Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Attuazione direttiva 2013/33/UE, recante Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché delle direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - (Schema di D.Lgs. n. 170)
Riferimenti:
SCH.DEC 170/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 173
Data: 08/06/2015
Descrittori:
ASILO POLITICO   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DIRITTI DEGLI STRANIERI   PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI
PROFUGHI E RIFUGIATI     

 

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA:

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451

Studi1@senato.it

Dossier n. 217

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI:

 

Servizio Studi – Dipartimento istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it -  CD_istituzioni

Atti del Governo n. 173

 

 

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

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In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 

 

 

 

 



I N D I C E

 

 

Introduzione

 

-      Il quadro normativo dell'Unione europea. Gli atti di recepimento nell'ordinamento italiano. Il sistema dell'accoglienza in Italia. Le direttive dell'Unione europea n. 32 e n. 33 del 2013. Asilo, le procedure di contenzioso avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia................................................................................... ................................................................................................. Pag. ................................................................................................. 1

 

Lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del governo n. 170

 

-      Schede di lettura sugli articoli........................................................ "................................................................................................. 13

 

Testi a fronte

 

-      Decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dallo schema di decreto legislativo.......................................................................... "................................................................................................. 73

-      Articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, come riscritto dallo schema di decreto legislativo................................................. "................................................................................................. 117

 

 

 

 



INTRODUZIONE

 

          Lo schema di decreto legislativo recato dall'atto del Governo n. 170 è volto al recepimento di due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale, la n. 32 e la n. 33 del 2013 (rispettivamente direttiva 'procedure' e direttiva 'accoglienza', nel lessico dell'Unione).

          L'atto pertanto ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in ampia misura - riguardo le strutture - sulla falsariga del "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari" (definito con intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014), inserendo la previsione di 'hub' temporanei appositamente destinati ad accoglienza straordinaria (in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi).

Inoltre l'atto n. 170 reca disposizioni su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.

 

Prima di esaminare in maggior dettaglio il contenuto dell'atto, tuttavia, vale premettere alcuni rapidi cenni su:

-        l'articolazione del Sistema europeo comune di asilo, entro cui si collocano le due direttive che si vanno a recepire;

-        l'insieme corrispettivo di atti normativi, che definiscono la disciplina vigente in Italia;

-        il sistema dell'accoglienza come finora organizzato nel nostro Paese. 

 

Il quadro normativo dell'Unione europea ha per suo 'vertice' l'articolo 78 del Trattato di Lisbona, che così recita:

 

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

 

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

 

          Pertanto l'asilo, nelle sue varie articolazioni, è materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una "politica comune", mediante un "sistema europeo comune di asilo".

          Altre disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernono la gestione delle frontiere esterne (articolo 77) e la politica comune dell'immigrazione, "intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani" (articolo 79). E l'articolo 80 del Trattato prevede che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo, all'immigrazione, "sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario".

          Ma poiché le due direttive n. 32 e n. 33 del 2013 che si vanno ora a recepire concernono la protezione internazionale, a rilevare è in particolare il citato articolo 78 del Trattato.

Il suo comma 2 determina le principali linee di irradiamento della politica comune. Specifiche direttive ne hanno costituito il seguito normativo.

Così la lettera a) e la lettera b) - relative ad asilo (quale riconoscimento dello status di rifugiato) e protezione sussidiaria, ossia le due specie in cui si articola il genus protezione internazionale - hanno avuto attuazione con la direttiva dell'Unione n. 95 del 2011 (cd. direttiva 'qualifiche').

La lettera c) - relativa alla protezione temporanea - ha avuto attuazione con la direttiva della Comunità europea n. 55 del 2001.

La lettera d) - relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale - ha dapprima ricevuto attuazione con la direttiva della Comunità europea n. 85 del 2005, che poneva "norme minime" riguardo siffatte procedure. Questa è stata indi modificata dalla direttiva dell'Unione n. 32 del 2013 (cd. direttiva 'procedure'), che pone "procedure comuni". E' una delle due direttive che si vanno a recepire con l'atto in esame.

La lettera e) - relativa alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale - è stata attuata dapprima con il regolamento della Comunità europea n. 343 del 2003 (cd. 'Dublino II'), indi dal regolamento dell'Unione suo modificativo n. 604 del 2013 (cd. 'Dublino III').

La lettera f) - relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - ha ricevuto attuazione dapprima con la direttiva della Comunità europea n. 9 del 2003, indi modificata dalla direttiva dell'Unione n. 33 del 2013 (cd. direttiva 'accoglienza'). E' l'altra delle due direttive che si vanno a recepire con l'atto in esame.

         

          Tale ventaglio di atti normativi europei ha come corrispettivo una serie di atti di recepimento nell'ordinamento italiano.

          La generale disciplina sull'immigrazione è recata dal Testo unico sull'immigrazione dettato dal decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato in prosieguo di tempo. Ma essendo l'asilo materia di politica comune europea, è soprattutto agli atti di recepimento che bisogna riferirsi, per coglierne la disciplina.

          Ciascuna delle direttive sopra richiamate è stata recepita da decreti legislativi.

          Così la direttiva 'qualifiche' circa la protezione internazionale (2011/95/UE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 18 del 2014.

          La direttiva sulla protezione temporanea (2001/55/CE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 85 del 2003.

          La direttiva 'procedure' circa la protezione internazionale (2005/85/CE) è stata recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008 - regolamento attuativo del quale è il d.P.R. n. 21 del 2015. Quella direttiva è stata modificata da altra successiva (2013/32/UE), il cui recepimento è disposto dallo schema di decreto legislativo in esame.

          La direttiva 'accoglienza', anch'essa relativa alla protezione internazionale riguardata però nei suoi aspetti contenutistici non già procedurali (2003/9/CE), è stata recepita con il decreto legislativo n. 140 del 2005. Anche quella direttiva è stata modificata da altra successiva (2013/33/UE), il cui recepimento è del pari disposto dallo schema di decreto legislativo in esame.

          Si intende perciò come lo schema di decreto legislativo incida sul decreto legislativo n. 140 del 2005 (abrogandolo, dal momento che ne detta una disciplina integralmente sostitutiva) e sul decreto legislativo n. 25 del 2008 (modificandone o abrogandone più disposizioni).

Possono ricordarsi inoltre alcune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 150 del 2011 (articolo 19, inciso dallo schema in esame), circa le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, e dal decreto-legge n. 119 del 2014, riguardo il numero e funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (mediante novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008), il finanziamento del sistema di accoglienza, l'alleggerimento (per il 2014) del patto di stabilità per alcuni Comuni siciliani maggiormente investiti dalla pressione migratoria.  

Può valere ricordare come l'articolo 7 della legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) rechi una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. Il termine per l'esercizio della delega è stabilito al 20 luglio 2019.

 

Il sistema dell'accoglienza in Italia è organizzato in più luoghi e fasi.

Schematizzando, può dirsi articolato in: primissima accoglienza; prima accoglienza; seconda accoglienza.

In primissima battuta vi sono i Centri di primo soccorso e accoglienza (come Lampedusa e Pozzallo). Localizzati in prossimità dei luoghi di maggiore ricorrente sbarco (i porti di Augusta, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto, quelli di maggiore affluenza) essi ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. I migranti vi ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. I migranti vi soggiornano il tempo strettamente necessario, prima di essere trasferiti alla prima accoglienza.

Questa si realizza nei Centri di accoglienza (CDA) o nei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA). Talora una medesima struttura esercita ambedue le funzioni, talché una netta distinzione non è agevole. Ad ogni modo, si può intendere che i primi siano destinati alla prima accoglienza dello straniero presente sul territorio nazionale, per il tempo necessario all'accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia; i secondi accolgono i richiedenti protezione internazionale, onde si svolgano nel frattempo le procedure relative al riconoscimento.

Le strutture sopra ricordate sono complessivamente quattordici, presenti in sette Regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Marche e Friuli Venezia Giulia), vale a dire: (Gorizia) Gradisca d’Isonzo; (Ancona) Arcevia; (Roma) Castelnuovo di Porto; (Foggia) Borgo Mezzanone; (Bari) Palese; (Brindisi) Restinco; (Lecce) Don Tonino Bello; (Crotone) Loc. S.Anna; (Catania) Mineo; (Ragusa) Pozzallo; (Caltanissetta) Contrada Pian del Lago; (Agrigento) Lampedusa; (Trapani) Salina Grande; (Cagliari) Elmas.

          Diversa funzione hanno i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ove sono collocati gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non facciano richiesta di protezione internazionale o non ne abbiano i requisiti posti in detenzione amministrativa, onde evitarne la dispersione nel territorio.

          Esaurita la primissima e prima accoglienza - le quali hanno una capienza di circa 8.600 posti complessivi, aumentabili a 10.500 in condizioni di emergenza (si legge nella relazione tecnica del provvedimento in esame) - la fase della seconda accoglienza ed integrazione si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Vi trovano accoglienza i già titolari di forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, di protezione umanitaria) o anche i richiedenti quella protezione. 

          Il sistema è costituito da una rete di enti locali (345 Comuni, 30 Province e 7 unioni di Comuni, secondo dati riferiti al 2014) su base volontaria (essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). Essi realizzano, in forma decentrata ed in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza 'integrata', ossia non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento, anche al fine di tracciare percorsi individuali di inserimento socio-economico.

All'interno del Sistema sono, inoltre, presenti progetti specializzati per l'accoglienza e sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza.

Per il triennio 2014-2016, risultano finanziati 20.744 posti (di questi, 19.720 sono 'ordinari', 729 sono per minori non accompagnati, 295 per persone con disagio mentale o con disabilità). Tale disponibilità di posti registra un incremento rispetto al periodo precedente, in cui si giungeva fino a 12.642 posti.

Questa la distribuzione del totale dei posti SPRAR per Regione, per il triennio 2014-16: Abruzzo, 227; Basilicata, 406; Calabria, 1.894; Campania, 1.155; Emilia-Romagna, 748; Friuli Venezia Giulia, 318; Lazio, 4.791; Liguria, 308, Lombardia, 942; Marche, 538; Molise, 440; Piemonte, 883; Puglia, 1.864; Sardegna, 88; Sicilia, 4.782; Toscana, 547; Trentino-Alto Adige, 149; Umbria, 371; Veneto, 293.  

 

 

LE DIRETTIVE RECEPITE CON L'ATTO DEL GOVERNO n. 170

 

Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

 

La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l’individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni.

Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 (la c.d. direttiva 'procedure') recepita con il decreto legislativo 25/2008.

La nuova direttiva 'procedure', che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze.

A tal fine, viene in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi).

Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili.

Dal punto di vista terminologico, è da rilevare che viene espunto ogni riferimento all’asilo, definizione talvolta utilizzata come sinonimo di protezione internazionale o di status di rifugiato.

Tra le altre modifiche introdotte si ricordano: la semplificazione delle norme che disciplinano l'accesso alla procedura di asilo e lo svolgimento dei colloqui personali; il miglioramento della qualità del processo decisionale in primo grado aggiungendo accorgimenti pratici che aiutino il richiedente a capire la procedura e predisponendo un'adeguata formazione del personale che esamina le domande; il chiarimento delle norme che regolano la possibilità per il richiedente asilo di reiterare la domanda nell'ipotesi che sia cambiata la sua situazione; il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nelle disposizioni relative alla formazione e all'accesso alla procedura.

Il termine di recepimento della direttiva è del 20 luglio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative al termine di conclusione dei procedimenti, che devono essere recepite entro il 20 luglio 2018.

 

 

Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

 

La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (la cd. direttiva 'accoglienza' del 27 gennaio 2003, recepita dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005).

La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo.

In particolare, viene prevista una nuova disciplina sul trattenimento del richiedente protezione, che può essere disposto esclusivamente in presenza di determinate condizioni e con l’assicurazione di adeguate garanzie.

Inoltre, la direttiva ha l’obiettivo di garantire un livello di vita dignitoso, specie con misure nazionali dirette a individuare le particolari esigenze delle persone vulnerabili, come i minori e le vittime di tortura, o con un sostegno materiale di livello adeguato per i richiedenti asilo.

Viene favorita l’indipendenza economica dei richiedenti protezione, prevedendo che gli Stati membri agevolino l'accesso al mercato del lavoro.

Il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015.

 

 

 

 

PROCEDURE DI INFRAZIONE VERSO L'ITALIA

 

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia, risultano avviate le seguenti.

Procedura di infrazione n. 2014/2171 - Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

Con lettera di costituzione in mora del 11 luglio 2014, la Commissione europea addebita all’Italia la violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva 'procedure' 2003/95/UE e nella direttiva 'accoglienza' 2003/9/CE.

Si contesta in particolare al nostro Paese il fatto che il sistema di asilo italiano sia caratterizzato da significativi ritardi nella nomina del tutore per i minori non accompagnati che vogliano fare domanda di protezione internazionale, nonché dal fatto che i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) risultino sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea. Tale situazione di fatto secondo la Commissione europea viola, tra l’altro:

Ø  l’articolo  18, paragrafo 1, della direttiva 'accoglienza' ove si prevede che “il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori”.

Ø  l’articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l’altro che gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

Procedura di infrazione n. 2014/2235 - Condizioni materiali di trattenimento nei CIE.

Con lettera di costituzione in mora del 21 ottobre 2014, la Commissione europea contesta all’Italia il cattivo recepimento sia della direttiva 2008/115/CE cd. direttiva 'rimpatri' sia della direttiva 2203/9/CE cd. 'accoglienza'. In particolare gli addebiti che interessano quest’ultima direttiva riguardano le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) considerati non in linea con gli Standard del CPT - Comitato europeo per la  prevenzione della tortura. Tali standard, diretti a far si che sia garantito il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono considerati dalla Commissione alla stregua di parametri di riferimento per valutare la conformità delle condizioni di trattenimento dei richiedenti asilo negli Stati membri rispetto all’articolo 13 della direttiva 'accoglienza'.

In particolare l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 'accoglienza' stabilisce che gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento dei richiedenti asilo. Gli Stati - prosegue la disposizione - provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di intrattenimento.

Secondo gli standard citati le persone trattenute dovrebbero essere sistemate in centri concepiti specificamente per questo scopo, che offrano condizioni materiali e un regime appropriati alla loro situazione legale, e circondate da personale adeguatamente qualificato. Inoltre tali centri dovrebbero fornire  una sistemazione adeguatamente attrezzata, pulita, con un buon livello di affluenza e con uno spazio sufficiente per vivere in relazione al numero di persone coinvolte.

Inoltre dovrebbero essere curati la progettazione e lo schema delle strutture per evitare per quanto possibile qualsiasi impressione di ambiente carcerario. Infine per quanto riguarda il regime di attività esso dovrebbe includere esercizi all’aria aperta, l’accesso a una stanza da giorno, alla radio televisione e a giornali e riviste così come ad altri mezzi di ricreazione.

Procedura di infrazione n. 2014/2126: Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino

Con lettera di messa in mora del 17 ottobre 2014 la Commissione europea contesta all’Italia di violare alcune disposizioni della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (cd. direttiva 'procedure') e del regolamento UE n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (cosiddetto 'Dublino III').

La messa in mora segue la procedura di precontenzioso EU pilot 4684/13/HOME del 20 febbraio 2013, con la quale la Commissione europea aveva espresso preoccupazioni riguardo al rispetto da parte delle autorità italiane dell’obbligo di accordare un effettivo accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino.

La Commissione europea si è basata tra l’altro,  sulle informazioni ricevute dall’UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dalle ONG Pro Asyl e Consiglio greco per i rifugiati, e dal CIR Consiglio italiano per i rifugiati.

Gli addebiti nascono dalla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi potenzialmente necessitanti di protezione internazionale provenienti dalla Grecia (tra cui minori non accompagnati) rinviati sommariamente in Grecia in applicazione dell’Accordo di bilaterale Grecia-Italia riguardante la riammissione di migranti che abbiano già varcato il territorio di uno degli Stati firmatari o che vi abbiano soggiornato e che cerchino irregolarmente di raggiungere il territorio dell’altro Stato firmatario.

In particolare la Commissione europea addebita all’Italia di negare l’accesso alla procedura di asilo a cittadini di Paesi terzi provenienti dalla Grecia via mare che: a) abbiano esplicitamente espresso alle autorità italiane il desiderio di richiedere protezione internazionale; b) non abbiano esplicitamente chiesto asilo ma abbiano indicato alle autorità italiane la loro esigenza di protezione; c) avrebbero voluto chiedere asilo ma non hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro volontà, oppure (d) a conoscenza delle autorità italiane, avevano già chiesto asilo in un altro Stato membro (la Grecia). La Commissione europea ritiene che a causa dei rinvii sommari in Grecia di tali cittadini extraeuropei non si sia consentito  l’acceso di tali persone alla procedura di asilo, eludendo anche gli obblighi derivanti dal regolamento Dublino, che stabilisce la competenza di uno Stato membro a trattare la domanda di asilo.

Secondo la Commissione in alcuni casi i migranti non sono stati neanche fatti sbarcare bensì trattenuti e poi rinviati in Grecia sulle stesse navi su cui erano arrivati.

La Commissione europea ritiene che in tali casi si sia violato l’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva procedura che dispone che gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto.

Risulterebbe violato secondo la Commissione anche l’articolo 7 della medesima direttiva ai sensi del quale i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione i merito alla domanda.

La Commissione europea ritiene inoltre che, non consentendo la presentazione formale di una domanda di asilo da parte di persone che hanno espresso esplicitamente o implicitamente il desiderio di presentarla, l’Italia risulta violare i suoi obblighi previsti dall’articolo 6 paragrafo 5 della "direttiva procedure"e dall’articolo 20 del "regolamento Dublino".

In particolare l’articolo 6 paragrafo 5 della "direttiva procedure" stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda di asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all’autorità competente.

L’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento Dublino, dispone che la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità;  nel caso di domanda non scritta il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

Ulteriori rilievi della Commissione riguardano :

Ø  come conseguenza del mancato accesso alla procedura di asilo, l’impossibilità di applicare il regolamento Dublino nella parte in cui stabilisce criteri specifici di attribuzione della competenza di una domanda di protezione internazionale basati sulla presenza in uno Stato membro di familiari, parenti, o persone legate al richiedente da altri vincoli di parentela, oppure in base a rilascio di titoli di soggiorno o visti.

Ø  la mancata applicazione  del principio secondo il quale uno Stato membro esamina se sia opportuno trasferire un richiedente asilo nello Stato membro che avrebbe inizialmente identificato come competente ai sensi del regolamento Dublino, qualora carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza del richiedente asilo in tale Stato membro costituiscano motivi comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti.

Procedura di infrazione n. 2012/2189 - Condizioni materiali di trattenimento nei CIE

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell’UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche", sostituita dalla direttiva attuata dallo schema di decreto delegato in esame), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento “Dublino”, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo).   

In particolare le violazioni contestate consisterebbero:

·    nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l’inconsistenza di fatto dell’accesso alle condizioni di accoglienza.

·    nelle procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Sulle questioni la Commissione aveva già chiesto chiarimenti il 15 febbraio 2012 attraverso il sistema EU Pilot. Il sistema EU Pilot (strumento informatico EU Pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio - trasmette le richieste di informazione agli  Stati membri (25 in tutto in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE  e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto,  ha sostituito l’inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l’apertura di una vera e propria procedura d’infrazione.

Il 21 dicembre 2012 il Dipartimento per le politiche UE della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Commissione un rapporto del Ministero dell’interno, in risposta ai rilievi contenuti nella lettera di costituzione in mora citata; tale rapporto è stato integrato con una nota successiva redatta dal Ministero medesimo il 25 marzo, ed inviata alla Commissione il 27 marzo 2013.

 

 

 

 

 

 


L'ATTO DEL GOVERNO n. 170

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA n. 33 e n. 32 del 2013

 

SCHEDE DI LETTURA SULL'ARTICOLATO

 

          Lo schema di decreto legislativo si articola in tre distinte parti.

Il Capo I reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva 'accoglienza'), relativa alle condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.

          Il Capo II reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013 (cd. direttiva 'procedure'), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale

          Il Capo III reca disposizioni finali, tra cui una clausola di invarianza finanziaria rispetto agli stanziamenti previsti.         

 

 

Articolo 1

(Finalità e ambito applicativo)

 

L'articolo delimita l'oggetto della disciplina normativa posta dall'atto.

Esso è dato dall'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché dei familiari inclusi nella domanda di protezione.

Gli stranieri sono i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi (così già il decreto legislativo n. 25 del 2008).

Il territorio nazionale include le frontiere e le relative zone di transito  e le acque territoriali.

Le misure di accoglienza si applicano dal momento di manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale (non già dal momento della presentazione della domanda d'asilo, com'era previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 140 del 2005).

Siffatte nuove previsioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 6, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013, che qui si va a trasporre nell'ordinamento italiano.

Le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione internazionale, anche qualora per essi sia aperto il procedimento di determinazione dello Stato membro dell'Unione competente all'esame della domanda (siffatta determinazione di competenza è oggetto del regolamento dell'Unione n. 604 del 2013, cd. Dublino IIII').

Di contro le misure di accoglienza non si applicano ai richiedenti che già fruiscano della protezione temporanea (la quale è fattispecie di protezione - disciplinata dal decreto legislativo n. 85 del 2003 - distinta dalla protezione internazionale). Tale previsione corrisponde all'articolo 3, par. 3 della direttiva n. 33 del 2013.

 

 

Articolo 2

(Definizioni)

 

L'articolo reca un apparato definitorio, relativo a "richiedente protezione internazionale", "straniero", "domanda di protezione internazionale", "Commissione territoriale" (per il riconoscimento della protezione internazionale), "minore non accompagnato", "familiari", "centro o struttura di accoglienza", "richiedente con esigenze di accoglienza particolari" ossia appartenente alle categorie vulnerabili.

Riguardo i familiari del richiedente protezione internazionale, la definizione qui resa ha come riferimento il nucleo familiare del richiedente protezione internazionale, non già del "beneficiario" di questa (com'é nel decreto legislativo n. 251 del 2007 - suo articolo 2, comma 1, lettera l) - come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 2014).

Il nucleo familiare (che dev'essere costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale) è composto da: il coniuge; i figli minori non sposati, anche adottati o nati fuori del matrimonio, o affidati o sottoposti a tutela; il genitore o altro adulto legalmente responsabile del minore richiedente - se non coniugato, si viene ad aggiungere.

 

 

Articolo 3

(Informazione)

 

L'articolo reca - in rispondenza all'articolo 5 della direttiva n. 33 del 2013 - un obbligo di informazione a favore del richiedente protezione internazionale, circa le condizioni dell'accoglienza.

L'obbligo è a carico dell'ufficio di polizia che riceva la domanda di protezione internazionale: dunque l'ufficio di polizia di frontiera o la questura - i quali sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008 (suoi articoli 3 e 26).

L'obbligo è adempiuto mediante consegna dell'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, illustrativa di: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale - comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri, aggiunge l'articolo 24 del presente schema; b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale (cfr. articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008, cui la disposizione rinvia).

L'opuscolo è consegnato nella prima lingua del richiedente, o se non sia possibile, in quella che si suppone egli conosca tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'arabo.

Le informazioni - prevede ora lo schema - sono fornite altresì nei centri di accoglienza, entro un termine comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda di protezione. Ove necessario, si ricorre ad un interprete o mediatore culturale.

Già ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 2008 (con il quale è stato lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri oggi operante) i servizio di mediazione linguistico-culturale sono tra i parametri standard della conduzione dei centri di accoglienza.

Le disposizioni di questo articolo dello schema circa gli obblighi di informazione integrano quelle già vigenti dettate dal decreto legislativo n. 25 del 2008. Tra queste figura la previsione (suo articolo 10, comma 4) che in tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda di protezione, al richiedente sia garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

 

 

Articolo 4

(Documentazione)

 

L'articolo ha per oggetto i documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale - in rispondenza all'articolo 6 della direttiva n. 33 del 2013.

Per primo viene rilasciato un "permesso di soggiorno provvisorio". Esso è dato dalla medesima ricevuta attestante la domanda di protezione internazionale.

Questa ricevuta è rilasciata al momento della verbalizzazione della domanda di protezione. Il verbale (secondo la previsione introdotta dall'articolo 24 dello schema, inserendo un comma 2-bis entro l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008) è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione (ovvero entro sei giorni lavorativi, se la volontà sia manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera). I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in caso di flussi numerosi e ravvicinati.

Successivamente il richiedente ottiene un "permesso di soggiorno per richiesta asilo".

Non pare specificato il termine per il suo rilascio (era entro venti giorni dalla presentazione della domanda di protezione, nel corrispettivo articolo del decreto legislativo n. 140 del 2005).

La durata di tale permesso di soggiorno per richiesta asilo è prevista di sei mesi (lasso di tempo entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi, nella sua scansione 'ordinaria': così l'articolo 24 dello schema, là dove novella l'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Tale durata - pari a sei mesi - è dunque mutata rispetto a quella di tre mesi vigente, presente nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 20, comma 3) e rinvenibile nel regolamento sul riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (cfr. articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 21 del 2015, che a sua volta riprende disposizione dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 2004).

Rimane ferma la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego.

Il richiedente il quale sia soggetto al trattenimento (disciplinato, questo, dal successivo articolo 6 dello schema) riceve dalla questura diverso documento. Si tratta di un "attestato nominativo", che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale (non già la sua identità).

Chiude l'articolo una disposizione che, per la sua portata generale, parrebbe invero meglio collocabile entro il dispositivo dell'articolo 1. E' la previsione che non possano richiedersi requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nello schema, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza.

 

 

Articolo 5

(Domicilio)

 

L'articolo reca disposizioni relative al domicilio del richiedente protezione internazionale.

In primo luogo, prescrive per il richiedente l'obbligo di comunicazione alla questura del proprio domicilio o residenza, così come di ogni successivo mutamento.

L'indirizzo del centro o struttura di accoglienza, per il richiedente che vi si trovi, costituisce il domicilio agli effetti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e del trattenimento.

Quel domicilio è considerato luogo di dimora abituale, qualora il richiedente nel centro o struttura di accoglienza sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Questo, ai fini dell'iscrizione anagrafica (per suo conto, l'articolo 6, comma 7 del Testo unico sull'immigrazione prevede: "In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza").

  Il prefetto competente (in base al luogo di presentazione della domanda di protezione, è specificato) "può stabilire" un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare - secondo previsione rispondente all'articolo 7, par. 2 della direttiva n. 33 del 2013.

E' disposizione che riprende quella posta dall'articolo 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008: non coincidente tuttavia, giacché in quest'ultimo figura l'espressione "il prefetto stabilisce", non già "può stabilire".

Perché l'esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari o di detenzione domiciliare a carico del richiedente protezione internazionale possa esser disposta presso il centro o struttura di accoglienza, l'idoneità del centro a questi fini deve essere preliminarmente valutata dall'autorità giudiziaria, sentito il prefetto.

 

 

Articolo 6

(Trattenimento)

 

L'articolo reca disposizioni relative al trattenimento - oggetto dell'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 - ossia quel regime che è declinato, nell'ordinamento italiano, alla stregua di 'detenzione amministrativa' disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione (il quale configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, cui è 'servente' il trattenimento).

Il comma 1 sancisce il divieto del trattenimento che abbia ad esclusivo fine l'esame la domanda del richiedente protezione internazionale.

La disposizione - trasposizione dell'articolo 8, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013 - riprende pressoché immutato il primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (a suo volta trasposizione del primo periodo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 - articolo introdottovi dalla legge n. 189 del 2002, la quale al contempo prevedeva, oltre ai casi di trattenimento obbligatorio, un trattenimento 'facoltativo' per il questore, per verificare la nazionalità o identità del richiedente non in possesso dei documenti, o per verificare gli elementi su cui si basasse la domanda di asilo, o comunque in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato. Queste ultime previsioni sono confluite nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, quale permanenza in un centro di accoglienza richiedenti asilo. Il medesimo decreto legislativo n. 25 inoltre 'tipizza', all'articolo 21, in modo concluso i casi di applicabilità del trattenimento obbligatorio. Questi articoli del decreto legislativo n. 25 del 2008 risultano abrogati dallo schema in esame).

          Il comma 2 specifica i casi di applicabilità del trattenimento - il quale ha luogo nei Centri di identificazione ed espulsione (di cui all'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione). Ed aggiunge che il trattenimento sia effettuato sulla base di una valutazione caso per  caso, e se possibile in "appositi spazi".

          Ai sensi della direttiva n. 33 del 2013 (articolo 8), i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. A questo provvede il comma 2 di questo articolo dello schema.

Dunque, il trattenimento si applica:;

ü ai richiedenti protezione che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato - ossia abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; o abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei Paese ospitante; o si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite (così la lettera a)). E' previsione già presente nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008;

ü ai richiedenti protezione già destinatari di un provvedimento di espulsione, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1 del Testo unico) o perché appartenenti ad una delle categorie di cui agli articolo 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. 'codice antimafia (articolo 13, comma 2 del Testo unico) (lettera b)).

     Siffatte categorie sono:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (così il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

- indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);

- i soggetti indiziati di uno dei reati (sono di competenza delle procure distrettuali antimafia) previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di all'articolo 12-quinquies, comma 1 (trasferimento fraudolento di valori) del decreto-legge n. 306 del 1992 ; [...] - coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale (delitti di comune pericolo mediante violenza) o dagli articoli 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 (banda armata), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (sequestro di persona) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;

- coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge n. 645 del 1952 (attuativa della XII disposizione finale della Costituzione, relativo al divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista) nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

- coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

- coloro che fuori dei casi già indicati, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge n. 895 del 1967 (recante "Disposizioni per il controllo delle armi") e negli articoli 8 e seguenti della legge n. 497 del 1974 (recante "Nuove norme contro la criminalità"), quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato;

- agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

- alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (articolo che disciplina il divieto di accesso a manifestazioni sportive), nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (così il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

- le persone segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (così l'articolo 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

ü ai richiedenti protezione nei confronti dei quali vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. E' la medesima lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema, inoltre, a fare rinvio - quanto a casi di applicabilità del trattenimento -  all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2005 (recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"). Di quell'articolo 3, che detta disposizioni in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, il comma 1 così richiamato prevede l'espellibilità dello straniero nei confronti del quale vi siano fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche (inoltre esso prevede l'espellibilità dello straniero destinatario di disposizioni confluite nell'articolo 4 e nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, le quali sono state già sopra richiamate);

ü ai richiedenti protezione che costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (lettera c)). "Nella valutazione della pericolosità" (che legittima l'espulsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Testo unico) "si tiene conto" di eventuali condanne, anche non definitive ed anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza (ai sensi dell'articolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedure penale) o per reati ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. E' a notare come l'analoga disposizione vigente (della quale lo schema prevede l'abrogazione) del decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 21, comma 2, lettera b)) ponga la condanna come condizione per il trattenimento, laddove la disposizione dello schema pone la condanna come elemento di valutazione, da cui si possa peraltro prescindere (come conferma la relazione illustrativa del provvedimento);

ü ai richiedenti protezione per i quali sussista il pericolo di fuga (lettera d)). La valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale, è svolta (caso per caso) allorché il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione o non abbia ottemperato ad un precedente provvedimento di espulsione (o ai vari obblighi, di dimora e di presentazione, in caso di concessione di un termine per la partenza volontaria) o abbia violato il divieto di reingresso conseguente ad un precedente decreto di espulsione o abbia trasgredito agli obblighi inerenti ad un precedente trattenimento in centro di identificazione ed espulsione (articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, ed articolo 14 del Testo unico).

Il trattenimento - prevede il comma 3 - si applica anche al richiedente il quale si trovi in un centro di identificazione ed espulsione in attesa di essere espulso, la cui domanda di protezione internazionale possa esser ritenuta per "fondati motivi" come solo strumentale ad interferire con l'esecuzione dell'espulsione.

Nell'insieme, le disposizioni dei commi 2 e 3 sopra sunteggiati delineano una applicazione del trattenimento che si direbbe più estesa rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008, il quale applica il trattenimento a: gli autori di gravi crimini secondo la convenzioni di Ginevra (ed è, immutata, la lettera a) sopra ricordata); i condannati per i delitti non a querela punibili con arresto obbligatorio in caso di flagranza o per altri reati (relativi a stupefacenti, libertà sessuale, migrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento di prostituzione, sfruttamento minorile); i destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Il trattenimento (o la sua proroga) sono disposti dal questore, con provvedimento scritto e motivato, prevede il comma 4.

Il provvedimento è comunicato al richiedente protezione in una lingua a lui comprensibile. Deve recare indicazione delle modalità con cui il richiedente possa 'difendersi' in sede di convalida del trattenimento (innanzi al competente tribunale in composizione monocratica, che la normativa vigente prevede sia il giudice di pace). 

Rimane ferma l'applicazione delle norme del Testo unico dell'immigrazione, relative al trattenimento (poste dal suo articolo 14). Pertanto il questore (se il richiedente sia munito di passaporto o documento corrispondente e non sia espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione di terrorismo o per appartenenza alle categorie criminose ricordate supra a proposito della lettera b) del comma 2 di questo articolo 6 dello schema) può disporre misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi in ufficio della forza pubblica in giorni ed orari stabiliti.

L'articolo 14 del Testo unico altresì disciplina, del trattenimento, la procedura di convalida ed i termini di questa. Ebbene, la disposizione dello schema in commento prevede che se il trattenimento sia già in corso, il questore trasmetta gli atti all'autorità giudiziaria per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, affinché l'esame della domanda di protezione internazionale sia espletato. Ne consegue una sospensione dei diversi termini previsti dall'articolo 14, comma 5 del Testo unico - il quale è stato modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 161 del 2014, che recita: "La convalida [del trattenimento] comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni [...]".

Il trattenimento - prevede il comma 5 - non può essere stabilito o prorogato oltre il tempo "strettamente" necessario onde esaminare la domanda di protezione internazionale - "salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico".

I tempi di esame della domanda (da parte della Commissione territoriale) vengono ad essere calibrati dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, articolo introdotto dal presente schema (all'articolo 24). 

Esso prevede un esame e decisione da parte della Commissione territoriale entro nove giorni dalla ricezione della documentazione immediatamente trasmessale dalla questura. Il termine è raddoppiato a diciotto giorni, in caso di domanda di protezione manifestamente infondata o reiterata senza nuovi elementi o pretestuosa onde interferire con l'adozione e l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Siffatti termini possono essere superati, ove sia necessario per un esame adeguato o completo della domanda. Rimane fermo peraltro un termine massimo di due mesi, prorogabile di tre mesi (proroga disponibile in caso di particolare complessità o di 'ingorgo' di domande a causa di flussi migratori numerosi e ravvicinati o di inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di comparizione personale dietro convocazione, di consegna di documenti, di comunicazione di mutata residenza o domicilio, di collaborazione, da parte del richiedente), a sua volta prorogabile di un altro mese in casi eccezionali. Il termine massimo è più ampio - sei mesi, prorogabili per altri nove mesi, ed eccezionalmente per altri tre mesi, nei casi ricordati di domande infondate o reiterate o pretestuose (sono i termini massimi previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dallo schema in esame per l'esame della domande da parte delle Commissioni territoriali in procedure 'ordinarie', dunque non accelerate come quelle relative a richiedenti in condizioni di trattenimento).

Ritardi nelle procedure di esame della domanda non imputabili al richiedente, non legittimano una proroga del trattenimento.  

Qualora il richiedente in condizione di trattenimento muova, avverso una decisione di rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, ricorso giurisdizionale, egli permane nel centro di identificazione ed espulsione, finché il ricorso non sia deciso (da parte del competente tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è trattenuto: così prevede l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011) e per il tempo che il richiedente sia autorizzato a trascorrere nel territorio nazionale in ragione del ricorso presentato. E' quanto prevede il comma 6.

Il comma 7 aggiunge che in pendenza di ricorso ed in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il questore chieda la proroga del trattenimento in corso, per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica.   

Ed aggiunge la rilevante previsione che il trattenimento complessivo - ossia includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale - non possa comunque superare dodici mesi.

Nella relazione tecnica che correda il provvedimento è riportato il dato (riferito all'anno 2014) della durata media della trattazione dei ricorsi: 178 giorni.

Sono dunque circa sei mesi, da aggiungersi a quelli precedenti a disposizione della Commissione territoriale per la decisione sulla domanda (oggetto dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, richiamato sopra a proposito del comma 5 del presente articolo dello schema). Questi sono altri sei mesi circa - non però nei casi di domande infondate, reiterate o pretestuose.

Il comma 8 dispone che il trattenimento sia mantenuto solo finché ne sussistano i motivi (enunciati dai precedenti commi 2, 3 e 6 di questo articolo dello schema). In caso di richiesta di rimpatrio da parte del richiedente - la quale equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale, si prevede - l'espulsione con accompagnamento alla frontiera (nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico) è immediatamente disposta o eseguita.

Il comma 9 (che a rigore non pare concernere il trattenimento quale disciplinato nelle altri disposizioni di questo articolo dello schema) infine prevede che la domanda di protezione internazionale importi sospensione - per il tempo occorrente al suo esame - del termine per la partenza volontaria, ove appunto il richiedente protezione internazionale sia destinatario di un provvedimento di espulsione e per questa sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (è fattispecie prevista dall'articolo 13, commi 5 e 5.2 del Testo unico). In caso di indisponibilità di mezzi di sostentamento, nel periodo di siffatta sospensione il richiedente fruisce delle misure di accoglienza previste dallo schema.

Può valere ricordare, in materia di trattenimento, come la direttiva 2003/9/CE prevedeva solo che l'accoglienza dei richiedenti asilo in stato di trattenimento assicurasse loro una qualità di vita adeguata alla situazione (art. 13). La direttiva n. 33 del 2013 ha modificato la precedente direttiva introducendo norme comuni dettagliate sulla questione del trattenimento, al fine di garantire che i richiedenti in stato di trattenimento vengano trattati nel pieno rispetto della dignità umana. In particolare, la direttiva contiene un elenco dei presupposti per il trattenimento e limitazioni alla sua durata; prevede particolari garanzie per le persone vulnerabili, in particolare i minori; assicura il rispetto di garanzie procedurali quali l’accesso all’assistenza legale gratuita e l'accesso a informazioni scritte all’atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; introduce specifiche condizioni di accoglienza per i centri di trattenimento, come l’accesso a spazi all’aria aperta e la possibilità di comunicare con avvocati, ONG e familiari.

 

 

 

 

Articolo 7

(Condizioni di trattenimento)

 

L'articolo disciplina - in rispondenza agli articoli 10 e 12 della direttiva n. 33 del 2013 - alcune modalità del trattenimento, prescrivendo - al comma 1 - che esse assicurino la piena assistenza e il pieno rispetto della dignità (è formulazione già presente nell'articolo 14, comma 2 del Testo unico).

Insieme, quel comma prevede che sia assicurata la fruibilità di spazi all'aperto e sia preservata, ove possibile, l'unità del nucleo familiare. Le richiedenti di sesso femminile fruiscono di una sistemazione separata ed hanno rispettate le differenze di genere.

Così l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione come la libertà di colloquio con i richiedenti sono consentiti - ai sensi del comma 2 - ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle organizzazioni che operano per suo conto, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiati, agli altri soggetti indicati nelle direttive del ministero dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del d.P.R. n. 394 del 1999, attuativo del Testo unico. Quest'ultima disposizione così richiamata prevede, a proposito del trattenimento: "Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico".

Parrebbe dunque demandata a direttiva ministeriale l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi nel comma in esame, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (medesimo articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio.

Le medesime direttive ministeriali possono - per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o connesse alla gestione amministrativa - limitare, non già del tutto impedire, l'accesso ai centri (comma 3).

Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro e dei suoi diritti e obblighi, nella sua prima lingua o in altra "che ragionevolmente si suppone che comprenda" (comma 4). È assicurata nei medesimi centri una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità (definite al successivo articolo 16), al fine di valutarne la compatibilità con la permanenza nel centro, ove si rendano necessarie misure assistenziali particolari. Ed in caso di condizioni di salute incompatibili con il trattenimento, questo viene meno (comma 5).

 

 

Articolo 8

(Misure di prima accoglienza)

 

         L'articolo ridisegna le strutture di prima accoglienza, mediante una 'riconversione' degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA).

I centri governativi di prima accoglienza così disciplinati hanno la funzione di prima accoglienza e di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco (la cui prima previsione risale al decreto-legge n. 451 del 1995, per l'emergenza sbarchi in Puglia). 

         Il comma 1 dispone che nelle nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale e istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano espletate le operazioni occorrenti a: definire la posizione giuridica dello straniero; verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima; verificare le condizioni di salute del richiedente, anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza.

Per i centri così istituiti (ove sono ospitati i richiedenti protezione internazionale, nel tempo di svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione), il comma 2 dispone che l'affidamento della gestione segua le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale. 

Il comma 3 prevede che la realizzazione delle nuove strutture avvenga mediante la riconversione dei CARA - disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo n 25 del 2008, contestualmente abrogato dall'articolo 24 dello schema - nonché dei CDA - istituiti ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 per l'emergenza sbarchi in Puglia,  mantenuti dallo schema - questi ultimi se destinati a tali funzioni con decreto ministeriali.

         Il comma 4 precisa che l'accoglienza in questo tipo di strutture deve essere disposta dal prefetto sentito il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'accoglienza è limitata al periodo di tempo necessario per completare l'identificazione se non ultimata precedentemente, verbalizzare la domanda, avviare le procedure concernenti l'esame, svolgere le visite mediche, verificare le condizioni di particolare vulnerabilità.

Il comma 5 dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema Sprar, purché privo di mezzi di sostentamento. Infatti, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13, comma 1, l'accesso alle strutture Sprar è consentito solo ai richiedenti che dimostrino di non avere mezzi economici sufficienti per mantenere se stessi e i familiari.

In caso di temporanea indisponibilità di posti Sprar, il richiedente tuttavia rimane nel centro di prima accoglienza.

 

La relazione tecnica quantifica i costi, correlati all'attuazione dell'articolo 8, con riferimento alla ristrutturazione di alcune strutture esistenti, alla realizzazione di nuove - e alla dismissione di altre, per una pari ricettività, le quali non risultino "funzionale ad una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale".

L'obiettivo è di 'mettere a regime' circa 2.000 posti, oggi assicurati solo per periodi determinati ed emergenziali, onde raggiungere in modo stabile la complessiva capienza della prima accoglienza di circa 10.500 posti.

Il costo stimato di tale ristrutturazione è di circa 5,9 milioni, già presenti in bilancio.

 

 

Articolo 9

(Modalità di accoglienza)

 

         L'articolo individua i principi cui si devono uniformare le modalità di accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza.

         Sono qui richiamati i principi fondamentali che devono essere assicurati nell'erogazione dei servizi di accoglienza - sunteggiando quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva n. 33 del 2013.   

Secondo il comma 1, nei centri governativi di prima accoglienza (attuali CARA e CDA) devono essere garantiti il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, e delle esigenze connesse all'età,  la tutela della salute e l'unità dei nuclei familiari più stretti (coniugi e parenti entro il primo grado), la attivazione di misure necessarie a far fronte a bisogni delle persone portatrici di esigenze particolari (vedi quelle enumerate all'articolo 16: disabili, minori, donne in gravidanza, anziani, vittime di tortura). Identica disposizione è presente nell'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 21 del 2015, che reca il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008.

         Il comma 2 consente ai soggiornanti in questi centri di poter uscire durante le ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore notturne, con orari e  modalità stabiliti dalle linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per regolamentare la vita nei CARA.  L'adozione di queste linee guida è prevista dall'articolo 10 del d.P.R. n. 21 del 2015.

         Il soggiornante nel CARA può allontanarsi per periodi più lunghi solo per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, previa autorizzazione del prefetto. L'eventuale diniego di tale autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato tempestivamente, nella sua lingua o tramite un interprete (è disposizione già prevista nell'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, del quale lo schema prevede l'abrogazione. Il riferimento all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 compare anche nel regolamento di cui al d.P.R. n. 21 del 2015,  nel suo articolo 10, comma 3).

         Il comma 3 dispone che ai soggiornanti sia assicurata la facoltà di comunicare con rappresentanti dell'UNHCR e delle altre associazioni di tutela, con i propri familiari e con i rappresentanti legali.

         Il comma 4 prevede che possano avere accesso ai centri - fatte salve le limitazioni dovute a motivi di sicurezza - alcune categorie di persone:

- i rappresentanti dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR);

- i rappresentanti di organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR sulla base di accordi con esso;

- i familiari dei soggiornanti;

- gli avvocati e legali rappresentanti;

- i rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale;

         Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 3 del d.P.R. n. 21 del 2015, e secondo le modalità fissate nelle  'linee guida' sopra citate:

- i  sindaci; i presidenti di provincia; i presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione è collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;

- i rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.

         Non si fa menzione dei ministri di culto.

         Ai sensi del comma 5 (e di quanto analogamente disposto dall'articolo 11, comma 5 del d.P.R. n. 21 del 2015) il personale del centro deve essere adeguatamente formato, e ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle persone soggiornanti nel centro.

Il  d.P.R. n 21 del 2015 impone tale riservatezza nei confronti dei richiedenti asilo accolti nei Centri, non solo fino a che essi vi siano presenti ma anche dopo che lo abbiano lasciato. 

 

 

Articolo 10 

(Misure straordinarie di accoglienza)

 

         L'articolo disciplina l'attivazione di strutture temporanee nel caso in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di stranieri che giungono in Italia, il sistema di accoglienza non riesca a far fronte all'emergenza e le strutture esistenti non siano in grado di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti. 

Già nel 2014, nell'intesa sottoscritta il 10 luglio tra Governo, Regioni ed Enti locali ("Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari") per riordinare il sistema complessivo di accoglienza, era stato previsto che, per far fronte alla saturazione del sistema derivante dall'altro numero di stranieri giunti in Italia attraverso flussi non programmati, fosse possibile da parte del Ministero dell'interno attivare strutture temporanee, in raccordo con gli enti territoriali, per assicurare un'accoglienza di breve durata diretta al soddisfacimento delle esigenze fondamentali ed immediate dei richiedenti protezione, in attesa del trasferimento in altre strutture.

Le strutture temporanee disciplinate in questo articolo dello schema sono destinate ad accoglienza straordinaria, in caso di flussi ravvicinati e numerosi. Paiono corrispondere a quelle previste nell'intesa citata, e corrispondono a quelle indicate dalla direttiva 2013/33/UE all'articolo 19, comma 9, lettera b, secondo la quale  "in casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora [...] le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite". 

         Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che gli stranieri siano indirizzati in questo tipo di strutture previa valutazione delle condizioni di salute, anche al fine di accertare se sussistono esigenze particolari (valutazione della vulnerabilità dei soggetti).

         Il comma 2 dispone - con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 - che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici. In casi di estrema urgenza tuttavia si può far ricorso alle procedure di affidamento diretto (previste dal decreto-legge n. 451 del 1995, adottato nel periodo dell'emergenza degli sbarchi in Puglia; il decreto ministeriale attuativo 233 del 1996, prevedeva altresì che "qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, può disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti").

         Il comma 3 ribadisce che la permanenza nelle strutture di assistenza di questo tipo deve durare per un tempo limitato, in attesa del trasferimento del richiedente nelle strutture governative di prima assistenza (previste e disciplinate dall'articolo 8 dello schema) o nelle strutture facenti parte della rete del sistema Sprar (di cui all'articolo 13 dello schema). 

 

 

Articolo 11  

(Condizioni materiali di accoglienza)

 

         Lo schema in esame riordina la disciplina di tre tipologie di centri di prima accoglienza: i Centri di identificazione ed espulsione (articolo 6); i Centri governativi di prima accoglienza (articolo 8); le strutture temporanee appositamente istituite per fronteggiare particolari situazioni di emergenza (articolo 10).

         Allo scopo di assicurare un livello uniforme di accoglienza in tutte le strutture appartenenti a queste tre tipologie, l'articolo 11 dello schema dispone che la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei centri sia regolata secondo uno schema di capitolato di gara d'appalto adottato a livello centrale dal Ministro dell'interno con un suo decreto.

         La disposizione riproduce quanto già previsto dal d.P.R. n. 21 del 2015, che indica (articolo 11, comma 2) una serie di elementi imprescindibili che debbono essere oggetto di questo schema di capitolato, ossia:

-        un servizio di gestione amministrativa;

-        un servizio di mensa e fornitura di generi alimentari;

-        un servizio di assistenza sanitaria;

-        un servizio di mediazione linguistica e culturale;

-        un servizio di orientamento legale;

-        un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio;

-        un servizio di selezione del personale del centro, compreso il direttore, che risponda a determinate caratteristiche ed assicuri la funzionalità del centro anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

         Il comma 2 dell'articolo 11 prevede altresì che un regolamento individui e disciplini forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nella vita e nelle attività delle strutture che li ospitano.

 

 

Articolo 12

(Allontanamento ingiustificato dai centri)

 

         L'articolo prevede che i migranti ospitati in strutture di prima accoglienza o in strutture temporanee allestite in situazioni di emergenza  non possano allontanarsene pena la decadenza dalle condizioni di accoglienza disciplinate dalla normativa.

         Le conseguenze in caso di allontanamento ingiustificato sono previste dall'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera r) dello schema. Questo dispone la sospensione della procedura di esame della domanda qualora il richiedente si allontani senza motivo dal centro di accoglienza o dal centro di identificazione ed espulsione in cui soggiorna, prima di aver sostenuto il colloquio davanti alla Commissione territoriale.

         Il colloquio con il richiedente asilo è il momento in cui la Commissione territoriale competente per il riconoscimento dello status di protezione acquisisce direttamente dall'interessato tutte le informazioni (storia personale, motivi del viaggio, informazioni sulle condizioni familiari e sociali prima della partenza, e altro) per valutare la sua domanda. Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto-legge n. 119 del 2014 (e ulteriore modifica è prevista nel presente schema, introducendo la possibilità si faccia a meno del colloquio, in casi particolari). Secondo le disposizioni vigenti, il colloquio si svolge alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione territoriale, muniti di specifica formazione, possibilmente dello stesso sesso del richiedente asilo e con la partecipazione di un interprete. Il componente che effettua il colloquio sottopone le sue impressioni e le sue proposte agli altri membri della Commissione, che prende la decisione collegiale. In alcuni casi, se la Commissione ritiene che il richiedente abbia già fornito (alla polizia, al momento della richiesta di protezione) sufficienti elementi a sostegno della sua richiesta, può decidere di omettere il colloquio. A termini di legge il colloquio con la Commissione dovrebbe svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e la decisione dovrebbe essere presa entro i successivi quattro giorni (ma i tempi effettivi si protraggono più a lungo).

         Il procedimento sospeso può essere riaperto a richiesta dell'interessato entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine la Commissione dichiara il procedimento estinto. Solo per gravi motivi, valutati secondo modalità speciali, il Presidente della Commissione può valutare il riesame della domanda dopo tale termine. Le procedure sono previste regolate dal comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera z) dello schema).

         Sotto il profilo procedurale, gli effetti dell'allontanamento ingiustificato sono previsti dall'articolo 28, par. 1, lettera b) e par. 2 della direttiva n. 32 del 2013, che si vanno a recepire con l'articolo 22, lettere a) e b) dello schema, circa la revoca delle misure di accoglienza.

 

 

Articolo 13

(Sistema di accoglienza territoriale)

 

         L'articolo delinea il sistema di accoglienza sul territorio dei migranti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale e che non si trovino in condizioni di irregolarità.

Il sistema di accoglienza sul territorio, che viene indicata con l'acronimo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati), si basa sulla rete di enti locali.

Il sistema di accoglienza territoriale è stato istituzionalizzato dalla legge n. 189 del 2002, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989 ("Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e regolarizzazione di cittadini extracomunitari e apolidi"). In particolare il sistema di accoglienza territoriale e il suo finanziamento sono oggetto degli articoli aggiuntivi 1-sexies e 1-septies del decreto-legge, volti ad introdurre un sistema di accoglienza pubblico, diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali  secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali.

Gli enti locali aderiscono al sistema Sprar su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo Sprar è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell'Interno e affidato con convenzione all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal ministro dell'interno, coprendo i costi complessivi dei vari servizi forniti dai territori nella misura massima dell'80%. Il finanziamento è a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il decreto legge n. 416 del 1989 e nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del ministero dell'interno, sia assegnazioni annuali  del Fondo europeo per i rifugiati.

         Gli articoli 13 e 14 dello schema corrispondono a - e sostituiscono - gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005. Rispetto alle disposizioni ora vigenti, lo schema in esame pare voler dare maggiore rilievo all'accoglienza nell'ambito del sistema della rete Sprar.

         Secondo quanto disposto dal comma 1, le misure di accoglienza predisposte entro il sistema Sprar a beneficio di richiedenti protezione che abbiano formalizzato la domanda e siano privi di mezzi adeguati per assicurare a se stessi e alle loro famiglie una qualità di vita adeguata, sono finanziati - in deroga alle disposizioni vigenti - anche oltre il limite dell'80% previsto.

         Il comma 2 dispone che la predisposizione dei progetti di accoglienza e dei servizi svolti dagli enti locali si basi su linee guida indicate dal ministero.  Ciascun ente locale elabora progetti in linea con le necessità e i criteri indicati dal ministero e - per finanziarli - presenta un'apposita domanda di ammissione al contributo. Le linee guida e le modalità di presentazione delle domande di contributo sono oggetto di un decreto ministeriale che il Ministro dell'interno emana sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-Regioni. Il decreto deve prevedere e regolamentare anche la predisposizione di servizi rivolti a persone con esigenze particolari, come minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone affette da malattie mentali o vittime di violenza, torture, mutilazioni genitali (categorie oggetto delle disposizioni specifiche contenute nell'articolo 16 dello schema).

         La valutazione dei mezzi di sussistenza dei richiedenti asilo viene effettuata (come avviene anche ora ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 140 del 2005) dalla Prefettura.

Il comma 3 indica l'importo annuo dell'assegno sociale come parametro per valutare la misura dei mezzi di sussistenza ritenuti sufficienti al sostentamento autonomo del richiedente asilo, al di sotto dei quali egli possa accedere ai servizi di accoglienza.

L'importo annuo dell'assegno sociale per il 2015 (comunicato dall'INPS con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015) è di 5.830,63 euro annui, pari a 448,50 euro mensili, a 15,97 euro giornalieri.

La disposizione introdotta con questo comma è intesa a ricondurre i parametri per la valutazione dello stato di indigenza dei richiedenti protezione alle prestazioni economiche erogate ai cittadini italiani in condizioni disagiate.         

L'esperienza ha dimostrato, invero, che quasi tutti i richiedenti protezione internazionale risultano privi di reddito. Ad ogni modo, la previsione così posta modifica la vigente normativa, secondo la quale la valutazione della insufficienza dei mezzi di sussistenza è (effettuata sulla base dei criteri applicati alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000 e) pari alla disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell'assegno sociale, oltre ad una somma sufficiente per l'iscrizione al SSN o alla sottoscrizione di un'assicurazione sanitaria.

La direttiva del 1 marzo 2000 reca in una tabella gli importi di reddito previsti, a livello annuale e giornaliero per una persona che intenda soggiornare nel territorio dello stato con un visto turistico.

Tale somma è pari a 28,45 euro al giorno (che su base mensile consiste dunque in un reddito di livello più alto rispetto a quello previsto dal comma 3 in esame).

         I commi da 4 a 6 disciplinano la durata del periodo durante il quale è assicurata al richiedente l'accoglienza.  

         Il comma 4 prevede che le misure di accoglienza siano assicurate per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione.

         Se la Commissione territoriale rigetta la domanda, la durata dell'accoglienza è commisurata a quella del ricorso giurisdizionale. Le misure di accoglienza pertanto continuano ad essere assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.

La relazione tecnica allo schema di decreto informa che nel 2014 il numero dei ricorsi presentati è stato di 8224, con una durata media del tempo di trattazione pari a 178 giorni.

La sua stima della spesa conseguente alla commisurazione dell'accoglienza alla durata del ricorso è di circa 56,35 milioni annui (dove il costo giornaliero individuale dell'accoglienza presso lo Sprar è di 35 euro).

Com'è noto, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso il ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Le disposizioni relative all'impugnazione sono regolate dall'articolo 19 del decreto legislativo  n. 150 del 2011 ("Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione"). Esso dispone che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cessazione dello status di rifugiato sono regolate con il rito sommario di cognizione e vengono trattate in ogni grado in via di urgenza. E' competente il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. I termini per il ricorso sono previsti in trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) oppure in 15 giorni in caso di trattenimento.    

         Il ricorrente ha dunque diritto di godere dell'accoglienza accordata ai sensi dell'articolo 13 dello schema in esame per tutto il tempo per il quale è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale (secondo la disciplina dei ricorsi prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011). In particolare, se viene presentato ricorso contro la decisione della Commissione territoriale, la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso venga proposto da soggetti che hanno presentato domanda dopo essere stati fermati per avere eluso i controlli o dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, da soggetti che sono trattenuti nei CIE per essere oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento, perché sono stati condannati in Italia per una serie di reati, o perché rientrano nei casi di esclusione previsti dall'articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra, che enumera una serie di crimini e reati di rilievo internazionale).

Il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato quando la domanda sia stata presentata da un soggetto che si è allontanato dal centro di accoglienza senza averne diritto, o se la domanda sia stata respinta con motivazioni di manifesta infondatezza (elenco delle ipotesi enumerate nell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011). In questi casi il ricorrente deve presentare un'istanza di sospensione al tribunale. Fino alla decisione su questa istanza il ricorrente ha diritto a rimanere nel territorio nazionale ma non può allontanarsi dalla struttura o dal centro in cui è ospitato. Se l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di asilo, e ne viene disposta l'accoglienza.

         Se in capo ai ricorrenti sussistono (e permangono) i presupposti per il trattenimento nei CIE (pericolosità sociale, motivi di ordine pubblico, irregolarità della posizione giuridica, mancanza di documenti, tentativo di fuga), essi debbono rimanervi non solamente per il tempo necessario al giudice per decidere sull'istanza di sospensione, ma per tutto il tempo in cui sono autorizzati a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.  In questi casi i richiedenti asilo la cui domanda sia stata rigettata e che abbiano fatto ricorso, non possono lasciare i Centri in cui sono alloggiati.

Il comma 5 prevede che quando tali requisiti vengono meno e il ricorrente abbia ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, se è privo di mezzi di sostentamento può essere accolto nei centri governativi di prima accoglienza previsti dall'articolo 8 dello schema.

         Il comma 6 dispone che ai ricorrenti trattenuti nei centri di accoglienza da ultimo citati sia prorogata - per il periodo di sospensione del provvedimento impugnato -  la validità dell'attestato nominativo che certifica la loro qualità di richiedenti protezione internazionale.

Quando tuttavia i ricorrenti, pur non più trattenuti nei CIE, si trovano nelle condizioni descritte nell' articolo 6, comma 1, lett. a), b), c) dello schema di decreto in esame (che descrivono situazioni di particolare criticità e pericolosità per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale), ad essi possono essere imposte particolari misure cautelari.

Tali misure (previste dal comma 1-bis dell'articolo 14 del TU 286/1998) sono: obbligo di dimora; ritiro del passaporto; obbligo di presentarsi periodicamente ad un ufficio di polizia.

 

 

Articolo 14 

(Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale)

 

         L'articolo (corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005) disciplina nel dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale (o intenda farlo).

Secondo quanto dispone l'articolo 13 dello schema, i richiedenti protezione internazionale sono ammessi, se privi di mezzi di sostentamento, all'accoglienza nelle strutture facenti parte della rete Sprar.  A tale fine essi devono presentare alla Questura una domanda nella quale dichiarano di non essere in possesso di sufficienti mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia - condizione che, ai sensi del precedente articolo 13, consente a chi ha formalizzato la domanda di protezione di essere accolto nel sistema Sprar.

         Dato che la valutazione dell'insufficienza dei mezzi economici viene svolta dalla Prefettura, la domanda dev'essere trasmessa alla Prefettura. Una volta accertata la validità del requisito, la Prefettura provvede, secondo le  modalità stabilite con un provvedimento del Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, a verificare la disponibilità di posti all'interno del sistema di accoglienza  Sprar.  

E' sempre la Prefettura ad organizzare il trasferimento dei soggetti richiedenti presso le strutture di destinazione,  nel caso avvalendosi anche di mezzi di trasporto messi a disposizione dai gestori stessi.

         L'accoglienza è subordinata alla effettiva residenza dei soggetti presso quelle strutture che sono state individuate e determinate dalla Prefettura, la quale può, per determinate esigenze e con motivate ragioni, disporre il trasferimento presso strutture diverse, anche ubicate in altre province (ma in tal caso il trasferimento è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

Secondo l'articolo 7 della direttiva n. 33 del 2013, "gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri".

         Sia la Questura sia la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale vengono informate dell'indirizzo della struttura di accoglienza prescelta, per la notifica delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto.

E' consentito l'accesso nelle strutture di accoglienza di legali rappresentanti del richiedente o di personale dell'UNHCR nonché dei rappresentanti degli enti di tutela, al fine di prestare assistenza ai richiedenti. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente.

La disciplina vigente - posta dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (articolo 6, comma 7), che fa rinvio all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 - prevede la corresponsione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo non accolto nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti. Tale previsione non è ribadita nello schema, e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno.

 

 

 

Articolo 15 

(Forme di coordinamento nazionale e regionale)

 

         L'articolo dispone che il sistema di accoglienza territoriale e le relative misure volte a favorire l'integrazione di beneficiari di protezione internazionale, si sviluppi secondo linee di indirizzo e di programmazione individuate da un apposito Tavolo di coordinamento nazionale.

Questo organo è già esistente ed è previsto dal comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 251 del 2007 (recante "Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale").        

Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno,  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati. Il Tavolo di coordinamento nazionale predispone ogni due anni - salva la necessità di un termine più breve - un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Tale piano è adottato secondo indirizzi sanciti da un'intesa con la Conferenza unificata.

 

         L'articolo in esame prevede che nella programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, il Tavolo di coordinamento includa i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza.

I criteri sono elaborati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie sociali e Stato-Regioni.

         Il Piano nazionale per l'accoglienza, con il quale si sviluppa il programma di interventi, dev'essere adottato con cadenza più ravvicinata rispetto ai due anni attuali. Se ne prevede infatti un approntamento annuale, salvo necessità di un termine più breve.

Presso le Prefetture nei capoluoghi di regione, sono insediati Tavoli di coordinamento regionale, con il compito di attuare a livello regionale le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo nazionale.

La composizione e le modalità operative dei tavoli di coordinamento regionale sono disciplinati da un decreto del Ministro dell'interno.

In ogni caso rimane ferma la norma in esame stabilisce che la partecipazione a questi organi non dia luogo ad alcun tipo di compenso, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi.

 

 

Articolo 16
(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)

 

          L'articolo individua i richiedenti asilo che rientrano nelle categorie vulnerabili che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza (in attuazione delle previsioni degli articoli 21, 22 e 25 della direttiva 'accoglienza' 2013/33/UE, e in parte dell’articolo 24 della direttiva 'procedure' 2013/32/UE).

          La disposizione individua, al comma 1, le seguenti categorie di persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati; disabili; anziani; donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; vittime di mutilazioni genitali.

          Tale individuazione è aderente alla definizione prevista dall’art. 21 della direttiva 'accoglienza', con l’avvertenza che, mentre nella direttiva sono citate le vittime di mutilazioni genitali femminili come esempio di persone che hanno subito torture o altre violenze, nello schema di recepimento sono esplicitate quale categoria distinta.

          Attualmente le categorie di persone vulnerabili indicate dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005 sono: minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tortura, vittime di violenza sessuale o di altre gravi forme di abuso psicologico o fisico.

          Rispetto alla normativa vigente, che già prevede all’articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 l’attivazione di misure specifiche nei confronti delle persone portatrici di esigenze particolari, si segnala che lo schema di decreto prevede, in sintonia con le novità della direttiva 2013/33/UE, nuove categorie come le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le vittime di mutilazioni genitali. Inoltre, accanto ai minori sono specificati anche i minori non accompagnati.

 

          Si ricorda che la tratta di esseri umani è espressamente punita nel nostro ordinamento dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2003, con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602). Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell’assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha previsto:

·             l'istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del Fondo per le misure anti-tratta. Si tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione;

·             l’istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva comunque l’applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all’articolo 18 del TU immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera;

·             la previsione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da attuarsi da parte del Ministero degli affari esteri, organizzando “incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone”.

            La definizione delle condotte punibili a titolo di tratta è stata poi da ultimo ampliata dal decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime. In particolare, il decreto legislativo ha previsto un indennizzo per le vittime della tratta, determinato in 1.500 euro per ogni vittima, nei limiti della disponibilità del suddetto Fondo della Presidenza del Consiglio.

            Le circostanze che comportano un aumento delle pene in caso di commissione dei delitti di tratta sono state da ultimo modificate dalla legge n. 108 del 2010, che ha appositamente inserito nel codice penale l'art. 602-bis.

 

            Per quanto riguarda invece le mutilazioni genitali femminili, la legge n. 7 del 2006 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere tali pratiche, ritenute violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

            Tale legge, in particolare, ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583-bis) che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche).

            Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

            L'art. 583-bis - previa richiesta del Ministro della giustizia - stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l'illecito è commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia).

            Pesanti pene accessorie sono previste dalla legge (art. 583 ter c.p.) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali: interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; comunicazione della sentenza di condanna all'Ordine dei medici chirurgi e degli odontoiatri.

            Attraverso l'inserimento dell'art. 25-quater.1 nel decreto legislativo n. 231 del 2001 (in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato) la legge ha disposto specifiche sanzioni interdittive e pecuniarie (da 300 a 700 quote) a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis.

            La medesima legge, inoltre, ha previsto campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse nonché una più adeguata formazione del personale sanitario, oltre che l'istituzione di un numero verde volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle mutilazioni genitali femminili.

 

            Per quanto concerne, infine, le persone affette da disturbi mentali, il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229) ha previsto la possibilità di realizzare interventi di accoglienza specificatamente dedicati alla presa in carico di persone con disagio mentale, di carattere psicologico e psichiatrico.

 

          Ai sensi del successivo comma 2, i richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di essere umani sono inseriti anche nei programmi e percorsi di assistenza destinati a tale categoria ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, del Testo unico.

 

          In proposito, l’articolo 18, comma 3-bis, del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 (che ha recepito la direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime) ha previsto l’adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio).

            Il Programma di emersione prevede, transitoriamente, la garanzia alle vittime di un adeguato alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, a regime, la prosecuzione del programma di assistenza e dell'integrazione sociale. I contenuti del Programma sono definiti, entro sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

 

          I servizi speciali di accoglienza per le persone vulnerabili garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico e sono assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio.

          Tali servizi sono innanzitutto assicurati all’interno dei centri governativi di prima accoglienza (v. supra, articolo 8), dove, di norma, sono espletate le procedure di identificazione e accertate le eventuali situazioni di vulnerabilità (comma 3).

I servizi sono individuati con lo stesso decreto ministeriale previsto all’articolo 11 dello schema per l’adozione del capitolato di gara d’appalto per la fornitura di beni e servizi nei centri di accoglienza.

          Al tempo stesso, speciali servizi di accoglienza per le categorie di persone vulnerabili sono previsti nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all’articolo 13 (SPRAR).

Tali servizi sono individuati con il decreto ministeriale, che proprio ai sensi del citato articolo 13 detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare dal sistema di accoglienza territoriale (comma 4).

          Le disposizioni dei commi 3 e 4 riproducono sostanzialmente quanto attualmente previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. n. 140 del 2005.

          Pur rinviando ai decreti ministeriali la concreta individuazione dei servizi speciali di accoglienza, il comma 5 stabilisce, in via generale, il criterio in base al quale i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati, ove possibile, insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

          Come chiarito al comma 6, i servizi speciali predisposti nelle diverse strutture di accoglienza devono assicurare una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni di vulnerabilità da parte di personale qualificato.

          Tale disposizione sembrerebbe porsi in attuazione di quanto previsto sia dall’articolo 24 della direttiva 2013/32/UE, sia dall’articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, nella parte in cui prevedono che gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari tenga conto delle loro esigenze di accoglienza durante l’intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

Per contro, merita ricordare che le medesime disposizioni europee citate richiedono che la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili non debba assumere la forma di una procedura amministrativa.

          Il comma 7 dispone che il gestore del centro comunichi la sussistenza di esigenze particolari alla prefettura presso la quale è insediata la Commissione territoriale competente ad esaminare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Tale obbligo di comunicazione è funzionale a garantire le particolari tutele procedurali previste nel colloquio personale che il richiedente può sostenere davanti alla commissione territoriale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo  n. 25 del 2008.

Tale disposizione, infatti, prevede al comma 2 (parte non modificata dalle novelle introdotte dal Capo II dello schema in esame) che in presenza di straniero portatore di particolari esigenze, lo stesso può essere assistito nel colloquio da personale di sostegno.

 

          Il comma 8, in sintonia con le previsioni dell’articolo 25 della direttiva 2013/33/UE, riconosce che le persone che hanno subito danni per effetto di torture, stupri o altri gravi atti di violenza, abbiano il diritto di accedere ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze, introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2014 (che ha recepito la nuova direttiva 'qualifiche'). Il personale sanitario coinvolto deve ricevere specifica formazione ed è tenuto all’obbligo di riservatezza.

          A tale fine, il citato decreto legislativo ha novellato l’articolo 27 del decreto legislativo, introducendovi un comma 1-bis, che prevede l'adozione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario.

          In tal modo è stata recepita una integrazione apportata dalla direttiva di rifusione 2011/95/UE che include il trattamento dei disturbi psichici tra le misure di assistenza sanitaria che gli Stati membri devono garantire ai beneficiari di protezione internazionale (art. 30, § 2).

          Non risulta che tali linee guida siano state ancora adottate.

          Per quanto concerne l’assistenza sanitaria, si ricorda che la nuova direttiva “accoglienza” introduce l’obbligo specifico per gli Stati membri di garantire il trattamento essenziale di gravi disturbi mentali e comprendere nell’assistenza medica, ove necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19).

 

 

Articolo 17
(Disposizioni sui minori)

 

          L’articolo 17 detta alcune principi fondamentali relativi all’accoglienza dei minori - in attuazione delle previsioni dell’articolo 23 della direttiva 2013/33/UE, che con tali disposizioni e con quelle contenute nel successivo articolo 24 intende rafforzare le tutele nei confronti dei minori nell’ambito delle politiche di asilo.

          In particolare, la disposizione stabilisce il carattere di priorità del superiore interesse del minore che costituisce criterio guida nell’applicazione delle misure di accoglienza disciplinate dallo schema di decreto, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (comma 1).

          Con tale finalità, il comma 2 prevede che si proceda:

·     all’ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani;

·     a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, conformemente alle previsioni dell’art. 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013.

          La disposizione richiamata stabilisce che ove il richiedente la protezione sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i), purché ciò sia nell’interesse superiore del minore.

 

            Nel nostro ordinamento, il quadro normativo vigente prevede che per garantire il diritto all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione, i minori stranieri non accompagnati possono essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica (c.d. indagini familiari), attivata e svolta dalla Direzione generale del Ministero del lavoro anche nel Paese d’origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. Per l'espletamento delle indagini familiari nei Paesi di origine, la Direzione generale può avvalersi di idonei organismi internazionali e attualmente si avvale dell''OIM- Organizzazione internazionale per le Migrazioni.

            Il rimpatrio assistito è disposto dalla Direzione ministeriale e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d’origine. A differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per dieci anni.

In generale, se la Direzione generale del Ministero del lavoro valuta che sia nell’interesse del minore restare in Italia, dispone il “non luogo a provvedere al rimpatrio” e segnala la situazione del minore alla magistratura e ai servizi sociali per l’eventuale affidamento.

            In caso contrario, la Direzione generale, sulla base delle informazioni ottenute all'esito delle attività di indagine familiare, può adottare il provvedimento di rimpatrio assistito di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 535/1999. Ai fini dell'adozione del provvedimento, è necessaria la manifesta ed espressa volontà del minore capace di discernimento al rimpatrio, accertata dagli organi competenti, e deve essere valutata l'opinione espressa in merito al rimpatrio assistito da parte del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia.

            Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura per ottenere l’annullamento del provvedimento (articolo 33 del decreto legislativo n.  286 del 1998 e articolo 7 del d.P.C.M. 535/1999).

 

          Il comma 3, recependo le previsioni dell’articolo 23, par. 5, della direttiva 'accoglienza', prevede che i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti legalmente responsabili ai sensi degli articoli 343 ss. c.c., che dettano le norme sulla tutela legale del minore.

La direttiva (ma non il testo dell’articolo 17) condiziona la comunione di alloggio alla valutazione circa il superiore interesse del minore.

Il comma 4 prescrive che nella predisposizione dei servizi di accoglienza siano garantiti servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese le esigenze ricreative.

          Sul punto, la direttiva richiede, più specificamente, agli Stati membri di provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza e attività all’aria aperta.

          Da ultimo, il comma 5 richiama l’obbligo di una specifica formazione per gli operatori che si occupano dei minori, conformemente a quanto richiesto in via generale dall’articolo 29 della direttiva 2013/33/UE.

          Non è oggetto di una specifica disposizione di recepimento nell’ambito dello schema di decreto in esame il paragrafo 4 dell’articolo 23 della direttiva 'accoglienza', ai sensi del quale gli Stati membri "garantiscono l’accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata".

 

 

Articolo 18
(Accoglienza dei minori non accompagnati)

 

          L'articolo detta disposizioni sulle misure di accoglienza specificamente destinate ai minori non accompagnati, recependo le previsioni dell’articolo 24 della direttiva 2013/33/UE, con l’obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento secondo le indicazioni da ultimo emerse nell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014 sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari.

A tale fine sono introdotte alcune significative novità rispetto al quadro normativo vigente.

          Secondo dati riferiti al marzo-aprile 2015, i minori non accompagnati in accoglienza sono: 8.207 nelle strutture censite dal ministero del lavoro (oltre a 4.640 irreperibili); 363 nelle strutture finanziate a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione; 839 nelle strutture Sprar. Ad essi si aggiungono 1.794 minori non accompagnati sbarcati dal 1° gennaio al 5 maggio 2015 ([1]).            

 

          Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico nonché nel relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394 del 1999) e nel d.P.C.M. n. 535 del 1999.

            Specifiche disposizioni riguardano i minori non accompagnati c.d. "richiedenti asilo" e sono previste dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dalla direttiva del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2006.

            Il quadro normativo vigente, come già evidenziato nel documento conclusivo della Commissione bicamerale per l'infanzia approvata in seguito allo svolgimento di una indagine conoscitiva nel 2009, presenta alcuni nodi critici e alcune lacune. Anche il Parlamento europeo, più di recente, è intervenuto con la risoluzione del 12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da intraprendere.

 

          In primo luogo, i commi da 1 a 3 disciplinano le strutture di accoglienza dei minori distinguendo tra prima e seconda accoglienza.

          In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei minori non accompagnati.

          Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali.

Sarà un decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, a stabilire le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto di principi stabiliti dal precedente articolo 17.

          In relazione all’istituzione di nuovi centri specializzati di prima accoglienza dei minori stranieri, la relazione tecnica stima i costi totali connessi alla realizzazione, esplicitando i relativi criteri, che risultano pari a circa 12 milioni per l’anno 2015; 18,39 milioni per l’anno 2016; 26,28 milioni decorrere dal 2017.

A tali oneri si provvede nell’ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

Si ricorda che l’articolo 28 dello schema prevede che da esso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          Nelle strutture governative di prima accoglienza  - ancora prevede il comma 1 - i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all’eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

In ogni caso, i minori restano in tali strutture non oltre sessanta giorni.

All’interno delle strutture di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.

          Per la prosecuzione dell’accoglienza del minore, il comma 2 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell’ambito dello SPRAR, secondo quanto previsto attualmente:

·       dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25 del 2008 per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale (ai sensi della disposizione richiamata, attualmente l’autorità che riceve la domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare);

·       dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale (la disposizione citata ha esteso l’assistenza della reta SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, nei limiti dei posto e delle risorse disponibili).

          A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

          Tale disposizione estende in favore di tutti i minori non accompagnati (anche quelli non richiedenti protezione) quanto già previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 140 del 2005, ai sensi del quale l'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'àmbito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

          Il comma 3 prevede - riproducendo per tutti i minori non accompagnati quanto stabilito dall’articolo 26, comma 6, decreto legislativo n. 25 del 1998, ultimo periodo – che nel caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 15 (v. supra).

          Il comma 4 conferma che i minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all’art. 6 e i centri governativi di prima accoglienza di cui all’art. 8 dello schema (in prima battuta, gli attuali CARA).

          Il comma 5, che recepisce le prescrizioni del paragrafo 1 dell’art. 24 della direttiva sul rappresentante del minore, prevede che l’autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato all’autorità giudiziaria competente per la nomina del tutore e la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui compete il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati nel territorio nazionale.

          La disposizione successiva stabilisce che il tutore, che deve possedere le competenze necessarie e operare in conformità al principio dell’interesse superiore del minore, può essere sostituito solo in caso di necessità (comma 6).

 

            In proposito, si ricorda che attualmente i minori stranieri che vengono rintracciati sul territorio, o che si presentano spontaneamente, sono collocati in luogo sicuro (articolo 403 c.c.), e presi in carico dai servizi sociali dell’ente locale competente. L’ente locale attiva le procedure previste dall’ordinamento giuridico italiano, quali l’apertura della tutela, l’affidamento, l’attivazione di un percorso d’integrazione e la richiesta di permesso di soggiorno (c.d. presa in carico del minore).

            Inoltre, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, quando è presentata una domanda di protezione internazionale da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Ministero del lavoro. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

            Si ricorda, infine, che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012  ha disposto la soppressione del Comitato per i minori stranieri, ed il trasferimento dei compiti da questo svolti alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le principali attività svolte dal Ministero sono: accertamento dello status del minore non accompagnato; compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori; decisione in merito al provvedimento di rimpatrio assistito; censimento dei minori presenti non accompagnati.

 

          Da ultimo, in attuazione dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 'accoglienza', il comma 7 stabilisce l’avvio tempestivo delle iniziative per individuare i familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

A tale fine, il Ministero dell'interno stipula convenzioni sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo e dei suoi familiari.

 

          La disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005.

 

 

Articolo 19
(Monitoraggio e controllo)

 

          L'articolo introduce alcune disposizioni tese a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza previste dallo schema.

          Con la disposizione si intende recepire l’articolo 28 della direttiva 'accoglienza', che richiede agli Stati membri di prevedere opportuni meccanismi con cui assicurare misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza e di comunicare le relative informazioni alla Commissione.

          I compiti di controllo e monitoraggio sono assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che provvede anche mediante le prefetture – UTG, le quali, a loro volta, possono avvalersi dei servizi sociali del comune (comma 1).

          Attualmente l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 140 del 2005 stabilisce che la Prefettura - UTG, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

          Tale attività di controllo ha un duplice oggetto (comma 2), in quanto riguarda:

a)          la verifica della qualità dei servizi erogati ed il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza (stabiliti con i decreti ministeriali previsti dall’articolo 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 e dagli articoli 11 e 13 dello schema). Il citato art. 21, co. 8, stabilisce che il Ministro dell’interno impartisce direttive per assicurare che modalità di trattenimento degli stranieri garantiscano la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Sulla base di tali direttive, il prefetto adotta le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite;

b) le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza dello SPRAR a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 (tale articolo, introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002, disciplinò il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei CARA o nei CIE). A tal fine, sono previste forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell’interno e poste a carico di un fondo ad hoc, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, istituito dal successivo articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. locali che prestano i servizi di accoglienza.

 

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell’art. 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, ai sensi del quale esso è alimentato da: apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno; assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; donazioni private. Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell’interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all’80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale. Ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell’interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca.

 

          Ai fini delle attività di controllo, il comma 3 autorizza il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, ad avvalersi di figure professionali esterne, selezionate anche tra funzionari della p.a. in posizione di collocamento a riposo, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative.

Nel primo caso, resta fermo quanto previsto sul divieto di cumulo dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

          Tale disposizione (come modificata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014) stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche o di enti e società da esse controllate, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. In ogni caso, la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito non deve essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione e vige l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle nuove disposizioni nell'ambito della propria autonomia.

          La disposizione specifica altresì che agli oneri relativi all’impiego di personale esterno si provvede con le risorse del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell’ambito dei fondi europei.

 

          Il comma 4 prevede infine che gli esiti dell’attività di controllo e monitoraggio devono confluire nella relazione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014, circa il funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale

          Tale disposizione ha introdotto l’obbligo per il Ministero dell’interno, entro il 30 giugno di ogni anno (coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze), di presentare alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.

 

 

Articolo 20
(Assistenza sanitaria e istruzione dei minori)

 

          L'articolo disciplina le condizioni di assistenza sanitaria, (assorbendo il contenuto dell’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005), in recepimento anche delle previsioni dell’articolo 19 della direttiva 2013/33/UE.

          Attualmente l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005 prevede il diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i richiedenti asilo e i familiari, una volta inseriti nei servizi SPRAR.

È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento per il riconoscimento dello status di rifugiato (d.P.R. n. 303/2004) ai sensi del quale, qualora i richiedenti asilo siano trattenuti presso i centri di identificazione, questi vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari e hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal SSN. Non hanno invece diritto all’iscrizione al SSN, fino all’ottenimento del permesso di soggiorno come richiedenti asilo.

          In particolare, il comma 1 prevede l’accesso dei richiedenti all’assistenza sanitaria, richiamando le disposizioni previste dall’articolo 34 del Testo unico, che prevede l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e la parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.

          Al contempo, si conferma che nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 35 del medesimo Testo unico. Pertanto, in tale periodo sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

          In particolare, sono garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

          Rispetto al quadro normativo vigente, sopra descritto, non si fa più riferimento al fatto che i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione, siano iscritti al SSN a cura del gestore del servizio di accoglienza.

          Il comma 2 conferma quanto già disposto attualmente dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 140 del 2005, ossia che i minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico.

          Non è invece riprodotta la disposizione, attualmente in vigore, che esclude il diritto di accedere ai servizi scolastici ed educativi solo nel periodo di permanenza nel centro di identificazione, oggi CARA, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

 

          Al fine di recepire l’art. 14, par. 2, della direttiva 2013/33/UE che prevede  che siano impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l’accesso e la partecipazione al sistema educativo, si prevede inoltre che i minori accedano ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del testo unico, possono essere attivati da Stato, regioni ed enti locali per garantire l'effettività del diritto allo studio.

 

 

Articolo 21
(Lavoro e formazione professionale)

 

          L'articolo disciplina le possibilità di lavoro e formazione professionale dei richiedenti asilo, in attuazione delle prescrizioni degli articoli 15 e 16 della direttiva 'accoglienza'.

          Uno degli obiettivi della revisione delle norme europee sull’accoglienza dei richiedenti asilo è rappresentato dall’agevolazione all’accesso al mercato del lavoro, attraverso la riduzione delle restrizioni temporali a tale accesso.

L’articolo 15 della direttiva richiede agli Stati membri di garantire l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, decidendo a quali condizioni è concesso al richiedente l’accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

          Con una disposizione più favorevole, il comma 1 dispone a tale riguardo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

          Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005, la facoltà per i richiedenti di lavorare è anticipata.

Oggi, infatti, è possibile solo nel caso in cui la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo. In tale ipotesi, i richiedenti hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo e possono svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

          Resta fermo quanto oggi previsto, a proposito della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2).

          Il comma 3 riproduce quanto previsto attualmente dall’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005, che stabilisce per i richiedenti asilo accolti nei servizi predisposti nell’ambito dello SPRAR la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dall’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente asilo.

          L’articolo 16 della direttiva dà facoltà agli Stati membri di autorizzare l’accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro. Al contempo, specifica che qualora la formazione professionale sia collegata a un contratto di lavoro, il relativo accesso è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro.

 

 

Articolo 22
(Revoca delle condizioni di accoglienza)

 

          Per quanto riguarda le cause che determinano la revoca delle misure di accoglienza, il comma 1 prevede quanto già oggi disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 140 del 2005, con alcune lievi difformità.

          Si segnala che l’articolo 20 della direttiva 'accoglienza' (dir. 33/2013/UE) specifica che i casi di revoca delle condizioni materiali di accoglienza devono essere eccezionali e debitamente motivati.

Ebbene, le cause di revoca previste dall’articolo in esame paiono trovare fondamento nelle previsioni di cui alla direttiva, individuando in concreto i motivi idonei a giustificare l'allontanamento dal centro, con ciò rispondendo alla direttiva giacché sono motivi oggettivi, forniti all'autorità chiamata a decidere.

          Pertanto, le misure di accoglienza possono essere revocate con decreto del Prefetto, qualora il richiedente asilo:

a)          non si presenti presso la struttura individuata o abbandoni immotivatamente la struttura stessa senza comunicarlo alla prefettura – UTG. In questa ipotesi, qualora il richiedente protezione internazionale si ripresenti volontariamente alla struttura, il Prefetto, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, può disporre il ripristino delle misure di accoglienza, purché la mancata presentazione o l’abbandono fossero stati causati fa forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali (comma 3);

b)         non si presenti all’audizione davanti all’organo che esamina la domanda. Anche per questa ipotesi l’articolo 20 della direttiva 'accoglienza' prevede l’ipotesi di un ripristino delle misure, alle stesse condizioni previste per la lettera a).

c)          abbia già in precedenza presentato in Italia domanda di protezione internazionale, reiterata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008.  Ai sensi della disposizione richiamata, quando il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame;

d)         abbia mezzi economici sufficienti, e accertati. In questa ipotesi, il successivo comma 6 stabilisce l’obbligo del richiedente di rimborsare i costi sostenuti per le misure indebitamente godute;

e)          abbia violato in modo grave o ripetutamente le regole della struttura di accoglienza ovvero abbia avuto comportamenti gravemente violenti: rispetto alle disposizioni vigente, si precisa che rientra in questa causa di revoca anche il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili. In queste ipotesi, è il gestore del centro a dover comunicare alla prefettura una relazione sui fatti, entro tre giorni dal loro verificarsi (comma 4).

 

          Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, è inserita una disposizione (comma 2) che, in vista dell’adozione della revoca delle misure, richiede di prendere in considerazione la complessiva situazione del richiedente, specie in riferimento ad eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi del precedente articolo 16.

          Resta confermato che il provvedimento di revoca ha effetto dal momento della sua comunicazione al richiedente ed è esplicitato l’obbligo di darne comunicazione anche al gestore del centro.

Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente (comma 5).

          Il comma 7 dispone, infine, un’ulteriore causa di revoca, che si verifica ove, successivamente all’invio in una struttura di accoglienza, emergano i presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente che, ai sensi del precedente articolo 6 dello schema di decreto, giustifica il trattenimento.

In tal caso, il prefetto dispone la revoca delle misure e ne dà comunicazione al questore ai fini dell’adozione del provvedimento di trattenimento.

 

 

 

 

Articolo 23
(Revoca delle condizioni di accoglienza)

 

          L’articolo dispone l’abrogazione del d.lgs. n. 140 del 2005, fatta eccezione per la norma di copertura finanziaria di cui all’articolo 13.

Il contenuto delle disposizioni abrogate risulta sostituito dalla disciplina prevista dallo schema di decreto, secondo le corrispondenze schematizzate nella tavola che segue:

 

 

 

decreto legislativo

n. 140 del 2005

atto Governo n. 170

Art. 1
Finalità

Art. 1
Finalità e ambito applicativo

Art. 2
Definizioni

Art. 2
Definizioni

Art. 3
Informazione

Art. 3
Informazione

Art. 4
Documentazione

Art. 4
Documentazione

Art. 5
Misure di accoglienza

Art. 13
Sistema di accoglienza territoriale

Art. 6
Accesso all’accoglienza

Art. 14
Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale

Art. 7
Competenza delle Commissioni territoriali

---

Art. 8
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Art. 16
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Art. 18
Accoglienza dei minori non accompagnati

Art. 9
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

Art. 19
Monitoraggio e controllo

Art. 10
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

Art. 20
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

Art. 11
Lavoro e formazione professionale

Art. 21
Lavoro e formazione professionale

Art. 12
Revoca delle misure di accoglienza

Art. 22
Revoca delle misure di accoglienza

Art. 14
Disposizioni transitorie

---

Art. 15
Norme finali

---

 

 

 

 

 

Articolo 24

 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

 

          L’articolo 24 apre il Capo II (artt. 24-26), che modifica la disciplina in materia di procedure per l'esame della domanda di protezione internazionale, attualmente contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché quella sul ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per l'asilo, di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

          Le modifiche introdotte sono finalizzate a dare attuazione alla direttiva 2013/32/UE, il cui obiettivo è quello di stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (art. 1).

 

            Nella relazione illustrativa si evidenzia che le disposizioni del Capo II sono altresì finalizzate a perfezionare il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande: da un lato, si intende rafforzare i livelli di garanzia e l'effettività dell'accesso alle procedure di esame della domanda, dall'altro lato, vi è la finalità di “arginare la possibilità di ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale”.

            Nell’analisi di impatto della regolamentazione si ricorda come dall’analisi svolta dalla Commissione europea è emerso come l’applicazione disomogenea delle procedure di esame negli Stati membri rappresenta un ostacolo alla realizzazione di un sistema comune europeo di asilo. Obiettivi precipui dell'azione europea sono stati, pertanto, individuati nell'accessibilità delle procedure per i richiedenti asilo, nel miglioramento della qualità e dell'efficacia del processo decisionale, nell'accesso ad un ricorso effettivo.

            Sotto il profilo dell'accesso alle procedure, l'opzione prescelta dalla direttiva UE è in particolare quella di: introdurre disposizioni sulla formazione del personale incaricato di ricevere le domande; fissare un termine per la registrazione delle medesime domande; incentivare i servizi di informazione; rivedere la disciplina dell'inammissibilità della domanda di protezione, consentendo al richiedente di far conoscere il proprio punto di vista riguardo ai motivi che possono determinare tale inammissibilità.

            Dal punto di vista della qualità e dell'efficacia del processo decisionale, la direttiva UE interviene, tra l’altro, fissando un termine per le decisioni, garantendo l'accesso al verbale del colloquio, la sua comprensibilità e la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni prima che l'autorità competente adotti una decisione, prevedendo una disciplina più dettagliata delle domande reiterate.

Riguardo all'accesso ad un ricorso effettivo, la Commissione europea ha perseguito l'opzione di disciplinare in maniera più dettagliata e, quindi, più vincolante nei confronti degli Stati membri gli effetti sospensivi del ricorso giurisdizionale.

 

          L’articolo 24 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008 con cui è stata data attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

            Di recente, l'articolo 5 decreto-legge n. 119 del 2014  (in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno), sono state apportate una serie di modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008.

            In particolare, è stato elevato il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (da dieci a venti) prevedendo che le stesse siano insediate presso le Prefetture, la quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è stata attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un’ulteriore modifica, il rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle Commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre, è stato elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti.

            Il testo è intervenuto inoltre in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

 

          L’articolo 24 interviene, in primo luogo, in relazione all’ambito di applicazione del decreto prevedendo che, ai fini della presentazione delle domande, il territorio nazionale comprende le frontiere e le acque territoriali (comma 1, lettera a)).

          In base al nuovo articolo 1, il decreto legislativo n. 25 del 2008 stabilisce quindi le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate - da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi - nel territorio nazionale, con la specificazione, introdotta dalla lettera a), per cui nel territorio nazionale “sono comprese le frontiere, e le relative zone di transito nonché le acque territoriali”. Il suddetto provvedimento stabilisce altresì le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

          Tale modifica si fonda sulla previsione dell’articolo 3 della direttiva 2013/32/UE, che individua quale ambito di applicazione “tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché la revoca della protezione internazionale”.

          Sono poi integrate le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 2) con quella di "persone vulnerabili": minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali (v. scheda art. 16).

          E’ altresì introdotto (al medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008), tra le definizioni, il riferimento all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) istituito dal regolamento CE n. 439/2010.

          E' altresì soppressa (lettera m) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008) la nozione di "Paese di origine sicuro" inserito – come evidenziato nella Relazione illustrativa - nell'elenco comune minimo che ai sensi della direttiva 2005/85/CE avrebbe potuto essere adottato dal Consiglio e non è mai stato adottato. La relativa previsione non è stata infatti riproposta nella direttiva 2013/32/UE (lettera b)).

          Altra modifica riguarda la composizione delle Commissioni territoriali prevedendo che, in caso di urgenza, il rappresentante dell'ente locale (nominato dal Ministro dell’interno) possa essere designato dall'ANCI anziché dal sindaco del Comune in cui ha sede la Commissione (lettera c), n. 1).

Finalità della disposizione è quella di consentire una rapida sostituzione dei componenti in caso di necessità e di garantire la continuità dei lavori delle Commissioni territoriali.

 

            Attualmente fanno parte delle Commissioni territoriali, nel rispetto del principio di equilibrio di genere: un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e un rappresentante designato dall'ACNUR (articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

            Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella commissione (sul punto è peraltro intervenuto il decreto-legge n. 90 del 2014 che limita il conferimento di incarichi a personale in quiescenza).

Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

          L’articolo in esame specifica altresì che i componenti effettivi e quelli supplenti sono designati sulla base delle esperienze o della formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello dei diritti umani (lettera c), n. 1).

          Come evidenziato nella relazione illustrativa dello schema, la formazione richiesta come requisito per la designazione a componente della Commissione non va confusa con la formazione che necessariamente, poi, il componente della Commissione territoriale riceve a cura della Commissione nazionale per l'espletamento delle funzioni in esame ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

          Si prevede inoltre che la nomina dei componenti sia subordinata alla previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi.

 

          L'adeguamento alla direttiva 2013/32/UE ha dunque richiesto un intervento normativo che incide sul sistema, costituito dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'obiettivo di consentire la rapida definizione delle domande. In tal senso vanno le disposizioni sulla nomina dei componenti effettivi e supplenti, con la possibilità di ricorrere, in caso di urgenza, alla designazione del componente che rappresenta l'ente territoriale da parte dell'ANCl, così da consentire una rapida sostituzione dei componenti in caso di necessità e garantire la continuità dei lavori delle Commissioni nonché la sostenibilità del sistema a fronte di un numero di arrivi numericamente significativi come avvenuto nell’ultimo anno.

 

          Al contempo, tenuto conto di quanto stabilito in particolare all’articolo 4 della direttiva - che richiede agli Stati membri di assicurare che il personale dell’autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata - si prevede che la Commissione nazionale per il diritto di asilo curi la predisposizione di corsi di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi.

Viene specificato che, di conseguenza, i componenti che hanno partecipato a tali corsi non prendono parte ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1 (lettera c), n. 2).

 

          In materia di competenza territoriale delle Commissioni, resta fermo il principio in base al quale questa è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda.

Il testo specifica che, in caso di accoglienza presso una struttura dello SPRAR ovvero di trattenimento in un centro, la competenza della commissione è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocata la struttura, analogamente a quanto già previsto per i richiedenti accolti in una struttura governativa (lettera c), n. 3).

          Nel caso in cui, nel corso della procedura, si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero (come già previsto) il centro di nuova destinazione.

          Tuttavia, come già stabilito, se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

Vengono inoltre modificati i riferimenti agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008, abrogati dal provvedimento in esame (v. infra).

 

          La Commissione nazionale per l'asilo viene espressamente indicata quale come punto di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli Stati membri (lettera d), n. 1).

          La Commissione nazionale per il diritto di asilo è presieduta da un prefetto ed è composta da: un dirigente in servizio presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, un funzionario della carriera diplomatica, un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

          Nell'ambito dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento, la Commissione nazionale può individuare periodicamente un elenco di Paesi in cui sussistono condizioni tali per cui le Commissioni territoriali possono omettere l'audizione dei richiedenti (provenienti da tali Paesi).

          Ciò nel caso in cui le commissioni ritengano, sulla base di ogni altro elemento in loro possesso, di poter riconoscere la protezione sussidiaria. In tal caso, lo stesso richiedente, preventivamente informato, può chiedere di essere ascoltato se ritiene invece di aver diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

          La Commissione nazionale adotta altresì un codice di condotta per i componenti delle commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto (lettera d), n. 2).

 

          Altre modifiche riguardano la presentazione della domanda di protezione internazionale per il minore. Viene in particolare consentito, in aderenza con le previsioni dell’articolo 7 della direttiva, che la domanda possa essere presentata dal genitore anche se non è a sua volta richiedente asilo e che la domanda del minore non accompagnato possa essere presentata non solo dal minore stesso ma anche dal tutore, sulla base della valutazione della situazione personale del minore (lettera e)).

          Viene poi soppresso, nel testo dell’articolo 7 del decreto legislativo  n. 25 del 2008, il riferimento al decreto legislativo n. 140/2005, abrogato dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo in esame, mantenendo fermo il principio in base al quale il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale (lettera f)).

          E’ espressamente specificato nel testo, come previsto dalla direttiva, che la Commissione territoriale debba valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato). Solo successivamente valuterà se sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Altra modifica prevede che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sia tra i referenti della Commissione nazionale per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti la situazione generale esistente nei Paesi di origine dei richiedenti e, ove necessario, dei Paesi di transito.

 

          Ciascuna Commissione territoriale, in base alle nuove disposizioni, ha altresì la facoltà di:

- consultare esperti su aspetti di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori;

- disporre visite mediche, previo consenso del richiedente, al fine di accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti dal richiedente. Le visite saranno effettuate secondo le Linee guida adottate dal Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione di coloro che hanno subito torture o altre forme gravi di violenza (art. 27, co. 1-bis, d. lgs. 251/2007). E’ consentito altresì al richiedente, nel caso in cui la commissione non disponga una visita medica, effettuarla a proprie spese, e sottoporre i risultati alla Commissione stessa ai fini dell’esame della domanda (lettera g)).

 

          Una serie di modifiche riguardano le garanzie per i richiedenti asilo, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 2013/32/UE.

          In particolare, la necessità di una formazione adeguata ai propri compiti e alle proprie responsabilità è espressamente prevista anche per il personale dell'ufficio di polizia che riceve la domanda e che è tenuto ad informare il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri.

          Viene altresì specificando che l'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale debba informare il richiedente anche sulle conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri e sul servizio gratuito di informazione che viene garantito allo stesso (relativamente alla procedura di esame e di revoca della domanda, nonché sulle modalità di impugnazione delle decisioni). Con la finalità di garantire tale servizio il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con gli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore.

          Infine, si prevede che la documentazione prodotta dal richiedente, in ogni fase della procedura, possa essere tradotta, ove necessario (lettera h)).        

Restano ferme le attuali previsioni che garantiscono che in tutte le fasi del procedimento al richiedente sia assicurata, se necessario, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Tutte le comunicazioni sono comunque rese al richiedente nella lingua da lui indicata o in altre indicate dallo stesso come preferibili.

          La direttiva 2013/32/UE dispone, in via generale, che gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande (art. 10, paragrafo 5) e che il richiedente sia informato in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi nonché delle conseguenze della mancata cooperazione con l’autorità. Riceve inoltre, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione (art. 12).

 

          La disciplina delle informazioni fornite e dei servizi di accoglienza resi ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito è contenuta nel nuovo articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 (lettera i)).

Viene, in particolare, assicurato che allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale siano fornite le occorrenti informazioni anche ai valichi di frontiera, richiamando a tal proposito la previsione già esistente nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998.

          In tali zone è altresì assicurato l'accesso di rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Tale accesso può essere limitato per motivi di sicurezza, ordine pubblico o per ragioni connesse alla gestione amministrativa, purché non sia completamente impedito.

 

          Viene poi consentito alla Commissione territoriale competente di omettere l’audizione dell’interessato – oltre alle ipotesi già previste – anche nel caso in cui il richiedente provenga da uno dei Paesi compresi nell'elenco aggiornato periodicamente dalla Commissione nazionale e si ritenga, sulla base degli elementi in possesso, di riconoscere la protezione sussidiaria. Prima di adottare la decisione formale la commissione territoriale comunica all'interessato la sua facoltà di essere ascoltato per esporre alla commissione ulteriori elementi di valutazione, che potrebbero anche condurre a diverse decisioni (lettera l)).

          Relativamente alle modalità di svolgimento del colloquio, si precisa che al richiedente deve essere garantita la possibilità di esporre in maniera esauriente tutti gli elementi a sostegno della sua domanda e che l'avvocato del richiedente ammesso ad assistere al colloquio può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.

          Per quanto riguarda in particolare il colloquio del minore, si prevede che questo debba svolgersi innanzi ad un componente della commissione territoriale con specifica formazione e che il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del genitore o del tutore, possa essere nuovamente ascoltato – anche da solo, ferma restando l’eventuale presenza di personale di sostegno - se la commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e al suo grado di maturità e sviluppo, nel suo esclusivo interesse (lettera m)).

          Sono poi previste specifiche disposizioni relative al verbale del colloquio tenendo conto delle previsioni della direttiva (art. 17): viene precisato che al richiedente è data lettura in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite un interprete. Il verbale è confermato – prima di essere sottoscritto - dall’interessato, che ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale. Inoltre, si stabilisce che il colloquio possa essere registrato e che la registrazione possa essere acquista in sede di ricorso giurisdizionale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione da parte del richiedente (lettera n)).

 

          Sono poi abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 25/2008, in materia, rispettivamente, di accoglienza, trattenimento e residenza del richiedente, in quanto sono ora disciplinati dalle norme del Capo I dello schema di decreto in esame (lettere o), p) e q)).

          E’ introdotto un nuovo articolo 23-bis nel decreto legislativo n. 25 del 2008 per disciplinare l'ipotesi di allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza o il caso in cui il richiedente si sottragga alla misura del trattenimento senza aver sostenuto il colloquio.

In tal caso, si prevede che la commissione sospenda l'esame della domanda per 12 mesi.

          Entro tale termine il richiedente può chiedere – per una sola volta - la riapertura del procedimento che riprende il suo corso.

Oltre tale termine la Commissione dichiara estinto il procedimento e la domanda di riapertura eventualmente presentata successivamente è trattata come domanda reiterata ed in quanto tale sottoposta ad esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, che valuterà, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche le ragioni dell'allontanamento (lettera r)).

          Il nuovo art 23-bis tiene conto delle previsioni della direttiva (art. 29) riguardo al ritiro implicito della domanda.

         

Relativamente al verbale da predisporre non appena ricevuta la domanda di protezione internazionale, in cui sono contenute le dichiarazioni del richiedente e la relativa documentazione, si prevede che questo sia redatto entro 3 giorni (lavorativi) dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione ovvero entro 6 giorni (lavorativi) se tale volontà è manifestata agli uffici di polizia di frontiera. Tali termini sono prorogati di dieci giorni in presenza di un numero elevato di domande a causa di arrivi consistenti e ravvicinati.

          La direttiva 2013/32/UE, nel disciplinare l’accesso alla procedura, stabilisce che quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale ad un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la  registrazione è effettuata entro 3 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi qualora le domande simultanee da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all’atto pratico rispettare il termine di 3 giorni.

 

          E’ poi soppressa la disposizione del comma 4 dell’art. 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che richiama le ipotesi di cui agli articoli 20 (casi di accoglienza) e 21 (casi di trattenimento) del medesimo decreto, abrogati dalle citate lettere o) e p) in quanto confluite nel Capo I.

Nel caso di minore, il tutore prende immediato contatto con lo stesso e lo informa della sua nomina.

E' soppresso il riferimento al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale (lettera s)).

 

          Viene quindi individuato in 6 mesi, come previsto dalla direttiva, il termine massimo per l'adozione della decisione da parte della Commissioni territoriale.

Tale termine è prorogato di ulteriori 9 mesi nei casi in cui: l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; ci si trovi in presenza di un numero elevato di domande; il ritardo è da attribuire all'inosservanza degli obblighi di cooperazione a carico del richiedente.

          In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il termine può essere ulteriormente prorogato di 3 mesi (lettera t)).

          La direttiva 2013/32/UE (art. 31) prevede che, in ogni caso, gli Stati membri concludano la procedura nel termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda. La direttiva prevede altresì che, nel caso di impossibilità di prendere una decisione entro 6 mesi, il richiedente sia informato del ritardo e, su sua richiesta, dei motivi del ritardo.

          Si ricorda altresì che la citata direttiva consente (art. 11, paragrafo 3) agli Stati membri di adottare un’unica decisione quando più domande siano fondate sui medesimi motivi tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione partecipare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere.

Riguardo al recepimento nella disciplina nazionale, la tabella di concordanza allegata allo schema fa riferimento all’articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che, tuttavia, non sembra recare un’espressa menzione di tale previsione.

 

          Per quanto concerne le ipotesi di esame prioritario delle domande di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, vengono introdotte alcune modifiche volte a specificare che, tra le domande presentate da persone vulnerabili, si fa riferimento prima di tutto alla domanda del minore non accompagnato ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari.

          Viene mantenuta ferma la previsione della trattazione, in via prioritaria, delle domande palesemente fondate e di quelle presentate da persone in stato di trattenimento; si aggiunge a tali ipotesi quella della domanda presentata da una persona proveniente dai Paesi compresi nell'elenco redatto dalla Commissione nazionale.

          E' abrogato poi il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che disciplina la procedura accelerata che viene trova ora disciplina nel nuovo articolo 28-bis (v. infra).

          E’ il presidente della Commissione territoriale, ai fini della organizzazione dei lavori della commissione, che individua i casi sottoposti a procedura prioritaria o accelerata (lettera u)).

 

          Il nuovo articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 - introdottovi dallo schema - disciplina le procedure accelerate, che si differenziano da quella ordinaria per la previsione di termini più brevi per la convocazione del colloquio e per l'adozione della decisione da parte della commissione.

Le garanzie della procedura ordinaria rimangono le stesse anche nei casi in cui sono previsti termini più brevi.

Restano immodificati i termini già previsti per la procedura di esame della domanda presentata da un richiedente trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione: 7 giorni per l'audizione e 2 giorni per la decisione della Commissione.

          E’ previsto l'esame accelerato anche delle domande manifestamente infondate, delle domande reiterate nonché delle domande presentate dal richiedente fermato per aver eluso i controlli di frontiera o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, quando si presume che la domanda miri esclusivamente a ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. In queste nuove ipotesi di procedura accelerata, tuttavia, i termini sono raddoppiati rispetto a quelli previsti per l'esame della domanda di un richiedente trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione.

          Tali termini possono essere superati nel caso in cui sia necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fermi restando i termini massimi già previsti (lettera v)).

 

          E’ poi introdotta la previsione di un esame preliminare per le domande reiterate. Si tratta delle domande:

- presentate da un richiedente già riconosciuto come rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;

- riproposte dopo la decisione della commissione territoriale senza che siano addotti nuovi elementi.

Ferma restando la dichiarazione di inammissibilità di tali domande, il testo introduce dunque un esame preliminare, affidato al presidente della commissione territoriale. In tale sede è prevista l'audizione del richiedente già riconosciuto come rifugiato da un altro Paese mentre in caso di domanda reiterata è prevista la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda (lettera z)).

 

          Nel caso in cui sia avviato il procedimento per l'accertamento dello Stato UE competente all'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 si precisa che i termini per l'adozione della decisione decorrono dal momento in cui è accertata la competenza (lettera aa)).

          Come già in precedenza, sono soppressi i riferimenti al "Paese di origine sicuro" inserito nell'elenco comune minimo che ai sensi della direttiva 2005/85/CE avrebbe potuto essere adottato dal Consiglio UE e non più previsto dalla direttiva 2013/32/UE.

          Sono poi previste di carattere formale al fine di: coordinare la disposizione dell’art. 32 con il nuovo articolo 28-bis che disciplina le procedure accelerate; aggiornare riferimenti alla disciplina delle espulsioni recata dal testo unico in materia di immigrazione; coordinare la disposizione di cui all’art. 32 con la disciplina del ricorso giurisdizionale e dei suoi effetti sospensivi (lettera bb)).

 

          Relativamente alla disciplina dell’impugnazione è inserita una nuova previsione che prevede che i provvedimenti con cui è decisa l'istanza cautelare in sede di ricorso giurisdizionale avverso le decisioni della commissione territoriale o nazionale cosi come l'ordinanza con cui è definito il medesimo ricorso giurisdizionale sono tempestivamente trasmessi al questore del luogo di domicilio del ricorrente per gli adempimenti conseguenti (lettera cc)).

 

          E’ infine disposta l’abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 25 del 2008 poiché l'accoglienza del richiedente che ha presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale è ora disciplinata nel Capo I dello schema di decreto in esame (lettera dd)).

 

 

Articolo 25

(Disposizioni di aggiornamento)

 

          L'articolo reca una disposizione di aggiornamento del riferimento normativo, contenuto nel decreto legislativo n. 25 del 2008, al regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, di cui è stata disposta la “rifusione” nel più recente regolamento (UE) 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

 

          Con una modifica di carattere formale viene inoltre sostituito - nel testo del d. lgs. 25/2008 - il riferimento all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) con quello, in lingua inglese, all’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

 

 

Articolo 26

(Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

 

          L'articolo modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 201[2], che disciplina il rito da applicare alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ovvero ai ricorsi avverso le decisioni di diniego della protezione internazionale in base all’articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

          Il d.lgs. n. 150 del 2011 ha stabilito che a tali controversie si applichi il rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile.

Questo procedimento – destinato a trovare applicazione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - conduce all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

 

          In particolare, rispetto alla normativa vigente, lo schema:

· specifica che la competenza a conoscere della controversia è attribuita al tribunale – in composizione monocratica – che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto (e dunque in una struttura statale o degli enti locali in base all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989) o trattenuto (e dunque in un centro di identificazione ed espulsione in base all’articolo 14 del Testo unico immigrazione);

· dimezza i termini previsti per la proposizione del ricorso in tutti i casi in cui il ricorrente si trovi trattenuto in un apposito centro e nei casi in cui sia soggetto alla procedura accelerata di cui al nuovo articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (v. supra; si tratta dei casi in cui la domanda è manifestamente infondata, reiterata o in cui il richiedente ha eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o abbia soggiornato irregolarmente al solo scopo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento). Tutti i casi previsti dall’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell’altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’art. 14 del testo unico immigrazione;

· conferma la regola in base alla quale la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, aggiornando le ipotesi in cui, invece, a titolo di eccezione, il provvedimento impugnato conserva esecutività. In particolare: prevede l’ipotesi relativa al soggetto trattenuto in uno dei centri di cui all’articolo 14 del Testo unico immigrazione (attualmente il richiamo è ai centri di accoglienza e a quelli di trattenimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008); viene soppressa l’ipotesi del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale adottato sulla base della documentazione in proprio possesso, dopo che l’interessato si è allontanato dal centro di accoglienza senza giustificato motivo; sono aggiunte le ipotesi del ricorso avverso il provvedimento adottato nei confronti di chi sia stato fermato per avere eluso i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare (art. 28-bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25/2008). Anche in questo caso, le ipotesi previste dall’art. 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 25 del 2008 risultano ricomprese nella fattispecie relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del Testo unico immigrazione;

          Peraltro, anche nelle ipotesi di esecutività del provvedimento, l'efficacia del medesimo può essere sospesa previa presentazione di apposita istanza cautelare e, in caso di accoglimento, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il rilascio non è tuttavia previsto nei confronti di un soggetto destinatario di un provvedimento di trattenimento in un centro previsto dall’articolo 14 del testo unico immigrazione. Anche in questo caso merita valutare se l’eccezione per i soggetti trattenuti nei centri, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, assorba le ipotesi previste dall’art. 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25/2008. L’ordinanza che dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva dovrà essere adottata entro 5 giorni dall’istanza di sospensione;

· precisa che, se il richiedente asilo ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese, e la Commissione conseguentemente dichiara la domanda inammissibile, la proposizione del ricorso avverso tale pronuncia non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento;

· individua in 6 mesi il termine entro il quale il tribunale deve pronunciarsi sul ricorso rigettandolo o accordando la protezione internazionale;

· specifica che la cancelleria del tribunale deve comunicare alle parti non solo l’esito del ricorso ma anche l’esito delle istanze cautelari relative alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

 

 

Articoli 27-29

(Disposizioni finali)

          Il Capo III reca le disposizioni finali.

          L'articolo 27 è finalizzato a “trasferire” alle corrispondenti previsioni del nuovo provvedimento la copertura finanziaria delle norme di cui lo schema di decreto esame dispone l’abrogazione, in quanto sostanzialmente confluiti nel nuovo atto.

          L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria dell’intero provvedimento.

          L'articolo 29 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame – sentita la Conferenza unificata – sia disposto l’adeguamento del regolamento di attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, alle nuove norme in materia di accoglienza dei richiedenti e di procedure per l'esame della domanda definite con il provvedimento in esame.

 


Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40

 

 

Testo vigente

Modifiche proposte dall'A.G. n. 170

Capo I  Disposizioni generali

Articolo 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

 

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale  comprese le frontiere, e le relative zone di transito nonché le acque territoriali, da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall' articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all' articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e)  «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall' articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

h-bis) "persone vulnerabili: minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;

i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

i-bis) "EASO": european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;

 

Articolo 3. Autorità competenti

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all' articolo 4.

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 26.

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Identico

Articolo  4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell' articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'ACNUR. In situazioni di urgenza il Ministro dell'Interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'ANCI e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.

3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La competenza delle commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26 comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Articolo 5 Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.

1-bis) Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di  cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter) La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni.

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

Capo II  Principi fondamentali e garanzie

Articolo 6. Accesso alla procedura

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell' articolo 19.

 

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.

3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell' articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.

Articolo 7 Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell' articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

 

Articolo 8. Criteri applicabili all'esame delle domande

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

 

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni  o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.

Articolo 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

Identico 

Articolo  10. Garanzie per i richiedenti asilo

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

 

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.

2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

 

Articolo . 10-bis (Informazioni e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera)

 

1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non sia impedito completamente.

Articolo 11. Obblighi del richiedente asilo

1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

Identico

 

Articolo 12. Colloquio personale

1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.

1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

 

1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.

1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

Articolo 13. Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all' articolo 26, comma 5.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell' articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

 

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo nell'esclusivo interesse del minore.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell' articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.

Articolo 14. Verbale del colloquio personale

1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero è rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.

2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

 

1.Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3,  comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.

Articolo 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale

01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis.

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

 

Identico

Articolo 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l' articolo 94 del medesimo decreto.

Identico

Articolo 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all' articolo 18.

 

Identico

Articolo 18. Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell' articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Identico

Articolo 19. Garanzie per i minori non accompagnati

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 26, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall' articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

Identico

Articolo 20. Casi di accoglienza

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) nei seguenti casi:

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

[d) abrogato]

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell' articolo 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all' articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

Abrogato

Articolo  21 Casi di trattenimento

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all' articolo 28.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

Abrogato

Articolo 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all' articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all' articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all' articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

 Abrogato

Articolo 23. Ritiro della domanda

 

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

 

Identico

Articolo 23-bis

 

1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.

Articolo 24 Ruolo dell'ACNUR

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all' articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 38.

2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

Identico

Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

Identico

Capo III Procedure di primo grado

Articolo 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 3, comma 3.

4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

3. Salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 3, comma 3.

4. abrogato.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.

Articolo 27. Procedure di esame

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.

 

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.  In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) i n presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.

In casi eccezionali, debitamente motivati, tale termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

Articolo 28. Esame prioritario

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata;

b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

2. Nei casi previsti dall' articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell' articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata;

b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c-bis). la domanda è esaminata ai sensi dell'erticolo 12, comma 2-bis.

1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.

2. (abrogato).

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

Articolo  28-bis Procedure accelerate

 

1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1,  lett. c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b);

c) quando il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, comma 3. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo  27, comma 3 sono ridotti ad un terzo.

Articolo 29. Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

 

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1 la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.

Articolo 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

 

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento (UE)n. 604/2013.

Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

Identico

Articolo 32. Decisione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell' articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo;

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lett. a).

 

2. (abrogato);

 

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

 

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13,  commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. .

 

Capo IV Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

Articolo 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 32, comma 3.

Identico

Articolo  34. Rinuncia agli status riconosciuti

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

Identico

Capo V  Procedure di impugnazione

Articolo 35. Impugnazione

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.

2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

 

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.

2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 19-bis del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime commissioni territoriali o Nazionale al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 36. Accoglienza del ricorrente

1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell' articolo 35, si applica l' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all' articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all' articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell' articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all' articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

Abrogato

Capo VI  Disposizioni finali e transitorie

Articolo 37. Riservatezza

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

Identico

Articolo 38. Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. http://entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1 - 32

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

Identico

Articolo 39. Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.

2. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. L'onere derivante dall'attuazione dell' articolo 16, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall' articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.

5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all' articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.

6. Per le finalità di cui all' articolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.

7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a euro 9.571.000 per l'anno 2008 e a euro 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Identico

Articolo 40. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Identico


Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220

 

 

Testo vigente

Modifiche proposte dall'AG n. 170

Articolo 19

Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

1.  Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall' articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

1. Identico

2.  È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

 

 

2.  È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39,  ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione  monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.

3.  Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3.  Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi si cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

4.  La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

 

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

 

a)  da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell' articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell' articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero

a)       da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b)  avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero

b)       avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

 

c)  avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero

c)       avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d)  avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.

d)       avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

5.  Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall' articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell' articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5.  Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall' articolo 5. L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza dì sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del medesimo comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

5-bis. La proposizione del ricorso non sospende l 'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

6.  Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

6. Identico.

7.  Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

7. Identico.

8.  La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

8. Identico

9.  L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

 

9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9 nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.

10.  La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

10. Identico.

 


 



[1] Dati comunicati dal prefetto Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'audizione del 7 maggio 2015 innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui centri di trattenimento e di accoglienza per gli immigrati, istituita dalla Camera dei deputati.

[2]             Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.