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
Art. 120 |
Art. 120 |
Art. 120 |
|
|
art. 32, co. 11 |
art. 33 e 37, co. 9 |
art. 33 e 37, co. 9 |
|
|
Em. 28.0.1000 |
|
La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. |
Identico |
Identico |
Identico |
|
|
|
Em. 33.5000 (Relatrice) |
Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio di leale collaborazione. |
Il Governo, acquisito il parere del Senato
della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato
della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di
organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni
quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente. |
Art. 121 |
Art. 121 |
Art. 121 |
|
|
art. 32, co. 12 |
art. 37, co. 10 |
art. 37, co. 10 |
Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. |
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati. |
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati. |
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati. |
La Giunta regionale è l’organo
esecutivo delle Regioni. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 122 |
Art. 122 |
Art. 122 |
|
|
art. 29 |
art. 34 |
art. 34 |
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. |
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite
dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. |
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite
dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. |
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite
dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. |
|
art. 32, co. 13 |
art. 37, co. 11 |
art. 37, co. 11 |
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo. |
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. |
Identico |
Identico |
Identico |
I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni. |
Identico |
Identico |
Identico |
Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 123 |
Art. 123 |
Art. 123 |
|
Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali. |
Identico |
Identico |
Identico
|
Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
Identico |
Identico |
Identico |
In ogni Regione, lo statuto disciplina
il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali. |
Identico |
Identico |
Identico |
|
|
|
|
[Abrogato
dalla legge cost. 3/2001] |
|
|
|
Art. 125 |
Art. 125 |
Art. 125 |
|
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 126 |
Art. 126 |
Art. 126 |
|
|
art. 30 |
art. 35 |
art. 35 |
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. |
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato acquisito il parere
del Senato delle Autonomie. |
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica. |
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato previo parere del
Senato della Repubblica. |
Il Consiglio regionale può esprimere
la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
Identico
|
Identico |
Identico |
L'approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 127 |
Art. 127 |
Art. 127 |
|
Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
Identico |
Identico |
Identico |
La Regione, quando ritenga che una
legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge. |
Identico |
Identico |
Identico |
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|
[[Abrogato
dalla legge cost. 3/2001] |
|
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[Abrogato
dalla legge cost. 3/2001] |
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[Abrogato
dalla legge cost. 3/2001] |
|
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Art. 131 |
Art. 131 |
Art. 131 |
|
Sono costituite le seguenti Regioni: |
Identico
|
Identico |
Identico |
Piemonte; |
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Valle d’Aosta; |
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Lombardia; |
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Trentino-Alto Adige; |
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Veneto; |
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Friuli-Venezia Giulia; |
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Liguria; |
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Emilia-Romagna; |
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Toscana; |
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Umbria; |
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Marche; |
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Lazio; |
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Abruzzi; |
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Molise; |
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Campania; |
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Puglia; |
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Basilicata; |
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|
Calabria; |
|
|
|
Sicilia; |
|
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|
Sardegna. |
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|
|
Art. 132 |
Art. 132 |
Art. 132 |
|
|
art. 32, co. 14 |
art. 37. co. 12 |
art. 37. co. 12 |
Si può, con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse. |
Identico
|
Identico |
Identico |
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione e aggregati ad un'altra. |
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che i Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. |
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che i Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. |
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che i Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. |
Art. 133 |
Art. 133 |
Art. 133 |
|
|
art. 32, co. 15 |
art. 37, co. 13 |
art. 37, co. 13 |
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita
la stessa Regione. |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. |
Identico
|
Identico |
Identico |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 134 |
Art. 134 |
Art. 134 |
Art. 134 |
La Corte costituzionale giudica: |
Identico |
Identico |
Identico |
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni; |
Identico
|
Identico
|
Identico |
sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; |
Identico
|
Identico
|
Identico |
sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
|
|
art. 13, co. 2 Em. 10.0.1000 (Relatori) |
Art. 13, co. 2 |
|
|
La Corte costituzionale giudica altresì
sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei
membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deferite ai
sensi dell’articolo 73, secondo comma. |
La
Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle
leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma. |
Art. 135 |
Art. 135 |
Art. 135 |
Art. 135 |
|
art. 31 |
art. 36 |
art. 36 |
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. |
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici, dei quali un
terzo nominati dal Presidente della
Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal
Senato delle Autonomie. |
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici, dei quali un
terzo nominati dal Presidente
della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, tre dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della
Repubblica. |
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici, dei quali un
terzo nominati dal Presidente
della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, tre dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica. |
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
Identico |
Identico |
Identico |
I Giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
Identico |
Identico |
Identico |
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. |
Identico |
Identico
|
Identico |
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica
per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall' ufficio di giudice. |
Identico |
Identico |
Identico |
L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. |
Identico |
Identico |
Identico |
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari. |
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a deputato,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a deputato,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a deputato,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Art. 136 |
Art. 136 |
Art. 136 |
Art. 136 |
Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione. |
Identico |
Identico |
Identico |
La decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove
lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali. |
Identico |
Identico |
Identico |
Art. 137 |
Art. 137 |
Art. 137 |
Art. 137 |
Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
Sezione II |
|
|
|
Art. 138 |
Art. 138 |
Art. 138 |
Art. 138 |
Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
Art. 139 |
Art. 139 |
Art. 139 |
Art. 139 |
La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale. |
Identico
|
Identico
|
Identico |
|
|
|
|
Articoli del testo unificato A.S. 1429 |
Articoli risultanti dalle modifiche approvate dalla |
Costituzione: |
Art. 33 |
Art. 38 |
Art. 38 |
1.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, terzo
comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente
legge costituzionale, la prima costituzione del Senato delle Autonomie ha
luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge. |
1.
In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per
l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una
sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati
si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si
ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero
dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono
assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi
ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati
medesimi e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i
maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non
ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore
di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere
esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un
consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un
senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto
rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa
lista. Fermo restando quanto stabilito
dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il
sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto
dal consiglio. |
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di
entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli
regionali e della Provincia autonoma
di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati,
formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine
dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero
dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il
quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti
espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a
ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti,
secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i
seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori
resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha
ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di
seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere
esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un
consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un
senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto
rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa
lista. |
|
|
|
|
2. I
senatori della Provincia autonoma di Bolzano, Autonome Provinz
Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore
consistenza in base all’ultimo censimento (v. art. 39, co.6) |
38.13 (I Relatori) |
|
3.
Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, il
numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 della
Costituzione, come modificato dell’articolo 2 della presente legge
costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento
precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero
corrispondente all’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del
medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui ai commi precedenti. |
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il
numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento
precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero
corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del
medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al comma 1. Em. 38.47 (I
Relatori) 3. Nella legislatura in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le
Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo
del Senato della Repubblica. |
|
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del
presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera
dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora alla data di svolgimento delle
elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono
anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio
elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. |
Em. 38.57 (I Relatori) 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del
presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della
Camera dei deputati successiva alle
elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo
precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono
convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. |
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni
successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei
deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei
comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il medesimo decreto
stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre
il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati. |
Soppresso |
Soppresso |
3.
Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati
di cui al comma 1, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio
elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi
entro cinque giorni dalla convocazione, tra i propri componenti, di due
senatori ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Le
candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico
candidato. Il voto è personale, libero e segreto. |
Soppresso |
Soppresso |
4.
Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati
di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna regione sono convocati in collegio
elettorale dal Presidente della giunta regionale, ai fini della prima
elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti
del collegio medesimo, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, primo
comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente
legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può
votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto. |
Soppresso |
Soppresso |
5.
I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della giunta regionale. |
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente
della giunta regionale o provinciale. |
5. Identico. |
6.
La legge di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata
entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei
deputati di cui al comma 1 e le
elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore. |
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata
entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei
deputati di cui al comma 4. |
6. Identico |
7.
I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano in
carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6. |
Soppresso |
Soppresso |
8.
Sino alla data della prima elezione del Senato delle Autonomie ai sensi del
comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di
sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. |
Soppresso |
Soppresso |
9.
I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato
delle Autonomie. |
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica
quali membri del Senato della
Repubblica. |
Em. 38.69
(Pagliari) 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. |
10.
Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro
modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei
deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge. |
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla
medesima legge. |
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla
medesima legge costituzionale. |
11.
In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come
modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale, alla
cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal
Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente,
nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato delle Autonomie. |
9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della
Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla
carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in
seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine,
alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. |
9. Identico. |
12.
Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino
alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo
117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo
26 della presente legge costituzionale. |
10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi
dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo
vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione, come modificato
dall'articolo 30 della presente
legge costituzionale. |
10. Identico. |
13.
Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. |
11.
Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le
medesime Regioni e Provincie autonome. |
11.
Identico |
|
12. Entro diciotto mesi dal termine di
applicazione di cui l’articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge
determina le modalità di attuazione dell’articolo 75 della Costituzione, come
modificato dall’articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo
un termine effettivo non inferiore a 180 giorni per la raccolta delle
sottoscrizioni sulla richiesta di referendum. |
12.
La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. |
|
13. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di cui al comma 12, si applica l’articolo 75 della Costituzione
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge. |
Soppresso |
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Art. 34 |
Art. 39 |
Art. 39 |
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Em. 34.2000
(Relatori) |
Em. 39.1 (Bisinella) |
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un
commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione
del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali,
nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto
dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli
organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa
quella di rappresentanza. |
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un
commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione
del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per
gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto
dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli
organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa
quella di rappresentanza. |
1.
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un
commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL,
per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse
umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri
adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del
commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi
componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. |
2.
Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari
recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici
presenti nei consigli regionali. |
Identico |
Identico |
|
Em. 34.26 (Sposetti et al.) |
|
|
3. Tenuto conto di quanto disposto
dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data
della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione
funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni,
impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di
collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno
statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate
le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le
procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai
principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con
apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme
che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni
organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano
validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati
anche con i terzi. |
3.
Identico |
|
Em. 34.2000
(Finocchiaro, relatrice) |
Em. 39.33
(Relatrice Finocchiaro) Em. 39.5000
(Relatori) |
|
4. Fatti salvi i profili ordinamentali
generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le
ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. |
4. Per gli enti di area vasta, tenuto
conto anche delle aree montane,
fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta
definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono
adottate con legge regionale. Il
mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con
legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione |
|
Em. 2.0.1000
(Relatori) |
Em. 39.34 (Pagliari)
Em. 39.6000
(Relatrice Finocchiaro) |
|
5. I senatori di cui all’articolo 59,
secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della
presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero
complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori
di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già
nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. |
5. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in
ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di
diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. |
|
Em. 11.0.1000
(Relatori), sub. /54 t. 2 (relatori) |
|
|
6. La Corte costituzionale giudica
dell’ammissibilità del referendum abrogativo di cui all’articolo 75 della
Costituzione, come modificato dall’articolo 15 della presente legge
costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di
novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori. |
6. I senatori della Provincia autonoma
di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti
tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo
censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due
liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei
rispettivi territori. |
Art. 35 |
Art. 40 |
Art. 40 |
|
Subem. 2.1000 t.
2/136 t. 2 (Paolo Romani et al.) |
|
1.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla
promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in
vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23, 29 e 34, che sono di
immediata applicazione. |
1.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla
promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dalla legislatura successiva allo scioglimento
di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e
4, che sono di immediata applicazione. |
1.Identico |
[1] L’emendamento prevede conseguentemente che nel testo ovunque ricorrano le parole “Senato delle autonomie” siano sostituite con “Senato della Repubblica”.