Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati ' D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 122 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 193 Progressivo: 4 | ||||
Data: | 16/09/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera
dei deputati |
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XVII LEGISLATURA |
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Documentazione
per l’esame di |
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Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 122 |
(art. 4, legge 52/2015) |
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n. 193/4 |
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16 settembre 2015 |
Servizio
responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni (
066760-3855 – 066760-9265– *
st_istituzioni@camera.it |
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riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File:
AC0468d.docx
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Premessa pag. 1
Circoscrizione Piemonte 5
Circoscrizione Lombardia 13
Circoscrizione Veneto 25
Circoscrizione Friuli-Venezia
Giulia 31
Circoscrizione Liguria 35
Circoscrizione Emilia-Romagna 39
Circoscrizione Toscana 43
Circoscrizione Marche 47
Circoscrizione Lazio 51
Circoscrizione Abruzzo 63
Circoscrizione Campania 67
Circoscrizione Puglia 75
Circoscrizione Calabria 79
Circoscrizione Sicilia 83
Circoscrizione Sardegna 87
Circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol 91
Avvertenza
Il dossier presenta la ripartizione del
territorio nazionale in 100 collegi plurinominali prevista dal decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 122.
Per ciascuna delle circoscrizioni suddivise
in più collegi plurinominali è presentata una scheda
che riporta:
·
una prima
Tabella con l’elenco dei collegi plurinominali costituiti nella regione; i
collegi sono identificati da un codice costituito dal codice Istat della
regione e dal numero d’ordine sequenziale nella regione; per ciascun collegio
sono elencati: la popolazione residente, la variazione percentuale della
popolazione rispetto alla media della regione, il numero di seggi, la sigla
della o delle province il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel
collegio, il numero di comuni compresi nel collegio, la superficie espressa in
Km2 e una descrizione sommaria;
·
una seconda
Tabella nella quale, oltre ai dati di base della circoscrizione (numero di
seggi, numero di collegi plurinominali, popolazione media per seggio e per
collegio), sono riportati i dati di popolazione delle province: popolazione
residente, variazione (percentuale ed in valore assoluto) rispetto alla
popolazione media; scostamento dal limite del più o meno 20 per cento della
popolazione media per collegio;
·
una
cartografia dell’intera circoscrizione che mostra l’insieme di tutti i collegi
plurinominali costituiti nella regione e, in determinate circoscrizioni, una o
più cartografie di dettaglio relative al territorio di singole province o
collegi. Per ciascuno dei quattro comuni il cui territorio è diviso fra più
collegi plurinominali - Torino, Milano, Roma e Napoli - sono presentate delle
cartografie che evidenziano i confini tra i territori dei collegi stessi. Tali
confini sono stati ricostruiti attraverso l’aggregazione
delle sezioni di censimento rientranti nel territorio dei collegi uninominali
1993 delle quattro città. Le sezioni di censimento sono quelle rilevate
nell’ultimo censimento generale della popolazione e
delle abitazioni 2011 dell’Istat.
Nelle cartografie sono evidenziate le
seguenti circoscrizioni elettorali e amministrative:
o
i collegi plurinominali individuati dalla campitura di diverso colore;
o
le province il cui
confine è rappresentato da un tratto nero spesso;
o
i collegi uninominali Camera
1993 il cui confine è
individuato da un tratto rosso;
o
i Comuni e le Aree
subcomunali
delle quattro città divise in più collegi plurinominali, delimitati da un
tratto grigio sottile.
Per le circoscrizioni Umbria, Molise e
Basilicata, che sono costituite in un unico collegio
plurinominale, non è presentata scheda di dettaglio.
E’ presentata inoltre una scheda relativa agli otto collegi uninominali della circoscrizione
Trentino-Alto Adige.
Premessa
Oggetto
e termini della delega legislativa
L'art.
4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei deputati" ha delegato
il Governo ad adottare un decreto
legislativo per la determinazione
dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 (d’ora in poi “TU”), come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n.
52. Tale tabella prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al
territorio delle regioni.
In
base alla legge 52/2015 le liste dei candidati sono infatti
presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100
collegi plurinominali (ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui sono previste
disposizioni particolari).
Si
ricorda inoltre che le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei
deputati, definite dalla legge 52/2015, si applicano a decorrere dal 1° luglio
2016.
I
principali elementi qualificanti del
nuovo sistema elettorale della Camera, approvato con L. 52/2015
sono i seguenti:
o
la suddivisione del territorio
nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise
a loro volta in complessivi 100 collegi plurinominali;
o
a ciascun collegio è assegnato un numero di
seggi compreso tra 3 e 9;
o
disposizioni speciali
riguardano le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali
sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre
seggi sono assegnati con sistema proporzionale;
o
i seggi sono attribuiti alle liste su base
nazionale;
o
accedono alla ripartizione
dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su
base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di
minoranze linguistiche);
o
alla lista che ottiene almeno il 40 per
cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi;
o
qualora nessuna lista
raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra
le due liste con il maggior numero di voti;
o
alla lista che prevale nel ballottaggio
sono attribuiti 340 seggi;
o
non è prevista la possibilità per le
liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di
apparentamento o collegamento fra liste nel turno di ballottaggio;
o
i seggi sono successivamente ripartiti nelle
circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha
ottenuto;
o
si procede infine alla ripartizione
dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in
misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista;
o
le liste elettorali sono formate da un
candidato capolista e da un elenco di candidati; l'elettore può esprimere fino
a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. ‘doppia preferenza di
genere'), tra quelli che non sono capolista: sono proclamati eletti dapprima i
capolista nei collegi e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze;
o
con la finalità di promuovere le pari
opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati
devono essere presentati - in ciascuna lista - in ordine alternato per sesso;
al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per
cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature
circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere
rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento;
o
nessuno può essere
candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei
capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi;
o
sono stabilite modalità per consentire
ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure
mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli
elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati
nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno
definite di intesa tra i ministri competenti.
La
legge 52/2015 (art. 4, comma 1) stabiliva
dunque che la determinazione dei collegi plurinominali nell’ambito di
ciascuna circoscrizione fosse effettuata con decreto legislativo da adottare
entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 400/1988).
La
determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione
territoriale degli stessi all’interno di ciascuna circoscrizione. Si ricorda infatti che il numero
di seggi da attribuire a ciascun collegio - non inferiore a tre e non
superiore a nove (salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige) - sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale
della popolazione è invece determinato (ai sensi dell’art. 3, co. 2 e 3 del TU) dal decreto
del Presidente della Repubblica contestuale a quello di convocazione dei
comizi. Al medesimo decreto del Presidente della Repubblica spetta
l’assegnazione del numero dei seggi proprio di
ciascuna circoscrizione (art. 3, co. 1 del TU).
Il
sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato
dall’art. 56, quarto comma, della Costituzione: fatti
salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618
il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall’ultimo censimento
generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Il
comma 2 dell’art. 4 L. 52/2015 prevedeva che, ai fini
della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione
dei collegi, il Governo si avvalesse di una Commissione composta dal Presidente
dell’ISTAT e da 10 esperti in materia attinente ai
compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi. La
Commissione di esperti è stata istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015.
I
commi 3 e 4 dell’art. 4 L. 52/2015 definivano i
termini e le modalità di adozione del decreto
legislativo: lo schema di decreto è stato presentato alle Camere il 7 luglio
2015 (entro il previsto termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge) e le Commissioni permanenti competenti per materia hanno espresso
il parere il 30 luglio 2015 (entro il previsto termine di 25 giorni successivi
alla ricezione dello schema di decreto).
Il
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 è stato quindi pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2015, n. 185.
Princìpi
e criteri direttivi della delega legislativa
I
princìpi e criteri direttivi della delega sono enunciati all’art. 4, comma 1, lettere a) - g),
della L. 52/2015.
Il
primo criterio (lettera a)), è quello
relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle
d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari,
nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la
circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.
La
lettera b) fissa i criteri relativi al numero e all’ampiezza dei collegi in ciascuna
circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato
con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione,
secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’art. 56 della Costituzione; la
popolazione di ciascun collegio non può
scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della
circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.
L’introduzione del criterio demografico mira alla
costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente
omogenei sotto
il profilo del numero di seggi spettanti.
La
Tabella a fianco mostra i dati relativi alla
popolazione, al numero di seggi e il numero di collegi di ciascuna
circoscrizione.
Le
lettere c), d) ed e)
indicano i princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a
costituire il collegio plurinominale.
Il
primo principio (di cui alla lettera c)), è quello
relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino territoriale di
ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui
il territorio stesso comprenda porzioni insulari.
In
base ai criteri indicati sempre alla lettera c) i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un
comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da
ricomprendere al loro interno più collegi. In questo
caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati
mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal
d.lgs. n. 536 del 1993 (di attuazione della cd. legge
Mattarella) per l’elezione della Camera dei deputati.
Una
specifica disposizione è prevista (alla medesima lettera c))
per le zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve
tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero
possibile di collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati alla
lettera stessa.
E’
poi individuato (lettera d)) nel territorio
provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinominale
corrisponde, di norma, al territorio
di una provincia - come delimitata alla data di entrata in vigore della legge -
o al territorio di più province fra loro contigue.
In
caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto
alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti
dal citato d.lgs. n. 536 del 1993 per l’elezione della Camera dei deputati,
escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un’altra provincia.
La
legge (lettera e)) indica poi un ordine di priorità nell’applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio
dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti
possibile rispettare il criterio della continuità
territoriale, si può derogare al principio dell’accorpamento dei territori
dei collegi uninominali stabiliti dal d.lgs. n. 536 del 1993 e, in subordine,
al criterio dell’integrità del territorio provinciale.
In
base alla lettera e), dunque, quello
della continuità territoriale si delinea come un
criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali
sono derogabili. Rispetto ad essi, l’unica possibilità
di deroga al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona
di minoranze linguistiche riconosciute (ai sensi della lettera c)).
Circoscrizioni
Trentino-Alto Adige-Südtirol e
Friuli-Venezia Giulia
La
legge fissa princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia (lettere f)
e g)).
La
lettera f)
stabilisce che nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati
otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati
all’art. 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun
collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.
E’
poi stabilito (lettera g)) il principio
in base al quale nella circoscrizione
Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da
favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della
minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del
2001, che reca “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia”.
Il
contenuto del decreto legislativo
L’art. 1 del decreto legislativo prevede
che i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati siano
determinati come riportato alla Tabella
A.
Riguardo
ai princìpi e criteri previsti dalla delega legislativa (v. supra) che, in base alla formulazione
della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore delegato, si
evidenzia in particolare che:
-
escludendo le circoscrizioni
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, sono costituiti 100 collegi plurinominali, e in Molise è costituito un collegio
plurinominale, come previsto dalla lettera a)
del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 52/2015 (al Molise non sarebbe infatti spettato alcun collegio in base alla ripartizione
proporzionale). Oltre alla circoscrizione Molise, in
applicazione dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, co.
1, lett. a)
e b), le circoscrizioni Umbria e
Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominale;
Nella relazione illustrativa che accompagnava lo schema
di decreto presentato alle Camere si evidenziava come
i collegi plurinominali risultino omogenei anche per popolazione che si
attesta, in media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.
-
il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il
metodo dei quozienti interi e dei più
alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione
come previsto dall’art. 56 Cost. e dall’art. 4, co. 1, lett.
b);
-
la popolazione di ciascun collegio non si scosta dalla media della
popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto, come previsto
dall’art. 4, co. 1, lett. b);
-
è assicurata la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in
cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, ai sensi dell’art. 4, co.
1, lett. c)
e tenuto conto dell’ordine di priorità nell’applicazione dei princìpi per la
determinazione del territorio dei collegi indicato dall’art. 4, co. 1, lett. e).
Sono fatti salvi i casi di enclave o exclave attualmente già presenti nei territori comunali e
provinciali.
Per quanto riguarda il criterio della coerenza del bacino territoriale di ciascun
collegio elettorale (lett. c)), la relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto
presentato alle Camere rilevava che l'applicazione del principio della coerenza
territoriale ha portato il Governo a definire collegi plurinominali compatti
per prossimità reciproca della popolazione residente e per l'appartenenza del
collegio ad ambiti territoriali amministrativi e funzionali già definiti e
"vissuti" dalla stessa popolazione.
Con
riferimento al Trentino-Alto Adige/Südtirol si è tenuto conto della previsione, a
carattere vincolante (lett. f)), in base alla quale gli otto collegi uninominali ivi presenti –
determinati in base all’art. 7 della legge 277/1993 - devono essere tali da
assicurare che il territorio di nessun
collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.
Riguardo
alla necessità che, nella circoscrizione
Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali fosse costituito in modo da favorire
l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (lett. g)), nella relazione illustrativa si
evidenziava come uno dei collegi plurinominali di tale circoscrizione fosse
stato definito in maniera da recepire tale previsione.
Analogamente, riguardo al criterio in base
al quale, nelle zone con minoranze
linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lett. c)), nella
relazione illustrativa si evidenziava l’applicazione di tale criterio
agevolativo, anche in deroga agli altri principi.
Gli
ulteriori criteri di delega non appaiono completamente
vincolanti, come si evince dall’uso delle espressioni “di norma” e “ove possibile”.
In
base al criterio di cui alla lettera d), ciascun
collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia
o al territorio di più province fra
loro contigue.
Bisogna
peraltro considerare (come riportato anche nella relazione illustrativa) che,
in base ai dati relativi alla dimensione demografica,
solo 16 province consentono la
costituzione di unico collegio plurinominale. Tre di queste (Ancona, Cagliari,
Udine), tuttavia, hanno una posizione geografica tale
che la loro configurazione quale unico collegio plurinominale non avrebbe
consentito il rispetto del criterio della continuità territoriale per le
restanti parti della regione (nel caso di Udine viene in rilievo anche il
criterio relativo alle minoranze linguistiche).
Dalla
ricostruzione effettuata, quindi, 13 collegi plurinominali corrispondono al territorio
di un’unica provincia (Cuneo, Como, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Latina,
Frosinone, Foggia, Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Agrigento).
In
taluni casi, inoltre, è stato raggruppato in un collegio il territorio di due province (Asti e Alessandria; Verbano-Cusio-Ossola e Novara;
Lecco e Sondrio; Imperia e Savona; Parma e Piacenza; Forlì-Cesena e Rimini;
Lucca e Massa-Carrara; Pistoia e Prato; L’Aquila e Teramo; Pescara e Chieti;
Caltanissetta e Enna; Sassari e Olbia-Tempio, oltre a
Perugia e Terni e Potenza e Matera) o di
tre province (Catanzaro, Crotone,
Vibo Valentia) che, da sole, non raggiungevano il limite demografico prescritto
dai criteri di delega.
Nel
caso di province di dimensione estesa, in senso demografico, il criterio
stabilito dalla lettera d) prevede che i collegi siano definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali
stabiliti dal d. Igs. 536/1993, escludendo, ove
presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.
Tale criterio è richiamato nella relazione
illustrativa, che evidenziava anche la necessità di derogarvi al fine di
garantire il rispetto del criterio (vincolante) della continuità territoriale.
Un
ulteriore criterio - da rispettare “di norma” - riguarda il mantenimento
dell’integrità del territorio comunale,
salvo il caso dei comuni che, per ampiezza demografica, devono essere divisi in
più collegi. In quest’ultima ipotesi, i collegi sono definiti “di norma”
mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal d. Igs. 536/1993 (lett. c)).
Si
rileva in proposito, che nei collegi plurinominali è rispettato il criterio
dell’integrità comunale, salvi i comuni che - per ampiezza - necessitano
di essere divisi (Milano, Torino, Roma e Napoli).
A seguito delle osservazioni formulate dalle
Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio la ripartizione del
territorio di sette circoscrizioni è stata modificata rispetto a quella
inizialmente prevista nello schema di decreto presentato dal Governo. Si tratta
delle seguenti circoscrizioni: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Campania, Puglia, Sicilia. Il dettaglio delle modifiche è riportato nella
descrizione di ciascuna circoscrizione.
La Commissione Affari costituzionali
della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni: le
condizioni riguardavano la corretta indicazione di determinati territori nella composizione
dei collegi plurinominali Veneto 01, Veneto 02,
Sicilia 01 e Sicilia 03 riportata nello schema di decreto (come già segnalato
nel dossier n. 193), mentre le osservazioni invitavano il Governo a valutare
l’opportunità di definire in maniera diversa alcuni territori delle
circoscrizioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Campania e
Sicilia. Tutte le condizioni e osservazioni, a parte l’osservazione relativa alla circoscrizione Sicilia, sono state accolte dal
Governo nel testo del decreto legislativo.
La
Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole con
osservazioni, segnalando l’opportunità di definire in maniera diversa alcuni
territori delle circoscrizioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Marche, Lazio, Puglia e Sicilia. Nel testo definitivo sono state accolte le
osservazioni relative alle circoscrizioni Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio (in gran parte coincidenti con le
osservazioni formulate nel parere della Camera), una delle due osservazioni
relative alla circoscrizione Puglia e una delle due osservazioni relative alla
circoscrizione Sicilia; non sono state accolte le osservazioni relative alle
circoscrizioni Emilia-Romagna e Marche.
L’art. 2 reca una previsione relativa alle sezioni
elettorali che concerne i casi in cui – alla luce della nuova delimitazione
territoriale dei collegi – le sezioni interessino ora due o più collegi
plurinominali: in tale caso il testo stabilisce che si intendono assegnate al
collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di
sezione.
L’ipotesi
di sezioni che interessano più collegi plurinominali può verificarsi nei casi
in cui i collegi dividano il territorio comunale e dunque – presumibilmente – è
riferibile in particolare alle grandi città. La disposizione pone dunque una
norma di chiusura in attesa di una opportuna revisione
delle sezioni nei territori comunali in coerenza con la nuova disciplina
elettorale.
Si
tratta di una disposizione contenuta anche nel decreto legislativo relativo
alla delimitazione dei collegi uninominali sulla base della cd.
legge Mattarella (art. 2 d. lgs. 536/1993).
L’art. 3 riguarda i collegi uninominali
della circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol prevedendo che essi sono stabiliti in
numero di otto (come stabilito in particolare
dall’art. 2, co. 2, capoverso 1-bis e
dall’art. 4, co. 1, lett. f) L 52/2015) e sono
definiti come riportato nella Tabella B.
Come già detto, in tale regione i collegi
sono determinati in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277 del 1993,
assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una
circoscrizione provinciale (art. 4, co. 1, lett. f))
La
Tabella B ha dunque una funzione sostanzialmente ricognitiva alla luce delle
variazioni di tipo amministrativo intervenute dal 1993 ad
oggi.
L’art. 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del
provvedimento.
La circoscrizione Piemonte
è stata suddivisa in 8 collegi plurinominali. La Tabella
n. 1 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla
Tabella A allegata al decreto legislativo.
* il territorio del
comune di Torino è suddiviso fra i due collegi
Cartografie |
Per la
circoscrizione Piemonte sono presentate 5
cartografie:
Le
altre 3 cartografie presentano il dettaglio del
comune di Torino:
|
La Tabella n. 2 mostra la dimensione demografica delle
otto province della regione: l’unica provincia la cui
popolazione rientra nei vincoli demografici è la provincia di Cuneo, che
costituisce un collegio plurinominale a sé. La provincia di Torino supera di
molto la soglia massima di popolazione, mentre le altre sei province sono tutte
al di sotto della soglia minima: nella definizione dei
collegi plurinominali il territorio della provincia di Torino è stato pertanto
ripartito in più collegi e i territori delle altre sei province sono stati
accorpati in tre collegi interprovinciali. Il territorio del comune di Torino,
la cui popolazione (872.367 abitanti) eccede il valore massimo dello
scostamento in eccesso (+217.780), è ripartito in due collegi plurinominali.
I collegi plurinominali costituiti dall’intero
territorio di una o più province sono:
Cartografie (nuove) in K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS:
·
01_Piemonte.pdf
Il restante territorio della provincia di Torino (vedi la
cartografia a lato) è ripartito in quattro collegi plurinominali:
Il
territorio del comune di Torino è
diviso fra il collegio Piemonte 05, costituito
esclusivamente da territorio cittadino, che comprende il centro e la parte
orientale della città (collegi uninominali 1993: Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5 e
Torino 6), e il collegio Piemonte 04 che comprende la parte orientale
della città (collegi uninominali 1993: Torino 3, Torino 7 e Torino 8). Al fine
di raggiungere la soglia demografica prevista al collegio Piemonte 04 sono stati accorpati i quattro comuni del collegio
uninominale 1993 di Collegno (Alpignano, Collegno, Grugliasco e Pianezza).
I
due collegi sono mostrati in tre cartografie di dettaglio costruite sulla base
dei collegi uninominali 1993. Tali collegi, per il comune di Torino, erano
stati costituiti dall’aggregazione di 92 aree
statistiche. I confini tra i collegi plurinominali sono stati ricostruiti
aggregando le sezioni di censimento 2011 dell’Istat, relative ai collegi uninominali
1993.
·
01_Piemonte_TO.pdf
e Cartografie
Torino dossier città (K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\mappe100istat_città)
01_Torino_1.pdf
01_Torino_2.pdf
01_Torino_3.pdf
La circoscrizione Lombardia è stata suddivisa in 17 collegi plurinominali. La Tabella n. 3 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto legislativo.
Cartografie |
Per la circoscrizione
Lombardia sono presentate sette cartografie, di cui quattro relative al
comune di Milano: ·
la prima
mostra l’insieme dei 17 collegi plurinominali della regione; ·
la
seconda mostra il dettaglio delle province di Milano (collegi plurinominali
Lombardia 08, 10, 11, 12 e 13) e Monza e della Brianza, e una parte della
provincia di Varese (collegi plurinominali Lombardia 06 e 07); ·
la terza
mostra la ripartizione del territorio delle province di Bergamo (collegi
plurinominali Lombardia 03 e 09), Brescia (collegi plurinominali Lombardia 04 e 11) e Cremona (collegi plurinominali
Lombardia 15 e 16). Per il
comune di Milano sono presentate quattro cartografie: ·
la prima
mostra l’intero territorio dei due collegi plurinominali Lombardia 11 e Lombardia 12; ·
la
seconda mostra il confine tra i territori dei due collegi nella zona nord di
Milano; ·
la terza
mostra il confine tra i territori dei due collegi nella zona centrale di
Milano; ·
la quarta
mostra il confine tra i territori dei due collegi nella zona sud di Milano. |
Cartografie (nuove) in
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS:
03_Lombardia_1.pdf
Il territorio delle 12
province della regione ha grande variabilità in termini di ampiezza e di
popolazione rispetto ai parametri considerati dai princìpi e criteri direttivi
della delega (i numeri sono esposti nella Tabella n. 4 qui sopra):
·
5
province hanno popolazione inferiore al valore minimo (meno 20 per cento dal
valore medio della popolazione dei collegi): Sondrio, Lecco, Lodi, Cremona e
Mantova;
·
5
province hanno popolazione superiore al valore massimo: Brescia, Bergamo, Varese, Monza e
della Brianza con più del 20 per cento dal valore medio della popolazione dei
collegi); la provincia di Milano ha una popolazione 4 volte maggiore del valore
medio di riferimento;
·
2
sole province sono dentro la banda di oscillazione dello scostamento: Como e
Pavia.
A seguito delle
osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio
la composizione di otto collegi plurinominali della circoscrizione è stata
modificata rispetto a quella inizialmente prevista nello schema di decreto
presentato dal Governo. Si tratta dei collegi plurinominali: Lombardia 05, 06, 08 e 13, relativi a parte dei territori delle
province di Varese, Monza e Brianza e Milano; Lombardia 03 e 09, relativi alla
provincia di Bergamo; Lombardia 15 e 16 relativi alle province di Cremona,
Mantova e Lodi.
Le province di Lecco e Sondrio sono unite
in un collegio plurinominale interprovinciale, Lombardia 01,
che comprende l’intero territorio delle due province
La provincia di Como (Lombardia 02) e la provincia di Pavia (Lombardia 17) costituiscono
ciascuna un collegio plurinominale per l’intero suo territorio.
Il territorio della
provincia di Milano (vedi la cartografia a lato) è stato
ripartito in 5 collegi plurinominali di cui due
costituiti dal territorio del comune di Milano.
La ripartizione del
territorio è stata fatta sulla base dei collegi uninominali 1993, tenendo conto
del fatto che, in ragione della costituzione della provincia di
Monza e della Brianza, molti dei collegi uninominali 1993 della zona nord della
provincia, sarebbero ora costituiti da comuni delle due province:
03_Lombardia_2.pdf
Il comune di Milano è ripartito in 2 collegi plurinominali:
I due collegi
costituiti nel territorio del comune di Milano sono rappresentati in quattro
cartografie di dettaglio, costruite sulla base dei collegi uninominali 1993.
Tali collegi, per il comune di Milano, erano stati costituiti dall’aggregazione di 144 aree statistiche. I confini tra i
collegi plurinominali sono stati ricostruiti aggregando le sezioni di
censimento 2011 dell’Istat, relative ai collegi uninominali 1993.
Il territorio della
provincia di Monza e della Brianza (vedi cartografia nella pagina precedente) è
ripartito in due collegi: uno costituito dalla parte
orientale della provincia, compreso il capoluogo (Lombardia 07), l’altro costituito
dalla restante parte del territorio provinciale e da una parte del territorio della
provincia di Varese (Lombardia 06). La restante parte del territorio della
provincia di Varese, compreso il capoluogo, costituisce un collegio
plurinominale (Lombardia 05).
-
in provincia di Monza e della Brianza,
i collegi uninominali 1993 di Desio e Limbiate (ad esclusione dei comuni in
provincia di Milano) e il comune di Varedo (collegio uninominale 1993 di Paderno
Dugnano); nello schema di decreto erano inclusi nel collegio anche i comuni di Nova
Milanese e Muggiò (collegio uninominale 1993 di Cinisello Balsamo) ora in
Lombardia 08;
-
in provincia di Varese, i nove comuni del
collegio uninominale 1993 di Saronno che appartengono a quella provincia, i
comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona e Solbiate Olona del collegio uninominale
1993 di Tradate, nonché i comuni di Busto Arsizio e Castellanza del collegio uninominale
1993 di Busto Arsizio; nello schema di decreto il collegio uninominale 1993 di
Tradate era compreso per intero, mentre erano esclusi i comuni di Busto Arsizio
e Castellanza;
Ciascuna delle province di Bergamo e di
Brescia è ripartita in due collegi plurinominali sulla base dei collegi uninominali 1993. Il territorio delle province di
Lodi, Mantova e Cremona è ripartito in due collegi
plurinominali (vedi la cartografia a
lato).
Provincia
di Bergamo:
Nello schema di
decreto la provincia era divisa diversamente: il collegio Lombardia 03 comprendeva il collegio uninominale 1993 di Costa Volpino
al posto del collegio uninominale 1993 di Ponte San Pietro (e viceversa).
Provincia di
Brescia:
Il territorio delle province di Lodi, Mantova e Cremona è ripartito in due collegi plurinominali (vedi la cartografia a lato).
Nello schema di
decreto la provincia di Cremona era divisa diversamente: solo una parte del collegio
uninominale 1993 di Cremona (27 comuni) era aggregata alla provincia di
Mantova.
03_Lombardia_3.pdf
4 Cartografie Milano:
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\mappe100istat_città
03_Milano_1.pdf
03_Milano_2.pdf
03_Milano_3.pdf
03_Milano_4.pdf
La circoscrizione
Veneto
è stata suddivisa in 8 collegi plurinominali. La Tabella n. 5 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Cartografie |
Per la
circoscrizione Veneto sono presentate due cartografie:
|
Come mostra la Tabella n. 6, in questa circoscrizione la popolazione
di cinque province è sensibilmente al di sopra della
soglia massima consentita, mentre quella delle altre due è meno della metà della
soglia minima. Le due province con la minore popolazione sono collocate una
all’estremo nord della regione (Belluno) e l’altra all’estremo sud (Rovigo),
mentre il territorio di altre quattro province è disposto al centro, intorno al
territorio della provincia di Padova, che è quella con la popolazione maggiore.
In virtù della loro collocazione geografica e
dimensione demografica, il territorio di ciascuna delle cinque province maggiori
è pertanto suddiviso in due collegi plurinominali, mentre quello delle due
province minori è accorpato a parte del territorio delle province contigue.
A seguito delle
osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio
la composizione di sei degli otto collegi plurinominali della circoscrizione è
stata modificata rispetto a quella inizialmente prevista nello schema di
decreto presentato dal Governo. Si tratta dei collegi plurinominali: Veneto 01, 03 e 05, relativi a parte dei territori delle province
di Treviso e Venezia; Veneto 07 e 08, relativi a parte dei territori delle
province di Venezia e Padova; Veneto 02
e 05, relativi a parte dei territori delle province di Vicenza e Verona.
Cartografia
intera regione in nuova Cartella K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\
05_Veneto.pdf
I
singoli collegi risultano pertanto così costituiti:
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\
05_Veneto_VI_TV.pdf
La circoscrizione
Friuli-Venezia
Giulia è stata suddivisa in 2 collegi plurinominali. La Tabella n. 7
mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A
allegata al decreto legislativo.
In questa regione l’istituzione
di due collegi plurinominali fa sì che il valore della popolazione media dei
collegi sia particolarmente alta e conseguentemente, come mostra la Tabella n. 8,
che tre province su quattro abbiano un numero di
abitanti inferiore alla soglia minima di popolazione prevista.
La legge n. 52 del
2015 prevede uno specifico criterio di delega per la definizione dei collegi
plurinominali della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia: l’articolo 4, comma 1, lettera g), dispone infatti che uno dei collegi
plurinominali della circoscrizione sia costituito in modo da favorire l’accesso
alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38.
I 32 comuni nei quali si applicano le misure di tutela della
minoranza slovena a norma dell’articolo 4 della legge
A seguito delle
osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio
la composizione dei due collegi plurinominali della circoscrizione è stata
modificata rispetto a quella inizialmente prevista nello schema di decreto
presentato dal Governo. Al collegio plurinominale Friuli-Venezia Giulia 02 sono stati aggregati tutti i comuni che facevano parte
del collegio uninominale 1993 di Cervignano del Friuli, anziché una sola parte
di essi. A nord del collegio uninominale 1993 di Gemona del Friuli, oltre ai
comuni di cui al DPR 12/9/2007, il solo comune di Chiusaforte è compreso nel
collegio Friuli-Venezia Giulia 02, mentre nello schema
di decreto erano compresi anche i comuni di Pontebba, Dogna e Resiutta.
I due collegi plurinominali
risultano pertanto così composti:
Cartografia intera regione
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\
06_Friuli-Venezia
Giulia.pdf
La circoscrizione
Liguria
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 9 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Come mostra la Tabella n. 10,
nella provincia di Genova si concentra più di metà della popolazione
dell’intera regione, mentre le altre tre province sono sensibilmente al di sotto della soglia demografica minima.
In virtù della
conformazione del territorio della regione lungo
l’arco del golfo e della distribuzione demografica, con le province minori per
popolazione ai due lati della provincia di Genova, i tre collegi plurinominali
sono così composti:
Cartografia 07_Liguria.pdf
La circoscrizione
Emilia-Romagna
è stata suddivisa in 7 collegi plurinominali. La Tabella n. 11 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
La conformazione
territoriale della regione e la distribuzione demografica nelle nove province,
come mostra la Tabella
n. 12, consentono di istituire collegi plurinominali corrispondenti
all’intero territorio di una provincia, o di più province unite fra loro: ciò è
possibile in particolare per le province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia
e Modena, contigue l’una all’altra ad ovest della
regione, e per le province di Rimini e Forlì-Cesena ad est. La provincia di
Bologna, che supera la soglia massima di popolazione, è divisa in due collegi
plurinominali, uno dei quali comprende anche parte del territorio della
provincia di Ravenna al fine di rispettare i vincoli
demografici. La provincia di Ferrara e la restante parte della provincia di
Ravenna sono accorpate in un ulteriore collegio plurinominale.
I sette collegi
plurinominali sono pertanto così composti:
Cartografia intera regione 08_Emilia-Romagna.pdf
La circoscrizione
Toscana
è stata suddivisa in 6 collegi plurinominali. La Tabella n. 13 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Cartografie |
La
cartografia della circoscrizione Toscana mostra l’insieme dei 6 collegi plurinominali in cui è suddivisa la regione e il
dettaglio del territorio dei collegi che interessano il territorio della
provincia di Firenze. |
Come mostra la Tabella n. 14,
in questa circoscrizione nove province su dieci hanno una popolazione residente
inferiore al valore della soglia minima ammessa, mentre la popolazione della provincia
di Firenze è sensibilmente al di sopra della soglia
massima. In virtù dell’alto numero di province e della loro consistenza
demografica, cinque dei sei collegi plurinominali comprendono il territorio di
più province. Il territorio delle province di Firenze, Pisa e Arezzo è diviso in due collegi plurinominali, quello delle altre
province è interamente compreso in un collegio plurinominale.
I collegi plurinominali istituiti nella circoscrizione sono
così costituiti:
Cartografia intera regione 09_Toscana.pdf
La circoscrizione
Marche
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 15 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Nella
circoscrizione, formata da 5 province, sono costituiti
3 collegi plurinominali. Nella Tabella n. 16 sono riportati i dati di
popolazione di ciascuna provincia, da cui si evince che l’unica provincia che
rientrerebbe da sola nei vincoli demografici previsti è la provincia di Ancona.
Data la geografia della regione, però, la formazione di un collegio
plurinominale coincidente con il territorio della provincia di Ancona non
consentirebbe la costituzione degli altri due collegi per accorpamento dei
territori delle province al di sotto della soglia
demografica minima.
Pertanto i collegi plurinominali istituiti nella
circoscrizione sono così costituiti:
Cartografia
intera regione 11_Marche.pdf
*il territorio del
comune di Roma è suddiviso fra i
quattro collegi
Cartografie |
Per la
circoscrizione Lazio sono presentate complessivamente otto cartografie, due a
carattere generale e sei relative al territorio del
comune di Roma:
Per il
comune di Roma sono presentate sei cartografie:
|
La Tabella n. 18
mostra i valori relativi alla popolazione delle cinque
province che costituiscono la circoscrizione.
Cartografia intera regione K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\
12_Lazio_1.pdf
Le province di
Latina e Frosinone, la cui popolazione rientra nelle soglie previste, sono
costituite ciascuna in un proprio collegio plurinominale. Le province di
Viterbo e di Rieti hanno complessivamente una popolazione residente inferiore
al valore minimo ammesso e, pertanto, è stato accorpato il territorio di alcuni
comuni della provincia di Roma per raggiungere la
soglia demografica prevista. Il restante territorio della provincia di Roma è
stato suddiviso in sei collegi plurinominali, di cui quattro relativi al comune
di Roma.
A seguito delle
osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio
la composizione di due collegi plurinominali della circoscrizione è stata
modificata rispetto a quella inizialmente prevista nello schema di decreto
presentato dal Governo. La modifica riguarda i comuni della provincia di Roma
inseriti nel collegio Lazio 01, composto per il resto
dall’intero territorio delle province di Viterbo e di Rieti.
I nove collegi
plurinominali sono pertanto così composti:
I quattro collegi plurinominali relativi al territorio
del comune di Roma (vedi cartografie a seguire) sono così
composti:
Le
cartografie relative al comune di Roma, sono state
costruite sulla base dei collegi uninominali 1993 che, per il comune di Roma
erano stati costituiti dall’aggregazione delle ripartizioni storiche del
comune: rioni, quartieri, zone e suburbi. I confini tra i collegi plurinominali
sono stati ricostruiti aggregando le sezioni di censimento 2011 dell’Istat,
relative ai collegi uninominali 1993.
12_Lazio_2_RM.pdf
6 Cartografie comune di Roma
da vecchio dossier città:
12_Lazio_1.pdf
12_Lazio_2.pdf
12_Lazio_3.pdf
12_Lazio_4.pdf
12_Lazio_5.pdf
12_Lazio_6.pdf
La circoscrizione
Abruzzo
è stata suddivisa in 2 collegi plurinominali. La Tabella n. 19 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Come mostra la Tabella n. 20
in questa circoscrizione i valori della popolazione delle quattro province sono
inferiori di circa la metà alla soglia demografica minima. I due collegi
plurinominali sono quindi formati accorpando ciascuno il territorio di due
province.
I comuni
appartenenti ai due collegi uninominali 1993 di Montesilvano e Sulmona sono
stati ricondotti agli ambiti delle rispettive province.
I due collegi plurinominali
sono così costituiti:
Cartografia 13_Abruzzo.pdf
La circoscrizione
Campania
è stata suddivisa in 10 collegi plurinominali. La Tabella n. 21 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
* il territorio del
comune di Napoli è suddiviso fra i due collegi
Cartografie |
Per la
circoscrizione Campania sono presentate quattro cartografie: ·
la prima
mostra l’insieme dei dieci collegi plurinominali della regione; ·
la
seconda mostra il dettaglio della provincia di Napoli, con i 4 collegi
compresi interamente nel territorio provinciale (Campania 04, 06, 07 e 08) e
i 2 collegi interprovinciali Campania 03 (Caserta e Napoli) e Campania 05
(Benevento, Avellino e Napoli); ·
la terza
mostra il territorio del comune di Napoli (Campania 06 e 07); ·
la
quarta mostra il confine tra i due collegi plurinominali del comune di
Napoli. |
La Tabella n. 22 mostra
come la distribuzione della popolazione nelle cinque province della
circoscrizione renda necessario ripartire in più collegi plurinominali il
territorio delle province di Napoli, Salerno e Caserta. La popolazione delle
province di Benevento e Avellino non è sufficiente, singolarmente, per la
costituzione di un collegio, mentre, aggregando insieme le due province, viene superato di circa 22.000 unità il massimo del limite
demografico.
A seguito delle
osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio
la composizione di due collegi plurinominali della circoscrizione è stata
modificata rispetto a quella inizialmente prevista nello schema di decreto
presentato dal Governo. La modifica riguarda i comuni della provincia di Avellino
inseriti nel collegio Campania 05, composto per il
resto da comuni della provincia di Napoli.
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS\
15_Campania_1.pdf
La provincia di Caserta è ripartita in due
collegi, uno dei quali comprende anche una piccola parte della provincia di
Napoli, sufficiente per raggiungere il limite minimo di popolazione:
Il territorio della
provincia di Benevento e la maggior
parte del territorio della provincia di Avellino costituiscono un collegio plurinominale. Al
territorio della provincia di Avellino è, infatti, sottratta
una parte confinante ad est con la provincia di Napoli, al fine di far
rientrare la popolazione del collegio nel limite massimo demografico:
Il territorio della
provincia di Napoli è ripartito in 6 collegi plurinominali (vedi
cartografia alla pagina seguente) di cui 4 (Campania 04, 06, 07 e 08)
interamente compresi nella provincia, e 2 interprovinciali: Campania 05
costituito dalla zona est e da una parte della provincia di Avellino; Campania
03 costituito da tre comuni della provincia di Napoli aggregati al collegio
della zona sud della provincia di Caserta.
Il comune di Napoli (vedi cartografie di dettaglio a seguire) è ripartito in due collegi plurinominali (Campania 06 e 07), uno
dei quali (Campania 07) comprende anche i comuni della zona di Pozzuoli e
dell’isola di Ischia.
Le cartografie presentate
sono state costruite sulla base dei collegi uninominali 1993 che, per il comune
di Napoli, erano stati costituiti dall’aggregazione
dei 30 quartieri cittadini. I confini tra i collegi plurinominali sono stati
ricostruiti aggregando le sezioni di censimento 2011 dell’Istat, relative ai
collegi uninominali 1993.
La provincia di Salerno è ripartita in due
collegi plurinominali:
15_Campania_2_NA.pdf
2 Cartografie vecchio dossier città
15_Napoli_1.pdf
15_Napoli_2.pdf
La circoscrizione
Puglia
è stata suddivisa in 7 collegi plurinominali. La Tabella n. 23 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Cartografie |
La
cartografia della circoscrizione Puglia mostra l’insieme dei 7 collegi plurinominali in cui è suddivisa la regione e il
dettaglio del territorio dei collegi che interessano il territorio della
provincia di Bari. |
In virtù della conformazione della regione
e della distribuzione della popolazione nelle sei province (vedi Tabella n. 24
a fianco), cinque dei sette collegi plurinominali insistono sul territorio di
una provincia mentre gli altri due collegi plurinominali sono interprovinciali,
compensando l’eccedenza delle due province più popolose (Bari e Lecce) con il
deficit delle due province contigue meno popolose (rispettivamente Barletta-Andria-Trani e Brindisi).
A seguito delle osservazioni formulate dalle
Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio la composizione di tre
collegi plurinominali della circoscrizione è stata modificata rispetto a quella
inizialmente prevista nello schema di decreto presentato dal Governo. Si tratta
dei collegi plurinominali Puglia 02, 03 e 04 relativi
ai territori delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani.
I sette collegi plurinominali sono pertanto definiti
come segue:
Cartografie (nuove) in
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS:
16_Puglia.pdf
·
il collegio Puglia 04 comprende la restante
parte del territorio della provincia di Bari, costituita dai collegi
uninominali 1993 di Altamura e Monopoli (escluso il comune di Fasano in
provincia di Brindisi), dal comune di Mola di Bari (collegio uninominale 1993 di
Bari-Mola di Bari), dal comune di Ruvo di Puglia (collegio uninominale 1993 di Trani)
e dai comuni dei collegi uninominali 1993 di Bitonto, Putignano e Triggiano non
inclusi nel collegio Puglia 02; nello schema di decreto il collegio comprendeva
invece, oltre ai territori dei collegi uninominali 1993 di Altamura e Monopoli
(comuni in provincia di Bari), i territori dei collegi uninominali 1993 di Putignano
e Triggiano;
·
il collegio Puglia 05 comprende l’intero
territorio della provincia di Taranto;
·
il collegio Puglia 06 comprende l’intero
territorio della provincia di Brindisi, cui è stato accorpato il collegio
uninominale 1993 di Squinzano in provincia di Lecce;
·
il collegio Puglia 07 comprende la restante
parte del territorio della provincia di Lecce, costituita dai collegi
uninominali 1993 di Galatina, Nardò, Lecce, Tricase, Maglie e Casarano.
La circoscrizione
Calabria
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 25 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Come mostra la Tabella n. 26 le province di Cosenza e di Reggio
Calabria, l’una al confine nord della regione e l’altra al sud, rientrano nei
limiti demografici previsti e pertanto costituiscono, ciascuna, un collegio
plurinominale. Le tre province centrali e confinanti sono accorpate nel terzo
collegio plurinominale della regione.
I tre collegi plurinominali sono così definiti:
Cartografia intera regione 18_Calabria.pdf
La circoscrizione
Sicilia
è stata suddivisa in 9 collegi plurinominali. La Tabella n. 27 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Cartografie |
La
cartografia della circoscrizione Sicilia mostra l’insieme dei 9 collegi plurinominali in cui è suddivisa la regione e il
dettaglio del territorio del comune di Palermo e dei comuni limitrofi. |
La Tabella n. 28
mostra i valori relativi alla popolazione delle nove
province che costituiscono la circoscrizione. Le province di Agrigento e
Messina sono le uniche in cui la popolazione rientra nelle soglie previste,
mentre le altre province o eccedono il limite massimo di popolazione (Palermo e
Catania) o sono al di sotto del minimo necessario
(Trapani, Siracusa e Ragusa, Caltanissetta ed Enna).
Nella definizione
dei collegi plurinominali le province di Agrigento e Messina sono pertanto
costituite ciascuna in un proprio collegio plurinominale e le due province
minori, Caltanissetta ed Enna, sono state accorpate in un unico collegio
plurinominale. Anche le province di Siracusa e Ragusa sono state accorpate in
un collegio plurinominale, con l’esclusione di alcuni comuni della provincia di Siracusa per consentire il rispetto dei limiti
demografici. Le province di Palermo e Catania sono state suddivise in due
collegi plurinominali ciascuna, mentre alla provincia di Trapani è stato
accorpato il territorio di quattro comuni in provincia di Palermo allo scopo di
superare la soglia demografica minima.
A seguito delle osservazioni formulate dalle
Commissioni parlamentari nei pareri del 30 luglio la composizione di due
collegi plurinominali della circoscrizione è stata modificata rispetto a quella
inizialmente prevista nello schema di decreto presentato dal Governo. La
modifica riguarda i comuni della provincia di Palermo inseriti nel collegio Sicilia
02, composto per il resto dai comuni della provincia
di Trapani.
Cartografie (nuove) in
K:\Dati\Studi\Regioni\ELEZIONI\DOSSIER\_lavoro_100_collegi\DecretoLegislativo\mappe
pdf_DLGS:
19_Sicilia.pdf
I singoli collegi
uninominali sono pertanto così costituiti:
La circoscrizione
Sardegna
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 29 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata al decreto
legislativo.
Come mostra la Tabella n. 30, ad eccezione della provincia di
Cagliari, le altre sette province sarde sono tutte molto al
di sotto della media della popolazione dei collegi.
La definizione dei 3 collegi
plurinominali proposta dal Governo, vede la regione ripartita orizzontalmente
in tre fasce: al nord sono aggregate insieme le province di Sassari e Olbia
Tempio; al centro al territorio delle province di Oristano, Nuoro, Ogliastra e
Medio Campidano (la cui popolazione non sarebbe sufficiente a costituire un
collegio) è aggregata la zona del territorio della provincia di Cagliari che si
incunea tra le suddette province; al sud, di conseguenza, alla restante parte
della provincia di Cagliari è aggregata la provincia di Carbonia-Iglesias:
Cartografia intera regione 20_Sardegna.pdf
Ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, capoverso 1-bis, della legge
n. 52 del 2015, la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è suddivisa in 8 collegi uninominali determinati
ai sensi dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota
di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero
proporzionale, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel Titolo VI
del Testo Unico in materia elettorale, come modificato dalla stessa legge n. 52
del 2015. La norma di delega (articolo 4, comma 1,
lettera f) della legge n. 52 del 2015) ribadisce il riferimento all’articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 277 e ai princìpi e criteri direttivi ivi
enunciati.
La Tabella B allegata al decreto legislativo riproduce
pertanto i collegi uninominali già previsti dalla Tabella allegata al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, aggiornata con le variazioni di tipo
amministrativo intervenute dopo il 1993.
La Tabella seguente mostra i dati relativi
alla composizione e alla popolazione degli otto collegi uninominali. Si
ricorda in proposito che la norma di delega (articolo 7,
legge 4 agosto 1993, n. 277) prevedeva che, nelle zone in cui siano presenti
minoranze linguistiche riconosciute, la popolazione di ciascun collegio
uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione
non oltre il 15%, in eccesso o in difetto.
Cartografia intera regione 04_TAA_uninominali.pdf