Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi - Doc. XXII, n. 28 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 177 | ||
Data: | 03/06/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilitĂ , anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi
3 giugno 2014
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Indice |
Le Commissioni parlamentari di inchiesta: quadro normativo|Contenuto della proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta| |
La proposta di inchiesta parlamentare in esame ha per oggetto l'analisi delle vicende e delle cause delle dimissioni del IV Governo Berlusconi (novembre 2011).
Le Commissioni parlamentari di inchiesta: quadro normativoIn base all'art. 82 della Costituzione, l'Istituzione della Commissione inchiesta può essere deliberata da una sola Camera (evidentemente con atto non legislativo). Si è però andata affermando anche la prassi di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, o con atto bicamerale non legislativo. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'art. 140 del Regolamento della Camera e l'art. 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue il procedimento previsto per quelle legislative. Si ricorda che, qualora le due Camere istituiscano Commissioni monocamerali sulla stessa materia, l'art. 162 del Reg. Senato consente che le Commissioni possano deliberare di procedere in comune, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. Per quanto riguarda la Nomina dei componenti nomina dei commissari, il secondo comma dell'art. 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità . Di conseguenza si applicano l'art. 56, comma 3, del r.C. e l'art. 25, comma 3, r.S., i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Qualora sia espressamente previsto dall'atto costitutivo, il Presidente è nominato, al di fuori della Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale. Poteri inerenti alla Organizzazione interna e dei lavori organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno. La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione (che è atto conclusivo dell'attività , anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge. L'art. 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi Poteri della Commissionepoteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'art. 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria. Particolarmente complesso è il problema dei Rapporti con l'autorità giudiziariarapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ha, dall’altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231/1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria. |
Contenuto della proposta di istituzione della Commissione d'inchiestaLa proposta in esame (Doc. XXII, n. 28) prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità , anche internazionali, che hanno portato alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi, nell'autunno del 2011. Oggetto e durata dell'inchiesta Nel'ambito dell'obiettivo di indagare sulle vicende relative alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi, la proposta in esame individua Oggetto dell'inchiestatre compiti della Commissione di inchiesta (articolo 1). In primo luogo, essa dovrà indagare sulla situazione ed i dati relativi al contesto politico, economico e finanziario, sia nazionale, sia internazionale, del biennio 2010-2011, ossia del periodo precedente le dimissioni del Governo. In secondo luogo, la Commissione ha il compito di esaminare le vicende immediatamente precedenti le dimissioni del 12 novembre 2011, attraverso la verifica delle diverse testimonianze (nazionali e internazionali, esplicitate per mezzo di dichiarazioni e di pubblicazioni) rilasciate negli ultimi anni aventi per oggetto le vicende dell'estate-autunno 2011. In terzo luogo, la Commissione dovrà accertare l'eventuale coinvolgimento di soggetti nazionali e internazionali nelle vicende che hanno portato alle dimissioni del Governo. La Durata dei lavoridurata dell'inchiesta è fissata in sei mesi. Composizione della Commissione e relazione finale La proposta prevede che la Commissione sia composta da Composizione12 deputati. I componenti sono nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo (articolo 2). Il comma 2 dell'articolo 2 dispone in tema di sostituzioni dei componenti per le fattispecie di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. In tal caso la sostituzione è effettuata dal Presidente "con gli stessi criteri e con la stessa procedura" previsti per la costituzione della Commissione. Il PresidentePresidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione. Rispetto alla necessità che la nomina sia effettuata tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione, si ricorda che, in base all'ordinamento vigente, in alcuni casi l'atto istitutivo ha stabilito espressamente che il presidente sia eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione (art. 30, co. 3, L. 124/2007 che disciplina l'istituzione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). Riguardo all'ipotesi di nomina da effettuare tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione si ricorda che tale previsione era presente nel testo di legge costituzionale di riforma dell'ordinamento della Repubblica approvato nella XIV legislatura (pubblicato nella G.U. 18 novembre 2005, n. 269) ma non confermato dal referendum costituzionale del 2006 in cui si stabiliva espressamente che, per le commissioni monocamerali di inchiesta istituite dalla Camera e per quelle bicamerali, il Presidente fosse scelto tra i deputati appartenenti a gruppi di opposizione (art. 21). La Commissione è convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla sua nomina per procedere alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da un vicepresidente e un segretario, eletti dai componenti a scrutinio segreto. In proposito, si ricorda che, di norma, nel disciplinare l'istituzione dell'ufficio di presidenza, vengono specificate le modalità di elezione, eventualmente con un rinvio espresso al regolamento della Camera (in particolare all'art. 20 che reca le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza delle commissioni). Al termine dei lavori, la Commissione presenta alla Camera una Relazione conclusivarelazione sul risultato dei lavori. Poteri e limiti La proposta richiama quanto già previsto dall'art. 82 Cost. in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda laLimiti limitazione ai poteri della Commissione d'indagine, analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni d'inchiesta "antimafia" a partire dal 2006 (L. 277/2006, L. 132/2008 e L. 87/2013), si precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (articolo 3, commi 1 e 2). La norma richiamata prevede che il giudice possa ordinare l’accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
La limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta, introdotta la prima volta con la L. 277/2006 di istituzione della Commissione “antimafia” nella XV legislatura, ha origine da una proposta avanzata dai relatori nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del relativo progetto di legge ( A.C. 40 ed abb.). In quella sede i due relatori hanno sottolineato la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero (13 giugno 2006).
Alcune disposizioni precisano i poteri della Commissione in merito allaRichiesta di atti e documenti richiesta di atti e documenti (articolo 3, commi 3-6). In particolare, si stabilisce che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, ovvero relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto (comma 5). Inoltre, la proposta concede alla Commissione il potere di stabilire gli ulteriori atti che non devono essere divulgati, perché, ad esempio, riguardano altre istruttorie o inchieste in corso. In ogni caso, devono essere segretati le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6). La proposta prevede, come di consueto, l'Obbligo di riservatezza internoobbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengono a conoscenza degli atti di inchiesta; si precisa che l'obbligo del segreto è circoscritto agli atti sottoposti a segreto, ossia quelli di cui ai commi 5 e 6 (articolo 4). Per quanto concerne le audizioni a Testimonianzetestimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama il complesso degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale (articolo 5, comma 1). Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (366) alla calunnia (368), dalla falsa testimonianza (372) alla frode processuale (374), dall'intralcio alla giustizia (377) al favoreggiamento (378-379), fino alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (379-bis). Per quanto le disposizioni vengano richiamate in blocco si ritiene che alcune di esse non possano, nonostante il richiamo espresso del legislatore, trovare applicazione in relazione all'attività della Commissione d'inchiesta: si pensi, a titolo di esempio, ai delitti di "false informazioni al PM" (371-bis) o di "false informazioni al difensore" nell'ambito di indagini difensive (371-ter). In tema di Segretosegreto, la proposta preve l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario che prevedono diversi casi di opponibilità del segreto di fronte all'autorità giudiziaria. Viene inoltre espressamente contemplata l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale (articolo 5, comma 2). Per quanto riguarda il segreto di Stato si applica l'art. 202 c.p.p.che pone l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio. E' invece inopponibile il segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale ai sensi della L. 124/2007.Per il segreto professionale si applica l'art. 200 c.p.p. che prevede che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno appreso coloro che vi sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio o professione (sacerdoti, avvocati, medici ecc.), salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, mentre per il segreto d'ufficio rileva l'art. 201 c.p.p. che stabilisce una analoga deroga per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
Inoltre, viene esteso anche alle testimonianze davanti alla commissione di inchiesta il divieto da parte dei giudice di chiedere agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché al personale dipendente dai servizi per le informazioni di rivelare i nomi dei loro informatori (articolo 5, comma 3 che richiama l'art. 203 c.p.p.). Organizzazione interna La proposta in esame prevede l'adozione da parte della Commisisone di un Regolamentoregolamento interno (articolo 6, comma 1). Si afferma il principio della Pubblicità pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno (articolo 6, comma 2). La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie e fruisce delle risorse di personale e strumentali della Camera (articolo 6, commi 3 e 4). Le Spesespese previste per il funzionamento della Commissione sono fissate nel limite massimo di 30.000 euro a carico del bilancio interno della Camera (articolo 6, comma 5). |